REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
DI LECCE
SECONDA
SEZIONE CIVILE
Riunito
in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.
Giovanni Romano
Presidente
dott.ssa
Ida Cubicciotti
Giudice
dott.ssa
Adele Ferraro
Giudice rel
ha
pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel
procedimento civile iscritto al n. 433/2012 R.G., avente ad oggetto: Ò Diritti
della cittadinanzaÓ e vertente
TRA
AM, rappresentato e difeso
dallĠAvv. Colella Monica ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via. G.
Torna n. 45, presso del difensore
Ricorrente
E
COMUNE
DI LECCE, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvv. Anna De
Giorgi ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il Palazzo Municipale di
Via Rubichi
Resistente
Con
lĠintervento del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce
Conclusioni:
Come da verbale di udienza del 12.12.2012
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto ritualmente notificato il 21.9.2012 al Comune di Lecce, AM ricorreva
avverso il provvedimento reso dall'amministrazione comunale prot. nr.
15781/2011, con il quale gli era stata rifiutata la richiesta di acquisto della
cittadinanza italiana, esponendo che: - egli era figlio naturale di AS
cittadina delle Filippine, e di padre non noto; - al momento della nascita in
data 30.1.1993, la madre era irregolarmente soggiornante nel territorio
nazionale, sebbene ebbe a dichiarare la nascita del figlio M, iscritto al n.
82, Parte I — Serie A degli atti nascita del Comune di San Pietro
Vernotico; - il Tribunale per i Minorenni di Lecce, preso atto della grave
situazione di indigenza in cui versava il nucleo familiare, collocava M presso
l'istituto I.P.A.I. di Lecce; il 16.12.1994, il minore veniva affidato ai
coniugi P – ; - la madre naturale, intanto, riusciva a regolarizzare la
propria posizione sul territorio nazionale usufruendo della c.d. sanatoria per
colf e badanti del 2005 (l. 489/95), ottenendo un permesso di soggiorno dalla
Questura di Lecce, sul quale veniva annotato pure il figlio M; - collocato
nella nuova famiglia, aveva frequentato le scuole dell'obbligo, fino al
diploma, si era sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ed aveva conseguito
un permesso di soggiorno autonomo, la tessera sanitaria e la carta di identit
rilasciata del comune di Lecce; -essendo nato e cresciuto in Italia, in una
famiglia italiana, di lingua italiana e frequentando parenti ed amici italiani,
ebbe ad accogliere l'invito rivoltogli dal Sindaco di Lecce di richiedere la
cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore et;
-tuttavia, con provvedimento n. 15781/2011 del 29.11.2011, l'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecce rigettava la richiesta Çin quanto al momento
della Sua nascita, nessuno dei Suoi genitori era residente sul territorio della
Repubblica, requisito essenziale previsto dalla Circolare del Ministero
dell'Interno n. 22 del 7 novembre 2007 Prot. K 64.2/13È; - essendo il
ricorrente nato il 30.1.1993, a cavallo tra la legge 91/92 (entrata in vigore
15.8.1992) e l'adozione del relativo regolamento esecutivo (d.p.r. 572/93)
doveva trovare applicazione lĠart. 4, comma 2, 1. 5.2.1992 n. 91, nel quale si
stabilisce che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene
cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un
anno dalla suddetta data"; - pertanto, al momento della sua nascita, il
concetto di residenza legale di cui all'art. 4 della L. n. 91 del 1992
coincideva con quello indicato nell'art. 43 cod. civ. e, dunque, al momento
della nascita era legalmente residente in Italia, come documentato dal
certificato storico di residenza del
Comune
di Lecce; - solo con l'art. 2 d.p.r. 572/93, del 12.10.1993, successivo di
circa 9 mesi dalla sua nascita di esso ricorrente, veniva specificato che
"Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: ... si considera
legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia
d'iscrizione anagrafica"; - allĠepoca, tuttavia, il minore era gi stato
autorizzato a soggiornare in Italia, presso l'istituto I.P.A.I., da circa sette
mesi per ordine del Tribunale per i Minorenni di Lecce e, dunque, aveva i
requisiti di residenza legale di cui al d.p.r. 572/93; in conclusione, era ed
legalmente residente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, pur non
essendo titolare di permesso di soggiorno sin allĠepoca della sua nascita,
avrebbe potuto conseguire il detto titolo dapprima per esigenze di cura e,
successivamente, per essere stato inserito nella comunit e presso la famiglia
italiana; infine, egli venne comunque inserito sul permesso di soggiorno della
madre, non appena ella regolarizz la propria posizione di clandestina.
