I documenti redatti in lingua straniera da presentare, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione).
Fermo l’obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare nell’elenco dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, anche se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare.
La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e convenzioni internazionali e di dichiarazione di valore in loco.
Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso.
Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni).
producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), più duplice copia
- se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all’allegato 1, indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico numero dei posti (con la stessa denominazione che è riportata nell’elenco).
- se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all’estero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all’allegato n.2 scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.
In entrambi i casi, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia gli esami finali gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..).
Non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l’accesso a corsi a numero programmato.
Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, (v. allegato 1), va allegato:
- il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato.
- o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.
- in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post-secondaria, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), più duplice copia.
L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
L’elenco è pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all’estero.
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.
In ogni caso, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.
I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l’accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato.
Gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, in attesa dell’avvio delle procedure di competenza delle Rappresentanze, contattare l’Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e fornendo copia della documentazione di studio in modo da consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.
L'accettazione preventiva delle Università non sostituisce la effettiva prescrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Cap.III).
Lo studente può allegare alla domanda (se posseduti) uno dei seguenti documenti:
Tutti i predetti documenti, in base a decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).
Costituisce unico titolo valido per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione il visto di ingresso, rilasciato per motivi di STUDIO "Immatricolazione Università" (per le fasi connesse all'accettazione delle domande e alla verifica dei requisiti utili per la concessione del visto di ingresso, vedere la voce "Rappresentanze Diplomatico-Consolari”, Parte III, Par. 4)
Si ricorda che il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso di laurea e laurea magistrale universitaria, ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.
Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto tipo D "nazionale" per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO (Università) alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.
L’istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici.
All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei seguenti importi:
Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:
I cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino sono esonerati dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno perché l'immatricolazione avviene attraverso l'esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).
I candidati si presentano alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
Ricevono dall'Università le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.
Restano salve le procedure agli esami di ammissione di cui al seguente par. I.11
I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono ammessi alle prove con riserva, in ogni caso.
In particolare, qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell' Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).
Si svolge presso la sede universitaria scelta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo.
La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera, in quest'ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell'ambito dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione.
Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana
Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei, possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.
Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati:
per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico
(nel caso la prova sia prevista dall’Ateneo):
gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) d) e e)
Per tutti i corsi di studio sopra individuati sono comunque esonerati dalla prova di lingua italiana ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero:
Possono essere esonerati sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero:
Gli esami, del cui calendario viene fornita annualmente comunicazione, e che i candidati devono sostenere insieme agli studenti comunitari, sono obbligatori nei seguenti casi:
Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati, secondo la normativa vigente, dalle Università le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei (i siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni).
I candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria è effettuata col sistema del numero chiuso, sostengono eventuali prove attitudinali che ogni Università può stabilire autonomamente.
E' ammessa la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi a numero programmato sia sulla base della domanda di preiscrizione sia sulla base di eventuali autonome modalità stabilite dalle Università.
L'iscrizione alle prove per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese, attivati dagli atenei, avviene secondo le procedure attive nel portale Universitaly. L'iscrizione alla prova è online ed a cura dello studente e non è subordinata all'avvio delle fasi/procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico-consolari, che potranno essere avviate anche successivamente alle prove e dopo aver preso visione della graduatoria di merito. La preiscrizione dovrà comunque essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dai calendari.
I candidati che non abbiano conseguito l'idoneità per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese ovvero che intendano rinunciarvi, possono presentare una modifica della richiesta di preiscrizione rivolta ad un altro corso per il quale è previsto un contingente riservato ai cittadini non dell'Unione Europea.
Con riferimento alle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale in lingua italiana in: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto, i candidati presentano la domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatiche-consolari entro i termini del calendario previsto.
Per i relativi visti di ingresso si rimanda alla Parte Terza: "Le Rappresentanze" (punto 4).
Le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria, previste dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1, sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi.
A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato a livello nazionale, la formulazione della graduatoria entro il numero dei posti disponibili nel contingente riservato, ha luogo secondo quanto dettato dal decreto ministeriale che regola i contenuti e le modalità di accesso ai corsi stessi per l'anno di riferimento.
Nelle prove di accesso ai corsi a numero programmato locale o in altre eventuali prove disposte dalle Università, sulla base degli esiti delle stesse e/o della valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascun Ateneo elabora ed espone una specifica graduatoria comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato, entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione.
Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti loro riservati possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di:
Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell’Università prescelta, nonché al Rettore dell’Università dove si è sostenuto l’esame di ammissione.
Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria.
Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, entro e non oltre lo stesso mese di giugno, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.
Ai candidati che non superano le prove di ammissione viene restituita immediatamente la documentazione presentata.
I candidati esclusi per altri motivi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.
Entro il termine massimo del mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, gli interessati potranno ritirare presso le Rappresentanze le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni ed i documenti allegati, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.
I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.
Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO (immatricolazione università)
deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso,
non inferiore ad euro 442,00 al mese, per ogni mese di durata dell'anno accademico e pari ad euro 5.750,00 annuali (circolare n. 149 diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 28 dicembre 2012, con la quale, a pag 5, dell'allegato 2 denominato Rinnovo 2013-tabelle, sono state rese note le percentuali di aumento per variazioni del costo della vita, previste per l'anno 2013),
del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.
I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" (art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).
E’ prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154. Al riguardo,nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno.