Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 50 del 09/10/2013


 

GIUSTIZIA    (2ª)

 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2013

50ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PALMA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.       

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa 

(110) PALMA e CALIENDO.  -  Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio  

(111) PALMA e CALIENDO.  -  Disposizioni in materia di effettività della pena  

(113) PALMA e CALIENDO.  -  Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili  

(666) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(Seguito  e conclusione dell'esame congiunto)  

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

     Il relatore CASSON (PD)  illustra una riformulazione dell'emendamento 1.100 con la quale si intende risolvere le problematiche che erano state evidenziate nel corso della seduta di ieri in ordine alle conseguenze dell'inserimento della detenzione domiciliare tra le pene principali.

            La nuova formulazione segue una strada che fa salvo il principio di tipicità, nel senso di proporre in primo luogo fra i principi e i criteri direttivi del decreto legislativo una nuova classificazione delle pene che affianchi alla reclusione la reclusione domiciliare, e che sostituisca la pena dell'arresto, prevista per le contravvenzioni con quella dell'arresto domiciliare.

            In secondo luogo, mentre, per effetto della predetta sostituzione della pena dell'arresto con quella dell'arresto domiciliare viene automaticamente modificata la comminatoria legislativa per tutte le ipotesi di contravvenzione, si stabilisce che la reclusione domiciliare sostituisca quella in carcere per i delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a tre anni.

            Inoltre, si stabilisce la possibilità per il giudice di convertire la pena della reclusione in pena della reclusione domiciliare limitatamente alle condanne relative a reati punibili nel massimo con la reclusione da tre a cinque anni.

           

         Si apre un breve dibattito cui partecipano i senatori GIARRUSSO (M5S), BUCCARELLA (M5S), D'ASCOLA (PdL), LUMIA (PD), BARANI (GAL), CAPACCHIONE (PD), GINETTI (PD), il RELATORE e il PRESIDENTE.

 

            Il RELATORE, poi, in considerazione delle modifiche introdotte all'emendamento da lui presentato, invita i presentatori a ritirare tutti i subemendamenti valutando successivamente se ripresentarli per l'esame in Assemblea, con l'eccezione del subemendamento 1.100/17 del senatore Barani, che potrebbe essere messo ai voti se riformulato nel senso di essere riferito alla lettera c), e in ordine al quale egli si rimette alla Commissione.

           

            Concorda il sottosegretario FERRI.

 

            Avendo i presentatori ritirato gli altri subemendamenti, il subemendamento 1.100/17 (testo 2) del senatore Barani, posto ai voti, non è approvato.

 

            È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

 

            Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.100 (pubblicato in allegato alla seduta del 25 settembre scorso) e dei relativi subemendamenti.

 

         Il relatore CASSON (PD) invita i presentatori a ritirare i loro subemendamenti, ad eccezione dei subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6 e 1.0.100/7, sui quali il parere è favorevole, nonché degli identici subemendamenti 1.0.100/25 e 1.0.100/26, per i quali pure il parere è favorevole, mentre si rimette alla Commissione sui subemendamenti 1.0.100/18 e 1.0.100/19, sugli identici subemendamenti 1.0.100/27, 1.0.100/28, 1.0.100/29 e 1.0.100/30, nonché sul subemendamento 1.0.100/31.

            Si rimette altresì alla Commissione per i subemendamenti dall'1.0.100/32 all'1.0.100/42, mentre è favorevole al subemendamento 1.0.100/43, nonché ai subemendamenti 1.0.100/53, 1.0.100/56 e 1.0.100/47.

           

Concorda il rappresentante del GOVERNO, ad eccezione che sul subemendamento 1.0.100/100 su cui il parere è favorevole.

           

Il senatore LUMIA (PD) ritira i subemendamenti 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/12 e 1.0.100/47.

 

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira i subemendamenti 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/15, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/24, 1.0.100/44, 1.0.100/45, 1.0.100/46, 1.0.100/49, 1.0.100/50, 1.0.100/51 e 1.0.100/52.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira i subemendamenti 1.0.100/23 e 1.0.100/55.

 

Il PRESIDENTE, preso atto che il subemendamento 1.0.100/1 è decaduto per assenza del presentatore, mette ai voti il subemendamento 1.0.100/5 che è approvato.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene che l'approvazione del subemendamento rappresenti un gravissimo errore sul piano sistematico, dal momento che non è accettabile l'inserimento di una norma che abroga un reato in una disposizione diretta a trasformare reati in illeciti amministrativi.

