(Sergio Briguglio 3/3/2013)

 

L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: L'IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO

 

Corso di specializzazione

"Diritto dell'immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale"

Roma 8/3/2013

 

 

Sommario

 

          I.     Politica degli ingressi

       II.     Il decreto flussi

     III.     Ingresso per lavoro subordinato

     IV.     Soggiorno per lavoro subordinato

        V.     Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

     VI.     Conversione di altri permessi

   VII.     Ingressi con disciplina speciale

VIII.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

     IX.     Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

        X.     Esercizio di una professione

     XI.     Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

   XII.     Previdenza sociale

XIII.     Cifre

 XIV.     Conclusioni

 

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-34.html

 

 

I. Politica degli ingressi

 

Diritto o interesse legittimo

 

      Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"

      Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti

      Interesse legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza

      Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

      Numeri:

o      lavoro subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

o      lavoro subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010

o      lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010

o      studio: circa 54.000 nel 2010

o      religiosi: circa 10.000 nel 2010

o      turismo: circa 1.015.000 nel 2010

o      affari: circa 191.000 nel 2010

o      invito: circa 22.000 nel 2010

o      missione: circa 20.000 nel 2010

o      cure mediche: circa 3.000 nel 2010

o      residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010

o      ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010

o      richiesta asilo: circa 14.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 30.000 nel 2008 (riconoscimenti: circa 8%; protezione sussidiaria: 30%; protezione umanitaria: 10%); circa 17.000 nel 2009 (riconoscimenti: circa 9%; protezione sussidiaria: 21%; protezione umanitaria: 9%); circa 8.000 nel 2010 (riconoscimenti: circa 14%; protezione sussidiaria: 13%; protezione umanitaria: 10%)

      Interferenze tra flussi:

o      requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)

o      problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti); l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde, d'altra parte, da un tale ingresso => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina

 

 

Ingressi per lavoro (non stagionale): evoluzione storica

 

 

o      1987-1990:

       L. 943/1986 (conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)

       contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

       accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)

       circa 10.000-15.000 ingressi per anno

 

o      1991-1996:

       L. 39/1990 (Legge Martelli)

       contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

       accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)

       disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)

       capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a 90.000.000 annui (circolari)

       possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con accertamento di indisponibilita':

-       nessun limite per lavoro domestico

-       0 per altri settori

       circa 20.000-25.000 ingressi per anno

 

o      1997-1998:

       come fase precedente, ma

-       imposizione di un tetto complessivo (semplice estrapolazione dei dati registrati negli anni precedenti!)

       circa 20.000 ingressi per anno

 

o      1999-2001:

       L. 40/1998 (Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)

       contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

       nessun accertamento di indisponibilita'

       disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)

       capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1998): intorno a 90.000.000 annui (circolari)

       assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)

       tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori fissati negli anni precedenti

       novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione

       circa 20.000-25.000 ingressi per anno (chiamata nominativa) + 15.000 ingressi per anno per sponsorizzazione (2000-2001) + circa 3.500 ingressi per anno per autosponsorizzazione (2000-2001, per albanesi, tunisini, marocchini)

 

o      2002-2005:

       L. 189/2002 (Legge Bossi-Fini); D. Lgs. 286/1998

       contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

       accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti in cerca di occupazione: 20 gg, per tutti i settori, non vincolante

       garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL

       capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1999); per lavoro domestico: doppio del costo lordo del lavoro (circolari), esclusa assistenza datore di lavoro invalido

       impegno alla copertura delle spese di rimpatrio (solo nell'eventualita' di rimpatrio coattivo, da moduli)

       assenza motivi ostativi

       soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione (sostituite da chiamate di lavoratori formati all'estero, anche con sforamento della quota)

       tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su indicazioni fornite da Regioni, parti sociali, Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', associazioni

       crescita: da 10.000-15.000 ingressi per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)

 

o      2006-2008:

       come fase precedente, ma

-       tetti molto piu' alti

-       considerazione domande giacenti (decreto-bis; decreto per anno successivo)

       circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006; 150.000 giacenti dal dereto 2007 ripescate con decreto 2008 (che pero' non ammette nuove domande)

 

o      2009-2012:

       come fase precedente, ma

-       tetti oscillanti

       nessun decreto per il 2009; circa 100.000 per il 2010 (ingressi dal 2011); nessun decreto per il 2011; circa 6.000 per il 2012

 

 

 

Dati, diagnosi e conseguenze

 

o      1987: 120.000 (L. 943/1986)

o      1990: 220.000 (Legge Martelli)

o      1996: 250.000 (Decreto Dini)

o      1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)

o      2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)

o      2009: 295.000 (L. 102/2009)

o      2012: 130.000 (D. Lgs. 109/2012)

o      19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot: 285.000)

o      90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)

 

o      quote troppo limitate

o      ciascuno dei requisiti

 

o      fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno per lavoro domestico)

o      analoga accumulazione di irregolarita'

o      file di badanti, piu' che di "badati", quando l'istanza per l'ingresso si presentava alle poste

o      anche gli ingressi formalmente "regolari" corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni

o      verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'

 

o      variabili:

       disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990

       reddito del datore non richiesto fino a meta' degli anni '90

       accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)

       copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002

       assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998

o      permanenti:

       contratto conforme al CCNL

       residenza all'estero (poche eccezioni: considerazione delle domande di conversione di soggiornanti per altri motivi, incluso turismo: prevista dalla Legge Martelli, ma mai applicata; sponsorizzazione e autosponsorizzazione: utilizzate in misura omeopatica e soppresse da L. 189/2002)

o      plausibile: residenza all'estero => impossibilita' di incontro diretto (necessario per piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale

o      per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione (es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria verificare se il loro tasso di irregolarita' si e' abbassato)

o      un esperimento e' stato fatto (OIM): nel 2000, liste per chiamata dall'Albania usate per autosponsorizzazione; 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti

o      sanatorie e uso improprio del decreto-flussi corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza all'estero, ceteris paribus (manca pero' il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso" e la possibilita' di confrontare con un campione di controllo)

 

o      Illegalita' obbligata

o      Repressione (espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)

o      Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo

o      Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i tre elementi base della procedura d'asilo:

       ricorso giurisdizionale (giudice terzo)

       ricorso sospensivo (non refoulement)

       costi (finanziari e umani) limitati (detenzione breve)

o      Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997; la normativa e' stata adottata nel 2007-2008 in attuazione di direttive UE)

o      Nota: il D. Lgs. 25/2008 e' inefficace a evitare gli abusi:

       chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno illegale, ma prima che sia stato adottato un provvedimento di espulsione, e' ospitato (non trattenuto) in un CARA

       consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne

       la permanenza nel centro non e' un obbligo per il richiedente, ma un semplice onere: in caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso (irrilevante per il richiedente abusivo!)

       prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 159/2008, era prevista l'ospitalita' in CARA anche per il richiedente gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento; la domanda presentata anche a seguito di una prima "sparizione" e' comunque ricevibile, e sulla sua inammissibilita' per mancanza di nuovi elementi decide la Commissione; nel frattempo, il richiedente sarebbe stato ancora ospitato in CARA, potendo cosi' eclissarsi nuovamente

