LEGGE 2 agosto 1999, n. 264

  Norme in materia di accessi ai corsi universitari.
 
 Vigente al: 22-11-2013  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

        1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai   corsi   di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  in  medicina
   veterinaria,  in  odontoiatria e protesi dentaria, in architettura
   ((  ai  corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,
   )) , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati
   come  di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95,
   della  legge  15  maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
   concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,
   tecnico  e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
   del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive
   modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e
   alle  raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard
   formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione primaria e alle
   scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
   rispettivamente,  all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
   2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
   sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle   scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,
   disciplinate  ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17
   novembre 1997, n. 398;
e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o attivazione, su
   proposta  delle universita' e nell'ambito della programmazione del
   sistema  universitario,  per un numero di anni corrispondente alla
   durata legale del corso.
                               Art. 2.
  1. Sono programmati dalle universita' gli accessi:
   a)  ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda
l'utilizzazione  di  laboratori  ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
   b)  ai  corsi  di  diploma universitario, diversi da quelli di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  per  i quali l'ordinamento
didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del
   percorso   formativo,   da   svolgere   presso  strutture  diverse
   dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai
decreti  attuativi  delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma
95, della. legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
  2.  Sono  programmati  dall'universita'  di  Trieste gli accessi al
corso  di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in
Gorizia,   in  ragione  dei  particolari  compiti  di  collaborazione
transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
                               Art. 3.
  l.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di
cui  all'articolo  9,  comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
come  modificato  dall'articolo  17, comma 116, della legge 15 maggio
1997,  n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2  della  presente  legge e si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
   a)  determinazione  annuale,  per  i  corsi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della
valutazione   dell'offerta   potenziale  del  sistema  universitario,
tenendo  anche  conto  del fabbisogno di professionalita' del sistema
sociale e produttivo;
   b)   ripartizione  dei  posti  di  cui  alla  lettera  a)  tra  le
universita',  con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica   e  tecnologica,  tenendo  conto  dell'offerta
potenziale   comunicata   da   ciascun   ateneo  e  dell'esigenza  di
equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
   c) determinazione da parte delle universita' dei posti relativi ai
corsi  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera e), nonche' di cui
all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
   d)  previsione  di  attivita' di informazione e orientamento degli
studenti  da  parte  degli  atenei e del Ministero dell'universita' e
della   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  introduzione  graduale
dell'obbligo   di  preiscrizione  alle  universita',  monitoraggio  e
valutazione  da  parte  del  citato Ministero dell'offerta potenziale
degli atenei.
  2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i
posti  disponibili  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1, e'
effettuata sulla base:
   a) dei seguenti parametri:
    1) posti nelle aule;
    2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
    3) personale docente;
    4) personale tecnico;
    5) servizi di assistenza e tutorato;
   b)  del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei
laboratori  e  nelle  aule  attrezzate per le attivita' pratiche, nel
caso  di  corsi  di  studio  per  i  quali  gli ordinamenti didattici
prevedono  l'obbligo  di tirocinio come parte integrante del percorso
formativo, di attivita' tecnico-pratiche e di laboratorio;
   c) delle modalita' di partecipazione degli studenti alle attivita'
formative  obbligatorie,  delle  possibilita' di organizzare, in piu'
turni,   le   attivita'   didattiche  nei  laboratori  e  nelle  aule
attrezzate,  nonche' dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la
formazione a distanza.
                               Art. 4.
  l.  L'ammissione  ai  corsi  di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta
dagli   atenei  previo  superamento  di  apposite  prove  di  cultura
generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore,
e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei
corsi  medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta
giorni   prima  della  loro  effettuazione,  garantendo  altresi'  la
comunicazione  dei  risultati entro i quindici giorni successivi allo
svolgimento  delle  prove  stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  il  Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  determina  con  proprio decreto
modalita'   e  contenuti  delle  prove  di  ammissione,  senza  oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  ((1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua)).
  2.  1  requisiti  di  ammissione  alle  tipologie di corsi e titoli
universitari,  da  istituire con le procedure di cui all'articolo 17,
comma   95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  successive
modificazioni,  in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli
articoli  1,  2,  3,  comma  1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990,  n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo
17,  comma  95,  della  legge  n.  127 del 1997, i quali comunque non
possono  introdurre  fattispecie  di  corsi  ad  accesso  programmato
ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
                               Art. 5 
 
  1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio
dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a)  e  b),  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei  quali
i competenti organi di  giurisdizione  amministrativa,  anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge,  abbiano  emesso
ordinanza di sospensione  dell'efficacia  di  atti  preclusivi  della
iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli  effetti
della legislazione universitaria gli esami sostenuti  dagli  studenti
di cui al presente articolo. 
  2. Sono altresi' regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui
al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei
alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro  il  31
marzo 1999. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  e),
acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico  2000-2001.  4.
Fino alla data di entrata in vigore di specifiche  modificazioni  del
regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e  tecnologica  21  luglio  1997,  n.  245,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del  29  luglio  1997,  le
universita' determinano i posti per i corsi di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), e comma  2,  conformandosi  ai  criteri  di  cui
all'articolo 3, comma 2, e disponendo  prove  d'ammissione  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. la' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di
farla osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 2 agosto 1999 
                               CIAMPI 
                                  D'ALEMA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ZECCHINO, Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO 
                             Art. 5-bis 
 
  1. Le procedure di  iscrizione  alle  universita'  sono  effettuate
esclusivamente per  via  telematica.  Il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la   costituzione   e
l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese,
tale  da  consentire  il  reperimento  di   ogni   dato   utile   per
l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
  1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma  1  e
in relazione a  quanto  previsto  dall'articolo  15  della  legge  12
novembre 2011, n.183,  in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere  all'anagrafe  nazionale
degli studenti di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, e successive  modificazioni,  per  verificare  la
veridicita' dei titoli autocertificati. ((Per  i  medesimi  fini,  le
universita' possono altresi' accedere in  modalita'  telematica  alle
banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per
la   consultazione   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  (ISEE)  e  degli  altri  dati   necessari   al   calcolo
dell'indicatore   della   situazione   economica   equivalente    per
l'universita' (ISEEU) )). 
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti dagli studenti universitari  sono  eseguite  esclusivamente
con modalita' informatiche senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le universita'  adeguano  conseguentemente  i
propri regolamenti.