(Sergio
Briguglio 1/9/2013)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Luglio 2013)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti
vigenti alla data del 31/7/2013 in materia di diritto dello straniero sono
riportati in sinottico-normativa-35.html.
La versione del
presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata
in manuale-normativa-27.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.
1.
Ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4.
Ingresso, reingresso
e uscita dallÕItalia
7.
Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del
lavoratore sfruttato
19. Ingresso e soggiorno illegale
20. Respingimento alla frontiera
21. Espulsione
23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33. Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
34. Contenuto della protezione internazionale
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di
protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a regime
42. Neocomunitari
1.
Condizione giuridica dello
straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia
civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale,
protezione diplomatica (torna all'indice)
-
Condizione giuridica
dello straniero
-
Carta dei valori;
compatibilita' con consuetudini diverse
-
Diritti del cittadino
straniero
-
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
-
Rapporti con la
pubblica amministrazione; certificazioni
-
Modalita' di adozione
dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)
Condizione
giuridica dello straniero (torna
all'indice del capitolo)
Ambito
di applicazione (torna all'indice del capitolo)
o
il principio in base al quale le
disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino
comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato
con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore
comunitario di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e
bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni
sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente
presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di
ingresso del paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie
urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di
assicurazione sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa
legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al
diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a valere, dovrebbe essere
previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di
espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di
soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare
privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il
rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta',
permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del
minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o
per il marito convivente)
Carta
dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna
all'indice del capitolo)
Diritti
del cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)
o
Sent.
Cass. 450/2011 e Sent.
Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona
umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto
ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili
puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla
condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi,
senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi
non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per
fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent.
Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori
quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello
stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento
delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent.
Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso,
Trib.
Roma e Trib.
Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del
danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib.
Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di
reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale
per la morte del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib.
Torino (che cita Sent.
Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non
patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore
monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a
ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato
al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma
sara' spesa
¤
Trib.
Roma e Trib.
Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non
puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal
momento che
-
non si sa dove l'interessato spendera' il
risarcimento
-
il rientro in patria potrebbe essere
stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore potrebbe spostare la propria
residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il
risarcimento
-
sarebbe possibile ridurre o azzerare il
risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla
spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o
per la scelta di devolvere tutto in beneficienza
¤
Sent.
Cass. 1637/2000 e Trib.
Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di
un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona
defunta avrebbe effettivamente apportato
o
principi di diritto (Sent.
Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente precisa, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a
cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei
soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da
essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto legislativo di
adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non scatta, se l'adempimento
riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale
della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del
diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato
temporale
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale
dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellÕaltro; nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della
celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita'
appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le
pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai
diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o
la celebrazione del matrimonio puo'
essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il
cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso
di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ.
Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione
di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente,
che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello
Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita'
matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o
la richiesta della pubblicazione di
matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e'
trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va
presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli
uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo dell'ufficio consolare puo'
ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16
anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del
codice civile
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui
ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere
celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
ai fini del rilascio del certificato di
capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di
Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di
effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa
Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato
di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette
e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni
nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale dello stato civile che deve
emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente
l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.),
la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di effettuare le pubblicazioni
continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero
dinnanzi all'autorita' consolare italiana
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi
segnaletici, comunque invasivi della liberta'
personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro
modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in assenza di una
norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta'
personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D.
Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
sensibili (nello stesso senso, TAR
Lombardia)
o
illegittimita' del Regolamento
per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione
Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque
acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme
interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di
circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale,
garantito da art. 16 Cost.
¤
potere dell'Amministrazione di elaborare
proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette
proposte, per violazione della liberta' di
scegliere la propria attivita' lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento
delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i
seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta'
di circolazione e di soggiorno sul territorio
nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione dell'orario di visite e
potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di
sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul
territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.,
e del diritto alla vita di relazione
o
riforma, in parte, TAR
Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento
interno)
o
osserva come, benche' negli atti
preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita'
del nomadismo, l'intera operazione non sembra di
carattere discriminatorio, giacche' le misure si
applicano a tutti coloro che si trovano nei campi
nomadi
o
rigettato il ricorso del Governo Italiano
contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011
o
Sent.
Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile),
nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul
fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da
un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile
traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti
ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale
collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni
interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la
decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e'
sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata
su una valutazione del merito
o
il fatto che il Consiglio di Stato possa
aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di
illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche'
in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla
Cassazione
o
non e' neanche sindacabile dalla
Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita'
derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui
lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due
anni)
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina,
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al
12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia,
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco,
Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca,
Romania, San Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka
(fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria,
Uruguay (fino al 12/12/2014
o
ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile
(diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare
e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
o
in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo
Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o
la conversione e' effettuata senza esami
solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni,
al momento di presentazione dell'istanza
o
in caso di richiedente con residenza
superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che
il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo
dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi,
contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione),
viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il
richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli
esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal
momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di
rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo
Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b)
del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente
italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!
o
in allegato all'istanza di conversione,
deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo'
essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari cingalesi
o
sono irricevibili le richieste di
conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza
in Italia
o
non possono essere convertite patenti
cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in
Italia
o
in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo
Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida
o
a seguito dell'istanza di conversione,
l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador
una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale
l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono
essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze
consolari
o
disposizioni analoghe, mutatis
mutandis, a quelle riportate in Circ.
Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di
conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute
in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia,
e in relazione della conversione con esami di revisione
o
dal 28/9/2012, gli allegati tecnici
all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro
tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e
italiani) validi ai fini della conversione
o
dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva
2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle
nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto,
prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in
una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano
previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere,
su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente
di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere
prodotta unÕattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone,
da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione
o
in presenza di una patente macedone
riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di
altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato
la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di
stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla
Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile
quello Stato
o
in vigore dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo
Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida
o
conversione effettuata, senza esami, in
conformita' alla III
Tabella di equipollenza
o
le patenti serbe redatte sul modello
cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014
o
all'istanza di conversione, oltre alla
documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto il Certificato di validita'
e autenticita' della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul
modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo
Italia-Serbia
o
le patenti serbe convertite in Italia
sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia
o
le patenti estere presentate per la
conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che,
nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo'
condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada,
approvato con D.
Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della
consegna della patente italiana
o
per i neopatentati restano valide le
limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data
di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 Accordo
Italia-Serbia)
o
non e' possibile accettare richieste di
conversione di patenti serbe conseguite dopo lÕacquisizione della residenza in
Italia, ne' patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non
convertibile in Italia
o
la conversione senza esami e' consentita
solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di 4 anni, al
momento di presentazione dell'istanza
o
ai richiedenti con residenza superiore a
quattro anni, viene data informazione scritta (da far sottoscrivere all'interessato)
che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per
conversione) sara' disposto e notificato allÕinteressato un provvedimento di
revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici
o
in caso di mancato superamento degli
esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida,
poiche' la patente serba, dopo la conversione, e' ritirata e restituita
all'Autorit di rilascio (art. 7 Accordo
Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi dellÕart. 130
del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992
o
con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia e' possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui
due nuovi modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati
o
le patenti rilasciate in Croazia potevano
gia' essere convertite anteriormente all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle
redatte sui modelli piu' recenti per le quali si era in attesa della
definizione di una procedura d'aggiornamento da concordarsi con le autorita'
croate
o
dovendosi applicare la normativa
comunitaria, per le patenti croate, oltre alla "conversione", potra'
essere effettuata la procedura per il "riconoscimento", che, con il rilascio
del previsto tagliando, permette la gestione del documento senza convertirlo e
quella per il "rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o
furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992)
o
per le patenti di guida croate redatte
sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A, B, C, D, E, F, G, H)
potra' continuare ad essere applicata la tabella di equipollenza gia' in uso
o
successivamente a tale modello in Croazia
ne sono stati emessi altri due e introdotte altre categorie; pertanto per le
patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si fara' riferimento alla tabella
allegata alla circolare
o
veicoli
intestati a soggetti nati all'estero (da dati
Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus,
9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102
motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime
nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania
(261.472)
o
patenti
attive per non italiani (da dati
Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania
(378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)
o
coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com.
Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10
nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato
Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504), marocchini
(3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678),
egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)
Diritti
del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)
o
benche' il nostro ordinamento debba
adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali
convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al
giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore
nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib.
Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque
un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib.
Milano, che fa riferimento a Sent.
Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent.
Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR
382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita'
di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
-
Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi
rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le
normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
-
benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne
di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
-
la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto
comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione
interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto
determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
-
in presenza di una tale connessione, il
diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
-
art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
-
quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di
quelle norme interne, al cittadino straniero
o
le attivitaÕ che comportino lÕesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001); Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione
provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver
nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellÕaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi¯ competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare
gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da
art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile
perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni
solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione
puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi)
Rapporti
con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna
all'indice del capitolo)
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa, e circ.
Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Æ
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Æ
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Æ
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno (consentita, a Milano, da circ.
Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Æ
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Æ
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
-
Sent.
Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost.
e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR
Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non
deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che
debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
-
in relazione al caso di un neo-maggiorenne
irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci
siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico
ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo
vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato
Stranieriinitalia)
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
benche' art. 40 DPR
445/2000 (come modificato da art. 15 L.
183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica
amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ.
MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri
d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale,
di cui all'art. 3 DPR
445/2000, relativa allo straniero
o
nei procedimenti amministrativi relativi
agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione quando tale acquisizione sia
desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999;
ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999),
certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di
idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998),
certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico
finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per
il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante
l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del
permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR
394/1999); Circ.
Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi,
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la
dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi",
ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati
dalle norme sull'immigrazione"
o
le norme introdotte da art. 15 L.
183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei
certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in
materia di stato civile
o
quando si tratti di dati che rientrano
nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento
di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei
registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere
acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e
non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva
archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre,
per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere
effettuato solo nei casi dubbi o a campione
o
quando invece il dato richiesto attenga
ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato
italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese
straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il
nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c.,
o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)
o
le trascrizioni di atti formati
all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi
di art. 19 DPR
396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini
nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o
possono pero' essere effettuate, su
richiesta (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR
396/2000, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie
integrali dell'atto di matrimonio riportante detta
annotazione possono essere rilasciate anche a
soggetti terzi interessati che non siano menzionati
nell'atto
o
in relazione ai rapporti di parentela ai
fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004); Corte
App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di
parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando
sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi
in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L.
218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua
di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
o
definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, di durata
non superiore a 90 gg (anziche', come per i procedimenti ordinari, 30 gg); in
particolare (Allegato
DPCM 10/10/2012),
¤
nulla-osta all'ingresso per volontariato
(art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
nulla-osta per ricerca scientifica (Art.
27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
pagamento di sussidi per cittadini
europei indigenti alle stesse condizioni previste per lÕassistenza dei
cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio
1953, ratificata con L.
385/1958 (Carta
Sociale Europea ratificata con L.
929/1965; DPR
9/1972): 90 gg.
¤
pagamento dei contributi destinati
allÕaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza
e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei
mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005): 30 gg.
¤
nulla-osta per l'assistenza religiosa ai
detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L.
354/1975; DPR
230/2000): 60 gg.
o
abrogate le tabelle allegate al Decreto
Mininterno 2/2/1993
o
in fase di adozione anche un DPCM che
considera i procedimenti i cui termini di conclusione siano superiori a 90 e
non superiori a 180 gg
o
non sono invece sottoposti alla
disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti relativi alle materie
dellÕimmigrazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto la legge li esclude espressamente
o
definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere
promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in particolare (Allegato
1 DPCM 21/3/2013),
¤
rimborso delle spese di patrocinio legale
(art. 18 L.
135/1997): 180 gg.
¤
accordo preventivo per il porto d'arma
comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario (art. 5 D.
Lgs. 527/1992): 120 gg
¤
autorizzazione al rientro dello straniero
espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg (al fine di adempiere alle
attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le
questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato
durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento
espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo
una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e
l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di
lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le
informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di
un unico archivio)
¤
pagamento di spedalita' per cittadini
stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art.
35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953,
ratificata con L.
385/1958; Carta
Sociale Europea ratificata con L.
929/1965; DPR
9/1972): 180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni
urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le
norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura
competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione
prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti,
escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e
chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale
provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di
accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla
situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza
di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di
prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del
termine massimo consentito; nota: non dovrebbe
rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione
temporale di tali prestazioni)
¤
acquisto e concessione della cittadinanza
italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva
Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine attualmente
vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede
accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la
domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si
capisce dove risieda la complessita' del procedimento)
¤
riconoscimento dello status di apolide
(art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello status di apolide segue
le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il
procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti
dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre
infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha
perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si
comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)
¤
riconoscimento giuridico degli enti del
culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche (L.
449/1984; L.
222/1985; L.
516/1988; L.
517/1988; L.
101/1989; L.
116/1995; L.
520/1995; L.
1159/1929; RD
289/1930; Accordo
Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa Sede; nota: verosimilmente anche L.
126/2012, L.
127/2012, L.
128/2012, L.
245/2012, L.
246/2012): 180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede
all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti,
l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di
polizia; l'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione
centrale, che puo' a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi;
spesso possono essere coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate,
per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche
all'estero; per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo'
comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di
religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente)
o
i poteri sostitutivi da esercitare in
caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L.
241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L.
35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale
di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e'
pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail
utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com.
Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto
Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne
l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)
o
l'Ispettorato Generale
dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30
gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura
amministrativa, per i quali non ¸ stato rispettato il termine di conclusione
(art. 2 co. 9-quater L.
241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L.
35/2012)
o
nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge
o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L.
241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L.
35/2012)
Modalita'
di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)
o
per essere rappresentata in giudizio, sia
per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina
di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese
non risultino manifestamente infondate
o
l'istituto del patrocinio a spese dello
Stato vale nell'ambito del processo civile (incluse le procedure di volontaria
giurisdizione), nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel
processo penale
o
l'ammissione dello straniero al gratuito
patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e
tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; Trib.
Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al
gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art.
190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale
per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo
caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che
viene azionata in giudizio; Sent.
Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello
straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
o
l'ammissione al gratuito patrocinio e'
valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione
puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti
i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte
ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per
proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellÕesecuzione, nel
procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo,
nei processi relativi allÕapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che
l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata
autonoma richiesta di ammissione al beneficio
o
in ambito penale il patrocinio a spese
dello Stato e' escluso
¤
nei procedimenti penali per reati di
evasione in materia di imposte
¤
se il richiedente e' assistito da piu' di
un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
¤
per i condannati con sentenza definitiva
per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli
stupefacenti
o
per essere ammessi al patrocinio a spese
dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33
euro (Decr.
Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia
(con limite di reddito elevato, in ambito penale,
di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della
personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi
o
domanda di ammissione in ambito civile
¤
si presenta presso la Segreteria del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede
il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al
luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il
processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
¤
la domanda contiene l'autocertificazione
dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
¤
il Consiglio dell'Ordine valuta la
fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento
di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne
trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle
Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati
¤
se la domanda e' accolta, l'interessato
puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli
avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato,
approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della
competente Corte di appello
¤
se la domanda non e' accolta,
l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente
per il giudizio, che decide con decreto
o
domanda di ammissione in ambito penale
¤
si presenta alla cancelleria del giudice
per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini
preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase
successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il
procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)
¤
se il richiedente e' detenuto la domanda
puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la
trasmissione al magistrato che procede
¤
se il richiedente e' straniero la domanda
deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti
all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di
quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione
puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent.
Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della
certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando
l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato
rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente
soggiornante?)
¤
se il richiedente e' straniero ed e'
detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto
o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta,
entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da
autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR
115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione
al gratuito patrocinio (Sent.
Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale
revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale,
solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della
presentazione dell'istanza lo straniero libero)
¤
entro 10 gg dalla presentazione della
domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica
l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie
o la rigetta o la dichiara inammissibile
¤
del deposito del decreto viene dato
avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene
notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide
sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
¤
in caso di accoglimento della domanda,
l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il
Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei
casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un
investigatore privato autorizzato
¤
in caso di decisione negativa,
l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte
di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso
e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e'
notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20
gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento impugnato
o
ai fini dell'ammissione al gratuito
patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord.
Corte Cost. 144/2004)
o
Circ.
Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale
o
in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al
gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita'
del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs.
150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
Protezione
diplomatica (torna all'indice del capitolo)
o
lo straniero, esplicitamente interrogato
(se possibile) dallÕautoritaÕ che deve procedere, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare del
Paese di cui eÕ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di
eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di
asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa
derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali
2.
Categorie di ingresso (torna all'indice)
-
Categorie di ingresso;
ordine di grandezza dei flussi; presenze
Categorie
di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze (torna
all'indice del capitolo)
o
Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaÕ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a
raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel
2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010
-
lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
-
studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o
lunga durata
o
Requisiti:
non gravare sullÕassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio
di ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri (Annuario
MAE 2011-2012):
-
motivi religiosi: circa 10.000 nel 2010
-
turismo: circa 1.015.000 nel 2010
-
affari: circa 191.000 nel 2010
-
invito: circa 22.000 nel 2010
-
missione: circa 20.000 nel 2010
-
cure mediche: circa 3.000 nel 2011
-
residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
Nota: requisiti meno stringenti =>
numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroÕ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo:
condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al Tribunale ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007,
circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010), 87.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
-
richiesta asilo:
¤
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro
esito: 5.447 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro
esito: 7.285 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro
esito: 4.044 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2007 (da Secondo
Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione
internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con
protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione:
4.908 (36.3%); altro
esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
¤
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint.
Secondo Rapporto EMN)
¤
nel 2010
(dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato
ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp.
Eurostat 5/2011 sull'asilo)
¤
nel 2011
(dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp.
ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro
esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com.
Stranieriinitalia)
¤
nel 2012,
15.715 domande di protezione internazionale presentate; 21.705 domande esaminate; riconoscimento
dello status di rifugiato: 1.735; protezione sussidiaria: 4.410; protezione umanitaria: 1.935; diniego senza protezione: 13.900 (da Rapp.
Eurostat 22/3/2013 sull'asilo)
o
Nota: lÕammissione al riconoscimento del
diritto dÕasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
o
Note:
¤
al 31/12/2010, soggiornavano in Italia
56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687
in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2010)
¤
al 31/12/2012, soggiornavano in Italia
64.779 rifugiati (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865
in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2012)
o
2001: 947.085, di cui 186.167 nazionali
o
2002: 852.347, di cui 153.830 nazionali
o
2003: 874.863, di cui 178.532 nazionali
o
2004: 1.154.558, di cui 196.825 nazionali
o
2005: 1.076.680, di cui 224.080 nazionali
o
2006: 1.198.167, di cui 217.875 nazionali
o
2007: 1.519.816, di cui 363.277 nazionali
o
2008: 1.563.567, di cui 318.872 nazionali
o
2009: 1.401.706, di cui 301.561 nazionali
o
2010: 1.543.408, di cui 218.318 nazionali
o
popolazione totale in Italia: 60.340.300
o
cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%);
cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%);
prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%),
Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)
o
nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati
in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900
(5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400,
10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900,
3.1%)
o
eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani);
32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)
o
eta' media (da Rapp.
Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione
complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9
(cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o
provenienza, rispetto all'Indice di
Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a
medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
o
cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di
eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610),
Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)
o
soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734
(di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7%
coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina
(85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di soggiorno ordinari:
1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro,
98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro,
109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679
per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per
motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per
motivi familiari)
o
eta' media: 31,7 anni
o
4.208.977 cittadini italiani iscritti
all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666
minori, 798.619 ultra-65-enni
o
per continente: Europa 2.306.769, America
1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253
o
primi 5 Paesi di residenza all'estero:
Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170),
Brasile (298.370)
o
prime 5 Regioni di partenza: Sicilia
(674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia
(332.403)
o
iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952
o
cancellazioni per l'estero 2000-2010:
450.161
o
flussi dal Meridione (2009): 109.000
verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000
verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)
o
flussi (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse, Rapp.
Eurostat rimesse 2010, Rapp.
Eurostat rimesse 2011):
¤
2007: 6.047
milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
¤
2008: 6.382
milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
¤
2009: 6.753
milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)
¤
2010: 6.572
milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)
¤
2011: 7.394
milioni di euro (1.230 verso Stati membri UE; 6.165 verso Stati non UE)
o
flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279
(2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp.
Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp.
Fond. Moressa)
o
Rapp.
Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro
nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da
uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania
(2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra
Stati membri UE
o
Nel 2011, rimesse dall'Italia verso i
principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in
euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp.
Fond. Moressa rimesse 2012):
¤
Cina 2.537; 12.085; 3,9
¤
Romania 894; 924; 0,2
¤
Filippine 601; 4.484; 2,9
¤
Marocco 299; 663; 0,3
¤
Bangladesh 290; 3.523; 7,6
¤
Senegal 245; 3.030; 4,3
¤
India 205; 1.699; 1,7
¤
Peru' 194; 1.968; 0,5
¤
Brasile 182; 3.916; 0,5
¤
Ucraina 166; 829; 0,4
o
flussi pro capite, dall'Italia (da Rapp.
Fond. Moressa, Rapp.
Fond. Moressa rimesse 2012):
¤
2000: 463
¤
2001: 512
¤
2002: 593
¤
2003: 753
¤
2004: 1.360
¤
2005: 1.624
¤
2006: 1.695
¤
2007: 2.055
¤
2008: 1.858
¤
2009: 1.734
¤
2010: 1.552
¤
2011: 1.618
3. Programmazione dei flussi (torna
all'indice)
-
Documento
programmatico; decreti di programmazione dei flussi
-
Prassi e decisioni
particolari
-
Contenuto dei decreti
dal 1998
Documento
programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna
all'indice del capitolo)
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal
2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in
vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore
dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in
vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal
2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal
2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore
dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal
2000
o
Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal
1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato
Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto
dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo
quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione Russa, Accordo
con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo
d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della
Federazione Russa nel 2010 (circ.
Mininterno 30/7/2012)
o
interagire con le autorita' competenti ed
i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta
di lavoro in Italia
o
facilitare la realizzazione di programmi
di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative
locali
o
fornire assistenza tecnica alle
controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in
Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati
dal Minlavoro
Prassi
e decisioni particolari (torna all'indice del
capitolo)
Contenuto
dei decreti dal 1998 (torna all'indice del capitolo)
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500),
marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999:
lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro
11/00: stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri
paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di
ogni nazionalitaÕ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000),
Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi
con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allÕingresso nellÕUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaÕ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora
soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
-
DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
ŅstandardÓ, percheÕ la programmazione transitoria non puoÕ eccedere la quota
complessiva di ingressi nellÕanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Ņaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ŅGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
-
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel
2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le
categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120
gg.
-
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel
2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo
per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
-
DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
-
DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
-
Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
-
Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
-
DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande
presentate
-
DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte,
in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari
o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia'
chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ.
Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008,
trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite
da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e
di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870
Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o
2009:
-
DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande
presentate
o
2010:
-
DPCM
1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni
2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ.
MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nello stesso senso, TAR
Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di
programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale
valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da
TAR
Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di
ingresso; TAR
Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli
ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent.
Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni
artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta
qualificazione - nota: l'alta qualificazioen non e' prevista per i liberi
professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano
finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio
nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni
studio o formazione in lavoro autonomo (Circ.
Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ.
MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle
conversioni; Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi
dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ.
Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ.
Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ.
MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro
autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto; Circ.
Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
-
DPCM
30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori
subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini,
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000
cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro
subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro
subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000
conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento),
500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo
120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni
studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito
del DPCM
1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM
30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati
forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da
parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico;
le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita'
privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita'
(contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000
disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro
6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione
da permesso CE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da
permesso CE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di
origine italiana (contro 500); circ.
Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri
Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi
CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all.
1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all.
2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ.
Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro
in lavoro subordinato, 21 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in
lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o
tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ.
Minlavoro 7/4/2011 e circ.
Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di
conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando
situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ.
Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote
per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione,
permesso CE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo
da recepire tutte le domande presentate); Rapp.
Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto,
il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
-
DPCM
17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo,
Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger,
Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che
abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ.
Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio,
per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti
scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate
al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande
presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)
o
2012:
-
DPCM
13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro
stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia,
Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e
Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per
almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro
stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e
istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ.
Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali,
mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni;
azzeramento delle quote relative al DPCM
1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate -
ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale
Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati
Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui
all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono
state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 57.992 domande
presentate, di cui 2.024 trattate in base alle disposizioni sul
silenzio-assenso; circ.
Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi
per formati all'estero previsti dal DPCM
13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
-
DPCM
16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere
attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo
(imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana;
liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli
elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente
previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non
cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato
(4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio,
tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno CE slp
rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in
permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o
formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da
altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da
parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90
gg dalla pubblicazione del decreto; Dati
Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per
lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per
lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per
titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro
domestico per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, 7
per lavoro autonomo per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412
per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ.
Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori
formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro
subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013
i termini per la presentazione delle domande); circ.
Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
¤
la spedizione di piu' domande con un unico
invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di
compilazione
¤
confermate le intese raggiunte in
occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e
gli enti di categoria
¤
per le domande di conversione, il
lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra'
presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di
lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore,
utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione;
successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione
obbligatoria di assunzione
o
2013:
-
DPCM
15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle
Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa
complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in
Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per
lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale
nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ.
Minlavoro 26/3/2013:
¤
la riduzione della quota, rispetto agli
anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del meccanismo del
silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul territorio
nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di soggiorno
stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze
pluriennali di lavoro in Italia
¤
ripartizione territoriale predisposta
sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato (allegato
circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla
osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente
sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con
ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due
dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con
costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale
della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di
potenziare l'utilizzo di questa procedura
¤
chiusura delle pratiche relative ai
flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate entro il 30/4/2013
saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei procedimenti
presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non utilizzate a
livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse con
provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono restituite
alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero tramite il
SILEN
Osservazioni
generali (torna all'indice del capitolo)
o
programmazione dei flussi = definizione
di tetti massimi
o
limitazione attiva solo se piuÕ
restrittiva dei criteri
o
restrittivitaÕ dei criteri allentata
dallÕaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaÕ prevista dalla legge
Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri
Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata,
usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle
stabilite per lÕanno precedente
4.
Ingresso, reingresso e uscita
dallÕItalia (torna all'indice)
-
Visto di ingresso:
obbligo ed esonero
-
Regolamento CE n.
810/2009 (codice dei visti)
-
Documentazione
richiesta per il visto, in generale
-
Requisiti e condizioni
per ciascun tipo di visto (Decreto MAE)
-
Modalita' di adozione
del provvedimento; impugnazione
-
Ingresso nel
territorio dello Stato
-
Uscita e reingresso;
limite alla durata delle assenze
Visto
di ingresso: obbligo ed esonero (torna all'indice del capitolo)
o
ingresso (da qualunque paese) per
soggiorni di durata superiore a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque
durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari
esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e
titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento
(CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo
europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i
rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore
a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte -
al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda,
Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)
o
lo straniero in possesso di un titolo di
soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato
membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato
o
lo straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso
il paese di appartenenza)
o
permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:
¤
permessi di soggiorno con validita'
temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per
-
affidamento (rilasciato al minore
straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)
-
motivi umanitari (della durata superiore
ai 3 mesi)
-
motivi religiosi
-
studio
-
missione (rilasciato allo straniero
entrato in Italia con un visto recante la menzione ĒMissioneČ ai fini di un
soggiorno temporaneo)
-
asilo politico (nota: in realta', il permesso
per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)
-
apolidia
-
tirocinio formazione professionale
-
riacquisto cittadinanza italiana
(rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della
cittadinanza italiana)
-
ricerca scientifica
-
attesa occupazione
-
lavoro autonomo
-
lavoro subordinato
-
lavoro subordinato stagionale
-
famiglia
-
famiglia minore 14-18 (permesso di
soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18
anni)
-
volontariato
-
protezione sussidiaria (permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)
¤
permesso di soggiorno CE slp con una
validita' permanente
o
permessi di soggiorno cartacei,
rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:
¤
permesso di soggiorno per motivi
specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)
¤
carta di soggiorno con validita'
permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed
equiparata al permesso di soggiorno CE slp
o
carta di soggiorno per familiari
stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni
o
carta d'identita' MAE, rilasciata dal
Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente
per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna
immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono
sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data
di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e'
indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere
un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza
il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):
¤
modello 1 (blu) Corpo diplomatico
accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
¤
modello 2 (verde) Corpo consolare
titolare di passaporto diplomatico
¤
modello 3 (arancione) Funzionari II FAO
titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario
¤
modello 4 (arancione) Impiegati
tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di
passaporto di servizio
¤
modello 5 (arancione) Impiegati consolari
titolari di passaporto di servizio
¤
modello 7 (grigio) Personale di servizio
presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio
¤
modello 8 (grigio) Personale di servizio
presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio
¤
modello 11 (beige) Funzionari delle
Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di
servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e
Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario
o
elenco dei partecipanti a un viaggio
scolastico all'interno dell'Unione europea
o
transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della
richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE
18/8/2007)
o
le norme sul respingimento degli
stranieri di cui al Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un
permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di
soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua
domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di
soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero
si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
o
uno Stato membro che rilascia allo
straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4 lettera a) Reg.
CE/562/2006, non puo' limitare lÕingresso nello spazio Schengen ai soli
punti del suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno
deve autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio
degli altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha
rilasciato detto visto di ritorno
o
rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese
residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro
o
cittadini titolari di lasciapassare per
il traffico frontaliero
locale rilasciati in applicazione del Reg.
CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un
regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
¤
ai fini dell'applicazione del regime di
traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con
le disposizioni del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono
misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
¤
gli accordi possono prevedere l'utilizzo,
da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i
frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
¤
per l'attraversamento della frontiera e'
richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o
piu' documenti di viaggio validi
¤
l'ingresso dei frontalieri e' consentito,
comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri
¤
la durata massima di ciascun soggiorno
ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente
previsto dagli accordi
¤
non e' apposto alcun timbro di ingresso e
di uscita sul lasciapassare
¤
la validita' territoriale del
lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
¤
il rilascio del lasciapassare richiede
che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
¤
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
¤
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello
Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
o
allievi di istituti scolastici residenti
in uno Stato membro UE che applica la Dec.
Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali
disposizioni:
¤
l'insegnante presenta un elenco, su
apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e
circostanze del soggiorno o transito
¤
lo scolaro presenta un documento di
viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento
di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che
-
sia corredato da una foto recente di ogni
scolaro privo di carta di identita' con foto
-
l'autorita' competente dello Stato membro
di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto
di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato
agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati
documenti di viaggio validi
Tipi
di visto (torna all'indice del capitolo)
o
tipo A: transito aeroportuale; valido
solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaÕ
territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaÕ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche,
diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008:
transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg.
UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti
di cui al Reg.
CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ŅDÓ nella dicitura indicante
il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di
soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima
della scadenza da un titolo di soggiorno)
Regolamento
CE n. 810/2009 (codice dei visti) (torna all'indice del
capitolo)
o
lo Stato membro competente per l'esame di
una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui
territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di
durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere
individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente
intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga
disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente
presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare
in altri Stati membri (art. 7)
o
un consolato dello Stato membro
competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino
di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o
anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua
giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la
presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)
o
uno Stato membro puo' accettare di rappresentarne
un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)
o
la domanda di visto va presentata non
prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un
appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di
norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)
o
il documento di viaggio deve essere stato
rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad
almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga
in caso di emergenza (art. 12)
o
vengono rilevate le impronte digitali del
richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero
di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della
loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale,
nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o
di un'organizzazione internazionale (art. 13)
o
il richiedente deve presentare
documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o
dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e
per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente,
informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di rispettare
la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione quando il
richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri possono
chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e alloggio,
la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 14; in
relazione a questa disposizione, Decreto
MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai
fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per
studio, il rischio di immigrazione illegale e la
presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale
valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed
alla condizione socio-economica del richiedente, e
puo' essere effettuato un colloquio con questo; in
caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza
rifiuta il visto")
o
il richiedente deve essere titolare di un'assicurazione
che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti,
ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati
membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e'
stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che le richieste di
indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli
Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico (art. 15)
o
il richiedente paga per il visto diritti
pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto
periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6
anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica,
ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non
superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe
organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra
i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle
suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo
dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono
rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per
incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla
presentazione (art. 16)
o
diritti ulteriori non superiori al 50%
dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di
servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto
direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore
esterno (art. 17)
o
si puo' derogare per motivi umanitari o
di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda
motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)
o
se la domanda e' ricevibile, nelle more
della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui
operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in
Nord-Africa - da Risposte
alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del
richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o ufficiale
o speciale (art. 20)
o
nell'esaminare la domanda, il consolato
controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del
soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei
soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga
durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)
o
la valutazione dei mezzi di sostentamento
si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato
membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art.
21)
o
il richiedente puo' essere convocato dal
consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)
o
un precedente rifiuto del visto non
comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)
o
uno Stato membro puo' chiedere di essere
sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di
determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali
obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato
entro 7 gg di calendario (art. 22)
o
la decisione deve essere presa entro 15
gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere
portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato
membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)
o
la decisione puo' consistere nel rilascio
del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata,
nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro
rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)
o
il visto puo' essere rilasciato anche per
ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che
il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti
affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti
comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata
(art. 24)
o
un visto con validita' territoriale
limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)
¤
motivi umanitari inducano lo Stato membro
a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg.
CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro
Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista
¤
il consolato intenda rilasciare allo
straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di
3 mesi nel territorio degli Stati membri
¤
il documento di viaggio di cui il
richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri
(validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il
documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso
stesso non riconosca il documento di viaggio)
o
il possesso del visto non conferisce
automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di
dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della
frontiera (art. 47)
o
ragionevoli dubbi sull'intenzione del
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)
o
decisione e motivi del rifiuto sono
notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento
CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza
degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti
alla situazione specifica
o
il richiedente cui sia stato negato il
visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate
dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)
o
le informazioni sui visti rifiutati sono
inserite nel VIS (art. 32)
o
la validita' di un visto puo' essere
prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per
motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il
territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la
proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un
importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art.
33)
o
un visto puo' essere annullato quando
risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del
rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il
rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)
o
la mancata presentazione alla frontiera
della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico
motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)
o
la decisione di annullamento o revoca e i
motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme
(art. 34)
o
il richiedente ha diritto a ricorrere
contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha
adottata (art. 34)
o
le informazioni sui visti annullati o
revocati sono inserite nel VIS (art. 34)
o
in casi eccezionali, puo' essere
rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera
quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e
presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi
di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di
un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla
notifica e sul ricorso (art. 35)
o
i consolati degli Stati membri
garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei
consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni;
tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)
o
in particolari circostanze uno Sttao
membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi
(abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande,
riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli
appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di
rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per
colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in
piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)
o
gli Stati membri possono cooperare con
intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle
domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)
o
i consolati forniscono al pubblico tutte
le informazioni rilevanti (art. 47)
o
la cooperazione tra Stati membri include
l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare
il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o
sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)
Documentazione
richiesta per il visto, in generale (torna all'indice del
capitolo)
o
passaporto
valido (o documento equivalente); note:
-
i modelli
A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la
seguente lista dei documenti equivalenti:
¤
documento di viaggio per apolidi
¤
documento di viaggio per rifugiati (e,
verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
¤
titolo di viaggio per stranieri
(impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del
paese di cui sono cittadini)
¤
lasciapassare delle Nazioni Unite
¤
documento individuale rilasciato da un
Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
¤
libretto di navigazione, rilasciato ai
marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
¤
documento di navigazione aerea
¤
carta d'identita' valida per l'espatrio
per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
¤
carta d'identita' ed altri documenti dei
cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del
passaporto (Parigi 13/12/1957)
-
una lista dei documenti di viaggio idonei
per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in
una Nota
MAE
o
documentazione su
-
finalitaÕ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaÕ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di
ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di
quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata
(Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione relativa ai requisiti
specifici per il tipo di visto richiesto, secondo
quanto indicato dal Decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con altri ministri
competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto
MAE 11/5/2011
o
atto di assenso all'espatrio dei minori stranieri in possesso dei
requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che
non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e
fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto
MAE 11/5/2011); TAR
Lazio: in caso di richiesta di visto di ingresso di un minore, e' necessario, ai fini
dell'ammissibilita' dellÕistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti dallÕordinamento del paese di appartenenza, anche
diversi da quelli previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal soggetto che allo stato
esercita la tutela nei confronti del minore, e che,
come tale, e' l'unico legittimato in tal senso
o
esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto
MAE 11/5/2011)
Requisiti
e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE) (torna
all'indice del capitolo)
o
Visto per adozione (VN):
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata, a tempo
determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero
destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di
adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla
legislazione locale
¤
e' rilasciato in presenza di specifica
autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del
minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla
Commissione per le Adozioni internazionali, secondo quanto stabilito da art. 32
e 39, lettera h L.
184/1983; al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di
adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e'
subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le
Adozioni internazionali.
o
Visto per affari (VSU):
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve durata, allo straniero che
intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o
trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di
beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di
cooperazione industriale
¤
il cittadino straniero deve esibire
sufficiente documentazione atta a comprovare:
-
la propria condizione di operatore
economico-commerciale
-
la finalita' del viaggio per il quale ¸
richiesto il visto
-
il possesso di adeguati mezzi economici
di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
la disponibilita' di un alloggio,
mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia
-
assicurazione sanitaria, di cui alla Dec.
Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento
CE n. 810/2009)
¤
se il cittadino straniero viaggia per
affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in territorio nazionale,
l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una dichiarazione
d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa
italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno
richiesto, e l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato
¤
il visto, in presenza di analoghi
requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per
documentate ragioni di lavoro, il richiedente
o
Visto per cure mediche (VSU o VN):
¤
consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo
straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso
istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate
¤
requisiti e condizioni stabiliti da art.
36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in ogni caso, il cittadino
straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di
certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o
privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua
italiana, che attesti la patologia sofferta
¤
rilasciato anche nell'ambito dei
programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 286/1998
¤
per le cure mediche da prestarsi
nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti da
art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in presenza di specifica e
nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che
certifichi l'esistenza di apposita delibera per la copertura del singolo
intervento sanitario
¤
il visto puo' essere rilasciato anche
all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di
adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito
da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; TAR
Lazio: nel caso in cui le cure riguardino un minore, non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il
rapporto di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lÕautorizzazione
all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di
appartenenza) a favore dellÕaccompagnatore
o
Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN):
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto
diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le
rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa
Sede
¤
rilasciato anche agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare
¤
le richieste di visto devono essere
avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto
e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal Cerimoniale
Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo
familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di permesso di
soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle
Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963
(ratificate con L. 804/1967)
¤
il visto puo' essere concesso, in casi
particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa
specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE
o
Visto per gara sportiva (VSU):
¤
consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero,
agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che
intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere
professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di
manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o
dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico
nazionale Italiano, in territorio nazionale
¤
necessaria comunicazione del CONI che
attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare
rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo
visto d'ingresso
¤
la rappresentanza diplomatico-consolare
fa riferimento alle liste ufficiali di nominativi dei singoli componenti la
squadra o il gruppo presentate da Federazioni sportive straniere o da enti
sportivi stranieri riconosciuti, che devono riportare l'indicazione della
qualifica di ciascuno dei componenti stessi
¤
per il rilascio del visto e' in ogni caso
richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero
regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec.
Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento
CE n. 810/2009)
-
il visto per gara sportiva puo' essere
richiesto per una durata pari allÕeffettivo periodo di svolgimento della
manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad
una serie di manifestazioni
-
la richiesta di visto per gara sportiva
e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e deve contenere
Æ
la lista dei nominativi di atleti,
tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video
operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte
della delegazione sportiva), con le rispettive date di nascita, i numeri dei
passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun componente la delegazione
Æ
la sistemazione alloggiativa
Æ
l'indicazione del soggetto responsabile
delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria
-
le eventuali rettifiche relative ai
nominativi vanno presentate tempestivamente dalla federazione sportiva
nazionale al CONI
-
la richiesta non puo' essere avanzata per
eventi dedicati a categorie master
-
le federazioni sportive nazionali
informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di
Æ
mancato arrivo in Italia di tutte le
persone per le quali ¸ stato richiesto il visto
Æ
mancato rientro nel Paese di provenienza
-
il ritiro del visto sportivo e', senza
possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa presentazione della
documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza
diplomatica
-
non e' consentito svolgere attivita'
sportiva a titolo continuativo a favore di una societa' sportiva italiana per
quanti siano entrati in Italia con visto turistico o con visto per gara
sportiva
-
in caso di prolungamento del soggiorno in
Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, e' necessario darne
comunicazione alla questura territorialmente competente (nota: non si capisce
su quale base possa essere consentito un tale prolungamento, se non per motivi
di salute)
o
Visto per invito (VSU):
¤
consente l'ingresso, al fine di un
soggiorno di breve durata, allo straniero invitato
da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale
ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico,
scientifico o culturale
¤
se le spese di soggiorno non risultano
essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve dimostrare il possesso
di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero
regolarmente residente in Italia)
¤
il visto e' rilasciato, ai sensi di art.
17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero
destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso (nota: per motivi di
giustizia) rilasciata dal Questore competente
o
Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o
lavorativa a carattere non subordinato
¤
per le attivita' di cui all'art. 26 D.
Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39
DPR 394/1999; in particolare
-
per le attivita' in cui ricorrano le
condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta
e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di
inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini
professionali
-
per le attivita' iscrivibili nel registro
delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa
all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da
intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per
le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione
e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque
superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi)
-
il visto puo essere richiesto, per lo
svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in
societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni,
gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del
consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in
tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il
possesso di
Æ
certificato di iscrizione della societ
nel registro delle imprese
Æ
copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante
della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio
ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero
non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
Æ
dichiarazione del rappresentante legale
della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria
-
in tutti i casi precedenti, il lavoratore
deve dimostrare il possesso di
Æ
alloggio idoneo, mediante l'esibizione di
un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una
dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante
dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione
del richiedente il visto un alloggio idoneo
Æ
reddito, proveniente da fonti lecite, di
importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in
presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di
residenza (TAR
Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo
per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
Æ
nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla
quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle
attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
-
dichiarazioni, attestazioni e
documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte
di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro
verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente, che provvede al rilascio del visto
¤
per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma
1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui
all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e
possesso di nulla-osta della Questura
¤
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L.
91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a
svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
¤
per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota
qualificazione professionale, o di artisti o
complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti
pubblici di particolare rilevanza (TAR
Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria
valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i
seguenti:
-
copia dell'atto contrattuale di lavoro
autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di
esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al
lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore")
a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori
subordinati con qualifiche simili
-
copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo
legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del
contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la
dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -
Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello
spettacolo
-
nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da
richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
-
disponibilita' di un'idonea sistemazione
alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con
una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione
sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
¤
per i visti d'ingresso per lavoro
autonomo nel settore dello spettacolo relativi a
soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori
delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione
con la precedente!)
¤
in tutti i casi considerati, il rilascio
del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni
del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento
dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
o
Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita'
lavorativa a carattere subordinato
¤
requisiti e condizioni sono stabiliti da
art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 29, 30, 30-bis, 30-ter,
30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR 394/1999, fermi restando gli
adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999 per l'esercizio di attivita'
professionali
¤
lo Sportello Unico per l'Immigrazione
provvede a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con
modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore dello spettacolo il
nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del
Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,
esclusivamente in forma cartacea; per gli sportivi, la dichiarazione nominativa
d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal
CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea
¤
il nulla-osta deve essere utilizzato, ai
fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione; nei casi
di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e' di quattro mesi
¤
il visto per lo svolgimento in Italia di
lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al
possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo
riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei
casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita'
lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤
per i lavoratori marittimi stranieri
destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le
disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da
societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L.
856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa'
armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto
d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale
¤
i requisiti e le condizioni per il
rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1,
lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999,
debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita'
sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle
previste da L.
91/1981; ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a
trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria
dichiarazione nominativa d'assenso
¤
agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1,
lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21 DPR 394/1999 e'
rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale
formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la
proroga o il rinnovo dello stesso
¤
per i lavoratori occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici o impiegati
amministrativi e tecnici in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi,
di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999, le richieste di visto devono
essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del
visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero
degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
¤
ai fini del rilascio del visto d'ingresso
in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di
cui alla L.
103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita'
telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta
o
Visto per missione (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,
governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano
¤
accedono a tale categoria di visto gli
stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica
amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati
in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che
per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano
ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e
l'Italia
¤
il visto puo' essere rilasciato anche in
favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da
accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di visto dovranno essere
avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata
all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri,
Servizio Stampa
¤
analogo visto puo' essere rilasciato agli
stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
quando quest'ultimo sia esente dal visto
o
Visto per motivi familiari (VN)
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata, al cittadino
straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda
esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
¤
per familiare straniero di cittadino
comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato
alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari
sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato
dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte
di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
¤
ai fini dell'ingresso al seguito, il
visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve
essere di durata non inferiore a un anno
¤
requisiti e condizioni per l'ottenimento
del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis D. Lgs.
286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999
¤
il cittadino straniero deve risultare in
possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare,
rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica
direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai
fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione
¤
nel caso in cui il possesso dei requisiti
e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati
in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR
200/1967 (ora, art. 52 D.
Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli
ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999; Corte
App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di
parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando
sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi
in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L.
218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua
di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
¤
e' onere del richiedente comprovare
l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i
genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o
Visto per motivi religiosi (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto
stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono
partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica,
religiosa o pastorale
¤
requisiti e le condizioni per
l'ottenimento del visto sono:
-
l'effettiva condizione di religioso, o di
ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
-
documentate garanzie circa il carattere
religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno
in Italia
-
nei casi in cui le spese di soggiorno
dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve
disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
assicurazione sanitaria, di cui alla Dec.
Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento
CE n. 810/2009)
¤
in caso di invito da parte di una
associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a
confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto
riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa verifica da
parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della
conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; stipulate
intese con
-
Tavola Valdese (L.
449/1984 e L.
409/1993)
-
Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo giorno (L.
516/1988 e L.
637/1996)
-
Assemblee di Dio in Italia (L.
517/1988)
-
Unione delle Comunita' Ebraiche italiane
(L.
101/1989 e L.
638/1996)
-
Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia (L.
116/1995)
-
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L.
520/1995)
-
Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed
Esarcato per l'Europa Meridionale (L.
126/2012)
-
Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli
ultimi giorni (L.
127/2012)
-
Chiesa apostolica in Italia (L.
128/2012)
-
Unione Buddhista Italiana (L.
245/2012)
-
Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma
Samgha (L.
246/2012)
o
Visto di reingresso (VN)
¤
consente l'ingresso in territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un
soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari
di carta (nota: deve intendersi "permesso CE slp", ma il riferimento
al documento scaduto e' privo di senso) o permesso di soggiorno la cui validita'
risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validita'
ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano
rientrare nel territorio italiano
¤
requisiti e condizioni sono stabiliti da
art. 8 DPR 394/1999; in particolare:
-
il visto e' concesso allo straniero il
cui documento di soggiorno risulti:
Æ
scaduto da non oltre 60 giorni (da
estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del
cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge) e del quale sia
stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi non e' richiesto il
nulla-osta della questura
Æ
scaduto da oltre 60 giorni (senza limiti
di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia
allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (nota: discutibile che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del
rinnovo); solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto
d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura
-
il visto e' concesso, previo nulla-osta
della questura, anche allo straniero privo di documento di soggiorno, perche'
smarrito o sottratto
-
il visto e' rilasciato anche allo
straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e
del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta
della questura competente
o
Visto per residenza elettiva (VN)
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini
del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa
¤
richieste adeguate e documentate garanzie
circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie
risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa
ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non
inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni,
vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili
attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato
¤
il visto puo' essere rilasciato anche al
coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a
carico, a condizione che le capacita' finanziarie siano giudicate adeguate
anche per tali familiari (verosimilmente, non autorizzati a svolgere in Italia
alcuna attivita' lavorativa)
o
Visto per ricerca (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel
Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale
sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte
di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti
dall'art. 27-ter , co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998
¤
requisiti e condizioni per l'ottenimento
del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
¤
lo Sportello Unico comunica per via
telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla osta
per ricerca; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del
visto, entro sei mesi dalla data di emissione
¤
il visto e' rilasciato con priorita'
rispetto agli altri visti
¤
il rilascio del visto per lo svolgimento
in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e'
subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti,
anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero
della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di
tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra'
svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
o
Visto per studio (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata ma a tempo
determinato, allo straniero che, nell'ambito della
quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998 e alle
condizioni stabilite dal successivo provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR
394/1999, intenda seguire corsi universitari
¤
e' concesso anche, alle medesime
condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti
stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane,
universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private
comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2
DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da
parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione
del Sistema Paese
¤
il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli
studenti stranieri:
-
maggiorenni ammessi a frequentare corsi
di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore
-
minorenni, di eta' superiore a 14 anni,
che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano
ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli
Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di
quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle
ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs.
286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999
-
stranieri chiamati a partecipare ad
attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del
Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L.
49/1987, L.
180/1992, L.
212/1992 e L.
84/2001
-
stranieri che intendano fare ingresso in
Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra
le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
-
maggiorenni che, in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare
tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co.
9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi,
per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino
straniero una specifica autorizzazione
-
maggiorenni che intendano seguire corsi
superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti
con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione
nel Paese di provenienza
-
maggiorenni che, in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare
corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e
all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dallo stesso articolo
¤
nei casi di studio non universitario,
requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono
-
documentate garanzie circa il corso
superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato
dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere
-
adeguate garanzie circa i mezzi di
sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di
studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente
erogatore
-
polizza assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo
Paese
-
disponibilita' di un alloggio:
prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
italiano o straniero regolarmente residente in Italia
¤
il visto per la partecipazione ad
attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di
argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,
e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte
del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di
attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤
il visto e' rilasciato, per il periodo
necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e
intenda sostenervi gli esami di abilitazione
o
Visto per transito aeroportuale (VTL)
¤
consente allo straniero specificatamente
soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento
CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica
Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan,
Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento
CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto anche a
cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro interessato, in
casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art. 3 par. 5 Regolamento
CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di
transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto
nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato
da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di
soggiorno validi, menzionati nellÕallegato V Regolamento
CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati
Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare, c) i
cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per
uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il
Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver
utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione titolari di
diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono
cittadini di una parte contraente della Convenzione
di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di
un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza
entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione
al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di
transito degli aeroporti
¤
rilasciato a condizione di possesso di
-
passaporto valido (o documento di viaggio
equivalente) munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
destinazione finale
-
biglietto aereo o prenotazione
o
Visto per transito (VSU)
¤
consente allo straniero di attraversare
il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro
Stato terzo
¤
concesso a condizione che
-
allo straniero sia garantito l'ingresso
nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente
portarlo a transitare sul territorio nazionale
-
sussistano i requisiti minimi richiesti,
in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo
-
lo straniero possegga il visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se richiesto
¤
rilasciato anche ai lavoratori marittimi
stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera
italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello
spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata
dalla competente Capitaneria di Porto italiana
o
Visto per trasporto (VSU)
¤
consente l'ingresso, ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che
intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita'
professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via
terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili,
charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla Convenzione
di Chicago 7/12/1944)
¤
requisiti e condizioni:
-
documentazione attestante la condizione
professionale del richiedente
-
documentazione inerente la dettagliata
attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto
-
possesso di adeguati mezzi di sostentamento,
in ogni caso non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
disponibilita' di un alloggio, dimostrabile
mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia
-
assicurazione sanitaria, di cui alla Dec.
Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento
CE n. 810/2009)
¤
lo straniero autotrasportatore titolare
del visto per trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in
Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea
o
Visto per turismo (VSU)
¤
consente l'ingresso, per un soggiorno di breve
durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al
cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo'
essere concesso a sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza
di esplicito invito di societa' sportive italiane, nonche' per la
partecipazione a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per
gara sportiva, in presenza di un esplicito invito in tal senso
¤
requisiti e condizioni:
-
mezzi di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
il titolo di viaggio di andata e ritorno
(o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio
-
disponibilita' di un alloggio,
dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita',
prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
(verosimilmente, anche da cittadino comunitario), attestante la disponibilita'
del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente
il visto (la dichiarazione ha valore solo ai fini della dimostrazione della
disponibilita' di alloggio, e non ai fini della dimostrazione della
disponibilita' di mezzi di sostentamento)
-
assicurazione sanitaria, di cui alla Dec.
Consiglio UE 22/12/2003
¤
se il visto e' richiesto da un cittadino
italiano o da un cittadino comunitario residente in Italia in favore di parenti
entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e'
rilasciato prescindendo dalla valutazione sul rischio che l'ingresso sia
finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno (nota: non e' chiaro in che
modo il visto possa essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario)
¤
per minori che partecipino a programmi di
accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i
minori stranieri sono richiesti anche
-
l'assenso all'espatrio da parte di chi
eserciti la potesta' genitoriale o del tutore
-
l'autorizzazione scritta del Comitato per
i minori stranieri
o
Visto per vacanze-lavoro (V.N.)
¤
consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga
durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia
stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1,
lettera r) D. Lgs. 286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤
durata massima: un anno, ferme restando
le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤
requisiti e condizioni previsti dagli
specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri
stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita' di mezzi per
il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore alla meta'
dellÕimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per
cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il
periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
o
Visto per volontariato (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad
un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed
i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi
di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione
stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa
tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
¤
concesso allo straniero titolare di nulla
osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo
Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i
requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e
nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal
Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
¤
concesso anche, in presenza di una
specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini
stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del
Servizio Volontario Europeo
Motivi
di diniego (torna all'indice del capitolo)
o
mancanza dei requisiti previsti (Decreto
MAE 11/5/2011: in base a Regolamento
CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai
fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per
studio, il rischio di immigrazione illegale e la
presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale
valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed
alla condizione socio-economica del richiedente, e
puo' essere effettuato un colloquio con questo; in
caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza
rifiuta il visto"); note:
¤
TAR
Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti
previsti dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e'
incontestabile; tant'e' che, secondo TAR
Lazio, il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a
pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e
l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR
Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia
presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della
richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e
denunciato il furto del vecchio passaporto
¤
TAR
Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve
fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo,
deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il
proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza
di "rischio migratorio" (es.: esistenza
di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso
di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR
Lazio, TAR
Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al
genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR
Lazio (secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di
documentazione; nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una
neo-laureata ucraina benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo
della nipotina!)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione
ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo
stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo
paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello
stesso senso, TAR
Lazio); per contro, in negativo, TAR
Lazio: il diniego di visto non puo' essere
motivato da un riferimento generico all'esistenza
di un rischio migratorio senza alcuna indicazione
relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata
desunta dall'amministrazione
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi
atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine,
senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione
¤
TAR
Lazio: la mancanza di un reddito proprio in patria per una minore ancora
impegnato negli studi che chieda il visto di ingresso per turismo per andare a
trovare la madre nelle vacanze di Natale non e' motivo adeguato per sospettare il rischio migratorio, a
fronte della verosimiglianza della motivazione alla base del viaggio, quando
non sia provata l'assoluta incapacita' di mantenimento da parte dei familiari
cui la minore stessa e' affidata in patri
¤
TAR
Lazio: illegittimo negare un visto sulla base del presunto richio
migratorio, se l'amministrazione ha desunto tale rischio dal fatto che lo
straniero, dipendente a tempo indeterminato di un istituto di credito in
Marocco, ha un reddito inferiore alla media dei dipendenti di tali istituti e
dal fatto che non e' proprietario di immobili, trascurando invece di valutare
la titolarita' di risparmi di ammontare non trascurabile, e convocando
l'interessato per un'intervista solo dopo che il periodo per il quale si
chiedeva l'ingresso era scaduto; amministrazione condannata al risarcimento dei
danni, dal momento che ha adottato un atto illegittimo, senza che siano stati
indicati elementi idonei a comprovare il difetto di dolo o colpa (non ricorrono
pero' gli estremi per risarcire il danno in via equitativa, dato che il diniego
di visto turistico lede un interesse legittimo del richiedente, e non un
diritto costituzionalmente garantito)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in
patria, casalinga ed ha il marito in Italia
titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza
si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di
atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione
discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un
rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e
le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza
di redditi rilevanti in
patria e di certificazione sanitaria attestante le
asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia
per residenza elettiva
¤
TAR
Lazio: in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si
possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il
diniego di visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso
di risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita
sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla
disponibilita' di risorse
¤
TAR
Lazio: il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere
vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi
propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle
condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei
suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in
Italia
¤
Sent.
Cons. Stato 1027/2013: legittimo il diniego di visto turistico nei
confronti dei genitori di straniero regolarmente soggiornante in Italia se le
fonti di reddito degli stessi genitori in patria si fondano essenzialmente
sulle rimesse effettuate dal figlio e l'effettuazione ha avuto luogo solo nel
trimestre precedente la richiesta di visto
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza
di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la
localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le
generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato
motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze
fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della
prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non
veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze
documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato,
basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale
per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto
di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che
sostanziano questo sospetto
¤
Concl.
Avv. Gen. C-84/12: in base ad art. 21 co. 1 e art. 32 co. 1 lettera b) Regolamento
CE n. 810/2009, le autorita', per poter negare il visto perche' manca
l'intenzione dello straniero di rientrare in patria, devono prendere in
considerazione tutti gli elementi necessari per garantire una valutazione
oggettiva, tra i quali rientrano sia gli elementi legati alla situazione
specifica del paese d'origine, sia gli elementi relativi alla situazione
individuale del richiedente e ai documenti giustificativi da lui prodotti;
benche' il Regolamento
CE n. 810/2009 non fondi, in capo ai richiedenti, un diritto soggettivo al
rilascio di un visto Schengen, gli Stati membri devono decidere delle domande
di visto Schengen al termine di una valutazione complessiva della situazione,
tenendo debitamente conto, oltre che delle condizioni necessarie affinche' il
visto spieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati membri dell'area
Schengen, del contesto personale e umano della situazione individuale alla base
di ciascuna domanda, e al termine di una procedura pienamente rispettosa dei
diritti fondamentali, primo fra tutti la dignita' umana, condotta in
conformita' dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni
umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg.
UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede
alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in
caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del
visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo
eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati; note:
¤
TAR
Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo
automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR
Lazio: anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di
permesso di soggiorno), in base ad art. 5 Reg.
CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo
all'amministrazione (nello stesso senso, TAR
Lazio; nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg.
CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non
ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse
nazionale, o in virtu' di obblighi comunitari); eventuali diritti
dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo
nominativo nel SIS possono essere fatti valere nell'ambito della specifica
procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv.
Appl. Accordo Schengen
¤
TAR
Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato
parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali
comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad
art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a
contenuto vincolato; nello stesso senso, TAR
Lazio: il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che
sussistano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a
giustificare il rilascio; in senso contrario, sent.
Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del
provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative
informazioni, dal momento che fa ritenere che le stesse informazioni non siano
in possesso dell'autorita' che emette l'atto, con la conseguente
impossibilita', per tale autorita', di assicurare il dovuto grado di
trasparenza dell'attivita' amministrativa (nel caso in esame, si trattava di
uno scambio di persona)
¤
TAR
Lazio: legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di
ingresso fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una
minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per
le relazioni internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro sembra
assolutamente imprecisa
¤
Ord.
Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto che
il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art. 5,
co. 1 lettera e, Reg.
CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1
lettera d, Reg.
CE/562/2006)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di
una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso
prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza,
dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi
all'ingresso del lavoratore)
¤
TAR
Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve
essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione;
entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono
essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e
cancellazione prevista dall'art. 111 Conv.
Appl. Accordo Schengen
¤
TAR
Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio
ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione
al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
o
per ingresso per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare (e, verosimilmente,
dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione,
ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo
III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
in materia di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio; sent.
Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato
(TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 5148/2010, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio) o l'automatica estinzione ex art. art.
445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
legittimo il diniego in presenza di
condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza
del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione),
soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del
richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non
gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al soggiorno anche se il patteggiamento e' avvenuto prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 206/2013)
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di
permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della
condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana)
¤
Sent.
Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che
equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in
considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello
Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte
App. Bari e Trib.
Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola
base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e'
stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero
(cosi' anche Sent.
Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); Sent.
Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di
nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale
gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di
reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa
vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e'
dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si
applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva
uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 604/2013, che sottolinea anche come la speciale autorizzazione
al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente
discrezionale
o
esistenza di motivi che richiederebbero lÕespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non
ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di
ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni
internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi,
allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine
pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda
il visto per ricongiungimento); nota: si tratta,
piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in
questo senso, TAR
Lazio)
Modalita'
di adozione del provvedimento; impugnazione (torna all'indice
del capitolo)
o
lavoro subordinato: 30 gg; TAR
Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica
italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro
subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta
all'ingresso
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7
Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
visto uniforme Schengen per soggiorni di
durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita'
di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di
ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento
CE n. 810/2009)
o
per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento
CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico, secondo
il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento
CE n. 810/2009
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di
considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a
prescindere dal motivo di diniego (risposta
del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero
permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa
congiunzione: "sicurezza e ordine
pubblico"
¤
se non si tratta dei motivi di diniego,
ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di
questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo'
non essere motivato"
(anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non
deve essere motivato ")
o
TAR
Lazio: condizione necessaria per la
legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento
logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze
o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento; nello
stesso senso, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo'
evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998
essa faccia riferimento
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato
motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze
fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della
prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non
veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze
documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
o
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato,
basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale
per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto
di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che
sostanziano questo sospetto
o
TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio: resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario,
apposite richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle
ordinanze istruttorie fornendo spiegazioni in
merito alla motivazione del diniego
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e
l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR
Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
o
TAR
Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS
e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato
all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito
della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv.
Appl. Accordo Schengen
o
TAR
Lazio: in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato
Schengen motivato dal pericolo per la propria
sicurezza, l'accesso agli atti e' precluso quando sia in gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle
relazioni internazionali (nota: in questo modo, si
preclude all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per
esempio, a uno scambio di persona!); in senso
contrario, sent.
Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del
provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative
informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
o
TAR
Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio
ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione
al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa
Ingresso
nel territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaÕ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allÕingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di
ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007
-, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
o
spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009) l'onere della prova della
data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la
richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro
a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen,
ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente
a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo'
essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la
regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr.
Mininterno 26/7/2007, circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo
di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del
fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto,
l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di
attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso
sia avvenuto con elusione dei controlli di
frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per
l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007)
o
il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent.
Cass. 21060/2010)
Uscita
e reingresso; limite alla durata delle assenze (torna
all'indice del capitolo)
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari
corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o
idonea certificazione comprovante la
regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di
soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato
breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di
parte del programma di studi in quello Stato
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
5.
Permesso di soggiorno (torna all'indice)
-
Esonero dall'obbligo
di richiesta del permesso
-
Rilevamento delle
impronte digitali ai fini del rilascio
-
Requisiti e
documentazione necessaria per il rilascio del permesso
-
Modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio
-
Durata del permesso
rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso
-
Permessi rilasciati
senza corrispondenza a un visto di ingresso
-
Facolta' nelle more
del rilascio di alcuni permessi
-
Richiesta di rinnovo
del permesso
-
Rilevamento delle
impronte digitali ai fini del rinnovo
-
Requisiti per il
rinnovo del permesso
-
Limiti al rinnovo del
permesso
-
Modalita' di
presentazione della richiesta di rinnovo
-
Diritti e facolta'
nelle more del rinnovo
-
Durata del permesso
rinnovato
-
Provvedimenti
negativi; impugnazione; conseguenze
-
Ulteriori adempimenti
amministrativi
-
Limitazioni della
liberta' di soggiorno
-
Utilizzabilita' dei
permessi di soggiorno
-
Conversione del
permesso di soggiorno
-
Termini per l'esito
delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione
-
Cifre
Richiesta
del permesso (torna all'indice del capitolo)
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto
sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in
Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica
sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero
dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del
capitolo)
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e'
effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area
Schengen; la dichiarazione e' effettuata su
apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta'
genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007)
unitamente al passaporto con il timbro a data apposto
dall'autorita' del paese Schengen (nota:
interpretazione, alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ.
Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del
timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da
frontiera esterna)
Rilevamento
delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice
del capitolo)
Formato
del permesso (torna all'indice del capitolo)
Requisiti
e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaÕ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di
persone a carico
o
disponibilitaÕ di ulteriori risorse
o
disponibilitaÕ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta,
o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di
durata < 3 mesi
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27
co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998
(dirigenti o personale
altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri richiedenti rilascio o rinnovo
di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ.
Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr.
Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo
(nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs.
251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione
internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)
o
stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
į
Nota: non
previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un
permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998
į
Il contributo
e la somma di euro 27,50 eventualmente dovuta per
il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con
causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico"
(Decr.
Mineconomia 6/10/2011)
į
Circ.
Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di
soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita'
istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con
pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di
inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)
į
Il contributo
non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta al contributo
la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece
l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ.
Mininterno 2/4/2012)
o
per il 50%, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al finanziamento delle attivita'
istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei
permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla missione "Ordine pubblico e
Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla missione "Amministrazione
generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul
territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del
personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
¤
15% alla missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011
sull'Accordo di integrazione
į
Sent.
Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo
acquisito status di soggiornante di lungo periodo
in altro Stato membro, chiedono di esercitare il
loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di
titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi
eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un
ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva
2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma
che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo
dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina
l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl.
Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva
2004/38/CE)
Accordo
di integrazione (torna all'indice del capitolo)
į
Si applica allo straniero
di eta' superiore a 16 anni che fa
ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento in esame (10/3/2012:
120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
į
Stipula contestuale alla richiesta del permesso
į
Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che
la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ.
Mininterno 5/3/2012); nota:
secondo circ.
Mininterno 7/3/2012 e la Brochure
Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata
presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o
per motivi familiari
į
Accordo tradotto
nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese,
francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta
dell'interessato
į
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo
e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)
į
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato
į
Impegno dello straniero:
o
acquisire conoscenza
della lingua (livello A2)
o
acquisire una
sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire una
sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro,
obblighi fiscali)
o
garantire adempimento
obbligo di istruzione dei figli
minori
o
assolvere agli obblighi
fiscali e contributivi
o
aderire alla Carta
dei valori (Decr.
Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i
principi.
į
Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a capire
espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
-
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
¤
lettura:
-
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
-
riuscire a capire
lettere personali semplici e brevi.
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attivita' consuete
-
riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
¤
produzione orale:
- riuscire ad usare una serie di espressioni e
frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone,
le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro
attuale o il piu' recente
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
-
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare
qualcuno
į
Impegno dello Stato:
o
favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in
collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione
con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo
settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo
riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011):
¤
assicurare il
godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita'
delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche
e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione
¤
agevolare l'accesso
alle informazioni che aiutano
gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
¤
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela
del lavoro dipendente
¤
garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo
o
assicurare la partecipazione
gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla
stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un
giorno
į
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo
stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello
unico per via informatica
į
Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga
į
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
į
Non si stipula
accordo quando lo straniero e'
affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN
į
Per i minori non
accompagnati affidati o sottoposti
a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di
integrazione di cui all'art. 32,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
į
Per le vittime di
tratta, violenza o grave
sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
į
Note:
o
a seguito delle
modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non
accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento
del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
eta'.
o
non e' previsto
l'esonero per lo straniero analfabeta
o
non e' prevista la
sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto
il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena
detentiva per un reato commesso nella minore eta'
į
Lo straniero
partecipa a un corso di educazione civica entro i tre
mesi successivi alla stipula
dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche
con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se
questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese,
russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato
preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte
dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o
principi della Costituzione
o
organizzazione delle
istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali,
lavoro, obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in Italia
o
facolta' e
obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
į
Le sessioni di
formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L.
296/2006); in attesa della riorganizzazione dei
Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L.
133/2008, la sessione di formazione civica e di
informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri
territoriali permanenti; oltre al
materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi
di ulteriori strumenti formativi
predisposti dal MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
į
Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe',
lo straniero ha una conoscenza
molto rudimentale della
societa' italiana
į
All'atto della
sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione
iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1
di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della
cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)
į
Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a
riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite
all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone
parlino lentamente e chiaramente
¤
lettura:
-
riuscire a capire
i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a interagire in modo semplice se
l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe
cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire
-
riuscire a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati
¤
produzione orale:
- riuscire a usare espressioni e frasi semplici
per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti
dalle vacanze
-
riuscire a
compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la
nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
į
La mancata
partecipazione al corso di educazione
civica comporta la perdita di 15 punti
į
Se al momento della
verifica dell'accordo non e'
stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti
vengono decurtati; se invece,
in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale (nota: la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura;
l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare
senso alla dotazione iniziale)
į
Lo straniero acquista
crediti, oltre a quelli ottenuti
con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
B al DPR 179/2011):
o
conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)
¤
livello A1 (solo
lingua parlata): 10 punti
¤
livello A1: 14 punti
¤
livello A2 (solo
lingua parlata): 20 punti
¤
livello A2: 24 punti
¤
livello B1 (solo
lingua parlata): 26 punti
¤
livello B1: 28 punti
¤
livello superiore a
B1: 30 punti
o
conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)
¤
livello sufficiente: 6
punti
¤
livello buono: 9
punti
¤
livello elevato: 12
punti
o
percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o di qualifica professionale)
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
¤
frequenza con
profitto di anno scolastico: 30 punti
o
percorsi degli
istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore
(crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore)
¤
frequenza con
profitto di ciascun semestre: 15 punti
o
corsi di studi
universitari o di alta formazione
in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di
ricerca o titoli equiparati):
¤
frequenza di un anno
con superamento di 2 esami: 30 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 3 esami: 32 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 4 esami: 34 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 5 esami o piu': 36 punti
¤
frequenza di un anno
di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di
ricerca: 50 punti
o
conseguimento di titoli
di studio con valore legale in
Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione
precedenti:
¤
diploma di qualifica
professionale: 35 punti
¤
diploma di istruzione
secondaria superiore: 36 punti
¤
diploma di tecnico
superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
¤
diploma di laurea o
titolo equiparato: 46 punti
¤
diploma di laurea
magistrale o titolo equiparato: 48 punti
¤
diploma di
specializzazione o titolo equiparato: 50 punti
¤
dottorato di ricerca
o titolo equiparato: 64 punti
o
attivita' di docenza:
¤
abilitazione
all'insegnamento: 50 punti
¤
svolgimento di
attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per
anno?): 54 punti
o
corsi di integrazione
linguistica e sociale (crediti non
cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a
istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione
e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari,
titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura
non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella
Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche
in lingua tedesca):
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
¤
conferimento di
onorificenze della Repubblica: 6 punti
¤
conferimento di altre
benemerenze pubbliche: 2 punti
o
attivita'
economico-imprenditoriali:
¤
svolgimento di
attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta di un medico
di base:
¤
scelta del medico di
base: 4 punti
o
partecipazione alla vita
sociale:
¤
svolgimento di
attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4
punti
o
abitazione:
¤
contratto pluriennale
d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di
abitazione: 6 punti
o
corsi di formazione anche nel paese d'origine:
¤
partecipazione con
profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione
professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2
punti
¤
partecipazione con
profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
į
Note:
o
la conoscenza della
lingua secondo i livelli previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal
Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti
accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di
Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a
conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
o
per corsi di
integrazione linguistica e sociale
si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche
o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali,
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono
con certificazione non avente valore legale in Italia
o
l'iscrizione e la
frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei
Centri territoriali permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono
prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei
sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo
straniero la frequenza entro i tre mesi successivi a quello di stipula
dell'accordo di integrazione; l'avvenuta frequenza di queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo
allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o
il titolo attestante
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore a livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad
esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della
verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del
punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana
debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)
o
il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini
della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo
straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5
lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se
l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di
"raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il
caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)
o
le istituzioni
scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti
pilota per la realizzazione di corsi
di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee
guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza
della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione
idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in
caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della
lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura
civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di
integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la
partecipazione a tali corsi ove siano organizzati
į
Lo straniero perde
crediti in corrispondenza alle
seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per
reati:
¤
ammenda non inferiore
a 10.000 euro: 2 punti
¤
arresto inferiore a 3
mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
¤
arresto superiore a 3
mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
¤
multa non inferiore a
10.000 euro: 6 punti
¤
reclusione inferiore
a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
¤
reclusione non
inferiore a 3 mesi: 10 punti
¤
reclusione non
inferiore a 1 anno: 15 punti
¤
reclusione non
inferiore a 2 anni: 20 punti
¤
reclusione non
inferiore a 3 anni: 25 punti
o
misure di
sicurezza personali:
¤
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
¤
applicazione (anche
non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni (definitive)
per illeciti amministrativi o tributari:
¤
sanzione non
inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
sanzione non
inferiore a 30.000 euro: 4 punti
¤
sanzione non
inferiore a 60.000 euro: 6 punti
¤
sanzione non
inferiore a 100.000 euro: 8 punti
į
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua e cultura civica, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per
l'istruzione degli adulti; circ.
Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della
facolta' di ricorrere al test
į
Il test per la
conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del
permesso CE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010
allegato a circ.
Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum
MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
į
Un mese prima che
siano trascorsi due anni, lo Sportello
Unico sollecita lo straniero a
presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o,
in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e
procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione
į
In caso di permesso
di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica
della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in
caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti,
rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
į
Circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009,
salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal
conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie
"protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi
a "straniero titolare di permesso di soggiorno per
asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di
soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per familiare
straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"),
va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in
cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti
appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie,
l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica
neanche nei casi, esonerati
dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di
espulsione
į
Note:
o
l'accertamento dei
risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica
sia effettuato dallo Sportello unico)
o
rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento
amministrativo di rinnovo del
permesso entro i 20 giorni
previsti dalla legge
į
L'accordo e' risolto
per inadempimento quando si
verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi
di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento di un
numero di crediti < 0
į
L'accordo e' prorogato
per un anno, e la verifica
rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento di un
numero di crediti > 0 e < 30
o
mancato
raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato
raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
į
L'accordo e' estinto
per adempimento negli altri
casi
į
Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato
į
La risoluzione
dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto
di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo
straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di
espulsione
į
Nei casi in cui sia vietata
l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
į
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare
straniero di cittadino dell'Unione
europea, [o a] straniero titolare
di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"
(nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e'
regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica
dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige
pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai
fini del rilascio del permesso)
į
Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o
formative, erogate da soggetti
appositamente individuati dal Ministro del lavoro
į
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto
buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso
di lunga durata o alla
naturalizzazione
į
In caso di proroga di un anno
o
la decisione relativa
alla proroga e' comunicata allo
straniero
o
un mese prima della
scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero
triennio (non e' chiaro, pero', se
si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)
o
si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento
o
se si verifica ancora
una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la
proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita'
competente tiene conto quando
debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
į
Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della
cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la
semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta
l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza
di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza
della lingua e di educazione
civica
į
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la discrezionalita'
rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo),
co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art.
9-bis (stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se lo straniero non
e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di
inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in
presenza dei requisiti
o
la valutazione
discrezionale dell'inserimento
gioca solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, un alto livello di inserimento potrebbe
indurre l'amministrazione a non adottare il provvedimento negativo
o
nei fatti, lo
straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a
valutare se abbia - poniamo - ragguardevoli competenze linguistiche
į
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da
o
gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o
da medico convenzionato con il SSN)
o
gravi motivi di famiglia
o
motivi di lavoro
o
frequenza di corsi o
tirocini di formazione,
aggiornamento o orientamento professionale
o
motivi di studio
all'estero
į
I dati relativi
all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono
accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le
regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri
competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro
dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy
į
Lo straniero ha la
possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai
recapiti per le comunicazioni (circ.
Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni
Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo
į
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le
Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle
attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la
realizzazione delle sessioni di
educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della
vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
į
Il Consiglio
territoriale e la Consulta per
gli stranieri analizzano il
fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
į
Circ.
Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota
di informazione per illustrare le
modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in
collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
Modalita'
di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice
del capitolo)
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati nei casi
di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27),
missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale,
turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo
politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore etaÕ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero
non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze
lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente
menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e
patronati per la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro
subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo
Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde
reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul
territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e
modulo 2 (per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato
in busta (presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di euro 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L.
71/2013 e circ.
Mininterno 27/6/2013)[1],
euro 30 alle Poste (da Decr.
Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella
busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006; circ.
Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente
inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i
dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare
della presenza del visto sul passaporto)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta
che, esibita con il passaporto o documento
equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi
amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici
inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali
del richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006);
TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e'
motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad
un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006; TAR
Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta
convocazione; TAR
Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato
ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se
l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che
hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica
della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta
irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto
tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda
convocazione per la consegna del permesso o la
notificazione del diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da
iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e'
rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che
costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a
documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un
titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere;
la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di
respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via
telematica lo stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lÕufficio
postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata
del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: <
2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento,
ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di
familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008
- o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso CE slp e' di
durata illimitata); affidamento (minore affidato a comunitaÕ familiare o
istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due
anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per
ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti), revocato in
caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione
del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaÕ annuale
e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi
rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna
all'indice del capitolo)
o
richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di titolare di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla
domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata
procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allÕart. 380 c.p.p.
o allÕart. 3 L.
75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR
Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello
straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita'
giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto
della circostanza e non rinnovare il permesso; il permesso per motivi di
giustizia non e' convertibile)
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.; il permesso di soggiorno
per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste
nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o
acquisizione dallÕinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che
impediscono lÕallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
e circ.
Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eÕ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Trib.
Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi,
in particolare di carattere umanitario "o"
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi
umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche
rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da
art. 2 Cost.;
l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi
una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione
al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza
in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni
meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla
necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o
internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si
trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche
gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto
in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di
risolvere la sua gravissima situazione economica); Sent.
Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui
all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D.
Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona
e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario;
nello stesso senso, TAR
Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda
di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com.
Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco)
potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a
un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del
Comune di Roma (da un comunicato
Integra); TAR
Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante
da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla
luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del
diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost.
e art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; nota: un
permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si
erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato
Stranieriinitalia e comunicato
Stranieriinitalia)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per
residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la
dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse
fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lÕingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino
nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:
¤
essere stati identificati inizialmente
come minori non accompagnati
¤
essere stati affidati ai sensi della L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le
condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del
compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato
con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28,
co. 1, lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999 e circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi
di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent.
Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di
grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la
normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo,
quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano
diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o
per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il
bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito
convivente della donna (Sent.
Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a
regolarizzare la propria situazione (TAR
Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico;
nello stesso senso, TAR
Veneto, TAR
Lazio, TAR
Liguria, TAR
Lombardia, TAR
Sicilia, Sent.
Cons. Stato 5286/2011, che pero' fa riferimento a un permesso per cure
mediche, col rischio che al rilascio del permesso non
possa far seguito l'iscrizione dello straniero al SSN; in senso parzialmente
diverso, TAR
Veneto e TAR
Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione
atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure; TAR
Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la
questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari); piu' debolmente, TAR
Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente
precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello
Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo
o
per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto
di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna
all'indice del capitolo)
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona,
come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo
di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di
soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o
in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al
Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota: significa che lo
straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato
da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua
domanda di asilo, e che lasci il territorio dello
Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola
copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha
rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice
del capitolo)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
Requisiti per il rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo
permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003);
nota: secondo TAR
Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento
dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita'
non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR
Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per
l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del
rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni
dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto
dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001, che interpreta lÕart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e
accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente
sostitutiva; note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellÕassegno
sociale (per il 2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando
allÕindietro circ.
Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
Æ
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto
dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
Æ
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
Æ
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011, TAR
Lazio)
Æ
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a
conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib.
Bologna)
Æ
lo stato di disoccupazione non esclude di
per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa
essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent.
Cons. Stato 1755/2006 e TAR
Lazio)
Æ
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 256/2011, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR
Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche
quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione
all'INPS; in senso contrario, TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della
rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di
quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR
Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il
futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR
Piemonte)
Æ
insufficiente
a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione
del solo contratto di soggiorno stipulato per il
periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove
dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR
Lazio e TAR
Lazio; nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
Æ
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent.
Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni
passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il
rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la
dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e'
integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai
fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo,
TAR
Piemonte
Æ
la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del
permesso, puo' trovare conferma nell'estratto
conto previdenziale (Sent.
Cons. Stato 2813/2013)
Æ
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
Æ
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in
scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non
rilevando i redditi da lavoro nero al fine di
integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent.
Cons. Stato 5094/2012)
Æ
ai fini del rinnovo del permesso, si deve
tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad
accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri
fiscali in un paese estero
(sent.
Cons. Stato 5284/2012)
Æ
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
Æ
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta
a cure mediche certificate, che potevano giustificare
la carenza di reddito (TAR
Toscana)
Æ
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da
tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui
all'art. 1 L.
1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso
per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui
all'art.5 L.
419/1975 (TAR
Veneto)
Æ
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
Æ
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di
una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo
richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito
positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR
Lazio)
Æ
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di
redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita'
di prostituzione; simmetricamente, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
Æ
insufficiente
a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto
che sia in corso un'indagine a carico del datore di
lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se
non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e'
anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
Æ
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento
penale a carico del datore di lavoro per presunta
falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito
la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati
dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi
sopravvenuti (TAR
Lazio)
Æ
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui il primo
rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato,
quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la
condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento
illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent.
Cons. Stato 2793/2013)
Æ
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
Æ
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009, Sent.
Cons. Stato 5239/2012)
Æ
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
Æ
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
Æ
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato,
salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
Æ
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib.
Bologna); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
Æ
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR
Liguria)
Æ
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare
una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
Æ
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana); la presenza di figli minori va tenuta
in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si
tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
Æ
il sostegno assicurato
da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera
solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2640/2012, TAR
Liguria)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
-
disposizioni contraddittorie:
Æ
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellÕiscrizione al SSN e' richiesta
lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma
dellÕaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di
richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)
Æ
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lÕiscrizione
al SSN permane in fase di rinnovo; lÕiscrizione cessa
in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Æ
possibile interpretazione: la conferma e'
richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale,
potrebbe essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i
permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di
presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati
-
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa
iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del
65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaÕ di alloggio (in alcuni casi); Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza; TAR
Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della
richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata
con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la
richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del
proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto,
l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di
prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo
¤
assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna,
puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei
reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico diniego del
rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento
sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 8637/2010 e Sent.
Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio
illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo
conto anche di eventuali condanne per i reati di
cui all'art. 380 c.p.p.
(L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p.
nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR
Lombardia); giurisprudenza:
-
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
Æ
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent.
Cons. Stato 1791/2009, Sent.
Cons. Stato 859/2010, Sent.
Cons. Stato 1894/2010 e TAR
Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia
carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e'
necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L.
189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)
Æ
il carattere automaticamente preclusivo
di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al
rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il
potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo
conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del
livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni
familiari (TAR
Lazio)
Æ
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo,
dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una
consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano
Æ
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 206/2013)
Æ
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva
all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord.
Cons. Stato 2952/2008 e TAR
Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si
deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR
Lombardia -; TAR
Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
Æ
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
Æ
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
o (Sent.
Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello
Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale
dello straniero (TAR
Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano
fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 5516/2012, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent.
Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a
requisiti di reddito, TAR
Lazio -, Trib.
Forli', e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
in senso contrario, TAR
Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne
ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui
vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale
rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR
Lazio)
Æ
semplici motivi di pericolosita' per la
pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non
legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare
italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
Æ
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011 e sent.
Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
Æ
il diniego di rinnovo motivato
dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della
condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per
essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 4421/2012, TAR
Lazio)
Æ
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso
di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
Æ
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 4421/2012)
Æ
ove l'amministrazione effettui una
valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di
rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo
straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione
prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve
essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a
disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per
l'adozione del provvedimento (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3722/2013)
Æ
illegittimo il diniego di rinnovo che si
limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico
elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di
soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre
alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR
Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato
dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da
un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un
procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato
in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro
oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
Æ
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Toscana, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 3722/2013); nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
Æ
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010 e TAR
Lazio; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR
Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR
Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e
ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent.
Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai
fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai
meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR
Lazio e sent.
Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari
Æ
legittimo il provvedimento
dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo
sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma
conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo
periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di
familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole
allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume
al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent.
Cons. Stato 2244/2013)
Æ
ai fini del rilascio o del rinnovo del
permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una
valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla
procedura di consultazione ex art. 25 Conv.
Appl. Accordo Schengen (TAR
Campania); TAR
Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione
dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata
effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego
ex L.
241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR
Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio
ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione
al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di
motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
-
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
Æ
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011, sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare), Sent.
Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in
Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal
momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello
stesso senso, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012), TRGA
Trento
Æ
una condanna patteggiata per reati
connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il
patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent.
Cons. Stato 2225/2013)
Æ
irrilevante, in presenza di condanna per
reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se
l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o familiare ricongiunto (Sent.
Cons. Stato 1545/2013)
Æ
in presenza di condanna per reati
relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso,
l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
Æ
una pluralita' di precedenti penali gravi
e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi
in cui siano presenti familiari in Italia (Sent.
Cons. Stato 6163/2012)
Æ
il diniego di rinnovo si applica anche in
caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse
indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio)
Æ
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent.
Cons. Stato 5089/2012)
Æ
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR
Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il
provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di
giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la
valutazione di effettiva pericolosita'
Æ
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia)
Æ
in presenza di condanna per reati in
materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in
discussione non e' la richiesta di permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 1868/2013)
Æ
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
Æ
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, il
diniego di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
Æ
il diniego di rinnovo per pericolosita'
non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
Æ
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
Æ
in sede di rinnovo, comunque, non deve
essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per
cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al
momento del processo (Tar
Umbria)
Æ
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero'
che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o che la pena si sia
estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio; sent.
Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
Æ
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva
l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
Æ
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
Æ
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
Æ
irrilevanti, in presenza di condanna
ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello
straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
Æ
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
Æ
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
Æ
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
Æ
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (Sent.
Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a
ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche
una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
Æ
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
Æ
legittimo il diniego di rinnovo, anche in
presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva
adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e
alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR
Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere
rilevante l'inserimento familiare)
Æ
una valutazione della pericolosita'
sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in
base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo;
quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e
successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta
dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione
qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4337/2011)
Æ
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso in presenza di una segnalazione al SIS,
non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale
segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne
provino l'infondatezza (TAR
Sicilia, Sent.
Cons. Stato 3573/2013)
Æ
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di
consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere
la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent.
Cons. Stato 422/2013)
Æ
in mancanza della revoca di un precedente
ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha
carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di
espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il
divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la
decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni
con essi dettate (TAR
Emilia e TAR
Emilia; nello stesso senso, TAR
Lazio e TAR
Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non
puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato
che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura
costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in
cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo
straniero rispetto alle modifiche successive), TAR
Lazio
Æ
quando sia stato adottato legittimamente
un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione
da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione
a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo
ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo,
dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento
in autotutela su istanza dell'interessato (TAR
Piemonte)
Æ
un'espulsione pregressa subita sotto
false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per
attesa occupazione (sent.
Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza
di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con
l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in
sede di autorizzazione all'ingresso (sent.
Cons. Stato 5099/2012)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro
subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del
datore relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che
rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia popolare o,
verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaÕ e idoneitaÕ
igienico-sanitaria)
o
Argelato, Baricella, Bentivoglio,
Castello dÕArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio,
Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni
in Persiceto, San Pietro in Casale, SantÕAgata Bolognese (Provincia di Bologna)
o
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio
Renatico, SantÕAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)
o
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia,
Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul
Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)
o
Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San
Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)
o
Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco
sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica,
Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano,
Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo,
Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San
Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente,
Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)
o
Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda,
Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano
con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta
(Provincia di Rovigo)
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art.
27 co.1 lettera a) D. Lgs.
286/1998 (dirigenti o
personale altamente specializzato
di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri richiedenti rinnovo di permessi
per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari (L. 94/2009); circ.
Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr.
Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co.
2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione
internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)
o
stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
o
per il 50%, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al finanziamento delle
attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al
rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla missione "Ordine pubblico e
Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla missione "Amministrazione
generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul
territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del
personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
¤
15% alla missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011
sull'Accordo di integrazione
į
Sent.
Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo
acquisito status di soggiornante di lungo periodo
in altro Stato membro, chiedono di esercitare il
loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di
titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi
eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un
ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva
2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma
che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo
dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina
l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl.
Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva
2004/38/CE)
Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice
del capitolo)
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)
o
richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione,
affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva,
ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra
questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di
rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del
permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lÕufficio
postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna
all'indice del capitolo)
o
puo' ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e
la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere
aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a
Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ.
MIUR 16/7/2009)
o
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
o
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del
capitolo)
Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna
all'indice del capitolo)
o
perdita dei requisiti (salvo disoccupazione
tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro
Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o
internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe
verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi
umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da
L. 129/2011)
o
condanna definitiva (successiva allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009;
secondo il TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010 rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo
III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
(vendita di marchi contraffatti); note:
¤
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, TAR
Toscana e apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a
causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009
(carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e
soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di
permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR
Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del
provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della
persona
¤
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e
della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria
successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
o
adozione di un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che
ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano,
donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di
soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir.
2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non
costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da
D. Lgs. 3/2007)
o
risoluzione dell'accordo
di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi
di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di
conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le
quali vige un divieto di espulsione
(DPR 179/2011; nota: art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 salva
dall'allontanamento, non solo -
implicitamente - i casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma anche
- esplicitamente - i titolari di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e lo straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare - ossia, tutti i casi in cui la posizione
dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive
europee)
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5
T.U.); TAR
Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il
rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai
fini della conversione del permesso rilasciato ad
altro titolo; Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo; TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che
abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla
scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR
Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent.
Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10-bis L.
241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva
l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive); TAR
Lazio e TAR
Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro
nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo
(nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); TAR
Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia
perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro datore di
lavoro; TAR
Lombardia e TAR
Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo (nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il
rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la
rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta
illegittima); TAR
Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative (tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento); sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu'
giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale); TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp, vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso; illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza
originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso (Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010) o di diniego del rinnovo
(Sent.
Cons. Stato 3760/2010 e Sent.
Cons. Stato 7302/2010, che fa riferimento anche alla sussistenza di
condanne ostative), adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni
che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la
sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del
permesso; Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza; TAR
Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e chiamata a prendere in
considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di
inserimento sociale di uno straniero che abbia subito
una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari
o
la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); TAR
Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione
tardiva della richiesta di rinnovo del permesso,
dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro
mancanza (nota: diversamente da Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati; nello stesso senso, TAR
Lombardia); Sent.
Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita'
amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro
corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione
del lavoratore; TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della
documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando
essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso
l'ufficio competente; TAR
Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del
permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di
convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione; TAR
Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento
dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in
parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; Sent.
Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte
dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a
sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e
non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso; TAR
Liguria, TAR
Lazio, TAR
Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura
della variazione di domicilio; TAR
Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo
presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di
soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
o
lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
(art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque
essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata
da L. 129/2011); TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.; TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente
invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo stranero sia
affetto da grave patologia, che renda necessarie
cure in Italia
o
lÕesistenza di requisiti per altro tipo
di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR
Liguria, TAR
Lazio, TAR
Lazio);
TAR
Lombardia: quando lo stranero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta,
un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita'
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 4863/2010)
o
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o
della revoca del permesso per lo straniero che
abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con
familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
¤
Sent.
Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
-
censura la irragionevole disparita' di
trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per
ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne potrebbe ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio
di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del
ricongiungimento familiare di fatto)
-
afferma che la tutela della famiglia e
dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul
rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari
in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita'
concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di
soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della
subita condanna per determinati reati, dal momento che ogni decisione che
colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri
componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in
presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a
presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a
maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi
per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso
di determinati documenti
-
richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent.
CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o
risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero
intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre
bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente
e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica
sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e'
opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad
esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata
del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione
del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita'
delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in
particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che
testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la
circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della
creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei
figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi
ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la
solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
-
ricorda come la discrezionalita'
legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole
e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti,
soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti
fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del
cittadino e del non cittadino (Sent.
Corte Cost. 172/2012, Sent.
Corte Cost. 245/2011, Sent.
Corte Cost. 299/2010, Sent.
Corte Cost. 249/2010, Sent.
Corte Cost. 148/2008, Ord.
Corte Cost. 206/2006, Sent.
Corte Cost. 78/2005)
¤
prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013, Sent.
Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo
straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, sent.
Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare), Sent.
Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent.
Cons. Stato 1834/2012 e TAR
Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in
via di regolarizzazione), TAR
Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa) e Trib.
Forli'; in senso contrario, TAR
Campania
¤
TAR
Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi
relativi all'inserimento socio-familiare
¤
Sent.
Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia
fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione
¤
TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne
generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR
Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero) e TAR
Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne
ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui
vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale
rigetto non e' provvedimento vincolato); in senso contrario, TAR
Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far
valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio
di un permesso per assistenza del minore) e TAR
Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato
ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche'
mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una
protezione familiare; nota: se l'attenuazione del
giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei
vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa
commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo
familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del
reato); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non
assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero
legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto
all'unita' familiare
¤
TAR
Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio
nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una
valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di
inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo,
dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)
¤
TAR
Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR
Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
¤
TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia
fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione
¤
TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR
Toscana
¤
Sent.
Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di rinnovo del
permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e'
provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari
con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
o
semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
o
per il titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati
dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent.
Cons. Stato 1791/2009, Sent.
Cons. Stato 859/2010, Sent.
Cons. Stato 1894/2010 e TAR
Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia
carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e'
necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L.
189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)
¤
il carattere automaticamente preclusivo
di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al
rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il
potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo
conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del
livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari
(TAR
Lazio)
¤
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 206/2013)
¤
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord.
Cons. Stato 2952/2008 e TAR
Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si
deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR
Lombardia -; TAR
Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
¤
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011 e sent.
Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
¤
il diniego di rinnovo motivato
dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della
condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per
essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 4421/2012, TAR
Lazio)
¤
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¤
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 4421/2012)
¤
ove l'amministrazione effettui una
valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di
rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo
straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione
prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve
essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a
disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione
del provvedimento (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3722/2013)
¤
illegittimo il diniego di rinnovo che si
limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico
elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di
soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre
alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR
Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza
di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
¤
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 3760/2010, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Toscana, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 3722/2013 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent.
Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu' forte, Sent.
Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza)
¤
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
o (Sent.
Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello
Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale
dello straniero (TAR
Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011 e sent.
Cons. Stato 5516/2012, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent.
Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR
Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Trib.
Forli', e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso
senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa; in senso contrario, TAR
Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne
ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui
vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale
rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR
Lazio)
¤
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010 e TAR
Lazio; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR
Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR
Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e
ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent.
Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai
fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai
meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR
Lazio e sent.
Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari
¤
legittimo il provvedimento
dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo
sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma
conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo
periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di
familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole
allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume
al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent.
Cons. Stato 2244/2013)
o
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011, sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare), Sent.
Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in
Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal
momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello
stesso senso, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012), TRGA
Trento
¤
una condanna patteggiata per reati
connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il
patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent.
Cons. Stato 2225/2013)
¤
irrilevante, in presenza di condanna per
reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se
l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o familiare ricongiunto (Sent.
Cons. Stato 1545/2013)
¤
in presenza di condanna per reati
relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso,
l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
una pluralita' di precedenti penali gravi
e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi
in cui siano presenti familiari in Italia (Sent.
Cons. Stato 6163/2012)
¤
il diniego di rinnovo si applica anche in
caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse
indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio)
¤
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent.
Cons. Stato 5089/2012)
¤
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, Sent.
Cons. Stato 125/2013, TAR
Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR
Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il
provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di
giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la
valutazione di effettiva pericolosita'
¤
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia)
¤
in presenza di condanna per reati in
materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in
discussione non e' la richiesta di permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 1868/2013)
¤
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
¤
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
¤
in sede di rinnovo non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
¤
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero'
che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
¤
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva
l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
¤
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti, in presenza di condanna
ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello
straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
¤
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita'
di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice
di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
¤
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
¤
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
¤
legittimo il diniego di rinnovo, anche in
presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva
adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e
alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR
Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere
rilevante l'inserimento familiare)
o
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso
di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che
preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il
TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a
dispetto di art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere
discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR
Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non
residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.);
l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una
richiesta di rilascio del permesso non richiede la
previa diffida a provvedere (TAR
Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di
art. 31 co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR
Sicilia, TAR
Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR
Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine
per il procedimento di rinnovo del permesso)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent.
Tar Toscana, TAR
Veneto; nello stesso senso, sent.
Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il
contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR
Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo
straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per
studio universitario (Sent.
Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lÕimpugnazione (TAR
Toscana, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, sent.
Cons. Stato 5131/2011, TAR
Lazio; nello stesso senso, sent.
Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa
indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR
Lazio
o
secondo sent.
Cons. Stato 94/2008 e TAR
Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato
illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
(art. 21-octies L.
241/1990; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento);
nello stesso senso, TAR
Lombardia e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Sardegna (che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005), Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Toscana, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 3722/2013 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010, Sent.
Cons. Stato 7202/2010, TAR
Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al
verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali
condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il
rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate,
ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent.
Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante),
se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu' forte, Sent.
Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza)
o
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Ulteriori adempimenti amministrativi (torna
all'indice del capitolo)
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure
mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ,
motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso
di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli (torna all'indice del capitolo)
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa, e circ.
Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Æ
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Æ
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Æ
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno (consentita, a Milano, da circ.
Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita'
di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti
in materia di accesso ai servizi educativi";
in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Æ
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Æ
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
-
Sent.
Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost.
e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR
Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non
deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che
debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
-
in relazione al caso di un
neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR
riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione
e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di
soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato
Stranieriinitalia)
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
o
motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore
di cooperative), studio
o
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o
studio
o
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in
caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri
casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi
umanitari rilasciato per protezione sociale)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel
diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp.
ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)
o
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per
un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione
professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di
tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co.
3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini
l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari:
disciplina mai definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento
di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata
e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005),
anche in caso di proposizione di ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale o avverso
la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o
motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero (Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Conversione del permesso di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso (incluso il permesso per
cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei
mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ.
Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ.
Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
(verosimilmente, Ņattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o
residenza elettiva; Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo,
attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela): in
lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Ņattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati): in lavoro
subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non
rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili -
rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione
temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
¤
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione
dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lÕanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore
etaÕ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione puo' essere presentata
anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la
conversione e' consentita, alla scadenza del
permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia (L.
94/2009)
¤
studio in
lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
¤
studio in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ.
Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone
che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni
del Vaticano; da circ.
Mininterno 24/5/2005)
¤
motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al
tipo di attivita', TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lombardia)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo) in lavoro
subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto):
¤
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata
una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della
scadenza del permesso (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea)
¤
lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (in questo senso, TAR
Toscana, TAR
Lombardia, TAR
Sicilia, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 939/2012 e Sent.
Cons. Stato 959/2012; nel senso della convertibilita' fin dalla prima
stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR
Lombardia, TAR
Piemonte, che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote), TAR
Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di
attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da
tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di
differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e
quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita'
lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una
situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del
permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Lazio); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent.
Cons. Stato 2882/2013
¤
motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui
all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 1612/2013, TAR
Toscana)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore
etaÕ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis
Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e
conversione (torna all'indice del capitolo)
o
TAR
Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa,
la questura non deve
tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri
o
Tar
Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il
prefetto quale commissario ad acta affinche'
provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata
superiore a 60 gg.
o
TAR
Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo
del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente
solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR
Lazio: benche' il termine di 20 gg sia oggi difficilmente sostenibile, esso
deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e'
intervenuta a modificarlo
o
Tar
Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la
prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e'
illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio
precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero
dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato
alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad
acta affinche' provvedesse con adempimenti
sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.
o
TAR
Sicilia: illegittimo il silenzio serbato
dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di
un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli
eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo'
decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di
art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere
discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di
provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della
discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)
o
TAR
Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato
dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo
per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il
silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida
a provvedere
o
TAR
Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno
o
TAR
Sicilia, TAR
Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31
co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR
Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine
per il procedimento di rinnovo del permesso
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5
nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina
(223.782) e Filippine (152.382)
o
soggiornanti di lungo periodo: 1.896.223
(pari al 52,1% del totale)
o
permessi ancora validi per stranieri
entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia
diversa da quella di primo rilascio)
o
cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di
eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610),
Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)
o
soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734
(di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7%
coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina
(85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di soggiorno ordinari:
1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro,
98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro,
109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679
per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per
motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per
motivi familiari)
o
eta' media: 31,7 anni
6.
Iscrizione anagrafica (torna all'indice)
-
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
-
Iscrizione anagrafica
nelle more del rilascio di alcuni permessi
-
Iscrizione anagrafica
in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
-
Iscrizione anagrafica
del cittadino comunitario
-
Casi particolari di
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
-
Disposizioni
transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
-
Verifiche relative
all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
-
Iscrizione anagrafica
del familiare di cittadino comunitario o italiano
-
Cancellazione
anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare
-
Cifre
Iscrizione
anagrafica: condizioni, adempimenti (torna all'indice del
capitolo)
o
la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente,
per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei
requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via
telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
¤
la dichiarazione e' sottoscritta con
firma digitale
¤
l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale
dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione
¤
la dichiarazione e' trasmessa attraverso
la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
¤
copia della dichiarazione (recante la
firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del
dichiarante sono acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica semplice
o
sul sito istituzionale del Comune sono
pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta
elettronica, fax)
o
perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (all.
1 circ. Mininterno 27/4/2012) deve essere compilato nelle parti
obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento
di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all.
A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all.
B circ. Mininterno 27/4/2012)
o
la dichiarazione e' registrata entro 2
gg lavorativi, con effetto
giuridico dalla data di presentazione
o
in caso di iscrizione con provenienza da
altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di
provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della
comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione
della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la
certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta
comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti
l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza
rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia,
limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso
dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg prescritti, il
Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura
o
accertamenti
effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di
dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri
requisiti specifici previsti
o
dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione
giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o
in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il
cittadino non italiano), si ripristina la posizione
anagrafica precedente
o
discordanze
tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza
o
accertamente possono essere effettuati,
entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in
contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di
nuova iscrizione, che li valuta
o
trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR
223/1989 per
¤
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM
5/4/2011
¤
stranieri che hanno chiesto asilo e sono
in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni
territoriali
o
istanza di iscrizione presentata
all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora,
unitamente ai seguenti documenti:
¤
per i titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
¤
per i richiedenti asilo, attestato
nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di
soggiorno per richiesta asilo
¤
se lo straniero e' ospitato presso un
centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale,
anche dichiarazione del responsabile del centro
o
il registro nazionale delle persone che
non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
o
i Comuni, iscritto il soggetto
nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica
di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1,
co. 5 L.
1228/1954
o
al registro accede esclusivamente il
Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per
le finalita' di tenuta e di conservazione del registro
o
le modalita' tecniche di costituzione e
funzionamento del registro sono fissate nell'allegato
tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:
¤
la funzione di caricamento dati consente
al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle
anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ.
Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono
essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza
quotidiana)
¤
i Comuni hanno accesso ai dati di tali
soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e
cognome
¤
il campo relativo alla condizione di
"senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui
il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come
"senza fissa dimora"
¤
il Comune non ha la possibilita' di visualizzare
lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo
¤
l'accesso al Registro dei senza fissa
dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche
credenziali
¤
la funzione consente di effettuare
ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome),
per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati
relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi
dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"
¤
il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al
caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro
o
gli uffici comunali "possono"
controllare: non e' un obbligo
o
i controlli, se effettuati, devono essere
effettivi, non meramente cartacei
o
non e' necessario appesantire i
procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo si ritenga necessario, si
dovra' fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria dell'immobile; questo
non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da parte degli uffici
competenti (ASL e Polizia comunale)
o
i controlli non possono riguardare
selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono essere fissati
criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni sociali di
rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri
o
la mancanza dei requisiti
igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della
residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione
anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni
straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di
residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato;
l'iscrizione non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima
del trasferimento)
o
si raccomanda prudenza rispetto al
rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto produttivo di danni
risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)
o
in via transitoria il nome di mezzo e'
incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente
o
il cittadino filippino registato
all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo
dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della
registrazione anagrafica; la corrispondenza tra le due generalita' sara'
riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta,
l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza
o
il Comune e' tenuto a verificare la
corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale
corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia
delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei
quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale
Iscrizione
anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna
all'indice del capitolo)
o
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
Iscrizione
anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione (torna all'indice del capitolo)
o
la disposizione relativa alla
cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in
caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di
ricevuta della richiesta di rinnovo (circ.
Mininterno n. 12/2005)
o
ai fini della cancellazione anagrafica,
la condizione di irreperibilita' pu essere definita come l'allontanamento di
una persona dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo
senza dare notizia di se', tale da far ritenere la persona trasferita in altro
Comune o all'estero, senza che da altro Comune o dall'estero pervenga una
richiesta di trasferimento di residenza, e senza che sia possibile accertarne
d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli strumenti previsti dalla
normativa anagrafica; l'irreperibilit' accertata si ha ogniqualvolta
l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza dell'irreperibilita' del
soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai fini della cancellazione
per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo temporale ne' rileva la
vaidita' del permesso di soggiorno (Nota
Regione Emilia Romagna sull'iscrizione anagrafica)
o
il rischio di cancellazione per
irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera
di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
¤
ai fini della cancellazione delle persone
risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica
che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del
Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini
iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze
nel terriotrio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da
associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora
¤
al fine di rintracciare tali persone, il
Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc,
quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.
¤
deve essere data notizia all'interessato
dell'avvio del procedimento di cancellazione
¤
la cancellazione non puo' essere
effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo
censimento, non prima del 9/4/2012)
¤
per persone iscritte prima del precedente
censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano
effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la
cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio
del procedimento
¤
in caso di persona censita, ma non
risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a
rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica
il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli
accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale
Iscrizione
anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del
capitolo)
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o
autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per
motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura
prevista per il ricongiungimento familiare con lo
straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allÕimporto dell'assegno sociale
- per il 2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012 - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei
familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso
limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore
a due), e di assicurazione sanitaria o di titolo
equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale
o
la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al
disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad
assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per
l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione
delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere
all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio
specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allÕINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso,
dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di
lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto
dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
illegittimo subordinare l'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria
residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del
possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto
di soggiorno di durata superiore a tre mesi
o
illegittimo subordinare la prima
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito
superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della
situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse dichiarate;
resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito
negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Casi
particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
cittadini comunitari che soggiornano in
Italia per motivi religiosi: e' richiesta la
dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante
la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa
presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007);
note:
¤
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono iscritti
all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la
tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o
dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino
l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa
stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui
all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si
procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ.
Mininterno 21/7/2009; comunicato
Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha
chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente
applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ.
Mininterno 21/7/2009)
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione
temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art.
32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3
mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il
possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla
dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare
straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento
rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007);
nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base
della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui
all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni
transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
cittadini della Romania e della
Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico
alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio,
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che
non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in
corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa)
in Italia al 31/12/2006 (circ.
Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ.
Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ.
Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime
transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ.
Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di
soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di
integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe
e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto
all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della
precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e'
tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che, ancora privo di carta di
soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata
in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo
di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal
momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante
l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di
rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali
requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno
precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo
all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto
la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs.
30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella
data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta,
rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della
sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifiche
relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
Iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano (torna all'indice del capitolo)
o
di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del
paese di origine o
provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se
richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico
puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellÕatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai
sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
dell'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che
sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il
familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo
familiare (torna all'indice del capitolo)
Mutamento di sesso (torna all'indice del
capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
nel 2008: 576.659 (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2009: 568.857, di cui stranieri:
13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009)
o
nel 2010: 561.944, di cui stranieri:
13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011)
o
nel 2011: 546.607, di cui stranieri:
14,5%; (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in
Italia)
o
2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in
Italia)
o
2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in
Italia)
o
2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in
Italia)
o
2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati
in Italia)
o
2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati
in Italia)
o
2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati
in Italia)
o
2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati
in Italia)
o
2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati
in Italia)
o
2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati
in Italia)
o
2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati
in Italia)
o
al 31/12/2012 (da Rapp.
