(Sergio Briguglio 23/7/2013)

 

TESTO DI UN ORDINE DEL GIORNO SULL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEI CITTADINI STRANIERI

 

 

A.C. 1327

Legge europea 2013

 

Ordine del giorno

 

La Camera,

 

premesso che:

 

nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;

 

con tale modifica si esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;

 

la stessa modifica risulta pleonastica, dal momento che la parificazione e' gia' sancita da altre disposizioni di legge (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007, per i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea; art. 25 co. 2 D. Lgs. 251/2007, per i rifugiati; lo stesso art. 25 co. 2 D. Lgs. 251/2007, come modificato dal disegno di legge in discussione, per i destinatari di protezione sussidiaria; art. 9 co. 12 lett. b D. Lgs. 286/1998, per i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), e incompleta, dal momento che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia e i titolari di Carta Blu UE (che accedono al pubblico impiego ai sensi, rispettivamente, di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007 e art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998);

 

la parita', ai fini dell'accesso al pubblico impiego, e' garantita ad ogni straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di svolgere attivita' lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca scientifica, etc.) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con la ratifica della Convenzione OIL n. 143/1975 (ratifiata con Legge 158/1981);

 

in particolare, lo Stato italiano

-       s'impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la parita' di opportunita' e di trattamento in materia di occupazione e di professione, nonche' di liberta' individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (art. 10)

-       deve abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica (art. 12)

-       puo' restringere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato (art. 14);

 

a tali obblighi deve conformarsi il Legislatore ai sensi di art. 117 co. 1 Cost., ed essi assumono un  valore sovraordinato rispetto alle norme ordinarie interne, anche successive, diventando parametro di legittimita' costituzionale delle medesime per effetto del medesimo articolo (sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007);

 

ai cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che implichino esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse nazionale (art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001) nonche' i posti e le funzioni determinati ai sensi di art. 38 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

 

e' escluso che possano essere imposte restrizioni piu' severe per i cittadini stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedelta' alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o, addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedelta' non e' nemmeno ipotizzabile;

 

l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pubblico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoche' univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si vedano, per esempio le seguenti: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012, Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011, Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011, Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011, Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011, Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est. Pitropaolo, T. c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010, Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano  17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. Asl Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl Uil, Pres. Vitali, est. Mennuni, Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia, Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese, Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX c. Ospedale San Martino di Genova, Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana, TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);

 

la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale di art. 38 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla UE, ha rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilita', sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione n. 24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata);

 

la Corte Costituzionale ha dato cosi' chiara indicazione di aderire a tale lettura (in questo senso, Tribunale di Milano 12.8.2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012);

 

la formulazione del comma 3-bis, introdotto, all'art. 38 D. Lgs. 165/2001, dall'art. 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da art. 12 Conv. OIL n. 143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con art. 117 co. 1 Cost.;

 

la stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a interpretare la modifica legislativa come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una volta in insanabile contrasto con art. 14 Conv. OIL n. 143/1975 e art. 117 co. 1 Cost.), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a soccombere, con oneri a carico della collettivita';

 

impegna il Governo

 

a fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.