Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 2013
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
Onorevoli Senatori. -- Il decreto-legge si colloca nell’ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l’azione di revisione della spesa pubblica, in un’ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili, da un lato per migliorare gli equilibri di finanza pubblica, dall’altro per favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l’efficacia della loro azione.
Gli interventi sul piano organizzativo e funzionale, ispirati ad un più corretto utilizzo delle risorse finanziare, devono andare in parallelo con misure di razionale programmazione del fabbisogno di risorse umane e corretta gestione delle stesse, per definire politiche occupazionali che ottimizzino il limitato margine assunzionale che la normativa vigente riconosce alle pubbliche amministrazioni e che superino le discrasie storiche connesse con il ricorso improprio alle tipologie di lavoro flessibile. Il tutto per definire assetti ordinati e contesti razionali che promuovano il miglioramento dei servizi e dell’immagine delle pubbliche amministrazioni.
Nel perseguimento degli obiettivi sinteticamente descritti è stata avvertita la necessità di approntare un piano di intervento ampio e sistematico connotato dal carattere di necessità ed urgenza, che rendono indispensabile il ricorso allo strumento del decreto-legge, laddove gli impatti immediati sulla spesa pubblica accelerano il risanamento contabile dei bilanci e, sul piano etico, della gestione delle risorse e laddove le esigenze di razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli occupazionali sono improcrastinabili per garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dare una risposta a coloro che, avendo superato procedure concorsuali, ambiscono ad un ingresso nel mondo del lavoro o a una maggiore stabilità occupazionale, favorendo il ricambio generazionale di cui il settore pubblico ha bisogno.
Con il presente decreto-legge si interviene su un ambito dal quale si possono ricavare ulteriori risparmi di spesa quale quello dell’utilizzo delle autovetture di servizio e delle consulenze.
In materia di autovetture sono state approntate misure maggiormente restrittive nei confronti delle amministrazioni, con particolare riferimento a quelle che non hanno dato segnali chiari sulla corretta attuazione delle precedente disciplina di riduzione della relativa spesa, prevedendo per i casi di violazione sanzioni civilistiche (nullità dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni), e forme di responsabilità rafforzate, sanzioni disciplinari e amministrative-pecuniarie, ferma restando la responsabilità amministrativa per danno erariale.
Sul piano delle consulenze la riduzione della spesa si rende necessaria, oltre che per ragioni di contenimento della finanza pubblica, anche per finalità di moralizzazione e, pertanto, di incisiva rimozione del ricorso improprio a tale strumento, nell’auspicio di realizzare nel tempo risparmi che possano consentire di destinare le risorse finanziarie al reclutamento, con lo strumento del concorso pubblico, per assunzioni a tempo indeterminato di risorse umane e di valide professionalità, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni. Nell’ottica di un’ulteriore riduzione della spesa, è posto un più stringente tetto alla stipula dei contratti per consulenze nella pubblica amministrazione, con la previsione di sanzioni e responsabilità per i casi di violazione, in analogia a quanto previsto per le autovetture.
Nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali ed efficienti, il decreto-legge prevede forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico, recuperando anche la platea di coloro che, pur avendo i requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, intervenute in materia di lavoratori precari, non sono stati assunti a tempo indeterminato in ragione dell’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili. Al contempo, si interviene con misure volte a ribadire la natura prevalente del contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, limitando a casi eccezionali il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire il formarsi di nuovo precariato.
Le norme occupazionali contenute nel decreto, pertanto, perseguono tre finalità principali:
a) ribadire il principio che, nel settore pubblico, il contratto a tempo indeterminato deve essere considerato la forma di «contratto dominante»;
b) rafforzare le responsabilità dirigenziali in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro flessibile;
c) inasprire le relative sanzioni.
Il decreto contiene, inoltre, disposizioni utili a razionalizzare l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e a favorire il ricambio generazionale del personale.
Le misure previste non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che operano tutte nel rispetto dei vincoli finanziari.
Articolo 1
L’articolo 1 contiene novelle in materia di autovetture di servizio e attività di consulenza della pubblica amministrazione.
Il primo comma sposta al 31 dicembre 2015 il termine (già previsto al 31 dicembre 2014 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228) fino al quale le amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non potranno acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.
Il comma 2 stabilisce il divieto, a decorrere dall’anno 2014, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le società dalle stesse amministrazioni controllate, di effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, qualora non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione relativa alle autovetture in dotazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011. Restano ferme le esclusioni dall’applicazione della disposizione previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Al comma 3 è stata introdotta la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi in materia di riduzione della spesa per auto di servizio, la nullità dei relativi contratti, la responsabilità per illecito disciplinare a carico del responsabile della violazione delle disposizioni medesime, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della violazione.
Per quanto riguarda gli incarichi di consulenza, viene stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, non possa essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l’anno 2013. Al riguardo, nel bilancio di previsione, sono previsti specifici capitoli di bilancio per il conferimento dei suddetti incarichi. Sono fatte salve le esclusioni relative alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall’articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il comma 7 prevede la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di consulenza, nonché la nullità dei relativi contratti; stabilisce, inoltre, che l’affidamento degli incarichi in esame in violazione delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare e dà luogo all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della violazione, ferma restando l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
Sia per le auto blu che per gli incarichi di consulenza si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possano disporre visite ispettive, a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
È stabilito, inoltre, che le sopracitate disposizioni costituiscono norme di attuazione dell’articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione medesima.
Articolo 2
Il comma 1 interviene sul decreto-legge cosidetto «spending review», (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) al fine di chiarire, in relazione agli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche, la portata di alcune disposizioni contenute nell’articolo 2 del citato decreto.
La proposta di modifica del comma 11 del predetto articolo 2 dà un margine di assunzione alle amministrazioni che hanno soprannumeri su alcune aree e vacanze in altre; risponde, pertanto ad esigenze funzionali.
Il margine di assunzione è subordinato al congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento.
In ogni caso l’autorizzazione ad assumere è valutata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di assorbimento delle eccedenze tale da garantire la compatibilità delle assunzioni stesse con gli equilibri di finanza pubblica e senza rischiare situazioni di esubero e di collocamento del personale in disponibilità.
Di estrema, importanza, attesa la necessità di assorbire le eccedenze di personale determinatesi a seguito del taglio delle dotazioni organiche, è la misura (comma 1, lettera a), punto 2) che prevede lo slittamento fino al 2015 dell’applicazione dei requisiti pensionistici secondo la disciplina anteriore alla cosidetta «riforma Fornero» per ovviare alla dichiarazione di esubero, alla messa in disponibilità ed al conseguente rischio di licenziamento degli eccedentari.
