REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

TRIBUNALE DI LECCE 

 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

 

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

 

Dott. Giovanni Romano                                   Presidente

 

dott.ssa Ida Cubicciotti                                     Giudice

 

dott.ssa Adele Ferraro                                     Giudice rel

 

ha pronunciato il seguente

 

SENTENZA 

 

Nel procedimento civile iscritto al n. 433/2012 R.G., avente ad oggetto: Ò Diritti della cittadinanzaÓ e vertente

 

TRA

 

AM, rappresentato e difeso dallĠAvv. Colella Monica ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via. G. Torna n. 45, presso del difensore

 

Ricorrente

 

 

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvv. Anna De Giorgi ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il Palazzo Municipale di Via Rubichi

 

Resistente

 

Con lĠintervento del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

 

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 12.12.2012

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Con atto ritualmente notificato il 21.9.2012 al Comune di Lecce, AM ricorreva avverso il provvedimento reso dall'amministrazione comunale prot. nr. 15781/2011, con il quale gli era stata rifiutata la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana, esponendo che: - egli era figlio naturale di AS cittadina delle Filippine, e di padre non noto; - al momento della nascita in data 30.1.1993, la madre era irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale, sebbene ebbe a dichiarare la nascita del figlio M, iscritto al n. 82, Parte I — Serie A degli atti nascita del Comune di San Pietro Vernotico; - il Tribunale per i Minorenni di Lecce, preso atto della grave situazione di indigenza in cui versava il nucleo familiare, collocava M presso l'istituto I.P.A.I. di Lecce; il 16.12.1994, il minore veniva affidato ai coniugi P – ; - la madre naturale, intanto, riusciva a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale usufruendo della c.d. sanatoria per colf e badanti del 2005 (l. 489/95), ottenendo un permesso di soggiorno dalla Questura di Lecce, sul quale veniva annotato pure il figlio M; - collocato nella nuova famiglia, aveva frequentato le scuole dell'obbligo, fino al diploma, si era sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ed aveva conseguito un permesso di soggiorno autonomo, la tessera sanitaria e la carta di identitˆ rilasciata del comune di Lecce; -essendo nato e cresciuto in Italia, in una famiglia italiana, di lingua italiana e frequentando parenti ed amici italiani, ebbe ad accogliere l'invito rivoltogli dal Sindaco di Lecce di richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore etˆ; -tuttavia, con provvedimento n. 15781/2011 del 29.11.2011, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce rigettava la richiesta Çin quanto al momento della Sua nascita, nessuno dei Suoi genitori era residente sul territorio della Repubblica, requisito essenziale previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7 novembre 2007 Prot. K 64.2/13È; - essendo il ricorrente nato il 30.1.1993, a cavallo tra la legge 91/92 (entrata in vigore 15.8.1992) e l'adozione del relativo regolamento esecutivo (d.p.r. 572/93) doveva trovare applicazione lĠart. 4, comma 2, 1. 5.2.1992 n. 91, nel quale si stabilisce che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etˆ, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data"; - pertanto, al momento della sua nascita, il concetto di residenza legale di cui all'art. 4 della L. n. 91 del 1992 coincideva con quello indicato nell'art. 43 cod. civ. e, dunque, al momento della nascita era legalmente residente in Italia, come documentato dal certificato storico di residenza del

 

 

 

Comune di Lecce; - solo con l'art. 2 d.p.r. 572/93, del 12.10.1993, successivo di circa 9 mesi dalla sua nascita di esso ricorrente, veniva specificato che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: ... si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica"; - allĠepoca, tuttavia, il minore era giˆ stato autorizzato a soggiornare in Italia, presso l'istituto I.P.A.I., da circa sette mesi per ordine del Tribunale per i Minorenni di Lecce e, dunque, aveva i requisiti di residenza legale di cui al d.p.r. 572/93; in conclusione, era ed  legalmente residente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno sin allĠepoca della sua nascita, avrebbe potuto conseguire il detto titolo dapprima per esigenze di cura e, successivamente, per essere stato inserito nella comunitˆ e presso la famiglia italiana; infine, egli venne comunque inserito sul permesso di soggiorno della madre, non appena ella regolarizz˜ la propria posizione di clandestina.

