MISURE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA

DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ARTICOLATO

Con lĠart. 1 si vuole circoscrivere lĠapplicabilitˆ delle disposizioni del disegno di legge ai minori non accompagnati presenti in frontiera o sul territorio, facendo peraltro salva la possibilitˆ per i minori non accompagnati di Paesi UE di usufruire delle medesime tutele, soprattutto in termini di servizi specializzati. Non  tuttavia intenzione del disegno di legge istituire una normativa ÒspecialeÓ per i minori stranieri o comunitari; si ha infatti ben presente la necessitˆ di applicare il sistema di protezione in vigore in Italia per tutte le persone di minore etˆ, colmando semmai le lacune che lĠacuirsi di fenomeni migratori di persone minorenni ha evidenziato. LĠintenzione  quindi quella di rafforzare il sistema di tutela dei diritti, rispondendo agli specifici bisogni dei minori migranti.

 

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati. Si applicano altres“ ai minori non accompagnati cittadini di Paesi europei che si trovano sul territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro della UE.

2.Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutte le persone di minore etˆ presenti sul territorio dello Stato.

 

LĠart. 2 fa rientrare nella definizione di minori stranieri non accompagnati anche i minori richiedenti protezione internazionale, in linea con la Risoluzione europea del 1997 in materia, fino ad ora invece non considerati di competenza del Comitato Minori Stranieri, le cui funzioni sono state recentemente trasferite alla Direzione Generale dellĠimmigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Essere un minore solo richiedente protezione internazionale non vuol dire infatti non essere allo stesso tempo un minore straniero non accompagnato ed anzi lĠesperienza sul campo ci mostra come non sempre la domanda di protezione sia contestuale allĠidentificazione del minore come tale.

 

ART. 2 DEFINIZIONE

1.AllĠart. 1 DPCM 535/1999 il comma 2  sostituito dal seguente: ÒPer "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o comunitaria che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non abbiano i requisiti di cui allĠart. 28, comma 1, lett. a bis, DPR 394/99Ó

Con lĠart. 3 si vuole disciplinare in modo organico, alla luce dellĠintensificarsi dei flussi migratori, lĠingresso di minori stranieri non accompagnati sul territorio, vietandone il respingimento alla frontiera e prevedendolo solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e finalizzato al riaffidamento ai familiari.

 

ART. 3 DIVIETO RESPINGIMENTO

1.AllĠart. 19 TU 286/98 dopo il comma 1  inserito il seguente: Ò1bis: In nessun caso pu˜ disporsi il respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il riaffidamento ai familiariÓ.

2.AllĠart. 33 L. 184/1983 il comma 1  sostituito dal seguente: Ò1: Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni di cui allĠart. 19, comma 1 bis, TU 286/98Ó

 

Con lĠart. 4 si disciplinano le modalitˆ di contatto e di informazione verso i minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, garantendo lĠaccesso ai presunti minori alle organizzazioni di tutela, anche prima dellĠidentificazione. Si vuole garantire inoltre a tutti i presunti minori un servizio di prima assistenza, che faccia fronte, anche prima dellĠidentificazione, ai bisogni primari degli stessi e il collocamento in una struttura adeguata nelle more della definizione delle operazioni di identificazione.

 

ART. 4 SERVIZI DI INFORMAZIONE E PRIMA ASSISTENZA E ACCOGLIENZA

1. Al comma 6 dellĠart. 11 TU 286/1998 dopo le parole Òa tre mesiÓ sono inserite le seguenti ÒnonchŽ ai minori stranieri non accompagnatiÓ.

2. Al Decreto del Ministero dellĠInterno del 22 dicembre del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dellĠart. 2 dopo le parole Òin ItaliaÓ sono aggiunte le seguenti ÒnonchŽ ai minori stranieri non accompagnatiÓ;

b) al comma 2 dellĠart. 3 dopo le parole Òe i suoi rappresentantiÓ sono aggiunte le seguenti ÒnonchŽ i rappresentanti delle Organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dellĠInterno attraverso le PrefettureÓ e dopo le parole Òrichiedenti asiloÓ sono aggiunte le seguenti Òe con i minori stranieri non accompagnatiÓ;

c) al comma 1 dellĠart. 4 dopo le parole Òstatus di rifugiatoÓ sono aggiunte le seguenti Òe di minore straniero non accompagnatoÓ.

