(Sergio Briguglio 22/10/2013)

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Lezione tenuta nell'ambito del "Corso per avvocati immigrazionisti" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma

Roma 22/10/2013

 

 

Sommario

 

1.     Permesso di soggiorno

 

-       Richiesta del permesso

-       Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

-       Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

-       Formato del permesso

-       Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

-       Accordo di integrazione

-       Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

-       Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

-       Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

-       Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

-       Richiesta di rinnovo del permesso

-       Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

-       Requisiti per il rinnovo del permesso

-       Limiti al rinnovo del permesso

-       Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

-       Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

-       Durata del permesso rinnovato

-       Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

-       Contraffazione

-       Ulteriori adempimenti amministrativi

-       Controlli

-       Limitazioni della liberta' di soggiorno

-       Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

-       Conversione del permesso di soggiorno

-       Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

-       Cifre

 

2.     Iscrizione anagrafica

 

-       Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti

-       Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi

-       Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione

-       Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto

-       Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza

-       Mutamento di sesso

-       Cifre

 

 

1. Permesso di soggiorno

 

Richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

o      l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

o      all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o      al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)

 

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaÕ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o      disponibilitaÕ di ulteriori risorse

o      disponibilitaÕ di alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

o      80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o      100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o      200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o      stranieri richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o      stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

á      Nota: non previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998

á      Il contributo e la somma di euro 27,50 eventualmente dovuta per il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

á      Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita' istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)

á      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)

o      per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o      per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤       20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤       15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤       15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

 

 

Accordo di integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

 

á      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

á      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

á      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

á      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

á      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

á      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

á      Impegno dello straniero:

o      acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o      acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o      assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o      aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

á      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

¤       ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

¤       lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o      parlato:

¤       interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

¤       produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o      scritto:

¤       produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

á      Impegno dello Stato:

o      favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):

¤       assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

¤       agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

¤       garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

¤       garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o      assicurare la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

á      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

 

á      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

á      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

á      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

á      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

á      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

á      Note:

o      a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o      non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o      non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

á      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o      principi della Costituzione

o      organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      diritti e doveri degli stranieri in Italia

o      facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o      diritti e doveri reciproci dei coniugi

o      doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o      iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o      normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

á      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

á      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

á      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

¤       ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

¤       lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o      parlato:

¤       interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

¤       produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o      scritto:

¤       produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

á      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

á      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)

 

á      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o      conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

¤       livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

¤       livello A1: 14 punti

¤       livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

¤       livello A2: 24 punti

¤       livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

¤       livello B1: 28 punti

¤       livello superiore a B1: 30 punti

o      conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

¤       livello sufficiente: 6 punti

¤       livello buono: 9 punti

¤       livello elevato: 12 punti

o      percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤       frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o      percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

¤       frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o      corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

¤       frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

¤       frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o      conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

¤       diploma di qualifica professionale: 35 punti

¤       diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

¤       diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

¤       diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

¤       diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

¤       diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

¤       dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o      attivita' di docenza:

¤       abilitazione all'insegnamento: 50 punti

¤       svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o      corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o      onorificenze e benemerenze pubbliche:

¤       conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

¤       conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o      attivita' economico-imprenditoriali:

¤       svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o      scelta di un medico di base:

¤       scelta del medico di base: 4 punti

o      partecipazione alla vita sociale:

¤       svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o      abitazione:

¤       contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o      corsi di formazione anche nel paese d'origine:

¤       partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

¤       partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

á      Note:

o      la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o      per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

á      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o      l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o      il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o      il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o      le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

 

á      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o      condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

¤       ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤       arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

¤       arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

¤       multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

¤       reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

¤       reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

¤       reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

¤       reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

¤       reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o      misure di sicurezza personali:

¤       applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

¤       applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o      sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

¤       sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤       sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

¤       sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

¤       sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

á      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua e cultura civica, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti; circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

á      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso CE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione

á      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

á      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione

á      Note:

o      l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o      rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 20 giorni previsti dalla legge

 

á      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o      inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o      conseguimento di un numero di crediti < 0

á      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o      conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o      mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o      mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

á      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

á      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

á      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

á      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

á      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

á      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

á      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

á      In caso di proroga di un anno

o      la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o      un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o      la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o      si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o      se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

á      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

á      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o      la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o      se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o      la valutazione discrezionale dell'inserimento puo' giocare solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, l'inadempimento parziale potrebbe favorire l'adozione del provvedimento negativo