 

Tanto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale - dichiarasse il ricorrente cittadino italiano per nascita; ovvero, via subordinata, dichiarasse il ricorrente in possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita e, per lĠeffetto, accertasse lĠillegittimitˆ del rifiuto del Comune di Lecce di ricevere la richiesta di cittadinanza italiana con ordine allĠUfficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce di ricevere la dichiarazione di volontˆ di acquisto della cittadinanza italiana con decorrenza dal 30.9.2011, data di presentazione della domanda reietta. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

 

Nonostante la regolare notifica al PM in sede in data 21.9.2012, questi mancava di costituirsi.

 

Nel costituirsi in giudizio il resistente Comune di Lecce evidenziava: il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere la materia di competenza del Giudice amministrativo, trattandosi non di rifiuto dellĠufficiale di stato civile di ricevere la dichiarazione di cittadinanza, ma di rigetto dellĠistanza formulata dallĠodierno ricorrente di riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

Correttamente lĠufficiale di stato civile, comunque, ebbe a negare lĠ invocata trascrizione ai sensi dellĠart. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992, essendo consentito allo straniero nato in Italia di acquistare la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore etˆ, qualora ne faccia richiesta entro un anno dal compimento della maggiore etˆ, qualora abbia risieduto legalmente in Italia, senza interruzioni. Il concetto di residenza legale veniva specificato nellĠart. 1 lett a) del DPR 572 del 1993 nel quale si precisava essere legalmente residenti nel territorio dello Stato solo per coloro i quali avessero soddisfatto le condizioni e gli adempimenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia e quelle in tema i iscrizione anagraficaÓ. Tale condizione non poteva riscontarsi in capo al ricorrente, non essendo i genitori regolarmente residenti in Italia.

 

Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi preliminarmente lĠinammissibilitˆ del ricorso, per essere la questione di competenza del Giudice amministrativo, e, nel merito per il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

 

AllĠudienza del 12.12.2012 le parti si riportavano ai rispettivi scritti ed il Giudice assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, con i termini i giorni 20 per memorie e 20 per repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

LĠeccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente  infondata e deve essere rigettata; ed, infatti, il ricorrente ha legittimamente inteso avvalersi del rimedio di cui allĠart. 95 del DPR 396/2000 a seguito del rigetto ( rectius: rifiuto) da parte dellĠufficiale dello stato civile di procedere alle iscrizioni conseguenti alla sua dichiarazione resa ai sensi dellĠart. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992. LĠatto impugnato ha quale oggetto il ÒRigetto richiesta di acquisto della cittadinanza italianaÓ e fa richiamo espresso agli artt. 7 del DPR 396/2000 (Rifiuto di atti Ò Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto) ed allĠart. 95 del medesimo decreto ( ÒChi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione   di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente   registrato,   o   intende   opporsi   a   un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimentoÓ.)

 

Passando al merito della questione, deve rilevarsi come il ricorrente, nato in Italia il 30.1.1993 da madre filippina sprovvista di permesso di soggiorno, veniva affidato dapprima alla Comunitˆ IPAI di Lecce, con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce in data 11.3.1993 e, successivamente, con provvedimento del 16.12.1994, ad una famiglia italiana. Presso tale famiglia AM  vissuto, restando sempre in Italia come documentato dal certificato di vaccinazione in atti e non contestato dal resistente; sono il 26 giugno 2006 la madre AS iscriveva sul proprio permesso di soggiorno, conseguito lĠ1.3.2006, il figlio M.

 

Orbene, lĠart. 4, comma 2 della L. 91 del 1992 stabilisce che Ò lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto stabilmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etˆ, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta dataÓ.

 

Requisiti richiesti al fine del detto riconoscimento, pertanto, erano la stabile residenza in Italia senza interruzioni, sino al raggiungimento della maggiore etˆ del soggetto nato in Italia. La norma faceva riferimento unicamente alla residenza, con ci˜ dovendosi richiamare il disposto di cui allĠart. 43 cod civ ai sensi del quale Ò la residenza  il luogo nel quale la persona ha dimora abitualeÓ. Dai provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni, dalla documentazione sanitaria allegata, dalla certificazione di residenza emerge come il ricorrente abbia avuto dimora abituale nel nostro Paese.

 

La Legge 91/92 fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.1992 e, ai sensi dellĠart. 27, entr˜ in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e essa  applicabile al caso di specie.

