(Sergio Briguglio
3/3/2013)
L'INGRESSO E IL
SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: L'IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO
Corso di
specializzazione
"Diritto
dell'immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale"
Roma 8/3/2013
Sommario
I. Politica
degli ingressi
II. Il
decreto flussi
III. Ingresso
per lavoro subordinato
IV. Soggiorno
per lavoro subordinato
V. Attivita'
di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi;
sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale
VI. Conversione
di altri permessi
VII. Ingressi
con disciplina speciale
VIII. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale
IX. Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo
X. Esercizio
di una professione
XI. Ingresso
e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
XII. Previdenza
sociale
XIII. Cifre
XIV.
Conclusioni
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-34.html
I. Politica degli
ingressi
Diritto o interesse legittimo
Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non
concorrenziale) o per "diritto"
Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
Interesse legittimo all'inserimento non
concorrenziale (turismo, affari, motivi
religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza
Diritto: asilo
e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente,
requisiti
Numeri:
o
lavoro subordinato non stagionale: circa 25.000 per
anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000
nel 2010
o
lavoro subordinato stagionale: circa 50.000 per anno
fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010
o
lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010
o
studio: circa 54.000 nel 2010
o
religiosi: circa 10.000 nel 2010
o
turismo: circa 1.015.000 nel 2010
o
affari: circa 191.000 nel 2010
o
invito: circa 22.000 nel 2010
o
missione: circa 20.000 nel 2010
o
cure mediche: circa 3.000 nel 2010
o
residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005,
circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 123.000 nel 2008, circa
107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010
o
richiesta asilo: circa 14.000 nel 2007 (riconoscimenti:
circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 30.000 nel 2008
(riconoscimenti: circa 8%; protezione sussidiaria: 30%; protezione umanitaria:
10%); circa 17.000 nel 2009 (riconoscimenti: circa 9%; protezione sussidiaria:
21%; protezione umanitaria: 9%); circa 8.000 nel 2010 (riconoscimenti: circa 14%; protezione sussidiaria: 13%; protezione umanitaria: 10%)
Interferenze
tra flussi:
o
requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve
durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
problematico, per il perseguitato, l'ingresso
formalmente legale (passaporto, requisiti); l'ammissione al riconoscimento del
diritto d'asilo prescinde, d'altra parte, da un tale ingresso =>
interferenza tra flusso per asilo e immigrazione
clandestina
Ingressi per lavoro (non
stagionale): evoluzione storica
o
1987-1990:
L. 943/1986
(conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)
contratto di
lavoro preventivo, con
condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti iscritti al collocamento
(30 gg., non per lavoro domestico)
circa 10.000-15.000 ingressi per anno
o
1991-1996:
L. 39/1990
(Legge Martelli)
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
accertamento di indisponibilita' di italiani,
comunitari e stranieri
soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)
disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)
capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a
90.000.000 annui (circolari)
possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con
accertamento di indisponibilita':
- nessun
limite per lavoro domestico
- 0
per altri settori
circa 20.000-25.000 ingressi per anno
o
1997-1998:
come fase precedente, ma
- imposizione
di un tetto complessivo (semplice
estrapolazione dei dati registrati negli anni precedenti!)
circa 20.000
ingressi per anno
o
1999-2001:
L. 40/1998
(Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
nessun accertamento di indisponibilita'
disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR
394/1998): intorno a 90.000.000 annui (circolari)
assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)
tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori
fissati negli anni precedenti
novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione
circa 20.000-25.000 ingressi per anno (chiamata nominativa) + 15.000 ingressi per anno per sponsorizzazione (2000-2001)
+ circa 3.500 ingressi per anno
per autosponsorizzazione (2000-2001, per albanesi, tunisini, marocchini)
o
2002-2005:
L. 189/2002
(Legge Bossi-Fini); D. Lgs. 286/1998
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti in cerca di occupazione:
20 gg, per tutti i settori, non vincolante
garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1999); per lavoro domestico: doppio
del costo lordo del lavoro (circolari), esclusa assistenza datore di lavoro invalido
impegno alla copertura delle spese di rimpatrio (solo nell'eventualita' di rimpatrio coattivo, da
moduli)
assenza motivi ostativi
soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione (sostituite da chiamate di lavoratori formati
all'estero, anche con sforamento della quota)
tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su indicazioni fornite da Regioni,
parti sociali, Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', associazioni
crescita: da 10.000-15.000 ingressi per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)
o
2006-2008:
come fase precedente, ma
- tetti molto piu' alti
- considerazione
domande giacenti (decreto-bis; decreto
per anno successivo)
circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006; 150.000 giacenti dal
dereto 2007 ripescate con decreto 2008 (che pero' non ammette nuove domande)
o
2009-2012:
come fase precedente, ma
- tetti oscillanti
nessun decreto
per il 2009; circa 100.000 per
il 2010 (ingressi dal 2011); nessun decreto per il 2011; circa 6.000 per il 2012
Dati, diagnosi e conseguenze
o
1987: 120.000 (L. 943/1986)
o
1990: 220.000 (Legge Martelli)
o
1996: 250.000 (Decreto Dini)
o
1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)
o
2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)
o
2009: 295.000 (L. 102/2009)
o
2012: 130.000 (D. Lgs. 109/2012)
o
19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot:
285.000)
o
90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)
o
quote troppo limitate
o
ciascuno dei requisiti
o
fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno
per lavoro domestico)
o
analoga accumulazione di irregolarita'
o
file di badanti,
piu' che di "badati", quando l'istanza per l'ingresso si presentava
alle poste
o
anche gli ingressi formalmente "regolari" corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni
o
verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non
stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'
o
variabili:
disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990
reddito del datore non richiesto fino a meta' degli
anni '90
accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso
dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)
copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002
assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998
o
permanenti:
contratto conforme al CCNL
residenza all'estero (poche eccezioni: considerazione
delle domande di conversione di
soggiornanti per altri motivi,
incluso turismo: prevista dalla Legge Martelli, ma mai applicata; sponsorizzazione e autosponsorizzazione: utilizzate in misura omeopatica e soppresse da L.
189/2002)
o
plausibile: residenza all'estero => impossibilita'
di incontro diretto (necessario per
piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al
mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale
o
per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione
(es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria
verificare se il loro tasso di irregolarita' si e' abbassato)
o
un esperimento
e' stato fatto (OIM): nel 2000,
liste per chiamata dall'Albania usate per autosponsorizzazione; 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati;
100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti
o
sanatorie e uso improprio del decreto-flussi
corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza
all'estero, ceteris paribus (manca pero'
il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso" e la possibilita' di
confrontare con un campione di controllo)
o
Illegalita' obbligata
o
Repressione
(espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)
o
Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo
o
Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i
tre elementi base della procedura d'asilo:
ricorso giurisdizionale (giudice terzo)
ricorso sospensivo (non refoulement)
costi (finanziari e umani) limitati (detenzione breve)
o
Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997; la normativa e'
stata adottata nel 2007-2008 in attuazione di direttive UE)
o
Nota: il D. Lgs. 25/2008 e' inefficace a evitare
gli abusi:
chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno illegale, ma prima che sia stato adottato un
provvedimento di espulsione, e' ospitato
(non trattenuto) in un CARA
consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
la permanenza nel centro non e' un obbligo per il
richiedente, ma un semplice onere: in
caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la
Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso
(irrilevante per il richiedente abusivo!)
prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 159/2008,
era prevista l'ospitalita' in CARA anche per il richiedente gia' destinatario
di un provvedimento di espulsione o respingimento; la domanda presentata anche
a seguito di una prima "sparizione" e' comunque ricevibile, e sulla
sua inammissibilita' per mancanza di nuovi elementi decide la Commissione; nel
frattempo, il richiedente sarebbe stato ancora ospitato in CARA, potendo cosi'
eclissarsi nuovamente
Nota: nei casi
in cui l'accesso al mercato e' stato possibile (sponsorizzazione, lavoro
autonomo), la penalizzazione e' venuta dai limiti numerici
II. Il decreto
flussi
Documento programmatico;
decreti di programmazione dei flussi
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o
Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo
accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato
Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto
dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato
dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione Russa, Accordo
con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo
d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della
Federazione Russa nel 2010 (circ.
Mininterno 30/7/2012)
o
interagire con le autorita' competenti ed i servizi per
l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in
Italia
o
facilitare la realizzazione di programmi di formazione
pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali
o
fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata
alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei
fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
- anticipazione (20.000 stagionali);
- DPCM:
albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
- direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
- anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
- DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a
stagionali di ogni nazionalita, 500 a lavoro autonomo);
- ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
- DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
- Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
- Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
- Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
- Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
- DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
- DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
- DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
- DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
- Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
- DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
standard, perche la programmazione transitoria non puo eccedere la quota
complessiva di ingressi nellanno solare precedente)
- DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; altro paese, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le Grandi opere
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
- DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
- Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
- DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
- DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
- Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
- Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
- DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
- DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
- DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
- Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
- DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
- DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500
da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla
persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500
conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200
per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la
conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione
tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro
suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina,
Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo
per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
- Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
- Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
- DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande
presentate
- DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte,
in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari
o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia'
chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ.
Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008,
trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite
da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e
di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870
Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o
2009:
- DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande
presentate
o
2010:
- DPCM
1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007,
2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale (Circ.
MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza
diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR
Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di
programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale
valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da
TAR
Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di
ingresso; TAR
Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli
ingressi di imprenditori), liberi professionisti, soci e amministratori di
societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani
da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti
dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per
lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro
autonomo (Circ.
Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ.
MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle
conversioni; Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi
dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ.
Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ.
Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ.
MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro
autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto; Circ.
Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
- DPCM
30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori
subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini,
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000
cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro
subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro
subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000
conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di
esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa
ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni
studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito
del DPCM
1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM
30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati
forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da
parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico;
le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita'
privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita'
(contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000
disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro
6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione
da permesso CE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da
permesso CE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di
origine italiana (contro 500); circ.
Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri
Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi
CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all.
1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all.
2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ.
Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro
in lavoro subordinato, 21 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in
lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o
tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ.
Minlavoro 7/4/2011 e circ.
Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di
conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando
situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ.
Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote
per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione,
permesso CE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo
da recepire tutte le domande presentate); Rapp.
Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto,
il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
- DPCM
17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo,
Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger,
Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che
abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale; circ.
Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio,
per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti
scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate
al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande
presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)
o
2012:
- DPCM
13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro
stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia,
Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e
Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per
almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla-osta pluriennale per
lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di
formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D.
Lgs. 286/1998; circ.
Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali,
mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni;
azzeramento delle quote relative al DPCM
1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate -
ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale
Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati
Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui
all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono
state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 57.992 domande
presentate, di cui 2.024 trattate in base alle disposizioni sul
silenzio-assenso; circ.
Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi
per formati all'estero previsti dal DPCM
13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
- DPCM
16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere
attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo
(imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana;
liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli
elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente
previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non
cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori
subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o
Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da
permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o
formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da
altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per
lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione
professionale; 250 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da altro Stato
membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del
Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla
pubblicazione del decreto; Dati
Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro
domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro
subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per
titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro
autonomo per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 939
per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per
conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ.
Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
la spedizione di piu' domande con un unico invio sara'
gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione
confermate le intese raggiunte in occasione della
sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di
categoria
per le domande di conversione, il lavoratore, al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la
proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida
come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il
modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il
datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
III. Ingresso per
lavoro subordinato
Richiesta di nulla-osta al
lavoro
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
assolvimento dellobbligo scolastico (secondo modelli
A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni);
nota: si dovrebbe imporre, piu'
propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica
pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D.
Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero
complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati
e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione on-line
della domanda (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[2]
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da
un istante prefissato (differenziato per
categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[3]
o
le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di
unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso
contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito
l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla
Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito
selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalita del
datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione
del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle
cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si
obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro
(da modelli
A e B)
o
generalita e residenza allestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e'
una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore,
anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione
dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di
soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione
del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con
relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio
competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello
unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009)[4], solo (circ.
INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact
Center (circ.
INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet[5],
in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ.
INPS 49/2011; Decreto
Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lINPS assume
quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ.
INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito
entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato
detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o
garanzia della
disponibilita di un alloggio
che soddisfi i requisiti
previsti dalle leggi regionali
sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti
di abitabilita e idoneita
igienico-sanitaria, contenuta in apposita
dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione
alle spese per lalloggio e la corrispondente
decurtazione del salario (<
1/3 salario; non ammessa nei casi in cui
la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente
determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate
nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia
della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello
Sportello unico
o
autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le
attivita per cui liscrizione e richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacita
occupazionale e reddituale del datore di
lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di
parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino
di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto
da patologie che ne limitano
lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria
assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ.
Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario
per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che
svolga attivita' agricola, far
riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da
dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o
dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente
ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori),
mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per
dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle
attestazioni rilasciate dagli enti erogatori
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per
la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All.
2 circ.
INPS 10/2012; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi
tabellari definiti dal CCNL
per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale
di accordo 17/1/2012); la proposta di contratto riporta limpegno al
pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lalloggio (inclusa l'eventuale
partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione
del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese
di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame della richiesta
o
motivi ostativi
allingresso e al soggiorno del lavoratore
o
motivi ostativi allassunzione in capo al datore di
lavoro o al legale rappresentante e ai
componenti dellorgano di amministrazione della societa
condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005
condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non
definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D.
Lgs. 109/2012)
- favoreggiamento
dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere
"o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
- intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
- occupazione
alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al
lavoro
o
richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per limpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
per l'accertamento di indisponibilita' (art.
30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
il Centro per limpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita
come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies
Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
in caso di comunicazione negativa del Centro per
l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il
datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
limpiego se intende revocare la
richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita'
di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di
lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in
caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro
per limpiego ovvero di accertata indisponibilita (verosimilmente, in questo
caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso
senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della
richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co.
4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro
di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento
del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR
445/2000,
resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza,
da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado,
attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri
casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ.
Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa
il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce lintera documentazione e il codice fiscale,
se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[6])
Ingresso del lavoratore
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro
o
rilascia visto
e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o
trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio
a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di permesso per
lavoro subordinato
Contraffazione e ingresso
illegittimo
Accordo di integrazione
Si applica allo straniero
di eta' superiore a 16 anni che fa
ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg
dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
Stipula contestuale alla richiesta del
permesso
Accordo tradotto nella lingua
indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese,
spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e'
firmato dal prefetto o da un suo delegato)
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
Impegno dello straniero:
o
acquisire conoscenza della lingua (livello A2)
o
acquisire una sufficiente
conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire una sufficiente
conoscenza della vita civile italiana
(sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
garantire adempimento obbligo
di istruzione dei figli minori
o
assolvere agli obblighi
fiscali e contributivi
o
aderire alla Carta dei
valori (Decr.
Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i
principi.