 

      Nota: nei casi in cui l'accesso al mercato e' stato possibile (sponsorizzazione, lavoro autonomo), la penalizzazione e' venuta dai limiti numerici

 

 

 

II. Il decreto flussi

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

 

o      Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o      Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o      Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Egitto, firmato nel 2007

o      Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o      Georgia, firmato nel 1997

o      Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o      Marocco, firmato nel 1998

o      Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o      Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o      Nigeria, firmato nel 2000

o      Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o      Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o      Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o      Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o      Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

o      interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o      facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali

o      fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM standard, perche la programmazione transitoria non puo eccedere la quota complessiva di ingressi nellanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; altro paese, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le Grandi opere (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o      2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-       Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o      2006:

-       DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-       DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-       Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o      2007:

-       DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

-       DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

-       Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o      2008:

-       DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate

-       DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o      2009:

-       DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate

o      2010:

-       DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

-       DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso CE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso CE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso CE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o      2011:

-       DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)

o      2012:

-       DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 57.992 domande presentate, di cui 2.024 trattate in base alle disposizioni sul silenzio-assenso; circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013

-       DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro autonomo per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:

       la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione

       confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria

       per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione

 

 

 

III. Ingresso per lavoro subordinato

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro

 

 

o      eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o      assolvimento dellobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o      assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

 

o      registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[2]

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[3]

o      le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

 

o      generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o      generalita e residenza allestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009)[4], solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet[5], in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

o      garanzia della disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione alle spese per lalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le attivita per cui liscrizione e richiesta

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012); la proposta di contratto riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lalloggio (inclusa l'eventuale partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o      in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

       l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

       assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

 

Esame della richiesta

 

o      motivi ostativi allingresso e al soggiorno del lavoratore

o      motivi ostativi allassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellorgano di amministrazione della societa

       condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005

       condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

o      richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o      comunica la richiesta al Centro per limpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

       il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

       in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

       in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)

o      spedisce lintera documentazione e il codice fiscale, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[6])

 

 

Ingresso del lavoratore

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.

o      trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Contraffazione e ingresso illegittimo

 

 

 

 

Accordo di integrazione

 

 

      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

      Impegno dello straniero:

o      acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o      acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o      assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o      aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

       ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

       lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o      parlato:

       interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

       produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o      scritto:

       produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno

 

      Impegno dello Stato:

o      favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (da modello di Accordo):

       assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

       agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

       garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

       garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o      assicura la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

 

      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

      Note:

o      a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o      non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o      non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo, di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato) gli elementi essenziali su

o      principi della Costituzione

o      organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      diritti e doveri degli stranieri in Italia

o      facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o      diritti e doveri reciproci dei coniugi

o      doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o      iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o      normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

      Note:

o      arduo trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica obbligatori (oggi la scuola non ha fondi per fornire attivita' integrative agli studenti stranieri)

o      scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata (su principi della Costituzione; organizzazione delle istituzioni pubbliche; vita civile in Italia, con particolare riferimento a sanita', scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali; diritti e doveri degli stranieri in Italia; facolta' e obblighi relativi al soggiorno; diritti e doveri reciproci dei coniugi; doveri dei genitori rispetto ai figli; iniziative a sostegno dell'integrazione degli stranieri accessibili nella provincia di residenza; normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale

      Nota: la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura; l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare senso alla dotazione iniziale

 

      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o      conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

       livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

       livello A1: 14 punti

       livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

       livello A2: 24 punti

       livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

       livello B1: 28 punti

       livello superiore a B1: 30 punti

o      conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

       livello sufficiente: 6 punti

       livello buono: 9 punti

       livello elevato: 12 punti

o      percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

       frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o      percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

       frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o      corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

       frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

       frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

       frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

       frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

       frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o      conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

       diploma di qualifica professionale: 35 punti

       diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

       diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

       diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

       diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

       diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

       dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o      attivita' di docenza:

       abilitazione all'insegnamento: 50 punti

       svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o      corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o      onorificenze e benemerenze pubbliche:

       conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

       conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o      attivita' economico-imprenditoriali:

       svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o      scelta di un medico di base:

       scelta del medico di base: 4 punti

o      partecipazione alla vita sociale:

       svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o      abitazione:

       contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o      corsi di formazione anche nel paese d'origine:

       partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

       partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

      Note:

o      la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o      per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o      condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

       ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

       arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

       arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

       multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

       reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

       reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

       reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

       reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

       reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o      misure di sicurezza personali:

       applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

       applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o      sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

       sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

       sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

       sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

       sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua, cultura civica e vita civile, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico, anche presso i centri per l'istruzione degli adulti

      Ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione acquisisce le informazioni rilevanti d'ufficio (nota: e' vero anche per le sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi e tributari?)

      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione

      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

      Note:

o      l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o      risultera' definitivamente preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 20 giorni previsti dalla legge

 

      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o      inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o      conseguimento di un numero di crediti < 0

      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o      conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o      mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o      mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 richiama la disposizione dell'art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e dispone che nei casi li' considerati non si proceda neanche a verifica dell'adempimento dell'accordo

 

      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

      In caso di proroga di un anno

o      la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o      un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o      la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o      si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o      se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o      la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o      se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o      la valutazione discrezionale dell'inserimento gioca solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, un alto livello di inserimento potrebbe indurre l'amministrazione a non adottare il provvedimento negativo

o      nei fatti, lo straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a valutare se sia, per caso, ben inserito o se abbia ragguardevoli competenze linguistiche

 

      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o      gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o      gravi motivi di famiglia

o      motivi di lavoro

o      frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o      motivi di studio all'estero

 

      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

      Nota: non e' prevista alcuna azione diretta per la realizzazione di corsi di lingua

 

 

Accordo di integrazione

 

 

      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

      Impegno dello straniero:

o      acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o      acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o      assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o      aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

       ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

       lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o      parlato:

       interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

       produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o      scritto:

       produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

      Impegno dello Stato:

o      favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):

       assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

       agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

       garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

       garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o      assicurare la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

 

      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

      Note:

o      a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o      non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o      non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o      principi della Costituzione

o      organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      diritti e doveri degli stranieri in Italia

o      facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o      diritti e doveri reciproci dei coniugi

o      doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o      iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o      normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

      Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

       ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

       lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o      parlato:

       interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

       produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o      scritto:

       produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale (nota: la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura; l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare senso alla dotazione iniziale)

 

