(Sergio Briguglio 22/10/2013)
PRINCIPALI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Lezione
tenuta nell'ambito del "Corso per avvocati immigrazionisti"
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma
Roma
22/10/2013
Sommario
-
Esonero dall'obbligo
di richiesta del permesso
-
Rilevamento delle
impronte digitali ai fini del rilascio
-
Requisiti e documentazione
necessaria per il rilascio del permesso
-
Modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio
-
Durata del permesso
rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso
-
Permessi rilasciati
senza corrispondenza a un visto di ingresso
-
Facolta' nelle more
del rilascio di alcuni permessi
-
Richiesta di rinnovo
del permesso
-
Rilevamento delle
impronte digitali ai fini del rinnovo
-
Requisiti per il
rinnovo del permesso
-
Limiti al rinnovo del
permesso
-
Modalita' di
presentazione della richiesta di rinnovo
-
Diritti e facolta'
nelle more del rinnovo
-
Durata del permesso
rinnovato
-
Provvedimenti
negativi; impugnazione; conseguenze
-
Ulteriori adempimenti
amministrativi
-
Limitazioni della
liberta' di soggiorno
-
Utilizzabilita' dei
permessi di soggiorno
-
Conversione del
permesso di soggiorno
-
Termini per l'esito
delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione
-
Cifre
-
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
-
Iscrizione anagrafica
nelle more del rilascio di alcuni permessi
-
Iscrizione anagrafica
in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
-
Nozione di residenza
legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza
-
Cifre
1. Permesso
di soggiorno
Richiesta
del permesso (torna all'indice del capitolo)
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto
sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in
Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica
sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero
dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del
capitolo)
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato
da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente
all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata
su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta'
genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007)
unitamente al passaporto con il timbro a data
apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota:
interpretazione, alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ.
Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del
timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da
frontiera esterna)
Rilevamento
delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice
del capitolo)
Formato
del permesso (torna all'indice del capitolo)
Requisiti
e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaÕ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di
persone a carico
o
disponibilitaÕ di ulteriori risorse
o
disponibilitaÕ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di
durata < 3 mesi
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27
co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998
(dirigenti o personale
altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa'
estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri richiedenti rilascio o rinnovo
di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari (L. 94/2009); circ.
Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr.
Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co.
2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione
internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)
o
stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
á
Nota: non
previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un
permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998
á
Il contributo
e la somma di euro 27,50 eventualmente dovuta per
il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con
causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno
elettronico" (Decr.
Mineconomia 6/10/2011)
á
Circ.
Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di
soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita'
istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con
pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento
eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in
condizione di chiedere il rimborso (nota: non
sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di inoltrare l'istanza
motivato dall'insufficienza del versamento)
á
Il contributo
non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta al contributo
la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece
l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ.
Mininterno 2/4/2012)
o
per il 50%, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al finanziamento delle
attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al
rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla missione "Ordine pubblico e
Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla missione "Amministrazione
generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul
territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del
personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
¤
15% alla missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011
sull'Accordo di integrazione
á
Sent.
Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo
acquisito status di soggiornante di lungo periodo
in altro Stato membro, chiedono di esercitare il
loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di
titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi
eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un
ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva
2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma
che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo
dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina
l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl.
Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva
2004/38/CE)
Accordo
di integrazione (torna all'indice del capitolo)
á
Si applica allo straniero
di eta' superiore a 16 anni che fa
ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento in esame (10/3/2012:
120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
á
Stipula contestuale alla richiesta del permesso
á
Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che
la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ.
Mininterno 5/3/2012); nota:
secondo circ.
Mininterno 7/3/2012 e la Brochure
Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata
presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o
per motivi familiari
á
Accordo tradotto
nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in
inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a
scelta dell'interessato
á
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo
e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)
á
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato
á
Impegno dello straniero:
o
acquisire conoscenza
della lingua (livello A2)
o
acquisire una
sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire una
sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro,
obblighi fiscali)
o
garantire adempimento
obbligo di istruzione dei figli
minori
o
assolvere agli obblighi
fiscali e contributivi
o
aderire alla Carta
dei valori (Decr.
Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i
principi.
á
Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a capire
espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
-
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
¤
lettura:
-
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
-
riuscire a capire
lettere personali semplici e brevi.
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attivita' consuete
-
riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
¤
produzione orale:
- riuscire ad usare una serie di espressioni e
frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone,
le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro
attuale o il piu' recente
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
-
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare
qualcuno
á
Impegno dello Stato:
o
favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in
collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione
con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo
settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo
riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011):
¤
assicurare il
godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita'
delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche
e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione
¤
agevolare l'accesso
alle informazioni che aiutano
gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
¤
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela
del lavoro dipendente
¤
garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo
o
assicurare la
partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla
stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un
giorno
á
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo
stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello
unico per via informatica
á
Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga
á
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
á
Non si stipula
accordo quando lo straniero e'
affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN
á
Per i minori non
accompagnati affidati o sottoposti
a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di
integrazione di cui all'art. 32,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
á
Per le vittime di
tratta, violenza o grave
sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
á
Note:
o
a seguito delle
modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non
accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento
del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
eta'.
o
non e' previsto
l'esonero per lo straniero analfabeta
o
non e' prevista la
sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto
il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena
detentiva per un reato commesso nella minore eta'
á
Lo straniero
partecipa a un corso di educazione civica entro i tre
mesi successivi alla stipula
dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche
con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se
questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese,
russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato
preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte
dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o
principi della Costituzione
o
organizzazione delle
istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali,
lavoro, obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in Italia
o
facolta' e
obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
á
Le sessioni di
formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L.
296/2006); in attesa della riorganizzazione dei
Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L.