3. Ad ogni minore straniero non accompagnato  immediatamente garantito un servizio di prima assistenza e lĠaccompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e a prescindere dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

Per servizio di prima assistenza si intende lĠofferta di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese lĠinformazione legale e la mediazione culturale.

Per struttura di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati si intende una struttura autorizzata a svolgere attivitˆ di accoglienza, anche temporanea, ovvero per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nellĠinteresse del minore.

LĠelenco di tali strutture e gli standard essenziali che devono rispettare  determinato entro 120 giorni dallĠentrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dellĠInterno, sentite le Regioni e i Comuni.

 

La ratio dellĠart. 5 sta nellĠarmonizzazione del sistema delle segnalazioni della presenza di un minore solo sul territorio, disponendo che gli uffici di frontiera segnalino, al pari di ogni altro pubblico ufficiale, la presenza di minori non accompagnati alle autoritˆ competenti, tra cui il Tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nellĠinteresse del minore.

 

ART. 5 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

1.AllĠart. 33 L. 184/1983 il comma 4  abrogato.

2.AllĠart. 33 L. 184/1983 al comma 5 dopo le parole Òal di fuori delle situazioni consentite,Ó sono aggiunte le seguenti Ògli uffici di frontiera,Ó.

 

LĠart. 6 vuole rendere la procedura di identificazione omogenea sul territorio ed adatta allĠetˆ del presunto minore. Identificare correttamente un minore  fondamentale, cos“ come garantire allo stesso la protezione accordata ai minori in Italia anche nelle more della procedura di identificazione stessa. Si afferma perci˜ che lĠidentificazione non pu˜ prescindere da un approfondito colloquio personale; che in caso di dubbio sullĠetˆ,  necessario esperire ogni opportuno tentativo di identificare la persona senza ricorrere a procedure mediche, che devono essere disposte dallĠautoritˆ giudiziaria solo come extrema ratio; che in questo caso il presunto minore deve sempre essere informato ed acconsentire a sottoporsi agli esami medici, cos“ come la persona che esercita i poteri tutelari sullo stesso; che la procedura medica di accertamento dellĠetˆ deve adottare un approccio multidisciplinare; che il referto medico deve sempre riportare un range di etˆ, non potendo, come gli studi scientifici dimostrano, lĠetˆ essere determinata esattamente attraverso alcun esame medico, nŽ tantomeno attraverso una combinazione di esami medici; che la pubblica autoritˆ deve emettere un provvedimento di attribuzione dellĠetˆ, ricorribile al pari degli altri provvedimenti amministrativi o giudiziali. Sancisce infine il principio, giˆ richiamato da atti amministrativi, della presunzione della minore etˆ in caso permangano dubbi anche dopo gli accertamenti medici, in linea con quanto giˆ disposto in tal senso dal DPR 488/1988, in materia di procedimento penale a carico di imputati minorenni.

 

ART. 6 IDENTIFICAZIONE

1.Al D.Lgs. 286/1998, dopo lĠart. 31  inserito il seguente art. 31bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati) Ò1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato  entrato in contatto o  stato segnalato alle autoritˆ di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dellĠente locale o dellĠautoritˆ giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del Giudice Tutelare di turno e coadiuvati ove possibile dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura indicata nel DPCM da adottarsi entro 120 giorni dallĠentrata in vigore della presente legge. Al colloquio  garantita la presenza di un mediatore culturale. 2. AllĠesito del colloquio il Giudice tutelare impartisce le opportune disposizioni per il prosieguo della procedura di identificazione ed accoglienza.

3. Nei casi di dubbi relativi allĠetˆ dichiarata viene attivata la procedura di cui allĠart. 5, comma 3, DPCM 535/1999. Nelle more dellĠesito delle procedure di identificazione  garantita lĠaccoglienza nelle strutture di cui allĠart. 4, comma 3, della presente leggeÓ.

