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Avvertenze valide per tutte le tipologie di Studenti

Studenti stranieri residenti all'estero

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).

Età minima di accesso ai corsi

Nei casi in cui l'Ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce, con la conseguente acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, è consentito l'accesso ai corsi universitari purché il candidato, al momento del rilascio del visto di ingresso per studio "Immatricolazione Università", abbia compiuto almeno 17 anni e sia comunque in possesso dei requisiti di studio come prescritti nelle presenti disposizioni.

Cittadini croati

A seguito dell'adesione della Croazia, a far data dal 1 luglio 2013, i cittadini croati seguono a tutti gli effetti le procedure degli studenti dell'Unione Europea.

Sono equiparati ai comunitari:

  1. i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72);
  2. i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati);
  3. i cittadini della Repubblica di SAN MARINO (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132).

Seguono le norme previste per i comunitari

Le norme non si applicano

salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l’accesso ed i relativi atti consolari:

  1. agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell’ambito di Accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati;
  2. ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dai competenti Uffici della D.G.C.S.;
  3. Le categorie di studenti di cui ai punti 1 e 2 accedono ai corsi universitari in soprannumero (art.46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394 e successive modifiche).

  4. agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri.

Le norme si applicano

I termini previsti per le procedure relative ai corsi universitari, il cui inizio è previsto dagli Atenei nel secondo semestre dell’anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master e di Dottorato non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all'inizio dei corsi stessi (Vedi Parte Quinta).

Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel d.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché necessari per gli stessi corsi post-lauream.

La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell'Unione Europea, residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione.

La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari, tramite mezzi informatici o di comunicazione, tra lo studente e l'Ateneo prescelto.
In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali.

Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell'ateneo prescelto.