Roma 15 luglio 2013

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

CASO KAZAKO -  IL CIR CHIEDE RISPOSTE SU RISPETTO NORMATIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE

 

 

 

In previsione della relazione del Ministero dellInterno al Parlamento e dellindagine che Pansa si appresta a fare, il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) che ha saputo dellespulsione della Signora Shalabayeva e della figlia  il 31 maggio - purtroppo a danno gi avvenuto -  e che lha resa pubblica gi dal 4 giugno indirizzando lo stesso giorno anche una lettera al Ministro degli Esteri Emma Bonino, richiede che siano chiariti nellindagine 6 aspetti fondamentali. Tutti aspetti legati alla violazione di norme nazionali e internazionali.

 

 

 

1.   Le autorit italiane sapevano, al momento della deportazione, che il marito un rifugiato riconosciuto nel Regno Unito e che questo status, nonostante le vicende penali, non mai stato revocato?

2.   Perch la Shalabayeva non stata espulsa verso il Regno Unito dove aveva un titolo di soggiorno valido, in conformit con la normativa dellUnione Europea?

3.   Le autorit italiane prima dellesecuzione dellespulsione hanno valutato, cos come previsto dai principi della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, la possibilit che la consegna della Shalabayeva, e di sua figlia, alle autorit kazake le potesse esporre a persecuzioni e trattamenti inumani?

4.   E vero che il rimpatrio stato effettuato con un aeromobile del Kazakistan, in totale difformit con la prassi della U.E. e dellItalia in simili casi?

5.   Alla Shalabayeva stata concessa leffettiva possibilit di richiedere protezione allItalia, al momento dellarresto, durante il trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria, o comunque prima della deportazione; in conformit con la normativa dellUnione Europea e nazionale?

6.   Perch le autorit italiane non si sono occupate della vicenda durante i 38 giorni tra lallarme pubblicamente dato dal CIR il 4 giugno e la revoca del provvedimento di espulsione il 12 luglio?

 

 

 

Il CIR spera ci siano delle risposte convincenti a queste domande, per scongiurare il forte sospetto che nelleseguire il provvedimento di espulsione lItalia abbia violato il divieto di respingimento ed espulsione sancito dallarticolo 19 del Testo Unico Immigrazione  286/98 secondo cui in nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, e abbia violato anche la Convenzione Europea dei Diritti dellUomo che prevede che nessuno possa essere respinto o espulso verso un Paese in cui rischia di essere sottoposto a tortura e trattamenti disumani o degradanti.

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni

 

UFFICIO STAMPA CIR 

 

Valeria Carlini

 

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