Tale misura si rende ulteriormente necessaria atteso al comma 3 che viene chiarito che lo strumento del «prepensionamento» è utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche che si trovino costrette a dichiarare l’eccedenza di personale, comprese le fattispecie di dichiarazioni di eccedenza che trovano la loro causa in criticità finanziarie dell’ente pubblico, quali quelle connesse al dissesto dei bilanci. Viene precisato che le dotazioni organiche non possono essere incrementate laddove siano state dichiarate eccedenze e adottate le misure di prepensionamento.
Viene stabilito il termine di tre anni (anziché due come in precedenza), a decorrere dal 1º gennaio 2013, per l’individuazione dei soprannumeri non riassorbibili.
La lettera b), considerato che a normativa vigente le cessazioni dal servizio legate a prepensionamenti non vengono conteggiate ai fini della determinazione del risparmio da utilizzare per individuare il budget assunzionale, consente di utilizzare tali cessazioni nel momento in cui le stesse possono essere calcolate come tali sulla base del regime pensionistico ordinario introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il comma 2 chiarisce che agli ordini e ai collegi professionali, considerata la loro speciale natura e la loro piena autonomia finanziaria, non si applica il taglio delle dotazioni organiche di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 interpretano in maniera autentica l’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina il regime di accesso al trattamento pensionistico ed i limiti di età per la permanenza in servizio.
L’interpretazione autentica si rende necessaria per chiarire in maniera inequivocabile -- evitando lo sviluppo di contenzioso -- il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici.
L’interpretazione oggetto della disposizione è conforme all’orientamento che è stato espresso nella circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, che è stata annullata in parte qua dalla sentenza del TAR per il Lazio, sezione I-quater, n. 2446 del 2013. Qualora l’orientamento giudiziale si consolidasse, vi sarebbe il rischio che -- non potendosi opporre il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio -- i pubblici dipendenti possano pretendere di rimanere in servizio sino a 70 anni (questa età anagrafica è stabilita in generale dal menzionato articolo 24, comma 4), con evidenti ripercussioni negative sull’organizzazione delle amministrazioni, che, come noto, sono in fase di riduzione delle dotazioni organiche.
Peraltro, la presenza di altre pronunce favorevoli invece all’orientamento espresso nella citata circolare (sentenza del TAR per l’Emilia Romagna n. 201 del 2013, e del TAR per il Veneto n. 303 del 2013) evidenzia proprio la necessità di intervenire legislativamente, onde evitare il proliferare di ulteriore contenzioso dannoso per le amministrazioni.
La disposizione non comporta oneri.
La disposizione di cui al comma 6 contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 11, lettera a), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina i pensionamenti in deroga per i soprannumeri verificatisi a seguito della riduzione delle dotazioni organiche previste dalla spending review. Viene utilizzato il prepensionamento come strumento di risoluzione unilaterale del rapporto. La norma si rende necessaria in quanto la testuale formulazione della norma vigente si presta a dar adito a qualche dubbio circa il carattere obbligatorio della risoluzione del rapporto per i dipendenti che sono in possesso dei requisiti ivi disciplinati, considerata l’esigenza di gestire il processo di assorbimento degli esuberi in maniera ordinata e senza costi di contenzioso per le amministrazioni.
I commi 7 e 8 prevedono norme in materia di riorganizzazione delle amministrazioni a seguito della riduzione delle dotazioni organiche e di proroga dei contratti dirigenziali in corso.
In particolare, il comma 7 prevede l’obbligo per le amministrazioni che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, di adottare, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il divieto, in caso di mancata adozione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 è differito al 31 dicembre 2013.
Il comma 8 prevede, per le amministrazioni che effettuano la riorganizzazione per effetto dell’articolo 2 del decreto-legge n.95 del 2012, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali delle strutture interessate dalla riorganizzazione, secondo i principi e le modalità indicate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Sono salvaguardati i rapporti di lavoro del personale con conferimento di incarico dirigenziale fino alla scadenza dei relativi contratti ove già in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.95 del 2012.
Per le medesime amministrazioni è fatta, comunque, salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Inoltre, viene costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale risultanti in soprannumero all’esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell’articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione.
Il comma 10 prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’assoggettamento di tutte le Amministrazioni pubbliche censite dall’ISTAT al controllo del costo del lavoro previsto dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Il comma 11 prevede, infine, l’obbligo per gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale utilizzato.
L’intervento normativo di cui al comma 12 introduce misure urgenti in coerenza con il programma organico di politiche del personale che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo intende attuare.
La tipologia dei servizi pubblici resi dal Ministero nello svolgimento della missione istituzionale presenta una notevole differenziazione tra servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico (tutela, conservazione e valorizzazione, attualmente 5056 unità in servizio) e servizi ad alta concentrazione di risorse umane (labour intensive), prevalentemente afferenti all’ambito della vigilanza e accoglienza dei visitatori nei siti aperti al pubblico: musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche (attualmente 7594 unità in servizio).
La struttura del personale del Ministero rispecchia fondamentalmente tale polarizzazione, che deriva dall’impianto originario del Ministero stesso.
La criticità dell’attuale configurazione dipende sia da fatti anagrafici, in quanto la maggior parte dei dipendenti è stata assunta negli anni immediatamente successivi alla costituzione del Ministero (1975) per cui è in pieno svolgimento un esodo massiccio per raggiunta anzianità contributiva e per raggiunti limiti di età, sia dal fatto che nel corso degli anni il Ministero, una delle amministrazioni con la più diffusa articolazione di uffici territoriali, ha assorbito per legge esuberi derivanti da processi di ristrutturazione e riduzione sul territorio di amministrazioni ed enti pubblici e il personale inquadrato nei ruoli del Ministero medesimo non sempre era in possesso delle competenze professionali richieste per la particolare tipologia delle attività di tutela, sia dallo squilibrio nella distribuzione territoriale, essendo maggiore la concentrazione negli uffici ed istituti del Mezzogiorno.
A seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica per il personale sono state attuate progressive revisioni della pianta organica che, con il il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è stata rideterminata in 18.947 unità, con una riduzione di quasi il 25 per cento in 16 anni (24,74 per cento rispetto al 1997).
Contemporaneamente, è aumentata massicciamente l’offerta culturale (nuovi musei, nuove scoperte archeologiche, aumento delle superfici espositive) con un aumento notevolissimo dei visitatori (da 26.062.485 del 1997 a 36.426.794 del 2013) e un aumento ancora maggiore degli introiti da bigliettazione (da e 56.248.195,76 del 1997 a e 113.318.445,32 del 2013).
Anche l’attività di tutela ha avuto notevole incremento, sia nel campo paesaggistico e del patrimonio archeologico in conseguenza alla realizzazione di opere pubbliche puntuali e di grandi reti infrastrutturali, sia per il patrimonio architettonico e storico-artistico (aumento degli interventi sui beni vincolati, aumento della circolazione delle opere per eventi espositivi, aumento del commercio relativo alle opere medesime).
Nel campo degli archivi si è determinato un costante aumento del patrimonio archivistico versato dagli enti statali nei competenti archivi di Stato, così come è aumentato a dismisura il compito delle biblioteche centrali a seguito del deposito legale di un numero crescente di edizioni.
Complessivamente il sistema ha aumentato la produttività, riuscendo ad erogare maggiori servizi culturali e a esercitare una più vasta tutela con risorse che man mano si andavano riducendo. Ciò è stato possibile sia in virtù dell’innovazione tecnologica introdotta nei processi gestionali sia a seguito dell’attuazione di politiche del personale mirate ad rendere più efficiente il sistema medesimo.
Tutte le politiche perseguite, in particolare le misure assunzionali adottate, sono state volte a rafforzare la componente tecnico-scientifica caratterizzante, rappresentata dai funzionari di III area con professionalità specialistiche (architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari, restauratori) e, contemporaneamente, a ridurre massicciamente la componente del personale ausiliario di supporto nella I area funzionale. Anche la politica volta ad acquisire professionalità specifiche da altre amministrazioni, attraverso l’istituto del comando, è stata finalizzata ai medesimi obiettivi. È, inoltre, da considerare il fabbisogno non secondario di personale amministrativo di alto livello per la gestione dei numerosi procedimenti in cui la buona qualità dell’atto emanato determina l’efficacia di tutta l’attività prodotta, anche di quella tecnica.
Nella determinazione dell’attuale organico il Ministero ha confermato il riconoscimento del ruolo strategico svolto dai funzionari di III area, rispetto all’area dell’assistenza e all’area del supporto. Infatti a fronte della riduzione complessiva dell’organico dell’11 per cento tra il 2009 e il 2013 la I area è stata ridotta del 32,37 per cento (fino alle attuali 700 unità), la II area è stata ridotta del 12,58 per cento (fino alle attuali 12.847 unità) mentre la III area è stata ridotta solo dell’1,86 per cento (fino alle attuali 5400 unità).
Conseguentemente si sono prodotte posizioni soprannumerarie nella I area mentre nella II e soprattutto nella III area sono stati appositamente previsti numeri che consentono nuove assunzioni, con vacanze rispettivamente di 231 unità in II area e di 344 unità in III area.
Ai fini del riequilibrio territoriale nell’ultimo concorso bandito nel 2008 per assumere 397 unità nella II area nel profilo degli assistenti alla vigilanza e all’accoglienza e 100 unità di personale di III area (architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari, amministrativi) sono state privilegiate sedi del Centro-Nord, con concorsi regionalizzati.
Le misure finora adottate non sono tali da stabilizzare il sistema, a fronte di un depauperamento continuo del personale medesimo, che determina particolari criticità per i profili professionali caratterizzanti.
Indubbiamente a seguito di innovazioni tecnologiche nel campo della sorveglianza, della diagnostica, della conservazione, o dell’applicazione massiva di modelli gestionali sperimentali, nei prossimi anni si potrà far fronte al depauperamento del personale, ma le funzioni fondamentali devono essere presidiate da professionalità interne a pena di smantellare il sistema con conseguenze difficilmente ipotizzabili. Peraltro non è possibile mantenere, anzi migliorare le performance della tutela e della valorizzazione, così come si richiede da parte dei cittadini italiani e stranieri, senza ripianare in parte le carenze di personale, anche se nella misura contenuta nelle previsioni della norma.
Pertanto, l’intervento normativo proposto si rende necessario al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese.
Per tali scopi, invero, occorre attingere alle graduatorie dei concorsi pubblici banditi nel 2008, ancora in corso di validità.
La norma consente, a tale riguardo, di effettuare assunzioni in deroga al divieto posto dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Rimane fermo il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, le assunzioni consentite dal presente intervento normativo sono disposte nel limite del 20 per cento delle unità cessate nell’annualità precedente e nel limite del 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nella medesima annualità.
La disposizione di cui al comma 13 ha lo scopo di evitare pregiudizio alla funzionalità dell’Organismo pagatore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che in qualità di ente pubblico non economico rientra nel comparto delle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001 e la cui attività istituzionale è conseguente a obbligazioni provenienti dalla primaria norma europea. L’Organismo applica, in via esclusiva, tutte le procedure di controllo, di autorizzazione e finanziarie per l’erogazione, a sostegno dell’intero comparto agroalimentare, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) previsti da regolamenti del Consiglio e della Commissione europea. Ove tale disposizione non venisse recepita dal legislatore nazionale, la richiamata funzionalità risulterebbe pregiudicata, con conseguenze negative sull’attività istituzionale di pagamento di aiuti, concessioni e contributi finanziati dall’Unione Europea in favore dell’intero comparto agricolo ed agroalimentare, che ammontano ad una somma annuale pari a circa 5 miliardi di euro.
Per la programmazione della nuova Politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, all’Italia sono assegnati fondi europei per l’agricoltura per un totale di circa 41,5 miliardi di euro, di cui circa 31 a carico del FEAGA e 10,5 a carico del FEASR che, integrati con le previste quote di cofinanziamento nazionale e regionale, comportano un plafond complessivo pari a circa 20 miliardi di euro di spesa pubblica solo per lo sviluppo rurale.
L’Organismo pagatore dell’AGEA, in effetti, negli ultimi tre anni è stato oggetto di rilevanti osservazioni da parte degli organi di controllo e supervisione, relativamente al mantenimento dei requisiti per il suo riconoscimento, a causa delle carenze strutturali manifestatesi riguardo al cosiddetto «ambiente interno e risorse umane», così come disciplinate dall’Allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
Ciò che è stato stigmatizzato, in particolare, è il permanere dello «stato interinale» delle figure dirigenziali per un lungo periodo di tempo.