Tanto
premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale - dichiarasse il ricorrente
cittadino italiano per nascita; ovvero, via subordinata, dichiarasse il
ricorrente in possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana
per nascita e, per lĠeffetto, accertasse lĠillegittimit del rifiuto del Comune
di Lecce di ricevere la richiesta di cittadinanza italiana con ordine
allĠUfficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce di ricevere la
dichiarazione di volont di acquisto della cittadinanza italiana con decorrenza
dal 30.9.2011, data di presentazione della domanda reietta. Con condanna al
pagamento delle spese e competenze di lite.
Nonostante
la regolare notifica al PM in sede in data 21.9.2012, questi mancava di
costituirsi.
Nel
costituirsi in giudizio il resistente Comune di Lecce evidenziava: il difetto
di giurisdizione del Giudice adito per essere la materia di competenza del
Giudice amministrativo, trattandosi non di rifiuto dellĠufficiale di stato
civile di ricevere la dichiarazione di cittadinanza, ma di rigetto dellĠistanza
formulata dallĠodierno ricorrente di riconoscimento della cittadinanza
italiana.
Correttamente
lĠufficiale di stato civile, comunque, ebbe a negare lĠ invocata trascrizione
ai sensi dellĠart. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992, essendo consentito allo
straniero nato in Italia di acquistare la cittadinanza italiana al
raggiungimento della maggiore et, qualora ne faccia richiesta entro un anno
dal compimento della maggiore et, qualora abbia risieduto legalmente in
Italia, senza interruzioni. Il concetto di residenza legale veniva specificato
nellĠart. 1 lett a) del DPR 572 del 1993 nel quale si precisava essere
legalmente residenti nel territorio dello Stato solo per coloro i quali
avessero soddisfatto le condizioni e gli adempimenti in materia di ingresso e
soggiorno di stranieri in Italia e quelle in tema i iscrizione anagraficaÓ.
Tale condizione non poteva riscontarsi in capo al ricorrente, non essendo i
genitori regolarmente residenti in Italia.
Tanto
premesso, concludeva chiedendo dichiararsi preliminarmente lĠinammissibilit
del ricorso, per essere la questione di competenza del Giudice amministrativo,
e, nel merito per il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese
e competenze di lite.
AllĠudienza
del 12.12.2012 le parti si riportavano ai rispettivi scritti ed il Giudice
assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, con i
termini i giorni 20 per memorie e 20 per repliche.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
LĠeccezione
pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente
infondata e deve essere rigettata; ed, infatti, il ricorrente ha legittimamente
inteso avvalersi del rimedio di cui allĠart. 95 del DPR 396/2000 a seguito del
rigetto ( rectius: rifiuto) da parte dellĠufficiale dello stato civile di
procedere alle iscrizioni conseguenti alla sua dichiarazione resa ai sensi
dellĠart. 4 comma 2 della L. n. 91 del 1992. LĠatto impugnato ha quale oggetto
il ÒRigetto richiesta di acquisto della cittadinanza italianaÓ e fa richiamo
espresso agli artt. 7 del DPR 396/2000 (Rifiuto di atti Ò Nel caso in cui
l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque
richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto) ed
allĠart. 95 del medesimo decreto ( ÒChi intende promuovere la rettificazione di
un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
o la formazione di un atto
omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi
a un rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro
adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova
l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato l'atto di cui si
tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimentoÓ.)
Passando
al merito della questione, deve rilevarsi come il ricorrente, nato in Italia il
30.1.1993 da madre filippina sprovvista di permesso di soggiorno, veniva
affidato dapprima alla Comunit IPAI di Lecce, con provvedimento del Tribunale
per i minorenni di Lecce in data 11.3.1993 e, successivamente, con
provvedimento del 16.12.1994, ad una famiglia italiana. Presso tale famiglia AM
vissuto, restando sempre in Italia come documentato dal certificato di
vaccinazione in atti e non contestato dal resistente; sono il 26 giugno 2006 la
madre AS iscriveva sul proprio permesso di soggiorno, conseguito lĠ1.3.2006, il
figlio M.
Orbene,
lĠart. 4, comma 2 della L. 91 del 1992 stabilisce che Ò lo straniero nato in
Italia che vi abbia risieduto stabilmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di volere
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta dataÓ.
Requisiti
richiesti al fine del detto riconoscimento, pertanto, erano la stabile
residenza in Italia senza interruzioni, sino al raggiungimento della maggiore
et del soggetto nato in Italia. La norma faceva riferimento unicamente alla
residenza, con ci dovendosi richiamare il disposto di cui allĠart. 43 cod civ
ai sensi del quale Ò la residenza il luogo nel quale la persona ha dimora
abitualeÓ. Dai provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni, dalla
documentazione sanitaria allegata, dalla certificazione di residenza emerge
come il ricorrente abbia avuto dimora abituale nel nostro Paese.