      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o      conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

       livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

       livello A1: 14 punti

       livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

       livello A2: 24 punti

       livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

       livello B1: 28 punti

       livello superiore a B1: 30 punti

o      conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

       livello sufficiente: 6 punti

       livello buono: 9 punti

       livello elevato: 12 punti

o      percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

       frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o      percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

       frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o      corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

       frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

       frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

       frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

       frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

       frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o      conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

       diploma di qualifica professionale: 35 punti

       diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

       diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

       diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

       diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

       diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

       dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o      attivita' di docenza:

       abilitazione all'insegnamento: 50 punti

       svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o      corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

       frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o      onorificenze e benemerenze pubbliche:

       conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

       conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o      attivita' economico-imprenditoriali:

       svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o      scelta di un medico di base:

       scelta del medico di base: 4 punti

o      partecipazione alla vita sociale:

       svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o      abitazione:

       contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o      corsi di formazione anche nel paese d'origine:

       partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

       partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

      Note:

o      la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o      per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o      l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero la frequenza entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta frequenza di queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o      il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o      il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o      le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica  ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

 

      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o      condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

       ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

       arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

       arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

       multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

       reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

       reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

       reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

       reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

       reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o      misure di sicurezza personali:

       applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

       applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o      sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

       sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

       sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

       sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

       sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua e cultura civica, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti; circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso CE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione

      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione

      Note:

o      l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o      rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 20 giorni previsti dalla legge

 

      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o      inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o      conseguimento di un numero di crediti < 0

      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o      conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o      mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o      mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

      In caso di proroga di un anno

o      la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o      un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o      la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o      si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o      se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o      la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o      se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o      la valutazione discrezionale dell'inserimento gioca solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, un alto livello di inserimento potrebbe indurre l'amministrazione a non adottare il provvedimento negativo

o      nei fatti, lo straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a valutare se abbia - poniamo - ragguardevoli competenze linguistiche

 

      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o      gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o      gravi motivi di famiglia

o      motivi di lavoro

o      frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o      motivi di studio all'estero

 

      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

 

Stipula del contratto di lavoro

 

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

 

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio[9]

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

       il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

       in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

 

IV. Soggiorno per lavoro subordinato

 

Durata del permesso per lavoro subordinato

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Licenziamento e dimissioni

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego, nelle liste di mobilita (anche per corresponsione dellindennita di mobilita) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[11], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o      iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[12], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore[13] (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento delleffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; nota: TAR Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita' dell'iscrizione, TAR Toscana); TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allart. 8 L. 68/1999 equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla registrazione nellelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)

o      specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione delle facolta permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o      ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[14]) e alla consegna della autocertificazione del datore attestante la disponibilita di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalita); nota: non e' chiaro se la durata del permesso rinnovato venga fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)

o      in mancanza di nuovo contratto di soggiorno, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012)[15]; note:

       oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012; tali redditi, pero', non possono superare i 5.000 euro l'anno[16], in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012), da contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno; nota: potrebbe essere tecnicamente impossibile compilare il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')

       non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile

       non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)

o      in mancanza di contratto di soggiorno, di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione,  il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota: se liscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito sufficiente

 

 

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[20]) e consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata)[21]

o      in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore e formalmente impossibile, data la necessita di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001), salvo ricorso allart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)

o      da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)

o      la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o      l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o      il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o      la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o      il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)

o      legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o      ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o      una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o      illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

o      legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o      insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

o      insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o      illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o      legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)

o      lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006 e TAR Lazio)

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

o      e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o      se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

o      il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o      per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

o      per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o      il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012)

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

o      la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[23]

o      sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o      e iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parita con litaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma

o      e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno

o      accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)

o      puo svolgere attivita di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (leventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro autonomo in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)

o      puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

 

V. Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

 

o      permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011)[24] che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o      permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o      permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti

o      permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la Corte d'Appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o      permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio e TAR Lazio)

 

o      la possibilita' di iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla parita di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)

o      circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o      circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

o      circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011

 

 

Obblighi di comunicazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro

 

o      instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

       per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)

       per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)

       per rapporti soministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)

o      ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.

o      per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare

o      per rapporti soministrazione, il modello e' UniSOMM

 

 

Sanzioni[32]

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o      perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent. Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)[34]; nota: la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto

o      il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o      e' punibile non soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

-       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio[35]

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006[36])

-       la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[37]

-       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      sono piu' di 3

o      sono minori in eta' non lavorativa

o      sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

 

o      si cumula con quelle previste

       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

       utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)[40]

       rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

       prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)[41]

       somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

       rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o      non si applica in caso di

       rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)[42]

       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[43]

       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

       rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

       esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

       regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

       affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      3000 euro per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

o      il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale

o      la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

 

Diritti del lavoratore straniero

 

o      benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)

o      art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o      Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

-       Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

-       benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

-       la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

-       in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

-       art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

-       quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

o      le attivita che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o      Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

 

 

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

 

 

 

 

Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'

 

o      convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso

o      le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore

 

 

 

VI. Conversione di altri permessi

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

 

o      extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

       lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

       motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

       studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; nel senso della possibilita' di richiedere la conversione dopo la scadenza, in caso di laurea conseguita in Italia, Sent. Cons. Stato 3622/2011), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009[48]

       studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011)[49]:

-       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello; TAR Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante

-       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

    e giunto in Italia da almeno tre anni

    e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

    dispone di un alloggio

    svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

       motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato

       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

       motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

       motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio e TAR Lazio)

o      entro quote, il titolare di permesso per

       formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione e' operata in detrazione alle quote dell'anno successivo; nota: la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

       lavoro stagionale; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato[50]; orientamenti contrastanti riguardo al momento in cui e' ammessa la convertibilita':

-       nel senso della convertibilita' a partire dalla seconda stagione, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla immigrazione ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una certa stabilizzazione; nota: le due sentenze leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di tale interpretazione nel dettato di art. 38 cp. 7 DPR 394/1999), TAR Toscana, TAR Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata comunicazione di avvio del procedimento), TAR Sicilia e TAR Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di conversione se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)

-       nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio)

       motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio)

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Ingressi con disciplina speciale

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivita' come altamente specialistica) di societa con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societa estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di Stato membro dellUE:

       gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

       il trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

       al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato

       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

       richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o      lettori e professori universitari:

       la richiesta da parte delluniversita (anche privata), per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

       nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

       nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

o      traduttori e interpreti:

       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

       nulla-osta necessario anche per attivita autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

       utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o      lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato

       le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

       in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

       non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

       richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)

       per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

o      lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono gia esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al lavoro):

       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lautorizzazione al lavoro) non richiesto

       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio

       in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

       nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

       note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-       il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

       nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010)[55], unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010)[56]; si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008)

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

-       non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere

       per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[57])

       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, attivita di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:

       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puo essere chiesto successivamente allingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate alla pari secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilita di giovani):

       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

       lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

       il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

       non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

       il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

       nota: lassunzione nella struttura pubblica e effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso CE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici; Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      giornalisti corrispondenti

 

 

Visto di ingresso: disposizioni particolari

 

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

 

o      durata del nulla-osta:

       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o      durata del visto e del permesso:

       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

       nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validita limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o      utilizzabilita e rinnovo di nulla-osta e permesso:

       di norma non e consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

       il rinnovo e consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo

       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[61])

-       durata massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota Mininterno)

       disposizioni piu favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[62]; Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste)

o      convertibilita del permesso: il permesso non e convertibile

o      accesso al permesso CE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); in senso contrario, la prassi della Questura di Trieste, che nega il rilascio del permesso CE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998 (da una segnalazione contenuta in Lett. ASGI al Mininterno e in Lett. ASGI al Mininterno, che sottolinea il contrasto con Sent. Corte Giust. C-502/10), benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

 

o      la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o      l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o      le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

o      il rapporto giuridico tra le parti

o      le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale

o      la copertura delle spese di viaggio

o      la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

 

 

o      copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o      dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

 

 

 

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)

 

      Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

      Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano

o      a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)

o      a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di

       titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia

       dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata

      Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012

      Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):

1.     legislatori, imprenditori e alta dirigenza

1.1.  membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.1.1.     membri di organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare

1.1.2.     direttori, dirigenti ed equiparati dellamministrazione pubblica e nei servizi di sanit, istruzione e ricerca

1.1.3.     dirigenti della magistratura

1.1.4.     dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.2.  imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

1.2.1.     imprenditori e amministratori di grandi aziende

1.2.2.     direttori e dirigenti generali di aziende

1.2.3.     direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

1.3.  imprenditori e responsabili di piccole aziende

2.     professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

2.1.  specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

2.1.1.     specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

2.2.  ingegneri, architetti e professioni assimilate

2.2.1.     ingegneri e professioni assimilate

2.2.2.     architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

2.3.  specialisti nelle scienze della vita

2.3.1.     specialisti nelle scienze della vita

2.4.  specialisti della salute

2.4.1.     medici

2.5.  specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali

2.5.1.     specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

2.5.2.     specialisti in scienze giuridiche

2.5.3.     specialisti in scienze sociali

2.5.4.     specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

2.5.5.     specialisti in discipline artistico-espressive

2.5.6.     specialisti in discipline religiose e teologiche

2.6.  specialisti della formazione e della ricerca

2.6.1.     docenti universitari (ordinari e associati)

2.6.2.     ricercatori e tecnici laureati nell'universit

2.6.3.     professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

2.6.4.     professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

2.6.5.     altri specialisti dell'educazione e della formazione

3.     professioni tecniche

3.1.  professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione

3.1.1.     tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

3.1.2.     tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

3.1.3.     tecnici in campo ingegneristico

3.1.4.     tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

3.1.5.     tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

3.1.6.     tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

3.1.7.     tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

3.1.8.     tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

3.2.  professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

3.2.1.     tecnici della salute

3.2.2.     tecnici nelle scienze della vita

3.3.  professioni tecniche nellorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e commerciali

3.3.1.     tecnici dellorganizzazione e dellamministrazione delle attivit produttive

3.3.2.     tecnici delle attivit finanziarie ed assicurative

3.3.3.     tecnici dei rapporti con i mercati

3.3.4.     tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

3.4.  professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

3.4.1.     professioni tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate

3.4.2.     insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

3.4.3.     tecnici dei servizi ricreativi

3.4.4.     tecnici dei servizi culturali

3.4.5.     tecnici dei servizi sociali

3.4.6.     tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

4.     professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

4.1.  impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

4.1.1.     impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

4.1.2.     impiegati addetti alle macchine d'ufficio

4.2.  impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

4.2.1.     impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

4.2.2.     impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

4.3.  impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

4.3.1.     impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

4.3.2.     impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

4.4.  impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione

4.4.1.     impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

4.4.2.     impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

5.     professioni qualificate nelle attivita commerciali e nei servizi

5.1.  professioni qualificate nelle attivit commerciali

5.1.1.     esercenti delle vendite

5.1.2.     addetti alle vendite

5.1.3.     altre professioni qualificate nelle attivit commerciali

5.2.  professioni qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione

5.2.1.     esercenti nelle attivit ricettive

5.2.2.     esercenti ed addetti nelle attivit di ristorazione

5.2.3.     assistenti di viaggio e professioni assimilate

5.3.  professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.3.1.     professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.  professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona

5.4.1.     maestri di arti e mestieri

5.4.2.     professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

5.4.3.     operatori della cura estetica

5.4.4.     professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

5.4.5.     addestratori e custodi di animali

5.4.6.     esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5.4.7.     esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

5.4.8.     professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

6.     artigiani, operai specializzati e agricoltori

6.1.  artigiani e operai specializzati dell industria estrattiva, delledilizia e della manutenzione degli edifici

6.1.1.     brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

6.1.2.     artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

6.1.3.     artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

6.1.4.     artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

6.1.5.     artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed alligiene degli edifici

6.2.  artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.1.     fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

6.2.2.     fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

6.2.3.     meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

6.2.4.     artigiani e operai specializzati dellinstallazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

6.3.  artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

6.3.1.     artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

6.3.2.     vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

6.3.3.     artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

6.3.4.     artigiani ed operai specializzati delle attivit poligrafiche

6.4.  agricoltori e operai specializzati dellagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

6.4.1.     agricoltori e operai agricoli specializzati

6.4.2.     allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.3.     allevatori e agricoltori

6.4.4.     operai forestali specializzati

6.4.5.     pescatori e cacciatori

6.5.  artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo

6.5.1.     artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

6.5.2.     attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

6.5.3.     artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

6.5.4.     artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

6.5.5.     artigiani ed operai specializzati dellindustria dello spettacolo

7.     conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

7.1.  conduttori di impianti industriali

7.1.1.     conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2.     operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3.     conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4.     conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5.     operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6.     conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.7.     operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

7.1.8.     conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

7.2.  operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.2.1.     operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

7.2.2.     operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

7.2.3.     conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

7.2.4.     operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

7.2.5.     conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

7.2.6.     operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

7.2.7.     operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

7.2.8.     operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7.3.  operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.3.1.     operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

7.3.2.     operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

7.4.  conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

7.4.1.     conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

7.4.2.     conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

7.4.3.     conduttori di macchine agricole

7.4.4.     conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

7.4.5.     marinai di coperta e operai assimilati

8.     professioni non qualificate

8.1.  professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

8.1.1.     venditori ambulanti

8.1.2.     personale non qualificato di ufficio

8.1.3.     personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4.     personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.     personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

8.1.6.     personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

8.2.  professioni non qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali

8.2.1.     personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8.2.2.     personale non qualificato addetto ai servizi domestici

8.3.  professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.3.1.     personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

8.3.2.     personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

8.4.  professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

8.4.1.     personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2.     personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

8.4.3.     personale non qualificato nella manifattura

9.     forze armate

9.1.  ufficiali delle forze armate

9.1.1.     ufficiali delle forze armate

9.2.  sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9.2.1.     sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9.3.  truppa delle forze armate