ISTAT 25/6/2013, Rapp.
ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di cui
53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti
anagrafici dalla data del censimento)
o
al 9/10/2011 (da Dati
ISTAT Censimento e Dati
ISTAT Censimento stranieri): 61.249.486, di cui 4.860.626 stranieri (dalle
liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.029.145 stranieri (di cui 53,3%
femmine; dalle rilevazioni del Censimento 2011)
o
al 31/12/2010: 60.626.442; di cui
4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda
ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa
1.334.800 sono comunitari (Rapp.
Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati
all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp.
Eurostat stranieri 2012)
o
al 31/12/2009: 60.340.328; di cui
4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009 e Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
nel passato (Guida
Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):
¤
1861: 88.639
stranieri, pari al 0,4%
¤
1921: 110.440
stranieri, pari al 0,3%
¤
1951: 129.757
stranieri, pari al 0,3%
¤
1991: 625.000
stranieri, pari a oltre lÕ1%
¤
2001: 1.334.889
stranieri, pari al 2,3%
¤
2011: 3.769.518 stranieri,
pari al 6.34% (Sint.
ISTAT censimento stranieri; nota: dati provvisori; com.
ISTAT 19/6/2012 aggiorna il dato a seguito di completamento dell'analisi
relativa ad alcuni grandi comuni, al valore di 3.865.385 stranieri), di cui in
comuni
-
fino a 5.000
abitanti: 599.231
-
da 5.001 a 20.000
abitanti: 1.195.307
-
da 20.001 a
50.000 abitanti: 616.305
-
da 50.001 a
100.000 abitanti: 354.915
-
oltre 100.000
abitanti: 1.003.760
o
all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus
UIL)
o
all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati
in Italia (Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
nel 2011, 993.238 (Anticipazioni
Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e
al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o
all'1/1/2011,
stranieri e comunitari (Scheda
ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):
¤
Romania 968.576
¤
Albania 482.627
¤
Marocco 452.424
¤
Cina 209.934
¤
Ucraina 200.730
¤
Filippine 134.154
¤
Moldova 130.948
¤
India 121.036
¤
Polonia 109.018
¤
Tunisia 106.291
¤
Peru' 98.603
¤
Ecuador 91.625
¤
Egitto 90.365
¤
Macedonia 89.900
¤
Bangladesh 82.451
¤
Sri Lanka 81.094
¤
Senegal 80.989
¤
Pakistan 75.720
¤
Nigeria 53.613
¤
Bulgaria 51.134
o
all'1/1/2012,
stranieri (Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤ Marocco 506.369
¤ Albania 491.495
¤ Cina 277.570
¤ Ucraina 223.782
¤ Filippine 152.382
¤ Moldova 147.519
¤ India 145.164
¤ Tunisia 122.595
¤ Egitto 117.145
¤
Peru' 107.847
o italiani: 0-14 anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; >65 anni, 22,2%
o
stranieri: 0-14 anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; >65 anni, 2,3%
o
matrimoni con almeno uno sposo straniero:
14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513
(2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396
(2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009,
pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617
(2011, pari al 13,0% del totale)
o
matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304
(1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835
(2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui
18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui
14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero)
o
2.465.000 cristiani (53,9%)
o
1.505.000 musulmani (32,9%)
o
120.000 induisti (2,6%)
o
89.000 buddhisti (1,9%)
o
61.000 fedeli di altre religioni
orientali (1,3%)
o
46.000 religioni tradizionali (1%)
o
7.000 ebrei (0,1%)
o
83.000 altre appartenenze (1,8%)
7.
Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (torna all'indice)
-
Equivalenza tra
permesso CE slp e carta di soggiorno
-
Richiesta del permesso
CE slp: beneficiari, requisiti
-
Test di conoscenza
della lingua italiana
-
Rilascio a "Ex
titolare di Carta blu UE"; revoca
-
Rilascio in caso di
collaborazione anti-terrorismo
-
Rilascio transitorio a
familiari di cittadini comunitari o italiani
-
Validita' del
permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'
-
Modalita' di
presentazione delle richieste
-
Termini per l'esito
della richiesta
-
Carattere costitutivo
o ricognitivo del rilascio del permesso CE slp
-
Diritti e facolta'
del titolare di permesso CE slp
-
Espulsione del titolare
di permesso CE slp
-
Modalita' di adozione
dei provvedimenti negativi; impugnazione
-
Facolta' del titolare
di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
-
Cifre
Equivalenza
tra permesso CE slp e carta di soggiorno (torna all'indice
del capitolo)
Richiesta
del permesso CE slp: beneficiari, requisiti (torna
all'indice del capitolo)
o
la richiesta puo' riguardare,
verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del
fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso
in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR
Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso
almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per
i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare
personalmente la domanda; la verifica dei requisiti
(in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari;
nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Emilia, Trib.
Rovereto, Corte
App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13
Direttiva
2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo
indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad
art. 13 Direttiva
2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati
membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu'
favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato
da Trib.
Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente:
spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro
l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto
diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti
dello Stato), TAR
Piemonte; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot
(il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ.
Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ.
Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica
individualmente al familiare)
o
TAR
Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il
familiare di titolare di permesso CE slp che
soggiorni in Italia in tale qualita', anche a
partire da un momento successivo al rilascio del
permesso CE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso CE slp, senza
dover maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i
requisiti di reddito supplementari
o
TAR
Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso
CE slp in caso di perdita
da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ.
Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente
mediante matrimonio di comodo)
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi
da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza
alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs.
17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ.
Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007,
interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE),
richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a
soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa
di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); verosimilmente escluso anche il caso di straniero
che soggiorni per volontariato (coerentemente con art. 27-bis co. 6 D. Lgs.
286/1998); nota: irrilevante il tipo di rapporto di lavoro eventualmente in
corso (TAR
Piemonte e TAR
Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di
permesso CE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo
determinato); TAR
Lombardia: permesso CE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per
assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla
legge (nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo
ambiguo, anche al fatto chem nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in
passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa
invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante
conversione in permesso per lavoro); note:
¤
Sent.
Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva
2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato,
rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere
prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa
riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di
piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato),
senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di
soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non
impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato
membro di cui trattasi (cosa che deve essere verificata dal giudice del
rinvio); in precedenza le Concl.
Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro
¤
Lett.
ASGI al Mininterno segnala come la Questura di Trieste neghi il rilascio
del permesso CE slp agli infermieri stranieri che
hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998,
benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi
temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva
2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo
indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett.
ASGI al Mininterno ribadisce la tesi, alla luce di Sent.
Corte Giust. C-502/10
¤
la Relazione
della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala
come possano sorgere problemi di indebita esclusione, in Italia, di categorie
ipropriamente considerate come "temporaneamente soggiornanti" (in
particolare, quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR
Piemonte: anche da minorenne); non rilevano,
nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente,
di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione
professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una
borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi
umanitari, protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per
se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu'
lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la
necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e
sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta
a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di
permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata
dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del
permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007); nota: TAR
Toscana afferma, in contrasto col dettato della Direttiva
2003/109/CE, che i periodi di soggiorno per uno dei motivi in
corrispondenza ai quali e' esclusa la possibilita' di rilascio del permesso CE
slp non sono cumulabili ai fini del computo dei 5 anni di soggiorno
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il
2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012), anche associato a potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
- trattamento pensionistico per invaliditaÕ (da Regolamento), o, in caso di
richiesta per i familiari, all'importo previsto per
il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta'
dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari; la quota relativa ai figli di
eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il
richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i
familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il numero
di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da
D. Lgs. 160/2008); TAR
Veneto: il dato relativo al reddito deve poter
essere aggiornato, in fase di contraddittorio,
soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla
presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di ativita'
di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione
che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare
attivita' di lavoro subordinato); TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp (che pero', secondo la sentenza,
dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!), vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso; TAR
Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei
redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte
dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero; TAR
Piemonte: il ravvedimento operoso relativo alla
presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni passati e' atto a
provare la disponibilita' di reddito sufficiente ai fini del rilascio del
permesso CE slp (illegittimo il diniego se l'amministrazione non ha effettuato
il riesame del provvedimento di diniego, cui era stata invitata dal TAR, per tener
conto di tale nuovo elemento); TAR
Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque
assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un
reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallÕestero, quale quello
derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero); TAR
Piemonte: qualunque fonte di reddito lecita (incluso l'assegno familiare
mensile) concorre a integrare il requisito reddituale ai fini del rilascio del
pds CE slp (in particolare, secondo TAR
Piemonte, rileva anche il reddito derivante da un contratto a termine); Sent.
Cons. Stato 2247/2013: legittimo il diniego di permesso CE slp se lo
straniero ha omesso di documentare l'asserita percezione di una indennita' di
disoccupazione, che avrebbe consentito di superare la soglia di reddito
prevista in presenza di coniuge, e di dimostrare che l'esistenza di un
contratto di lavoro in capo al coniuge abbia comportato effettivamente la
percezione di reddito da lavoro subordinato da parte dello stesso coniuge
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio
idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL; la Relazione
della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala
come, non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per
l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di
documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di
rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art.
7 Direttiva
2003/109/CE)
o
superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con
modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno
(Decr.
Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L.
94/2009); nota (da Dossier
Camera A.C. 2180): la Direttiva
2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di
paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla
legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna
discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)
o
anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp
o
il periodo compreso
tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva
2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del
periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp
o
il fatto che sia
stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di
soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione
sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp
rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia
stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)
o
eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha
concessa
o
quando uno Stato
membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della
protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta
quest'ultimo Stato
o
salvo che la
protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo
e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza
procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari
o
restano impregiudicate
le disposizioni di cui all'art. 21 della Direttiva
2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.
o
le disposizioni relative
all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di permesso
di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia stabilito in
altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di soggiornante di
lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro abbia accordato a
quello straniero la protezione internzionale
Test
di conoscenza della lingua italiana (torna all'indice del
capitolo)
o
si applica rispetto
ad ogni rilascio di permesso CE slp, salvo il
caso di rilascio a
¤
figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni
¤
persone affette da gravi
limitazioni alla capacita' di
apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
o
le disposizioni del
decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.
o
ai fini del rilascio
del permesso CE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal
Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in
ambiti correnti); nota: il
livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici:
¤
comprensione:
-
ascolto:
Æ
riuscire a capire
espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
Æ
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
-
lettura:
Æ
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
Æ
riuscire a capire
lettere personali semplici e brevi.
¤
parlato:
-
interazione
orale:
Æ
riuscire a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attivita' consuete
Æ
riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
-
produzione orale:
Æ
riuscire ad usare
una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria
famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
¤
scritto:
-
produzione
scritta:
Æ
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
Æ
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno
o
richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com.
Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo
www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota
Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di
inammissibilita', i dati seguenti:
¤
generalita' del
richiedente
¤
dati relativi al
permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso
¤
tipologia del
permesso
¤
dati relativi al
documento di viaggio
¤
l'indirizzo cui va
recapitata la convocazione
o
la prefettura
convoca lo straniero entro 60
gg dalla richiesta, indicando
giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ.
Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una
comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota
Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al
controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero
o
il test si basa sulla
comprensione di brevi testi e
sulla capacita' di interazione;
e' definito in collaborazione con Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri, da circ.
Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel
"Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2"
(riportati da Vademecum
MIUR):
¤
comprensione orale e
scritta di brevi testi:
- prova di comprensione orale articolata in due parti
(due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e' riferita ad una delle
sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una conversazione tra nativi,
comprensione orale di annunci e istruzioni, comprensione orale della radio e di
audio-registrazioni, comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in
grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto
nonche' espressioni riferite ad aree di priorita' immediata (ad es.
informazioni basilari sulla persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia
locale e lavoro), purche' si parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti;
punteggio massimo: 30 punti
- prova di comprensione scritta articolata in due
parti (due testi brevi da leggere); ciascuna parte e' riferita ad una delle
sottoabilita' seguenti: lettura della corrispondenza, lettura per orientarsi,
lettura per informarsi e argomentare, lettura di istruzioni; livello richiesto:
essere in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e
di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella
vita di tutti i giorni o sul lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35
punti
¤
capacita' di
interazione:
- prova in forma scritta, relativa ad una delle
sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti, messaggi, moduli; livello
richiesto: essere in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a
bisogni immediati, usando formule convenzionali; durata: 10 minuti; punteggio
massimo: 35 punti
o
il superamento del test richiede il raggiungimento di un
punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo
o
il test si svolge con
modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita'
informatica; Nota
Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un
livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la
capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere
o
il risultato (com.
Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su
http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel
sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service
alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo (com.
Mininterno 9/12/2010)
o
in caso di esito
negativo, lo straniero puo'
chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test
o
e' esonerato dal test lo straniero
¤
in possesso di attestato
di conoscenza della lingua di
livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e
dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
¤
che abbia conseguito
un titolo che attesti un
livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti, di cui all'art. 1,
co. 632 L.
296/2006 (nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)
¤
cha abbia ottenuto,
nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello
non inferiore al livello A2
¤
che abbia conseguito
il diploma di scuola secondaria
di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema
italiano di istruzione di cui all'art. 1 L.
62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti
¤
che frequenti un corso
di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta,
ovvero un corso di master o di dottorato
¤
che sia entrato in
Italia ai sensi di art. 27, co.
1, lettere a (dirigente o
personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la
corrispondente attivita'
o
nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi
limitazioni alla capacita' di
apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
CE slp certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria
o
nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
CE slp
¤
dichiarazione
relativa al titolo di esonero
posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per
l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998
¤
copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei
certificati di frequenza richiesti, negli altri casi
o
ai fini del rilascio
del permesso CE slp, la questura
acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o
esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria
esonerata
o
il prefetto individua
(nell'ambito della Provincia, da Nota
Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ.
Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in
collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ.
Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del
calendario delle sessioni di esame)
o
il Consiglio territoriale
per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle modalita' di
attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso CE
slp e progetti per la
preparazione al test
o
Stipulato un Accordo
quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione
del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della
lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento
civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le
linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del
punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le
indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che
somministrano il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura
o
prime 10 nazionalita' per prenotazioni (dati
del Mininterno 3/10/2011): Albania 14.130 (21,55%), Marocco 12.787
(19,50%), Ucraina 10.525 (16,05%), Moldavia 6.163 (9,40%), Ecuador 4.065
(6,20%), Filippine 4.028 (6,14%), Cina Popolare 4.003 (6,11%), Tunisia 3.635
(5,54%), Peru' 3.271 (4,99%), Egitto 2.961 (4,52%)
o
dati dal 9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter
FEI 7/2011):
¤
richieste test: 69.647
¤
richieste prenonotate per il test: 56.414
¤
richieste rifiutate per irregolarita' del
permesso di soggiorno: 5.535
¤
sedi di test: 380
¤
sessioni di test: 2.670
¤
test sostenuti: 40.692
¤
test superati: 28.301
¤
test non superati: 4.562
¤
non ammessi al test: 76
¤
assenti al test: 7.753
o
statistiche relative alla provincia di
Padova (da un articolo
pubblicato da Neodemos): tassi di successo:
¤
per sesso: maschi, 59%; femmine, 73%
¤
per provenienza: Europa orientale, 88%;
Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%
¤
per eta': meno di 30 anni, 78%; tra 30 e
49 anni, 59%; piu' di 50, 67%
o
dati al 31/12/2011 ((Direttiva
Generale del Ministro dell'interno 2012): 99.777 test sostenuti
Motivi
ostativi al rilascio (torna all'indice del capitolo)
o
reati di cui allÕart. 380 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011, Sent.
Cons. Stato 206/2013, Sent.
Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
o
reati di cui allÕart. 381 c.p.p.,
non colposi: corruzione, violenza o minaccia a
pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento
aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione
di esplosivi non riconosciuti
Documentazione
richiesta (torna all'indice del capitolo)
o
copia passaporto o documento di identita'
rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei
familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del
titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido
sottolineata da TAR
Emilia Romagna)
o
copia dichiarazione dei redditi o modello
CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga,
ricevute versamenti INPS, etc.); nota: secondo TAR
Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque
assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un
reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallÕestero, quale quello
derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)
o
certificato casellario giudiziale (del
richiedente ed eventualmente dei familiari); la Relazione
della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE ha
criticato questo punto, dal momento che i documenti che possono essere
richiesti sono indicati tassativamente dagli artt. 4 e 5 Direttiva
2003/109/CE
o
foto tessera in 4 esemplari (del
richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la
minore etaÕ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
¤
eÕ tradotta e legalizzata dal consolato
italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la
necessitaÕ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellÕAja del
1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui
hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ.
Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota
dell'Ambasciata italiana in Albania e circ.
Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ.
Mininterno 15/11/2012; circ.
Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di
Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellÕ8/9/76 per il caso di atti di stato
civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali,
o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della
legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari, cui hanno
aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); note:
-
traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero
possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel
paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica
straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore
ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
-
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
¤
e' rimpiazzata da dichiarazione
sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967
(ora, art. 52 D.
Lgs. 71/2011) da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana in
mancanza di autoritaÕ straniera riconosciuta o in caso di presunta
inaffidabilitaÕ dei documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle
verifiche necessarie, effettuate a spese degli interessati:
-
per i rapporti di parentela, sul test del
DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004); Corte
App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di
parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando
sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi
in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L.
218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua
di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
-
per l'eta', su test quali quello della
densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso
dell'interessato
¤
non eÕ richiesta per il figlio minore che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe
essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del
ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto
matrimonio con il richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di
alloggio con attestazione dellÕufficio comunale di conformita' con requisiti
previsti dalle leggi regionali sullÕedilizia popolare pubblica (allentamento
dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallÕASL
(solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche
per i familiari); la Relazione
della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala
come, non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per
l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di
documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di
rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art.
7 Direttiva
2003/109/CE)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
per il 50%, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al finanziamento delle
attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al
rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla missione "Ordine pubblico e
Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla missione "Amministrazione
generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul
territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del
personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
¤
15% alla missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011
sull'Accordo di integrazione
o
Sent.
Corte Giust. C-242/06 e Sent.
Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire
dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia,
l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un
permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a
carico dei cittadini turchi sia sproporzionato
rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
o
Sent.
Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri che chiedono di conseguire lo status di
soggiornante di lungo periodo e ai cittadini stranieri che, avendo acquisito
detto status in uno Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di
soggiorno in altro Stato membro, nonche' ai loro familiari che chiedono di
essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei
diritti conferiti dalla Direttiva
2003/109/CE; note: nella sentenza si afferma
che
¤
i cittadini di paesi terzi, qualora
soddisfino le condizioni e rispettino le procedure previste dalla Direttiva
2003/109/CE, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante di
lungo periodo e gli altri diritti derivanti dalla concessione di tale status
¤
l'importo dei contributi previsti per il
rilascio del permesso non deve avere ne' per scopo ne' per effetto di creare un
ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo
(sull'illegittimita' dell'imposizione di condizioni ulteriori a quelle previste
dalla Direttiva
2003/109/CE, anche Concl.
Avv. Gen. C-508/10, che cita Sent.
Corte Giust. C-578/08)
¤
e' da ritenersi sproporzionato un
contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale
d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla
Commissione UE e da Concl.
Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva
2004/38/CE)
Rilascio
a "Ex titolare di Carta blu UE"; revoca (torna
all'indice del capitolo)
į
Allo straniero titolare di Carta Blu UE
rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in
Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso
CE slp (recante annotazione "Ex titolare di
Carta blu UE") a condizione che abbia completato
un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel
territorio dell'Unione europea come titolare di Carta
blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia;
sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18
mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni
į
Ai fini della revoca del permesso CE
slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24
mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso
ordinario; nota: circ.
Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del
permesso CE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle
condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni
per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
į
I familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu
UE" ottengono
o
un ordinario permesso per motivi familiari di durata non
superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso
di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i
requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per
ricongiungimento)
o
un permesso CE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente
nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2
anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di
reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso
į
Circ.
Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di
soggiorno (permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso CE
slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il
permesso
Rilascio
in caso di collaborazione anti-terrorismo (torna all'indice
del capitolo)
Rilascio
transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani (torna
all'indice del capitolo)
Formato
del permesso (torna all'indice del capitolo)
Validita' del permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'
(torna all'indice del capitolo)
Formato del permesso CE slp (torna all'indice del
capitolo)
Modalita' di presentazione delle richieste (torna
all'indice del capitolo)
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini
svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di
cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare
le richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste
relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in
caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?),
con le seguenti particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit
azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si
utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del
Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare
straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso
di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente; nota: Sent.
Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del
Mininterno), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il
certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino
comunitario (o italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp
riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in
caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il
modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un
reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello
della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nota: Sent.
Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del
Mininterno), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il
certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, euro 30 alle Poste (in caso
di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da
euro 16,00[2],
da art. 7-bis co. 3 L.
71/2013 e circ.
Mininterno 27/6/2013, e versamento di euro 27.50 per il permesso CE slp in
formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini
equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di
cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura,
mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna
4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di
richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello
della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (nota: Sent.
Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del
Mininterno), per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si
procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e
per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp
in formato elettronico)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Termini per l'esito della richiesta (torna
all'indice del capitolo)
Carattere costitutivo o ricognitivo del rilascio del permesso CE slp
(torna all'indice del capitolo)
Diritti e facolta' del titolare di permesso CE slp (torna all'indice del capitolo)
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007; Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: il titolare di
permesso CE slp e' iscritto obbligatoriamente al SSN)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata
allÕitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007; nota: la Direttiva
2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici
poteri); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma
anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
l'imposizione del requisito di soggiorno
quinquennale potrebbe
continuare ad essere considerato legittimo con
riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe,
quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del
permesso CE slp, ad eccezione del reddito
o
la questione della legittimita' costituzionale
della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale
pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di
accompagnamento da Ord.
Trib. Urbino e da Ord.
Trib. Cuneo
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento alla pensione
di inabilita' da Ord.
Trib. Cuneo
o
in precedenza, prima della Sent.
Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
¤
riconosciuto il diritto all'assegno
sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter
Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma
privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in
quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib.
Genova: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni
di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
¤
ambiguita', rispetto al requisito di
soggiorno pregresso, in Trib.
Ravenna
¤
Trib. Genova, in altra
ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e
l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia,
altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al
solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno
o
ribadisce che gli interventi legislativi
delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra
gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi
sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale,
dell'istruzione, della salute, dell'abitazione
o
esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato
l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
o
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia
sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito
della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
o
si afferma come l'attesa del compimento
del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare
l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in
contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza,
pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento
sociale del minore
o
si conclude che risulta quindi violato
l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o
Trib.
Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore
straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent.
Corte Cost. 329/2011
o
Trib.
Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in
essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent.
Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di
frequenza a prescindere dal possesso del permesso CE slp; si ordina all'INPS di
far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento
giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di
modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent.
Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
o
il requisito si applica solo alle
prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008)
e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve
sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in
Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
o
ai fini della dimostrazione della
continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli
interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia
dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
o
per il computo dei 10 anni si tiene conto
della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
o
il Decr.
Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2011 non fissa i suddetti requisiti
minimi)
o
Lettera
ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo,
perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita
equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di
residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal
bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il
requisito previsto da L. 133/2008)
o
Sent
Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib.
Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di
"sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva
2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto
riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino
straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito
conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da
quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o
regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a
condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla
disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la
protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al
giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva
2003/109/CE, valutare se un sussidio per lÕalloggio, come quello previsto
dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che non trovi
applicazione la deroga di cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva
2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma
come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello
Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente
espresso lÕintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che
l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)
o
il requisito di soggiorno pregresso, che
apparentemente danneggia anche i titolari di permesso CE slp rispetto agli
italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile
interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono
all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano,
applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri
(questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent
Corte Giust. C-571/10)
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini
nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui
all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
le attivitaÕ che comportino lÕesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento,
lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita';
attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di
coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza
del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno, della
giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato,
salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellÕaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi¯ competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
o
sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello
italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in
contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o
comunitari, con esclusione dei
titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE
Espulsione del titolare di permesso CE slp (torna
all'indice del capitolo)
Revoca del permesso CE slp (torna all'indice del
capitolo)
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare
un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare
come ai fini del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal
territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?)
dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il
permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di
quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa,
dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare
temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro); TAR
Lombardia: ai fini di tale revoca, trattandosi di provvedimento di
autotutela a contenuto discrezionale, l'amministrazione e' tenuta a dare avviso
dell'avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale
allo straniero, che potrebbe illustrare le ragioni della sua assenza dal
territorio nazionale (nel caso in specie, la necessita' di accudire un figlio
in tenera eta', nelle more del rilascio del visto di ingresso in favore di
questo)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp
da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da
parte di questo)
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
Facolta' del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)
o
siano titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente,
il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e'
possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per
quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ.
Mininterno 16/2/2007:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento; la Relazione
della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE censura il
condizionamento del diritto dei familiari a seguire il titolare del permesso CE
slp rilasciato da altro Stato membro alla disponibilita' di alloggio
o
in caso di soggiorno di durata <
3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota:
anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato
provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE
slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a
farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati
membri neocomunitari, da circ.
Mininterno 16/2/2007);
circ.
Mininterno 21/5/2012: questa misura non si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo
indeterminato rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva
2003/109/CE)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal
requisito di residenza all'estero (e' possibile,
cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i
familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia,
accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in
considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al
rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto
di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro
Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti negativi in relazione al
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi
familiari (torna all'indice del capitolo)
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata
richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della
modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1
L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
8.
Ingresso e soggiorno per lavoro
subordinato (torna all'indice)
-
Aspetti generali:
quote, Sportello unico
-
Richiesta di
nulla-osta al lavoro
-
Modalita' di
presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro
-
Contenuto della
richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno
-
Richiesta di permesso
per lavoro subordinato
-
Contraffazione e
ingresso illegittimo
-
Stipula del contratto
di lavoro
-
Sopravvenuta
indisponibilita' del datore di lavoro
-
Facolta' del
lavoratore nelle more del rilascio del permesso
-
Durata del permesso
per lavoro subordinato
-
Convalida delle
dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della
maternita'
-
Facolta' del
lavoratore nelle more del rinnovo
-
Instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro
-
Obblighi di
comunicazione relativi al rapporto di lavoro
-
Diritti del
lavoratore straniero
-
Diritti del titolare
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
-
Accesso al lavoro
subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno
-
Rilascio di permesso
per lavoro subordinato a titolari di altro permesso
-
Sanzioni
-
Cifre
Aspetti
generali: quote, Sportello unico (torna all'indice del
capitolo)
o
diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante
della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno
della Polizia di Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che
puoÕ individuare anche piuÕ unitaÕ operative di base
o
nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli
uffici competenti in materia di lavoro
Richiesta
di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
assolvimento dellÕobbligo scolastico (secondo modelli
A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni);
nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la
compatibilita' con il dovere di istruzione e
formazione, che si assolve con il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'
(art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica
pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(D.
Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita'
di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro (torna
all'indice del capitolo)
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero complessivo di
domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e
associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione on-line della domanda (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un
istante prefissato (differenziato per categorie);
rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o
le domande per lavoratori provenienti da
paesi con quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente
e in caso di unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da
chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso contro il
provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme
delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di
Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i
soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto
della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
generalitaÕ
del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellÕimpresa, la ragione sociale, la sede e lÕindicazione del
luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico,
puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera'
il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del
congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli
A e B)
o
generalitaÕ e residenza allÕestero o, per chiamata numerica, numero (e
nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed
assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno
(nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore,
anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione
dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese
di rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di
soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro
5 gg. dal verificarsi dellÕevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di
lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa
decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio
competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art.
16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per
assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009), solo (circ.
INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact
Center (circ.
INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa
acquisizione del PIN (circ.
INPS 49/2011; Decreto
Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lÕINPS assume
quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ.
INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito
entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato
detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o
garanzia della
disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali
sullÕedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaÕ e idoneitaÕ igienico-sanitaria, contenuta
in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lÕeventuale partecipazione
alle spese per lÕalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non
ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellÕalloggio sia prevista, con
corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di
contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o
autocertificazione dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaÕ per cui
lÕiscrizione eÕ richiesta
o
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaÕ
occupazionale e reddituale del datore di lavoro
(determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado
non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al
mantenimento del datore; TAR
Toscana: legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e'
raggiunta); non richiesta nel caso in cui il datore
di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano
lÕautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria
assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ.
Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario
per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che
svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri
indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA,
considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione
IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti
dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre
per datore di lavoro titolare di redditi esenti
(es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la
capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli
enti erogatori
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da
studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti)
e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno
sociale (per il 2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL
per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale
di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in un Comunicato
Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL
per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle
allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto riporta lÕimpegno al
pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lÕalloggio (inclusa l'eventuale
partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione
del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
¤
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto
paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della
legittimazione dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame
della richiesta (torna all'indice del capitolo)
o
motivi ostativi allÕingresso e al soggiorno del lavoratore
o
motivi ostativi allÕassunzione in capo al
datore di lavoro o al legale rappresentante e ai
componenti dellÕorgano di amministrazione della societaÕ
¤
condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005
¤
condanne negli ultimi 5 anni, anche con
sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis,
introdotto da D. Lgs. 109/2012)
-
favoreggiamento dell'immigrazione
illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o")
dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
-
intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
-
occupazione alle proprie dipendenze di
straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
o
richiede allÕAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per
lÕimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con
titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lÕimpiego accerta (anche
via Internet) eventuali disponibilitaÕ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello
unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di
lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo
indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del
Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da
tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro
per lÕimpiego se intende revocare la richiesta di
assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e'
da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di
fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di
mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte
del Centro per lÕimpiego ovvero di accertata indisponibilitaÕ (verosimilmente,
in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello
stesso senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio
del nulla-osta e per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la
firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di
art.4, co. 2 DPR
445/2000,
resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza,
da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado,
attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri
casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ.
Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa
il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce lÕintera documentazione e il
codice fiscale, se cosiÕ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011)
Ingresso
del lavoratore (torna all'indice del capitolo)
o
comunica al lavoratore la proposta di
contratto di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o
trasmette lÕinformazione relativa allÕavvenuto
rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta
di permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del
capitolo)
Contraffazione
e ingresso illegittimo (torna all'indice del capitolo)
Stipula
del contratto di lavoro (torna all'indice del capitolo)
Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro (torna
all'indice del capitolo)
Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008); note:
¤
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
¤
in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al
Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota: significa che lo
straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato
da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che
lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha
rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Durata del permesso per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque <
1 anno, per rapporto a tempo determinato
Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della
lavoratrice madre; lavoratrici domestiche (torna all'indice
del capitolo)
Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di
fuori della tutela della maternita' (torna all'indice del
capitolo)
o
convalida non richiesta nelle ipotesi in
cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di
riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o
sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della
genuinita' del consenso
o
le convalide non legate alla tutela della
genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono
effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a
raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore
Licenziamento e dimissioni (torna all'indice del
capitolo)
o
iscrizione del lavoratore, da parte del
Centro per lÕimpiego, nelle liste di mobilitaÕ
(anche per corresponsione dellÕindennitaÕ di mobilitaÕ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 1 anno o, se
superiore, per tutta la durata della prestazione di
sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le
condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme
di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro
o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da
enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o
iscrizione del lavoratore nellÕelenco
anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lÕimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal
lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012),
in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lÕimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con
esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allÕattivitaÕ svolta e alla disponibilitaÕ immediata allo
svolgimento di nuova attivitaÕ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota:
dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma
anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri
sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti
bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal
lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012),
previo accertamento dellÕeffettiva iscrizione nelle
liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; nota: TAR
Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta
iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita'
dell'iscrizione, TAR
Toscana); TAR
Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non
costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga
al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della
ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento
di nuova attivita' lavorativa; TAR
Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente
la richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere
allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude
l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto
invalido, lÕiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allÕart. 8 L.
68/1999 equivale allÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ ovvero alla
registrazione nellÕelenco anagrafico; nota: gli
stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai
7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e
riportato in Rass.
stampa Italia Razzismo)
o
specificazione Ņattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaÕ permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
ulteriore rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto
di soggiorno (circ.
Mininterno 5/12/2011 e circ.
Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o,
per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS) e alla consegna della
autocertificazione del datore attestante la disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaÕ); nota: non e' chiaro se la durata del permesso rinnovato venga fissata alla
stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso (nel
primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile
iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto di
soggiorno, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se
lÕiscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente
rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di
un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a
quello prescritto ai fini del ricongiungimento,
anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ.
Mininterno 9/7/2012); note:
¤
oltre che il reddito dei familiari
conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 70 co. 4
D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012; tali redditi, pero', non
possono superare i 5.000 euro l'anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs.
276/2003, come modificato da L. 92/2012; nota: circ.
INPS 49/2013 interpreta tale limite come limite al reddito netto, pari a
6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo contraddittorio come esso non
sia sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto
che l'importo lordo cosi' calcolato eccede il valore dell'assegno sociale), da
contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non
appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di
soggiorno; nota: potrebbe essere tecnicamente
impossibile compilare il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la
comunicazione all'INPS); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di
sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate
idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al
Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')
¤
non e' chiaro se, in presenza di un
reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il
ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore
all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile
¤
non e' chiaro se si guardi al reddito
maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente
quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)
o
in mancanza
di contratto di soggiorno, di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito
sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare
il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg.
dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in
presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto
di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di
reddito (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003);
nota: se lÕiscrizione non ha avuto luogo, il
lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza
del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un
contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro
titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di
reddito sufficiente
Rinnovo del permesso (torna all'indice del
capitolo)
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a
reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a
carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro (circ.
Mininterno 5/12/2011 e circ.
Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o,
per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS) e consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia popolare
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaÕ e idoneitaÕ
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata)
o
in caso di scadenza del permesso
simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello
stesso datore eÕ formalmente impossibile, data la
necessitaÕ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e
il successivo con lo stesso datore (art. 5, D.
Lgs. 368/2001), salvo ricorso allÕart. 5, co. 5 T.U., con produzione di
nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di
illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle
more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il
rinnovo per lavoro a progetto (D.
Lgs. 276/2003)
o
da Lettera
di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi
di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)
o
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto
dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
o
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011, TAR
Lazio)
o
la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del
permesso, puo' trovare conferma nell'estratto
conto previdenziale (Sent.
Cons. Stato 2813/2013)
o
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a
conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib.
Bologna)
o
il fatto che l'interessato abbia
totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di
ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato 5954/2012)
o
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in
scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non
rilevando i redditi da lavoro nero al fine di
integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent.
Cons. Stato 5094/2012)
o
ai fini del rinnovo del permesso, si deve
tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi
internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent.
Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta
a cure mediche certificate, che potevano
giustificare la carenza di reddito (TAR
Toscana)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso motivato da reddito insufficiente, se lo
straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del
pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L.
1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso
per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui
all'art.5 L.
419/1975 (TAR
Veneto)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di
una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto,
se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito
positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR
Lazio)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di
redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita'
di prostituzione; simmetricamente, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
insufficiente
a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione
del solo contratto di soggiorno stipulato per il
periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove
dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR
Lazio e TAR
Lazio; nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
o
insufficiente
a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto
che sia in corso un'indagine a carico del datore di
lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se
non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e'
anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento
penale a carico del datore di lavoro per presunta
falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito
la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati
dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi
sopravvenuti (TAR
Lazio)
o
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui il primo
rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato,
quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la
condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento
illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent.
Cons. Stato 2793/2013)
o
legittimo il diniego di rinnovo se lo
straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di
lavoro (TAR
Piemonte)
o
lo stato di disoccupazione non esclude di
per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa
essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent.
Cons. Stato 1755/2006 e TAR
Lazio)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto);
nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 256/2011, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR
Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche
quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione
all'INPS
o
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
o
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009, Sent.
Cons. Stato 5239/2012)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana; nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di
art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato,
salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero
e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza
del nuovo rapporto, costruito sulla base di una
condotta illegittima
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib.
Bologna);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato
sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso
per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo
familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana); la presenza di figli minori va tenuta
in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si
tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo quando questi siano
obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia
pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2640/2012, TAR
Liguria)
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque <
1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo (torna
all'indice del capitolo)
o
puo' ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e
la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere
aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a
Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata
considerata equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
o
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
o
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (torna
all'indice del capitolo)
Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)
o
instaurazione
del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio
del rapporto (L.
296/2006); si applica anche al lavoro domestico
(circ.
INPS 17/2/2009); eccezioni (circ.
Minlavoro 28/11/2011):
¤
per rapporti di lavoro che riguardino la
pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo
all'assunzione (L.
183/2010)
¤
per rapporti che si svolgono su una nave,
il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo
all'assunzione (L.
133/2008)
¤
per rapporti soministrazione, il modello
e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L.
296/2006)
o
ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ.
Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro
conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione
sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
o
per rapporti che si svolgono su una nave,
il modello e' Unimare
o
per rapporti soministrazione, il modello
e' UniSOMM
Diritti del lavoratore straniero (torna all'indice
del capitolo)
o
benche' il nostro ordinamento debba
adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali
convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al
giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore
nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib.
Genova)
o
art. 10, co. 2 Cost.
non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo
queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato
questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale
interpretare le norme sullo straniero (Trib.
Milano, che fa riferimento a Sent.
Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent.
Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR
382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita'
di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
-
Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi
rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le
normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
-
benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne
di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
-
la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto
comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione
interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto
determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
-
in presenza di una tale connessione, il
diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
-
art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
-
quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di
quelle norme interne, al cittadino straniero
o
le attivitaÕ che comportino lÕesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellÕaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi¯ competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi)
Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (torna all'indice del capitolo)
o
eÕ iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia
popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso
alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaÕ con lÕitaliano se in
possesso di permesso di durata > 2 anni e
impegnato in regolare attivitaÕ lavorativa
subordinata o autonoma
o
eÕ parificato allÕitaliano per le misure
di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai
sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata
illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto
fondamentale della persona da Sent.
Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno
o
accede allo studio a paritaÕ con lÕitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai
fini della prosecuzione degli studi)
o
puoÕ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e
lÕingresso di familiari al seguito (se il contratto
eÕ di durata > 1 anno)
o
puoÕ svolgere attivitaÕ di lavoro subordinato
diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6,
co. 1 T.U.)
o
puoÕ svolgere attivitaÕ di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lÕeventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allÕestero eÕ effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lÕeventuale iscrizione in albo
professionale o elenco speciale eÕ effettuata entro quote – art. 37, co.
3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri
in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro
autonomo in Italia – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti
previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma; Sent.
Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per
lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di
un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di
sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)
o
puoÕ convertire il permesso di soggiorno
in permesso per residenza elettiva, in caso di
titolaritaÕ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale a paritaÕ con
lÕitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno
diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma
autonoma o subordinata, che la legge non riservi al
cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non accompagnati, a
condizione che siano stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui
all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati
da L. 129/2011
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001); nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli
affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della
parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009,
non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra
nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di
accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp.
ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ.
Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei
requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L.
129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo
di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione
di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso
di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti –
aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di
formazione)
o
permesso per asilo (art. 17 Convenzione
di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo
non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di
proposizione di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o avverso la sentenza
del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre
che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la Corte d'Appello
abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti
di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero - da Nota
Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR
Lazio e TAR
Lazio)
o
la possibilita' di iscrizione nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000,
non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio,
formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla paritaÕ di diritti tra
lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)
o
circ.
Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di
richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di
svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul
territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista
dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di
Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o
circ.
Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle
liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o
circ.
Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego
per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM
5/4/2011
o
i redditi non possono superare i 5.000
euro l'anno (art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012)
netti, pari a 6.666 euro lordi (circ.
INPS 49/2013; nota: la stessa circolare fa
osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non sia
sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che
l'importo lordo eccede il valore dell'assegno sociale); il limite e' di 3.000
euro l'anno netti, pari a 4.000 lordi, per il 2013, per i percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (L. 134/2012)
o
le somme corrisposte dal singolo
committente che sia professionista o imprenditore (circ.
Minlavoro 18/1/2013: di qualunque tipo) non possono in ogni caso eccedere i
2.000 euro netti per anno, pari a 2.666 euro lordi; qualora vengano superati i
limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lvoratore), il rapporto e'
trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in tutti i
casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un
lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivit di impresa o
professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una
dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ.
Minlavoro 18/1/2013)
o
i voucher vanno utilizzati entro 30 gg
dall'acquisto; la trasgressione comporta la qualificazione del rapporto di
lavoro come "prestazione di fatto" non censita preventivamente, con
le sanzioni conseguenti (circ.
Minlavoro 18/1/2013)
o
possono accedere anche
¤
lavoratori disoccupati o inoccupati,
senza alterazione della loro condizione di disoccupazione o inoccupazione
¤
studenti, con i seguenti limiti:
-
durante i periodi di vacanza
("natalizia", dall'1/12 al 10/1; "pasquale", dalla domenica
delle Palme al martedi' dopo Pasqua; "estive", dall'1/6 al 30/9,
nonche' tutti i sabati e le domeniche) per gli studenti iscritti a un ciclo di
studi della scuola dell'obbligo
-
in qualunque periodo dell'anno per gli
studenti iscritti all'universita'
¤
titolari di trattamenti di anzianita' o
di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilita',
assegno sociale, assegno ordinario di invalidita' e pensione agli invalidi
civili nonche' tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo
svolgimento di una qualsiasi attivita' lavorativa (escluso, quindi, il
trattamento di inabilita')
Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro
permesso (torna all'indice del capitolo)
o
extra quote o
entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
¤
lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
¤
motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore etaÕ, o in caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i
requisiti di etaÕ per lo svolgimento dellÕattivitaÕ lavorativa); Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata
in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello
stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
¤
studio, prima
della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent.
Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
nel senso della possibilita' di richiedere la conversione dopo la scadenza, in
caso di laurea conseguita in Italia, Sent.
Cons. Stato 3622/2011), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore
etaÕ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio o
formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999) e quelle successive a laurea o laurea
specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di
specializzazione, master universitario di I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di
ricerca o il master di II livello, la conversione
e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se
non tutto il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009; TAR
Lazio: la conversione da permesso per studio a
permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al
compimento della maggiore etaÕ, con detrazione
dalle quote annuali per l'anno successivo (da art.
3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per
l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle
due circostanze seguenti (L. 129/2011):
-
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello;
TAR
Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato
che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica
amministrazione il cui onere non e' posto dalla
norma a carico dell'istante
-
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
Æ
eÕ giunto in Italia da almeno tre anni
Æ
eÕ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
Æ
dispone di un alloggio
Æ
svolge attivitaÕ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eÕ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi
di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q,
sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ.
Minlavoro 28/11/2011)
¤
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non
rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili -
rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
¤
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno
successivo, con le modalitaÕ stabilite per il permesso per lavoro subordinato
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei
requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al
tipo di attivita', TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lombardia)
o
entro quote,
il titolare di permesso per
¤
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent.
Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno,
nei casi diversi da quelli
(laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi
familiari a studio) per i quali la conversione e' operata in detrazione alle
quote dell'anno successivo; nota: la richiesta va presentata successivamente
alla pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata
una quota a tali conversioni
¤
lavoro stagionale; TAR
Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL
certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota:
si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo
vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato; orientamenti
contrastanti riguardo al momento in cui e' ammessa la
convertibilita':
-
nel senso della
convertibilita' a partire dalla seconda stagione, Sent.
Cons. Stato 939/2012 e Sent.
Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di
equilibrio tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla
immigrazione ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una
certa stabilizzazione; nota: le due sentenze
leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di tale
interpretazione nel dettato di art. 38 cp. 7 DPR 394/1999), TAR
Toscana, TAR
Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in
permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il
lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al
termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata
comunicazione di avvio del procedimento), TAR
Sicilia e TAR
Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di
conversione se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)
-
nel senso
della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda
gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR
Lombardia, TAR
Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote), TAR
Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di
attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da
tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di
differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e
quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita'
lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una
situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del
permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Lazio); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent.
Cons. Stato 2882/2013
¤
motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 (TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 1612/2013, TAR
Toscana)
Sanzioni (torna all'indice del capitolo)
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti
meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n.
42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta'; massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato,
non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro
sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42,
co. 2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica
anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica
legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent.
Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e'
quindi punibile il datore che abbia omesso di
verificare per l'intera durata del rapporto, come
richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero
fosse fornito del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011); nota: la Direttiva
2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D.
Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia
obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto
o
il fatto che il lavoratore straniero
ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza
della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in
carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore
assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la
sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in
particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011, Sent.
Cass. 21362/2013)
o
il contratto
di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli
obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996); permane l'obbligo per il
datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo
che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art.
2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di
soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento
di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che
il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs.
109/2012)
o
il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e'
punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per
lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
-
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more dellÕaccoglimento
della richiesta di rinnovo del permesso sono
consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle
seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006)
-
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
-
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
o
quanto e' consentito nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaÕ lavorative (intra o extra-murarie) non eÕ punibile ai sensi dellÕart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
sono piu' di 3
o
sono minori in eta' non lavorativa
o
sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p.
(verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art.
603-bis co. 3 c.p.,
infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le
precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da
considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e'
significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio
del permesso
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto
in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le
norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
utilizzazione in rapporti di tipo diverso
del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro accessorio per il
quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa
all'attivazione del rapporto (circ.
Minlavoro 38/2010, circ.
INPS 157/2010)
¤
prestazioni da parte dei soggetti di cui
all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR
1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue
dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di
fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro
opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR
1124/1965
¤
asserita attivazione di prestazione
occasionale ex art. 2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
somministrazione di lavoro, quando non si
provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese
successivo all'assunzione (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle dipendenze di istituzioni
scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro
i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la
regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il
lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
¤
rapporto di lavoro domestico (L.
183/2010)
¤
rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro),
neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come
resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della
sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto
di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale
rapporto di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro nel settore turistico,
se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata
(priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione
di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
esonero dall'obbligo di comunicazione
preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi
straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva
impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori
occupati (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
regolarizzazione spontanea dell'intero
rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per
il tentativo di conciliazione monocratica (circ.
Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della scadenza per il primo
adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti
la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione
tardiva);
-
dopo la scadenza per il primo adempimento
contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria
posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto
dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L.
388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui
risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della
comunicazione tardiva)
¤
affidamento del datore di lavoro, ai fini
della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma
temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri
di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato,
tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di
lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli
adempimenti di carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
3000 euro per lavoratore piu' 50 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
2000 euro per lavoratore e 10 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro
per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di
rapporto parzialmente regolarizzato
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve
tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata
l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali
disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta
sia liberamente accettata dal lavoratore e
quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi
coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento;
occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione
della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello
stesso senso, Sent.
Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce
alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via
o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle
privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione
della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori
che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di
autodeterminazione
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi
configura il delitto di estorsione
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo
di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo
obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del
lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale
falsita' del titolo
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore
di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e'
consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il
periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non
abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni,
sussidi, appalti pubblici, con la restituzione
degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile, qualora fosse a
conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono
essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
retribuzione
netta mensile media
¤
nel 2012 (da
Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.304 euro
-
stranieri (comunitari e paesi terzi): 968
euro
¤
nel 2011 (da
Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.300 euro
-
stranieri (comunitari e paesi terzi): 986
euro
¤
quarto trimestre 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza
percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
media: 973
(-24.5%)
-
per Regione:
Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto
Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria,
956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria,
891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%);
Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata,
749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996
(-17.3%%)
-
per sesso:
maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)
-
per settore:
trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e
sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%);
alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%);
agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza
media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)
-
per eta':
15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54
anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994
-
retribuzione
annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per
alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina,
10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)
¤
nel 2011 (II trimestre; da Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati)
-
italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907
euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)
-
comunitari: 1.024 euro (in agricoltura,
814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)
-
stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904
euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)
¤
quarto trimestre 2010 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza
percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
per Regione:
Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto
Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria,
901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria,
887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013
(-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%);
Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%);
Sardegna, 1.150 (-0.5%)
-
per sesso:
maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)
-
per settore:
trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%);
istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146
(-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi
alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle
persone, 724 (-26.4%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza
media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
-
per eta':
15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%);
45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%);
tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
¤
nel 2010 (da un'indagine della CGIA
Mestre, riportata da un comunicato
Integra):
-
italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936
euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle
imprese 1.146; nellÕistruzione e sanita' 1.408)
-
stranieri (verosimilmente, inclusi i
comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro;
nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellÕistruzione e sanita'
1.104)
¤
nel 2009 (da
Sint. Doss. Caritas 2010):
-
italiani: 1.258 euro
-
stranieri (comunitari e paesi terzi): 971
euro
¤
nel 2008 (da
Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.239 euro
-
stranieri (comunitari e paesi terzi): 973
euro
¤
nel 2008-2009, correlazione reddito annuo
da lavoro/titolo di studio (Rapp.
ISTAT 22/12/2011):
-
italiani: 13.405 euro (nessun titolo o
elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257
(laurea)
-
stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o
elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806
(laurea)
o
partecipazione al mercato del lavoro,
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 62,9%
Æ
comunitari: 75,4%
Æ
stranieri: 68,4%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 56,4%
Æ
comunitari: 65,4%
Æ
stranieri : 58,6%%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
italiani: 10,3%
Æ
comunitari: 13,3%
Æ
stranieri: 14,5%
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 61,4%
Æ
comunitari: 75,4%
Æ
stranieri: 68,9%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 56,5%
Æ
comunitari: 66,5%
Æ
stranieri : 60,4%%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
italiani: 8,0%
Æ
comunitari: 11,8%
Æ
stranieri: 12,3%
¤
nel 2010 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 61,4%
Æ
comunitari: 76,3%
Æ
stranieri: 69,2%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 56,3%
Æ
comunitari: 68,2%
Æ
stranieri : 60,8%%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
italiani: 8,1%
Æ
comunitari: 10,6%
Æ
stranieri: 12,1%
¤
nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 61.6%
Æ
stranieri e comunitari: 72.7%
(comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
italiani: 56.9%
Æ
stranieri e comunitari: 64.5%
(comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
italiani: 7.5%
Æ
stranieri e comunitari: 11.2%
(comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)
¤
nel 2008 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 73.3%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 71.2%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 8.5%
¤
nel 2007 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 73.2%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 71.4%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 8.3%
¤
nel 2006 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 73.7%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 71.7%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 8.6%
¤
nel 2005 (da Scheda
ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 72.9%
-
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 69.8%
-
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Æ
stranieri e comunitari: 10.2%
o
sottoccupati
(occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp.
ISTAT 2011, Rapp.
ISTAT 2013):
¤
2008: italiani, 3,3%; stranieri, 7,0%
¤
2010: italiani, 3,6%; stranieri, 10,4%
¤
2011: italiani, 3,2%; stranieri, 8,6%
¤
2012: italiani, 4,6%; stranieri, 10,7%
o
percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione
IRES di dati ISTAT):
¤
2008: 4,3%
¤
2009: 7,5%
¤
2010: 10,1%
¤
2011: 8,5%
¤
2012: 11,4%
o
occupati (in
migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
¤
alta:
-
italiani: 8.736
-
comunitari (UE-15): 45
-
comunitari (UE-10): 7
-
comunitari (UE-2): 22
-
stranieri da paesi terzi: 94
¤
media:
-
italiani: 10.533
-
comunitari (UE-15): 18
-
comunitari (UE-10): 31
-
comunitari (UE-2): 273
-
stranieri da paesi terzi: 716
¤
bassa:
-
italiani: 1.608
-
comunitari (UE-15): 3
-
comunitari (UE-10): 26
-
comunitari (UE-2): 176
-
stranieri da paesi terzi: 488
o
occupati in
base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp.
Sopemi 2010):
¤
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
974 (75.1%)
¤
lavoro subordinato a tempo determinato:
143 (11.0%)
¤
collaborazione coordinata e continuativa:
8 (0.6%)
¤
lavoro autonomo: 173 (13.3%)
o
suddivisione degli occupati per titolo di studio,
¤
nel 2009, in migliaia (da Rapp.
Sopemi 2010):
-
fino a licenza elementare: 185 (14.3%)
-
licenza media: 497 (38.3%)
-
diploma: 479 (36.9%)
-
titolo universitario: 136 (10.5%)
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
nessun titolo: italiani 0,4%; comunitari
3,2%; stranieri 6,9%
-
licenza elementare: italiani 4,2%;
comunitari 2,1%; stranieri 6,7%
-
licenza media: italiani 29,9%; comunitari
21,4%; stranieri 39,8%
-
diploma: italiani 46,8%; comunitari
62,0%; stranieri 36,4%
-
titolo universitario: italiani 18,6%;
comunitari 11,3%; stranieri 10,5%
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
nessun titolo: italiani 0,3%; comunitari
2,5%; stranieri 6,7%
-
licenza elementare: italiani 4,0%;
comunitari 2,3%; stranieri 6,2%
-
licenza media: italiani 28,4%; comunitari
23,0%; stranieri 38,9%
-
diploma: italiani 46,6%; comunitari
60,3%; stranieri 37,4%
-
titolo universitario: italiani 19,1%;
comunitari 11,4%; stranieri 10,5%
o
grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda
ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)
¤
fino alla licenza media:
-
15-24 anni: 71,1% (stranieri e
comunitari), 52,7% (italiani)
-
25-34 anni: 45,4% (stranieri e
comunitari), 26,9% (italiani)
-
35-44 anni: 45,2% (stranieri e
comunitari), 40,8% (italiani)
-
45-54 anni: 44,6% (stranieri e
comunitari), 49,5% (italiani)
-
55-64 anni: 55,1% (stranieri e
comunitari), 62,1% (italiani)
-
totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e
comunitari), 46,3% (italiani)
¤
diploma
-
15-24 anni: 27,9% (stranieri e
comunitari), 44,1% (italiani)
-
25-34 anni: 43,7% (stranieri e
comunitari), 50,8% (italiani)
-
35-44 anni: 43,5% (stranieri e
comunitari), 42,9% (italiani)
-
45-54 anni: 42,2% (stranieri e
comunitari), 38,6% (italiani)
-
55-64 anni: 31,9% (stranieri e
comunitari), 27,2% (italiani)
-
totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e
comunitari), 40,4% (italiani)
¤
laurea
-
15-24 anni: 1,0% (stranieri e
comunitari), 3,2% (italiani)
-
25-34 anni: 11,0% (stranieri e
comunitari), 22,3% (italiani)
-
35-44 anni: 11,3% (stranieri e
comunitari), 16,3% (italiani)
-
45-54 anni: 13,2% (stranieri e
comunitari), 11,9% (italiani)
-
55-64 anni: 13,0% (stranieri e
comunitari), 10,6% (italiani)
-
totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e
comunitari), 13,3% (italiani)
o
sovraistruiti
(in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per
lo svolgimento della mansione; da Rapp.
ISTAT 2011, Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp.
ISTAT 2013):
¤
2008:
-
italiani: 17,3%
-
stranieri: 39,4%
¤
2010:
-
italiani: 19,0%
-
stranieri: 42,3%
¤
2011:
-
italiani: 19,1,8%
-
stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%;
Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)
¤
2012:
-
italiani: 19,5%
-
stranieri: 41,2%
o
sovraistruiti
(in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per
lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati):
¤
per sesso:
-
maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%,
stranieri 32,4%
-
femmine: italiane 21,0%, comunitarie
58,7%, straniere 46,3%
¤
per eta':
-
15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari
37,6%, stranieri 22,8%
-
25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari
53,4%, stranieri 35,5%
-
35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari
56,4%, stranieri 37,9%
-
45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari
51,5%, stranieri 44,1%
-
55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari
49,6%, stranieri 42,9%
o
variazioni (in
migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp.
Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
¤
occupati
-
italiani: -863
-
stranieri: +309
¤
disoccupati
-
italiani: +281
-
stranieri: +104
¤
inattivi
-
italiani: +519
-
stranieri: +213
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009
(da articolo
Bonifazi):
¤
maschi stranieri:
-
condizione nel 2009 degli occupati nel
2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi
-
condizione nel 2009 dei disoccupati nel
2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi nel
2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi
¤
femmine straniere:
-
condizione nel 2009 delle occupate nel
2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive
-
condizione nel 2009 delle disoccupate nel
2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive
-
condizione nel 2009 delle inattive nel
2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive
¤
maschi italiani:
-
condizione nel 2009 degli occupati nel
2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi
-
condizione nel 2009 dei disoccupati nel
2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi nel
2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi
¤
femmine italiane:
-
condizione nel 2009 delle occupate nel
2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel 2009 delle disoccupate nel
2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive
-
condizione nel 2009 delle inattive nel
2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive
o
durata della disoccupazione (da Rapp.
Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):
¤
2007:
-
fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non
italiani 44,6%
-
tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non
italiani 44,7%
-
oltre 2 anni: italiani 22,0%; non
italiani 10,7%
¤
2011:
-
fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non
italiani 40,4%
-
tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non
italiani 46,3%
-
oltre 2 anni: italiani 23,5%; non
italiani 13,3%
o
occupati in lavori manuali (da comunicato
Censis):
¤
variazione del numero di occupati (in
migliaia) tra il 2005 e il 2010:
-
italiani: -847
-
stranieri: +718 (con variazione
dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
¤
incidenza degli stranieri nel 2010: 52%
nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo
o
occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato
Stranieriinitalia):
¤
2008: 530.701, di cui 410.765 non
italiani (77,4%)
¤
2009: 718.996, di cui 584.959 non
italiani (81,4%)
¤
2010: 721.316, di cui 583.510 non
italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp.
Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514
comunitari e 510.424 stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 920.484, di cui
519.293 stranieri)
¤
2011: 698.957, di cui 555.750 non
italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp.
Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non
italiani; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 886.638, di cui
472.834 stranieri)
¤
2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 982.975, di cui
467.565 stranieri
o
lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤
2012: 1.032.666, di cui 124.316 stranieri
¤
2012: 1.021.020, di cui 131.786 stranieri
¤
2012: 1.011.078, di cui 135.632 stranieri
o
occupati stranieri e comunitari nel 2010
(da Rapp.
Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di
20.791.046 italiani), di cui
¤
per settore:
-
agricoltura: 88.992
-
energia: 2.856
-
manifattura: 403.907
-
costruzioni: 348.602
-
commercio: 170.102
-
alberghi e ristoranti: 187.896
-
trasporti e comunicazioni: 90.941
-
intermediazione monetaria e attivita'
immobiliari: 16.548
-
servizi alle imprese e altre attivit
professionali: 147.245
-
pubblica amministrazione: 3.439
-
istruzione, sanita', servizi sociali:
106.463
-
altri servizi pubblici, sociali e alle
persone: 514.292
¤
per gruppi professionali:
-
legislatori, dirigenti e imprenditori:
24.763
-
professioni intellettuali, scientifiche e
elevata specializzazione: 43.153
-
professioni tecniche: 80.891
-
impiegati: 39.456
-
professionisti qualificati nelle
attivita': 302.810
-
artigiani operai specializzati: 589.188
-
conduttori di impianti: 216.943
-
professioni non qualificate: 783.989
-
forze armate: 357
o
occupati
comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
complessivamente:
-
personale non qualificato addetto ai servizi
domestici: 15,2%
-
artigiani e operai specializzati addetti
alle costruzioni: 9,1%
-
professioni qualificate nei servizi
personali: 8,8%
-
esercenti e addetti alle attivita' di
ristorazione: 6,5%
-
personale non qualificato nei servizi di
pulizia: 5,0%
-
personale non qualificato nello
spostamento e consegna merci: 3,6%
-
conduttori di veicoli a motore: 3,0%
-
fonditori, saldatori, lattonieri,
montatori: 2,8%
-
personale non qualificato
nell'agricoltura: 2,6%
-
addetti alle vendite: 2,5%
-
totale prime 10: 59,1%
¤
maschi:
-
artigiani e operai specializzati addetti
alle costruzioni: 15,7%
-
personale non qualificato nello
spostamento e consegna merci: 5,4%
-
esercenti e addetti alle attivita' di
ristorazione: 5,3%
-
conduttori di veicoli a motore: 5,1%
-
fonditori, saldatori, lattonieri,
montatori: 4,8%
-
artigiani e operai specializzati addetti
alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%
-
personale non qualificato addetto ai
servizi domestici: 3,8%
-
personale non qualificato nei servizi di
pulizia: 3,4%
-
personale non qualificato nell'agricoltura:
3,4%
-
personale non qualificato nelle
costruzioni: 3,2%
-
totale prime 10: 54,0%
¤
femmine:
-
personale non qualificato addetto ai
servizi domestici: 30,6%
-
professioni qualificate nei servizi
personali: 19,7%
-
esercenti e addetti alle attivita' di
ristorazione: 8,2%
-
personale non qualificato nei servizi di
pulizia: 7,2%
-
addetti alle vendite: 3,0%
-
tecnici della salute: 2,4%
-
professioni qualificate nei servizi
sanitari: 1,9%
-
personale non qualificato
nell'agricoltura: 1,6%
-
artigiani e operai specializzati nel tessile
e abbigliamento: 1,5%
-
esercenti delle vendite: 1,4%
-
totale prime 10: 77,5%
o
occupati nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati) per gruppi
professionali
¤
legislatori, dirigenti e imprenditori:
italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%
¤
professioni intellettuali, scientifiche e
elevata specializzazione: italiani 14,3%, comunitari 3,5%, stranieri 1,1%
¤
professioni tecniche: italiani 19,3%,
comunitari 6,0%, stranieri 2,2%
¤
impiegati: italiani 12,9%, comunitari
2,4%, stranieri 2,3%
¤
professionisti qualificati nelle
attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%
¤
artigiani operai specializzati: italiani
15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%
¤
conduttori di impianti: italiani 7,9%,
comunitari 8,8%, stranieri 11,3%
¤
professioni non qualificate: italiani
8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%
¤
forze armate: italiani 3,0%, comunitari
0,0%, stranieri 0,0%
o
occupati
italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:
¤
2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani
¤
2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani
¤
2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani
¤
2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani
o
occupati
italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp.
semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
¤
2009: 21.126.928 italiani, 600.090
comunitari, 1.297.975 stranieri
¤
2010: 20.791.046 italiani, 697.761
comunitari, 1.383.521 stranieri
¤
2011: 20.715.762 italiani, 740.541
comunitari, 1.510.940 stranieri
¤
2012: 20.602.216 italiani, 775.075
comunitari, 1.574.064 stranieri
o
tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp.
semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
¤
2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari,
62,7% stranieri
¤
2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari,
60,8% stranieri
¤
2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari,
60,4% stranieri
¤
2012: 56,4% italiani, 65,9% comunitari,
58,8% stranieri
o
tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp.
semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
¤
2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari,
11,3% stranieri
¤
2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari,
12,1% stranieri
¤
2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari,
12,3% stranieri
¤
2012: 9,5% italiani, 10,8% comunitari,
12,5% stranieri
o
tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp.
semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
¤
2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari,
70,7% stranieri
¤
2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari,
69,2% stranieri
¤
2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari,
68,9% stranieri
¤
2012: 62,5% italiani, 73,9% comunitari,
67,2% stranieri
o
tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):
¤
tasso di disoccupazione dei non italiani:
12,1%
¤
percentuale di disoccupati non italiani
su totale disoccupati: 14,7%
o
tasso di disoccupazione degli stranieri par Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati
Eurostat riportati in un articolo
di Andrea Stuppini su Neodemos)
¤
UE-27: 16,8%
¤
Spagna: 32,9%
¤
Portogallo: 22,1%
¤
Estonia: 21,9%
¤
Lettonia: 21,2%
¤
Grecia: 20,7%
¤
Svezia: 18,2%
¤
Francia: 18,2%
¤
Irlanda: 17,5%
¤
Finlandia: 16,8%
¤
Danimarca: 16,5%
¤
Belgio: 15,6%
¤
Italia: 12,2%
¤
Slovenia: 11,9%
¤
Germania: 11,3%
¤
Cipro: 9,9%
¤
Paesi Bassi: 9,7%
¤
Regno Unito: 9,5%
¤
Ungheria: 8,9%
¤
Austria: 8,4%
¤
Lussemburgo: 6,4%
¤
Repubblica Ceca: 5,7%
o
occupati
comunitari e stranieri per sesso (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤
2005: maschi, 734.000 circa; femmine,
431.000 circa
¤
2006: maschi, 835.000 circa; femmine,
511.000 circa
¤
2007: maschi, 921.000 circa; femmine,
577.000 circa
¤
2008: maschi, 1.045.000 circa; femmine,
698.000 circa
¤
2009: maschi, 1.107.000 circa; femmine,
784.000 circa
¤
2010: maschi, 1.207.000 circa; femmine,
867.000 circa
¤
2011: maschi, 1.286.000 circa; femmine,
954.000 circa
¤
2012: maschi, 1.294.000 circa; femmine,
1.029.000 circa
o
occupati
comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
15-24 anni: 166.274 (7,4%)
¤
25-34 anni: 699.442 (31,1%)
¤
35-44 anni: 782.363 (34,7%)
¤
45-54 anni: 462.562 (20,5%)
¤
55-64 anni: 129.101 (5,7%)
¤
oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)
o
occupati per
nazionalita' e per classe di eta' nel 2012 (da Rapp.
semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤
15-34 anni: italiani 24,1%; comunitari
39,2%; stranieri 52,0%
¤
35-44 anni: italiani 30,1%; comunitari
35,8%; stranieri 54,4%
¤
45-54 anni: italiani 29,7%; comunitari
18,4%; stranieri 33,6%
¤
oltre 55 anni: italiani 16,1%; comunitari
6,6%; stranieri 12,0%
o
occupati per livello
di specializzazione nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
alta specializzazione: comunitari e
stranieri 6,7%; italiani 37,5%
¤
media specializzazione: comunitari e
stranieri 60,2%; italiani 54,8%
¤
bassa specializzazione: comunitari e
stranieri 33,2%; italiani 7,7%
o
correlazione tra
scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
alta scolarizzazione:
-
alta specializzazione: comunitari e
stranieri 36,5%; italiani 84,0%
-
media specializzazione: comunitari e
stranieri 39,2%; italiani 15,5%
-
bassa specializzazione: comunitari e
stranieri 24,2%; italiani 0,5%
¤
media scolarizzazione:
-
alta specializzazione: comunitari e
stranieri 5,2%; italiani 40,2%
-
media specializzazione: comunitari e
stranieri 63,6%; italiani 55,6%
-
bassa specializzazione: comunitari e
stranieri 31,2%; italiani 4,2%
¤
bassa scolarizzazione:
-
alta specializzazione: comunitari e
stranieri 1,2%; italiani 9,3%
-
media specializzazione: comunitari e
stranieri 61,5%; italiani 74,4%
-
bassa specializzazione: comunitari e
stranieri 37,2%; italiani 16,3%
o
occupati per settore
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2%
dei comunitari, 4,3% degli stranieri
-
industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei
comunitari, 22,2% degli stranieri
-
costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3%
dei comunitari, 12,8% degli stranieri
-
commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei
comunitari, 10,2% degli stranieri
-
altri servizi: 53,7% degli italiani,
53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
agricoltura: 3,6% degli italiani, 6,1%
dei comunitari, 4,3% degli stranieri
-
industria: 20,3% degli italiani, 14,5%
dei comunitari, 20,9% degli stranieri
-
costruzioni: 6,9% degli italiani, 18,0%
dei comunitari, 12,4% degli stranieri
-
commercio: 15,4% degli italiani, 6,3% dei
comunitari, 10,2% degli stranieri
-
altri servizi: 53,8% degli italiani,
55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri
o
occupati per rapporto
di lavoro:
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
subordinato a tempo indeterminato: 64,2%
degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri
-
subordinato a termine: 9,6% degli
italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
-
autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei
comunitari, 14,2% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari 500.308 (65,0%); stranieri 989.508
(63,2%)
-
lavoro subordinato a tempo determinato:
italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968 (23,3%); stranieri 363.570
(23,2%)
-
lavoro autonomo: italiani 5.383.440
(26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691 (13,5%)
o
occupati dipendenti per posizione lavorativa:
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei
comunitari, 0.1% degli stranieri
-
quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei
comunitari, 0.5% degli stranieri
-
impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4%
dei comunitari, 8,5% degli stranieri
-
operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei
comunitari, 89,3% degli stranieri
-
apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3%
dei comunitari, 1,5% degli stranieri
-
lavoratore a domicilio per conto
dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
dirigente: 2,6% degli italiani, 0,8% dei
comunitari, 0.1% degli stranieri
-
quadro: 7,4% degli italiani, 1,1% dei
comunitari, 0.2% degli stranieri
-
impiegato: 48,3% degli italiani, 11,5%
dei comunitari, 7,4% degli stranieri
-
operaio: 40,7% degli italiani, 85,5% dei
comunitari, 91,1% degli stranieri
-
apprendista: 0,9% degli italiani, 1,1%
dei comunitari, 1,2% degli stranieri
-
lavoratore a domicilio per conto
dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,0% degli stranieri
o
occupati dipendenti per classe di retribuzione:
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani,
55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri
-
da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani,
41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri
-
oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei
comunitari, 0,6% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
fino a 1000 euro: 27,6% degli italiani,
57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri
-
da 1001 a 2000: 61,3% degli italiani,
38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri
-
oltre 2001: 11,1% degli italiani, 3,4%
dei comunitari, 1,1% degli stranieri
o
occupati per dimensione
dell'azienda nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):
¤
fino a 10 persone: 31,6% degli italiani,
54,6% dei non italiani
¤
da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani,
15,8% dei non italiani
¤
oltre 19 persone: 48,3% degli italiani,
27,0% dei non italiani
¤
non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5%
dei non italiani
o
occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulla disoccupazione):
¤
Romania 561.637
¤
Albania 232.531
¤
Marocco 147.105
¤
Ucraina 132.217
¤
Filippine 107.280
¤
Moldavia 77.148
¤
Polonia 68.128
¤
Cina 66.956
¤
Peru' 62.779
¤
Ecuador 62.699
o
caratteristiche della popolazione
straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp.
CNEL sul lavoro degli immigrati):
¤
eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5
(5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni),
60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')
¤
tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni),
68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')
¤
tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4
anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')
¤
tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4
anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')
¤
percentuale lavoratori dipendenti: 88,2
(fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')
¤
percentuale lavoratori autonomi: 11,8
(fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')
¤
percentuale lavoratori a termine tra i
dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale lavoratori a tempo
indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10
anni o piu')
¤
percentuale altamente qualificati: 7,8
(fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')
¤
percentuale mediamente qualificati dia:
52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')
¤
percentuale a bassa qualificazione: 40,1
(fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')
¤
percentuale con licenza medi o menoa:
48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4
anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')
¤
percentuale laureati: 11,0 (fino a 4
anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')
o
rapporti di lavoro attivati per stranieri per tipo di contratto nel
2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):'??
¤
maschi: 704.342 (33,4% tempo
indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di
collaborazione, 0.3% altro)
¤
femmine: 452.562 (48,2% tempo
indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di
collaborazione, 0.6% altro)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
maschi: 660.315 (32,7% tempo
indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di
collaborazione, 0,3% altro)
-
femmine: 399.233 (43,8% tempo
indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di
collaborazione, 0,7% altro)
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
maschi: 693.988 (32,6% tempo
indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7% contratto di
collaborazione, 6,5% altro)
-
femmine: 436.365 (48,2% tempo
indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3% contratto di
collaborazione, 8,7% altro)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
fino a 1 mese: 21,0%
-
2-3 mesi: 20,3%
-
4-12 mesi: 38,9%
-
oltre 1 anno: 19,9%
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
fino a 1 mese: 20,0%
-
2-3 mesi: 19,8%
-
4-12 mesi: 37,9%
-
oltre 1 anno: 22,3%
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
recesso del lavoratore (dimissioni,
pensionamento): 29,7%
-
recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6%
cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)
-
raggiungimento del termine: 43,0%
-
altro (decesso, risoluzione consensuale,
etc.): 10,3%
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
recesso del lavoratore (dimissioni,
pensionamento): 27,7%
-
recesso del datore: 19,5% (di cui, 1,3%
cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2% altro)
-
raggiungimento del termine: 41,1%
-
altro (decesso, risoluzione consensuale,
etc.): 11,7%
o
beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali (da
Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
¤
nel 2010:
-
cassa integrazione ordinaria: 99.155 (su
un totale di 936.990)
-
cassa integrazione straordinaria: 51.915
(su un totale di 737.394)
-
indennita' di mobilita': 11.500 (su un
totale di 227.964)
-
indennita' di disoccupazione non
agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)
-
indennita' di disoccupazione agricola:
46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
-
pensione per invalidita', vecchiaia e
superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)
-
pensione assistenziale: 29.053 (su un
totale di 3.614.154)
-
indennita' maternita' obbligatoria:
34.009 (su un totale di 423.349)
-
congedo parentale: 14.776 (su un totale
di 292.104)
-
assegno per il nucleo familiare: 308.742
(su un totale di 2.903.521)
¤
nel 2011:
-
cassa integrazione ordinaria: 75.361 (su
un totale di 683.392)
-
cassa integrazione straordinaria: 41.775
(su un totale di 657.411)
-
indennita' di mobilita': 13.191 (su un
totale di 248.212)
-
indennita' di disoccupazione non
agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)
-
indennita' di disoccupazione agricola:
55.171 (su un totale di 520.375)
-
pensione per invalidita', vecchiaia e
superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)
-
pensione assistenziale: 33.137 (su un
totale di 3.561.770)
-
indennita' maternita' obbligatoria:
34.465 (su un totale di 417.078)
-
congedo parentale: 15.341 (su un totale
di 299.884)
-
assegno per il nucleo familiare: 318.354
(su un totale di 2.901.322)
¤
nel 2012:
-
cassa integrazione ordinaria: 72.705 (su
un totale di 683.448)
-
cassa integrazione straordinaria: 49.942
(su un totale di 731.721)
-
indennita' di mobilita': 15.540 (su un
totale di 281.256)
-
indennita' di disoccupazione non
agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)
-
pensione per invalidita', vecchiaia e
superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)
-
pensione assistenziale: 38.021 (su un
totale di 3.630.337)
-
indennita' maternita' obbligatoria:
32.542 (su un totale di 388.869)
-
congedo parentale: 14.933 (su un totale
di 285.071)
-
assegno per il nucleo familiare: 319.296
(su un totale di 2.876.053)
o
canali di reperimento di un posto di lavoro:
¤
Rapp.
Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):
-
familiari, amici, conoscenti: 73,3%
-
associazioni, Chiese/centri di culto:
6,1%
-
sindacati, patronato: 2,9%
-
agenzie/intermediari privati: 9,0%
-
inserzioni sul giornale/internet: 3,5%
-
Centri per lÕimpiego: 1,9%
-
altro: 1,7%
-
senza intermediari: 1,6%
¤
nel 2011 (da Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
parenti o amici: 31,5% degli italiani,
64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri
-
richiesta diretta a datore di lavoro:
21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri
-
inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli
italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri
-
annuncio sul giornale: 8,3% degli
italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri
-
precedente esperiena nella stessa
impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri
-
agenzia interinale o altra struttura di
intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei
comunitari, 4,8% degli stranieri
-
Centro per l'impiego: 2,0% degli
italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
-
segnalazione di una istituzione
formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri
-
Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei
comunitari, 0,4% degli stranieri
-
altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei
comunitari, 1,7% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
-
parenti o amici: 23,9% degli italiani,
40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri
-
richiesta diretta a datore di lavoro:
21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3% degli stranieri
-
inizio di attivita' autonoma: 16,0% degli
italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli stranieri
-
annuncio sul giornale: 8,3% degli
italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
-
precedente esperiena nella stessa
impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri
-
agenzia interinale o altra struttura di
intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei
comunitari, 11,0% degli stranieri
-
Centro per l'impiego: 3,3% degli
italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri
-
segnalazione di una istituzione
formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
Internet: 7,7% degli italiani, 8,7% dei
comunitari, 0,4% degli stranieri
-
altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei
comunitari, 1,8% degli stranieri
o
infortuni sul lavoro (da Rapp.
Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
¤
2004: 127.281 (13,2% del totale degli
infortuni)
¤
2005: 124.828 (13,3%)
¤
2006: 129.303 (13,9%)
¤
2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri:
11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del
totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
¤
2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri:
12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del
totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
¤
2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri:
11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del
totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
¤
2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri:
11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del
totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
¤
2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri:
11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del
totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2011)
¤
2012: 104.465 (15,9%; solo stranieri:
11,7%; infortuni mortali: 126, pari a 17,9% del
totale, di cui il 10,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o
malattie professionali per nazionalita'(da Rapp.
Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤
2010: italiani 40.001, comunitari 671,
stranieri 1.789
¤
2011: italiani 43.994, comunitari 695,
stranieri 1.972
o
giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto
Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):
¤
occupati:
-
italiani: 2.762.159
-
comunitari e stranieri: 455.609
¤
disoccupati:
-
italiani: 706.674
-
comunitari e stranieri: 94.690
¤
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
-
italiani: 40.9%
-
comunitari e stranieri: 53.7%
¤
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
-
italiani: 32.5%
-
comunitari e stranieri: 44.5%
¤
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
-
italiani: 20.4%
-
comunitari e stranieri: 17.2%
¤
durata media della disoccupazione:
-
italiani: 17.3 mesi
-
comunitari e stranieri: 12.3 mesi
¤
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
-
italiani: 53,3%
-
comunitari e stranieri: 63,9%
¤
lavoro subordinato a tempo determinato:
-
italiani: 28,9%
-
comunitari e stranieri: 24,8%
¤
collaborazione coordinata e continuativa:
-
italiani: 4,5%
-
comunitari e stranieri: 1,8%
¤
lavoro autonomo:
-
italiani: 13,3%
-
comunitari e stranieri: 9,5%
¤
alta specializzazione:
-
italiani: 42,3%
-
comunitari e stranieri: 7,5%
¤
media specializzazione:
-
italiani: 51,1%
-
comunitari e stranieri: 64,4%
¤
bassa specializzazione:
-
italiani: 6,6%
-
comunitari e stranieri: 28,1%
¤
alta scolarizzazione:
-
italiani: 15,3%
-
comunitari e stranieri: 5,9%
¤
media scolarizzazione:
-
italiani: 61,9%
-
comunitari e stranieri: 45,8%
¤
bassa scolarizzazione:
-
italiani: 22,9%
-
comunitari e stranieri: 48,3%
¤
sotto-inquadramento:
-
italiani: 27.7%
-
comunitari e stranieri: 36.0%
o
ispezioni (da
Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
¤
numero di ispezioni effettuate: 148.553
(totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)
¤
numero di ispezioni nelle quali sono
stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro);
30.253 (Sud)
¤
posizioni lavorative verificate: 429.712
(totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)
¤
posizioni lavorative irregolari: 164.473
(totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)
¤
lavoratori stranieri privi di permesso di
soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)
o
lavoro accessorio nel 2011 (Rapp.
Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):
¤
lavoratori stranieri coinvolti in
attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori
coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita':
Romania, Albania, Marocco
¤
numero di voucher (da 10 euro l'uno)
corrisposti a stranieri: 1.684.400
¤
committenti per stranieri:
-
committenti pubblici: 1%, con 120,7
voucher pro-capite
-
enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher
pro-capite
-
imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher
pro-capite
-
imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher
pro-capite
-
imprese non familiari: 56,9%, con 70,8
voucher pro-capite
-
famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher
pro-capite
-
scuole e universita': 0,1%, con 62,4
voucher pro-capite
9.
Ingresso e soggiorno per lavoro
stagionale (torna all'indice)
-
Procedura per
richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro
-
Permesso di soggiorno
per lavoro stagionale
-
Diritto di precedenza
per l'ingresso nell'anno successivo
-
Conversione del permesso
in permesso per lavoro subordinato
-
Permesso di soggiorno
per piu' annualita'
-
Assistenza sanitaria e
previdenza
-
Sanzioni
Procedura
per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro (torna
all'indice del capitolo)
o
la richiesta di nulla-osta puoÕ essere
effettuata anche da associazioni
di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo
d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ.
Mininterno 9/4/2009, circ.
Minlavoro 20/3/2012, circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013); al protocollo gia' stipulato possono
aderire, con apposito
atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ.
Mininterno 9/4/2009, circ.
Minlavoro 20/3/2012, circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013:); consentita la precompilazione delle
domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com.
Mininterno 29/3/2010, circ.
Minlavoro 20/3/2012); l'accreditamento degli operatori che agiscono per
conto delle associazioni e' richiesto con apposito
modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ.
Mininterno 19/4/2010, circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ.
Minlavoro 20/3/2012, circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013:)
o
ai fini dell'accertamento del reddito del
datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possbile, in conformita' con
le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri
indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA,
considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione
IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti
dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ.
Mininterno 19/4/2010 e Circ.
Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in
base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base
al grado di urgenza)
o
accertamento di indisponibilitaÕ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte
del centro per lÕimpiego per 5 gg., in caso di chiamata
numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lÕimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di
pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del
datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta
o
trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia
comunicato il diniego al datore di lavoro, la
richiesta si intende accolta, a condizione che
(art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, e circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013):
¤
la richiesta riguardi uno straniero
gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro
stagionale presso lo stesso datore di lavoro
¤
il lavoratore stagionale nell'anno
precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
o
inseriti nel modello C-stag i campi per
specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso
datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno)
relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico
della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del
sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il
rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo'
essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di
visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto
contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ.
Minlavoro 20/3/2012)
o
istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita'
lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia'
autorizzato nell'anno precedente (nota: per
quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno
precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D.
Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ.
Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un
nulla-osta per lavoro stagionale (Circ.
Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per
l'ingresso precedente
o
non viene richiesta nuova documentazione
relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ.
Mininterno 19/4/2010, Circ.
Minlavoro 14/2010, circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
ai fini dellÕaccertamento del rispetto
delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma
alle convenzioni eventualmente stipulate dalle
parti a livello regionale
o
opportuno valutare con attenzione
situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto
all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta
o
richiesta la presenza del datore di
lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto
di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del
DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di
soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e
consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno)
o
in caso di giustificata impossibilita' a
procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per
la stessa tipologia e durata del contratto cessato
o
alla revoca del nulla-osta si puo'
procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di
ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate
o
superato quanto stabilito con Circ.
Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess.
INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da parte
del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore
dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno
o
L.
296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lÕimpiego
competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ.
INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
Permesso
di soggiorno per lavoro stagionale (torna all'indice del
capitolo)
o
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
Diritto
di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo (torna
all'indice del capitolo)
Conversione
del permesso in permesso per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
o
art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita:
"Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellÕanno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo
periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come
inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore
stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando
la sua prima stagione di lavoro in Italia;
tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999
o
nel senso della
convertibilita' a partire dalla seconda stagione, Sent.
Cons. Stato 939/2012 e Sent.
Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di
equilibrio tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla
immigrazione ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una
certa stabilizzazione; nota: le due sentenze
leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di tale
interpretazione nel dettato di art. 38 co. 7 DPR 394/1999), TAR
Toscana, TAR
Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in
permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il
lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al
termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata
comunicazione di avvio del procedimento), TAR
Sicilia e TAR
Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di
conversione se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)
o
nel senso
della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR
Lombardia, TAR
Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote), TAR
Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di
attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da
tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di
differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella
del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada
persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il
presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e'
ancora verificato; nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Lazio); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent.
Cons. Stato 2882/2013
Permesso
di soggiorno per piu' annualita' (torna all'indice del
capitolo)
o
il datore specifica che la richiesta e'
finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale
annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota:
non e' chiaro quale sia la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno
solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso)
o
la questura, oltre ai soliti adempimenti,
verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti
o
la DPL verifica l'effettuazione nei due
anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la
domanda e' respinta
o
lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta
pluriennale, che viene trasmesso al MAE
o
al momento del rilascio del nulla-osta il
datore firma il contratto di soggiorno
o
il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso,
si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del
contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni
anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato
elettronico non e' possibile inserire piu' date)
o
per gli anni successivi al primo, il
datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare
l'assunzione (nota: in base ad art. 17 co. 4 L. 35/2012, la conferma potra'
essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)
o
la conferma e
l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del
decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata
dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale
o
la conferma telematica e' inviata al MAE
per il rilascio del visto
o
una copia del nulla osta pluriennale
rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al
lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del
visto (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
lo straniero puo' presentare richiesta di
visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande
online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato
all'autorita' consolare" (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
fatto ingresso nel territorio nazionale,
il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello
unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso
di soggiorno (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza
sanitaria e previdenza (torna all'indice del capitolo)
o
devono essere versati solo i contributi
per le assicurazioni
-
per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaÕ
o
non spettano
-
lÕassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allÕINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le
politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ.
INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%
Sanzioni
(torna all'indice del capitolo)
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti
meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n.
42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta';
massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato,
non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro
sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42,
co. 2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica
anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica
legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent.
Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e'
quindi punibile il datore che abbia omesso di
verificare per l'intera durata del rapporto, come
richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse
fornito del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011)
o
il fatto che il lavoratore straniero
ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza
della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in
carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore
assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la
sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in
particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011, Sent.
Cass. 21362/2013)
o
il contratto
di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli
obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996);
permane l'obbligo per il datore di lavoro in
materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del
contratto non sia illecito) e contribuzione per il
periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e'
punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per
lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
-
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more dellÕaccoglimento
della richiesta di rinnovo del permesso sono
consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle
seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006)
-
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
-
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
o
quanto e' consentito nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaÕ lavorative (intra o extra-murarie) non eÕ punibile ai sensi dellÕart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo
di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo
obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del
lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale
falsita' del titolo
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore
di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e'
consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo
di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte
le retribuzioni arretrate
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni,
sussidi, appalti pubblici, con la restituzione
degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile, qualora fosse a
conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono
essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (torna
all'indice)
-
Aspetti generali:
quote, attivita' consentite
-
Ingresso di alcune
delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
-
Permesso di soggiorno
per lavoro autonomo
-
Reati contro il
diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
-
Diritti del titolare
di permesso per lavoro autonomo
-
Svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
-
Rilascio di permesso
per lavoro autonomo a titolari di altro permesso
-
Sanzioni
-
Cifre
Aspetti generali: quote, attivita' consentite (torna
all'indice del capitolo)
o
le attivitaÕ che comportino lÕesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib,
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellÕaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi¯ competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura
di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Autorizzazione all'ingresso (torna all'indice del
capitolo)
o
dichiarazione da parte dellÕautoritaÕ
competente di inesistenza di motivi ostativi
(esclusa lÕassenza dello straniero) al rilascio dellÕeventuale titolo
abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica
attivitaÕ (iscrizione in albo professionale –
o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unÕautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellÕautoritaÕ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellÕattivitaÕ; da richiedere anche (o
solo?; nota: da modulo
"z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a
lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in
caso di attivitaÕ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli
abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa
riferimento alla disponibilitaÕ, in Italia, di un ammontare pari alla
capitalizzazione, su base annua, dellÕimporto mensile dellÕassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaÕ che
non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori; Circ.
MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro);
ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita'
reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse
economiche in patria; da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei
casi in cui eÕ richiesta lÕiscrizione in albo professionale o elenco speciale
(art. 37, co. 3 T.U.)
o
il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaÕ
professionali, se previsti, conseguiti allÕestero (entro le stesse quote, art.
39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed
elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente lÕiscrizione nellÕalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaÕ)
o
per liberi professionisti non e' richiesta
l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e
artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita
IVA
o
per titolari di contratto per prestazione
dÕopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e
attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta
attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese,
copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi
atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione
inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un
vincolo di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci prestatori d'opera e
amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e
attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta
attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese,
copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi
atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della
societ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al
minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eÕ prevista lÕesenzione dal
ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il
contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o
lavorativa a carattere non subordinato
o
per le attivita' di cui all'art. 26 D.
Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39
DPR 394/1999; in particolare
¤
per le attivita' in cui ricorrano le
condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e'
resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di
inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini
professionali.
¤
per le attivita' iscrivibili nel registro
delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa
all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da
intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per
le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione
e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque
superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di
attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)
¤
il visto puo essere richiesto, per lo
svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa'
per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in
attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di
amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non
e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di
-
certificato di iscrizione della societ
nel registro delle imprese
-
copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante
della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio
ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero
non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
-
dichiarazione del rappresentante legale
della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria
¤
in tutti i casi precedenti, il lavoratore
deve dimostrare il possesso di
-
alloggio idoneo, mediante l'esibizione di
un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una
dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante
dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione
del richiedente il visto un alloggio idoneo
-
reddito, proveniente da fonti lecite, di
importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in
presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di
residenza (in questo senso, Sent.
Cons. Stato 476/2013; TAR
Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo
per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
-
nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla
quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle
attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
¤
dichiarazioni, attestazioni e
documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte
di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro
verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente, che provvede al rilascio del visto
o
in tutti i casi considerati, il rilascio
del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni
del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento
dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per
lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
o
per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma
1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui
all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e
possesso di nulla-osta della Questura
o
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L.
91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a
svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
o
per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota
qualificazione professionale, o di artisti o
complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti
pubblici di particolare rilevanza (TAR
Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria
valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i
seguenti:
¤
copia dell'atto contrattuale di lavoro
autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di
esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al
lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non
inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di
lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤
copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo
legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del
contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la
dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -
Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello
spettacolo
¤
nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da
richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤
disponibilita' di un'idonea sistemazione
alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con
una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione
sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o
per i visti d'ingresso per lavoro
autonomo nel settore dello spettacolo relativi a
soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori
delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione
con la precedente!)
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (torna
all'indice del capitolo)
¤
il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
¤
in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al
Reg.
CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti
all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere
esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un
altro Stato membro; nota: significa che lo
straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato
da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che
lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato
il permesso temporaneo, deve essere respinto, in
applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari
o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Rinnovo del permesso (torna all'indice del
capitolo)
o
la soglia di reddito non e'
commisurabile al periodo effettivamente trascorso in
Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent.
Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR
Liguria)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
o
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011, TAR
Lazio)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto); in senso contrario, TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (piu' drasticamente, con
riferimento al rilascio del permesso CE slp, TAR
Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni
economiche dello straniero); nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei
redditi, anche in mancanza di quelle relative agli
anni di validita' del permesso precedenti, TAR
Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per
il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale
attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per
lavoro autonomo, TAR
Piemonte
o
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a
conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib.
Bologna)
o
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent.
Cons. Stato 5814/2011)
o
l'impossibilita' di produrre
dichiarazioni dei redditi per gli anni passati,
dovuta a negligenza del commercialista, non e'
motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi
sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR
Lombardia)
o
la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del
permesso, puo' trovare conferma nell'estratto
conto previdenziale (Sent.
Cons. Stato 2813/2013)
o
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il
requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent.
Cons. Stato 5094/2012)
o
ai fini del rinnovo del permesso, si deve
tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad
accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri
fiscali in un paese estero
(sent.
Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque,
nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha
ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza,
l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegititmo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la
quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato
affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben
essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del
termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere
ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione,
se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L.
1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso
per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L.
419/1975 (TAR
Veneto)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione
alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in
possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR
Lombardia)
o
diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che
tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta
contraria al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso
anche Sent
Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per
lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da
lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di
prostituzione; simmetricamente, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
o
e' onere
dello straniero segnalare all''Amministrazione,
gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009, Sent.
Cons. Stato 5239/2012)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib.
Bologna); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso
per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo
familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto)
o
ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in
considerazione la presenza di figli minori, anche
quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana; nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo quando questi siano
obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia
pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2640/2012, TAR
Liguria)
Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione
di ingresso e soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
rilevano solo condanne successive allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto risalenti nel tempo, non
accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non
sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent.
Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR
Lazio
o
TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02
o
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermato un orientamento
giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a
seguito della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); tale orientamento potrebbe resistere
alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in
questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di
permesso CE slp, ma puo' solo indurre
l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla
condizione di inserimento dello straniero (sent.
Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR
Campania); viene invece certamente travolto
l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al
rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR
Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Campania
o
TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012: il diniego di rinnovo
del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro
il diritto d'autore e' atto vincolato
o
Sent
Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso
sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa
al carattere ostativo al soggiorno di tali reati
o
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si
tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali
e della durata del soggiorno in Italia
o
Sent.
Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che
neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di
condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un
permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno
trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe
portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la
mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di
irrilevante difetto formale
o
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord.
Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente
descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord.
Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria
successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare e servizi di
intermediazione in materia di prima casa assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari
al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilitaÕ di svolgere attivitaÕ di
lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR
Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul
fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita'
di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo
svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere
preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)
o
possibilitaÕ di svolgere attivitaÕ di
lavoro subordinato (previa iscrizione nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000
o, in caso di rapporto di lavoro giaÕ in corso, comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L.
296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L.
2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi
di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa
occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di
permesso per lavoro autonomo (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; TAR
Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio
di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro
autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o
conversione del permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di
altro permesso (torna all'indice del capitolo)
o
permesso CE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D.
Lgs. 3/2007)
o
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U.,
introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lÕingresso
certificato dallo Sportello unico
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la
legge non riservi al cittadino italiano (attivita'
che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell'interesse nazionale, da art. 38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non accompagnati, a
condizione che siano stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui
all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati
da L. 129/2011
o
permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione
di Ginevra del 1951
e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001);
nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli
affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della
parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009,
non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo
non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di
proposizione di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o avverso la sentenza
del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre
che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello
abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti
di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero; da Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro
permesso (torna all'indice del capitolo)
o
lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma; Sent.
Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per
lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di
un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto
reperimento di un tale alloggio)
o
motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma), o al compimento della maggiore etaÕ, o in caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i
requisiti di etaÕ per lo svolgimento dellÕattivitaÕ lavorativa); Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata
in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello
stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del
possesso dei requisiti per lÕingresso (inclusa l'attestazione relativa alle
risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello
unico (anzicheÕ, come previsto in generale dal T.U.,
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della
documentazione presentata dallÕinteressato; conversione entro quote; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo
z; sono detratte da quote per lÕanno
successivo, da art. 14, co. 5 DPR 394/1999, le
conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaÕ hanno preferito la conversione da motivi
familiari a studio o formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999) e quelle successive a laurea o laurea
specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di
specializzazione, master universitario di I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione successiva a
conseguimento della laurea puo' essere presentata anche a permesso scaduto);
per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master
di II livello, la conversione e' consentita, alla
scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e'
stato frequentato in Italia, e non incide sulle
quote - da L. 94/2009; l'eventuale specificazione di categorie particolari per
gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro
quota (TAR
Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle
categorie indicate (TAR
Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo; TAR
Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per
lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda
al futuro; TAR
Lazio: la conversione da permesso per studio a
permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
o
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da
sent. Corte Cost.
198/2003
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per
l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle
due circostanze seguenti (L. 129/2011):
¤
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
-
eÕ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eÕ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
svolge attivitaÕ lavorativa retribuita secondo legge (da circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non
rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili -
rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ŅlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei
requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio, TAR
Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al
tipo di attivita', TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio)
Sanzioni (torna all'indice del capitolo)
o
si applica anche in caso di
¤
asserita attivazione di prestazione
occasionale ex art. 2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
¤
rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro),
neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come
resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione
dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto
di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale
rapporto di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di
lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli
adempimenti di carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro
per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di
rapporto parzialmente regolarizzato
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
2005: 116.713
o
2006: 140.090
o
2007: 167.181
o
2008: 188.121
o
2009: 208.891
o
2010: 229.436
o
2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato
Stranieriinitalia)
o
2012: 232.664
o
titolari e soci di impresa stranieri al
31/12/2010: 8,5% del totale
o
imprenditori stranieri per area di
residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri);
55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o
prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del
totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)
o
agricoltura: 350
o
manifattura: 12.185
o
costruzioni: 10.173
o
commercio: 12.467
o
servizi alle imprese: 20.906
o
servizi alle persone: 19.766
o
agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto
al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)
o
manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto
al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)
o
costruzioni: 124.763 (4.399 in piu'
rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)
o
commercio: 156.347 (6.600 in piu'
rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)
o
alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in
piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)
o
servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto
al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')
o titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari
o titolari di impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa
o titolari di impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri
o artigiani stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri
o titolari di impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria, 2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta, 0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise
o titolari di impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina 14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%, Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%
o titolari di impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%, servizi per la persona 1,4%
o
valore aggiunto attribuibile agli stranieri:
7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010
o
2010: 1.938.217, di cui 109.998 stranieri
o
2011: 1.928.417, di cui 115.737 stranieri
o
2012: 1.907.081, di cui 119.803 stranieri
o
2010: 2.236.027, di cui 130.607 stranieri
o
2011: 2.265.441, di cui 144.396 stranieri
o
2012: 2.290.869, di cui 159.317 stranieri
11. Formazione di lavoratori allÕestero (torna
all'indice)
-
Attivita' di
formazione professionale nei paesi d'origine
-
Liste di stranieri
con titoli di prelazione; quote riservate
Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine (torna all'indice del capitolo)
o
programmi finalizzati all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello
Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attivita'
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine
o
la partecipazione alle attivita' di
istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi permette
l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini dell'inserimento dei
partecipanti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999
o
i programmi possono prevedere percorsi di
completamento in Italia anche presso i Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti (o, provvisoriamente, presso i Centri Territoriali Permanenti), al
termine dei quali e' possibile conseguire attestati e titoli di studio
conclusivi del primo ciclo, nonche' titoli attestanti il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue
o
i cittadini stranieri che hanno
partecipato a progetti su iniziativa o promozione del Minlavoro, sono inseriti
nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999
o
i percorsi di istruzione e formazione
devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il
superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1
o
i percorsi di istruzione e formazione
devono prevedere anche nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di
educazione civica e favorire una prima acquisizione delle competenze di base e
delle competenze di cittadinanza connesse all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
o
i programmi possono essere presentati dai
seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
¤
regioni e province autonome e loro enti
strumentali
¤
enti locali e loro enti strumentali
¤
organizzazioni nazionali di imprenditori
e datori di lavoro e lavoratori
¤
organismi internazionali finalizzati al
trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi
¤
enti e associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art.
52 DPR 394/1999
¤
agenzie per il lavoro di cui all'art. 4
D. Lgs. 276/2003, nonche' gli altri soggetti autorizzati e accreditati ai sensi
degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 276/2003
¤
Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti; in attesa della completa riorganizzazione dei Centri, in base ad art.
64 co. 4 lettera f L.
133/2008, i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali
Permanenti (CTP)
o
e' ammessa la partecipazione alle
iniziative, in partenariato con uno dei soggetti autorizzati, anche di soggetti
ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilita' dell'oggetto
sociale o degli scopi statutari con l'attivita' contemplata nel programma
nonche' l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri
rappresentanti, rispetto all'attivita' prevista nel programma medesimo.
o
i soggetti proponenti debbono indicare
nel programma
¤
l'individuazione della domanda puntuale
di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore,
all'area territoriale di impiego ed al profilo professionale
¤
le modalita' dettagliate di svolgimento
dell'attivita' di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata
e della data prevista di inizio
¤
l'indicazione dell'organismo realizzatore
e delle generalita' della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo
del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza
posseduta
¤
le risorse umane con la specificazione
dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti
¤
le risorse strumentali che saranno utilizzate
per lo svolgimento dell'attivita' e la disponibilita' di idonee sedi operative
didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali
modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali
¤
le fonti di finanziamento che saranno
utilizzate per lo svolgimento delle attivita'
o
e' vietato esigere o, comunque, percepire
direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti alle attivita'
formative previste dai programmi
o
i programmi di istruzione e formazione di
rilevanza regionale devono essere presentati con modalita' informatiche ai
Comitati regionali di valutazione, che procedono all'istruttoria, nonche',
contestualmente, alla Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro ai
fini dell'acquisizione da parte del MAE del parere previsto da art. 34 co. 1
DPR 334/1999
o
i programmi di istruzione e formazione
aventi valenza multiregionale devono essere presentati al Comitato di
valutazione della Regione in cui risulta prevalente l'impatto occupazionale del
programma
o
i programmi sono valutati entro 30 gg
dalla loro ricezione da parte dei Comitati regionali
o
i Comitati regionali trasmettono i
programmi approvati alla Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro,
che svolge la funzione di raccordo e di supervisione dell' attivita' di formazione
all'estero
o
entro 10 gg dall'inizio delle attivita'
il soggetto proponente ne da' comunicazione ai Comitati regionali
o
entro 20 gg dalla conclusione delle
attivita', il soggetto proponente trasmette ai competenti Comitati i nominativi
dei partecipanti al programma, allegando in copia le attestazioni acquisite e
l'elenco dei datori di lavoro disponibili all'assunzione; tali nominativi sono
inseriti nelle apposite liste
o
il Minlavoro procede, in raccordo con i
Comitati regionali, alla verifica dei programmi approvati sia nel corso della
loro realizzazione sia a conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma
o
l'attivita' di verifica sull'effettivo
inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all'estero
e' effettuato dal Minlavoro attraverso il monitoraggio sulle comunicazioni
obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro
o
qualora all'esito della verifica sia
accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e
formazione, i soggetti proponenti non possono presentare nuovi programmi per il
biennio successivo e il Minlavoro non procede all'iscrizione dei lavoratori
nelle liste
o
allÕinserimento nelle attivitaÕ produttive in Italia
o
allÕinserimento nelle attivitaÕ produttive italiane nei paesi dÕorigine
o
allo sviluppo
delle attivitaÕ produttive dei paesi dÕorigine
Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate (torna all'indice del capitolo)
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (torna all'indice)
-
Ingresso di
lavoratori al di fuori delle quote
-
Procedure per
richiesta e rilascio del nulla-osta
-
Visto di ingresso:
disposizioni particolari
-
Disciplina speciale
per le categorie di cui all'art. 27 T.U.
-
Ingresso di alcune
delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
-
Ingresso e soggiorno,
al di fuori delle quote, per ricerca scientifica
-
Facilitazioni per lo
straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro
-
Ingresso e soggiorno
al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
-
Ingresso al di fuori
delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
-
Ingresso, entro
quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
-
Discipline speciali:
dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote (torna
all'indice del capitolo)
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di conoscenze
particolari che, secondo il CCNL applicato allÕazienda distaccataria,
qualificano lÕattivita' come altamente specialistica) di societaÕ con sede o
filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaÕ estere con sede
principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaÕ italiane o di Stato membro
dellÕUE:
¤
gli interessati devono essere stati
impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento
in Italia
¤
il trasferimento puoÕ essere effettuato
per un periodo massimo di 5 anni
¤
al termine, possibile lÕassunzione, a
tempo determinato o indeterminato, da parte dellÕazienda presso cui il
trasferimento eÕ stato effettuato
¤
se il datore di
lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso
datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale
altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana per
il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in
Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
¤
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 (art. 5, co. 2-ter
T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr.
Mineconomia 6/10/2011)
o
lettori e professori universitari:
¤
la richiesta da parte dellÕuniversitaÕ
(anche privata), per lÕassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare
il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero
¤
nel caso dei lettori, richiesto di
precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di
provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche'
dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
¤
nota: presentazione delle istanze di
rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti
stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita'
anziche' presso la questura (com.
Mininterno 7/11/2006);
nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro
delle istanze per via postale?
¤
se il datore di
lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso
datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari
e' sostituito da una comunicazione da parte del
datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana per
il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in
Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
o
traduttori e interpreti:
¤
necessaria anche la presentazione del
titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in
corrispondenza alle quali eÕ presentata la richiesta, rilasciato da ente
legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da
moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e
vistato, previa verifica della legittimitaÕ dellÕente, dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario
anche per attivitaÕ autonoma (richiesta presentata
dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale
da svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allÕestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere prodotto il contratto di
lavoro stipulato allÕestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe
essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore della prestazione di lavoro
puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai
ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da
Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o
filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici
(prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali
e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se il datore di
lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso
datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e'
sostituito da una comunicazione da parte del datore
di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la
comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana per
il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in
Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
¤
in materia di distacco trasnazionale, si
applica il D.
Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma
applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro
rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D.
Lgs. 72/2000): distacco da parte di unÕazienda straniera presso una propria
filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al
medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo
internazionale-multinazionale, joint venture) o
nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto,
etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul
territorio italiano (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
non e' necessario che esista un contratto
d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
richiesta, ai fini del distacco,
documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale
intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di
svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga
che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o
filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco
tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento
della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un
soggetto avente sede legale in Italia)
¤
per "prestazioni qualificate"
(art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite
all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale,
di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica
prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace
qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta
da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che
lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaÕ straniere appaltatrici dellÕarmatore, chiamati
allÕimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri componenti lÕequipaggio
delle navi con bandiera della Repubblica sono giaÕ esonerati, ex art. 5, co. 1,
L.
88/2001, dallÕobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellÕautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta (nota: il Regolamento cita
ancora lÕautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il visto di ingresso per la
permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
¤
in caso di sbarco, necessario chiedere il
permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone
fisiche o giuridiche residenti o con sede allÕestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellÕambito
di contratti di appalto stipulati con persone
fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel
rispetto dellÕart. 1655 c.c.,
della L.
1369/1960 (nota: legge abrogata dal D.
Lgs. 276/2003)
e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta rilasciato, su richiesta
dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuÕ rappresentativi del settore, per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dellÕopera o alla prestazione del
servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito
da una comunicazione (in esenzione da imposta di
bollo, da Ris.
Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro
situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato
membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate,
unicamente per via telematica (circ.
Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta con la
liberta' di prestazione di servizi (Sent.
Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui l'appaltatore sia
costituito da un consorzio di imprese e il
contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo
relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel
contratto di appalto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per l'impresa di applicare ai
dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e
assistenziali
¤
note:
-
possono essere a tempo indeterminato sia
il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D.
Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
-
il nulla-osta e, quindi, il visto di
ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2
anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
in caso di datore di lavoro residente o
con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007),
il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
nulla-osta (se richiesto) e permesso sono
rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)
-
nulla-osta prorogabile anche in caso di
prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel
contratto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria;
nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra
appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
-
il trasferimento di ciascun lavoratore
deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli per la richiesta di
nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai
ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante
non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione
di sicurezza sociale, mediante la documentazione
prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli
altri casi, con dichiarazione rilasciata dal
distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allÕestero;
artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici,
concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici
o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta rilasciato
-
con procedure stabilite con decreto
(quale?) del Ministro del lavoro (L.
100/2010), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per
lÕimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o
dallÕUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L.
100/2010); si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale
originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L.
133/2008 (circ.
Minlavoro 25/2008)
-
previo accertamento d'ufficio presso
l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
-
previo nulla-osta provvisorio
dellÕautoritaÕ provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
-
prima dellÕingresso, salvo il caso di
artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
-
con durata iniziale < 12 mesi
-
non piu' richiesta (L.
100/2010, circ.
Minlavoro 19/1/2011 e Mess.
ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da
presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento
dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne'
dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per
la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano
presentare in alternativa a tale parere
¤
per il settore dello spettacolo il
nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del
Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,
esclusivamente in forma cartacea (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011)
¤
rilascio del nulla-osta comunicato allo
Sportello unico della provincia dove ha sede lÕimpresa, per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lÕItalia, attivitaÕ di ricerca o un lavoro
occasionale nellÕambito di programmi di scambio o mobilitaÕ di giovani:
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici
stabiliti dagli accordi
-
ha durata < 1 anno, salvo che
sia diversamente previsto dallÕaccordo
-
in caso di ingresso per vacanze-lavoro,
puoÕ essere chiesto successivamente allÕingresso, con durata < 6 mesi
in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate Ņalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lÕItalia (al
di fuori di programmi di scambio e mobilitaÕ di giovani):
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici stabiliti
dagli accordi
-
ha durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
assunti, anche a tempo indeterminato (circ.
Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota
Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie
pubbliche e private:
¤
lÕassunzione da parte delle strutture
sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato
a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL
4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta puoÕ essere chiesto anche
da societaÕ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lÕintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera
ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva
lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
¤
non e' consentita la stipula di un
contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo
"o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il riconoscimento del titolo e' richiesto
dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo
straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame,
lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso
di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
¤
nota: lÕassunzione nella struttura
pubblica eÕ effettuata senza concorso, ai sensi dellÕart. 16 L.
56/1987; in senso contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent.
Cass. 24170/2006 e Nota
Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure, considerando il Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del
DPR 334/2004; Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U.,
l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri
assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello
stesso senso, Trib.
Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non
differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a
tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR); Trib.
Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Trib.
Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di
permesso CE slp); Trib.
Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici; Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste
dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato
dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera
all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini
del bando; analoga Lettera
dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellÕASL di Olbia in
relazione ad un bando
di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari -
infermieri; nello stesso senso, Parere
UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D.
Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione
OIL n. 143/1975)
Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)
o
le attivitaÕ che comportino lÕesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellÕaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi¯ competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso
accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta (torna
all'indice del capitolo)
o
lavoratori dello spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti corrispondenti
Visto di ingresso: disposizioni particolari (torna
all'indice del capitolo)
Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U. (torna all'indice del capitolo)
o
durata del nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni
(proroga, se consentita, con durata < 2
anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato
(consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e,
verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata del nulla-osta al
lavoro (nota: piuÕ vantaggioso, in caso di rapporto a
tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera
b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
¤
nei casi in cui il nulla-osta non eÕ
richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea,
giornalisti), validitaÕ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c,
T.U.)
o
utilizzabilitaÕ e rinnovo di nulla-osta e permesso:
¤
di norma non eÕ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso
da quello per cui eÕ stato rilasciato il nulla-osta
(art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eÕ
consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota:
escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art.
5 D.
Lgs. 368/2001; in questo senso, sent.
Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare
assolvimento dellÕobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
-
gli artisti per locali di
intrattenimento non possono rinnovare il permesso;
possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli,
neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che
abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR
394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo
dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro
diversi, anche con altro datore di lavoro (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
-
agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro
subordinato della durata minima prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale
formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la
proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011)
-
durata massima quadriennale (due anni,
piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta
al lavoro per infermieri professionali in
corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo
datore di lavoro (Nota
Mininterno)
¤
disposizioni piuÕ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari
trasferitisi in Italia, infermieri professionali
possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheÕ la qualifica di assunzione sia la
stessa per cui eÕ stato rilasciato il nulla-osta;
si applica il periodo di disoccupazione garantito
per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se
superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in
presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai
fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari
conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota
Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per
altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve
intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo
e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la
stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo
l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo
nulla-osta (nello stesso senso, Nota
Pref. Trieste)
o
convertibilitaÕ del permesso: il permesso non eÕ convertibile
o
accesso al permesso CE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe
essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi; in
questo senso, Sent.
Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva
2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato,
rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere
prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa
riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di
piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato),
senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di
soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non
impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato
membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio
(in precedenza le Concl.
Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione
della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE; in
senso contrario, la prassi della Questura di Trieste,
che nega il rilascio del permesso CE slp agli infermieri stranieri che hanno
ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998 (da una
segnalazione contenuta in Lett.
ASGI al Mininterno e in Lett.
ASGI al Mininterno, che sottolinea il contrasto con Sent.
Corte Giust. C-502/10), benche' questo permesso non possa rientrare nella
categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva
2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo
indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per
lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
o
per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma
1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui
all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e
possesso di nulla-osta della Questura
o
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L.
91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a
svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti
nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs.
286/1998
o
per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota
qualificazione professionale, o di artisti o
complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti
pubblici di particolare rilevanza (TAR
Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria
valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i
seguenti:
¤
copia dell'atto contrattuale di lavoro
autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di
esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al
lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non
inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di
lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤
copia di una formale dichiarazione di
responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo
legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del
contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la
dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -
Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello
spettacolo
¤
nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da
richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤
disponibilita' di un'idonea sistemazione
alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con
una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva
resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione
del richiedente il visto un alloggio idoneo
o
per i visti d'ingresso per lavoro
autonomo nel settore dello spettacolo relativi a
soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori
delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione
con la precedente!)
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri
permessi per attivita' sottratte alle quote (torna
all'indice del capitolo)
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca
scientifica (torna all'indice del capitolo)
o
la determinazione, per i soli istituti
privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico
delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della
convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative
all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e
le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio
dell'assegno sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro (torna all'indice del capitolo)
o
copia autentica della convenzione di
accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un
periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si
svolge l'attivita' in Italia
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori
altamente qualificati (Carta blu UE) (torna all'indice del
capitolo)
į
Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente
qualificati che intendano svolgere prestazioni
lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di
persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto
di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive
limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far
salva la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo in relazione a
"collaborazioni o assimilati", una Guida
della Prefettura di Firenze
į
Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter
D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano
o
a titolari di Carta blu UE rilasciata da
altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e
Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori
qualificati (circ.
Mininterno 26/7/2012)
o
a lavoratori residenti all'estero o
regolarmente soggiornanti in Italia (circ.
Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di
presenza) in possesso di
¤
titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato
conseguito (secondo circ.
Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e della relativa qualifica
professionale superiore, rientrante nei livelli 1,
2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP
2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza
(verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta
dall'Italia
¤
dei requisiti
per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si
tratti di professione regolamentata
į
Nota:
l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro",
contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso
di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione
europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli
stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea);
l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non
in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che
renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli
stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto
con la Direttiva
2009/50/CE; in questo senso, circ.
Mininterno 26/7/2012 e circ.
Mininterno 3/8/2012
į
Classificazione ISTAT delle professioni CP
2011 (livelli 1, 2 e 3):
1.
legislatori,
imprenditori e alta dirigenza
1.1.
membri dei corpi
legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione
pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e
nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.1.
mmembri di
organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare
1.1.2.
direttori, dirigenti
ed equiparati dellÕamministrazione pubblica e nei servizi di sanit, istruzione
e ricerca
1.1.3.
dirigenti della
magistratura
1.1.4.
dirigenti di
organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.2.
imprenditori,
amministratori e direttori di grandi aziende
1.2.1.
imprenditori e
amministratori di grandi aziende
1.2.2.
direttori e
dirigenti generali di aziende
1.2.3.
direttori e
dirigenti dipartimentali di aziende
1.3.
imprenditori e
responsabili di piccole aziende
2.
professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
2.1.
specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1.
specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.2.
ingegneri,
architetti e professioni assimilate
2.2.1.
ingegneri e
professioni assimilate
2.2.2.
architetti,
pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del
territorio
2.3.
specialisti nelle
scienze della vita
2.3.1.
specialisti nelle
scienze della vita
2.4.
specialisti della
salute
2.4.1.
medici
2.5.
specialisti in
scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.5.1.
specialisti delle
scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.2.
specialisti in
scienze giuridiche
2.5.3.
specialisti in
scienze sociali
2.5.4.
specialisti in
discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.5.
specialisti in
discipline artistico-espressive
2.5.6.
specialisti in
discipline religiose e teologiche
2.6.
specialisti della
formazione e della ricerca
2.6.1.
docenti
universitari (ordinari e associati)
2.6.2.
ricercatori e
tecnici laureati nell'universit
2.6.3.
professori di
scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
2.6.4.
professori di
scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
2.6.5.
altri specialisti
dell'educazione e della formazione
3.
professioni
tecniche
3.1.
professioni
tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.1.1.
tecnici delle
scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.2.
tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.3.
tecnici in campo
ingegneristico
3.1.4.
tecnici della
conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche
ed energetiche
3.1.5.
tecnici della
gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.6.
tecnici del
trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.7.
tecnici di
apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.8.
tecnici della
sicurezza e della protezione ambientale
3.2.
professioni
tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1.
tecnici della
salute
3.2.2.
tecnici nelle scienze
della vita
3.3.
professioni
tecniche nellÕorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e
commerciali
3.3.1.
tecnici
dellÕorganizzazione e dellÕamministrazione delle attivit produttive
3.3.2.
tecnici delle
attivit finanziarie ed assicurative
3.3.3.
tecnici dei
rapporti con i mercati
3.3.4.
tecnici della
distribuzione commerciale e professioni assimilate
3.4.
professioni
tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1.
professioni
tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.2.
insegnanti nella
formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni
assimilate
3.4.3.
tecnici dei
servizi ricreativi
3.4.4.
tecnici dei
servizi culturali
3.4.5.
tecnici dei
servizi sociali
3.4.6.
tecnici dei
servizi pubblici e di sicurezza
4.
professioni
esecutive nel lavoro d'ufficio
4.1.
impiegati addetti
alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
4.1.1.
impiegati addetti
alla segreteria e agli affari generali
4.1.2.
impiegati addetti
alle macchine d'ufficio
4.2.
impiegati addetti
ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
4.2.1.
impiegati addetti
agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.2.
impiegati addetti
all'accoglienza e all'informazione della clientela
4.3.
impiegati addetti
alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
4.3.1.
impiegati addetti
alla gestione amministrativa della logistica
4.3.2.
impiegati addetti
alla gestione economica, contabile e finanziaria
4.4.
impiegati addetti
alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
4.4.1.
impiegati addetti
al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
4.4.2.
impiegati addetti
all'archiviazione e conservazione della documentazione
5.
professioni
qualificate nelle attivitaÕ commerciali e nei servizi
5.1.
professioni
qualificate nelle attivit commerciali
5.1.1.
esercenti delle
vendite
5.1.2.
addetti alle
vendite
5.1.3.
altre professioni
qualificate nelle attivit commerciali
5.2.
professioni
qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione
5.2.1.
esercenti nelle
attivit ricettive
5.2.2.
esercenti ed
addetti nelle attivit di ristorazione
5.2.3.
assistenti di
viaggio e professioni assimilate
5.3.
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1.
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.
professioni
qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
5.4.1.
maestri di arti e
mestieri
5.4.2.
professioni
qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.3.
operatori della
cura estetica
5.4.4.
professioni
qualificate nei servizi personali ed assimilati
5.4.5.
addestratori e
custodi di animali
5.4.6.
esercenti e
addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
5.4.7.
esercenti e
addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.8.
professioni
qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
6.
artigiani, operai
specializzati e agricoltori
6.1.
artigiani e
operai specializzati dellÕ industria estrattiva, dellÕedilizia e della
manutenzione degli edifici
6.1.1.
brillatori,
tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
6.1.2.
artigiani ed
operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture
edili
6.1.3.
artigiani ed
operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.4.
artigiani ed
operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni
degli edifici ed assimilati
6.1.5.
artigiani ed
operai specializzati addetti alla pulizia ed allÕigiene degli edifici
6.2.
artigiani ed
operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di
attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.1.
fonditori,
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e
professioni assimilate
6.2.2.
fabbri ferrai
costruttori di utensili ed assimilati
6.2.3.
meccanici
artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.4.
artigiani e
operai specializzati dellÕinstallazione e della manutenzione di attrezzature
elettriche ed elettroniche
6.3.
artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico,
della stampa ed assimilati
6.3.1.
artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali
assimilati
6.3.2.
vasai, soffiatori
e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.3.
artigiani delle
lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali
assimilati
6.3.4.
artigiani ed
operai specializzati delle attivit poligrafiche
6.4.
agricoltori e
operai specializzati dellÕagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della
pesca e della caccia
6.4.1.
agricoltori e
operai agricoli specializzati
6.4.2.
allevatori e
operai specializzati della zootecnia
6.4.3.
allevatori e
agricoltori
6.4.4.
operai forestali
specializzati
6.4.5.
pescatori e
cacciatori
6.5.
artigiani e
operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile,
dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
6.5.1.
artigiani ed
operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.2.
attrezzisti,
operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.3.
artigiani ed
operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
6.5.4.
artigiani ed
operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature
ed assimilati
6.5.5.
artigiani ed
operai specializzati dellÕindustria dello spettacolo
7.
conduttori di
impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
7.1.
conduttori di impianti
industriali
7.1.1.
conduttori di
impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2.
operatori di
impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3.
conduttori di
forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di
materiali assimilati
7.1.4.
conduttori di
impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5.
operatori di
macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
7.1.6.
conduttori di
impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.7.
operatori di
catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.8.
conduttori di
impianti per la trasformazione dei minerali
7.2.
operai
semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai
addetti al montaggio
7.2.1.
operai addetti a
macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per
prodotti minerali
7.2.2.
operai dei
rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di
prodotti fotografici
7.2.3.
conduttori di
macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
7.2.4.
operai addetti a
macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
7.2.5.
conduttori di
macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.6.
operai addetti a
macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
7.2.7.
operai addetti
all'assemblaggio di prodotti industriali
7.2.8.
operai addetti a
macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.3.
operatori di
macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.3.1.
operai addetti a
macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti
agricoli
7.3.2.
operai addetti a
macchinari fissi per l'industria alimentare
7.4.
conduttori di
veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
7.4.1.
conduttori di
convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a
fune
7.4.2.
conduttori di
veicoli a motore e a trazione animale
7.4.3.
conduttori di
macchine agricole
7.4.4.
conduttori di
macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei
materiali
7.4.5.
marinai di
coperta e operai assimilati
8.
professioni non
qualificate
8.1.
professioni non
qualificate nel commercio e nei servizi
8.1.1.
venditori
ambulanti
8.1.2.
personale non
qualificato di ufficio
8.1.3.
personale non
qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4.
personale non
qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree
pubbliche e veicoli
8.1.5.
personale non
qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
8.1.6.
personale non
qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
8.2.
professioni non
qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali
8.2.1.
personale non
qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.2.
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici
8.3.
professioni non
qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento,
nella silvicoltura e nella pesca
8.3.1.
personale non
qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
8.3.2.
personale non
qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla
caccia
8.4.
professioni non
qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
8.4.1.
personale non
qualificato delle miniere e delle cave
8.4.2.
personale non
qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.3.
personale non
qualificato nella manifattura
9.
forze armate
9.1.
ufficiali delle
forze armate
9.1.1.
ufficiali delle
forze armate
9.2.
sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.2.1.
sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.3.
truppa delle
forze armate
9.3.1.
truppa delle
forze armate
į
Non si aplica
o
a chi soggiorni per protezione temporanea
o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi
(nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione
temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in
caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ.
Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex
art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co.
3 D. Lgs. 25/2008
o
a chi soggiorni per protezione
internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento
del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs.
286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo
allo straniero soggiornante in Italia); circ.
Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs.
25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo
e richiesta asilo - attivita' lavorativa
o
a chi chieda di soggiornare in qualita'
di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs.
286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo
straniero soggiornante in Italia); secondo circ.
Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso
di soggiorno per ricerca scientifica
o
ai familiari stranieri di cittadino
dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che
l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs.
286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero
soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi
particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di
familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario
o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ.
Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei
soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di
soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE
o
al titolare di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che
soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva
2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga
condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs.
286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero
soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare
soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi
o
a chi faccia ingresso in uno Stato membro
in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno
temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti
o
a chi soggiorni (verosimilmente, in base
a Direttiva
2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale
o
a chi soggiorni in Italia come lavoratore
distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale
altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in
Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti
dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs.
72/2000
o
a chi benefici del diritto di libera
circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di
appartenenza e l'Unione europea
o
a chi sia destinatario di un
provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ.
Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato
adottato da altro Stato membro)
į
Nota: secondo
circ.
Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo
straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali
l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa
specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie,
che, in base alla Direttiva
2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti
per protezione umanitaria e lavoratori distaccati
į
Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:
o
proposta di contratto, ovvero offerta di
lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle
professioni CP 2011 e successive modificazioni)
o
indicazione del titolo di istruzione e della qualifica professionale superiore
posseduti dallo straniero (circ.
Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti
formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze
diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota:
verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati
formati")
o
importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria (circ.
Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L.
537/1993)
o
necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite
all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE,
di attivita' lavorativa in Italia
o
per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si
fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche'
allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)
o
per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR,
Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio
Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ.
Mininterno 27/3/2013; nella domanda, che puo' essere presentata solo
dall'azienda o societa' (verosimilmente, impresa) che intende assumere il
lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di contratto o di offerta
di lavoro da parte di azienda o societa' (circ.
Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere;
l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della
valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ.
Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:
¤
copia autentica del titolo di studio
estero
¤
copia autentica del titolo di studio
estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore
¤
copia autentica tradotta e legalizzata
del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione
¤
copia della proposta di contratto o
dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa', avente ad oggetto lo
svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il possesso di una
qualifica superiore (circ.
Mininterno 27/3/2013)
į
Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello
gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con
registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di
nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche
in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ.
Mininterno 3/8/2012)
į
Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ.
Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello
ordinario di 40 gg previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia
į
Si effettua l'accertamento di
indisponibilita', come per i lavoratori ordinari
į
Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta
vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la
sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica
professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del
lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo
della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo
Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di
motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche,
alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di
ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non
e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente
soggiornante in Italia); circ.
Mininterno 3/8/2012: requisiti e mdalita' di sottoscrizione dei protocolli
di intesa tra datori di lavoro e Ministero dell'interno (distinti da quelli
stipulati ai sensi di art. 27 co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998) saranno
indicati con successiva circolare
į
Nulla-osta rifiutato
o
in caso di frode o falsificazione o
contraffazione di documenti
o
quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello
Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: non e'
chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente
soggiornante in Italia)
o
quando il datore sia stato condannato,
negli ultimi 5 anni, per
¤
favoreggiamento dell'immigrazione
illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o")
dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
¤
intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
¤
occupazione alle proprie dipendenze di
straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
į
A seguito della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo
esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e
della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2
anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata
del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ.
Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e'
effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata
per posta (circ.
Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di
rinnovo)
į
Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato
o
in caso di ottenimento fraudolento,
falsificazione o contraffazione
o
quando lo straniero non soddisfi o non
soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno
o
quando lo straniero soggiorni per fini
diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta
o
quando lo straniero non abbia risorse
sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far
ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale,
salvo periodo di disoccupazione; note:
¤
non e' chiaro se basti a motivare il
provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di
dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra
l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso
non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di
privati)
¤
e' assai improbabile che si verifichi la
condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non
inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa
sanitaria
į
Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello
per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere
autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro
(dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di
lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di
rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso
di trasgressione di questi limiti
į
Non consentito
lo svolgimento di attivita' che comportino
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale
o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:
o
sono riservati agli italiani (oltre alle
attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale)
¤
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni
pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
¤
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994) che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di
legittimitaÕ e di merito
o
non esistono attivita' riservate ai
cittadini UE o SEE
į
Ad eccezione delle limitazioni previste
per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso
trattamento riservato ai cittadini
į
Il titolare di Carta blu UE ha diritto al
ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i
familiari ottengono un permesso della stessa
durata residua di quello del titolare (nota: la durata
del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro
e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)
į
La richiesta di rinnovo della Carta Blu
UE e' inviata per posta (circ.
Mininterno 26/7/2012)
į
Dopo 18 mesi
dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro
Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare
attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere
per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta
(puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si
trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota:
termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore
qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato
membro, ma comunque piu' lungo di quello di 40 gg previsto nel caso ordinario
da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
į
Nota: la
ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90
gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la
durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi
direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' temporaneamente rientrare nello
Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero
į
In caso di rilascio del nulla-osta, il
lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che
aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ.
Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato
nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere -
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ.
Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso CE
slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte
dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non
comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce
solo fotocopia)
į
I familiari
del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro,
che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver
soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono
raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su
questo, pero', circ.
Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE
del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2
anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a
un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano
soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
į
In caso di provvedimento negativo
rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato
verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la
Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio
parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di
permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro
Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno
o da pericolosita')
į
Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato
verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto
di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore
straniero che rimanga disoccupato; circ.
Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro
subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE
rilasciata dall'Italia e' scaduta)
į
Si applicano, per quanto non
esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel
caso di lavoratore straniero ordinario
į
Allo straniero titolare di Carta Blu UE
rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in
Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso
CE slp (recante annotazione "Ex titolare di
Carta blu UE") a condizione che abbia completato
un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel
territorio dell'Unione europea come titolare di Carta
blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia;
sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18
mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni
į
Ai fini della revoca del permesso CE
slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24
mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso
ordinario; nota: circ.
Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del
permesso CE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle
condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni
per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
į
I familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu
UE" ottengono
o
un ordinario permesso per motivi familiari di durata non
superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso
di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i
requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per
ricongiungimento)
o
un permesso CE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente
nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2
anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di
tale permesso
į
Circ.
Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno
(Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso
CE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il
permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta
Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e
personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs.
286/1998)
Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni
scolastiche straniere (torna all'indice del capitolo)
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L.
1636/1940, e del DPR
389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano
permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o
con contratto di lavoro o di
collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita'
o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2 L.
4/1999)
Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso
di sportivi dilettanti (torna all'indice del capitolo)
o
le quote includono anche gli sportivi
gia' soggiornanti regolarmente; in caso di riconferma per la stagione
successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto
o
il posto assegnato col rilascio del visto
e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in
Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso
in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato
alcuna gara
o
la societa' sportiva che intende
avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di
contratto di soggiorno, compilando il modello
SP e una richiesta
di dichiarazione nominativa dÕassenso per lavoro subordinato/sport alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla
questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
la federazione sportiva nazionale,
accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della
societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta
di dichiarazione nominativa dÕassenso al lavoro subordinato/sport al CONI
– Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI, effettuati i controlli di rito,
accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta
della questura, emette la dichiarazione nominativa dÕassenso e la inoltra via
fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello
Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito
allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione
o
lo sportivo professionista, una volta in
Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello
Unico competente
o
il permesso di soggiorno va richiesto
tramite Poste
o
la ricevuta della raccomandata con la
quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in
Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi
di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga
durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la
liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere
Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in
attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3
mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di
un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa
di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio
dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la
sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale
straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle
esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
la questura contatta lo sportivo per la
consegna del permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in attesa del permesso di
soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio
nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato
Schengen (nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
una volta ottenuto il permesso di
soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a
regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo,
assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei permessi di soggiorno puo'
essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi
sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione
dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano
iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in
particolare, di permesso per motivi familiari)
o
ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno
¤
le parti sottoscrivono il modello
Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva o il modello
R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (nota: verosimilmente, a
seguito della sostituzione del modello Q con il Modello Unificato-Lav, queste
disposizioni devono essere allineate), e lo inviano con raccomandata A/R allo
Sportello Unico
¤
la societa' sportiva invia tramite Poste
la richiesta di rinnovo del permesso
¤
il CONI trasmette il nulla-osta alla
questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva
nazionale
o
in caso di rinnovo del permesso la
federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui
sia leggibile la data di scadenza
o
lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di
essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il
reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o
nel caso in cui l'atleta non ritiri il
visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa'
richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione
al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza
diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese
di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione
nominativa di assenso allo svolgimento di attivita'
sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio
del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica
italiana
o
i requisiti e le condizioni per il
rilascio del visto per lavoro subordinato,
stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co.
16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere
attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da
quelle previste da L.
91/1981 (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011)
o
lo straniero, una volta entrato in
Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di
permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia'
rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente,
la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente,
della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita
dall'ufficio postale
o
la societa' sportiva che intende avvalersi
delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica
formula una richiesta di dichiarazione
nominativa dÕassenso allÕattivita' sportiva dilettantistica alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche
alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
lo sportivo dilettante non e' tenuto a
sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque
gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di
rimpatrio
o
la federazione sportiva nazionale,
accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della
societa', trasmette la richiesta
di dichiarazione nominativa dÕassenso all'attivita' dilettantistica al CONI
– Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI, effettuati i controlli di rito,
accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta
della questura, emette la dichiarazione nominativa dÕassenso e la inoltra via
fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello
Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito
allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione
o
il permesso di soggiorno va richiesto
tramite Poste
o
la ricevuta della raccomandata con la quale
viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia
attraverso frontiere esterne (nota: Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi
di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga
durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la
liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere
Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in
attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3
mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent.
Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di
un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa
di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio
dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la
sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale
straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle
esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve
essere respinto, in applicazione del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
la questura contatta lo sportivo per la
consegna del permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in attesa del permesso di
soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio
nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato
Schengen (nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg.
CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi
umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione
internazionale)
o
una volta ottenuto il permesso di
soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a
regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei permessi di soggiorno puo'
essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi
sportivi
o
ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno
¤
la richiesta e' presentata dalla societa'
sportiva, secondo il fac-simile
del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale
di appartenenza (richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno)
¤
il CONI invia il nulla-osta (modello B)
alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
¤
la societa' sportiva invia la richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B
restituito dal CONI
o
in caso di rinnovo del permesso la
federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui
sia leggibile la data di scadenza
o
lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di
essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il
reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o
nel caso in cui l'atleta non ritiri il
visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa'
richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione
al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza
diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
o
alle corse su strada o su pista in gare
regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani,
anche se sono tesserati per societa' di altra regione
o
alle corse su strada o su pista in gare
internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo
per una federazione straniera (e non anche alla Fidal)
o
alle corse su pista in gare nazionali per
categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione
Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o
stranieri (e non solo italiani)
o
per le corse su strada in gare regionali,
i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per
italiani) tesserati Fidal
o
per le corse su strada in gare nazionali,
i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal,
senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari
o
per gare nazionali e internazionali, e'
riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della
partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani
Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di
fuori delle quote, di lavoratori in addestramento (torna
all'indice del capitolo)
Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche;
frontalieri (torna all'indice del capitolo)
o
l'assunzione segue la normativa italiana
o
si suggerisce di optare, riguardo alla
copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al
SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di
assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza
farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza
ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia
secondo il livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente
o
per la conciliazione delle controversie,
il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del
Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro,
al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della
controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa
o
visto per lavoro subordinato extra-quote
per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al
seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il
Capo-missione, uno per gli altri membri)
o
i lavoratori stranieri assunti in Italia
devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita'
di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo,
mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali
lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva
a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta,
restituita e sostituita dal permesso di soggiorno
o
ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata
ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della
rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore
straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di
copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della
comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della
rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in
materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i
lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la
copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un
anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di
munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati
presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il
rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi),
allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo
e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano
stati versati ininterrottamente
o
cessato il rapporto di lavoro, la
rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30
gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza
dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta
di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore
personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende,
verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare
l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza
da parte altri membri di rappresentanze estere
o
se un lavoratore al seguito si rende
irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di
polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la
denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'
o
ai fini dell'applicazione del regime di
traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con
le disposizioni del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono
misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o
gli accordi possono prevedere l'utilizzo,
da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i
frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
o
gli accordi possono richiedere, per
l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi
o
l'ingresso dei frontalieri e' consentito,
comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri
o
la durata massima di ciascun soggiorno
ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente
previsto dagli accordi; Sent.
Corte Giust. C-254/11:
¤
al titolare di un lasciapassare per
traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti previsti da Reg.
CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione,
circolare liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno
ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni
interruzione del proprio soggiorno
¤
va inteso come interruzione del
soggiorno, di cui all'art. 5 Reg.
CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e
il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico
frontaliero locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso
avvenga piu' volte al giorno)
o
non e' apposto alcun timbro di ingresso e
di uscita sul lasciapassare
o
la validita' territoriale del
lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
o
il rilascio del lasciapassare richiede
che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
o
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
o
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello
Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio
professionale e attivitaÕ scientifica (torna all'indice)
-
Ingresso per studio
universitario: decreto per la determinazione del contingente
-
Richiesta di visto di
ingresso
-
Ammissione ai corsi
universitari
-
Permesso di soggiorno
per studio universitario
-
Facilitazioni per il
titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro
-
Accesso allo studio
universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri
-
Accesso ai corsi di
specializzazione, di master o di dottorato
-
Iscrizione ai corsi
di lingua e cultura italiana
-
Soggiorno per studio
in corrispondenza ad altri corsi
-
Riconoscimento dei
titoli di studio
-
Cifre
-
Ingresso per studio
non universitario
-
Ingresso per
assegnatari di borse di studio
-
Ingresso per
attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane
-
Ingresso, entro
quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo
-
Corsi di formazione
professionale
-
Determinazione del
contingente; ingresso; permesso
-
Accesso al lavoro
per il titolare di permesso per studio o formazione
-
Diritti del titolare
di permesso per studio (e formazione?)
-
Conversione del
permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo
-
Rilascio di un
permesso per studio a titolari di altro permesso
-
Cifre
Ingresso per studio (torna all'indice del capitolo)
o
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di
cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998 e alle condizioni stabilite dal
successivo provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda
seguire corsi universitari
o
e' concesso anche, alle medesime
condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti
stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane,
universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque
diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR
394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte
del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese
o
il visto, di breve (Circ.
Mininterno 23/8/2010: esonero per lo straniero di uno dei Paesi terzi
elencati nell'Allegato II del Regolamento
(CE) 539/2001 che faccia ingresso per soggiorni per motivi di studio fino a
90 giorni; nota: la circolare fa erroneamente riferimento al Regolamento (CE)
539/2000) o lunga durata, e' concesso anche agli
studenti stranieri:
¤
maggiorenni ammessi a frequentare corsi
di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore
¤
minorenni, di eta' superiore a 14 anni,
che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano
ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli
Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo,
dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed
alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e
dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999
¤
stranieri chiamati a partecipare ad
attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del
Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L.
49/1987, L.
180/1992, L.
212/1992 e L.
84/2001
¤
stranieri che intendano fare ingresso in
Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra
le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
¤
maggiorenni che, in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare
tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co.
9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi,
per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero
una specifica autorizzazione
¤
maggiorenni che intendano seguire corsi
superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti
con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione
nel Paese di provenienza
¤
maggiorenni che, in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare
corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e
all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dallo stesso articolo
o
nei casi di studio non universitario,
requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono
¤
documentate garanzie circa il corso
superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato
dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere
¤
adeguate garanzie circa i mezzi di
sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di
studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente
erogatore
¤
polizza assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo
Paese
¤
disponibilita' di un alloggio:
prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
italiano o straniero regolarmente residente in Italia
o
il visto per la partecipazione ad
attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di
argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,
e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte
del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di
attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
o
il visto e' rilasciato, per il periodo
necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e
intenda sostenervi gli esami di abilitazione
Ingresso per studio universitario: decreto per la determinazione del
contingente (torna all'indice del capitolo)
o
Decr.
MAE 9/3/2010: per l'anno accademico 2009-2010, rilasciabili in favore di
cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
o
Decr.
MAE 3/8/2011: per l'anno accademico 2010-2011 rilasciabili in favore di
cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
o
Decr.
MAE 9/1/2012: per l'anno accademico 2011-2012 rilasciabili in favore di
cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.876 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
Richiesta di visto di ingresso (torna all'indice
del capitolo)
o
domanda di preiscrizione, da presentare secondo il Modello
A, ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaÕ di posti; in
particolare (Nota
MIUR 18/5/2011),
¤
per corsi di laurea o di laurea
magistrale a ciclo unico, gli interessati
-
indicano uno solo dei corsi di studi tra
quelli per i quali le singole Universita' riservano uno specifico numero dei
posti, se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'All.
1 Nota MIUR norme 2011-2014
-
scelgono il corso indipendentemente dal
numero dei posti riservati, se sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se
conseguito presso le scuole italiane allÕestero (statali, paritarie, legalmente
riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'All.
2 Nota MIUR norme 2011-2014
-
in entrambi i casi, allegano alla domanda
titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni
di scolarita', oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, e
certificato attestante il superamento dellÕeventuale prova di idoneita'
accademica eventualmente prevista per l'accesso allÕUniversita' del Paese di
provenienza; non e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi
siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato
-
in caso di titolo degli studi secondari
conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarit, (vedi All.
1 Nota MIUR norme 2011-2014), allegano certificato attestante gli studi
accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di
corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la
documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile
verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva
per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero
dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un
Istituto Superiore non universitario
¤
per corsi di laurea magistrale non a
ciclo unico, gli interessati
-
indicano uno dei corsi indicati dal sito
del MIUR
-
allegano il titolo di studio conseguito
presso una Universita' o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto
Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi
universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari
sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarita'),
e il certificato rilasciato dalla competente Universita' (confermato dalla
Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati e i programmi
dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli (e' possibile verificare,
al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i
singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla
traduzione del certificato); gli studi post secondari (esami e crediti) gia'
compiuti e i diplomi di laurea possono essere attestati dal diploma supplement, ove adottato
-
allegano due fotografie (di cui una
autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio)
o
documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosiÕ
dispongano convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia; es.: la
Convenzione dellÕAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in
questo senso Circ.
Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota
dell'Ambasciata italiana in Albania e circ.
Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ.
Mininterno 15/11/2012; circ.
Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di
Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellÕ8/9/76 per il caso di atti di stato
civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali,
o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della
legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno
aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; note:
¤
per chiedere alla rappresentanza
diplomatica italiana la legalizzazione consolare, la dichiarazione di valore in
loco o la conferma della traduzione si usa il Modello
C (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
la dichiarazione di valore in loco e'
rilasciata secondo il Modello
E, in relazione a diplomi; secondo il Modello
L, in relazione ad altri titoli di studio (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
¤
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
¤
nei casi in cui il titolo di studio sia
stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui
il candidato risieda o nel quale il candidato abbia studiato, il titolo deve
comunque essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco
della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola
che lo ha rilasciato (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
in alternativa alla dichiarazione di valore, lo studente
e' tenuto a produrre la documentazione indicata dall'Universita' ai fini della
valutazione del titolo di studio (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
i documenti
tradotti e legalizzati (salvi i casi di esonero) devono essere consegnati
direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento
delle procedure di immatricolazione (Nota
MIUR 18/5/2011)
o
dimostrazione di disponibilitaÕ di
mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno
sociale (per il 2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012; nota: Nota
MIUR norme 2011-2014 fa riferimento erroneamente a "euro 442,00 al
mese, per ogni mese di durata dell'anno accademico e pari ad euro 5.750,00
annuali", non considerando che l'importo annuale e' determinato da 13
mensilita' dell'importo mensile!), mediante
-
bonifico o versamento (Nota
MIUR 18/5/2011: non mediante fidejussione)
-
garanzie fornite da Istituzioni ed Enti
italiani di accertato credito, comprese Universita', Governi locali,
Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza
diplomatica italiana (Nota
MIUR norme 2011-2014); nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il
Regolamento di attuazione disciplini anche la prestazione di garanzia da parte
di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato ai fini della dimostrazione di disponibilita' di risorse per
l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR 394/1999 da' attuazione a
questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione non piu' in vigore; il
dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi' in parte inattuato
o
indicazione di un alloggio idoneo (Nota
MIUR norme 2011-2014) in Italia.
o
disponibilitaÕ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o
copertura assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri, della quale dimostrare la disponibilita' al momento della
richiesta del permesso (Nota
MIUR norme 2011-2014; nota: non si capisce il senso di questa ulteriore
specificazione), che puo' predere una delle seguenti forme (Nota
MIUR norme 2011-2014; nota: non e' contemplata,
in fase di ingresso e di primo rilascio del permesso, l'iscrizione volontaria
al SSN):
¤
dichiarazione consolare attestante il
diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese
di appartenenza
¤
polizza assicurativa straniera,
accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validita' in Italia, sulla
sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare
limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero
urgente per tutta la sua durata
¤
polizza assicurativa con Enti o societa'
nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che offre
in Convenzione con il Minsalute una apposita polizza per la copertura di tali
rischi; in caso di Enti o societa' diversi dall'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione
dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni
alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua
durata
o
dimostrazione di adeguata conoscenza della lingua italiana provata dallo
studente e/o accertata dalla Rappresentanza (Nota
MIUR norme 2011-2014); lo straniero puo' dimostrare tale conoscenza
attraverso l'esibizione di certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini
dell'esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana (diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche
quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero, oppure di uno
dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All.
2 Nota MIUR norme 2011-2014; certificati complementari al titolo finale di
Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di
studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana;
diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di
Perugia e di Siena; certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza
Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e
di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio
Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli
Istituti italiani di Cultura allÕestero o altri soggetti, o attestati di
frequenza rilasciati da altre universit che abbiano istituito corsi, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni;
Certificazione Lingua Italiana di Qualita'); se non e' possibile il
conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze pososno
richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in
loco; in mancanza di tale documentazione, la conoscenza della lingua italiana
puo' essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari,
eventualmente in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, tramite
un colloquio o altro modo idoneo; le Rappresentanze diplomatico-consolari
forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni e sulle verifiche alle
universita' di destinazione dei candidati, perche' queste possano valutarle,
nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza
linguistica previsto in sede (Nota
MIUR norme 2011-2014)
Ammissione ai corsi universitari (torna all'indice
del capitolo)
o
corsi di laurea e di laurea magistrale
direttamente finalizzati alla formazione di architetto
o
corso di laurea magistrale in medicina e
chirurgia
o
corso di laurea magistrale in
odontoiatria e protesi dentaria
o
corso di laurea magistrale in medicina
veterinaria
o
corsi di laurea e di laurea magistrale
delle professioni sanitarie
o
corso di laurea in scienze della
formazione primaria
o
corso di laurea magistrale per
lÕinsegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia
o
gli altri corsi specificamente
individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei
o
per corsi di laurea o di laurea
magistrale a ciclo unico,
¤
gli studenti in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche
quadriennale (se conseguito presso le scuole italiane all'estero), oppure di
uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All.
2 Nota MIUR norme 2011-2014
¤
i possessori di certificati complementari
al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la
frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5
anni, della lingua italiana
¤
gli studenti che abbiano conseguito un
diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di
Perugia e di Siena
¤
gli studenti che abbiano ottenuto le
certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai
livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di
Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita'
per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa'
Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
allÕestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre
universit che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, enti locali e regioni
¤
gli studenti che siano in possesso di
Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (Nota
MIUR norme 2011-2014)
o
per corsi di laurea magistrale non a
ciclo unico,
¤
gli studenti che abbiano conseguito un
diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di
Perugia e di Siena
¤
gli studenti che abbiano ottenuto le
certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai
livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di
Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita'
per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa'
Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
allÕestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre
universit che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, enti locali e regioni
¤
gli studenti che siano in possesso di
Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (Nota
MIUR norme 2011-2014)
o
i candidati in possesso di attestati di
frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di
certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri
soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua italiana
obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto dÕingresso
delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza Universita'
degli studi di Roma, dell'Universit per stranieri non statale Dante Alighieri
di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri
o
i candidati in possesso di certificazione
di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita
in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per
Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma,
dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria,
e della Societa' Dante Alighieri
o
ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a
condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di
studio posseduto e' valido anche per tale corso)
o
riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il
titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del superamento delle prove sostenute
dall'Universita' presso la sede prescelta originariamente; in questo caso, la
domanda va presentata sia al Rettore dell'Universita' prescelta, sia al Rettore
di quella dove si e' sostenuto l'esame di ammissione
Permesso di soggiorno per studio universitario (torna
all'indice del capitolo)
o
in caso di iscrizione a un corso nella stessa
sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di
accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione,
fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa
all'iscrizione definitiva
o
in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,
¤
la prima universita' rilascia allo
studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla
questura subentranti
¤
il rettore della seconda universita'
conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante
¤
in caso di accettazione provvisoria,
viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di
produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
o
la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel
caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile
il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non
e' riconducibile a un corso di laurea (Nota
MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva
2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un
"corso di laurea")
o
consentito invece il rinnovo allo
studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che
hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea
attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o
la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante
certificazione rilasciata dall'ateneo
o
consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR
394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della
laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai
fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master
o
Nota
MIUR 18/5/2011: la possibilita' riguarda solo i soli corsi universitari,
con esclusione, quindi di passaggio a corsi
privati
o
TAR
Lazio: il rinnovo e' consentito anche in caso di corso completamente
diverso da quello per il quale e' stato autorizzato l'ingresso
o
TAR
Toscana: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio se lo
straniero e' passato da un corso universitario a un corso di italiano o, in
generale, a un corso di istruzione professionale; la limitazione prevista dalla
normativa trova giustificazione nella necessita' di prefissare termini di
durata certa della permanenza nel territorio nazionale degli studenti, laddove
consentire rinnovi del permesso di soggiorno sul presupposto di altri corsi di
studio equivarrebbe a permettere la permanenza nel territorio nazionale per un
periodo di tempo illimitato; nello stesso senso, TAR
Lazio: il Legislatore ha riconosciuto ai cittadini stranieri la
possibilita' di fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale unicamente
in relazione ad uno specifico corso di studi, senza possibilita', salvo
giustificato motivo, di modificarlo o di ottenerne il rinnovo, con l'eccezione
dei "corsi pluriennali" (quelli ab origine pluriennali, o quelli che costituiscono naturale prosecuzione dei
primi, come nel caso dei corsi di studi universitari conseguenti alla
ultimazione degli studi medio superiori)
o
TAR
Toscana: si applica comunque il limite di tre anni fuori corso ai fini del
rinnovo, non potendo essere usata l'iscrizione a un corso diverso come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio), a condizione
che la domanda sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza del permesso (circ.
Mininterno 21/2/2008, alla luce della modifica introdotta ad art. 5,
co. 4 T.U. da L. 94/2009)
o
secondo Nota
MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi,
lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra
Universita' non puo' utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente
immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari
corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o
idonea certificazione comprovante la
regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di
soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato
breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di
parte del programma di studi in quello Stato
Facilitazioni per il titolare di permesso per
studio rilasciato da altro Stato membro (torna all'indice del
capitolo)
o
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio
o
corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente,
"richiesta di permesso di soggiorno") con
documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha
svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia'
svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi
cominciati nell'altro Stato membro)
o
partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o
essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato
membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva
2004/114/CE
prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente
sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato
membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo
studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte
del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro
į
Nota: la Direttiva
2004/114/CE
esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno
Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un
programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato
adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di
cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera
circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si
trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di
formazione professionale, i lavoratori
į
Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba
essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3
mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere
decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche
successivamente al proprio ingresso
į
Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio
del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la
prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/114/CE)
Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri
stranieri (torna all'indice del capitolo)
o
titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su
richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo conseguito in Italia
o equipollente (Nota
MIUR 18/5/2011: richiesta la stessa documentazione relativa ai titoli di
studio prevista per la preiscrizione dello studente straniero residente
all'estero)
o
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in
possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per
richiesta asilo)
o
stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allÕestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
Diritto allo studio (torna all'indice del capitolo)
o il libero accesso agli
studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito
in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in
qualche modo limitano tale diritto
o dell'art. 3 co. 1 lettera
a, L. 264/1999, va data una interpretazione costituzionalmente orientata, nel
senso che il riferimento al "fabbisogno di professionalita' del sistema
sociale e produttivo" (ossia, l'attenzione al profilo occupazionale), non
puo' mai prevalere sulla disponibilit strutturale delle universit ad
assicurate il diritto allo studio
Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di dottorato (torna all'indice del capitolo)
o la laurea (e, se
richiesta, l'abilitazione) conseguita in Italia o il titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto dallÕateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi
o il superamento delle prove
di ammissione
o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento
del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la
categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il
possesso di titolo conseguito in Italia): presentano la domanda di iscrizione
direttamente all'Universita', secondo le prescrizioni dell'ateneo; la
documentazione e' corredata di traduzione ufficiale in italiano e munita di
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza
italiana competente (Nota
MIUR norme 2011-2014: i candidati impossibilitati a provvedere di persona o
tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza
diplomatico-consolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca
garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti); ai fini della
traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori
ufficiali
o stranieri residenti
all'estero:
¤ i candidati presentano la
domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master (anche se
istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad una copia del titolo
di studio, direttamente alle Universita' secondo le prescrizioni dell'ateneo
¤ a seguito della conferma
di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di
studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione consolare,
dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione
¤ i candidati richiedono
alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di
validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di
soggiorno breve per motivi di studio
¤ una volta in Italia, i
candidati presentano all'Universita' il titolo di studio, corredato da
traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in
loco e conferma della traduzione
¤ la Rappresentanza
diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei corsi, e
dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del corso al
quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso per
studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo studente
intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel caso in cui
tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne attesti con
idonea documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia invece un
visto di ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato debba
partecipare a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto
anticipo rispetto allÕinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza
rilascera' al candidato che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato
le prove un nuovo visto di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e
se le date della prova e dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)
¤ legalizzazione consolare,
dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono effettuate
solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione
¤ la valutazione dei
titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva
competenza delle Universita'
o comunitari e rifugiati
accedono a parita' con gli italiani: laurea e abilitazione riconosciuta dal
Minsalute, domanda presentata all'Universita' prescelta entro i termini
previsti per gli italiani
o gli stranieri provenienti
da Paesi in via di sviluppo con borsa del Governo italiano partecipano al
concorso per posti in soprannumero, previa verifica della capacita' ricettiva
delle universita'; la domanda e' presentata alla Rappresentanza diplomatica
italiana ento il 30/4/3013 e trasmessa alle universita' entro il 10/5/2013; la
domanda e' corredata da documentazione attestante il possesso di laurea e
abilitazione conseguite in Italia, o abilitazione conseguita all'estero e
riconosciuta in Italia dal Minsalute; per coloro che si iscrivono al primo anno
nell'anno accademico 2012/2013, si applica il contratto di formazione
specialistica, con oneri a carico del MAE
o stranieri titolari di
permesso CE slp (nota: la circolsre usa ancora il termine carta di soggiorno),
permesso per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo
umanitario, o regolarmente soggiornanti con laurea e abilitazione conseguiti in
Italia o con titolo professionale riconosciuto in Italia accedono al concorso a
parita' con gli italiani
o altri stranieri:
¤ sono ammessi al concorso,
ai sensi di art. 1 co. 7 L.
4/1999 per i posti in soprannumero, previa verifica delle capacita'
ricettive delle strutture universitarie; la domanda e' presentata alla
Rappresentanza diplomatica italiana ento il 30/4/3013 e trasmessa alle
universita' entro il 10/5/2013; la domanda e' corredata da documentazione
attestante il possesso di laurea e abilitazione conseguite in Italia, o
abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia dal Minsalute; va
verificata preventivamente la disponibilita' di risorse per la stipula del
contratto di formazione specialistica, con oneri (stimati in 25.000-26.000 euro
per anno) a carico del governo del paese di appartenenza o di una istituzione
italiana o straniera, riconosciuta idonea, rispettivamente, dal MIUR o dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
¤ in presenza di validi
motivi la trasmissione della documentazione ad opera della Rappresentanza
diplomatica potra' essere effettuata fino al termine di scadenza per la
presentazione delle domande previsto nel bando di concorso
¤ l'ammissione richiede che
il candidato abbia superato le prove previste nel regolamento per l'ammissione
alle scuole di specializzazione medica, di cui al Decr.
MIUR 6/3/2006
Iscrizione a corsi singoli (torna all'indice del
capitolo)
o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento
del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la
categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il
possesso di titolo conseguito in Italia): i candidati
¤ presentano il libretto
universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se
immatricolati presso Atenei esteri
¤ seguono le modalita'
autonomamente stabilite dallÕUniversita', se non immatricolati presso Atenei
esteri
o stranieri residenti all'estero:
¤ i candidati presentano la
domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario
pubblicato sul sito del MIUR
¤ le Rappresentanze inviano
alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel calendario
pubblicato sul sito del MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti
e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti
dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale
documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso da parte
di candidati non iscritti presso Atenei esteri
¤ i documenti sono
consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto
¤ lo studente straniero non
puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione
degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo (circ.
Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva
2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un
"corso di laurea"); lo studente straniero puo' ottenere il rinnovo
del permesso ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un
corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso; attinenza o
consequenzialita' debbono essere certificate dall'Universita' interessata (circ.
Mininterno 22/2/2011)
¤ in nessun caso i corsi
singoli o stage possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali
corsi di laurea
Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana (torna
all'indice del capitolo)
Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi (torna all'indice del capitolo)
Riconoscimento dei titoli di studio (torna
all'indice del capitolo)
o
i titolari di protezione
internazionale che abbiano conseguito in uno Stato
diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani
di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono
ottenere, a parita' con i cittadini italiani (art. 26, co. 3 D. Lgs. 251/2007),
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali
italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente
ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
la competenza e' degli Uffici Scolastici
regionali
o
documentazione da presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011):
¤ domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
¤ titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
¤ curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
¤ programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando,
soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo
difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie
studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato
nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche
questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la
richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
¤ ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
¤ eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
¤ dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
¤ elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
o
le prove integrative sono definite in
base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
l'Ufficio scolastico provinciale
individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha
rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il
riconoscimento (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o
la dichiarazione di equipollenza e'
rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la
sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano,
considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute
dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
o
finalita': ottenere il riconoscimento
dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari
o
effettuato, in autonomia, dagli atenei,
entro 90 giorni, piu' eventuali 30
o
documentazione richiesta:
¤
modulo di domanda compilato, reperibile
sui siti dei singoli Atenei
¤
diploma di maturita' in originale,
corredato di dichiarazione di valore
¤
titolo accademico in originale (se
conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement
¤
elenco degli esami sostenuti, attestante
anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita'
pratica
¤
programma degli esami sostenuti presso
l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o
i documenti scritti in lingua straniera
devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua
straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla
traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve
essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano
o
i documenti in fotocopia possono essere
autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza o in Italia da un notaio o un cancelliere o presso gli uffici di
qualunque Comune italiano
o
i titolari di protezione
internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un
servizio erogato dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese,
Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di
studio
o
esito possibile:
¤
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
¤
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso
(viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari
riconosciuti e quelli da conseguire)
¤
esito negativo
o
il richiedente puo' appellarsi al MIUR
entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la
decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o
per esigenze
istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere
prorogato di 30 gg
o
in mancanza di riconoscimento, il
richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa
sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre possibile il ricorso al TAR o
al Capo dello Stato
o
accesso ai
pubblici concorsi
o
attribuzione di
punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in
carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o
determinazione di
questioni previdenziali
o
iscrizione ai
Centri per l'impiego
o
accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della
laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del
contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai
sensi della L.
49/1987
o
partecipazione a selezioni per
l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti
dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione alle selezioni gestite dal
Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Cifre (torna all'indice del capitolo)
į
Studenti stranieri iscritti nell'anno accademico 2010-2011: 3,6% del
totale (da confrontare con il 10,9% in Germania, l'11,2% in Francia e il 20%
circa in Gran Bretagna per l'anno 2009-2010; da un comunicato
Stranieriinitalia)
į
Studenti non italiani (Scheda
EMN studenti stranieri, Rapp.
EMN studenti stranieri):
o 2003/04: 8.997
immatricolati (2,7% del totale); 25.246 iscritti (2,3%); 1.602 laureati (1,6%)
o 2004/05: 9.809
immatricolati (2,9%); 32.470 iscritti (2,4%); 2.690 laureati (1,7%)
o 2005/06: 9.758
immatricolati (3,0%); 38.474 iscritti (2,5%); 3.665 laureati (1,8%)
o 2006/07: 10.730
immatricolati (3,5%); 44.294 iscritti (2,7%); 4.718 laureati (2,0%)
o 2007/08: 12.290
immatricolati (4,0%); 50.249 iscritti (3,0%); 5.448 laureati (2,2%)
o 2008/09: 12.428
immatricolati (4,2%); 55.424 iscritti (3,2%); 6.378 laureati (2,5%)
o 2009/10: 12.966
immatricolati (4,4%); 60.122 iscritti (3,4%); 7.358 laureati (2,7%)
o 2010/11: 12.908
immatricolati (4,5%); 63.573 iscritti (3,6%)
o 2011/2012: 12.931
immatricolati (4,6%); 66.398 iscritti (3,8%)
į
Studenti iscritti ai corsi post lauream per l'anno 2011-2012 (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o scuole di specializzazione:
stranieri: 461, comunitari: 214, totale: 34.344, percentuale non italiani: 2,0%
o dottorati: stranieri:
3.215, comunitari: 739, totale: 34.629, percentuale non italiani: 11,4%
o master e corsi di
perfezionamento: stranieri: 2.294, comunitari: 1.160, totale: 37.281,
percentuale non italiani: 9,3%
į
Studenti non italiani iscritti nell'anno 2010-2011 per luogo di
conseguimento del diploma (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o totale: 63.573
o diploma conseguito in
Italia:
26.687
o diploma conseguito all'estero: 36.886
į
Laureati in Italia (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o 2003-2004: italiani,
99.527; non italiani, 1.602 (1,6% del totale)
o 2004-2005: italiani,
155.947; non italiani, 2.690 (1,7% del totale)
o 2005-2006: italiani,
201.009; non italiani, 3.665 (1,8% del totale)
o 2006-2007: italiani, 229.526;
non italiani, 4.718 (2,0% del totale)
o 2007-2008: italiani,
247.316; non italiani, 5.448 (2,2% del totale)
o 2008-2009: italiani,
251.545; non italiani, 6.378 (2,5% del totale)
o 2009-2010: italiani,
263.826; non italiani, 7.358 (2,7% del totale)
o 2010-2011: italiani,
271.959; non italiani, 8.059 (2,9% del totale)
į
Laureati non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per area provenienza (Rapp.
EMN studenti stranieri): totale, 8.059; maschi, 3.015; femmine, 5.044
į
Laureati non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per sesso (Rapp.
EMN studenti stranieri): totale, 8.059; stranieri, 5.996; comunitari, 2.063
į
Laureati stranieri in Italia nell'anno 2010-2011 (primi 10
paesi)
per studio e formazione nel 2011 (Rapp.
EMN studenti stranieri): Albania, 1.380; Cina, 656; Camerun, 354; Iran,
184; Russia, 182; Moldavia, 173; Marocco, 172; Croazia, 166; Ucraina, 160;
Turchia, 153
į
Permessi rilasciati per studio o per formazione (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o 2008: studio, 25.098;
formazione, 3.511
o 2009: studio, 24.219;
formazione, 8.415
o 2010: studio, 17.559;
formazione, 8.117
o 2011: studio, 24.066;
formazione, 6.194
į
Permessi in corso di validita' per studio e formazione (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o 2008: 87.260
o 2009: 81.386
o 2010: 39.803
o 2011: 49.014
į
Permessi convertiti da studio in altri motivi (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o 2008: famiglia, 60;
lavoro, 27; altri motivi, 25
o 2009: famiglia, 69;
lavoro, 44; altri motivi, 37
o 2010: famiglia, 51;
lavoro, 46; altri motivi, 29
o 2011: famiglia, 210;
lavoro, 825; altri motivi, 30
į
Permessi convertiti da altri motivi a studio (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o 2008: famiglia, 79;
lavoro, 4; altri motivi, 55
o 2009: famiglia, 108;
lavoro, 12; altri motivi, 51
o 2010: famiglia, 61;
lavoro, 25; altri motivi, 51
o 2011: famiglia, 43;
lavoro, 15; altri motivi, 36
į
Permessi in corso di validita' (primi 10 paesi) per studio e formazione
nel 2011 (Rapp.
EMN studenti stranieri): Cina, 7.950; Albania, 5.877; USA, 2.843; Iran,
2.523; Camerun, 2.086; Turchia, 1.501; Russia, 1.487; Israele, 1.309; Sud
Corea, 1.209; Giappone, 1.247
į
Interventi a sostegno del diritto allo studio per studenti stranieri (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o borse di studio: 15.477
(10,0% del totale)
o prestiti d'onore e
simili: 27 (15,3% del totale)
o contributi per mobilita'
internazionale: 161 (5,2% del totale)
o interventi per studenti
in sitazioni di handicap: 23 (2,5% del totale)
o collaborazioni a tempo
parziale: 116 (5,9% del totale)
o posti alloggio: 6.585
(20,0% del totale)
o contributi alloggio:
1.086 (10,6% del totale)
o premi per conseguimento
titolo: 221 (3,4% del totale)
o contributi per il
trasporto: 2.111 (3,1% del totale)
o altri sussidi: 430 (9,5%
del totale)
Ingresso per studio non universitario (torna
all'indice del capitolo)
į
Consentito lÕingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del
corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto
MAE 11/5/2011
sui visti
o di maggiorenni, per corsi
superiori
di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ.
Mininterno 21/2/2008:
quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la
formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaÕ di mezzi di
sostentamento e della validitaÕ dellÕiscrizione o pre-iscrizione al corso
o di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori
vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o
presso istituzioni accademiche, nellÕambito di programmi di scambio approvati
dal MAE, o dal Ministero dellÕistruzione e dellÕuniversitaÕ, o dal Ministero
dei beni culturali; nota: la Direttiva
2004/114/CE
impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova
dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in
caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma
la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio
e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)
o di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di
provenienza, la disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento, la validitaÕ
dellÕiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata
tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle
effettive esigenze formative del minore stesso; circ.
Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza
con genitori titolari di
visto per residenza elettiva
į
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis
DPR 394/1999 e circ.
Mininterno 21/2/2008)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007
į
Nota: la Direttiva
2004/114/CE
impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base
alle regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs.
154/2007)
į
Documentazione richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato
scuole all'estero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994 e Guida
MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per l'iscrizione
nelle scuole italiane,
o domanda di ammissione per
la classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico
o attestato scolastico (in
originale o fotocopia autenticata), accompagnato da
¤ traduzione autenticata in
lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla
rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce
il documento
¤ legalizzazione da parte
della rappresentanza italiana
¤ dichiarazione di valore in
loco
(attestazione sulla scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche'
sul valore legale della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente
o eventuale (nota: non e'
chiaro se la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle
materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale
o eventuali atti (anche in
fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana
o elenco dei documenti
presentati
Ingresso per assegnatari di borse di studio (torna
all'indice del capitolo)
Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da istituzioni
italiane (torna all'indice del capitolo)
Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o
tirocinio formativo (torna all'indice del capitolo)
o
per la frequenza di corsi di
formazione professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allÕart.
142, co. 1, lettera d), D.
Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini
formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a,
Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di
un progetto formativo, redatto ai sensi dellÕart.
18 L.
196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di
cui allÕarticolo 2, co. 1 Decr.
Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaÕ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheÕ centri convenzionati o
accreditati; comunitaÕ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ.
Mininterno 21/2/2008)
della regione interessata
Corsi di formazione professionale (torna
all'indice del capitolo)
o
certificato di iscrizione o
pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione
prescelto, rilasciato dalla scuola o dallÕente italiano, con indicazione del
numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di
formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione
al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta
ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia
consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)
o
documentazione relativa alla formazione
acquisita nel Paese di provenienza
Tirocini formativi (torna all'indice del capitolo)
o
per stranieri residenti all'estero, la
convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio
idoneo e vitto e quello di
pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il
soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto
Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi,
e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e'
presentato alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso
o
il promotore, in caso di variazione
della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai
soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del
progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota
Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a
instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da
istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo
restando lÕobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la
comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia'
tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)
į
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis
DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria
ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una
convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso
un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale
į
Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011):
o
i tirocini formativi e di orientamento
possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici
requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime
o
fatta eccezione per i disabili, gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative
di detenzione, i tirocini formativi e di
orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6
mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o
neo-laureati entro e non
oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo
di studio (FAQ
Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche
dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per
conseguire la laurea specialistica)
o
in assenza di specifiche regolamentazioni
regionali trovano applicazione art. 18 L.
196/1997 e il relativo regolamento di attuazione
į
Circ.
Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui
all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011) non si applicano ai
o
tirocini di reinserimento/inserimento al
lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e
altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane
integralmente affidata alle Regioni
o
tirocini promossi a favore di categorie
svantaggiate (Risp.
Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.)
e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del
decreto-flussi (FAQ
Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia,
a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati
destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo
promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o
tirocini promossi da istituzioni
formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche
che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale
convenzionati con Regione o Provincia)
o
tirocini comunque avviati prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011)
į
Sent.
Corte Cost. 287/2012: illegittimita' costituzionale di art. 11 decreto-legge 138/2011
(convertito con L.
148/2011) per violazione di art. 117 Cost.,
dal momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale
delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli
essenziali
į
Accordo
Stato-Regioni in materia di tirocini formativi:
o
il tirocinio non puo' essere utilizzato
per tipologie di attivita' lavorative per le quali non sia necessario un
periodo formativo
o
i tirocinanti non possono sostituire i
lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita', ne'
possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante
nei periodi di malattia, maternita' o ferie, ne' per ricoprire ruoli necessari
all'organizzazione dello stesso soggetto
o
sono configurabili le seguenti tipologie
di tirocini:
¤
tirocini formativi e di orientamento;
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilit dei giovani
nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari sono i soggetti che hanno
conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi
¤
tirocini di inserimento/reinserimento al
lavoro; finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del
lavoro; rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilit) e inoccupati;
tipologia attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa
integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche
attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali
¤
tirocini di orientamento e formazione o
di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. l co. l L.
68/1999, persone svantaggiate ai sensi di L.
381/1991 nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
o
la durata dei tirocini formativi e di
orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi, proroghe incluse
o
la durata dei tirocini di inserimento e
reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse
o
la durata dei tirocini per soggetti
svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse, ma per
soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe incluse; le Regioni e le
Province autonome potranno prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione,
eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'
o
il tirocinante ha diritto ad una
sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga, intendendosi per
tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del
tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata
complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati
o
salvi gli aspetti eventualmente ricadenti
nelle materie di potesta' legislativa dello Stato, la regolamentazione in
materia di tirocini e' di competenza delle amministrazioni regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano
o
le Regioni e Province Autonome
individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che
possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicita' e
visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
o
salve integrazioni e modifiche da parte
delle regioni e delle province autonome, i tirocini possono essere promossi da
¤
servizi per l'impiego e agenzie regionali
per il lavoro
¤
istituti di istruzione universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
¤
istituzioni scolastiche statali e non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale
¤
centri pubblici o a partecipazione
pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in
regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati
¤
comunita' terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove
esistenti
¤
servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
¤
istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione della regione
¤
soggetti autorizzati alla intermediazione
dal Minlavoro
o
il soggetto ospitante deve essere in
regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la
normativa di cui alla L.
68/1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti
salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti
salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu'
rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non
avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per
attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa
Determinazione del contingente; ingresso; permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
Decr.
Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province
autonome (All.
Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o
Decr.
Minlavoro 11/7/2011: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni
e province autonome, come da Allegato
o
Decr.
Minlavoro 12/7/2012: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni
e province autonome, come da Allegato
Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o
formazione (torna all'indice del capitolo)
Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?) (torna all'indice del capitolo)
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allÕiscrizione facoltativa al SSN
¤
pagamento di contributo forfetario, che
non copre i familiari; per estendere lÕassistenza eÕ necessario il pagamento
del contributo completo di 387,34 euro – da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000
¤
conservazione dell'iscrizione volontaria
al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo
pagamento del contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il
contributo, perche' conserva lÕiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri che soggiornano in Italia
per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della
dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di
frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allÕassistenza sociale a paritaÕ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa
eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure
atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent.
Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si
applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione
professionale o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad
altro titolo (torna all'indice del capitolo)
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa
stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso
dei requisiti per lÕingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse
necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda
al futuro) certificato dallo Sportello unico
(anzicheÕ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in
generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallÕinteressato;
istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo
z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per
lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia);
Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo
Rilascio di un permesso per studio a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)
o
titolare di permesso per motivi familiari
(verosimilmente, in base a Circ.
Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR
394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana), in caso di morte del familiare
(verosimilmente, anche dellÕaffidatario) in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in
cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile
il rilascio di un permesso CE slp (art. 30, co. 5 T.U.)
o
titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1
T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009), e' richiesto il
previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis
T.U., come modificato da L. 129/2011)
o
minore affidato ai sensi della L.
184/1983,
al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.);
sent. Corte Cost.
198/2003
o
titolare di permesso per integrazione
del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non accompagnati;
TAR Piemonte
¤
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
-
eÕ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eÕ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio
o
titolare di permesso per motivi umanitari
per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza
pubblica (L. 155/05)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
fino alla licenza media:
¤
15-24 anni: 71,1% (stranieri e
comunitari), 52,7% (italiani)
¤
25-34 anni: 45,4% (stranieri e
comunitari), 26,9% (italiani)
¤
35-44 anni: 45,2% (stranieri e
comunitari), 40,8% (italiani)
¤
45-54 anni: 44,6% (stranieri e
comunitari), 49,5% (italiani)
¤
55-64 anni: 55,1% (stranieri e
comunitari), 62,1% (italiani)
¤
totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e
comunitari), 46,3% (italiani)
o
diploma:
¤
15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari),
44,1% (italiani)
¤
25-34 anni: 43,7% (stranieri e
comunitari), 50,8% (italiani)
¤
35-44 anni: 43,5% (stranieri e
comunitari), 42,9% (italiani)
¤
45-54 anni: 42,2% (stranieri e
comunitari), 38,6% (italiani)
¤
55-64 anni: 31,9% (stranieri e
comunitari), 27,2% (italiani)
¤
totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e
comunitari), 40,4% (italiani)
o
laurea:
¤
15-24 anni: 1,0% (stranieri e
comunitari), 3,2% (italiani)
¤
25-34 anni: 11,0% (stranieri e
comunitari), 22,3% (italiani)
¤
35-44 anni: 11,3% (stranieri e
comunitari), 16,3% (italiani)
¤
45-54 anni: 13,2% (stranieri e
comunitari), 11,9% (italiani)
¤
55-64 anni: 13,0% (stranieri e
comunitari), 10,6% (italiani)
¤
totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e
comunitari), 13,3% (italiani)
14. Ingresso e soggiorno per volontariato (torna
all'indice)
-
Determinazione del
contingente annuale; condizioni per l'ingresso
-
Richiesta di
nulla-osta all'ingresso
-
Visto di ingresso per
volontariato
-
Permesso di soggiorno
per volontariato
Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso (torna all'indice del capitolo)
o
appartenenza dell'organizzazione
promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici
riconosciuti ai sensi della L.
222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di
intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L.
49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla L.
383/2000; stipulate intese con
¤
Tavola Valdese (L.
449/1984 e L.
409/1993)
¤
Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo giorno (L.
516/1988 e L.
637/1996)
¤
Assemblee di Dio in Italia (L.
517/1988)
¤
Unione delle Comunita' Ebraiche italiane
(L.
101/1989 e L.
638/1996)
¤
Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia (L.
116/1995)
¤
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L.
520/1995)
¤
Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed
Esarcato per l'Europa Meridionale (L.
126/2012)
¤
Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli
ultimi giorni (L.
127/2012)
¤
Chiesa apostolica in Italia (L.
128/2012)
¤
Unione Buddhista Italiana (L.
245/2012)
¤
Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma
Samgha (L.
246/2012)
o
stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole
spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso
di formazione relativo alla lingua italiana (nota: la Direttiva
2004/114/CE
fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo
svolgimento delle mansioni previste)
o
sottoscrizione da parte
dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in
deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L.
383/2000,
a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi
o
assunzione della piena responsabilita' da
parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio
e di soggiorno dello straniero
Richiesta di nulla-osta all'ingresso (torna
all'indice del capitolo)
Visto di ingresso per volontariato (torna
all'indice del capitolo)
o
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad
un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed
i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi
di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione
stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa
tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
o
concesso allo straniero titolare di nulla
osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo
Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i
requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e
nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal
Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
o
concesso anche, in presenza di una
specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini
stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del
Servizio Volontario Europeo
Permesso di soggiorno per volontariato (torna
all'indice del capitolo)
Servizio civile (torna all'indice del capitolo)
15. Professioni (torna all'indice)
-
Accesso all'esercizio
di professioni
-
Iscrizione agli albi
o elenchi speciali
-
Ammissione agli esami
di abilitazione
-
Riconoscimento dei
titoli professionali conseguiti all'estero
-
Condizione speciale
dei titolari di protezione internazionale
-
Familiare straniero
di cittadino comunitario
-
Riconoscimento dei
titoli di studio
-
Accesso alla
prestazione di servizi
Accesso all'esercizio di professioni (torna
all'indice del capitolo)
o
Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato),
ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti
allÕestero
o
iscrizione nellÕalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allÕOrdine dei medici)
Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)
o
le attivitaÕ che comportino lÕesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno, della
giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato,
salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellÕaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi¯ competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali
e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo afflievolimento
della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora
i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di
pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Iscrizione agli albi o elenchi speciali (torna
all'indice del capitolo)
Ammissione agli esami di abilitazione (torna
all'indice del capitolo)
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero (torna all'indice del capitolo)
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III
(riconoscimento in regime di stabilimento) del D.
Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
sono escluse
le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellÕaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste
dallÕordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)
o
l'attivita', o lÕinsieme delle attivita',
il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed
elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e'
subordinata al possesso di qualifiche professionali o allÕaccertamento delle
specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lÕaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative
o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lÕimpiego di
un titolo professionale il cui uso e' riservato a
chi possiede una qualifica professionale
o
le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della
ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le
attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo; Sent.
Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di
sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da
artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella
competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo
provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini dell'esercizio
della professione nel suo territorio
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita'
che riguardano il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per
le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellÕiscrizione in
Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di
esplicita competenza del Ministero dellÕuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di
lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le
professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica
istruzione e Ministero dellÕuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le
professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione,
per i docenti di scuole dellÕinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici
ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellÕuniversita' e della
ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere
esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento
di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che
non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita'
culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali
o
il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o
attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore,
almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgimento
della professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di aver svolto la
professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la
professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)
-
prova di assenza di condanne penali (solo
per professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da
parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla
ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata
all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da
efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al
destinatario della prestazione i dati relativi a
titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellÕesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e'
subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera
prova di tale possesso l'aver esercitato
l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'),
in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le
condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato
membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti
antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di
svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha
rilasciato il titolo
¤
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Æ
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
Æ
situazioni in cui, per una delle
professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento
(nota: si applica, in particolare, allo straniero
che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)
Æ
professionisti che abbiano ottenuto il
riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro,
avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente
all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha
riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto il possesso di una
qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi
secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e'
riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di
provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese
di provenienza) per la stessa professione (o, in caso
di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo
straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza
professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste
in Italia)
-
possibile
imporre misura compensativa (prova attitudinale o
tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o
contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in
ogni caso effettuata dall'autorita' competente
(art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato
dellÕesperienza professionale (ed eventuale
certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza
attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazione)
-
attestato
relativo alla natura ed alla durata dellÕattivita',
rilasciato dallÕautorita' o dallÕorganismo competente dello Stato membro di provenienza
(nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellÕesperienza
professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a
onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati
dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero,
eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare
professione
-
in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna
in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il
riconoscimento (Guida
Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia'
valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e'
automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellÕOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da
Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
o
non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso
parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo
stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come
quello di massaggiatore-idroterapista, che gli
consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle
attivita' riconducibili alla professione di
fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti
di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in
realta' necessario seguire una formazione
completa per accedere alla professione di
fisioterapista
o
Punto 31: nei casi, invece, in cui il
livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza
e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili
e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del
richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante
possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di
compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva
2005/36/CE
o
Punto 34: uno dei criteri decisivi che le
autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che
l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno
oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla
professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale
attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato
membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in
caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante
dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo
professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal
timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi
Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al
seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati (torna
all'indice del capitolo)
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o
subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del
ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di
attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica
dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011)
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni sanitarie
sprovviste di ordine o collegio professionale
(iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR
221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lÕiscrizione agli albi e agli
elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni
sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante
conseguito in Italia; possibilitaÕ di sostenere una seconda prova in caso di
esito negativo della prima; da circ.
Min. SanitaÕ 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento
e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi
relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive
strutture sanitarie?), ed effettuano lÕistruttoria
(Decreti Min. Salute 18/6/2002,
2/8/2002,
27/11/2002,
18/9/2003,
11/6/2009
e 29/9/2010)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo
professionale sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allÕalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse
modalitaÕ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli
di formazione complementare delle professioni
sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai
fini dello svolgimento di attivitaÕ nellÕambito del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei
titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e
l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa
totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seÕ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento
della professione eÕ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del
Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle
quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eÕ consentita
lÕiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lÕesercizio
delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellÕUnione
europea
o
la disciplina delle misure
compensative per il riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti
all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica,
infermiere e' contenuta nel Decreto
Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste
professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dellÕassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento
automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente
all'Unione europea)
o
note:
¤
la disposizione in base alla quale il
conseguimento in Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento
della professione non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici,
infermieri e farmacisti che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE,
date le disposizioni della Direttiva
2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione
¤
per il resto, non sembra che queste
disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi
applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli
stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di
studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in
esame)
Familiare straniero di cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
Riconoscimento dei titoli di studio (torna
all'indice del capitolo)
o
per esigenze
istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere
prorogato di 30 gg
o
in mancanza di riconoscimento, il
richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa
sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre possibile il ricorso al TAR o
al Capo dello Stato
o
accesso ai
pubblici concorsi
o
attribuzione di
punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in
carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o
determinazione di
questioni previdenziali
o
iscrizione ai
Centri per l'impiego
o
accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della
laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del
contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai
sensi della L.
49/1987
o
partecipazione a selezioni per
l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti
dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione alle selezioni gestite dal
Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Accesso alla prestazione di servizi (torna
all'indice del capitolo)
o
finalita': abbattere per quanto possibile
le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite
conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")
o
servizio:
qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza
vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o
il decreto non si applica
¤
ai servizi che implichino l'esercizio di
pubblici poteri
¤
ai servizi di interesse economico
generale svolti in regime di esclusiva
¤
ai servizi sociali riguardanti gli
alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle
persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da
amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni
che perseguono scopi caritatevoli
¤
ai servizi finanziari
¤
ai servizi di comunicazione
¤
ai servizi di trasporto
¤
ai servizi di somministrazione di lavoro
¤
ai servizi sanitari ed a quelli
farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle
professioni sanitarie
¤
ai servizi audiovisivi
¤
al gioco d'azzardo e di fortuna
¤
ai servizi privati di sicurezza
¤
ai servizi forniti da notai
o
sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs.
206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva
2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide
su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva
2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre
norme attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari
a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata
o
l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla
sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di
iscrizione in un registro italiano o di svolgimento
dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica
o
in presenza di motivi imperativi di
interesse generale (tra i quali, in base alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, lÕordine pubblico, la pubblica
sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il
mantenimento dellÕordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela
dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei
lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli
animali, la salvaguardia dellÕequilibrio finanziario del regime di sicurezza
sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale,
la protezione dellÕambiente e dellÕambiente urbano, compreso lÕassetto
territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la
salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale,
la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale,
compresa la salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi
presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali,
religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di
istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di
promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale
storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non
discriminatori); in particolare, possono essere
imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale,
restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di
dipendenti
o
fatte salve le disposizioni istitutive e
relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo
se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e
preventivamente conoscibili dagli interessati
o
i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in
un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio,
sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano
al riguardo le informazioni necessarie
o
il numero
delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi
puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche
disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione,
sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e'
rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base
del'esistenza di particolari legami con questo
o
quando sia previsto un regime
autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione
di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della
segnalazione pu essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione allÕamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se
cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso
disciplinata da articolo 20 L.
241/1990
o
qualora sussista un motivo imperativo
di interesse generale, puo' essere imposto che il
procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso
o
quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di
servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o
e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza
di motivi imperativi di interesse generale o il
caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili
o
salve le disposizioni di cui al Titolo II
del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?),
stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali
requisiti possono essere imposti, comunque nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art.
20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare
in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile
imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che
sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in
questo modo, il comma 1 e' pleonastico)
o
le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri
che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi
riguardanti il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno
o
ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale
italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante
il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo del distacco, in
conformita' al D.
Lgs. 72/2000
o
i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione nazionale che sono
stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione
delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni
trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al
Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o
la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il
destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di
esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione
di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore
e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o
l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla
nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la
possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono
direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con
questa disposizione
o
non puo'
essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul
territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia'
stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una
garanzia complementare per gli aspetti non inclusi
o
salvo che sia disposto diversamente dalle
disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche
professioni, la domanda di iscrizione in albi,
registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e'
presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente,
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per
ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro
due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L.
241/1990 sul silenzio-assenso; il
rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere
pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti
al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o
i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate;
costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D.
Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (torna all'indice)
-
Convenzione europea
dei diritti dell'uomo
-
Stranieri titolari
del diritto all'unita' familiare
-
Familiari per i quali
e' consentito il ricongiungimento con lo straniero
-
Requisiti per il
ricongiungimento
-
Richiesta del
nulla-osta al ricongiungimento
-
Esame della richiesta
di nulla-osta
-
Richiesta di visto di
ingresso
-
Ingresso al seguito
di cittadino straniero
-
Ingresso del
familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
-
Destinatari del
permesso di soggiorno per motivi familiari
-
Richiesta e rilascio
del permesso di soggiorno per motivi familiari
-
Durata del permesso
di soggiorno per motivi familiari
-
Rinnovo e
conversione del permesso per motivi familiari
-
Ingresso e/o
soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia
-
Provvedimenti
negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari
-
Impugnazione dei
provvedimenti negativi
-
Diritti del titolare
di permesso per motivi familiari
-
Diritti del
familiare del titolare di protezione internazionale
-
Celebrazione e
trascrizione del matrimonio in Italia
-
Diritto all'unita'
familiare del cittadino comunitario
-
Diritto all'unita'
familiare del cittadino italiano
-
Ingresso al seguito
di cittadino italiano o comunitario
-
Carta di soggiorno
per familiari di cittadino italiano o comunitario
-
Mantenimento del
diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario
-
Diritti del
familiare di cittadino italiano o comunitario
-
Cifre
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (torna
all'indice del capitolo)
o
il termine di sei mesi per adire la CEDU,
di cui all'art. 35 par. 1 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non si applica a quelle situazioni che danno
adito a una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione
o
il requisito del previo esaurimento delle
vie di ricorso interne presuppone l'esistenza di vie di ricorso
sufficientemente certe non solo in teoria ma anche in pratica, poiche' in caso
contrario esse difetterebbero della necessaria accessibilita' ed efficacia
o
nel caso in cui una via di ricorso sia
stata esperita, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso ex art. 35 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non e' richiesto l'esaurimento di un'altra
via di ricorso avente essenzialmente lo stesso oggetto
o
non costituisce violazione di art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo dell'inadempimento degli
obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorita'
nazionali di misure volte a garantire ad un padre il diritto alle relazioni personali
con il figlio quando il minore e' soggetto alla giurisdizione di un altro Stato
Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
o
lo straniero
titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota:
di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di
durata > 1 anno (nota: rileva la durata
di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di
fatto, il permesso per studio), nonche' lo straniero titolare di permesso
per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE di qualsiasi
durata (D. Lgs. 108/2012)
o
il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allÕAccordo
sullo spazio economico europeo - Islanda,
Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
MAE 11/5/2011 sui visti)
Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo
straniero (torna all'indice del capitolo)
o
coniuge di
eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale
(da D. Lgs. 160/2008; nota: secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e
purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero
richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito
esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza)
o
figli minori del
richiedente o del coniuge
(il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione
dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib.
Padova; Sent.
Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi,
effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e'
motivo di inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007:
modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri),
anche nati fuori del matrimonio, a condizione che
lÕaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico, se privi di altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu'
di 65 anni e gli altri
figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE),
e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota:
priva di senso lÕesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di
origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che
essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dÕorigine,
potrebbero fare ingresso)
o
figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale
o
genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in
Italia con l'altro genitore (L. 94/2009); Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto
a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato,
in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale
o
ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
o
il ricongiungimento con genitori e
figli maggiorenni a carico puo' essere chiesto anche
dal coniuge, in quanto titolare di permesso di
soggiorno per motivi familiari
o
non e' chiaro se la possibilita' di richiedere il ricongiungimento con il figlio
del coniuge valga solo se tale coniuge e' in vita e
soggiornante in Italia
o
la definizione di "coniuge"
contenuta nella Direttiva
2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D.
Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese
ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai
"partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D.
Lgs. 30/2007)
o
art. 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni
persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia",
utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito
necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso
dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent.
Cass. 4184/2012)
o
la Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini
dell'applicazione della Direttiva
2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i
matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando
espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
o
il diritto fondamentale della persona
omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare
rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della
Direttiva
2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
o
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso
dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e'
trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso
sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
o
tuttavia (Sent.
CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a
uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione
nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la
stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale
rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di
art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), non solo in
quella di vita privata
o
conseguenze:
¤
i membri di una unione omosessuale, pur
non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione
del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice
ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e,
in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent.
Corte Cost. 138/2010)
¤
il matrimonio
tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della
capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib.
Reggio Emilia)
o
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il
matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del
sesso e vi e' effettiva convivenza
o
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva
e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
o
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
o
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
o
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
Requisiti per il ricongiungimento (torna
all'indice del capitolo)
o
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L.
94/2009; nota: interpretazione di un testo sgrammaticato); circ.
Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro
autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva
2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr.
Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli
distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaÕ < 14 anni, al posto
della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eÕ sufficiente il consenso
del titolare dellÕalloggio in cui il minore saraÕ
alloggiato ovvero titolo di disponibilita'
dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo
"S" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a
T.U. prevede solo la prima alternativa, e per il solo caso di ingresso al
seguito); note:
¤
Delib.
Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di
cui al Decr.
Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita'
abitativa e li ha unificati ai fini di
ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del
contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri;
una Lettera
dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent.
Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla
Direttiva
2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di
favorire il ricongiungimento
¤
Trib.
Vicenza (confermata da Trib.
Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib.
Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu'
gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono
esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o
ottenere il permesso CE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a
produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento
alle raccomandazioni di circ.
Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva
2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto
dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti
essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno
non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
¤
Circ.
Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e e circ.
Mininterno 21/5/2012: al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti,
promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'
abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di
carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura
di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 30/6/2013) essere
sostituita da un'autocertificazione; non deve
quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"
o
disponibilitaÕ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008:
anche "solo" da tale cumulo; nota: non
rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non
inferiore allÕimporto dell'assegno sociale (per il
2013, 5.749,90 euro, da All.
2 circ. INPS 149/2012) aumentato di meta' di
tale importo per ciascuno dei familiari che vengono
a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b
T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero
e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione
sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno
sociale, anche se il numero di familiari e' superiore
a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); Sent.
Corte Giust. C-356/11: benche' gli Stati membri possano chiedere che il
soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per
mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facolta' deve essere esercitata
alla luce di artt. 7 e 24, co. 2 e 3, Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, che impongono agli Stati
membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell'interesse dei minori
interessati e nell'ottica di favorire la vita familiare, senza pregiudicare
l'obiettivo della Direttiva
2003/86/CE e il suo effetto utile; Corte
App. Catania: ai fini del requisito del reddito, rileva quello dichiarato
nel contratto di lavoro (al momento in cui il provvedimento viene adottato, a
nulla rilevando fatti successivi), non l'ammontare dei contributi previdenziali
effettivamente versati
o
disponibilita' di una assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta'
superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta
da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione
del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i
rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!); in senso contrario, circ.
Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ.
Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ.
Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib.
Milano: condannato in quanto discriminatorio il
comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge
e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da
assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione
al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione
Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN,
come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto
del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di
adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ.
Lombardia 27/1/2013)
o
altezza minima interna utile dei locali
adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m
s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiti gia'
esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito
di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni
o
superficie abitabile non inferiore a mq
14 per abitante, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10 per abitante, per ciascuno
dei successivi
o
stanze da letto con superficie minima di
mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone
o
presenza di una stanza di soggiorno di
almeno mq 14
o
stanze da letto, soggiorno e cucina
provvisti di finestra apribile
o
in caso di alloggio monostanza,
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una
persona; a mq 38, se per due persone
o
presenza di impianto di riscaldamento ove
le condizioni climatiche lo richiedano
o
temperatura dell'aria interna compresa
tra i 18C e i 20C, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi,
esclusi i ripostigli
o
superfici interne delle parti opache
delle pareti senza tracce di condensazione permanente
o
illuminazione naturale diretta, adeguata
alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a
servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
o
per ciascun locale, ampiezza delle
finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna
medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
o
ventilazione meccanica centralizzata con
aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di
ventilazione naturale
o
aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni
nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
o
eventuale posto di cottura annesso al
locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di
adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli
o
stanza da bagno fornita di apertura
all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione
meccanica
o
assenza di apparecchi a fiamma libera
nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno
o
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e
lavabo presenti in almeno una stanza da bagno
o
adeguata protezione acustica agli
ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi
installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui
e da locali o spazi destinati a servizi comuni
o
i nuovi requisiti si applicano alle
domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo
Sportello unico la documentazione (circ.
Mininterno 28/10/2008)
o
ai fini della determinazione dei
requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib.
Savona, Ord.
Trib. Savona, Trib.
Torino, Corte
d'appello di Firenze, Corte
d'appello di Milano)
Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento (torna
all'indice del capitolo)
o
registrazione
tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono di
presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o
la questura rilascia parere favorevole
provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato
l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla
questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di
cancellazione dal SIS
Documentazione da allegare (torna all'indice del
capitolo)
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE
slp)
o
documentazione attestante la
disponibilitaÕ di reddito; in particolare (da
moduli distribuiti dai ministeri):
¤
lavoratori subordinati:
-
ultima dichiarazione dei redditi
-
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro
o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto
Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
-
ultima busta paga o fotocopia autenticata
del libro paga
-
autocertificazione del datore di lavoro
(Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto
di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi
e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del
lavoratore
¤
lavoratori domestici:
-
ultima dichiarazione dei redditi o, in
mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L.
2/2009)
-
bollettino di versamento dei contributi
INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda
-
autocertificazione del datore di lavoro (modulo
"s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del
rapporto di lavoro
¤
lavoratori autonomi:
-
ditta individuale
Æ
certificato di Iscrizione alla Camera di
commercio
Æ
fotocopia attribuzione Partita IVA
Æ
fotocopia licenza comunale ove prevista
Æ
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione
contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
societa'
Æ
visura camerale della societa' di data
recente
Æ
fotocopia attribuzione Partita IVA della
societa'
Æ
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una
relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo
lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
collaborazione a progetto
Æ
fotocopia contratto di lavoro a progetto
nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il
corrispettivo
Æ
dichiarazione del committente da cui
risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
Æ
dichiarazione di gestione separata
all'INPS
Æ
modello Unico
-
socio lavoratore
Æ
visura camerale della cooperativa
Æ
fotocopia attribuzione Partita IVA della
cooperativa
Æ
dichiarazione del presidente della
cooperativa da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
Æ
fotocopia del libro soci
Æ
modello Unico
-
libero professionista
Æ
iscrizione all'albo
Æ
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso
o
certificato delle
autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa (art. 29, co.
3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze
presentate dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaÕ < 14 anni, al posto
della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eÕ sufficiente il consenso
del titolare dellÕalloggio in cui il minore saraÕ
alloggiato ovvero titolo di disponibilita'
dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo
"s" distribuito dai ministeri;
nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)
o
in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza,
allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi
in Italia (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la
verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge
in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo
non abbia altri vincoli matrimoniali (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento
ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore
coniuge in Italia
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle
more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute, di
concerto con Mineconomia, per la determinazione del contributo forfetario per
l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a
stipulare una polizza assicurativa senza scadenza
temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' e che
dovra' essere poi stipulata entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione
allo Sportello Unico (circ.
Mininterno 17/2/2009); in senso contrario, circ.
Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di
un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ.
Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ.
Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib.
Milano: condannato in quanto discriminatorio il
comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge
e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da
assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione
al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione
Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN,
come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto
del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di
adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ.
Lombardia 27/1/2013)
o
secondo circ.
MAE 21/8/2009, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o
genitore a carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia'
regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il
principio, gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di
stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine
sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in
virtu' di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio), soltanto
per uno dei coniugi: il controllo sul ricostituirsi
di un legame poligamico in Italia sarebbe cioe'
gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia (nota: la disposizione sul ricongiungimento del genitore naturale col figlio
minore era nata proprio a tutela dei rapporti genitore-figlio all'interno delle
unioni poligamiche)
o
Sent.
Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del coniuge di un
cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia
non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e mira ad evitare
l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria
all'ordine pubblico; non e' condizionato, quindi, da condizioni di fatto quali
la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in se' e perdura fino alla
cessazione legale di uno dei vincoli coniugali
Esame della richiesta di nulla-osta (torna
all'indice del capitolo)
Richiesta di visto di ingresso (torna all'indice
del capitolo)
o
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata, al cittadino
straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda
esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
o
per familiare straniero di cittadino
comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato
alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara'
anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato
dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte
di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
o
il cittadino straniero deve risultare in
possesso di nulla-osta per ricongiungimento
familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai
fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data
di emissione
o
nel caso in cui il possesso dei requisiti
e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati
in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U.,
introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti
necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano:
a spese degli interessati); Relazione
illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte
App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di
parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando
sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi
in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L.
218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua
di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
se a chiedere il ricongiungimento e' un titolare
di status di protezione internazionale
¤
quando tale status renda impossibile al
richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto
ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e,
verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in
loco eÕ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011) da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana
¤
e' consentito anche il ricorso ad altri
mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' onere del richiedente comprovare
l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui
all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o
documentazione attestante i rapporti
di parentela o di coniugio
ed eventualmente la minore etaÕ
o
documentazione rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a
seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra'
essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne
con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute
o
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione
operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu'
ritenuta valida)
o
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
Ingresso al seguito di cittadino straniero (torna
all'indice del capitolo)
o
ai fini dell'ingresso al seguito, il
visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve
essere di durata non inferiore a un anno
o
il cittadino straniero deve risultare in
possesso di nulla-osta per familiare al seguito,
rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai
fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla
data di emissione
o
nel caso in cui il possesso dei requisiti
e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati
in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U.,
introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti
necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano:
a spese degli interessati); Relazione
illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza
puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte
App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di
parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando
sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi
in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L.
218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua
di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
e' onere del richiedente comprovare
l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui
all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
Ingresso del familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro (torna all'indice del capitolo)
Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento
del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia
comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Sent.
Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza
non e' motivo sufficiente per il diniego, non applicandosi al caso in specie la
previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di
accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante
in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno
di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o
revocato (L. 94/2009)
o
al minore
iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellÕaffidatario, al
compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il
rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione
che
¤
siano titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza (lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso CE slp, da Direttiva
2003/109/CE) e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp
¤
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
ai familiari
del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE
rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia, a condizione
che
¤
dimostrino di aver soggiornato con lui in
qualita' di familiari nell'altro Stato membro
¤
posseggano un valido titolo di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro
¤
posseggano un documento di viaggio valido
(verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo,
pero', circ.
Mininterno 26/7/2012 tace)
¤
siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il
ricongiungimento
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu
UE", a condizione che siano in possesso di un
valido documento (verosimilmente, di viaggio; nota: la disposizione non fa riferimento esplicito al fatto che i
familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il
ricongiungimento (D. Lgs. 108/2012)
o
allo straniero regolarmente soggiornante
da almeno un anno (nota: anche per effetto di
successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e
senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in
Italia un cittadino italiano o comunitario o uno
straniero regolarmente soggiornante; il permesso eÕ revocato se al matrimonio non eÕ seguita effettiva convivenza, salvo che dal
matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); note:
¤
la disposizione non fa riferimento al
possesso dei requisiti per il ricongiungimento in capo al cittadino italiano o
comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato abbia
contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino comunitario, in
particolare, la disposizione sopravvive quindi all'entrata in vigore del D.
Lgs. 30/2007 per i casi in cui tale cittadino non sia titolare di diritto di
soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di
risorse economiche o di assicurazione sanitaria
¤
Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
¤
Sent.
Cass. 19793/2009: il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va
valutato al momento dell'adozione del
provvedimento da parte dell'amministrazione
o
allo straniero regolarmente soggiornante
ad altro titolo con permesso di durata residua >
1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q.
sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di
un anno"; in senso opposto, circ.
Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del
soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per
fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o
straniero regolarmente soggiornante; note:
¤
la disposizione non fa riferimento al
possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero
regolarmente soggiornante con cui l'interessato potrebbe effettuare il
ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai requisiti soggettivi in
capo allo stesso interessato; la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari"
per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra quelli che possono fare
ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 - ad
esempio: genitore naturale di minore comunitario -, e per i casi in cui il
cittadino comunitario non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio,
per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di
assicurazione sanitaria
¤
circ.
Mininterno 24/9/2009: la disposizione si applica solo se il vincolo
familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di
matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la
disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998 (nota: questa
distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui
all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato
maturato un soggiorno di almeno un anno)
¤
circ.
Mininterno 9/2/2009: incluso il caso di titolare di permesso per cure
mediche rilasciato a donna incinta o che abbia
partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa
¤
circ.
Mininterno 24/9/2009: incluso anche il caso di permesso per assistenza
minore
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa
e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto, se
l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito
positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari
o
allo straniero, anche illegalmente
soggiornante, che possegga i requisiti soggettivi
richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare, presente sul territorio
nazionale in connessione con la domanda di protezione internazionale e facente
parte di un nucleo familiare costituitosi prima dell'arrivo in Italia, del
titolare dello status di protezione sussidiaria
(nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di
cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori
affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una
delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria;
nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:
¤
sussistono fondati motivi per ritenere
che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
-
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
-
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
¤
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheÕ non privato della patria potestaÕ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente
soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento; note:
¤
secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'
¤
mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lÕadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento
di espulsione che le intimava di lasciare il
territorio nazionale entro 15 giorni; nello stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino hanno
annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una straniera in
procinto di sposarsi con italiano (da Rass.
Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); in senso opposto, Ord.
Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni
strumentali e si renderebbe inefficace ex post e
per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge,
l'esercizio del potere espulsivo
¤
Trib.
Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile
del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in
cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento
straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib.
Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio
omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in
esame, cittadino italiano) ha diritto di
ingresso e soggiorno in
Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione di "coniuge"
contenuta nella Direttiva
2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D.
Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese
ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai
"partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D.
Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni
persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia",
utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito
necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso
dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent.
Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini
dell'applicazione della Direttiva
2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i
matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando
espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
-
il diritto fondamentale della persona
omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare
rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della
Direttiva
2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
¤
La questura di Milano, preso atto della
sentenza Trib.
Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato
Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al
coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato
Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso
relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato
Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un
matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato
Stranieriinitalia)
¤
Circ.
Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib.
Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent.
Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale
di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si
esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto
fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Pescara, che cita anche Circ.
Mininterno 26/10/2012
¤
Trib.
Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile
del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in
cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento
straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di
cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui
all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o
analogica) e Sent.
Cass. 6441/2009 (l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo)
¤
Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib.
Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e
231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento
omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso,
perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente
obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di
vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento
giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero'
necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali
al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di
riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la
possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo
di ragionevolezza; nel senso della progressiva
rimozione delle discriminazioni, Sent.
CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e
convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata
esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio
il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria,
rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
-
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso
dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e'
trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso
sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
-
tuttavia (Sent.
CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a
uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione
nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa
interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale
rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di
art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), non solo in
quella di vita privata
-
conseguenze: i membri di una unione
omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne'
alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a
ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il
diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge
alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent.
Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della
capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib.
Reggio Emilia)
¤
Trib.
Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche
in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo
e diventata donna; nello stesso senso, Trib.
Reggio Emilia:
-
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il
matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del
sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per
eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
-
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
-
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
-
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
¤
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o
al familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente di cittadino
italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent.
Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di
grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la
normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo,
quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano
diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o
al minore
straniero di etaÕ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lÕaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaÕ rispetto al caso di affidatario); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
Sent.
Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si
tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della
cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia'
manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva
applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di
chiedere un permesso ad altro titolo in conversione;
la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso
di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co.
1 lettera b D. Lgs. 286/1998
o
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e'
irrilevante
¤
le misure
adottate per combattere i matrimoni di comodo non
possono minare l'effettivita' del diritto
comunitario ne' discriminare sulla base della
nazionalita'
¤
accertamenti
in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non
devono avere carattere sistematico (vietati gli
accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)
¤
criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
-
il coniuge straniero ha gia' soggiornato
legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere
l'autorizzazione a soggiornare legalmente
-
la relazione
tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
-
la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo
-
la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
¤
criteri utili
(solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
-
i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio
-
i coniugi forniscono versioni
incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
-
i coniugi non
parlano alcuna lingua
comprensibile per entrambi
-
e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
-
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
-
la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
-
la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero
ha acquistato il diritto di soggiorno
¤
l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
¤
il procedimento in corso per definire se
il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di
coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento
¤
il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per
assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust.
C-212/97)
o
Circ.
Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni
di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate
tutte le circostanze del caso individuale
o
l'art. 35 Direttiva
2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca
del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in
particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del
provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di
revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino
italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4
dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato
alla frontiera del coniuge straniero, in apparente
contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a
chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo'
sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a
persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna
revoca di tale diritto
in conseguenza del presunto abuso
o
Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011, sent.
Cass. 25963/2011, sent.
Cass. 6694/2012); in precedenza, in senso contrario, Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U. (nello
stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006)
o
Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
Ord.
Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano
o
Ord.
Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al
cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta
successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L.
94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
o
il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui
all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o
analogica (Sent.
Cass. 15835/2009); nello stesso senso, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; in senso opposto,
Trib.
Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile
del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in
cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento
straniero avente efficacia nel nostro ordinamento
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante, in
presenza dei requisiti che avrebbero consentito il
suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi
familiari, considerando la violazione Ņmeramente procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del diritto di ingresso e di
soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent.
Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia
previamente soggiornato legalmente in altro
Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi,
quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di
cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione; nello stesso
senso, circ.
Mininterno 28/8/2009, circ.
Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla
banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato
a carico del coniuge o parente entro il secondo grado (alla luce della modifica apportata
da L. 94/2009) conviventi con cittadino italiano,
contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura, previo
accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla cancellazione
dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero
che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che
chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come
tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse
preventivamente cancellata)
Caso di familiare di titolare di permesso CE slp; caso particolare
in cui il titolare di permesso CE slp e' "Ex titolare di Carta blu
UE" (torna all'indice del capitolo)
o
la richiesta puo' riguardare,
verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del
fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso
in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR
Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso
almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per
i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare
personalmente la domanda; la verifica dei requisiti
(in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari;
nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Emilia, Trib.
Rovereto, Corte
App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13
Direttiva
2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo
indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad
art. 13 Direttiva
2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati
membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu'
favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato
da Trib.
Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente:
spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro
l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto
diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti
dello Stato), TAR
Piemonte; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot
(il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ.
Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ.
Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica
individualmente al familiare)
o
TAR
Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il
familiare di titolare di permesso CE slp che
soggiorni in Italia in tale qualita', anche a
partire da un momento successivo al rilascio del permesso
CE slp al titolare a titolo principale, ha diritto
al rilascio del permesso CE slp, senza dover
maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari
o
TAR
Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso
CE slp in caso di perdita
da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ.
Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente
mediante matrimonio di comodo)
Caso particolare di minore adottato (con provvedimento straniero) da
cittadino italiano o a questi affidato (torna all'indice del
capitolo)
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adottanti residenti all'estero
(D.
Lgs. 71/2011):
¤
competente a decidere sulla dichiarazione
di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e'
il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima
residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente
il Tribunale per i minorenni di Roma
¤
l'ufficio consolare territorialmente
competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal
Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
29-bis L.
184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e
acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di
adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio consolare, ricevuta formale
comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in
realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
numero di autorizzazioni complessivo:
1.797 (2001), 2.225 (2002), 2.772 (2003), 3.402 (2004), 2.874 (2005), 3.188
(2006), 3.420 (2007), 3.977 (2008), 3.964 (2009), 4.130 (2010), 4.022 (2011),
3.106 (2012)
o
autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per
sesso: 1.288 femmine, 1.818 maschi
o
autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per
eta': eta' < 1 anno, 111; 1-5 anni, 1.177; 5-10 anni, 1.474; eta' > 10
anni: 344
o
autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per
provenienza: Africa 507; America 786; Asia 330; Europa 1.483; Oceania: 0
o
autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per
motivo di abbandono: perdita potesta' genitoriale 1.938; abbandono 756;
rinuncia 277; morte 72; altro 63
o
autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per
durata del periodo intercorrente tra il conferimento dell'incarico all'ente
alla data di autorizzazione: fino a 12 mesi 768; 12-24 mesi 1.343; 24-36 mesi
468; oltre 36 mesi 527
Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
(torna all'indice del capitolo)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo valido per distinguere questa categoria dalla precedente potrebbe essere
che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
i coniugi possono scegliere, di comune
accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di
cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento
UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L.
218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale
la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
¤
Trib.
Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla
base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i
coniugi
¤
Trib.
Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in
Italia):
-
l'accordo che designa la legge
applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui
e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del
foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento
innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione
in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento
UE n. 1259/2010)
-
le parti devono essere informate sulla
possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento
UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta'
sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un
accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento
UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di
art. 31 co. 1 L.
218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese
di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti,
nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c.,
che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la
manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia
applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata
all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo
celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo
essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute
efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine
pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non
risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi
sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti
in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime
parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da
un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve
essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
¤
in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita'
alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui
all'art. 64 L.
218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al
rispetto dei diritti di difesa e comporti
l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale; nello stesso senso, circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale non costituisce
motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel
paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di
divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile
dissoluzione del vincolo coniugale (circ.
Mininterno 21/12/2011: e' il caso della disciplina del divorzio entrata in
vigore in Brasile; ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio
brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto
presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura
pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data
dell'atto notarile)
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non
richieda, quale presupposto, un preventivo periodo
di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in Italia,
non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto
unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la
donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo
stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente
formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla
valutazione della competente Corte d'appello ai
fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L.
218/1995; note:
-
Sent.
Corte App. Cagliari: in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio
egiziano (talaq), dato che
il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e
non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la
moglie un uguale diritto, "khola" di sciogliersi dal vincolo
matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito
-
Corte
App. Genova: una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice
marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio
celebrato in Marocco
¤
la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle
contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine
pubblico (art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
il rinnovo sembra essere consentito per una
volta sola
o
sembra precluso il ritorno a un permesso
per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in
permesso ad altro titolo
o
TAR
Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari
di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col
paese d'origine, dato che circ.
Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs.
286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno
sul territorio nazionale
Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in
Italia (torna all'indice del capitolo)
o
Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent.
Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute
ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo
sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per
se' non di lunga o indeterminabile durata, e non
aventi tendenziale stabilita', che, pur non
prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si
concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che
necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio
suo e del suo familiare
o
nello stesso senso
¤
Sent.
Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare
pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte
dello straniero della funzione genitoriale e se la
sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore
¤
Ord.
Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva
negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto
che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore
alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a
durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni
contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione
fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, derivare al
minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione
di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la
stabilita' della situazione
¤
Sent.
Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva
motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun
particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio determinato
dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo educativo (i
minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera eta' dei due
figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il trasferimento; si
censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del danno potenziale,
trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore
straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie dell'autorizzazione
all'ingresso
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico
¤
Sent.
Cass. 4197/2008 e Sent.
Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza
di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico
del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato
¤
Ord.
Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di
applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione
alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico
nei confronti dell'orientamento aperto)
o
Sent.
Cass. n. 22216/2006, Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore
dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il
rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di
gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione
dell'ingresso dell'adulto)
o
Sent.
Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a
soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Corte
App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel
paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua,
potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e'
quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore
o
Trib.
Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato
anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore,
allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Corte
App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del
minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente
rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per
il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine
del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
Trib.
Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del
ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre
di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che
discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito
del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte
App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
o
Trib.
Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3,
sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e
non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una
pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso
un proficuo percorso di recupero
o
Corte
App. Milano: autorizzato l'ingresso di
straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per
soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga
al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla
base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono
positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla
separazione col padre sia da un rientro in patria
o
Trib.
Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un
permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno
straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente
soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel
contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno
alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la
prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al
compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non
transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione
possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo
all'iter per la coesione familiare)
o
Corte
App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di
stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di
radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon
inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i
figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia
o
Corte
App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di
consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori
di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in
Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la
sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno,
frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di
conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe
rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel
caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori,
in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse
costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale,
senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli
per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella
maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne
riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta (che
per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del
comportamento dei medesimi nellÕambito familiare), dal momento che il diritto
del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della
collettivita'
Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in
presenza di familiari (torna all'indice del capitolo)
o
Sent.
Cons. Stato 3760/2010 (rafforzato ora da Sent.
Corte Cost. 202/2013): la tutela dei legami socio-familiari si applica
anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi
familiari (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, sent.
Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare), Sent.
Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere il ricorso contro
un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori
del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato
il diritto al ricongiungimento), sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 5516/2012 e sent.
Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in
caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent.
Cons. Stato 1834/2012 e TAR
Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari
in via di regolarizzazione), TAR
Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento
eterofamiliare) e Trib.
Forli'; in senso contrario, TAR
Campania
o
TAR
Lombardia: illegittimo per difetto di
motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi
relativi all'inserimento socio-familiare
o
Sent.
Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
vanno tenuti in considerazione anche quando il
provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione
o
TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, Trib.
Genova, Corte
App. Catania: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente
preclusive; nello stesso senso, TAR
Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero)
e TAR
Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in
casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che tale rigetto non e' provvedimento vincolato); in senso contrario, TAR
Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far
valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio
di un permesso per assistenza del minore) e TAR
Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato
ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche'
mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una
protezione familiare; nota: se l'attenuazione del
giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei
vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa
commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo
familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del
reato); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non
assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero
legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto
all'unita' familiare
o
TAR
Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio
nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una
valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di
inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo,
dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)
o
TAR
Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR
Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione
o
TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR
Toscana
o
Sent.
Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di rinnovo del
permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e'
provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari
con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
Impugnazione dei provvedimenti negativi (torna
all'indice del capitolo)
Diritti del titolare di permesso per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
o
iscriversi a corsi di studio o di formazione
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellÕelenco
anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se
il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e
soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su
richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (art. 14, co. 3 Regolamento
e Circ.
Mininterno 23/12/1999; nota: necessaria la
stipula del contratto di soggiorno ai fini della
conversione in permesso per lavoro subordinato);
TAR
Toscana: insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro
autonomo, il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma
o
convertire il permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaÕ
di pensione percepita ("maturata",
secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per
residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione
di disponibilita' di risorse cospicue, a
prescindere dalla loro origine
Diritti del familiare del titolare di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
o
il riferimento a tutte le cause di
esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza
ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10,
co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di
un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego
dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulterebbe essere, in caso di
interpretazione rigida, la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino
nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 -
coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento
dello status di rifugiato
Detrazioni fiscali (torna all'indice del capitolo)
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla
prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e'
effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a
seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione
dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
o
a seguito delle modifiche apportate da
art. 15 L.
183/2011 all'art. 40 DPR
445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo
dello stato di famiglia, solo una dichiarazione
sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i
gestori di pubblici servizi
o
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia (torna all'indice del capitolo)
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
non possono
essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un
notaio
o
in mancanza
di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un
certificato con le motivazioni del rifiuto, salvo
che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di
motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera
dipendano esclusivamente da ragioni in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad
esempio, la mancata adesione di un nubendo alla religione dellÕaltro); nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle nozze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del
matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante
l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine
pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso
menzionate, in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad esempio, l'appartenenza dell'altro sposo a una
determinata religione; da circ.
Mininterno 11/9/2007), e' possibile effettuare
le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni; nello stesso senso, Trib.
Treviso, Trib.
Piacenza, Trib.
Macerata
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei
nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra
16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono
rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009
deriva una intollerabile compressione dei diritti
del cittadino italiano che voglia sposare uno
straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto
con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o
la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio
dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero
dinanzi alle autorita' straniere (Circ.
Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione
di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente,
che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello
Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita'
matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o
la richiesta
della pubblicazione di matrimonio in Italia o
presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare
celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita'
diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli
interessati all'autorita' straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi
motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause
gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di
cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo
quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 101 c.c.
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio per procura quando uno degli sposi
risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato se lo sposo assente risiede in Italia
o
ai fini del rilascio del certificato di
capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di
Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di
effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa
Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato
di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette
e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni
nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale dello stato civile che deve
emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente
l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.),
la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere
nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare
italiana
Convenzione di Istanbul (torna all'indice del
capitolo)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza
possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere
finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima (art. 32)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi
commette o e' complice di atti di violenza psicologica (art. 33), atti
persecutori (art. 34), atti di violenza fisica nei confronti di un'altra
persona (art. 35), atti sessuali non consensuali (art. 36), aborti o
sterilizzazioni praticati senza il consenso informato della donna (art. 39)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un
adulto o un bambino a contrarre matrimonio (art. 37 co. 1)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente
con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato
diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre
matrimonio (art. 37 co. 2)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per perseguire penalmente le mutilzioni genitali
femminili (art. 38)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a
seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo
di applicazione della Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione,
le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come
scusa per giustificare tali atti; rientrano in tale ambito, in particolare, le
accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi
culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento
appropriato (art. 42 co. 1)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato
istigato da una persona a compiere un atto di violenza, non sia per questo
diminuita la responsabilita' penale di tale persona per gli atti commessi (art.