133/2008, la sessione di formazione civica e di
informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri
territoriali permanenti; oltre al
materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi
di ulteriori strumenti formativi
predisposti dal MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
á
Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe',
lo straniero ha una conoscenza
molto rudimentale della
societa' italiana
á
All'atto della
sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione
iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1
di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della
cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)
á
Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a
riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite
all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone
parlino lentamente e chiaramente
¤
lettura:
-
riuscire a capire
i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a interagire in modo semplice se
l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe
cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire
-
riuscire a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati
¤
produzione orale:
- riuscire a usare espressioni e frasi semplici per
descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti
dalle vacanze
-
riuscire a
compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la
nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
á
La mancata
partecipazione al corso di educazione
civica comporta la perdita di 15 punti
á
Se al momento della
verifica dell'accordo non e'
stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti
vengono decurtati; se invece,
in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del
tutto priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e'
pero', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo,
oscura)
á
Lo straniero acquista
crediti, oltre a quelli ottenuti
con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
B al DPR 179/2011):
o
conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)
¤
livello A1 (solo
lingua parlata): 10 punti
¤
livello A1: 14 punti
¤
livello A2 (solo
lingua parlata): 20 punti
¤
livello A2: 24 punti
¤
livello B1 (solo
lingua parlata): 26 punti
¤
livello B1: 28 punti
¤
livello superiore a
B1: 30 punti
o
conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)
¤
livello sufficiente: 6
punti
¤
livello buono: 9
punti
¤
livello elevato: 12
punti
o
percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o di qualifica professionale)
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
¤
frequenza con
profitto di anno scolastico: 30 punti
o
percorsi degli
istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore
(crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore)
¤
frequenza con
profitto di ciascun semestre: 15 punti
o
corsi di studi
universitari o di alta formazione
in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di
ricerca o titoli equiparati):
¤
frequenza di un anno
con superamento di 2 esami: 30 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 3 esami: 32 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 4 esami: 34 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 5 esami o piu': 36 punti
¤
frequenza di un anno
di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di
ricerca: 50 punti
o
conseguimento di titoli
di studio con valore legale in
Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione
precedenti:
¤
diploma di qualifica
professionale: 35 punti
¤
diploma di istruzione
secondaria superiore: 36 punti
¤
diploma di tecnico superiore
o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
¤
diploma di laurea o
titolo equiparato: 46 punti
¤
diploma di laurea
magistrale o titolo equiparato: 48 punti
¤
diploma di
specializzazione o titolo equiparato: 50 punti
¤
dottorato di ricerca
o titolo equiparato: 64 punti
o
attivita' di docenza:
¤
abilitazione
all'insegnamento: 50 punti
¤
svolgimento di
attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per
anno?): 54 punti
o
corsi di integrazione
linguistica e sociale (crediti non
cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a
istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di
istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi
universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza;
concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri
residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza
della lingua anche in lingua tedesca):
¤
frequenza con profitto
di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
¤
conferimento di
onorificenze della Repubblica: 6 punti
¤
conferimento di altre
benemerenze pubbliche: 2 punti
o
attivita'
economico-imprenditoriali:
¤
svolgimento di
attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta di un medico
di base:
¤
scelta del medico di
base: 4 punti
o
partecipazione alla vita
sociale:
¤
svolgimento di
attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4
punti
o
abitazione:
¤
contratto pluriennale
d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di
abitazione: 6 punti
o
corsi di formazione anche nel paese d'origine:
¤
partecipazione con
profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione
professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2
punti
¤
partecipazione con
profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
á
Note:
o
la conoscenza della
lingua secondo i livelli previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal
Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti
accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di
Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a
conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
o
per corsi di
integrazione linguistica e sociale
si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche
o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni
statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si
concludono con certificazione non avente valore legale in Italia
o
l'iscrizione e la
frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei
Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono
prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei
sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo
straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a quello di stipula
dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo
allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o
il titolo attestante
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad
esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della
verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del
punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana
debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)
o
il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini
della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo
straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5
lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se
l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di
"raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il
caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)
o
le istituzioni
scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti
pilota per la realizzazione di corsi
di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee
guida MIUR per la
progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua
italiana; la frequenza ai corsi
costituisce partecipazione alla
sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione
idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in
caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della
lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura
civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di
integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la
partecipazione a tali corsi ove siano organizzati
á
Lo straniero perde
crediti in corrispondenza alle
seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per
reati:
¤
ammenda non inferiore
a 10.000 euro: 2 punti
¤
arresto inferiore a 3
mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
¤
arresto superiore a 3
mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
¤
multa non inferiore a
10.000 euro: 6 punti
¤
reclusione inferiore
a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
¤
reclusione non
inferiore a 3 mesi: 10 punti
¤
reclusione non
inferiore a 1 anno: 15 punti
¤
reclusione non
inferiore a 2 anni: 20 punti
¤
reclusione non
inferiore a 3 anni: 25 punti
o
misure di
sicurezza personali:
¤
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
¤
applicazione (anche
non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni (definitive)
per illeciti amministrativi o tributari:
¤
sanzione non
inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
sanzione non
inferiore a 30.000 euro: 4 punti
¤
sanzione non
inferiore a 60.000 euro: 6 punti
¤
sanzione non
inferiore a 100.000 euro: 8 punti
á
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua e cultura civica, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per
l'istruzione degli adulti; circ.
Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della
facolta' di ricorrere al test
á
Il test per la
conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del
permesso CE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010
allegato a circ.
Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum
MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
á
Un mese prima che
siano trascorsi due anni, lo Sportello
Unico sollecita lo straniero a
presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o,
in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e
procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione
á
In caso di permesso
di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica
della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in
caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti,
rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
á
Circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009,
salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal
conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie
"protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi
a "straniero titolare di permesso di soggiorno per
asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di
soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per
familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del
tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica
neanche nei casi, esonerati
dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di
espulsione
á
Note:
o
l'accertamento dei
risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica
sia effettuato dallo Sportello unico)
o
rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento
amministrativo di rinnovo del
permesso entro i 20 giorni
previsti dalla legge
á
L'accordo e' risolto
per inadempimento quando si
verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi
di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento di un
numero di crediti < 0
á
L'accordo e' prorogato
per un anno, e la verifica
rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento di un
numero di crediti > 0 e < 30
o
mancato
raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato
raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
á
L'accordo e' estinto
per adempimento negli altri
casi
á
Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato
á
La risoluzione
dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto
di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo
straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di
espulsione
á
Nei casi in cui sia vietata
l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
á
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare
straniero di cittadino dell'Unione
europea, [o a] straniero titolare
di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"
(nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e'
regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica
dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige
pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai
fini del rilascio del permesso)
á
Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o
formative, erogate da soggetti
appositamente individuati dal Ministro del lavoro
á
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto
buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso
di lunga durata o alla
naturalizzazione
á
In caso di proroga di un anno
o
la decisione relativa
alla proroga e' comunicata allo
straniero
o
un mese prima della
scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero
triennio (non e' chiaro, pero', se
si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)
o
si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento
o
se si verifica ancora
una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la
proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita'
competente tiene conto quando
debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
á
Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della
cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la
semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta
l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza
di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza
della lingua e di educazione
civica
á
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la discrezionalita'
rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo),
co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis
(stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro),
co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se lo straniero non
e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di
inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in
presenza dei requisiti
o
la valutazione
discrezionale dell'inserimento
puo' giocare solo quando vi sia
una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello
Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, l'inadempimento parziale potrebbe favorire l'adozione del provvedimento negativo
á
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da
o
gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o
da medico convenzionato con il SSN)
o
gravi motivi di famiglia
o
motivi di lavoro
o
frequenza di corsi o
tirocini di formazione,
aggiornamento o orientamento professionale
o
motivi di studio
all'estero
á
I dati relativi
all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono
accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le
regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri
competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro
dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy
á
Lo straniero ha la
possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai
recapiti per le comunicazioni (circ.
Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni
Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo
á
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le
Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle
attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la
realizzazione delle sessioni di
educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della
vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
á
Il Consiglio
territoriale e la Consulta per
gli stranieri analizzano il
fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
á
Circ.
Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota
di informazione per illustrare le
modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in
collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
Modalita'
di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice
del capitolo)
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati nei casi
di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27),
missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva,
ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo
politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore etaÕ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero
non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze
lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente
menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e
patronati per la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro
subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo
Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde
reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul
territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e
modulo 2 (per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato
in busta (presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di euro 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L.
71/2013 e circ.
Mininterno 27/6/2013)[1],
euro 30 alle Poste (da Decr.
Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella
busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006; circ.
Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente
inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i
dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare
della presenza del visto sul passaporto)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta
che, esibita con il passaporto o documento
equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi
amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici
inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali
del richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006);
TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e'
motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad
un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006; TAR
Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta
convocazione; TAR
Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato
ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se
l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che
hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica
della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta
irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto
tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda
convocazione per la consegna del permesso o la
notificazione del diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da
iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e'
rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che
costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento
di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo
valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere;
la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di
respingimento)
o
lo straniero puo' controllare per via
telematica lo stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lÕufficio
postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata
del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: <
2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno (nota: art. 9 d.l. 104/2013 prevede che la durata
del permesso sia pari a quella del corso; la disposizione entrera' pero' in
vigore solo a seguito della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da
adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversioen del
decreto-legge)
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento,
ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di
familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008
- o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso CE slp e' di
durata illimitata); al figlio minore ultra-14-enne
e al titolare di permesso per affidamento (minore
affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due
anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per
ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti), revocato in
caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione
del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaÕ annuale
e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi
rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna
all'indice del capitolo)
o
richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte
della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione
sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata
procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allÕart. 380 c.p.p.
o allÕart. 3 L.
75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR
Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello
straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita'
giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto
della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa;
il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.; il permesso di soggiorno
per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste
nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o
acquisizione dallÕinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che
impediscono lÕallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
e circ.
Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eÕ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Trib.
Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi,
in particolare di carattere umanitario "o"
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi
umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche
rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da
art. 2 Cost.;
l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi
una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione
al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza
in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni
meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla
necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o
internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si
trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche
gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto
in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di
risolvere la sua gravissima situazione economica); Sent.
Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui
all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D.
Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona
e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario;
nello stesso senso, TAR
Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda
di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com.
Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco)
potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a
un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del
Comune di Roma (da un comunicato
Integra); TAR
Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante
da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla
luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del
diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost.
e art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; nota: un
permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si
erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato
Stranieriinitalia e comunicato
Stranieriinitalia)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per
residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la
dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse
fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lÕingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1
bis e 1 ter, T.U.:
¤
essere stati identificati inizialmente
come minori non accompagnati
¤
essere stati affidati ai sensi della L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le
condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del
compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato
con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28,
co. 1, lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999 e circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi
di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent.
Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di
grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la
normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo,
quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano
diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o
per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il
bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito
convivente della donna (Sent.
Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a
regolarizzare la propria situazione (TAR
Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico;
nello stesso senso, TAR
Veneto, TAR
Lazio, TAR
Liguria, TAR
Lombardia, TAR
Sicilia, Sent.
Cons. Stato 5286/2011, che pero' fa riferimento a un permesso per cure
mediche, col rischio che al rilascio del permesso non
possa far seguito l'iscrizione dello straniero al SSN; in senso parzialmente
diverso, TAR
Veneto e TAR
Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione
atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure; TAR
Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la
questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari); piu' debolmente, TAR
Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente
precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello
Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo
o
per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto
di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
o
Carta Blu UE,
allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione
temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o
internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come
lavoratori altamente qualificati
o
per qualunque motivo, allo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro che sia in possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno
per motivi diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al
doppio della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria
Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna
all'indice del capitolo)
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o
in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al
Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota: significa che lo
straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato
da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua
domanda di asilo, e che lasci il territorio dello
Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola
copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha
rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice
del capitolo)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
Requisiti per il rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo
permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003);
nota: secondo TAR
Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo
l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in
corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR
Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per
l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del
rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni
dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto
dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001, che interpreta lÕart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e
accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente
sostitutiva; note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellÕassegno
sociale (per il 2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva,
estrapolando allÕindietro circ.
Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
¯
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento
sociale (TAR
Piemonte)
¯
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento o (Sent.
Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni
di inserimento e i legami familiari (che possono
prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali)
¯
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011, TAR
Lazio)
¯
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a
conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib.
Bologna)
¯
lo stato di disoccupazione non esclude di
per se' che il requisito relativo al possesso di mezzi di sostentamento
sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche
i risparmi accumulati ed eventuali promesse di
assunzione (Sent.
Cons. Stato 1755/2006 e TAR
Lazio)
¯
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 256/2011, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR
Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche
quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione
all'INPS; in senso contrario, TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della
rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di
quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR
Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il
futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR
Piemonte)
¯
insufficiente
a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione
del solo contratto di soggiorno stipulato per il
periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove
dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR
Lazio e TAR
Lazio; nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
¯
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent.
Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni
passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il
rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione
dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel
senso della prevalenza della capacita' reddituale
per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini
della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR
Piemonte
¯
la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del
permesso, puo' trovare conferma nell'estratto
conto previdenziale (Sent.
Cons. Stato 2813/2013)
¯
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
¯
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in
scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non
rilevando i redditi da lavoro nero al fine di
integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent.
Cons. Stato 5094/2012)
¯
ai fini del rinnovo del permesso, si deve
tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad
accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri
fiscali in un paese estero
(sent.
Cons. Stato 5284/2012)
¯
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
¯
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta
a cure mediche certificate, che potevano
giustificare la carenza di reddito (TAR
Toscana)
¯
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da
tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui
all'art. 1 L.
1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso
per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui
all'art.5 L.
419/1975 (TAR
Veneto)
¯
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
¯
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di
una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e'
richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito
positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR
Lazio)
¯
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di
redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita'
di prostituzione; simmetricamente, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
¯
insufficiente
a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto
che sia in corso un'indagine a carico del datore di
lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se
non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e'
anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
¯
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento
penale a carico del datore di lavoro per presunta
falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito
la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati
dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi
sopravvenuti (TAR
Lazio)
¯
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui il primo
rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato,
quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la
condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento
illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent.
Cons. Stato 2793/2013)
¯
nel caso in cui il datore di lavoro che
ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta
in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR
Friuli Venezia Giulia)
¯
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto; nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il
rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la
rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)
¯
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
¯
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009, Sent.
Cons. Stato 5239/2012)
¯
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto
di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento
vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di
lavoro, TAR
Campania)
¯
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
¯
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato,
salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
¯
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib.
Bologna); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
¯
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR
Liguria)
¯
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare
una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
¯
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana); la presenza di figli minori va tenuta
in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si
tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
¯
il sostegno assicurato
da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera
solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2640/2012, TAR
Liguria)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
-
disposizioni contraddittorie:
¯
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellÕiscrizione al SSN e' richiesta
lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma
dellÕaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di
richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)
¯
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lÕiscrizione
al SSN permane in fase di rinnovo; lÕiscrizione cessa
in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
¯
possibile interpretazione: la conferma e'
richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale,
potrebbe essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i permessi
che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione
della richiesta tramite uffici postali autorizzati
-
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa
iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del
65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaÕ di alloggio (in alcuni casi); Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza; TAR
Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della
richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata
con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la
richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del
proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto,
l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di
prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo
¤
assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna,
puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei
reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico diniego del
rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento
sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 8637/2010 e Sent.
Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio
illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo
conto anche di eventuali condanne per i reati di
cui all'art. 380 c.p.p.
(L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p.
nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR
Lombardia); giurisprudenza:
-
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
¯
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent.
Cons. Stato 1791/2009, Sent.
Cons. Stato 859/2010, Sent.
Cons. Stato 1894/2010 e TAR
Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia
carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e'
necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L.
189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)
¯
il carattere automaticamente preclusivo
di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al
rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il
potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo
conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del
livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni
familiari (TAR
Lazio)
¯
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¯
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 206/2013)
¯
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord.
Cons. Stato 2952/2008 e TAR
Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si
deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR
Lombardia -; TAR
Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¯
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
¯
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
o (Sent.
Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello
Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale
dello straniero (TAR
Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 5516/2012, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent.
Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a
requisiti di reddito, TAR
Lazio -, Trib.