La
Legge 91/92 fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.1992 e, ai
sensi dellĠart. 27, entr in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e essa applicabile al caso di specie.
Pertanto,
la disposizione di cui allĠart. 1 del DPR 572 del 1993, che detta un concetto
di residenza ben pi restrittivo di quello posto dalle norme del codice civile,
nel caso in esame non pu essere richiamata; ed, infatti, con il DPR 572 del
1993, allĠart. 1 ebbe a sancirsi che Ò ai fini dellĠacquisto della cittadinanza
italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi
risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme
in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia di iscrizione anagraficaÓ, introducendo una definizione di legale
residenza che non sussisteva nel momento in cui il ricorrente nacque.
Se
vero che le interpretazioni rese in sede amministrativa (circolare K69/89 del
1997, K60.1 e K64.2 del 2007), volte ad ampliare lĠambito operativo della norma
introdotta dallĠart. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992, hanno precisato della
necessit che almeno uno dei genitori del minore nato in Italia risultasse
regolarmente residente in Italia al momento della nascita, deve rilevarsi come
n lĠart. 4, comma 2 L. 91/92 n la definizione resa allĠart. 1 del regolamento
introdotto con DPR 573/93 facciano richiamo alla sussistenza in capo al
ÒgenitoreÓ dello straniero nato in Italia dei requisiti di legale residenza nel
territorio dello Stato; pertanto, qualora il minore che, raggiunta la maggiore
et faccia la dichiarazione di cui allĠart. 4, comma 2, L. 91 del 1992 avesse
il requisito della legale residenza, devono ritenersi sussistenti i presupposti
legali per la dichiarazione con la conseguenza necessit delle conseguenti
iscrizioni da parte dellĠUfficiale dello Stato civile. Ed, infatti, in via
amministrativa non possono essere introdotti allĠacquisto della cittadinanza
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. del 1992 che ne frustino di gli
intenti (Cos Trib. Imperia 10-11.9.2011)
MA gi
prima dellĠadozione del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ), venne ricoverato presso lĠIPAI
di Lecce, ricovero ratificato con provvedimento del Tribunale per i minorenni
di Lecce dellĠ11.3.1993, essendo stata accertata lĠinidoneit della madre al
suo allevamento; a detto provvedimento segu quello reso dal medesimo Tribunale
il 16.12.1994 che disponeva lĠaffidamento del minore a famiglia italiana.
A
seguito dell'affidamento, il minore ben avrebbe potuto richiedere e conseguire
il permesso di soggiorno, in esecuzione del provvedimento del giudice minorile
di affidamento, ed alle relative registrazioni; pertanto, se gli affidatari non
hanno effettuato le dovute richieste , non pu il Tribunale ignorare la
sussistenza di fatto delle condizioni di legge per il prodursi degli effetti
della dichiarazione, considerando come l'interessato non abbia, per motivi
legati all'et, alcuna responsabilit per fatti od omissioni altrui.
Peraltro,
deve rilevarsi come il minore ebbe comunque ad essere iscritto sul permesso di
soggiorno rilasciato alla madre naturale lĠ1.3.1996, quando il piccolo aveva
appena tre anni.
Orbene,
A M, che era gi ricoverato presso IPAI di Lecce alla data dellĠ11.3.1993,
poteva conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 4, comma 13 Legge
n. 39 del 1990 (per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti
di istruzione, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura
competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori), pertanto, in
capo allo stesso deve ritenersi sussistente alla data di entrata in vigore del
regolamento interpretativo del concetto di residenza legale richiesto dalla L.
91 del 1992 il requisito per conseguire il permesso di soggiorno; se questo non
venne richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non potr
certamente detta circostanza ripercuotersi negativamente sul minore,
precludendogli la possibilit di effettuare utilmente la dichiarazione ai sensi
dellĠart. 4, comma 2 L. 91 del 1992.
Pertanto,
accertata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per la
dichiarazione suddetta, deve disporsi che lĠUfficiale dello Stato civile
proceda alle relative iscrizioni.
Attesa
la peculiarit del caso e la sussistenza di difficolt interpretative della
disciplina, che hanno determinato lĠadozione di circolari esplicative ed
interpretative, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o
istanza disattesa:
-
accoglie la domanda proposta da AM nato a San Pietro Vernotico, (gi cittadino
Filippino), sussistendo i presupposti di cui allĠart. 4, comma 2, L. n. 91 del
1992;
-
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni nei Registri dello Stato civile del
Comune di Lecce;
-
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce,
11.3.2013
Il
Giudice relatore
Il
Presidente
Adele
Ferraro Giovanni
Romano