 

á      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o      gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o      gravi motivi di famiglia

o      motivi di lavoro

o      frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o      motivi di studio all'estero

 

á      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

á      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

á      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

á      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o      richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o      assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o      in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o      si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o      la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[1], euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o      l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o      moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

o      lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o      in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)

o      lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno (nota: art. 9 d.l. 104/2013 prevede che la durata del permesso sia pari a quella del corso; la disposizione entrera' pero' in vigore solo a seguito della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversioen del decreto-legge)

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008 - o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso CE slp e' di durata illimitata); al figlio minore ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaÕ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o      volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o      ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o      altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

o      richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato

o      asilo: 5 anni

o      protezione sussidiaria: 3 anni

o      acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita' giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa; il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.; il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallÕinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lÕallontanamento (nota: Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eÕ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica); Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra); TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)

o      per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lÕingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o      per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:

¤       essere stati identificati inizialmente come minori non accompagnati

¤       essere stati affidati ai sensi della L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)

o      per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)

o      per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 5286/2011, che pero' fa riferimento a un permesso per cure mediche, col rischio che al rilascio del permesso non possa far seguito l'iscrizione dello straniero al SSN; in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure; TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari); piu' debolmente, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo

o      per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o      per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

o      Carta Blu UE, allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come lavoratori altamente qualificati

o      per qualunque motivo, allo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤       visto d'ingresso

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤       fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

 

o      il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o      in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza

¤       mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lÕart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellÕassegno sociale (per il 2013, 5.749,90 euro, da All. 2 circ. INPS 149/2012), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allÕindietro circ. Mininterno 19/5/2001);

-       giurisprudenza:

¯    la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

¯    l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali)

¯    il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

¯    la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

¯    lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006 e TAR Lazio)

¯    rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)

¯    insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

¯    la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

¯    la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

¯    la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

¯    legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

¯    ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

¯    una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

¯    illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana)

¯    illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

¯    illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

¯    illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

¯    legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

¯    insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

¯    illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

¯    illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013)

¯    nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)

¯    il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)

¯    si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

¯    e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012)

¯    ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

¯    la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

¯    se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

¯    anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

¯    dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

¯    per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

¯    per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

¯    il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

¯    art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellÕiscrizione al SSN e' richiesta lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellÕaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

¯    art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lÕiscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; lÕiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

¯    possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤       disponibilitaÕ di alloggio (in alcuni casi); Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza; TAR Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto, l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo

¤       assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); giurisprudenza:

-       in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¯    diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)

¯    il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio)

¯    in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¯    TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¯    rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¯    la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¯    nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a requisiti di reddito, TAR Lazio -, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio)

¯    finche' il giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito, l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)

¯    semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

¯    anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¯    il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

¯    precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¯    in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¯    ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

¯    illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¯    se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013); nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo

¯    per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari

¯    legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

¯    ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

-       in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¯    la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012 e Sent. Cons. Stato 6352/2012), TRGA Trento

¯    una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

¯    irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¯    in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¯    una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

¯    il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¯    quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¯    il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¯    il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¯    in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso CE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013)

¯    la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¯    la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, il diniego di rilascio del permesso CE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¯    il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

¯    in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

¯    in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¯    irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011)

¯    legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

¯    irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¯    irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¯    irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013)

¯    irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¯    la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¯    il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¯    l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

¯    la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

¯    legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¯    una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

¯    legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013)

¯    legittimo il diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)

¯    in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia e TAR Emilia; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio

¯    quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato (TAR Piemonte)

¯    un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)

o      eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro subordinato, salvo periodo di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaÕ e idoneitaÕ igienico-sanitaria)

 

o      Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello dÕArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantÕAgata Bolognese (Provincia di Bologna)

o      Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, SantÕAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)

o      Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)

o      Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)

o      Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)

o      Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)

 

o      80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o      100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o      200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co.1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o      stranieri richiedenti rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o      stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

o      per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o      per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤       20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤       15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤       15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

o      richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o      richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o      per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

-       nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

-       la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)

o      puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)

o      la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza

o      sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

 

 

Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)

 

 

o      lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)

o      ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti

o      la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)

o      Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998

o      diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)

o      il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)

o      la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

o      diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o      insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o      illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o      illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013)

o      l'irreperibilita' dello straniero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con il venir meno dell'interesse al rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio)

o      legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso opposto, TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

o      legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso CE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso CE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso CE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)

o      condanna definitiva (successiva allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p., rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02); note:

¤       per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

¤       TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

¤       sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

¤       la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      risoluzione dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011) o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo; verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione)

o      Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

o      Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

o      Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

o      Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana: legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

o      TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

o      Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione

 

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

¤       TAR Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai fini della conversione del permesso rilasciato ad altro titolo

¤       Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo

¤       TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

¤       TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive

¤       TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione

¤       TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro

¤       TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

¤       TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento

¤       Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

¤       TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso CE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso

¤       Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative)

¤       Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

¤       TAR Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari

o      la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

¤       TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)

¤       Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore

¤       TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

¤       TAR Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione

¤       Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

¤       TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della variazione di domicilio

¤       TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

¤       TAR Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

o      lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:

¤       TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

¤       TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita'; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 4863/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari); in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione)

o      lÕesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio)

o      ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

¤       Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale

-       censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)

-       afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti

-       richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese

-       ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)

¤       prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania

¤       TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare

¤       Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione

¤       TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare

¤       TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¤       TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali)

¤       TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito; TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione

¤       TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana

¤       Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

¤       Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano

o      per il titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¤       TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti), rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02

¤       diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)

¤       il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio)

¤       in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¤       rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤       la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¤       anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¤       il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

¤       precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¤       in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¤       ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

¤       illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¤       nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio)

¤       per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari

¤       legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

o      in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¤       la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012 e Sent. Cons. Stato 6352/2012), TRGA Trento

¤       una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

¤       irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¤       in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤       una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

¤       il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¤       quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¤       il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, Sent. Cons. Stato 125/2013, TAR Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¤       il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¤       in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso CE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013)

¤       la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¤       la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso CE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¤       in sede di rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¤       irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011)

¤       legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤       irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤       irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013)

¤       irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤       la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¤       il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¤       la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

¤       legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

 

o      illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso)

o      l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per lÕimpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR Lazio

o      secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana: amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza)

o      in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

 

 

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi (torna all'indice del capitolo)

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

 

 

Controlli (torna all'indice del capitolo)

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤       dovrebbero appare discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato

¤       per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¯    la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¯    lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¯    l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤       riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤       il Ministro dell'interno pro tempore ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤       riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¯    tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¯    Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o      l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinitaÕ non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno

o      sent. Cass. SS. UU. 16453/2011: dal momento che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione (passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio criminis; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena, secondo cui l'abolitio criminis si applica retroattivamente; nel senso dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino, che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o      assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o      ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

o      motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura

¤       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

¤       motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo

¤       studio, in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore etaÕ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent. Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione puo' essere presentata anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, senza esplicito riferimento al fatto che il corso sia stato frequentato interamente in Italia (L. 94/2009)

¤       studio, in lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤       studio, in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso CE slp, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

¤       motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia)

¤       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o      entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea)

¤       lavoro stagionale, in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (art. 38 co. 7 DPR 394/1999); in questo senso, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012; nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013

¤       motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana)

 

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaÕ, motivi umanitari

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (escluso, in ogni caso, il pagamento del contributo di 80-200 euro)

 

 

Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione (torna all'indice del capitolo)

 

o      TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, la questura non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri

o      Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il prefetto quale commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60 gg.

o      TAR Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR Lazio: benche' il termine di 20 gg sia oggi difficilmente sostenibile, esso deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e' intervenuta a modificarlo

o      Tar Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e' illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.

o      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)

o      TAR Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida a provvedere

o      TAR Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno

o      TAR Sicilia, TAR Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

o      cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)

o      soggiornanti di lungo periodo: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)

o      permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)

o      cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o      soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o      permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o      eta' media: 31,7 anni

 

 

2. Iscrizione anagrafica

 

Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti (torna all'indice del capitolo)

 

o      la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

¤       la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale

¤       l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione

¤       la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

¤       copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

o      sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)

o      perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all. A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)

o      i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno del cittadino straniero sono i seguenti (all. A circ. Mininterno 27/4/2012):

¤       per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validita'

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       copia del titolo di soggiorno in corso di validita'

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤       per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validitˆ

-       copia del titolo di soggiorno scaduto

-       ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤       per cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per lÕimmigrazione

-       ricevuta rilasciata dallÕufficio postale attestante lÕavvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