Nota: il livello A2 di
conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o comprensione:
ascolto:
-
riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente
relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni
di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e
il lavoro)
-
riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari
lettura:
-
riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare
informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali
pubblicita', programmi, menu' e orari
-
riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.
o parlato:
interazione
orale:
-
riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di
routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attivita' consuete
-
riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza
capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione
produzione
orale:
-
riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per
descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie
condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il
piu' recente
o scritto:
produzione
scritta:
-
riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi
messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati
-
riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice, per
es. per ringraziare qualcuno
Impegno dello Stato:
o
favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento
con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di
istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente; in particolare (da modello di Accordo):
assicurare il godimento dei diritti
fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza,
religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione
agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del
lavoro dipendente
garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari
e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo
o
assicura la partecipazione
gratuita dello straniero, entro un mese (dal
modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla
stipula dell'accordo, ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla
vita in Italia della durata di un giorno
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli
accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per
via informatica
Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che
ne limitano l'autosufficienza o la
capacita' di apprendimento, attestate
da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN
Per i minori non
accompagnati affidati o sottoposti a
tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di
integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis
D. Lgs. 286/1998
Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal
completamento del programma di
assistenza o integrazione sociale di
cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
Note:
o
a seguito delle modifiche
apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32
D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o
sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu'
richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
eta'.
o
non e' previsto l'esonero per
lo straniero analfabeta
o
non e' prevista la
sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto
il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva
per un reato commesso nella minore eta'
Lo straniero partecipa a un corso
di educazione civica entro i tre mesi successivi
alla stipula dell'accordo, di 5-10 ore
(in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e
sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e'
possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o
filippino, a scelta dell'interessato) gli elementi essenziali su
o
principi della Costituzione
o
organizzazione delle
istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro,
obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in
Italia
o
facolta' e obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori
rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Note:
o
arduo trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica obbligatori (oggi
la scuola non ha fondi per fornire attivita' integrative agli studenti
stranieri)
o
scarsa efficacia didattica
di un corso di 5-10 ore concentrato in
un'unica giornata (su principi della
Costituzione; organizzazione delle istituzioni pubbliche; vita civile in
Italia, con particolare riferimento a sanita', scuola, servizi sociali,
lavoro e obblighi fiscali; diritti e doveri degli
stranieri in Italia; facolta' e obblighi relativi al soggiorno; diritti e
doveri reciproci dei coniugi; doveri dei genitori rispetto ai figli; iniziative
a sostegno dell'integrazione degli stranieri accessibili nella provincia di
residenza; normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e svolto entro
tre mesi dalla stipula dell'accordo -
quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della
societa' italiana
All'atto della sottoscrizione
dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti
(corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua
italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita
civile in Italia: vedi sotto)
La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita
di 15 punti
Se al momento della verifica
dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di
conoscenza della lingua italiana e/o
non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica
e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un
livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale
Nota: la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura;
l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare
senso alla dotazione iniziale
Lo straniero acquista
crediti, oltre a quelli ottenuti con la
dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
B al DPR 179/2011):
o
conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)
livello A1 (solo lingua parlata):
10 punti
livello A1: 14 punti
livello A2 (solo lingua
parlata): 20 punti
livello A2: 24 punti
livello B1 (solo lingua
parlata): 26 punti
livello B1: 28 punti
livello superiore a B1: 30
punti
o
conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)
livello sufficiente: 6
punti
livello buono: 9 punti
livello elevato: 12 punti
o
percorsi di istruzione per adulti, corsi
di istruzione secondaria superiore,
corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore
riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o di qualifica professionale)
frequenza con profitto di un
corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con profitto di
anno scolastico: 30 punti
o
percorsi degli istituti
tecnici superiori o di istruzione e
formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di
crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore)
frequenza con profitto di
ciascun semestre: 15 punti
o
corsi di studi
universitari o di alta formazione in
Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di
ricerca o titoli equiparati):
frequenza di un anno con
superamento di 2 esami: 30 punti
frequenza di un anno con
superamento di 3 esami: 32 punti
frequenza di un anno con
superamento di 4 esami: 34 punti
frequenza di un anno con
superamento di 5 esami o piu': 36 punti
frequenza di un anno di
dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di
ricerca: 50 punti
o
conseguimento di titoli di
studio con valore legale in Italia, al
termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:
diploma di qualifica
professionale: 35 punti
diploma di istruzione
secondaria superiore: 36 punti
diploma di tecnico superiore
o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
diploma di laurea o titolo
equiparato: 46 punti
diploma di laurea magistrale
o titolo equiparato: 48 punti
diploma di specializzazione o
titolo equiparato: 50 punti
dottorato di ricerca o titolo
equiparato: 64 punti
o
attivita' di docenza:
abilitazione
all'insegnamento: 50 punti
svolgimento di attivita' di
docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54
punti
o
corsi di integrazione
linguistica e sociale (crediti non
cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a
istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di
istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi
universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza;
concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri
residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza
della lingua anche in lingua tedesca):
frequenza con profitto di un
corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
conferimento di onorificenze
della Repubblica: 6 punti
conferimento di altre
benemerenze pubbliche: 2 punti
o
attivita'
economico-imprenditoriali:
svolgimento di attivita'
economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta di un medico di
base:
scelta del medico di base: 4
punti
o
partecipazione alla vita
sociale:
svolgimento di attivita' di
volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti
o
abitazione:
contratto pluriennale
d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di
abitazione: 6 punti
o
corsi di formazione anche nel paese d'origine:
partecipazione con profitto a
tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale
diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti
partecipazione con profitto a
programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
Note:
o
la conoscenza della lingua
secondo i livelli previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal
Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti
accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di
Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a
conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
o
per corsi di integrazione
linguistica e sociale si intendono i corsi
tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni
private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con
certificazione non avente valore legale in Italia
Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:
ammenda non inferiore a
10.000 euro: 2 punti
arresto inferiore a 3 mesi
anche congiunto con ammenda: 3 punti
arresto superiore a 3 mesi
(nota: non inferiore?): 5 punti
multa non inferiore a 10.000
euro: 6 punti
reclusione inferiore a 3 mesi
anche congiunta con ammenda: 8 punti
reclusione non inferiore a 3
mesi: 10 punti
reclusione non inferiore a 1
anno: 15 punti
reclusione non inferiore a 2
anni: 20 punti
reclusione non inferiore a 3
anni: 25 punti
o
misure di sicurezza personali:
applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
applicazione (anche non
definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni (definitive) per illeciti
amministrativi o tributari:
sanzione non inferiore a
10.000 euro: 2 punti
sanzione non inferiore a
30.000 euro: 4 punti
sanzione non inferiore a
60.000 euro: 6 punti
sanzione non inferiore a
100.000 euro: 8 punti
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua, cultura civica e vita
civile, e' possibile anche sostenere un test
effettuato a cura dello Sportello Unico,
anche presso i centri per l'istruzione degli adulti
Ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione acquisisce le informazioni
rilevanti d'ufficio (nota: e' vero
anche per le sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi e tributari?)
Un mese prima che siano
trascorsi due anni, lo Sportello
Unico sollecita lo straniero a presentare
entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai
motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento
dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di
essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione
d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione
In caso di permesso di durata
di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di
mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le
altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
Note:
o
l'accertamento dei risultati
conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia
effettuato dallo Sportello unico)
o
risultera' definitivamente preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento
amministrativo di rinnovo del permesso
entro i 20 giorni previsti dalla legge
L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di
essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento di un numero di
crediti < 0
L'accordo e' prorogato per
un anno, e la verifica rinviata, quando si
verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento di un numero di
crediti > 0 e < 30
o
mancato raggiungimento del livello A2
della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile
in Italia
L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi
Le decisioni di risoluzione o di estinzione
dell'accordo sono adottate dal prefetto
o da un suo delegato
La risoluzione dell'accordo
per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le
quali vige un divieto di espulsione
Nei casi in cui sia vietata
l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto
quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare
di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" (nota: si tratta di tutti
i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo
conforme a specifiche direttive europee); circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 richiama la disposizione dell'art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e dispone che nei casi li' considerati non si proceda neanche a verifica
dell'adempimento dell'accordo
Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal
Ministro del lavoro
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si
riservano vantaggi insignificanti
piuttosto che facilitaziomi - per
esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione
In caso di proroga di un anno
o
la decisione relativa alla
proroga e' comunicata allo straniero
o
un mese prima della scadenza
dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica
del rispetto dell'obbligo scolastico)
o
si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento
o
se si verifica ancora una
delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga,
il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene
conto quando debba adottare provvedimenti
discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura
civica e della vita civica (6 crediti)
sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del
medico di base (4 crediti), 30 crediti
(ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art.
4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento
parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza
della lingua e di educazione civica
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la discrezionalita' rileva
solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10
e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis
(stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro),
co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se lo straniero non e'
pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di
inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in
presenza dei requisiti
o
la valutazione
discrezionale dell'inserimento gioca solo
quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la
sicurezza pubblica; in quel caso, un alto
livello di inserimento potrebbe indurre l'amministrazione a non adottare il
provvedimento negativo
o
nei fatti, lo straniero
considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a valutare se
sia, per caso, ben inserito o se abbia ragguardevoli competenze linguistiche
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da
o
gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da
medico convenzionato con il SSN)
o
gravi motivi di famiglia
o
motivi di lavoro
o
frequenza di corsi o tirocini
di formazione, aggiornamento o
orientamento professionale
o
motivi di studio all'estero
I dati relativi all'accordo
sono inseriti in una anagrafe apposita
presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le
questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le
province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti
eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le
misure a tutela della privacy
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le
Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle
attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la
realizzazione delle sessioni di
educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della
vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo
scopo di promuovere iniziative a
sostegno dell'integrazione
Nota: non e' prevista alcuna azione diretta per la
realizzazione di corsi di lingua
Accordo di integrazione
Si applica allo straniero
di eta' superiore a 16 anni che fa
ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg
dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
Stipula contestuale alla richiesta del
permesso
Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la
richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ.
Mininterno 5/3/2012); nota: secondo
circ.
Mininterno 7/3/2012 e la Brochure
Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata
presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o
per motivi familiari
Accordo tradotto nella lingua
indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese,
spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e'
firmato dal prefetto o da un suo delegato)
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
Impegno dello straniero:
o
acquisire conoscenza della lingua (livello A2)
o
acquisire una sufficiente
conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire una sufficiente
conoscenza della vita civile italiana
(sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
garantire adempimento obbligo
di istruzione dei figli minori
o
assolvere agli obblighi
fiscali e contributivi
o
aderire alla Carta dei
valori (Decr.
Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i
principi.
Nota: il livello A2 di
conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
ascolto:
- riuscire
a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che
riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona
e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
- riuscire
ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
lettura:
- riuscire
a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
- riuscire
a capire lettere personali semplici e brevi.
o
parlato:
interazione orale:
- riuscire
a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
- riuscire
a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza
per riuscire a sostenere la conversazione
produzione orale:
- riuscire
ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la
propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
o
scritto:
produzione scritta:
- riuscire
a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati
- riuscire
a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare
qualcuno
Impegno dello Stato:
o
favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento
con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di
istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive
competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011):
assicurare il godimento dei diritti
fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza,
religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione
agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del
lavoro dipendente
garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari
e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo
o
assicurare la partecipazione
gratuita dello straniero, entro un mese (dal
modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla
stipula dell'accordo, ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla
vita in Italia della durata di un giorno
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli
accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per
via informatica
Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che
ne limitano l'autosufficienza o la
capacita' di apprendimento, attestate
da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN
Per i minori non
accompagnati affidati o sottoposti a
tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di
integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis
D. Lgs. 286/1998
Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal
completamento del programma di
assistenza o integrazione sociale di
cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
Note:
o
a seguito delle modifiche
apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32
D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o
sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu'
richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
eta'.
o
non e' previsto l'esonero per
lo straniero analfabeta
o
non e' prevista la
sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto
il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva
per un reato commesso nella minore eta'
Lo straniero partecipa a un corso
di educazione civica entro i tre mesi successivi
alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche
con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se
questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese,
russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato
preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte
dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o
principi della Costituzione
o
organizzazione delle
istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro,
obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in
Italia
o
facolta' e obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori
rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Le sessioni di formazione
civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti
(art. 1, co. 632 L.
296/2006); in attesa della riorganizzazione dei
Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L.
133/2008, la sessione di formazione civica e di
informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri
territoriali permanenti; oltre al
materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi
di ulteriori strumenti formativi
predisposti dal MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
Nota: scarsa efficacia
didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo
straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa'
italiana
All'atto della sottoscrizione
dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti
(corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua
italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita
civile in Italia: vedi sotto)
Nota: il livello A1 di
conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
ascolto:
- riuscire
a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite
all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone
parlino lentamente e chiaramente
lettura:
- riuscire
a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio,
quelle di annunci, cartelloni, cataloghi
o
parlato:
interazione orale:
- riuscire
a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a
riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio'
che cerca di dire
- riuscire
a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati
produzione orale:
- riuscire
a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la
gente che si conosce
o
scritto:
produzione scritta:
- riuscire
a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti
dalle vacanze
- riuscire
a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome,
la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita
di 15 punti
Se al momento della verifica
dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di
conoscenza della lingua italiana e/o
non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica
e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un
livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale
(nota: la formulazione di art. 4, co. 3
DPR 179/2011 e', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al
minimo, oscura; l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che
permette di dare senso alla dotazione iniziale)
Lo straniero acquista
crediti, oltre a quelli ottenuti con la
dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
B al DPR 179/2011):
o
conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)
livello A1 (solo lingua
parlata): 10 punti
livello A1: 14 punti
livello A2 (solo lingua
parlata): 20 punti
livello A2: 24 punti
livello B1 (solo lingua
parlata): 26 punti
livello B1: 28 punti
livello superiore a B1: 30
punti
o
conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)
livello sufficiente: 6
punti
livello buono: 9 punti
livello elevato: 12 punti
o
percorsi di istruzione per adulti, corsi
di istruzione secondaria superiore,
corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore
riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o di qualifica professionale)
frequenza con profitto di un
corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con profitto di
anno scolastico: 30 punti
o
percorsi degli istituti
tecnici superiori o di istruzione e
formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di
crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore)
frequenza con profitto di
ciascun semestre: 15 punti
o
corsi di studi
universitari o di alta formazione in
Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di
ricerca o titoli equiparati):
frequenza di un anno con
superamento di 2 esami: 30 punti
frequenza di un anno con
superamento di 3 esami: 32 punti
frequenza di un anno con
superamento di 4 esami: 34 punti
frequenza di un anno con
superamento di 5 esami o piu': 36 punti
frequenza di un anno di
dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di
ricerca: 50 punti
o
conseguimento di titoli di
studio con valore legale in Italia, al
termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:
diploma di qualifica
professionale: 35 punti
diploma di istruzione
secondaria superiore: 36 punti
diploma di tecnico superiore
o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
diploma di laurea o titolo
equiparato: 46 punti
diploma di laurea magistrale
o titolo equiparato: 48 punti
diploma di specializzazione o
titolo equiparato: 50 punti
dottorato di ricerca o titolo
equiparato: 64 punti
o
attivita' di docenza:
abilitazione all'insegnamento:
50 punti
svolgimento di attivita' di
docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54
punti
o
corsi di integrazione
linguistica e sociale (crediti non
cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a
istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di
istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi
universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza;
concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri
residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza
della lingua anche in lingua tedesca):
frequenza con profitto di un
corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con profitto di un
corso di almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
conferimento di onorificenze
della Repubblica: 6 punti
conferimento di altre
benemerenze pubbliche: 2 punti
o
attivita'
economico-imprenditoriali:
svolgimento di attivita'
economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta di un medico di
base:
scelta del medico di base: 4
punti
o
partecipazione alla vita
sociale:
svolgimento di attivita' di
volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti
o
abitazione:
contratto pluriennale
d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di
abitazione: 6 punti
o
corsi di formazione anche nel paese d'origine:
partecipazione con profitto a
tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale
diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti
partecipazione con profitto a
programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
Note:
o
la conoscenza della lingua
secondo i livelli previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal
Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti
accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita'
di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un
corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
o
per corsi di integrazione
linguistica e sociale si intendono i corsi
tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni
private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con
certificazione non avente valore legale in Italia
o
l'iscrizione e la frequenza
ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione,
organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali
permanenti costituisce a tutti gli
effetti partecipazione alla sessione
di formazione civica e di informazione; a
tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei
sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo
straniero la frequenza entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo
di integrazione; l'avvenuta frequenza
di queste unita' di apprendimento deve
essere comunicata alla Prefettura
competente secondo le modalita' previste dal protocollo
allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o
il titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore
a livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad
esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica
e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio;
non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba
corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)
o
il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione
rilasciato ad esito dei percorsi appositi
costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR
179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno
raggiungimento" della soglia di
adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio;
non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in
luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata
per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)
o
le istituzioni scolastiche
sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione
linguistica e sociale, organizzati secondo
le Linee
guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo
attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non
inferiore al livello A2, rilasciato ad
esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento
delle agevolazioni di cui all'art. 7
DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti
non inferiore a 40; nota: non si
capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere
a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto
della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri
la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano
organizzati
Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:
ammenda non inferiore a
10.000 euro: 2 punti
arresto inferiore a 3 mesi
anche congiunto con ammenda: 3 punti
arresto superiore a 3 mesi
(nota: non inferiore?): 5 punti
multa non inferiore a 10.000
euro: 6 punti
reclusione inferiore a 3 mesi
anche congiunta con ammenda: 8 punti
reclusione non inferiore a 3
mesi: 10 punti
reclusione non inferiore a 1
anno: 15 punti
reclusione non inferiore a 2
anni: 20 punti
reclusione non inferiore a 3
anni: 25 punti
o
misure di sicurezza personali:
applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
applicazione (anche non
definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni (definitive) per illeciti
amministrativi o tributari:
sanzione non inferiore a
10.000 euro: 2 punti
sanzione non inferiore a
30.000 euro: 4 punti
sanzione non inferiore a
60.000 euro: 6 punti
sanzione non inferiore a
100.000 euro: 8 punti
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua e cultura civica,
e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione
degli adulti; circ.
Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della
facolta' di ricorrere al test
Il test per la conoscenza
della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso
CE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ.
Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum
MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
Un mese prima che siano
trascorsi due anni, lo Sportello
Unico sollecita lo straniero a presentare
entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori
o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e
procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione
relativa ai motivi di decurtazione
In caso di permesso di durata
di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di
mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le
altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
Circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva
dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente
allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie
"protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi
a "straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al
momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di
queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della
sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei
casi, esonerati dalla possibile revoca
del permesso dal DPR 179/2011, in cui
valga un esplicito divieto di espulsione
Note:
o
l'accertamento dei risultati
conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia
effettuato dallo Sportello unico)
o
rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento
amministrativo di rinnovo del permesso
entro i 20 giorni previsti dalla legge
L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di
essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento di un numero di
crediti < 0
L'accordo e' prorogato per
un anno, e la verifica rinviata, quando si
verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento di un numero di
crediti > 0 e < 30
o
mancato raggiungimento del livello A2
della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile
in Italia
L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi
Le decisioni di risoluzione o di estinzione
dell'accordo sono adottate dal prefetto
o da un suo delegato
La risoluzione dell'accordo
per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le
quali vige un divieto di espulsione
Nei casi in cui sia vietata
l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto
quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno
che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la
posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche
direttive europee); tuttavia, circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in
tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver
luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per
queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del
rilascio del permesso)
Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal
Ministro del lavoro
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si
riservano vantaggi insignificanti
piuttosto che facilitaziomi - per
esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione
In caso di proroga di un anno
o
la decisione relativa alla
proroga e' comunicata allo straniero
o
un mese prima della scadenza
dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica
del rispetto dell'obbligo scolastico)
o
si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento
o
se si verifica ancora una
delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga,
il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene
conto quando debba adottare provvedimenti
discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura
civica e della vita civica (6 crediti)
sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del
medico di base (4 crediti), 30 crediti
(ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art.
4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento
parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza
della lingua e di educazione civica
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la discrezionalita' rileva solo
ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10
e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis
(stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro),
co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se lo straniero non e'
pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di
inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in
presenza dei requisiti
o
la valutazione discrezionale dell'inserimento gioca solo quando vi sia una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, un alto livello di inserimento potrebbe
indurre l'amministrazione a non adottare il provvedimento negativo
o
nei fatti, lo straniero
considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a valutare se
abbia - poniamo - ragguardevoli competenze linguistiche
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da
o
gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da
medico convenzionato con il SSN)
o
gravi motivi di famiglia
o
motivi di lavoro
o
frequenza di corsi o tirocini
di formazione, aggiornamento o
orientamento professionale
o
motivi di studio
all'estero
I dati relativi all'accordo
sono inseriti in una anagrafe apposita
presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le
questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le
province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti
eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le
misure a tutela della privacy
Lo straniero ha la
possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai
recapiti per le comunicazioni (circ.
Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni
Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le
Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle
attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la
realizzazione delle sessioni di
educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della
vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo
scopo di promuovere iniziative a
sostegno dell'integrazione
Circ.
Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota
di informazione per illustrare le
modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in
collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
Stipula del contratto di
lavoro
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs.
286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota:
sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art.
3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita'
previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come
faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio[9]
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008); note:
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90
gg ai titolari di visto di
ingresso di lunga durata, purche' in corso
di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di
rilascio del primo permesso di soggiorno
di durata superiore a 3 mesi
in senso contrario,
sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al
Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota:
significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno
temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha
introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora
tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione
del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
IV. Soggiorno per
lavoro subordinato
Durata del permesso per lavoro
subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Licenziamento e dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego,
nelle liste di mobilita (anche per
corresponsione dellindennita di mobilita) per durata residua del permesso,
ma comunque > 1 anno
o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 92/2012)[11],
se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo; nota: dovrebbero rilevare non
solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da
altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati
discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il
lavoro temporaneo, etc.)
o
iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1
anno o, se superiore, per tutta la durata
della prestazione di sostegno
al reddito percepita dal lavoratore (art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[12],
in caso di licenziamento
individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita
(previa presentazione del
lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla
conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita
immediata allo svolgimento di nuova attivita; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta
di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da
norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse
lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni
erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di
1 anno o, se superiore, con la
durata della prestazione di sostegno
al reddito percepita dal lavoratore[13]
(art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo
accertamento delleffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco
anagrafico; nota: TAR
Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta
iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita'
dell'iscrizione, TAR
Toscana); TAR
Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non
costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga
al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della
ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento
di nuova attivita' lavorativa
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allart. 8 L.
68/1999 equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla
registrazione nellelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio
son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto
ISFOL e riportato in Rass.
stampa Italia Razzismo)
o
specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione delle facolta
permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato in presenza di un contratto
di soggiorno (circ.
Mininterno 5/12/2011 e circ.
Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o,
per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[14])
e alla consegna della autocertificazione del datore attestante la
disponibilita di un alloggio
che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalita); nota: non e' chiaro se la durata del permesso rinnovato
venga fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del
vecchio permesso (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del
periodo di possibile iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto di soggiorno, alla
scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha
avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito
annuo da fonti lecite non inferiore a
quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi
(art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ.
Mininterno 9/7/2012)[15];
note:
oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano
certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come
modificato da L. 92/2012; tali redditi, pero', non possono superare i 5.000
euro l'anno[16], in base ad
art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012), da contratti di
lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti,
cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno; nota: potrebbe essere tecnicamente impossibile compilare
il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS);
non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito
(certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a
motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e
nelle liste di mobilita')
non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore
alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il
permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata
al reddito effettivamente disponibile
non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche,
in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso
di fonti di natura occasionale)
o
in mancanza di
contratto di soggiorno, di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito
sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro
titolo in base alla normativa; nota:
verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il
rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula
di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del
reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003);
nota: se liscrizione non ha
avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg
dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia
stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno
ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del
reddito o di reddito sufficiente
Instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro
Rinnovo del permesso
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da
lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari
conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (circ.
Mininterno 5/12/2011 e circ.
Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o,
per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[20])
e consegna della autocertificazione
del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
ledilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata)[21]
o
in caso di scadenza del permesso simultanea alla
scadenza di contratto a tempo determinato,
il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso
datore e formalmente impossibile,
data la necessita di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine
e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D.
Lgs. 368/2001), salvo ricorso allart. 5, co. 5 T.U., con produzione di
nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di
illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle
more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il
rinnovo per lavoro a progetto (D.
Lgs. 276/2003)
o
da Lettera
di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi
di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)
o
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero
lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo
se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011, TAR
Lazio)
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un
reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib.
Bologna)
o
il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due
anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia
una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato 5954/2012)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di
lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro
nero al fine di integrare il requisito di
mezzi sufficienti (sent.
Cons. Stato 5094/2012)
o
ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi
internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri
fiscali in un paese estero (sent.
Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato per mancanza di reddito
pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure
mediche certificate, che potevano
giustificare la carenza di reddito (TAR
Toscana)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato
da reddito insufficiente, se lo
straniero, affetto da tubercolosi,
ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L.
1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso
per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui
all'art.5 L.
419/1975 (TAR
Veneto)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una
attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo
richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il
rinovo del permesso per motivi familiari (TAR
Lazio)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se
esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di
redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita'
di prostituzione; simmetricamente,
TAR
Lombardia: illegittimo il
diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a
mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi
per ritenere fittizio tale rapporto
o
insufficiente a
provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato
da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del
rapporto e del suo proseguimento (TAR
Lazio e TAR
Lazio; nota: l'esistenza del
contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del
credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha
valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
o
insufficiente a
motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che
sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento
penale a carico del datore di lavoro per presunta
falsita' del rapporto di lavoro che aveva
consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti
anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione
eventuali elementi sopravvenuti
(TAR
Lazio)
o
legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando
indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza
effettiva del rapporto di lavoro (TAR
Piemonte)
o
lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che
il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere
soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent.
Cons. Stato 1755/2006 e TAR
Lazio)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto);
nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 256/2011, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR
Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche
quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione
all'INPS
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
o
e' onere dello
straniero segnalare
all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009, Sent.
Cons. Stato 5239/2012)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana; nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto
lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la
dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale
dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero
periodo di durata del permesso in
scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che
l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito
patrocinio
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del
precedente fosse fittizia e'
anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la
disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib.
Bologna);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia soggiornato a lungo
regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se
l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione
anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento
eterofamiliare (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza
di reddito sufficiente o in caso di
prolungate assenze dal
territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR
Lazio)
o
il sostegno assicurato
da terzi rileva solo quando
questi siano obbligati a
fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta'
(Sent.
Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2640/2012)
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle
more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il
permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso
scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
o
la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60
gg successivi alla scadenza[23]
o
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
Diritti del titolare del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
e iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parita con litaliano se in
possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita
lavorativa subordinata o autonoma
o
e parificato allitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione,
pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a
tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent.
Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno
o
accede allo studio
a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata >
1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)
o
puo svolgere attivita di lavoro subordinato
diversa da quella originariamente
autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (leventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo
professionale o elenco speciale e effettuata entro quote – art. 37, co.
3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri
in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro
autonomo in Italia – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di
soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei
requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma)
o
puo convertire il permesso di soggiorno in permesso
per residenza elettiva, in caso di
titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22,
co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
V. Attivita' di
lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni;
diritti del lavoratore in quanto tale
Accesso al lavoro subordinato
per titolari di altri permessi di soggiorno
o
permesso CE slp
(art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno
diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma
autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino
l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse
nazionale, da art. 38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e,
verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano
stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposti a tutela,
ovvero (L. 129/2011)[24]
che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e
1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001); nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola
"comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non
esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e
formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp.
ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ.
Mininterno 13/11/2000; nota:
in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come
modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a
prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di
significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione)
o
permesso per asilo
(art. 17 Convenzione
di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non
e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D.
Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la Corte d'Appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti
di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota
Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR
Lazio e TAR
Lazio)
o
la possibilita' di iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR
442/2000,
non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio,
formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla parita di diritti tra
lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)
o
circ.
Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di
richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di
svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul
territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista
dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di
Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o
circ.
Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle
liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o
circ.
Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego
per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM
5/4/2011
Obblighi di comunicazione in
caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
o
instaurazione
del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L.
296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ.
INPS 17/2/2009); eccezioni (circ.
Minlavoro 28/11/2011):
per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica
amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione
(L.
183/2010)
per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e'
Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L.
133/2008)
per rapporti soministrazione, il modello e' UniSOMM e
il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L.
296/2006)
o
ogni variazione
(proroga, trasformazione, cessazione; circ.
Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro
conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione
sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
o
per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e'
Unimare
o
per rapporti soministrazione, il modello e' UniSOMM
Sanzioni[32]
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta'; massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile,
e' necessario, in base ad art. 42, co.
2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto;
la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi
prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato
contravvenzionale (sent. Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del
trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto
dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito
del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011)[34];
nota: la Direttiva
2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D.
Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del
rapporto
o
il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude
la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia
assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non
esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma
anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se
ne avvale tenendo alle proprie dipendenze
il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito)
e contribuzione per il periodo
in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di
soggiorno idoneo si presume, ai
fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale
e accessorio, che il rapporto
sia durato almeno 3 mesi, salvo
prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il
nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota:
sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art.
3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
- abbia
richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis
D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
- sia
stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio[35]
o
la prosecuzione
del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellaccoglimento della richiesta di rinnovo
del permesso sono consentite, fino
ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota:
sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006[36])
- la
richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla
scadenza[37]
- sia
stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
o
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio
del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
sono piu' di 3
o
sono minori in eta' non lavorativa
o
sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento
di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p.
(verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art.
603-bis co. 3 c.p.,
infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare
che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori,
siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la
cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al
rilascio del permesso
o
si cumula con quelle previste
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi
un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
utilizzazione in rapporti di tipo diverso del
lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ.
Minlavoro 38/2010)[40]
rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia
stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del
rapporto (circ.
Minlavoro 38/2010, circ.
INPS 157/2010)
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4,
co. 1, n. 6 e 7 DPR
1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue
dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di
fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro
opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR
1124/1965
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art.
2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ.
Minlavoro 38/2010)[41]
somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla
comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo
all'assunzione (circ.
Minlavoro 38/2010)
rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche
private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg.
successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita'
dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore
nell'organizzazione didattica e funzionale (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
rapporto di lavoro domestico (L.
183/2010)[42]
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di
omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile,
anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione
dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)[43]
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro
autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto
di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro nel settore turistico, se la
comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di
alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale
lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ.
Minlavoro 38/2010)
esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in
corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari,
previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita'
di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ.
Minlavoro 38/2010)
regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da
parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo
di conciliazione monocratica (circ.
Minlavoro 38/2010); in particolare,
- prima
della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la
comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con
sanzionabilita' della comunicazione tardiva);
- dopo
la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia,
da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori,
nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116,
co. 8, lettera b L.
388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui
risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della
comunicazione tardiva)
affidamento del datore di lavoro, ai fini della
comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma
temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri
di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato,
tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ.
Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non
occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di
carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
3000 euro per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione
giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione
giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata
lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur
gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove
tale offerta sia liberamente
accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne'
la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero,
per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si
aggiungano fattori di ulteriore
e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la
necessita' di saldare il debito
contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite
e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura
il delitto di estorsione
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno
allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del
rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita'
del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza
dell'eventuale falsita' del titolo
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore di
soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e'
consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il
periodo di soggiorno fino a che il
lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni
arretrate
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei
dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi
gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto
luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi
in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non
e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
Diritti del lavoratore
straniero
o
benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli
accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non
nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice
nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore
nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib.
Genova)
o
art. 10, co. 2 Cost.
non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo
queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato
questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale
interpretare le norme sullo straniero (Trib.
Milano, che fa riferimento a Sent.
Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent.
Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR
382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita'
di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
- Sent.
Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il
diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la
stipulazione a tempo indeterminato dei
contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze
costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue
il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
- benche'
il diritto comunitario non si applichi
a situazioni puramente interne
di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto
comunitario
- la
connessione della situazione interna
con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione,
della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario
in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del
diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
- in
presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini
italiani, che non abbiano fruito della
libera circolazione
- art.
1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D.
Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano
- quando
le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani
e cittadini stranieri, le
disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero
o
le attivita che comportino lesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
- dei
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle
province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei
magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei
ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli
affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e
del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza
concorso in base allart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
- il
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo
straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
- prevalgono
infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
- la
parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998
opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro
consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano:
- l'art.
2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art.
38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
- l'art.
51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
- il
principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi competente e titolato)
- in
assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
- si
registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico -
cittadino italiano:
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa
per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o
vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari
stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con i comunitari
- in
base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la
parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
- per
le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni
applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della
cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza
della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato
godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
- sono
state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
- violano
il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
- violano
la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
- l'all.
A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
- la
previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per
l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento
discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e'
irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi,
respinta
- attivita'
che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non
sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello
stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi)
Divieto di licenziamento per
la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici
domestiche
Convalida delle dimissioni e
della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'
o
convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la
cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione
del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato
che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del
consenso
o
le convalide non legate alla tutela della
genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono
effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a
raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore
VI. Conversione di
altri permessi
Rilascio di permesso per
lavoro subordinato a titolari di altro permesso
o
extra quote o entro
quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
lavoro autonomo
(art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita
lavorativa); Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non
possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione
generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
studio, prima
della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; nel senso
della possibilita' di richiedere la conversione dopo la scadenza, in caso di
laurea conseguita in Italia, Sent.
Cons. Stato 3622/2011), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al
compimento della maggiore eta
hanno preferito la conversione
da motivi familiari a studio o
formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in
Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla
scadenza del permesso, anche se non tutto
il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009[48]
studio, per
attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado,
da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al
compimento della maggiore eta,
con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non
accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due
circostanze seguenti (L. 129/2011)[49]:
- il
minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela,
e il Comitato per i minori
stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi
per acquisire il parere); la richiesta di parere e' presentata utilizzando
apposito modello;
TAR
Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase
endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante
- che
il gestore del programma di
integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
e giunto in Italia da almeno tre anni
e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
dispone di un alloggio
svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e'
chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di
lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della
comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio
del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la
comunicazione all'INPS (circ.
Minlavoro 28/11/2011)
motivi umanitari (art.
14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui
all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi
umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile
anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo,
dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente
convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione
temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lanno successivo, con le modalita stabilite per il
permesso per lavoro subordinato
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
motivi religiosi,
per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al
tipo di attivita', TAR
Lazio e TAR
Lazio)
o
entro quote, il
titolare di permesso per
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno,
nei casi diversi da quelli (laurea o conversione successiva ad una
precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione
e' operata in detrazione alle quote dell'anno successivo; nota: la richiesta va
presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi
e' stata riservata una quota a tali conversioni
lavoro stagionale;
TAR
Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL
certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota:
si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo
vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato[50];
orientamenti contrastanti
riguardo al momento in cui e' ammessa la convertibilita':
- nel
senso della convertibilita' a partire
dalla seconda stagione, Sent.
Cons. Stato 939/2012 e Sent.
Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di
equilibrio tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla
immigrazione ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una
certa stabilizzazione; nota: le
due sentenze leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di
tale interpretazione nel dettato di art. 38 cp. 7 DPR 394/1999), TAR
Toscana, TAR
Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in
permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il
lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al
termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata
comunicazione di avvio del procedimento), TAR
Sicilia e TAR
Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di conversione
se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)
- nel
senso della convertibilita' fin dalla prima
stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR
Lombardia, TAR
Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote), TAR
Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di
attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da
tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di
differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e
quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita'
lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una
situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del
permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR
Lazio)
motivi religiosi,
per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio)
VII. Ingressi con
disciplina speciale
Ingresso di lavoratori al di
fuori delle quote
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allazienda
distaccataria, qualificano lattivita' come altamente specialistica) di
societa con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di
societa estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di societa
italiane o di Stato membro dellUE:
gli interessati devono essere stati impiegati nello
stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia
il trasferimento puo essere effettuato per un periodo
massimo di 5 anni
al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato
o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato
effettuato
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale
altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia
la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8
gg. dall'ingresso in Italia lo straniero
si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr.
Mineconomia 6/10/2011)
o
lettori e professori universitari:
la richiesta da parte delluniversita (anche privata),
per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei
requisiti professionali da parte dello straniero
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura
del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore
(da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un
rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo
dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza
presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la
questura (com.
Mininterno 7/11/2006);
nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro
delle istanze per via postale?
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari
e' sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia
la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8
gg. dall'ingresso in Italia lo straniero
si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
o
traduttori e interpreti:
necessaria anche la presentazione del titolo di studio
o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e
presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente
pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel
paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita
dellente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nulla-osta necessario
anche per attivita autonoma
(richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato
allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
(nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente
documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche
essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da Regolamento;
nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in
Italia (con proprie sedi, rappresentanze o
filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici
(prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato
le condizioni retributive, previdenziali e
assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e'
sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia
la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8
gg. dall'ingresso in Italia lo straniero
si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
in materia di distacco trasnazionale, si applica il D.
Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma
applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro
rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D.
Lgs. 72/2000): distacco da parte di unazienda straniera presso una propria
filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al
medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo
internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e
servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o
operativa sul territorio italiano (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra
impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
richiesta, ai fini del distacco, documentazione
attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra
il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento
dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga
che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o
filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco
tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento
della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un
soggetto avente sede legale in Italia)
per "prestazioni qualificate" (art. 40, co.
11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o
servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto
complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di
lavoratori (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale,
di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica
prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace
qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta
da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che
lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati
allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri
componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono gia
esonerati, ex art. 5, co. 1, L.
88/2001, dallobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellautorizzazione al lavoro):
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora
lautorizzazione al lavoro) non richiesto
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza
sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di
soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o
giuridiche residenti o con sede allestero,
con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellambito
di contratti di appalto stipulati
con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti,
nel rispetto dellart. 1655 c.c.,
della L.
1369/1960 (nota: legge abrogata dal D.
Lgs. 276/2003)
e delle norme internazionali e comunitarie
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi
provinciali dei sindacati
comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris.
Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione
del datore di lavoro contenente
i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro,
presentate, unicamente per via telematica (circ.
Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent.
Corte Giust. C-440-2004)
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto
preveda una pluralita' di commesse,
il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio
dedotti nel contratto di appalto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria)
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti
trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi
previdenziali e assistenziali
note:
- possono
essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di
servizi a tempo indeterminato, ex D.
Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
- il
nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non
possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- in
caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione
(nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate
necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- nulla-osta
(se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40,
co. 23, Regolamento)
- nulla-osta
prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare
l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria;
nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra
appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
- il
trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art.
27, co. 1, lettera i, T.U.)
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta
distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa
confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume
che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va provato, se
tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale,
mediante la documentazione
prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli
altri casi, con dichiarazione
rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto;
artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni
culturali o folkloristiche da parte di
enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o
televisive o di enti pubblici:
nulla-osta rilasciato
- con
procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L.
100/2010)[55], unitamente
al codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria
del collocamento dello spettacolo di Roma o dallUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo (L.
100/2010)[56]; si
prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente
istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L.
133/2008 (circ.
Minlavoro 25/2008)
- previo
accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva
dell'impresa (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
- previo
nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza (da
T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
- prima
dellingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3
mesi (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
- con
durata iniziale < 12 mesi
- non
piu' richiesta (L.
100/2010, circ.
Minlavoro 19/1/2011 e Mess.
ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da
presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento
dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne'
dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per
la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano
presentare in alternativa a tale parere
per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino
all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II
e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in
forma cartacea (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[57])
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico
della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di
soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lItalia, attivita di ricerca o un lavoro
occasionale nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:
il nulla-osta
- deve
rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha
durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo
- in
caso di ingresso per vacanze-lavoro, puo essere chiesto successivamente
allingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con
lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate alla pari secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per lItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilita di
giovani):
il nulla-osta
- deve
rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha
durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
assunti, anche a tempo indeterminato (circ.
Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota
Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie
pubbliche e private:
lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha
luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori
stranieri, come quello bandito dalla ASL
4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di
lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa
produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le
cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto
o un suo servizio; Lettera
ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva
lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
non e' consentita la stipula di un contratto di
apprendistato o di inserimento (da modulo
"o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero;
a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e'
ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo
straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di
soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
nota: lassunzione nella struttura pubblica e
effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L.
56/1987; in senso contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent.
Cass. 24170/2006 e Nota
Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita'
di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche
procedure, considerando il Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del
DPR 334/2004; Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U.,
l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri
assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello
stesso senso, Trib.
Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non
differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a
tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR); Trib.
Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Trib.
Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di
permesso CE slp); Trib.
Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato
da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere
dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi
pubblici; Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito
della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste
dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe
rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella
dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera
all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini
del bando; analoga Lettera
dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in
relazione ad un bando
di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari -
infermieri; nello stesso senso, Parere
UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D.
Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione
OIL n. 143/1975)
Procedure per richiesta e
rilascio del nulla-osta
o
lavoratori dello spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti corrispondenti
Visto di ingresso:
disposizioni particolari
Disciplina speciale per le
categorie di cui all'art. 27 T.U.
o
durata del nulla-osta:
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu'
volte), per rapporti a tempo determinato
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo
indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri
professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso, in caso di rapporto a tempo
determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b,
T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto
(marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea,
giornalisti), validita limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3
bis, lettera c, T.U.)
o
utilizzabilita
e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
di norma non e consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta
(art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
il rinnovo e
consentito in costanza di rapporto di
lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso
datore, da art. 5 D.
Lgs. 368/2001; in questo senso, sent.
Cass. 21067/2007), previa presentazione della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo
disposizioni meno favorevoli:
- gli
artisti per locali di intrattenimento
non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore
di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con
lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto
ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota:
non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del
permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
- agli
infermieri professionali e' rilasciato
un visto per lavoro subordinato
della durata minima prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale
formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la
proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[61])
- durata
massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri
professionali in corrispondenza a rapporti
di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota
Mininterno)
disposizioni piu favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in
Italia, infermieri professionali
possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si
applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque >
1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno
al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore
rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello
prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di
familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
92/2012)[62]; Nota
Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per
altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo
determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di
questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta
solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo
nulla-osta (nello stesso senso, Nota
Pref. Trieste)
o
convertibilita
del permesso: il permesso non e convertibile
o
accesso al permesso CE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna
disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari
di altri permessi; in questo senso,
Sent.
Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva
2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato,
rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere
prorogata illimitatamente (nota:
al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile
per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un
periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento
di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale
limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi
stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata
dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl.
Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro); in senso contrario,
la prassi della Questura di Trieste, che nega il rilascio del permesso CE slp
agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad
art. 27 D. Lgs. 286/1998 (da una segnalazione contenuta in Lett.
ASGI al Mininterno e in Lett.
ASGI al Mininterno, che sottolinea il contrasto con Sent.
Corte Giust. C-502/10), benche' questo permesso non possa rientrare nella
categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva
2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo
indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi
Ingresso e soggiorno, al di
fuori delle quote, per ricerca scientifica
o
la determinazione, per i soli istituti privati, della
soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di
ricercatori e il numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di
6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza
sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme
relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse
messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno
sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al SSN
Facilitazioni per lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato membro
o
copia autentica della convenzione di accoglienza
stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di
ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge
l'attivita' in Italia
Ingresso e soggiorno al di
fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente
qualificati che intendano svolgere
prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il
coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base
di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni
successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e'
richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs.
286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano
o
a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato
membro; nota: Regno Unito, Irlanda e
Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori
qualificati (circ.
Mininterno 26/7/2012)
o
a lavoratori residenti all'estero o regolarmente
soggiornanti in Italia (circ.
Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di
presenza) in possesso di
titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno
triennale, rilasciato da autorita'
competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ.
Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e della relativa qualifica
professionale superiore, rientrante nei livelli
1, 2 e 3 della classificazione
ISTAT delle professioni CP
2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza
(verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta
dall'Italia
dei requisiti
per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si
tratti di professione regolamentata
Nota:
l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro",
contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso
di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione
europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli
stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea);
l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non
in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che
renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli
stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente
contrasto con la Direttiva
2009/50/CE; in questo senso, circ.
Mininterno 26/7/2012 e circ.
Mininterno 3/8/2012
Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):
1. legislatori,
imprenditori e alta dirigenza
1.1. membri dei corpi
legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione
pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e
nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.1. membri
di organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare
1.1.2. direttori,
dirigenti ed equiparati dellamministrazione pubblica e nei servizi di sanit,
istruzione e ricerca
1.1.3. dirigenti
della magistratura
1.1.4. dirigenti
di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.2. imprenditori,
amministratori e direttori di grandi aziende
1.2.1. imprenditori
e amministratori di grandi aziende
1.2.2. direttori
e dirigenti generali di aziende
1.2.3. direttori
e dirigenti dipartimentali di aziende
1.3. imprenditori e
responsabili di piccole aziende
2. professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
2.1. specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1. specialisti
in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.2. ingegneri,
architetti e professioni assimilate
2.2.1. ingegneri
e professioni assimilate
2.2.2. architetti,
pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del
territorio
2.3. specialisti nelle
scienze della vita
2.3.1. specialisti
nelle scienze della vita
2.4. specialisti della
salute
2.4.1. medici
2.5. specialisti in
scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.5.1. specialisti
delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.2. specialisti
in scienze giuridiche
2.5.3. specialisti
in scienze sociali
2.5.4. specialisti
in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.5. specialisti
in discipline artistico-espressive
2.5.6. specialisti
in discipline religiose e teologiche
2.6. specialisti della
formazione e della ricerca
2.6.1. docenti
universitari (ordinari e associati)
2.6.2. ricercatori
e tecnici laureati nell'universit
2.6.3. professori
di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
2.6.4. professori
di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
2.6.5. altri
specialisti dell'educazione e della formazione
3. professioni
tecniche
3.1. professioni
tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.1.1. tecnici
delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.2. tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.3. tecnici
in campo ingegneristico
3.1.4. tecnici
della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti
idriche ed energetiche
3.1.5. tecnici
della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.6. tecnici
del trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.7. tecnici
di apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.8. tecnici
della sicurezza e della protezione ambientale
3.2. professioni
tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1. tecnici
della salute
3.2.2. tecnici
nelle scienze della vita
3.3. professioni
tecniche nellorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e
commerciali
3.3.1. tecnici
dellorganizzazione e dellamministrazione delle attivit produttive
3.3.2. tecnici
delle attivit finanziarie ed assicurative
3.3.3. tecnici
dei rapporti con i mercati
3.3.4. tecnici
della distribuzione commerciale e professioni assimilate
3.4. professioni
tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1. professioni
tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.2. insegnanti
nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni
assimilate
3.4.3. tecnici
dei servizi ricreativi
3.4.4. tecnici
dei servizi culturali
3.4.5. tecnici
dei servizi sociali
3.4.6. tecnici
dei servizi pubblici e di sicurezza
4. professioni
esecutive nel lavoro d'ufficio
4.1. impiegati addetti
alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
4.1.1. impiegati
addetti alla segreteria e agli affari generali
4.1.2. impiegati
addetti alle macchine d'ufficio
4.2. impiegati addetti
ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
4.2.1. impiegati
addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.2. impiegati
addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
4.3. impiegati addetti
alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
4.3.1. impiegati
addetti alla gestione amministrativa della logistica
4.3.2. impiegati
addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
4.4. impiegati addetti
alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
4.4.1. impiegati
addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
4.4.2. impiegati
addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
5. professioni
qualificate nelle attivita commerciali e nei servizi
5.1. professioni
qualificate nelle attivit commerciali
5.1.1. esercenti
delle vendite
5.1.2. addetti
alle vendite
5.1.3. altre
professioni qualificate nelle attivit commerciali
5.2. professioni
qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione
5.2.1. esercenti
nelle attivit ricettive
5.2.2. esercenti
ed addetti nelle attivit di ristorazione
5.2.3. assistenti
di viaggio e professioni assimilate
5.3. professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1. professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4. professioni
qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
5.4.1. maestri
di arti e mestieri
5.4.2. professioni
qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.3. operatori
della cura estetica
5.4.4. professioni
qualificate nei servizi personali ed assimilati
5.4.5. addestratori
e custodi di animali
5.4.6. esercenti
e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
5.4.7. esercenti
e addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.8. professioni
qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
6. artigiani,
operai specializzati e agricoltori
6.1. artigiani e operai
specializzati dell industria estrattiva, delledilizia e della manutenzione
degli edifici
6.1.1. brillatori,
tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
6.1.2. artigiani
ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture
edili
6.1.3. artigiani
ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.4. artigiani
ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni
degli edifici ed assimilati
6.1.5. artigiani
ed operai specializzati addetti alla pulizia ed alligiene degli edifici
6.2. artigiani ed
operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature
elettriche ed elettroniche
6.2.1. fonditori,
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e
professioni assimilate
6.2.2. fabbri
ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.3. meccanici
artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.4. artigiani
e operai specializzati dellinstallazione e della manutenzione di attrezzature
elettriche ed elettroniche
6.3. artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico,
della stampa ed assimilati
6.3.1. artigiani
ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali
assimilati
6.3.2. vasai,
soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.3. artigiani
delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali
assimilati
6.3.4. artigiani
ed operai specializzati delle attivit poligrafiche
6.4. agricoltori e
operai specializzati dellagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della
pesca e della caccia
6.4.1. agricoltori
e operai agricoli specializzati
6.4.2. allevatori
e operai specializzati della zootecnia
6.4.3. allevatori
e agricoltori
6.4.4. operai
forestali specializzati
6.4.5. pescatori
e cacciatori
6.5. artigiani e operai
specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento,
delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
6.5.1. artigiani
ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.2. attrezzisti,
operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.3. artigiani
ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
6.5.4. artigiani
ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle
calzature ed assimilati
6.5.5. artigiani
ed operai specializzati dellindustria dello spettacolo
7. conduttori
di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
7.1. conduttori di
impianti industriali
7.1.1. conduttori
di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2. operatori
di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3. conduttori
di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di
materiali assimilati
7.1.4. conduttori
di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5. operatori
di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
7.1.6. conduttori
di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero
dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.7. operatori
di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.8. conduttori
di impianti per la trasformazione dei minerali
7.2. operai
semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai
addetti al montaggio
7.2.1. operai
addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e
per prodotti minerali
7.2.2. operai
dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di
prodotti fotografici
7.2.3. conduttori
di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
7.2.4. operai
addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in
legno
7.2.5. conduttori
di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.6. operai
addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
7.2.7. operai
addetti all'assemblaggio di prodotti industriali
7.2.8. operai
addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.3. operatori di
macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.3.1. operai
addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei
prodotti agricoli
7.3.2. operai
addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
7.4. conduttori di
veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
7.4.1. conduttori
di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a
fune
7.4.2. conduttori
di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.3. conduttori
di macchine agricole
7.4.4. conduttori
di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei
materiali
7.4.5. marinai
di coperta e operai assimilati
8. professioni
non qualificate
8.1. professioni non
qualificate nel commercio e nei servizi
8.1.1. venditori
ambulanti
8.1.2. personale
non qualificato di ufficio
8.1.3. personale
non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4. personale
non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti,
aree pubbliche e veicoli
8.1.5. personale
non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
8.1.6. personale
non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
8.2. professioni non
qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali
8.2.1. personale
non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.2. personale
non qualificato addetto ai servizi domestici
8.3. professioni non
qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento,
nella silvicoltura e nella pesca
8.3.1. personale
non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
8.3.2. personale
non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e
alla caccia
8.4. professioni non
qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
8.4.1. personale
non qualificato delle miniere e delle cave
8.4.2. personale
non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.3. personale
non qualificato nella manifattura
9. forze
armate
9.1. ufficiali delle
forze armate
9.1.1. ufficiali
delle forze armate
9.2. sergenti, sovraintendenti
e marescialli delle forze armate
9.2.1. sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.3. truppa delle forze
armate
9.3.1. truppa delle forze armate
Non si aplica
o
a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi
umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in
base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione
temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in
caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ.
Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex
art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co.