Da ultimo, la situazione di precarietà funzionale ha avuto incidenza sul permanere dei requisiti per il riconoscimento dell’Organismo pagatore, poiché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolgendo la propria attività di supervisione ai sensi dell’articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 885 del 2006, ha denunciato, come peraltro rilevato dalla certificazione relativa ai conti 2012, una evidente debolezza strutturale legata alla precarietà del personale dirigenziale, che potrebbe impattare, già dal 2013, sullo svolgimento delle attività proprie dell’Organismo pagatore.
La stessa Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti 2012, evidenzia che la carenza di dirigenti presso l’Organismo pagatore provoca un problema a livello organizzativo, a causa del quale lo stesso Organismo non risulta pienamente conforme ai criteri in base ai quali gli è riconosciuta la capacità e facoltà di pagare.
Allo stato, la grave carenza nella dotazione organica della struttura operativa è stata gradualmente solo in parte riassorbita, grazie all’espletamento di una apposita procedura concorsuale autorizzata dalla Funzione Pubblica. L’assunzione di tre dirigenti vincitori del concorso pubblico ha consentito, infatti, solo la copertura di altrettante funzioni. L’attuale dotazione organica di 10 posizioni dirigenziali, già più volte ridotta in applicazione delle linee di contenimento della spesa pubblica, rimane ancora scoperta di 3 unità dirigenziali.
Le risorse finanziarie provenienti dalle cessazioni dal servizio, determinate in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n.244, non sono sufficienti a consentire l’assunzione delle tre unità dirigenziali necessarie, ancorché il numero delle tre unità di cui si richiede l’assunzione rientra nei parametri previsti dalla medesima legge.
Né risulta praticabile -- per la particolarità della specifica professionalità richiesta -- un rimpiazzo per mobilità da altre pubbliche amministrazioni, i cui tempi sarebbero comunque assai lunghi e non compatibili con le attività relative alla nuova programmazione degli aiuti comunitari in agricoltura, con particolare riguardo al FEASR.
Con la presente norma è data facoltà all’AGEA, per consentirle di assicurare la gestione delle predette attività, di procedere, entro il termine di validità della graduatoria concorsuale (tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 16 gennaio 2013), con l’ingresso in servizio di un numero di unità dirigenziali non superiore a tre, per la copertura delle vacanze nella dotazione organica, come sopra quantificate.
Il finanziamento della presente norma richiede la disponibilità di un importo pari, a regime, a 410 mila euro, ammontare di incidenza modesta specie se confrontata con il volume sopra evidenziato di risorse di fonte europea di cui l’Organismo pagatore cura la gestione.
La copertura per finanziare la norma, pari a 137.000 euro per l’anno 2013, e a 410.000 euro a regime, è individuata tramite corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per le garanzie creditizie in agricoltura (articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231).
Articolo 3
Il comma 1 è finalizzato a favorire, da un lato, una migliore funzionalità degli uffici giudiziari, caratterizzati da una grave carenza di personale e, dall’altro, a consentire un più rapido assorbimento di personale soprannumerario attraverso procedure di mobilità volontaria.
La disposizione, infatti, prende come riferimento le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, consentendo, al relativo personale, un passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari, con inquadramento nella qualifica corrispondente.
In relazione a tale passaggio viene disciplinato il trattamento economico da corrispondere a coloro che sono interessati a tali processi di mobilità.
Inoltre con i commi da 2 a 7 si intende fornire alle società partecipate da pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e di quelle da loro controllate, uno strumento di flessibilità organizzativa quale la cessione del contratto individuale di lavoro di personale dipendente dalle medesime società.
Viene introdotta una novità importante per quanto riguarda le società partecipate come sopra individuate, prevedendo che le stesse possano, mediante accordi tra le stesse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.
La nuova disciplina può essere applicata in via ordinaria per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalle società o sollecitate dall’amministrazione controllante.
Con forme di partecipazione sindacale, la mobilità del personale in parola può svolgersi tra società partecipate dalla stessa amministrazione, tra società partecipate da amministrazioni diverse nell’ambito della medesima regione e, infine, anche tra società collocate in regioni diverse. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
Lo strumento della mobilità di personale tra società partecipate consente di arginare i rischi di gravi effetti occupazionali che potrebbero derivare dalle critiche situazioni finanziarie di alcune società o dalla loro messa in liquidazione.
Articolo 4
Con l’articolo in argomento si rafforza il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
La norma si coordina con il comma 1 dell’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (che non viene modificato) secondo cui le assunzioni per rispondere al fabbisogno ordinario delle pubbliche amministrazioni sono a tempo indeterminato (contratto dominante).
L’intervento serve da freno per gli eventuali abusi che potrebbero essere compiuti in tutti i settori.
I richiami rimarcano:
-- il principio del contratto a tempo indeterminato come contratto dominante,
-- il presupposto necessario delle esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali (per combattere i contratti a-causali)
-- il divieto di conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sempre in un’ottica dissuasiva al ricorso improprio a contratti a tempo determinato, si sancisce la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere prevedendo un’ipotesi tipica di danno erariale che sia da deterrente per le amministrazioni.
Si radunano, inoltre, anche le altre forme di responsabilità dirigenziale connesse con la violazione. L’intervento di cui al comma 2 è di coordinamento rispetto alle forme di responsabilità indicate nel comma 5-quater dell’articolo 36 sopra citato.
Viene rafforzato il regime delle responsabilità anche per l’utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa prevedendo la nullità dei contratti, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Si prevede per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato alla verifica dell’assenza di graduatorie approvate dal 1º gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo criteri di equivalenza. A tal fine si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii entro il 30 settembre 2013 un monitoraggio telematico.
Le graduatorie vigenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Questa disciplina costituisce norma di principio per regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Al comma 6, si prevede la possibilità (fino al 31 dicembre 2015), nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali, per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Il periodo di servizio maturato presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici non è computabile ai fini della maturazione del requisito di anzianità di servizio richiesto. Le graduatorie definite all’esito delle procedure selettive sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle risorse assunzionali relative ai medesimi anni in misura non superiore al 50 per cento. Le procedure selettive previste dal comma in esame sono alternative a quelle previste dall’articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, e 2015, ma sempre nell’ambito dello stesso limite del 50 per cento di cui al citato articolo 35, comma 3-bis. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
Si tratta di uno strumento utile a favorire una maggiore valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e necessario per ridurre il numero dei contratti a termine. Per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario si prevede di bandire concorsi anche con rapporti di lavoro a tempo parziale. Si garantisce così un più ampio intervento volto alla stabilità del posto di lavoro, nel rispetto dei vincoli assunzionali.
