Decreto lavoro. Novitˆ su flussi, minori stranieri e procedura di emersione

Il decreto lavoro n. 79, appena varato dal Governo affronta alcune importanti problematiche relative allĠimmigrazione. EĠ in vigore dallo scorso 28 giugno.


Roma – 01 luglio 2013 – Il decreto legge sul lavoro, varato dal Governo lo scorso 26 giugno, contiene alcune novitˆ significative anche in materia di immigrazione. Quattro i temi affrontati: i flussi dĠingresso riguardanti la formazione ed i tirocini di stranieri; la precedenza da dare, in fase di assunzione, ai lavoratori giˆ presenti in Italia, il finanziamento del fondo minori stranieri non accompagnati e la regolarizzazione 2012, nei casi in cui il datore di lavoro non si presenti assieme al lavoratore straniero, in sede di  convocazione presso lo sportello unico per lĠimmigrazione. I temi vengono trattati nellĠarticolo 8 del decreto, e specificamente nei commi 7, 8, 9 e 10. Il primo comma stabilisce che, prima di assumere un lavoratore dallĠestero, va fatta una verifica – presso il centro per lĠimpiego competente- Òdella indisponibilitˆ di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentataÓ. Il Testo Unico sullĠimmigrazione giˆ prevedeva che – in fase di assunzione di un lavoratore -  la prioritˆ andasse ai cittadini italiani ed europei. In questo decreto invece si parla genericamente di lavoratori (dunque italiani, europei, ma anche cittadini di Paesi Terzi). La disposizione, appare dunque unĠimportante misura di politica attiva per il reimpiego di chi  rimasto senza lavoro. Cambierˆ anche la normativa degli ingressi per chi intende venire nel nostro Paese per motivi di formazione professionale o di tirocini presso le imprese.  Il comma 8 prevede che ogni tre anni a giugno, il Ministero del Lavoro (sentiti lĠInterno, gli Esteri e la Conferenza Stato - Regioni) fissi un numero triennale di ingressi. I consolati potranno – in sede di prima applicazione di questa disposizione - rilasciare anche prima dei visti dĠingresso per chi ha i requisiti, senza limiti numerici; numero di visti che verrˆ portato poi in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Previste anche (comma 9) risorse a favore del ÒFondo Nazionale per lĠaccoglienza di minori stranieri non accompagnatiÓ, che confluiranno da fondi non utilizzati previsti in precedenza per lĠemergenza Nord Africa. Per quanto riguarda, infine, la procedura di emersione 2012, il governo corre in aiuto di quei lavoratori immigrati la cui domanda di regolarizzazione  stata bocciata Òper cause imputabili esclusivamente al datore di lavoroÓ. Tipico il caso in cui, in sede di convocazione davanti allo sportello unico per la firma del contratto di assunzione, il datore di lavoro o non si presenta o comunica di aver cambiato idea. Nel caso sia stata pagata la tassa di 1000 euro e gli arretrati di tasse e contributi, verrˆ rilasciato al lavoratore immigrato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno e convertibile in permesso di lavoro. La condizione per˜  che lĠimmigrato possa provare di essere stato presente in Italia alla data del 31 dicembre 2011. Questa condizione, prevista nella procedura di emersione,  stata fortemente limitativa del grado di approvazione delle oltre 130 mila domande presentate. Un passo in avanti questo voluto ora dal Governo, certo, che non risponde per˜ alla richiesta dei sindacati e della UIL di concedere comunque un permesso, indipendentemente dalla prova di presenza. La quasi totalitˆ delle domande rigettate (circa 1 su 3), infatti, risulta essere avvenuta proprio per  lĠassenza di questo requisito.


 

 


Di seguito, il testo integrale dei commi 7, 8, 9, 10 dellĠarticolo 8 del Decreto Legge n. 79 del 25 giugno 2013.

Decreto-legge recante interventi urgenti per la promozione dellĠoccupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonchŽ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA)


Art. 8

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

Comma 7. AllĠarticolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: Òdeve presentareÓ sono aggiunte le seguenti: Ò, previa verifica, presso il centro per lĠimpiego competente, della indisponibilitˆ di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,Ó;

b) il comma 4  abrogato.

Comma 8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui allĠarticolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dellĠanno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellĠemanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui allĠarticolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pu˜ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nellĠultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dellĠarticolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 pu˜ essere autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale, nellĠambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. 

Comma 9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dellĠarticolo 5 dellĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, allĠesito delle attivitˆ solutorie di cui allĠarticolo 1, comma 5, lettera d), dellĠordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per lĠaccoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui allĠarticolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 10. AllĠarticolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 

Ò11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per lĠimmigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale  rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. NellĠipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dellĠapplicazione del comma 10 del presente articoloÓ.