3 D. Lgs. 25/2008
o
a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in
attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status
(nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs.
286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo
allo straniero soggiornante in Italia); circ.
Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs.
25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo
e richiesta asilo - attivita' lavorativa
o
a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore
ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs.
286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo
straniero soggiornante in Italia); secondo circ.
Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso
di soggiorno per ricerca scientifica
o
ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea
che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato
(nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs.
286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero
soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi
particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di
familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino
comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere
precluso; circ.
Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei
soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di
soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE
o
al titolare di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in
Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs.
286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo
straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale
titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi
o
a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un
accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di
determinate categorie in relazione a commercio e investimenti
o
a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva
2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale
o
a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai
sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente
specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia,
temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti
dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs.
72/2000
o
a chi benefici del diritto di libera circolazione alla
pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e
l'Unione europea
o
a chi sia destinatario di un provvedimento di
espulsione, anche se sospeso (circ.
Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato
adottato da altro Stato membro)
Nota: secondo circ.
Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo
straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali
l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa
specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie,
che, in base alla Direttiva
2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti
per protezione umanitaria e lavoratori distaccati
Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:
o
proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro
vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale
superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3
della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive
modificazioni)
o
indicazione del titolo di istruzione e della qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ.
Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti
formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore;
nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati
formati")
o
importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria (circ.
Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L.
537/1993)
o
necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento,
in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia
o
per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo
"Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo
e' stato conseguito)
o
per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente
e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello
allegato alla circolare; nella domanda, che puo' essere presentata anche
dalla societa' (verosimilmente, dall'impresa) che intende assumere il
lavoratore, va indicata l'attivita' che si intende svolgere; alla domanda sono
allegati:
copia autentica del titolo di studio estero
copia autentica del titolo di studio estero tradotto e
legalizzato con allegata dichiarazione di valore
copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli
studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione
Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato
analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello
Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la
richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato,
compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di
ricevuta (circ.
Mininterno 3/8/2012)
Rilascio o diniego
del nulla-osta entro 90 gg (circ.
Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello
ordinario di 40 gg previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si
prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia
Si effettua l'accertamento di indisponibilita', come per i lavoratori ordinari
Il nulla-osta e'
sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o
all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore
garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari
(qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da
parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale
adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria,
e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita'
informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la
verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero;
in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita'
informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del
visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si
reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota:
non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia'
regolarmente soggiornante in Italia); circ.
Mininterno 3/8/2012: requisiti e mdalita' di sottoscrizione dei protocolli
di intesa tra datori di lavoro e Ministero dell'interno (distinti da quelli
stipulati ai sensi di art. 27 co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998) saranno
indicati con successiva circolare
Nulla-osta rifiutato
o
in caso di frode o falsificazione o contraffazione di
documenti
o
quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto
di soggiorno, salvo cause di forza
maggiore (nota: non e' chiaro da quando
decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in
Italia)
o
quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5
anni, per
favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso
l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale
verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai
sensi di art. 603-bis c.p.
occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo
di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la
possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo
indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi
in caso di contratto a termine; circ.
Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e'
effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata
per posta (circ.
Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di
rinnovo)
Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato
o
in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o
contraffazione
o
quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le
condizioni di ingresso o soggiorno
o
quando lo straniero soggiorni per fini diversi da
quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta
o
quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per
il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza
sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:
non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento
negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso
di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema
di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso
all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)
e' assai improbabile che si verifichi la condizione di
insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo
della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta;
il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione
territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla
ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si
applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti
Non consentito
lo svolgimento di attivita' che
comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse
nazionale o che siano riservate ai
cittadini italiani o della UE o del SEE; note:
o
sono riservati agli italiani (oltre alle attivita' che
comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell'interesse nazionale)
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
- dei
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D.
Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni
pubbliche
- con
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle
province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei
magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei
ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli
affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e
del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza
concorso in base allart. 16 L.
56/1987
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di
legittimita e di merito
o
non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE
Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso
al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso
trattamento riservato ai cittadini
Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento
a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le
normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del
permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e'
un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)
La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata
per posta (circ.
Mininterno 26/7/2012)
Dopo 18 mesi
dal rilascio di Carta blu UE da
parte di altro Stato membro, il
titolare puo' entrare in Italia
in esonero dal visto per
esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve
chiedere per lui entro un mese
dall'ingresso il nulla-osta (puo'
chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il
nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di
quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia'
titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu'
lungo di quello di 40 gg previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs.
286/1998)
Nota: la
ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90
gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la
durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi
direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' temporaneamente rientrare nello
Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero
In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore
ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato
lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ.
Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato
nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere -
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ.
Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso CE
slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte
dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non
comporta il ritiro di quest'ultima (se ne
acquisisce solo fotocopia)
I familiari del
lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che
abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato
con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e
ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto
di ingresso; su questo, pero', circ.
Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE
del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2
anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a
un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano
soddisfatti i requisiti di reddito
e alloggio previsti per il
ricongiungimento
In caso di provvedimento negativo rispetto al
nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo
Stato membro che gli aveva rilasciato la
Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio
parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di
permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro
Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno
o da pericolosita')
Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista
del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore
straniero che rimanga disoccupato; circ.
Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro
subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE
rilasciata dall'Italia e' scaduta)
Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in
materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero
ordinario
Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da
altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta
Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso CE slp (recante annotazione "Ex titolare di
Carta blu UE") a condizione che abbia
completato un periodo di 5 anni
di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino
a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni
Ai fini della revoca del permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta
blu UE" per assenza dalla
UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso
ordinario; nota: circ.
Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del
permesso CE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle
condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni
per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
I familiari del
titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta
blu UE" ottengono
o
un ordinario permesso per motivi familiari di
durata non superiore a 2 anni, a
condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di
viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso
con un visto per ricongiungimento)
o
un permesso CE slp,
se soggiornano legalmente e ininterrottamente
nel territorio dell'Unione
europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso
Circ.
Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di
soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche
permesso CE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa
specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di
200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia
ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)
Ingresso al di fuori delle
quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi
della L.
1636/1940, e del DPR
389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano
permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o
con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata
e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2 L.
4/1999)
Disciplina speciale per il rilascio
di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in
addestramento
Rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle
quote
Ingresso, entro quote
apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
o
le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti
regolarmente; in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo
gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto
o
il posto assegnato col rilascio del visto e'
riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia
o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui
risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara
o
la societa' sportiva che intende avvalersi delle
prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di
soggiorno, compilando il modello
SP e una richiesta
di dichiarazione nominativa dassenso per lavoro subordinato/sport alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla
questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
la federazione sportiva nazionale, accertato il
possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa',
trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta
di dichiarazione nominativa dassenso al lavoro subordinato/sport al CONI
– Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la
disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura,
emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email
esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico
territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo
sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione
o
lo sportivo professionista, una volta in Italia, e'
tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico
competente
o
il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o
la ricevuta della raccomandata con la quale viene
richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia
attraverso frontiere esterne (nota: Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi
di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga
durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni
del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del
primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario,
sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di
un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa
di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio
dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la
sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale
straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle
esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
la questura contatta lo sportivo per la consegna del
permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno
possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in
cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen
(nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono
essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione
dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere
richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi
(nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita'
sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando
erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di
permesso per motivi familiari)
o
ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
le parti sottoscrivono il modello
Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva o il modello
R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (nota: verosimilmente, a
seguito della sostituzione del modello Q con il Modello Unificato-Lav, queste
disposizioni devono essere allineate), e lo inviano con raccomandata A/R allo
Sportello Unico
la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta
di rinnovo del permesso
il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla
base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale
o
in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva
nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data
di scadenza
o
lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di
un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima
di lasciare il territorio nazionale
o
nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non
intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la
federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che
predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la
questura e lo Sportello Unico competenti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione nominativa di
assenso allo svolgimento di attivita'
sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice
fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co.
1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999,
si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche
presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L.
91/1981 (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[66])
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta
allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma
non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a
sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la
dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta
(verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla
domanda spedita dall'ufficio postale
o
la societa' sportiva che intende avvalersi delle
prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una
richiesta di dichiarazione
nominativa dassenso allattivita' sportiva dilettantistica alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche
alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un
contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in
materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio
o
la federazione sportiva nazionale, accertato il
possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa',
trasmette la richiesta
di dichiarazione nominativa dassenso all'attivita' dilettantistica al CONI
– Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la
disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura,
emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email
esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente
competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in
possesso di tale dichiarazione
o
il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o
la ricevuta della raccomandata con la quale viene
richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia
attraverso frontiere esterne (nota: Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi
di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga
durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la
liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere
Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in
attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3
mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di
un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa
di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio
dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la
sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale
straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle
esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
la questura contatta lo sportivo per la consegna del
permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno
possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in
cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen
(nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno
temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua
domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha
introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono
essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione
dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere
richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi
o
ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva,
secondo il fac-simile
del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale
di appartenenza (richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno)
il CONI invia il nulla-osta (modello B) alla questura e
alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI
o
in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva
nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data
di scadenza
o
lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di
un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima
di lasciare il territorio nazionale
o
nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non
intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la
federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che
predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la
questura e lo Sportello Unico competenti
o
alle corse su strada o su pista in gare
regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani,
anche se sono tesserati per societa' di altra regione
o
alle corse su strada o su pista in gare internazionali
gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una
federazione straniera (e non anche alla Fidal)
o
alle corse su pista in gare nazionali per categorie
esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva
(Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e
non solo italiani)
o
per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro
possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati
Fidal
o
per le corse su strada in gare nazionali, i premi in
denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il
limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari
o
per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per
il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione
italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani
Discipline speciali: dipendenti
di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
o
l'assunzione segue la normativa italiana
o
si suggerisce di optare, riguardo alla copertura
assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante
la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata,
la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica,
l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con
copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo il livelli
essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente
o
per la conciliazione delle controversie, il contenzioso
puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro
per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare
la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un
ricorso alle procedure previste dalla normativa
o
visto per lavoro subordinato extra-quote per il
personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al
seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il
Capo-missione, uno per gli altri membri)
o
i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere
in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello
per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta
di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini
identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e
sostituita dal permesso di soggiorno[68]
o
ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora
la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui
deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del
documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del
modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della
comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della
rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in
materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i
lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la
copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un
anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di
munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati
presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il
rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi),
allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo
e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano
stati versati ininterrottamente
o
cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve
dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la
carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di
mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE
puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i
funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle
dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del
lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri
membri di rappresentanze estere
o
se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il
datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la
rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in
originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'
o
ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero
locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi
bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni
del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono
misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o
gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei
frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri
sono sottoposti a controlli a campione
o
gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento
della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi
o
l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a
condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri
o
la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non
deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli
accordi
o
non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul
lasciapassare
o
la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata
alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
o
il rilascio del lasciapassare richiede che
l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
o
il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una
validita' compresa tra uno e 5 anni
o
il lasciapassare per traffico frontaliero locale e'
rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro
prevista dall'eventuale accordo bilaterale
VIII. Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
Procedura per richiesta e
rilascio del nulla-osta al lavoro
o
la richiesta di nulla-osta puo essere effettuata anche
da associazioni
di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo
d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ.
Mininterno 9/4/2009, circ.
Minlavoro 20/3/2012); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito
atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ.
Mininterno 9/4/2009, circ.
Minlavoro 20/3/2012); consentita la precompilazione delle domande, in
attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com.
Mininterno 29/3/2010, circ.
Minlavoro 20/3/2012); l'accreditamento degli operatori che agiscono per
conto delle associazioni e' richiesto con apposito
modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ.
Mininterno 19/4/2010, circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ.
Minlavoro 20/3/2012)
o
ai fini dell'accertamento del reddito del datore di
lavoro che svolga attivita' agricola, e' possbile, in conformita' con le
indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici
di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA,
considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione
IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti
dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita',
per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ.
Mininterno 19/4/2010 e Circ.
Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in
base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base
al grado di urgenza)
o
accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg.
per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5
gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg.
per l'eventuale revoca da parte
del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20
gg. dalla richiesta
o
trascorsi i 20 gg
senza che lo Sportello unico
abbia comunicato il diniego al
datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998,
come modificato da L. 35/2012):
la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
presso lo stesso datore di lavoro
il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato
le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno
o
inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la
sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro,
regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro
nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della
conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in
caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e'
richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena
appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il
contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e
lavoratore presso lo Sportello Unico (circ.
Minlavoro 20/3/2012)
o
istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso,
piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la
previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998,
modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ.
Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto
un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ.
Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per
l'ingresso precedente
o
non viene richiesta nuova documentazione relativa
all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ.
Mininterno 19/4/2010, Circ.
Minlavoro 14/2010, circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
ai fini dellaccertamento del rispetto delle condizioni
retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello
regionale
o
opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in
passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio
del nulla-osta
o
richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo
Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno
(nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999,
che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai
fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il
lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
o
richiesta l'effettuazione, da parte del datore di
lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla
sottoscrizione del contratto di soggiorno (nota: L.
296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per limpiego
competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ.
INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto)
o
in caso di giustificata impossibilita' a procedere
all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa
tipologia e durata del contratto cessato
o
alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a
condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in
presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate
Permesso di soggiorno per
lavoro stagionale
o
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
Diritto di precedenza per
l'ingresso nell'anno successivo
Conversione del permesso in
permesso per lavoro subordinato
o
art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il
lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso
di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo
periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come
inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il
lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato..."; ne seguirebbe che
la conversione non e' preclusa
al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima
stagione di lavoro in Italia; tuttavia,
questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999
o
nel senso della
convertibilita' a partire dalla seconda stagione, Sent.
Cons. Stato 939/2012 e Sent.
Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di equilibrio
tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla immigrazione
ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una certa
stabilizzazione; nota: le due
sentenze leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di tale
interpretazione nel dettato di art. 38 co. 7 DPR 394/1999), TAR
Toscana, TAR
Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in
permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il
lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al
termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata
comunicazione di avvio del procedimento), TAR
Sicilia e TAR
Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di conversione
se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)
o
nel senso della
convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR
Lombardia, TAR
Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote), TAR
Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di
attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da
tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di
differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e
quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita'
lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una
situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del
permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR
Lazio)
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
o
il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad
ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del
contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non e' chiaro
quale sia la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei
datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso)
o
la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il
rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti
o
la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti
delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e'
respinta
o
lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale,
che viene trasmesso al MAE
o
al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma
il contratto di soggiorno
o
il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo
Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del
soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo'
essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non
e' possibile inserire piu' date)
o
per gli anni successivi al primo, il datore dovra'
esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota:
in base ad art. 17 co. 4 L. 35/2012, la conferma potra' essere sostituita dalla
richiesta presentata da un diverso datore)
o
la conferma e
l'ingresso prescindono dalla
pubblicazione del decreto flussi,
dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta
pluriennale
o
la conferma telematica e' inviata al MAE per il
rilascio del visto
o
una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo
sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore
straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
lo straniero puo' presentare richiesta di visto
d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande
online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato
all'autorita' consolare" (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico competente
per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza sanitaria e
previdenza
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
- per
linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
- contro
le malattie
- di
maternita
o
non spettano
- lassegno
per il nucleo familiare
- il
trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche
sociali); circ.
INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%
IX. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
Aspetti generali: quote,
attivita' consentite
Autorizzazione all'ingresso
o
dichiarazione da parte dellautorita competente di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lassenza
dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione
in albo professionale – o, in
mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da
richiedere anche (o solo?; nota: da modulo
"z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a
lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in
caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di
titoli abilitativi o autorizzatori; tale
attestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare
pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno
sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento;
verosimilmente, solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o
autorizzatori; Circ.
MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro);
ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la
disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc.
o risorse economiche in patria; da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e
richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3
T.U.)
o
il riconoscimento
del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali,
se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1
Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco
speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente liscrizione nellalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita)
o
per liberi professionisti non e' richiesta
l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta
anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di contratto per prestazione dopera o di
consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione,
certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita'
lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del
bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a
garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci prestatori d'opera e amministratori di
societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato
di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva
da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione
dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso,
dichiarazione del rappresentante legale della societ che assicuri per
l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito
al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket), copia della
dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non
dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'
professionale o lavorativa a carattere non subordinato
o
per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998,
requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999;
in particolare
per le attivita' in cui ricorrano le condizioni
previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa
dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni,
licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita',
ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese
tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione
delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e'
resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita'
soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai
competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno
sociale (nota: non e' chiaro se questa
soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli
ordini professionali)
il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della
propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a
responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da
almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di
amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non
e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di
- certificato
di iscrizione della societ nel registro delle imprese
- copia
di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o
inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione
provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi
che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro
subordinato
- dichiarazione
del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del
richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare
il possesso di
- alloggio
idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un
immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso,
ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
- reddito,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale
requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR
Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo
per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
- nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni
e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra
indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore
a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al
rilascio del visto
o
in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per
lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni
del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento
dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
o
per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo
nei casi di cui all'art. 27, comma 1
lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui
all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e
possesso di nulla-osta della Questura
o
per gli sportivi
stranieri che, ai sensi di L.