Le regioni predispongono un elenco degli addetti ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità, secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica, per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti in questa categoria. Fino al 31 dicembre 2015 gli enti territoriali, che hanno disponibilità in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla regione competente. Ciò sempre nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno garantito dal limite di utilizzo delle risorse assunzionali destinate ad assunzioni nella misura massima del 50 per cento.
Si prevede, inoltre, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato. Tale possibilità non è indiscriminata ma deve fondarsi su una coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno e con le procedure che si andranno a bandire. Rileva perciò la professionalità necessaria alle amministrazioni anche ai fini della facoltà di proroga dei contratti.
Le regioni, le province autonome, gli enti locali applicano le disposizioni secondo le loro peculiarità rispettando le misure di revisione della spesa. La norma si prefigge di favorire interventi virtuosi in capo alle predette amministrazioni.
Per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale l’attuazione delle disposizioni avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Viene esteso alle scuole dell’infanzia e agli asili nido il regime attualmente previsto per il comparto scuole statali.
Articolo 5
Per focalizzare l’attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione, sono trasferite all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance. A tal fine viene adeguata la composizione del collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici.
Articolo 6
L’articolo 6, attuando una misura di sussidiarietà con ricadute positive nei confronti delle forze di polizia, prevede che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) possa affidare ai gestori delle aerostazioni alcuni servizi di controllo dei veicoli, del personale che opera in queste infrastrutture, degli equipaggi dei velivoli, nonché degli altri soggetti che accedono alle cosidette «parti critiche delle aree sterili» degli aeroporti.
La disposizione prevede che tali servizi siano svolti secondo le procedure del Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, sotto la supervisione della Forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza, che la espleta secondo le esigenze locali e le modalità stabilite dai Comitati di sicurezza aeroportuali.
Il comma 3 contiene la disposizione in base alla quale i limiti posti all’assunzione del personale a tempo determinato, contenuti nell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite di cinquanta unità di personale. La norma consente di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativamente alla soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ex Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere del 1º ottobre 2012 e risulta in linea con l’aumento della pianta organica destinata ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, introdotta dal recente decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (articolo 25, comma 1). Lo stesso articolo 25, al comma 2, prevede poi la procedura attraverso la quale è data alla norma copertura finanziaria.
Il comma 4 dell’articolo 6 del decreto contiene una novella relativa alla disposizione contenuta nell’articolo 37, comma 6, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, relativa alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2014. Al fine di assicurare l’immediato avvio dell’Autorità di regolazione dei trasporti, si prevede che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipi, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione della predetta Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo finanziamento. L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell’ambito delle risorse indicate, assicura all’Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all’implementazione della struttura organizzativa fino all’attivazione del contributo previsto dal comma 6, lettera b), del citato articolo 37.
A regime l’integrale autofinanziamento dell’Autorità sarà infatti assicurato mediante detto contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’1 per mille dei ricavi relativi all’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, secondo una tecnica consolidata dalla legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) e già sperimentata, per altre autorità indipendenti, sin dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nel cui ambito è istituita la predetta Autorità.
Articolo 7
Il comma 1 consente ai testimoni di giustizia di accedere ad un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, con qualifiche e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, ad eccezione di quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. A tal fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento con precedenza già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni in materia di commissioni sanitarie per il personale appartenente al Comparto della pubblica sicurezza e difesa. In particolare, si prevede che le convenzioni già previste per l’espletamento delle attività delle commissioni sanitarie possano essere stipulate, oltre che con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con il Ministero della difesa.
I commi 6 e 7 hanno il fine di favorire l’ingresso dei lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle pubbliche amministrazioni, imponendone l’assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche ed in deroga ai divieti di assunzione disposti dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 (cosidetto spending review).
Il comma 8 sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n.193 prevedendo che il credito di imposta mensile per le imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, o che svolgono attività formative nei confronti di tali soggetti, sia concesso anche per l’assunzione e la formazione di detenuti o internati non ammessi al lavoro esterno.
Il comma 9, norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), prevede che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato, previste dalla citata legge, possano essere effettuate, nel rispetto dell’attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all’articolo 5, primo comma, della legge n. 103 del 1979.
Articolo 8
Le disposizioni contenute nell’articolo 8 sono dirette ad assicurare il potenziamento e la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso e di mobilitazione urgente sul territorio nazionale, anche in caso di pubblica calamità.
Tali disposizioni si rendono necessarie e urgenti al fine di evitare ripercussioni sulla qualità, continuità e tempestività dei servizi di soccorso pubblico, superando rilevanti criticità connesse alle dotazioni e all’impiego del personale, nonché al fine di garantire ai vigili del fuoco la disponibilità di strumenti tecnici, logistici e di intervento operativo, a beneficio della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.
Va premesso che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce la struttura chiamata ad intervenire operativamente nel soccorso tecnico urgente e nei contesti emergenziali a protezione della vita, dell’integrità dei beni e dell’ambiente.
L’intervento negli eventi emergenziali, ripetutisi negli ultimi anni con eccezionale frequenza, ha posto in evidenza la necessità di un potenziamento del dispositivo di soccorso sul territorio, attraverso un immediato rafforzamento, con l’immissione di risorse umane stabili e professionalmente attrezzate, delle dotazioni organiche del personale operativo permanente dei vigili del fuoco, attualmente in grado di garantire una soglia minima di funzionalità delle squadre di intervento, che rischia un’ulteriore compressione, in conseguenza delle misure di riduzione subite. Le limitazioni alla possibilità di copertura delle carenze per cessazione dal servizio, operate nel 2012, hanno ridotto al 20 per cento la quota del turn over.
L’effetto riduttivo è solo parzialmente compensato dalla disponibilità delle risorse previste dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 (articolo 1, commi 89-91), con le quali, nell’anno 2013, sarà possibile reintegrare unicamente n. 262 unità di vigili del fuoco, pari a poco più di 2 unità operative per ciascun Comando provinciale. Questa condizione rende indispensabile un immediato intervento normativo, che consenta, a parità di risorse disponibili, di rafforzare la dotazione dell’organico operativo permanente dei vigili del fuoco, in modo da assicurare una risposta iniziale ma fondamentale alle effettive necessità del soccorso e alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio, garantendo un’organizzazione adeguata ed efficiente per fronteggiare interventi ordinari e situazioni emergenziali, che hanno assunto un preoccupante connotato di ripetitività.