Forli', e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
in senso contrario, TAR
Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne
ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui
vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale
rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR
Lazio)
¯
finche' il giudizio sul ricorso contro il
rifiuto del permesso non e' definito, l'amministrazione e' chiamata a prendere
in considerazione il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia
subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia
familiari (TAR
Lazio)
¯
semplici motivi di pericolosita' per la
pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non
legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare
italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
¯
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011 e sent.
Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
¯
il diniego di rinnovo motivato
dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della
condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per
essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 4421/2012, TAR
Lazio)
¯
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¯
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 4421/2012)
¯
ove l'amministrazione effettui una
valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di
rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo
straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione
prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve
essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a
disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per
l'adozione del provvedimento (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3722/2013)
¯
illegittimo il diniego di rinnovo che si
limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico
elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di
soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre
alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR
Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato
dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da
un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un
procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato
in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro
oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
¯
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente
atto di segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Toscana, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 3722/2013); nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
¯
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010 e TAR
Lazio; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR
Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR
Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e
ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent.
Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai
fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai
meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi
elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di
ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato
di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano
conseguenti a ricongiungimento; TAR
Lazio e sent.
Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari
¯
legittimo il provvedimento
dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo
sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma
conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo
periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di
familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole
allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume
al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent.
Cons. Stato 2244/2013)
¯
ai fini del rilascio o del rinnovo del
permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una
valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla
procedura di consultazione ex art. 25 Conv.
Appl. Accordo Schengen (TAR
Campania); TAR
Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione
dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata
effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego
ex L.
241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR
Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio
ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione
al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
-
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
¯
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011, sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare), Sent.
Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in
Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal
momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello
stesso senso, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012), TRGA
Trento
¯
una condanna patteggiata per reati
connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il
patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent.
Cons. Stato 2225/2013)
¯
irrilevante, in presenza di condanna per
reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se
l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o familiare ricongiunto (Sent.
Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
¯
in presenza di condanna per reati
relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso,
l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¯
una pluralita' di precedenti penali gravi
e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi
in cui siano presenti familiari in Italia (Sent.
Cons. Stato 6163/2012)
¯
il diniego di rinnovo si applica anche in
caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse
indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio)
¯
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent.
Cons. Stato 5089/2012)
¯
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR
Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il
provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di
giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la
valutazione di effettiva pericolosita'
¯
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia; nota: in contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
¯
in presenza di condanna per reati in
materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in
discussione non e' la richiesta di permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 1868/2013)
¯
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
¯
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
¯
il diniego di rinnovo per pericolosita'
non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
¯
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
¯
in sede di rinnovo, comunque, non deve
essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per
cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al
momento del processo (Tar
Umbria)
¯
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero'
che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si
sia estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio; sent.
Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di
eventuale istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
¯
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva
l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
¯
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¯
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¯
irrilevanti, in presenza di condanna
ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello
straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
¯
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¯
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
¯
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
¯
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (Sent.
Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a
ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche
una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
¯
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
¯
legittimo il diniego di rinnovo, anche in
presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva
adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e
alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR
Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere
rilevante l'inserimento familiare)
¯
una valutazione della pericolosita'
sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in
base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo;
quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e
successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta
dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione
qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4337/2011)
¯
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso in presenza di una segnalazione al SIS,
non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale
segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne
provino l'infondatezza (TAR
Sicilia, Sent.
Cons. Stato 3573/2013)
¯
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di
consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere
la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent.
Cons. Stato 422/2013)
¯
in mancanza della revoca di un precedente
ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha
carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di
espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il
divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la
decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni
con essi dettate (TAR
Emilia e TAR
Emilia; nello stesso senso, TAR
Lazio e TAR
Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non
puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato
che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura
costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento
in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo
straniero rispetto alle modifiche successive), TAR
Lazio
¯
quando sia stato adottato legittimamente
un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione
da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione
a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo
ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo,
dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento
in autotutela su istanza dell'interessato (TAR
Piemonte)
¯
un'espulsione pregressa subita sotto
false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per
attesa occupazione (sent.
Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza
di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con
l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in
sede di autorizzazione all'ingresso (sent.
Cons. Stato 5099/2012)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro
subordinato, salvo periodo di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del
datore relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che
rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia popolare o,
verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaÕ e idoneitaÕ
igienico-sanitaria)
o
Argelato, Baricella, Bentivoglio,
Castello dÕArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio,
Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni
in Persiceto, San Pietro in Casale, SantÕAgata Bolognese (Provincia di Bologna)
o
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio
Renatico, SantÕAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)
o
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia,
Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul
Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)
o
Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San
Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)
o
Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco
sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica,
Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano,
Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo,
Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San
Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente,
Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)
o
Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda,
Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano
con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta
(Provincia di Rovigo)
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art.
27 co.1 lettera a) D. Lgs.
286/1998 (dirigenti o
personale altamente specializzato
di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri richiedenti rinnovo di permessi
per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari (L. 94/2009); circ.
Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr.
Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co.
2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione
internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)
o
stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
o
per il 50%, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al finanziamento delle
attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al
rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla missione "Ordine pubblico e
Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla missione "Amministrazione
generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul
territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del
personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
¤
15% alla missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011
sull'Accordo di integrazione
á
Sent.
Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo
acquisito status di soggiornante di lungo periodo
in altro Stato membro, chiedono di esercitare il
loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di
titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi
eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un
ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva
2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma
che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo
dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina
l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl.
Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva
2004/38/CE)
Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice
del capitolo)
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)
o
richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione,
affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva,
ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra
questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di
rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del
permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lÕufficio
postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna
all'indice del capitolo)
o
puo' ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il
nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q.
sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche'
esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la
ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere
aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a
Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la
possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)
o
puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ.
MIUR 16/7/2009)
o
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
o
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del
capitolo)
Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna
all'indice del capitolo)
o
lo straniero che abbia ottenuto la
sospensione ex art. 700 c.p.c.
del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante;
la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice
fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto
sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la
regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte
App. Catania)
o
ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il
nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va
tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR
Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore
possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato,
nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent.
Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di
rilascio del permesso per lavoro subordinato se non
vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro
e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento
di diniego, nulla tuttavia impedendo
all'interessato di presentare una nuova richiesta
di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
o
la cessazione
del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta
all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il
rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato,
tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent.
Cons. Stato n. 4064/2009)
o
Sent.
Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si
tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della
cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia'
manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva
applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di
chiedere un permesso ad altro titolo in conversione;
la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso
di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co.
1 lettera b D. Lgs. 286/1998
o
diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della
persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR
Veneto, che tiene conto di circ.
Mininterno 20/8/2007)
o
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita'
lavorativa in corso o per irreperibilita' dello
straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di
preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011)
o
la condanna
per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p.
nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR
Lombardia)
o
diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita'
di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento
deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe
forme, resta contraria al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di
redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita'
di prostituzione; simmetricamente, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
insufficiente
a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto
che sia in corso un'indagine a carico del datore di
lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se
non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e'
anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento
penale a carico del datore di lavoro per presunta
falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito
la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati
dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi
sopravvenuti (TAR
Lazio)
o
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui il primo
rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato,
quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la
condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento
illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent.
Cons. Stato 2793/2013)
o
l'irreperibilita' dello straniero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno non
legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo
con il venir meno dell'interesse al rilascio del
titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per il rilascio
del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR
Lazio)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi
di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi
che ne provino l'infondatezza (TAR
Sicilia, Sent.
