Roma
15 luglio 2013
COMUNICATO
STAMPA
CASO
KAZAKO - IL CIR CHIEDE RISPOSTE SU
RISPETTO NORMATIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE
In
previsione della relazione del Ministero dellInterno al Parlamento e
dellindagine che Pansa si appresta a fare, il Consiglio Italiano per i
Rifugiati (CIR) che ha saputo dellespulsione della Signora Shalabayeva e della
figlia il 31 maggio - purtroppo a
danno gi avvenuto - e che lha
resa pubblica gi dal 4 giugno indirizzando lo stesso giorno anche una lettera
al Ministro degli Esteri Emma Bonino, richiede che siano chiariti nellindagine
6 aspetti fondamentali. Tutti aspetti legati alla violazione di norme nazionali
e internazionali.
1. Le autorit italiane sapevano, al
momento della deportazione, che il marito un rifugiato riconosciuto nel Regno
Unito e che questo status, nonostante le vicende penali, non mai stato
revocato?
2. Perch la Shalabayeva non stata
espulsa verso il Regno Unito dove aveva un titolo di soggiorno valido, in
conformit con la normativa dellUnione Europea?
3. Le autorit italiane prima
dellesecuzione dellespulsione hanno valutato, cos come previsto dai principi
della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, la possibilit che la consegna
della Shalabayeva, e di sua figlia, alle autorit kazake le potesse esporre a
persecuzioni e trattamenti inumani?
4. E vero che il rimpatrio stato
effettuato con un aeromobile del Kazakistan, in totale difformit con la prassi
della U.E. e dellItalia in simili casi?
5. Alla Shalabayeva stata concessa
leffettiva possibilit di richiedere protezione allItalia, al momento
dellarresto, durante il trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria, o
comunque prima della deportazione; in conformit con la normativa dellUnione
Europea e nazionale?
6. Perch le autorit italiane non si
sono occupate della vicenda durante i 38 giorni tra lallarme pubblicamente
dato dal CIR il 4 giugno e la revoca del provvedimento di espulsione il 12
luglio?
Il CIR
spera ci siano delle risposte convincenti a queste domande, per scongiurare il
forte sospetto che nelleseguire il provvedimento di espulsione lItalia abbia
violato il divieto di respingimento ed espulsione sancito dallarticolo 19 del
Testo Unico Immigrazione 286/98
secondo cui in nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, e abbia violato anche la Convenzione Europea
dei Diritti dellUomo che prevede che nessuno possa essere respinto o espulso
verso un Paese in cui rischia di essere sottoposto a tortura e trattamenti
disumani o degradanti.
Ulteriori
informazioni
UFFICIO
STAMPA CIR
Valeria
Carlini
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