91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a
svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
o
per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga
durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti
pubblici di particolare rilevanza (TAR
Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria
valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i
seguenti:
copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con
firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio,
dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un
compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a
quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori
subordinati con qualifiche simili
copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio
ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto
stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i
lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la
dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -
Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato
dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del
contratto di lavoro
disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,
documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una
dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione
sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o
per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore
dello spettacolo relativi a soggiorni
di breve durata, rilasciati al
di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto
contrattuale (nota: disposizione
in evidente contraddizione con
la precedente!)
Permesso di soggiorno per
lavoro autonomo
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90
gg ai titolari di visto di
ingresso di lunga durata, purche' in corso
di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di
rilascio del primo permesso di soggiorno
di durata superiore a 3 mesi
in senso contrario,
sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al
Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota:
significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno
temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha
introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora
tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione
del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Rinnovo del permesso
o
la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma
va raggiunta anche in caso di assenza (Sent.
Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR
Liguria)
o
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo
se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011, TAR
Lazio)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto); in senso contrario,
TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si
chiede il rinnovo (piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso
CE slp, TAR
Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni
economiche dello straniero); nel
senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta
dichiarazione dei redditi, anche in
mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR
Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita'
reddituale per il futuro sulla mancanza di
disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per
studio in permesso per lavoro autonomo, TAR
Piemonte
o
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un
reddito, utile a conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib.
Bologna)
o
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo
del permesso per lavoro autonomo (sent.
Cons. Stato 5814/2011)
o
l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi
per gli anni passati, dovuta a
negligenza del commercialista, non
e' motivo sufficiente per negare
il rinnovo sulla base della mancanza di
reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito
di reddito e' integrato (TAR
Lombardia)
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di
integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del
permesso (sent.
Cons. Stato 5094/2012)
o
ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto
anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi
internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent.
Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegititmo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro
autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato
sia stato affetto da tubercolosi:
la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale
sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro
il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita';
illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita'
giornaliera di cui all'art. 1 L.
1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso
per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita'
post-sanatoria di cui all'art.5 L.
419/1975 (TAR
Veneto)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla
Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima
certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia
ancora disponibile (TAR
Lombardia)
o
diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero
eserciti attivita' di meretricio;
legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se
esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da
lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di
prostituzione; simmetricamente, TAR
Lombardia: illegittimo il
diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a
mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi
per ritenere fittizio tale rapporto
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
o
e' onere dello
straniero segnalare all''Amministrazione,
gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009, Sent.
Cons. Stato 5239/2012)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib.
Bologna); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto)
o
ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli
minori, anche quando si tratti di figlio
in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza
di reddito sufficiente o in caso di
prolungate assenze dal
territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR
Lazio)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo
quando questi siano obbligati a
fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta'
(Sent.
Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2640/2012)
Reati contro il diritto
d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
o
rilevano solo condanne successive allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da
elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti
a motivare il diniego di rinnovo (Sent.
Cons. Stato 2683/2009)
o
TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02
o
essendo la condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso di
soggiorno e di espulsione dello
straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a seguito
della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs.
286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento
secondo il quale la condanna non
e' preclusiva rispetto al rilascio
di permesso CE slp, ma puo' solo indurre
l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e
sulla condizione di inserimento dello straniero (sent.
Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR
Campania); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le
condanne in questione non automaticamente
preclusive rispetto al rinnovo del
permesso per lavoro subordinato
(sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR
Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Campania
o
TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012: il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati
contro il diritto d'autore e' atto
vincolato
o
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per
ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei
vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia
o
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord.
Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente
descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord.
Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
Diritti del titolare di
permesso per lavoro autonomo
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare e servizi di intermediazione in
materia di prima casa assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma
senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo
(diversa da quella originariamente autorizzata); TAR
Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul
fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita'
di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo
svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non
dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del
requisito di reddito)
o
possibilita di svolgere attivita di lavoro
subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR
442/2000
o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L.
296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L.
2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi
di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa
occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di
permesso per lavoro autonomo (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; TAR
Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio
di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro
autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o
conversione del permesso di soggiorno in permesso per
residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
o
di permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
ai familiari stranieri di cittadino comunitario
titolari di diritto di soggiorno e ai titolari di permesso per uno dei motivi per i quali e' consentito l'accesso ad attivita' di
lavoro subordinato, con le seguenti peculiarita':
lo svolgimento di attivita che richiedano riconoscimento
di titoli professionali e iscrizione in albi o registri e ammesso extra
quota, in caso di titolari di diritto
di soggiorno o di permesso CE
slp rilasciato dall'Italia
lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro
autonomo da parte del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e' consentito solo entro
quote, come si ricava da DPCM
30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D.
Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ.
Mininterno 30/11/2007
benche' la Direttiva
2004/114/CE
preveda anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti
universitari, all'esercizio di attivita'
lavorativa autonoma e art. 39, co. 3, lettera b T.U. preveda che il Regolamento
di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma, tale disciplina non
e' mai stata mai definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS) chiarisce pero' che nel limite delle 1040 ore annue,
e' consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
non e' prevista la possibilita' di svolgimento di
attivita' lavorativa autonoma per i titolari di permesso per motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza
pubblica (art. 18, co. 5 T.U. fa
riferimento al solo "lavoro subordinato")
e' escluso il caso di permesso per minore eta'
Rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di altro permesso
o
per lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma)
o
per uno dei motivi
per cui e' consentito il rilascio di permesso per lavoro subordinato, salve le
seguenti peculiarita':
per i titolari di permesso per formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del
tirocinio formativo) o studio,
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR
Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle
categorie indicate (TAR
Lombardia); e' richiesta, in questo caso, l'attestazione relativa alle
risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
dubbia la possibilita' di conversione per i titolari di
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
non prevista esplicitamente
la possibilita' di conversione per i titolari di permesso per lavoro stagionale
la certificazione
del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo al titolare di permesso per studio o formazione e' di competenza dello Sportello Unico; negli altri casi, della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana nel paese
di appartenenza dello straniero; nota: verosimilmente, nella prassi, la competenza e' attribuita allo
Sportello Unico in tutti i casi di conversione di altro permesso in permesso
per lavoro autonomo
Sanzioni
o
si applica anche in caso di
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art.
2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; circ.
Minlavoro 38/2010)[75]
o
non si applica in caso di
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di
omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile,
anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione
dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)[76]
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo,
debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro
subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non
occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di
carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa
da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o
UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro,
il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata
lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato
X. Esercizio di
una professione
Accesso all'esercizio di professioni
o
Conseguimento in Italia di titolo di studio
(es.: laurea) e titolo
abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento
dei titoli conseguiti allestero
o
iscrizione nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allordine dei medici)
Iscrizione agli albi o elenchi
speciali
Ammissione agli esami di
abilitazione
Riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs.
206/2007)
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallordinamento italiano
(incluso, per lo straniero, il
vincolo di rispetto della quota)
o
l'attivita', o linsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da
disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche
professionali
o
l'attivita' esercitata con limpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a
chi possiede una qualifica professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative
prestazioni o della ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo; Sent.
Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di
sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da
artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella
competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione
all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini
dell'esercizio della professione nel suo territorio
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero delluniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero delluniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
- certificato
o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- documentazione
attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
- documento
comprovante il possesso delle qualifiche professionali
- dimostrazione
di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello
Stato di stabilimento)
- prova
di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della
sicurezza)
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo
necessario
o
il prestatore e' tenuto a
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
riconoscimento sulla base dellesperienza
professionale:
- per
attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
- se
l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e
competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile
a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
- per
le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate
tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
- il
titolo acquisito in altro Stato membro
e' riconosciuto automaticamente
ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti
antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di
svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha
rilasciato il titolo
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
- per
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non
appartenente all'UE il titolo
corrispondente a una delle professioni in questione)
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
- se
e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza,
certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso
alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di
professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero,
eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
- possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a
scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione
sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
presentazione della richiesta corredata da
- certificato
o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- copia
degli attestati di competenza o del titolo
di formazione ed eventuale attestato
dellesperienza professionale (ed
eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
- attestato relativo alla natura ed alla durata
dellattivita', rilasciato dallautorita'
o dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi
afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)
- eventuali
altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione
fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza -
per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la
particolare professione
- in
caso di straniero che abbia acquisito
in un paese non appartenente all'UE,
permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in
Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il
riconoscimento (Guida
Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento
e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Disciplina speciale per le
professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi
organizzati
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in
campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui
non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile
legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve
rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[79])
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR
221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o
per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della
professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia;
possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della
prima; da circ.
Min. Sanita 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento
e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi
relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive
strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002,
2/8/2002,
27/11/2002,
18/9/2003,
11/6/2009
e 29/9/2010)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo professionale
sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al
riconoscimento di titoli complementari
(es.: titoli di specializzazioni e
quelli di formazione complementare
delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito
del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di
per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della
professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del
Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle
quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e
consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per
lesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi
dellUnione europea
o
la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali
conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea
ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico
specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica,
tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto
Minsalute 29/7/2010; nota:
per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista,
infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di
fuori dell'ambito di applicazione del Principio
di riconoscimento automatico (ad esempio,
in uno Stato non appartenente all'Unione europea)
o
note:
la disposizione in base alla quale il conseguimento in
Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento della professione
non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici, infermieri e farmacisti
che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE, date le disposizioni della Direttiva
2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione
per il resto, non sembra che queste disposizioni diano
luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Condizione speciale dei
titolari di protezione internazionale
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non
dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame)
XI. Ingresso e
soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
Ingresso, entro quote
specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allart.
142, co. 1, lettera d), D.
Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento,
in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto
formativo, redatto ai sensi dellart. 18 L.
196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allarticolo 2, co. 1 Decr.
Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universita e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento nonche centri convenzionati o
accreditati; comunita terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ.
Mininterno 21/2/2008)
della regione interessata
Corsi di formazione
professionale
o
certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di
formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla
scuola o dallente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e
della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale,
l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in
qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in
Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al
Centro per l'impiego)
o
documentazione relativa alla formazione acquisita nel
Paese di provenienza
Tirocini formativi
o
per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed
il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al
tirocinante alloggio idoneo e
vitto e quello di pagare le spese
di rimpatrio; le regioni o il soggetto
ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto
Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi,
e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e'
presentato alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto
d'ingresso
o
il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia
della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini
stranieri e all'instaurazione e variazione
dei rapporti di lavoro (Nota
Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a
instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da
istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo
restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la
comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia'
tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla condizione,
necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia
stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non
retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di
formazione professionale
Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011):
o
i tirocini formativi e di orientamento possono essere
promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee
garanzie all'espletamento delle iniziative medesime
o
fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di
detenzione, i tirocini formativi e di
orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12
mesi dal conseguimento del relativo titolo
di studio (FAQ
Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche
dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per
conseguire la laurea specialistica)
o
in assenza di specifiche regolamentazioni regionali
trovano applicazione art. 18 L.
196/1997 e il relativo regolamento di attuazione
Circ.
Minlavoro 24/2011: le restrizioni
di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011) non si applicano
ai
o
tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti
principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze
a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente
affidata alle Regioni
o
tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp.
Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.)
e quelli in favore degli immigrati
nell'ambito del decreto-flussi (FAQ
Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia,
a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di
soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o
reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o
tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare
momenti di alternanza studio-lavoro
(tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che
rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale
convenzionati con Regione o Provincia)
o
tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore
del decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011)
Sent.
Corte Cost. 287/2012: illegittimita' costituzionale di art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011) per violazione di art. 117 Cost.,
dal momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale
delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli
essenziali
Determinazione del
contingente; ingresso; permesso
o
Decr.
Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province
autonome (All.
Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o
Decr.
Minlavoro 11/7/2011: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni
e province autonome, come da Allegato
o
Decr.
Minlavoro 12/7/2012: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni
e province autonome, come da Allegato
Accesso al lavoro per il
titolare di permesso per studio o formazione
Diritti del titolare di
permesso per studio (e formazione?)
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
alliscrizione facoltativa al SSN
pagamento di contributo forfetario, che non copre i
familiari; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo
completo di 387,34 euro – da circ.
Minsanita 24/3/2000
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella
fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del
contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007)
gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di
studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria
al SSN successivamente al loro ingresso
presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore
ai sensi della L. 68/2007 (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in
materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata
illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto
fondamentale della persona da Sent.
Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si
applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione
professionale o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per
studio o formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa
l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999
e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base
della documentazione presentata dallinteressato; istanza di conversione
presentata con la compilazione del modulo
z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per
lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia);
Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo
XII. Previdenza
Diritti previdenziali del
lavoratore straniero e dei suoi familiari
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione
involontaria (il datore di lavoro e' pero'
tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo
nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le
politiche sociali; circ.
INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%)
o
con decreto Minlavoro puo' essere esonerata
dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a
un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio
territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la
legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il
lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di
durata < 24 mesi[83];
Circ.
INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti
alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti
delle persone di qualunque
cittadinanza che siano state soggette alla
legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento
UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di
soggiorno legale e in una
situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro
Obbligo contributivo in caso
di lavoro subordinato
o
nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in
parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro
(responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL
1827/1935; artt. 17 e 19, L.
218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
- per
linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro
il rischio di malattia e tubercolosi
- per
maternita
- contro
il rischio di disoccupazione involontaria
o
nei confronti dellINAIL, a carico del datore di
lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
- infortunio
sul lavoro
- malattie
professionali
Trattamenti previdenziali
o per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni
o per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni
o lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012
o lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni dal 1/1/2012
o pensione anticipata: per lanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini
o requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni
o
requisito di importo minimo: 1,5 per
l'importo dell'assegno sociale
o
per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale
della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta'
di tale coniuge superiore a 70 anni e la differenza
di eta' tra i coniugi sia superiore
a 20 anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10;
nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e'
proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si applicano nei casi
di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili (L.
111/2011)
o
fonti: artt. 31 e 37 Cost.;
art. 2110 c.c.;
D.
Lgs. 151/2001
o
congedo di
maternita (art. 16 D.
Lgs. 151/2001):
- 2
mesi precedenti data presunta del parto
- eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo
- 3
mesi dopo il parto
- eventuali
giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
Sent.
Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dingresso del bambino nella casa familiare
o
facolta di far slittare in avanti di 1 mese
lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o
possibilita di estensione del periodo in caso di
lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre
mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6
anni)
o
possibilita di astensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio
nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilita di fruizione dellastensione
facoltativa e dellastensione in caso di
malattia del figlio estesa al padre
(art. 34 D.
Lgs. 151/2001)
o
diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di
abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre
(art. 28 D.
Lgs. 151/2001)
o
indennita
durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante lastensione
facoltativa: 30% dellultimo stipendio
o
l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D.
Lgs. 151/2001)
- nei
casi in cui si abbia risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita'
dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'
- nei
casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa
dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg
- nei
casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata
da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita'
di disoccupazione o del trattamento di
integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti
dall'indennita' di maternita')
- nei
casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione
(come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla
risoluzione del rapporto non
siano trascorsi piu' di 180 gg e
nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le
indennita' di maternita'
o
periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di
anzianita e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e
commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi,
registri o albi
o
assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o libere professioniste
non iscritte in albi o casse);
riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge
Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di permesso
CE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano
stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita
o
lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario)
lavoratore autonomo
o
circ.
INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e
categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che
non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita'
(ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di
adozione e affidamento di cui al D.
Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare
o
indennita di
disoccupazione (Sent.
Cass. n. 22151/2008: non per
i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso
contrario, ordinanza
Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia
assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato
membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato
membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di citatdini comunitari)
o in base al Regolamento
UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e
in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro; nota: gli
Stati membri dovranno recepire entro il 25/12/2013 la Direttiva
2011/98/UE, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia
caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro;
gli Stati membri potranno limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi
terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i
lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano
svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati)
godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di
disoccupazione; Mess.
INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del
cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia
della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il
cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione
nello schedario della popolazione temporanea (Mess.
INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet
(circ.
INPS 171/2010)
o
cassa integrazione
guadagni
o
trattamento di mobilita; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ.
INPS 171/2010)
o
tutela contro linsolvenza del datore di lavoro
o
lassicurazione per linvalidita ha per scopo
lassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invalidita al lavoro,
la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e
la cura dellinvalidita (art. 45, RDL
1827/1935)
o
provvidenze previste (L.
