Legge Europea 2013

 


Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni

Verso labolizione del divieto al lavoro nel pubblico impiego per i cittadini di Paesi Terzi lungo soggiornanti?

In fase di approvazione alla XIV Commissione del Senato la legge A.S. n. 588


(redazionale) Roma, 11 luglio 2013 – E in fase conclusiva, presso la XIV Commissione Permanente del Senato (Politiche dellUnione Europea) la discussione sulla Legge di delegazione europea 2013 (AS 588). Tra le modifiche prospettate, segnaliamo una di forte interesse nel campo dellimmigrazione: laccesso di cittadini di Paesi Terzi a settori e funzioni del pubblico impiego (esclusi quelli di interesse nazionale). In pratica – su indicazione europea - verr modificato lart. 38, comma 1, del Testo Unico del pubblico impiego(dlgs 165/2001) permettendo laccesso a lavori nella pubblica amministrazione, oltre ai cittadini comunitari, anche a: 1) loro familiari privi di cittadinanza dellUnione titolari di permesso di soggiorno permanente; 2) rifugiati e titolari di protezione sussidiaria; 3) cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso CE di lungo periodo.

In realt moltissime sentenze di tribunali italiani – specie negli ultimi mesi - hanno censurato ripetutamente lesclusione di cittadini stranieri dai bandi pubblici, non limitandosi di sentenziare a favore dei titolari dellex carta di soggiorno, ma dando ragione anche ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro (superiore ad un anno). Come ha fatto notare spesso lASGI (associazione studi giuridici sullimmigrazione), la giurisprudenza in questione deve ritenersi regolata dalla Convenzione ILO 143, ratificata dallItalia nel 1981, che stabilisce la parit tra cittadini autoctoni e stranieri nellaccesso al pubblico impiego, consentendo limitazioni nellaccesso solo  quando ci sia indispensabile alla tutela dellinteresse nazionale. Lart. 38 del TU pubblico impiego, commenta ASGI,  utilizza la medesima nozione di interesse nazionale per limitare laccesso degli stessi cittadini comunitari, sicch – secondo la citata giurisprudenza  - ai lavoratori extracomunitari debbono ormai essere applicate soltanto le limitazioni che valgono anche per i comunitari. Quindi:  esclusione dai concorsi per le  posizioni di lavoro che comportino esercizio di particolari pubbliche funzioni; libero accesso a tutte le altre posizioni.

Le modifiche in approvazione in questi giorni al Senato allagherebbero invece solo ai lungo soggiornanti il diritto di partecipare ai bandi pubblici: da qui la critica di ASGI. Per quanto ci riguarda, il Dipartimento Politiche migratorie della UIL considera lapertura al pubblico impiego di cittadini stranieri – sia pure con limitazioni-   un importante e concreto passo in avanti nella messa al bando delle discriminazioni verso i cittadini e lavoratori non nati nel nostro Paese. Peccato che questi adeguamenti della nostra normativa non avvengano sulla base della libera contrattazione tra le parti sociali, ma ci vengano di fatto imposti dalla legislazione comunitaria e dalle Convenzioni Internazionali. Un motivo in pi per riflettere. La UIL lo ha cominciato a fare in un convegno, realizzato lo scorso 28 marzo, e dedicato proprio al tema delle discriminazioni sul lavoro di cittadini stranieri di Paesi terzi.

Di seguito il testo delle modifiche in approvazione:

Articolo 8

(Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni)

1. Allarticolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Unione europea sono inserite le seguenti: e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

b) dopo il comma 3 aggiunto il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

2. Allarticolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: rifugiato sono inserite le seguenti: e dello status di protezione sussidiaria.