D’altra parte l’esperienza del terremoto in Abruzzo e le continue criticità emergenziali hanno confermato che solo grazie al ricorso alla componente aggiuntiva dei volontari si possono garantire tali standard operativi, attesa la conclamata inadeguatezza della dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Ciò premesso, la disposizione in questione prevede un incremento, pari a complessive 1000 unità, della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, attualmente di 17.193 unità (comma 1).
Il comma 2, in ragione dell’opportunità di poter utilizzare con immediatezza personale esperto e già selezionato, autorizza l’assunzione nei ruoli permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un corrispondente numero di unità, attingendo in parti uguali al serbatoio delle graduatorie recentemente prorogate dall’articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al fine di poter disporre sia dei volontari dei vigili del fuoco, che hanno già partecipato alla procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell’interno 27 agosto 2007, n. 3747, sia del personale selezionato mediante l’ultimo concorso pubblico a 814 posti, nella considerazione che il legislatore, con il decreto-legge n. 79 del 2012, ha già effettuato la scelta finalizzata alla valorizzazione di quei candidati.
La disposizione, oltre a garantire il funzionamento dei servizi istituzionali, vuole nel contempo dare una concreta risposta alle giuste istanze che provengono dalla categoria dei vigili del fuoco volontari ed un doveroso riconoscimento al contributo essenziale che detta categoria ha garantito per il conseguimento della mission istituzionale del Corpo nazionale, senza sacrificare, in una prospettiva costituzionalmente orientata, le aspettative dei giovani che hanno già superato un recente ed estremamente qualificato concorso pubblico per vigile del fuoco.
Il comma 3 assicura la copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite della misura massima complessiva di 5.306.423 euro per l’anno 2013, 29.848.630 euro per l’anno 2014 e di 39.798.173 euro a decorrere dall’anno 2015, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 4, inoltre, garantisce la prosecuzione delle procedure di copertura del turn-over nel triennio considerato, già prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 dell’efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008.
La possibilità del ricorso a graduatorie di concorsi già conclusi, oltre che rispettosa dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, garantisce anche la possibilità di copertura delle assunzioni senza oneri aggiuntivi derivanti dalla necessità di avviare nuovi concorsi, traducendosi in un sensibile risparmio di risorse, a fronte dell’aumentata capacità operativa della struttura.
Coerentemente con le misure sopra descritte, il limite di spesa per l’assunzione di personale volontario viene abbassato a 84.105.233 euro per l’anno 2014 e a 74.155.690 euro per l’anno 2015.
Sempre sul piano della garanzia dell’efficienza operativa e del miglioramento dei servizi resi ai cittadini da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si colloca il comma 6 dell’articolo 8 concernente il servizio di soccorso integrato tecnico-sanitario con mezzo aereo e di prevenzione incendi relativamente alle attività a rischio di incidente rilevante.
In particolare, il servizio di soccorso integrato tecnico-sanitario con mezzo aereo, attivato in via convenzionale in alcune regioni, assicura l’immediato e simultaneo intervento di strutture rispettivamente deputate al soccorso pubblico e al soccorso sanitario, attraverso l’integrazione di mezzi, equipaggi e procedure operative, e ha dimostrato di garantire, soprattutto in territori particolarmente impervi, una risposta ottimale in caso di incidente, nonché significativi risparmi sul piano finanziario.
L’istituzionalizzazione di questa importante forma di collaborazione operativa, che realizza pienamente la sussidiarietà tra Amministrazioni statali e regionali in un servizio essenziale alla collettività, consentirà la prosecuzione delle attività di soccorso aereo tecnico-sanitario integrato, evitando, a tutela della vita e dell’incolumità delle persone, interruzioni del servizio nei territori interessati.
La collaborazione interistituzionale è, peraltro, espressamente prevista dall’accordo del 3 febbraio 2005, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di assicurare un proficuo e razionale utilizzo dei mezzi di soccorso, anche aerei, nel rispetto delle specifiche competenze.
Articolo 9
L’articolo detta disposizioni necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche all’estero.
Il citato decreto-legge n. 95 del 2012, cosidetto «spending review», ha previsto la progressiva riduzione del personale di ruolo della scuola in servizio all’estero. Entro l’anno scolastico 2016/17 si dovrà arrivare a un contingente pari a 624 unità.
Fermo restando l’obiettivo di conseguire i previsti risparmi con il raggiungimento graduale delle 624 unità di contingente previste dall’articolo 14, comma 11, lettera b) del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il comma 1 del presente decreto apporta modifiche all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche all’estero.
Per l’anno scolastico 2013/2014, si sta procedendo alla revisione annuale del contingente del personale della scuola in servizio all’estero (dirigenti scolastici, docenti, lettori e amministrativi), come previsto dall’articolo 639, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
In particolare, proseguirà l’operazione di riduzione del contingente avviata la scorsa estate, in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 14 che prevede un numero massimo di personale scolastico all’estero pari a 624 unità. Si prevede che tale operazione si concluda entro l’anno scolastico 2016/2017, ipotizzando una riduzione media progressiva del contingente esistente pari a 80 unità l’anno, sulla base del criterio della scadenza dei collocamenti fuori ruolo in atto.
Per l’anno scolastico 2012-2013, la riduzione è stata pari a 134 posti sulla rete, sulla base del criterio della scadenza, a qualsiasi titolo, dei mandati: il contingente è quindi passato da 1.024 unità a 890. Considerando che in media un assegno di sede pro-capite mensile, comprensivo degli oneri contributi e previdenziali, è pari a 4.400 euro, si calcola un risparmio pari a 7.075.200 euro. Laddove il taglio fosse corrisposto a 80 unità tale cifra sarebbe scesa a 4.224.000 euro. Ne deriva che è stato realizzato un risparmio aggiuntivo di euro 2.851.200.
Tuttavia, si segnala che il combinato effetto tra l’automatismo insito nella norma, per cui il numero dei posti da sopprimere corrisponde ai collocamenti fuori ruolo in scadenza, e l’impossibilità di procedere a nuove nomine dall’Italia, ha fatto registrare le notevoli criticità di seguito esposte:
-- drastica riduzione dei dirigenti scolastici, cui sono demandati compiti di il monitoraggio delle iniziative scolastiche all’estero, il controllo dei contributi erogati agli enti gestori e la gestione delle scuole statali. In particolare, per i corsi ex legge 153 del 1971, qualora si dovesse continuare ad applicare la stessa normativa, da settembre in molti Paesi prioritari per le iniziative scolastiche (come Canada e Belgio) non saranno più presenti dirigenti scolastici il che renderebbe molto più complesso e, spesso, di difficile attuazione un controllo puntuale sull’impiego dei fondi assegnati agli enti gestori.