2.AllĠart. 5 DPCM 535/1999 il comma 3  sostituito dal seguente: ÒL'identitˆ del minore e' accertata dalle autoritˆ di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, soltanto dopo che sia stata garantita al migrante immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa lĠetˆ dichiarata, questa  accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autoritˆ consolari. LĠintervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia presentato domanda di asilo o qualora da tale contatto possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dellĠintervento dellĠautoritˆ diplomatico-consolare.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento di tali accertamenti.Ó 

3.Al DPCM 535/1999 dopo lĠart. 5  aggiunto il seguente: ÒArt. 5 bis: 1. Nel caso permangano dubbi fondati in merito allĠ etˆ dichiarata, lĠAutoritˆ Giudiziaria pu˜ disporre esami socio-sanitari volti allĠaccertamento della stessa. 2. Il cittadino straniero  informato, in una lingua che possa capire ed in conformitˆ con il suo grado di maturitˆ e alfabetizzazione, circa il fatto che la sua etˆ pu˜ essere determinata mediante lĠausilio di esami socio-sanitari, il tipo di visita adoperata, i possibili risultati attesi e le eventuali conseguenze di tali risultati, nonchŽ quelle di un suo rifiuto a sottoporsi a tali esami. 3. Tali informazioni devono essere fornite altres“ alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 4. LĠaccertamento socio-sanitario dellĠetˆ deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalitˆ che siano il meno invasive possibili e siano rispettose dellĠetˆ, del genere e dellĠintegritˆ fisica e psichica del minore. Non possono in alcun modo essere eseguiti esami socio sanitari che possono comprometterne lo stato psico-fisico. Si applicano le disposizioni di cui allĠart. 33 bis TU 286/98. 5. Il risultato dellĠaccertamento socio-sanitario  comunicato al cittadino straniero in modo congruente con la sua etˆ, maturitˆ e livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprenda. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 6. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore etˆ, questa  presunta ad ogni effetto. 7. Il provvedimento di attribuzione dellĠetˆ  notificato al cittadino straniero e contestualmente allĠesercente i poteri tutelari e pu˜ essere impugnato nel termine di 30 giorni dinanzi al Tribunale ordinario. 8. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento, il quale comunque non comporta lĠinserimento del minore nel sistema EURODACÓ.

 

LĠart. 7, partendo dallĠassunto che le indagini familiari non servono solo ai fini di un rimpatrio, ma sono necessarie a comprendere quale possa essere la soluzione di lungo periodo migliore per il minorenne, dispone che queste debbano essere attivate senza indugio, non solo in Italia, ma anche in altri Paesi UE o in Paesi terzi e che lĠaffidamento a familiari idonei deve essere sempre preferito al collocamento in comunitˆ.

 

ART. 7 INDAGINI FAMILIARI

1.Al D.Lgs. 286/1998, dopo lĠart. 31bis  inserito il seguente art. 31ter (Indagini familiari): Ò1. Al fine di garantire il diritto allĠunitˆ familiare dei minori stranieri non accompagnati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti, organizzazioni non governative, per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti sia sul territorio italiano che in altri Paesi UE, che nei Paesi terzi. 2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui al comma 1, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato del minore coinvolto ed esclusivamente nel suo superiore interesse, lĠesercente anche in via temporanea la potestˆ genitoriale invia la dovuta relazione allĠente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. 3. Il risultato di tali indagini  riportato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che  tenuto ad informare tempestivamente il minore. 4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui allĠart. 12, comma 3, L. 184/1983. Ó

2.Qualora vengano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunitˆ.

 

LĠart. 8 mira a promuovere lĠistituto dellĠaffidamento familiare di cui alla L. 184/1983 anche per i minori stranieri non accompagnati, sulla scorta di significative esperienze portate avanti da alcuni Comuni sul territorio italiano (es. Parma).

 

ART. 8 AFFIDAMENTO

1. Alla legge 184/1983, allĠart. 2, dopo il comma 1  inserito il seguente comma: Ò1bis Gli enti locali promuovono lĠistituzione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne lĠaffidamento familiare in luogo del ricovero in case famiglia.Ó

LĠart. 9 disciplina lĠistituto del rimpatrio volontario, spostando la competenza allĠadozione del provvedimento dal Comitato minori stranieri (oggi Direzione Generale dellĠimmigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) al Tribunale per i minorenni, che  lĠorgano a cui la nostra Costituzione assegna istituzionalmente il compito di promuovere e tutelare il superiore interesse del minore.