42 co. 2)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi
reato previsto ai sensi della Convenzione, in particolare quando il reato e'
commesso sul loro territorio o da uno loro cittadino o da una persona avente la
propria residenza abituale sul loro territorio (art. 44 co. 1)
o
le Parti adottano tutte le misure
legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con
riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione quando il reato e' commesso
contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza
abituale sul loro territorio (art. 44 co. 2)
o
per perseguire i reati di violenza
sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o
sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie perche' la loro competenza non sia subordinata alla
condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono
stati commessi (art. 44 co. 3)
o
per perseguire i reati di violenza
sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o
sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie perche' la loro competenza in relazione a fatti commessi
da uno loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul
loro territorio non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale
possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del
reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e' stato commesso il
reato (art. 44 co. 4)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a
tutti i reati di cui alla Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del
reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra
Parte unicamente in base alla sua nazionalita' (art. 44 co. 5)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che i reati stabiliti conformemente alla Convenzione siano
punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto
della loro gravita', incluse eventualmente pene che possono comportare
l'estradizione (art. 45 co. 1)
o
le Parti possono adottare altre misure
nei confronti degli autori dei reati, quali la privazione della patria
podesta', se lÕinteresse superiore del bambino, che puo' comprendere la
sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun altro modo (art.
45 co. 2)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per prevedere la possibilit di prendere in considerazione, al momento della
decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra
Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla Convenzione (art.
47)
o
le Parti si accertano che le indagini e i
procedimenti penali per i reati di violenza fisica, violenza sessuale,
matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione
non consensuali non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia
da parte della vittima quando il reato e' stato commesso in parte o in
totalita' sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se
la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia (art. 55)
o
le Parti adottano le misure necessarie a
garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del
coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere,
su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in
situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno,
indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 co. 1)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la
sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di
residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro
diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di
soggiorno (art. 59 co. 2)
o
le Parti rilasciano un titolo di
soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente ritiene che il
loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale
o per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di
un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato
condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso
di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono
normalmente, possano recuperare tale status (art. 59 co. 4)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere
riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a
una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)
o
le Parti si accertano che
un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi
della Convenzione
di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di
persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai
richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti
pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di
supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate sul genere e procedure di
asilo sensibili alle questioni di genere, anche in materia di concessione dello
status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale (art. 60 co. 3)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement (art. 61 co. 1)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una
protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza,
non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita
potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di
tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
o
le Parti cooperano al fine di prevenire,
combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della Convenzione, proteggere e assistere le vittime, condurre
indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della
Convenzione, applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle
autorita' giudiziarie delle Parti, incluse le ordinanze di protezione (art. 62
co. 1)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della Convenzione
e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono
possano presentare denuncia presso le autorita' competenti del loro Stato di
residenza (art. 62 co. 2)
o
le Parti si sforzano di integrare, se del
caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a
favore di paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime (art.
62 co. 4)
o
quando una Parte ha seri motivi di
ritenere che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di
subire uno degli atti di violenza di cui la Convenzione si occupa sul
territorio di un'altra Parte, essa e' incoraggiata a trasmettere immediatamente
le informazioni di cui e' in possesso allÕaltra Parte, al fine di garantire che
siano prese le misure di protezione adeguate (art. 63); la Parte richiesta deve
rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione
intrapresa, inclusa qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione
dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo (art. 64
co. 1)
Diritto all'unita' familiare del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
il coniuge, a
prescindere dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto); note:
¤
Trib.
Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio
omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in
esame, cittadino italiano) ha diritto di
ingresso e soggiorno in
Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione di "coniuge"
contenuta nella Direttiva
2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D.
Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese
ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai
"partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D.
Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni
persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia",
utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito
necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso
dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent.
Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini
dell'applicazione della Direttiva
2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i
matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando
espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
-
il diritto fondamentale della persona
omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza
giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva
2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
¤
La questura di Milano, preso atto della
sentenza Trib.
Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato
Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al
coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato
Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso
relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato
Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un
matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato
Stranieriinitalia)
¤
Circ.
Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib.
Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent.
Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale
di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si
esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto
fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Pescara, che cita anche Circ.
Mininterno 26/10/2012
¤
Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari non contrasta con
alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo)
¤
Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib.
Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e
231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent.
CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e
convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata
esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio
il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria,
rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
-
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso
dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e'
trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso
sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
-
tuttavia (Sent.
CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a
uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione
nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la
stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale
rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di
art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), non solo in
quella di vita privata
-
conseguenze: i membri di una unione
omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne'
alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a
ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il
diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge
alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent.
Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita'
di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib.
Reggio Emilia)
¤
Trib.
Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche
in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo
e diventata donna; nello stesso senso, Trib.
Reggio Emilia:
-
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il
matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del
sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per
eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
-
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
-
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
-
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
¤
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il
proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito
come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
o
il partner che abbia contratto con il
cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno
Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione
italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte
App. Milano: benefici previsti pre le unioni di fatto equiparabili a quelle
scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di
convivenza more uxorio, devono essere riconosciuti
anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste il sentimento
socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente
intesa
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge
dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); note:
¤
in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da
un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui
risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le
finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione
europea; Trib.
Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della
madre, in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent.
Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica); nello stesso senso, Concl.
Avv. Gen. C-86/12:
-
minori in tenera eta', cittadini
dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro,
che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla
libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un
paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio
di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre
che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse
sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di
assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione
personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le
risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al
suddetto ascendente diretto
-
una decisione di uno Stato membro, che
ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo,
ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta',
cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo'
essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il
territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del
nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini
hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio
dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere
la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato
membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da
sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno
condotto una vita familiare
¤
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un
provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine
pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno
nell'ambito dell'Unione europea
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ.
MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il
novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano,
come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo
genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere
assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di
appartenenza del cittadino (nota: Direttiva
2004/38/CE non fa riferimento allo Stato dal quale l'unione stabile sia
attestata)
o
circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto)
o
la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva
2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo'
discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari,
di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i
familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o titolo
equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio
nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia
data dal seguire un corso di studio o di formazione
professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo,
il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente;
nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999,
l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri
familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di
cittadino italiano, Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi; Trib.
Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la
comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione
(nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali)
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di
assumersi a carico il famigliare puo' non essere
considerato come comprovante l'esistenza di una
situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari stranieri di
un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto
che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota:
la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una
minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali
della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota:
in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di
soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un
cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue modalita' di
ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del
suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi
familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita
soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare
ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base
alla legislazione di tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione
o
Sent.
Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed
a carico di un genitore straniero, le cui risorse
siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il
genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia
"ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con
quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe
svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib.
Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della
madre, in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent.
Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
o
Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione
europea
¤
minori in tenera eta', cittadini
dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro,
che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla
libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un
paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio
di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre
che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse
sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di
assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione
personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le
risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al
suddetto ascendente diretto
¤
una decisione di uno Stato membro, che
ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente
diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini
dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere
considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio
dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo
essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno
un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello
Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua
efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato membro
sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il
loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita
familiare
o
Sent.
Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno
Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo
il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a
risiedere con un suo familiare, cittadino
dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza,
il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il
cittadino dell'Unione interessato, la privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti
attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-87/12
o
Sent.
Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva
2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla
cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno
derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
¤
nel caso specifico si chiedeva (Punto 33)
se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della
potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un
diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio,
cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del
proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un
altro Stato membro
¤
l'ascendente straniero di cui il
cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera
circolazione (Punti 55 e 56)
¤
il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non
avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando
hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve
necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di
un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)
¤
per essere qualificato come familiare
avente diritto alla libera circolazione si richiede
che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato
membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto
61)
¤
le disposizioni del Trattato relative
alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun
diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono
al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)
¤
esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al
diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il
cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di
circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica
della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale
diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il
territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71
e Sent.
Corte Giust. C-256/11)
o
Sent.
Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un
cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di risorse), sebbene tale cittadino intenda
vivere con sua moglie, anch'essa straniera, residente legalmente in tale Stato
membro e madre di un figlio, cittadino dell'Unione europea, nato da un primo
matrimonio, nonche' con il figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero,
a condizione che tale diniego non comporti, per il figlio cittadino
dell'Unione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei
diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare
o
Sent.
Corte Giust. C-529/11:
¤
il genitore
di un figlio che abbia raggiunto la maggiore
eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva
2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno
qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per
consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi
¤
i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino
comunitario, ed in assenza dei requisiti stabiliti da Direttiva
2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non possono essere presi in
considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto
di soggiorno permanente
Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)
o
Trib.
Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio
omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in
esame, cittadino italiano) ha diritto di
ingresso e soggiorno in
Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
¤
la definizione di "coniuge"
contenuta nella Direttiva
2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D.
Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese
ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai
"partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D.
Lgs. 30/2007)
¤
art. 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni
persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia",
utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito
necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso
dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent.
Cass. 4184/2012)
¤
la Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini
dell'applicazione della Direttiva
2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i
matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando
espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
¤
il diritto fondamentale della persona
omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare
rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della
Direttiva
2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
o
la questura di Milano, preso atto della
sentenza Trib.
Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato
Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al
coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato
Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso
relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato
Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un
matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato
Stranieriinitalia)
o
Circ.
Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib.
Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent.
Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale
di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si
esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto
fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Pescara, che cita anche Circ.
Mininterno 26/10/2012
o
secondo Trib.
Firenze
(prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta
come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro
ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo
caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del
soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso contrario, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto
di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib.
Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e
231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent.
CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e
convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata
esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio
il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria,
rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
¤
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso
dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e'
trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso
sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
¤
tuttavia (Sent.
CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a
uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione
nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la
stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale
rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di
art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), non solo in
quella di vita privata
¤
conseguenze: i membri di una unione
omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne'
alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a
ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il
diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge
alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent.
Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della
capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib.
Reggio Emilia)
o
Trib.
Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche
in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo
e diventata donna; nello stesso senso, Trib.
Reggio Emilia:
¤
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il
matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del
sesso e vi e' effettiva convivenza
¤
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per
eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
¤
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
¤
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
¤
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del Mininterno a un
quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per
naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lÕadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord.
Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni
strumentali e si renderebbe inefficace ex post e
per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge,
l'esercizio del potere espulsivo);
note:
¤
Trib.
Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero
che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
-
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il
matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del
sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per
eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
-
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
-
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
-
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass.
n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta'
a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore,
sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011, sent.
Cass. 25963/2011, sent.
Cass. 6694/2012); Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente
o
gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore
o
il Tribunale per i minorenni dispone
l'esecuzione di opportune indagini per accertare la
veridicita' del riconoscimento
o
nel caso in cui vi siano fondati
motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere
impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c.
(autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore
speciale)
Ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di
ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva
2004/38/CE e Sent.
Corte Giust. C-157-03
o
secondo circ.
Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto
dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano
Carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario
(torna all'indice del capitolo)
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)
o
documento, rilasciato
dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione); in caso di familiare cittadino
comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata
dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007);
circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellÕatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adottanti residenti all'estero
(D.
Lgs. 71/2011):
¤
competente a decidere sulla dichiarazione
di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e'
il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima
residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente
il Tribunale per i minorenni di Roma
¤
l'ufficio consolare territorialmente
competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal
Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
29-bis L.
184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e
acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di
adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio consolare, ricevuta formale
comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in
realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare di cittadino
italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente (nota: per
chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso;
si pensi al figlio appena nato)
o
l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti
condizioni:
¤
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
¤
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
o
sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti
ulteriori condizioni:
¤
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato
almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione
registrata); nota: disposizione applicata da Ord.
Cass. 19893/2010
¤
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino italiano o comunitario in base
ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria
¤
il familiare straniero risulti parte
offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellÕambito
familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
¤
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che
le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate
necessarie
o
i coniugi possono scegliere, di comune
accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di
cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento
UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L.
218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale
la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
¤
Trib.
Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla
base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i
coniugi
¤
Trib.
Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
-
l'accordo che designa la legge
applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui
e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del
foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento
innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione
in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento
UE n. 1259/2010)
-
le parti devono essere informate sulla
possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento
UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta'
sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un
accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento
UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di
art. 31 co. 1 L.
218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese
di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti,
nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c.,
che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la
manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia
applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero
riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia
deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai
sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia,
salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano
pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato
messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con
altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi
sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di
divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio
celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla
trascrizione dell'atto di matrimonio
¤
in caso di divorzio consensuale emesso
all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti
in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia
stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L.
218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia
contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti
l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento
straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in
Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del
vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione
non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato
una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta
efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale
all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia,
chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della
competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di
art. 67 L.
218/1995
¤
la sentenza straniera che annulla un
matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo
inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico
(art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
secondo Sent.
Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste
incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq),
dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano
assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi,
avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale
anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte
App. Genova, una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice
marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio
celebrato in Marocco
o
circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso
della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ.
Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
Sent.
Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in
cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i
luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento
di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta'
genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore
presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il
legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro
periodico
Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del
familiare di cittadino italiano o comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14,
co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare
che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge
superstite abbia perso la
cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e
soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario; allontanamento per mancanza dei
requisiti; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lÕincolumita' pubblica);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione
"e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare
questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine
di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
į
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
į
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent.
Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione
o
occorre prendere in considerazione tutti
gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna
delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza
di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono
determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del
centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro le associazioni criminali
dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi
imperativi di pubblica sicurezza
į
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro
interesse
į
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per
l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la
semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino)
į
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se
l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi
obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento
di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti
da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
į
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art.
54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
Diritti del familiare di cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
il familiare
straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo
nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile
o
il familiare
straniero titolare di uno dei seguenti attestati
di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
familiari di lavoratori
distaccati in Italia da una ditta europea
-
familiare di disoccupato
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro
¤
E120: familiari
di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia
¤
E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE,
residenti in Italia
o
il familiare
straniero titolare di diritto di soggiorno
permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il
secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile
ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una
relazione stabile
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
il 22% e' mista (composta sia da italiani
sia da stranieri)
o
il 58,7% vive in affitto (contro il 16%
delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in abitazione di proprieta'
(contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il 20% dispone di un alloggio
gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli italiani), nel 60% dei casi
messo a disposizione dal datore di lavoro
o
il 61,2% dispone di un'auto (contro il
78,9% delle famiglie di soli italiani)
o
il 23,4% si e' trovato in arretrato
almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette (contro
lÕ8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in arretrato con il
pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli italiani); il
28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il 15,9% delle
famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel far fronte a
una spesa imprevista di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di soli italiani)
o
percentuale di individui che vive sotto
la soglia di poverta':
¤
straniere: 42,2%
¤
italiane: 12,6%
o
reddito:
¤
straniere: 18.674 euro
¤
italiane: 33.588 euro
o
consumo:
¤
straniere: 18.038 euro
¤
italiane: 25.608 euro
o
risparmio:
¤
straniere: 636 euro
¤
italiane: 7.980 euro
o
struttura del reddito:
¤
da lavoro dipendente:
-
straniere: 84,3%
-
italiane: 38,0%
¤
da pensione e trasferimenti:
-
straniere: -1,1%
-
italiane: 26,4%
¤
da lavoro autonomo:
-
straniere: 8,2%
-
italiane: 13,0%
¤
da capitale:
-
straniere: 8,7%
-
italiane: 22,7%
o
peso sul reddito di
¤
affitto:
-
straniere: 27,4%
-
italiane: 12,5%
¤
mutuo:
-
straniere: 36,1%
-
italiane: 19,2%
o
titolo di godimento dell'abitazione di
residenza:
¤
proprieta':
-
straniere: 13,8%
-
italiane: 71,8%
¤
affitto:
-
straniere: 72,8%
-
italiane: 17,8%
¤
altro titolo:
-
straniere: 13,4%
-
italiane: 10,4%
o
disagio economico:
¤
arrivano con grande difficolta' a fine
mese:
-
straniere: 21,6%
-
italiane: 14,5%
¤
sono state in arretrato con le bollette:
-
straniere: 23,4%
-
italiane: 8,2%
¤
non riescono a sostenere spese impreviste
di 750 euro:
-
straniere: 60,1%
-
italiane: 31,4%
¤
non possono permettersi una settimana di
ferie:
-
straniere: 53,6%
-
italiane: 39,2%
o
matrimoni con almeno uno sposo straniero:
14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513
(2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396
(2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009,
pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617
(2011, pari al 13,0% del totale)
o
matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304
(1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835
(2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui
18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui
14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero)
o
2004: italiane 1,26; straniere: 2,61
o
2005: italiane 1,24; straniere: 2,45
o
2006: italiane 1,26; straniere: 2,50
o
2007: italiane 1,37; straniere: 2,40
o
2008: italiane 1,32; straniere: 2,31
o
2009: italiane 1,31; straniere: 2,23
o
2010: italiane 1,32; straniere: 2,11
o
2011: italiane 1,30; straniere: 2,04
o
2008: italiane 31,7; straniere: 27,9
o
2009: italiane 31,8; straniere: 28,0
o
2010: italiane 31,9; straniere: 28,2
o
2011: italiane 32,0; straniere: 28,3
17. Minori stranieri (torna all'indice)
-
Cifre
-
Possibilita' di
ingresso di minori stranieri
-
Limiti
all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'
-
Condizione del minore
straniero rispetto al rapporto con adulti
-
Adempimenti relativi
al minore in stato di abbandono
-
Adempimenti relativi
al minore non accompagnato
-
Richiesta di
protezione internazionale da parte di minore non accompagnato
-
Divieto di
trattenimento dei minori non accompagnati
-
Provvedimenti
adottabili a tutela del minore non accompagnato
-
Rinuncia alla
protezione consolare
-
Comitato per i
minori stranieri
-
Sezione speciale del
Consiglio territoriale
-
Provvedimento di
rimpatrio assistito
-
Titoli di soggiorno
rilasciabili a minori stranieri
-
Caso particolare:
permesso per il minore non accompagnato
-
Esonero dal
contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso
-
Provvedimenti
negativi in relazione al permesso di soggiorno
-
Utilizzabilita' dei
permessi rilasciati a minori
-
Convertibilita' dei
permessi rilasciati a minori
-
Accesso del minore
al permesso CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario
-
Onere di esibizione
del permesso; interesse del minore
-
Dichiarazione di
nascita e riconoscimento del figlio naturale
-
Tutela del diritto
all'unita' familiare
-
Assistenza sociale:
Sent. Corte Cost. 329/2011
-
Altre misure di
integrazione
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in
Italia)
o
2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in
Italia)
o
2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in
Italia)
o
2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in
Italia)
o
2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati
in Italia)
o
2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati
in Italia)
o
2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati
in Italia)
o
2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati
in Italia)
o
2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati
in Italia)
o
2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati
in Italia)
o
2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati
in Italia)
o
censiti: 7.066 (0-6 anni: 27, 7-14 anni:
524, 15 anni: 637, 16 anni: 1.612, 17 anni: 4.266; maschi: 6.638, femmine: 428;
collocamento in struttura: 5.990, presso privato: 714, non comunicato: 362)
o
presenti: 5.626 (0-6 anni: 27, 7-14 anni:
394, 15 anni: 459, 16 anni: 1.234, 17 anni: 3.512; maschi: 5.294, femmine: 332;
collocamento in struttura: 4.587, presso privato: 706, non comunicato: 333)
o
irreperibili : 1.465 (0-6 anni: 0, 7-14
anni: 130, 15 anni: 178, 16 anni: 378, 17 anni: 754; maschi: 1.334, femmine:
96; collocamento in struttura: 1.403, presso privato: 8, non comunicato: 29)
o
censiti: 7.750 (0-6 anni: 72, 7-14 anni:
648, 15 anni: 817, 16 anni: 2006, 17 anni: 4207; maschi: 7.333, femmine: 417)
o
irreperibili : 1.791 (0-6 anni: 2, 7-14
anni: 154, 15 anni: 221, 16 anni: 461, 17 anni: 953; maschi: 1.724, femmine:
67)
o
8.307 nel 2000
o
8.146 nel 2001
o
7.040 (di cui 5.883 non identificati) nel
2002
o
8.194 (di cui 7.313 non identificati) nel
2003
o
8.100 (di cui 5.949 non identificati) nel
2004
o
7.583 (di cui 5.549 non identificati) nel
2005
o
6.453 (di cui 4.273 non identificati) nel
2006
o
7.548 (di cui 5.631 non identificati) nel
2007
o
7.797 (di cui 6.000 non identificati e
2.124 sbarcati sulle coste nel corso dell'anno, da com.
Mininterno 25/2/2009) nel 2008
o
nel 2008: 576.659; figli per donna
straniera: 2,31 (contro 1,32 per donna italiana; da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2009: 568.857, di cui stranieri:
13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009); figli per donna straniera: 2,23 (contro 1,31 per
donna italiana; da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2010: 561.944, di cui stranieri:
13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011); figli per donna straniera: 2,11 (contro 1,32
per donna italiana; da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
nel 2011: 546.607, di cui stranieri:
14,5%; figli per donna straniera: 2,04 (contro 1,30 per donna italiana (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/11/2012)
o
all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus
UIL)
o
all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati
in Italia (Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
nel 2011, 993.238 (Anticipazioni
Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e
al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o
2000: 229.851, di cui immigrati 111.679,
nati in Italia 118.171
o
2001: 277.976, di cui immigrati 130.146,
nati in Italia 147.830
o
2002: 284.224, di cui immigrati 102.801,
nati in Italia 181.423
o
2003: 353.139, di cui immigrati 138.025,
nati in Italia 215.114
o
2004: 412.432, di cui immigrati 148.393,
nati in Italia 264.039
o
2005: 501.792, di cui immigrati 185.782,
nati in Italia 316.010
o
2006: 585.496, di cui immigrati 211.721,
nati in Italia 373.775
o
2007: 665.625, di cui immigrati 227.801,
nati in Italia 437.824
o
2008: 767.060, di cui immigrati 256.764,
nati in Italia 510.296
o
2009: 862.453, di cui immigrati 275.048,
nati in Italia 587.405
o
2010: 933.693, di cui immigrati 268.206,
nati in Italia 665.487
o
2002: 353.139
o
2003: 412.432
o
2004: 501.792
o
2005: 585.496, di cui nati in Italia
398.205
o
2006: 665.625, di cui nati in Italia
457.345
o
2007: 767.060, di cui nati in Italia
518.700
o
2008: 862.453, di cui nati in Italia
572.720
o
2009: 932.675, di cui nati in Italia
650.802
o
2010: 993.238, di cui nati in Italia
730.063
o
2001: 19,0% degli stranieri; 2,8% dei
minori
o
2002: 21,3% degli stranieri; 2,9% dei
minori
o
2003: 22,8% degli stranieri; 3,6% dei
minori (0-5 anni: 9,4%; 6-13 anni: 6,1%; 14-17 anni: 2,6%)
o
2004: 20,7% degli stranieri; 4,2% dei
minori (0-5 anni: 10,8%; 6-13 anni: 7,1%; 14-17 anni: 3,2%)
o
2005: 20,9% degli stranieri; 5,0% dei
minori (0-5 anni: 13,0%; 6-13 anni: 8,6%; 14-17 anni: 3,8%)
o
2006: 21,9% degli stranieri; 5,9% dei
minori (0-5 anni: 14,9%; 6-13 anni: 10,2%; 14-17 anni: 4,5%)
o
2007: 22,6% degli stranieri; 6,6% dei
minori (0-5 anni: 16,7%; 6-13 anni: 11,6%; 14-17 anni: 5,1%)
o
2008: 22,3% degli stranieri; 7,5% dei
minori (0-5 anni: 18,6%; 6-13 anni: 13,3%; 14-17 anni: 5,6%)
o
2009: 22,2% degli stranieri; 8,4% dei
minori (0-5 anni: 20,8%; 6-13 anni: 14,9%; 14-17 anni: 6,4%)
o
2010: 22,0% degli stranieri; 9,1% dei
minori (0-5 anni: 22,8%; 6-13 anni: 16,0%; 14-17 anni: 7,1%)
o
2011: 21,7% degli stranieri; 9,7% dei
minori (0-5 anni: 24,4%; 6-13 anni: 16,9%; 14-17 anni: 7,9%)
o
2000: 6,7% (solo madre straniera: 1,7%;
solo padre straniero: 0,5%)
o
2001: 7,3% (solo madre straniera: 1,8%;
solo padre straniero: 0,6%)
o
2002: 8,1% (solo madre straniera: 2,0%;
solo padre straniero: 0,6%)
o
2003: 9,1% (solo madre straniera: 2,4%;
solo padre straniero: 0,7%)
o
2004: 11,7% (solo madre straniera: 2,6%;
solo padre straniero: 0,7%)
o
2005: 12,9% (solo madre straniera: 2,9%;
solo padre straniero: 0,8%)
o
2006: 14,1% (solo madre straniera: 3,2%;
solo padre straniero: 0,8%)
o
2007: 15,5% (solo madre straniera: 3,3%;
solo padre straniero: 0,9%)
o
2008: 16,5% (solo madre straniera: 3,3%;
solo padre straniero: 0,8%)
o
2009: 17,8% (solo madre straniera: 3,6%;
solo padre straniero: 0,8%)
o
2010: 18,4% (solo madre straniera: 3,8%;
solo padre straniero: 1,0%)
o
2011: 19,4% (solo madre straniera: 3,9%;
solo padre straniero: 1,0%)
o
nel 2006: 7.870 (di cui 3.804 resisi
irreperibili e 3.515 passati alla seconda accoglienza; tra questi, 1.433 hanno
avuto il permesso di soggiorno)
o
nel 2007: 5.543 (di cui 1.952 resisi
irreperibili e 2.795 passati alla seconda accoglienza)
o
nel 2008: 7.216 (di cui 1.676 resisi
irreperibili e 3.841 passati alla seconda accoglienza; per 1.391 di questi
ultimi, aperta la tutela; 1.644 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o
nel 2009: 5.879 (di cui 1.303 resisi
irreperibili e 2.393 passati alla seconda accoglienza; per 2.009 di questi
ultimi, aperta la tutela)
o
nel 2010: 4.588 (di cui 1.050 resisi
irreperibili e 1.772 passati alla seconda accoglienza; per 1.649 di questi
ultimi, aperta la tutela; 1.846 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o
6 anni: 0,04%
o
7 anni: 0,04%
o
8 anni: 0,19%
o
9 anni: 0,22%
o
10 anni: 0,34%
o
11 anni: 0,52%
o
12 anni: 1,27%
o
13 anni: 2,17%
o
14 anni: 5,64%
o
15 anni: 13,78%
o
16 anni: 31,86%
o
17 anni: 43,93%
o
stranieri: 8.632 (+807 rispetto al
31/12/2010), di cui per
¤
allontanamento da istituto o comunita':
2.911 (+731 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.056 nella fascia 15-17 anni
¤
allontanamento volontario: 727 (+73
rispetto al 31/12/2010), di cui 514 nella fascia 15-17 anni
¤
motivo non determinato: 4.855 (-23
rispetto al 31/12/2010), di cui 2.741 nella fascia 15-17 anni
¤
possibile reato subito: 12 (+1 rispetto
al 31/12/2010)
¤
possibili disturbi psicologici: 3 (+1
rispetto al 31/12/2010)
¤
sottrazione da congiunto: 124 (+24
rispetto al 31/12/2010)
o
italiani: 1.687 (+2 rispetto al
31/12/2010), di cui per
¤
allontanamento da istituto o comunita':
433 (+38 rispetto al 31/12/2010)
¤
allontanamento volontario: 283 (+0
rispetto al 31/12/2010)
¤
motivo non determinato: 811 (-43 rispetto
al 31/12/2010)
¤
possibile reato subito: 10 (+1 rispetto
al 31/12/2010)
¤
possibili disturbi psicologici: 4 (+3
rispetto al 31/12/2010)
¤
sottrazione da congiunto: 146 (+3
rispetto al 31/12/2010)
o
2011 (Rapp.
Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri): 17.823
(Bielorussia 12.729, Ucraina 3.060, Bosnia-Eerzegovina 737, Federazione Russa
560, Algeria 333, Kazakhistan 160, Serbia-Montenegro 105, Giappone 42, Moldavia
31, Croazia 29, Macedonia 27, Brasile 9, Bulgaria 1)
o
2012 (Rapp.
Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2013): 15.957
(Bielorussia 11.438, Ucraina 2.619, Bosnia-Eerzegovina 643, Federazione Russa
539, Algeria-Sharawi 335, Kazakhistan 156, Serbia 110, Moldavia 37, Macedonia
36, Giappone 34, Afghanistan 10)
Possibilita' di ingresso di minori stranieri (torna
all'indice del capitolo)
o
per ricongiungimento con genitore straniero
o
per esercitare il proprio diritto di
soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge
il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)
o
per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da
D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce
l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o
comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008, Sent.
Cass, n. 19734/2008, Trib.
Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto,
in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto, confermata da Corte
App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese
d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il
minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello
stesso senso, Trib.
Firenze); una volta provata la sussistenza dellÕistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib.
Brescia); nota: Sent.
Cass. 4868/2010 esclude che l'affidamento in
base alla Kafalah sia assimilabile all'affidamento
quando l'affidatario sia italiano, dal momento che
in tal caso l'affidamento puo' e deve essere effettuato conformemente alla L.
184/1983 (nello stesso senso, Trib.
Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva
di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non
equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di
filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi
costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce
effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un
portatore di handicap; in senso opposto, Corte
d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto
marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la
funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento
previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione
dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio
di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso
dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di
Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con
affidamento a cittadino italiano, Trib.
Firenze; nota: Ord.
Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione
della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D.
Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario
in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al
ricongiungimento del minore affidato con Kafalah); illegittimo negare il visto
per ricongiungimento familiare al minore affidato
alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita'
giudiziaria del paese di provenienza, essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico,
dato che il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari
entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini
del ricongiungimento (Trib.
Genova e Corte
d'App. Genova)
o
al seguito di
genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di
italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato
all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008, Sent.
Cass, n. 19734/2008, Trib.
Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto,
in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto, confermata da Corte
App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese
d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il
minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello
stesso senso, Trib.
Firenze); una volta provata la sussistenza dellÕistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib.
Brescia)
o
per richiesta di protezione
internazionale
o
per adozione
(in caso di affidamento pre-adottivo)
o per studio, presso
istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellÕambito di
programmi di scambio (solo se di etaÕ > 14 anni, e col consenso di
genitori o tutori)
o per studio, per corsi
scolastici adeguati alle esigenze formative
(solo se di etaÕ > 15 anni, in presenza di iscrizione o
pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaÕ di mezzi)
o
per esercizio di attivitaÕ sportiva
professionistica, (con richiesta della dichiarazione
di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D.
Lgs. 345/1999, sulla base dellÕistruttoria effettuata dalla Federazione
sportiva corrispondente)
o
nellÕambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di
apposita richiesta
Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della
minore eta' (torna all'indice del capitolo)
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il
decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio dello stato di abbandono; Ord.
Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso
riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente
debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario
del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del
quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi
degli artt. 330 e 333 c.c.
(si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore,
con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla
limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal
genitore); Ord.
Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
con lÕeta' deve essere indicato il
margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere minore eta'
o
occorre perseguire il maggiore interesse
della persona minore, nel rispetto di eventuali esigenze di giustizia
o
l'accertamento dell'eta' deve essere
eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria
o
deve avere un'importanza centrale la
visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto di un
traduttore/mediatore, devono essere rilevati tutti i paramteri utili a fornire
l'indicazione dell'eta'
Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti (torna all'indice del capitolo)
o
in stato di abbandono, se eÕ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent.
Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile
del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
o
non accompagnato, se eÕ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di
altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana
(Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso
di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non
accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lÕaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento
formale; nel senso dellestensione della nozione di minore accompagnato al caso
dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, tra le altre, Sent.
Cons. Stato 1478/2010, coerente con Sent.
Corte Cost. 198/2003); Linee
guida del Comitato minori: il minore eÕ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il
minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaÕ del paese di
provenienza; in senso contrario, le Linee-guida
MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei
genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L.
184/1983,
a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR
Piemonte: costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di
affidamento del minore alla sorella)
o
gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore
o
il Tribunale per i minorenni dispone
l'esecuzione di opportune indagini per accertare la
veridicita' del riconoscimento
o
nel caso in cui vi siano fondati
motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere
impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c.
(autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore
speciale)
Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono (torna all'indice del capitolo)
Adempimenti relativi al minore non accompagnato (torna
all'indice del capitolo)
o
alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni
o
al Giudice tutelare (per lÕeventuale
apertura della tutela)
o
al Comitato, da parte di pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99 e
circ.
Mininterno 16/3/2000) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al
Comitato non esime dallÕobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate
comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non
accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la
comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla
valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei
conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli
artt. 343 e segg. c.c.
(nota: art. 30, co. 2 Direttiva
2004/83/CE
prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto
che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e
il giudice tutelare ai fini dellÕadozione dei provvedimenti
relativi alla nomina di un tutore e allÕaccoglienza del minore, oltre che il Comitato
per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99,
art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eÕ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema
di protezione (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati,
cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D.
Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti
disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine,
nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006);
una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti
afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale
disponibilita' all'ente locale segnalante e, per
conoscenza, a quello di destinazione (circ.
Mininterno 11/4/2007);
dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa
il Dipartimento per le Liberta' Civili e lÕImmigrazione dellÕavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del
minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il
Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico
del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i
minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano
nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3
presso la questura competente, ascoltato il minore
e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli
e' in eta' di discernimento (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione del procedimento
Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati
nell'ambito della protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza
sbarchi dal Nord Africa) (torna all'indice del capitolo)
o
circ.
Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le
forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente,
collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori
stranieri
o
decr.
Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e'
nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o
procedura
collocamento minori stranieri non accompagnati:
¤
il minore che arriva in territorio
italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un
primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e
al Comitato per i minori stranieri (Scheda
1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
¤
se non riescono ad individuare una
struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di
pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il
Soggetto attuatore (Scheda
2), di indicare (Scheda
3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza;
queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il
territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ.
Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico
solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle
strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le
"strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo
sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a
definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di
integrazione
¤
individuata la Ņstruttura ponteÓ le
autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori
segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si
trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare
¤
le autorita' di pubblica sicurezza e il
Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda
4 e Scheda
5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota
Minlavoro)
¤
il Sindaco (o un suo delegato) procede
nel piu' breve tempo possibile a:
-
richiedere alle autorita' di pubblica
sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'
-
verificare l'effettivo status di non
accompagnato
-
raccogliere le informazioni su eventuali
parenti presenti in Italia
-
informare il minore sull'opportunita' di
chiedere protezione internazionale
-
assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali
¤
ultimate le procedure, il Sindaco (o un
delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il
Soggetto attuatore
¤
il Sindaco comunica i dati raccolti a
Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per
i minorenni e Giudice tutelare (da Nota
Minlavoro, Scheda
6)
¤
il Comune di accoglienza presenta
eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato
presso altra comunita' di accoglienza (da Nota
Minlavoro, Scheda
7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la
segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri
non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti
(Scheda
8)
¤
la "struttura ponte" assicura
il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione
¤
il Sindaco del Comune che ha effettuato
la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto
trasferimento (da Nota
Minlavoro, Scheda
9)
¤
all'arrivo nella nuova comunita' di
accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano
tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori
stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice
tutelare territorialmente competenti
¤
il Sindaco del Comune di destinazione o
un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota
Minlavoro, Scheda
10)
o
Nota
Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non
accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato
per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali
territorialmente competenti (di cui all'Ord.
PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della
individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
o
chiusura
dell'Emergenza Nord Africa e rientro nella gestione
ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni
competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul
territorio nazionale
o
il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' l'amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le
attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non
accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre
amministrazioni (Circ.
Mininterno 28/12/2012)
Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato
titolare di protezione internazionale (torna all'indice del
capitolo)
Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)
Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o
tutela:
-
presupposto: che nessuno dei due
genitori possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento: tutela aperta dal Giudice
tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo
dove ha sede lÕinteresse principale del minore
-
tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o
affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eÕ esercitata dallÕistituto
di pubblica assistenza o, per minore inserito in
comunitaÕ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali
rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
-
compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria lÕapertura della tutela per
il minore non accompagnato? controversia: siÕ (circ.
Mininterno 9/4/2001),
solo in caso di necessitaÕ (DPCM 535/1999)
o
affidamento
-
presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota:
relativo allo stato di abbandono, piuÕ che alla
condizione di Ņnon accompagnatoÓ)
-
affidatario:
¤
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
¤
altrimenti, comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento: affidamento disposto da
¤
servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaÕ genitoriale o la
tutela (affidamento consensuale)
¤
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaÕ genitoriale
-
compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaÕ parentale nei rapporti
con lÕistituzione scolastica e lÕautoritaÕ sanitaria
-
il minore straniero in stato di
abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L.
184/1983);
poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento
consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaÕ; attribuzione al
Comitato della responsabilitaÕ dellÕaffidamento
(Regolamento L.
476/1998, DPR
492/1999; in contrasto con L.
184/1983;
disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)
-
lÕaffidamento del minore non accompagnato
dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ.
Mininterno 9/4/2001;
nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con
l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca
ambiente familiare idoneo (purcheÕ queste siano completate in tempi brevi);
lÕaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per
seÕ precludere il rimpatrio; lÕaffidatario dovrebbe, in base alla L.
184/1983,
essere ascoltato ai fini della decisione sul
rimpatrio
-
difficoltaÕ di interpretazione in
relazione alla formalizzazione dellÕaffidamento (di fatto) a parenti entro
il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari
si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per
la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica)
del minore
Rinuncia alla protezione consolare (torna
all'indice del capitolo)
Comitato per i minori stranieri (torna all'indice
del capitolo)
o
opera per tutelare, in conformitaÕ con la
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non
accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano
o
in particolare,
-
vigila sulle modalitaÕ di soggiorno dei
minori
-
definisce criteri per lÕammissione di
minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullÕaffidamento
temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio
-
censisce i minori accolti e i minori non
accompagnati
-
accerta lo status di minore non
accompagnato
-
promuove, anche mediante convenzioni, le
ricerche dei familiari dei minori non accompagnati
o
puoÕ trattare dati sensibili in relazione
ai minori
o
eÕ composto da 9 rappresentanti:
Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE,
Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive
nel settore della famiglia (2); per ogni membro eÕ nominato un supplente
o
opera presso il Ministero della
solidarieta' sociale; circ.
Mininterno 6/8/2012 e circ.
Mininterno 29/8/2012: in base ad art. 12 co. 20 L.
135/2012, le attivita' svolte dal Comitato per i minori stranieri sono
traferite, senza modifica delle prassi, alla Direzione Generale
dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la
quale tale organismo collegiale era collocato; le comunicazioni inerenti le
attivita' svolte dal Comitato, vanno inviate, a seguito di tale trasferimento
di attivita', ai seguenti recapiti (com.
Minlavoro 4/9/2012):
-
per minori stranieri non accompagnati,
tel.: 06-46834389; fax: 06-46834216; e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it
-
per minori accolti temporaneamente nel
contesto di programmi solidaristici, tel.: 06-46834750; fax: 06-46834753;
e-mail: minoriaccolti@lavoro.gov.it
o
eÕ presieduto dal rappresentante del Ministero
della solidarieta' sociale
Sezione speciale del Consiglio territoriale (torna
all'indice del capitolo)
o
monitorare la presenza di minori nelle
strutture di accoglienza della provincia
o
invitare i responsabili delle strutture a
comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla
struttura
o
verificare gli standard di accoglienza,
con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante
la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno
o
valutare la congruita' del prezzo pagato
alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta
Provvedimento di rimpatrio assistito (torna
all'indice del capitolo)
o
indagini
(svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaÕ di affidamento alle autoritaÕ in
patria, noncheÕ lÕassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di
reinserimento; nota: data la definizione di
"minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee
guida del Comitato minori),
il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaÕ del paese di
provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati
o
nomina da parte del giudice tutelare di
un tutore provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne
lÕopinione in merito al rimpatrio
o
22 nel 2000
o
142 nel 2001
o
199 nel 2002
o
218 nel 2003
o
126 nel 2004
o
108 nel 2005
o
8 nel 2006
o
1 nel 2007
o
2 nel 2008 (dato incompleto)
Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri (torna
all'indice del capitolo)
o
sia titolare di un permesso di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del
permesso CE slp
o
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o
comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007
(per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto
seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere
rilasciato almeno un permesso per motivi familiari
o
l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008, Sent.
Cass, n. 19734/2008, Trib.
Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto,
in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto, confermata da Corte
App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese
d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il
minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello
stesso, Trib.
Firenze); una volta provata la sussistenza dellÕistituto della Kafalah, e'
illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del
minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib.
Brescia)
o
TAR
Lazio: illegittimo, in mancanza di preavviso di diniego, il diniego del
permesso di soggiorno per affidamento (nota: dovrebbe trattarsi di permesso per
motivi familiari) al dicianovenne egiziano affidato
con provvedimento del giudice tutelare allo zio titolare di permesso CE slp, se
il provvedimento, basato sul fatto che lo straniero ha raggiunto la maggiore
eta', non tiene conto del fatto che il giudice
ordinario ha dichiarato aperta la tutela e nominato un tutore al ricorrente
proprio sul presupposto della sua ritenuta minore eta' (secondo la legge egiziana), in
applicazione di art. 42 L.
218/1995 (che stabilisce che la protezione dei minori e' in ogni caso
regolata dalla Convenzione
dell'Aja 5/10/1961, resa esecutiva con L.
742/1980, e che le disposizioni di tale Convenzione si applicano anche alle
persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone
la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti); il
provvedimento di affidamento ha determinato nell'interessato un'aspettativa al rilascio del permesso, che merita di essere tutelata; la
partecipazione al procedimento gli avrebbe consentito di rappresentare le
proprie ragioni e gli ulteriori elementi relativi all'inserimento lavorativo
intervenuto nel frattempo, che avrebbero potuto sovvertire l'esito del procedimento in contestazione o consentire all'interessato di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo
o
eÕ iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente
soggiornante con cui convive, se eÕ di etaÕ < 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari
se eÕ di etaÕ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaÕ riguardo allÕaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp
in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ.
Mininterno 9/4/2001),
se eÕ affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
ottiene, verosimilmente, il
riconoscimento del diritto di soggiorno (con
diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio
di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con
diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato
esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o
comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari,
deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)
Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o
ottiene un permesso per minore etaÕ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei
casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera
a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000);
il permesso eÕ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle
indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allÕadozione di
un provvedimento di tutela di comunitaÕ di tipo
familiare eÕ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaÕ (circ.
Mininterno 13/11/2000);
nota: nella prassi, il permesso per minore etaÕ eÕ rilasciato (o mantenuto) anche
quando il minore sia sottoposto a tutela di
cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente
entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe
essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
ottiene un permesso per integrazione
del minore, previo parere del Comitato minori
stranieri, purche' sia stato affidato ai sensi della L.
184/1983 o sottoposto a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfi le condizioni
di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15
anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
o
per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di
"non luogo a procedere al rimpatrio"
o
per i minori che li soddisfano,
¤
l'Ente Locale
invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di
attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione,
sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)
¤
se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia
un permesso per integrazione del minore
¤
alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo
anno?), la Questura converte il permesso in un
permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della
situazione in cui si trova il minore
Esonero dal contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
Provvedimenti negativi in relazione al permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori (torna
all'indice del capitolo)
o
motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o
affidamento:
lavoro o studio (circ.
Mininterno 9/4/2001)
o
integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o
minore etaÕ:
studio (ma non lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000);
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)
o
richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi
dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la
responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs.
140/2005)
Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori (torna
all'indice del capitolo)
o
motivi familiari (Circ.
Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR
394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana): in permesso
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote, salvi i
requisiti di etaÕ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellÕaffidatario) in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del
matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co.
5); nota: circ.
Mininterno 4/3/2005
interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso
per lavoro di un permesso per studio o per
formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote), in caso di
svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaÕ lavorativa
¤
per accesso al lavoro anche senza requisiti
(verosimilmente, Ņlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per
esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1
T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eÕ
un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se eÕ
minore convivente con i genitori (nota: la rubrica
dellÕart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute,
peroÕ, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni
caso, la penalizzazione, rispetto al minore affidato ex L.
184/1983,
del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheÕ
dellÕaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)
o
affidamento:
in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaÕ), per accesso al
lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Ņlavoro subordinato - attesa
occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura
(art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni (TAR
Lazio: la mancanza di un formale permesso di soggiorno per affidamento, in
caso di minore che ne possedesse i requisiti, non e' in alcun modo a lui
imputabile); per coloro che siano stati identificati come minori non
accompagnati (TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art.
32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere; in questo senso, TAR
Liguria: illegittimo il diniego di conversione per la semplice mancanza del
parere del Comitato per i minori stranieri, dal
momento che, trattandosi di fase endoprocedimentale, la richiesta del parere compete all'amministrazione
procedente, anche in considerazione della formulazione della norma)
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione
dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L.
129/2011):
¤
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello;
TAR
Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato
che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica
amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma
a carico dell'istante
¤
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
-
eÕ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eÕ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio o svolge attivitaÕ lavorativa retribuita
secondo legge, ovvero eÕ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi
di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q,
sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ.
Minlavoro 28/11/2011)
o
minore etaÕ:
in permesso per affidamento, in caso di affidamento
del minore ai sensi della L.
184/1983 (circ.
Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino
italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un
permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
¤
in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di
soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo
(art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ŅlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
o
"Documentazione relativa al
soggiorno del minore": documenti che attestano l'identificazione del
minore, la presa in carico da parte dei Servizi, lÕapertura della tutela,
nonche' quelli relativi alla regolarizzazione del minore sul territorio
italiano (permesso di soggiorno, ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno)
o
"Indagini familiari":
informazioni riguardanti lo svolgimento (o l'impossibilita' di effettuazione)
delle indagini familiari nel Paese di origine del minore, l'esito e l'eventuale
volonta' del minore in relazione al rimpatrio, nonche' la modalita' con cui e'
stata acquisita tale volonta'
o
"Percorso alfabetizzazione e
scolastico" e "Percorso di formazione/inserimento lavorativo":
informazioni riguardanti il percorso di integrazione del minore, con
valorizzazione degli aspetti qualitativi e descrizione delle attivita'
finalizzate all'inserimento lavorativo mediante l'attivazione di borse lavoro,
tirocini formativi, contratti di apprendistato, etc. (va allegata la
documentazione relativa: attestati di frequenza e/o di iscrizione a corsi
scolastici e di alfabetizzazione, a corsi di formazione professionale, etc.)
o
i minori sottoposti a tutela
o
i minori affidati con provvedimento del
Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)
o
i minori affidati con provvedimento dei
servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o
i minori affidati a parenti entro il
quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento
di fatto; nello stesso senso, Ord.
TAR Puglia)
o
la formulazione dell'art. 32, co. 1 D.
Lgs. 286/1998, cosi' come modificato da L. 94/2009 ("Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui allÕarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellÕarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno...") ha un significato
razionale solo se si interpreta nel modo seguente: "il rilascio del
permesso e' condizionato alla verifica delle condizioni previste da art. 32, co. 1-bis per tutti e soli i minori stranieri
non accompagnati"; l'altra interpretazione
formalmente possibile ("a tutti i minori affidati si applicano comunque le
condizioni ulteriori previste da art. 32, co. 1-bis"), che sembra trovare
seguito in alcune sentenze (Ord.
TAR Toscana, Ord.
Cons. Stato 4232/2010, Ord.
Cons. Stato 4234/2010 e Ord.
Cons. Stato 1547/2011), e' priva di senso, dato che rende incomprensibile
il riferimento, nel comma 1-bis, ai minori stranieri non accompagnati, meno che
non si debba interpretare l'inciso del comma 1-bis "ai minori stranieri
non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, ovvero sottoposti a tutela" come l'elencazione di tre distinte
categorie (in questo senso, Ord.
Corte Cost. 222/2011 e Ord.
Corte Cost. 326/2011); quest'ultima possibilita' va scartata perche'
contrasta con la spiegazione della disposizione fornita dal relatore di
maggioranza in sede di dibattito parlamentare nella seduta
della Commissioni riunite I e II della Camera del 10/3/2009; l'obiezione
relativa all'intrinseca contraddizione tra le nozioni di "minore non
accompagnato" e "minore affidato o sottoposto a tutela" si
supera nel modo seguente: si definisce "minore non accompagnato", ai
fini dell'applicazione dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, il minore che era
"non accompagnato" al momento in cui l'amministrazione ne ha avuto
contezza per la prima volta (nel senso di "giunto in Italia come minore
non accompagnato", TAR
Friuli, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 270/2013); nota: TAR
Lombardia interpreta invece art. 32 co. 1 D.
Lgs. 286/1998, come applicabile a tutte le ipotesi
di minori comunque affidati ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in
assenza di intervento del giudice tutelare, anche quando l'interessato sia giunto in Italia da minore non accompgagnato
o
Sent.
Cons. Stato 270/2013: le disposizioni relative alla conversione del
permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, che prevedono condizioni
diverse, per il minore affidato o sottoposto a tutela a seconda che abbia fatto
ingresso in Italia da minore accompagnato o da minore non accompagnato non
possono essere interpretate nel senso che l'equiparazione a figlio del minore
affidato o sottoposto a tutela valga ai soli fini del ricongiungimento
familiare; sarebbe infatti paradossale se tali minori potessero essere portati
in Italia con il complesso procedimento di ricongiungimento familiare, ma non
potessero avvalersi dell'assai piu' semplice trattenimento in Italia presso
l'affidatario o il tutore; alla necessita' di introdurre controlli piu'
accurati, ai fini del prolungamento del soggiorno, per stranieri che abbiano
fatto ingresso da minori non accompagnati, per evitare un uso strumentale di
affidamenti e tutele, risponde la modifica introdotta da L. 129/2011, che non
concede l'automatico rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo sottopone al
parere del Comitato per i minori stranieri
o
gli effetti della modifica normativa apportata da L. 129/2011 in materia di conversione ai 18 anni si
estendono anche alla regolazione delle situazioni preesistenti e non ancora
definite, fungendo da disposizioni interpretative; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 270/2013
o
l'entrata in vigore della modifica
costituisce un elemento sopravvenuto da prendere
obbligatoriamente in considerazione ai fini del riesame dei provvedimenti pur
validamente adottati sulla base della precedente normativa, ai sensi di art.
5 co. 5 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, in precedenza, TAR
Lazio (che aveva annullato il provvedimento di diniego del permesso,
adottato prima della data di entrata in vigore di tali modifiche e motivato
dall'assenza dei requisiti temporali, affinche' l'amministrazione possa
effettuare una nuova valutazione) e Sent.
Cons. Stato 179/2013; in senso opposto, TAR
Lazio, che, sia pure in modo favorevole allo straniero, decide su un
provvedimento di diniego di conversione adottato nell'aprile 2012, ignorando la modifica apportata da L. 129/2011
o
per i minori
stranieri affidati o sottoposti a tutela, e' sufficiente che sia stato avviato un percorso di
integrazione sociale e civile apprezzabile dal
Comitato per i minori stranieri
o
la disposizione si applica anche al
minore che sia entrato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, senza avere
il tempo di completare il pecorso di integrazione
o
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita'
costituzionale delle disposizioni in questione per il
fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate,
avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota:
l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con
le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati
veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece,
risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore
non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi
in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione
dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto
ottenere la conversione del permesso
o
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
o
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore di disposizioni piu'
restrittive di quelle precedentemente vigenti e che si trovino, per ragioni
temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti imposti da tali
disposizioni, Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009
¤
nello stesso senso, con riferimento ai
requisiti introdotti da L. 94/2009,
-
TAR
Umbria, Ord.
Cons. Stato 3749/2010 e Ord.
TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione
per minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
-
Ord.
TAR Toscana, Ord.
Cons. Stato 4232/2010, Ord.
Cons. Stato 4234/2010 e Ord.
Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in
Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano
compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data
(nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 3987/2011, Sent.
Cons. Stato 1785/2012, Sent.
Cons. Stato 4277/2012, TAR
Lazio, che accolgono il ricorso, e TAR
Lazio, che nega l'applicabilita' dei requisiti di cui alla L. 94/2009 anche
nel caso di ingresso di ultra-quindicenne; nello stesso senso anche TAR
Piemonte, che prende atto della cessazione della materia del contendere)
-
Ord.
TAR Toscana e Ord.
TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Toscana accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data
di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione
alla posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord.
Cons. Stato 5367/2010, Ord.
Cons. Stato 5368/2010 e Ord.
Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al
ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di
integrazione
-
Sent.
Cons. Stato 179/2013 afferma che per i soggetti entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, che alla data di entrata in vigore di
tale legge si trovassero, per eta', nell'impossibilita' di soddisfare i
requisiti temporali imposti da tale legge per la conversione ai 18 anni, e'
sufficiente dimostrare che, alla suddetta data di entrata in vigore, si
trovassero nelle condizioni per essere ammessi allo svolgimento del programma e
che esso sia stato successivamente attuato
-
TAR
Lazio dichiara improcedibile un ricorso avverso il provvedimento di diniego
del permesso, perche' la questura lo ha annullato, nel frattempo, in
autotutela, dato l'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi in
materia
¤
in senso ancora piu' drastico (ma privo
di fondamento!),
-
TAR
Marche, TAR
Lazio: la disciplina modificata da L. 94/2009 va applicata solo ai minori
che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, avevano meno di 16 anni e
quindi la possibilita' di concludere il percorso di integrazione sociale e
civile per almeno 2 anni (nel caso considerato, si tratta probabilmente di
minore entrato dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009)
-
TAR
Lazio e TAR
Lazio: i requisiti di durata introdotti da L. 94/2009 non vanno applicati
al minore che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, aveva un'eta'
tale da precludergli la maturazione di quei requisiti, anche nel caso in cui lo
stesso minore sia entrato in Italia dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009
¤
in senso piu' debole,
-
TAR
Lazio: in caso di minore che, alla data dell'entrata in vigore della L.
94/2009, avesse un'eta' tale da precludergli la maturazione dei requisiti
introdotti da tale legge, e' sufficiente (e, verosimilmente, necessario)
dimostrare che, al compimento della maggiore eta', l'interessato fosse nelle
condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia
stato successivamente attuato
¤
in senso opposto,
-
Ord.
TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la
quale i requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche
prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le
modifiche su posizioni pregresse consolidate
-
Ord.
TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver
maturato aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009
¤
di orientamento non chiaro,
-
TAR
Lazio accoglie la richiesta di sospensiva e TAR
Lazio e TAR
Lazio accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata
in vigore della L. 94/2009
-
TAR
Emilia accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni
Accesso del minore al permesso CE slp o alla carta di soggiorno per
familiare di comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
in quanto figlio di straniero titolare di permesso CE slp o
in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e
art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)
o
in quanto titolare dei normali requisiti
(in particolare, di un reddito)
Onere di esibizione del permesso; interesse del minore (torna all'indice del capitolo)
Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale (torna all'indice del capitolo)
o
l'attestazione sanitaria di nascita (art.
30, co. 2 DPR
396/2000) riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata
(presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di
filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve
necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va
intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di
filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita
o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non
puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita
(luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto;
l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e'
accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per
il fine della dichiarazione di nascita; il diritto alla riservatezza viene meno
trascorsi 100 anni (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)
o
la dichiarazione di nascita (art. 30, co.
1 DPR
396/2000) e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero
dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
o
va rispettata l'eventuale volonta' della
madre di non essere nominata (art. 30, co. 1 DPR
396/2000); la facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione
naturale, vale anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si
evince, di fatto, dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita'
previste dalla legge; nota: come deve procedere la
puerpera per non riconoscere un figlio naturale nato in costanza di matrimonio?
o
la dichiarazione puo' essere resa, entro
10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza dei genitori (art. 30,
co. 7 DPR
396/2000; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la
dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che
i genitori si accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il
comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3
giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui
e' avvenuta la nascita (art. 30, co. 4 DPR
396/2000); in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il
riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di
nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario
all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il
centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (o, in
mancanza di uno stesso comune di residenza, a quello individuato nel modo
indicato in precedenza), nei 10 giorni successivi (art. 30, co. 4 DPR
396/2000)
o
nei casi di dichiarazione resa
direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il dichiarante non
esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve procurarsela
presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che la nascita sia
avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR
396/2000); in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di
constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 (art. 30, co. 3 DPR
396/2000)
o
se i genitori, con residenze diverse,
concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza
del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la trascrizione al comune
di residenza della madre, che provvede anche all'iscrizione anagrafica del
minore
o
la registrazione della nascita
costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino
a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona i diritti
civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita'
personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello
alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di nascita deve quindi
essere accettata: in presenza di una attestazione di nascita o di una
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR
396/2000, lÕufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver
accertato lÕidentita' del dichiarante o dei dichiaranti
o
i diritti della personalita' sono quelli
previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e' cittadino (art. 24 L.
218/1995): il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da
genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il
minore diviene cittadino (Trib.
Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha
diritto al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo
le indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi
all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98,
co. 1 DPR
396/2000, alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata
dall'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza
o
se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di
10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo;
in questo caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica (art.
31, co. 1 DPR
396/2000); se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di
avvenuto parto o la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del
ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di
decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR
396/2000); a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il
procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art.
31, co. 2 DPR
396/2000)
o
quando l'ufficiale dello stato civile
viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure
tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del
promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 DPR
396/2000)
o
nella dichiarazione di nascita saranno
indicate dal dichiarante le modalita' della nascita e si dira' se i genitori
sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dira'
anche se il denunciante attribuisca a se' la paternita' (o la maternita') o se
entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il
riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole; anche la cittadinanza dei
genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto dichiarato
o
se la dichiarazione risulta in contrasto
con altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dall'ufficiale
dello stato civile, questi lo comunica al pubblico ministero per l'eventuale
promovimento dell'azione di rettificazione; non si deroga pero' al principio
secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono
essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi' come vengono fatte
o
in mancanza di riconoscimento, il figlio
risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile gli
attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione al pubblico ministero
presso il competente tribunale per i minorenni
o
per evitare la formazione di atti di
nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei genitori del minore, i quali
talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa
conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della
situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno che i genitori
venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le dichiarazioni di nascita
e di riconoscimento di filiazione alla struttura sanitaria presso la quale
l'evento si e' verificato
o
per l'ordinamento italiano, non vige il
principio che l'avere una donna partorito un figlio (al di fuori del
matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto con riguardo agli effetti
giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il solo atto di nascita, quindi,
non ha valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della
madre; per la giuridica costituzione del rapporto occorre che esso formi
oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 c.c.)
o di accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)
o
una persona non puo' essere indicata
negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che non
abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c.
e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c.,
espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento
o
e' legittimo il figlio concepito durante
il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231 e segg. c.c.)
o
il mutamento della qualita' di figlio
naturale in quella di figlio legittimo puo' anche avvenire per l'intervenuto
matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice (legittimazione)
o
il marito e' padre del figlio concepito
durante il matrimonio (art. 231 c.c.);
si tratta di una presunzione iuris tantum, che vale
fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria, dell'insussistenza della
paternita'
o
la presunzione di paternita' non opera
quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale
o
si presume concepito durante il matrimonio
il figlio che sia nato decorso il termine di 180 giorni dalla celebrazione del
matrimonio, ovvero quando non siano ancora decorsi 300 giorni dalla data
dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili
del matrimonio (art. 232 c.c.);
il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del
matrimonio e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e
mantiene la qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di
legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo
l'azione di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)
o
la donna coniugata puo' riconoscere come
figlio naturale anche un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione
con un uomo diverso dal marito; la procreazione da una donna coniugata non e'
un elemento sufficiente per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c.,
ma e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel
figlio come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio legittimo
si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato
tale; nota: quando la madre sappia che si tratta di
figlio naturale e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?
o
non e' ammissibile il riconoscimento del
figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte
della madre e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad
art. 258 c.c.);
il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte
del padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento
medesimo
o
la cittadinanza di un bambino nato in
Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi vigenti nello Stato di
appartenenza degli stessi ed e' registrata dall'ufficiale dello stato civile
come dichiarata dalle parti; quando il paese di appartenenza dei genitori non
ammette l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana,
presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al
Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli
accertamenti
o
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¤
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
¤
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
Tutela del diritto all'unita' familiare (torna
all'indice del capitolo)
o
figli minori
non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a
condizione che lÕaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lÕaltro genitore, se esistente, abbia
dato il suo consenso
o
art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di
ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva
2004/38/CE e Sent.
Corte Giust. C-157-03
o
secondo circ.
Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto
dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano
o
Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent.
Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute
ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera'
certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento
dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di
lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale
stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e
standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita
del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile
disagio del rimpatrio suo e del suo familiare
o
nello stesso senso
¤
Sent.
Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare
pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte
dello straniero della funzione genitoriale e se la
sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore
¤
Ord.
Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva
negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto
che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore
alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a
durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni
contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione
fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare
al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della
condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata
l'ambiguita' di Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la
stabilita' della situazione
¤
Sent.
Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva
motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun
particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio
determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo
educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera
eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il
trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del
danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie
dell'autorizzazione all'ingresso
o
in senso opposto, Ord.
Cass. 4721/2013: e' legititmo il diniego dell'autorizzazione al soggiorno
se nel ricorso non vengono indicati fattori specifici di grave disagio psico
fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono ad un
rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno (nota:
orientamento totalmente irrispettoso di quello definito da Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010)
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico
¤
Sent.
Cass. 4197/2008 e Sent.
Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza
di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico
del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato
¤
Ord.
Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di
applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione
alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico
nei confronti dell'orientamento aperto)
o
Sent.
Cass. n. 22216/2006, Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore
dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il
rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di
gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione
dell'ingresso dell'adulto)
o
Sent.
Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legititmato a
soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Corte
App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel
paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua,
potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e'
quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore
o
Trib.
Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato
anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore,
allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Corte
App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del
minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente
rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per
il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine
del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
Trib.
Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del
ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre
di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che
discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito
del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte
App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
o
Trib.
Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3,
sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e
non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una
pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso
un proficuo percorso di recupero
o
Corte
App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione
dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi
applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al
ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con
la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave
danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria
o
Trib.
Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3,
arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione
familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e
madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel
contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre
provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa
tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia;
autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie;
nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un
permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione
possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo
all'iter per la coesione familiare)
o
Corte
App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di
stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di
radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon
inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i
figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia
o
Corte
App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di
consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori
di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in
Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la
sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno,
frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di
conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe
rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel
caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori,
in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse
costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale,
senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli
per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella
maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne
riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta (che
per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del
comportamento dei medesimi nellÕambito familiare), dal momento che il diritto
del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della
collettivita'
o
Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa
o
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un
provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine
pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno
nell'ambito dell'Unione europea
Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)
Assistenza sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011 (torna
all'indice del capitolo)
o
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia
sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito
della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
o
si afferma come l'attesa del compimento
del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare
l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in
contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza,
pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento
sociale del minore
o
si conclude che risulta quindi violato
l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o
Trib.
Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore
straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent.
Corte Cost. 329/2011
o
Trib.
Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in
essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent.
Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di
frequenza a prescindere dal possesso del permesso CE slp; si ordina all'INPS di
far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento
giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di
modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent.
Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
Accesso all'istruzione (torna all'indice del
capitolo)
o
alunni non italiani iscritti (scuola di infanzia, primaria, secondaria di I grado,
secondaria di II grado, totale):
¤
1996/97: 12.809, 26.752, 11.991, 7.837,
59.389 (0,7% dell'intera popolazione)
¤
1999/00: 24.103, 52.973, 28.891, 13.712,
119.679 (1,5% dell'intera popolazione)
¤
2001/02: 39.445, 84.122, 45.253, 27.594,
196.414 (2,2% dell'intera popolazione)
¤
2002/03: 48.072, 100.939, 55.907, 34.890,
239.808 (2,7% dell'intera popolazione)
¤
2003/04: 59.500, 123.814, 71.447, 52.380,
307.141 (3,5% dell'intera popolazione)
¤
2004/05: 74.348, 147.633, 84.989, 63.833,
370.803 (4,2% dell'intera popolazione)
¤
2005/06: 84.058, 165.951, 98.150, 83.052,
431.211 (4,8% dell'intera popolazione)
¤
2006/07: 94.712, 190.803, 113.076,
102.829, 501.420 (5,6% dell'intera popolazione)
¤
2007/08: 111.044, 217.716, 126.396,
118.977, 574.133 (6,4% dell'intera popolazione)
¤
2008/09: 125.092, 234.206, 140.050,
130.012, 629.360 (7,0% dell'intera popolazione)
¤
2009/10: 135.840, 244.457, 150.279,
143.224, 673.800 (7,5% dell'intera popolazione)
¤
2010/11: 144.628, 254.653, 157.559,
153.423, 710.263 (7,9% dell'intera popolazione)
¤
2011/12: 156.701, 268.671, 166.043,
164.524, 755.939 (8,4% dell'intera popolazione)
o
2007/08:
¤
scuola di infanzia: 71,2%
¤
primaria: 41,1%
¤
secondaria di I grado: 17,8%
¤
secondaria di II grado: 6,8%
¤
totale: 34,7%
o
2008/09:
¤
scuola di infanzia: 73,3%
¤
primaria: 45,0%
¤
secondaria di I grado: 18,8%
¤
secondaria di II grado: 7,5%
¤
totale: 37,0%
o
2009/10:
¤
scuola di infanzia: 74,9%
¤
primaria: 48,6%
¤
secondaria di I grado: 20,5%
¤
secondaria di II grado: 8,7%
¤
totale: 39,1%
o
2010/11:
¤
scuola di infanzia: 78,3%
¤
primaria: 52,9%
¤
secondaria di I grado: 23,8%
¤
secondaria di II grado: 9,0%
¤
totale: 42,1%
o
2011/12:
¤
scuola di infanzia: 80,4%
¤
primaria: 54,1%
¤
secondaria di I grado: 27,9%
¤
secondaria di II grado: 10,2%
¤
totale: 44,2%
o
2008/09:
¤
primaria: 19.029 (0,7% del totale; 8,1%
dei non italiani)
¤
secondaria di I grado: 11.289 (0,6% del
totale; 8,1% dei non italiani)
¤
secondaria di II grado: 10.638 (0,4% del
totale; 8,2% dei non italiani)
¤
totale: 40.956 (0,6% del totale; 8,1% dei
non italiani)
o
2009/10:
¤
primaria: 15.493 (0,5% del totale; 6,3%
dei non italiani)
¤
secondaria di I grado: 9.996 (0,6% del
totale; 6,7% dei non italiani)
¤
secondaria di II grado: 9.839 (0,4% del
totale; 6,9% dei non italiani)
¤
totale: 35.328 (0,5% del totale; 6,6% dei
non italiani)
o
2010/11:
¤
primaria: 13.673 (0,5% del totale; 5,4%
dei non italiani)
¤
secondaria di I grado: 8.136 (0,5% del
totale; 5,2% dei non italiani)
¤
secondaria di II grado: 5.763 (0,2% del
totale; 3,8% dei non italiani)
¤
totale: 27.572 (0,4% del totale; 4,9% dei
non italiani)
o
2011/12:
¤
primaria: 14.667 (0,5% del totale; 5,5%
dei non italiani)
¤
secondaria di I grado: 7.728 (0,4% del
totale; 4,7% dei non italiani)
¤
secondaria di II grado: 6.159 (0,2% del
totale; 3,7% dei non italiani)
¤
totale: 28.554 (0,4% del totale; 4,8% dei
non italiani)
o
infanzia: 1.942 (16,3%)
o
primaria: 6.416 (54,0%)
o
secondaria di I grado: 3.407 (28,6%)
o
secondaria di II grado: 134 (1,1%)
o
totale: 11.899 (100,0%)
o
primaria:
¤
non italiani: statale 257.443 (95,8%),
11.228 non statale (4,2%)
¤
italiani: statale 2.306.544 (90,5%),
242.526 non statale (9,5%)
o
secondaria di I grado:
¤
non italiani: statale 160.600 (96.7%),
5.443 non statale (3,3%)
¤
italiani: statale 1.522.475 (93,6%),
103.861 non statale (6,4%)
o
secondaria di II grado:
¤
non italiani: statale 158.368 (96,3%),
6.156 non statale (3,7%)
¤
italiani: statale 2.311.378 (92,8%),
179.332 non statale (7,2%)
o
totale:
¤
non italiani: statale 678.747 (89,8%),
77.192 non statale (10,2%)
¤
italiani: statale 7.051.179 (85,9%),
1.153.048 non statale (14,1%)
o
2010/11:
¤
licei: 28.675 (70,3% femmine; 29,7%
maschi)
¤
istituti tecnici: 58.340 (44,2% femmine;
55,8% maschi)
¤
istituti professionali: 62.080 (45,7%
femmine; 54,3% maschi)
¤
istruzione artistica: 4.418 (66,7%
femmine; 33,3% maschi)
¤
totale: 153.513 (50,3% femmine; 49,7%
maschi)
o
2011/12:
¤
licei: 31.731 (68,4% femmine; 31,6%
maschi)
¤
istituti tecnici: 62.981 (43,2% femmine;
56,7% maschi)
¤
istituti professionali: 64.852 (45,4%
femmine; 54,6% maschi)
¤
istruzione artistica: 4.960 (63,8%
femmine; 36,2% maschi)
¤
totale: 164.524 (49,5% femmine; 50,5%
maschi)
o
2010/11:
¤
licei: 54,8% (italiane); 25,2%
(straniere); 32,8% (italiani); 10,7% (stranieri)
¤
istituti tecnici: 23,1% (italiane); 33,2%
(straniere); 43,1% (italiani); 42,2% (stranieri)
¤
istituti professionali: 17,3% (italiane);
37,9% (straniere); 21,6% (italiani); 45,1% (stranieri)
¤
istruzione artistica: 4,8% (italiane);
3,7% (straniere); 2,4% (italiani); 2,0% (stranieri)
o
2011/12:
¤
licei: 44,0% (italiani); 25,0% (non
italiani nati in Italia); 18,6% (non italiani nati all'estero)
¤
istituti tecnici: 33,3% (italiani); 40,8%
(non italiani nati in Italia); 38,0% (non italiani nati all'estero)
¤
istituti professionali: 18,9% (italiani);
30,6% (non italiani nati in Italia); 40,4% (non italiani nati all'estero)
¤
istruzione artistica: 3,8% (italiani);
3,6% (non italiani nati in Italia); 2,9% (non italiani nati all'estero)
o
scuola di infanzia: statali 10,1%; non
statali 8,0%; totale delle scuole 9,2%
o
primaria: statali 10,0%; non statali
4,4%; totale delle scuole 9,5%
o
secondaria di I grado: statali 9,4%; non
statali 5,9%; totale delle scuole 9,3%
o
secondaria di II grado: statali 6,4%; non
statali 3,3%; totale delle scuole 6,2%; in particolare,
¤
licei: statali 2,9%; non statali 2,4%;
totale delle scuole 2,8%
¤
istituti tecnici: statali 7,3%; non
statali 3,6%; totale delle scuole 7,1%
¤
istituti professionali: statali 12,2%;
non statali 8,2%; totale delle scuole 12,1%
¤
istruzione artistica: statali 5,1%; non
statali 3,3%; totale delle scuole 5,0%
o
totale: 164.524 statali 8,8%; non statali
6,4%; totale delle scuole 8,4%
o
Romania: 141.050
o
Albania: 102.719
o
Marocco: 95.912
o
Cina: 34.080
o
Moldavia: 23.103
o
India: 21.994
o
Filippine: 21.281
o
Ecuador: 19.473
o
Tunisia: 18.674
o
Ucraina: 18.374
o
Peru': 18.011
o
Macedonia: 17.333
o
Pakistan: 15.572
o
Egitto: 12.706
o
Bangladesh: 11.662
o
licei: 26,3%
o
istituti tecnici: 40,0%
o
istituti professionali: 30,1%
o
istruzione artistica: 3,6%
o
scuola primaria:
¤
non italiani: 17,4%
¤
italiani: 0,8%
o
scuola secondaria di I grado:
¤
non italiani: 46,0%
¤
italiani: 4,8%
o
scuola secondaria di II grado:
¤
non italiani: 68,9%
¤
italiani: 24,6%
o
scuola primaria:
¤
non italiani: 96,5%
¤
italiani: 99,8%
o
scuola secondaria di I grado:
¤
non italiani: 87,8%
¤
italiani: 96,0%
o
scuola secondaria di II grado:
¤
non italiani: 70,6%
¤
italiani: 85,9%
o
ammessi dal primo al secondo anno:
¤
non italiani: 85,4%
¤
italiani: 96,2%
o
ammessi dal secondo al terzo anno:
¤
non italiani: 89,0%
¤
italiani: 96,9%
o
ammessi all'esame finale:
¤
non italiani: 90,4% (nati in Italia:
94,6%; nati all'estero: 89,2%)
¤
italiani: 96,9%
o
licenziati (tra gli ammessi):
¤
non italiani: 99,1% (nati in Italia:
98,7%; nati all'estero: 99,2%)
¤
italiani: 99,6%
o
voto medio nella prova d'esame di
italiano:
¤
non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7;
nati all'estero: 6,9)
¤
italiani: 7,5
o
voto medio nella prova d'esame di
matematica:
¤
non italiani: 6,6 (nati in Italia: 6,7;
nati all'estero: 6,5)
¤
italiani: 7,4
o
voto medio nella prova d'esame di prima
lingua:
¤
non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7;
nati all'estero: 6,8)
¤
italiani: 7,3
o
voto medio nella prova d'esame di seconda
lingua:
¤
non italiani: 6,9 (nati in Italia: 6,9;
nati all'estero: 6,8)
¤
italiani: 7,3
o
voto medio nella prova Invalsi:
¤
non italiani: 5,7 (nati in Italia: 5,9;
nati all'estero: 5,7)
¤
italiani: 6,5
o
voto medio nel colloquio:
¤
non italiani: 7,0 (nati in Italia: 7,1;
nati all'estero: 7)
¤
italiani: 7,7
o
voto d'esame medio finale:
¤
non italiani: 6,8 (nati in Italia: 6,9;
nati all'estero: 6,8)
¤
italiani: 7,4
o
italiano:
¤
stranieri nati all'estero:
-
II elementare: 23 punti
-
V elementare: 28 punti
-
I media: 35 punti
-
III media: 20 punti
-
II anno superiore: 28 punti
¤
stranieri nati in Italia:
-
II elementare: 16 punti
-
V elementare: 16 punti
-
I media: 16 punti
-
III media: 7 punti
-
II anno superiore: 10 punti
o
matematica:
¤
stranieri nati all'estero:
-
II elementare: 16 punti
-
V elementare: 18 punti
-
I media: 20 punti
-
III media: 11 punti
-
II anno superiore: 16 punti
¤
stranieri nati in Italia:
-
II elementare: 12 punti
-
V elementare: 11 punti
-
I media: 7 punti
-
III media: 3 punti
-
II anno superiore: 7 punti
o
I anno scuola primaria:
¤
non italiani: 2,1%
¤
italiani: 0,4%
o
II anno scuola primaria:
¤
non italiani: 1,0%
¤
italiani: 0,2%
o
III anno scuola primaria:
¤
non italiani: 0,7%
¤
italiani: 0,1%
o
IV anno scuola primaria:
¤
non italiani: 0,6%
¤
italiani: 0,1%
o
V anno scuola primaria:
¤
non italiani: 0,7%
¤
italiani: 0,2%
o
I anno scuola secondaria I grado:
¤
non italiani: 10,2%
¤
italiani: 4,1%
o
II anno scuola secondaria I grado:
¤
non italiani: 7,3%
¤
italiani: 3,4%
o
III anno scuola secondaria I grado:
¤
non italiani: 6,5%
¤
italiani: 2,8%
o
I anno scuola secondaria II grado:
¤
non italiani: 12,2%
¤
italiani: 8,6%
o
II anno scuola secondaria II grado:
¤
non italiani: 8,6%
¤
italiani: 5,9%
o
III anno scuola secondaria II grado:
¤
non italiani: 7,8%
¤
italiani: 6,6%
o
IV anno scuola secondaria II grado:
¤
non italiani: 6,2%
¤
italiani: 5,4%
o
V anno scuola secondaria II grado:
¤
non italiani: 4,0%
¤
italiani: 3,3%
o
non italiani: 32,8%
o
italiani: 21,5%
o
nazionalita' dei compagni di classe:
¤
solo italiani: 45,2% (nel 2008); 40,8%
(nel 2011)
¤
in maggioranza italiani: 54,0% (nel
2008); 58,3% (nel 2011)
¤
in maggioranza stranieri: 0,8% (nel
2008); 1,0% (nel 2011)
o
compagni di scuola incontrati al di fuori
dell'orario scolastico:
¤
solo italiani: 70,9% (nel 2008); 65,0%
(nel 2011)
¤
italiani e stranieri: 22,5% (nel 2008);
28,7% (nel 2011)
¤
solo stranieri: 0,5% (nel 2008); 0,1%
(nel 2011)
¤
ne' italiani ne' stranieri: 6,1% (nel
2008); 6,2% (nel 2011)
o
scuola dell'infanzia
o
primo ciclo: scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
o
secondo ciclo: sistema dei licei e sistema
dell'istruzione e della formazione professionale
o
il dovere di istruzione e formazione si
assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art.
1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); note:
¤
il dovere viene meno solo col
conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'
¤
la disposizione di cui all'art. 1, co.
622 L.
296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3
D.
Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L.
133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al
Capo III D.
Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di
"istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un
biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione
o
il minore straniero (anche irregolarmente
soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D.
Lgs. 276/2003)
o
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
o
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
o
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
¤
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
¤
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
o
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
o
Sent.
Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost.
e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
o
TAR
Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non
deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che
debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
o
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
o
in relazione al caso di un neo-maggiorenne
irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci
siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico
ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo
vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato
Stranieriinitalia)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche
per le quali viga un obbligo di erogazione da parte
dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa, e circ.
Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri,
il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
o
in caso di eventuale discrepanza tra i
dati di due documentazioni distinte – di per se'
valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti
validi i dati del permesso di soggiorno
o
in caso di minori stranieri non
accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi
di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non
sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica
competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio
assistito
o
i dirigenti degli istituti di istruzione
statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli
alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la
presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non
preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e'
vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dÕistituto
comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e
della Pubblica Istruzione 23/9/1998)
o
e' richiesto il certificato attestante
gli studi compiuti nel paese d'origine, o la
dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del
minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente
scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola
estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere
tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il
tribunale; nota: Guida
MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia'
soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato
scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da
dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione
facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o
ai fini della prosecuzione del percorso
formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D.
Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I
grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta'
> 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la
scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il
titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire
anche il titolo di scuola secondaria di I grado; Nota
MIUR 27/1/2012: per gli studenti, di eta' non inferiore a 16 anni, che
siano stati inseriti nella scuola secondaria di II grado a seguito di ingresso
in Italia successivo al compimento di studi regolari
nel proprio paese, il consiglio di classe puo' consentire lÕiscrizione ai
percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere
adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per lÕidoneita' alla
classe cui aspirano, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e
prove indicate dallo stesso consiglio di classe (art. 192 co. 3 D.
Lgs. 297/1994); per tali studenti non e' consentito quindi subordinare (come viene fatto
impropriamente in alcuni territori) l'ammissione
come candidati interni all'esame di Stato
conclusivo del II ciclo al superamento dell'esame conclusivo del I ciclo; in caso, invece,
di ammissione come candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 co. 7 L.
425/1997
Accesso all'asilo nido (torna all'indice del
capitolo)
o
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
o
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
o
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
Accesso al lavoro (torna all'indice del capitolo)
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
compatibilita' con l'assolvimento del dovere
di istruzione e formazione, nel sistema scolastico,
nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il
dovere si assolve, in base ad art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'; secondo modelli
A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un
contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (D.
Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza
scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi familiari, affidamento,
integrazione del minore (e minore etaÕ? no, secondo la circ.
Mininterno 13/11/2000;
dubbia costituzionalitaÕ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo;
ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L.
184/1983
(sent.
Corte Cost. 198/2003,
incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado)
Altre misure di integrazione (torna all'indice del
capitolo)
Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del
capitolo)
o
lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente
fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per
beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero (maggiorenne; da dossier
Mininterno sulla cittadinanza) nato e
legalmente residente in Italia da almeno tre anni
puoÕ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per
naturalizzazione)
o
il rifugiato
e lÕapolide (anche minorenni?) possono chiedere la
naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in
Italia
o
i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la
acquistano anchÕessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al
momento dellÕacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere
adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992); Corte
App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera
integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro
genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte
del genitore divenuto cittadino
o
il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana; la perde se lÕadozione eÕ revocata per sua
responsabilitaÕ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ.
Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato
all'atto della sentenza di adozione anche se nel
frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne
(la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore
costitutivo)
o
in senso restrittivo
¤
Sent.
Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
¤
TAR
Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione
fattuale di residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in conformita' alla
disciplina interna in materia di anagrafe;
l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non
surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza
sul territorio
¤
TAR
Lazio: non si puo' prescindere, ai fini della
dimostrazione del requisito di residenza legale, dall'iscrizione
anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi
atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L.
1228/1954 e DPR
223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione
residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a
del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre
riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio,
non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal
momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto
del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il
mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente
dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent.
Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione
(alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del
Comune, non fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa, se la presenza legale
continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del
Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale
a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
¤
Corte
App. Napoli: non possono essere imputate al
minore responsabilita' dei
genitori in relazione al mancato adempimento di
obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini
dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza
effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla
nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.)
del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
¤
Trib.
Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva
durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata
dei periodi di mancata iscrizione anagrafica
(applicazione estensiva di circ.
Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
¤
Trib.
Imperia: il requisito di residenza legale non
puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la
residenza legale di uno dei genitori al momento
della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta
necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione di cui all'art. 1 co.
2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare
applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice
elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c.,
che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora
abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato
con ogni mezzo)
-
l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992),
va inteso come "non illegale" e, quindi,
come "autorizzato"
-
l'introduzione, ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione
di nascita effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad
evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore
quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale ad esso
riferito deve essere interpretato in senso piu'
ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla
permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine
pubblico, originari o sopravvenuti, atti a
giustificarne un'espulsione
¤
Trib.
Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ.
Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di
natura amministrativa dei genitori in ordine alla
regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale)
¤
Trib.
Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti;
nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da
padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti
per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore
di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza
legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non
puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione
della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
¤
Corte
App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da
parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e'
provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per
altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
¤
Trib.
Roma: ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia,
a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e
di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori
non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente
soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore,
regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4
co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta
all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i
seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori stranieri nati in Italia
destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto
domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori sottoposti a tutela, questa
si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella giurisprudenza in materia di
minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora
abituale
-
art. 8 Regolamento
CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent.
Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione
dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent.
Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione della relazione
di dipendenza con il genitore straniero
Programmi solidaristici (torna all'indice del
capitolo)
o
gli enti e le associazioni che intendono
promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori
stranieri hanno l'obbligo di
¤
richiedere alla Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'approvazione del
programma solidaristico che intendono realizzare (art. 8 co. 1, 3 e 5 DPCM
535/1999)
¤
richiedere alle rappresentanze
diplomatico-consolari italiane allÕestero il rilascio del visto di ingresso
(per i Paesi per i quali e' previsto) presentando la documentazione necessaria
al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalita' richiesti dalle
autorita' diplomatico-consolari (art. 8 co. 2 DPCM 535/1999)
¤
inviare alla Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la documentazione relativa
all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro effettiva collocazione
in Italia ed alla loro uscita dal territorio nazionale (art. 8 co. 6 DPCM
535/1999)
¤
inviare alla Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione richiesta e relativa
documentazione per un'eventuale estensione della durata del soggiorno (art. 9
DPCM 535/1999)
o
le famiglie che intendono ottenere il
nulla osta per l'ospitalita' in Italia di minori stranieri ai fini
dell'ingresso e del soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non
accompagnati ma accolti a fini turistici o turistico-solidaristici (art. 2
lettera h DPCM 535/1999) devono inoltrare alla Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una richiesta di nulla osta
redatta in carta semplice, completa di
¤
documentazione relativa al progetto
¤
originale dello specifico nulla osta
rilasciato dalla competente questura (in alternativa, la questura potra'
apporre il proprio nulla osta sull'originale dell'istanza diretta alla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)
¤
certificato di stato di famiglia in carta
semplice (o dichiarazione sostitutiva) del proponente
¤
fotocopia dell'atto di assenso
all'espatrio rilasciato dai genitori o legali tutori del minore, corredato di
traduzione in lingua italiana debitamente vidimata dalla competente
rappresentanza diplomatico-consolare italiana; nel testo dell'atto devono
essere indicati nominativo e comune di residenza del proponente, periodo
indicativo di soggiorno e autorizzazione a viaggiare e soggiornare senza
accompagnatore
¤
fotocopia del passaporto del minore (la
sola parte contenente dati e foto)
¤
foglio dati debitamente compilato
¤
in caso di mezzo aereo, copia della
prenotazione del viaggio di andata e di ritorno
o
lo Stato italiano si impegna a garantire,
tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si
impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture
e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza
o
tutti i minori accolti che siano orfani o
con genitori privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore
nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in
stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali
o
le famiglie, gli enti e le associazioni
si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a
non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in
Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri
programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori
stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette
le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori
competente per le valutazioni del caso
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore
sfruttato (torna all'indice)
-
Rilascio di un
permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale
-
Diniego e revoca del
permesso
-
Diritti e facolta'
del titolare del permesso
-
Rinnovabilita' e
convertibilita' del permesso
-
Rilascio del permesso
allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'
-
Applicazione del
regime di protezione sociale a cittadini comunitari
-
Enti autorizzati
all'attuazione di programmi di integrazione
-
Rilascio del permesso
per motivi di sicurezza pubblica
-
Rilascio del
permesso in caso di sfruttamento del lavoro
-
Cifre
Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione
sociale (torna all'indice del capitolo)
o
per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei
delitti di cui all'art. 3 L.
75/1958
o all'art. 380 c.p.p.,
o di interventi assistenziali dellÕente locale, una
grave condizione di sfruttamento o di violenza e
che corra rischi concreti per la propria
incolumitaÕ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di
organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o
del giudizio
o
che possa essere inserito in un programma
di integrazione sociale gestito dallÕente locale, anche in convenzione con ente privato
iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve
tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata
l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni
ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e
quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi
coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento;
occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di
ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di
circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il
debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello
stesso senso, Sent.
Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla
persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in
costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle
privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione
della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori
che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di
autodeterminazione
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi
configura il delitto di estorsione
Diniego e revoca del permesso (torna all'indice
del capitolo)
o
interruzione
della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede
alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)
o
condotta
incompatibile con il programma di inserimento
o
cessazione
delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto
intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione,
successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
Diritti e facolta' del titolare del permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
eÕ iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Ņasilo umanitarioÓ - da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000)
o
accede ai servizi assistenziali
o
accede a corsi di studio
o
puoÕ iscriversi nelle liste di
collocamento (verosimilmente, nellÕelenco anagrafico
di cui allÕart. 4 DPR
442/2000)
o
puoÕ esercitare attivitaÕ di lavoro
subordinato
Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso (torna
all'indice del capitolo)
o
per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaÕ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per
lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo
(art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o
per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ŅlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
o
per studio,
in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
Risarcimento del danno (torna all'indice del
capitolo)
Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso
nella minore eta' (torna all'indice del capitolo)
Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari
(torna all'indice del capitolo)
o
disposizione pleonastica, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
la limitazione al caso di pericolo farebbe
escludere (salvo applicazione diretta del principio di
applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U.,
se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del
comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella
minore eta' (art. 18, co. 6)
Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione (torna all'indice del capitolo)
o
disponibilitaÕ di operatori competenti
o
disponibilitaÕ di strutture logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con lÕente locale o con altre istituzioni rilevanti
o
definizione di un programma di
integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica,
formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario,
alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)
o
adozione di procedure per la tutela
dei dati personali
o
assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
a carico dei responsabili
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaÕ
o
sussistenza dei requisiti di professionalitaÕ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma
o
comunicano al
Sindaco lÕinizio del programma
o
rappresentano,
se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti
amministrativi
o
presentano un rapporto semestrale allÕente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a
Sindaco e Questore eventuali interruzioni della
partecipazione al programma da parte dello straniero
Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica (torna all'indice del capitolo)
o
su iniziativa del questore
o
su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza
o
su richiesta del procuratore della
Repubblica
o
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque
accertate dal questore
o
quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio
o
accesso ai servizi assistenziali
o
accesso allo studio
o
iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione
o
svolgimento di attivita' lavorativa
subordinata
o
conversione
del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio
Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del lavoro (torna all'indice del capitolo)
o
il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p.
e' quello compiuto da chi svolga un'attivita' organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello
stato di bisogno o di necessit dei lavoratori; costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:
¤
la sistematica retribuzione dei
lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato
¤
la sistematica violazione della normativa
relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie
¤
la sussistenza di violazioni della
normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita'
personale
¤
la sottoposizione del lavoratore a
condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o situazioni alloggiative
particolarmente degradanti
o
secondo art. 9, par. 1, lettera e della
Direttiva, andrebbe disciplinato anche il caso in cui il fatto riguardi
l'assunzione illegale di un minore; tuttavia, se si interpreta l'espressione
"altre condizioni", di cui al comma 12-bis, nel senso di individuare
come condizioni di particolare sfruttamento anche quelle relative a numero o eta'
dei lavoratori, la disposizione della Direttiva risulta recepita in modo piu'
che adeguato (D. Lgs. 109/2012)
Convenzione di Istanbul (torna all'indice del
capitolo)
o
le Parti adottano le misure necessarie a
garantire che le vittime di reati di violenza psicologica, atti persecutori,
violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali
femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, il cui status di residente
dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto
interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio
o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo
di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione
(art. 59 co. 1)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la
sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di
residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro
diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di
soggiorno (art. 59 co. 2)
o
le Parti rilasciano un titolo di
soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente ritiene che il
loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale
o per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di
un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato
condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso
di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono
normalmente, possano recuperare tale status (art. 59 co. 4)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
vittime di tratta inserite nei progetti
ex art. 18 fra il 2000 e il 2008: 14.689, di cui 986 minori
o
permessi di soggiorno per vittime di
tratta nel 2011: 1.078 rilasciati, 608 rinnovati
o
nuove vittime di tratta identificate e
assistite nel 2011: 724
o
vittime di tratta assistite nel 2011, ma
entrate nei programmi negli anni precedenti: 836
o
vittime di sfruttamento identificate o
presunte:
¤
2008: 1.624
¤
2009: 2.421
¤
2010: 2.381
o
vittime identificate o presunte nel 2008,
per tipo di sfruttamento
¤
sessuale: 1.166
¤
lavorativo: 261
¤
altro: 197
o
vittime che hanno ottenuto assistenza nel
2008: 99 su 1.624
o
permessi rilasciati a vittime di tratta
nel 2010: 429
19. Ingresso e soggiorno illegale (torna all'indice)
-
Cifre
-
Reato di ingresso e
soggiorno illegale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
2001: 90.160
o
2002: 92.823
o
2003: 59.535
o
2004: 61.024
o
2005: 83.809
o
2006: 92.029
o
2007: 54.140
o
2008: 68.175
o
2009: 53.440
o
2010: 46.955
Reato di ingresso e soggiorno illegale (torna
all'indice del capitolo)
o
la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita' del
soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in
corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura
ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da considerare regolare
dal momento in cui si realizzano i presupposti che
danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare certamente
i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D.
Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3 D. Lgs.
286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di apolide e,
forse, quello per acquisto cittadinanza; nel senso della natura ricognitiva del
diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad
art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent.
Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, Decr.
GIP Bari e Trib.
Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per
il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR
394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent.
Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il
secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui
si realizzano i presupposti dell'inespellibilita';
nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino
italiano); in senso contrario, Sent.
Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno
entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un
permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in
cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da
punire con l'ammenda
o
la previsione di un divieto di reingresso
non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della situazione specifica e'
in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere
o
di per se', il fatto che lo straniero sia
contumace non impedisce la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione, purche'
siano verificate le altre condizioni
o
la pena pecuniaria non eseguita per
insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a
condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede
il condannato (Sent.
Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se
l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi
spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal
legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso
dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non
inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo
equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente
soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero
non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella
di residenza di fatto)
o
se il condannato non richiede di svolgere
il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo'
essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si
convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare
o
ai fini della conversione un giorno di
permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata
della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di
ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la
durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)
o
l'introduzione del reato di ingreso e
soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare,
in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano
a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando
non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co.
1 c.p.p.)
o
la denuncia deve essere presentata o trasmessa
senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria
(art. 331, co. 2 c.p.p.)
o
quando piu' persone sono obbligate alla
denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un
unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)
o
se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato
perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)
o
il mancato ottemperamento all'obbligo di
denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da
lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.),
con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico
servizio (art. 362 c.p.;
la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche
socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate
per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)
o
note:
¤
agli effetti della legge penale, sono
pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)
¤
agli effetti
della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza
dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)
¤
non e' chiaro se la sanzione di cui
all'art. 361 c.p.
si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui
all'art. 331, co. 4 c.p.p.
- in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi
Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota
ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990):
il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando
abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso
o
Giudice di pace di Bologna (su richiesta
della Procura), Giudice
di pace di Agrigento (su richiesta della Procura),
Giudice
di pace di Torino, Giudice
di pace di Pordenone, Trib.
Trento, Trib.
Pesaro, Giudice
di pace di Cuneo, per
¤
violazione del principio di uguaglianza:
vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno
dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data
di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato
allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso
situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il
giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario
in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente
per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art.
14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato
contravvenzionale; vi e' disparita' di trattamento dello straniero per il quale
si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna, senza che questo
dipenda dal comportamento dell'interessato
¤
violazione dell'art. 24, co. 2 Cost.
(principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di
allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di
subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche
a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso
e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con
il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale
e' sospeso dalla richiesta)
¤
violazione del diritto alla difesa (art.
24 Cost.)
per il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di
avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di
far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa
equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della
pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in
contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)
¤
limitazione della regolarizzazione a soli
colf e badanti
¤
uso del magistero penale per conseguire
un risultato amministrativo (l'espulsione)
¤
violazione del principio di
ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione
(per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)
¤
violazione del principio di
ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione
sostitutiva)
¤
assenza di lesione di un bene giuridico
(in violazione di artt. 25 e 27 Cost.):
la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di
fatto si sanziona uno status
¤
assenza di necessita' di una sanzione penale,
data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa
¤
violazione delle disposizioni del Protocollo
addizionale alla Convenzione
ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di
migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione
di art. 117 Cost.)
¤
elusione del dettato della Direttiva
2008/115/CE
o
Trib.
Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di
lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per
infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente)
o
infondata,
sulla base dei motivi seguenti:
¤
la penalizzazione di una condotta e'
scelta del Legislatore, non censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che
si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria
¤
non viene punito, in questo caso, un
semplice modo di essere della persona (in particolare, l'essere indigente), ma
una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento); nello
stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010
¤
la norma tutela un bene giuridico:
l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente
tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia
¤
la norma non presume nulla sulla
pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a reprimere un
comportamento antigiuridico
¤
data la competenza del giudice di pace,
resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer
solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita'
per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D.
Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento
all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della
violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal
procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
dell'imputato; nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010
¤
non vi e' duplicazione della misura
amministrativa dell'espulsione con quella di natura penale (ne', quindi,
violazione del principio di ragionevolezza), dal momento che la misura
dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce sanzione
efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010
¤
la Corte Costituzionale non e'
legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o
dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi la sanzione
dell'ammenda a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso senso,
-
Ord.
Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il censurare
la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una misura come
l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione
-
Ord.
Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o
congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca,
francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il
soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria
¤
l'assenza dell'esimente del giustificato
motivo, prevista invece riguardo al reato di mancato ottemperamento all'ordine
del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento
nel fatto che tale ordine viene impartito in situazioni in cui lo Stato non e'
stato in grado di procedere all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli
impedimenti gravino anche sul destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un termine
per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998,
trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei due casi
¤
l'assenza dell'esimente esplicita
relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso
e/o il soggiorno illegale non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni
(in particolare, di quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e
delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile
della legge penale di cui all'art. 5 c.p.,
alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio
"ad impossibilia nemo tenetur" (es.:
straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti
necessari per lasciare l'Italia)
o
inammissibile,
con riferimento
¤
alla mancata previsione di una disciplina
transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio
dello Stato al momento dellÕentrata in vigore della norma incriminatrice:
occorrerebbe infatti una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non
costituzionalmente obbligati, dato che la definizione di una tale disciplina e'
di esclusiva competenza del legislatore (nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 318/2010 e Ord.
Corte Cost. 321/2010)
¤
al rischio di autodenuncia per lo
straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo
scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso, deriverebbe dalla
mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del
ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla
disposizione in esame
¤
al contrasto con la Direttiva
2008/115/CE nella parte in cui questÕultima prefigura come modalita'
ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini stranieri in
condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per la partenza
volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato
di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal mantenimento delle
norme che individuano nellÕaccompagnamento coattivo alla frontiera la modalita'
normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme diverse da quella
impugnata
o
della facolta' del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura, piu' grave, dellÕespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e
art. 62-bis D.
Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L.
94/2009, non da art 10-bis
o
preclusione della sospensione
condizionale della pena: tale preclusion deriva
infatti da art. 4, co. 2, lettera s-bis) D.
Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al
giudice di pace, rendendo cosi' operante il disposto di art.. 60 D.
Lgs. 274/2000
o
Gdp
Torino: a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva
2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato si
configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio
volontario
o
Gdp
Mestre: rinvio pregiudiziale alla CGUE con richiesta di chiarire
¤
se la Direttiva
2008/115/CE osti a una disposizione che consideri reato il semplice
ingresso o soggiorno illegale
¤
se la deroga di cui all'art. 2, co. 2
lettera b) Direttiva
2008/115/CE sia applicabile al caso di espulsione sostitutiva della
sanzione prevista per il reato di semplice ingresso o soggiorno illegale
o
Trib.
Roma: la deroga basata su art. 2, co. 2, lettera b) Direttiva
2008/115/CE deve essere interpretata in modo restrittivo, cosi' che non
possano rientrarvi quelle espulsioni che sono connesse con un reato che
sanziona lo stesso comportamento sanzionato nella Direttiva con un'espulsione,
come l'ingresso e il soggiorno irregolare degli stranieri (in questo senso, Sent.
Corte Cost. 250/2010 osserva come il legislatore consideri l'allontanamento
dello straniero piu' importante rispetto alla irrogazione della sanzione
penale: non vi e' quindi una finalita' punitiva a se' stante, ma solo
l'individuazione di un meccanismo per eludere le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE); per la complessita' della questione e l'orientamento
contrastante della giurisprudenza, piuttosto che la semplice disapplicazione di
disposizioni interne in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, si preferisce il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la
formulazione delle seguenti questioni di interpretazione del diritto
dellUnione:
¤
se, alla luce dei principi di leale
cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8
della Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che uno straniero il cui soggiorno e'
irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione
penale dalla detenzione domiciliare (nota: senza che questo faciliti in alcun
modo l'allontanamento) in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza
irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento
emanato dall'autorita' amministrativa
¤
se, alla luce dei principi di leale
cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che, successivamente all'emanazione
della Direttiva, uno Stato membro possa adottare una norma che prevede che un
cittadino straniero il cui soggiorno irregolare venga sanzionato con una pena
pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile (nota: non
preceduta dalla concessione di un termine per il rimpatrio) come sanzione
penale, senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero
previsti dalla Direttiva
¤
se il principio di leale cooperazione di
cui all'art. 4, par. 3, Trattato
sull'Unione europea, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del
termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare
l'applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice
nel caso rilevi siffatta finalita' (nota: Sent.
Corte Giust. C-212/04 afferma che in questo caso e' dovere del giudice
disapplicare la norma interna)
o
la sentenza riconosce (Punto 40) che il
meccanismo espulsivo di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 non lascia alcuna possibilita' all'interessato
di vedersi concedere un termine per la partenza
volontaria, ma si limita ad osservare (Punto 41) come
il art. 7 co. 4 Direttiva
2008/115/CE consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un
periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio
che lÕinteressato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio (nota: il
problema sussiste per i casi che verrebbero colpiti dallo stesso meccanismo senza che vi sia rischio di fuga!)
o
la sentenza afferma (Punto 42) che,
affinche' la disposizione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla
Direttiva
2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista da art. 11 co. 2 della Direttiva (determinata caso per caso e, di norma, non superiore
a 5 anni, potendo superare tale limite solo per stranieri che costituiscano una
minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)
o
gli stranieri imputati o condannati per
il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro
non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere
sottratti all'ambito di applicazione della Direttiva
2008/115/CE
o
la Direttiva
2008/115/CE non osta alla normativa di uno Stato membro che sanzioni il
soggiorno irregolare di cittadini stranieri con un'ammenda sostituibile con la
pena dell'espulsione, ma tale facolta' di sostituzione puo' essere esercitata
solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di quelle previste da
art. 7 par. 4 di tale Direttiva (se sussiste il rischio di fuga o se una
domanda di soggiorno regolare e' stata respinta in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta o se lÕinteressato costituisce un pericolo per l'ordine
pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale); nota: conclusione richiamata da Sent.
Cass. 24877/2013
20. Respingimento alla frontiera (torna all'indice)
-
Presupposti del
respingimento
-
Trattenimento per
impossibilita' di respingimento immediato
-
Modalita' di
esecuzione del provvedimento di respingimento
-
Obblighi e sanzioni
per i vettori
-
Respingimento e
protezione internazionale
-
Collaborazione con i
paesi di provenienza
-
Cifre
Presupposti del respingimento (torna all'indice
del capitolo)
o
non soddisfa alcuna delle seguenti
condizioni:
-
e' in possesso dei normali requisiti previsti per lÕingresso
(documentazione relativa a finalitaÕ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle
spese di rimpatrio, passaporto valido o documento
equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)
-
e' in possesso di visto di reingresso
-
e' in possesso di altro permesso di
soggiorno in corso di validitaÕ (esclusi quelli per
richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione
consolare C2005/326/01),
incluso il permesso CE slp
-
e' in possesso del permesso di soggiorno
scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di
rinnovo (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
-
e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro
subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008;
nota: a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008)
-
e' in possesso di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea
(in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare
del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso CE slp)
o
rappresenta un pericolo per ordine
pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi
costituzionali o internazionali)
o
eÕ stato condannato, anche con sentenza non definitiva (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per
reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord.
Cons. Stato 2952/2008 e TAR
Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si
deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR
Lombardia; TAR
Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
legittimo il diniego in presenza di
condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza
del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione),
soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del
richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non
gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 206/2013, TAR
Lazio)
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermato un orientamento
giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a
seguito della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica
apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR
Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del
provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della
persona
o
eÕ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
eÕ stato segnalato per la non
ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di
ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni
internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con
divieto di reingresso)
o
non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti
dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
o
tenta di fare ingresso da un valico
non autorizzato (a meno che questo non avvenga per
cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso
o
e' stato ammesso temporaneamente nel
territorio dello Stato percheÕ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Limiti al respingimento (torna all'indice del
capitolo)
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto
a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
condizioni sociali
o
possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel
porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della
nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione
personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati
respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o
nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati
respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement nei confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori,
violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali
femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una
protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza,
non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita
potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di
tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato (torna all'indice del capitolo)
o
per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ
o
per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come
una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata del
respingimento)
Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento (torna all'indice del capitolo)
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera
autorizzato
o
questore, nei
casi in cui lo straniero
-
sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
-
sia stato ammesso temporaneamente nel
territorio dello Stato percheÕ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Tutela giurisdizionale (torna all'indice del
capitolo)
Assistenza alla frontiera (torna all'indice del
capitolo)
Obblighi e sanzioni per i vettori (torna
all'indice del capitolo)
o
dello straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti
ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allÕart. 10, co. 3, T.U.,
introdotta da D. Lgs. 87/03)
Respingimento e protezione internazionale (torna
all'indice del capitolo)
o
nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel
porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della
nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione
personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati
respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o
nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati
respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
ospitato obbligatoriamente in un centro
di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera (nota:
il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e'
pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
trattenuto in un Centro di
identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento
(da D. Lgs. 159/2008)
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra
condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai
fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non
sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art.
23, co. 4 Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Operazioni in mare (torna all'indice del capitolo)
o
nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non
istituite per l'Italia)
o
in alto mare,
nei limiti consentiti dal diritto internazionale o
da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo
Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo
di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure
in questione,
-
la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione
di Montego Bay)
¤
per navi nazionali o da considerare come
nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera
¤
per navi prive di nazionalita'
¤
per navi straniere, nel caso in cui vi
sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro,
qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto
Mininterno 14/7/2003)
-
la possibilita' di adottare misure
conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita
solo
¤
per navi italiane
¤
per navi di qualunque nazionalita'
nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque
territoriali o contigue)
¤
per navi di qualunque nazionalita' il cui
comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo
controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)
¤
per navi straniere, previa autorizzazione
dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere
previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per
navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata
in dettaglio dal Decreto
Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)
o
possibilita' di fermo in acque
internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di unita' militari
italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto illegale di
albanesi verso l'Italia
o
possibilita' di fermo in acque albanesi
(incluse le acque interne) da parte di unita' militari italiane di imbarcazioni
di qualunque nazionalita' impegnate in analogo trasporto
o
le armi possono essere utilizzate dalle
unita' militari italiane solo per difesa o per avvertimento
o
l'Albania si impegna ad mettere in atto
tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di bandiera, fermo, visita e
dirottamento) nei confronti del naviglio albanese allo scopo di contenere il
flusso illegale di migranti verso l'Italia
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in
cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale
luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano
concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo,
alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato
il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o
gli Stati costieri dovrebbero assicurare
che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali
competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le
questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o
dovrebbe essere assicurato che tutte le
operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone
soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al
comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure
ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute,
condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o
se una persona soccorsa manifesta
l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare
attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi
condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese
in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti coinvolte, inclusi il
Governo responsabile dellÕarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone
sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave
soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo
Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le
persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare
in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito
rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed
i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR
in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita'
principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o
se lo sbarco dalla nave soccorritrice non
puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area
SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita'
con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il
suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al
supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti coinvolte dovrebbero
cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al
fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi
dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro
richiesta d'asilo
o
i principii internazionali di protezione
(incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di
persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero
essere rispettati
o 6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia
o 8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o 9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o 14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0
o 18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia
o 1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia
o 4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia
o 29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o
30–31 Agosto; autori: Marina
militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini);
provenienza: Somalia; destinazione: Libia
o
rintracciare i ricorrenti e liquidare le
somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti
che risiedono all'estero
o
garantire la possibilita' di reingresso
dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o
distribuire la sentenza a tutte le
autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e
frontiere
o
inserire negli accordi finalizzati al
contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto
Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o
porre in essere misure efficaci affinche'
le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate
sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi
di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallÕarrivo di
persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare;
rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente
bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro
che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o
applicare quanto previsto dall'art. 10
co. 1 Manuale
pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un
paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione
internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave
danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non
deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola
"asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e'
l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."
o
fornire al personale che per primo viene
a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere
eventuali bisogni di protezione internazionale
o
valutare d'ufficio, soprattutto in sede
di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al
respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese
terzo potenzialmente non sicuro (Sent.
CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto
al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione
"ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani,
caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di
non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza
un'inversione dellÕonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue
l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo
di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o
effettuare tutte le operazioni e le
procedure, come lo screening e l'accertamento dello
status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in
pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un
esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.
o
evitare l'adozione, nel corso di
operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di
respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente
irreparabili
o
disposizioni vertenti sull'attribuzione
alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano
l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle
persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente
incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione
europea (punto 77)
o
tali disposizioni, a dispetto del fatto
che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate
a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)
Collaborazione con i paesi di provenienza (torna
all'indice del capitolo)
o
che si intensifichi la collaborazione
gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di un sistema di controllo
delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia;
per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in
base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o
che le parti collaborino alla definizione
di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di
immigrazione clandestina dagli altri paesi
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in
collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione
OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
a svolgere un ruolo di stimolo,
avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e
dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto
dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito
in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di
monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro
rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della
gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e
delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro
incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte
a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia,
ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la
controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei
migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello
tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo
statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la
moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma
approvata dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche
dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo
della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo
quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
o
il Ministero dell'interno italiano
proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia
libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di
un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento
nautico
o
ciascuna parte invitera', quando
necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro
l'immigrazione illegale
o
vengono riavviate le attivita' per la
costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra
o
la Commissione UE sara' richiesta di
fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per
migranti illegali in Libia
o
sara' rafforzato (anche con forniture di
materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e
marittime libiche
o
verra' ripreso il progetto di
monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della
Commissione UE
o
verranno individuati punti di contatto
delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai
traffici di esseri umani
o
saranno programmate attivita' in mare,
negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo
quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il
diritto internazionale
o
le azioni di contrasto dell'immigrazione
illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno
effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle
Convenzioni internazionali vigenti
o
vanno avviate le procedure piu' idonee a
favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM
o
va coordinato il rimpatrio dei cittadini
di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra
o
devono essere riprese le attivita' per la
realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile
o
vanno individuati i canali piu' idonei
(in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di
sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione
di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei
diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno
dell'immigrazione illegale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
38.134 nel 1998
o
49.999 nel 1999
o
26.817 nel 2000
o
20.143 nel 2001
o
23.719 nel 2002
o
14.331 nel 2003
o
13.635 nel 2004
o
23.054 nel 2005
o
22.016 nel 2006
o
20.455 nel 2007
o
36.951 nel 2008
o
9.573 nel 2009
o
4.406 nel 2010
o
62.692 nel 2011
o
13.267 nel 2012
o
468.500 intercettazioni di stranieri in
condizioni di soggiorno illegale negli Stati membri UE
o
190.000 rimpatri di stranieri
o
attraversamenti illegali delle frontiere
marittime e terrestri dell'Unione europea:
¤
2010: 104.049
¤
2011: 141.051
¤
2012: 72.437
o
rilevamenti di soggiorni illegali sul
territorio:
¤
2009: 412.125
¤
2010: 353.077
¤
2011: 350.948
¤
2012: 344.928
o
respingimenti da Stati membri UE:
¤ 2009: 113.029
¤ 2010: 108.651
¤ 2011: 118.111
¤
2012: 115.305
o
rilevamenti di documenti falsi alle
frontiere esterne dell'Unione europea:
¤
2010: 9.439
¤
2011: 5.288
¤
2012: 7.888
o
decisioni di rimpatrio adottate da Stati
membri UE:
¤
2011: 231.385, di cui 149.045
effettivamente eseguite (57.170 rimpatri volontari, 80.809 rimpatri coattivi,
11.066 non specificati)
¤
2012: 269.949, di cui 159.490
effettivamente eseguite (65.562 rimpatri volontari, 82.630 rimpatri coattivi,
11.228 non specificati)
21. Espulsione (torna all'indice)
-
Espulsione a titolo
di misura di sicurezza
-
Espulsione
sostitutiva della pena
-
Espulsione
alternativa alla pena
-
Espulsione a titolo
di misura di prevenzione
-
Espulsione per
soggiorno illegale
-
Assistenza agli
stranieri da espellere
-
Trattenimento in
caso di impossibilita' di esecuzione immediata
-
Misure alternative
al trattenimento in CIE
-
Imposibilita' di
trattenimento: ordine del questore
-
Violazione
dell'ordine del questore
-
Rimpatrio volontario
assistito
-
Sent. Corte Cost.
22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)
-
L'effetto del
recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE
-
Esecuzione
dell'espulsione per straniero detenuto
-
Destinazione dello
straniero espulso; transito atraverso altro paese
-
Rilascio di permessi
di soggiorno nei casi di divieto di espulsione
-
Ulteriori casi di
rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)
-
Omissione,
sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione
-
Espulsione e
protezione internazionale
-
Cifre
-
Reingresso a seguito
dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno
-
Disposizioni comuni
sui ricorsi
Presupposti dell'espulsione (torna all'indice del capitolo)
o
per motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche (L. 155/2005)
o
a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o
a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allÕatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)
o
come misura di prevenzione
o
per soggiorno illegale
Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o
contrasto di attivita' terroristiche (torna all'indice del
capitolo)
o
disposta con decreto del Ministro
dellÕinterno (amministrativa), o dal Tribunale per
i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore
o
l'espulsione in azioni di contrasto delle
attivita' terroristiche puo' riguardare persone
appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L.
152/1975 o per le quali si possa ritenere che la
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere
disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro
dell'interno (L. 155/2005)
o
ai fini dell'adozione del provvedimento
di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp, i motivi devono essere gravi, e si
tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della
durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali
nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da
art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione
coattiva quando lo straniero sia identificato durante
i controlli in uscita dalla polizia di frontiera
(L. 129/2011)
o
ricorso al TAR del Lazio, disciplinato dal Codice di procedura amministrativa (c.p.a.),
o, in caso di espulsione di minore, alla Corte
d'Appello; in caso di contrasto delle attivita'
terroristiche (sent.
Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di
condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere
concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent.
Corte Cost. 432/2007
osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita'
costituzionale di questa eccezione)
o
nota: fino
al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni
transitorie:
¤
se la decisione sul ricorso dipende dalla
cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto
di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono
essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il
quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare
l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide
allo stato degli atti (L. 155/2005); sent.
Corte Cost. 432/2007:
non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di
organizzazioni terroristiche
¤
non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento
penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne'
quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione a titolo di misura di sicurezza (torna
all'indice del capitolo)
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che intendeva commettere un
delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato
la fattispecie (art. 59 c.p.),
o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere
un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.),
o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.),
o per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti
previsti dal DPR
309/1990 (art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per
reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
che risulti socialmente pericoloso:
-
art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011, Sent.
Cons. Stato 206/2013, Sent.
Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
-
art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di
minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione
indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o
non puo'
essere disposta, in caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche
sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.);
Sent.
Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di
"patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non
inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)
o
in caso di provvedimento adottato per
straniero condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allÕespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaÕ consolare sono avvertiti per
tempo
-
la revoca o
la non applicazione puoÕ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellÕinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere
in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di
sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
Sent.
Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento
dell'esecuzione, da altra misura se risultera'
pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui
decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della
Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello
stesso senso, Ord.
Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di
sicurezza dell'espulsione per un terrorista
tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto
del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa
o
Mag.
sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di
sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale
(o dal magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della
concreta ed attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano,
successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre
lÕaccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente
applicata , terminata lÕespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.),
dal magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza
della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati
da art. 133 c.p.
e congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt.
666 e 678 c.p.p.)
e con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di
permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia'
espulso come misura alternativa alla detenzione
Espulsione sostitutiva della pena (torna all'indice
del capitolo)
o
disposta (facoltativamente) dal giudice
o
per straniero
¤
che debba essere condannato, o per il
quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione <
2 anni senza possibilitaÕ
di sospensione, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento
allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere,
in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi, in questo caso, natura amministrativa (Ord.
Corte Cost. 369/1999)
¤
che debba essere condannato per il reato
di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art.
10-bis T.U. (L. 94/2009)
¤
che debba essere condannato per i reati
di mancato ottemperamento all'ordine del questore,
di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui ¸
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa
quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato
allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per
mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di
reingresso)
o
nota: nel
caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a
priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla
detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di
detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla
detenzione
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ
esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione sotitutiva della pena
detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
esclusi (Ord.
Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano,
donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE
slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura
alternativa alla detenzione, Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e
degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty
International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni,
stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di
reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni,
quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno
illegale o per mancato
ottemperamento all'ordine del questore, senza che si
tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere; nel senso
dell'incompatibilita', in relazione al caso di
straniero condannato per il reato di soggiorno illegale, Sent.
Corte Giust. C-430/11 (Punto 42): affinche' la disposizione di cui all'art.
16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla Direttiva
2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista da art. 11 co. 2 della Direttiva (determinata caso per caso e, di norma, non
superiore a 5 anni, potendo superare tale limite solo
per stranieri che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
note:
¤
non e' chiaro
come sia compatibile con il dettato della Direttiva
2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in
condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in
cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o
soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio
volontario (che puo' essere temporalmente lontano
dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in
mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della
corrispondente comunicazione della questura che
determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena
dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da
L. 129/2011
¤
punto 41 Sent.
Corte Giust. C-329/11 afferma che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre
ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare, si
siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai
sensi dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione; e' escluso,
quindi, che l'espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno
illegale possa essere sottratta alla sfera di applicazione della Direttiva
2008/115/CE
Espulsione alternativa alla pena (torna all'indice
del capitolo)
o
disposta (obbligatoriamente; Sent.
Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione
alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere
discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3
T.U.) dal magistrato di sorveglianza
o
per straniero, giaÕ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche
residua, < 2 anni, e che dovrebbe
comunque, in mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co.
2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di
mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del
permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al
caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa
(Ord.
Corte Cost. 226/2004)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui ¸
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa
quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato
allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ
esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione alternativa alla pena
detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allÕart. 13, co. 2 se
non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla
scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent.
Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata
richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto
quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato
all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita'
del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del
provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento
non stato mai consegnato)
o
esclusi (Ord.
Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di
espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare
o coniuge di italiano (in questo senso, Sent.
Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta nei confronti
dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione
anticipata non osta a che
la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 17255/2008)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza
del termine per lÕopposizione o di quello per la decisione
o
Sent.
Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto
all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di
espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost.
e art. 568, co. 2 c.p.p.,
il ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo,
verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo
che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lÕingresso per richiesta di asilo o lÕingresso
altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso
illegittimo
o
Mag.
sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal
giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da
un lato, la sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico
ministero, dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione
del provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle
dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale
sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro
armonizzazione sistematica (Ord.
Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne'
consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua
pericolosita' sociale
o
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o
Sent.
Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla
pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore
italiano; nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa
Espulsione a titolo di misura di prevenzione (torna
all'indice del capitolo)
o
disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011)
o
per straniero appartenente a una delle
categorie di cui
-
allÕart. 1 L.
1423/1956,
come sostituito dallÕart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallÕautoritaÕ di PS,
sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaÕ delittuose
-
allÕart. 1 L.
575/1965,
come sostituito dallÕart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione
mafiosa
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione
coattiva quando lo straniero sia identificato durante
i controlli in uscita dalla polizia di frontiera
(L. 129/2011)
o
note:
¤
le misure di prevenzione differiscono
dalle sanzioni penali per il fatto che per le sanzioni penali la commissione
del reato deve essere certa e la colpevolezza del soggetto provata, mentre per
le misure di prevenzione e' sufficiente una ragionevole sospettabilita';
mentre, pero', la sanzione penale va sempre applicata, anche se si tratti di un
episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono
lÕabitualita' del comportamento (sent.
Cons. Stato 3451/2011, sent.
Cons. Stato 123/2012); Sent.
Cass. 12004/2013: il fatto che su uno straniero penda un provvedimento di
espulsione non eseguito non osta a che, in presenza dei presupposti, sia
adottata a carico dello stesso straniero una misura di prevenzione
¤
in caso di espulsione per motivi di
prevenzione, il giudice di pace, nell'esaminare il ricorso, e' tenuto a
valutare l'effettiva pericolosita' dello straniero e il suo grado di
inserimento sociale, non potendosi fondare il provvedimento sul semplice nomen
iuris del reato ascritto allo straniero medesimo (Ord.
Cass. 18482/2011)
¤
la mancanza di ogni motivazione del
provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione comporta l'omesso
controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose
e rende illegittimo il provvedimento di convalida (sent.
Cass. 24389/2011)
Espulsione per soggiorno illegale (torna all'indice
del capitolo)
o
disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011); Gdp
Nuoro: legittimo il decreto di espulsione firmato dal viceprefetto vicario,
anche senza espressa menzione dell'impedimento o dell'assenza del prefetto
(Sent. Cass. 2664/2012, Ord. Cass. 4638/2012), mentre, se a firmare e' altro
soggetto delegato, e' sufficiente la menzione della delega, che si presume
esistente
o
per straniero
-
che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota:
la mancanza di timbro a data sul passaporto non
prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di
regolare documentazione per l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007);
Sent.
Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa
essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di
frontiera
-
che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza
maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L.
46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della
comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da
appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale
presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di
soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello
straniero); l'onere della prova della data di
ingresso, certificabile mediante il timbro a data
sul passaporto, spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009;
nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una
frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul
passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo
ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di
Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni); non costituisce causa di forza maggiore un
intervento chirurgico di molto posteriore alla data di ingresso o del quale non
sia provato il carattere impeditivo (Sent.
Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di
permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e per i suoi
familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve
di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)
-
che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza, salva la sussistenza di cause di forza maggiore
(Gdp
Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri
familiari soggiornanti in Italia); nota: secondo Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, Gdp
Terni, Ord.
Cass. 15129/2012, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati
i requisiti prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il ritardo e'
stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti
mancanti); in senso piu' aperto, TAR
Lazio e TAR
Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del
ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi
sono stati maturati; Ord.
Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso
di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di
principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari,
essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante
dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per
soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza
senza che sia stata presentata istanza di conversione
-
che abbia subito la revoca o lÕannullamento del permesso di soggiorno
-
che abbia subito il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se il provvedimento sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2
DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal
questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello
Stato entro un termine non superiore a 15 gg
(questa seconda soluzione appare preferibile, salvo
che in caso di richiesta del permesso non manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima
ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio
volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero
sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo
fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello
straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo
del permesso); giurisprudenza precedente la
modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice
di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento
del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice
di pace di Bologna e Giudice
di pace di Roma); Sent.
Cass. 14727/2013: legittima l'espulsione dello straniero che si sia
trattenuto in Italia successivamente al diniego di rinnovo, essendo irrilevante
il fatto che la sentenza del giudice amministrativo sul ricorso contro tale
diniego non sia ancora definitiva
-
che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza,
in caso di ingresso per soggiorno di durata <
3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero
che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello
piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007 e L. 129/2011)
-
che, in possesso di un permesso di
soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro (Sent.
Cass. 10383/2013: se il giudice di pace dubita della autenticita' di un
permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro che lo straniero
espellendo abbia prodotto solo in copia e' onere del giudice di pace chiedere
l'esibizione del permesso di soggiorno in originale; in mancanza di tale
accertamento, non e' legittimo il negarne l'autenticita'), abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per
oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente,
di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello
straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007) o, verosimilmente,
che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni
di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1,
lettere a), c) ed e), del Reg.
CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il
soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura
indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen); nota: in questi casi,
¤
la mancata dichiarazione entro gli 8 gg.
lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di
60 gg. dall'ingresso, solo con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000;
trascorsi 60 gg., l'espulsione puo' essere disposta
(Sent.
Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal
momento che art. 23, co. 1 Conv.
Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario)
¤
quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c)
ed e), del Reg.
CE/562/2006, si applicano le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE (art. 21 Direttiva
2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv.
Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva
2008/115/CE):
Æ
lo straniero deve recarsi immediatamente
nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o
l'autorizzazione al soggiorno
Æ
in caso di straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio
(verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina
modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
-
che abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o
una delle misure limitative della liberta'
personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il
rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, o si sia sottratto a un programma di rimpatrio assistito cui
era stato ammesso (L. 129/2011); nota: non e'
chiaro se sia adottato, in questi casi, un nuovo provvedimento di espulsione da
parte del prefetto o se sia semplicemente adottato, da parte del questore, un
provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera (la prima ipotesi
sembra logicamente preferibile, dal momento che consente una rideterminazione
della durata del divieto di reingresso); nel caso pero' di sottrazione al
programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero originariamente
destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva, si tratta certamente
del semplice ripristino di un provvedimento sospeso a seguito dell'ammissione
al programma
-
che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato allÕordine di allontanamento impartito per lÕimpossibilitaÕ di dar luogo o prolungare il
trattenimento in CIE; Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente
lesive dei diritti fondamentali della persona -
applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'); circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia
celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore; note:
¤
lo straniero ha solo l'onere di allegare
i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent.
Cass. n. 30774/2006)
¤
per esservi reato l'atto del questore
deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito
la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
-
che non abbia rispettato il divieto di
reingresso a seguito di espulsione
-
che sia stato sottoposto a un
provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno,
ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi
in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti
di espulsione: rischio di persecuzione, minore,
familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente
di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della
Dir.
2001/40/CE
e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)
o
non adottata
per lo straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera esterna (nota:
in caso di tentativo di attraversamento di frontiera interna, lo Stato italiano
non potrebbe agevolare l'ingresso illegale in altro paese Schengen); nella
stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato,
ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione
coattiva (L. 129/2011); nota: agevolazione dell'overstaying
o
adottata, in caso di straniero che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia
ricongiunto con familiare in Italia (Sent.
Cons. Stato 3760/2010, rafforzata, ora, da Sent.
Corte Cost. 202/2013: anche per quello che abbia ottenuto comunque un
permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, anche sent.
Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento, e sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011 e sent.
Cons. Stato 5516/2012, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent.
Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione (nello stesso senso, con riferimento a un
diniego di rinnovo, TAR
Lazio), Trib.
Forli', e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa; in senso contrario, TAR
Campania), tenendo conto dei vincoli familiari,
della durata del suo soggiorno in Italia e
dell'esistenza di legami familiari, culturali e
sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis
T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent.
Giudice di pace Treviso)
o
adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di
soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54,
co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti
di pubblica sicurezza della polizia municipale
possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L.
125/2008); art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010: il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di polizia e
disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale
o
esecuzione del provvedimento (L.
129/2011)
¤
esecuzione coattiva quando
-
lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il
rimpatrio volontario (nota: sarebbe piu' giusto
assumere una richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita)
-
la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente
infondata o fraudolenta
-
l'espulsione sia stata adottata per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo ex L. 155/2005,
prevenzione)
-
l'espulsione sia stata adottata dal giudice (inclusa quella per violazione dell'ordine del questore); note:
Æ
a rigore, sarebbe incluso il caso di
espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale
Æ
punto 41 Sent.
Corte Giust. C-329/11: i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver
commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a
seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli
di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi dellÕart. 2 co. 2,
lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
-
sussita il rischio di fuga; tale rischio si ritiene presente quando ricorra almeno una delle
seguenti circostanze (e il prefetto ne ricavi, dall'esame del caso specifico, il pericolo che lo straniero si sottragga al rimpatrio volontario; Gdp
Firenze: art. 13 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998 viola la Direttiva
2008/115/CE e deve essere quindi disapplicato, dal momento che per
"tentare la fuga" art. 3 della Direttiva non puo' intendere il
semplice rischio che lo straniero si sottragga all'esecuzione di un ordine di
allontanamento, che' altrimenti non sarebbe giustificata la possibilita' di
applicazione, prevista dalla Direttiva, di misure limitative della liberta'
personale nelle more del rimpatrio volontario; Gdp
Lucca: nullo il provvedimento di espulsione coattiva fondato sulla presunta
esistenza di rischio di fuga, valutata in modo automatico per il verificarsi di
alcune delle condizioni previste dall'art. 13 co. 4-bis, senza dar rilievo alla
situazione specifica dello straniero; Gdp
Genova: annullato il provvedimento di espulsione notificato con contestuale
ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, sulla base del fatto
che non appare motivata la scelta di procedere con allontanamento coattivo,
invece che con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario):
Æ
lo straniero non abbia un documento di viaggio valido
Æ
lo straniero non possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente
reperibile (nota: difficile documentare la
disponibilita' di alloggio); Gdp.
Caltanissetta: non appare fondata l'adozione di un provvedimento di
accompagnamento coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di
alloggio (nota: verosimilmente, in assenza di altri motivi per ritenere fondato
il rischio di fuga)
Æ
lo straniero abbia in precedenza
dichiarato false generalita'
Æ
lo straniero abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o
il divieto di reingresso o una delle misure
limitative della liberta' impostegli in relazione al
rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in
caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine
del questore di lasciare il territorio nazionale in
caso di trattenimento in CIE impraticabile)
-
siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o
una delle misure limitative della liberta'
personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il
rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE (nota: costituisce gia' elemento per ritenere sussistente il rischio di fuga)
-
sia stato eluso il programma di rimpatrio assistito
¤
negli altri casi,
-
lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine
per il rimpatrio volontario e l'eventuale
inserimento in un programma di rimpatrio assistito
(L. 129/2011); a questo scopo, la questura informa adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo straniero
della facolta' di richiedere tale termine (in mancanza di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento coattivo)
-
il prefetto,
valutato il caso specifico, con lo stesso provvedimento di espulsione intima
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro un termine compreso tra 7 e 30 gg (prorogabile, se necessario, per un
periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale,
quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori
che frequentano la scuola o di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio assistito)
-
se e' concesso il termine,
Æ
il questore
chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo
proporzionato al termine concesso, compreso tra una
e tre mensilita' dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le
conseguenze della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse
provenienti da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza
lecita)
Æ
il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura
limitativa della liberta' personale (consegna del
documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo
di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della
forza pubblica competente per territorio); il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui
vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in relazione alla lingua,
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del
difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso
che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o
deduzioni al giudice della convalida; il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo
entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000
euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento
in CIE (o ordine del questore di lasciare il
territorio dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile),
se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice
di pace
Æ
acquisita la prova dell'avvenuto
rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria
competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in
violazione dell'eventuale relativo divieto); nota:
benche' sia evidente, da questa disposizione, come il Legislatore mantenendo in
vigore le disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale non
abbia inteso eludere le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE, non e' chiaro come sia compatibile con queste ultime la situazione che si determina nel caso in cui il
giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno
illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che
puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o
soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento
immediato) e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione
sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da
L. 129/2011
Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa:
comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso (torna
all'indice del capitolo)
o
decreto di espulsione comunicato allo
straniero, con indicazione delle modalitaÕ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta
(da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eÕ possibile per
indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in inglese, francese o spagnolo; Sent. Cass. citata da Trib.
Ancona:
il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero
e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di
lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001,
12851/2001, 9264/2001, 6978/2007:
il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata
dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord.
Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione
tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di
irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola
prevista dalla legge quale lingua veicolare; Trib.
Lecce e, nello stesso senso, Ord.
GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza
assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su
formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent.
Cass. 7564/2008:
traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale
conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace; Sent.
Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di
"impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua
dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua
"veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un
traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile
l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello straniero
o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta nel caso
specifico; nello stesso senso, Ord.
Cass. 15129/2012, Trib.
Pisa, Gdp
Bologna, secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la
lingua veicolare usata, e sent.
Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente
dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a
conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della
conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento
sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione
mancante); Ord.
Cass. 15232/2013: l'errore nella indicazione delle generalita' del
destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata
l'identita' del destinatario stesso, ma solo la corretta trascrizione del suo
nome, non comporta la nullita' del provvedimento, ma la semplice
rettificabilita' dell'errore materiale
o
la consegna allo straniero espellendo di
copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale
dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR
445/2000, determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza
di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del
procedimento comunicatorio (Ord.
Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord.
Cass. 3489/2012, Gdp
Bari, Gdp
Ragusa, Gdp
Matera, Gdp
Pisa, Gdp
L'Aquila, Gdp
Nuoro); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie
originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve
dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere
consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp
Pisa); se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con
corretta formula di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero
dalla nuova comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent.
Cass. 13781/2001, Gdp
L'Aquila)
o
vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo
4,
allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo;
Sent.
Cass. 16571/2005:
l'espulsione plurima non si configura come
espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)
o
in caso di straniero sottoposto a procedimento
penale (nota: non e' considerato il caso in cui
sussistano comunque esigenze processuali)
-
il questore richiede il nulla-osta
allÕespulsione allÕautoritaÕ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare
-
il nulla-osta eÕ negato solo (L.
155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e allÕinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare
il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze
processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellÕespulsione e' sospesa fino a
comunicazione della cessazione delle esigenze processuali
-
lÕautoritaÕ giudiziaria decide allÕatto
della convalida dellÕarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con
cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa
disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore
e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi,
entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i
7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della
decisione)
-
sentenza di non luogo a procedere in caso
di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la
confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.;
Sent.
Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere
pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso
contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in
Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
-
applicazione (oltre che delle sanzioni
ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellÕart. 345 c.p.p.
in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del
termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuÕ grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art.
307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o
ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno
illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato; il questore comunica l'avvenuta
espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a
procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della
scadenza del termine del divieto di reingresso (art. 10-bis T.U., introdotto da
L. 94/2009; nota: il divieto di reingresso si
applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto
ingresso da valico non autorizzato); il nulla-osta non e' richiesto, ai fini dell'espulsione,
neanche in relazione al reato di violazione di una delle misure limitative della
liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per
il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE o dell'ordine
del questore di lasciare il territorio nazionale in
caso di trattenimento in CIE impraticabile
o
convalida del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da
L. 271/2004):
-
comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento
entro 48 ore dallÕadozione; la competenza e' del tribunale in composizione
monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto
dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in
materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per
la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3,
T.U. (nota: vige ancora questa disposizione dopo
l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)
-
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla
convalida
-
lo straniero e' ammesso all'assistenza
legale da parte di un difensore di fiducia munito
di procura speciale
-
lo straniero e' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis), e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D.
Lgs. 271/1989
-
lo straniero e' ammesso, se necessario,
all'assistenza di un interprete; Sent.
Corte Cost. 254/2007:
illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR
115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura di D. Lgs.
150/2011)
-
l'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati
-
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte
Cost. 109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale
della disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla
questura (rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici
inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al
controllo di costituzionalita')
-
nelle more della convalida, lo straniero
e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima
del trasferimento
-
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla
Cancelleria, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei
requisiti per i provvedimenti di espulsione e di
accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
-
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo; Sent.
Cass. 15294/2012: espulsione eseguibile anche quando sia pendente il
giudizio di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno
-
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento
o
ricorso avverso
il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del
luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza
e' del tribunale in composizione monocratica, se
risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto
della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita'
familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo
psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs.
150/2011?); note:
-
Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida
MD-ASGI), 8512/2002 e 22217/2006
stabiliscono che in sede di ricorso contro lÕespulsione non eÕ invocabile
lÕillegittimitaÕ dellÕatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato
origine al provvedimento
-
Sent.
Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo di piu' stranieri contro
un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale
espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo
4,
allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
-
Trib.
Modena: nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da
schizofrenia paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per
l'impugnazione di un provvedimento di espulsione
-
in Gdp
Genova si dice che il provvedimento di espulsione oggetto del ricorso e'
stato sospeso dallo stesso giudice ai sensi di art. 13 co. 2 Direttiva
2008/115/CE e Sent.
Corte Cost. 161/2000 ("In questi casi particolari ed eccezionali,
venendo meno la contiguita' temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua
definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non e' inibito
al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo,
nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto
prefettizio impugnato"); in senso opposto, Gdp
Ragusa respinge l'istanza di sospensione cautelare, perche', per legge, la
presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di espulsione impugnato
-
lo straniero che abbia ottenuto la
sospensione ex art. 700 c.p.c.
del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante;
la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice
fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto
sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la
regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte
App. Catania)
-
Ord.
Cass. 15130/2012: legittima la dichiarazione del giudice di pace di
inammissibilita' di un ricorso avverso il decreto di espulsione basata sul
fatto che la ricorrente aveva allegato al ricorso una copia scarsamente
leggibile del decreto di espulsione
o
il ricorso deve essere presentato entro
30 gg. dalla notificazione del provvedimento o 60
gg. se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011); ricorso inammissibile
se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata
efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost.
198/2000 e 227/2000)
o
il ricorso e' depositabile per posta (D.
Lgs. 150/2011; coerente con Sent.
Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione
diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio
di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in
applicazione della normativa vigente) o tramite una rappresentanza diplomatica
o consolare italiana; in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione
e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le
comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza (D. Lgs. 150/2011), la
procura speciale al difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare (D.
Lgs. 150/2011)
o
il ricorso e' notificato dalla
cancelleria al prefetto che ha adottato il provvedimento, almeno 5 gg prima
dell'udienza (D. Lgs. 150/2011); il prefetto puo' costituirsi fino alla prima
udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari
appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)
o
si applica il rito sommario di
cognizione (D. Lgs. 150/2011)
o
il giudizio e' definito, con ordinanza
inappellabile (nota: a dispetto dell'abrogazione di
art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, la possibilita' di ricorso per cassazione e'
comunque consentita da art. 111 Cost.),
in ogni caso entro 20 gg. dal deposito del ricorso
(D. Lgs. 150/2011); il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque
motivato (sent.
Cass. 19068/2007)
o
il ricorrente e' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato (D. Lgs. 150/2011);
quando sia sprovvisto di un difensore, e' assistito
da un difensore d'ufficio (D. Lgs. 150/2011) e, se
necessario, da un interprete (verosimilmente, anche
nei casi in cui sia gia' provvisto di difensore); circ.
Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale; Sent.
Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR
115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo in sede di stesura del D.
Lgs. 150/2011)
o
gli atti del procedimento e la decisione
dono esenti da tasse e imposte (D. Lgs. 150/2011)
o
nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla
data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni
previgenti
o
TAR
Lombardia: e' di competenza del giudice di pace anche il ricorso avverso il
provvedimento prefettizio di diniego di revoca del provvedimento di espulsione
(nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Cons. Stato 2828/2009)
Allontanamento dello straniero che non soddisfi le condizioni per la
libera circolazione in Area Schengen (torna all'indice del capitolo)
į
Lo straniero che, in possesso di un
permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro,
abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. puo' essere espulso
į
Note:
o
non si applica al caso di titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in
possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e
che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs.
3/2007
o
la mancata dichiarazione entro gli 8 gg.
lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di
60 gg. dall'ingresso, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000
o
Sent.
Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal
momento che art. 23, co. 1 Conv.
Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario
į
In caso di straniero in possesso di un
titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro
Stato membro straniero che non soddisfi o non
soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve
durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg.
CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il
soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura
indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen) si applicano le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE (art. 21 Direttiva
2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv.
Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva
2008/115/CE):
¤
lo straniero deve recarsi immediatamente
nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione
al soggiorno
¤
in caso di straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio
(verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina
modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
į
Accordo
di riammissione Italia-Francia 3/10/1997
o
ciascuna delle parti si impegna a
riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese terzo che non soddisfi
o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora sia dimostrato che
questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo aver soggiornato o
essere transitato nel territorio della parte richiesta, o qualora la parte
richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso di soggiorno.
o
la richiesta deve essere trasmessa entro
3 mesi dalla rilevazione della condizione di soggiorno irregolare
o
l'obbligo di riammissione non sussiste se
¤
il paese terzo ha una frontiera comune
con la parte richiedente
¤
la parte richiedente ha a sua volta
rilasciato al cittadino straniero un visto o permesso di soggiorno
¤
il cittadino straniero soggiorna per piu'
di 6 mesi nel territorio della parte richiedente successivamente alla richiesta
di riammissione
¤
al cittadino straniero e' stato
riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte richiedente
¤
allo straniero si applica Reg.
CE n. 343/2003 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino
del 1990)
¤
il cittadino straniero sia stato
effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o altro Stato terzo dalla
parte richiesta
¤
lo straniero e' titolare di un titolo di
soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata da altra parte
contraente la Conv.
Appl. Accordo Schengen
o
le parti cercano prioritariamente di
inviare lo straniero nel paese d'origine
o
elementi di prova per l'accertamento
dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:
¤
timbri di ingresso o uscita
¤
titoli di soggiorno scaduti da meno di 2
anni
¤
visti scaduti da meno di 6 mesi
¤
titolo di trasporto nominativo
¤
timbro di uno Stato terzo con una delle
parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della data di attraversamento
della frontiera
o
indizi utili all'accertamento
dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:
¤
documenti rilasciati dalla parte
richiesta
¤
titoli di soggiorno scaduti da oltre 2
anni
¤
fotocopie di documenti
¤
titoli di trasporto
¤
conti d'albergo
¤
immatricolazione di mezzi di trasporto
¤
carte di accesso a istituzioni pubbliche
o private
¤
biglietti di appuntamento per visite
mediche e simili
¤
ricevute di operazioni di cambio
¤
dichiarazioni di pubblici ufficiali o di
testimoni o dell'interessato
¤
dati relativi al ricorso a un'agenzia di
viaggio o a un passatore
o
prevista anche l'ammissione per transito
dello straniero a carico del quale sia stato adottato un provvedimento di
allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e' negata, oltre che in
caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o degradante, quando
lo straniero possa essere imputato o condananto in un procedimento penale per
fatti commessi prima del transito
Divieto di reingresso (torna all'indice del
capitolo)
į
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen) per lo
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione (L. 129/2011; verosimilmente, si intende sottolineare come il divieto
si applichi anche al caso di straniero ammesso a un programma di rimpatrio
assistito o che, dopo l'adozione del provvedimento di espulsione, si allontani
dall'Italia volontariamente, sia a seguito della concessione di un termine, sia
in caso di adozione di un provvedimento coattivo non eseguito):
o
durata compresa tra 3 e 5 anni, determinata tenendo conto della situazione specifica; puo' essere di durata superiore a 5 anni,
con determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso
specifico, nei casi di espulsione per pericolosita' (L. 129/2011); note:
¤
art. 11, co. 2 Direttiva
2008/115/CE, consente una durata del divieto d'ingresso superiore a 5
anni, solo quando lo straniero costituisca una grave
minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza
o la sicurezza nazionale
¤
Gdp
Napoli ha dichiarato illegittima l'imposizione di un divieto di reingresso
di 10 anni in assenza di pericolosita'
¤
TAR
Emilia e TAR
Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di
espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la
normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di
reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza
dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi
dettate (nello stesso senso, TAR
Lazio e TAR
Lazio, e Sent.
Cons. Stato 5244/2012 e Sent.
Cons. Stato 18/2013, che, pero', fanno riferimento a un reingresso
anteriore al decorso di cinque anni); nel senso della rilevanza delle
disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in
quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR
Lazio; in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso,
basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario
con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi
5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata
superiore in assenza di pericolosita')
¤
Sent.
Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di
nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale
gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di
reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa
vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e'
dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si
applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva
uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 604/2013, che sottolinea anche come la speciale autorizzazione
al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente
discrezionale
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rilascio di
permesso per motivi di avoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto
di reingresso pendente per precedente espulsione, dal
momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011) contemplano un regime
piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio
volontario di chiedere la revoca del divieto di
reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del
ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto
inerisce sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli
consentire di chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione
di aver spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione
¤
Gdp
Ravenna: se un provvedimento di espulsione, adottato in passato, e' gravato
da un divieto di reingresso decennale senza che sussistano pericoli per la
sicurezza, il divieto va revocato, su richiesta, se sono trascorsi piu' di
cinque anni
¤
Sent.
Cass. 7912/2013: il matrimonio con una cittadina italiana, contratto in
Albania dopo la terza espulsione dall'Italia, non giustifica il rientro in Italia
senza alcuna autorizzazione nell'anno successivo, essendo necessario
l'ulteriore presupposto della convivenza con il coniuge
o
il divieto decorre dalla data documentata
(col timbro a data o con altro documento) di uscita
dallÕItalia (DPR 394/1999); in caso di rimpatrio volontario, il divieto decorre invece dalla scadenza
del termine concesso per il rimpatrio e lo
straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato tale termine
concessogli (L. 129/2011); Gdp
Ravenna: se lo straniero ha osservato il termine per il rimpatrio
volontario e chiede la revoca del divieto di reingresso, l'eventuale diniego
deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di motivi di
pubblica sicurezza o di altri motivi ostativi all'ingresso
o
il divieto e' non opera (essendo sospeso il provvedimento di espulsione) per lo straniero
ammesso al programma di rimpatrio assistito (circ.
Mininterno 7/1/2013)
o
il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); nota: la deroga al divieto di reingresso non si applica in
caso di espulsione sostitutiva dell'ammenda per
soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs. 286/1998 (Corte
App. Milano)
į
Alla scadenza
del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lÕassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana
(nel senso dell'attribuzione di tale onere probatorio allo straniero, Sent.
Cons. Stato 9029/2010, TAR
Emilia, Sent.
Cons. Stato 5955/2012); la rappresentanza inoltra la documentazione al
Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti
per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede
all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ.
Mininterno 4/3/2005)
o
la questura rilascia parere favorevole
provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato
l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla
questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di
cancellazione dal SIS
į
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di
pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non
e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la
segnalazione fosse preventivamente cancellata)
į
Possibile lÕingresso anticipato, rispetto
alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellÕinterno, su
istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata
da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lÕautorizzazione; la
rappresentanza inoltra lÕistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la
decisione allo straniero; giurisprudenza:
o
TAR
Lazio: il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se'
ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la
legge stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio
nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego
dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di
validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli
ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece
intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro
richiedente; nello stesso senso, TAR
Lazio, per un caso in cui il nulla-osta all'ingresso era stato negato in
base alla sola esistenza di un divieto di rengresso
o
TAR
Lazio: il provvedimento di autorizzazione anticipata del reingresso dello
straniero espulso e' altamente discrezionale; la partecipazione
dell'interessato al provvedimento e' quindi imprescindibile
o
TAR
Lazio: l'aver trascurato illegittimamente, ai fini dell'autorizzazione al
reingresso, l'esistenza di una richiesta di nulla-osta all'assunzione da parte
di un datore di lavoro obbliga l'amministrazione a riesaminare la questione nel
contesto allora presente (in particolare, rispetto all'esistenza di quota
disponibile)
į
Reclusione,
con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito
direttissimo, in caso di reingresso in violazione
del divieto:
o
da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova
espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;
o
da 1 a 4 anni,
se l'espulsione era stata disposta dal giudice
o
da 1 a 5 anni
(da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto,
espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso
į
Ord.
Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento di autorizzazione, risultera' verosimilmente integrata una delle cause di
giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione
della rilevanza penale della condotta
į
Trib.
Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche quando
nel frattempo abbia sposato una cittadina
comunitaria, quando non si sia attivato per veder
riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno
į
Circ.
Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero
gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale
l'interesse a mantenere il divieto di reingresso
rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in
senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)
į
Sent.
Cons. Stato 5093/2012: le disposizioni che puniscono con la reclusione la violazione del divieto di reingresso non sono state dichiarate in
contrasto con la Direttiva
2008/115/CE da Sent.
Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Nota
Proc. Repubblica Caltagirone: dope le modifiche apportate da L. 129/2011
alla disciplina del divieto di reingresso, sono ancora configurabili i delitti
di violazione del divieto, almeno in ordine alla trasgressione dei
provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma, e di conseguenza
conformi alla normativa comunitaria; in senso opposto,
o
Corte
App. Milano: la disposizione che prevede la pena della reclusione in caso di violazione del divieto di reingresso deve essere disapplicata
in quanto, ostacolando l'allontanamento dello straniero, si pone in
contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE
o
Ord.
Trib. Agrigento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello straniero espulso che faccia reingresso non
autorizzato; tale misura ostacolerebbe l'allontanamento e, quindi, la tutela del bene che si vuole preservare; potrebbe aver
senso se non fosse possibile il trattenimento in CIE, ma, allora, dovrebbe
essere prevista solo in via residuale; per di piu', la misura, piu' tenue,
dell'arresto facoltativo e' prevista in casi in cui la pericolosia' del
soggetto e' certamente provata (come nel caso del reato di evasione, anche se
commesso usando violenza o mnaccia contro le persone, ai sensi di art. 385, co.
2 c.p.)
į
Giurisprudenza in materia di perseguibilita' della violazione di divieti di reingresso non piu'
compatibili con le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE:
o
nel senso della non punibilita'
¤
Trib.
Milano: illegittima l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di un
divieto di reingresso che risulta oggi in contrasto con le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE, anche quando il provvedimento di espulsione che ne e'
presupposto sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della Direttiva
stessa; il principio del tempus regit actum non e'
applicabile in questo caso, in quanto tale principio esplica la propria
efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente
definito, laddove, nel caso considerato, l'assetto prodotto dagli atti permane
per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie
incriminatrici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali
¤
Sent.
Cass. 12220/2012: la disposizione che prevede un divieto di reingresso di
durata non inferiore a 5 anni e' in contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE e deve essere disapplicata a seguito della scadenza dei termini
per il recepimento della stessa direttiva; una volta trascorsi 5 anni
dall'allontanamento, la violazione di un divieto del genere, comminato in
precedenza, non e' quindi previsto dalla legge come reato e non e' punibile;
nello stesso senso, Trib.
Voghera, Sent.
Cass. 12004/2013
¤
Trib.
Bari: la violazione di un divieto di reingresso adottato in modo automatico
in base alla normativa pre-vigente non costituisce reato
¤
Trib.
Rimini: revocata la sentenza di condanna per il reato di illecito
reingresso nel territorio dello Stato, dal momento che il reingresso e'
avvenuto a piu' di cinque anni dall'effettiva espulsione e che la normativa
penale deve essere disapplicata, non potendosi attribuire rilevanza penale all'inosservanza
di un divieto di rientro oltre i cinque anni non piu' legittimo alla stregua
dell'ordinamento interno e comunitario
¤
Sent.
Cass. 7912/2013: la condotta di reingresso senza autorizzazione dello
straniero gia' destinatario di un provvedimento di rimpatrio conserva rilevanza
penale, anche dopo l'emissione della Direttiva
2008/115/CE, ad eccezione del fatto che il divieto non puo' superare i 5
anni (e' pero' reato rientrare, in presenza di un vecchio divieto di reingresso
prima che siano trascorsi 5 anni); nello stesso senso, Sent.
Cass. 28465/2013
o
nel senso della punibilita'
¤
TAR
Emilia e TAR
Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di
espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la
normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di
reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza
dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi
dettate
¤
TAR
Lazio e TAR
Lazio: la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva;
nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 5244/2012 e Sent.
Cons. Stato 18/2013, che, pero', fanno riferimento a un reingresso
anteriore al decorso di cinque anni
Assistenza agli stranieri da espellere (torna
all'indice del capitolo)
Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione immediata (torna all'indice del capitolo)
o
per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ
o
per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; nota: a rigore, il rischio
di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca
l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva)
Misure alternative al trattenimento in CIE (torna
all'indice del capitolo)
Imposibilita' di trattenimento: ordine del questore (torna
all'indice del capitolo)
o
l'impossibilita' deve essere motivata,
sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico
hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non
bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della
legge (Sent.
Cass. 394/2009, Trib.
Lecce e Trib.
Brindisi)
o
l'impossibilita' puo' essere motivata
anche da mancanza di posti (sent.
Cass. 33486/2007)
o
la motivazione deve dar conto del perche'
le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero
(Sent.
Cass. 23812/2009)
o
non richiesta la convalida della misura,
dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord.
Corte Cost. 357/2007)
o
per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib.
Pesaro)
į
TAR
Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore
e' di competenza del giudice ordinario; nota: non
e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di
espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione dell'ordine del questore (torna
all'indice del capitolo)
o
la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento
o espulsione coattiva o quando
lo straniero si sia sottratto
al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso
o
la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare
adottabile il trattenimento in CIE)
į
La competenza per il reato di violazione dell'ordine del
questore e' del giudice di pace
(L. 129/2011)
į
Al procedimento penale si applicano le
disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento
del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D.
Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e'
avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure
limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale
facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine (L. 129/2011)
į
Il giudice di pace tiene
conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione
dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)
į
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di
reingresso non inferiore a 5 anni (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 129/2011; nota: la previsione di
un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della
situazione specifica e' in evidente contrasto con
la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere); eseguita l'espulsione,
il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato
di trasgressione dell'ordine del questore, che
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva
la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione
dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
į
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non
dovrebbe essere intralciato dal
procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa
censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in
precedenza, da Sent.
Corte Giust. C-61/11), salvo che, per difficolta'
nell'esecuzione dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione
della multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs.
274/2000, come osservato, in relazione alle sanzioni previste per il reato di
ingresso e soggiorno illegale, da Ord.
Trib. Rovigo)
į
A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di
valutare il caso specifico e di tener
conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio
volontario), salvo che lo straniero si
trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del
questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta
di nulla-osta all'autorita' giudiziaria
į
La violazione
del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo
e' punita con la multa da 15.000 a 30.000
euro (L. 129/2011)
į
La procedura puo'
essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo,
di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011,
alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere
all'accompagnamento alla frontiera)
į
Nota: Ord.
Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in
via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6,
della Direttiva
2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e
di restrizioni della liberta' che dipendono da
titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica
apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale
spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di
espulsione
į
Per esservi reato nel mancato rispetto
dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo
straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto
dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
į
Sent.
Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine
del questore, il giudice deve verificare la
legittimita' del provvedimento del questore sia sotto
il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla
possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o
per eccesso di potere; Trib.
Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del
questore deve essere eseguibile almeno
astrattamente e in forma legale
į
Sulla nozione di giustificato motivo:
o
Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti
dall'interessato e l'indigenza
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero
gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e',
in base a L. 129/2011, opzionale)
o
Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
o
circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia
celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
į
Sent.
Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p.
(inosservanza dei provvedimenti dellÕautorita') lo straniero che non ottemperi
all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini
dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento
del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs
286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti
Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del
capitolo)
o
la Direttiva
2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
¤
osta alla normativa di uno Stato membro
che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta
normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur
soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non
essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato
sottoposto alle misure coercitive di cui allÕart. 8 Direttiva
2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al
fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del
trattenimento non sia stata ancora superata
¤
non osta a siffatta normativa laddove
essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata
applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva
2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza
che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva
2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione,
se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)
o
punti 30 e 31 della sentenza:
¤
la finalita' della Direttiva
2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno
e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero
evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una
persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua
situazione abbia potuto essere chiarita
o
punto 41:
¤
i cittadini di paesi terzi i quali, oltre
ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare
(nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano
resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi
dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Rimpatrio volontario assistito (torna all'indice
del capitolo)
o
possibili attivita':
¤
divulgazione delle informazioni sulla
possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalita' di
partecipazione ai relativi programmi
¤
assistenza allo straniero nella fase di
presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio,
compreso il raccordo con la rappresentanza consolare del Paese d'origine ai
fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio
¤
informazione sui diritti e doveri dello
straniero connessi con la partecipazione al programma di rimpatrio
¤
organizzazione dei trasferimenti
¤
assistenza dello straniero, con
particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19 co. 2-bis D.
Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali
con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali),
nelle fasi precedenti la partenza
¤
corresponsione di un contributo economico
per le prime esigenze nonche' assistenza ed eventuale sostegno dello straniero,
con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel
Paese di destinazione
¤
collaborazione con i Paesi di
destinazione dello straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento
o
priorita':
¤
soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19
co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche
o sessuali)
¤
vittime di tratta, soggetti affetti da
gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di
protezione internazionale o umanitaria
¤
stranieri che non soddisfino piu' le
condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno
¤
stranieri, gia' destinatari di un
provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti in CIE
¤
stranieri, gia' destinatari di un
provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza
volontaria, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998
o
programmi di rimpatrio volontario e
assistito di cui all'art. 2 promossi ed attuati dal Mininterno anche avvalendosi di
¤
organizzazioni internazionali e
intergovernative con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di
rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella
collaborazione con i Paesi di destinazione)
¤
regioni
¤
enti locali, come definiti da art. 2 D.
Lgs. 267/2000
¤
associazioni iscritte nel Registro delle
persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore
dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di
rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella
collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta'
finanziaria)
¤
associazioni di promozione sociale, di
cui all'art. 2 L.
383/2000, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della stessa legge,
operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno
triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza
almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche'
adeguata capacta' finanziaria)
¤
associazioni iscritte nel Registro di cui
all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 con comprovata esperienza almeno triennale in
programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno
triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata
capacta' finanziaria)
o
pianificazione da parte del Mininterno delle attivita'
per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo
le priorita' indicate
o
selezione e aggiudicazione,
da parte del Mininterno, dei soggetti incaricati
della attuazione dei programmi di rimpatrio, sulla base della pianificazione
o
collaborazione tra i Consigli territoriali e i soggetti
terzi potenzialmente coinvolgibili nei programmi di rimpatrio finalizzata alla
promozione di tali programmi
o
procedura di ammissione al programma di rimpatrio:
¤
lo straniero
presenta alla Prefettura della provincia nella
quale si trova istanza di accesso al programma di
rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle
informazioni di cui e' in possesso; la presentazione dell'istanza non
sospende l'esecuzione del provvedimento di
respingimento o di espulsione gia' adottato
¤
la Prefettura
informa della presentazione dell'istanza la questura competente, che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal
programma di rimpatrio e che lo straniero sia in possesso di un valido documento
di riconoscimento o, in
mancanza, che ne sia stata accertata l'identita';
in caso di esito favorevole degli accertamenti di
cui al precedente periodo, la Prefettura ammette
l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti
in relazione al finanziamento del programma
¤
la Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti
(sospensione dei provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di
lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile, e delle eventuali
misure limitative della liberta' personale adottate) di cui all'art. 14-ter co.
3 D. Lgs. 286/1998, e informa dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione
del programma; in caso di mancata ammissione al
programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via
telematica, all'interessato ed al soggetto
incaricato dell'attuazione
¤
il soggetto incaricato dell'attuazione del programma comunica
alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli
adempimenti previsti cui da art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (comunicazione
all'autorita' giudiziaria ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a
procedere per il reato di soggiorno illegale) nonche' l'eventuale presentazione
dell'istanza di revoca del divieto di reingresso (nota: in caso di ammissione al programma
di rimpatrio assistito, il provvedimento di espulsione e' sospeso; ne deriva
che non opera il divieto di reingresso conseguente
a tale provvedimento; in queso senso, sebbene in
modo non esplicito, circ.
Mininterno 7/1/2013:)
o
configurandosi il rimpatrio assistito
come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga
privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu'
"meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un
termine per il rimpatrio volontario); tuttavia, la finalita' puo' essere quella
di incentivare in modo marcato la collaborazione (anche tardiva) di chi sia
trattenuto in CIE (quella di chi abbia ottenuto il termine per il rimpatrio
volontario e' cosa gia' acquisita, per definizione), allo scopo di rendere
efficace la procedura di rimpatrio ed abbreviare i tempi del (costoso)
trattenimento; condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e'
infatti che sia accertata l'identita' dello straniero (cosa che richiede la
collaborazione dell'interessato)
o
e' stata dimenticata una categoria
intermedia tra quella dei trattenuti in CIE e quella di coloro che abbiano
ottenuto un termine per il rimpatrio volontario: gli stranieri che, destinatari
di un provvedimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili,
senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE; il rimpatrio
assistito puo' comportare vantaggi economici per lo straniero in fase di
inserimento in patria, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo
gruppo intermedio; questa esclusione colpisce in particolare lo straniero in
possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio (questi non gode
della concessione di un termine per il rimpatrio volontario, essendo
considerato "a rischio di fuga", ed e' allontanabile immediatamente),
e potrebbe indurlo ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da
poter subire il trattenimento e, successivamente, godere dell'ammissione al
programma di rimpatrio!
o
ne abbia gia' fruito in passato
o
sia destinatario di un provvedimento di
espulsione coattiva per pericolosita' (ordine
pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo, prevenzione) o per violazione
del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di
sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un
mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale
o
abbia violato
il termine per il rimpatrio volontario o il divieto
di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle
adottate dal questore in caso di concessione del
termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare
il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare
la detenzione in CIE)
o
sono sospesi
i provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure
limitative della liberta' personale eventualmente
adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE); nota: e' evidente, da queste
disposizioni, come al programma di rimpatrio assistito possa essere ammesso
anche uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro, pero', in quale contesto tale straniero possa chiedere
l'ammissione al programma, dal momento che l'unica possibilita' sembra essere
quella di richiesta contestuale alla richiesta di concessione del termine per
il rimpatrio volontario, di cui all'art. 13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale
richiesta puo' essere presentata solo quando sia gia' stato escluso che si
debba procedere obbligatoriamente ad espulsione coattiva)
o
la prefettura comunica alla questura l'avvenuto
rimpatrio dello straniero; la questura avvisa avvisa
l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno
illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a
procedere (salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto)
o
il sottrarsi
al programma di rimpatrio assistito da parte dello
straniero comporta la sua espulsione coattiva e
l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine del questore di lasciare il
territorio dello Stato, in caso di trattenimento impraticabile)
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L.
129/2011) (torna all'indice del capitolo)
Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del
capitolo)
o
la direttiva disciplina il rimpatrio
degli stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno (nota: non la
loro condizione complessiva)
o
gli Stati membri possono decidere (nota:
in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi
che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore,
a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e
a quelli di estradizione
o
la direttiva non si applica ai cittadini
comunitari e ai loro familiari che esercitino il diritto di liberta' di
circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi terzi e ai loro
familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad accordi tra la
Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi dall'altra
(Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San Marino)
o
se la direttiva non viene applicata ai
casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non
peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di
misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e
trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato
inoltre il principio di non refoulement
o
si tiene nel dovuto conto l'interesse
superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute
dell'interessato, il principio di non refoulement
o
lo straniero in condizioni di soggiorno
illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero' e' titolare di permesso
rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi ed e' soggetto a
decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico
o
se lo straniero e' ripreso da altro Stato
membro in virtu' di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in
vigore della direttiva, e' il secondo Stato membro ad adottare la decisione di
rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in posizione irregolare anche sul
territorio di tale Stato)
o
possibile, per uno Stato membro,
sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se
si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione
o
se e' pendente una procedura di rinnovo
del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la
possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura
o
una decisione di rimpatrio (come pure di
allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere adottata anche
contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o
revoca del permesso)
o
di norma, lo straniero da rimpatriare
deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine compreso
tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona questa possibilita'
all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve
essere informato della possibilita' di presentarla
o
il termine per il rimpatrio volontario e'
prorogato in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno
pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami
familiari o sociali)
o
possono essere imposte delle misure atte
a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di
firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna
di documenti)
o
il termine puo' essere ridotto o non
concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi sulla base di criteri
oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di
allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o
fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di
permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu' grave del non
averla presentata affatto)
o
si da' luogo all'allontanamento (inteso
come esecuzione della decisione di rimpatrio da parte dello Stato) quando non sia
stato concesso un termine per il rimpatrio volontario o, se tale termine e'
stato concesso, quando lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di
rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando emergano, prima della
scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato la mancata concessione
del termine
o
se lo straniero resiste alle misure di
allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la
forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita'
e dell'integrita' fisica dell'interessato
o
gli Stati membri effettueranno un
monitoraggio degli allontanamenti coattivi
o
l'allontanamento e' differito nei casi in
cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da
parte dell'autorita' competente per il ricorso
o
l'allontanamento puo' essere differito
quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a
causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali
la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire
all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a
scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di
firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna
di documenti)
o
prima di adottare una decisione di
rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira'
che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente
per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse; lo Stato membro
si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria
famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza nello Stato di
rimpatrio
o
i provvedimenti di rimpatrio devono
essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e' stato concesso il
termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato
rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto anche in altri casi
(nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli "altri casi"
in cui il divieto puo' essere imposto)
o
il divieto di reingresso sara'
determinato in considerazione della situazione personale; puo' comunque
superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in inglese:
"it may however exceed five years if the third-country national represents
a serious threat to public policy, public security or national security" ;
nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio all'interpretazione
secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere superato anche in altri
casi, non determinati)
o
lo Stato membro prendera' in
considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso
adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del divieto e'
obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato il termine
per il rimpatrio volontario
o
le vittime di tratta che abbiano ottenuto
un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva
2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in
caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando
rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la
sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)
o
lo Stato membro puo' astenersi
dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per
ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo' anche revocarlo
o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie
o
quando uno Stato membro intende
autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da
parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene
conto degli interessi di questo
o
i provvedimenti di rimpatrio (e quelli
eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma
scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di
impugnazione; le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate
se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio,
per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la
prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati)
o
il provvedimento deve riportare anche una
traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile
per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire che, per chi sia entrato
illegalmente, la comunicazione sia data in formato standard definito dalla
legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti che entrano
illegalmente
o
lo straniero ha diritto a ricorrere
contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione)
davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo
competente composto da membri imparziali e indipendenti
o
l'autorita' o organo competente puo'
riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la
sospensione non e' gia' prevista dalla legge)
o
lo straniero ha diritto all'assistenza
legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio
o
gli Stati membri possono limitare
l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso giurisdizionale e/o in
caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati specificamente designati e/o
se il ricorso non e' palesemente infondato; possono prevedere tetti di spesa e
di tempo per il gratuito patrocinio e che il trattamento non sia piu'
favorevole di quello previsto per i propri cittadini; possono esigere un
rimborso totale o parziale delle spese se la condizione economica dello straniero
non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere le spese
o
nelle more del rimpatrio volontario o in
caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure
urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto
della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone
vulnerabili
o
in caso di estensione dei termini per il
rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio,
l'interessato e' informato per iscritto
o
il trattenimento e' consentito solo per
preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e'
rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per
l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno
coercitiva
o
il trattenimento deve essere piu' breve
possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in
corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o
il provvedimento di trattenimento puo'
essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o
amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di
legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del
giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in
questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale
istanza
o
lo straniero ha diritto alla revisione
periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento
prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita'
giudiziaria
o
quando i presupposti del trattenimento
vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di
allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente
o
la durata massima del trattenimento e'
prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo'
essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto
del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello
straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi
terzi
o
il trattenimento e' effettuato in centri
appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni
o
lo straniero detenuto ha il diritto di
contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari
o
le esigenze delle persone vulnerabili
trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o
essenziali
o
organizzazioni rilevanti e competenti,
nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di
trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione
preventiva
o
gli stranieri trattenuti ricevono
informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti,
incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri
o
minori non accompagnati e famiglie con
minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo
piu' breve possibile
o
le famiglie trattenute devono godere di
sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti
devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi
lunghi, all'istruzione
o
i minori non accompagnati devono
ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di
personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'
o
nel contesto del trattenimento di minori
si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse
o
nei casi in cui vi sia un numero
eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato
membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida
giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere
dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo
Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e
della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di
adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della
direttiva
o
lo straniero irregolarmente soggiornante
titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro
Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato
(verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato
rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di
straniero pericoloso (art. 6, co. 2)
o
per il divieto di reingresso non dovrebbe
essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe
essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare
o
attualmente, non sono previste deroghe al
divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto
vittima di tratta (art. 11, co. 3)
o
la normativa vigente non prevede la
possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del
giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13, co. 2)
o
la normativa attuale non prevede
esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle
more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto
dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la normativa vigente non prevede un
riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta
dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame
solo in caso di proroga del trattenimento
o
la normativa vigente non prevede che si
ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire
l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli
ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o
la normativa vigente non prevede misure
per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o
l'accesso ai centri di trattenimento di
rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo
da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita'
di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o
di affidamento di servizi
o
il diritto dello straniero di essere
informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la normativa vigente non prevede alcuna
disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che
non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o
il rispetto dei diritti dei minori (art.
17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva
2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto in
pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato
dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva
ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che
l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del
trattenimento
o
quando il periodo massimo di
trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto,
l'interessato deve essere liberato immediatamente,
anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento
aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di
mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)
o
nell'intervista cui lo straniero e'
sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andra'
verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia possibile
rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo
o
qualora sia esclusa la possibilita' di
rilascio di permesso, si deve accertare se sussistano motivi che impediscono di
concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria; tali motivi
impeditivi sono configurabili qualora lo straniero
¤
abbia presentato una domanda di soggiorno
che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta
¤
sia pericoloso per l'ordine pubblico o la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
¤
sia a rischio di fuga, ossia ricorra il
pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso
un termine per la partenza volontaria
o
per valutare se sussista il rischio di
fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, con adeguata
documentazione
¤
la disponibilita' di adeguate garanzie
finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo (ai fini della
quantificazione della garanzia da prestare, si puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000)
¤
il possesso di un documento utile
all'espatrio, in corso di validita'
¤
l'utilizzabilita' di un alloggio stabile
non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta' (Gdp
Cremona: anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di
ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e'
sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura
di rimpatrio)
¤
la linearita' della sua condotta
pregressa
¤
il proprio concreto interesse a tornare
quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu'
prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano (Gdp
Cremona: la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione
di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di
rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli
strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa
decisione; nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un
permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda
continuare a soggiornare in Italia!)
¤
ogni altro elemento utile ad evidenziare
la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al
rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria (Gdp
Cremona: l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione
induista italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini
della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva
2008/115/CE)
o
in base ad art. 9, co. 2 Direttiva
2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare l'allontanamento,
in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero,
ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza
di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza assoluta, e non
semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione da parte della
Rappresentanza diplomatica
o
la misura del trattenimento potra' essere
adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla
lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel
caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive,
proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione
dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga
all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e
provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in
corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e
non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)
o
la durata del divieto di ingresso deve
essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun
caso
o
dai provvedimenti deve emergere come
¤
la posizione dello straniero sia stata
oggetto di approfondita valutazione
¤
le decisioni discrezionali (quale, ad
esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria,
la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano
corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di
meccanismi automatici di rimpatrio
¤
sia stato osservato il principio
dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"
o
in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni
vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del
questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello
stesso senso, Trib.
Torino, Trib.
Torino):
-
art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano
con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato
ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della
procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva
2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio
il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con
le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib.
Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il
meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita'
di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del
soggetto
-
secondo Sent.
Corte Giust. C-357/09, la Direttiva
2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto
quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi
di dar luogo a reclusione
-
non si vede quale utilita' ai fini del
ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere,
quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento
-
la norma incriminatrice in questione
deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra
sollevare incidente di legittimit costituzionale dal momento che compete al
giudice comune dirimere la questione di compatibilit di una norma nazionale
con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto
-
si ha incompatibilita' parziale fra norma
penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in
oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva
2008/115/CE quando si tratti di respingimento
-
anche se la condotta dello straniero ha
avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che,
secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.);
quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella
normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una
diversita' del fatto e non della fattispecie (sent.
Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib.
Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva
invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di
soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della
fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti
nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente
regolata dalla Direttiva
2008/115/CE (Proc.
Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent.
Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore
eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di
sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta'
tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si
puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare,
alla stregua di art. 2 c.p.,
come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib.
Cagliari
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine
del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater):
l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non
rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura
quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi,
neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
¤
Proc.
Trib. Pinerolo: la Direttiva
2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato
ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal
fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e'
stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso, Corte
App. Bologna, Ord.
Trib. Modena, Ord.
Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib.
Bologna, che non la convalida
¤
Trib.
Bologna, Trib.
Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE
¤
Proc.
Trib. Firenze e Trib.
Modena:
-
art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998
sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza
volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo
la Direttiva
2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa
attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto
mesi
-
ne consegue la disapplicazione della
norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
¤
Proc.
Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allÕart. 14,
co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione
della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva
2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla
Direttiva); nello stesso senso, Nota
Proc. Firenze, che segnala anche come
-
l'amministrazione possa immediatamente
conformarsi ai principi della Direttiva
2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio
volontario
-
l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5
ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge
-
il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva
2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato
allontanamento
¤
Proc.
Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva
2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi
esime dal dover sollecitare lÕintervento pregiudiziale della Corte di
Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna
incompatibile con la Direttiva
-
le norme del D. Lgs. 286/1998 che
disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile
contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva
2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
Æ
tutte le espulsioni siano immediatamente
esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata
richiesta di rinnovo
Æ
non e' prevista alcuna proroga, neanche
nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il
territorio entro 15 gg
Æ
tutte le modalita' di esecuzione delle
espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive,
senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo
sufficiente la difficolta' nellÕidentificazione, la mancanza di documenti per
il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello
straniero e non riconducibili a condotte resistenti)
Æ
la sospensione dell'allontanamento non e'
prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs.
25/2008)
-
tali norme non debbono quindi essere
applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo
emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa
attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale
-
un provvedimento anteriore al 24/12/2010
e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono
ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una
conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie
incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi
disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma
europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza
della norma europea (Sent.
Corte Giust. C-224/97)
-
il mancato ottemperamento all'ordine del
questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal
momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era
preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma
originariamente prevista
-
in presenza di una sequenza di
provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del
sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la
potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle
norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute
in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla
disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del
questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di
ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato
-
in relazione alla retroattivita' si fa
riferimento ad art. 2, co. 2 c.p.,
dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme
extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente,
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la
qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent.
Cass 2451/2007)
¤
Ord.
Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza
penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del
reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva
2008/115/CE
¤
Gdp Milano (citato da un comunicato
del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva
2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non
risultano elementi di pericolosita'
¤
Gdp
Ravenna: annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera
scadenza del termine di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con
intimazione, senza dar luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato
a valutare se fosse possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario,
coerentemente con la Direttiva
2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a meno che non
intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e l'automatica
applicazione di un divieto di reingresso)
¤
Gdp
Cremona:
-
illegittimo il provvedimento di
espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5 gg per lasciare
il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non sufficientemente
dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente contestualmente non
applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di presentarsi
periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a scongiurare tale
rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo modo Circ.
Mininterno 17/12/2010); nello stesso senso, Gdp
Milano, che osserva come l'infondatezza della prospettazione del questore e
la conseguente illegittimita' per eccesso di potere produca l'illegittimita'
del provvedimento di espulsione
-
anche in assenza degli adempimenti
obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un
domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero
soggetto alla procedura di rimpatrio
-
l'inserimento in un ente riconosciuto
dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e' sintomatico di inserimento
sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile
in applicazione della Direttiva
2008/115/CE
-
la semplice dichiarazione dello straniero
di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda
sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che
intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per
ottenere una diversa decisione (nota: se non valesse questo principio,
l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo
straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter
risulta incompatibile con la Direttiva
2008/115/CE
-
si applica, riguardo alla retroattivita',
art. 2, co. 2 c.p.
¤
Gdp
Milano: annullato un provvedimento di espulsione coattiva per contrasto con
la Direttiva
2008/115/CE, non essendo motivata l'affermazione in base alla quale lo
straniero sarebbe a rischio di fuga e non risultando precedenti penali che
possano far supporre la pericolosita' dell'interessato; nello stesso senso, Trib.
Varese, che osserva come non spetti allo straniero dimostrare l'assenza del
rischio
¤
Gdp
Napoli: annullato un decreto di espulsione per contrasto con la Direttiva
(verosimilmente perche' il divieto di reingresso di dieci anni imposto non
sembra proporzionato al caso di straniero non pericoloso; nota: motivazione
confusa)
¤
Gdp
Alessandria: annullato un decreto di espulsione fissato in confromita' con Circ.
Mininterno 17/12/2010, dal momento che i criteri per valutare il rischio di
fuga non possono essere fissati con circolare
¤
Trib.
Roma:
-
assoluzione dell'imputato dal reato di
violazione del divieto di reingresso perche' il fatto non sussiste, previa
disapplicazione dell'atto amministrativo complesso e presupposto, costituito
dal decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso e dall'ordine di
allontanamento del questore, emessi entrambi prima della scadenza del termine
per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE; tali atti sono divenuti illegittimi perche' emessi nel
rispetto di disposizioni, in materia di immediata esecutivita' del decreto di
espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello
Stato prima di dieci anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno,
incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della Direttiva
2008/115/CE
-
per tali atti non e' applicabile il
principio amministrativistico del tempus regit actum, dal momento che il rapporto cui essi ineriscono non e'
irretrattabilmente definito (e quindi insensibile ai successivi mutamenti della
normativa); l'assetto prodotto da detti atti permane, infatti, per il solo
fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatici
capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali (sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011)
¤
Gdp
Bari: annullato il decreto di espulsione emanato ai sensi della vecchia
normativa e in dispregio della Direttiva
2008/115/CE senza motivare la mancata concessione di un termine per il
rimpatrio volontario
¤
Sent.
Cass. 18481/2011: illegittimo un provvedimento di espulsione adottato
automaticamente per violazione dell'ordine del questore di lasciare l'Italia
entro 5 gg, dal momento che la Direttiva
2008/115/CE impone di prevedere per legge i casi in cui non e' possibile
concedere un termine per il rimpatrio volontario (nota: il provvedimento in questione era stato adottato il 18/3/2010, quando
ancora non erano spirati i termini per il recepimento della Direttiva!)
o
in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Verona:
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter
non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al
trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo'
essere espulso finche' sconta la pena); nota: in
seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva
2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie
per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad
affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio
-
una detenzione disposta per sanzionare
una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata
al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per
il trattenimento del richiedente asilo da Sent.
Corte Giust. C-357/09)
-
l'introduzione del reato di cui all'art.
10-bis non e' incontrasto con la Direttiva
2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent.
Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che
permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
-
le decisioni di rimpatrio seguite dalla
fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti
di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14
co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di
espulsione
-
nei casi, pero', di mancata concessione
del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato
accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile,
all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai
sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine
continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello
prevalente)
-
i decreti emessi dopo il 24/12/2010
devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio
di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure
devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario
con un termine non inferiore a 7 gg
-
restano legittimi gli ordini del questore
emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma
lÕincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib.
Bologna; nota: orientamento di segno
contrario a quello prevalente)
o
rinvii alla Corte di Giustizia:
¤
Trib.
Milano:
-
la previsione dei reati di cui all'art.
14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva
2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza
di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente
piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni
diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima
-
tale valutazione di incompatibilita' non
discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto
utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero
perseguito dalla Direttiva
-
di conseguenza, si rinviano gli atti alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di
interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il
cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la
reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del
questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini
successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere
allÕarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione
nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera
inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita'
amministrativa
-
la Direttiva
2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo
autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non
collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione
della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia
caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo
Æ
della durata
Æ
dell'assenza del riesame periodico della
privazione della liberta'
Æ
della previsione di arresto obbligatorio
e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di
adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di
condotta ostruzionistica
Æ
dell'esecuzione della sanzione in un
istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti
-
si rinviano gli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale
di interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un
ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a
norma dellÕart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale,
sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della
legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati
artt. 15 e 16
-
se il risultato voluto dalla Direttiva
2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad
una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate
solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma
apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una
violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di
trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni
giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato
prescrittivo della direttiva da trasporre
-
sembra ragionevole la tesi secondo la
quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva
2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita
alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a
reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio,
considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il
prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
-
tale tesi pero' non corrisponde all'unica
interpretazione possibile delle norme della Direttiva
2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di
sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in
ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate
conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o
equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di
mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
-
si richiede, quindi, alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,
Æ
se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par.
1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro,
invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di
intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando
non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo
trattenimento
Æ
se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della
Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata
mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per
questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione
detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte)
rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di
allontanamento
Æ
se l'art. 2, par. 2, lettera b), della
Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della
Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in
particolare dall'art. 79 TFUE,
nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la
mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la
Direttiva non trovi applicazione
Æ
se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15,
par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche
alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di
intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che
dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
Æ
se, conclusivamente, anche alla luce del
decimo considerando, del previgente art. 23
C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa
dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1
e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore
di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va
considerata alla stregua di extrema ratio e che
nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva
in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio
o
rinvio alla Corte Costituzionale:
¤
Ord.
Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di
legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva
2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad
allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa
finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto
non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con
la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti
massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite
di quella attualmente prevista
o
la Corte afferma esplicitamente che la normativa
italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni
della Direttiva
2008/115/CE
o
riguardo alla disposizione sotto esame fa
le affermazioni seguenti
¤
gli Stati membri conservano la competenza
in materia penale
¤
essi non possono pero' applicare una
normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli
obiettivi di una direttiva
¤
la Direttiva
2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto
dei principi di proporzionalita' e di efficacia
¤
una norma come quella in esame pecca
sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la
detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione
della proporzionalita')
o
non sembra che ci si possa attendere, in
futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs.
286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non
sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar
luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se
eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte
del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti
disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena
dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione
della situazione particolare
o
non sembra che una censura per le
disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche
dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva
2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe
nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le
sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno
irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi,
che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri,
purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio
o
la Corte, facendo riferimento alla Posizione
dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche'
lÕart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva
2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare
la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in
conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in
tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine
impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita
a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale,
concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento
a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine
di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla
possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia
stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile
pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione
penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a
motivare la deroga alla Direttiva
o
Sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:
¤
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11
¤
art. 164 del Trattato di C.E.E impone al
giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla
conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del
diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte
le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si
incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia
immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una
questione di legittimita' costituzionale
¤
similmente a quanto accade a seguito
dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da
ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta
applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di
applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub
judice
¤
il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai
successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza
certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi
giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o
Trib.
Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio
criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent.
Corte Giust. C-61/11
o
Sent.
Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato
ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa
della abolitio criminis della fattispecie,
conseguente alla Sent.
Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib.
Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei
termini per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent.
Corte Giust. C-61/11), Sent.
Cass. 26027/2011
o
Corte
App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE; nello stesso senso, Trib.
Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui
all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate
prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011
o
Sent.
Cass. 22105/2011: a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art.
14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in
questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato
formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al
ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent.
Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo
(anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento
italiano)
o
Ord.
Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co.
5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in
base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore
della Direttiva
2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e'
presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione
o
Sent.
Cass. 4753/2012, il provvedimento di espulsione adottato sulla base della
normativa vigente prima del termine per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE non richiede, per essere legititmo, di essere adottato in modo
coerente con le disposizioni della Direttiva stessa (il fatto che la scadenza
del termine faccia venir meno il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs.
286/1998 incide sugli aspetti penali e sulla espulsione conseguente alla
condanna, non sulla validita' del provvedimento amministrativo originale)
o
Nota
del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le
procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso
i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673
c.p.p.,
di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis
o
Corte
App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione
per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione
dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura l'ingiusta
detenzione; nota: un articolo
di Luca Masera fa osservare come
¤
si tratti di una applicazione analogica
di art. 314 c.p.p.,
che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata
all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata
su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)
¤
Sent. Corte Cost. 310/1996 abbia esteso
il diritto all'equa riparazione anche ai casi di detenzione ingiustamente
patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e dunque anche ad ipotesi in
cui il titolo della detenzione non fosse una misura cautelare (ma, in questo
caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente
legittimo al momento della sua esecuzione)
¤
data per valida l'applicazione analogica,
si tratti di individuare analogicamente un termine da cui far decorrere i due
anni utili per la presentazione dell'istanza di riparazione (art. 315 c.p.p.),
risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui
l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso
illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)
Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto (torna
all'indice del capitolo)
o
la polizia procede al fotosegnalamento
dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che
questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi
dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in
particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura);
tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai
quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent.
Cons. Stato 2320/2013, Sent.
Cons. Stato 2321/2013, Sent.
Cons. Stato 2646/2013
o
copia del cartellino fotodattiloscopico
e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e'
detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede
l'istituto penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura
di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le
autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di
acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su
richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della
medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze
delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare
i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo
straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile
vicino al luogo di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su
richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad
assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello
dell'orario di partenza del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica
l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il
successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso
in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della
scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Destinazione dello straniero espulso; transito atraverso altro paese
(torna all'indice del capitolo)
o
lo straniero da espellere risulti in
Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p.
e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero
destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale
o
sussistono impedimenti al transito
attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione
ovvero dello Stato richiedente
o
il provvedimento richiede un cambio di
aeroporto nel territorio nazionale
o
l'assistenza non puo' essere fornita al
momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto
differita)
o
lo straniero e' considerato una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o
l'autorizzazione al transito per via
aerea sia stata rifiutata o ritirata
o
lo straniero sia uscito, senza
autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito
o
l'espulsione dello straniero in un altro
Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di
connessione siano falliti
o
non sia stato possibile, per qualsiasi
motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello
straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione
Accordi di riammissione (torna all'indice del
capitolo)
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal
2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in
vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore
dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in
vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal
2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal
2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore
dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal
2000
o
Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal
1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato
Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto
dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo
quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione Russa, Accordo
con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo
d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della
Federazione Russa nel 2010 (circ.
Mininterno 30/7/2012)
o
la Tunisia si impegna a riprendere in
tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un
lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la
loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso vorrebbe)
o
rileva, ai fini dell'accertamento
dell'identita', anche la dichiarazione dell'interessato
o
l'autorita' consolare puo' decidere di
procedere ad audizione dell'interessato, da effettuare entro 4 gg (inclusi
festivi)
o
l'audizione puo' essere anche sollecitata
dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che la nazionalita' sia
quella dell'altra parte
o
trasmissione di impronte e foto
all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile stabilire in altro modo
l'identita'; risposta entro 15 gg
o
in mancanza di documento valido,
l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di possesso di
documento scaduto
o
riammissione di cittadini di paesi terzi,
Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano transitati attraverso
l'altra parte
o
allo scopo di evitare coinvolgimento dei
mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque rimpatrio di massa o speciale
Trattato di Prum (torna all'indice del capitolo)
o
le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento nell'organizzazione di voli congiunti per
l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente
presenti nel territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via
aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di
allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti
contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento
comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da
allontanare e sulle misure di sicurezza
o
una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il
territorio di un'altra Parte contraente nella
misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio
deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati
dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare
Limiti all'espulsione (torna all'indice del
capitolo)
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione; Gdp
Roma: accolto il ricorso contro l'espulsione di un nigeriano, sulla base
del rischio di persecuzione che subirebbe in patria, a dispetto del fatto che
la domanda di asilo e' stata rigettata dalla Commissione territoriale e in
considerazione del fatto che successivamente e' stato vittima di un tentato
omicidio da parte di connazionali (possibilmente correlato con le tensioni
interreligiose in atto in Nigeria)
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore
rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato da Trib.
Firenze e Trib.
Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice
di pace di Torino e dal Giudice
di pace di Genova al caso di omosessuali; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
minori (salvo
il diritto di seguire il genitore o lÕaffidatario espulsi); la minore eta' deve
essere presunta qualora la perizia di accertamento
indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque
applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ.
Mininterno 9/7/2007,
coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR
448/1988);
Gdp
Roma: annullata l'espulsione di cittadino egiziano di 18 anni compiuti, in
quanto trova applicazione anche in Italia la normativa egiziana secondo cui la maggiore eta' viene raggiunta al 21-esimo anno
o
donne incinte
o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent.
Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito
convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa
13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento
giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord.
Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che
afferma di essere padre naturale di un nascituro; nota: Gdp
Agrigento applica la Sent.
Corte Cost. n. 376/2000 per annullare un provvedimento di respingimento
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del Mininterno a un
quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per
naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lÕadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca;
Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nello stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino hanno
annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una straniera in
procinto di sposarsi con italiano (da Rass.
Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); in senso opposto, Ord.
Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali
e si renderebbe inefficace ex post e per fatto
sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del
potere espulsivo); nello stesso senso, in caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza
motivata da ragioni transitorie di carattere
economico non e' segno del venir meno dei rapporti
materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione
del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib.
Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la
comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione
(nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); note:
¤
Trib.
Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero
che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
-
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio
e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi
e' effettiva convivenza
-
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per
eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
-
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
-
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
-
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna:
lo straniero convivente con nipote italiano in
tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass.
n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di
volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011, sent.
Cass. 25963/2011, sent.
Cass. 6694/2012); Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in
via cautelare, una misura di prevenzione di cui
all'art. 14 L.
55/1990,
o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi
o
apolidi (Convenzione
di New York del 1954, art. 31)
o
lo straniero che
abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o
essenziale (Sent.
Corte Cost. 252/2001, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006);
secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un
tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR
Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent.
Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR
Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno
in Italia per motivi di cure; Sent.
Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro
l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia
antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della
espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo
straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR
Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da
patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali
per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione; Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve
accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente
in Italia (incluso il trattamento retrovirale per l'HIV) siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche
le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie
a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute,
in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di
valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di
pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano
condivisibili
o
sussistono motivi per ritenere che
rappresenti un pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena
della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di ricevere
cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio
2000 (lÕespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non
rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del
rimpatrio) e Grande
Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non
incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia
rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione
da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria,
17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a
rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo
equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito,
15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
o
i richiedenti sono invitati a non
utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione
dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o
gli Stati sono invitati a garantire il
diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo
la sospensione dei provvedimenti
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement nei confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori,
violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali
femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una
protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza,
non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita
potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di
tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di violenza psicologica,
atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato,
mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali
possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche'
il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner,
conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere
un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione
(torna all'indice del capitolo)
o
eÕ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellÕaffidatario regolarmente soggiornante, se eÕ di etaÕ < 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari
se eÕ di etaÕ > 14 anni e convivente con il genitore o con lÕaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000,
con ambiguitaÕ riguardo allÕaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE
slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
ottiene un permesso per minore etaÕ, negli altri casi
o
circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in senso opposto, Sent.
Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di
grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la
normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo
(quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme statuiscano
diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento
o
circ.
Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari
rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in
vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire
anche della conversione, prevista per il permesso
per motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa
occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia: il permesso e' convertibile, in
presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per
studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia
venuto meno il requisito di convivenza; in senso contrario, in precedenza, Corte
d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di
italiano e' l'inespellibilita'; Cons.
Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da
cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo'
quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge
straniero di cittadino italiano; Trib.
Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la
comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione
(nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; TAR
Toscana: legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza
non ha mai avuto luogo
o
Ord.
Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al
cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta
successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L.
94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)
(torna all'indice del capitolo)
Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione (torna all'indice del capitolo)
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il
decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio dello stato di abbandono; Ord.
Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso
riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente
debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario
del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del
quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi
degli artt. 330 e 333 c.c.
(si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore,
con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla
limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal
genitore); Ord.
Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
Espulsione e protezione internazionale (torna
all'indice del capitolo)
o
ospitato obbligatoriamente in un centro
di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di
soggiorno illegale
o
trattenuto in un Centro di
identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
(da D. Lgs. 159/2008)
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra
condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai
fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non
sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art.
23, co. 4 Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
o
la Direttiva
2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia
presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo
che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che il cittadino di un paese
terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che
sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva
2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto
nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le
circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di
ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e'
oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto
al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio
rimpatrio
o
art. 7 par. 3 Direttiva
2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa
interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di
confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario,
ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita'
nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per
adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in
materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in
base alla Direttiva
2008/115/CE
o
in caso di abuso del diritto di asilo
(quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione
della normativa in materia di concessione dellÕasilo al fine di rendere
inefficace lÕapplicazione della Direttiva
2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di
tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo
allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della
procedura di asilo, il principio di non refoulement
venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e
trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva
2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai
richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento
sulla base della Direttiva
2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli
15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del
trattenimento
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
64.444, di cui 23.955 seguite da
effettivo allontanamento, nel 1999
o
88.570, di cui 23.836 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2000
o
92.597, di cui 34.390 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2001
o
105.988, di cui 44.706 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2002
o
78.342, di cui 37.756 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2003
o
81.134, di cui 35.437 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2004
o
96.045, di cui 30.428 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2005
o
103.836, di cui 24.902 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2006
o
63.663, di cui 15.680 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2007
o
64.271, di cui 17.880 seguite da effettivo
allontanamento, nel 2008
o
48.525, di cui 14.063 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
2005: 119.923 (19.646 respinti, 34.660
effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)
o
2006: 124.383 (20.547 respinti, 24.902
effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)
o
2007: 74.762 (9.592 respinti, 17.187
effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)
o
2008: 70.629 (6.358 respinti, 17.880
effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)
o
2009: 52.823 (4.298 respinti, 14.063
effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)
o
2010: 50.717 (4.201 respinti, 16.086
effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)
o
2011: 47.152 (8.921 respinti, 16.242
effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)
Allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di
cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti (torna
all'indice del capitolo)
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lÕincolumita' pubblica);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005
(anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione
"e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare
questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine
di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
į
Sono previsti esplicitamente, quali misure
di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art.
235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il
cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita'
previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento
basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia
per qualunque familiare del cittadino comunitario, con l'eccezione del partner
stabile (art. 183-ter D.
Lgs. 271/1989, come modificato da L. 129/2011); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in
base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
į
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp
Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno
illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia
(nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte
dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro
successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
į
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
į
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent.
Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
į
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro
interesse
į
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per
l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la
semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino)
į
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se
l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi
obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di
categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da
oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di
allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza
dello Stato (L. 129/2011)
¤
quando e' basato su motivi imperativi
di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto
di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
o
nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza (L. 129/2011)
o
nel caso in cui l'interessato si sia
trattenuto in Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o
nel caso in cui il prefetto adotti un
provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone
una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione
nella precedente
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore
dallÕadozione
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla
convalida
o
l'interessato e' informato del suo
diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere
ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato
e' trattenuto in un CIE, salvo che il
procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla
Cancelleria, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei
requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di
accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta
allÕespulsione allÕautoritaÕ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art.
380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eÕ negato solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allÕinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellÕespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lÕautoritaÕ giudiziaria decide allÕatto
della convalida dellÕarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con
cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa
disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore
e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi,
entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i
7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della
decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso
di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per
reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.;
Sent.
Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere
pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso
contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in
Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
o
applicazione (oltre che delle sanzioni
ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellÕart. 345 c.p.p. in
caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine
(se successivo) per la prescrizione del reato piuÕ grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare straniero con
diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario per mancanza dei requisiti (torna all'indice del
capitolo)
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato
il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il
soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario
¤
il cui soggiorno debba essere autorizzato
in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da
obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
¤
che sia non allontanabile per rischio di
persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
¤
che sia non allontanabile in quanto
minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente
(art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006;
secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un
tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto
con circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR
Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent.
Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR
Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno
in Italia per motivi di cure; Sent.
Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro
l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia
antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della
espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo
straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR
Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da
patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali
per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione; Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve
accertare se le cure alle quali e' sottoposto il
ricorrente in Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche
le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie
a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute,
in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di
valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di
pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano
condivisibili)
¤
che sia genitore naturale di un minore
regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore
(L. 94/2009)
¤
la cui presenza sia necessaria per lo
sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
¤
che sia affidato a comunitaÕ di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
(art. 32 co. 1 T.U.);
¤
che sia uno dei familiari di cui all'art.
29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
¤
la cui presenza sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p.
o allÕart. 3 L.
75/1958
(art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
¤
che debba espletare una misura
compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3
bis DPR 394/1999)
o
riguardo al diritto all'unita' familiare,
il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in
generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
į
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art.
54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
o
il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al
momento dell'adozione del provvedimento
o
non rilevano le intenzioni dello stesso
cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o
e' necessario
il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib.
Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha
superato i 3 mesi)
o
non rileva la mancata iscrizione
anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali
o
il provvedimento di allontanamento deve
comunque essere proporzionato all'interesse da
tutelare
o
non si dovrebbe procedere ad allontanamento
se la persona non e' diventata un onere eccessivo
per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata,
situazione personale e importo contenuti in Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
una persona che viva di lavori
saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale
Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di
allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente
in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora,
per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che
prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza
essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla
traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato
(nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno
un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha
il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di
soggiorno permanente)
Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento
del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna
all'indice del capitolo)
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di sicurezza dello
Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione (torna
all'indice del capitolo)
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di pubblica sicurezza
o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza
di sospensione (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni comuni sui ricorsi (torna all'indice
del capitolo)
22. Trattenimento nei CIE (torna all'indice)
-
Presupposti del
trattenimento
-
Misure alternative al
trattenimento in CIE
-
Luogo e durata del
trattenimento
-
Modalita' di adozione
del provvedimento di trattenimento; convalida
-
Divieto di
trattenimento dei minori non accompagnati
-
Imposibilita' di
trattenimento: ordine del questore
-
Violazione
dell'ordine del questore
-
Sent. Corte Cost.
22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)
-
Vigilanza e gestione
dei CIE
-
Diritti dello
straniero trattenuto
-
L'effetto del
recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE
-
Proposte del
Ministero dell'interno di modifica dell'organizzazione dei CIE
-
Cifre
Presupposti del trattenimento (torna all'indice del
capitolo)
o
per la necessitaÕ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaÕ di accertamenti su identitaÕ o nazionalitaÕ
o
per necessitaÕ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come
una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione
coattiva o del respingimento)
Misure alternative al trattenimento in CIE (torna
all'indice del capitolo)
Luogo e durata del trattenimento (torna all'indice
del capitolo)
Rete di CIE (torna all'indice del capitolo)
o
Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti
(numero effettivo: 112, a seguito di class action)
o
Bologna, Caserma Chiarini: 95 posti
(numero effettivo: 75, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o
Brindisi, Localita' Restinco: 83 posti
(chiuso dal 29/5/2012)
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96
posti (numero effettivo: 96)
o
Catanzaro, Lamezia Terme: 80 posti (60,
secondo Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa; chiuso dal 9/11/2012)
o
Crotone, S. Anna: 124 posti (numero effettivo:
62, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o
Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 248 posti
(numero effettivo: 74, a causa di lavori straordinari di manutenzione)
o
Milano, Via Corelli: 132 posti (numero
effettivo: 76, a causa della chiusura di alcuni moduli)
o
Modena, Localita' Sant'Anna: 60 posti
(numero effettivo: 50, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o
Roma, Ponte Galeria: 360 posti (numero
effettivo: 316, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o
Torino, Corso Brunelleschi: 180 posti
(210, secondo Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa; numero effettivo: 131, a causa di
danneggiamenti a seguito di rivolta)
o
Trapani, Serraino Vulpitta: 43 posti
(chiuso dal 25/6/2012)
o
Trapani, Localita' Milo: 204 posti
(numero effettivo: 198)
Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida
(torna all'indice del capitolo)
Proroghe del trattenimento (torna all'indice del
capitolo)
o
la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva
2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto in
pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato
dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva
ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che
l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del
trattenimento
o
quando il periodo massimo di
trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto,
l'interessato deve essere liberato immediatamente,
anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento
aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di
mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)
Imposibilita' di trattenimento: ordine del questore (torna
all'indice del capitolo)
o
l'impossibilita' deve essere motivata,
sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico
hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non
bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della
legge (Sent.
Cass. 394/2009, Trib.
Lecce e Trib.
Brindisi)
o
l'impossibilita' puo' essere motivata
anche da mancanza di posti (sent.
Cass. 33486/2007)
o
la motivazione deve dar conto del perche'
le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero
(Sent.
Cass. 23812/2009)
o
non richiesta la convalida della misura,
dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord.
Corte Cost. 357/2007)
o
per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib.
Pesaro)
į
TAR
Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore
e' di competenza del giudice ordinario; nota: non
e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di
espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione dell'ordine del questore (torna
all'indice del capitolo)
o
la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento
o espulsione coattiva o quando
lo straniero si sia sottratto
al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso
o
la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare
adottabile il trattenimento in CIE)
į
La competenza per il reato di violazione dell'ordine del
questore e' del giudice di pace
(L. 129/2011)
į
Al procedimento penale si applicano le
disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento
del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D.
Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e'
avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure
limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale
facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine (L. 129/2011)
į
Il giudice di pace tiene
conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione
dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)
į
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di
reingresso non inferiore a 5 anni (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 129/2011; nota: la previsione di
un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della
situazione specifica e' in evidente contrasto con
la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere); eseguita l'espulsione,
il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato
di trasgressione dell'ordine del questore, che
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva
la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione
dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
į
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non
dovrebbe essere intralciato dal
procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa
censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in
precedenza, da Sent.
Corte Giust. C-61/11), salvo che, per difficolta'
nell'esecuzione dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione
della multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs.
274/2000, come osservato, in relazione alle sanzioni previste per il reato di
ingresso e soggiorno illegale, da Ord.
Trib. Rovigo)
į
A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di
valutare il caso specifico e di tener
conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio
volontario), salvo che lo straniero si
trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del
questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta
di nulla-osta all'autorita' giudiziaria
į
La violazione
del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo
e' punita con la multa da 15.000 a 30.000
euro (L. 129/2011)
į
La procedura puo'
essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo,
di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011,
alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere
all'accompagnamento alla frontiera)
į
Nota: Ord.
Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in
via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6,
della Direttiva
2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e
di restrizioni della liberta' che dipendono da
titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica
apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale
spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di
espulsione
į
Per esservi reato nel mancato rispetto
dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo
straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto
dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
į
Sent.
Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine
del questore, il giudice deve verificare la
legittimita' del provvedimento del questore sia sotto
il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla
possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o
per eccesso di potere; Trib.
Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del
questore deve essere eseguibile almeno
astrattamente e in forma legale
į
Sulla nozione di giustificato motivo:
o
Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero
gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e',
in base a L. 129/2011, opzionale)
o
Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
o
circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia
celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
į
Sent.
Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p.
(inosservanza dei provvedimenti dellÕautorita') lo straniero che non ottemperi
all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini
dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento
del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs
286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti
Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del
capitolo)
o
la Direttiva
2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
¤
osta alla normativa di uno Stato membro
che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta
normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur
soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non
essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato
sottoposto alle misure coercitive di cui allÕart. 8 Direttiva
2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al
fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del
trattenimento non sia stata ancora superata
¤
non osta a siffatta normativa laddove
essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata
applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva
2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza
che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva
2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione,
se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)
o
punti 30 e 31 della sentenza:
¤
la finalita' della Direttiva
2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno
e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero
evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una
persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua
situazione abbia potuto essere chiarita
o
punto 41:
¤
i cittadini di paesi terzi i quali, oltre
ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare
(nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano
resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allÕoccorrenza, ai sensi
dellÕart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L.
129/2011) (torna all'indice del capitolo)
Allontanamento dal CIE (torna all'indice del
capitolo)
Vigilanza e gestione dei CIE (torna all'indice del
capitolo)
o
stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo
svolgimento delle attivitaÕ di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati
possono avvalersi dellÕattivitaÕ di altri
organismi (enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietaÕ sociale)
o
concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarietaÕ sociale) costituiti da almeno 2
anni (da ŅCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva
Mininterno 14/4/2000
emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne'
obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaÕ di assistenza, incluse attivitaÕ di
-
interpretariato
-
informazione legale
-
mediazione culturale
-
supporto psicologico
-
assistenza sociale
-
formazione degli operatori
o
Bari: Associazione Operatori Emergenza
Radio; 25 euro
o
Bologna: Consorzio Oasi; 28,5 euro
o
Caltanissetta: Cooperativa Albatros 1973
o
Crotone: Misericordie d'Italia; 21,4 euro
o
Gorizia: Consorzio Connecting People; 42
euro
o
Lamezia Terme: Cooperativa Malgrado
Tutto; 46 euro
o
Milano: Croce Rossa Italiana; 60 euro
o
Modena: Consorzio Oasi; 29 euro
o
Roma: Cooperativa Auxilium; 41 euro
o
Torino: Croce Rossa Italiana; 47 euro
o
Trapani Milo: Consorzio Oasi; 27 euro
Accesso ai CIE (torna all'indice del capitolo)
o
familiari
conviventi
o
difensore
dello straniero
o
ministri di
culto
o
personale della rappresentanza
diplomatica o consolare
o
membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza
o
revocate le disposizioni di cui alla circ.
Mininterno 1/4/2011, che limitavano l'accesso ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE
o
ripristinato
il contenuto della Direttiva 24/4/2007 (com.
Mininterno 24/4/2007)
o
le istanze di accesso, accompagnate dalle
valutazioni del prefetto competente, vengono inoltrate al Dipartimento Liberta'
civili e immigrazione e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro
o
oltre che per motivi di ordine pubblico,
l'accesso puo' essere differito anche per ragioni di sicurezza in caso di
lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
o
scopo del Protocollo e' l'istituzione di
un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e
internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al
fine di prevenire tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (art. 1)
o
e' istituito un Sottocomitato in seno al
Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel Protocollo
(art. 2)
o
ciascuno Stato Parte mantiene,
costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del
Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi
nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di prevenzione della
tortura a livello interno (artt. 3 e 17)
o
ciascuno Stato Parte autorizza le visite
da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali in tutti i luoghi di
detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone trattenute non possono
lasciare volontariamente, in base ad un ordine dell'autorita' pubblica oppure
nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di
una pubblica autorita'; art. 4)
o
gli Stati Parte del presente Protocollo
si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli organismi nazionali
¤
accesso illimitato ad ogni informazione
circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione,
nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione
¤
accesso illimitato ad ogni informazione
circa le condizioni di detenzione
¤
accesso illimitato a tutti i luoghi di
detenzione, alle loro strutture e servizi annessi (salvo limitazioni per il
Sottocomitato basate su ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa
nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di
gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente
di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)
¤
la possibilita' di avere colloqui
riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente
o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra
persona che possa fornire informazioni rilevanti
¤
la liberta' di scegliere i luoghi da
visitare e le persone con cui avere un colloquio
¤
il diritto, per i meccanismi nazionali,
di avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli
informazioni e di incontrarlo
o
non sono tollerate sanzioni o pregiudizi
contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato o
ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali informazioni vere o false (art. 15)
o
le informazioni riservate raccolte dai
meccanismi nazionali di prevenzione sono protette; nessun dato personale puo'
essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato (art. 21)
o
il Protocollo entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione
(art. 28)
Diritti dello straniero trattenuto (torna
all'indice del capitolo)
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e
ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
o
la comunicazione all'autoritaÕ
consolare del Paese di appartenenza dello straniero
(salvi i casi di deroga all'obbligo di
informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello
straniero o, se di etaÕ < 14 anni, di chi esercita la potestaÕ sul
minore di non volersi avvalere dellÕintervento di tale autoritaÕ; rischio di
persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari; deroghe ribadite da circ.
Mingiustizia 22/3/2010) e la segnalazione del
trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CIE) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da
lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati
o
la tutela della salute psico-fisica
o
la libertaÕ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli
organismi ammessi al CIE
o
la libertaÕ di corrispondenza
riservata anche telefonica
o
la possibilitaÕ di esprimersi nella
propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato
o
la tutela dellÕunitaÕ familiare e dei diritti del minore
o
la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto
stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
o
il rispetto
delle caratteristiche personali, di razza o di
abitudini di vita la cui compressione puoÕ determinare una lesione dellÕidentitaÕ
o
la tutela dal rischio di pregiudizio
derivante dall'identitaÕ sessuale
o
il recupero degli effetti e dei risparmi personali
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il
decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio dello stato di abbandono; Ord.
Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso
riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente
debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario
del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del
quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi
degli artt. 330 e 333 c.c.
(si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore,
con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla
limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal
genitore); Ord.
Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
Ingiusta detenzione (torna all'indice del capitolo)
Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del
capitolo)
o
gli Stati membri possono decidere (nota:
in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi
che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore,
a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e
a quelli di estradizione
o
se la direttiva non viene applicata ai
casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non
peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di
misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e
trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato
inoltre il principio di non refoulement
o
se lo straniero resiste alle misure di
allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la
forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita'
e dell'integrita' fisica dell'interessato
o
l'allontanamento e' differito nei casi in
cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da
parte dell'autorita' competente per il ricorso
o
l'allontanamento puo' essere differito
quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a
causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali
la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire
all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a
scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di
firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna
di documenti)
o
il trattenimento e' consentito solo per
preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e'
rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per
l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno
coercitiva
o
il trattenimento deve essere piu' breve
possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in
corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o
il provvedimento di trattenimento puo'
essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o
amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di
legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del
giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in
questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale
istanza
o
lo straniero ha diritto alla revisione
periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento
prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita'
giudiziaria
o
quando i presupposti del trattenimento
vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di
allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente
o
la durata massima del trattenimento e'
prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo'
essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto
del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello
straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi
terzi
o
il trattenimento e' effettuato in centri
appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni
o
lo straniero detenuto ha il diritto di
contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari
o
le esigenze delle persone vulnerabili
trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o
essenziali
o
organizzazioni rilevanti e competenti,
nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di
trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione
preventiva
o
gli stranieri trattenuti ricevono
informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti,
incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri
o
minori non accompagnati e famiglie con
minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo
piu' breve possibile
o
le famiglie trattenute devono godere di
sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti
devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi
lunghi, all'istruzione
o
i minori non accompagnati devono
ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di
personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'
o
nel contesto del trattenimento di minori
si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse
o
nei casi in cui vi sia un numero
eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato
membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida
giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere
dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo
Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e
della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di
adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della
direttiva
o
la normativa vigente non prevede un
riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta
dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame
solo in caso di proroga del trattenimento
o
la normativa vigente non prevede che si
ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire
l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli
ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o
la normativa vigente non prevede misure
per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o
l'accesso ai centri di trattenimento di
rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo
da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita'
di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o
di affidamento di servizi
o
il diritto dello straniero di essere
informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la normativa vigente non prevede alcuna
disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che
non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o
il rispetto dei diritti dei minori (art.
17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva
2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto in
pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato
dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva
ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che
l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del
trattenimento
o
quando il periodo massimo di
trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto,
l'interessato deve essere liberato immediatamente,
anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento
aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di
mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)
o
la misura del trattenimento potra' essere
adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla
lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel
caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive,
proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione
dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga
all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e
provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in
corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e
non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)
o
dai provvedimenti deve emergere come
¤
la posizione dello straniero sia stata
oggetto di approfondita valutazione
¤
le decisioni discrezionali (quale, ad
esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione
e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio
¤
sia stato osservato il principio
dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"
o
in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni
vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del
questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello
stesso senso, Trib.
Torino, Trib.
Torino):
-
art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano
con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato
ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della
procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva
2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio
il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con
le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib.
Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il
meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita'
di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del
soggetto
-
secondo Sent.
Corte Giust. C-357/09, la Direttiva
2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto
quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi
di dar luogo a reclusione
-
non si vede quale utilita' ai fini del
ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere,
quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento
-
la norma incriminatrice in questione
deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra
sollevare incidente di legittimit costituzionale dal momento che compete al
giudice comune dirimere la questione di compatibilit di una norma nazionale
con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto
-
si ha incompatibilita' parziale fra norma
penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in
oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva
2008/115/CE quando si tratti di respingimento
-
anche se la condotta dello straniero ha
avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che,
secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.);
quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella
normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una
diversita' del fatto e non della fattispecie (sent.
Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib.
Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva
invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di
soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie
incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella
fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata
dalla Direttiva
2008/115/CE (Proc.
Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent.
Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore
eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione
consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21
anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare
di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua
di art. 2 c.p.,
come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib.
Cagliari
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del
questore di cui all'art. 14, co. 5-quater):
l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non
rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura
quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi,
neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
¤
Proc.
Trib. Pinerolo: la Direttiva
2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del
mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a
prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu'
punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010
¤
Trib.
Bologna, Trib.
Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE
-
art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998
sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza
volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo
la Direttiva
2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa
attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto
mesi
-
ne consegue la disapplicazione della
norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
¤
Proc.
Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allÕart. 14,
co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione
della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva
2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla
Direttiva); nello stesso senso, Nota
Proc. Firenze, che segnala anche come
-
l'amministrazione possa immediatamente
conformarsi ai principi della Direttiva
2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio
volontario
-
l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5
ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge
-
il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva
2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato
allontanamento
¤
Proc.
Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva
2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi
esime dal dover sollecitare lÕintervento pregiudiziale della Corte di
Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna
incompatibile con la Direttiva
-
le norme del D. Lgs. 286/1998 che
disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile
contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva
2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
Æ
tutte le espulsioni siano immediatamente
esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata
richiesta di rinnovo
Æ
non e' prevista alcuna proroga, neanche
nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il
territorio entro 15 gg
Æ
tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni
contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna
limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la
difficolta' nellÕidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del
vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non
riconducibili a condotte resistenti)
Æ
la sospensione dell'allontanamento non e'
prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs.
25/2008)
-
tali norme non debbono quindi essere applicate,
con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato,
dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da
tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale
-
un provvedimento anteriore al 24/12/2010
e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono
ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una
conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie
incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi
disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma
europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza
della norma europea (Sent.
Corte Giust. C-224/97)
-
il mancato ottemperamento all'ordine del
questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal
momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era
preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma
originariamente prevista
-
in presenza di una sequenza di
provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del
sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la
potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle
norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute
in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla
disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del
questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di
ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato
-
in relazione alla retroattivita' si fa
riferimento ad art. 2, co. 2 c.p.,
dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme
extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente,
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la
qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent.
Cass 2451/2007)
¤
Ord.
Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza
penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del
reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva
2008/115/CE
¤
Gdp Milano (citato da un comunicato
del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva
2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non
risultano elementi di pericolosita'
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter
risulta incompatibile con la Direttiva
2008/115/CE
-
si applica, riguardo alla retroattivita',
art. 2, co. 2 c.p.
o
in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Verona:
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter
non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al
trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo'
essere espulso finche' sconta la pena); nota: in
seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva
2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie
per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad
affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio
-
una detenzione disposta per sanzionare
una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata
al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per
il trattenimento del richiedente asilo da Sent.
Corte Giust. C-357/09)
-
l'introduzione del reato di cui all'art.
10-bis non e' incontrasto con la Direttiva
2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent.
Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che
permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
-
le decisioni di rimpatrio seguite dalla
fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti
di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14
co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di
espulsione
-
nei casi, pero', di mancata concessione
del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato
accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile,
all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai
sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine
continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello
prevalente)
-
i decreti emessi dopo il 24/12/2010
devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio
di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure
devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario
con un termine non inferiore a 7 gg
-
restano legittimi gli ordini del questore
emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma
lÕincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib.
Bologna; nota: orientamento di segno
contrario a quello prevalente)
o
rinvii alla Corte di Giustizia:
¤
Trib.
Milano:
-
la previsione dei reati di cui all'art.
14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva
2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza
di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente
piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni
diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima
-
tale valutazione di incompatibilita' non
discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto
utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero
perseguito dalla Direttiva
-
di conseguenza, si rinviano gli atti alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di
interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il
cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la
reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del
questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini
successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere
allÕarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione
nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera
inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita'
amministrativa
-
la Direttiva
2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo
autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non
collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione
della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia
caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo
Æ
della durata
Æ
dell'assenza del riesame periodico della
privazione della liberta'
Æ
della previsione di arresto obbligatorio
e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di
adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di
condotta ostruzionistica
Æ
dell'esecuzione della sanzione in un istituto
penitenziario senza separazione dagli altri detenuti
-
si rinviano gli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale
di interpretazione del diritto dellÕUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un
ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a
norma dellÕart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta'
personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai
sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui
ai citati artt. 15 e 16
-
se il risultato voluto dalla Direttiva
2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad
una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate
solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma
apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una
violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di
trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni
giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato
prescrittivo della direttiva da trasporre
-
sembra ragionevole la tesi secondo la
quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva
2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita
alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a
reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio,
considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il
prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
-
tale tesi pero' non corrisponde all'unica
interpretazione possibile delle norme della Direttiva
2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di
sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in
ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano
proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella
Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per
fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
-
si richiede, quindi, alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,
Æ
se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par.
1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro,
invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di
intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando
non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo
trattenimento
Æ
se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della
Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata
mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per
questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione
detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte)
rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di
allontanamento
Æ
se l'art. 2, par. 2, lettera b), della
Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della
Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in
particolare dall'art. 79 TFUE,
nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la
mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la
Direttiva non trovi applicazione
Æ
se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15,
par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche
alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di
intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che
dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
Æ
se, conclusivamente, anche alla luce del
decimo considerando, del previgente art. 23
C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa
dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1
e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore
di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio
va considerata alla stregua di extrema ratio e che
nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva
in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio
o
rinvio alla Corte Costituzionale:
¤
Ord.
Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita'
di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva
2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad
allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa
finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto
non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con
la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti
massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite
di quella attualmente prevista
o
la Corte afferma esplicitamente che la
normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le
disposizioni della Direttiva
2008/115/CE
o
riguardo alla disposizione sotto esame fa
le affermazioni seguenti
¤
gli Stati membri conservano la competenza
in materia penale
¤
essi non possono pero' applicare una
normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli
obiettivi di una direttiva
¤
la Direttiva
2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto
dei principi di proporzionalita' e di efficacia
¤
una norma come quella in esame pecca
sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la
detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione
della proporzionalita')
o
non sembra che ci si possa attendere, in
futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs.
286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non
sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar
luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se
eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte
del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti
disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena
dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione
della situazione particolare
o
non sembra che una censura per le
disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche
dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva
2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe
nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le
sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno
irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi,
che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri,
purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio
o
la Corte, facendo riferimento alla Posizione
dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche'
lÕart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva
2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare
la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in
conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in
tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine
impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita
a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale,
concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di
allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a
comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si
puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui
l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno
illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente,
che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del
soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
o
Sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:
¤
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11
¤
art. 164 del Trattato di C.E.E impone al
giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla
conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del
diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per
tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri,
perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con
efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di
una questione di legittimita' costituzionale
¤
similmente a quanto accade a seguito
dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da
ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta
applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di
applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub
judice
¤
il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai
successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza
certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi
giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o
Trib.
Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio
criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent.
Corte Giust. C-61/11
o
Sent.
Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato
ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa
della abolitio criminis della fattispecie,
conseguente alla Sent.
Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib.
Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei
termini per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent.
Corte Giust. C-61/11), Sent.
Cass. 26027/2011
o
Corte
App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter, sulla
base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al
contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE; nello stesso senso, Trib.
Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui
all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate
prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011
o
Sent.
Cass. 22105/2011: a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art.
14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in
questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato
formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al
ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent.
Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo
(anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento
italiano)
o
Ord.
Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co.