 

Pertanto, la disposizione di cui allĠart. 1 del DPR 572 del 1993, che detta un concetto di residenza ben pi restrittivo di quello posto dalle norme del codice civile, nel caso in esame non pu˜ essere richiamata; ed, infatti, con il DPR 572 del 1993, allĠart. 1 ebbe a sancirsi che Ò ai fini dellĠacquisto della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagraficaÓ, introducendo una definizione di legale residenza che non sussisteva nel momento in cui il ricorrente nacque.

 

Se  vero che le interpretazioni rese in sede amministrativa (circolare K69/89 del 1997, K60.1 e K64.2 del 2007), volte ad ampliare lĠambito operativo della norma introdotta dallĠart. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992, hanno precisato della necessitˆ che almeno uno dei genitori del minore nato in Italia risultasse regolarmente residente in Italia al momento della nascita, deve rilevarsi come nŽ lĠart. 4, comma 2 L. 91/92 nŽ la definizione resa allĠart. 1 del regolamento introdotto con DPR 573/93 facciano richiamo alla sussistenza in capo al ÒgenitoreÓ dello straniero nato in Italia dei requisiti di legale residenza nel territorio dello Stato; pertanto, qualora il minore che, raggiunta la maggiore etˆ faccia la dichiarazione di cui allĠart. 4, comma 2, L. 91 del 1992 avesse il requisito della legale residenza, devono ritenersi sussistenti i presupposti legali per la dichiarazione con la conseguenza necessitˆ delle conseguenti iscrizioni da parte dellĠUfficiale dello Stato civile. Ed, infatti, in via amministrativa non possono essere introdotti allĠacquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. del 1992 che ne frustino di gli intenti (Cos“ Trib. Imperia 10-11.9.2011)

 

MA giˆ prima dellĠadozione del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ), venne ricoverato presso lĠIPAI di Lecce, ricovero ratificato con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce dellĠ11.3.1993, essendo stata accertata lĠinidoneitˆ della madre al suo allevamento; a detto provvedimento segu“ quello reso dal medesimo Tribunale il 16.12.1994 che disponeva lĠaffidamento del minore a famiglia italiana.

 

A seguito dell'affidamento, il minore ben avrebbe potuto richiedere e conseguire il permesso di soggiorno, in esecuzione del provvedimento del giudice minorile di affidamento, ed alle relative registrazioni; pertanto, se gli affidatari non hanno effettuato le dovute richieste , non pu˜ il Tribunale ignorare la sussistenza di fatto delle condizioni di legge per il prodursi degli effetti della dichiarazione, considerando come l'interessato non abbia, per motivi legati all'etˆ, alcuna responsabilitˆ per fatti od omissioni altrui.

 

Peraltro, deve rilevarsi come il minore ebbe comunque ad essere iscritto sul permesso di soggiorno rilasciato alla madre naturale lĠ1.3.1996, quando il piccolo aveva appena tre anni.

 

Orbene, A M, che era giˆ ricoverato presso IPAI di Lecce alla data dellĠ11.3.1993, poteva conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 4, comma 13 Legge n. 39 del 1990 (per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori), pertanto, in capo allo stesso deve ritenersi sussistente alla data di entrata in vigore del regolamento interpretativo del concetto di residenza legale richiesto dalla L. 91 del 1992 il requisito per conseguire il permesso di soggiorno; se questo non venne richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non potrˆ certamente detta circostanza ripercuotersi negativamente sul minore, precludendogli la possibilitˆ di effettuare utilmente la dichiarazione ai sensi dellĠart. 4, comma 2 L. 91 del 1992.

 

Pertanto, accertata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per la dichiarazione suddetta, deve disporsi che lĠUfficiale dello Stato civile proceda alle relative iscrizioni.

 

Attesa la peculiaritˆ del caso e la sussistenza di difficoltˆ interpretative della disciplina, che hanno determinato lĠadozione di circolari esplicative ed interpretative, le spese devono essere compensate.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

 

- accoglie la domanda proposta da AM nato a San Pietro Vernotico, (giˆ cittadino Filippino), sussistendo i presupposti di cui allĠart. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992;

 

- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni nei Registri dello Stato civile del Comune di Lecce;

 

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

 

Lecce, 11.3.2013

 

Il Giudice relatore                                                                                     Il Presidente

 

Adele Ferraro                                                                                       Giovanni Romano