 

ART. 9 RIMPATRIO VOLONTARIO

1.Alla lett. g) del comma 2 dellĠart. 2 DPCM 535/1999 le parole Òpu˜ adottareÓ sono sostituite dalle seguenti Òinvia una segnalazione urgente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i MinorenniÓ e prima delle parole Òil provvedimento di cuiÓ sono aggiunte le seguenti Òai fini dellĠadozione deÓ;

2.Al comma 2 dellĠart. 7 DPCM 535/1999 le parole Òil ComitatoÓ sono sostituite dalle seguente Òil Tribunale per i MinorenniÓ.

3.Al comma 2 bis dellĠart. 33 TU 286/1998 le parole Òdal ComitatoÓ sono sostituite dalle seguenti Òdal Tribunale per i MinorenniÓ; sono eliminate le parole comprese tra ÒNel caso risultiÓ e processualiÓ.

4.Il comma 3 dellĠart. 33 TU 286/1998  abrogato

 

Lo scopo dellĠart. 10  quello di dotare il minore straniero non accompagnato di una Òstoria personaleÓ sul territorio italiano, per permettere ad ogni operatore che entra in contatto con lo stesso di prendere decisioni in linea con il percorso giˆ fatto, di evitare di sottoporre il minore a procedure alle quali giˆ  stato sottoposto (vedi accertamento etˆ, che in alcuni casi  stato ripetuto anche 4 o 5 volte), di scegliere sempre la soluzione migliore per quel determinato minore. Trattandosi di dati personali, si ribadisce comunque la tutela espressa dalla normativa in vigore sulla privacy.

 

ART. 10 SISTEMA INFORMATIVO DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI – CARTELLA SOCIALE

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  istituito un Sistema Informativo Nazionale dei Minori Straneri Non Accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui allĠart. 31 ter D. Lgs. 286/98 lĠassistente sociale compila unĠapposita cartella sociale e dˆ indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale  trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore  finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare il diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni di cui allĠart. 7, D. Lgs. 196/2003.

LĠart. 11 disciplina in maniera organica, anche a partire dalla giurisprudenza sul punto, il rilascio del permesso di soggiorno per i minori, che pu˜ essere rilasciato anche prima della nomina formale del tutore e che deve essere rilasciato Òper motivi familiariÓ quando il minore non  collocato in casa famiglia, ma affidato a cittadino italiano o straniero. Viene eliminato infine il permesso di soggiorno Òper integrazione minoreÓ, istituito con L. 189/2002 e mai realmente applicato.

 

ART. 11 PERMESSI DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI PER I QUALI SONO VIETATI IL RESPINGIMENTO O L'ESPULSIONE

1.AllĠart. 28 DPR 394/99 il comma 1, lett. a)  sostituito dal seguente: Òa) per minore etˆ, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato alle competenti autoritˆ, il permesso di soggiorno per minore etˆ  rilasciato, su richiesta del minore, direttamente o attraverso lĠesercente la potestˆ genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dellĠart. 346 c.c.Ó

2.AllĠart. 28 DPR 394/99 il comma 1, lett. a bis)  sostituito dal seguente: Òa bis) per motivi familiari, per il minore degli anni 14 affidato, anche ai sensi dellĠart. 9, comma 4 L. 184/1983, o sottoposto a tutela di cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dellĠart. 9, comma 4, L. 184/1983, o sottoposto a tutela di cittadino straniero regolarmente soggiornante o di cittadino italiano.Ó

Con lĠart. 12 si vuole promuovere lĠistituzione di elenchi di tutori volontari presso ogni Tribunale ordinario, al fine di scongiurare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati.