-- mancanza di alcuni profili professionali di docenza, che potrebbero pregiudicare l’avvio degli anni scolastici (per esempio: scuola statale di Asmara);
-- inosservanza di impegni internazionali, anche a fronte di una contestuale diminuzione dei finanziamenti a disposizione per potere erogare contributi alle scuole e potere sopperire al mancato invio di docenti;
-- necessità di dovere ricorrere ad un maggiore utilizzo dei supplenti dall’Italia, che potrebbe alla lunga ingenerare contenziosi con l’Amministrazione (rivendicazione da parte dei docenti supplenti di equiparazione giuridica ed economica con i docenti di ruolo).
Alla luce di quanto precede, con il comma 1 dell’articolo 9 del presente decreto, nel rispetto dell’obiettivo quantitativo fissato dall’articolo 14, comma 11 del decreto-legge n. 95 del 2012 (624 unità), si consente ogni anno la partenza di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga al blocco delle partenze dall’Italia imposto dal comma 12 del medesimo articolo 14. Tale deroga non comporta un numero di posti aggiuntivi al contingente annuale, la cui riduzione continuerà fino al raggiungimento dell’obiettivo previsto, atteso che potrà essere conservato, anno per anno, per le specifiche ed insopprimibili esigenze di cui sopra, solo un numero di posti eccedente la media (80) che consente di assicurare al bilancio dello Stato le economie previste dall’attuazione della norma. La disposizione non comporta oneri derivanti da nuove selezioni. In relazione a questo ultimo aspetto si precisa che le prove di accertamento linguistico per l’aggiornamento delle graduatorie relative a docenti e personale amministrativo si sono già svolte nel dicembre 2011; quanto ai dirigenti scolastici i colloqui di cui all’articolo 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo per il quadriennio 2002-2005 dell’area dirigenziale V sono state già organizzate nell’ambito di una procedura indetta con avviso antecedente al 6 luglio 2012.
Il comma 2 dell’articolo 9, tenuto conto che agli alunni delle scuole statali italiane all’estero devono essere comunque assicurati gli insegnamenti obbligatori previsti dalla legislazione italiana, si permette l’affidamento di tali insegnamenti a personale italiano già residente nel paese ospitante o straniero in possesso dei requisiti prescritti, il cui contratto di assunzione e il rapporto di lavoro siano regolati dalla legge locale. In tal modo sarebbe limitato il numero di posti in contingente che prevedono la assegnazione dall’Italia di docenti di ruolo o di supplenti, il cui trattamento economico è più oneroso in quanto riferito all’indennità di servizio all’estero.
Articolo 10
La disposizione ridefinisce il quadro di governance della materia delle politiche per la coesione territoriale, attualmente di competenza del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, struttura in avvalimento da parte del Ministro per la coesione territoriale.
Il citato Dipartimento, infatti, interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato sull’Unione europea e in coerenza dell’articolo 119, quinto comma, e articolo 3, secondo comma, della Costituzione.
La disposizione distribuisce la governance delle politiche di sviluppo territoriale tra una struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di programmazione e di coordinamento delle politiche, e l’Agenzia per la coesione territoriale, con funzioni più specificamente operative di attuazione, di vigilanza e di supporto delle autorità di gestione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di cofinanziamento nazionale, nonché dalle risorse aggiuntive nazionali per le politiche regionali (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, stante la necessità di rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.
Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale, la norma prevede il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica fino a un massimo di 50 dipendenti.
La disposizione, inoltre, istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, definendone la dotazione organica in 200 unità.
In conseguenza dei trasferimenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie all’Agenzia per la coesione territoriale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono corrispondentemente ridotte le analoghe strutture e risorse del Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 11
Al fine di consentire il proficuo riavvio del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) alle date, già calendarizzate, del 1º ottobre 2013 e del 3 marzo 2014, vengono apportate alla disciplina alcune modifiche finalizzate a ridurre la platea soggettiva dei destinatari e a semplificare il sistema, in una prospettiva anche di riduzione progressiva dei costi per gli utenti.
Giova ricordare che dagli articoli 17, 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, si desume che gli Stati membri devono prevedere un sistema di tracciabilità dei rifiuti, dalla fase di produzione a quella di smaltimento, per i produttori e gestori dei rifiuti pericolosi, e per gli enti o imprese che gestiscono rifiuti. La direttiva non specifica peraltro se il sistema di tracciabilità debba essere informatico o cartaceo.
Con l’intervento normativo in oggetto la platea soggettiva viene circoscritta ai produttori e gestori di rifiuti pericolosi, mentre per gli enti e imprese intermediari nei rifiuti diversi dai pericolosi, si mantiene per ora il sistema dei registri cartacei, demandando ad un decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 la individuazione di ulteriori categorie tenute ad aderire al SISTRI.
Quanto all’operatività del sistema, si prevede, anzitutto che alla data del 1º ottobre 2013 il sistema partirà solo per i gestori di rifiuti pericolosi, e non anche per i produttori di rifiuti pericolosi.
In tal modo il sistema, che avrebbe dovuto partire per quasi 70.000 utenti, partirà il 1º ottobre per circa 17.000 utenti.
Per i produttori di rifiuti pericolosi il sistema partirà il 3 marzo 2014, al fine di consentire nelle more le necessarie semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.
Entro il 3 marzo 2014 potranno essere individuate le ulteriori categorie di intermediari nel settore dei rifiuti a cui estendere il sistema, debitamente semplificato.
Si prevede sia una semplificazione periodica del sistema, che andrà fatta tenendo conto delle esigenze manifestate dagli utenti e della evoluzione tecnologica, sia una semplificazione in sede di prima applicazione, e che avrà luogo tra settembre 2013 e marzo 2014. In questa prospettiva, il termine del 3 marzo 2014 potrà essere con decreto ministeriale differito di altri sei mesi, se ciò sarà necessario per rendere operative le semplificazioni. Contestualmente si prevede una semplificazione della governance mediante la soppressione del Comitato di vigilanza e controllo, di cui all’articolo 27 del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e la costituzione di un più operativo Tavolo tecnico focalizzato sulle attività di monitoraggio e concertazione.
Sono previste altre disposizioni che consentono il pagamento parziale delle prestazioni già eseguite all’esito del collaudo e dell’audit dei costi, validato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).