 

Il relatore CASSON (PD) osserva come l'introduzione di norme abrogatrici di reati è conforme a quanto già previsto dal suo emendamento.

 

Il presidente PALMA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della necessità di svolgere un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dispone la sospensione della seduta che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

 

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto sospeso.

 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  

 

 

Il PRESIDENTE convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

 

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 20,05.

 

Riprende l'esame congiunto.

 

Il subemendamento 1.0.100/8, posto ai voti, è approvato.

 

Il relatore CASSON (PD) segnala la necessità di operare un coordinamento tra l'emendamento testé approvato e il subemendamento 1.0.100/11 se approvato, nel senso che, per effetto dell'approvazione dei due subemendamenti, il numero 6-bis della lettera a) dovrebbe essere formulato così: "giochi d'azzardo e scommesse".

 

La Commissione concorda e approva all'unanimità il subemendamento 1.0.100/11 dando mandato al Relatore di effettuare il suddetto coordinamento.

 

Il subemendamento 1.0.100/13, posto ai voti, non è approvato.

 

Il subemendamento 1.0.100/14 risulta decaduto per assenza del presentatore.

 

Il subemendamento 1.0.100/16, posto ai voti non è approvato.

 

Sono altresì respinti i subemendamenti 1.0.100/100 e il 1.0.100/17

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sui subemendamenti 1.0.100/18 e 1.0.100/19, entrambi tendenti a modificare e a depenalizzare la fattispecie di cui all'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti limitatamente al possesso delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 lettera a) n. 6 del testo unico stesso.

 

Si tratta in sostanza di non punire il possesso di cannabinoidi quando sia di modesta entità in riferimento anche alle modalità o circostanze dell'azione o alla qualità e quantità delle sostanza medesime, ovvero quando sia per esclusivo uso personale.

 

Il presidente PALMA invita i presentatori, in considerazione della delicatezza e complessità della materia, a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo per l'Assemblea.

 

Concorda il senatore CALIENDO (PdL), il quale sottolinea che le norme che i presentatori intendono depenalizzare riguardano lo spaccio, la cessione, la coltivazione e produzione ovvero l'importazione delle sostanze, essendo il mero possesso già non punibile.

 

Il senatore  LUMIA (PD) concorda sull'opportunità di una riflessione al fine di ricercare una posizione comune sulla questione.

 

Il senatore  AIROLA (M5S) insiste per la votazione.

 

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice GINETTI (PD) fa presente che nel Testo unico sugli stupefacenti l'ipotesi di mero possesso di modica quantità per uso personale è oggetto dell'articolo 75, che la configura come illecito amministrativo.

L'articolo 73, in realtà, si riferisce a situazioni che hanno oggettivamente natura diversa, prevedendo del resto comunque al comma 5-bis l'applicazione di sanzioni alternative per le condotte meno rilevanti compiute da tossicodipendenti o assuntori di sostanze psicotrope.

 

Concorda il PRESIDENTE, che annuncia il suo voto contrario, rilevando in particolare con riferimento al subemendamento 1.0.100/19 che in caso di sua approvazione verrebbe considerato, ad esempio, mero illecito amministrativo l'introduzione nel territorio nazionale di parecchi chilogrammi di hashish, qualora l'autore dimostrasse di volerli destinare al mero consumo personale.

 

I due subemendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

 

Sono altresì posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 1.0.100/25 e 1.0.100/26.

 

Gli identici subemendamenti 1.0.100/27, 1.0.100/28, 1.0.100/29 e 1.0.100/30, posti ai voti, sono approvati.

 

E' altresì approvato il subemendamento 1.0.100/31.

 

I subemendamenti 1.0.100/32, 1.0.100/33, 1.0.100/34, 1.0.100/35  e 1.0.100/36 sono ritirati dalla senatrice STEFANI (LN-Aut) .

 

Il subemendamento  1.0.100/37, posto ai voti, è approvato.

 

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 1.0.100/38, 1.0.100/39, 1.0.100/40 e 1.0.100/41.

 

Il subemendamento 1.0.100/42 risulta decaduto per assenza del proponente.

Su invito del Presidente, i presentatori ritirano l'emendamento 1.0.100/43, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

 

I subemendamenti 1.0.100/47 e 1.0.100/48, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

 

Su proposta del Presidente, i presentatori ritirano il subemendamento 1.0.100/53, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

 

Il subemendamento 1.0.100/54, posto ai voti, non è approvato.

 

E' invece approvato il subemendamento 1.0.100/56.

 

Su proposta del Presidente, i presentatori ritirano il subemendamento 1.0.100/57, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

 

L'emendamento 1.0.100, posto ai voti, come modificato, è approvato.

 

E' altresì approvato l'emendamento Tit Capo I.1.

 

Gli emendamenti agli articoli 2 e 3, precedentemente accantonati, sono ritirati dai presentatori, che si riservano di ripresentarli in Assemblea.

 

L'emendamento TIT 1, posto ai voti, è approvato.

 

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 925, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

 

La seduta termina alle ore 21,20.

 

 

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 925

Art.  1

1.100/17 (testo 2)

BARANI

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «6 anni».

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei- termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)         prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b)         per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c)         per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio;

d)         prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

e)         prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli: 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f)         prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b,) e c,) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g)         prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino in ogni caso i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h)         prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i)          prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera 1);

1)         prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m)        prevedere che le pene previste alle lettere b) e c) ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera i) non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26-luglio 1975, n. 354;

n)         escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o)         provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

1.0.100/1

GASPARRI

Sopprimere l'emendamento 1.0.100.

1.0.100/2

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 1.

1.0.100/3

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 2.

1.0.100/4

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2 sopprimere la lettera a).

1.0.100/5

BUCCARELLA, CIOFFI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

        Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) abrogare i reati previsti dall'articolo 10-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.0.100/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.0.100/7

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.0.100/8

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:

        «6-bis) giochi e scommesse;».

1.0.100/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2,lettera a), dopo il numero 9 aggiungere il seguente:

        «9-bis) pari opportunità;».

1.0.100/10

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), dopo il numero 9 aggiungere il seguente:

        «9-bis) pubblica amministrazione ed amministrazione della giustizia;».

1.0.100/11

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), dopo il numero 9 aggiungere il seguente;

        «9-bis) giochi d'azzardo;».

1.0.100/12

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), dopo il numero 9 aggiungere il seguente:

        «9-bis) tributaria».

1.0.100/13

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), dopo il numero 9 aggiungere il seguente:

        «9-bis) finanziaria».

1.0.100/14

GASPARRI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera a), dopo il numero 9 aggiungere il seguente:

«9-bis) abusivismo professionale».

1.0.100/15

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.0.100/16

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1.

 

1.0.100/100

Il Governo

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il delitto previsto dall'articolo 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma».

1.0.100/17

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

1.0.100/18

CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».

1.0.100/19

AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico».

1.0.100/20

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1.

1.0.100/21

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.0.100/22

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

1.0.100/23

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).

1.0.100/24

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).

1.0.100/25

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 5).

1.0.100/26

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 5).

1.0.100/27

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

1.0.100/28

CARDIELLO

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

1.0.100/29

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

1.0.100/30

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

1.0.100/31

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

        «6-bis). Articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;».

1.0.100/32

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «10.000».

1.0.100/33

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «9.000».

1.0.100/34

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «8.000».

1.0.100/35

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «7.000».

1.0.100/36

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «6.000».

1.0.100/37

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «5.000».

1.0.100/38

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «300», con la seguente: «4.000».

1.0.100/39

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), la parola: «300» è sostituita con la seguente: «3.000».

1.0.100/40

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), la parola: «300» è sostituita con la seguente: «2.000».

1.0.100/41

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera d), la parola: «300» è sostituita con la seguente: «1.000».

1.0.100/42

GASPARRI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.0.100/43

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di un importo pari alla metà della stessa» con le seguenti: «per coloro che hanno un reddito camplessivo lordo annuo inferiore ad euro 20.000».

1.0.100/44

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 3.

1.0.100/45

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.0.100/46

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.0.100/47

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), al numero 1, sostituire la parola: «491» con le seguenti: «476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 493».

1.0.100/48

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.0.100/49

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.0.100/50

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.0.100/51

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.0.100/52

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.0.100/53

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:

            1. le condotte alle quali si applica;

            2. l'importo minimo e massimo della sanzione;

            3. l'autorità competente ad irrogarle;

        b-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche«.

1.0.100/54

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 4).

1.0.100/55

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.100, al comma 4, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Qualora il Governo intenda discostarsi dal parere reso dalle Commissioni deve darne motivazione nel preambolo del decreto-legislativo».

1.0.100/56

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.100, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge».

1.0.100/57

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.100, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. In sede di emanazione dei decreti legislativi previsti dai commi precedenti il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».