 

ART. 12 TUTELA

1.Entro 120 giorni dallĠentrata in vigore della presente legge presso ciascun Tribunale Ordinario  istituito un Elenco dei Tutori Volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per lĠInfanzia e lĠAdolescenza, disponibili ciascuno ad assumere la tutela di un solo minore straniero non accompagnato o di pi minori, quando la tutela riguardi fratelli o sorelle. Appositi Protocolli di Intesa tra Garanti Regionali per lĠInfanzia e lĠAdolescenza e i Presidenti dei Tribunali Ordinari vengono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle Regioni in cui il Garante non sia ancora stato nominato, allĠesercizio di tali funzioni provvede temporaneamente lĠUfficio di Presidenza dei Tribunali ordinari con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo IX del Codice Civile.

 

LĠart. 13 istituisce il Sistema Nazionale di Accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, raccogliendo i numerosi appelli per un trasferimento sollecito su tutto il territorio nazionale dei minori che giungono in Italia. Attualmente non esiste nessuna procedura per lĠaccoglienza diffusa dei minori stranieri non accompagnati e i costi dellĠaccoglienza ricadono interamente sui comuni di rintraccio o di invio dei minori stessi. Ci sono diversi contenziosi peraltro su quale sia il Comune che assume lĠonere al pagamento delle rette. Un sistema nazionale solleverebbe i Comuni pi interessati dal fenomeno migratorio, che investono buona parte del proprio bilancio su questo punto. LĠidea di fondo del SNA MISNA  quella che per ogni minore ci sia una valutazione approfondita in merito al luogo dove poter essere collocato e che le strutture che garantiscono lĠaccoglienza debbano prevedere dei servizi specifici che rispondono ai bisogni precipui dei minori stranieri non accompagnati.

 

ART. 13 SISTEMA DI ACCOGLIENZA NAZIONALE

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  istituito il Sistema Nazionale di Accoglienza per i Minori Stranieri Non Accompagnati (SNA MISNA).

2.Tale Sistema garantisce lĠindividuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dellĠart. 2, comma 2, L. 184/1983, si procede allĠindividuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunitˆ di accoglienza per minori accreditate che segnali i posti in accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con le Regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel Registro di cui allĠart. 42, TU 286/98, con comprovata esperienza nella tutela e protezione dei minori. La non conformitˆ con le dichiarazioni rese ai fini dellĠaccreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

3.Nella scelta del posto in cui collocare il minore tra quelli disponibili si dovrˆ tener conto delle esigenze e caratteristiche del minore come risultanti dal colloquio sociale di cui allĠart. 31 bis Dlgs 286/1998, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

4. Qualora dal colloquio sociale emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso viene collocato in una comunitˆ di cui allĠart. 13 L. 228/2003 o in una comunitˆ dello SPRAR.

5.Le Regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito per le comunitˆ per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

 

LĠart. 14 mira a risolvere i problemi derivanti dal ritardo della pubblica amministrazione nel rilascio del parere necessario alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ. Molti sono infatti i dinieghi di conversione fondati unicamente sulla mancata ricezione del suddetto parere da parte delle Questure competenti. Inoltre  prevista una misura di integrazione di lungo periodo che prevede lĠaffidamento ai servizi sociali sino al 21emo anno di etˆ per quei minori esposti maggiormente a situazioni di vulnerabilitˆ e che hanno tuttavia intrapreso un percorso di integrazione sul nostro territorio.

 

ART. 14 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETAĠ E MISURE DI INTEGRAZIONE DI LUNGO PERIODO

1.AllĠart. 32 TU 286/98 al comma 1bis, dopo le parole Òistituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Ò sono aggiunte le seguenti: ÒIl mancato rilascio del parere richiesto non pu˜ legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica lĠart. 20, limitatamente ai commi 1, 2 e 3 della L. 241/90 e successive modificazioni. Ó

2.Quando un minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore etˆ, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato allĠautonomia, il Tribunale per i minorenni ne pu˜ disporre con decreto motivato il prosieguo dellĠaccoglienza presso una delle strutture di cui allĠart. 13 della presente legge e lĠaffidamento ai servizi sociali al massimo sino al ventunesimo anno di etˆ.

 

Con lĠart. 15 si recepisce lĠAccordo Stato Regioni promosso dal Ministro Balduzzi, che prevede lĠiscrizione al SSN anche per i minori privi di permesso di soggiorno e si stabiliscono procedure operative tese allĠimplementazione effettiva di tale misura.