Cons. Stato 3573/2013); in senso opposto, TAR
Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio
ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione
al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
o
legittimo il comportamento
dell'amministrazione che, nel negare il permesso CE slp, esamini anche la possibilita'
di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR
Lombardia; in senso diverso, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e Sent.
Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso CE slp non
contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del
permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento
con cui nega il permesso CE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo
straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei
presupposti (TAR
Liguria)
o
perdita dei requisiti (salvo
disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il
soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi
costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno
dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per
motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998
apportata da L. 129/2011)
o
condanna definitiva (successiva allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II
della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.,
rilevano solo le condanne per reati commessi dopo
lÕentrata in vigore della L. 189/02); note:
¤
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, TAR
Toscana e apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a
causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009
(carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e
soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di
permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR
Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del
provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della
persona
¤
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e
della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria
successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
o
adozione di un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che
ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano,
donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di
soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir.
2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non
costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da
D. Lgs. 3/2007)
o
risoluzione dell'accordo
di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi
di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di
conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le
quali vige un divieto di espulsione
(DPR 179/2011) o che si tratti di straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero titolare di altro permesso di soggiorno
che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D.
Lgs. 286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo; verosimilmente, non si
procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del
permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione)
o
Sent.
Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a
seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da
pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il
Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro
o
Sent.
Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non
sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico
o
Sent.
Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso
motivata da comportamenti violenti dello straniero
e' legittima, anche quando tali comportamenti non
siano sfociati in procedimenti penali
o
Sent.
Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false
dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR
Toscana: legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di
regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente,
dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo
presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di
soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
o
TAR
Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul
fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita'
di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo
svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' lecita, non dovrebbe essere preclusa,
e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito
o
Sent.
Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro
stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile
fin dalla prima stagione
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5
T.U.); giurisprudenza:
¤
TAR
Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il
rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai
fini della conversione del permesso rilasciato ad
altro titolo
¤
Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo
¤
TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che
abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla
scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)
¤
TAR
Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent.
Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10-bis L.
241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva
l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive
¤
TAR
Lazio e TAR
Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro
nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo;
nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione
¤
TAR
Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia
perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro datore di
lavoro
¤
TAR
Lombardia e TAR
Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo; nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il
rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la
rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
¤
TAR
Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento
¤
Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu'
giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
¤
TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp, vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso
¤
Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010: illegittimo il
provvedimento di revoca in sede di autotutela o di
annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il
rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni
che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la
sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del
permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent.
Cons. Stato 3760/2010 e Sent.
Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di
condanne ostative)
¤
Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza
¤
TAR
Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in
considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di
inserimento sociale di uno straniero che abbia subito
una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari
o
la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:
¤
TAR
Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione
tardiva della richiesta di rinnovo del permesso,
dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro
mancanza (nota: diversamente da Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati; nello stesso senso, TAR
Lombardia)
¤
Sent.
Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita'
amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro
corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione
del lavoratore
¤
TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della
documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando
essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso
l'ufficio competente
¤
TAR
Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del
permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di
convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione
¤
Sent.
Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte
dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a
sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e
non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso
¤
TAR
Liguria, TAR
Lazio, TAR
Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura
della variazione di domicilio
¤
TAR
Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento
dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in
parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
¤
TAR
Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo
presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di
soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
o
lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
(art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque
essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata
da L. 129/2011); giurisprudenza:
¤
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
¤
TAR
Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su
richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di
inespellibilita'; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 4863/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Veneto e TAR
Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione
atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR
Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura
di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari); in senso diverso, TAR
Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno
in Italia per motivi di cure) e TAR
Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da
patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali
per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione)
o
lÕesistenza di requisiti per altro tipo
di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo, con riferimento alla conversione di un permesso per
motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR
Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi
religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio)
o
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o
della revoca del permesso per lo straniero che
abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con
familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
¤
Sent.
Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
-
censura la irragionevole disparita' di
trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per
ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di
permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)
-
afferma che la tutela della famiglia e
dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul
rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari
in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita'
concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di
soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della
condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni decisione che
colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri
componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in
presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a
presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a
maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi
per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di
possesso di determinati documenti
-
richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent.
CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o
risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero
intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre
bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente
e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica
sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e'
opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad
esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del
soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del
reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle
diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in
particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che
testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la
circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della
creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei
figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di
trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei
figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
-
ricorda come la discrezionalita'
legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi
coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere
sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti
del cittadino e del non cittadino (Sent.
Corte Cost. 172/2012, Sent.
Corte Cost. 245/2011, Sent.
Corte Cost. 299/2010, Sent.
Corte Cost. 249/2010, Sent.
Corte Cost. 148/2008, Ord.
Corte Cost. 206/2006, Sent.
Corte Cost. 78/2005)
¤
prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013, Sent.
Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo
straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, sent.
Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare), Sent.
Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent.
Cons. Stato 1834/2012 e TAR
Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in
via di regolarizzazione), TAR
Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa) e Trib.
Forli'; in senso contrario, TAR
Campania
¤
TAR
Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi
relativi all'inserimento socio-familiare
¤
Sent.
Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia
fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione
¤
TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne
generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR
Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero) e TAR
Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne
ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui
vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale
rigetto non e' provvedimento vincolato); in senso contrario, TAR
Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far
valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio
di un permesso per assistenza del minore) e TAR
Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato
ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche'
mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una
protezione familiare; nota: se l'attenuazione del
giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei
vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa
commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo
familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del
reato); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non
assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero
legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto
all'unita' familiare
¤
TAR
Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio
nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una
valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di
inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo,
dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)
¤
TAR
Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR
Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento o (Sent.
Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni
di inserimento e i legami familiari (che possono
prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali)
¤
TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione
¤
TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR
Toscana
¤
Sent.
Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di rinnovo del
permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e'
provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari
con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
¤
Ord.
Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano
o
per il titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati
dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II
della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
(vendita di marchi contraffatti), rilevano solo le
condanne per reati commessi dopo lÕentrata in
vigore della L. 189/02
¤
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent.
Cons. Stato 1791/2009, Sent.
Cons. Stato 859/2010, Sent.
Cons. Stato 1894/2010 e TAR
Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia
carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e'
necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L.
189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)
¤
il carattere automaticamente preclusivo
di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al
rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il
potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo
conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del
livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni
familiari (TAR
Lazio)
¤
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 206/2013)
¤
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord.
Cons. Stato 2952/2008 e TAR
Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si
deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR
Lombardia -; TAR
Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
¤
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011 e sent.
Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
¤
il diniego di rinnovo motivato
dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della
condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per
essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 4421/2012, TAR
Lazio)
¤
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¤
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 4421/2012)
¤
ove l'amministrazione effettui una
valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di
rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo
straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione
prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve
essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a
disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per
l'adozione del provvedimento (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3722/2013)
¤
illegittimo il diniego di rinnovo che si
limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico
elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di
soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre
alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR
Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato
dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da
un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un
procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato
in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro
oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
¤
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
o (Sent.
Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello
Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale
dello straniero (TAR
Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011 e sent.
Cons. Stato 5516/2012, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent.
Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR
Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Trib.
Forli', e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso
senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa; in senso contrario, TAR
Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne
ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui
vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale
rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR
Lazio)
¤
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010 e TAR
Lazio; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR
Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR
Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e
ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent.
Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai
fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai
meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR
Lazio e sent.
Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari
¤
legittimo il provvedimento
dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo
sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma
conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo
periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di
familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole
allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume
al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent.
Cons. Stato 2244/2013)
o
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011, sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare), Sent.
Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in
Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal
momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello
stesso senso, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012), TRGA
Trento
¤
una condanna patteggiata per reati
connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il
patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent.
Cons. Stato 2225/2013)
¤
irrilevante, in presenza di condanna per
reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se
l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o familiare ricongiunto (Sent.
Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
¤
in presenza di condanna per reati
relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso,
l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
una pluralita' di precedenti penali gravi
e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi
in cui siano presenti familiari in Italia (Sent.
Cons. Stato 6163/2012)
¤
il diniego di rinnovo si applica anche in
caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse
indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio)
¤
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent.
Cons. Stato 5089/2012)
¤
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, Sent.
Cons. Stato 125/2013, TAR
Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR
Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il
provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di
giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la
valutazione di effettiva pericolosita'
¤
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia; nota: in contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
¤
in presenza di condanna per reati in
materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in
discussione non e' la richiesta di permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 1868/2013)
¤
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
¤
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
¤
in sede di rinnovo non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
¤
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero'
che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
¤
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva
l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
¤
irrilevante l'affidamento in prova ai fini
della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti, in presenza di condanna
ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello
straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
¤
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
¤
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
¤
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
¤
legittimo il diniego di rinnovo, anche in
presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva
adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e
alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR
Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere
rilevante l'inserimento familiare)
o
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso
di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che
preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il
TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a
dispetto di art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale
rispetto al provvedimento richiesto (TAR
Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non
residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.);
l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una
richiesta di rilascio del permesso non richiede la
previa diffida a provvedere (TAR
Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di
art. 31 co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR
Sicilia, TAR
Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR
Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine
per il procedimento di rinnovo del permesso)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent.
Tar Toscana, TAR
Veneto; nello stesso senso, sent.
Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il
contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR
Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo
straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per
studio universitario (Sent.
Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lÕimpugnazione (TAR
Toscana, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, sent.
Cons. Stato 5131/2011, TAR
Lazio; nello stesso senso, sent.
Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa
indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR
Lazio
o
secondo sent.
Cons. Stato 94/2008 e TAR
Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato
illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
(art. 21-octies L.
241/1990; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso
senso, TAR
Toscana: amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al
principio della soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del
preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del
permesso un provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR
Lombardia e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Sardegna (che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005), Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Toscana, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 3722/2013 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010, Sent.
Cons. Stato 7202/2010, TAR
Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al
verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali
condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il
rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate,
ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent.
Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu' forte, Sent.
Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso
rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro
sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza)
o
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Ulteriori adempimenti amministrativi (torna
all'indice del capitolo)
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure
mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ,
motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso
di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli (torna all'indice del capitolo)
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa
e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo
senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa, e circ.
Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
dovrebbero
appare discutibile che possano essere inclusi i
provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello
straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¯
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¯
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
¯
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno (consentita, a Milano, da circ.
Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno pro tempore ha affermato, in risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
¯
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
¯
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
-
Sent.
Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost.
e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR
Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non
deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che
debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
-
in relazione al caso di un
neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR
riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione
e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di
soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato
Stranieriinitalia)
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo straniero
che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto
dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
Sent.
Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent.
Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinitaÕ non costituisce giustificato
motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo e' invece
per la mancata esibizione del titolo di soggiorno
o
sent.
Cass. SS. UU. 16453/2011: dal momento che la
disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce l'intero
insieme di documenti costituito da un documento di identificazione (passaporto
o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare soggiorno
(permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene soggiornante, essendo
per definizione privo del secondo tipo di documento, non puo' essere
incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei documenti: si
ha, cosi', una parziale abolitio criminis; nello
stesso senso, in precedenza, Trib.
Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib.
Bologna e Trib.
Modena, secondo cui l'abolitio criminis si
applica retroattivamente; nel senso dell'applicazione retroattiva del
mutamento giurisprudenziale intervenuto con sent.
Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib.
Alessandria e Trib.
Torino, che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso
contrario a tale applicazione Sent.
Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale di art. 673 c.p.p.,
nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di
condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una
decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il
fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui
all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un
orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa
efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita'
costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita'
della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di
fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo'
essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con
l'onere di adeguata motivazione
Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
o
motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore
di cooperative), studio
o
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o
studio
o
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in
caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri
casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi
umanitari rilasciato per protezione sociale)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel
diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp.
ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)
o
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per
un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione
professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio
funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera
b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di
attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai
definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento
di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata
e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005),
anche in caso di proposizione di ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale o avverso
la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale,
la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza
stessa)
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o
motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero (Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Conversione del permesso di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso (incluso il permesso per
cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei
mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ.
Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ.
Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
(verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o
residenza elettiva; Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo,
attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono
fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad
art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in
lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in lavoro
subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non
rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili -
rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM
28/2/2013)
¤
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo
¤
studio, in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate
dal decreto-flussi per lÕanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore
etaÕ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle
quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione puo' essere presentata
anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la
conversione e' consentita, alla scadenza del
permesso, senza esplicito riferimento al fatto che il corso sia stato
frequentato interamente in Italia (L. 94/2009)
¤
studio, in
lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
¤
studio, in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ.
Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso CE slp, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ.
Mininterno 24/5/2005)
¤
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative di
cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al
tipo di attivita', TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lombardia)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro
subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto):
¤
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo), in lavoro subordinato o autonomo (circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata
una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della
scadenza del permesso (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea)
¤
lavoro stagionale, in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (art. 38 co. 7 DPR
394/1999); in questo senso, TAR
Toscana, TAR
Lombardia, TAR
Sicilia, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 939/2012 e Sent.
Cons. Stato 959/2012; nel senso della convertibilita' fin dalla prima
stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR
Lombardia, TAR
Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote), TAR
Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di
attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da
tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di
differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e
quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita'
lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una
situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del
permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Lazio), Sent.
Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent.
Cons. Stato 2882/2013
¤
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui
all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 1612/2013, TAR
Toscana)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore
etaÕ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis (escluso, in
ogni caso, il pagamento del contributo di 80-200 euro)
Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e
conversione (torna all'indice del capitolo)
o
TAR
Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa,
la questura non deve
tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri
o
Tar
Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il
prefetto quale commissario ad acta affinche'
provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata
superiore a 60 gg.
o
TAR
Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo
del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente
solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR
Lazio: benche' il termine di 20 gg sia oggi difficilmente sostenibile, esso
deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e'
intervenuta a modificarlo
o
Tar
Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la
prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e'
illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio
precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero
dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato
alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad
acta affinche' provvedesse con adempimenti
sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.
o
TAR
Sicilia: illegittimo il silenzio serbato
dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di
un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli
eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo'
decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di
art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere
discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di
provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della
discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)
o
TAR
Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato
dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo
per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il
silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida
a provvedere
o
TAR
Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno
o
TAR
Sicilia, TAR
Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31
co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR
Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine
per il procedimento di rinnovo del permesso
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5
nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina
(223.782) e Filippine (152.382)
o
soggiornanti di lungo periodo: 1.896.223
(pari al 52,1% del totale)
o
permessi ancora validi per stranieri
entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia
diversa da quella di primo rilascio)
o
cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di
eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610),
Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)
o
soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734
(di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7%
coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina
(85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di soggiorno ordinari:
1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro,
98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro,
109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679
per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per
motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per
motivi familiari)
o
eta' media: 31,7 anni
2. Iscrizione
anagrafica
Iscrizione
anagrafica: condizioni, adempimenti (torna all'indice del
capitolo)
o
la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente,
per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei
requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via
telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
¤
la dichiarazione e' sottoscritta con
firma digitale
¤
l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano
l'individuazione
¤
la dichiarazione e' trasmessa attraverso
la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
¤
copia della dichiarazione (recante la
firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del
dichiarante sono acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica semplice
o
sul sito istituzionale del Comune sono
pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica,
fax)
o
perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (all.
