Riconoscimenti qualifiche professionali
La disciplina relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è assicurata dalla Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.
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Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento nazionale. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
Diverso dal riconoscimento professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico. Quest'ultimo consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell'UE. Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto UE ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. In particolare, l'equipollenza dei titoli di Studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento nazionale.
Le autorità competenti sono:
- gli Uffici Scolastici Provinciali per i Titoli di Studio pre–universitari;
- le Università per le Lauree;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per i titoli di Dottorato.
I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio "curriculum studiorum" possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta. La documentazione da presentare alle segreterie delle università è, di solito, la seguente:
- domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta
- originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito;
- originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
- programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano. L'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;
- originale del titolo accademico posseduto;
- generalmente tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extracomunitari residenti all'estero)
Link esterni:
Riconoscimento titoli accademici e professionali - sito Ministero dell'Università e della Ricerca
Riconoscimento dei titoli di studio - sito del MIUR