 

ART. 15 DIRITTO ALLA SALUTE

1.AllĠart. 34 TU 286/98 al comma 1  aggiunta la seguente: Òc) I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il rintraccio sul territorio nazionaleÓ.

2.AllĠart. 42 DPR 394/99 al comma 1, dopo le parole Òa paritˆ di condizioni con il cittadino italiano.Ó sono aggiunte le seguenti Ò Per i minori stranieri non accompagnati  tenuto alla richiesta lĠesercente, anche in via temporanea, la potestˆ genitoriale.Ó

LĠart. 16 favorisce lĠesercizio del diritto allĠistruzione per i minori stranieri non accompagnati, prevedendo che gli stessi possano utilmente conseguire il titolo di studi, anche laddove siano divenuti maggiorenni nelle more del percorso di istruzione. Si vuole inoltre sostenere lĠincontro tra la scuola e il lavoro, promuovendo accordi tesi alla promozione dellĠapprendistato.

ART. 16 DIRITTO ALLĠISTRUZIONE

1.Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire lĠassolvimento dellĠobbligo scolastico e formativo per i minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni mirate a promuovere specifici programmi di apprendistato.

2.AllĠart. 45 DPR 394/99 al comma 2, dopo le parole Òacquisiti al momento dell'iscrizioneÓ Sono aggiunte le seguenti: Ò, anche quando lo stesso  divenuto maggiorenne nelle more del completamento del percorso di studiÓ.

Gli artt. 17 e 18 sono tesi ad implementare anche per i minori stranieri non accompagnati un sistema di giustizia child friendly, come raccomandato dalle Linee Guida del Consiglio dĠEuropa del novembre 2010, al fine di promuovere una partecipazione attiva degli stessi in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano.

ART 17 DIRITTO ALLĠASCOLTO DEL MINORE IN TUTTI I PROCEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO

1. AllĠart. 28 TU 286/98, il comma 3  abrogato.

2. Dopo lĠart. 33 TU 286/98,  inserito il seguente: Òart. 33 bis superiore interesse del minore: 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di prioritˆ il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti dellĠInfanzia e dellĠAdolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. LĠassistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati  assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minorenne, nonchŽ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dellĠassistenza ai minori stranieri e iscritti nellĠelenco di cui allĠart 42 TU 286/98, con il consenso del minorenne, e ammessi dallĠautoritˆ giudiziaria o amministrativa che procede. 3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un rappresentante legale in tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. EĠ allĠuopo assicurata la presenza di un mediatore culturale.Ó

ART 18 DIRITTO ALLĠASSISTENZA LEGALE

1.AllĠarticolo 76 del DPR 115/2002, dopo il comma 4ter,  aggiunto il seguente: Ò5. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dellĠopportunitˆ di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o lĠesercente la potestˆ genitoriale ai sensi dellĠart. 3, comma 1, L. 184/1983, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimentoÓ

Gli artt. 19, 20 e 21 mirano a rafforzare il sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili: vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attivitˆ illecite, per i quali sono previste misure specifiche di tutela, in relazione allĠaccoglienza, che viene garantita anche ai minori autori di reato che partecipano attivamente ad un percorso di reinserimento sociale, ai servizi offerti e ai procedimenti giudiziari ed amministrativi che li riguardano.

ART. 19 MINORI VITTIME DI TRATTA

1.AllĠart. 13 L. 228/200, al comma 2 dopo le parole Òdel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.Ó sono aggiunte le seguenti: ÒParticolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che garantisca adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore etˆ.Ó

2. Si applicano altres“ in ogni stato e grado del procedimento le disposizioni di cui allĠart. 33 bis TU 286/98 e allĠart. 76, comma 5, DPR 115/2002, anche al fine di garantire alla vittima minorenne di cittadinanza straniera adeguata assistenza ai fini del risarcimento del danno.