-       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤       per cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       ricevuta rilasciata dallÕufficio postale attestante lÕavvenuta presentazione della richiesta di permesso

-       fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

o      i documenti attestanti il diritto all'iscrizione del cittadino comunitario o di suo familiare straniero sono i seguenti (all. B circ. Mininterno 27/4/2012):

¤       per cittadino lavoratore subordinato o autonomo

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       documentazione comprovante la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤       per cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellÕassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allÕimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato

-       copia di unÕassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); nota: la tessera TEAM e' utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente lÕiscrizione nello schedario della popolazione temporanea

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤       per cittadino studente (non lavoratore)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       documentazione attestante lÕiscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale

-       autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellÕassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allÕimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato

-       copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede lÕiscrizione nellÕanagrafe della popolazione residente, copia di unÕassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore allÕanno o formulario comunitario; per lo studente che chiede lÕiscrizione nello schedario della popolazione temporanea, tessera TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤       per familiare comunitario di un cittadino comunitario di cui ai punti precedenti (nota: lÕiscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino comunitario sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29 co.3, lett. b), D. Lgs. 286/1998)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad esempio, certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternita' e maternita' per lÕascendente o il discendente)

-       dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino comunitario in possesso di diritto di soggiorno (solo per gli ascendenti e i discendenti ultra-21-enni)

¤       per familiare straniero di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno

-       copia del passaporto

-       carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino dellÕUnione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di tale carta di soggiorno

o      la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione

o      in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmissione dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura

o      accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri requisiti specifici previsti

o      dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali

o      in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente

o      discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza

o      accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta

o      trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata

 

o      consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per

¤       titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011

¤       stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali

o      istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:

¤       per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri

¤       per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo

¤       se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro

o      il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici

o      i Comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954

o      al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro

o      le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:

¤       la funzione di caricamento dati consente al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza quotidiana)

¤       i Comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e cognome

¤       il campo relativo alla condizione di "senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come "senza fissa dimora"

¤       il Comune non ha la possibilita' di visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo

¤       l'accesso al Registro dei senza fissa dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche credenziali

¤       la funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"

¤       il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro

 

o      illegittima la richiesta (vedi, per esempio, Ord. Sindaco di Cantu' 17/12/2007) di documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997)

o      illegittima la richiesta di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o      illegittima l'imposizione del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o      illegittima l'imposizione di requisiti relativi alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o      illegittima l'imposizione del requisito di possesso di passaporto con visto di ingresso (Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o      illegittima l'imposizione del requisito di possesso di permesso CE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o      illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o      sospesa in via cautelare l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento della salubrita' e del decoro dellÕalloggio (TAR Lombardia)

o      Trib. Ancona ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto

o      gli uffici comunali "possono" controllare: non e' un obbligo

o      i controlli, se effettuati, devono essere effettivi, non meramente cartacei

o      non e' necessario appesantire i procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo si ritenga necessario, si dovra' fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria dell'immobile; questo non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da parte degli uffici competenti (ASL e Polizia comunale)

o      i controlli non possono riguardare selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono essere fissati criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni sociali di rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri

o      la mancanza dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato; l'iscrizione non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima del trasferimento)

o      si raccomanda prudenza rispetto al rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto produttivo di danni risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)

o      in via transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto)

o      il cittadino filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della registrazione anagrafica (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto); la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza

o      il Comune e' tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

o      il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

 

o      visto d'ingresso

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

o      fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione (torna all'indice del capitolo)

 

o      la disposizione relativa alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo (circ. Mininterno n. 12/2005)

o      ai fini della cancellazione anagrafica, la condizione di irreperibilita' pu˜ essere definita come l'allontanamento di una persona dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di se', tale da far ritenere la persona trasferita in altro Comune o all'estero, senza che da altro Comune o dall'estero pervenga una richiesta di trasferimento di residenza, e senza che sia possibile accertarne d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli strumenti previsti dalla normativa anagrafica; l'irreperibilita' accertata si ha ogniqualvolta l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza dell'irreperibilita' del soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai fini della cancellazione per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo temporale ne' rileva la validita' del permesso di soggiorno (Nota Regione Emilia Romagna sull'iscrizione anagrafica)

o      il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna

o      circ. Mininterno 20/2/2012:

¤       ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel territorio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora

¤       al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.