1 circ. Mininterno 27/4/2012) deve essere compilato nelle parti
obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento
di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all.
A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all.
B circ. Mininterno 27/4/2012)
o
i documenti
attestanti la regolarita' del soggiorno del cittadino straniero sono i seguenti (all.
A circ. Mininterno 27/4/2012):
¤ per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validita'
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'
- copia del titolo di soggiorno in corso di validita'
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤ per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validitˆ
- copia del titolo di soggiorno scaduto
- ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤ per cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'
- copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per lÕimmigrazione
- ricevuta rilasciata dallÕufficio postale attestante lÕavvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤ per cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'
- ricevuta rilasciata dallÕufficio postale attestante lÕavvenuta presentazione della richiesta di permesso
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
-
copia degli atti originali, tradotti e
legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo
se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il
rilascio della certificazione)
o
i documenti
attestanti il diritto all'iscrizione del cittadino comunitario o di suo familiare straniero sono i
seguenti (all.
B circ. Mininterno 27/4/2012):
¤ per cittadino lavoratore subordinato o autonomo
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- documentazione comprovante la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤ per cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellÕassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allÕimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato
- copia di unÕassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); nota: la tessera TEAM e' utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente lÕiscrizione nello schedario della popolazione temporanea
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤ per cittadino studente (non lavoratore)
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- documentazione attestante lÕiscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellÕassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allÕimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato
- copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede lÕiscrizione nellÕanagrafe della popolazione residente, copia di unÕassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore allÕanno o formulario comunitario; per lo studente che chiede lÕiscrizione nello schedario della popolazione temporanea, tessera TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
¤ per familiare comunitario di un cittadino comunitario di cui ai punti precedenti (nota: lÕiscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino comunitario sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29 co.3, lett. b), D. Lgs. 286/1998)
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad esempio, certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternita' e maternita' per lÕascendente o il discendente)
- dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino comunitario in possesso di diritto di soggiorno (solo per gli ascendenti e i discendenti ultra-21-enni)
¤ per familiare straniero di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno
- copia del passaporto
-
carta di soggiorno di familiare straniero
di cittadino dellÕUnione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di tale
carta di soggiorno
o
la dichiarazione e' registrata entro 2
gg lavorativi, con effetto
giuridico dalla data di presentazione
o
in caso di iscrizione con provenienza da
altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di
provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della
comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione
della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la
certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta
comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti
l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza
rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia,
limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso
dell'ufficio; in mancanza di trasmissione dei dati entro i 5 gg prescritti, il
Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura
o
accertamenti
effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di
dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri
requisiti specifici previsti
o
dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione
giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o
in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il
cittadino non italiano), si ripristina la posizione
anagrafica precedente
o
discordanze
tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza
o
accertamente possono essere effettuati,
entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in
contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di
nuova iscrizione, che li valuta
o
trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR
223/1989 per
¤
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM
5/4/2011
¤
stranieri che hanno chiesto asilo e sono
in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni
territoriali
o
istanza di iscrizione presentata
all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora,
unitamente ai seguenti documenti:
¤
per i titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
¤
per i richiedenti asilo, attestato
nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di
soggiorno per richiesta asilo
¤
se lo straniero e' ospitato presso un
centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale,
anche dichiarazione del responsabile del centro
o
il registro nazionale delle persone che
non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
o
i Comuni, iscritto il soggetto
nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica
di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1,
co. 5 L.
1228/1954
o
al registro accede esclusivamente il Ministero
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i
servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di
tenuta e di conservazione del registro
o
le modalita' tecniche di costituzione e
funzionamento del registro sono fissate nell'allegato
tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:
¤
la funzione di caricamento dati consente
al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle
anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ.
Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono
essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza
quotidiana)
¤
i Comuni hanno accesso ai dati di tali
soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e
cognome
¤
il campo relativo alla condizione di
"senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui
il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come
"senza fissa dimora"
¤
il Comune non ha la possibilita' di
visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo
¤
l'accesso al Registro dei senza fissa
dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche
credenziali
¤
la funzione consente di effettuare
ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome),
per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati
relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi
dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"
¤
il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al
caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro
o
illegittima la richiesta (vedi, per
esempio, Ord.
Sindaco di Cantu' 17/12/2007) di documentazione comprovante lo svolgimento
di attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di
un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione
di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a
carico del richiedente l'iscrizione (circ.
Mininterno 29/5/1995 e circ.
Mininterno 15/1/1997)
o
illegittima la richiesta di certificazione
di idoneita' abitativa (Trib.
Brescia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, Trib.
Brescia)
o
illegittima l'imposizione del requisito
di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso (Trib.
Brescia, Trib.
Brescia)
o
illegittima l'imposizione di requisiti
relativi alla condizione lavorativa e reddituale (Trib.
Brescia, Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, Trib.
Bergamo, Trib.
Brescia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, Trib.
Brescia, Trib.
Brescia)
o
illegittima l'imposizione del requisito
di possesso di passaporto con visto di ingresso (Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, Trib.
Brescia, TAR
Lombardia, Trib.
Brescia)
o
illegittima l'imposizione del requisito
di possesso di permesso CE slp (Trib.
Brescia, Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, Trib.
Brescia)
o
illegittima la richiesta di
certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza
(Trib.
Brescia, Trib.
Brescia)
o
sospesa in via cautelare l'ordinanza del
Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l'iscrizione anagrafica degli
stranieri all'accertamento della salubrita' e del decoro dellÕalloggio (TAR
Lombardia)
o
Trib.
Ancona ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione
anagrafica di un senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto
o
gli uffici comunali "possono"
controllare: non e' un obbligo
o
i controlli, se effettuati, devono essere
effettivi, non meramente cartacei
o
non e' necessario appesantire i
procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo si ritenga necessario, si
dovra' fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria dell'immobile; questo
non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da parte degli uffici
competenti (ASL e Polizia comunale)
o
i controlli non possono riguardare
selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono essere fissati
criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni sociali di
rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri
o
la mancanza dei requisiti
igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della
residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione
anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni
straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di
residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato;
l'iscrizione non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima
del trasferimento)
o
si raccomanda prudenza rispetto al
rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto produttivo di danni
risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)
o
in via transitoria il nome di mezzo e'
incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente (nota: in contrasto con circ.
Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul
passaporto)
o
il cittadino filippino registato
all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo
dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della
registrazione anagrafica (nota: in contrasto con circ.
Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul
passaporto); la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella
comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe
rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza
o
il Comune e' tenuto a verificare la
corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale
corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia
delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei
quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale
Iscrizione
anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna
all'indice del capitolo)
o
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
Iscrizione
anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione (torna all'indice del capitolo)
o
la disposizione relativa alla
cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in
caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di
ricevuta della richiesta di rinnovo (circ.