ART. 20 MINORI RICHIEDENTI ASILO

1.AllĠarticolo 4 del D. Lgs. 25/2008, dopo il comma 3,  aggiunto il seguente: Ò3bis. Presso ogni commissione territoriale  istituita una sezione specializzata nellĠascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nellĠassistenza dei minori. La presenza dei membri onorari  disciplinata con apposito decreto del Ministero dellĠInterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dallĠentrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 3 dellĠarticolo 13 del D. Lgs. 25/2008 dopo le parole Òil colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.Ó sono aggiunte le seguenti ÒIn ogni caso si applicano le disposizioni di cui allĠart. 33 bis, comma 2, TU 286/98Ó.

3. Al comma 1 dellĠarticolo 16 del D. Lgs. 25/2008 dopo le parole Òda un avvocato.Ó sono aggiunte le seguenti: ÒPer i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni di cui allĠart. 76, comma 5, DPR 115/2002.

4. Al comma 5 dellĠarticolo 26 del D. Lgs. 25/2008 dopo le parole ÒAlla nomina del tutore. Il tutoreÓ sono aggiunte le seguenti: Ò,ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dellĠart. 3, comma 1, L. 184/1983,Ó.

ART. 21 MINORI COINVOLTI IN ATTIVITAĠ ILLECITE

1. AllĠarticolo 18 TU 286/98 il comma 6  sostituito dal seguente: Ò6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo  altres“ rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore etˆ, nonchŽ allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva alla detenzione per reati commessi durante la minore etˆ, al fine di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.Ó

 

2.Al comma 4, lett. b) dellĠart. 26 DPR 394/99, dopo le parole: Òstranieri assistiti a norma dellĠart. 18 comma 3Ó sono aggiunte le seguenti: Òe comma 6Ó.

 

LĠart. 22 promuove lĠintervento in giudizio delle associazioni di tutela, anche per lĠannullamento di atti illegittimi che riguardano i minori stranieri non accompagnati. Infatti in quanto minori, questi non hanno piena capacitˆ di agire e pu˜ capitare che lĠesercente i poteri tutelari non abbia interesse ad agire in giudizio in nome e per conto dei minori stessi, creando cos“ un vuoto nella tutela giurisdizionale dei diritti dei minori stranieri non accompagnati.

 

ART. 22 INTERVENTO IN GIUDIZIO DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA

1.Le associazioni iscritte nellĠelenco di cui allĠart 42 TU 286/ possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

 

 

LĠart. 23 prevede la costituzione di un Tavolo Tecnico con finalitˆ di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, dove siedano i rappresentanti di tutte le autoritˆ coinvolte in tali politiche, nonchŽ i rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunitˆ di accoglienza. Al fine di garantire la piena applicazione dellĠart. 12 della Convenzione NU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, sono previste periodiche consultazioni con rappresentanze di minori stranieri non accompagnati.

ART. 23 TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

1.Presso il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali  costituito un Tavolo Tecnico con finalitˆ di indirizzo ed elaborazione di linee strategiche per le politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali, del Ministero dellĠInterno, del Ministero della Giustizia, del Coordinamento delle Regioni, dellĠANCI, dellĠUPI, dellĠUfficio del Garante per lĠInfanzia e lĠAdolescenza, nonchŽ da rappresentanze delle comunitˆ di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori.

2.Il Tavolo Tecnico garantisce periodiche consultazioni con rappresentanze dei minori stranieri non accompagnati.

LĠart. 24 promuove la cooperazione internazionale ed europea al fine di armonizzare i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati nei diversi Stati, di origine, di transito e di destinazione.

ART. 24 COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI

1.LĠItalia promuove la pi stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine, ed europea, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale del sistema di protezione del minore straniero non accompagnato favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse del minore.

 

Gli artt. 25 e 26 prevedono la copertura economica delle misure proposte.

 

ART. 25 FONDO NAZIONALE PER LĠACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1.AllĠart. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 il comma 11  sostituito dal seguente: ÒAi fini del finanziamento delle attivitˆ e degli interventi di cui all'articolo 11 della presente legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo e' pluriennale ed  stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281Ó.

ART. 26 NORMA FINANZIARIA

1.AllĠarticolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: ÒrifugiatiÓ sono inserite le seguenti: Ò e ai minori stranieri non accompagnatiÓ.