5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in
base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore
della Direttiva
2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e'
presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione
o
Nota
del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le
procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso
i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673
c.p.p.,
di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis
o
Corte
App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione
per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione
dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura l'ingiusta detenzione;
nota: un articolo
di Luca Masera fa osservare come
¤
si tratti di una applicazione analogica
di art. 314 c.p.p.,
che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata
all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata
su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)
¤
Sent. Corte Cost. 310/1996 abbia esteso
il diritto all'equa riparazione anche ai casi di detenzione ingiustamente
patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e dunque anche ad ipotesi in
cui il titolo della detenzione non fosse una misura cautelare (ma, in questo
caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente
legittimo al momento della sua esecuzione)
¤
data per valida l'applicazione analogica,
si tratti di individuare analogicamente un termine da cui far decorrere i due
anni utili per la presentazione dell'istanza di riparazione (art. 315 c.p.p.),
risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui
l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso
illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)
Proposte del Ministero dell'interno di modifica dell'organizzazione
dei CIE (torna all'indice del capitolo)
o
gestione dei centri:
¤
affidamento a gestore unico su scala
nazionale (eventualmente strutturato nella forma del raggruppamento temporaneo
di imprese)
¤
creazione di un corpo di operatori
professionall, cui affldare la gestione delle attivita' che prevedono un
contatto diretto con gli ospiti dei Centri, che affiancherebbero le forze
dell'ordine, cui resterebbe comunque affidata la sicurezza dei luoghi, la
tutela delle persone e il potere discrezionale di intervento preventivo e repressivo
di eventuali condotte illegittime
o
tempi di permanenza: riduzione da 18 a 12
mesi
o
accesso ai centri:
¤
mantenimento del regime reintrodotto con Direttiva
Mininterno 13/12/2011:
¤
maggiore autonomia decisionale dei
prefetti, ai quali potrebbe essere attribuito il potere di decidere
direttamente sull'istanza di accesso (nota: dei giornalisti?), con
provvedimento motivato da comunicarsi senza indugio al Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, e per conoscenza al Gabinetto del Ministro
o
standard sanitari omogenei:
¤
presenza di un medico con responsabilita'
direzionali e di alcuni specialisti
¤
predisposizione di protocolli operativi e
stipulazione di accordi con le varie ASL di appartenenza per garantire
assistenza all'interno del CIE o, se necessario, in strutture esterne
¤
adozione di criteri oggettivi di
esclusione degli ospiti dal CIE per motivi sanitari univoci
¤
considerazione della possibilita' di una
modifica del capitolato di appalto che accresca il numero delle ore di
attivita' del personale medico e di sostegno psicologico
o
eterogeneita' degli status giuridici (ex
detenuti che vengono trasferiti dalle carceri in attesa di perfezionare la
procedura inerente la loro identificazione ed espulsione; immigrati irregolari
non ancora identificati; immigrati che continuano a rimanere sui territorio
dopo la scadenza del permesso di soggiorno):
¤
elaborazione di criteri di selezione per
l'ingresso nei CIE al fine di scongiurare una eccessiva promiscuita' tra le
diverse categorie di ospiti
¤
collaborazione tra Mingiustizia,
Mininterno e MAE, affinche' si proceda all'espletamento, gia' in carcere,
dell'attivita' di identificazione (oggi i provvedimenti di liberazione
anticipata e/o il trasferimento di detenuti stranieri da una struttura
penitenziaria all'altra influiscono sui tempi di comunicazione e di
registrazione dell'imminente rilascio di persone destinate all'espulsione, non
consentendo alle forze di polizia di organizzarsi di conseguenza; inoltre, la
mancata identificazione durante il periodo di detenzione in carcere dipende
dalla difficolta' dei funzionari di alcuni Consolati a recarsi presso tali
strutture)
¤
realizzazione all'interno delle carceri
di strutture miste, composte da personale della polizia penitenziaria e della
polizia di Stato, per l'identificazione dei detenuti, in attuazione della
Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento
programamtico Mininterno sui CIE)
¤
agevolazione delle orze di Polizia nelle
operazioni necessarie per il fotosegnalamento dattiloscopico dei cittadini
stranieri subito dopo I'arresto e prima che questi vengano condotti in udienza
per la convalida
¤
monitoraggio dei passaggi relativi alia
spedizione del cartellino foto dattiloscopico ai competenti destinatari
¤
agevolazione della Questura nell'avvio
della procedura di identificazione con interessamento delle autorita'
diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dopo l'emanazione del
provvedimento di custodia cautelare
¤
creazione delle condizioni affinche' il
colloquio con l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine dello
straniero venga effettuato nel piu' breve tempo possibile
¤
facilitazione del trsferimento di gruppi
di stranieri della (presunta) medesima nazionalita' in carceri limitrofi ai
Centri situati nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche
o
tutela della pacifica convivenza
all'interno dei centri:
¤
isolamento dei violenti
¤
frazionamento dei gruppi violenti ed
eventuale trasferimento parziale in altri CIE
¤
eventuale introduzione, nel D. Lgs.
286/1998, di norme idonee a configurare una specifica aggravante per i reati
commessi all'interno dei CIE caratterizzati da condotta violenta per poter
attribuire ad autorita' amministrative singole (il prefetto o il questore) o
collegiali (costituite all'interno dei CIE, come, ad esempio, consigli di disciplina
partecipati da prefetto e questore) il potere di intervenire in caso di
episodi, attuali o potenziali, di insurrezione o di grave danneggiamento
disponendo in via cautelativa con provvedimento motivato, di carattere
amministrativo, sottoposto al controllo di legittimita' del giudice di pace, il
trattenimento degli autori, per brevi periodi di tempo, in aree differenziate
della struttura quando, sulla base di riscontri oggettivi, il provvedimento
stesso risulti ragionevolmente idoneo a prevenire il danneggiamento delle
strutture e a garantire la sicurezza degli ospiti ovvero a scongiurare la
reiterazione degli atti compiuti
¤
trattamento premiale per buona condotta
¤
incremento delle attivita' di impiego del
tempo, in attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'allegato 1D dello Schema di Capitolato per la gestione dei Centri di
accoglienza, riguardanti i servizi generici alla persona soggiornante nei CIE
(l'associazione/cooperativa che si occupa della gestione del centro e' tenuta a
"organizzare attivita' di animazione socio-culturale mediante la
partecipazione attiva dei beneficiari, nonche' quelle dedicate all'espletamento
delle funzioni religiose. Ai fini dell'espletamento del servizio e' necessario
garantire uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento tenendo conto in
particolare delle categorie vulnerabili")
¤
predisposizione di un sistema di difese
passive all'interno di ogni CIE, in modo da scongiurare sui nascere i tentativi
di fuga, attualmente assai frequenti, e da consentire cosi', senza rischio di
fuga, l'uso degli impianti sportivi all'aperto
o
autorita' giudiziaria in loco:
disponibilita' all'interno dei centri di aula idonea per il giudice di pace
o
modalita' di trattenimento:
¤
responsabilizzazione di tutti gli
operatori interessati affinche' all'interno dei Centri sia sempre garantita la
liberta' di circolazione, la liberta' di colloquio, tra gli ospiti e con i
visitatori provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza, anche
telefonica, la liberta' religiosa, anche con la predisposizione di appositi
luoghi di preghiera e di culto, compatibilmente con la disponibilita' delle
strutture e relativamente alle religioni maggiormente professate, e, in
generale, siano rigorosamente tutelati tutti i diritti fondamentali della
persona, riservando inoltre particolare attenzione al diritto a ricevere una
libera, corretta e trasparente assistenza legale
¤
informazione degli interessati sulle
procedure di espulsione e sui provvedimenti che li riguardano
¤
previsione di appositi momenti
informativi sulla possibilita' di scegliere, ove ne ricorrano i presupposti, la
partenza volontaria e il rimpatrio assistito
¤
garanzia di uso, anche a fronte della
permanente disponibilita' di apparecchi telefonici fissi a scheda, di telefoni
cellulari personali, purche' non dotati di foto/video camera; restrizioni
possono tuttavia essere disposte, come eccezione alla regola, per periodi di
tempo determinati e, ove possibile, con riferimento a singoli individui, nei
casi di abuso nell'utilizzo di tali apparecchi, che possa favorire il
compimento di atti di rivolta, tentativi di evasione o contatti con l'esterno
idonei a compromettere la sicurezza del centro
¤
eventuale definizione di protocolli o
convenzioni con i locali Consigli degli ordini degli avvocati o con
associazioni di categoria, allo scopo di garantire maggiore trasparenza e
regolarita' nel rapporto tra straniero e professionista incaricato e di
scongiurare fenomeni di alterazione della libera concorrenza all'interno della
categoria professionale
o
presenza delleforze di polizia:
incremento dell'attivita' di mediazione svolta dagli operatori dell'ente
gestore, in modo da prevenire situazioni di tensione
o
riorganizzazione della distribuzione dei
CIE sul territorio: in prospettiva di una revisione piu' completa, dislocazione
dei CIE presso citta' sedi di autorita' diplomatiche, allo scopo di ridurre i
tempi di spostamento e semplificare l'organizzazione degli incontri dei
funzionari delle rappresentanze con gli stranieri da identificare
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
Bari-Palese, area aeroportuale: 1.347
(2008), 1.124 (2009), 820 (2010), 784 (2011)
o
Bologna, Caserma Chiarini: 1.017 (2008),
1.086 (2009), 645 (2010), 662 (2011)
o
Brindisi, Localita' Restinco: 0 (2008),
210 (2009), 417 (2010), 364 (2011)
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago:
889 (2008), 755 (2009), 0 (2010), 0 (2011)
o
Catanzaro, Lamezia Terme: 897 (2008), 853
(2009), 558 (2010), 396 (2011)
o
Crotone, S. Anna: 338 (2009), 265 (2010),
0 (2011)
o
Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 1.414 (2008),
1.103 (2009), 1.399 (2010), 390 (2011)
o
Milano, Via Corelli: 1.311 (2008), 1.044
(2009), 1.213 (2010), 1.104 (2011)
o
Modena, Localita' Sant'Anna: 595 (2008),
574 (2009), 463 (2010), 603 (2011)
o
Roma, Ponte Galeria: 2.886 (2008), 3.543
(2009), 1.739 (2010), 2.124 (2011)
o
Torino, Corso Brunelleschi: 1.095 (2008),
1.089 (2009), 728 (2010), 1.140 (2011)
o
Trapani, Serraino Vulpitta: 284 (2008),
393 (2009), 399 (2010), 576 (2011)
o
Trapani, Localita' Milo: 171 (2011)
o
2011: 43 giorni (Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa)
o
2012: 38 giorni (Documento
programamtico Mininterno sui CIE)
o
trattenuti: 7.735
¤
maschi: 6.832
¤
femmine: 903
o
riconoscimento asilo: 200
¤
maschi: 161
¤
femmine: 39
o
rimpatriati: 3.880
¤
maschi: 3.546
¤
femmine: 334
o
dimessi per scadenza termini: 723
¤
maschi: 576
¤
femmine: 147
o
allontanatisi: 787
¤
maschi: 784
¤
femmine: 3
o
trattenimento non convalidato: 609
¤
maschi: 408
¤
femmine: 201
o
dimessi per altri motivi (salute,
gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.392
¤
maschi: 1.216
¤
femmine: 176
o
arrestati: 144
¤
maschi: 141
¤
femmine: 3
o
dal 1/1/05 al 31/12/07: 9.647 trattenuti;
esito: 1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2%
rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento dei termini massimi di
trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per mandata convalida, 10.9%
usciti per altri motivi, 0.9% arrestati
o
nel 2008: 10.539 trattenuti; esito: 15.1% usciti per richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi
per superamento dei termini massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7%
usciti per mandata convalida, 7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati
o
nel 2009: 10.913 trattenuti; esito: 38,0% rimpatriati
o
nel 2010: 7.039 trattenuti; esito: 48,3% rimpatriati
o
nel 2011: 7.735 trattenuti; esito: 2,6% richiedenti asilo, 50,2% rimpatriati, 9,3% dimessi perche' non
identificati allo scadere dei termini, 10,2% allontanatisi arbitrariamente,
7,9% trattenimento non convalidato, 18% dimessi per altri motivi (es.: salute,
gravidanza, etc.), 1,9% arrestati
o
nel 2012: 7.944 trattenuti; esito: 1,5% richiedenti asilo, 50,5% rimpatriati, 5,2% dimessi perche' non
identificati allo scadere dei termini, 13,2% allontanatisi arbitrariamente,
11,9% trattenimento non convalidato, 16% dimessi per altri motivi (es.: salute,
gravidanza, etc.), 1,6% arrestati
o
nel 2009: 1.548 rimpatriati su 3.206
detenuti (48%)
o
nel 2010: 1.031 rimpatriati su 2.172
detenuti (47%)
o
nel 2011: 802 rimpatriati su 2.049
detenuti (39%)
o
Bari: 25%
o
Bologna: 15%
o
Caltanissetta: 50%
o
Crotone: 10%
o
Gorizia: 50%
o
Lamezia Terme: 90%
o
Milano: 95%
o
Modena: 21%
o
Roma: 80%
o
Torino: 50%
o
Trapani Milo: 80%
o
Bari: 40%
o
Bologna: 66%
o
Caltanissetta: 10%
o
Crotone: 40%
o
Gorizia: 50%
o
Milano: 90%
o
Roma: 50%
o
Torino: 33%
o
Trapani Milo: 60%
o
Francia: numero di centri, 27; durata
massima del trattenimento, 45 gg; numero di trattenuti, 51.385; percentuale di
rimpatri, 40,1%
o
Germania: numero di centri, 34; durata
massima del trattenimento, 18 mesi; numero di trattenuti, 3.457; percentuale di
rimpatri, 47,6%
o
Regno Unito: numero di centri, 10; durata
massima del trattenimento, indeterminata; numero di trattenuti, 27.089;
percentuale di rimpatri, 61,9%
o
Spagna: numero di centri, 7; durata
massima del trattenimento, 60 gg; numero di trattenuti, 13.241; percentuale di
rimpatri, 51,5%
o
Svezia: numero di centri, 5; durata
massima del trattenimento, 12 mesi; numero di trattenuti, 2.244; percentuale di
rimpatri, 59%
23. Sanzioni a carico di terzi (torna all'indice)
-
Vettori
-
Favoreggiamento e
sfruttamento dell'immigrazione illegale
-
Favoreggiamento
della prostituzione
-
Sottrazione di minore
all'estero
-
Priorita' di politica
giudiziaria
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Omesse comunicazioni (torna all'indice del capitolo)
o
la registrazione dei contratti di
locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso,
soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR
131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza previsto da art. 12 L.
191/1978 (circ.
Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di vendita
di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L.
106/2011)
o
questa disposizione non si applicano all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza,
relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da
art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le
modalita' di trasmissione della comunicazione anche
attraverso l'utilizzo di un modello informatico
Lavoro nero (torna all'indice del capitolo)
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti
meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n.
42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta';
massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato,
non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro
sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42,
co. 2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica
anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica
legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent.
Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e'
quindi punibile il datore che abbia omesso di
verificare per l'intera durata del rapporto, come
richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse
fornito del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011)
o
il fatto che il lavoratore straniero
ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza
della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in
carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore
assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la
sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in
particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011, Sent.
Cass. 21362/2013)
o
il contratto
di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli
obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996);
permane l'obbligo per il datore di lavoro in
materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del
contratto non sia illecito) e contribuzione per il
periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e'
punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per
lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
-
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more dellÕaccoglimento
della richiesta di rinnovo del permesso sono
consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle
seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006)
-
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
-
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
o
quanto e' consentito nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaÕ lavorative (intra o extra-murarie) non eÕ punibile ai sensi dellÕart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99,
citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
sono piu' di 3
o
sono minori in eta' non lavorativa
o
sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p.
(verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art.
603-bis co. 3 c.p.,
infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le
precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da
considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e'
significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio
del permesso
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto
in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le
norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
utilizzazione in rapporti di tipo diverso
del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro accessorio per il
quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa
all'attivazione del rapporto (circ.
Minlavoro 38/2010, circ.
INPS 157/2010)
¤
prestazioni da parte dei soggetti di cui
all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR
1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue
dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di
fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro
opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR
1124/1965
¤
asserita attivazione di prestazione
occasionale ex art. 2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
somministrazione di lavoro, quando non si
provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese
successivo all'assunzione (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle dipendenze di istituzioni
scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro
i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la
regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore
nell'organizzazione didattica e funzionale (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
¤
rapporto di lavoro domestico (L.
183/2010)
¤
rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro),
neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come
resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della
sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto
di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale
rapporto di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro nel settore turistico,
se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata
(priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione
di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
esonero dall'obbligo di comunicazione
preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi
straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva
impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori
occupati (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
regolarizzazione spontanea dell'intero
rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per
il tentativo di conciliazione monocratica (circ.
Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della scadenza per il primo
adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti
la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione
tardiva);
-
dopo la scadenza per il primo adempimento
contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria
posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto
dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L.
388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui
risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della
comunicazione tardiva)
¤
affidamento del datore di lavoro, ai fini
della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma
temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri
di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato,
tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di
lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli
adempimenti di carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
2000 euro per lavoratore e 10 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro
per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di
rapporto parzialmente regolarizzato
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve
tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata
l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni
ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e
quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi
coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento;
occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di
ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di
circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il
debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso
senso, Sent.
Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce
alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via
o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle
privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione
della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori
che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di
autodeterminazione
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi
configura il delitto di estorsione
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo
di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo
obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del
lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale
falsita' del titolo
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore
di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e'
consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo
di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte
le retribuzioni arretrate
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni,
sussidi, appalti pubblici, con la restituzione
degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile, qualora fosse a
conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono
essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
Vettori (torna all'indice del capitolo)
o
dello straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso
o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica allÕart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D.
Lgs. 87/03)
Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale (torna all'indice del capitolo)
o
il responsabile eÕ punito con la
reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona
o
il responsabile eÕ punito con la
reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e'
applicata la custodia cautelare in carcere (durata massima delle indagini
preliminari: 2 anni) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che
risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998; Sent.
Corte Cost. 331/2011 ha sancito l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non fa salva anche l'ipotesi
che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure; le fattispecie alle
quali si applica quella disposizione sono infatti molto varie, e non sono
caratterizzate da una comune caratteristica di collegamento permanente ad una
organizzazione criminale, che giustificherebbe la presunzione assoluta relativa
alla idoneita' della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le
esigenze cautelari; la gravita' del reato e' significativa ai fini della
determinazione della sanzione irrogata a seguito del raggiungimento della
certezza circa la colpevolezza dell'imputato, ma e' inidonea a precludere la
verifica del grado delle esigenze cautelari e lÕindividuazione della misura
concretamente idonea a farvi fronte), se
¤
il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale di 5 o piuÕ persone (Sent.
Cass. 47761/2011: anche azioni immediatamente
successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', mirate a garantire il buon esito dell'operazione; nota: in mancanza di elementi quali il profitto o il collegamento con chi
ha favorito l'ingresso, tali attivita' potrebbero rientrare in quelle a
carattere umanitario fatte salve da art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998)
¤
per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lÕincolumitaÕ, o e' stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante; nota:
secondo la Corte di Cassazione, risponde di omicidio colposo chi organizza il trasporto illegale finito con la morte di stranieri
trasportati, la prevedibilita' dell'evento dannoso,
senza che abbia rilievo l'eventuale consenso preventivo degli interessati (da
un comunicato
Stranieriinitalia)
¤
il fatto e' commesso da 3 o piu' persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi di
trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente
¤
gli autori del fatto hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti
o
la pena e' aumentata se ricorre piu' di
una delle circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione
per delinquere (3 o piu' persone associate al fine di
commettere piu' delitti), la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per il
fatto di partecipare all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per il
fatto di promuoverla, costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)
o
la pena detentiva e' aumentata da un terzo
alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se
¤
i fatti sono commessi al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lÕingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento
¤
i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto
o
le circostanze aggravanti prevalgono su
quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L.
34/2003) 114 c.p.;
la diminuzione di pena si applica sulla quantitaÕ risultante dallÕapplicazione
delle aggravanti
o
diminuzione della pena fino alla metaÕ
per chi collabora con lÕautoritaÕ di polizia o con
lÕautoritaÕ giudiziaria
o
arresto obbligatorio in flagranza e
confisca del mezzo di trasporto utilizzato
o
si ha ingiusto profitto quando vi e'
sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003 e Trib.
Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso
senso, Sent.
Cass. 26457/2013
o
all'ingiusto profitto concorre anche
l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante
locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio
dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione
del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o
e' irrilevante che un profitto ingiusto
sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non
irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul
territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto
negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent.
Cass. 39550/2011
o
ai fini della configurazione del reato
relativo alla locazione a straniero irregolarmente soggiornante a condizioni
incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il fatto che il contratto sia
stato predisposto senza alcuna clausola che consentisse al locatore di esser
certo della regolarita' del soggiorno dello straniero, nonche' il canone
pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente percepito (Sent.
Cass. 45033/2012)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso
di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a
trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano, e Sent.
Cass. 26457/2013)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui
si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta
sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume dall'esame
degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent.
Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato
non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib.
Milano e Sent.
Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per
stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto,
nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta
a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che
la ratio della norma sulle sanzioni contro la
cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di
cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli
di mercato
o
la situazione di ingiusto profitto puo'
verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo
puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo
di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata
del permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
Favoreggiamento della prostituzione (torna
all'indice del capitolo)
Sottrazione di minore all'estero (torna all'indice
del capitolo)
Discriminazione (torna all'indice del capitolo)
o
reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio
razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni
o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi le promuove o dirige e' punito,
per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993) con arresto obbligatorio in
flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da
duecentomila a cinquecentomila lire per chi in
pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori
ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di
tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per
chi acceda con tali simboli a luoghi dove si
svolgono competizioni agonistiche
o
con la sentenza di condanna puo' essere
irrogata anche una sanzione accessoria, che puo'
consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di
permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte,
sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita'
valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda
elettorale
o
per i reati punibili con pena diversa da
quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi
casi si procede d'ufficio
o
divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L.
401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non
luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione
o
quando si procede per uno dei reati in
materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o
aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione
concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in
caso di condanna con sentenza definitiva
o
reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per
chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le sue finalita'
antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L.
645/1952, modificata da L.
205/1993)
o
facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto
che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con
discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da
tali finalita'
o
sequestro e,
nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti
materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al
reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a
confisca
o
arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma
impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
o
Sent.
Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un
contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione
discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o
Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante
della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di
inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta
incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il
pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo
varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in
assenza di terzi
o
Trib.
Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e
diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio
razziale ai sensi di art. 3 L.
205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e
minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i
lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva
successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un
quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il
tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza
aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole
esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata,
avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di
discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la
discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero
nellÕaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del
termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento,
di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore
della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellÕepoca coloniale e
della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad
una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di
configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un
attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"
o
Sent.
Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali:
"Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto
l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L.
205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del
Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la
valutazione del fatto
o
Trib.
Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni
e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un
ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro
lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di
stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L.
205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva
evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire
violentemente nei confronti delle vittime straniere; comunicato
ASGI: condannati da Trib. Venezia anche gli altri due militanti che avevano
partecipato all'azione e che avevano optato per il rito ordinario
o
Trib.
Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero
sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto
alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni,
costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano
separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita'
con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del
diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)
o
Sent.
Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione
razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime
identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire
violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente
il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali
di razzismo
o
Sent.
Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia
effettuato in presenza di terzi, potendo sssistere anche in caso di
corrispondenza privata
o
Sent.
Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di
incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene
compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee
fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale
o
Sent.
Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il
consigliere comunale che esprime nellÕaula consiliare (in seduta aperta al
pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi
razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di
rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della
liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una
maggiore prudenza nellÕesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore
rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari,
facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante
di cui all'art. 61 n.9 c.p.;
perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle
affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata
manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un
determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben
individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un
pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)
o
Un consigliere comunale leghista ha
patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver scritto su
Facebook, a proposito degli immigrati, "Servono i forni" (da un comunicato
Stranieriinitalia)
o
Giancarlo Gentilini, vicesindaco di
Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila euro e al divieto di
tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale della pena), per
istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di Venezia, per un
intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla "Festa dei popoli
padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato
Stranieriinitalia)
Priorita' di politica giudiziaria (torna
all'indice del capitolo)
24. Stranieri condannati o detenuti (torna all'indice)
-
Soggiorno illegale
quale aggravante: illegittimita' costituzionale
-
Espulsione a titolo
di misura di sicurezza
-
Espulsione sostitutiva
della pena
-
Espulsione
alternativa alla pena
-
Esecuzione
dell'espulsione per straniero detenuto
-
Forme di tutela
rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio
-
Estradizione e
trasferimento di persone condannate o sospettate
-
Rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica
-
Diritto di visita:
esonero dall'esibizione del permesso
-
Accesso alle misure
alternative alla detenzione
-
Assistenza sanitaria
per i detenuti stranieri
-
Rilascio della
patente di guida
-
Permesso per motivi
di giustizia
-
Permesso per motivi
di protezione sociale
-
Reati quali motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno
-
Cifre
Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice del capitolo)
o
illegittimita'
costituzionale di art. 61,
numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso
il reato in condizioni di soggiorno illegale nel
territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:
¤
l'aggravante
associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva,
anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno
illegale; restavano, pero', inclusi, anche a
seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari
¤
questione di legittimita' costituzionale
sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno
¤
prima della sentenza in esame, Ord.
Corte Cost. 277/2009 e Ord.
Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno
illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della
non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
¤
con la sentenza in esame, la Corte ha
ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione
nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della
disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero
dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad
esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione
del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non
intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non
cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo
a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione
¤
Sent.
Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale di
Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base
all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent.
Corte Cost. 249/2010
o
illegittimita'
costituzionale, in via
consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente
alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art.
61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale
disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior
pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR
309/1990), non fosse disposta in presenza della
circostanza aggravante costituita dall'aver
commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello
Stato
Espulsione a titolo di misura di sicurezza (torna
all'indice del capitolo)
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che intendeva commettere un
delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato
la fattispecie (art. 59 c.p.),
o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere
un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.),
o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.),
o per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti
previsti dal DPR
309/1990 (art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per
reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
che risulti socialmente pericoloso:
-
art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011, Sent.
Cons. Stato 206/2013, Sent.
Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
-
art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di
minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione
indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o
non puo'
essere disposta, in caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione,
anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.);
Sent.
Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di
"patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non
inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)
o
in caso di provvedimento adottato per
straniero condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allÕespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaÕ consolare sono avvertiti per
tempo
-
la revoca o
la non applicazione puoÕ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellÕinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere
in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di
sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
Mag.
sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di
sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale
(o dal magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della
concreta ed attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano,
successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre
lÕaccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente
applicata , terminata lÕespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.),
dal magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza
della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati
da art. 133 c.p.
e congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt.
666 e 678 c.p.p.)
e con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di
permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia'
espulso come misura alternativa alla detenzione
o
i richiedenti sono invitati a non
utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione
dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o
gli Stati sono invitati a garantire il
diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo
la sospensione dei provvedimenti
Espulsione sostitutiva della pena (torna
all'indice del capitolo)
o
disposta (facoltativamente) dal giudice
o
per straniero
¤
che debba essere condannato, o per il
quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione <
2 anni senza possibilitaÕ
di sospensione, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento
allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere,
in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi, in questo caso, natura amministrativa (Ord.
Corte Cost. 369/1999)
¤
che debba essere condannato per il reato
di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art.
10-bis T.U. (L. 94/2009)
¤
che debba essere condannato per i reati
di mancato ottemperamento all'ordine del questore,
di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui ¸
obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale
superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura
nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo
che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del
permesso - o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: nel
caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a
priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla
detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di
detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla
detenzione
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ
esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione sotitutiva della pena
detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
esclusi (Ord.
Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di
espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare
o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (in questo senso, anche se in relazione ad
espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e
degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty
International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni,
stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di
reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni,
quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno
illegale o per mancato
ottemperamento all'ordine del questore, senza che si
tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
nota: non e' chiaro come sia compatibile con il
dettato della Direttiva
2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in
condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in
cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o
soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio
volontario (che puo' essere temporalmente lontano
dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in
mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della
corrispondente comunicazione della questura che
determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena
dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da
L. 129/2011
Espulsione alternativa alla pena (torna
all'indice del capitolo)
o
disposta (obbligatoriamente; Sent.
Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa
alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale
misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che
spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato
di sorveglianza
o
per straniero, giaÕ identificato,
detenuto, che debba scontare una pena, anche
residua, < 2 anni, e che dovrebbe
comunque, in mancanza di pena, subire lÕespulsione, ai sensi dellÕart. 13, co.
2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di
mancato ottemperamento allÕinvito allÕallontanamento in caso di rifiuto del
permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al
caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa
(Ord.
Corte Cost. 226/2004)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allÕart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui ¸
obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa
quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato
allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso eÕ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eÕ motivo di espulsione ai sensi dellÕart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eÕ
esclusa lÕapplicazione della misura dellÕespulsione alternativa alla pena
detentiva, il responsabile puoÕ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allÕart. 13, co. 2 se
non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla
scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent.
Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata
richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto
quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato
all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita'
del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del
provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento
non stato mai consegnato)
o
esclusi (Ord.
Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di
espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare
o coniuge di italiano (in questo senso, Sent.
Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta nei confronti
dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione
anticipata non osta a che
la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 17255/2008)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza
del termine per lÕopposizione o di quello per la decisione
o
Sent.
Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto
all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di
espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost.
e art. 568, co. 2 c.p.p.,
il ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo,
verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo
che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lÕingresso per richiesta di asilo o lÕingresso
altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso
illegittimo
o
Mag.
sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal
giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da
un lato, la sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico
ministero, dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione
del provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle
dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale
sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro
armonizzazione sistematica (Ord.
Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne'
consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua
pericolosita' sociale
o
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza
a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o
Sent.
Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla
pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore
italiano
Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto (torna
all'indice del capitolo)
o
la polizia procede al fotosegnalamento
dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che
questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi
dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in
particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura);
tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai
quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent.
Cons. Stato 2320/2013, Sent.
Cons. Stato 2321/2013, Sent.
Cons. Stato 2646/2013
o
copia del cartellino fotodattiloscopico
e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e'
detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede
l'istituto penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura
di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le
autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di
acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su
richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della
medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze
delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare
i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo
straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile
vicino al luogo di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su
richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad
assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello
dell'orario di partenza del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica
l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il
successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso
in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della
scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e
ammissione al gratuito patrocinio (torna all'indice del
capitolo)
o
per essere rappresentata in giudizio, sia
per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina
di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese
non risultino manifestamente infondate
o
l'ammissione al gratuito patrocinio e'
valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione
puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti
i successivi gradi del giudizio; in ambito penale, nella fase dellÕesecuzione,
nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di
terzo, nei processi relativi allÕapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che
l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata
autonoma richiesta di ammissione al beneficio
o
in ambito penale il patrocinio a spese
dello Stato e' escluso
¤
nei procedimenti penali per reati di
evasione in materia di imposte
¤
se il richiedente e' assistito da piu' di
un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
¤
per i condannati con sentenza definitiva
per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli
stupefacenti
o
per essere ammessi al patrocinio a spese
dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33
euro (Decr.
Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della
famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei
familiari conviventi), salvo che siano oggetto della
causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi
o
domanda di ammissione in ambito penale
¤
si presenta alla cancelleria del giudice
per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari)
ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva)
ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento
e' davanti alla Corte di Cassazione)
¤
se il richiedente e' detenuto la domanda
puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la
trasmissione al magistrato che procede
¤
se il richiedente e' straniero la domanda
deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti
all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di
quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione
puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent.
Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della
certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando
l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato
rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente
soggiornante?)
¤
se il richiedente e' straniero ed e'
detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto
o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta,
entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione);
nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR
115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di
ammissione al gratuito patrocinio (Sent.
Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale
revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale,
solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della
presentazione dell'istanza lo straniero libero)
¤
entro 10 gg dalla presentazione della
domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica
l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie
o la rigetta o la dichiara inammissibile
¤
del deposito del decreto viene dato
avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene
notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide
sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
¤
in caso di accoglimento della domanda,
l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il
Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei
casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un
investigatore privato autorizzato
¤
in caso di decisione negativa,
l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte
di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso
e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e'
notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20
gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento impugnato
o
ai fini dell'ammissione al gratuito
patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord.
Corte Cost. 144/2004)
o
il patrocinio a spese dello Stato nel
processo penale ha effetto dal momento della presentazione dell'istanza (Circ.
Mingiustizia 27/5/2011)
Estradizione e trasferimento di persone condannate o sospettate (torna all'indice del capitolo)
o
la persona e' cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e' definitiva
o
la condanna e' a tempo indeterminato o,
al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da
scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali
vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o
i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o
la persona (o il suo rappresentante
legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot.
Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
¤
in caso di fuga, prima dell'esecuzione
della sentenza, nel territorio del secondo Stato
¤
in caso di adozione di un provvedimento
di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo
dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui la persona e' stata
condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato
o
le disposizioni della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e
52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali
garantiti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5,
paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto
dell'Unione
o
la privazione della liberta' e la
consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di
esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel
diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellÕarticolo 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo nonche' dellÕarticolo 6 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea
o
di regola, tale ingerenza sara'
giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in
forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di
tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere
nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve
essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento
l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione
devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto
sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe'
superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea deve essere interpretato alla
stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
la competente autorita' giudiziaria dello
Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la
richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati
istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato
che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati
violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna;
tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali;
nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, la violazione in questione
deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la
persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a
decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse
che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione
o
l'autorita' giudiziaria competente dello
Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la
richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro
da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio'
violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni
del diritto dell'Unione
o
nota (Punto
103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti lÕadeguatezza
della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente
sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato
dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale
condizione verrebbe soddisfatta (Sent.
CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)
o
la Corte precisa come
¤
il motivo di rifiuto mira ad accrescere
le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta
scontata la pena cui essa ¸ stata condannata; alla luce di questo intento, lo
Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che
abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato
membro" (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
¤
gli Stati membri avevano la facolta' di
prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di
prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e'
legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata;
un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato
membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la
sua esclusione assoluta
¤
spetti all'autorita' giudiziaria
accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora
(soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che
si instaurano nel caso di residenza; da Sent.
Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della
presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in
Italia
¤
spetti al legislatore la valutazione
dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino
del rifiuto di consegna ai fini dellÕesecuzione della pena in Italia
o
giurisprudenza precedente:
¤
Sent.
Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a
condanne penali subite allÕestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero
residente in Italia; questo vale anche nei confronti
dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da'
facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le
garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul
loro territorio
¤
questione di legittimita' costituzionale
di art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del
residente non cittadino sollevata da Ord.
Cass. 34213/2009
¤
Sent.
Cass. 14710/2010 (ora anche Sent.
Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di
diritto di soggiorno permanente (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione;
iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
o
corredate di idonea documentazione
attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lÕufficio
postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e
del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
o
Mess.
Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lÕistanza di rinnovo del
permesso non puoÕ essere accolta percheÕ la
verifica della sussistenza dei requisiti eÕ superata dal provvedimento
dellÕAutoritaÕ giudiziaria in forza del quale lo straniero eÕ detenuto (nota:
il fatto che sia superata la necessitaÕ di verifica dei requisiti avrebbe
dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo;
lÕintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in
materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)
Diritto di visita: esonero dall'esibizione del permesso (torna all'indice del capitolo)
Condizioni di detenzione (torna all'indice del
capitolo)
o
scopo del Protocollo e' l'istituzione di
un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali
nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)
o
e' istituito un Sottocomitato in seno al
Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel Protocollo
(art. 2)
o
ciascuno Stato Parte mantiene,
costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del
Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi
nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di prevenzione della
tortura a livello interno (artt. 3 e 17)
o
ciascuno Stato Parte autorizza le visite
da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali in tutti i luoghi di
detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone trattenute non possono
lasciare volontariamente, in base ad un ordine dell'autorita' pubblica oppure
nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di
una pubblica autorita'; art. 4)
o
gli Stati Parte del presente Protocollo
si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli organismi nazionali
¤
accesso illimitato ad ogni informazione
circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione,
nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione
¤
accesso illimitato ad ogni informazione
circa le condizioni di detenzione
¤
accesso illimitato a tutti i luoghi di
detenzione, alle loro strutture e servizi annessi (salvo limitazioni per il
Sottocomitato basate su ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa
nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di
gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente
di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)
¤
la possibilita' di avere colloqui
riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente
o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra
persona che possa fornire informazioni rilevanti
¤
la liberta' di scegliere i luoghi da
visitare e le persone con cui avere un colloquio
¤
il diritto, per i meccanismi nazionali,
di avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli
informazioni e di incontrarlo
o
non sono tollerate sanzioni o pregiudizi
contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato o
ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali informazioni vere o false (art. 15)
o
le informazioni riservate raccolte dai
meccanismi nazionali di prevenzione sono protette; nessun dato personale puo'
essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato (art. 21)
o
il Protocollo entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione
(art. 28)
Accesso alle misure alternative alla detenzione (torna
all'indice del capitolo)
o
lÕaccesso a misure alternative (incluse le attivitaÕ lavorative extra-murarie e lÕaffidamento in
prova ai servizi sociali) non richiede neÕ consente il rilascio di un
permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia
o altro), costituendo lÕordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seÕ,
unÕautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia
23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ.
Mininterno 2/12/2000, citate in un documento
di associazioni di Brescia,
e Mess.
Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)
o
la Direzione provinciale del lavoro
rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro
allo straniero ammesso a svolgere attivitaÕ lavorativa extra-muraria,
tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere
attivitaÕ lavorativa da unÕordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un
provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ.
Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ.
DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ.
Mininterno 2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento
di associazioni di Brescia)
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaÕ lavorative (intra o extra-murarie) non eÕ punibile ai sensi dellÕart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
esclusa, di
fatto, la possibilitaÕ di conversione del permesso
per motivi di giustizia (non piuÕ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00,
citata in un documento
di associazioni di Brescia)
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura
alternativa
o
orientamento iniziale:
-
Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass.
5/6/2003, Sent.
Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004
(citate in Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500):
lÕaccesso allÕaffidamento in prova al servizio
sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eÕ precluso allo straniero clandestino percheÕ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel
teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso
di straniero privo di permesso di soggiorno in
corso di validitaÕ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaÕ
di rinnovo del permesso anche in condizioni di
detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli
altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa
o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co.
3)
o
orientamento recente:
-
Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'
-
Sent.
Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500
(che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaÕ col
cittadino italiano
-
Sent.
Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L.
354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente
nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste
Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri (torna
all'indice del capitolo)
Rilascio della patente di guida (torna all'indice
del capitolo)
Permesso per motivi di giustizia (torna
all'indice del capitolo)
Permesso per motivi di protezione sociale (torna
all'indice del capitolo)
Reati quali motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e,
verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per
reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e'
motivo di diniego del visto di ingresso; note:
¤
irrilevante, ai fini del diniego di
visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 5148/2010, TAR
Lombardia e TAR
Lombardia) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o
l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
¤
legittimo il diniego in presenza di
condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza
del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione),
soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del
richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non
gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale
non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 206/2013, TAR
Lazio)
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermato un orientamento
giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a
seguito della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica
apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009
¤
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne
ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a
circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (Sent.
Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a
ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche
una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale); in senso opposto, Corte
App. Bari e Trib.
Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola
base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e'
stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero
(cosi' anche Sent.
Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS)
o
di norma, la mancanza, anche
sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta
-
rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
-
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
-
revoca del
permesso di soggiorno
o
la condanna
per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ
motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne',
verosimilmente, della revoca), ma deve essere
valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione
familiare in Italia, etc. (da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003);
Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005, Sent.
Cons. Stato 2683/2009, TAR
Lazio:
rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata
l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e Sent.
Corte Cost. 414/2006, e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent.
Cons. Stato 1791/2009, Sent.
Cons. Stato 859/2010, Sent.
Cons. Stato 1894/2010 e TAR
Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia
carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e'
necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L.
189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); in
senso contrario, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio: il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati
commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come
preclusiva del soggiorno; Sent.
Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e'
avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; TAR
Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(cosi' anche Sent.
Cons. Stato 2544/2009, TAR
Lombardia, TRGA
Trento, e TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 8637/2010 e Sent.
Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare;
sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave; TAR
Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui
provvede, cosa che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un
permesso per assistenza del minore; TAR
Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; Sent.
Cons. Stato 1868/2013, in presenza di condanna per reati in materia di
stupefacenti, anche quando vi sia un lungo soggiorno pregresso se in
discussione non e' la richiesta di permesso CE slp; TAR
Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche
se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp
essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario; Sent.
Cons. Stato 3720/2011, secondo il quale la condanna per un reato preclusivo
del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base
di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il
diniego di rilascio del permesso CE slp; sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria, secondo cui il diniego di rinnovo e' automatico se non vi sono
familiari in Italia; TAR
Lombardia, secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare; Sent.
Cons. Stato 1336/2013: in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti,
irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione
affettiva con convivenza; Sent.
Cons. Stato 6163/2012, secondo cui una pluralita' di precedenti penali
gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei
casi in cui siano presenti familiari in Italia; Sent.
Cons. Stato 3144/2012, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012, secondo le quali il lungo soggiorno in Italia e'
irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal momento che
tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo) e da una specifica
valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012);
nota: Dec.
Cons. Stato 4714/2005
(che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso
di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (sembra quindi da escludere la revoca
automatica); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano; Tar
Umbria:
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita'
dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in
presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del
questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
o
condanne
normalmente preclusive non lo sono in relazione al
soggiorno per motivi familiari, dovendosi valutare
l'effettiva pericolosita' (Trib.
Genova, Corte
App. Catania)
o
irrilevante,
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione; Sent.
Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il
provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata
in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il
rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit
actum) purche' si sia pronunciato il giudice
del'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord.
Cons. Stato 2952/2008 e TAR
Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si
deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR
Lombardia; TAR
Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o
l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso);
possibilmente rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche'
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato)
o
legittimo il diniego di rinnovo in
presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva
l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
o
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
o
irrilevante, in presenza di condanne
ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero
(Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
o
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non
gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro
subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013)
o
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
o
il fatto che lo straniero corra rischi
di persecuzione non rende illegittima la revoca del
permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu',
il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
o
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent.
Cons. Stato 5241/2012 e sent.
Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche'
si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 206/2013, TAR
Lazio)
o
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011 e sent.
Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
o
il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza
di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non
erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo,
una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent.
Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 4421/2012, TAR
Lazio)
o
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
o
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008, TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 4421/2012)
o
illegittimo il diniego di rinnovo che si
limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico
elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di
soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre
alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR
Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato
dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da
un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un
procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato
in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro
oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
o
TAR
Sardegna (che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005), Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Toscana, TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 3722/2013 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010, Sent.
Cons. Stato 7202/2010, TAR
Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al
verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato,
e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi
legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni
ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze
rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul
necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse
pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso,
anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent.
Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu' forte, Sent.
Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza)
o
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010 e TAR
Lazio; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR
Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR
Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e
ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent.
Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai
fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai
meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR
Lazio e sent.
Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari; in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto
tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di
procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di
pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico
o
legittimo il provvedimento
dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo
sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma
conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo
periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di
familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole
allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume
al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent.
Cons. Stato 2244/2013)
o
legittimo il diniego
di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve
tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita'
sociale (Sent.
Cons. Stato 1480/2010; nello stesso senso, TAR
Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per
maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita
in un contesto di liti coniugali)
o
l'introduzione dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti tra quelli preclusivi
rispetto all'ingresso e al soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento
giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di
tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo,
considerava una tale condanna non automaticamente preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR
Toscana e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012 (Sent
Cons. Stato 1069/2013: anche quando il permesso sia stato rilasciato prima
dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al
soggiorno di tali reati); nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di
automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Campania
o
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o
della revoca del permesso per lo straniero che
abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con
familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
¤
Sent.
Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
-
censura la irragionevole disparita' di
trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per
ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne potrebbe ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio
di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del
ricongiungimento familiare di fatto)
-
afferma che la tutela della famiglia e
dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul
rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari
in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita'
concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di
soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della
subita condanna per determinati reati, dal momento che ogni decisione che
colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri
componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in
presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a
presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a
maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi
per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di
possesso di determinati documenti
-
richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent.
CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o
risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero
intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre
bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente
e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica
sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e'
opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad
esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata
del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione
del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita'
delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in
particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che
testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza
che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della
relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro
eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad
affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la
solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
-
ricorda come la discrezionalita'
legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi
coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere
sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti
del cittadino e del non cittadino (Sent.
Corte Cost. 172/2012, Sent.
Corte Cost. 245/2011, Sent.
Corte Cost. 299/2010, Sent.
Corte Cost. 249/2010, Sent.
Corte Cost. 148/2008, Ord.
Corte Cost. 206/2006, Sent.
Corte Cost. 78/2005)
¤
prima di Sent.
Corte Cost. 202/2013, Sent.
Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo
straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent.
Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, sent.
Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare), Sent.
Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 5516/2012, sent.
Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent.
Cons. Stato 1834/2012 e TAR
Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in
via di regolarizzazione), TAR
Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa) e Trib.
Forli'; in senso contrario, TAR
Campania
¤
Sent.
Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche
quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa
espulsione
¤
in questo caso, la scelta
dell'amministrazione non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive (TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012, TAR
Lombardia, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la
condotta processuale dello straniero, TAR
Lazio, secondo cui il diniego deve essere preceduto da preavviso di
rigetto), anche quando i motivi del permesso in
scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana)
¤
in senso sfavorevole allo straniero,
-
Sent.
Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che
equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione
anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
-
TAR
Toscana: la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato
ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche'
mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una
protezione familiare (nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo
per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si
applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato
impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo
impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato)
-
Sent.
Cons. Stato 1545/2013: irrilevante, in presenza di condanna per reati
relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se
l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o familiare ricongiunto
o
ai fini del diniego o della revoca del
permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)
o
il permesso CE slp non puo' essere
rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui
possono essere applicate misure di prevenzione e
all'esistenza di condanne, anche non definitive,
per reati di cui agli artt. 380 e 381
(limitatamente ai reati non colposi) c.p.p.,
e alla luce della durata del soggiorno pregresso e
delle condizioni di inserimento sociale, familiare
e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR
Piemonte); giurisprudenza:
¤
TAR
Toscana: la condanna per uno dei reati
indicativi di pericolosita' sociale non e' di
per se' motivo sufficiente
per il diniego del permesso CE slp; nello stesso senso, TAR
Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi
relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo
significativo attuale; TAR
Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello
stesso senso, TAR
Campania, TAR
Sardegna, TAR
Lombardia), alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il
perdurare della condotta criminosa; TAR
Piemonte: illegittimo il diniego del permesso CE slp fondato sul
considerare automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere
in considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e
familiare (nello stesso senso, TAR
Toscana e TAR
Lazio); TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di permesso CE slp sulla base di una
condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con
sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva
pericolosita'; TAR
Lombardia: il giudizio di pericolosita' non puo' prescindere dalla
tipologia di reati per i quali lo straniero e' stato condannato (nel caso,
violenza sessuale); Sent.
Cons. Stato 2801/2012 e Sent.
Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere
effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle
disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la
semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione
dell'amministrazione sia ancora sub judice, dal
momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus
regit actum; sent.
Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto
d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, stante la
rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di
effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR
Campania); nello stesso senso, ma in positivo, Sent.
Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno,
se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl
richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso CE slp contestuale
al diniego di rinnovo del permesso; nel senso, invece, dell'automatica
ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D.
Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed
esercizio abusivo della professione medica), TAR
Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata
operata preventivamente dal Legislatore (nello stesso senso, TAR
Umbria)
¤
Nota: anche
in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento,
una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in
materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito
della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009)
giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso CE slp,
in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del
permesso CE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del
richiedente; in questo senso, TAR
Emilia Romagna: il diniego del permesso CE slp
e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna
irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti
(con riferimento a condanna per altro reato, TAR
Emilia Romagna); in senso opposto, TAR
Puglia: e' illegittimo l'automatico diniego
di rinnovo del permesso
per lavoro autonomo sulla base della semplice esistenza di una condanna per
reato contro il diritto d'autore, se lo straniero ha avviato nel frattempo, col superamento del test di italiano, la procedura per ottenere il permesso CE slp
o
titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se
sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di
prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un
provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si
tiene conto dell'eta'
dello straniero, della durata del suo soggiorno in
Italia, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e per i suoi familiari, dei legami
sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da
D. Lgs. 3/2007)
o
revoca del
permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come
ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e'
rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti); TAR
Toscana: illegittima la revoca di permesso CE slp in mancanza di valutazione
dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia (TAR
Piemonte: legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure
in termini sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale
e sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo
giudizio di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato); TAR
Lazio: la tutela dell'unita' familiare non
recede per la sola considerazione che lo straniero
abbia commesso un reato in concorso con altro parente non appartenente al suo nucleo familiare ristretto; TAR
Lazio, TAR
Lazio, Sent.
Cons. Stato 5515/2012, TAR
Lazio: la revoca del permesso CE slp fondata sulla sola esistenza del
precedente penale del ricorrente, senza accertamento della pericolosita' dello straniero e'
illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei confronti dei
lungo soggiornanti; TRGA
Trento: non sussiste automaticita' fra condanna penale e revoca del permesso CE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita' sociale del ricorrente
con la sua integrazione sociale e situazione familiare; Sent.
Cons. Stato 19/2013: illegittimo il
provvedimento di revoca del permesso CE slp che dia per scontata la pericolosita' sulla base di una
condanna per reato di cui all'art. 381 c.p.c.
e che consideri i legami familiari dello straniero
alla stregua di aggravante; TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso CE slp (nota: equivalente a revoca, dato che
non devono essere verificati nuovamente i requisiti per il rilascio) motivato
da una condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione; la riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro
effetto penale della condanna, compreso l'effetto ostativo al soggiorno (cio'
assume rilievo anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa); Sent.
Cons. Stato 420/2013: legittima la revoca del
permesso CE slp in caso di straordinaria entita' della pena irrogata allo straniero, dato che tale entita' dimostra da sola
lÕeccezionale gravita' dei reati a lui addebitati, non rilevando, ai fini della
decisione, l'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato; TAR
Liguria: legittima la revoca del permesso CE slp fondata su una condanna a pena detentiva di notevole entita' per
reati relativi agli stupefacenti, se l'amministrazione ha dato conto della
gravita' della condotta antigiuridica accertata in sede processuale e della
scarsa collaborazione fornita dal prevenuto in sede di indagini, ed ha tenuto
conto dell'insussistenza delle esigenze familiari,
per il tempo in cui l'interessato sara' liberato dal carcere; Sent.
Cons. Stato 2381/2013: legittima la revoca del permesso CE slp se lo straniero ha accumulato in poco tempo diverse
condanne per reati di rilievo, inclusi reati contro la persona, anche se
ha legami familiari in Italia; TAR
Toscana: illegittima la revoca del permesso CE slp a seguito di una condanna per ricettazione e per l'esistenza di denunce a carico del
titolare per violazione della normativa che regola la sua attivita'
imprenditoriale, quando non si sia tenuto conto adeguatamente della durata del
soggiorno dello straniero, nonche' del suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo; TAR
Lombardia: una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza privata nei confronti della moglie non e' indicativa di pericolosita'
sociale, tale da giustificare la revoca del permesso CE slp, per uno straniero altrimenti ben inserito, se il
fatto e' stato motivato dalla scoperta di una relazione extra-coniugale della
moglie ed e' stata seguita da riconciliazione tra i coniugi
o
condizione per l'acquisto della
cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria; TAR
Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art.
444 c.p.p.
e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per
matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p.,
presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei
fatti ascritti allÕimputato)
¤
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalitaÕ interna ed
internazionale dello Stato – spionaggio,
attivitaÕ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. –
o diretti ad impedire lÕesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
¤
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione
¤
allÕestero
(con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad
una pena detentiva > 1 anno per un reato non
politico
o
ai fini della concessione della
cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto
anche dell'assenza di precedenti penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla
presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:
¤
TAR Lazio (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego
della cittadinanza italiana
¤
Sent.
TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide
di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente
penale, senza tener conto della valutazione
positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
¤
TAR Veneto (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una sentenza penale di patteggiamento
(antecedente alle riforme del codice di procedura penale)
¤
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della
cittadinanza
¤
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006
(citata in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una denuncia per atti osceni poi archiviata
¤
TAR Campania (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una condanna non grave ed oramai estinta
¤
TAR
Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve
entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a
distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione
negativa sul comportamento tenuto nel passato
dall'interessato, tenendo conto delle specifiche
circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della
cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato
¤
TAR
Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo
sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne
conto; in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione
fondato su una condanna per reato grave, anche se
questo e' estinto
¤
TAR
Lazio: le condanne per certi reati sono atte a
motivare il diniego di naturalizzazione, a
prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile
convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un
precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo
straniero fosse stato condannato in contumacia e
difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere
preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego
¤
TAR
Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a
seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di
naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione
complessiva della non rispondenza all'interesse
pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa
agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di
naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata
trattandosi di reato ormai depenalizzato
¤
TAR Sicilia (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti
penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile
¤
Tar
Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non
completamente affidabile sotto il profilo dellÕordine pubblico e della
convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni
prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato
ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno
dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione
¤
TAR Toscana (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento
di diniego alla concessione della cittadinanza
fondato sulle denunce penali a carico della moglie
¤
Sent.
Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a
precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel
tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta
dallÕinteressato
¤
TAR
Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo
sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne
conto; in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
¤
Sent.
Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del
soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere
motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o Marocco, 4.449
o Romania, 3.715
o Tunisia, 2.905
o Albania, 2.896
o Nigeria, 1.007
o Algeria, 604
o Egitto, 480
o Bulgaria, 325
o Peru', 235
o
Repubblica Dominicana, 233
o
istituti: 206
o
capienza regolamentare: 45.742
o
detenuti presenti: 66.632 (donne: 2.846;
stranieri: 24.069), di cui
¤
imputati: 26.989 (11.217 stranieri), di
cui
-
in attesa di primo giudizio: 13.628
(5.446 stranieri)
-
appellanti: 7.130 (3.253 stranieri)
-
ricorrenti: 4.699 (2.202 stranieri)
-
imputati con piu' procedimenti a carico,
ma senza condanna definitiva: 1.532 (316 stranieri)
¤
condannati definitivi: 38.195 (12.676
stranieri)
¤
internati: 1.385 (157 stranieri); nota:
si tratta di persone che hanno espiato la pena, ma rimangono detenute a scopo
preventivo (ad esempio, in ospedali psichiatrici giudiziari, case di lavoro e
case di cura e custodia)
¤
da catalogare: 63 (19 stranieri)
o
detenuti presenti in semiliberta': 901
(102 stranieri)
o
suicidi nel 2011: 63 (25 stranieri)
o contro il patrimonio: 22,5%
o produzione e spaccio stupefacenti: 29,0%
o contro la persona: 18,0%
o legge sulle armi: 2,1%
o contro la pubblica amministrazione: 7,6%
o associazione di stampo mafioso: 0,2%
o contro l'amministrazione della giustizia: 2,2%
o contro la fede pubblica: 4,2%
o legge sull'immigrazione: 5,6%
o contro l'ordine pubblico: 2,2%
o contro l'incolumita' pubblica: 0,5%
o contro la famiglia: 1,1%
o prostituzione: 2,1%
o contro il sentimento religioso: 0,3%
o contro la moralita' pubblica: 0,1%
o contro la personalita' dello Stato: 0,1%
o altri delitti: 0,6%
o contravvenzioni :1,5%
o
omicidi volontari consumati:
¤
2009: 793 (italiani); 249 (stranieri)
¤
2010: 816 (italiani); 240 (stranieri)
¤
2011: 787 (italiani); 257 (stranieri)
o
violenze sessuali:
¤
2009: 2.670 (italiani); 1.764 (stranieri)
¤
2010: 2.707 (italiani); 1.827 (stranieri)
¤
2011: 3.105 (italiani); 1.979 (stranieri)
o
furti in abitazione:
¤
2009: 3.837 (italiani); 3.333 (stranieri)
¤
2010: 4.772 (italiani); 3.740 (stranieri)
¤
2011: 6.013 (italiani); 5.702 (stranieri)
o
furti in esercizio commerciale:
¤
2009: 9.680 (italiani); 13.578
(stranieri)
¤
2010: 11.001 (italiani); 15.682
(stranieri)
¤
2011: 12.343 (italiani); 18.124 (stranieri)
o
rapine in abitazione:
¤
2009: 666 (italiani); 619 (stranieri)
¤
2010: 802 (italiani); 721 (stranieri)
¤
2011: 1.089 (italiani); 1.035 (stranieri)
o
rapine in banca:
¤
2009: 2.071 (italiani); 102 (stranieri)
¤
2010: 1.978 (italiani); 136 (stranieri)
¤
2011: 1.865 (italiani); 168 (stranieri)
o
rapine in esercizio commerciale:
¤
2009: 2.316 (italiani); 1.144 (stranieri)
¤
2010: 2.498 (italiani); 1.275 (stranieri)
¤
2011: 2.943 (italiani); 1.712 (stranieri)
o
totale generale delitti:
¤
2009: 562.523 (italiani); 260.883 (stranieri)
¤
2010: 593.478 (italiani); 274.364
(stranieri)
¤
2011: 634.736 (italiani); 295.785
(stranieri)
25. Assistenza sanitaria (torna all'indice)
-
Iscrizione
obbligatoria al Servizio sanitario nazionale
-
Obbligo di
contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente
-
Durata
dell'iscrizione obbligatoria
-
Diritti dello
straniero iscritto obbligatoriamente
-
Caso particolare:
studenti soggiornanti per meno di tre mesi
-
Obbligo di
contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente
-
Durata
dell'iscrizione volontaria
-
Diritti dello
straniero iscritto volontariamente
-
Copertura dei
familiari degli iscritti
-
Assistenza
all'estero per gli iscritti
-
Assistenza sanitaria
per minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici
-
Obbligo assicurativo
per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
-
Prestazioni
sanitarie per stranieri espellendi
-
Recepimento
dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
-
Ingresso di
stranieri per motivi di cure
-
Dati
Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
o
i titolari di uno dei seguenti permessi
di soggiorno (in corso di validitaÕ o del quale sia
stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro subordinato (anche stagionale)
-
lavoro autonomo
-
motivi familiari; note:
¤
certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo
ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di
tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN,
previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis,
introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota
Minlavoro 4/5/2009); circ.
Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione
con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ.
Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ.
Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib.
Milano: condannato in quanto discriminatorio il
comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge
e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da
assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione
al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione
Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN,
come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto
del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di
adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ.
Lombardia 27/1/2013)
¤
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione
della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al
compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che
lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008,
quale genitore a carico infra-65-enne conservi,
anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
-
asilo politico; secondo circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000,
ai fini dellÕiscrizione al SSN, il riferimento eÕ al titolare di asilo politico
– ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero
inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
-
motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
-
asilo umanitario; secondo circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000,
ai fini dellÕiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il
permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.;
l'inclusione di tale caso sembra implicitamente prevista da Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
¤
art. 18, co. 1 T.U. per protezione
sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L.
155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore
inespellibile
¤
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna
in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent.
Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito
convivente di questa)
¤
art. 20, co. 1 T.U. per protezione
temporanea; nota: circ.
sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di
permesso rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di
un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di
Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni
previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato
¤
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione
soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero
illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eÕ comunque improprio,
percheÕ non viene rilasciato alcun permesso);
-
richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellÕistanza alla definizione
della procedura, incluso lÕeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati
obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di
permesso di soggiorno; Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: iscrizione
obbligatoria anche per richiedenti "Convenzione di Dublino" (non e'
chiaro se si riferisca ai richiedenti inviati in Italia in base a Reg.
CE n. 343/2003 o a quanti sono in attesa di determinazione dello Stato
competente in base allo stesso Regolamento)
-
affidamento
(per il minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art.
2 L.
184/1983)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o
gli stranieri che abbiano in corso una regolare
attivitaÕ lavorativa subordinata o autonoma (per
definizione, da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000:
non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000);
note (Nota
Minlavoro 16/4/2009 e Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012):
-
questa disposizione riguarda, tra gli
altri, i titolari di permesso per studio, assistenza
minore o per ricerca scientifica che svolgano attivita' lavorativa
-
i titolari di permesso di soggiorno per motivi
religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali
previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo
un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero
-
l'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attivita' lavorativa e' necessaria solo nei casi in cui lo
straniero svolga attivita' lavorativa pur non
essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui
e' prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN
o
i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! deriva pero' da art. 9, co. 12,
lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
minori a
prescindere dal possesso di un permesso
o
titolari di permesso per attesa
occupazione
o
stranieri in attesa di conclusione delle procedure di regolarizzazione
o
titolari di permessi per motivi di
giustizia
o
titolare dello status di apolide
o
titolare di permesso per residenza
elettiva con titolarita' di pensione contributiva
italiana
o
titolare di permesso per motivi di
salute o per motivi umanitari (ad esclusione dei soggiornanti a seguito di ingresso per cure
mediche) rilasciato
¤
in caso di scadenza di precedente
permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o
infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale
¤
a stranieri (in precedente condizione
di irregolarita') affetti da gravi patologie
incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di
provenienza
o
il marito
convivente della donna incinta o che abbia
partorito da meno di sei mesi (nota: nel testo si fa
riferimento, impropriamente, al padre del bambino), a prescindere dal tipo di
permesso di soggiorno
o
permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allÕestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano
tenuti a versare lÕIRPEF in Italia
o
permesso per affari
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente
(torna all'indice del capitolo)
Durata dell'iscrizione obbligatoria (torna
all'indice del capitolo)
Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente (torna
all'indice del capitolo)
Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu'
di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale (torna all'indice del capitolo)
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaÕ, con istituto
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)
o
titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti
pubblici italiani (149,77 euro per anno, non
frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del
rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007);
lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in
quanto prima del compimento di 18 anni era titolare
di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche'
conserva lÕiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari (219,49 euro per anno, non frazionabili), ai sensi dell'Accordo
europeo sul collocamento alla pari del 24/11/1969 (ratificato con L.
304/1973)
Durata dell'iscrizione volontaria (torna
all'indice del capitolo)
Diritti dello straniero iscritto volontariamente (torna
all'indice del capitolo)
Luogo di iscrizione (torna all'indice del capitolo)
o
la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio
o
per i richiedenti asilo, si prescinde dallÕindicazione di domicilio riportata nel permesso di
soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione
di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in
questo senso, Nota Regione Lazio 5/4/2006)
o
gli stranieri in possesso di richiesta (verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta
di asilo) o di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi
umanitari, in fase di prima iscrizione possono
iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno,
nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo
del permesso di richiedere la variazione di
domicilio alla questura competente e di presentare
alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo
o
nel caso in cui lo straniero sia in
possesso di titolo di soggiorno in formato elettronico e questo non riporti il motivo di soggiorno e la residenza (o il domicilio) l'Ufficio
anagrafico della ASL rileva i dati necessari all'iscrizione al SSN dalle dichiarazioni
sostitutive dello straniero
o
lo straniero iscritto volontariamente al SSN e' tenuto a comunicare alla ASL il cambio
di residenza (verosimilmente, in mancanza, quello di
effettiva dimora)
Documentazione richiesta (torna all'indice del
capitolo)
o
autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso di soggiorno in corso di
validitaÕ o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione del codice fiscale o
copia del tesserino relativo
o
dichiarazione con la quale lo straniero
si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o
eventuale autocertificazione o
certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia
o
eventuale autocertificazione o
certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico
o
eventuale autocertificazione o
certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente,
nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000);
di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale dichiarazione da parte della
famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o
ricevuta del versamento sul c/c della
Regione ovvero, per chi eÕ tenuto alla dichiarazione dei redditi,
autocertificazione o certificazione dellÕavvenuto pagamento dellÕaddizionale
IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
Copertura dei familiari degli iscritti (torna
all'indice del capitolo)
o
la copertura dei familiari a carico non
si applica al genitore che
ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta'
> 65 anni successivamente alla data di entrata in
vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la
disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la
sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con
decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera
b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); circ.
Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione
con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ.
Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ.
Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib.
Milano: condannato in quanto discriminatorio il
comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge
e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da
assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione
al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione
Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN,
come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto
del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di
adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ.
Lombardia 27/1/2013)
o
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria
al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
o
non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che
lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008,
quale genitore a carico infra-65-enne conservi,
anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
o
sono considerati familiari fiscalmente a
carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto
un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata
fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al
lordo degli oneri deducibili
o
possono essere considerati familiari a
carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero
¤
il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e
dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
¤
i seguenti altri familiari a condizione
che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il
coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i
genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore,
il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e
le nonne (compresi quelli naturali)
o
lo stato di famiglia, rilasciato
dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma
attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia"
(l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da
vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)
Assistenza all'estero per gli iscritti (torna
all'indice del capitolo)
o
in caso di trasferimento allÕestero per
cure presso centri ad altissima specializzazione,
possibile solo lÕassistenza in forma indiretta (con
pagamento da parte dellÕinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN;
necessaria lÕautorizzazione preventiva, salvo cure
urgenti) ai sensi del Decreto
del Ministro della sanitaÕ 3/11/1989
o
in caso di temporaneo soggiorno in paese dellÕUnione europea, modello E111
(che consente lÕassistenza diretta; verosilmente, ora TEAM) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari
o
in caso di soggiorno allÕestero per
lavoro, ammessa solo lÕassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR
618/1980
Assistenza sanitaria per minori accolti nell'ambito di programmi
solidaristici (torna all'indice del capitolo)
Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale (torna
all'indice del capitolo)
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale,
di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle
tariffe regionali ha luogo
al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaÕ, gli oneri sono a carico del Minstero dellÕinterno; Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: le strutture sanitarie
devono rivolgersi, per il rimborso, all'Ufficio Territoriale del Governo)
o
previo pagamento delle tariffe regionali (determinate in base ad art. 8 D.
Lgs. 502/1992), le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali
ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in
pejus rispetto allo straniero illegalmente
soggiornante; in ogni caso, allo straniero basta prolungare il soggiorno oltre
i limiti consentiti per avere diritto alle prestazioni essenziali in quanto
irregolarmente soggiornante)
Accesso dei richiedenti asilo trattenuti alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale (da aggiornare) (torna
all'indice del capitolo)
o
il richiedente asilo trattenuto nel
Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono
assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti
o comunque essenziali garantite dallÕart. 35, co. 5,
T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)
o
allÕinterno dei centri con piuÕ di 100
richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale (torna
all'indice del capitolo)
o
alla tutela della gravidanza e della maternitaÕ (L.
405/1975, L.
194/1978, Decr. MinsanitaÕ 6/3/1995 e successive modificazioni e
integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr.
Minsanita' 10/9/1998)
o
alla tutela della salute del minore (Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo,
ratificata con L.
176/1991)
o
a vaccinazioni nellÕambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi
internazionale
o
a profilassi, diagnosi e cura di malattie
infettive e bonifica dei focolai
o
a cura, prevenzione e riabilitazione in
materia di tossicodipendenza (da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR
309/1990); nota: in contrasto, secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque essenziali
tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di
espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una
situazione patologica acuta (nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson)
o
a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)
o
per l'assistenza protesica che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni sono tenute ad individuare i percorsi piu'
idonei per fornire le prestazioni necessarie; nota: le Regioni Lazio e Piemonte hanno ricompreso tali prestazioni
di assistenza protesica tra le cure essenziali con apposite deliberazioni, ai
sensi del DPCM
29/11/2001
o
ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero illegalmente
soggiornante gode della parita' con il cittadino italiano
o
accertamento eventuali responsabilitaÕ
dei sanitari
o
comunicazione alle autoritaÕ diplomatiche
del paese di appartenenza
o
notifica obbligatoria di malattie
infettive e diffusive
o
non si applica l'onere di esibizione dei documenti
inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009)
o
secondo Circ.
Sanita' Regione Piemonte,
¤
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in
applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle
strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo
attivati dalla struttura
¤
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita
con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione
della madre, sulla base di un valido documento di
identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di
documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla
madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
o
per prestazioni sanitarie di primo
livello ad accesso senza impegnativa o appuntamento (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; ad esempio, quelle di
medicina generale, Servizi per le Tossicodipendenze, Dipartimenti di Salute
mentale, Consultori Familiari) agli ambulatori di prima accoglienza in
strutture pubbliche o di volontariato nellÕambito di protocolli dÕintesa; nota:
lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base
o
per prestazioni di urgenza erogate presso
il Pronto Soccorso, secondo i criteri di esenzione definiti per i cittadini
italiani (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
per malattie croniche (Decr.
MinsanitaÕ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D.
Lgs. 124/1998)
o
per malattie rare (Decr.
Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)
o
per diagnosi precoce di alcuni tumori
(art. 85 co. 4 L.
388/2000); in particolare, l'esonero si applica a
¤
mammografia, ogni due anni, a favore
delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora lÕesame mammografico lo
richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello
¤
esame citologico cervico-vaginale (PAP
Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 25 e 65 anni
¤
colonscopia, ogni cinque anni, a favore
della popolazione di eta' superiore a 45 anni
o
per invalidita' (Decr.
Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a
¤
tutte le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per
-
invalidi di guerra e per servizio
appartenenti alle categorie dalla I alla V
-
invalidi civili ed invalidi per lavoro
con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi
-
invalidi civili con indennita' di
accompagnamento
-
ciechi e sordomuti
-
ex deportati nei campi di sterminio
nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di
guerra)
-
vittime di atti di terrorismo o di
criminalita' organizzata
¤
le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla
patologia invalidante per
-
invalidi di guerra e per servizio
appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
-
invalidi per lavoro con una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi
-
coloro che abbiano riportato un
infortunio sul lavoro o una malattia professionale
¤
i medicinali appartenenti alla classe C
su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilita', per invalidi
di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia
o
per prestazioni erogate a tutela della
gravidanza e della maternita' (Decr.
Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a
¤
le visite mediche periodiche
ostetrico-ginecologiche
¤
analisi, elencate nell'Allegato A Decr.
Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere la
presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se la
storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il
feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico
specialista
¤
gli accertamenti diagnostici per il
controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di
gravidanza, dallÕAllegato B Decr.
Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere tutte
le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dellÕevoluzione
della gravidanza
¤
tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche
condizioni di rischio per il feto indicate nellÕAllegato C Decr.
Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista
¤
tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la
gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di
norma dallo specialista
o
per prestazioni di prevenzione erogabili
attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano
nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV; da Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 e Decr.
Minsanita' 1/2/1991)
o
per reddito (L.
537/1993); si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di
laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente,
in base alle norme specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie
esenti:
¤
cittadini di eta' inferiore a 6 anni e
superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)
¤
disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02)
¤
titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico (codice E03)
¤
titolari di pensioni al minimo di eta'
superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato
fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico (codice E04)
o
per terapia del dolore severo (Allegato
12 al Decr.
Mineconomia 17/3/2008)
o
al Ministero dell'interno il rimborso
relativo allÕonere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
per malattia ed infortunio, e cioe' quelle urgenti erogate tramite pronto
soccorso e quelle essenziali, ancorche' continuative, erogate in regime di
ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); le procedure di
rimborso sono effettuate in forma anonima, mediante
il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione
erogata e della somma di cui si chiede il rimborso (art. 45 co. 3 DPR 394/1999)
o
alla Regione il rimborso relativo
all'onere delle prestazioni di cui all'art 35 co. 3 lettere a)-f) D. Lgs.
286/1998 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il codice STP puo' essere rilasciato
dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); puo' essere
rilasciato anche prima che lo straniero ricorra a
una prestazione, al fine di facilitare l'accesso alle cure (in particolare ai programmi
di prevenzione)
o
il codice STP e' composto da 16
caratteri:
¤
tre caratteri costituiti dalla sigla STP
¤
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT
relativo alla regione
¤
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT
relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
¤
sette caratteri per il numero progressivo
attribuito al momento del rilascio
o
le informazioni richieste dalla
ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono nome, cognome,
sesso, data di nascita, nazionalita'
o
qualora non sia possibile allo straniero
esibire un documento di identita' e' sufficiente la registrazione delle
generalita' da lui dichiarate
o
i dati registrati dalla ASL/struttura
sanitaria sono riservati (D.
Lgs. 196/2003) e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale
scritta da parte dellÕautorita' giudiziaria (nota: questa previsione sembra in
netto contrasto con il divieto di segnalazione di cui all'art. 35 co. 5 D. Lgs.
286/1998)
o
Legge
Regione Puglia stabilisce che lo straniero STP ha diritto a scegliere il medico
di fiducia e che il minore
accompagnato da adulto STP ha diritto al codice STP e al pediatra di libera
scelta (Sent.
Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, ha dichiarato legittima questa disposizione, in quanto non altera
l'individuazione delle cure garantite allo straniero irregolarmente
soggiornante)
o
Delibera
Regione Friuli 23/2/2007 garantisce a tutti i minori di eta' < 14
anni, comunque presenti sul territorio della regione Friuli
Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di
libera scelta
o
l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che per
garantire l'assistenza essenziale, le Regioni e le
Province Autonome possono prevedere l'assegnazione
al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di
Libera Scelta, dal momento che art. 43 co. 8 DPR
394/1999 delega alle Regioni italiane la definizione di chi deve fornire
l'assistenza sanitaria di base; nota: al termine
del 2012, il pediatra di libera scelta era garantito da Toscana, Umbria,
provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Marche e Puglia (da un Rapporto
di Cittadinanzattiva, segnalato da un comunicato
Stranieriinitalia)
o
bocciata dal
Consiglio regionale della Regione Lombardia una
mozione che chiedeva il riconoscimento l'attribuzione del pediatra di libera
scelta ai figli di stranieri in condizioni di
soggiorno illegale (da comunicato
Stranieriinitalia); intrapresa da ASGI, Avvocati per Niente e Naga una
azione civile presso il Tribunale di Milano perche' venga accertata, in
proposito, la condotta discriminatoria della Regione Lombardia (da comunicato
ASGI, Avvocati per niente, Naga)
Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi (torna
all'indice del capitolo)
Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con
diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi (torna
all'indice del capitolo)
o
la tessera ha sostituito (da Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) i modelli comunitari
E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio
e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119
(temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per
la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)
o
ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota
Minsalute)
¤
cittadini italiani, residenti in Italia e
a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso
di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello
E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro
¤
cittadini comunitari e stranieri iscritti
al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri
iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento
CEE n. 859/2003)
o
la tessera copre l'assistenza
sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero
per proseguire senza interruzioni il soggiorno,
incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al
trattamento di condizioni croniche o preesistenti
o
sono erogabili solo prestazioni incluse
nei livelli essenziali di assistenza (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto
il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata
del soggiorno" e' effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel
considerare non necessarie, e quindi non erogabili,
tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo
programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
non sono erogabili le prestazioni sanitarie che, pur essendo necessarie, costituiscono lo
scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di
preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente
notificata alla ASL mediante presentazione del modello E112/S2 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
le donne hanno diritto ai controlli in
gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
alla cittadina comunitaria in possesso
della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si
trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso
rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato,
neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle
disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento
CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento
CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di
tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i
Regolamento
CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come
componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com.
Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)
o
l'interruzione di gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato di
diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e
gratuita, salva eventuale partecipazione alla
spesa (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio
quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza (da Nota
Minsalute)
o
i cittadini comunitari che usufruiscono
dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un
Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota di partecipazione
alla spesa a carico dell'assistito in base alla
legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com.
Politiche comunitarie 16/7/2010)
o
le prestazioni effettuate dai Medici di
Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il
sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali
non grava alcun onere (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
qualora siano presenti i servizi della
Medicina della continuita' assistenziale e della Medicina turistica,
l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con
possibilita' di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al
rientro nel proprio paese d'origine (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
la prescrizione delle visite mediche,
specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini in temporaneo
soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta,
compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici, viene
riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto per rilevare i
dati dellÕistituzione estera competente (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota
Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di
copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per
poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile
chiedere all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) di inviare per fax o
e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che
offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota
informativa della Commissione UE); Circ.
Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo
provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance
House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
o
per importi modesti (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) o se l'attestato di
diritto non perviene entro la scadenza del
soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e'
richiesto per intero direttamente all'interessato,
che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
a seconda della legislazione vigente
nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare
di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a
completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota
Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il
rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM
competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al
rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da
parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota
informativa della Commissione UE)
o
ogni membro della famiglia deve avere la
propria tessera
o
ogni paese e' responsabile per la
produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale
o
in Italia, la TEAM e' rilasciata
dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr.
Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr.
Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della
Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle
entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non
ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota
Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr.
Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo
delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge
78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono
anche richiedere on line la tessera all'Agenzia
delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato
sostitutivo (Nota
Minsalute)
Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con
diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi (torna
all'indice del capitolo)
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta
l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente,
si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei
documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica
da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi,
l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di
soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa
previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a
progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al
medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne
sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione
stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di
cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in
materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si
tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai
sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di
specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del
familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver
esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1,
lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere
sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro
dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino
comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata
anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per
minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le
condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per
infortunio o malattia; l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 menziona pero' questa
condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente,
si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a
termine di durata < 1 anno o si e' trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata
per un anno, durante il quale il cittadino
comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' iscritto nelle liste di mobilita'; l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata della mobilita' (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
¤
segue un corso di formazione
professionale che, salvo il caso di disoccupazione
involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e'
richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa); l'iscrizione e' effettuata
per la durata del corso (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il titolare
di uno dei seguenti attestati di diritto
comunitari:
¤
E106/S1 o SED072, e in particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono
versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno (nota: l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e'
rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso
frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1),
riportata nel modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); note:
Æ
riguardo ai familiari dello studente,
dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a
quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Æ
ove l'interessato non sia in posesso del
modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello
Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al
SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo
ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di
studio o formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1
(Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nota: questa categoria
sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase
di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore
comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente
cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta
essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura
assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del
requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di
occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al
Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 (o
E37)/S1 o SED072: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di
assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in
altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007); la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E109/S1 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera
sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) (circ. Minsalute
3/8/2007)
¤
E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire
una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e'
rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe
essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di
un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E120/S1
(Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
¤
E121 (o
E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato
UE e loro familiari,
residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad
un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria;
evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una
automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante
per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere
consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la TS
asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il titolare
di diritto di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co.
4 D. Lgs. 30/2007);
nota: Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 osserva come i figli
minori siano iscritti nello stesso attestato dei
genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni (verosimilmente, intendendo
che debbano essere iscritti comunque al SSN)
o
minori affidati a famiglie o istituti (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un
programma di assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L.
17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007); al termine del programma,
l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se
rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
internati in
ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti, anche
se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena;
l'iscrizione permane finche' perdura la pena (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
genitore comunitario di minore italiano; iscrizione rinnovata
ogni anno (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); e' richiesta la
certificazione della condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura obbligatoria dell'iscrizione al
SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e'
ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si tiene conto del familiare entro il
secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile
ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si
tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai
sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha
diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se
gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
comunitario, le disposizioni risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una
relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si
tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i
rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario e' iscritto
negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o
ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di
avere l'effettiva dimora/domicilio
o
in tutti i casi di iscrizione al SSN di
cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero di codice fiscale
italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate
rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini dell'Unione
Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su presentazione di
un documento di riconoscimento valido e comprensibile
o
per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni
normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni
fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv.
Agenzia delle Entrate 12293/2010)
¤
sono considerati familiari fiscalmente a
carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto
un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata
fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al
lordo degli oneri deducibili
¤
possono essere considerati familiari a
carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero
-
il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti,
adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di
determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al
tirocinio gratuito
-
i seguenti altri familiari a condizione
che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il
coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i
genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore,
il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e
le nonne (compresi quelli naturali)
¤
lo stato di famiglia, rilasciato
dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma
attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia"
(l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da
vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007
non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per
altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto
dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la
residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque
l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al
SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto
del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986
o
ai fini dell'iscrizione volontaria al
SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica,
essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni,
qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di
gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la
prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione
alla spesa
o
tra i titolari degli attestati di diritto
che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla
copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo
non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione
al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i
cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata
superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari
regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del
contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000);
nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura
"rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia
di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per cittadini comunitari privi dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno (torna all'indice del
capitolo)
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ.
Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni
maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in
particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori),
ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del
titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della
Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del
trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le
prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento,
pero', ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a
titolo oneroso; Delibera
Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lÕefficacia delle
disposizioni della Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008;
circ.
Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
o
circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o
circ.
Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non
iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione
dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e
interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione
collettiva)
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera
Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e
alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al
codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
circ.
Regione Emilia 27/4/2009:
attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle
previste per gli STP
o
circ.
Regione Molise 8/5/2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei
requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o
circ.
Regione Lombardia Aprile 2008:
precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro
che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di
qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp.
NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i
cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie
rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete,
ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza
sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
o
circ.
Regione Liguria 7/9/2009:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite
anche le cure essenziali
o
Direttiva
Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione
del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione
Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a
bulgari e rumeni
o
circ.
Regione Sardegna 2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa
riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a
bulgari e rumeni
o
delib.
Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib.
Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel
territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP,
sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto
rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le
prestazioni previste da circ.
Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa
l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne
iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei
regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere
considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge
sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei
minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o
famiglie di accoglienza
o
se il cittadino comunitario non
residente ne' in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN ne' assistito dallo Stato di provenienza e' impossibilitato a pagare la prestazione
perche' indigente, autocertifica alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota: l'autocertificazione e' possibile solo se si
tratta di dati in possesso dell'amministrazione italiana) e dichiara la propria condizione di indigenza
o
in questo caso viene rilasciato un tesserino, che consente l'erogazione delle cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ.
Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni "indifferibili
ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e infortunio, e delle
prestazioni programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva
o
in particolare, sono garantite le
prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs. 286/1998 (prestazioni a
tutela di minori, tutela
della maternita', interruzione volontaria di
gravidanza, vaccinazioni,
interventi di profilassi internazionale,
profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive;
da circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
la prescrizione e la registrazione delle
prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono
effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a
sigla ENI (Europeo Non Iscritto), composto da 16
caratteri:
¤
tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
¤
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT
relativo alla regione
¤
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT
relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
¤
sette caratteri per il numero progressivo
attribuito al momento del rilascio
o
il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima
erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire
l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
¤
esibizione di documento di identita' ai
sensi della normativa europea
¤
dichiarazione sostitutiva di domicilio nel
territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota: dovrebbe essere da piu' di tre
mesi nel territorio nazionale)
¤
dichiarazione di non essere iscritto
allÕanagrafe dei residenti
¤
dichiarazione di non essere nelle
condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di
assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto
rilasciata dallo stato di provenienza
¤
sottoscrizione della dichiarazione di
indigenza
o
il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di emissione ed e' rinnovabile
o
il tesserino puo' essere utilizzato per
¤
prescrizione su ricettario regionale di
prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche)
¤
prescrizione di farmaci erogabili, a
parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da
parte delle farmacie convenzionate
¤
la rendicontazione, ai fini del rimborso,
delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR
o
le prestazioni sono erogate a parita' di condizioni con i cittadini italiani per
quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa
o
nel rispetto del principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni
applicative (circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria
al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:
¤
minore inespellibile
¤
donna in stato di gravidanza o di
puerperio, o marito di questa con essa convivente
¤
persona che soggiorni per riacquisto
cittadinanza
o
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (torna all'indice del capitolo)
Ingresso di stranieri per motivi di cure (torna
all'indice del capitolo)
o
sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione
da parte della struttura sanitaria prescelta, che
indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellÕintervento e della degenza
prevista
-
attestazione del versamento, a favore
della struttura, di una cauzione del 30% del costo
previsto (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in euro o in dollari
USA)
-
dimostrazione di disponibilitaÕ di
mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000)
per la copertura delle spese sanitarie complessive,
di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lÕeventuale accompagnatore (durante lÕintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
-
certificazione, rilasciata allÕestero e
tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, la patologia del
richiedente
o
nellÕambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaÕ di
concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D.
Lgs. 502/1992,
come modificato da D.
Lgs. 517/1993):
-
il Ministero della sanitaÕ individua,
sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
-
il Ministero della sanitaÕ rimborsa le
prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese
di viaggio e di soggiorno
al di fuori della struttura
-
l'individuazione dei soggetti beneficiari
dell'intervento rientra nell'ambito della discrezionalita' politica dei due
ministri (circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000)
o
nellÕambito di programmi di intervento
umanitario decisi dalle Regioni (L.
449/1997):
-
le Regioni, nell'ambito della quota del
Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il
Ministero della Sanita', le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a erogare prestazioni di alta
specializzazione, che rientrino nellÕambito di
programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri
provenienti da Paesi privi delle competenze
necessarie (o con competenze difficilmente accessibili) e di accordi di reciprocitaÕ sullÕassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali
lÕaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi
sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)
Dati (torna all'indice del capitolo)
o
nel 2008:
-
numero di figli per donna: 2,31 per
straniera; 1,32 per italiana
-
eta' media al parto: 27,9 per straniera;
31,7 per italiana
o
nel 2009:
-
numero di figli per donna: 2,23 per
straniera; 1,31 per italiana
-
eta' media al parto: 28,0 per straniera;
31,8 per italiana
o
nel 2010:
-
numero di figli per donna: 2,11 per
straniera; 1,32 per italiana
-
eta' media al parto: 28,2 per straniera;
31,9 per italiana
o
nel 2011:
-
numero di figli per donna: 2,04 per
straniera; 1,30 per italiana
-
eta' media al parto: 28,3 per straniera;
32,0 per italiana
o
numero di aborti in Italia:
-
1983: 233.976
-
1991: 160.494
-
2009: 118.579
-
2010: 115.981
-
2011: 109.538
o
tasso di abortivita': per 1000 donne tra
15 e 49 anni
-
1983: 16,9
-
1991: 11,0
-
2009: 8,5
-
2010: 8,3
-
2011: 7,8
o
rapporto di abortivita': per 1000 nati
-
1983: 381,7
-
1991: 286,9
-
2009: 210,0
-
2010: 208,3
-
2011: 202,5
o
percentuale di aborti per numero di nati
vivi:
-
1983: 24,6 (0), 22,0 (1), 31,5 (2), 13,6
(3), 8,3 (4 o piu')
-
1991: 35,1 (0), 19,5 (1), 29,3 (2), 11,4
(3), 4,8 (4 o piu')
-
2009: 41,0 (0), 23,5 (1), 25,6 (2), 7,6
(3), 2,3 (4 o piu')
-
2010: 40,6 (0), 23,8 (1), 25,7 (2), 7,6
(3), 2,3 (4 o piu')
o
percentuale di aborti luogo di rilascio
del documento:
-
1983: 52,9 (medico di fiducia), 21,4
(Servizio ostetrico-ginecologico), 24,2 (Consultorio), 1,4 (altro)
-
1991: 52,4 (medico di fiducia), 29,1
(Servizio ostetrico-ginecologico), 21,4 (Consultorio), 1,7 (altro)
-
2009: 27,5 (medico di fiducia), 31,2
(Servizio ostetrico-ginecologico), 39,4 (Consultorio), 1,9 (altro)
-
2010: 26,0 (medico di fiducia), 30,9
(Servizio ostetrico-ginecologico), 40,4 (Consultorio), 2,6 (altro)
o
distribuzione degli aborti per stato
civile (2010):
-
coniugate: italiane 41,2%, straniere
48,6%
-
gia' coniugate: italiane 7,1%, straniere
6,4%
-
nubili: italiane 51,7%, straniere 44,9%
o
distribuzione degli aborti per titolo di
studio (2010):
-
nessuno o licenza elementare: italiane
3,3%, straniere 11,4%
-
licenza media: italiane 41,7%, straniere
48,2%
-
licenza superiore: italiane 45,5%,
straniere 34,7%
-
laurea: italiane 9,6%, straniere 5,6%
o
distribuzione degli aborti per stato di
occupazione (2010):
-
occupata: italiane 48,5%, straniere 45,1%
-
disoccupata: italiane 14,3%, straniere
24,0%
-
casalinga: italiane 23,1%, straniere
25,8%
-
studentessa o altra condizione: italiane
14,1%, straniere 5,1%
o
distribuzione degli aborti per numero di
altri figli nati vivi (2010):
-
0: italiane 44,6%, straniere 31,6%
-
1: italiane 20,7%, straniere 30,3%
-
2: italiane 25,3%, straniere 27,0%
-
3 o piu': italiane 9,4%, straniere 11,1%
o
distribuzione del tasso di abortivita'
per 1000 donne per fascia di eta' (2009):
-
15-19: italiane 5,6; straniere 21,5
-
20-24: italiane 9,6; straniere 44,1
-
25-29: italiane 9,2; straniere 35,4
-
30-34: italiane 9,0; straniere 30,8
-
35-39: italiane 7,8; straniere 24,7
-
40-44: italiane 3,6; straniere 10,4
-
45-49: italiane 0,4; straniere 0,9
-
15-49: italiane 6,6; straniere 24,1
o
distribuzione degli aborti per settimane
di gestazione (2010):
-
meno di 8: italiane 44,4%, straniere
33,2%
-
9-10: italiane 38,5%, straniere 44,7%
-
11-12: italiane 12,9%, straniere 20,5%
-
piu' di 12: italiane 4,2%, straniere 1,6%
o
nel 2010:
-
nuove diagnosi di infezione da HIV: 1.081
per stranieri, di cui 984 residenti in Italia (0,0234% del totale degli
stranieri residenti); 2.738 per italiani, di cui 2.644 residenti in Italia
(0,0048% del totale degli italiani residenti)
-
principali modalita' di trasmissione:
rapporti eterosessuali (64,9% degli stranieri, 39,5% degli italiani), rapporti
omosessuali tra maschi (15,5% degli stranieri, 36,3% degli italiani), iniezione
di droghe (3,6% degli stranieri, 11,5% degli italiani)
o
nel 2011:
-
nuove diagnosi di infezione da HIV: 1.091
per stranieri, di cui 951 residenti in Italia (0,0210% del totale degli
stranieri residenti); 2.364 per italiani, di cui 2.283 residenti in Italia
(0,0039% del totale degli italiani residenti)
-
principali modalita' di trasmissione:
rapporti eterosessuali (63,3% degli stranieri, 39,0% degli italiani), rapporti
omosessuali tra maschi (15,9% degli stranieri, 39,6% degli italiani), iniezione
di droghe (3,0% degli stranieri, 5,3% degli italiani)
26. Previdenza sociale (torna all'indice)
-
Diritti previdenziali
del lavoratore straniero e dei suoi familiari
-
Obbligo contributivo
in caso di lavoro subordinato
-
Diritti previdenziali
in caso di rimpatrio
-
Coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
-
Lavoratori distaccati
in Italia
Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari
(torna all'indice del capitolo)
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo
equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie,
confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ.
INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%)
o
con decreto Minlavoro puo' essere
esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera
appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane
operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze
(art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009), il principio di personalita',
anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale
del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora
abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi; Circ.
INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari
o superstiti, nonche' ai
ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state
soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti
siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento
UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di
soggiorno legale e in una situazione in cui non
tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro
Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
o
nei confronti dellÕINPS (per i rapporti
privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di
lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL
1827/1935; artt. 17 e 19, L.
218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
-
per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti
-
contro il rischio di malattia e tubercolosi
-
per maternitaÕ
-
contro il rischio di disoccupazione
involontaria
o
nei confronti dellÕINAIL, a carico del
datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
-
malattie professionali
Trattamenti previdenziali (torna all'indice del
capitolo)
o
per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal
1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni
o
per lavoratrici autonome o iscritte alla
Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per
arrivare, nel 2018, a 66 anni
o
lavoratrici del settore pubblico iscritte
a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012
o
lavoratori del settore privato e
pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni dal
1/1/2012
o
pensione anticipata: per lÕanno 2012, 41
e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini
o
requisito di anzianita' contributiva
minima: 20 anni
o
requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale
o
per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore
dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge
superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del
10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante
rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si
applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero
inabili (L.
111/2011)
o
fonti: artt. 31 e 37 Cost.;
art. 2110 c.c.;
D.
Lgs. 151/2001
o
congedo di
maternitaÕ (art. 16 D.
Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico, in base a CCNL
per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016, la cui applicazione e' di
fatto obbligatoria ai fini della stipula del contratto di soggiorno):
-
2 mesi precedenti data presunta del parto
-
eventuale periodo tra data presunta e
parto in ritardo
-
3 mesi dopo il parto
-
eventuali giorni tra parto in anticipo e
data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
Sent.
Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellÕipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dÕingresso del bambino nella casa familiare
o
facoltaÕ di far slittare in avanti di 1
mese lÕastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o
possibilitaÕ di estensione del periodo in
caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo anche in caso di
adozione (tre mesi successivi allÕingresso in famiglia dellÕadottato di etaÕ <
6 anni)
o
possibilitaÕ di astensione facoltativa e dellÕastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di
vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilitaÕ di fruizione dellÕastensione
facoltativa e dellÕastensione in caso di malattia del
figlio estesa al padre (art. 34 D.
Lgs. 151/2001)
o
diritto allÕastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave
malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e
affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.
Lgs. 151/2001)
o
indennitaÕ
durante lÕastensione obbligatoria: 80% dellÕultimo stipendio; durante
lÕastensione facoltativa: 30% dellÕultimo stipendio
o
l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D.
Lgs. 151/2001)
-
nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione
dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'
-
nei casi in cui la lavoratrice si trovi,
all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza
retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi
di tale condizione non siano trascorsi piu' di
60 gg
-
nei casi in cui la lavoratrice si trovi,
all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi
trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
-
nei casi in cui la lavoratrice,
all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata
da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del
trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del
rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le
indennita' di maternita'
o
periodo di astensione obbligatoria
computato ai fini di anzianitaÕ e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici
autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre,
artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi
o
assegno di maternitaÕ: indennitaÕ pari allÕ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o libere professioniste non iscritte
in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o
adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche
alla donna (purcheÕ titolare di permesso CE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno
3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente
tutela previdenziale della maternitaÕ
o
lÕassegno di maternitaÕ non spetta al padre (neÕ al padre adottivo, neÕ allÕaffidatario) lavoratore autonomo
o
circ.
INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e
categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che
non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato
o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di
cui al D.
Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno
per il nucleo familiare
o
indennitaÕ di
disoccupazione (Sent.
Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui
il lavoratore si e' allontanato dal territorio
italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza
Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia
assente dal territorio italiano); nota: gli
stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato
membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato
membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di citatdini
comunitari) o in base al Regolamento
UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e
in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro; nota: gli Stati membri dovranno
recepire entro il 25/12/2013 la Direttiva
2011/98/UE, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia
caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro;
gli Stati membri potranno limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi
terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i
lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano
svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati)
godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess.
INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del
permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della
ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e
della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai
fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si
prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea (Mess.
INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet
(circ.
INPS 171/2010)
o
cassa integrazione guadagni
o
trattamento di mobilitaÕ; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ.
INPS 171/2010)
o
tutela contro lÕinsolvenza del datore di lavoro
o
lÕassicurazione per lÕinvaliditaÕ ha per
scopo lÕassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaÕ al
lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la
prevenzione e la cura dellÕinvaliditaÕ (art. 45, RDL
1827/1935)
o
provvidenze previste (L.
222/1984):
-
pensione dÕinabilitaÕ (assoluta e permanente inabilitaÕ al
lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui
almeno 3 negli ultimi 5)
-
assegno ordinario dÕinvaliditaÕ (riduzione di almeno due terzi della
capacitaÕ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
o
norme di riferimento: art. 2,
Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L.
153/1988), DPR
797/1955
(T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore
subordinato agli assegni per
-
figli (legittimi o legittimati, naturali
o legalmente riconosciuti)
-
figli dellÕaltro coniuge (nati da
precedente matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a carico
-
fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha
invaliditaÕ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di
invaliditaÕ), a carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allÕuniversitaÕ o
altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di
secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
circ.
INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il
nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi
(incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in
partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra
forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto
alla copertura figurativa per maternita', sia che
si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed
anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.
Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'
o
lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito
dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione
anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo
Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ.
INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allÕestero lo straniero fruisce degli assegni solo se
rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione
di Ginevra del 1951,
art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ.
INPS n. 62/2004 e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaÕ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione
internazionale in materia
o
nessun riconoscimento per il matrimonio
poligamico
¤
applicazione del criterio della
convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari
coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della
situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo
destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione
familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio
naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione
di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questÕultimo
non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali,
l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti
domanda
¤
coordinamento del criterio della
posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso
di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il
criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia
diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere
applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri
presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione
del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o
le soglie di reddito e il corrispondente
importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2013 al 30/6/2014 sono riportate
dall'Allegato
1 della Circ.
INPS 84/2013
o
fonti: DPR
1124/1965 e D.
Lgs. 38/2000
o
il datore di lavoro eÕ obbligato ad
assicurare presso lÕINAIL tutti coloro che prestano
attivitaÕ retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la prestazione
rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D.
Lgs. 38/2000)
o
obblighi di comunicazione:
¤
il lavoratore deve informare il datore di
lavoro
-
immediatamente, in caso di infortunio sul
lavoro
-
entro 15 gg, in caso di malattia
professionale
¤
il datore di lavoro, avuta notizia
dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in
caso di malattia professionale, la relativa denuncia; e si tratta di infortunio
mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta
per telegramma entro 24 ore dallÕevento
o
trattamento in caso di infortunio sul
lavoro o malattia professionale (da Guida
INAIL):
¤
indennita' per inabilita' temporanea
assoluta: pari al
-
100% della retribuzione, per il giorno
dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)
-
60% della retribuzione, per i 3 giorni
successivi (a carico del datore di lavoro)
-
60% della retribuzione, dal quarto al
novantesimo giorno (a carico delllÕINAIL)
-
75% dal novantunesimo giorno fino alla
guarigione clinica (a carico delllÕINAIL, salvo migliori condizioni
contrattuali)
¤
cure mediche gratuite dal SSN presso
ambulatori e pronto soccorso
¤
cure mediche specialistiche gratuite,
presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali
attivi presso le Sedi INAIL
o
prestazioni previdenziali erogate a
cittadini nati all'estero (da Secondo
Rapporto EMN):
¤
vecchiaia: 114.814
¤
invalidita': 19.994
¤
superstiti: 100.735
o
percentuale di cittadini in eta'
pensionabile nel 2010 (da Rapp.
INPS immigrazione 2010)
¤
italiani: 23,5%
¤
stranieri: 3,3%
Diritti previdenziali in caso di rimpatrio (torna
all'indice del capitolo)
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaÕ, e puoÕ goderne al
compimento dei 66 anni e 3 mesi, con conseguente
applicazione degli incrementi per speranza di vita,
previsto per la generalita dei lavoratori (circ.
INPS 35/2012, in base a L.
214/2011), anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallÕart. 1, co. 20 L.
335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L.
214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima
si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della
pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale,
previsto dalla stessa legge); la deroga si applica ai soli casi di pensione
liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eÕ fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013
(e successivi incrementi per speranza di vita; da circ.
INPS 35/2012, in base a L.
214/2011), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ.
INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno
diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al
compimento del 65-esimo anno dÕetaÕ (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento del 66-esimo
anno e 3 mesi di eta', in base a L.
214/2011)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallÕItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi (che di solito prevedono
il principio della cumulabilita' dei requisiti e
dell'esportabilita' delle prestazioni)
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo
sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano,
Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey
e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia e Bosnia ed Erzegovina[4]), Messico, Principato di Monaco, San
Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa)
o
devono essere versati solo i contributi
per le assicurazioni
-
per lÕinvaliditaÕ, la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaÕ
o
non spettano
-
lÕassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allÕINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le
politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
(Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)
o
si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari
o superstiti
o
si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro,
purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri
o
si applicano ai cittadini degli Stati SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione
Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in
base alla Decisione
Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ.
INPS 111/2012); nota: le modifiche apportate da
Regolamento
UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione
della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ.
INPS 115/2012); non si applicano pero' nei
rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i
periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE
(cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o
non si
applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino
a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
non si
applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che
continua ad applicare il Regolamento
CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia'
applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza,
in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennit
di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellÕassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)
o
l'assegno per l'assistenza personale e
continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L.
222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non
contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia (circ.
INPS 110/2012)
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati"
(prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della
totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche
un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di
lavoro
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di
lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato
membro
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio
domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita
abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed
eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza
ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria
sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato
membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell'
Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori
di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio
domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
se la persona interessata esercita
attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte
della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona interessata non esercita
alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato
membro di residenza
o
in tutti gli altri casi, se la persona
esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si
applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per
prima la richiesta
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro un
certo termine
¤
Sent.
Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
¤
Sent.
Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione dovuta ai sensi della
legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo
delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti
sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si determini, in capo
all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova
una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che,
nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura
sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto
all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
¤
Sent.
Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con
detta prestazione di assicurazione malattia
¤
Sent.
Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro
Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo
nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una
situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui
si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni
oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellÕerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di
disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla
legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al
trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non
prioritariamente competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
¤
in Italia, le prestazioni familiari cui
si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 sono (circ.
INPS 86/2010):
-
l'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e
domestici
-
gli assegni familiari e le quote di
maggiorazione
¤
applicazione del criterio della
convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari
coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della
situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario
delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al
genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale,
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questÕultimo non
eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali,
l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti
domanda
¤
coordinamento del criterio della
posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso
di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il
criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia
diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere
applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri
presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione
del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in
uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al
di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata,
con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto
fine alla coabitazione col cittadino comunitario,
mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia
straniera, non rientra nella sfera di applicazione
di Regolamento
CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate,
ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima,
quali familiari del summenzionato cittadino
comunitario, o, in caso
contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o
e' legittima
una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella
situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa (nota: in base a Decisione
U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al
mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla
durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e'
quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi
all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno
iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri
previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno
successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo
stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste
alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di
disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per
l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per malattia
e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello
Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la,
si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle
prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
¤
Sent.
Corte Giust. C-443/11:
-
nel caso di un lavoratore frontaliero che
si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di
ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre
di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale
lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in
via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di
disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di
ricollocamento
-
e' legittimo che lo Stato membro
dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di
concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore
frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno
di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale,
per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la
normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in
disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
-
la nozione di "situazione
invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa
nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale
accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per
chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui
beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2: conservazione
del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
o
Accordo sulle obbligazioni reciproche in
materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellÕallegato XIV
del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959
(riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954;
con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
art. 45, co. 3 Convenzione sulla
sicurezza sociale 7/7/997 relativa allÕex zona B del Territorio libero di
Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre
1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento
CE 883/2004 e Regolamento
CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile acquisire il diritto a
prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale
diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la
decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere
fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013 non possono essere
corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti
di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del
beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per
l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni relative alla
totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel
coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento
CE 883/2004 e Regolamento
CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in
merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere
applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento
CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore;
ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici
dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a
essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile
la convenzione italo-croata
Lavoratori distaccati in Italia (torna all'indice
del capitolo)
Fondo rimpatri (torna all'indice del capitolo)
o
attivata la modalita' di presentazione
telematica (mediante l'uso del PIN) delle domande di trattamento per il
rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extra-UE; in alternativa, e'
possibile presentare la domanda tramite Contact center o Patronati
o
la domanda puo' riguardare il lavoratore
richiedente o un lavoratore deceduto
o
condizione necessaria: il conseguimento,
nell'anno della richiesta del trattamento di rimpatrio, di un reddito inferiore
a quello necessario per lÕottenimento dell'assegno sociale
o
le domande sono accolte nei limiti della
residua capienza del Fondo per il rimpatrio
previsto dalla L.
943/1986
27. Assistenza sociale e misure fiscali (torna
all'indice)
-
Diritto
costituzionale all'assistenza sociale
-
Fruizione delle
misure di assistenza sociale da parte dello straniero
-
Inerzia dell'INPS
nel recepire la giurisprudenza costituzionale
-
Misure assistenziali
non precluse allo straniero privo di permesso CE slp
-
Cifre
Diritto costituzionale all'assistenza sociale (torna
all'indice del capitolo)
Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello
straniero (torna all'indice del capitolo)
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi civili, ciechi
civili, sordomuti
o
soggetti affetti da morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive limitazioni (torna all'indice del
capitolo)
o la donna lavoratrice ha in corso di godimento
una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare
o il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa e la data della
nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia
superiore a nove mesi
o
vi e' stato
recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita
o
Trib.
Gorizia (confermato da Trib.
Gorizia): riconosciuto anche al titolare di permesso CE slp il diritto al
godimento dell'assegno concesso dal Comune ed
erogato dall'INPS per le famiglie con tre figli, di
cui all'art. 65 L.
448/1998 (gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L.
388/2000 e al titolare di protezione
internazionale da circ.
INPS 9/2010), in base al fatto che la normativa di attuazione della Direttiva
2003/109/CE non ha previsto alcuna deroga esplicita al principio di parita'
di trattamento in materia di assistenza sociale in riferimento a tale assegno
ne' lo ha fatto il legislatore italiano; Trib.
Gorizia respinge il ricorso dell'INPS contro tale provvedimento, osservando
anche come l'assegno per i nuclei familiari numerosi costituisca certamente una
prestazione di assistenza sociale di natura essenziale (il cui godimento non ammettebbe,
quindi, deroghe; nello stesso senso Trib.
Gorizia); nello stesso senso, Trib.
Padova, Trib. Roma (che afferma come eventuali deroghe al principio di
parita' devono essere dotate di una specifica e ragionevole causa
giustificatrice, pena la violazione di art. 3 Cost.;
da un comunicato
di agenzia), Trib.
Milano (secondo cui non e' ipotizzabile che la deroga al principio di
parita' si basi su disposizioni entrate in vigore prima del recepimento della Direttiva
2003/109/CE; il giudice riconosce l'esistenza di una discriminazione
collettiva sulla base del fatto che tutte le comunicazioni ufficiali e le
circolari dell'INPS, nonche' i siti web e i prospetti informativi del Comune di
Milano e dell'INPS continuano a menzionare la cittadinanza italiana o
comunitaria quale requisito e condizione per accedere al beneficio dell'assegno
per le famiglie con tre figli, di cui all'art. 65 L.
448/1998, e ordina al Comune di Milano e all'INPS di dare pubblicita' sui
propri siti web al provvedimento), Trib.
Genova, Trib.
Tortona, Trib.
Verona (secondo cui non e' ipotizzabile che il legislatore nazionale, nel
fissare, in sede di recepimento della Direttiva
2003/109/CE, un principio di parita' di trattamento di portata generale,
abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive
disparita' di trattamento che erano previste nella legislazione previgente; nota: riconosciuta la legittimazione passiva dell'INPS, dato che i comuni
italiani, tra cui quello di Verona, negano ai titolari di permesso CE slp il
beneficio in questione, in ragione innanzitutto delle istruzioni contenute
nelle circolari INPS; nello stesso senso, Trib.
Busto Arsizio e Trib.
Busto Arsizio, e Trib.
Alessandria, Trib.
Alessandria, Trib.
Alessandria e Trib.
Tortona, che ricordano come Sent
Corte Giust. C-571/10 affermi che la deroga di cui all'art. 11 co. 4 Direttiva
2003/109/CE possa essere invocata solo in sede di recepimento della stessa
direttiva), Trib.
Pordenone, Trib.
Verona, Trib.
Tortona (che accoglie il ricorso per far cessare il comportamento
discriminatorio del Comune e dell'INPS, benche' questi avessero nel frattempo
deciso di erogare l'assegno, la cessazione del comportamento discriminatorio
riguardando il pagamento dell'assegno anche in futuro; l'INPS, che si era
costituita in giudizio, INPS condannata al pagamento delle spese legali), Trib.
Bergamo, Trib.
Bergamo (che riconosce il carattere discriminatorio messo in atto dal
Comune, a nulla rilevando il fatto che esso sia stato indotto a tale
comportamento da istruzioni amministrative emanate dallÕINPS, dal momento che
le circolari amministrative sono atti meramente interni alla pubblica
amministrazione e non vincolanti, e che, ai fini dell'accertamento della
discriminazione, ha rilevanza soltanto l'oggettivo pregiudizio che discende dal
comportamento denunciato, a prescindere dall'intenzionalita' della condotta; si
ordina al Comune di astenersi dal compimento, nel futuro, di analoghi atti di
discriminazione nell'accesso alle prestazioni assistenziali), Trib.
Pescara (che condanna il comportamento discriminatorio messo in atto da
INPS e Comune), Trib.
Alessandria e Trib.
Alessandria; in senso contrario, risposta
INPS (che ritiene insufficiente una sola sentenza di merito e richiama il
proprio ruolo di semplice ente erogatore, non decisore) a una lettera
dell'ASGI con cui si sollecitava l'adozione di disposizioni amministrative
in linea con l'orientamento di Trib.
