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Occupazione: la Commissione propone di migliorare l'applicazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori

Reference: IP/13/372 Event Date: 26/04/2013 Export pdf PDF word DOC

Commissione europea

Comunicato Stampa

Bruxelles, 26 aprile 2013

Occupazione: la Commissione propone di migliorare l'applicazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori

La Commissione europea ha proposto oggi misure atte a garantire una migliore applicazione della normativa UE in materia di diritti dei cittadini a lavorare in un altro Stato membro, facilitando nella pratica l'esercizio dei loro diritti. Attualmente permane il problema della scarsa consapevolezza delle norme UE da parte dei datori di lavoro sia pubblici che privati, a prescindere dal fatto che la legislazione nazionale sia conforme o meno. Tale scarsa consapevolezza o comprensione delle norme rappresenta una delle fonti principali di discriminazione fondata sulla nazionalità. Le persone inoltre lamentano di non sapere a chi rivolgersi nello Stato membro ospitante qualora insorgano problemi relativi al loro diritto alla libera circolazione. La proposta mira a superare questi ostacoli e a contribuire alla prevenzione della discriminazione nei confronti dei lavoratori sulla base della nazionalità proponendo soluzioni pratiche.

László Andor, commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha dichiarato: "La libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale del mercato unico dell'UE. Considerando l'attuale grande disparità tra gli Stati membri in termini di tassi di disoccupazione, è ancora più importante aiutare coloro che desiderano lavorare in un altro paese UE a farlo. La mobilità del lavoro è una soluzione vincente per tutti – sia per gli Stati membri che per i singoli lavoratori coinvolti. La presente proposta è intesa ad aiutare i lavoratori a superare gli ostacoli all'esercizio di un'attività lavorativa in un altro paese dell'UE."

La proposta, se approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, contribuirebbe a garantire una reale ed effettiva applicazione della legislazione vigente. Ciascuno Stato membro è tenuto a:

  1. creare punti di contatto nazionali che forniscano informazioni, assistenza e consulenza, in modo che i lavoratori migranti e i datori di lavoro dell'UE siano meglio informati dei loro diritti;

  2. fornire adeguati mezzi di ricorso a livello nazionale;

  3. consentire ai sindacati, alle ONG e ad altre organizzazioni di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari per conto di singoli lavoratori nei casi di discriminazione;

  4. fornire una migliore informazione ai lavoratori migranti e ai datori di lavoro dell'UE in generale.

Contesto

Nel 2012, 6,6 milioni di cittadini dell'UE, pari al 3,1% dei lavoratori dell'Unione, vivevano e lavoravano in uno Stato membro diverso dal loro. Altri 1,2 milioni di persone vivono in un paese dell'UE, ma lavorano in un altro. Ma le persone desiderose di lavorare in un altro paese sono spesso prive di protezione e di informazioni nello Stato membro ospitante e possono incontrare difficoltà nell'accedere ad un posto di lavoro o ai benefici sociali o nelle proprie condizioni lavorative. Un sondaggio Eurobarometro del settembre 2011 ha indicato che il 15 % dei cittadini UE non prende in considerazione un lavoro in un altro Stato membro perché ritiene che vi siano ancora troppi ostacoli. Tra gli ostacoli figurano:

  1. diverse condizioni di assunzione

  2. requisiti di nazionalità per accedere ad alcuni posti

  3. condizioni di lavoro diverse nella pratica (come le retribuzioni, le prospettive di carriera e di livello)

  4. problemi all'accesso ai benefici sociali subordinati a requisiti più facilmente soddisfatti dai cittadini nazionali rispetto agli altri cittadini dell'UE (ad esempio il requisito di residenza)

  5. non si tiene conto delle qualifiche ed esperienza professionali acquisite in altri Stati membri o se ne tiene conto in modo differente.

Oltre a comportare conseguenze professionali e personali per le singole persone coinvolte, questi ostacoli colpiscono anche negativamente la loro integrazione nel mercato del lavoro e nella società del paese ospitante.

Il diritto dei cittadini UE a lavorare in un altro Stato membro, disposto dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprende il diritto a non essere oggetto di discriminazione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda l'accesso all'impiego, la retribuzione e altre condizioni di lavoro. Il regolamento (UE) n. 492/2011 elenca dettagliatamente i diritti derivati dalla libera circolazione dei lavoratori e definisce aree specifiche in cui la discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata, in particolare per quanto riguarda:

  1. l'accesso all'occupazione

  2. le condizioni di lavoro

  3. i vantaggi sociali e fiscali

  4. l'accesso alla formazione

  5. l'iscrizione alle organizzazioni sindacali

  6. l'alloggio

  7. l'accesso all'istruzione per i figli dei lavoratori.

Sia l'articolo 45 del TFUE che il regolamento (UE) n. 492/2011 sono direttamente applicabili negli Stati membri, ma la nuova proposta mira a migliorare e rafforzare il modo in cui essi sono applicati nella pratica. Essa prevede di farlo creando un quadro comune generale di disposizioni e misure adeguate per facilitare un'applicazione migliore e più uniforme dei diritti conferiti dalla legislazione UE ai lavoratori e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione. Indipendentemente da questa proposta, la Commissione, in qualità di garante del trattato, continuerà inoltre a portare avanti le procedure di infrazione, quando necessario, nei confronti degli Stati membri laddove il diritto nazionale non fosse in linea con il trattato e il regolamento.

La mobilità del lavoro nell'UE non va solo a vantaggio dei lavoratori coinvolti, ma anche delle economie degli Stati membri. Essa è vantaggiosa anche per i paesi ospitanti, perché consente alle aziende di coprire posti di lavoro che resterebbero altrimenti vacanti, dal momento che non vi sono prove che indicano che i lavoratori migranti sottraggano posti di lavoro ai lavoratori del paese ospitante. Tali aziende sono così in grado di produrre beni e fornire servizi che altrimenti non potrebbero assicurare. Ed è vantaggiosa per i paesi di origine dei lavoratori migranti, poiché essa consente a lavoratori altrimenti con minori possibilità di lavorare di trovare posti di lavoro e garantire in tal modo il mantenimento delle loro famiglie nel paese d'origine e di acquisire abilità ed esperienza di cui resterebbero altrimenti sprovvisti. In seguito, una volta rientrati nel loro paese d'origine, i lavoratori migranti beneficiano di tale esperienza.

Ad esempio, nel 2011 uno studio sulla migrazione a partire da otto nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovenia e Slovacchia) ha indicato che nel periodo 2004-2009 il PIL dell'Irlanda è salito del 3%, e quello del Regno Unito dell'1,2%, grazie ai lavoratori migranti provenienti da questi otto Stati membri.

Per ulteriori informazioni

MEMO/13/384

Notizie sul sito web della DG Occupazione:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=it

Sito web di László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Per seguire László Andor su Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Per abbonarsi gratuitamente alla newsletter della Commissione europea sull'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contatti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

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