Allegato 1

 

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011.

 

Disposizioni urgenti per la crescita, lĠequitˆ e il consolidamento dei conti pubblici.

 

 

ARTICOLO 24. (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).

 

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dallĠarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, lĠaumento di rivalutazione  comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. LĠarticolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  abrogato.