(Sergio
Briguglio 23/7/2013)
TESTO
DI UN ORDINE DEL GIORNO SULL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEI CITTADINI
STRANIERI
A.C. 1327
Legge europea 2013
Ordine del
giorno
La Camera,
premesso che:
nel
presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la
modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione
giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;
con
tale modifica si esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico
impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;
la
stessa modifica risulta pleonastica, dal momento che la parificazione e' gia'
sancita da altre disposizioni di legge (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007, per i
familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea; art. 25 co. 2 D. Lgs.
251/2007, per i rifugiati; lo stesso art. 25 co. 2 D. Lgs. 251/2007, come
modificato dal disegno di legge in discussione, per i destinatari di protezione
sussidiaria; art. 9 co. 12 lett. b D. Lgs. 286/1998, per i titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), e incompleta, dal momento
che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia e
i titolari di Carta Blu UE (che accedono al pubblico impiego ai sensi,
rispettivamente, di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007 e art. 27-quater co. 14 D.
Lgs. 286/1998);
la
parita', ai fini dell'accesso al pubblico impiego, e' garantita ad ogni
straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di
svolgere attivita' lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca
scientifica, etc.) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con
la ratifica della Convenzione OIL n. 143/1975 (ratifiata con Legge 158/1981);
in
particolare, lo Stato italiano
-
s'impegna ad attuare una politica
nazionale diretta a promuovere e garantire la parita' di opportunita' e di
trattamento in materia di occupazione e di professione, nonche' di liberta'
individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o
familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (art. 10)
-
deve abrogare qualsiasi disposizione
legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa
incompatibili con la suddetta politica (art. 12)
-
puo' restringere l'accesso a limitate
categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria
nell'interesse dello Stato (art. 14);
a
tali obblighi deve conformarsi il Legislatore ai sensi di art. 117 co. 1 Cost.,
ed essi assumono un valore
sovraordinato rispetto alle norme ordinarie interne, anche successive,
diventando parametro di legittimita' costituzionale delle medesime per effetto
del medesimo articolo (sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007);
ai
cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che
implichino esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse
nazionale (art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001) nonche' i posti e le funzioni
determinati ai sensi di art. 38 co. 2 D. Lgs. 165/2001;
e'
escluso che possano essere imposte restrizioni piu' severe per i cittadini
stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedelta' alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che
esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i
cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri
possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o,
addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in
particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai
loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso
connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel
territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedelta' non e'
nemmeno ipotizzabile;
l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pubblico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoche' univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si vedano, per esempio le seguenti: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012, Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011, Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011, Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011, Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011, Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est. Pitropaolo, T. c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010, Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. Asl Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl Uil, Pres. Vitali, est. Mennuni, Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia, Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese, Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX c. Ospedale San Martino di Genova, Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana, TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);
la
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale
di art. 38 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente
l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla UE, ha
rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilita',
sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura
costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo
all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione
n. 24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento
con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso,
dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata);
la
Corte Costituzionale ha dato cosi' chiara indicazione di aderire a tale lettura
(in questo senso, Tribunale di Milano 12.8.2011, Tribunale di Genova, ordinanza
dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012);
la
formulazione del comma 3-bis, introdotto, all'art. 38 D. Lgs. 165/2001,
dall'art. 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune
categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da
art. 12 Conv. OIL n. 143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con
art. 117 co. 1 Cost.;
la
stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a
interpretare la modifica legislativa come un intervento del Legislatore mirato
ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una
volta in insanabile contrasto con art. 14 Conv. OIL n. 143/1975 e art. 117 co.
1 Cost.), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale
le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a
soccombere, con oneri a carico della collettivita';
impegna il Governo
a
fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di
legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali
disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini
dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente
soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita'
lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.