Articolo 9.
(Durata del permesso di
soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)
1.
All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c)
sostituita dalla seguente:
c) inferiore al periodo di
frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di
attuazione. Il permesso pu essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre
il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto
disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3.
Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.