Legge Europea
2013
Accesso di alcune
categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni
Verso
labolizione del divieto al lavoro nel pubblico impiego per i cittadini di
Paesi Terzi lungo soggiornanti?
In fase di
approvazione alla XIV Commissione del Senato la legge A.S. n. 588
(redazionale) Roma, 11 luglio 2013 – E
in fase conclusiva, presso la XIV Commissione Permanente del Senato (Politiche
dellUnione Europea) la discussione sulla Legge di delegazione europea 2013 (AS
588). Tra le modifiche prospettate, segnaliamo una di forte interesse nel campo
dellimmigrazione: laccesso di cittadini di Paesi Terzi a settori e funzioni
del pubblico impiego (esclusi quelli di interesse nazionale). In pratica
– su indicazione europea - verr modificato lart. 38, comma 1, del Testo
Unico del pubblico impiego(dlgs 165/2001) permettendo laccesso a lavori nella
pubblica amministrazione, oltre ai cittadini comunitari, anche a: 1) loro
familiari privi di cittadinanza dellUnione titolari di permesso di soggiorno permanente;
2) rifugiati e titolari di protezione sussidiaria; 3) cittadini di Paesi Terzi
titolari di permesso CE di lungo periodo.
In realt moltissime sentenze di tribunali
italiani – specie negli ultimi mesi - hanno censurato ripetutamente
lesclusione di cittadini stranieri dai bandi pubblici, non limitandosi di
sentenziare a favore dei titolari dellex carta di soggiorno, ma dando ragione
anche ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro (superiore ad un anno).
Come ha fatto notare spesso lASGI (associazione studi giuridici
sullimmigrazione), la giurisprudenza in questione deve ritenersi regolata
dalla Convenzione ILO 143, ratificata dallItalia nel 1981, che stabilisce la
parit tra cittadini autoctoni e stranieri nellaccesso al pubblico impiego,
consentendo limitazioni nellaccesso solo
quando ci sia indispensabile alla tutela dellinteresse nazionale. Lart.
38 del TU pubblico impiego, commenta ASGI, utilizza la medesima nozione di interesse nazionale per
limitare laccesso degli stessi cittadini comunitari, sicch – secondo la
citata giurisprudenza - ai
lavoratori extracomunitari debbono ormai essere applicate soltanto le
limitazioni che valgono anche per i comunitari. Quindi: esclusione dai concorsi per le posizioni di lavoro che comportino
esercizio di particolari pubbliche funzioni; libero accesso a tutte le altre
posizioni.
Le modifiche in approvazione in questi giorni
al Senato allagherebbero invece solo ai lungo soggiornanti il diritto di
partecipare ai bandi pubblici: da qui la critica di ASGI. Per quanto ci
riguarda, il Dipartimento Politiche migratorie della UIL considera lapertura
al pubblico impiego di cittadini stranieri – sia pure con
limitazioni- un importante e
concreto passo in avanti nella messa al bando delle discriminazioni verso i
cittadini e lavoratori non nati nel nostro Paese. Peccato che questi
adeguamenti della nostra normativa non avvengano sulla base della libera
contrattazione tra le parti sociali, ma ci vengano di fatto imposti dalla
legislazione comunitaria e dalle Convenzioni Internazionali. Un motivo in pi
per riflettere. La UIL lo ha cominciato a fare in un convegno, realizzato lo
scorso 28 marzo, e dedicato proprio al tema delle discriminazioni sul lavoro
di cittadini stranieri di Paesi terzi.
Di seguito il testo delle modifiche in
approvazione:
Articolo 8
(Accesso
di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni)
1. Allarticolo
38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Unione
europea sono inserite le seguenti: e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente;
b) dopo il comma 3 aggiunto il
seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Allarticolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, dopo la parola: rifugiato sono inserite le seguenti:
e dello status di
protezione sussidiaria.