Gorizia (nota: la replica ASGI fa osservare come l'unica deroga alla parita
in materia assistenziale prevista dalla Direttiva
2003/109/CE e' la possibilita' di limitarla alle prestazioni essenziali,
come l'assegno in questione sia prestazione essenziale in base ad art. 22 L.
328/2000 e al considerando 13 Direttiva
2003/109/CE, come non si possa ritenere automaticamente che norme
previgenti sopravvivano all'entrata in vigore del recepimento di una direttiva
e come, quindi, la limitazione relativa all'assegno sia da considerarsi
implicitamente abrogata o, in alternativa, debba essere disapplicata perche' in
contrasto con una disposizione precisa e incondizionata della Direttiva
2003/109/CE), e Mess.
INPS 16/5/2012 (secondo cui la normativa vigente in materia non consente di
estendere il beneficio ai titolari di permesso CE slp); in senso incerto, Risposta
ANCI al Comune di Ravenna, che suggerisce di rimettere la questione
allÕattenzione della prefettura, ritenendo che la questione sia caratterizzata
da incertezza interpretativa, anche in ragione dell'orientamento espresso da Sent.
Cass. 24278/2008 (nota: ANCI non tiene conto del successivo diverso
orientamento espresso da sent.
Cass. 17966/2011 e del fatto che in quelle sentenze si esamina la nozione
di "sicurezza sociale" nell'ambito degli Accordi Euro-mediterranei,
non la parita' in materia di assistenza sociale per i soggiornanti di lungo
periodo); tuttavia, con successiva lettera
al Minlavoro, l'ANCI sollecita l'adozione di una direttiva che dia espressa
indicazione agli Enti locali riguardo alla concessione dell'assegno familiare
anche ai titolari di permesso CE slp; la stessa ANCI, in risposta
a un quesito posto dal Comune di Roccavione (CN), segnala l'orientamento
giurisprudenziale favorevole al titolare di permesso CE slp e l'invio della lettera
al Minlavoro con richiesta di indicazioni utili ad evitare contenzioso e
pagamento delle spese processuali conseguente alla soccombenza; Mess.
INPS 16/5/2013 ribadisce come la potesta' di assegnazione e revoca
dell'assegno di cui all'art. 65 L.
448/1998 spetti ai Comune, potendo solo l'INPS eseguire quanto disposto dal
Comune, e aggiunge che l'indicazione restrittiva (assegno spettante a cittadini
italiani o comunitari e a destinatari di protezione internazionale) riportata
nell'ambito della procedura di inoltro telematico delle domande accolte dai
Comuni non impedisca l'inoltro di domande presentate da titolari di permesso CE
slp, ma abbia la finalita' di chiedere una mera conferma che l'inoltro del
mandato riferito a cittadino straniero viene effettuato consapevolmente e non
per errore, al fine dell'assunzione di responsabilita' in capo al Comune (nota:
stupidita' tenace!)
o
Corte
App. Milano: riconosciuto il diritto all'assegno familiare per i
nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L.
448/1998, anche a straniero regolarmente soggiornante non titolare di
permesso CE slp, sulla base di una non chiara interpretazione estensiva delle
disposizioni vigenti, basata sulla tutela dei diritti inviolabili della persona
garantita da art. 2 Cost.
o
Ord.
Trib. Monza: il giudice rimette alla Corte Costituzionale la questione di
legittimita' di art. 65 L.
448/1998 nella parte in cui riserva l'assegno per nuclei familiari con piu'
di tre figli al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria o, in
subordine, nella parte in cui esclude dal beneficio i titolari di permesso CE
slp; il giudice ritiene infatti che la Direttiva
2000/43/CE e la Direttiva
2003/109/CE siano state recepite, ma sospetta che il recepimento della Direttiva
2000/43/CE non abbia rispettato la clausola
di non regresso di cui al punto 25 della stessa
Direttiva, data la limitazione imposta da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003
(esclusione dell'applicazione alle differenze basate sulla nazionalita' e ai
trattamenti differenziati, adottati in base alla legge, in virtu' della
condizione di straniero) rispetto a quanto previsto, in precedenza, in modo
piu' ampio da art. 44 D. Lgs. 286/1998 (inclusione, nel campo di applicazione
del divieto di discriminazione, delle differenze fondate sulla nazionalita'); Ord.
Trib. Monza: riforma parzialmente Ord.
Trib. Monza ordinando provvisoriamente a Comune di Desio e INPS di
corrispondere l'assegno con decorrenza dalla data di ottenimento del permesso
CE slp e fino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di
legittimita' (la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata
anche in sede cautelare, purche' l'eventuale concessione della cautela non
esaurisca il potere cautelare del giudice), sulla base della considerazione che
non e' stata prevista alcuna deroga espressa al godimento, da parte del
titolare di permesso CE slp, delle misure assistenziali (e tale e' l'assegno in
questione)
o
Ord.
Corte Cost. 196/2013: manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 L.
448/1998, sollevata da Ord.
Trib. Monza, per via della assoluta mancanza di
qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta
al giudizio del giudice rimettente
o
Determinazione
Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a seguito dei ricorsi promossi da
ASGI, si dispone la concessione dell'assegno di cui all'art. 65 L.
448/1998 a favore di nove nuclei familiari di stranieri titolari di
permesso CE slp
o
Circ.
INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il
valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a
24.377,39 euro
o
Circ.
INPS 34/2013 e Com.
PCM 20/2/2013: per il 2013, l'importo dell'assegno e' pari a 139,49 euro;
il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a
25.108,71 euro
o
assegno sociale (giaÕ Ņpensione socialeÓ; All.
1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari a
5.424,9 euro per anno):
-
disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L.
335/1995
e da art. 20, co. 10 L.
133/2008
-
concesso in presenza di condizioni di
bisogno economico a persone di etaÕ > 65 anni, sprovviste
di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L.
133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ.
INPS 2/12/2008:
¤
il requisito si applica solo alle
prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008)
e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve
sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in
Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
¤
ai fini della dimostrazione della
continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli
interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia
dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
¤
per il computo dei 10 anni si tiene conto
della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
¤
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ.
INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio,
casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu'
di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui
all'art. 70, co. 1 Regolamento
CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito
da Regolamento
CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno
sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento
CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di
residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro
-
erogato dallÕINPS: 13 mensilitaÕ
-
non reversibile
-
non esportabile in caso di rimpatrio o
trasferimento allÕestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com.
AGI 25/11/2002; Mess.
INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
allÕestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a
gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellÕinteressato (Mess.
INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica
del permanere della situazione di assenza (Mess.
INPS n. 12886/2008)
-
spetta anche al genitore ricongiunto se
non gode di alcun reddito proprio e trae il suo sostentamento dalla convivenza
con il nucleo familiare del figlio, dal momento che, ai sensi di art. 3 co. 6 L.
335/1995, il reddito da prendere a riferimento e' quello esclusivo della
persona che richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del
coniuge ed altri redditi ivi specificamente indicati, che non includono il
sostentamento da parte del figlio (Sent.
Cass. 13576/2013)
o
prestazioni per minorati civili:
-
previste per
¤
invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaÕ <
65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaÕ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Æ
pensione di inabilitaÕ (perdita totale della capacitaÕ di lavoro)
Æ
assegno mensile (perdita parziale della capacitaÕ di
lavoro)
Æ
indennitaÕ di accompagnamento (invaliditaÕ totale e incapacitaÕ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
Æ
indennitaÕ mensile di frequenza (per invalidi di etaÕ < 18 anni,
incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria
etaÕ o con deficit uditivo, che frequentino scuole,
centri di formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi civili
:
Æ
pensione per
ciechi assoluti
Æ
pensione per
ciechi parziali
Æ
indennitaÕ di accompagnamento per ciechi assoluti
Æ
indennitaÕ speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Æ
pensione
Æ
indennitaÕ di comunicazione
-
concesse a persone sprovviste di
reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallÕINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello
Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/1998;
DPCM
26/5/2000)
-
le provvidenze erogate a stranieri privi
di carta di soggiorno prima dellÕentrata in vigore della L.
388/2000 non devono
ovviamente essere restituite; quelle erogate, per
errore, successivamente,
sono soggette alle decisioni dellÕamministrazione
sulla restituzione, assunte secondo equitaÕ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di
Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi,
in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore
della L.
388/2000, ha diritto al trattamento (Sent.
Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib.
Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
-
il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento
pensionistico per invaliditaÕ (anche per ciechi e sordomuti?) eÕ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai
fini del rilascio della carta di soggiorno (da
Regolamento)
o
ai fini del riconoscimento del diritto e
della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate
al reddito, si tiene conto
¤
dei redditi derivanti da prestazioni per
le quali sussiste lÕobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei
pensionati di cui al DPR
1388/1971 e conseguiti nello stesso anno
¤
dei redditi diversi da questi, conseguiti
nell'anno precedente
o
se al titolare di assegno sociale ovvero
di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel corso dell'anno viene
liquidata una nuova prestazione per la quale
sussiste lÕobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, e il
reddito rilevante che ne risulta supera il limite
massimo di reddito personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si
procede alla revoca della prestazione collegata al
reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute; nota: Sent.
Cass. 14733/2011 considera rilevante, ai fini dell'assegnazione della
pensione di inabilita', anche l'eventuale reddito del coniuge
o
per la verifica del diritto al
mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della
nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, e' attribuito a
partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per le prestazioni d'invalidita'
civile collegate al reddito, l'importo della nuova
pensione liquidata al titolare rileva dall'anno di corresponsione degli
arretrati
o
se una determinata prestazione di
assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri
provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati
dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso
di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o
l'imposizione del requisito di
residenza duratura e'
censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent.
Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura
assistenziale intende tutelare (nota: la Corte
Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della
limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di
residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte
della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)
o
Trib.
Brescia: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative
nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia
Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di
parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o
Trib.
Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso
di un rifugiato per il mancato accesso al godimento
della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di
erogare il beneficio
Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale
di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al
requisito di reddito (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art.
80, co. 19 L. 388/2000 con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale
pregresso (torna all'indice del capitolo)
o
l'imposizione del requisito di soggiorno
quinquennale potrebbe
continuare ad essere considerato legittimo con
riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe,
quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del
permesso CE slp, ad eccezione del reddito
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di accompagnamento da Ord.
Trib. Urbino e da Ord.
Trib. Cuneo
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento alla pensione
di inabilita' da Ord.
Trib. Cuneo
o
Trib.
Pisa, seguendo Sent.
Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali
garantiti dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita'
di accompagnamento con carattere di prestazione
vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e
disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un
soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio; piu'
drasticamente, Sent.
Cass. 14733/2011, in un caso relativo all'erogazione dell'indennita' di
accompagnamento a vamtaggio di straniero non privo di reddito, fa riferimento a
Sent.
Corte Cost. 306/2008 per negare la legittimita' di discriminazioni relative
a diritti fondamentali quali il diritto alla salute
(inteso anche come diritto ai rimedi possibili per le menomazioni prodotte da
patologie rilevanti), quando il soggiorno dello straniero non abbia carattere
meramente episodico (nello stesso senso, Trib.
Milano)
o
Trib.
Brindisi: accolto, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, il ricorso
presentato da un cittadino straniero privo di permesso CE slp avverso il
diniego dellÕINPS a riconoscergli il diritto allÕassegno sociale; nello stesso senso, Sent.
Cass. 10460/2013 (che ribadisce il principio della sufficienza del
carattere non episodico del soggiorno dello straniero, pur riguardando, in
effetti, il caso di uno straniero titolare di permesso CE slp)
o
Trib.
Verona: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' civile con
indennita' di accompagnamento a straniera titolare di permesso di soggiorno
ordinario (soggiorno comunque non episodico; si allinea, per lo piu'
implicitamente, alla giurisprudenza costituzionale); nello stesso senso, Trib.
Lucca
o
in precedenza, prima della Sent.
Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
¤
riconosciuto il diritto all'assegno
sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter
Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma
privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in
quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib.
Genova: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni
di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
¤
ambiguita', rispetto al requisito di
soggiorno pregresso, in Trib.
Ravenna
¤
Trib. Genova, in altra
ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e
l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia,
altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al
solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno
Sent. Corte Cost. 61/2011, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte
Cost. 40/2013: rafforzamento dell'orientamento enunciato da Sent. Corte Cost.
187/2010 (torna all'indice del capitolo)
o
ribadisce che gli interventi legislativi
delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra
gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi
sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale,
dell'istruzione, della salute, dell'abitazione
o
ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur
precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost.
(Sent.
Corte Cost. 209/2009, Sent.
Corte Cost. 404/1988, Ord.
Corte Cost. 76/2010)
o
esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato
l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
o
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia
sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito
della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
o
si afferma come l'attesa del compimento
del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare
l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in
contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza,
pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento
sociale del minore
o
si conclude che risulta quindi violato
l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o
Trib.
Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore
straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent.
Corte Cost. 329/2011
Inerzia dell'INPS nel recepire la giurisprudenza costituzionale (torna all'indice del capitolo)
Categorie che fruiscono comunque delle misure di assistenza sociale,
anche in mancanza del permesso CE slp (torna all'indice del
capitolo)
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale)
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato
all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per
il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988
(esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si
estende al destinatario di protezione sussidiaria
(art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008)
o
circ.
INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato
e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini
del godimento dell'assegno per il nucleo familiare
di cui all'art. 65, L.
448/1998, correggendo da quanto precedentemente
affermato da circ.
INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess.
INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o
Trib.
Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili
o
Trib.
Firenze: in base a Sent.
Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L.
448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso CE slp,
trattandosi di prestazione essenziale
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in
uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al
di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata,
con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto
fine alla coabitazione col cittadino comunitario,
mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia
straniera, non rientra nella sfera di applicazione
di Regolamento
CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate,
ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima,
quali familiari del summenzionato cittadino
comunitario, o, in caso
contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o
e' legittima
una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella
situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso
CE slp (torna all'indice del capitolo)
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a partire dalla possibilitaÕ di
iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L.
68/1999)
estesi agli stranieri, in nome dellÕuguaglianza di diritti in materia civile
tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2,
T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.),
da Sent.
Corte Cost. 454/1998 (si richiama a questa
sentenza Trib.
Firenze)
-
richiesto il possesso di permesso di
soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaÕ
lavorativa subordinata
o
prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (art.
2, co. 1 L.
328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei
limiti definiti dalle leggi regionali); Sent.
Corte Cost. 432/2005: illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione
Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia
25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri
residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione
gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea
riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.:
la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);
o
bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a
tutti i soggetti residenti (art. 1 L.
2/2009); circ.
Agenzia delle entrate 3/2/2009:
¤
sufficiente che il solo richiedente
straniero sia residente in Italia
¤
per i componenti del proprio nucleo
familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della
documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che
puo' essere costituita da
-
documentazione originale prodotta
dall'autorita' consolare del Paese dÕorigine, con traduzione in lingua italiana
e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
-
documentazione con apposizione
dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto
la Convenzione
dell'Aja 5/10/1961
-
documentazione validamente formata dal
Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e
asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese
dÕorigine
o
reddito minimo di inserimento (in fase di
sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza legale
-
reddito inferiore a una determinata
soglia
-
iscrizione al collocamento
(verosimilmente, nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di
handicappati o di figli di etaÕ < 3 anni
o
reddito minimo per disoccupati,
inoccupati e precariamente occupati (Legge
Regione Lazio); condizioni:
-
2 anni di residenza nella Regione Lazio
-
iscrizione al Centro per l'impiego
-
eta' compresa tra 30 e 44 anni
-
reddito annuo non superiore a 8.000 euro
o
Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea,
incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che
ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la
disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Trib.
Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno
di natalita' ad una cittadina straniera titolare di
permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in
Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune
di Gorizia ha provveduto a disapplicare la
disciplina regionale nella parte ritenuta
discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera
ricorrente
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione
di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni
e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge
Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare
dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un
requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da
una Lettera
del Presidente del Consiglio dei Ministri)
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
illegittimita' costituzionale di art. 2 e
art. 8 co. 2 Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle
prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale
da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della
stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs.
286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co.
2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la
provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse
destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra'
che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente
irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella
Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni
primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la
protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent.
Corte Cost. 40/2011 e Sent.
Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e'
relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non
ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent.
Corte Cost. 2/2013)
o
illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel
territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio
che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale
dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo,
abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso
la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una
prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre
particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza
allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla
societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della
restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici,
provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al
requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque
largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il
legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.
o
legittima, invece, l'imposizione di
requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della
natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento
lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un
bisogno primario dell'individuo
o
legittima anche l'imposizione di
requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei
bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e
a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a
conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita'
locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito
dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e
riducendone lÕefficacia
o
art. 1, co. 3, lettera g), secondo
periodo, limitatamente alle parole "e alla relativa durata", e art.
10, co. 2 e 3, L.
Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che, per l'accesso alle
prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica, e' richiesto ai
cittadini stranieri un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza
e dimora stabile in provincia di Bolzano e che per tali stranieri l'accesso
alle prestazioni che vanno oltre le prestazioni essenziali puo' essere
condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata;
violazione di art. 3 Cost.,
dato che, mentre il requisito di dimora stabile e' legittimo per una
prestazione regionale, quello di residenza prolungata non lo e', non essendovi
alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni
di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale,
che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle provvidenze in questione
(Sent.
Corte Cost. 40/2011)
o
art. 12, co. 4, L.
Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che i requisiti
igienico-sanitari, quelli di idoneita' abitativa degli alloggi, nonche' i
requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda,
ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri, sono quelli applicati
per i cittadini residenti nel territorio provinciale; violazione di art. 117 Cost.,
dato che la materia e' di competenza statale
o
art. 14, co. 3 e 5, e art. 16, co. 3
(limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L.
Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini
stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel
territorio provinciale ai fini dell'accesso, rispettivamente, alle agevolazioni
per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano e alle
prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario, e
includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli
stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni;
violazione di art. 3 Cost.,
dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli
aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la
meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della
residenza in Provincia)
Rimpatrio della salma (torna all'indice del
capitolo)
Misure fiscali (torna all'indice del capitolo)
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla
prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e'
effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a
seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione
dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
o
a seguito delle modifiche apportate da
art. 15 L.
183/2011 all'art. 40 DPR
445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo
dello stato di famiglia, solo una dichiarazione
sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i
gestori di pubblici servizi
o
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
totale redditi dichiarati da stranieri: 40.174 milioni di euro
o
reddito medio dichiarato da stranieri: 12.507 euro (contro 19.580 euro per gli italiani)
o
totale IRPEF versata
da stranieri: 5.942 milioni di euro
o
IRPEF pro-capite versata da stranieri: 2.810 euro
o
numero di contribuenti nati allÕestero
che pagano l'imposta netta: 2.117.261
o
ammontare dell'imposta netta pagata dai
nati all'estero: 5,9 miliardi di euro
o
percentuale di contribuenti nati
allÕestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano
l'imposta netta: 6,8%
o
percentuale dell'ammontare di imposta
netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta
pagata: 4,1%
o
imposta netta media pagata da ciascun
contribuente nato allÕestero: 2.810 euro
o
percentuale di contribuenti nati
all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri:
64,9%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
o
numero di contribuenti stranieri:
3.389.651 (prime 3 tre nazionalita': Romania, Albania, Marocco)
o
numero di contribuenti nati allÕestero
che pagano l'imposta netta: 2.096.310
o
redditi dichiarati dagli stranieri:
41.665.575.000 euro
o
percentuale di contribuenti stranieri sul
totale: 8,2%
o
percentuale di donne straniere sul totale
di contribuenti stranieri: 42,2%
o
percentuale di redditi degli stranieri
sul totale: 5,3%
o
percentuale di redditi delle donne
straniere sul totale dei redditi di stranieri: 34,7%
o
reddito medio dichiarato da stranieri:
12.481 euro (maschi: 14.100 euro; femmine: 10.247 euro)
o
differenza con reddito medio degli
italiani: -7.367 euro (maschi: -9.122 euro; femmine: -4.743 euro)
o
percentuale di contribuenti con reddito
inferiore a 10.000 euro: 51,8% degli stranieri, 33,8% degli italiani
o
ammontare dell'imposta netta pagata dai
nati all'estero: 6,196 miliardi di euro
o
percentuale di contribuenti nati
allÕestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano
l'imposta netta: 6,8%
o
percentuale dell'ammontare di imposta
netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta
pagata: 4,1%
o
imposta netta media pagata da ciascun
contribuente nato allÕestero: 2.956 euro
o
percentuale di contribuenti nati
all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri:
61,8%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
o
entrate: 11,7
¤
contributi previdenziali: 7,5
-
lavoratori dipendenti: 6,5
-
lavoratori autonomi: 0,7
-
lavoratori parasubordinati: 0,3
¤
gettito fiscale: 4,2
-
gettito IRPEF: 2,5
Æ
lavoratori dipendenti: 1,9
Æ
lavoratori autonomi: 0,3
Æ
altri redditi: 0,3
-
imposta sui consumi (IVA): 1,0
-
imposte sugli oli minerali: 0,4
-
lotto e lotterie: 0,2
-
tasse permessi e cittadinanza: 0,1
o
uscite: 10,5
¤
sanita': 3,1
-
per stranieri regolari: 3,0
-
per stranieri irregolari: 0,1
¤
spese scolastiche: 3,0
¤
servizi sociali dei comuni: 0,5
¤
casa: 0,4
-
edilizia residenziale pubblica: 0,2
-
fondo sociale per l'affitto: 0,2
¤
spese Ministero della Giustizia
(tribunale e carceri): 1,5
¤
spese Ministero dell'Interno (centri
espulsione e accoglienza): 0,5
¤
trasferimenti monetari: 1,5
-
sostegno al reddito: 0,4
-
assegni familiari: 0,4
-
pensioni: 0,7
o
assegni sociali: 20.692
o
invalidita' civile: 37.790
28. Enti di patronato (torna all'indice)
-
Accesso ai servizi
offerti dagli enti di patronato
Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato (torna all'indice del capitolo)
o
danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali
o
esercitano attivitaÕ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati,
italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di
sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione e consulenza per lÕadempimento da parte
del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaÕ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L.
152/2001)
o
danno assistenza gratuita per la predisposizione delle
istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di
smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento
figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno
e permesso CE slp (circ.
Mininterno 7/12/2006)
29. Politiche di accoglienza e accesso allÕalloggio (torna
all'indice)
-
Fondi per le
politiche di accoglienza
-
Centri di accoglienza
per stranieri in attesa di identificazione
-
Accesso agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica
-
Sent. Corte Cost.
61/2011, diritti inviolabili
-
Contratti di
locazione non registrati o registrati in modo mendace: sanzioni
-
Cifre
Fondi per le politiche di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
o
Fondo Nazionale per le politiche
migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli
art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione
degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza,
accesso allÕabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art.
46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)
o
Fondo per le misure anti-tratta (art. 13
L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in
favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da
art.18 T.U
o
Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L.
189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di
accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione
sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria
o
Fondo per lÕinclusione sociale degli
immigrati (L.
296/2006):
affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo
o
Fondo politiche della famiglia (L.
296/2006):
tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
Centri di accoglienza per stranieri in attesa di identificazione (torna all'indice del capitolo)
o
Bari Palese, area aeroportuale (744
posti)
o
Brindisi, Restinco (180 posti)
o
Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di
soccorso e prima accoglienza)
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago
(360 posti)
o
Crotone, localit SantÕAnna (1202 posti)
o
Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)
o
Gorizia, Gradisca dÕIsonzo (112 posti)
o
Siracusa, Cassibile (200 posti)
o
Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di
soccorso e prima accoglienza)
o
Agrigento, Lampedusa: (381 posti, Centro
di primo soccorso e accoglienza)
o
Cagliari, Elmas: (220 posti, Centro di
primo soccorso e accoglienza)
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago:
(360 posti, CDA)
o
Lecce - Otranto (Centro di primissima
accoglienza)
o
Ragusa Pozzallo (172 posti, Centro di
primo soccorso e accoglienza; 180 posti, secondo Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa)
o
Agrigento, Lampedusa: 31.250 (2008),
1.864 (2009), 156 (2010), 50.403 (2011)
o
Cagliari, Elmas: 1.403 (2008), 352
(2009), 247 (2010), 443 (2011)
o
Ragusa Pozzallo: 46 (2010), 3.369 (2011)
o
Lecce - Otranto: 2.397 (2011)
Centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti;
accoglienza per stranieri illegalmente soggiornanti; pensionati (torna all'indice del capitolo)
Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (torna all'indice del capitolo)
o
titolare di permesso CE slp
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni,
impegnato in regolare attivitaÕ lavorativa
subordinata o autonoma
o
il Decr.
Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2011 non fissa i suddetti requisiti
minimi)
o
Lettera
ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo,
perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita
equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di
residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal
bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il
requisito previsto da L. 133/2008)
o
Sent
Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib.
Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di
"sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva
2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto
riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino
straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito
conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da
quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o
regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a
condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla
disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la
protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al
giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva
2003/109/CE, valutare se un sussidio per lÕalloggio, come quello previsto
dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che no trovi
applicazione la derogadi cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva
2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma
come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello
Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente
espresso lÕintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che
l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)
o
il requisito di soggiorno pregresso, che
apparentemente danneggia anche i titolari di permesso CE slp rispetto agli
italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile
interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione
degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito
di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la
disposizione compatibile con Sent
Corte Giust. C-571/10)
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani
nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione
diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono
persone residenti da almeno 10 anni nel territorio
del Comune, atti di discriminazione indiretta
(nota: possibilmente legittimi in base ad Ord.
Corte Cost. 32/2008)
o
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario
dell'individuo
o
legittima
anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a
godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione
del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo'
richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di
alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati
tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lÕefficacia
o
si raccomanda agli Enti locali di evitare
di inserire, tra i requisiti richiesti per lÕaccesso allÕedilizia pubblica
residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della
cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della
residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallÕarticolo 40
D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte
Costituzionale (Sent.
Corte Cost. 187/2010, Sent.
Corte Cost. 40/2011, Sent.
Corte Cost. 61/2011):
¤
la ragionevolezza di subordinare
l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di
legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il
carattere non episodico e di breve durata
¤
l'esclusione di particolari limitazioni
per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia
riconosciuto il diritto a soggiornare
¤
l'esistenza e la tutela di diritti
fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti
alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste
un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
o
nota: si
mette in discussione la legittimita' costituzionale
¤
di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone
come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il
requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno 5 nella Regione
¤
del requisito di residenza di lungo
periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati
comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali
Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti inviolabili (torna
all'indice del capitolo)
o
ribadisce che gli interventi legislativi
delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra
gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi
e' senz'altro quello dell'abitazione
o
ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur
precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost.
(Sent.
Corte Cost. 209/2009, Sent.
Corte Cost. 404/1988, Ord.
Corte Cost. 76/2010)
o
esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato
l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
o
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario
dell'individuo
o
legittima
anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a
godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione
del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo'
richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellÕassegnazione di
alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati
tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia
o
Rom e Sinti: si considera molto
favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020;
occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la
partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica
o
Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche
dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato
l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e
che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del
governo italiano, contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire
lÕapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere
dall'esito del ricorso stesso
o
ha ritenuto che
¤
la realizzazione del nuovo campo nomadi
esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso
a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero
incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di
comprometterne la pari dignita' sociale
¤
all'interno delle azioni del Piano Nomadi
di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo
etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta
o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non
appartenenti a tali comunita'
¤
il codice comportamentale imposto agli
abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto
della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di
riunione
o
ha ordinato la sospensione delle
procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato
Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione
o
non e' fondata la tesi secondo cui
sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita
in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal
Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o
appare anche evidente, dai documenti
depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo
assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza
obbligo di permanenza nel villaggio
o
il villaggio e' dotato almeno dei servizi
sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono
sprovvisti
o
il criterio alla base dell'assegnazione
degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa
migliore, non all'origine etnica
Reato di prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a
straniero irregolare; favoreggiamento della prostituzione (torna
all'indice del capitolo)
o
si ha ingiusto profitto quando vi e'
sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib.
Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso
senso, Sent.
Cass. 26457/2013
o
all'ingiusto profitto concorre anche
l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante
locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio
dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione
del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o
e' irrilevante che un profitto ingiusto
sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non
irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul
territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto
negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent.
Cass. 39550/2011
o
ai fini della configurazione del reato
relativo alla locazione a straniero irregolarmente soggiornante a condizioni
incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il fatto che il contratto sia
stato predisposto senza alcuna clausola che consentisse al locatore di esser
certo della regolarita' del soggiorno dello straniero, nonche' il canone
pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente percepito (Sent.
Cass. 45033/2012)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso
di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a
trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano, e Sent.
Cass. 26457/2013)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui
si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta
sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume dall'esame
degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent.
Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato
non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib.
Milano e Sent.
Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per
stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto,
nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta
a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che
la ratio della norma sulle sanzioni contro la
cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di
cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli
di mercato
o
la situazione di ingiusto profitto puo'
verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo
puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo
di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata
del permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
Contratti di locazione non registrati o registrati in modo mendace:
sanzioni (torna all'indice del capitolo)
o
ai contratti di locazione degli immobili
ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente
disciplina:
¤
la durata della locazione e' stabilita in
quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio
¤
al rinnovo si applica la disciplina di
cui ad art. 2, co. 1 L.
431/1998
¤
a decorrere dalla registrazione il canone
annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale,
oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed
operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il
canone stabilito dalle parti
o
tale disciplina si applica, insieme alle
disposizioni di cui all'art. 1, co. 346 L.
311/2004 (nullita' del contratto), anche ai casi in cui
¤
nel contratto di locazione registrato sia
stato indicato un importo inferiore a quello effettivo
¤
sia stato registrato un contratto di
comodato fittizio
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
proprieta':
¤
straniere: 13,8%
¤
italiane: 71,8%
o
affitto:
¤
straniere: 72,8%
¤
italiane: 17,8%
o
altro titolo:
¤
straniere: 13,4%
¤
italiane: 10,4%
30. Discriminazione (torna all'indice)
-
Repressione della
discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino")
-
Comportamenti
discriminatori
-
Discriminazione
basata su razza o origine etnica
-
Tutela
giurisdizionale contro la discriminazione
-
UNAR
-
OSCAD
-
Giurisprudenza,
iniziative e pareri in materia di discriminazione
-
Relazione tra
principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione
Fonti normative (torna all'indice del capitolo)
o
L.
654/1975: ratifica della Conv.
Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
New York 7/3/1966
o
L.
205/1993 ("Legge Mancino"): misure
contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa
o
art. 43 T.U.:
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica (nota: non da
nazionalita'!)
o
CEDU: divieto
di discriminazione (anche rispetto a nazionalita')
in materia di diritti fondamentali
o
art. 44 T.U. e
art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale
o
art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di discriminazione del
cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario
Repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa
("Legge Mancino") (torna all'indice del capitolo)
o
reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni
o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi le promuove o dirige e' punito,
per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993) con arresto obbligatorio in
flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da
duecentomila a cinquecentomila lire per chi in
pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori
ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di
tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per
chi acceda con tali simboli a luoghi dove si
svolgono competizioni agonistiche
o
con la sentenza di condanna puo' essere
irrogata anche una sanzione accessoria, che puo'
consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di
permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte,
sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita'
valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda
elettorale
o
per i reati punibili con pena diversa da
quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi
casi si procede d'ufficio
o
divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L.
401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non
luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione
o
quando si procede per uno dei reati in
materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o
aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione
concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in
caso di condanna con sentenza definitiva
o
reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per
chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le sue finalita'
antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L.
645/1952, modificata da L.
205/1993)
o
facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto
che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con
discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da
tali finalita'
o
sequestro e,
nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti
materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al
reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a
confisca
o
arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma
impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
o
antiziganismo: le autorita' italiane
dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione
di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo
e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro
l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali
o
crimini d'odio: le autorita' italiane
dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si'
che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione
razzista dei reati commessi.
o
Sent.
Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un
contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria
ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o
Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante
della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di
inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta
incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il
pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo
varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in
assenza di terzi; nello stesso senso, Sent.
Cass. 25870/2013, che conferma la condanna per i reati di ingiuria e
violenza privata e di ingiuria continuata, aggravati dalla finalita' di
discriminazione o odio etnico di cui all'art. 3 L.
205/1993, per un ragazzo che aveva, al termine di una partita, schernito,
fatto oggetto di sputi e portato a forza e costretto a restare nel locale
docce, con i rubinetti aperti, un compagno di classe di origine nigeriana,
abitualmente apostrofato, nel corso dell'anno scolastico, con espressioni quali
"negro di merda"
o
Trib.
Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e
diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio
razziale ai sensi di art. 3 L.
205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e
minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i
lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva
successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un
quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il
tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza
aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole
esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata,
avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di
discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la
discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero
nellÕaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del
termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento,
di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore
della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellÕepoca coloniale e
della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad
una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di
configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un
attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"
o
Sent.
Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali:
"Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto
l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L.
205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del
Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la
valutazione del fatto
o
Trib.
Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per
lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione
in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando
loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di
stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L.
205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva
evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire
violentemente nei confronti delle vittime straniere; Trib.
Venezia: condannati anche gli altri due militanti che avevano partecipato
all'azione e che avevano optato per il rito ordinario, per lesioni aggravate
dall'odio razziale, dal momento che tutte le fasi della condotta posta in
essere dagli imputati, dal diverbio iniziale al ritorno nella calle alla
ricerca della vittima intonando cori razzisti contro meridionali e musulmani,
all'irruzione in massa all'interno del ristorante per consumare l'aggressione
fisica della vittima, e' stata scandita ed accompagnata da espressioni
ingiuriose e pesantemente denigratorie implicanti, secondo il comune sentire,
un giudizio di disvalore nei confronti della persona del cameriere riguardo
alla razza dello stesso e, piu' in generale, intolleranza e preconcetta
ostilita' nei confronti degli stranieri
o
Trib.
Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero
sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto
alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni,
costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano
separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita'
con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del
diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)
o
Sent.
Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione
razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime
identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire
violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente
il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali
di razzismo
o
Sent.
Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia
effettuato in presenza di terzi, potendo sussistere anche in caso di
corrispondenza privata
o
Sent.
Cass. 30525/2013: la mozione soggettiva dell'agente, ovvero i motivi
iniziali che possono avere scatenato la sua condotta, non hanno rilievo,
poiche' quando l'agente sceglie, nel commettere il reato, modalita'
riconducibili al disprezzo razziale, deve ritenersi che persegua comunque
quelle finalita' di odio razziale che caratterizzano l'aggravante di cui
all'art. 3 L.
205/1993; il ricorso a frasi ingiuriose collegate all'elemento razziale,
quali "sporco negro" o "stronzo negro", mettono in evidenza
l'orientamento razziale dellÕaggressione, ovvero la volonta' di discriminare la
vittima in ragione della sua identita' razziale
o
Sent.
Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di
incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene
compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee
fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale;
o
Sent.
Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il
consigliere comunale che esprime nellÕaula consiliare (in seduta aperta al
pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi
razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di
rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della
liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una
maggiore prudenza nellÕesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore
rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari,
facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante
di cui all'art. 61 n.9 c.p.;
perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle
affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata
manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un
determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben
individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un
pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)
o
Un consigliere comunale leghista ha
patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver scritto su
Facebook, a proposito degli immigrati, "Servono i forni" (da un comunicato
Stranieriinitalia)
o
Giancarlo Gentilini, vicesindaco di
Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila euro e al divieto di
tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale della pena), per
istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di Venezia, per un intervento
contro nomadi, musulmani e immigrati alla "Festa dei popoli padani",
che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato
Stranieriinitalia)
o
La consigliera di quartiere della Lega
Nord DoloresValandro condannata a tredici mesi di reclusione e tre anni di
interdizione dai pubblici uffici per istigazione alla violenza sessuale per
motivi razziali, per aver scritto su Facebook, a proposito della Ministra
Kyenge, "Ma mai nessuno che se la stupri, cos“ tanto per capire cosa pu
provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna" (da un comunicato
Stranieriinitalia)
Comportamenti discriminatori (torna all'indice
del capitolo)
o
Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati
o
CGUE:
legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni
indirette
o
un pubblico ufficiale, nellÕesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o
un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di
erogare a uno straniero il servizio che eroga agli
altri avventori o impone condizioni piuÕ svantaggiose
o
il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno
straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra
persona
o
un impiegato di un ente pubblico ostacola lÕaccesso dello straniero
allÕoccupazione, allÕistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e
socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaÕ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaÕ economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento
che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri
lavoratori
Discriminazione basata su razza o origine etnica (torna
all'indice del capitolo)
o
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione
o
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento
o
accesso a tutti i tipi e livelli di
orientamento e formazione professionale, perfezionamento
e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali
o
affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni
o
protezione sociale, inclusa la sicurezza
sociale
o
assistenza sanitaria
o
prestazioni sociali
o
istruzione
o
accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio
o
l'uso dell'espressione "zingaropoli" quale slogan durante la campagna elettorale a Milano da Lega
Nord e PDL ha valore dispregiativo e ha l'effetto di favorire un clima ostile
nei confronti di rom e sinti; costituisce pertanto comportamento
discriminatorio
o
sulla liberta' di espressione prevale la
tutela della pari dignita' delle persone
o
costituisce invece legittimo esercizio
della liberta di pensiero la critica alla prospettiva che a Milano venga
edificata la piu' grande moschea d'Europa
o
Lega Nord e PDL condannate alle spese
giudiziarie e a quelle della pubblicazione della sentenza sul Corriere della
Sera
o
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
o
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento
interno)
o
benche' negli
atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio,
giacche' le misure si applicano a tutti coloro che
si trovano nei campi nomadi
o
rigettato il ricorso del Governo Italiano
contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011
o
Sent.
Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile),
nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul
fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da
un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile
traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti
ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale
collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni
interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la
decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e'
sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata
su una valutazione del merito
o
il fatto che il Consiglio di Stato possa
aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di
illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche'
in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla
Cassazione
o
non e' neanche sindacabile dalla
Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita'
derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui
lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due
anni)
Tutela giurisdizionale contro la discriminazione (torna
all'indice del capitolo)
o
Trib.
Brescia, secondo cui una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza a danno degli
stranieri in quanto tali costituisce allo stesso
tempo una discriminazione indiretta fondata
sull'elemento etnico-razziale
o
Corte
App. Brescia: D. Lgs. 215/2003 fa salve le disposizioni precedenti
,contenute nel D. Lgs. 286/1998, che riguardano anche il contrasto alle
discriminazioni fondate sulla nazionalita', da intendersi come cittadinanza; ne
segue che la legittimazione attiva delle associazioni deve ritenersi
estensibile anche ai casi di discriminazione che riguardano lo straniero in
generale
UNAR (torna all'indice del capitolo)
o
2009 (da Newsletter
ASGI discriminazione n.8):
-
eventi di discriminazione segnalati: 383,
di cui 243 pertinenti
o
2010 (Rel.
UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):
-
richieste di informazione: 90
-
eventi di discriminazione segnalati: 766,
di cui 540 pertinenti
o
2011 (Rel.
UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):
-
richieste di informazione: 64
-
eventi di discriminazione segnalati:
1000, di cui 799 pertinenti
OSCAD (torna all'indice del capitolo)
o
mantiene rapporti con associazioni
rappresentative e UNAR
o
riceve (via e-mail o via fax) le
segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da
parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per
monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine
etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap
o
attiva, alla luce delle segnalazioni
ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte delle forze dell'ordine
o
segue l'evoluzione delle denunce di atti
discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia
o
propone idonee misure di prevenzione e
contrasto
Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di discriminazione (torna all'indice del capitolo)
o
Sent.
Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non
tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino
e quella dello straniero
o
Sent.
Corte dÕAppello Firenze 2/7/02,
Ord.
Trib. Genova 26/6/04,
Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006
e 6/12/2006
hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche
amministrazioni che avevano escluso lavoratori
stranieri da concorsi pubblici
o
Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008 e Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U.,
l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri
assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello
stesso senso, Trib.
Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non
differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a
tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR); Trib.
Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Trib.
Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di
permesso CE slp); Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste
dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato
dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera
all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini
del bando; analoga Lettera
dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellÕASL di Olbia in
relazione ad un bando
di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari -
infermieri; nello stesso senso, Parere
UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D.
Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art.
2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione
OIL n. 143/1975)
o
La CGIL di Genova, intervenendo nel
giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera
straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto
che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano
di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e'
seguito un accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004
superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004
o
Trib.
Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano
motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari;
Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in
possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo
grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere
di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della
discriminazione); Trib.
Brescia: discriminatoria anche la nuova
delibera che revoca la precedente, negando cosi' il
bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia
delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita'
della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto
alla Commissione europea e da interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE,
all'interrogazione riportata da ANSA:
se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere
erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i principi
della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib.
Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato
che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la
parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi
un provvedimento illecito, essendo irrilevante il
fatto che ristabilisca formalmente la parita'; Trib.
Brescia: Comune di Brescia condannato al risarcimento del danno non
patrimoniale causato dal comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione, che ha prolungato gli effetti
della condotta discriminatoria (tanto che al momento della sentenza il bonus e'
attribuito "con riserva di ripetizione") e che, neppure quando ha
constatato che le somme originariamente stanziate erano sufficienti a pagare
sia italiani che stranieri, e' stata indotta a scelte piu' aderenti a uno
spirito pacificatore (liquidata la somma di 3.000 euro a ciascuno degli
stranieri che, vedendo disatteso il bisogno sociale posto a ragione
dell'emolumeno, hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti, e la somma
di 15.000 euro allÕASGI, quale risarcimento della lesione alla generalit dei
consociati)
o
Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella
motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo
protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter
Leader 14/2008)
o
Trib.
Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti
ulteriori, rispetto a quelli previsti per gli
italiani, per l'iscrizione anagrafica dello
straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e' illegittima la
richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese
di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia riportato condanne o
di chi sia privo di permesso CE slp (Trib.
Brescia, Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, Trib.
Brescia, Trib.
Brescia) o di passaporto e visto (Trib.
Bergamo e Trib.
Brescia, Trib.
Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione
lavorativa e reddituale (Trib.
Brescia, Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, Trib.
Bergamo, Trib.
Brescia, Trib.
Brescia, Trib.
Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib.
Brescia, Trib.
Brescia)
o
Trib.
Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che
impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la
comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e
alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la
previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se'
legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie
degli alloggi in base ad art. 4 DPR
425/1994 o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr.
Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli
stranieri
o
Trib.
Vicenza (confermata da Trib.
Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio, che,
con Delib.
Giunta Comune di Montecchio, ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di
cui al Decr.
Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita'
abitativa e li ha unificati ai fini di
ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del
contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri;
in tal modo, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli
stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare
attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il
permesso CE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre
certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle
raccomandazioni di circ.
Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva
2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto
dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti
essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno
non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi)
-
la convinzione soggettiva di aver agito
in conformita' con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del
risarcimento del danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento
o
TAR
Lombardia: illegittimo precludere il godimento
di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo,
ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un
bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso CE
slp, come pure (in base a Sent.
Corte Cost. 306/2008 e Sent.
Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito
superiore a una certa soglia
o
Trib.
Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso CE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla
Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione
e formazione professionale, compresi assegni
scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva
2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere
discriminatorio
o
Il Tribunale di Padova ha condannato il
titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per
aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio
o
Trib.
Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti
meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente
discriminatoria (sentenza confermata da Trib.
Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche'
di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)
o
Trib.
Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di
Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza
quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione
di alloggi per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era
stata aperta dalla Commissione europea una
procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito
di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello di
residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com.
Commissione europea)
o
Trib.
Lodi: e' illegittima, perche' discriminatoria,
la disposizione di cui all'art.
40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero
in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola
regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna
giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di
un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43
T.U.; Trib.
Varese: il giocatore straniero gia' residente
in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di
trattamento e non discriminazione, per partecipare
al campionato di serie B, non potendosi applicare
il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione del 5/7/2010 della FIGC;
in senso contrario, Trib.
Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale
(deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri
per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e'
limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel
contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori
professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero
sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di
attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di
discriminazione diretta, il giudice, facendo
improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima
perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai
nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non
e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non
abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice
comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e affatto
discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
o
Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione
dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Trib.
Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno
di natalita' ad una cittadina straniera titolare di
permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in
Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune
di Gorizia ha provveduto a disapplicare la
disciplina regionale nella parte ritenuta
discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera
ricorrente
o
Trib.
Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il
regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche'
almeno uno dei genitori sia di cittadinanza
italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata
di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei
cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed
irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale,
europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli
stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita
discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e'
ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad
acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune
o
Trib
Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi,
illegittima, la delibera del Comune di Villa dÕOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini
italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni
o
Trib.
Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio
integrativo al minimo vitale a favore degli anziani
ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso CE
slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto
fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario
al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei
diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere
economico e di bilancio (nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere
non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del
sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)
o
Trib.
Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e'
la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo
locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i
regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto
i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib.
Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente
provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi
dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D.
Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib.
Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di
ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non
solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai
benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei
ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura
cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter
ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai
regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in
base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale);
sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e'
rilevante Sent.
Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla
Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti
giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'
interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del
diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata
per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR
Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui
era stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno
dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib.
Brescia (confermata da Trib.
Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato
unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei
beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali
acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario
del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla
consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio
di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali
privati cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione
pubblica); Corte
App. Brescia: accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino
straniero avverso Trib. Brescia, che, pur confermando il carattere
discriminatorio del comportamento del Comune di Adro, aveva condannato lo
stesso Comune a pagare al ricorrente una somma inferiore a quella che era stata
riconosciuta ed erogata ai cittadini italiani, dal momento che la riapertura
dei termini del bando aveva portato alla presentazione di altre 44 domande da
parte di stranieri, a fronte delle quali il Comune aveva deciso di rideterminare
l'importo del contributo, chiedendo ai beneficiari italiani la restituzione
della quota necessaria per ridistribuire l'importo complessivo invariato su una
platea piu' vasta (in caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio
assistenziale ai soli italiani il giudice, al fine di ripristinare la parita',
deve attribuire agli stranieri il medesimo importo gia' assegnato agli
italiani, la rideterminazione dell'importo, a seguito dell'ampliamento dei
beneficiari, essendo legittimo solo se il beneficio non e' stato ancora
erogato; la rideterminazione di un contributo gia' erogato ad una platea
ristretta appare incompatibile con il divieto di ritorsioni previsto dalla Direttiva
2000/43/CE, per cui nessuno puo' subire un danno dalla promozione di
un'azione a tutela della parita' di trattamento); nota: l'amministrazione puo' reperire ulteriori risorse per far fronte ai
nuovi richiedenti, con le modalita' previste da art. 194 co. 1 D.
Lgs. 267/2000, secondo il quale, con deliberazione consiliare o con diversa
periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive
o
Trib.
Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e,
quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni
vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr.
Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in
Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)
o
Trib.
Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di
giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che
riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio
pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di
sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per lÕaccesso
agevolato alla prima casa
nei centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib.
Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che
prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai
soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una
nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si
e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al
principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese
legali)
o
Trib.
Padova: la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette
una discriminazione religiosa; l'istituzione di
insegnamenti alternativi a quello religioso deve considerarsi obbligatoria per
la scuola, dato che altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe
essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative (sent.
Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina
a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo
religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei
genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale sofferto
o
TAR
Campania: accolto il ricorso proposto dall'Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti contro il Comune di Torre del Greco in relazione
all'avviso pubblico diffuso per l'erogazione di un "premio di maritaggio a
favore di fanciulle bisognose" nella parte in cui prescrive il matrimonio
religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto
contributo; irrilevante il fatto che l'erogazione del sussidio derivi dal fatto
che il Comune e' subentrato nella gestione dei fondi e delle attivita' di una
congregazione, e che tali attivita' erano determinate dall'esecuzione della
volonta' testamentaria di un privato: lÕonere illecito deve considerarsi,
infatti, non apposto, e l'illiceita' sopravvenuta dell'onere testamentario
produce l'estinzione dell'obbligazione che ne derivava
o
Trib.
Roma: non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di
Porta Portese per il fatto che alcuni degli annunci
pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva
la mancanza di volontarieta'
o
Trib.
Milano: l'amministratore pubblico che invita pubblicamente, con un articolo sul sito del Comune, la cittadinanza a non
affittare agli stranieri
commette un atto di discriminazione, anche se non si tratta di un atto
amministrativo; la condotta discriminatoria puo' consistere infatti anche solo
in un invito ad adottare comportamenti discriminatori; il contenuto
discriminatorio di una condotta deve essere valutato in considerazione del
pregiudizio che una categoria di soggetti puo' subire in termini di maggior
difficolta' nell'ottenere beni o servizi rispetto ad altri (Sent.
Corte Giust. C-54/07)
o
Sent.
Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale
"Il decreto di idoneita' all'adozione
pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L.
184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti
all'etnia dei minori
adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali
discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno
apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita'
degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli
adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre,
un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent.
Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al
colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di
una coppia all'adozione internazionale
o
Sent.
Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo illegittimo la liberta' di uno straniero dopo
averlo sottoposto a controllo; il comportamento del poliziotto e' infatti
discriminatorio, e il termine "razzista" perfettamente adeguato
o
Trib.
Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che
condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla cittadinanza
italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di qualsiasi
giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima, conformemente
con Sent.
Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il
sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo
straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti
lesi dala discriminazione sono individuabili solo
mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte
nell'apposito elenco
approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr.
Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che
condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si
ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati
che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5
anni; Ord.
Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c.,
il ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del
Tribunale di Milano; nota: il Consiglio comunale di
Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con
possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032)
o
Trib.
Milano (confermato da Trib.
Milano): discriminatorio il comportamento del
Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e
alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo
nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato
orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario
straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a
disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente
sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti
o
Trib.
Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la
delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per
la retta dÕiscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano
per lÕanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della
coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune
di Roccafranca (in violazione di art. 41 D. Lgs.
286/1998), e per la delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di
alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto
di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si
tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito
di cittadinanza)
o
TAR
Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di subordinato in Italia non puo' accedere ai
benefici di edilizia residenziale pubblica appare di dubbia
costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura
soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata
discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di
bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'
o
Trib.
Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in
essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent.
Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di
frequenza a prescindere dal possesso del permesso CE slp; si ordina all'INPS di
far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento
giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di
modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent.
Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
o
comunque discutibile la legittimita',
sotto questo profilo, delle disposizioni di cui all'art. 11 L.
133/2008, che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai
nuovi alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi
al requisito di residenza da
almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e
appaiono cosi' direttamente
discriminatorie
o
verosimilmente
legittima la disposizione di cui
all'art. 20, co. 10 L.
133/2008, che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno
sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla
legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)
o
verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le disposizioni della Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i
vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio
della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza
anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui
almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro famigliari e dei
titolari di permesso CE slp, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
se una determinata prestazione di
assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri
provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati
dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso
di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o
l'imposizione del requisito di
residenza duratura e'
censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent.
Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura
assistenziale intende tutelare (nota: la Corte
Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della
limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di
residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte
della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)
o
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
o
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
o
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione
di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione
diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono
persone residenti da almeno 10 anni nel territorio
del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord.
Corte Cost. 32/2008)
o
nota: aperta dalla Commissione UE una procedura
di infrazione contro l'Italia in relazione alle procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona,
che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
Trib.
Brescia: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative
nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia
Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di
parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o
Trib.
Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso
di un rifugiato per il mancato accesso al godimento
della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di
erogare il beneficio
o
si raccomanda agli Enti locali di evitare
di inserire, tra i requisiti richiesti per lÕaccesso allÕedilizia pubblica
residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della
cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della
residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallÕarticolo 40
D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte
Costituzionale (Sent.
Corte Cost. 187/2010, Sent.
Corte Cost. 40/2011, Sent.
Corte Cost. 61/2011):
¤
la ragionevolezza di subordinare
l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di
legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il
carattere non episodico e di breve durata
¤
l'esclusione di particolari limitazioni
per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia
riconosciuto il diritto a soggiornare
¤
l'esistenza e la tutela di diritti
fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti
alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste
un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
o
nota: si
mette in discussione la legittimita' costituzionale
¤
di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone
come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il
requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno 5 nella Regione
¤
del requisito di residenza di lungo periodo
per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati
comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali
o
Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che
ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la
disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Trib.
Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno
di natalita' ad una cittadina straniera titolare di
permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in
Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune
di Gorizia ha provveduto a disapplicare la
disciplina regionale nella parte ritenuta
discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera
ricorrente
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
istruzione:
si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere
le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a
scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena
istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che
puntino alla partecipazione dei giovani allÕistruzione universitaria,
all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse
di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero
essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse
necessarie
o
alloggio: si
indica come priorita' quella di Ēaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio
di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di
logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle
opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa
dislocazione; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione
delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi
precisi
o
lavoro: si
da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per
superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo
sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento
specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero
essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse
necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il
monitoraggio
o
salute:
particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari
sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con
particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la
salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura
medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero
essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse
necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione
o
Rom e Sinti: si considera molto
favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020;
occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la
partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica
o
Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche
dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato
l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e
che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del
governo italiano, contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire
lÕapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere
dall'esito del ricorso stesso
o
ha ritenuto che
¤
la realizzazione del nuovo campo nomadi
esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso
a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero
incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di
comprometterne la pari dignita' sociale
¤
all'interno delle azioni del Piano Nomadi
di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo
etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti
predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma
non appartenenti a tali comunita'
¤
il codice comportamentale imposto agli
abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto
della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di
riunione
o
ha ordinato la sospensione delle
procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato
Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione
o
non e' fondata la tesi secondo cui
sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita
in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal
Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o
appare anche evidente, dai documenti
depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo
assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza
obbligo di permanenza nel villaggio
o
il villaggio e' dotato almeno dei servizi
sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono
sprovvisti
o
il criterio alla base dell'assegnazione
degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa
migliore, non all'origine etnica
o
una differenziazione tra gruppi fondata
su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo
o
art. 56 Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e'
applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in
cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure
poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi
privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma
art. 56 Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti
al giudice nazionale
o
una differenziazione dei premi
assicurativi basata sulla cittadinanza puo' rappresentare una restrizione
discriminatoria della libert di fruire di un servizio che non appare
giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza dellÕesperienza di
guida, ad esempio) un impatto sulla capacit di guida degli utenti e, quindi,
non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi
assicurativi
Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di
discriminazione (torna all'indice del capitolo)
o
a) principio della retribuzione
sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa
al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.),
da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla
giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita'
o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in
relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della
vita, etc.)
o
b) principio del proporzionamento
della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.),
da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva),
nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della
prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di
proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e',
quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione
monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione
crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di
inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o
quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o
localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle
mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di
qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa
mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che
valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e'
quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni,
l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla
luce di questa considerazione, la Sent.
Corte Cost. 103/1989, laddove afferma che il giudice deve verificare che
retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte,
puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad
escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle
mansioni
o
c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.),
che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.)
essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal
livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a
quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque
motivata); l'art. 41 Cost.
(correttamente interpretato da Sent.
Corte Cost. 103/1989) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno
rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di
trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per
semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a
proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su
motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost.,
potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio,
essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno
delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per
il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione
(prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita'
professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale -
c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle
prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' -
rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)
o
d1) divieto di discriminazione diretta (L.
125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che
esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al
gruppo che si vuol proteggere
o
d2) divieto di discriminazione
indiretta (L.
125/1991,
D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la
legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto
della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C.
109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a
caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora
ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato
o
il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost.
in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento
basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata -
secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del
Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto
recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita'
della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe
nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del
criterio ha quindi carattere contingente
o
il divieto di discriminazione
indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost.
in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse
della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da
etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia
relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali
di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere
della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio
ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un
criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse,
sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) -
un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto
caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una
differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli
anni '70, non ancora meta di flussi migratori)
31. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (torna all'indice)
-
Bisogno di protezione
internazionale insorto dopo la partenza
-
Responsabili della
persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione
-
Status di rifugiato:
atti di persecuzione
-
Cessazione dello
status di rifugiato
-
Esclusione dallo
status di rifugiato
-
Riconoscimento e
diniego dello status di rifugiato
-
Revoca dello status
di rifugiato
-
Protezione
sussidaria: danni gravi
-
Cessazione dello
status di protezione sussidiaria
-
Esclusione dallo
status di protezione sussidiaria
-
Riconoscimento dello
status di protezione sussidiaria
-
Revoca dello status
di protezione sussidiaria
Definizioni (torna all'indice del capitolo)
o
protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rifugiato:
chiunque, nel giustificato timore dÕessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza
a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni
politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede
la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la
protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori
del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non
voglia ritornarvi
o
protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso
di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa
di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale
paese
o
paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e'
cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
o
paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29
della Direttiva
2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano
reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato
sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno
Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in
un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
¤
se lo Stato membro d'origine procede
all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti
dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
¤
se e' stata avviata, nei confronti dello
Stato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato
sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non
abbiano preso una decisione al riguardo
¤
se il Consiglio o il Consiglio europeo
anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato
sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
¤
se uno Stato membro lo decide
unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e'
esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che
cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro
o
domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste
dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; nota: da art. 34,
co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle procedure previste
dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del
Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE;
la Direttiva
2004/83/CE,
inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo
straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non
contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere
richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di
art. 10 Cost.)
o
familiari del
beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti
membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda
di protezione internazionale:
¤
il coniuge;
nota: la Direttiva
2004/83/CE
include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione
stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle
sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe
conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia
di unioni di fatto
¤
i figli minori a carico, purche' non coniugati, anche
naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela.
o
non e' ravvisabile un atto di
persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera
a) Direttiva
2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea
o
l'esistenza di un atto di persecuzione
puo' risultare da una violazione della manifestazione
esteriore di tale liberta'
o
per valutare se una lesione del diritto
alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea possa costituire un atto di
persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della
situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di
tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio
effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o
di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di
uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6
Direttiva
2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o
parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo
fa)
o
il timore del richiedente di essere
perseguitato e' fondato quando le autorita'
competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano
ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compira'
atti religiosi che lo esporranno ad un rischio
effettivo di persecuzione; nell'esaminare su base
individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, tali
autorita' non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti
religiosi
o
gli stranieri provenienti dal Nordafrica
cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del
sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano
essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente
rinunciando ad essere audito
o
le Commisisoni territoriali procedono
entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di
competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di
protezione)
o
le Commissioni territoriali sono
chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di quelle
rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica
o
l'individuazione degli stranieri titolati
ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i
soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)
o
gli stranieri in accoglienza sono
informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli
altri?)
o
lo svolgimento del riesame prescinde
dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di
protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il
quale pende l'eventuale ricorso
o
lo straniero in accoglienza che voglia
far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura,
secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori
o
non viene compilato un nuovo modello C3,
ma si utilizza quello gia' memorizzato
o
in caso di rinuncia all'audizione, lo
straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della
decisione della Commissione territoriale e il rilascio del permesso (nota:
sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)
o
la procedura "Vestanet C3 emergenza
Nord Africa", finalizzata al riesame delle
posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni
territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il
31/12/2012
o
per assicurare l'espletamento delle
attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione
internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le
cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, ai sensi di art. 2 Ord.
PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura
e comunque non oltre il 30/6/2013
Esame dei fatti (torna all'indice del capitolo)
o
di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al
momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di
applicazione; nel senso della necessita' di far riferimento a informazioni
aggiornate, Sent.
Cass. 26056/2010
o
della dichiarazione e della documentazione pertinente
presentata dal richiedente, che deve rendere noto
se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne
o
della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in
base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave
o
dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o
principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale
o
dell'eventualita' che si possa presumere
che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.
o
il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la
domanda
o
ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi
significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti
gli altri elementi significativi")
o
le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili
e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di
cui si dispone
o
la domanda e' stata presentata al piu'
presto, o il richiedente ha fornito un motivo
valido per l'eventuale ritardo
o
dai riscontri effettuati, il richiedente
appare attendibile
o
il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio
(nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n.
26278/2005, n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib.
Roma: lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha
un'oggettiva difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di
persecuzione
o
la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei
fatti, in applicazione della Direttiva
2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo
recepimento (nello stesso senso Sent.
Cass. 17576/2010, Sent.
Cass. 19187/2010, Sent.
Cass. 20637/2012, Trib.
Roma, che considera utili ad assumere la decisione le informazioni raccolte
dai siti del MAE e dal dell'Istituto per commercio estero e da ONG quali
Amnesty International, Ord.
Cass. 20912/2011, che stabilisce come, a fronte di una esposizione dei
fatti ritenuta attendibile, la constatazione di una carenza probatoria in ordine
alla sussistenza della persecuzione avrebbe dovuto portare la Corte di appello
all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, Trib.
Catanzaro, che fonda la valutazione del rischio di persecuzione in Ucraina
sui rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, quali Amnesty
International, e sulla coerenza delle risposte all'intervista rilasciata alla
Commissione territoriale dall'interessato, Corte
App. Catania, che considera rilevante la Posizione
ACNUR sul Mali)
o
le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva
2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more
del suo recepimento
o
ininfluenti,
di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di
rifugiato, perche' prive di valore normativo
Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza (torna all'indice del capitolo)
Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che
offrono protezione (torna all'indice del capitolo)
o
nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni
gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti
o
nella possibilita', per il richiedente,
di accedere a tali misure
Status di rifugiato: atti di persecuzione (torna
all'indice del capitolo)
o
rappresentare, per natura o frequenza,
una violazione grave dei diritti umani fondamentali
- in particolare, dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo
2, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
(diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o
trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni
di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di
un'applicazione retroattiva di norme penali)
o
costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla
persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani
fondamentali
o
atti di violenza fisica o psichica,
inclusa la violenza sessuale
o
provvedimenti legislativi,
amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per
modalita' di attuazione; Sent.
Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una sentenza di
condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta punita
(della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista nella
mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio, nell'incitamento
alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali
sproporzionate o discriminatorie; Ord.
Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se il
reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del
proprio paese abbia natura politica o meno
o
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela
giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della
sanzione
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti
al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa
comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini
contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi
delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo
status di rifugiato
o
atti specificamente diretti contro un
genere sessuale o contro l'infanzia
o
non e' ravvisabile un atto di
persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera
a) Direttiva
2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea
o
l'esistenza di un atto di persecuzione
puo' risultare da una violazione della manifestazione
esteriore di tale liberta'
o
per valutare se una lesione del diritto
alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea possa costituire un atto di
persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della
situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di
tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio
effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o
di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di
uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6
Direttiva
2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o
parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo
fa)
Motivi di persecuzione (torna all'indice del
capitolo)
o
razza: si
riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle,
alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico
o
religione:
include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la
partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico,
singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte
o
nazionalita':
oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce
all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o
linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione
di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione
inglese della Direttiva
2004/83/CE,
pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di
un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al
quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che
dell'individuo stesso)
o
appartenenza ad un determinato gruppo
sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo
costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono
essere mutate, o una caratteristica o una fede
cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere
una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che
possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come
diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva
2004/83/CE
pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe',
sussistere allo stesso tempo la caratteristica del
gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione
della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere
costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa
la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione
italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva
2004/83/CE,
il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si
puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti
penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana)
o
opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una
convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti
o
riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale
del Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita
nel paese d'origine (nel caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di
oggettiva persecuzione, tale da giustificare la protezione internazionale;
irrilevante il fatto che di fatto queste sanzioni non siano applicate
o
irrilevanti i dettagli elencati dalla Commissione
territoriale a sostegno della tesi della inattendibilita'; ingiustificato lo
scetticismo mostrato dal Tribunale di primo grado riguardo a elementi
credibilissimi addotti dallo straniero
o
nota: si
afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di
asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)
o
riconosciuto lo status di rifugiato a una
cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per sottrarsi al rischio di
subure mutilazioni genitali femminili, dal momento che tali mutilazioni
costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza un determinato
gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato timore che tali
atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente
o
la gravita' di tale forma di violenza e'
considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale
dalla CEDU (Sent.
CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c. Svezia, che dichiara
inammissibile la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata
riferibile personalmente alla richiedente), ed e' certamente possibile
un'interpretazione della norma di cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007
conforme a questa sentenza, dato che la rappresentazione della mutilazione
genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale e' palesemente compatibile con la tutela degli
interessi costituzionalmente protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost.,
con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al
principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso
o
benche' l'agente di persecuzione sia
agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli standard offerti dai
diritti umani a livello internazionale, nel Paese di origine della richiedente
non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli atti di persecuzione
rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili
o
il riconoscimento dello status non puo'
essere escluso, nel nostro ordinamento, in considerazione della ragionevole
possibilita' del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del
Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere perseguitato, dal momento
che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva
2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent.
Cass. 2294/2012)
o
la mancanza di elementi probatori, quali
eventuali certificati medici, e' giustificata dall'ambito familiare nel quale
e' stata subita la violenza, dalla necessita' di allontanarsi dal proprio luogo
di residenza a seguito del timore di subire la mutilazione genitale e dalla
conseguente impossibilita' di mantenere contatti con l'ambiente di provenienza
o
i richiedenti lo status di rifugiato che
hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle circostanze nel loro paese
di origine, possono costituire un particolare gruppo sociale ai sensi di art.
10 par. 1 lettera d) Direttiva
2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo possieda
una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di ciascun
richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa'
circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione
o
il fatto di qualificare come reato gli
atti omosessuali non costituisce di per se' un atto di persecuzione ai sensi di
art. 9 par. 1 Direttiva
2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare se sia
probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure
sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una
violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse
misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente
grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla luce delle
circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con riferimento, in
particolare
¤
al rischio e alla frequenza della
persecuzione
¤
in caso di condanna, alla severita' della
sanzione normalmente inflitta
¤
a qualsiasi altra misura e prassi sociale
a cui il richiedente pu ragionevolmente temere di essere sottoposto
o
nel valutare se il fatto di qualificare
come reato la manifestazione dell'omosessualita' come espressione di un orientamento
sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva
2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono considerare
se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una somma di
diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da
rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali
o
l'orientamento sessuale e/o l'identita'
di genere sono aspetti fondamentali dell'identita' umana che una persona non
dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere
o
l'orientamento sessuale e/o l'identita'
di genere di una persona possono trasparire dal comportamento sessuale o da un
atto sessuale, dall'aspetto esteriore o dal modo di vestire, o da altri
fattori, ivi compreso il modo in cui il richiedente vive in societa' e il modo
in cui esprime (o vorrebbe esprimere) la sua identita'
o
la discriminazione costituisce
persecuzione se le misure discriminatorie, prese singolarmente oppure
considerate cumulativamente, hanno conseguenze di natura fondamentalmente
pregiudizievole per la persona interessata
o
i tentativi volti a cambiare con la forza
o la coercizione l'orientamento sessuale o l'identita' di genere di un soggetto
possono costituire tortura o trattamento inumano o degradante, e possono
comportare altre gravi violazioni dei diritti umani, fra cui i diritti alla
liberta' e alla sicurezza personale
o
la detenzione, anche in istituti
psicologici o medici, sulla sola base dell'orientamento sessuale e/o
dell'identita' di genere e' considerata una violazione dei divieti
internazionali contro la privazione arbitraria di liberta', e di norma
costituisce persecuzione; anche la detenzione amministrativa o l'isolamento
della persona solo perche' LGBTI potrebbero provocare un danno psicologico
grave
o
se la disapprovazione della famiglia o
della comunita' si manifesta attraverso minacce di violenze fisiche gravi va
considerata una forma di persecuzione
o
se l'identit LGBTI rende altamente
improbabile trovare una professione remunerativa nel paese di origine anche il
licenziamento puo' costituire persecuzione
o
provvedimenti penali che puniscano
relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso sono discriminatori e
violano le norme internazionali in materia di diritti umani; il loro carattere
persecutorio e' particolarmente evidente laddove le persone in questione
rischino persecuzioni o punizioni quali la pena di morte, pene detentive o
gravi punizioni corporali, ivi compresa la fustigazione; anche qualora le
disposizioni che proibiscono le relazioni tra persone dello stesso sesso
fossero applicate in modo irregolare, sporadico, o non trovassero affatto
applicazione, queste disposizioni potrebbero far sorgere per un soggetto LGBTI
una situazione intollerabile tale da costituire persecuzione
o
anche qualora le relazioni consensuali
tra persone dello stesso sesso non fossero sanzionate penalmente con
provvedimenti specifici, alcune leggi di applicazione generale, come quelle in
materia di moralita' pubblica o di ordine pubblico potrebbero essere applicate
selettivamente contro persone LGBTI in modo discriminatorio, rendendo la vita
insopportabile al richiedente, costituendo persecuzione
o
nel caso in cui siano coinvolti agenti di
persecuzione non statali, la protezione dello Stato da cio' che i richiedenti
affermano di temere deve essere accessibile ed efficace; la presenza di leggi
che sanzionano penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso e'
solitamente indice del fatto che non viene garantita protezione alle persone
LGBTI
o
nei casi in cui nel paese d'origine la
situazione legale e socio-economica delle persone LGBTI fosse in via di
miglioramento, e' comunque necessario che avvenga non solamente un cambiamento de
iure, ma anche un cambiamento de facto
o
si puo' essere vittima di persecuzione
anche a causa di quelli che sono percepiti essere il proprio orientamento
sessuale e la propria identita' di genere (ad esempio, donne e uomini che non
hanno un aspetto e un ruolo conformi allo stereotipo potrebbero essere
percepiti come LGBTI)
o
nei casi in cui si ritenga che una
persona non si conformi agli insegnamenti di una particolare religione a causa
del suo orientamento sessuale o della sua identita' di genere, e sia
conseguentemente soggetta a gravi offese o punizioni, la persona in questione
potrebbe avere un fondato motivo di persecuzione per motivi religiosi
o
nei casi di identita' ancora in
evoluzione, il richiedente potrebbe descrivere il proprio orientamento sessuale
e/o la propria identita' di genere come fluida, oppure potrebbe esprimere
confusione o incertezza rispetto alla propria sessualita' e/o alla propria
identita'; in queste situazioni, tali caratteristiche vanno considerate in ogni
caso come fondamentali per lÕidentita' in evoluzione, e pertanto saranno
correttamente ascrivibili al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo
sociale
o
si puo' avere un un fondato motivo di
persecuzione per opinioni politiche, quando l'espressione di un diverso
orientamento sessuale e di una diversa identita' di genere sia considerata come
un modo di mettere in discussione le politiche di governo, o sia percepita come
una minaccia alle norme sociali e ai valori prevalenti
o
potrebbero essere presentate richieste di
riconoscimento sur place (ossia, dopo l'arrivo del
richiedente nel paese di asilo) a causa dei cambiamenti che hanno interessato
l'identita' personale o l'espressione di genere del richiedente dopo il suo
arrivo nel paese di asilo
o
le persone LGBTI necessitano di un
ambiente in cui possano trovare sostegno durante tutta la procedura di
determinazione dello status di rifugiato, ivi compreso il pre-esame, di modo
che possano presentare la propria richiesta in modo completo e senza timori
o
nel caso in cui una persona presenti la
sua richiesta di asilo in un paese in cui le relazioni tra persone dello stesso
sesso sono sottoposte a sanzione penale, queste leggi potrebbero impedirle di
accedere alle procedure di asilo, o disincentivarla dal menzionare il suo
orientamento sessuale o la sua identita' di genere nel corso delle interviste
necessarie alla determinazione dello status; in tali situazioni puo' rendersi
necessario che lÕACNUR venga direttamente coinvolto, ad esempio per condurre la
procedura di determinazione dello status di rifugiato sotto il suo mandato
o
l'ACNUR considera la mutilazione genitale
femminile una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia
fisico sia mentale, e costituisce persecuzione
o
la mutilazione genitale femminile inoltre
costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o degradante
o
la mutilazione genitale femminile puo'
essere considerata una forma di persecuzione specifica su minori poiche'
colpisce in maniera sproporzionata le bambine: le azioni o minacce che
potrebbero non qualificarsi come persecuzione nel caso di un adulto, potrebbero
invece esserlo per un minore
o
e' compito dei decisori effettuare una
valutazione oggettiva del rischio affrontato dal minore, indipendentemente dal
fatto che il minore sia in grado di esprimere timore; quando tale timore e'
espresso da un genitore o da un adulto di riferimento per conto del minore,
puo' ritenersi che il timore di persecuzione esista
o
a un genitore puo' essere riconosciuto
uno status derivativo sulla base dello status di rifugiato di sua figlia
o
la nascita di una figlia puo' dare
origine a una domanda sul posto
o
per una persona che sia stata gia'
sottoposta a mutilazione genitale femminile, non e' necessario che la futura
persecuzione temuta assuma una forma identica a quella vissuta in precedenza
affinche' essa possa essere collegata a una fattispecie prevista dalla Convenzione
di Ginevra del 1951; inoltre, la persecuzione patita potrebbe essere
considerata particolarmente atroce e la potrebbe vivere ancora perduranti
effetti traumatici o psicologici, che rendono intollerabile il rinvio nel paese
dÕorigine
o
benche' la mutilazione genitale femminile
sia praticata per lo piu' da individui privati, puo' sussistere un fondato
timore di persecuzione se le autorita' interessate non sono in grado o non
intendono proteggere ragazze e donne dalla pratica
o
non e' necessario che vi sia intento
doloso o "punitivo" da parte dell'agente perche' il danno in
questione sia considerato come persecuzione
o
anche quando la persona si sottoponga con
entusiasmo alla pratica, al fine di conformarsi a valori e norme della
comunita', non dovrebbe necessariamente ritenersi che ella abbia preso una
decisione informata, libera da coercizione
o
nel caso in cui la procedura sia
effettuata in strutture gestite dal governo e dal suo personale medico, lo
stesso Stato potrebbe essere considerato come l'agente di persecuzione
o
la mancanza di un'efficace protezione
legislativa (inclusa l'adozione di sanzioni effettive), la mancanza del
controllo universale da parte dello Stato e la pervasiva influenza di pratiche
consuetudinarie sono indice della inadeguatezza della protezione da parte dello
Stato
o
il timore di una ragazza o di una donna
di essere sottoposta a mutilazione genitale femminile puo' avere luogo per
ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione
politica o religione; la mutilazione genitale femminile viene inflitta a ragazze
e donne perche' sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per
controllare la loro sessualita'
o
per "determinato gruppo
sociale" l'ACNUR intende un "un gruppo di persone che condividono una
caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono
percepite come un gruppo dalla societa" (in questo caso, ad esempio,
"giovani ragazze" o "donne" o "ragazze appartenenti a
gruppi etnici che praticano la mutilazione genitale femminile"); la
dimensione del gruppo e' irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto
alla protezione
o
donne e ragazze che si oppongono alla
mutilazione genitale femminile pososno essere viste come oppositrici della
persecuzione a causa della loro opinione politica; in particolare,
un'opposizione alla mutilazione genitale femminile potrebbe essere considerata
come equivalente a una richiesta di liberta' dall'oppressione e per una
maggiore indipendenza delle donne, minacciando pertanto la struttura di base
dalla quale scaturisce il potere politico
o
alcuni leader
religiosi possono considerare la mutilazione genitale femminile come un atto
religioso o ritenerla radicata nella dottrina religiosa; in questi contesti,
una persona che, rifiutandosi di sottoporsi o di far sottoporre le proprie
figlie alla mutilazione genitale femminile, non si conformi a questa visione
potrebbe avere un fondato timore di essere perseguitata per ragioni di
religione
o
quando la richiedente provenga da un
paese con una universale (o quasi universale) pratica di mutilazione genitale
femminile, la fuga interna normalmente non e' considerata unÕalternativa
rilevante; la mancanza di efficace protezione da parte dello Stato in una parte
del paese e' indicativa del fatto che lo Stato non sara' in grado o propenso a
proteggere la ragazza o la donna in alcuna altra parte del paese
o
anche quando vi siano zone del paese
esenti dalla pratica della mutilazione genitale femminile, occorre valutare se
la persona corra rischio di essere perseguitata, nella forma originaria (dai
primi agenti di persecuzione) o in qualsiasi nuova forma di persecuzione o
grave danno (ad esempio, anche in considerazione della giovane eta', abusi,
violenze e deprivazione di altri diritti umani fondamentali)
o
il trasferimento non e' proponibile come
mezzo di fuga dalla persecuzione se la persona possa venire a trovarsi senza
sostegno famigliare (come puo' assumersi nei casi in cui la minaccia di
mutilazione genitale femminile emana dai membri della sua famiglia immediata),
senza mezzi di sostentamento o in condizioni di difficolta' eccessiva giovane
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere (in
particolare, violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza
sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o
sterilizzazione non consensuali) possa essere riconosciuta come una forma di
persecuzione ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a
una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)
o
le Parti si accertano che
un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi
della Convenzione
di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di
persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai
richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti
pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di
supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate sul genere e procedure di
asilo sensibili alle questioni di genere, anche in materia di concessione dello
status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale (art. 60 co. 3)
o
le Parti adottano le misure legislative o
di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement (art. 61 co. 1)
o
le Parti adottano le misure necessarie
per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una
protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza,
non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita
potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di
tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
Cessazione dello status di rifugiato (torna
all'indice del capitolo)
o
si sia nuovamente e volontariamente avvalso
della protezione del paese di cui ha la cittadinanza
o
avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata
o
abbia acquistato la cittadinanza di
altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione
di tale paese
o
si sia volontariamente ristabilito nel
paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno
(nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva
far ritorno") per timore di essere perseguitato
o
non puo' piu' rinunciare alla protezione
del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese
in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno,
in modo non meramente temporaneo, le circostanze
che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato
o
ai fini della cessazione dello status di
rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il
riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri motivi che giustifichino
il timore di persecuzione; il criterio di probabilita' per l'esame del rischio
derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso applicato ai fini della
concessione dello status di rifugiato
o
ai fini della cessazione dello status di
rifugiato, il mutamento delle condizioni deve includere l'adozione di adeguate
misure per impedire atti persecutori, l'esistenza di un sistema giuridico
effettivo atto a punire gli atti persecutori e la possibilita' per
l'interessato di accedere a tale protezione
o
i soggetti atti ad offrire protezione
possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o
una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una
forza multinazionale su tale territorio
o
la rilevanza di atti o minacce precedenti
di persecuzione sussiste quando, in sede di valutazione della possibilita' di
dar luogo alla cessazione dello status di rifugiato, l'interessato faccia
valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come
rifugiato; di norma, tali atti o minacce saranno rilevanti solo quando siano
collegati al diverso motivo di persecuzione esaminato in tale fase
Esclusione dallo status di rifugiato (torna
all'indice del capitolo)
o
se rientra nel campo di applicazione
dell'art. 1D della Convenzione
di Ginevra del 1951,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata
definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea
generale della Nazioni unite, l'interessato accede
alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva
2004/83/CE
chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico
o
quando sussistono fondati motivi per
ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
fuori del territorio italiano e prima del
rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti
particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che
possano essere classificati come reati gravi; la
gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la
legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni
nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista
dalla Direttiva
2004/83/CE)
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
art. 12, n. 2, lett. b e c
Direttiva
2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona
abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle
organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione
comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti
terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta
organizzazione non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la
persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso,
fatti precisi al fine di determinare la gravita' degli atti commessi
dall'organizzazione e se sussista una responsabilita' individuale della persona
o
l'esclusione dallo status di rifugiato in
applicazione dellÕart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva
2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona considerata
rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza
o
l'esclusione dallo status di rifugiato ai
sensi dellÕart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva
2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita' relativa al
rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del rimpatrio
della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione dallo status
di rifugiato)
o
art. 3 Direttiva
2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono
riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una
persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12,
n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione non comporti un
rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa
direttiva
o
la cessazione della protezione o
dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite
diversi dall'ACNUR "per qualsiasi motivo" riguarda anche la
situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale
protezione o assistenza, non vi e' piu' ammessa per un motivo che esula dalla
sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volonta'; spetta alle autorita'
nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda
di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base
individuale della domanda, se quest'ultimo e' stato obbligato a lasciare l'area
di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia
trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di
cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni
di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia
o
ove le autorita' competenti dello Stato
membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che,
per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla
cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite
per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino
Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto
ammesso ai benefici della Direttiva
2004/83/CE implica il riconoscimento, da parte dello Stato membro, della
qualifica di rifugiato e la concessione automatica dello status di rifugiato al
richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non si applichi una delle
clausole di esclusione previste dalla Direttiva
Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato (torna
all'indice del capitolo)
o
non sussitono i presupposti
o
sussiste una delle cause di esclusione
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchˇ di pi¯ armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui ¸
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)
Revoca dello status di rifugiato (torna all'indice
del capitolo)
Protezione sussidaria: danni gravi (torna all'indice
del capitolo)
o
la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
o
la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva
2004/83/CE,
sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente
nel suo paese d'origine")
o
la minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale (Sent.
Corte Giust. C-465/07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il
richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari
della sua situazione personale; in mancanza di un
indizio specifico di rischio accentuato dalla condizione personale, sara'
semplicemente piu' alto il livello di violenza indiscriminata richiesto perche'
si consideri provata la minaccia grave; tale minaccia puo' essere considerata,
in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un
civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un
rischio effettivo di subire tale minaccia; nello stesso senso, Trib.
Roma)
o
la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp.
Amnesty International sul Mali, Posizione
ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la
concessione della protezione sussidiaria
o
l'audizione va comunque effettuata, salvo
casi eccezionali, allo scopo di valutare se vi siano i presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato (nota: testo confuso)
o
esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con
priorita' rispetto alle altre
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di ricevere
cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio
2000 (lÕespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non
rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del
rimpatrio) e Grande
Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non
incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia
rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione
da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria,
17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a
rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo
equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo
di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito,
15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
o
i richiedenti sono invitati a non
utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione
dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o
gli Stati sono invitati a garantire il
diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo
la sospensione dei provvedimenti
Cessazione dello status di protezione sussidiaria (torna
all'indice del capitolo)
Esclusione dallo status di protezione sussidiaria (torna
all'indice del capitolo)
o
abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica
o
la Direttiva
2004/83/CE
consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello
Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la
reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine
solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs.
251/2007 non prevede questa causa di esclusione
o
diversamente dal caso dello status di
rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva
2004/83/CE,
l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la
sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione
sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti
la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause
di diniego, la differenza non sembra essere significativa
o
la formulazione adoperata, coerentemente
con le disposizioni della Direttiva
2004/83/CE,
consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre
che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in
relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego
del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero
debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una
condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2,
lettera a), c.p.p.
o
Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione
di una interim measure da parte della CEDU, di un
cittadino tunisino condannato a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a
trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario
effettivo contro l'espulsione) Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla
giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione
che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent.
CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona
accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim
measure e l'indicazione della Corte del fatto che
l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di
ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent.
Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche
provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli
organi giurisdizionali
o
Sent.
CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione
adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali
assicurazioni diplomatiche da parte
dello Stato di destinazione non esonerano
la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano
sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti
vietati; nello stesso senso, Sent.
CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato
in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi
nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
o
Sent.
CEDU 24/3/2009: lÕespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente
residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di
sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a
procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad
organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando
ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e
degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione
disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent.
CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine,
su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una
protezione effettiva contro il rischio, data lÕimpossibilita' accertata per gli
interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in
caso di detenzione in Tunisia
o
Sent.
Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento
dell'esecuzione, da altra misura se risultera'
pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti
o
Corte
App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di
un'attivita' di prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente
scandalose o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento
criminale, tale arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico
decoro, non costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
Revoca dello status di protezione sussidiaria (torna
all'indice del capitolo)
32. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione
internazionale (torna all'indice)
-
Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
-
Commissione nazionale
per il diritto d'asilo
- Presentazione
della domanda; verbalizzazione
-
Limiti protezione
diplomatica
-
Informazione del
richiedente
-
Determinazione dello
Stato competente (Dublino II)
-
Determinazione dello
Stato competente (ulteriori disposizioni)
-
Adempimenti del
questore; attestato nominativo o permesso di soggiorno
- Eventuale
limitazione della liberta' di circolazione
-
Trattenimento e
ospitalita' obbligatoria
-
Dichiarazione di
inammissibilita' della domanda
-
Sospensione
dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente
-
Ritiro della
domanda; estinzione del procedimento
-
Assistenza legale
del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti
-
Limiti alla raccolta
e alla diffusione di informazioni
-
Esame prioritario
delle domande
-
Termini per l'esame
della domanda
-
Acquisizione di
nuovi elementi
-
Decisione della
Commissione territoriale
-
Conseguenze delle
decisioni negative
-
Procedimenti di
revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie
-
Ricorso contro le
decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale
-
Effetto sospensivo
automatico del ricorso; richiesta di sospensione
-
Rinuncia alla
protezione internazionale
-
Cifre
Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; sopensione del
procedimento penale per ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze (torna all'indice del capitolo)
o
nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel
porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della
nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione
personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati
respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o
nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati
respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
che si intensifichi la collaborazione
gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di un sistema di controllo
delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia;
per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in
base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o
che le parti collaborino alla definizione
di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di
immigrazione clandestina dagli altri paesi
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in
cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale
luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano
concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo,
alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato
il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o
gli Stati costieri dovrebbero assicurare
che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali
competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le
questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o
dovrebbe essere assicurato che tutte le
operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone
soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al
comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure
ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute,
condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o
se una persona soccorsa manifesta
l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare
attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi
condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese
in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti coinvolte, inclusi il
Governo responsabile dellÕarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone
sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave
soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo
Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le
persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare
in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente,
tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni
primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le
persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di
assicurare che tale cooperazione avvenga
o
se lo sbarco dalla nave soccorritrice non
puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area
SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita'
con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il
suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al
supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti coinvolte dovrebbero
cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al
fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi
dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro
richiesta d'asilo
o
i principii internazionali di protezione
(incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di
persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero
essere rispettati
o 6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia
o 8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o 9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o 14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0
o 18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia
o 1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia
o 4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia
o 29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o
30–31 Agosto; autori: Marina
militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini);
provenienza: Somalia; destinazione: Libia
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in
collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione
OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
a svolgere un ruolo di stimolo,
avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e
dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto
dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito
in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di
monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro
rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della
gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e
delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione
anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro
incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte
a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia,
ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la
controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei
migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello
tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo
statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la
moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma
approvata dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche
dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo
della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo
quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
o
il Ministero dell'interno italiano
proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia
libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di
un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento
nautico
o
ciascuna parte invitera', quando
necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro
l'immigrazione illegale
o
vengono riavviate le attivita' per la
costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra
o
la Commissione UE sara' richiesta di
fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per
migranti illegali in Libia
o
sara' rafforzato (anche con forniture di
materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e
marittime libiche
o
verra' ripreso il progetto di
monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della
Commissione UE
o
verranno individuati punti di contatto
delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai
traffici di esseri umani
o
saranno programmate attivita' in mare,
negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo
quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il
diritto internazionale
o
le azioni di contrasto dell'immigrazione
illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno
effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle
Convenzioni internazionali vigenti
o
vanno avviate le procedure piu' idonee a
favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM
o
va coordinato il rimpatrio dei cittadini
di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra
o
devono essere riprese le attivita' per la
realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile
o
vanno individuati i canali piu' idonei
(in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di
sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione
di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei
diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno
dell'immigrazione illegale
o
rintracciare i ricorrenti e liquidare le
somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti
che risiedono all'estero
o
garantire la possibilita' di reingresso
dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o
distribuire la sentenza a tutte le
autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e
frontiere
o
inserire negli accordi finalizzati al
contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto
Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o
porre in essere misure efficaci affinche'
le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate
sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi
di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallÕarrivo di
persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare;
rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente
bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro
che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o
applicare quanto previsto dall'art. 10
co. 1 Manuale
pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un
paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione
internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave
danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non
deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola
"asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e'
l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."
o
fornire al personale che per primo viene
a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere
eventuali bisogni di protezione internazionale
o
valutare d'ufficio, soprattutto in sede
di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al
respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese
terzo potenzialmente non sicuro (Sent.
CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto
al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione
"ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani,
caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di
non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza
un'inversione dellÕonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue
l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo
di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o
effettuare tutte le operazioni e le
procedure, come lo screening e l'accertamento dello
status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in
pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un
esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.
o
evitare l'adozione, nel corso di
operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di
respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente
irreparabili
o
disposizioni vertenti sull'attribuzione
alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano
l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle
persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente
incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione
europea (punto 77)
o
tali disposizioni, a dispetto del fatto
che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate
a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)
Autorita' competenti (torna all'indice del
capitolo)
o
per l'esame
della domanda di protezione internazionale, le commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
o
per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di
frontiera e la questura
o
per la determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
o
Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino
Alto Adige); Sezione di Verona (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo,
Trento e Bolzano; da Decr. Mininterno 28/6/2011)
o Milano (per Lombardia);
Sezione di Milano (Decr. mininterno 11/7/2011)
o Torino (per Valle
dÕAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e - fino al 31/12/2011, per
decisione della Commissione Nazionale - Toscana); Sezione di Bologna (province
dell'Emilia Romagna e, verosimilmente fino al 31/12/2011, provincia di Prato;
da Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011) e di
Torino (si evince da Rapp.
Mininterno attivita' 2012)
o Roma (per Lazio,
Sardegna, Toscana - dal 31/12/2011 -, Umbria); Sezione di Roma (Decr.
Mininterno 14/10/2008, proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011), Roma II (Decr.
Mininterno 5/10/2011) e Firenze (per Toscana, come si evince da com.
Mininterno 25/10/2011; da Decr. Mininterno 12/8/2011)
o Caserta (per Campania,
Molise, Abruzzo, Marche); Sezione di Caserta (si evince da Rapp.
Mininterno attivita' 2012)
o Foggia (per le province
di Foggia, Barletta-Andria-Trani); Sezione di Foggia (Decr. Mininterno
14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Bari (per le province di
Bari, Brindisi, Lecce, Taranto); Sezione di Bari (cessata con Decr. Mininterno
14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Crotone (per Calabria e
Basilicata); Sezione di Crotone (Decr. Mininterno 14/10/2008; proroga con Decr.
Mininterno 10/2/2011)
o Trapani (per le province
di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna); Sezione di Trapani (cessata con
Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno
10/2/2011)
o Siracusa (per le province
di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania); Sezione di Siracusa (Decr.
Mininterno 14/10/2008), dal 14/10/2008 al 25/4/2011; Sezione di Mineo dal
26/4/2011 (richiedenti ospitati nei CARA)
o le domande presentate
nelle regioni Valle dÕAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna (alla
Commissione di Milano), Campania e Molise (alla Commissione di Roma) e nelle
province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto (alla Commissione di Foggia) prima
del'entrata in vigore del Decr.
Mininterno 6/3/2008 restano di competenza delle Commissioni di Milano, Roma
e Foggia, rispettivamente
o ciascuna Commissione
territoriale ha altresi' competenza per le domande presentate da
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede
in tale circoscrizione (D. Lgs. 140/2005), nonche', verosimilmente, per quelle
presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione con sede nella
circoscrizione stessa (la disposizione e' contenuta in art. 12 DPR 303/2004, e
appare compatibile con D. Lgs. 25/2008; dovrebbe quindi restare in vigore fino
all'emanazione del Regolamento relativo a tale Decreto legislativo,
coerentemente con art. 38, co. 2 D. Lgs. 25/2008 e circ.
Mininterno 11/3/2008); nota: secondo il TAR
Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti
trattenuti in centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata
presentata dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che
quella disposizione risulterebbe pleonastica
o
un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellÕente
territoriale designato dalla Conferenza unificata
Stato-citta' ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro
dell'interno, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la
commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008)
o
un rappresentante dell'ACNUR
į
Per ogni membro e' nominato un supplente
į
La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il
diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con
funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi
particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze
specifiche del MAE
į
I rappresentanti delle amministrazioni o
degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a
riposo da non piu' di due anni
į
Il Ministro dell'interno puo' istituire,
con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai
membri supplenti della Commissione, rispetto a cui
si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord.
Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)
į
A presidente e membri effettivi o
supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di
presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia
į
La Commissione territoriale e' costituita
validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto
favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al
singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe
stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri
presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti,
non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo
richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al
piu', cinque)
į
La competenza
delle commissioni territoriali e' determinata in
base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in
centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro
Commissione nazionale per il diritto d'asilo (torna
all'indice del capitolo)
į
La Commissione nazionale per il
diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione
internazionale e ha compiti di
o
indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali
o
formazione e aggiornamento dei componenti
delle commissioni territoriali
o
costituzione e aggiornamento di una banca
dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo
o
costituzione e aggiornamento di un centro
di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di
origine dei richiedenti
o
monitoraggio dei flussi di richiedenti,
anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di
fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri
per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.
o
un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri
o
un funzionario della carriera diplomatica
o un funzionario di
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Mininterno
o un dirigente del
Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
į
Ciascuna amministrazione designa un supplente
į
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile
į
Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato
ACNUR,
con funzioni consultive
į
La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e
logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
į
La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo
da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle
sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato
prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti)
į
Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione
nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione
nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle
sedute e modalita' delle deliberazioni
Presentazione della
domanda; verbalizzazione (torna all'indice del capitolo)
į
La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia
di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al
luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta
considerazione art. 6, co. 5 Direttiva
2005/85/CE,
che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per
presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi
in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata
į
Sent.
Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero
che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda
di asilo;
la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al
questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di
asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di
frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve
svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova
documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire
Limiti protezione diplomatica (torna all'indice
del capitolo)
Informazione del richiedente (torna all'indice
del capitolo)
o
fasi della procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale
o
principali diritti e doveri del
richiedente durante la permanenza in Italia
o
prestazioni sanitarie e di accoglienza e
modalita' di accesso
o
indirizzo e recapito telefonico
dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale
o
alle modalitaÕ di iscrizione del minore
alla scuola dellÕobbligo
o
allÕaccesso ai servizi di accoglienza per
richiedenti asilo indigenti erogati dallÕente locale
o
allÕacceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di
durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno
Determinazione dello Stato competente (Dublino II) (torna all'indice del capitolo)
o
ogni domanda di asilo presentata alla
frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo
Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo
Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro
competente (art. 3)
o
il richiedente asilo e' informato per
iscritto, in lingua a lui comprensibile, in relazione all'applicazione del
Regolamento (art. 3)
o
competente per la determinazione dello
Stato membro competente e' lo Stato membro nel cui territorio e' stata
presentata la domanda (lo si evince da art. 4); tale competenza sussiste anche
quando la domanda venga ritirata nelle more della determinazione, e il
richiedente ne presenti una nuova in altro Stato membro, a meno che non lo
faccia dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi o
dopo che un altro Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno
(art. 4)
o
per familiari
del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,
¤
il coniuge o il partner con relazione
stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato
assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della
legge sugli stranieri
¤
i figli minori del richiedente (anche
adottivi) non coniugati a carico
¤
i genitori o il tutore del richiedente o
rifugiato minorenne non coniugato
o
la competenza si determina mediante l'applicazione
successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione
della prima domanda di asilo da parte del richiedente (art. 5):
¤
se il richiedente asilo e' un minore
non accompagnato, e' competente lo Stato membro in cui
si trovi un familiare del minore (purche' questo
sia nell'interesse superiore del minore); in mancanza, lo e' lo Stato membro in
cui e' stata presentata la domanda (art. 6)
¤
se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia'
costituita nel paese d'origine) e' stato riconosciuto rifugiato (verosimilmente, anche se e' destinatario di protezione sussidiaria)
in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli
interessati lo desiderino (art. 7); il consenso deve essere espresso per
iscritto (art. 17 Regolamento
CE 1560/2003); TAR
Lazio: il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come
definiti in Reg.
CE n. 343/2003
¤
se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la
famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di
asilo in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati
lo desiderino (art. 8); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento
CE 1560/2003)
¤
se il richiedente e' in possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo (art. 9)
¤
se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo
Stato membro che ha rilasciato, o per conto del quale, il visto e' stato
rilasciato (art. 9)
¤
se il richiedente e' in possesso di piu' titoli
di soggiorno o visti, e'
competente, nell'ordine (art. 9)
-
lo Stato membro che ha rilasciato il
titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con
scadenza piu' lontana
-
lo Stato membro che ha rilasciato il
visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura
-
lo Stato membro che ha rilasciato il
visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu'
lontana, se i visti sono di natura diversa
-
lo Stato membro determinato in base ai
precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di
soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non
ha lasciato il territorio degli Stati membri
-
lo Stato membro nel cui territorio e'
stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di
soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha
lasciato il territorio degli Stati membri
¤
se il richiedente e' entrato
illegalmente nel territorio degli Stati memebri, e'
competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui
frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente (art. 10)
¤
se lo Stato membro non puo' (o non puo'
piu') essere considerato competente in base alla responsabilita'
dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche'
non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu'
di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo
e' competente; in caso di piu' Stati membri inquesta condizione, la competenza
e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu'
recentemente (art. 10)
¤
se l'ingresso
del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e'
dispensato dal visto, la competenza e' di tale
Stato; se pero' la domanda viene presentata in
altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di
quest'ultimo Stato (art. 11)
¤
se la domanda e' presentata nella zona
di transito internazionale di un aeroporto di uno
Stato membro, tale Stato e' quello competente (art. 12)
¤
se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo
Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda
(art. 13)
¤
in caso di procedimenti per la
determinazione dello Stato membro competente contemporanei per diversi
membri della stessa famiglia che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame
di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior
numero; in mancanza, lo e' quello competente per
l'esame della domanda del componente piu' anziano
della famiglia (art. 14)
o
la situazione del figlio (anche adottivo) minore non coniugato, a
carico del richiedente asilo, che lo accompagna e' indissociabile da quella del
richiedente (art. 4)
o
a condizione
che le persone interessate diano il loro consenso,
uno Stato membro, pur non essendo competente per l'esame di una domanda, puo'
procedere al ricongiungimento dei membri di una
stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie,
fondate in particolare su motivi familiari o culturali, ed esaminare, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo del familiare richiedente asilo (art. 15)
o
in caso di rapporto di dipendenza tra due persone, a motivo di gravidanza, maternita' recente (TAR
Lazio: questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col
trasferimento il neonato sia separato dai genitori), malattia grave, serio
handicap o eta' avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme (nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-245/11) o ricongiungere il
richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli
Stati membri, a condizione che i legami familiari (Sent.
Corte Giust. C-245/11: anche piu' laschi di quelli normalmente considerati
da Reg.
CE n. 343/2003) esistessero nel paese d'origine (art. 15); art. 11 Regolamento
CE 1560/2003:
¤
a dipendere dall'altra persona puo'
essere sia il richiedente asilo sia il parente (nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-245/11)
¤
i casi di dipendenza sono valutati, per
quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in
mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti
addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare
preesistente nel paese di origine, delle circostanze allÕorigine della
separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in
materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri
¤
condizione necessaria e' comunque
lÕimpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere
effettivamente allÕassistenza necessaria
¤
gli Stati membri interessati determinano
di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del
trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona
dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno,
in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente
asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e
disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno
o
se il richiedente e' un minore non
accompagnato che abbia familiari in altro Stato
membro, gli Stati membri interessati cercano di ricongiungere l minore con i
familiari (se questo e' nel superiore interesse del minore); in caso di
ricongiungimento, lo Stato membro nel quale avviene il ricongiungimento diventa lo Stato membro competente per
l'esame della domanda (art. 15); art. 12 Regolamento
CE 1560/2003:
¤
se la decisione di affidamento di un
minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il
tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare
risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e'
agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in
particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei
minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano
pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' dellÕadulto o degli adulti
interessati di prendersi carico del minore nellÕinteresse di questÕultimo
¤
si tiene conto delle possibilita'
previste nellÕambito della cooperazione giudiziaria civile
o
l'iniziativa di chiedere l'applicazione
delle disposizioni sul ricongiungimento per motivi umanitari spetta, a seconda
dei casi, allo Stato membro che effettua la procedura di determinazione dello
Stato membro competente o allo stesso Stato membro competente (art. 13 Regolamento
CE 1560/2003); lo Stato richiesto in tal senso effettua le opportune
verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari,
specie dÕordine familiare o culturale, lÕeffettiva dipendenza dellÕinteressato
o la capacita' e lÕimpegno dell'altra persona interessata a prestare la
necessaria assistenza (art. 13 Regolamento
CE 1560/2003); e' necessario comunque il consenso dell'interessato (art. 13
Regolamento
CE 1560/2003), espresso per iscritto (art. 17 Regolamento
CE 1560/2003)
o
in caso di disaccordo persistente sulla
necessita' di un trasferimento o di un ricongiungimento per motivi umanitari,
ovvero sullo Stato membro in cui e' opportuno che gli interessati si
ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di
conciliazione, che da' luogo a una proposta di soluzione non vincolante (art.
14 Regolamento
CE 1560/2003)
o
lo Stato membro competente e' tenuto a prendere o riprendere in carico il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio; se pero' altro
Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, gli obblighi ricadono su
tale Stato (art. 16)
o
gli obblighi
dello Stato membro competente vengono meno in caso
di assenza del richiedente dal territorio degli
Stati membri per oltre 3 mesi (a meno che lo stesso
Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno), ovvero, in caso di
ritiro o rigetto della domanda, quando siano state messe in atto dallo Stato
membro competente le misure per l'allontanamento
del richidente dal territorio degli Stati membri (art. 16)
o
la presa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro individuato come
competente per l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo
seguente:
¤
lo Stato membro che abbia ricevuto una
domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve
interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il
richiedente; in mancanza, la competenza dell'esame spetta al primo dei due
Stati (art. 17); nota: TAR
Lazio respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in
carico, confondendo questa procedura con quella di "ripresa in
carico" (confusione presente anche in TAR
Lazio, ma non in Sent.
Cons. Stato 5159/2012, che correttamente distingue le due fattispecie)
¤
in caso di domanda presentata a seguito
di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per
soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un
provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia
detenuto, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo'
chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine
non inferiore a una settimana (art. 17)
¤
lo Stato membro interpellato e' tenuto a
rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo
Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato
puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la
risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese (art. 18); la
mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della
richiesta di presa in carico del richiedente (art. 18); il superamento dei
termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per lÕaffidamento di
un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento
della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento
CE 1560/2003); TAR
Lazio: illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro
richiesto di ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto
per l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico,
mentre si tratta di presa in carico)
¤
quando lo Stato membro interpellato
accetta di prendere in carico il richiedente, la decisione di trasferimento
viene notificata, con la motivazione, al richiedente; l'eventuale ricorso o
revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la
sospensione non sia accordata dal giudice competente (art. 19)
¤
se il trasferimento non avviene entro il
termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda
d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo
di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del
richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (art.
19; in questo senso, TAR
Lazio); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata
delle procedure per lÕaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero'
necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento
CE 1560/2003)
o
la ripresa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro che ha gia' avviato o
concluso l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente
(art. 20):
¤
lo Stato membro richiesto deve rispondere
entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal
sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata
accettata (TAR
Lazio: in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento,
anche se adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro
di destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura
vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi
annullabile in sede giurisdizionale)
¤
il trasferimento del richiedente deve
aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico
o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione
del provvedimento
¤
la decisione di chiedere la ripresa in
carico ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente
asilo; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul
trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice
competente
¤
se il trasferimento non avviene entro il termine
di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo
e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un
anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del
richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (TAR
Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richidente
asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile)
o
gli Stati membri interessati si scambiano
informazioni relative ai dati personali riguardanti
il richiedente asilo necessari alla determinazione dello Stato membro
competente; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i
dati che lo riguardano e, in caso di trattamento
scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento (art.
21)
o
il trasferimento verso lo Stato
competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un
termine ultimo, con accompagnamento allÕimbarco da parte di un agente dello
Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di
mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare;
lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i
documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o
affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento
CE 1560/2003)
o
lo Stato membro competente e' informato
immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a
una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo
stato di salute del richiedente, lÕindisponibilita' del mezzo di trasporto o il
fatto che il richiedente si sia sottratto allÕesecuzione del trasferimento
(art. 9 Regolamento
CE 1560/2003)
o
nel 2009, le richieste di asilo multiple,
nell'Unione europea, sono state il 23.3%, contro il 17.5% registrato nel 2008 (Rapp.
Commissione UE sull'attivita' dell'Unita' Centrale Eurodac 2009)
o
Richieste di
presa/ripresa in carico e trasferimenti ai sensi di
Reg.
CE/2003/343 (Rapp.
Dublin Transn. Network)
¤
nel 2008:
richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.562; richieste da altri Stati
membri all'Italia, 5.710; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 125;
trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.098
¤
nel 2009:
richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.377; richieste da altri Stati
membri all'Italia, 10.596; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 47;
trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.658
¤
nel 2010:
richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.607; richieste da altri Stati
membri all'Italia, 9.673; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 113;
trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.739
¤
nel 2011:
richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.275; richieste da altri Stati
membri all'Italia, 13.715; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 14;
trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 4.645
Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni) (torna all'indice del capitolo)
o
uno Stato membro al quale sia stata presentata
una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza
dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo
per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg.
CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di
ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente
per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente
o
l'obbligo di assistenza del primo Stato
membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva
2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel
secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario
corrispondente, su quest'ultimo Stato membro
o
il diritto dellÕUnione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg.
CE/2003/343 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea
o
gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo
verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg.
CE/2003/343, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono per il richiedente un
rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti
o
l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg.
CE/2003/343 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale
trasferimento di verificare se uno dei criteri
ulteriori dettati dallo stesso regolamento permetta di
identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di
asilo
o
e' necessario, tuttavia, che lo Stato
membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti
fondamentali di tale richiedente con una procedura
di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalit previste da art. 3
co. 2 Reg.
CE/2003/343
o
quando nello Stato nel quale sia stata
presentata una domanda di asilo si trovi la nuora della richiedente, gravemente
ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i
nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora,
e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla
nuora o ai nipoti, uno Stato membro che non e' competente per l'esame di una
domanda d'asilo in base ai criteri elencati da Reg.
CE n. 343/2003 lo diventa e ne informa lo Stato membro anteriormente
competente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia presentato richiesta
in tal senso (Punto 48: per non pregiudicare lÕobiettivo di un rapido
espletamento delle domande dÕasilo)
o
Punti 29 e 30: il solo fatto che il
richiedente asilo non si trovi piu' nel territorio dello Stato membro
anteriormente competente, ma sia gia' presente nel territorio dello Stato
membro in cui cerca di ottenere un ricongiungimento familiare facendo valere
ragioni umanitarie, non puo' avere l'effetto di escludere di per se'
lÕapplicazione di art. 15 co. 2 Reg.
CE n. 343/2003, dal momento che tale disposizione riguarda non soltanto le situazioni
nelle quali gli Stati membri "ricongiungono" il richiedente asilo e
un altro parente, ma anche quelle in cui li "lasciano" insieme,
trovandosi le persone interessate gia' nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello competente ai sensi dei criteri dettati al capo III Reg.
CE n. 343/2003
o
Punti 33 e 34: art. 15 co. 2 Reg.
CE n. 343/2003 non si riferisce espressamente alla situazione di un
richiedente asilo che sia dipendente dall'assistenza di un'altra persona; l'uso
in tale disposizione della locuzione "la persona interessata" per
indicare quella che dipende dall'assistenza dell'altra lascia intendere,
infatti, che tanto la nozione di "persona interessata" quanto quella
di "altra" possono riferirsi al richiedente asilo; questa interpretazione
non e' invalidata dal fatto che, al comma 1, seconda frase, di art. 15,
utilizzando i termini "la domanda d'asilo della persona interessata",
lo stesso legislatore abbia creato, in questa disposizione specifica, un nesso
tra il richiedente asilo e i termini "la persona interessata", dato
che nella frase successiva dello stesso paragrafo il richiedente asilo e
l'altra persona sono qualificati come "persone interessate"
o
Punto 41: tenuto conto della sua
finalita' umanitaria, art. 15 co. 2 Reg.
CE n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di dipendenza fondato in
particolare su una malattia o un handicap gravi, una cerchia di familiari del
richiedente asilo necessariamente piu' ampia di quella definita all'art. 2
lettera i) Reg.
CE n. 343/2003
o
in circostanze eccezionali, uno Stato
membro puo' essere obbligato ad esercitare il suo diritto a valutare una
domanda di asilo per ragioni umanitarie ai sensi di art. 15 Reg.
CE n. 343/2003, qualora dovesse essere accertato che altrimenti
incomberebbe il serio pericolo di un attentato illegittimo ad uno dei diritti
del richiedente asilo garantiti dalla Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea; se in un caso del genere non
dovesse essere presentata alcuna richiesta di trasferimento di competenza ai
sensi di art. 15, paragrafo 1, seconda frase, Reg.
