Il decreto lavoro n. 79, appena
varato dal Governo affronta alcune importanti problematiche relative
allĠimmigrazione. EĠ in vigore dallo scorso 28 giugno.
Roma
– 01 luglio 2013 – Il decreto legge sul lavoro, varato dal Governo
lo scorso 26 giugno, contiene alcune novit significative anche in materia di
immigrazione. Quattro i temi affrontati: i flussi dĠingresso riguardanti la
formazione ed i tirocini di stranieri; la precedenza da dare, in fase di
assunzione, ai lavoratori gi presenti in Italia, il finanziamento del fondo
minori stranieri non accompagnati e la regolarizzazione 2012, nei casi in cui
il datore di lavoro non si presenti assieme al lavoratore straniero, in sede
di convocazione presso lo
sportello unico per lĠimmigrazione. I temi vengono trattati nellĠarticolo 8 del
decreto, e specificamente nei commi 7, 8, 9 e 10. Il primo comma stabilisce
che, prima di assumere un lavoratore dallĠestero, va fatta una verifica –
presso il centro per lĠimpiego competente- Òdella indisponibilit di un
lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentataÓ. Il
Testo Unico sullĠimmigrazione gi prevedeva che – in fase di assunzione
di un lavoratore - la priorit andasse
ai cittadini italiani ed europei. In questo decreto invece si parla genericamente
di lavoratori (dunque italiani, europei, ma anche cittadini di Paesi Terzi). La
disposizione, appare dunque unĠimportante misura di politica attiva per il
reimpiego di chi rimasto senza lavoro. Cambier anche la normativa degli
ingressi per chi intende venire nel nostro Paese per motivi di formazione
professionale o di tirocini presso le imprese. Il comma 8 prevede che ogni tre anni a giugno, il Ministero
del Lavoro (sentiti lĠInterno, gli Esteri e la Conferenza Stato - Regioni)
fissi un numero triennale di ingressi. I consolati potranno – in sede di
prima applicazione di questa disposizione - rilasciare anche prima dei visti
dĠingresso per chi ha i requisiti, senza limiti numerici; numero di visti che verr portato poi in
detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente
adottato. Previste anche (comma 9) risorse a favore del ÒFondo Nazionale per
lĠaccoglienza di minori stranieri non accompagnatiÓ, che confluiranno da fondi
non utilizzati previsti in precedenza per lĠemergenza Nord Africa. Per quanto
riguarda, infine, la procedura di emersione 2012, il governo corre in aiuto di
quei lavoratori immigrati la cui domanda di regolarizzazione stata bocciata
Òper cause imputabili esclusivamente al datore di lavoroÓ. Tipico il caso in
cui, in sede di convocazione davanti allo sportello unico per la firma del
contratto di assunzione, il datore di lavoro o non si presenta o comunica di
aver cambiato idea. Nel caso sia stata pagata la tassa di 1000 euro e gli
arretrati di tasse e contributi, verr rilasciato al lavoratore immigrato un permesso
di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno e convertibile in permesso di lavoro. La
condizione per che lĠimmigrato possa provare di essere stato presente in
Italia alla data del 31 dicembre 2011. Questa condizione, prevista nella
procedura di emersione, stata fortemente limitativa del grado di approvazione
delle oltre 130 mila domande presentate. Un passo in avanti questo voluto ora
dal Governo, certo, che non risponde per alla richiesta dei sindacati e della
UIL di concedere comunque un permesso, indipendentemente dalla prova di
presenza. La quasi totalit delle domande rigettate (circa 1 su 3), infatti,
risulta essere avvenuta proprio per
lĠassenza di questo requisito.
Di seguito, il testo integrale dei commi 7, 8, 9, 10
dellĠarticolo 8 del Decreto Legge n. 79 del 25 giugno 2013.
Decreto-legge recante interventi urgenti per la
promozione dellĠoccupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale
nonch in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Art. 8
(Ulteriori disposizioni in materia di
occupazione)
Comma 7. AllĠarticolo
22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: Òdeve
presentareÓ sono aggiunte le seguenti: Ò, previa verifica, presso il centro
per lĠimpiego competente, della indisponibilit di un lavoratore presente sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,Ó;
b)
il comma 4 abrogato.
Comma
8. Il contingente triennale degli stranieri
ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i
tirocini formativi di cui allĠarticolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dellĠinterno e degli affari esteri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dellĠanno
successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more
dellĠemanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale,
rilasciano i visti di cui allĠarticolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto
triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione
triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali pu provvedere, in via transitoria, con
proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nellĠultimo decreto
emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali
ai sensi dellĠarticolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 pu
essere autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale, nellĠambito del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione.
Comma 9. Le risorse residue derivanti dalle
procedure di spesa autorizzate ai sensi dellĠarticolo 5 dellĠordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, allĠesito
delle attivit solutorie di cui allĠarticolo 1, comma 5, lettera d),
dellĠordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre
2012, sono versate allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo nazionale per lĠaccoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di
cui allĠarticolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad apportare con proprio decreto le
occorrenti variazioni di bilancio.
Comma
10. AllĠarticolo 5 del decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti
commi:
Ò11-bis. Nei casi in cui la
dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al
datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per
lĠimmigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal
pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di
soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui
al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore
di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
11-ter. Nei casi di
cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non
ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza
al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera
conclusa in relazione al lavoratore, al quale rilasciato un permesso di
attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte
di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi
alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. NellĠipotesi
prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la
dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di
cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di
lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti
per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di
emersione, ai fini dellĠapplicazione del comma 10 del presente articoloÓ.