¤       deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione

¤       la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)

¤       per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento

¤       in caso di persona censita, ma non iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale

 

 

Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

 

 

Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)

 

o      in senso restrittivo

¤       Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

¤       TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o      in senso concessivo

¤       Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuitˆ dell'iscrizione anagrafica

¤       Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale

¤       Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)

¤       Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)

¤       Trib. Pordenone:

-       la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)

-       l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"

-       l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)

-       data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione

¤       Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale)

¤       Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992

¤       Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori

¤       Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:

-       i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)

-       per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)

-       nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale

-       art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)

-       da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito

-       Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero

 

 

 

Mutamento di sesso (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

o      nel 2008: 576.659 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      nel 2009: 568.857, di cui stranieri: 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)

o      nel 2010: 561.944, di cui stranieri: 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)

o      nel 2011: 546.607, di cui stranieri: 14,5%; (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o      2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o      2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in Italia)

o      2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in Italia)

o      2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati in Italia)

o      2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati in Italia)

o      2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati in Italia)

o      2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati in Italia)

o      2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati in Italia)

o      2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati in Italia)

o      2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati in Italia)

o      al 31/12/2012 (da Rapp. ISTAT 25/6/2013, Rapp. ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di cui 53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti anagrafici dalla data del censimento)

o      al 9/10/2011 (da Dati ISTAT Censimento e Dati ISTAT Censimento stranieri): 61.249.486, di cui 4.860.626 stranieri (dalle liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.029.145 stranieri (di cui 53,3% femmine; dalle rilevazioni del Censimento 2011)

o      al 31/12/2010: 60.626.442; di cui 4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa 1.334.800 sono comunitari (Rapp. Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp. Eurostat stranieri 2012)

o      al 31/12/2009: 60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)

o      al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o      al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o      nel passato (Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):

¤       1861: 88.639 stranieri, pari al 0,4%

¤       1921: 110.440 stranieri, pari al 0,3%

¤       1951: 129.757 stranieri, pari al 0,3%

¤       1991: 625.000 stranieri, pari a oltre lÕ1%

¤       2001: 1.334.889 stranieri, pari al 2,3%

¤       2011: 3.769.518 stranieri, pari al 6.34% (Sint. ISTAT censimento stranieri; nota: dati provvisori; com. ISTAT 19/6/2012 aggiorna il dato a seguito di completamento dell'analisi relativa ad alcuni grandi comuni, al valore di 3.865.385 stranieri), di cui in comuni

-       fino a 5.000 abitanti: 599.231

-       da 5.001 a 20.000 abitanti: 1.195.307

-       da 20.001 a 50.000 abitanti: 616.305

-       da 50.001 a 100.000 abitanti: 354.915

-       oltre 100.000 abitanti: 1.003.760

o      all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus UIL)

o      all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)

o      nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia

o      all'1/1/2011, stranieri e comunitari (Scheda ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):

¤       Romania 968.576

¤       Albania 482.627

¤       Marocco 452.424

¤       Cina 209.934

¤       Ucraina 200.730

¤       Filippine 134.154

¤       Moldova 130.948

¤       India 121.036

¤       Polonia 109.018

¤       Tunisia 106.291

¤       Peru' 98.603

¤       Ecuador 91.625

¤       Egitto 90.365

¤       Macedonia 89.900

¤       Bangladesh 82.451

¤       Sri Lanka 81.094

¤       Senegal 80.989

¤       Pakistan 75.720

¤       Nigeria 53.613

¤       Bulgaria 51.134

o      all'1/1/2012, stranieri (Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       Marocco 506.369

¤       Albania 491.495

¤       Cina 277.570

¤       Ucraina 223.782

¤       Filippine 152.382

¤       Moldova 147.519

¤       India 145.164

¤       Tunisia 122.595

¤       Egitto 117.145

¤       Peru' 107.847

o      italiani:  0-14 anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; >65 anni, 22,2%

o      stranieri:  0-14 anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; >65 anni, 2,3%

o      matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale)

o      matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero)

o      2.465.000 cristiani (53,9%)

o      1.505.000 musulmani (32,9%)

o      120.000 induisti (2,6%)

o      89.000 buddhisti (1,9%)

o      61.000 fedeli di altre religioni orientali (1,3%)

o      46.000 religioni tradizionali (1%)

o      7.000 ebrei (0,1%)

o      83.000 altre appartenenze (1,8%)

 

 

 



[1] In precedenza, euro 14,62.