In sede di prima applicazione della disciplina, si prevede una moratoria dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni meramente formali.
La norma di cui al comma 14 mira a semplificare e, allo stesso tempo, a concentrare il campo di intervento dell’attività di vigilanza che la legge affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas circa la «puntuale osservanza» del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES.
Come noto, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», ha modificato l’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, in materia di addizionale IRES. In particolare, la legge, oltre a prevedere un incremento di aliquota dell’addizionale di imposta di 4 punti percentuali per il triennio 2011-2013 (dal 6,5 per cento al 10,5 per cento), ha introdotto nuove soglie per l’assoggettamento alla maggiore imposta (volume dei ricavi superiore a 10 milioni di euro e reddito imponibile superiore ad un milione di euro) ed esteso l’applicazione della medesima e la conseguente vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ad altri settori del comparto energetico. Più di recente, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha ulteriormente ampliato il perimetro di applicazione dell’imposta, riducendo la soglia relativa al volume di ricavi a 3 milioni di euro e la soglia del reddito imponibile a 300 mila euro.
Pertanto, per rendere efficace l’attività di controllo tendente ad evitare traslazioni sui prezzi finali e allo stesso tempo ridurre le complesse incombenze burocratiche a carico delle imprese, a volte anche di limitate dimensioni, la norma specifica che la vigilanza si svolge mediante accertamenti a campione e si concentra sulle imprese con un fatturato superiore al valore soglia di fatturato totale indicato dalla legge 10 ottobre 1990, n.287 per la preventiva comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione (oggi pari a circa 482.000 milioni di euro).
Articolo 12
L’articolo 12 ai commi 1 e 2, reca disposizioni necessarie all’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 4 giugno 2013 n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.89, a loro volta necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto.
A tal fine sussiste l’urgente necessità di disporre delle discariche di cui alla norma in questione per le quali è già stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale. Gli interventi di attuazione dell’AIA anzidetta comportano infatti la produzione di rilevanti quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi (per esempio i rifiuti prodotti a seguito della bonifica del suolo sottostante ai parchi minerali da coprire, o le polveri prodotte dai nuovi sistemi di abbattimento fumi), per il cui corretto smaltimento è necessario poter disporre, in tempi rapidi, di impianti idonei compresi nel perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto e a servizio di quest’ultimo, che hanno già avuto provvedimenti positivi di valutazioni d’impatto ambientale ma il cui iter autorizzativo non è stato ancora definito. Senza tali discariche, i tempi di attuazione degli interventi previsti dall’AIA in questione si allungherebbero notevolmente, considerato che risulta difficile trovare altre discariche esterne al sito dello stabilimento, sia per i suoi considerevoli fabbisogni di abbancamento, sia perché tale reperimento richiederebbe comunque tempi lunghi e costi molto elevati, che sottrarrebbero risorse ad altri interventi ambientali. La collocazione e il progetto di queste discariche sono già stati giudicati ambientalmente idonei dai menzionati provvedimenti positivi di valutazioni d’impatto ambientale. Nella costruzione e gestione di queste discariche, le cui modalità sono definite su proposta del sub commissario nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l’Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia, deve essere assicurato comunque il rispetto delle normative vigenti e un elevato livello di protezione ambientale.
La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le spese inerenti la costruzione e gestione delle discariche in questione sono a carico dell’ILVA in qualità di gestore delle medesime.
Il comma 3 attribuisce al commissario straordinario la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso d’esecuzione alla data di avvio del commissariamento che non risultino coerenti rispetto alle esigenze connesse alla predisposizione ed all’attuazione del piano delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni, semplificandone e meglio definendone il relativo regime. Tale facoltà di scioglimento non si applica ai contratti di lavoro subordinato ed autonomo, ai contratti preliminari di compravendita di immobili che siano già stati trascritti e che siano destinati a costituire l’abitazione principale o la sede principale dell’impresa dell’acquirente, ai contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare e ai contratti di locazione di immobili nei quali l’impresa commissariata è parte locatrice.
Il comma 4 è finalizzato a meglio definire il regime di applicazione della responsabilità del commissario straordinario, del sub-commissario e degli esperti del comitato estendendolo anche nei confronti dei soggetti da questi funzionalmente delegati con riferimento alla predisposizione ed all’attuazione dei piani ivi previsti, semplificandone e precisandone l’ambito e l’estensione temporale.
Il comma 5 si prefigge di garantire l’accesso al credito dell’impresa sottoposta a commissariamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, attraverso il riconoscimento del beneficio della prededuzione, in caso di successiva insolvenza dell’impresa commissariata, ai finanziamenti contratti in funzione della predisposizione e dell’attuazione del piano delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni. La norma si propone quindi di semplificare e rendere di più immediata applicazione il regime dei finanziamenti all’impresa commissariata, assicurando che la medesima disponga delle risorse finanziare necessarie all’esecuzione dei piani di cui sopra, scongiurando il rischio che il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali perseguiti attraverso il commissariamento dell’impresa possano essere pregiudicati per l’impossibilità dell’impresa di accedere al mercato del credito.
Il comma 6, infine, dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare siano individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’ILVA, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.
Relazione tecnica
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013.(*)
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonché di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni nonché una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, consentano di rendere più efficace l'utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché di prevedere interventi finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Articolo 1.
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizioe consulenze nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Articolo 2.
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:»;
2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;
5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over».
2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1º gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».
10. A decorrere dal 1º gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.».
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiegoe nelle società partecipate)
1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.
Capo II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzionee valutazione della performance)
1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.
3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.
4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.».
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di controllo aeroportualee sulle concessionarie autostradali)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;».
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia -- direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»;
b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.».
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di € 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
Articolo 8.
(Incremento delle dotazioni organichedel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».
7. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
Articolo 9.
(Misure urgenti per le istituzioni scolastichee culturali italiane all'estero)
1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;
b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»;
d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE
Articolo 10.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:
a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;
d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1º marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.
11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Capo IV
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 11.
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllodella tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.».
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1º ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1º ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi»
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1º ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».
13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Articolo 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 2013.
NAPOLITANO
Letta -- D'Alia -- Cancellieri -- Carrozza -- Bray -- Trigilia -- Bonino -- Saccomanni -- Orlando -- Alfano -- Zanonato -- Lupi -- Di Girolamo -- Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
*) Si vedano, altresì, l’Errata Corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2013, nonché il Comunicato relativo al medesimo Errata Corrige e l’Avviso di rettifica entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2013.