9.3.1.     truppa delle forze armate

      Non si aplica

o      a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008

o      a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo e richiesta asilo - attivita' lavorativa

o      a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica

o      ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE

o      al titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi

o      a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti

o      a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale

o      a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000

o      a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea

o      a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)

      Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati

      Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:

o      proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)

o      indicazione del titolo di istruzione e della qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")

o      importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)

      Circ. Mininterno 7/12/2012:

o      necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia

o      per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)

o      per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circolare; nella domanda, che puo' essere presentata anche dalla societa' (verosimilmente, dall'impresa) che intende assumere il lavoratore, va indicata l'attivita' che si intende svolgere; alla domanda sono allegati:

       copia autentica del titolo di studio estero

       copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore

       copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione

      Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)

      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario di 40 gg previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia

      Si effettua l'accertamento di indisponibilita', come per i lavoratori ordinari

      Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno 3/8/2012: requisiti e mdalita' di sottoscrizione dei protocolli di intesa tra datori di lavoro e Ministero dell'interno (distinti da quelli stipulati ai sensi di art. 27 co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998) saranno indicati con successiva circolare

      Nulla-osta rifiutato

o      in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti

o      quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)

o      quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per

       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

      A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)

      Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato

o      in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione

o      quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno

o      quando lo straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta

o      quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:

       non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)

       e' assai improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria

      Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti

      Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:

o      sono riservati agli italiani (oltre alle attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale)

       i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987

       le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito

o      non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE

      Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini

      Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)

      La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)

 

      Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello di 40 gg previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

      Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' temporaneamente rientrare nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero

      In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)

      I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

      In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')

 

      Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)

 

      Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario

 

      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso CE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni

      Ai fini della revoca del permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso CE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

      I familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o      un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o      un permesso CE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

 

      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso CE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

 

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote

 

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

 

o      le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente; in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto

o      il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara

o      la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o      la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o      il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione

o      lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente

o      il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o      la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o      la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o      gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o      una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario

o      il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)

o      ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

       le parti sottoscrivono il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (nota: verosimilmente, a seguito della sostituzione del modello Q con il Modello Unificato-Lav, queste disposizioni devono essere allineate), e lo inviano con raccomandata A/R allo Sportello Unico

       la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso

       il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale

o      in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o      lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o      nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

o      la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio

o      il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o      lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o      i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981 (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[66])

o      lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno

o      ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale

o      la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso allattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o      lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio

o      la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o      il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione

o      il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o      la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o      la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o      gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o      una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario

o      il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi

o      ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

       la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno)

       il CONI invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale

       la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI

o      in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o      lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o      nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

o      alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o      alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche alla Fidal)

o      alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o      per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o      per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari

o      per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri

 

o      l'assunzione segue la normativa italiana

o      si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo il livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente

o      per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa

o      visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)

o      i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno[68]

o      ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente

o      cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di rappresentanze estere

o      se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'

 

o      ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

o      gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

o      gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi

o      l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

o      la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

o      non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

o      la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

o      il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

o      il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

o      il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

 

 

 

VIII. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

 

o      la richiesta di nulla-osta puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012)

o      ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possbile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)

o      accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o      trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012):

       la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro

       il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno

o      inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)

o      istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente

o      non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      ai fini dellaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

o      opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta

o      richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

o      richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno (nota: L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per limpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto)

o      in caso di giustificata impossibilita' a procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato

o      alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

 

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

 

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

 

o      art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999

o      nel senso della convertibilita' a partire dalla seconda stagione, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla immigrazione ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una certa stabilizzazione; nota: le due sentenze leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di tale interpretazione nel dettato di art. 38 co. 7 DPR 394/1999), TAR Toscana, TAR Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata comunicazione di avvio del procedimento), TAR Sicilia e TAR Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di conversione se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)

o      nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio)

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita'

 

o      il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non e' chiaro quale sia la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso)

o      la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti

o      la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta

o      lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE

o      al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno

o      il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)

o      per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 17 co. 4 L. 35/2012, la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)

o      la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale

o      la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto

o      una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o      lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o      fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza

 

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternita

o      non spettano

-       lassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%

 

 

 

IX. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite

 

 

 

 

Autorizzazione all'ingresso

 

o      dichiarazione da parte dellautorita competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori; Circ. MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali, se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita)

o      per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o      per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o      per titolari di contratto per prestazione dopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o      per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

 

 

o      consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

o      per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

       per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

       per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)

       il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di

-       certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

-       dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

       in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

-       alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

-       reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

       dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

o      in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

o      per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o      per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o      per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

       copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

       disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o      per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

       il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

       in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o      l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o      il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso CE slp, TAR Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero); nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

o      la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib. Bologna)

o      la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)

o      l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o      i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o      ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o      una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o      illegititmo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o      illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)

o      diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

o      e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o      per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto)

o      ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o      il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012)

 

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

 

o      rilevano solo condanne successive allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o      condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009)

o      TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02

o      essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania

o      TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012: il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato

o      TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o      sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia

o      la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)

o      possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

 

o      di permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      ai familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno e ai titolari di permesso per uno dei motivi per i quali e' consentito l'accesso ad attivita' di lavoro subordinato, con le seguenti peculiarita':

       lo svolgimento di attivita che richiedano riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri e ammesso extra quota, in caso di titolari di diritto di soggiorno o di permesso CE slp rilasciato dall'Italia

       lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007

       benche' la Direttiva 2004/114/CE preveda anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma e art. 39, co. 3, lettera b T.U. preveda che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma, tale disciplina non e' mai stata mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS) chiarisce pero' che nel limite delle 1040 ore annue, e' consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

       non e' prevista la possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa autonoma per i titolari di permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (art. 18, co. 5 T.U. fa riferimento al solo "lavoro subordinato")

       e' escluso il caso di permesso per minore eta'

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

 

o      per lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)

o      per uno dei motivi per cui e' consentito il rilascio di permesso per lavoro subordinato, salve le seguenti peculiarita':

       per i titolari di permesso per formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); e' richiesta, in questo caso, l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

       dubbia la possibilita' di conversione per i titolari di permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

       non prevista esplicitamente la possibilita' di conversione per i titolari di permesso per lavoro stagionale

       la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo al titolare di permesso per studio o formazione e' di competenza dello Sportello Unico; negli altri casi, della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di appartenenza dello straniero; nota: verosimilmente, nella prassi, la competenza e' attribuita allo Sportello Unico in tutti i casi di conversione di altro permesso in permesso per lavoro autonomo

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

o      si applica anche in caso di

       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)[75]

o      non si applica in caso di

       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[76]

       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

 

 

X. Esercizio di una professione

 

Accesso all'esercizio di  professioni

 

o      Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allestero

o      iscrizione nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allordine dei medici)

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali

 

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione

 

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

 

 

o      si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)

o      l'attivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero delluniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero delluniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

       comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

       riconoscimento sulla base dellesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

    professioni che non rientrano nei casi precedenti

    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      procedura:

       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione

-       in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)

       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

 

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[79])

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea

o      la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)

o      note:

       la disposizione in base alla quale il conseguimento in Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento della professione non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici, infermieri e farmacisti che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE, date le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

       per il resto, non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

 

o      iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame)

 

 

 

XI. Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universita e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche centri convenzionati o accreditati; comunita terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

 

Corsi di formazione professionale

 

o      certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)

o      documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

 

 

Tirocini formativi

 

o      per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o      il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o      il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)

      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

      Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):

o      i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime

o      fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)

o      in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione

      Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) non si applicano ai

o      tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni

o      tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province

o      tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)

o      tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)

      Sent. Corte Cost. 287/2012: illegittimita' costituzionale di art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) per violazione di art. 117 Cost., dal momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli essenziali

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso

 

o      Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

o      Decr. Minlavoro 11/7/2011: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o      Decr. Minlavoro 12/7/2012: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?)