222/1984):
- pensione
dinabilita (assoluta e permanente inabilita al lavoro; almeno 5
anni di contribuzione, di cui almeno 3
negli ultimi 5)
- assegno
ordinario dinvalidita (riduzione di
almeno due terzi della capacita
lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
o
norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88
(convertito con modificazioni con L.
153/1988), DPR
797/1955
(T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
- figli
(legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
- figli
dellaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)
- coniuge
- genitori
a carico
- fratelli,
sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita permanente al lavoro e la madre non
fruisce di assegni di invalidita), a carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o altro
corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di
secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
circ.
INPS 114/2012: il diritto
all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a
progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi
professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura
figurativa per maternita', sia che si
tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche
con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.
Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'
o
lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa,
anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004,
citata in articolo
Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ.
INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione
di Ginevra del 1951,
art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ.
INPS n. 62/2004 e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocita al cittadino italiano o col quale sia stata
stipulata una convenzione internazionale in materia
o
nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico
applicazione del criterio della convivenza coordinato
con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari
coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della
situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo
destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione
familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio
naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione
di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo
non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione
della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai
fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati
o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il
criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia
diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere
applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri
presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione
del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata[84]
o
Circ.
INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il
valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a
24.377,39 euro
o
fonti: DPR
1124/1965 e D.
Lgs. 38/2000
o
il datore di lavoro e obbligato ad assicurare presso
lINAIL tutti coloro che prestano attivita
retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la
prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da
art. 5 D.
Lgs. 38/2000)
o
obblighi di comunicazione:
il lavoratore deve informare il datore di lavoro
- immediatamente,
in caso di infortunio sul lavoro
- entro
15 gg, in caso di malattia professionale
il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve
inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia
professionale, la relativa denuncia; e si tratta di infortunio mortale o per il
quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma
entro 24 ore dallevento
o
trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale (da Guida
INAIL):
indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al
- 100%
della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di
lavoro)
- 60%
della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)
- 60%
della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllINAIL)
- 75%
dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllINAIL,
salvo migliori condizioni contrattuali)
cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e
pronto soccorso
cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri
sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le
Sedi INAIL
Diritti previdenziali in caso
di rimpatrio
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e
puo goderne al compimento dei 66 anni e 3 mesi, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita
dei lavoratori (circ.
INPS 35/2012, in base a L.
214/2011)[85], anche in
deroga al requisito di contribuzione minima previsto
dallart. 1, co. 20 L.
335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L.
214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima
si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della
pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale,
previsto dalla stessa legge); la deroga si applica ai soli casi di pensione
liquidata in regime contributivo;
la soglia di godimento e
fissata a 66 anni e 3 mesi dal
1/1/2013 (e successivi incrementi per speranza di vita; da circ.
INPS 35/2012, in base a L.
214/2011)[86], a
prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ.
INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore
successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento del 66-esimo
anno e 3 mesi di eta', in base a L.
214/2011)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi (che di solito prevedono
il principio della cumulabilita'
dei requisiti e dell'esportabilita'
delle prestazioni)
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio
economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni
bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
- per
linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
- contro
le malattie
- di
maternita
o
non spettano
- lassegno
per il nucleo familiare
- il
trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche
sociali)
Coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
o
si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti
alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti
o
si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza
che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche'
tali superstiti siano comunitari
o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri
o
si applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein,
Norvegia dall'1/6/2012, e ai cittadini della Svizzera dal 6/6/2012 (circ.
INPS 111/2012); nota: le modifiche
apportate da Regolamento
UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione
della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ.
INPS 115/2012)
o
non si
applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino
a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di
sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia
le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni di invalidita'
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni per i superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato (senza
totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di
prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di
prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni familiari
i regimi di sicurezza sociale generali e speciali,
contributivi e non contributivi
le prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica
all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime
di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati,
di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato
durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito
discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che
disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ.
INPS 82/2010):
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori
autonomi
la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L.
335/1995
regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la
vecchiaia e i superstiti
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennit di mobilit,
nonche' per la C.I.G.
prestazioni familiari
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la
maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia,
le seguenti:
pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L.
153/1969)
pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e
invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
pensioni e indennita' per i ciechi civili (L.
382/1970 e L.
508/1988)
integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
integrazione dellassegno di invalidita' (L.
222/1984)
assegno sociale (L.
335/1995)
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L.
544/1988)[87]
o
l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al
titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L.
222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non
contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia (circ.
INPS 110/2012)
o
l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso
rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la persona
esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui appartiene
l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un
pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la persona
esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi
esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro
Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24
mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o
legislazione dello Stato membro in cui la persona
esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato
membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata
prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita
un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in
altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di residenza, se la
persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati
membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria
sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la
persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati
membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di
lavoro
o
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria
sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la
persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati
membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di
lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato
membro
o
legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il
datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo
Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita'
subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita'
autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della
sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu'
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di residenza, se la
persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati
membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di
lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio
domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di residenza, se la
persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri,
non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale
della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si trova il
centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata
abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte
sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la persona
esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di residenza, se la
persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la persona e'
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso
o
legislazione dello Stato membro di residenza, negli
altri casi
o
se la persona interessata esercita attivita'
subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o
delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione
dello Stato membro di residenza
o
se la persona interessata non esercita alcuna attivita'
subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di
residenza
o
in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o
piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello
Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta
o
durata e continuita'
della presenza nel territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi
attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata
abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto
di lavoro
situazione familiare e legami familiari
esercizio di attivita' non retribuita
per gli studenti, fonte del reddito
alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel quale si considera che la persona
abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla
legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente
dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle
prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero
ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza
o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve
iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo
all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo
del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il
soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e'
di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
se l'interessato si reca all'estero appositamente per
ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso,
l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
- l'autorizzazione
non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla
legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini
richiesti dal suo stato di salute
- il
rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente
l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di norma il diritto alla prestazione di
malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di
lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo
determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici,
indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di
congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli
a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale
rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei
periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato
maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini
della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il
riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di
cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia
stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base
alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro
diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli
fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed
e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e'
assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato
dall'ente assicuratore
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla
legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito
l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso
da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli
chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le
condizioni di salute lo permettono
in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,
- se
il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del
trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato
al momento di diventare invalido
- se
il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del
trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
- se
il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo
della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
- se
il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione
non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e
poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota,
da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono
trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata
per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al
compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita'
contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata
inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e'
sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ.
INPS 88/2010)
se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto
in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto
a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo
maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va
presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato;
altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che
abbia dato luogo ad assicurazione
un "organismo di contatto" (normalmente nello
Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento
P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti
maturati
e' possibile chiedere un riesame entro certo termine
o
indennita' in caso di morte:
l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il
defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei
beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda
di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di
assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati
secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si
tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se
fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che
eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
- l'INPS
accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore,
i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati
assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
- la
totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto
ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali
e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e
ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
- la
totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto
allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito
(anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire
dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del
diritto al pensionamento di anzianita'
- la
totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e
affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3
L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
- la
totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi dell'art. 1 L.
533/1959
- l'INPS
calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai
periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in
base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello
Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di
assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale
documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente
istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato
dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
l'interessato deve richiedere le indennita' di
disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui
l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e'
commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche
dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore;
questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei
familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di
disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
per un soggetto che riceve l'indennita' di
disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per
le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni,
prestazioni familiari, etc.)
in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo
Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere
dalla residenza
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro
diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere
esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
- il
disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla
cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli
eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di
partire in anticipo
- l'ente
preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al
lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
- entro
7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al
collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di esportazione dell'indennita', quando la
condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto
all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
se i familiari non risiedono nello Stato in cui il
lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu'
favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con
eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente
competente
la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga
la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla
base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla
base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
- malattia,
maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione
purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in
relazione a queste eventualita'
- congedo
retribuito, sciopero o serrata
- congedo
non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e'
assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa base in diversi Stati,
- se
la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove
risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo
Stato dove viene erogato limporto superiore
- se
la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove
risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione;
altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o
ha soggiornato piu' a lungo
- se
la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati che ricevono le prestazioni di
disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad
assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo
Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le
disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 sono (circ.
INPS 86/2010):
- l'assegno
per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di
prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori
parasubordinati, agricoli e domestici
- gli
assegni familiari e le quote di maggiorazione
applicazione del criterio della convivenza coordinato
con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari
coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della
situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo
destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione
familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio
naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione
di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo
non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali,
l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti
domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai
fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati
o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il
criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia
diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere
applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri
presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione
del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata[88]
o
lavoratori frontalieri:
per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza
almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione
completa (nota: in base a Decisione
U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al
mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla
durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e'
quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi
all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno
iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri
previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza
meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di
disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e
chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri
riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di
lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita'
nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la
propria indennit di disoccupazione
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno
successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo
stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste
alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di
disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per
l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio
sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di
residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde
la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in
natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il
diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori
frontalieri
o
lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello
Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene
certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le
prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle
indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno
trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle
indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di
malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati
assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito
titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione
o
persone non attive:
sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa,
ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato
membro
sono soggette alla legislazione dello Stato di
residenza
o
A1: certificato
relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al
possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi da
tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3: situazioni
che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
o
Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di
assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellallegato XIV del
trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959
(riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954;
con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale
7/7/997 relativa allex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento
dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione
limitata alle persone coperte da tale Accordo)
XIII. Cifre
Mercato del lavoro
o
retribuzione
netta mensile media
quarto trimestre 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza
percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
- media: 973 (-24.5%)
- per
Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937
(-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%);
Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia
Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche,
917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%);
Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%);
Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)
- per
sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine,
790 (-30.5%)
- per
settore: trasporti/magazzini, 1.257
(-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%);
manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti,
923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%);
servizi alle persone, 717 (-22.2%)
- per
titolo di studio: nessun titolo, 936
(7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma
superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)
- per
eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34
anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64
anni, 894 (-38,8%)
- per
tipologia contrattuale: tempo
determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)
- per
area di provenienza: Africa, 1.037;
America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994
- retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0);
Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco,
13.224 (6,0)
nel 2011 (II trimestre; da Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati)
- italiani:
1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro;
nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)
- comunitari:
1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro;
nell'industria 1.275; nei servizi 949)
- stranieri:
978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro;
nell'industria 1.162; nei servizi 867)
quarto trimestre 2010 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza
percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
- per
Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%);
Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074
(-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013
(-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%);
Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania,
793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674
(-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)
- per
sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine,
797 (-29.4%)
- per
settore: trasporti e comunicazioni,
1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi
sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%);
alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%);
agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)
- per
titolo di studio: nessun titolo, 934
(2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma
superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
- per
eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34
anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64
anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
- per
tipologia contrattuale: tempo
determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100
(-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
- per
area di provenienza: Africa, 1.055;
America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata
da un comunicato
Integra):
- italiani:
1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella
manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellistruzione e sanita' 1.408)
- stranieri
(verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro;
nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese
901; nellistruzione e sanita' 1.104)
nel 2009 (da
Sint. Doss. Caritas 2010):
- italiani:
1.258 euro
- stranieri
(comunitari e paesi terzi): 971 euro
nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da
lavoro/titolo di studio (Rapp.
ISTAT 22/12/2011):
- italiani:
13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311
(media superiore), 26.257 (laurea)
- stranieri:
11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360
(media superiore), 14.806 (laurea)
o
partecipazione
al mercato del lavoro,
nel 2010 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso
di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in
eta' da lavoro"):
italiani: 61.4%
stranieri e comunitari: 71.4%
- tasso
di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da
lavoro"):
italiani: 60.6%
stranieri e comunitari: 67.0%
- tasso
di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
italiani: 8.1%
stranieri e comunitari: 11.6%
nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
- tasso
di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in
eta' da lavoro"):
italiani: 61.6%
stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%,
stranieri: 70.7%)
- tasso
di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da
lavoro"):
italiani: 56.9%
stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%,
stranieri: 62.7%)
- tasso
di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
italiani: 7.5%
stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%,
stranieri: 11.3%)
nel 2008 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso
di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in
eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.3%
- tasso
di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da
lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.2%
- tasso
di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.5%
nel 2007 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso
di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in
eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.2%
- tasso
di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da
lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.4%
- tasso
di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.3%
nel 2006 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso
di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in
eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.7%
- tasso
di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da
lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.7%
- tasso
di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.6%
nel 2005 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso
di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in
eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 72.9%
- tasso
di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da
lavoro"):
stranieri e comunitari: 69.8%
- tasso
di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
stranieri e comunitari: 10.2%
o
sottoccupati
(occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) nel 2010 (Rapp.
ISTAT 2011):
italiani: 3,6%
stranieri: 10,4%
o
percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre
dell'anno (Elaborazione
IRES di dati ISTAT):
2008: 4,3%
2009: 7,5%
2010: 10,1%
2011: 8,5%
2012: 11,4%
o
occupati (in
migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
alta:
- italiani:
8.736
- comunitari
(UE-15): 45
- comunitari
(UE-10): 7
- comunitari
(UE-2): 22
- stranieri
da paesi terzi: 94
media:
- italiani:
10.533
- comunitari
(UE-15): 18
- comunitari
(UE-10): 31
- comunitari
(UE-2): 273
- stranieri
da paesi terzi: 716
bassa:
- italiani:
1.608
- comunitari
(UE-15): 3
- comunitari
(UE-10): 26
- comunitari
(UE-2): 176
- stranieri
da paesi terzi: 488
o
occupati (in
migliaia), in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010):
lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)
lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)
collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)
lavoro autonomo: 173 (13.3%)
o
occupati (in
migliaia), in base al titolo di studio, nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010):
fino a licenza elementare: 185 (14.3%)
licenza media: 497 (38.3%)
diploma: 479 (36.9%)
titolo universitario: 136 (10.5%)
o
grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda
ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)
fino alla licenza media:
- 15-24
anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
- 25-34
anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
- 35-44
anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
- 45-54
anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
- 55-64
anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
- totale
(15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
diploma
- 15-24
anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
- 25-34
anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
- 35-44
anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
- 45-54
anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
- 55-64
anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
- totale
(15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
laurea
- 15-24
anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
- 25-34
anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
- 35-44
anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
- 45-54
anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
- 55-64
anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
- totale
(15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
o
sovraistruiti
(in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per
lo svolgimento della mansione) nel 2010 (Rapp.
ISTAT 2011) e nel 2011 (Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
2010:
- italiani:
19,0%
- stranieri:
42,3%
2011:
- italiani:
20,8%
- stranieri:
41,5% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%;
Filippine: 54,2%)
o
sovraistruiti
(in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per
lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati):
per sesso:
- maschi:
italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%
- femmine:
italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%
per eta':
- 15-24
anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%
- 25-34
anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%
- 35-44
anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%
- 45-54
anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%
- 55-64
anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%
o
variazioni (in
migliaia) nel biennio 2009-2010
(da Rapp.
Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
occupati
- italiani:
-863
- stranieri:
+309
disoccupati
- italiani:
+281
- stranieri:
+104
inattivi
- italiani:
+519
- stranieri:
+213
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione
nel 2008 e nel 2009 (da articolo
Bonifazi):
maschi stranieri:
- condizione
nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9%
inattivi
- condizione
nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5%
inattivi
- condizione
nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5%
inattivi
femmine straniere:
- condizione
nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9%
inattive
- condizione
nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0%
inattive
- condizione
nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8%
inattive
maschi italiani:
- condizione
nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2%
inattivi
- condizione
nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4%
inattivi
- condizione
nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9%
inattivi
femmine italiane:
- condizione
nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2%
inattive
- condizione
nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5%
inattive
- condizione
nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6%
inattive
o
durata della disoccupazione (da Rapp.
Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):
2007:
- fino
a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%
- tra
6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%
- oltre
2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%
2011:
- fino
a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%
- tra
6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%
- oltre
2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%
o
occupati in lavori manuali (da comunicato
Censis):
variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il
2005 e il 2010:
- italiani:
-847
- stranieri:
+718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di
pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo
o
occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato
Stranieriinitalia):
2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)
2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)
2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quello riportato da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri)
2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%)
o
occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp.
Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di
20.791.046 italiani), di cui
per settore:
- agricoltura:
88.992
- energia:
2.856
- manifattura:
403.907
- costruzioni:
348.602
- commercio:
170.102
- alberghi
e ristoranti: 187.896
- trasporti
e comunicazioni: 90.941
- intermediazione
monetaria e attivita' immobiliari: 16.548
- servizi
alle imprese e altre attivit professionali: 147.245
- pubblica
amministrazione: 3.439
- istruzione,
sanita', servizi sociali: 106.463
- altri
servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292
per professione:
- legislatori,
dirigenti e imprenditori: 24.763
- professioni
intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153
- professioni
tecniche: 80.891
- impiegati:
39.456
- professionisti
qualificati nelle attivita': 302.810
- artigiani
operai specializzati: 589.188
- conduttori
di impianti: 216.943
- professioni
non qualificate: 783.989
- forze
armate: 357
o
occupati
comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
complessivamente:
- personale
non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%
- artigiani
e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%
- professioni
qualificate nei servizi personali: 8,8%
- esercenti
e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%
- personale
non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%
- personale
non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%
- conduttori
di veicoli a motore: 3,0%
- fonditori,
saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%
- personale
non qualificato nell'agricoltura: 2,6%
- addetti
alle vendite: 2,5%
- totale
prime 10: 59,1%
maschi:
- artigiani
e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%
- personale
non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%
- esercenti
e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%
- conduttori
di veicoli a motore: 5,1%
- fonditori,
saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%
- artigiani
e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%
- personale
non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%
- personale
non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%
- personale
non qualificato nell'agricoltura: 3,4%
- personale
non qualificato nelle costruzioni: 3,2%
- totale
prime 10: 54,0%
femmine:
- personale
non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%
- professioni
qualificate nei servizi personali: 19,7%
- esercenti
e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%
- personale
non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%
- addetti
alle vendite: 3,0%
- tecnici
della salute: 2,4%
- professioni
qualificate nei servizi sanitari: 1,9%
- personale
non qualificato nell'agricoltura: 1,6%
- artigiani
e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%
- esercenti
delle vendite: 1,4%
- totale
prime 10: 77,5%
o
occupati
italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:
2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani
2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani
2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani
2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani
o
occupati
italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari,
1.297.975 stranieri
2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari,
1.383.521 stranieri
2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari,
1.510.940 stranieri
o
tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri
2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri
2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri
o
tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri
2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri
2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri
o
tasso di attivita'
per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri
2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri
2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri
o
tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):
tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%
percentuale di disoccupati non italiani su totale
disoccupati: 14,7%
o
occupati
comunitari e stranieri per sesso
nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
maschi: 1.291.861 (57,4%)
femmine: 959.620 (42,6%)
o
occupati
comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
15-24 anni: 166.274 (7,4%)
25-34 anni: 699.442 (31,1%)
35-44 anni: 782.363 (34,7%)
45-54 anni: 462.562 (20,5%)
55-64 anni: 129.101 (5,7%)
oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)
o
occupati per
livello di istruzione nel 2011
(da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
nessun titolo: 0.4% degli italiani, 3,2% dei
comunitari, 6,9% degli stranieri
licenza elementare: 4,2% degli italiani, 2,1% dei
comunitari, 6,7% degli stranieri
licenza media: 29,9% degli italiani, 21,4% dei
comunitari, 39,8% degli stranieri
diploma di scuola superiore o qualifica professionale:
46,8% degli italiani, 62,0% dei comunitari, 36,4% degli stranieri
diploma universitario o superiore: 18,6% degli
italiani, 11,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
o
occupati per livello
di specializzazione nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%;
italiani 37,5%
media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%;
italiani 54,8%
bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%;
italiani 7,7%
o
correlazione tra
scolarizzazione e livello di
specializzazione nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
alta scolarizzazione:
- alta
specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%
- media
specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%
- bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%
media scolarizzazione:
- alta
specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%
- media
specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%
- bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%
bassa scolarizzazione:
- alta
specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%
- media
specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%
- bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%
o
occupati per settore nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari,
4,3% degli stranieri
industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari,
22,2% degli stranieri
costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari,
12,8% degli stranieri
commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari,
10,2% degli stranieri
altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari,
50,4% degli stranieri
o
occupati per rapporto
di lavoro nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei
comunitari, 12,8% degli stranieri
subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli
italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri
autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari,
14,2% degli stranieri
o
occupati dipendenti per posizione lavorativa
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari,
0.1% degli stranieri
quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5%
degli stranieri
impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari,
8,5% degli stranieri
operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari,
89,3% degli stranieri
apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari,
1,5% degli stranieri
lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1%
degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri
o
occupati dipendenti per classe di retribuzione
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei
comunitari, 55,9% degli stranieri
da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei
comunitari, 43,4% degli stranieri
oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari,
0,6% degli stranieri
o
occupati per dimensione
dell'azienda nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):
fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non
italiani
da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non
italiani
oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non
italiani
non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non
italiani
o
occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulla disoccupazione):
Romania 561.637
Albania 232.531
Marocco 147.105
Ucraina 132.217
Filippine 107.280
Moldavia 77.148
Polonia 68.128
Cina 66.956
Peru' 62.779
Ecuador 62.699
o
caratteristiche della popolazione straniera in eta'
lavorativa (eta'>15 anni) per durata
del soggiorno pregresso (Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati):
eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0
(10 anni o piu')
percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9
anni), 47,1 (10 anni o piu')
tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9
anni), 77,2 (10 anni o piu')
tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9
anni), 70,5 (10 anni o piu')
tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4
(5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4
anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni),
9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7
(fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i
dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')
percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni),
6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')
percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4
anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')
percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4
anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')
percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4
anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')
percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9
anni), 45,3 (10 anni o piu')
percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9
anni), 10,7 (10 anni o piu')
o
rapporti di lavoro attivati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo
determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)
femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5%
tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6%
altro)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo
determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)
femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4%
tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0.7%
altro)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
fino a 1 mese: 21,0%
2-3 mesi: 20,3%
4-12 mesi: 38,9%
oltre 1 anno: 19,9%
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento):
29,7%
recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione
attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)
raggiungimento del termine: 43,0%
altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%
o
beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali nel 2010 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
cassa integrazione ordinaria: 94.951 (su un totale di
931.113)
cassa integrazione straordinaria: 50.945 (su un totale
di 734.934)
indennita' di mobilita': 11.169 (su un totale di
227.181)
indennita' di disoccupazione non agricola: 131.923 (su
un totale di 1.180.138)
indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un
totale di 531.868)
pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti:
22.627 (su un totale di 14.709.080)
pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di
3.614.154)
indennita' maternita' obbligatoria: 33.396 (su un
totale di 422.972)
congedo parentale: 14.554 (su un totale di 290.840)
assegno per il nucleo familiare: 304.368 (su un totale
di 2.922.685)
o
canali di reperimento di un posto di lavoro:
Rapp.
Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):
- familiari,
amici, conoscenti: 73,3%
- associazioni,
Chiese/centri di culto: 6,1%
- sindacati,
patronato: 2,9%
- agenzie/intermediari
privati: 9,0%
- inserzioni
sul giornale/internet: 3,5%
- Centri
per limpiego: 1,9%
- altro:
1,7%
- senza
intermediari: 1,6%
Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati:
- parenti
o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri
- richiesta
diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2%
degli stranieri
- inizio
di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli
stranieri
- annuncio
sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri
- precedente
esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9%
degli stranieri
- agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
- Centro
per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
- segnalazione
di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7%
degli stranieri
- Internet:
0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- altro:
9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri
o
infortuni sul lavoro (da Rapp.
Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)
2005: 124.828 (13,3%)
2006: 129.303 (13,9%)
2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni
mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di
cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni
mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di
cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni
mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di
cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni
mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di
cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni
mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di
cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
o
giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto
Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):
occupati:
- italiani:
2.762.159
- comunitari
e stranieri: 455.609
disoccupati:
- italiani:
706.674
- comunitari
e stranieri: 94.690
tasso di attivita' ("occupati + in cerca di
lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani:
40.9%
- comunitari
e stranieri: 53.7%
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani:
32.5%
- comunitari
e stranieri: 44.5%
tasso di disoccupazione ("in cerca di
lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
- italiani:
20.4%
- comunitari
e stranieri: 17.2%
durata media della disoccupazione:
- italiani:
17.3 mesi
- comunitari
e stranieri: 12.3 mesi
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- italiani:
53,3%
- comunitari
e stranieri: 63,9%
lavoro subordinato a tempo determinato:
- italiani:
28,9%
- comunitari
e stranieri: 24,8%
collaborazione coordinata e continuativa:
- italiani:
4,5%
- comunitari
e stranieri: 1,8%
lavoro autonomo:
- italiani:
13,3%
- comunitari
e stranieri: 9,5%
alta specializzazione:
- italiani:
42,3%
- comunitari
e stranieri: 7,5%
media specializzazione:
- italiani:
51,1%
- comunitari
e stranieri: 64,4%
bassa specializzazione:
- italiani:
6,6%
- comunitari
e stranieri: 28,1%
alta scolarizzazione:
- italiani:
15,3%
- comunitari
e stranieri: 5,9%
media scolarizzazione:
- italiani:
61,9%
- comunitari
e stranieri: 45,8%
bassa scolarizzazione:
- italiani:
22,9%
- comunitari
e stranieri: 48,3%
sotto-inquadramento:
- italiani:
27.7%
- comunitari
e stranieri: 36.0%
o
ispezioni (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale);
54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)
numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati
illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)
posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale);
165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)
posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale);
75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno:
2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)
o
lavoro accessorio
nel 2011 (Rapp.
Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):
lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro
accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48%
maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco
numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a
stranieri: 1.684.400
committenti per stranieri:
- committenti
pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite
- enti
locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite
- imprese
agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite
- imprese
familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite
- imprese
non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite
- famiglie:
15,7%, con 60,1 voucher pro-capite
- scuole
e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite
Imprese
o
stranieri titolari di impresa:
2005: 116.713
2006: 140.090
2007: 167.181
2008: 188.121
2009: 208.891
2010: 229.436
2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato
Stranieriinitalia)
o
titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010:
8,5% del totale
o
imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179
nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel
Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o
prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale),
Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)
o
agricoltura: 350
o
manifattura: 12.185
o
costruzioni: 10.173
o
commercio: 12.467
o
servizi alle imprese: 20.906
o
servizi alle persone: 19.766
o
agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010,
contro le 25.783 imprese italiane in meno)
o
manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010,
contro le 18.222 imprese italiane in meno)
o
costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010,
contro le 17.561 imprese italiane in meno)
o
commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010,
contro le 40.639 imprese italiane in meno)
o
alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al
2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)
o
servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010,
contro le 83.532 imprese italiane in piu')
Previdenza
o
vecchiaia: 114.814
o
invalidita': 19.994
o
superstiti: 100.735
o
italiani: 23,5%
o
stranieri: 3,3%
XIV. Conclusioni
o
distanza obbligata tra domanda e offerta
o
ostacoli al mantenimento della legalita'
o
compressione della professionalita'
o
permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:
ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio;
impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)
conversione turismo-lavoro
o
applicare in modo ampio art. 5, co. 9 T.U. sulla conversione del permesso
o
sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero, consentendo il rinnovo del
permesso anche in pendenza di vertenza
o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della
legittimita' di un licenziamento
o
consentire l'accesso dello straniero al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione,
salvi i casi preclusi anche al cittadino comunitario
[1]
In precedenza: entro quote fissate per l'anno precedente.
[2]
In precedenza: compilazione off-line (circ.
Mininterno 8/11/2007).
[3]
In precedenza: istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno (circ.
Mininterno 8/11/2007).
[4]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[5]
In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e,
verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ.
INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la
data di spedizione.
[6] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[7] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[8] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[9] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.
[10]
In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per
qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro.,
collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di
cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e
distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i moduli
avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico progressivo di
identificazione e la data di emissione.
[11]
In precedenza: > 6 mesi.
[12]
In precedenza: > 6 mesi.
[13]
In precedenza: > 6 mesi.
[14] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.
[15] In precedenza, il rinnovo non poteva spingersi oltre il termine necessario per completare i 6 mesi di iscrizione al l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita', tale termine essendo valicabile solo in casi eccezionali, non meglio identificati (circ. Mininterno 6/5/2009); in questo senso, sent. Cons. Stato 129/2012, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 2594/2007, TRGA Trento e TAR Toscana, secondo il quale il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione in assenza di un contratto di soggiorno stipulato prima della conclusione del procedimento doveva essere considerato atto vincolato; nel senso, invece, di ulteriore possibilita' di rinnovo, per lo straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, in presenza di sufficiente reddito del nucleo familiare nel quale fosse ancora di fatto inserito e di rilevanti vincoli familiari e sociali, TAR Veneto, e in quello della possibilita' di concessione di un ulteriore permesso per attesa occupazione allo straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione, TAR Lombardia.
[16] In precedenza: 5.000 euro l'anno per ciascun committente.
[17] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[18] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[19]
In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso
per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.
[20] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.
[21]
In precedenza, era previsto transitoriamente, per rapporti in corso alla data
di entrata in vigore del DPR 334/04, che le parti, ai fini del rinnovo del
permesso, stipulassero e sottoscrivessero autonomamente il contratto di
soggiorno, su modulo apposito, inviandolo, con raccomandata A.R., allo
Sportello Unico, il quale avrebbe dovuto provvedere a restituire la ricevuta di
ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, da esibirsi, da parte del lavoratore,
all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (circ.
Minlavoro 9/2005)
[22] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).
[23] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).
[24]
In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, i requisiti di affidamento
(o sottoposizione a tutela) e di integrazione dovevano essere soddisfatte
entrambe. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' di
quei requisiti:
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art.
32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in
particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[25] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[26] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[27] In precedenza: salvo l'obbligo di trasmissione del contratto di soggiorno.
[28] In precedenza, la comunicazione al Centro per l'impiego o, per lavoro domestico, all'INPS con le modalita' precedentemente in vigore non esonerava il datore di lavoro dalla trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello unico all'atto dell'assunzione del lavoratore straniero regolarmente soggiornante, dato che tale contratto contiene elementi ulteriori rispetto al contratto di lavoro quali la messa a disposizione di alloggio e l'impegno a sostenere le eventuali spese di rimpatrio (circ. Mininterno 29/1/2008).
[29]
In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la
comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[30]
In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente,
via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ.
INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la
data di spedizione.
[31] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.
[32] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.
[33]
In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[34]
In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in base ad
art. 42, co. 4 c.p.,
anche la condotta colposa, e Sent.
Cass. n. 37409/2006, sent.
Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad
accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del
lavoratore straniero.
[35] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.
[36] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).
[37] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).
[38]
In precedenza: da L.
248/2006.
[39]
In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata
della prestazione lavorativa accertata
[40]
In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata
formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[41]
In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex
art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di
determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in
caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti
adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al
registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[42]
In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata
formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[43]
In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.:
iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece
applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non
fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[44]
In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.
[45]
In precedenza, solo la DPL.
[46] In precedenza, nel primo anno.
[47] In precedenza, per il primo anno.
[48]
In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[49]
In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da
L. 94/2009)[49], che non fosse
intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione
certificasse con idonea documentazione che il minore
era giunto in Italia da almeno tre anni
era stato inserito per almeno due anni in un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con
rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
disponeva di un alloggio
frequentava un corso di studio o svolgeva attivita
lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un contratto di
soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato.
Ferma restando l'applicabilita'
delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come
modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
nel senso della non applicabilita' delle disposizioni
modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia
prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per
ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di
durata imposti da tale legge:
in senso opposto,
di orientamento non chiaro,
Prima dell'entrata in
vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[50]
In precedenza, nel modulo
"v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione
in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di
retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone
d'affitto se a carico del lavoratore.
[51] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[52] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[53] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[54] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[55]
In precedenza: adottato di concerto con con le Autorita' di Governo competenti
in materia di turismo ed in materia di spettacolo.
[56]
In precedenza: sentito il Dipartimento dello spettacolo.
[57] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[58] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[59] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[60] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[61] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[62]
In precedenza: > 6 mesi.
[63] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[64] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[65] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[66] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[67] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[68]
In precedenza, valevano le direttive contenute nella Nota
MAE 6/2/2004 (riportate da circ.
Mininterno 12/3/2012): la concessione della carta d'Identit MAE, in
sostituzione del permesso di soggiorno sospeso per l'intero periodo di visenza
del contratto di lavoro, agli stranieri presenti sul territorio nazionale,
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed assunti dalle
Rappresentanze Diplomatico Consolari straniere in Italia, dalle Organizzazioni
Internazionali e dalle Missioni Estere Speciali; il ripristino della validit
dell'originario permesso d soggiorno per lavoro subordinato precedentemente
sospeso, al termine del rapporto di lavoro
[69]
In precedenza, nel modulo
"v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di
conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un
requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale,
aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.
[70] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[71] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[72]
In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.
[73]
In precedenza: da L.
248/2006.
[74]
In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata
della prestazione lavorativa accertata
[75]
In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex
art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di
determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in
caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti
adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al
registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[76]
In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.:
iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece
applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non
fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[77]
In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.
[78]
In precedenza, solo la DPL.
[79] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[80] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[81] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[82] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[83]
In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento
CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si
applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa,
qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato
per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri
12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).
[84] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).
[85] In precedenza: 65 anni.
[86] In precedenza: 65 anni.
[87]
In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[88] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).