Mininterno n. 12/2005)
o
ai fini della cancellazione anagrafica,
la condizione di irreperibilita' pu˜ essere definita come l'allontanamento di
una persona dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo
senza dare notizia di se', tale da far ritenere la persona trasferita in altro
Comune o all'estero, senza che da altro Comune o dall'estero pervenga una
richiesta di trasferimento di residenza, e senza che sia possibile accertarne
d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli strumenti previsti dalla
normativa anagrafica; l'irreperibilita' accertata si ha ogniqualvolta
l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza dell'irreperibilita' del
soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai fini della cancellazione
per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo temporale ne' rileva la
validita' del permesso di soggiorno (Nota
Regione Emilia Romagna sull'iscrizione anagrafica)
o
il rischio di cancellazione per irreperibilita'
in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera
di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
¤
ai fini della cancellazione delle persone
risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica
che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del
Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini
iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze
nel territorio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da
associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora
¤
al fine di rintracciare tali persone, il
Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc,
quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.
¤
deve essere data notizia all'interessato
dell'avvio del procedimento di cancellazione
¤
la cancellazione non puo' essere
effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo
censimento, non prima del 9/4/2012)
¤
per persone iscritte prima del precedente
censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano
effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la
cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio
del procedimento
¤
in caso di persona censita, ma non
iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la
dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso
dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli
accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale
Iscrizione
anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)
Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza
(torna all'indice del capitolo)
o
in senso restrittivo
¤
Sent.
Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
¤
TAR
Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione
fattuale di residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in conformita' alla
disciplina interna in materia di anagrafe;
l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non
surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza
sul territorio
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche
attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere,
ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale
richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
altrimenti la presenza sul territorio, dato che L.
1228/1954 e DPR
223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione
residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a
del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre
riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio,
non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal
momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto
del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il
mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente
dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent.
Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione
(alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del
Comune, non fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata
da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi,
dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc
la continuitˆ dell'iscrizione anagrafica
¤
Corte
App. Napoli: non possono essere imputate al
minore responsabilita' dei
genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi
in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della
cittadinanza, rileva quindi la presenza
effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla
nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.)
del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
¤
Trib.
Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva
durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata
dei periodi di mancata iscrizione anagrafica
(applicazione estensiva di circ.
Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
¤
Trib.
Imperia: il requisito di residenza legale non
puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la
residenza legale di uno dei genitori al momento
della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta
necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione di cui all'art. 1 co.
2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare
applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice
elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c.,
che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora
abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato
con ogni mezzo)
-
l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992),
va inteso come "non illegale" e, quindi,
come "autorizzato"
-
l'introduzione, ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione
di nascita effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad
evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore
quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale ad esso
riferito deve essere interpretato in senso piu'
ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla
permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine
pubblico, originari o sopravvenuti, atti a
giustificarne un'espulsione
¤
Trib.
Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ.
Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di
natura amministrativa dei genitori in ordine alla
regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale)
¤
Trib.
Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti;
nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da
padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per
ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di
DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale),
e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non
puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione
della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
¤
Corte
App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da
parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e'
provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per
altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
¤
Trib.
Roma: ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia,
a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e
di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori
non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente
soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore,
regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4
co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta
all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i
seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori stranieri nati in Italia
destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto
domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori sottoposti a tutela, questa
si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella giurisprudenza in materia di
minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora
abituale
-
art. 8 Regolamento
CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent.
Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione
dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent.
Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione della relazione
di dipendenza con il genitore straniero
Mutamento di sesso (torna all'indice del
capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
nel 2008: 576.659 (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2009: 568.857, di cui stranieri:
13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009)
o
nel 2010: 561.944, di cui stranieri:
13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011)
o
nel 2011: 546.607, di cui stranieri:
14,5%; (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in
Italia)
o
2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in
Italia)
o
2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in
Italia)
o
2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in
Italia)
o
2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati
in Italia)
o
2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati
in Italia)
o
2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati
in Italia)
o
2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati
in Italia)
o
2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati
in Italia)
o
2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati
in Italia)
o
2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati
in Italia)
o
al 31/12/2012 (da Rapp.
ISTAT 25/6/2013, Rapp.
ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di cui
53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti
anagrafici dalla data del censimento)
o
al 9/10/2011 (da Dati
ISTAT Censimento e Dati
ISTAT Censimento stranieri): 61.249.486, di cui 4.860.626 stranieri (dalle
liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.029.145 stranieri (di cui 53,3%
femmine; dalle rilevazioni del Censimento 2011)
o
al 31/12/2010: 60.626.442; di cui
4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda
ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa
1.334.800 sono comunitari (Rapp.
Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati
all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp.
Eurostat stranieri 2012)
o
al 31/12/2009: 60.340.328; di cui
4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009 e Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
nel passato (Guida
Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):
¤
1861: 88.639
stranieri, pari al 0,4%
¤
1921: 110.440
stranieri, pari al 0,3%
¤
1951: 129.757
stranieri, pari al 0,3%
¤
1991: 625.000
stranieri, pari a oltre lÕ1%
¤
2001: 1.334.889
stranieri, pari al 2,3%
¤
2011: 3.769.518
stranieri, pari al 6.34% (Sint.
ISTAT censimento stranieri; nota: dati provvisori; com.
ISTAT 19/6/2012 aggiorna il dato a seguito di completamento dell'analisi
relativa ad alcuni grandi comuni, al valore di 3.865.385 stranieri), di cui in
comuni
-
fino a 5.000
abitanti: 599.231
-
da 5.001 a 20.000
abitanti: 1.195.307
-
da 20.001 a
50.000 abitanti: 616.305
-
da 50.001 a
100.000 abitanti: 354.915
-
oltre 100.000
abitanti: 1.003.760
o
all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus
UIL)
o
all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati
in Italia (Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
nel 2011, 993.238 (Anticipazioni
Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e
al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o
all'1/1/2011,
stranieri e comunitari (Scheda
ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):
¤
Romania 968.576
¤
Albania 482.627
¤
Marocco 452.424
¤
Cina 209.934
¤
Ucraina 200.730
¤
Filippine 134.154
¤
Moldova 130.948
¤
India 121.036
¤
Polonia 109.018
¤
Tunisia 106.291
¤
Peru' 98.603
¤
Ecuador 91.625
¤
Egitto 90.365
¤
Macedonia 89.900
¤
Bangladesh 82.451
¤
Sri Lanka 81.094
¤
Senegal 80.989
¤
Pakistan 75.720
¤
Nigeria 53.613
¤
Bulgaria 51.134
o
all'1/1/2012,
stranieri (Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤ Marocco 506.369
¤ Albania 491.495
¤ Cina 277.570
¤ Ucraina 223.782
¤ Filippine 152.382
¤ Moldova 147.519
¤ India 145.164
¤ Tunisia 122.595
¤ Egitto 117.145
¤
Peru' 107.847
o italiani: 0-14 anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; >65 anni, 22,2%
o
stranieri: 0-14 anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; >65 anni, 2,3%
o
matrimoni con almeno uno sposo straniero:
14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513
(2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396
(2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009,
pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617
(2011, pari al 13,0% del totale)
o
matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304
(1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835
(2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui
18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui
14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero)
o
2.465.000 cristiani (53,9%)
o
1.505.000 musulmani (32,9%)
o
120.000 induisti (2,6%)
o
89.000 buddhisti (1,9%)
o
61.000 fedeli di altre religioni
orientali (1,3%)
o
46.000 religioni tradizionali (1%)
o
7.000 ebrei (0,1%)
o
83.000 altre appartenenze (1,8%)