 

o      al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o      alliscrizione facoltativa al SSN

       pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. Minsanita 24/3/2000

       conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007)

       gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

o      allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

 

 

 

XII. Previdenza

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

 

o      ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%)

o      con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o      per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi[83]; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

 

o      nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternita

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

 

Trattamenti previdenziali

 

o      per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a  66 anni

o      per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a  66 anni

o      lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012

o      lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni dal 1/1/2012

o      pensione anticipata: per lanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini

o      requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni

o      requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale

o      per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili (L. 111/2011)

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o      congedo di maternita (art. 16 D. Lgs. 151/2001):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dingresso del bambino nella casa familiare

o      facolta di far slittare in avanti di 1 mese lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilita di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6 anni)

o      possibilita di astensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilita di fruizione dellastensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o      diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o      indennita durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio

o      l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

-       nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

-       nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di permesso CE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita

o      lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario) lavoratore autonomo

o      circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare

 

o      indennita di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di citatdini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: gli Stati membri dovranno recepire entro il 25/12/2013 la Direttiva 2011/98/UE, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri potranno limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilita; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o      tutela contro linsolvenza del datore di lavoro

 

o      lassicurazione per linvalidita ha per scopo lassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invalidita al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellinvalidita (art. 45, RDL 1827/1935)

o      provvidenze previste (L. 222/1984):

-       pensione dinabilita (assoluta e permanente inabilita al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dinvalidita (riduzione di almeno due terzi della capacita lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocita al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o      Circ. INPS 104/2012:

       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[84]

o      Circ. INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 24.377,39 euro

 

o      fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000

o      il datore di lavoro e obbligato ad assicurare presso lINAIL tutti coloro che prestano attivita retribuita alle sue dipendenze

o      obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)

o      obblighi di comunicazione:

       il lavoratore deve informare il datore di lavoro

-       immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro

-       entro 15 gg, in caso di malattia professionale

       il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia; e si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallevento

o      trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):

       indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al

-       100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllINAIL)

-       75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)

       cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso

       cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e puo goderne al compimento dei 66 anni e 3 mesi, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011)[85], anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallart. 1, co. 20 L. 335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto dalla stessa legge); la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento e fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (e successivi incrementi per speranza di vita; da circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011)[86], a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento del 66-esimo anno e 3 mesi di eta', in base a L. 214/2011)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi (che di solito prevedono il principio della cumulabilita' dei requisiti e dell'esportabilita' delle prestazioni)

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternita

o      non spettano

-       lassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti

o      si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri

o      si applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia dall'1/6/2012, e ai cittadini della Svizzera dal 6/6/2012 (circ. INPS 111/2012); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012)

o      non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

       le prestazioni di malattia

       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

       le prestazioni di invalidita'

       le prestazioni di vecchiaia

       le prestazioni per i superstiti

       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

       gli assegni in caso di morte

       le prestazioni di disoccupazione

       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

       le prestazioni familiari

       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):

       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

       regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti

       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.

       prestazioni familiari

       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

       integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)

       assegno sociale (L. 335/1995)

       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[87]

o      l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

       situazione familiare e legami familiari

       esercizio di attivita' non retribuita

       per gli studenti, fonte del reddito

       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente

       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

       lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato limporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

       in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

 

o      Circ. INPS 104/2012:

       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[88]

 

o      lavoratori frontalieri:

       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di disoccupazione

       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio

       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

o      Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o      art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

 

 

XIII. Cifre

 

Mercato del lavoro

 

o      retribuzione netta mensile media

       quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       media: 973 (-24.5%)

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)

-       per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)

-       per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)

-       per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994

-       retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)

       nel 2011 (II trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)

-       italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)

-       comunitari: 1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)

-       stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)

       quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)

-       per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)

-       per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)

-       per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024

       nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):

-       italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellistruzione e sanita' 1.408)

-       stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellistruzione e sanita' 1.104)

       nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):

-       italiani: 1.258 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro

       nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):

-       italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)

-       stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)

o      partecipazione al mercato del lavoro,

       nel 2010 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    italiani: 61.4%

    stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    italiani: 60.6%

    stranieri e comunitari: 67.0%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

    italiani: 8.1%

    stranieri e comunitari: 11.6%

       nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    italiani: 61.6%

    stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    italiani: 56.9%

    stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

    italiani: 7.5%

    stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)

       nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 73.3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 71.2%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

    stranieri e comunitari: 8.5%

       nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 73.2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

    stranieri e comunitari: 8.3%

       nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 73.7%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 71.7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

    stranieri e comunitari: 8.6%

       nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 72.9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

    stranieri e comunitari: 69.8%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

    stranieri e comunitari: 10.2%

o      sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) nel 2010 (Rapp. ISTAT 2011):

       italiani: 3,6%

       stranieri: 10,4%

o      percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):

       2008: 4,3%

       2009: 7,5%

       2010: 10,1%

       2011: 8,5%

       2012: 11,4%

o      occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

       alta:

-       italiani: 8.736

-       comunitari (UE-15): 45

-       comunitari (UE-10): 7

-       comunitari (UE-2): 22

-       stranieri da paesi terzi: 94

       media:

-       italiani: 10.533

-       comunitari (UE-15): 18

-       comunitari (UE-10): 31

-       comunitari (UE-2): 273

-       stranieri da paesi terzi: 716

       bassa:

-       italiani: 1.608

-       comunitari (UE-15): 3

-       comunitari (UE-10): 26

-       comunitari (UE-2): 176

-       stranieri da paesi terzi: 488

o      occupati (in migliaia), in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010):

       lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)

       lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)

       collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)

       lavoro autonomo: 173 (13.3%)

o      occupati (in migliaia), in base al titolo di studio, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010):

       fino a licenza elementare: 185 (14.3%)

       licenza media: 497 (38.3%)

       diploma: 479 (36.9%)

       titolo universitario: 136 (10.5%)

o      grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)

       fino alla licenza media:

-       15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

-       25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

-       35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

-       45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

-       55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

       diploma

-       15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

-       25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

-       35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

-       45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

-       55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

       laurea

-       15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

-       25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

-       35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

-       45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

-       55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

o      sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2010 (Rapp. ISTAT 2011) e nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

       2010:

-       italiani: 19,0%

-       stranieri: 42,3%

       2011:

-       italiani: 20,8%

-       stranieri: 41,5% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)

o      sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

       per sesso:

-       maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%

-       femmine: italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%

       per eta':

-       15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%

-       25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%

-       35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%

-       45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%

-       55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%

o      variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)

       occupati

-       italiani: -863

-       stranieri: +309

       disoccupati

-       italiani: +281

-       stranieri: +104

       inattivi

-       italiani: +519

-       stranieri: +213

o      correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):

       maschi stranieri:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi

       femmine straniere:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive

       maschi italiani:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi

       femmine italiane:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive

o      durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):

       2007:

-       fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%

-       oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%

       2011:

-       fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%

-       oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%

o      occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):

       variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:

-       italiani: -847

-       stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)

       incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo

o      occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):

       2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)

       2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)

       2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quello riportato da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri)

       2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%)

o      occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui

       per settore:

-       agricoltura: 88.992

-       energia: 2.856

-       manifattura: 403.907

-       costruzioni: 348.602

-       commercio: 170.102

-       alberghi e ristoranti: 187.896

-       trasporti e comunicazioni: 90.941

-       intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548

-       servizi alle imprese e altre attivit professionali: 147.245

-       pubblica amministrazione: 3.439

-       istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463

-       altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292

       per professione:

-       legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763

-       professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153

-       professioni tecniche: 80.891

-       impiegati: 39.456

-       professionisti qualificati nelle attivita': 302.810

-       artigiani operai specializzati: 589.188

-       conduttori di impianti: 216.943

-       professioni non qualificate: 783.989

-       forze armate: 357

o      occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

       complessivamente:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%

-       conduttori di veicoli a motore: 3,0%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%

-       addetti alle vendite: 2,5%

-       totale prime 10: 59,1%

       maschi:

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%

-       conduttori di veicoli a motore: 5,1%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%

-       personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%

-       totale prime 10: 54,0%

       femmine:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%

-       addetti alle vendite: 3,0%

-       tecnici della salute: 2,4%

-       professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%

-       artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%

-       esercenti delle vendite: 1,4%

-       totale prime 10: 77,5%

o      occupati italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:

       2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani

       2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani

       2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani

       2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani

o      occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

       2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri

       2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri

       2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri

o      tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

       2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri

       2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri

       2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri

o      tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

       2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri

       2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri

       2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri

o      tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

       2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri

       2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri

       2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri

o      tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):

       tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%

       percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%

o      occupati comunitari e stranieri per sesso nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

       maschi: 1.291.861 (57,4%)

       femmine: 959.620 (42,6%)

o      occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

       15-24 anni: 166.274 (7,4%)

       25-34 anni: 699.442 (31,1%)

       35-44 anni: 782.363 (34,7%)

       45-54 anni: 462.562 (20,5%)

       55-64 anni: 129.101 (5,7%)

       oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)

o      occupati per livello di istruzione nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       nessun titolo: 0.4% degli italiani, 3,2% dei comunitari, 6,9% degli stranieri

       licenza elementare: 4,2% degli italiani, 2,1% dei comunitari, 6,7% degli stranieri

       licenza media: 29,9% degli italiani, 21,4% dei comunitari, 39,8% degli stranieri

       diploma di scuola superiore o qualifica professionale: 46,8% degli italiani, 62,0% dei comunitari, 36,4% degli stranieri

       diploma universitario o superiore: 18,6% degli italiani, 11,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

o      occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

       alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%

       media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%

       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%

o      correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

       alta scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%

       media scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%

       bassa scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%

o      occupati per settore nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

       industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri

       costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

       commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

       altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri

o      occupati per rapporto di lavoro nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

       subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri

       autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri

o      occupati dipendenti per posizione lavorativa nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

       quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri

       impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri

       operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri

       apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri

       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri

o      occupati dipendenti per classe di retribuzione nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri

       da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri

       oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

o      occupati per dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

       fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani

       da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani

       oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani

       non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani

o      occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):

       Romania 561.637

       Albania 232.531

       Marocco 147.105

       Ucraina 132.217

       Filippine 107.280

       Moldavia 77.148

       Polonia 68.128

       Cina 66.956

       Peru' 62.779

       Ecuador 62.699

o      caratteristiche della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

       eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')

       percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')

       tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')

       tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')

       tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')

       percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')

       percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')

       percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')

       percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')

       percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')

       percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')

       percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')

       percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')

       percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')

       percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')

o      rapporti di lavoro attivati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

       femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)

o      rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

       femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0.7% altro)

o      rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       fino a 1 mese: 21,0%

       2-3 mesi: 20,3%

       4-12 mesi: 38,9%

       oltre 1 anno: 19,9%

o      rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%

       recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)

       raggiungimento del termine: 43,0%

       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%

o      beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       cassa integrazione ordinaria: 94.951 (su un totale di 931.113)

       cassa integrazione straordinaria: 50.945 (su un totale di 734.934)

       indennita' di mobilita': 11.169 (su un totale di 227.181)

       indennita' di disoccupazione non agricola: 131.923 (su un totale di 1.180.138)

       indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868)

       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)

       pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)

       indennita' maternita' obbligatoria: 33.396 (su un totale di 422.972)

       congedo parentale: 14.554 (su un totale di 290.840)

       assegno per il nucleo familiare: 304.368 (su un totale di 2.922.685)

o      canali di reperimento di un posto di lavoro:

       Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):

-       familiari, amici, conoscenti: 73,3%

-       associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%

-       sindacati, patronato: 2,9%

-       agenzie/intermediari privati: 9,0%

-       inserzioni sul giornale/internet: 3,5%

-       Centri per limpiego: 1,9%

-       altro: 1,7%

-       senza intermediari: 1,6%

       Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati:

-       parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri

-       Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri

o      infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):

       2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)

       2005: 124.828 (13,3%)

       2006: 129.303 (13,9%)

       2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

       2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

       2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

       2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

       2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

o      giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):

       occupati:

-       italiani: 2.762.159

-       comunitari e stranieri: 455.609

       disoccupati:

-       italiani: 706.674

-       comunitari e stranieri: 94.690

       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 40.9%

-       comunitari e stranieri: 53.7%

       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 32.5%

-       comunitari e stranieri: 44.5%

       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

-       italiani: 20.4%

-       comunitari e stranieri: 17.2%

       durata media della disoccupazione:

-       italiani: 17.3 mesi

-       comunitari e stranieri: 12.3 mesi

       lavoro subordinato a tempo indeterminato:

-       italiani: 53,3%

-       comunitari e stranieri: 63,9%

       lavoro subordinato a tempo determinato:

-       italiani: 28,9%

-       comunitari e stranieri: 24,8%

       collaborazione coordinata e continuativa:

-       italiani: 4,5%

-       comunitari e stranieri: 1,8%

       lavoro autonomo:

-       italiani: 13,3%

-       comunitari e stranieri: 9,5%

       alta specializzazione:

-       italiani: 42,3%

-       comunitari e stranieri: 7,5%

       media specializzazione:

-       italiani: 51,1%

-       comunitari e stranieri: 64,4%

       bassa specializzazione:

-       italiani: 6,6%

-       comunitari e stranieri: 28,1%

       alta scolarizzazione:

-       italiani: 15,3%

-       comunitari e stranieri: 5,9%

       media scolarizzazione:

-       italiani: 61,9%

-       comunitari e stranieri: 45,8%

       bassa scolarizzazione:

-       italiani: 22,9%

-       comunitari e stranieri: 48,3%

       sotto-inquadramento:

-       italiani: 27.7%

-       comunitari e stranieri: 36.0%

o      ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

       numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)

       numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)

       posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)

       posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)

       lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)

o      lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):

       lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco

       numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400

       committenti per stranieri:

-       committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite

-       enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite

-       imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite

-       imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite

-       imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite

-       famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite

-       scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite

 

 

Imprese

 

o      stranieri titolari di impresa:

       2005: 116.713

       2006: 140.090

       2007: 167.181

       2008: 188.121

       2009: 208.891

       2010: 229.436

       2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)

o      titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale

o      imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)

o      prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)

o      agricoltura: 350

o      manifattura: 12.185

o      costruzioni: 10.173

o      commercio: 12.467

o      servizi alle imprese: 20.906

o      servizi alle persone: 19.766

o      agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)

o      manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)

o      costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)

o      commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)

o      alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)

o      servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')

 

 

Previdenza

 

o      vecchiaia: 114.814

o      invalidita': 19.994

o      superstiti: 100.735

o      italiani: 23,5%

o      stranieri: 3,3%

 

 

 

XIV. Conclusioni

 

o      distanza obbligata tra domanda e offerta

o      ostacoli al mantenimento della legalita'

o      compressione della professionalita'

 

o      permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:

       ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)

       conversione turismo-lavoro

o      applicare in modo ampio art. 5, co. 9 T.U. sulla conversione del permesso

o      sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero, consentendo il rinnovo del permesso anche in pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento

o      consentire l'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, salvi i casi preclusi anche al cittadino comunitario



[1] In precedenza: entro quote fissate per l'anno precedente.

[2] In precedenza: compilazione off-line (circ. Mininterno 8/11/2007).

[3] In precedenza: istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno (circ. Mininterno 8/11/2007).

[4] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[5] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[6] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[7] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[8] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[9] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.

[10] In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro., collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico progressivo di identificazione e la data di emissione.

[11] In precedenza: > 6 mesi.

[12] In precedenza: > 6 mesi.

[13] In precedenza: > 6 mesi.

[14] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.

[15] In precedenza, il rinnovo non poteva spingersi oltre il termine necessario per completare i 6 mesi di iscrizione al l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita', tale termine essendo valicabile solo in casi eccezionali, non meglio identificati (circ. Mininterno 6/5/2009); in questo senso, sent. Cons. Stato 129/2012, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 2594/2007, TRGA Trento e TAR Toscana, secondo il quale il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione in assenza di un contratto di soggiorno stipulato prima della conclusione del procedimento doveva essere considerato atto vincolato; nel senso, invece, di ulteriore possibilita' di rinnovo, per lo straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, in presenza di sufficiente reddito del nucleo familiare nel quale fosse ancora di fatto inserito e di rilevanti vincoli familiari e sociali, TAR Veneto, e in quello della possibilita' di concessione di un ulteriore permesso per attesa occupazione allo straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione, TAR Lombardia.

[16] In precedenza: 5.000 euro l'anno per ciascun committente.

[17] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[18] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[19] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.

[20] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.

[21] In precedenza, era previsto transitoriamente, per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, che le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulassero e sottoscrivessero autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito, inviandolo, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale avrebbe dovuto provvedere a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, da esibirsi, da parte del lavoratore, all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Minlavoro 9/2005)

[22] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).

[23] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).

[24] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, i requisiti di affidamento (o sottoposizione a tutela) e di integrazione dovevano essere soddisfatte entrambe. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' di quei requisiti:

      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[25] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[26] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[27] In precedenza: salvo l'obbligo di trasmissione del contratto di soggiorno.

[28] In precedenza, la comunicazione al Centro per l'impiego o, per lavoro domestico, all'INPS con le modalita' precedentemente in vigore non esonerava il datore di lavoro dalla trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello unico all'atto dell'assunzione del lavoratore straniero regolarmente soggiornante, dato che tale contratto contiene elementi ulteriori rispetto al contratto di lavoro quali la messa a disposizione di alloggio e l'impegno a sostenere le eventuali spese di rimpatrio (circ. Mininterno 29/1/2008).

[29] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[30] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[31] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.

[32] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.

[33] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[34] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in base ad art. 42, co. 4 c.p., anche la condotta colposa, e Sent. Cass. n. 37409/2006, sent. Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero.

[35] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.

[36] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).

[37] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).

[38] In precedenza: da L. 248/2006.

[39] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[40] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[41] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[42] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[43] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[44] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[45] In precedenza, solo la DPL.

[46] In precedenza, nel primo anno.

[47] In precedenza, per il primo anno.

[48] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[49] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[49], che non fosse intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione certificasse con idonea documentazione che il minore

      era giunto in Italia da almeno tre anni

      era stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

      disponeva di un alloggio

      frequentava un corso di studio o svolgeva attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

      in senso opposto,

      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[50] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.

[51] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[52] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[53] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[54] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[55] In precedenza: adottato di concerto con con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo.

[56] In precedenza: sentito il Dipartimento dello spettacolo.

[57] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[58] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[59] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[60] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[61] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[62] In precedenza: > 6 mesi.

[63] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[64] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[65] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[66] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[67] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[68] In precedenza, valevano le direttive contenute nella Nota MAE 6/2/2004 (riportate da circ. Mininterno 12/3/2012): la concessione della carta d'Identit MAE, in sostituzione del permesso di soggiorno sospeso per l'intero periodo di visenza del contratto di lavoro, agli stranieri presenti sul territorio nazionale, titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed assunti dalle Rappresentanze Diplomatico Consolari straniere in Italia, dalle Organizzazioni Internazionali e dalle Missioni Estere Speciali; il ripristino della validit dell'originario permesso d soggiorno per lavoro subordinato precedentemente sospeso, al termine del rapporto di lavoro

[69] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.

[70] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[71] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[72] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.

[73] In precedenza: da L. 248/2006.

[74] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[75] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[76] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[77] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[78] In precedenza, solo la DPL.

[79] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[80] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[81] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[82] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[83] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).

[84] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).

[85] In precedenza: 65 anni.

[86] In precedenza: 65 anni.

[87] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[88] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).