CE n. 343/2003, lo Stato membro obbligato alla avocazione sarebbe tenuto ad
informare l'altro Stato membro coinvolto nella procedura di asilo sulla
situazione di fatto e di diritti e a domandargli il consenso all'avocazione
della procedura di asilo
o
lo Stato membro in cui si trova il
richiedente asilo, non competente ad esaminare la domanda di asilo secondo le
regole stabilite da Reg.
CE n. 343/2003, e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo
Stato membro competente, quando non puo' ignorare che cio' porterebbe ad una
violazione dei diritti garantiti a tale richiedente dalla Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea; in tal caso lo Stato membro in
cui si trova il richiedente asilo, ferma restando la facolta' di esaminare esso
stesso la domanda ai sensi di art. 3, paragrafo 2 Reg.
CE n. 343/2003, non deve seguire il criterio ai sensi del quale e'
competente l'altro Stato membro, e deve verificare se uno dei criteri ulteriori
permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la
domanda di asilo, verso il quale puo' essere trasferito il richiedente asilo
senza violazione dei suoi diritti fondamentali; e' necessario, tuttavia, che lo
Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una
situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una
procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata
irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la
domanda conformemente alle modalita' previste all'art. 3, paragrafo 2 Reg.
CE n. 343/2003
o
ai fini della valutazione se il
trasferimento della ricorrente verso lo Stato membro competente ad esaminare la
sua domanda di asilo ai sensi del Reg.
CE n. 343/2003 comporti una limitazione illegittima di art. 4 o art. 7
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, i concetti di
"trattamenti inumani" e di "famiglia" ai sensi di artt. 3 e
8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, non sono diversi da quelli
di cui agli artt. 3 e 8 CEDU, rispettivamente, utilizzati dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo
o
art. 3 par. 2 Reg.
CE n. 343/2003 consente a uno Stato membro, che non ' quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale
regolamento, di esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle
circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all'art. 15
di detto regolamento; tale possibilita' non dipende dal fatto che lo Stato
membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di
ripresa in carico del richiedente asilo
o
lo Stato membro in cui si trova il
richiedente asilo non e' tenuto, nel corso del procedimento di determinazione
dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell'ACNUR, qualora dagli
atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III Reg.
CE n. 343/2003 (la Grecia, nel caso in esame)
viola le norme di diritto dell'Unione europea in materia di asilo
o
il richiedente asilo puo' avvalersi del
ricorso o, eventualmente, della revisione di cui ad art. 19 par. 2 Reg.
CE n. 343/2003 per contestare un'applicazione dei criteri del regolamento
la quale conduca alla determinazione di uno Stato membro che non e' in grado di
garantire al richiedente asilo un trattamento compatibile con il rispetto dei
diritti fondamentali, o la disapplicazione di criteri di determinazione basati
su diritti soggettivi specificamente riconosciuti al richiedente asilo dallo
stesso regolamento; in altri termini: il richiedente asilo non vanta un diritto
soggettivo alla corretta applicazione del regolamento in tutti i suoi aspetti,
ma solo all'applicazione corretta di quei criteri concreti basati su diritti
soggettivi specificamente riconosciuti dal regolamento
o
la constatazione, da parte del giudice
nazionale, di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di
accoglienza dei richiedenti asilo in un determinato Stato membro non comporta
l'esclusione di quest'ultimo dal sistema creato dal Reg.
CE n. 343/2003, tale per cui detto Stato membro rimanga escluso a priori dal suo ambito di applicazione; tale constatazione implica soltanto
l'esclusione della competenza che potrebbe spettare a tale Stato in sede di
applicazione dei criteri stabiliti da detto regolamento, con la conseguenza che
si dovra' procedere all'individuazione di un altro Stato membro competente
mediante l'applicazione dei criteri successivi a quello inizialmente applicato
o
il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia
proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che
in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della
soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus
UIL 27/2012)
o
Corte
d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in
Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal
Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei
richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il
parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG
Adempimenti del questore; attestato nominativo o permesso di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
TAR
Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del
permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel
caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto
sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato
Garanzie per il
richiedente (torna all'indice del capitolo)
į
Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione
della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che
o
debba essere estradato verso altro Stato
a seguito di un mandato di arresto europeo
o
debba essere consegnato a una Corte o a
un Tribunale penale internazionale
o
debba essere avviato verso un altro Stato
membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale
Eventuale limitazione
della liberta' di circolazione (torna all'indice del
capitolo)
Obblighi del richiedente (torna all'indice del
capitolo)
o
consegnare i
documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il
passaporto e comparire davanti alla Commissione
territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008); nota: Trib.
Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di
appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato
o
informare senza indugio l'autorita'
competente riguardo a cambiamenti di residenza o di
domicilio
o
agevolare il
compimento degli accertamenti previsti dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza
Trattenimento e ospitalita' obbligatoria (torna
all'indice del capitolo)
o
che si trova nelle condizioni di cui
all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione
di Ginevra del 1951
(condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione
di Ginevra del 1951: aver commesso un
crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita',
nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti
crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese
ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari
agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)
o
che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei
delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p.
(delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni;
delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011, Sent.
Cons. Stato 206/2013, Sent.
Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale,
delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti
di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere)
o
e' destinatario di un provvedimento di respingimento
o di espulsione (da D.
Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento
di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della
domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione,
a causa del comportamento del richiedente)
o
sembrerebbe piu' logico che la proroga
sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non
gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace
o
non disciplinato il caso in cui scada il
periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione
o
in mancanza
di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non
e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che
a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo
renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello
straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva
2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la
conclusione di Sent.
Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto
della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero
e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo,
intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e
stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare
rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che
stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo
di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non
adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non
puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)
o
la proroga
del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto
l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998,
consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del
procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo dei 6 mesi); nello
stesso senso, Trib.
Torino (che pero' nega la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30
gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti
tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della
persona trattenuta, che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia
rifiuta di riconoscere come propria cittadina)
o
quando e' necessario determinare o
verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita',
ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera (nota:
il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e'
pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di
soggiorno illegale
o
al richiedente asilo trattenuto nel
centro sono assicurate le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate
dal SSN ai sensi dellÕart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente
soggiornante; allÕinterno dei centri con piuÕ di 100 richiedenti asilo sono
attivati servizi di prima assistenza
medico-generica
o
e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
il Prefetto,
sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI
di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla
base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della
necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI
(Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
Ancona (nota: indicazione ambigua): 68,
secondo Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa
o
Bari Palese, Area aeroportuale: 744 posti
o
Brindisi, Restinco: 128 posti
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96
posti (456, secondo Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa)
o
Crotone, Localita' Sant'Anna: 875 posti
(802, secondo Rapp.
A Buon Diritto su Lampedusa)
o
Foggia, Borgo Mezzanone: 856 posti
o
Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 138 posti
o
Roma, Castelnuovo di Porto: 650 posti
o
Trapani, Salina Grande: 260 posti
o
la Direttiva
2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia
presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo
che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che il cittadino di un paese
terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che
sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva
2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto
nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le
circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di
ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e'
oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto
al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio
rimpatrio
o
art. 7 par. 3 Direttiva
2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa
interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di
confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario,
ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita'
nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per
adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in
materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in
base alla Direttiva
2008/115/CE
o
in caso di abuso del diritto di asilo
(quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione
della normativa in materia di concessione dellÕasilo al fine di rendere
inefficace lÕapplicazione della Direttiva
2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di
tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo
allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della
procedura di asilo, il principio di non refoulement
venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e
trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva
2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai
richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento
sulla base della Direttiva
2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli
15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del
trattenimento
Dichiarazione di inammissibilita' della domanda (torna
all'indice del capitolo)
o
il richiedente e' stato riconosciuto
rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione
di Ginevra del 1951
e puo' ancora avvalersi della protezione di tale
Stato
o
il richiedente ha reiterato identica
domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla
Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione
territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione
personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non
dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla
luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione
internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)
o
la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp.
Amnesty International sul Mali, Posizione
ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la
concessione della protezione sussidiaria
o
esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con
priorita' rispetto alle altre
Sospensione dell'esame nelle more della determinazione dello Stato
competente (torna all'indice del capitolo)
Ritiro della domanda; estinzione del procedimento (torna
all'indice del capitolo)
Audizione del richiedente (torna all'indice del
capitolo)
o
quando ritenga di avere elementi
sufficienti per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato
o
quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad
art. 12, co. 3 Direttiva
2005/85/CE
deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti
che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la
disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al
rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo
stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di
colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire
all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e'
escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)
o
qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo
rendano possibile
o
qualora l'interessato lo richieda per gravi
motivi
Assistenza legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli
atti (torna all'indice del capitolo)
Ruolo dell'ACNUR (torna all'indice del capitolo)
o
il ruolo dell'ACNUR rispetto alla
Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto
di voto all'interno di quella commissione
o
non sembra recepita la disposizione di
cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva
2005/85/CE,
in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente
asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e
sulle decisioni prese
Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni (torna all'indice del capitolo)
o
art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce
che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti
responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel
senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva
2005/85/CE,
dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva
2005/85/CE
e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008
o
la Direttiva
2005/85/CE
vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da
rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui,
alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008,
essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o
scopo di questa disposizione e' quello di
evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva
2005/85/CE
fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello
di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili
o
la Direttiva
2005/85/CE
vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti
responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al
richiedente, e' comunque legittima
o
non e' chiaro se il divieto riguardi
qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle
che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo
carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese
d'origine
o
il recepimento delle disposizioni della Direttiva
2005/85/CE
da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta
all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti
responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di
informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere
al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente,
l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone
a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare
rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008
o
con riferimento allo status di protezione
sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere
informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al
richiedente
Esame prioritario delle domande (torna all'indice
del capitolo)
o
la domanda e' palesemente fondata
o
il richiedente appartiene a una delle categorie
vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005
(minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con
figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)
o
sono stati disposti, per il richiedente,
l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza
richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o
soggiorno illegali) ovvero il trattenimento in CIE;
nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei
richiedenti trattenuti in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva
2005/85/CE,
per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza
nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria
dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi
considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva
2005/85/CE,
per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il
ritardo ingiustificato nel presentare la domanda
Termini per l'esame della domanda (torna
all'indice del capitolo)
Acquisizione di nuovi elementi (torna all'indice
del capitolo)
Decisione della Commissione territoriale (torna
all'indice del capitolo)
o
se lo Stato membro d'origine procede
all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti
dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
se e' stata avviata, nei confronti
delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato
sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non
abbiano preso una decisione al riguardo
o
se il Consiglio o il Consiglio europeo
anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato
sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
o
se uno Stato membro lo decide
unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e'
esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che
cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro
o
riconosce lo
status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rigetta la
domanda, quando non sussitano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle
cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o
quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui
egli si trova
o
rigetta la
domanda per manifesta infondatezza quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale
risulti palese ovvero
quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008);
nota: circ.
Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente
strumentale della domanda
o
Sent.
Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza
delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione
politica, discrezionale, sulla situazione del paese
di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza
a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per
motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario
(nello stesso senso, Corte
App. Catania, TAR
Lazio, Trib.
Verona, sent.
Cons. Stato 5125/2011, sent.
Cons. Stato 522/2012, Corte
App. Palermo)
o
TAR
Lazio: in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un
potere di riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente
l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico,
o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti
asilo
o
Trib.
Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti
dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti
fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di
fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti
in patria
o
Sent.
Cons. Stato 5619/2009 e Trib.
Verona: non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la
sussisenza dei motivi umanitari
o
Sent.
Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il rilascio del
permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di protezione, di
gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano temporalmente
limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione nel paese,
per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente; nello stesso
senso, Ord.
Cass. 10686/2012
o
Trib.
Roma: a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al
rilascio di un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la
verifica dei requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine
pubblico, ma solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso,
inclusa la possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto
ad accordare protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente
comprensibile)
o
Sent.
Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR
Sicilia): i permessi per motivi umanitari di
cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente
tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente)
dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei
presupposti (nello stesso senso, Trib.
Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti
dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti
fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di
fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti
in patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto;
giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso
senso, TAR
Sicilia, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, TAR
Lazio); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi
in cui sussistano i presupposti del diritto a
soggiornare per uno di questi motivi non configura
il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo,
Decr.
GIP Bari e Trib.
Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per
il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR
394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent.
Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il
secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui
si realizzano i presupposti dell'inespellibilita';
nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino
italiano); in senso contrario, Sent.
Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno
entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un
permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in
cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da
punire con l'ammenda
o
TAR
Piemonte: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione
del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito
del rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo,
quando la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari
(nota: mia interpretazione di una formulazione confusa)
o
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
Sent.
Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di
espulsione dello straniero, il giudice di pace e'
tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di
situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione
territoriale ha negato
ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un
diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un
permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo,
non costitutivo
o
Sent.
Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della
Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga
impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di
art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato
oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale;
integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente
sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma
anche quelli ignorati in
sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di
cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari
del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti
alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle
o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle
o
Sent.
Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui
allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della
reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale
possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque
costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della
prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove
dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il
richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne'
davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice
introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs.
25/2008; nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede
procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
o
Trib. Roma:
disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi
per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede
animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di
fuggire dal proprio nucleo familiare
o
Trib.
Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale,
il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in
ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese
per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice
penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e'
perseguita penalmente
o
Trib.
Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio
di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un
transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
o
Trib.
Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio
derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un
omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza
di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione
in patria
o
Trib.
Napoli: concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo
nigeriano, in base alla tensione presente tra musulmani e cristiani in Nigeria
o
Trib.
Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che dichiara di essere minacciato
di morte da una associazione di difesa dei diritti dei gay, per averla lasciata
a seguito di conversione religiosa, a dispetto della mancanza di credibilita'
del richiedente, sulla base del rischio che potrebbe correre in un paese in cui
l'omosessualita' attuale o passata e' mal tollerata
o
Trib.
Roma: concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione
dovuto a condizione personale) a un cittadino del Benin ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam
o
Trib.
Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine
pubblico in Costa d'Avorio, pur non delineando un
grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il
riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del
diritto alla protezione umanitaria
Conseguenze delle decisioni negative (torna
all'indice del capitolo)
o
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del
richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;
o
con possibile
concessione di un termine per il rimpatrio
volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del
richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
o
non e' chiaro se il riferimento ai commi
4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda
solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda
l'adozione di un provvedimento di espulsione
o
l'automatica
applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza
valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in
CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appare comunque in contrasto con Direttiva
2008/115/CE
o
l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non siano stati disposti
ne' il trattenimento in CIE, ne' l'accoglienza obbligatoria in centro di
accoglienza richiedenti asilo, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione
(non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che
giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
in relazione al caso di rigetto della
domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per
l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ.
Mininterno 11/3/2008
non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione
o
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
TAR
Marche: dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a
base del diniego di permesso di soggiorno
o
TAR
Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il
permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della
Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso
senso, TAR
Veneto, TAR
Lazio, TAR
Lombardia); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione
dell'istituto della translatio iudicii: sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e'
riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di 3 mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)
o
la Direttiva
2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia
presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo
che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che il cittadino di un paese
terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che
sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva
2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto
nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le
circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di
ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e'
oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto
al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio
rimpatrio
Procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione
internazionale: garanzie (torna all'indice del capitolo)
o
essere informato per iscritto del fatto che la Commissione
nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento dello status e dei motivi di tale
nuovo esame
o
avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata
all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status
Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della
Commissione nazionale (torna all'indice del capitolo)
o
la Commissione territoriale, se la
controversia e' relativa a un provvedimento adottato da tale Commissione
o
la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento
di riconoscimento della protezione di cui la Commissione nazionale ha poi
dichiarato la revoca o la cessazione, se la controversia e' relativa a tale
revoca o cessazione
o
il centro ove il ricorrente e' accolto o
trattenuto, nei casi di accoglienza obbligatoria o trattenimento in CIE (D.
Lgs. 150/2011)
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra
condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib.
Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di
sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non
sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art.
23, co. 4 Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione
(torna all'indice del capitolo)
o
la decisione e' stata assunta sulla base
della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato
ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti
asilo
o
la domanda e' stata rigettata per manifesta
infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)
o
il ricorso riguardi la dichiarazione di inammissibilita' della domanda di protezione internazionale
o
il ricorrente e' ospitato obbligatoriamente
in centro di accoglienza
richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in
fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (D.
Lgs. 150/2011); in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il
centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto
sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib.
Roma)
o
il ricorrente e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 150/2011)
o
la Direttiva
2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia
presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo
che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che il cittadino di un paese
terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che
sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva
2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto
nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le
circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di
ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e'
oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto
al fine di evitare che lÕinteressato si sottragga definitivamente al proprio
rimpatrio
Decisione del giudice (torna all'indice del
capitolo)
Gradi di ricorso ulteriori (torna all'indice del
capitolo)
o
disciplinato da art. 702-quater c.p.c.)
o
deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro il 30 gg dalla notificazione o
comunicazione dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado; Corte
App. Catania: se il ritardo nella proposizione del ricorso e' causato da un
comportamento omissivo dell'avvocato, e l'avvocato
stesso ha omesso di indicare la data in cui ha ricevuto il mandato, ma non
contesta che tale data sia anteriore alla scadenza dei termini, il ricorrente
ha diritto alla rimessione in termini
o
non e' specificato se l'atto introduttivo
debba essere nella forma di citazione o di ricorso (quest'ultima forma appare
preferibile in virtu' del principio di ultrattivita' del rito seguito in primo
grado)
o
la proposizione dell'atto di appello non
sospende automaticamente l'efficacia dell'ordinanza impugnata; la Corte
d'Appello adita, tuttavia, su istanza del richiedente asilo, e comunque in
presenza di gravi e circostanziate ragioni, puo' disporne la sospensione
o
la Corte d'Appello puo' ascoltare
nuovamente il richiedente asilo, assumere nuove prove e nuovi documenti se li
ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di
non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa
non imputabile (art. 702-quater c.p.c.).
o
la Corte d'Appello decide con sentenza,
accogliendo o rigettando il gravame proposto
o
deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro 60 gg dalla notificazione del provvedimento impugnato (Ord.
Cass. 10546/2012: non opera il termine di decadenza dalla notifica della
sentenza di appello se la sentenza non e' stata notificata nel suo testo
integrale ma solo nel dispositivo; trova in questo caso piena applicazione il
termine annuale residualmente operante)
o
il ricorso per Cassazione non ha
efficacia sospensiva del provvedimento impugnato: l'effetto sospensivo puo'
comunque essere decretato dal Giudice d'Appello su istanza di parte
Accoglienza del ricorrente (torna all'indice del
capitolo)
Rinuncia alla protezione internazionale (torna
all'indice del capitolo)
o
verificare
che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, comunque,
valida ed efficace
o
comunicare
l'efficacia della rinuncia alla questura che, ove non vi abbia gia' provveduto
(nota: sembra incoerente che la questura possa agire prima della comunicazione
della Commissione territoriale!), procede a ritirare il relativo permesso di soggiorno, il documento
di viaggio ed ogni altro documento connesso allo
status di protezione internazionale
Riservatezza (torna all'indice del capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
da Statistiche
Mininterno sull'asilo (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a
piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
¤
1990: 4573 richiedenti; 1727 domande
esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 1727
¤
1991: 28400 richiedenti; 23464 domande
esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di
protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 23464
¤
1992: 2970 richiedenti; 8397 domande
esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 8397
¤
1993: 1736 richiedenti; 2178 domande
esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 2178
¤
1994: 2259 richiedenti; 2103 domande
esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 2103
¤
1995: 2039 richiedenti; 2051 domande
esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di
protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi
¤
1996: 844 richiedenti; 811 domande
esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di
protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi
¤
1997: 2595 richiedenti; 2209 domande
esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di
protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi
¤
1998: 18496 richiedenti; 5066 domande
esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di
protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
¤
1999: 37318 richiedenti; 11838 domande
esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di
protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi
¤
2000: 24296 richiedenti; 36776 domande
esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di
protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
¤
2001: 21575 richiedenti; 17610 domande
esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di
protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
¤
2002: 18754 richiedenti; 21552 domande
esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di
protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
¤
2003: 15274 richiedenti; 13441 domande
esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di
protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
¤
2004: 10869 richiedenti; 9446 domande
esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di
protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi
¤
2005: 10704 richiedenti; 14052 domande
esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di
protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
¤
2006: 10026 richiedenti; 14254 domande
esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di
protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
¤
2007: 13310 richiedenti; 21198 domande
esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di
protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
¤
2008: 31723 richiedenti; 23175 domande esaminate;
2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione
sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917
irreperibili; 463 esiti diversi
¤
2009: 19090 richiedenti; 25113 domande
esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di
protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi;
1667 irreperibili; 2183 esiti diversi
¤
2010: 12121 richiedenti; 14042 domande
esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di
protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520
irreperibili; 1266 esiti diversi
¤
2011: 37350 richiedenti; 25626 domande
esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di
protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi;
2339 irreperibili; 1868 esiti diversi
o
da altre fonti:
¤
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro
esito: 5.447 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro
esito: 7.285 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro
esito: 4.044 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2007 (da Secondo
Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione
internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con
protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione:
4.908 (36.3%); altro
esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
¤
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint.
Secondo Rapporto EMN)
¤
nel 2010
(dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato
ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp.
Eurostat 5/2011 sull'asilo)
¤
nel 2011
(dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp.
ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro
esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com.
Stranieriinitalia)
¤
nel 2012,
17.350 domande di protezione internazionale presentate; 13.650 domande esaminate; riconoscimento
dello status di rifugiato: 2.050; protezione sussidiaria: 4.410; protezione umanitaria: 1.935; diniego senza protezione: 5.260 (da Rapp.
EASO 2012)
o
rifugiati
presenti in Italia
¤
al 31/12/2010, 56.397 (contro 594.269 in
Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2010)
¤
al 31/12/2012, 64.779 (contro 589.737 in
Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2012)
33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (torna all'indice)
-
Servizi di
accoglienza per richiedenti asilo
-
Accesso alle misure
di accoglienza
-
Adozione delle misure
di accoglienza
-
Impossibilita' di
accoglienza: contributo assistenziale
-
Notifica e
comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza
-
Modalita' di effettuazione
dell'accoglienza
-
Revoca delle misure
di accoglienza
-
Accesso al lavoro del
richiedente asilo
-
Durata
dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso
-
Accoglienza nelle
more della determinazione dello Stato competente
-
Iscrizione
anagrafica del richiedente asilo
Assistenza sanitaria (torna all'indice del
capitolo)
o
per i richiedenti asilo, si prescinde dallÕindicazione di domicilio riportata nel permesso di
soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione
di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in
questo senso, Nota Regione Lazio 5/4/2006)
o
gli stranieri in possesso di richiesta o
di permesso di soggiorno per protezione internazionale (verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta
di asilo), in fase di prima iscrizione possono
iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno,
nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo
del permesso di richiedere la variazione di
domicilio alla questura competente e di presentare
alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo
Servizi di accoglienza per richiedenti asilo (torna
all'indice del capitolo)
o
nel 2007, 6284 beneficiari, da Compendio
statistico SPRAR 2007)
o
nel 2008, messi a disposizione 2541 posti
da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari,
di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp.
SPRAR 2008-2009
o
nel 2009, messi a disposizione 3.694
posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui 1.996 donne, 1.067
minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68
province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp.
SPRAR 2009-2010)
o
nel 2010, messi a disposizione 3.146
posti da parte dello SPRAR, di cui 647 per categorie vulnerabili, con 6.855
beneficiari, di cui 1.646 donne, 927 minori; per status: 2.161 richiedenti
asilo (contro 1.642 sul territorio e 2.194 nei CARA al 31/12/2010), 1.240
rifugiati (contro 435 sul territorio e 102 nei CARA al 31/12/2010), 2.560
destinatari di protezione sussidiaria (contro 1.193 sul territorio e 141 nei
CARA al 31/12/2010), 894 destinatari di protezione umanitaria (contro 338 sul
territorio e 55 nei CARA al 31/12/2010); per modalita' di ingresso: sbarco
60,0%; frontiera aeroportuale 15,0%, frontiera terrestre 9,0%, nascita in
Italia 4,0%, frontiera portuale 7,0%, Dublino 5,0%; coinvolti 103 comuni, 17
province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp.
SPRAR 2010-2011)
o
nel 2011, messi a disposizione 3.979
posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dellÕasilo, 816 della rete SPRAR per le misure di
accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate grazie alle
risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di cui 50
riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.598 beneficiari, di cui il
20,5% femmine, 14% minori; per modalita' di ingresso: sbarco 59%; frontiera
aeroportuale 2%, frontiera terrestre 1%, frontiera portuale 22%, Dublino 1%,
altro 11%; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2 unioni di comuni; coperte 71
province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp.
SPRAR 2011-2012)
o
per il triennio 2011-2013, messi a
disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu'
vulnerabili (Decr.
Mininterno 22/4/2010)
o
2004: 80% richiedenti asilo, 11.7%
protezione umanitaria, 8.1% rifugiati
o
2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5%
protezione umanitaria, 15.6% rifugiati
o
2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1%
protezione umanitaria, 14.0% rifugiati
o
2007: 41% richiedenti asilo, 46%
protezione umanitaria, 13% rifugiati
o
2008: 43% richiedenti asilo, 33%
protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13% rifugiati
o
2009: 32% richiedenti asilo, 23%
protezione umanitaria, 27% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o
2010: 32% richiedenti asilo, 13%
protezione umanitaria, 37% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o
2011: 28% richiedenti asilo, 16%
protezione umanitaria, 38% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o
accoglienza
¤
strutture, adeguate alle esigenze delle
eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in
luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o
privato
¤
condizioni materiali di accoglienza:
garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e
religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti
per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
¤
servizi minimi garantiti: facilitazione
dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con
obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori,
iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua
italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla
conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.),
mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli
burocratici, linguistici e sociali
o
tutela
¤
servizi garantiti: sostegno nelle
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e
informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e
sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure
burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario,
supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili),
orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui
programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere
umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare
l'espletamento dei servizi di tutela
o
il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia
proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che
in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della
soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus
UIL 27/2012)
o
Corte
d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in
Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal
Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei
richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il
parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG
Accesso alle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Adozione delle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Impossibilita' di accoglienza: contributo assistenziale (torna all'indice del capitolo)
Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di
accoglienza (torna all'indice del capitolo)
Modalita' di effettuazione dell'accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Revoca delle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
o
mancata presentazione presso la struttura
individuata
o
abbandono del centro di accoglienza da
parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla
Prefettura
o
mancata presentazione del richiedente
asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza
o
accertamento dell'avvenuta presentazione
in Italia di una precedente domanda di asilo
o
accertamento della disponibilita' del
richiedente asilo di mezzi economici sufficienti
o
violazione grave o ripetuta delle regole
del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti
gravemente violenti
Accesso al lavoro del richiedente asilo (torna
all'indice del capitolo)
o
presentazione di documenti e certificazioni
false
o
rifiuto di fornire le informazioni
necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'
o
mancata presentazione del richiedente
asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ.
Mininterno 22/10/2005)
o
circ.
Provincia Roma 19/7/2010 prevede la possibilita' di iscrizione alle liste
di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla
possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a
permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari esclusivamente in vista
dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di
Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o
circ.
Provincia Roma 26/5/2010 prevede che, prima che siano trascorsi sei mesi
dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo'
iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi
di formazione
Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso (torna all'indice del capitolo)
o
quelle relative al caso di ricorso
presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005,
inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire
dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese
o
quelle relative al caso di ricorso
presentato da richiedente trattenuto o ospitato
obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato
A
del Decreto
Mininterno 28/11/2005,
che pero'
¤
contiene disposizioni di rango inferiore
a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005
¤
non tiene conto del fatto che la
possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e'
compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione
dell'accoglienza
¤
fa comunque salvo il caso in cui le
condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita'
lavorativa
Accoglienza nelle more della determinazione dello Stato competente (torna all'indice del capitolo)
o
uno Stato membro al quale sia stata
presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di
accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un
richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg.
CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di
ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente
per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente
o
l'obbligo di assistenza del primo Stato
membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva
2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel
secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario
corrispondente, su quest'ultimo Stato membro
Iscrizione anagrafica del richiedente asilo (torna
all'indice del capitolo)
o
se lo straniero ha nel Comune la propria dimora
abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora
temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto
o
raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe
della popolazione residente, anziche' in quello della
popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR
o
il rischio
che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente
soggiornante senza fissa dimora non riesca a far
valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato
34. Contenuto della protezione internazionale (torna
all'indice)
-
Rispetto della
Convenzione di Ginevra
-
Esigenze di persone
particolarmente vulnerabili
-
Limiti
all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale
-
Informazione su
diritti e doveri
-
Tutela del diritto
all'unita' familiare
-
Permesso di
soggiorno; accesso al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza
-
Iscrizione anagrafica
del beneficiario di protezione internazionale
-
Limiti protezione
diplomatica
-
Diritti in materia
di lavoro, assistenza, previdenza e studio
-
Coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
Rispetto della Convenzione di Ginevra (torna
all'indice del capitolo)
Esigenze di persone particolarmente vulnerabili (torna
all'indice del capitolo)
Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato da Trib.
Firenze e Trib.
Firenze
al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice
di pace di Torino e dal Giudice
di pace di Genova al caso di omosessuali; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione
o
sussistono motivi per ritenere che
rappresenti un pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena
della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
Informazione su diritti e doveri (torna
all'indice del capitolo)
Tutela del diritto all'unita' familiare (torna
all'indice del capitolo)
o
quando tale status renda impossibile al
richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto
ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e,
verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in
loco eÕ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011) da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' consentito anche il ricorso ad altri
mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla
mancanza di documenti che provino l'esistenza dei
vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da
parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto
di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il
rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari
(da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il riferimento a tutte le cause di
esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza
ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10,
co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di
un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego
dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Permesso di soggiorno; accesso al permesso CE slp; acquisto della
cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
o
anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp
o
il periodo compreso
tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva
2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del
periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp
o
il fatto che sia
stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di
soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione
sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp
rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia
stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)
o
eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha
concessa
o
quando uno Stato
membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della
protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta
quest'ultimo Stato
o
salvo che la
protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo
e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza
procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari
o
restano
impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 Direttiva
2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.
o
le disposizioni
relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di
permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia
stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di
soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro
abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale
Titolo di viaggio (torna all'indice del capitolo)
o
la tassa per
rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di
viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria
o
la tassa e' dovuta solo quando il
titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione europea
o
la tassa non e' dovuta negli anni solari
in cui il passaporto non sia utilizzato
o
la tassa non puo' essere corrisposta in
un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio
Iscrizione anagrafica del beneficiario di protezione internazionale
(torna all'indice del capitolo)
o
se lo straniero ha nel Comune la propria dimora
abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora
temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto
o
raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe
della popolazione residente, anziche' in quello della
popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR
o
il rischio
che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente
soggiornante senza fissa dimora non riesca a far
valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato
Libera circolazione (torna all'indice del
capitolo)
Limiti protezione diplomatica (torna all'indice
del capitolo)
Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio (torna all'indice del capitolo)
o
lavoro
subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento;
incluso quindi quello previdenziale); nota: per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un
contratto di soggiorno (circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
iscrizione agli albi professionali
o
formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli
stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di
studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D.
Lgs. 251/2007); per quanto riguarda i titoli di studio, e' possibile ottenere
la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero alle stesse condizioni dei
cittadini italiani:
¤ in caso di titoli di studio scolastici
- richiesto il superamento
delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di
titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006); le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato
C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esonero in caso di frequenza con profitto dei corsi
istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda l'apprendimento
dell'italiano)
- la competenza e' degli
Uffici Scolastici regionali
- documentazione da
presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011; nota: e' improbabile che il titolare di protezione
internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):
Æ domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
Æ titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia
fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
Æ curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
Æ programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando,
soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo
difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie
studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato
nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche
questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la
richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
Æ ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
Æ eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
Æ dichiarazione della competente
rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di
valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
Æ elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
- l'Ufficio scolastico
provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto
straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si
richiede il riconoscimento (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
- la dichiarazione di
equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale,
accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e
quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative
eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali
esperienze lavorative maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
¤ ai fini del
riconoscimento dei titoli accademici o degli studi accademici
parziali,
si applicano le disposizioni valide per i cittadini stranieri
¤ i titolari di protezione
internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini del riconoscimento di titoli, di
un servizio erogato dal MAE, Direzione Generale per la Promozione del sistema
Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli
di studio (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o
assistenza sociale; e' prevista la possibilitaÕ di fruizione di interventi specificamente
previsti nell'ambito di progetti di integrazione
dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
¤
assistenziali e di sostentamento
¤
per riconosciuta fragilitaÕ sociale
¤
per casi gravi e urgenti
¤
di sostegno allo studio
¤
di sostegno allÕattivitaÕ lavorativa
¤
di prima assistenza
o
assistenza sanitaria
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale); Circ.
INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale
per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi
ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita'
competente, della data di rilascio della documentazione relativa al
riconoscimento dello status
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato
all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per
il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988
(esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si
estende al destinatario di protezione sussidiaria
(art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008)
o
circ.
INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato
e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini
del godimento dell'assegno per il nucleo familiare
di cui all'art. 65, L.
448/1998, correggendo da quanto precedentemente
affermato da circ.
INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess.
INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o
Trib.
Milano:
il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili
o
Trib.
Firenze: in base a Sent.
Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L.
448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso CE slp,
trattandosi di prestazione essenziale
o
per il rifugiato l'equiparazione al cittadino italiano in materia di assistenza
sociale e' garantito anche da art. 23 Convenzione
di Ginevra del 1951 e da art. 28 Direttiva
2004/83/CE; dubbia legittimita' di art. 81 L.
133/2008, che prevede il rilascio di una "carta acquisti" per i
soli residenti di cittadinanza italiana, e art. 19, co. 8 L.
2/2009 che prevede il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi
o
Esposto
ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto
dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al
beneficio della Carta acquisti per genitori,
affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art. 81 co. 29 e seguenti L.
133/2008); nota: art. 60 L. 35/2012 avvia una sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000
abitanti della carta acquisti, con fruizione estesa
a comunitari e a stranieri titolari di permesso CE slp o familiari stranieri di
cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno (Decr.
Minlavoro 10/1/2013), ma non ai destinatari di protezione
internazionale (benche' tale destinatario risulti
incluso nel modulo
apposito approntato dal Comune di Verona)
o
Trib.
Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso
di un rifugiato per il mancato accesso al godimento
della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di
erogare il beneficio
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n.
9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio
sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza
triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno
di natalita' a requisiti di residenza di lungo
periodo; nota: presentato
un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla
fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per
italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli
interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e
disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso
del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L.
328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso,
nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non
si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone,
indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt.
2, 3, 38 e 97 Cost.);
Sent.
Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere
categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di
residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata,
essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del
contendere)
o
Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a
favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in
Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e
benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge
Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
¤
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto,
in particolare, a favore dei rifugiati e dei destinatari di protezione
sussidiaria; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
¤
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
¤
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
¤
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
con Esposto
alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola
riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal
diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera
alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia,
prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per
chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni
o
la Commissione UE ha chiesto, con una lettera
alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva
2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o
aperta dalla Commissione UE una procedura
di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
¤
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione
di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni
e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge
Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare
dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un
requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da
una Lettera
del Presidente del Consiglio dei Ministri)
¤
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica
e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di
residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
approvata la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione
Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini
dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani,
comunitari e loro familiari, titolari di permesso CE slp, rifugiati e
beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza
quinquennale in Italia per gli altri stranieri
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI,
con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.;
Delibera
del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle
disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle
prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente
violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.,
nonche' di art. 3 Cost.,
dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che
avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha
invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti
mossi nell'ambito della procedura
di infrazione (da una Lettera
del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera
ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la
procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei
comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent.
Corte Cost. 222/2013:
¤
illegittimita' costituzionale di art. 2 e
art. 8 co. 2 Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle
prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale
da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della
stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs.
286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co.
2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la
provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse
destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra'
che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente
irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella
Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni
primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la
protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent.
Corte Cost. 40/2011 e Sent.
Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e'
relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non
ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent.
Corte Cost. 2/2013)
¤
illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel
territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del
pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione
sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo
periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit
presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una
prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre
particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza
allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla
societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della
restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici,
provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito
della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente
superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore
regionale ha violato art. 3 Cost.
¤
legittima, invece, l'imposizione di
requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della
natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento
lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un
bisogno primario dell'individuo
¤
legittima anche l'imposizione di
requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei
bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e
a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a
conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita'
locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito
dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e
riducendone lÕefficacia
o
Parere
UNAR relativo alla delibera
della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la
realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti
plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano
residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR
tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali
finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della
persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto
di soggiorno, titolari di permesso CE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori
iscritti in tali permessi, destinatari di protezione
internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un
provvedimento straniero di adozione o di affidamento
a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota
inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere
discriminatorio della delibera
o
Ord.
Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le
modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011,
che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di
accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel
territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di
necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio
nazionale
o
Sent.
Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge
Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non
autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui
stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti
dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di
soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere
al permesso CE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria,
all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost.,
dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una
disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti
dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici
previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior
onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi
e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di
soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di
bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale;
nota: il Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come
illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale
o
Sent.
Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge
Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale
condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo
familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione
"da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle
prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad
una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del
beneficio (Sent.
Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di
un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e
significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in
termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o
provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o
dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o
dimora da piu' anni (Sent.
Corte Cost. 2/2013 e Sent.
Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come
illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno
regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i
quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e
cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della
residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs.
286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della
regione e di art. 117 Cost.
o
Sent.
Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge
Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito
della titolarita' del permesso CE slp la concessione dell'assegno di cura agli
stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di
art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento
15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi";
i requisiti per il permesso CE slp non si raccordano, infatti, con la generale
previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere
che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore
rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta
che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura
sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno
specifico titolo di soggiorno (Sent.
Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che
potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di
disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent.
Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio
di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della
singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di
accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a
consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al
requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini
dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con
gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la
finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione
assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli
minimi essenziali; nota: il Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima
la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non
autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da
almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al
possesso del permesso CE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei
cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con
violazione di art. 117 co. 1 Cost.
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
(Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennit
di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la malattia
e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellÕassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)
o
l'assegno per l'assistenza personale e
continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L.
222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non
contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia (circ.
INPS 110/2012)
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche
un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di
lavoro
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro
aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio
domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita
abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed
eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di
residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la
propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e'
lo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell'
Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori
di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio
domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
se la persona interessata esercita
attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte
della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona interessata non esercita
alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato
membro di residenza
o
in tutti gli altri casi, se la persona
esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si
applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per
prima la richiesta
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato,
ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici,
indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di
congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli
a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale
rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei
periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato
maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro un
certo termine
¤
Sent.
Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
¤
Sent.
Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione dovuta ai sensi della
legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo
delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti
sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si determini, in capo all'interessato,
una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui
l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia
giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto
all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
¤
Sent.
Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con
detta prestazione di assicurazione malattia
¤
Sent.
Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro
Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo
nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una
situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui
si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni
oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellÕerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello
erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di
disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla
legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al
trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non
prioritariamente competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
¤
in Italia, le prestazioni familiari cui
si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 sono (circ.
INPS 86/2010):
-
l'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
-
gli assegni familiari e le quote di
maggiorazione
¤
applicazione del criterio della
convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare
nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti
risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di
convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario
delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al
genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale,
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questÕultimo non
eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali,
l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti
domanda
¤
coordinamento del criterio della posizione
tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di
genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il
criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia
diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere
applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri
presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione
del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa
riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa
svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al
collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con
priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento
e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con
parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS; l'erogazione
del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al
verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di
occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun
obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al
CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle
prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta
raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare
delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
¤
Sent.
Corte Giust. C-443/11:
-
nel caso di un lavoratore frontaliero che
si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di
ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre
di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale
lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in
via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di
disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di
ricollocamento
-
e' legittimo che lo Stato membro
dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di
concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore
frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno
di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale,
per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la
normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in
disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
-
la nozione di "situazione
invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa
nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale
accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per
chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui
beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Integrazione (torna all'indice del capitolo)
Alloggio e accoglienza (torna all'indice del
capitolo)
o
accoglienza
¤
strutture, adeguate alle esigenze delle
eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in
luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o
privato
¤
condizioni materiali di accoglienza:
garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e
religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti
per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
¤
servizi minimi garantiti: facilitazione
dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con
obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori,
iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua
italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla
conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.),
mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli
burocratici, linguistici e sociali
o
integrazione
¤
servizi garantiti: accesso a corsi di
lingua italiana o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla
rivalutazione del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno
alla formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione
scolastica e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei
titoli di studio e professionali e per la certificazione delle competenze,
sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione
dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione
mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di
animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento
familiare, mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire
l'inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale
o
tutela
¤
servizi garantiti: sostegno nelle
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e
informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e
sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure
burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario,
supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili),
orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui
programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere
umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare
l'espletamento dei servizi di tutela
Rimpatrio assistito (torna all'indice del
capitolo)
Parificazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della
Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
35. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (torna all'indice)
-
Accesso alla
procedura di richiesta della protezione internazionale
-
Adempimenti in caso
di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato
-
Casi di mancata
conferma della domanda o di diniego dello status
-
Tutela del diritto
all'unita' familiare del minore non accompagnato
-
Formazione del
personale (Direttiva 2004/83/CE)
-
Cifre
Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale
(torna all'indice del capitolo)
Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un
minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la
comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla
valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei
conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli
artt. 343 e segg. c.c.
(nota: art. 30, co. 2 Direttiva
2004/83/CE
prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto
che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e
il giudice tutelare ai fini dellÕadozione dei
provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allÕaccoglienza del minore,
oltre che il Comitato per i minori stranieri (art.
5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eÕ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema
di protezione (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati,
cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D.
Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti
disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine,
nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006);
una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti
afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale
disponibilita' all'ente locale segnalante e, per
conoscenza, a quello di destinazione (circ.
Mininterno 11/4/2007);
dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa
il Dipartimento per le Liberta' Civili e lÕImmigrazione dellÕavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ.
Mininterno 11/4/2007);
l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente
asilo o titolare di protezione internazionale o
umanitaria, puo' protrarsi fino a 6 mesi dal
compimento della maggiore eta' (da Allegato
A al Decreto
Mininterno 22/7/2008)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del
minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il
Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico
del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i
minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano
nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3
presso la questura competente, ascoltato il minore
e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli
e' in eta' di discernimento (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione del procedimento
Divieto di trattenimento (torna all'indice del
capitolo)
Audizione (torna all'indice del capitolo)
Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status (torna all'indice del capitolo)
Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato
(torna all'indice del capitolo)
Formazione del personale (Direttiva 2004/83/CE) (torna
all'indice del capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o
nel 2009:
409, di cui 361 maschi e 48 femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 51 tra 13 e 15 anni,
344 tra 15 e 18; principali nazionalita': Afghanistan (90), Nigeria (72),
Somalia (39), Eritrea (36), Gambia (28), Costa d'Avorio (22), Ghana (18),
Turchia (14)
o
nel 2010:
306, di cui 280 maschi e 26 femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 33 tra 13 e 15 anni,
259 tra 15 e 18; principali nazionalita': Afghanistan (124), Turchia (24),
Eritrea (16), Guinea Conakry (16), Nigeria (12), Costa d'Avorio (13), Somalia
(7), Algeria (7)
36. Norme transitorie (torna all'indice)
-
Norme transitorie:
procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi
Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali,
CDI, ricorsi (torna all'indice del capitolo)
o
la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente,
da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli
organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
o
la redazione dell'opuscolo informativo
o
la definizione di caratteristiche e
modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo
o
l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR
ai centri di accoglienza per richiedenti asilo
37. Protezione temporanea (torna all'indice)
-
Misure straordinarie
di accoglienza
-
Deroghe in materia di
ingresso, soggiorno e protezione diplomatica
-
Applicazione in
occasione del conflitto in Kossovo
-
Applicazione in
occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011
-
Regime di protezione
a seguito di decisione del Consiglio europeo
-
Esclusione dalla
protezione temporanea
-
Tutela del diritto
all'unita' familiare
-
Trasferimenti da uno
Stato membro ad un altro
-
Incompatibilita'
della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di
asilo
-
Diniego della
protezione; impugnazione
-
Limiti alla liberta'
di circolazione
Misure straordinarie di accoglienza (torna all'indice
del capitolo)
Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)
Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo (torna
all'indice del capitolo)
Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario dal Nord
Africa nei primi mesi del 2011 (torna all'indice del
capitolo)
o
il questore, verificata la provenienza e
la nazionalita' degli interessati, rilascia a titolo gratuito, prescindendo dai
requisiti relativi al possesso di documento di viaggio e alla disponibilita' di
risorse per soggiorno e viaggio di ritorno (art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un
permesso di soggiorno per motivi umanitari della
durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1,
lettera c-ter DPR 394/1999 (nota: il permesso consente lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato e autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera
c DPR 394/1999 e, verosimilmente, la conversione, alla scadenza, in permesso
per lavoro subordinato o autonomo, in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999; circ.
Provincia Roma 23/5/2011 prevede la possibilita' di iscrizione ai Centro
per l'impiego per i titolari del permesso); Circ.
Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero
richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM
5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al
momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione
fornita dallo straniero" (nota: per provare
che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato
dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo, il piu'
remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)
o
motivi di esclusione: l'interessato
¤
e' entrato prima dell'1/1/2011 o dopo il
5/4/2011
¤
appartiene ad una delle categorie cui
possono essere applicate misure di prevenzione
¤
e' destinatario di un provvedimento di
espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1/1/2011
¤
e' stato denunciato per uno dei reati di
cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
(esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater
D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato; Trib.
Pisa: il diniego di rinnovo del permesso rilasciato in base a DPCM
5/4/2011 fondato sull'esistenza di una mera denuncia contrasta coi principi
costituzionali di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza
¤
e' stato destinatario di una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione
¤
e' stato condannato, anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater
D. Lgs. 286/1998
o
richiesta del permesso entro 8 gg dalla
pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve; in questo senso, Trib.
Lecce, che ha autorizzato uno straniero a ripresentare la domanda, allo
scopo di non vanificare gli intenti umanitari del provvedimento) con le
modalita' ordinarie per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in
questura, non tramite Poste; in questo senso, circ.
Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1 DPR
394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende
soggiornare)
o
gli stranieri destinatari del
provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro
titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione
internazionale, possono chiederne la conversione in permesso di soggiorno per
motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un
permesso per cure, che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne'
libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia presentato una domanda di
asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo
non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa, e
anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo il permesso non
puo' essere convertito in un permesso per lavoro)
o
al richiedente la protezione
internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi umanitari puo'
essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di
riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e'
stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di
riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande di
protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che abbiano
presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti abbiano
temporeggiato in proposito)
o
lo straniero al quale non e' stato
rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e'
respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato
alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che
l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio (nota: si tiene conto delle disposizioni della Direttiva
2008/115/CE); circ.
Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e'
effettuato seguendo le indicazionei della circ.
Mininterno 17/12/2010
o
il permesso di soggiorno rilasciato
consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera
circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle previsioni della Conv.
Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del permesso, e'
necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il passaporto sia in corso di validita' e che l'interessato sia in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in
cui vuole recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen, per esempio a seguito di
vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso); circ.
Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di
viaggio, le disposizioni che prevedono il rilascio di
un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si tratta delle
disposizioni di cui alla circ.
Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui
viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di
viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ.
MAE 48/1961)
o
circ.
Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le
forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente,
collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori
stranieri
o
decr.
Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e'
nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o
procedura
collocamento minori stranieri non accompagnati:
¤
il minore che arriva in territorio
italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un
primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e
al Comitato per i minori stranieri (Scheda
1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
¤
se non riescono ad individuare una
struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di
pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il
Soggetto attuatore (Scheda
2), di indicare (Scheda
3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza;
queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il
territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ.
Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico
solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle
strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le
"strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo
sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a
definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di
integrazione
¤
individuata la Ņstruttura ponteÓ le
autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori
segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si
trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare
¤
le autorita' di pubblica sicurezza e il
Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda
4 e Scheda
5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota
Minlavoro)
¤
il Sindaco (o un suo delegato) procede
nel piu' breve tempo possibile a:
-
richiedere alle autorita' di pubblica
sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'
-
verificare l'effettivo status di non
accompagnato
-
raccogliere le informazioni su eventuali
parenti presenti in Italia
-
informare il minore sull'opportunita' di
chiedere protezione internazionale
-
assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali
¤
ultimate le procedure, il Sindaco (o un
delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il
Soggetto attuatore
¤
il Sindaco comunica i dati raccolti a
Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per
i minorenni e Giudice tutelare (da Nota
Minlavoro, Scheda
6)
¤
il Comune di accoglienza presenta
eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato
presso altra comunita' di accoglienza (da Nota
Minlavoro, Scheda
7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la
segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri
non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti
(Scheda
8)
¤
la "struttura ponte" assicura
il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione
¤
il Sindaco del Comune che ha effettuato
la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto
trasferimento (da Nota
Minlavoro, Scheda
9)
¤
all'arrivo nella nuova comunita' di
accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano
tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori
stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice
tutelare territorialmente competenti
¤
il Sindaco del Comune di destinazione o
un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota
Minlavoro, Scheda
10)
o
Nota
Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non
accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato
per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali
territorialmente competenti (di cui all'Ord.
PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della
individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
o
la richiesta di rinnovo del permesso e' opzionale
o
in caso di richiesta, si procede, ove
necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri (nota: il rinnovo
del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio, e' necessario ai fini
della libera circolazione in Area Schengen e del
reingresso in Italia)
o
e' garantita l'accoglienza dei
richiedenti per il periodo necessario alla procedura di rinnovo (nota: questa
specificazione fa pensare che la procedura di rinnovo richieda la consegna del
permesso in scadenza; forse e' cosi', trattandosi di permesso in formato
elettronico)
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR
223/1989 per
¤
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM
5/4/2011
¤
stranieri che hanno chiesto asilo e sono
in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali
o
istanza di iscrizione presentata
all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora,
unitamente ai seguenti documenti:
¤
per i titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
¤
per i richiedenti asilo, attestato
nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno
per richiesta asilo
¤
se lo straniero e' ospitato presso un
centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale,
anche dichiarazione del responsabile del centro
o
il rimpatrio volontario puo' essere
richiesto dagli stranieri destinatari di assistenza che appartengano a una
delle categorie seguenti
¤
richiedenti protezione internazionale
¤
richiedenti protezione internazionale
denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso
¤
titolari di protezione internazionale che
rinuncino allo status
¤
stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al DPCM
5/4/2011
¤
stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari
o
agli stranieri ammessi al rimpatrio sono
forniti il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio individuale di 200 euro
da corrispondere una volta valicata la frontiera
o
il rimpatrio puo' riguardare al massimo
600 stranieri
o
si deroga alle procedure di cui all'art.
14-ter D. Lgs. 286/1998
o
lo straniero ammesso alla procedura di
rimpatrio non puo' fruire di altri programmi di rimpatrio e puo' essere ammesso
alla procedura una sola volta
o
il rimpatrio e' effettuato dall'OIM
(nota: approntata apposita scheda
di segnlazione)
o
gli stranieri provenienti dal Nordafrica
cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del
sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano
essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente
rinunciando ad essere audito
o
le Commisisoni territoriali procedono
entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di
competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di
protezione)
o
le Commissioni territoriali sono
chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di
quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie
connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante
instabilita' della situazione libica
o
l'individuazione degli stranieri titolati
ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i
soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)
o
gli stranieri in accoglienza sono
informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli
altri?)
o
lo svolgimento del riesame prescinde
dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di
protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il
quale pende l'eventuale ricorso
o
lo straniero in accoglienza che voglia
far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura,
secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori
o
non viene compilato un nuovo modello C3,
ma si utilizza quello gia' memorizzato
o
in caso di rinuncia all'audizione, lo
straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della
decisione della Commissione territoriale e il rilascio del permesso (nota:
sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)
o
chiusura
dell'Emergenza Nord Africa e rientro nella gestione
ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni
competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul
territorio nazionale
o
l'OIM e' autorizzata, sino al 30/6/2013,
a proseguire le attivita' di rimpatrio assistito di cui all'Ord.
PCM 10/8/2011
o
la procedura "Vestanet C3 emergenza
Nord Africa", finalizzata al riesame delle
posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni
territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il
31/12/2012
o
per assicurare l'espletamento delle
attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione
internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le
cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di art. 2 Ord.
PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura
e comunque non oltre il 30/6/2013
o
il Mininterno e' l'amministrazione
competente in via ordinaria, dall'1/1/2013, per il coordinamento delle
attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di cui all'Ord.
PCM 13/4/2011 (Circ.
Mininterno 28/12/2012)
o
il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' l'amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le
attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non
accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre
amministrazioni (Circ.
Mininterno 28/12/2012)
o
cessano di funzionare le Sezioni delle
Commissioni Territoriali operanti a Bari, Crotone, Foggia, Milano, Mineo,
Torino, Trapani, Verona, e quella di Firenze, le cui funzioni saranno
esercitate dalla seconda Sezione di Roma
o
mantengono operativita' fino al 30/6/2013
le Sezioni di Caserta, Roma I e Roma II, nonche' la Sezione della Commissione
Territoriale di Siracusa, operante in sede distaccata a Caltanissetta, e la
Sezione della Commissione Territoriale di Torino, operante in sede distaccata a
Bologna
o
e' trasferita alla Commissione
Territoriale di Roma fino al 30/6/2013 la competenza per l'esame delle istanze
di protezione internazionale presentate nelle regioni Abruzzo e Marche,
precedentemente assegnate alla Commissione Territoriale di Caserta
o
i cittadini stranieri beneficiari delle
misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del DPCM
5/4/2011 possono presentare entro il 31/3/2013 domanda di rimpatrio
assistito nel Paese di provenienza o di origine; si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (sospensione dei procedimenti in
caso di rimpatrio assistito di straniero irregolarmente soggiornante); tali
cittadini possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e
assistito promossi dal Mininterno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri,
nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012; la domanda di adesione a
tali programmi e' presentata dall'interessato, entro il 31/3/2013, al soggetto
incaricato dell'attuazione degli interventi di rimpatrio, che assicura
l'informazione sulle procedure da seguire
o
entro lo stesso termine, gli stessi
cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di
soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e
formazione professionale
o
la validita' dei permessi di soggiorno
per motivi umanitari e' automaticamente prorogata sino alla data di conclusione
delle procedure di rimpatrio assistito o conversione
o
nei confronti di coloro che non abbiano
presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero
richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono
adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal
territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente, salvo che si tratti
di
¤
soggetti inespellibili ai sensi di art.
19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (minori, donne incinte o che abbiano partorito da
meno di sei mesi e relativo coniuge convivente, coniugi o familiari entro il
secondo grado di italiani con questi conviventi)
¤
soggetti che possono dimostrare la
sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese
di origine, per il periodo in cui perdura tale stato
¤
soggetti che possono dimostrare la
sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o
non ragionevole il rimpatrio
¤
componenti di nuclei familiari con minori
che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico
o
"categorie vulnerabili", da intendersi come quelle indicate dal D. Lgs. 140/2005 e da
art. 1 co. 2 Decreto
Mininterno 22/7/2008: minori (si specifica, diversamente da quanto previsto
da D. Lgs. 140/2005: non accompagnati), disabili, anziani, donne (singole) in
stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e'
stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale; sono da considerarsi vulnerabili anche
i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica
e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea
o
coloro che sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni
territoriali o in attesa della decisione sul ricorso, e quanti siano in attesa del rilascio del
permesso e/o del titolo di viaggio
o
Documento
di indirizzo della Conferenza Unificata: coinvolti nell'accoglienza 64.717
stranieri, di cui 26.490 risultano presenti in Italia alla data di stesura del
Documento (4.833 in CARA, 18.271 accoglienza diffusa presso le Regioni, 1.737
nel centro di Mineo, 1.649 ospitati dai comuni presso le comunita'
accreditate/autorizzate dalle Regioni per minori stranieri non accompagnati)
o
avanzate, entro il 31/3/2013, 6.438
richieste di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per
altri motivi (dati del Mininterno riportati da comunicato
Stranieriinitalia)
Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo (torna all'indice del capitolo)
o
la data di inizio del regime di protezione
o
le categorie
di sfollati a cui si applica
o
la disponibilitaÕ di accoglienza
o
le procedure per il rilascio di eventuali
visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione
temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro
o
la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati
o
le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)
o
le procedure per lÕeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellÕUnione europea
o
le procedure da applicare in caso di
presentazione di domande dÕasilo da parte di sfollati (incluso lÕeventuale differimento
della decisione sulla domanda al termine del periodo
di protezione e le modalitaÕ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo
che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di
asilo)
o
le modalitaÕ per attuare il rimpatrio
volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaÕ umana, quello coattivo
o
le modalitaÕ per consentire la permanenza
temporanea, al termine del periodo di protezione, di
sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la
necessitaÕ di consentire che un familiare minorenne completi lÕanno
scolastico in corso
Minori non accompagnati (torna all'indice del
capitolo)
Esclusione dalla protezione temporanea (torna
all'indice del capitolo)
o
di un crimine
contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lÕumanitaÕ
o
di un reato grave non politico commesso, prima dellÕammissione al regime di protezione, al di fuori
del territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se
commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaÕ del reato eÕ valutata
tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di
rimpatrio)
o
di un atto contrario ai principi e alle finalitaÕ delle Nazioni Unite
Tutela del diritto all'unita' familiare (torna
all'indice del capitolo)
o
ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel
periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lÕesodo e al
fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallÕUnione europea (nota: la Direttiva
2001/55/CE
pone, alla base della decisione discrezionale sullÕautorizzazione al
ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaÕ di
protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non
discriminando tra coloro che hanno giaÕ avuto protezione in altro Stato membro
e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellÕUnione europea)
o
ricongiungimento con figlio
maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale)
nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che
hanno determinato lÕesodo (nota: trascurate le condizioni relative
allÕesistenza di necessitaÕ di protezione e alla valutazione del danno in caso
di diniego, posta dalla Direttiva
2001/55/CE
per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)
o
escluso il
ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)
Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro (torna
all'indice del capitolo)
Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione
dell'esame di una domanda di asilo (torna all'indice del
capitolo)
Informazione dello sfollato (torna all'indice del
capitolo)
Diniego della protezione; impugnazione (torna
all'indice del capitolo)
Limiti alla liberta' di circolazione (torna
all'indice del capitolo)
o
lÕingresso attraverso un valico non
autorizzato
o
lÕingresso da valico autorizzato da Paese
Ņnon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari
o
lÕingresso in violazione delle disposizioni della Conv.
Appl. Accordo Schengen
(es.: lÕingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da
esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellÕarco di un semestre a
partire dal primo ingresso)
o
il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato
oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (torna all'indice)
-
Principio di non
refoulement
-
Permesso per motivi
umanitari
-
Diritto d'asilo
costituzionale
-
Giurisprudenza
recente sul diritto d'asilo costituzionale
-
Diritti in materia di
assistenza, lavoro, studio, unita' familiare
Principio di non refoulement (torna all'indice del capitolo)
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato da Trib.
Firenze e Trib.
Firenze
al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice
di pace di Torino e dal Giudice
di pace di Genova al caso di omosessuali; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione
o
nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel
porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della
nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione
personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati
respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o
nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati
respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori
competenti
o
che si intensifichi la collaborazione
gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di un sistema di controllo
delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia;
per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in
base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o
che le parti collaborino alla definizione
di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di
immigrazione clandestina dagli altri paesi
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in
cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale
luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano
concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo,
alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato
il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o
gli Stati costieri dovrebbero assicurare
che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali
competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le
questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o
dovrebbe essere assicurato che tutte le
operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone
soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al
comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure
ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute,
condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o
se una persona soccorsa manifesta
l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare
attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi
condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese
in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti coinvolte, inclusi il
Governo responsabile dellÕarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone
sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave
soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo
Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le
persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare
in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito
rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed
i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR
in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita'
principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o
se lo sbarco dalla nave soccorritrice non
puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area
SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita'
con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il
suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al
supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti coinvolte dovrebbero
cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al
fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi
dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro
richiesta d'asilo
o
i principi internazionali di protezione
(incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di
persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero
essere rispettati
o 6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia
o 8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o 9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o 14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0
o 18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia
o 1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia
o 4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia
o 29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o
30–31 Agosto; autori: Marina
militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini);
provenienza: Somalia; destinazione: Libia
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in
collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione
OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
a svolgere un ruolo di stimolo,
avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e
dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto
dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito
in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di
monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro
rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della
gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e
delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro
incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte
a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia,
ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la
controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei
migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello
tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo
statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la
moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma
approvata dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche
dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo
della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo
quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
o
il Ministero dell'interno italiano
proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia
libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di
un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento
nautico
o
ciascuna parte invitera', quando
necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro
l'immigrazione illegale
o
vengono riavviate le attivita' per la
costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra
o
la Commissione UE sara' richiesta di
fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per
migranti illegali in Libia
o
sara' rafforzato (anche con forniture di
materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e
marittime libiche
o
verra' ripreso il progetto di
monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della
Commissione UE
o
verranno individuati punti di contatto
delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai
traffici di esseri umani
o
saranno programmate attivita' in mare,
negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo
quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il
diritto internazionale
o
le azioni di contrasto dell'immigrazione
illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno
effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle
Convenzioni internazionali vigenti
o
vanno avviate le procedure piu' idonee a
favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM
o
va coordinato il rimpatrio dei cittadini
di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra
o
devono essere riprese le attivita' per la
realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile
o
vanno individuati i canali piu' idonei
(in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di
sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione
di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei
diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno
dell'immigrazione illegale
o
rintracciare i ricorrenti e liquidare le
somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti
che risiedono all'estero
o
garantire la possibilita' di reingresso
dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o
distribuire la sentenza a tutte le
autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e
frontiere
o
inserire negli accordi finalizzati al
contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto
Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o
porre in essere misure efficaci affinche'
le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate
sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi
di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallÕarrivo di
persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare;
rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente
bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro
che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o
applicare quanto previsto dall'art. 10
co. 1 Manuale
pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un
paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione
internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave
danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non
deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola
"asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e'
l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."
o
fornire al personale che per primo viene
a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere
eventuali bisogni di protezione internazionale
o
valutare d'ufficio, soprattutto in sede
di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al
respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese
terzo potenzialmente non sicuro (Sent.
CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto
al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione
"ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani,
caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di
non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza
un'inversione dellÕonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue
l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo
di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o
effettuare tutte le operazioni e le
procedure, come lo screening e l'accertamento dello
status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in
pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un
esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.
o
evitare l'adozione, nel corso di
operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di
respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente
irreparabili
o
disposizioni vertenti sull'attribuzione
alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano
l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle
persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente
incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione
europea (punto 77)
o
tali disposizioni, a dispetto del fatto
che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate
a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)
Permesso per motivi umanitari (torna all'indice
del capitolo)
Resettlement (torna all'indice del capitolo)
Diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice
del capitolo)
o
contro: Consiglio di Stato 27/2/52,
2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli
19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni
riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nellÕimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste
nellÕeffettivitaÕ dellÕimpedimento; categoria dei rifugiati piuÕ ristretta: L.
39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa,
alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale percheÕ non pretende di disciplinare tale
diritto
o
la legge non puoÕ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza
per il riconoscimento del diritto dÕasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice
ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la
competenza per il ricorso nellÕambito del
riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu'
in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di
prescrizione ne' di decadenza (Trib.
Catania)
o
nota: riguardo al tribunale competente, Trib.
Catania
ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con
quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle
parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione
da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto,
dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004,
competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello
status di rifugiato)
o
necessaria la
richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione
della domanda di asilo (Sent.
Cass. 8423/2004;
in senso contrario, Trib.
Catania)
Giurisprudenza recente sul diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice del capitolo)
Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
39. Cittadinanza (torna all'indice)
-
Cittadinanza per
nascita e per adozione
-
Nozione di residenza
legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza
-
Riconoscimento della
cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani
-
Riconoscimento della
cittadinanza per ius soli
-
Discendenti di
cittadini di origine ebraica divenuti italiani
-
Acquisto della
cittadinanza per matrimonio
-
Concessione della
cittadinanza per naturalizzazione
-
Svincolo dalla
cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima
-
Giuramento di
fedelta' alla Repubblica
-
Comunicazione da
parte del Comune
-
Acquisto della
cittadinanza da parte di disabile
-
Cognome
-
Permesso di
soggiorno per acquisto cittadinanza
-
Conseguenze, per i
figli, dell'acquisto della cittadinanza
-
Competenze degli
uffici consolari italiani
-
Dati
Cittadinanza per nascita e per adozione (torna
all'indice del capitolo)
o
chi eÕ nato da un genitore italiano
o
chi eÕ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi eÕ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla
legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con
entrambi i genitori stranieri)
o
il padre e' apolide
o
la legge del paese del padre non gli
permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita
del figlio all'estero)
o
il padre e' ignoto o non sposato con la
madre al momento della nascita
o
il padre non e' stato in grado di
effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della
cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato
forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la
documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha
abbandonato la famiglia)
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo
riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale
per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adottanti residenti all'estero
(D.
Lgs. 71/2011):
¤
competente a decidere sulla dichiarazione
di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e'
il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima
residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente
il Tribunale per i minorenni di Roma
¤
l'ufficio consolare territorialmente
competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal
Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
29-bis L.
184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e
acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di
adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio consolare, ricevuta formale
comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in
realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo; l'effetto
costitutivo, ai fini dell'acquisto automatico della cittadinanza, si ha con la decisione del Tribunale per i minorenni pronunciata dopo
un anno dall'affidamento e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento italiano divenuto
esecutivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
Sent. Cass. S.U.
n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei
casi di nascita successiva all'1/1/1948, data di
entrata in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent.
Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier
del Servizio studi della Camera)
o
Sent.
Cass. S.U. 4466/2009 e Sent.
Cass. 17548/2009: per effetto
di Sent.
Corte Cost. 87/1975 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912
che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposava uno
straniero) e Sent.
Corte Cost. 30/1983 (illegittimita'
della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la trasmisisone della
cittadinanza solo da parte del padre), deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed
automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia stata resa dichiarazione
ai sensi dell'art. 219 L.
151/1975), il diritto allo status di cittadino
italiano alla donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino
straniero anteriormente all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna,
anche se nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai
discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva
il riconoscimento (in precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti
avvenuti anteriormente all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellÕincostituzionalita'
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle
norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni
non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di
cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile
in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore
dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non
esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima
privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale; nello
stesso senso, Corte
App. Genova riconosce la cittadinanza per nascita a un cittadino albanese
(e alle sue figlie e nipoti, costituite in giudizio) nato da madre italiana e
padre albanese nel 1944, dal momento che le situazioni relative alla
cittadinanza e, in particolare, alla filiazione di madre italiana, non possono
ritenersi "consumate definitivamente" con il momento fattuale della
nascita, poiche' lo status civitatis
costituisce una situazione giuridica costituzionalmente protetta caratterizzata
da assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita', con la
conseguenza che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla
sua disciplina non puo' non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui
compete tale posizione, a prescindere da ogni riferimento temporale (a
determinare l'acquisto della cittadinanza per nascita non e' l'evento nascita
in quella specifica data ma la situazione di filiazione da padre o madre
cittadini)
Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza
(torna all'indice del capitolo)
o
in senso restrittivo
¤
Sent.
Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
¤
TAR
Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione
fattuale di residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in conformita' alla
disciplina interna in materia di anagrafe;
l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non
surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza
sul territorio
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche
attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere,
ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale
richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
altrimenti la presenza sul territorio, dato che L.
1228/1954 e DPR
223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione
residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a
del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre
riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio,
non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal
momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto
del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il
mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente
dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent.
Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione
(alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del
Comune, non fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata
da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi,
dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc
la continuit dell'iscrizione anagrafica
¤
Corte
App. Napoli: non possono essere imputate al
minore responsabilita' dei
genitori in relazione al mancato adempimento di
obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini
dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza
effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla
nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.)
del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
¤
Trib.
Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva
durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata
dei periodi di mancata iscrizione anagrafica
(applicazione estensiva di circ.
Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
¤
Trib.
Imperia: il requisito di residenza legale non
puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la
residenza legale di uno dei genitori al momento
della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta
necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione di cui all'art. 1 co.
2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare
applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice
elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c.,
che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora
abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato
con ogni mezzo)
-
l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992),
va inteso come "non illegale" e, quindi,
come "autorizzato"
-
l'introduzione, ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione
di nascita effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad
evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore
quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia,
il concetto di residenza legale ad esso riferito
deve essere interpretato in senso piu' ampio,
ovvero come assenza di motivi ostativi alla
permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine
pubblico, originari o sopravvenuti, atti a
giustificarne un'espulsione
¤
Trib.
Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ.
Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di
natura amministrativa dei genitori in ordine alla
regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale)
¤
Trib.
Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti;
nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da
padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti
per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore
di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza
legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non
puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione
della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
¤
Corte
App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da
parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e'
provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro
imputabile al comportamento omissivo dei genitori
¤
Trib.
Roma: ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia,
a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e
di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori
non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente
soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore,
regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4
co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta
all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti
elementi in favore di una disciplina peculiare
della residenza del minore:
-
i minori stranieri nati in Italia
destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto
domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori sottoposti a tutela, questa
si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella giurisprudenza in materia di
minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora
abituale
-
art. 8 Regolamento
CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent.
Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione
dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent.
Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione della relazione
di dipendenza con il genitore straniero
Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del
capitolo)
o
beneficio di legge:
-
discendenza
da ex cittadini italiani
-
ius soli
-
provenienza dai
territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza
da ex cittadini italiani provenienti da quei territori
-
provenienza dai
territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti
all'Italia o discendenza da cittadini provenienti
da quei territori
o
matrimonio
con cittadino italiano
o
naturalizzazione
Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini
italiani (torna all'indice del capitolo)
o
avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano
per nascita
o
soddisfare una delle seguenti condizioni
ulteriori:
¤
aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore;
art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana
¤
ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
¤
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno
2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal
compimento dei 18 anni
Riconoscimento della cittadinanza per ius soli (torna all'indice del capitolo)
o
essere nato in Italia
o
essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al
compimento dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal
compimento dei 18 anni; Trib.
Imperia: rileva la data di presentazione della dichiarazione, non quella
del timbro del deposito
o
in senso restrittivo
¤
Sent.
Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
¤
TAR
Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione
fattuale di residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in conformita' alla
disciplina interna in materia di anagrafe;
l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non
surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza
sul territorio
¤
TAR
Lazio: non si puo' prescindere, ai fini della
dimostrazione del requisito di residenza legale,
dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione
di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio,
dato che L.
1228/1954 e DPR
223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione
residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a
del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre
riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio,
non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal
momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto
del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il
mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente
dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent.
Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni
mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non
fa venir meno il requisito di residenza legale
continuativa, se la presenza legale continuativa in
Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del
Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale
a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
¤
Corte
App. Napoli: non possono essere imputate al
minore responsabilita' dei
genitori in relazione al mancato adempimento di
obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini
dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza
effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla
nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.)
del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
¤
Trib.
Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva
durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata
dei periodi di mancata iscrizione anagrafica
(applicazione estensiva di circ.
Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
¤
Trib.
Imperia: il requisito di residenza legale non
puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la
residenza legale di uno dei genitori al momento
della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta
necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione di cui all'art. 1 co.
2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare
applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice
elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c.,
che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora
abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato
con ogni mezzo)
-
l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992),
va inteso come "non illegale" e, quindi,
come "autorizzato"
-
l'introduzione, ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione
di nascita effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad
evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore
quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale ad esso
riferito deve essere interpretato in senso piu'
ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla
permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine
pubblico, originari o sopravvenuti, atti a
giustificarne un'espulsione
¤
Trib.
Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ.
Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di
natura amministrativa dei genitori in ordine alla
regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale)
¤
Trib.
Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ.
Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti;
nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da
padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti
per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore
di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza
legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non
puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione
della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
¤
Corte
App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da
parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e'
provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per
altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
¤
Trib.
Roma: ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia,
a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e
di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori
non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente
soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore,
regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4
co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta
all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i
seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori stranieri nati in Italia
destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto
domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori sottoposti a tutela, questa
si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella giurisprudenza in materia di
minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora
abituale
-
art. 8 Regolamento
CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent.
Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione
dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent.
Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione della relazione
di dipendenza con il genitore straniero
Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in
Istria, Fiume o Dalmazia, e loro discendenti (torna
all'indice del capitolo)
o
soggetti che siano stati cittadini
italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla
Repubblica Jugoslava in forza del Trattato
di pace di Parigi o del Trattato
di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso
dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato
di pace di Parigi
e all'articolo 3 del Trattato
di Osimo
o
persone di lingua e cultura italiane che
siano figli o discendenti in linea retta di tali
soggetti
o
presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione
alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota:
residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte
dell'istante di idonea documentazione, secondo
quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il
MAE, e comunque di
-
certificazione comprovante il possesso,
all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in
questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)
-
i certificati di nascita attestanti il rapporto
di discendenza diretta (per i soli discententi)
-
la certificazione storica, prevista per
l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana
dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in
questione (per i soli discendenti)
-
la documentazione atta a dimostrare il
requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)
Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori
dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti (torna
all'indice del capitolo)
o
persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero
austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o
ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato
di pace di Parigi
o del Trattato
di Osimo
o
discendenti di
tali soggetti
Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti italiani (torna all'indice del capitolo)
Acquisto della cittadinanza per matrimonio (torna
all'indice del capitolo)
o
in caso di separazione sia seguita da riconciliazione espressa
(art. 157 c.c.)
il periodo di residenza legale in Italia o quello successivo al matrimonio in
caso di residenza all'estero decorrono dalla data di riconciliazione espressa, annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi di art.
63, co. 1 lettera g) DPR
396/2000 (orientamento conforme con sent.
Cons. Stato 6526/2007, secondo il quale e' richiesta, oltre al dato formale
della celebrazione del matrimonio, l'effettiva instaurazione di un rapporto
coniugale, con le tipiche connotazioni di fedelta', assistenza, coabitazione e
cooperazione, tale da dimostrare l'effettiva integrazione dello straniero)
o
la domanda e' inammissibile in caso di sola riconciliazione tacita o
di mancata maturazione del requisito di durata successivo alla riconciliazione espressa
o
qualora le condizioni di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del
matrimonio o separazione tra i coniugi, preesistenti alla data di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, vengano accertate prima della
notifica del decreto stesso, viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza; qualora esse (comunque preesistenti all'adozione del
decreto) emergano successivamente alla notifica o al momento della prestazione del giuramento, verra' dichiarata la nullita' del decreto
ai sensi di art. 21 nonies L. 241/1990; l'occorrenza di una di queste condizioni ostative dopo l'adozione del decreto non ha rilevanza (ai sensi di art. 5 L.
91/1992)
o
la sussistenza di comprovati motivi
relativi alla sicurezza dello Stato
o
le condanne
(a meno di successiva riabilitazione)
-
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalitaÕ interna ed
internazionale dello Stato – spionaggio,
attivitaÕ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. –
o diretti ad impedire lÕesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
-
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione
-
allÕestero
(con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad
una pena detentiva > 1 anno per un reato non
politico
o
si applica art. 42, co. 8 L.
124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di
documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo
il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne
copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di
esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
o
l'amministrazione destinataria
dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la
documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
o
il plico e' depositato presso la
segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori
delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e
successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute
o
la busta e' nuovamente aperta dal
giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione
o
l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio presentata
dal coniuge straniero legalmente residente in
Italia e la sua reiezione
motivata dall'esistenza di condanne ostative sono
di competenza del Prefetto; se il coniuge straniero e' residente all'estero, la
competenza e' del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Mininterno
o
resta di competenza del Ministro
dell'interno il diniego
dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio per ragioni inerenti alla sicurezza
della Repubblica o l'accoglimento dell'istanza di acquisto se il Consiglio di Stato, interrogato in proposito dal Ministro dell'interno, ritiene che tali
ragioni non sussistano
o
istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:
¤
istanze per le quali e' decorso il
termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa
vigente all'atto della presentazione
¤
istanze presentate in assenza del
requisito di residenza biennale, ma per le quali la decisione sia adottata
successivamente alla maturazione di tale requisito: si applica la normativa
vigente all'atto della presentazione (circ.
Mininterno 17/5/2011)
¤
altre istanze: si applicano le
disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria
documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge
sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del
decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi (circ.
Mininterno 7/10/2009)
o
istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione
comprovante
¤
regolarita' della residenza legale
(iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
¤
certificato del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti
¤
eventuale stato di famiglia attestante la
presenza di figli nati o adottati dai coniugi
o
per tutte le istanze soggette alla L.
94/2009:
¤
occorre presentare la seguente
documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ.
Mininterno 7/10/2009):
-
atto integrale di matrimonio
-
certificato di esistenza in vita del
coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c.,
lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)
¤
quando l'amministrazione venga a
conoscenza di separazione o divorzio intervenuti
tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione (torna all'indice del capitolo)
o
allo straniero (maggiorenne; da dossier
Mininterno sulla cittadinanza)
nato in Italia, o che
abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o
allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allÕadozione, per almeno 5
anni (dossier
Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi
all'acquisto)
o
allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allÕestero, per almeno 5
anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle
dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di
concessione della cittadinanza - da Parere
Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e
norma regolamentare)
o
al cittadino di uno Stato membro dellÕUnione
europea che risieda
legalmente in Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide
o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno
10 anni
o
allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allÕItalia
o
nei casi in cui vi sia un particolare interesse
per lo Stato italiano
o
ingresso per turismo
o
presentazione della dichiarazione di
presenza ex L. 68/2007
o
iscrizione anagrafica a condizioni
semplificate (circ.
Mininterno 23/12/2002
e circ.
Mininterno 13/6/2007),
previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza
o
ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1,
lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente, anche a vantaggio dello
straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007), di un
permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del
soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza
o
in senso restrittivo
¤
Sent.
Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
¤
TAR
Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione
fattuale di residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in conformita' alla
disciplina interna in materia di anagrafe;
l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non
surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza
sul territorio
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche
attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere,
ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale
richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
altrimenti la presenza sul territorio, dato che L.
1228/1954 e DPR
223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione
residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a
del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre
riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio,
non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal
momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del
fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il
mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente
dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o
in senso concessivo
¤
Sent.
Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione
(alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del
Comune, non fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata
da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi,
dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc
la continuit dell'iscrizione anagrafica
o
Sent.
Cons. Stato 974/2011, TAR
Friuli e TAR
Friuli: legittimo imporre il requisito di
reddito non inferiore alla soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria; nello stesso senso, TAR
Lazio: il reddito non inferiore a quello previsto per l'esonero dalla
partecipazione alla spesa sanitaria costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare
l'insufficienza del reddito dichiarato
o
Sent.
Cons. Stato 1175/2009: illegittima
l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai
fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo; il
fatto che la persona possa fruire dell'esonero dalla partecipazione alla spesa
sanitaria puo' costituire una giusta compensazione del contributo dato, nel
corso degli anni, dalla stessa persona all'erario
o
TAR
Lazio:
¤
per la concessione della cittadinanza non e' necessaria la percezione di un reddito
di carattere retributivo o stabile, essendo sufficiente provare il possesso di mezzi di
sussistenza idonei (n questo senso, con riferimento
ad una borsa di studio, sent.
Cons. Stato 3829/2001); illegittimo omettere di prendere in considerazione,
ai fini della valutazione del requisito reddituale, le somme percepite a titolo
di una tantum a seguito della conciliazione
stragiudiziale con i propri datori di lavoro, dato che si tratta di somme
corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione
lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale
¤
per quanto discrezionale, la valutazione relativa ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua
famiglia deve sottostare a criteri di logicita' e ragionevolezza (sent.
Cons. Stato 7583/2005, che censura il giudizio di non sufficienza formulato
in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici)
¤
illegittimo
il diniego di concessione della cittadinanza
fondato solo su insufficienza reddituale in annate
remote; scopo dell'accertamento della capacita'
reddituale e' quello di verificare se il cittadino straniero disponga di mezzi
di sussistenza per se' e per la propria famiglia tali da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato
in caso di acquisizione
della cittadinanza italiana
o
TAR
Friuli: l'amministrazione e' tenuta a decidere in base alla situazione
reddituale esistente al momento dell'adozione della decisione, cosi' come rappresentata dal richiedente, spettando allo stesso
richiedente, in caso di modifica di tale situazione, l'onere di indicare e dimostrare tempestivamente all'amministrazione gli
elementi a lui favorevoli; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3306/2012: in caso di accoglimento del ricorso contro il
diniego di naturalizzazione, la nuova pronuncia deve tener conto della situazione nel momento in cui essa viene adottata, non essendo concepibile una pronuncia "ora per allora" in
considerazione della natura concessoria e costitutiva (non dichiarativa) del provvedimento
o
Sent.
Cons. Stato 1175/2009: rilevano i redditi dei familiari; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3306/2012:
¤
occorre tener conto delle condizioni
reddituali e patrimoniali dell'intera famiglia,
dando risalto, oltre alla pari dignita' del lavoro domestico della casalinga, anche al diritto di famiglia, che garantisce alla
donna coniugata sprovvista di un reddito proprio un adeguato sostentamento
economico, sia in costanza di matrimonio, sia in caso
di scioglimento dello stesso (Sent. Cons. Stato 5207/2005)
¤
l'amministrazione deve valutare
discrezionalmente anche se il reddito familiare sia
prevedibilmente stabile
o
Tar
Lazio: rileva solo il reddito personale, dato che l'accertamento e' finalizzato a garantire che la persona non
solo non gravi sull'assistenza pubblica, ma sia capace di ottemperare al dovere
di solidarieta' economica e sociale (in particolare, irrilevante il reddito di
familiare straniero, non tenuto a tale a rispettare tale dovere); nello stesso
senso, TAR
Lazio
o
TAR
Lazio:
¤
il requisito reddituale dell'aspirante
membro della Comunita' nazionale va valutato tenendo conto dei redditi
personali, attuali, nonche' dell'attitudine potenziale a mantenere il livello minimo prescritto
anche in futuro
¤
irrilevante
il contributo proveniente da terzi sulla base di
una scelta volontaria e, percio', reversibile
¤
irrilevante
il possesso di un immobile, se non si dimostra che questo e' fonte di reddito
¤
irrilevante
il fatto di essere stati indicati come eredi nel
testamento di persona vivente, data la revocabilita' di questo atto
o
TAR
Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le
tradizioni del paese dÕorigine; nello stesso senso, TAR
Piemonte: le valutazioni discrezionali circa
l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime,
secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni
di natura personale
o
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di
naturalizzazione per assenza di integrazione fondato sul semplice fatto che la
persona mantenga le consuetudini tipiche del
proprio paese d'origine (a fronte di un pieno inserimento lavorativo e
dell'inserimento scolastico dei figli)
o
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di
naturalizzazione fondato sulal scarsa consocenza della lingua italiana, se la persona ha conseguito la patente di guida in Italia
o
TAR Lazio (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego
della cittadinanza italiana
o
Sent.
Cons. Stato 1037/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base dell'esistenza di elementi
tali da far ritenere inopportuno l'accoglimento dell'istanza, se nell'adottare
il provvedimento non si e' dato conto del parere ampiamente favorevole espresso dal Prefetto (nel caso particolare, del Commissario del
Governo di Trento) a sostegno della richiesta dellÕinteressato, e se a
fondamento dell'atto e' stato unicamente richiamato un decreto penale di
condanna, emesso molti anni prima per la commissione di una contravvenzione
o
Sent.
TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide
di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente
penale, senza tener conto della valutazione
positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
o
Sent.
Cons. Stato 2920/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione che tenga conto solo
degli illeciti penali commessi dallo straniero nel
periodo di dimora in Italia, prescindendo da un giudizio
globale sulla personalita' dello stesso straniero e,
soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita'
della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel
caso in esame, il diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del
GIP di Verona, in data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato
d'ebbrezza: fatto isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla
decisione dell'amministrazione)
o
TAR Veneto (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una sentenza penale di patteggiamento
(antecedente alle riforme del codice di procedura penale)
o
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006
(citata in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una denuncia per atti osceni poi archiviata
o
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di
naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente nel tempo, per il
quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del non doversi procedere
per prescrizione
o
TAR Campania (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una condanna non grave ed oramai estinta
o
TAR
Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve
entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a
distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione
negativa sul comportamento tenuto nel passato
dall'interessato, tenendo conto delle specifiche
circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della
cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato
o
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di
naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata
trattandosi di reato ormai depenalizzato
o
TAR Toscana (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento
di diniego alla concessione della cittadinanza
fondato sulle denunce penali a carico della moglie
o
Sent.
Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto
relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non
puo' essere motivo sufficiente per il diniego della
naturalizzazione; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 154/2012
o
TAR
Lazio: il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza
dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione
della motivazione
o
Sent.
Cons. Stato 5913/2011: illegittimo il diniego
di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non e' opportuna la
concessione della cittadinanza, nonostante uno
specifico ordine del giudice abbia chiesto di
conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego
o
TAR
Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo
sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne
conto; in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
o
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
o
Sent.
Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego
della naturalizzazione quando lÕamministrazione, mediante un giudizio
prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo
nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura,
commettere fatti di rilievo penale
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione
fondato su una condanna per reato grave, anche se
questo e' estinto
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione
per una condanna risalente nel tempo per guida in
stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato
contravvenzionale)
o
TAR
Lazio: le condanne per certi reati sono atte a
motivare il diniego di naturalizzazione, a
prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile
convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un
precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo
straniero fosse stato condannato in contumacia e
difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere
preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego fondato su un precedente penale, spettando all'amministrazione la valutazione della rilevanza di tale
precedente
o
TAR
Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a
seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di
naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione
complessiva della non rispondenza all'interesse
pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa
agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza
o
TAR Sicilia (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti
penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile
o
Tar
Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non
completamente affidabile sotto il profilo dellÕordine
pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a
oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne,
un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e
partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto
di istanza di naturalizzazione
o
Sent.
Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto
noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed
affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta
Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost.
(divieto di far parte di associazioni segrete)
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del richiedente con
ambienti dell'integralismo islamico; nello stesso
senso, Sent.
Cons. Stato 6046/2011, TAR
Lazio (secondo cui e' irrilevante la mancata partecipazione
dell'interessato al procedimento amministrativo se lo stesso interessato non ha
fatto emergere, in giudizio, elementi atti a dimostrare errata la valutazione
dell'amministrazione), TAR
Lazio (in relazione a uno straniero che, da indagini svolte dall'autorita'
di pubblica sicurezza, risulti essere stato in collegamento con frange
estremistiche di un'organizzazione islamica ed avere fornito a queste un
supporto logistico nel suo Comune di residenza)
o
TAR
Lazio: anche il legame di parentela con
soggetti appartenenti a movimenti, che per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica
e' atto a fondare la motivazione di pericolosita' per la sicurezza dello
Stato
o
Sent.
Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a
precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel
tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta
dallÕinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent.
Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se
privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla
richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto
troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della
decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte
risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente
essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)
o
Sent.
Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego di
naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza
dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate;
l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano
soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste
per la tutela dei documenti classificati (Sent.
Cons. Stato 1173/2009)
o
Sent.
Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di cittadinanza sulla base di una
nota riservata che segnala la pericolosita' per la
sicurezza dello Stato del richiedente
¤
si applica art. 42, co. 8 L.
124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di
documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo
il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne
copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di
esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
¤
l'amministrazione destinataria
dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la
documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
¤
il plico e' depositato presso la
segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori
delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e
successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute
¤
la busta e' nuovamente aperta dal
giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione
o
Sent.
Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni da parte
dei servizi di sicurezza dello Stato circa i
rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono da presumere frutto
di investigazione adeguata e sono sufficienti a
motivare il diniego della naturalizzazione
o
istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra'
essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto,
prima della notifica del provvedimento
o
istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione
comprovante
¤
regolarita' della residenza legale
(iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
¤
composizione del nucleo familiare
¤
certificato del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti
¤
redditi percepiti negli ultimi tre anni e
regolarmente dichiarati ai fini fiscali
Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima (torna all'indice del capitolo)
Giuramento di fedelta' alla Repubblica (torna
all'indice del capitolo)
Comunicazione da parte del Comune (torna
all'indice del capitolo)
Presentazione delle istanze (torna all'indice del
capitolo)
o
nato in Italia da ignoti o apolidi o da
genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1 co. 1 lettera b)
o
trovato sul territorio dello Stato, senza
che sia provato il possesso di altra cittadinanza (art.1 co. 2)
o
riconoscimento o dichiarazione giudiziale
di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)
o
minore adottato da italiano (art. 3 co.
1)
o
riacquisto a seguito di ristabilimento
della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1 lettera d)
o
figlio minore di chi acquista o
riacquista la cittadinanza (art. 14)
o
sono esenti dall'imposta sul bollo i
certificati di stato civile mentre i certificati anagrafici devono essere
prodotti in bollo (art. 7 L.
405/1990)
o
tutti i documenti devono essere richiesti
ad "uso cittadinanza"
o
se nello stato di famiglia non e'
indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto per le ipotesi in
cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che sia prodotto anche
il certificato di cittadinanza del consorte
Acquisto della cittadinanza da parte di disabile (torna
all'indice del capitolo)
o
la naturalizzazione di persone con
disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa
disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o
impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti
o
non e' chiaro, in caso di persona
interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti
necessari all'acquisto della cittadinanza (sia per
naturalizzazione, sia iure soli, per lo straniero
nato in Italia che abbia compiuto la maggiore eta'); verosimilmente, se tali
atti si configurano come "atti personalissimi"
(atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e'
legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare),
a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo fine, la nomina di un curatore
speciale (in questo senso, Sent.
Cass. 9582/2000 e Sent.
Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili
nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie
attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri,
in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in
capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)
o
illegittimo
il rigetto dell'istanza di concessione di
cittadinanza (per naturalizzazione) sottoscritta,
per conto di disabile, dall'amministratore di sostegno, se tale amministratore di sotegno e' stato autorizzato dal giudice
tutelare a gestire i rapporti con ogni amministrazione pubblica o privata, per
promuovere la cura ed i diritti del disabile, assolvendo agli oneri ed
adempimenti formali e fiscali; dato che le istanze di riconoscimento della
cittadinanza non possono che essere presentate per iscritto, questo puo' essere
considerato un adempimento formale inerente ai rapporti con una pubblica
amministrazione
o
l'amministrazione non puo' ritenere causa
di inammissibilita' dellÕistanza la mera circostanza che essa fosse stata
firmata dall'amministratore di sostegno anziche' dal disabile (impossibilitato
ad apporre la propria firma); al piu', potrebbe richiedere prova della
preventiva comunicazione o autorizzazione del giudice tutelare sul punto
o
la manifestazione di volonta' di
diventare cittadino italiano costituisce un atto personalissimo e pertanto non surrogabile; se, pero', il disabile non e' stato
privato della capacita' di agire (nel decreto di nomina dell'amministratore di
sostegno non e' stato menzionato questo profilo), e' giuridicamente in grado
di manifestare tale volonta', anche dovendosi poi verificare se disponga della capacita' naturale per
farlo in concreto
o
la carenza del linguaggio verbale non
puo' essere motivo per ritenere una persona incapace di manifestare la propria
volonta' ne' per sostenere che essa non possa in altro modo dimostrare di
quanto meno comprendere la lingua italiana (requisito necessario, secondo
l'amministrazione, ai fini della naturalizzazione); la capacita' di
comprensione della lingua puo' essere valutata, con l'ausilio di personale
specializzato, rivolgendole, ad esempio, semplici ordini e verificando se essi
vengono eseguiti, o comunque osservando le sue reazioni alle frasi che si pronunciano
in lingua italiana
o
l'amministrazione deve valutare in
concreto, all'esito di un accertamento approfondito e condotto con l'ausilio di
personale specializzato, se, alla luce delle limitazioni espressive e cognitive
della persona disabile, sussista effettivamente per essa l'impossibilita' di
manifestare la volonta' di diventare cittadina italiana
o
nota: TAR
Lazio, pur facendo riferimento ad art. 18, co. 1 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009, non sembra, tuttavia, trarne conclusioni adeguate a tutela del disabile
eventualmente privo perfino della capacita' elementare di espressione della
propria volonta'
o
il punto di vista del richiedente,
qualora e nella misura in cui sia in grado di esprimerlo
o
il punto di vista delle persone che, dal
punto di vista professionale o meno, si assumono la responsabilita' del
benessere e dellÕassistenza del richiedente;
o
lo status di cittadinanza degli altri
familiari, e specialmente di coloro che risiedono con il richiedente o si
trovano in contatto regolare con esso
Cognome (torna all'indice del capitolo)
o
i cognomi ed i nomi di una persona
vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadina
o
in caso di cambiamento di nazionalita'
(da intendersi come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello
Stato di nuova nazionalita'
o
l'art. 98 DPR
396/2000, che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte
dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui cui riceva, per la
registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero
al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge
italiana (quello paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso
della sola cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)
o
quando la persona nata all'estero sia in
possesso anche di altra cittadinanza, la modifica richiede il consenso
dell'interessato (o, per il minore, del genitore); in mancanza di richiesta
esplicita di applicazione della legge italiana (attribuzione del solo cognome
paterno), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita attribuendo
il cognome li' indicato (circ.
Mininterno 15/5/2008)
o
in caso di correzioni effettuate in
passato sulla base di disposizioni superate, l'ufficiale di stato civile
procede, su istanza di parte (una modifica d'ufficio potrebbe comportare una
violazione del principio di tutela dell'identita'), a ulteriore correzione del
cognome, restituendogli la forma originariamente attribuita alla nascita
Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza (torna
all'indice del capitolo)
Tutela giurisdizionale (torna all'indice del
capitolo)
Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Perdita della cittadinanza (torna all'indice del
capitolo)
o
se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza
ed avendo stabilito la residenza allÕestero; la riacquista
-
se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego
pubblico (anche allÕestero) per lo Stato italiano
o
se, avendo accettato un impiego
pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui lÕItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno
Stato estero, non obbedisce allÕeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lÕimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lÕimpiego
o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra lÕItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di
guerra); in questo caso non eÕ possibile riacquistare la cittadinanza
o
se lÕha acquistata in quanto minore
adottato da italiano e
lÕadozione eÕ revocata per sua responsabilitaÕ,
sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza (art. 3 L. 91/1992); note:
-
l'adozione legittimante non puo' essere
revocata (Sent. Corte Cost. 344/1992)
-
l'adozione del minore puo' essere
revocata, per responsabilita' dell'adottato, quando essa sia stata effettuata
in uno dei casi particolari di cui all'art. 44 L.
184/1983 e il minore commetta uno dei delitti gravi previsti dall'art. 51
della stessa legge (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Competenze degli uffici consolari italiani (torna
all'indice del capitolo)
o
il capo dell'ufficio consolare accerta il
possesso della cittadinanza italiana con ogni mezzo utile e rilascia il
relativo certificato ai cittadini residenti; a tal fine, esperisce le opportune
indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla
legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per questi, la sua
discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria
o
l'ufficio consolare da' comunicazione ai
competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire
sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai
fini dei conseguenti provvedimenti
o
l'ufficio consolare rilascia, rinnova,
ritira il passaporto e ne estende la validita'
o
in caso di dubbi sulla cittadinanza o
sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il
rilascio, il capo dell'ufficio consolare, con decreto, puo' circoscrivere a
determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita'
temporale per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile di
altri 6 mesi, in attesa dei necessari accertamenti; venuti meno i dubbi, i
decreti sono revocati
Dati (torna all'indice del capitolo)
o
istanze presentate: 46.518, di cui 21.257
per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione
o
istanze definite: 39.177, di cui 31.925
per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione
o
istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione
o
istanze dichiarate inammissibili: 564, di
cui 232 per matrimonio, 332 per naturalizzazione
o
istanze respinte: 147, di cui 84 per
matrimonio, 63 per naturalizzazione
o
nel 2010 (Dati
Mininterno): Marocco (6.952), Albania (5.628),
Romania (2.929), Peru' (1.377), Brasile (1.313), Tunisia (1.215), Ucraina
(1.033), Polonia (974), Egitto (912), Russia (861)
o
nel 2007
(dati Istat e Mininterno, riportati in Statistiche
stranieri):
¤
complessivamente: Marocco (3.850), Romania (3.509), Albania
(2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)
¤
per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia
(414), Egitto (286), Ghana (259)
¤
per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363),
Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)
o
laurea: 1964
o
media superiore: 8384
o
professionale: 271
o
licenza media: 6567
o
licenza elementare: 1163
o
nessuno: 1024
o
non disponibile: 2236
40. Apolidia (torna all'indice)
-
Status di apolide;
esclusione
-
Certificazione dello
status di apolide
-
Contenuto dello
status di apolide
-
Coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
-
Cifre
Status di apolide; esclusione (torna all'indice
del capitolo)
o
il padre e' apolide
o
la legge del paese del padre non gli
permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita
del figlio all'estero)
o
il padre e' ignoto o non sposato con la
madre al momento della nascita
o
il padre non e' stato in grado di
effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della
cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato
forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la
documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha
abbandonato la famiglia)
o
un crimine contro la pace
o
un crimine di guerra
o
un crimine contro lÕumanitaÕ
o
un crimine grave di diritto comune al di
fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi
o
azioni contrarie alle finalitaÕ delle
Nazioni Unite
o
si esortano le autorita' italiane ad
assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri
competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong,
prefigurato dalla Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020,
definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la
questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni
individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno
degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare
riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di
genitori apolidi
Certificazione dello status di apolide (torna
all'indice del capitolo)
o
atto di nascita (tradotto e asseverato,
se la persona e' nata all'estero)
o
documentazione relativa alla residenza
(nota: nella prassi, residenza legale) in Italia
o
ogni documento idoneo a dimostrare lo
status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com.
Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte
App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza
per ciascuno Stato; Trib.
Vicenza e Trib.
Roma: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dÕAppello di Roma, citata in Com.
Gruppo Abele 7/5/2004:
sufficienti indizi; Corte
App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso
di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene
chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei
genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non
e' cittadino di quel paese; nello stesso senso, Trib.
Roma: secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e'
sufficiente la prova indiziaria (nel caso, la prova che l'interessato non e'
cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in
Italia, dove e' nato)
o
copia del permesso di soggiorno (nella
prassi)
Contenuto dello status di apolide (torna
all'indice del capitolo)
o
esercizio di professioni salariate
o
esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaÕ commerciali e
industriali
o
esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
(Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennit
di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellÕassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)
o
l'assegno per l'assistenza personale e
continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L.
222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non
contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia (circ.
INPS 110/2012)
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche
un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di
lavoro
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di
lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato
membro
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio
domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita
abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed
eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di
residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la
propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e'
lo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell'
Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori
di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio
domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
se la persona interessata esercita
attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte
della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona interessata non esercita
alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato
membro di residenza
o
in tutti gli altri casi, se la persona
esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si
applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per
prima la richiesta
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro un
certo termine
¤
Sent.
Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
¤
Sent.
Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione dovuta ai sensi della
legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo
delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti
sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si determini, in capo
all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova
una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che,
nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura
sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto
all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
¤
Sent.
Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con
detta prestazione di assicurazione malattia
¤
Sent.
Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro
Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo
nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una
situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui
si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni
oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellÕerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di
disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla
legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al
trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non
prioritariamente competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
¤
in Italia, le prestazioni familiari cui
si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 sono (circ.
INPS 86/2010):
-
l'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti
da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
-
gli assegni familiari e le quote di
maggiorazione
¤
applicazione del criterio della
convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari
coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della
situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo
destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione
familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio
naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione
di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questÕultimo
non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali,
l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti
domanda
¤
coordinamento del criterio della
posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso
di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il
criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia
diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere
applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri
presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione
del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa
riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa
svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al
collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con
priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno
successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo
stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste
alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di
disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per
l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta
raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare
delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
¤
Sent.
Corte Giust. C-443/11:
-
nel caso di un lavoratore frontaliero che
si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di
ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre
di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale
lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in
via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di
disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di
ricollocamento
-
e' legittimo che lo Stato membro
dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di
concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore
frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno
di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale,
per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la
normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in
disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
-
la nozione di "situazione
invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa
nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale
accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per
chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui
beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Limiti all'allontanamento (torna all'indice del
capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
41. Norme a regime (torna all'indice)
-
Normativa di
riferimento; ambito di applicazione
-
Familiari di
cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare
-
Diritto di uscita dal
territorio dello Stato
-
Diritto di ingresso
nel territorio dello Stato
-
Diritto di soggiorno
per periodi di durata non superiore a tre mesi
-
Diritto di soggiorno
per periodi di durata superiore a tre mesi
-
Giurisprudenza della
Corte di Giustizia europea
-
Condizioni per la
celebrazione del matrimonio in Italia
-
Conservazione del
diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione
-
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
-
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse
-
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa
-
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria
-
Casi particolari di
iscrizione anagrafica di cittadino comunitario
-
Disposizioni
transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
-
Verifica dei
requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione;
cancellazione
-
Iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino comunitario
-
Dichiarazioni di
residenza ai fini dell'iscrizione o della variazione anagrafica
-
Carta di soggiorno
di familiare straniero di un cittadino dell'Unione
-
Conseguenze di
decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
-
Mantenimento del
diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
-
Mantenimento del
diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
-
Diritto di soggiorno
permanente
-
Dimostrazione della
titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti
-
Riconoscimento o
valutazione dei titoli di studio
-
Guida
-
Accesso alla
prestazione di servizi
-
Parita' di
trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
-
Coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
-
Assistenza sanitaria
per soggiorni di durata non superiore a tre mesi
-
Assistenza sanitaria
per soggiorni di durata superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN
-
Assistenza sanitaria
per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno
-
Assistenza
sanitaria: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
-
Misure di protezione
sociale
-
Denuncia alla
Commissione europea di inadempimenti del diritto comunitario
-
SOLVIT
-
Limiti al diritto di
soggiorno
-
Scambio di
informazioni tra Stati membri sulla pericolosita' della persona
-
Reingresso a seguito
di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona
-
Allontanamento del
cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti
-
Cancellazione
anagrafica a seguito di allontanamento
-
Disposizioni comuni
sui ricorsi
-
Soggiorno illegale
quale aggravante: illegittimita' costituzionale
-
Consultazione da
parte di altro Stato membro riguardo alla pericolosita'
-
Trasferimento di
persone condannate
-
Concessione della
cittadinanza
-
Dati
Normativa di riferimento; ambito di applicazione (torna
all'indice del capitolo)
o
secondo sent.
Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono
invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli
abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs.
286/1998; nello stesso senso Ord.
Cass. 6315/2012 (che ne deriva come, in mancanza di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge straniero di
cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per poter
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR 394/1999
o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare), Sent.
Corte Cost. 202/2013 (che cita sent.
Cass. 17346/2010) e Sent.
Cass. 10383/2013; questa interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di soggiorno non puo'
in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto, in quanto
la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere attestata con qualsiasi
altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art.
19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, nonche' con Sent.
Corte Giust. C-127-08; in senso solo apparentemente conforme con sent.
Cass. 17346/2010, ma in realta' conforme con
Sent.
Corte Giust. C-127-08, Sent.
Cass. 12745/2013, che dichiara, in base a D. Lgs. 30/2007, non applicabile
il requisito di convivenza
o
l'estensione ai familiari stranieri di
cittadini italiani non deriva dal diritto comunitario, ma e' propria
dell'ordinamento italiano; Sent.
Corte Giust. C-434/09 stabilisce che art. 21 TFUE
non e' applicabile ad un cittadino dell'Unione europea che non abbia mai
esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre
soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che
possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro (nota: a maggior
ragione, quindi, non e' applicabile in caso di possesso della sola cittadinanza
italiana), purche' la situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione
di misure di uno Stato membro che abbiano l'effetto di privare costui del
godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di
cittadino dellÕUnione ovvero l'effetto di ostacolare lÕesercizio del suo
diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri
Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
o
il coniuge, a
prescindere dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); note:
¤
Trib.
Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio
omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in
esame, cittadino italiano) ha diritto di
ingresso e soggiorno in
Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione di "coniuge"
contenuta nella Direttiva
2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D.
Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese
ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai
"partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D.
Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni
persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia",
utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito
necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso
dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent.
Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini
dell'applicazione della Direttiva
2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i
matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando
espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
-
il diritto fondamentale della persona
omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare
rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della
Direttiva
2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
¤
La questura di Milano, preso atto della
sentenza Trib.
Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato
Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al
coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato
Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso
relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato
Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un
matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato
Stranieriinitalia)
¤
Circ.
Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib.
Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent.
Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale
di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si
esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto
fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Pescara, che cita anche Circ.
Mininterno 26/10/2012
¤
Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna
norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo)
¤
Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib.
Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e
231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent.
CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e
convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata
esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio
il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria,
rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
-
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso
dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e'
trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso
sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
-
tuttavia (Sent.
CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art. 9
Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a
uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione
nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la
stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale
rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di
art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), non solo in
quella di vita privata
-
conseguenze: i membri di una unione
omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne'
alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a
ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il
diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge
alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent.
Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della
capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib.
Reggio Emilia)
¤
Trib.
Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche
in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo
e diventata donna; nello stesso senso, Trib.
Reggio Emilia:
-
del diritto all'unita' familiare gode
anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il
matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del
sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la rettificazione anagrafica di
attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere
causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio
"d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva
e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare
-
infondata la tesi secondo la quale il
mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere
assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere
al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
-
la questione dell'identita' di genere
deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non
infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto
mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
-
Sent.
CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso
sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
¤
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il
proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito
come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
o
il partner che abbia contratto con il
cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno
Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione
italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte
App. Milano: benefici previsti pre le unioni di fatto equiparabili a quelle
scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di
convivenza more uxorio, devono essere riconosciuti
anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste il sentimento
socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente
intesa
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge
dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); note:
¤
in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da
un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse
siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione
europea; Trib.
Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della
madre, in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent.
Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica); nello stesso senso, Concl.
Avv. Gen. C-86/12:
-
minori in tenera eta', cittadini
dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro,
che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla
libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un
paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio
di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre
che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse
sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di
assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione
personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le
risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al
suddetto ascendente diretto
-
una decisione di uno Stato membro, che
ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo,
ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta',
cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo'
essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il
territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del
nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini
hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio
dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere
la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato
membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da
sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno
condotto una vita familiare
¤
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un
provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine
pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno
nell'ambito dell'Unione europea
o
un estratto dellÕatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
į
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti
e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in
caso di affidamento temporaneo, il diritto di
soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana;
nel senso dell'inclusione implicita, riguardo
all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L.
184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in
base alla Kafalah), Sent.
Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib.
Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva
di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non
equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di
filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi
costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce
effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un
portatore di handicap; in senso opposto, Corte
d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto
marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la
funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento
previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione
dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio
di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso
dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di
Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con
affidamento a cittadino italiano, Trib.
Firenze); nota: Ord.
Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione
della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D.
Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario
in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al
ricongiungimento del minore affidato con Kafalah
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adottanti residenti all'estero
(D.
Lgs. 71/2011):
¤
competente a decidere sulla dichiarazione
di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e'
il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima
residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente
il Tribunale per i minorenni di Roma
¤
l'ufficio consolare territorialmente
competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal
Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
29-bis L.
184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e
acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di
adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio consolare, ricevuta formale
comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in
realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore
o
il Tribunale per i minorenni dispone
l'esecuzione di opportune indagini per accertare la
veridicita' del riconoscimento
o
nel caso in cui vi siano fondati
motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere
impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c.
(autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore
speciale)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ.
MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il
novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano,
come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo
genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere
assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di
appartenenza del cittadino (nota: Direttiva
2004/38/CE non fa riferimento allo Stato dal quale l'unione stabile sia
attestata)
o
gli Stati membri non sono tenuti ad
accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno presentata da familiari
di un cittadino dell'Unione non rientranti nella definizione di cui all'art. 2
co. 2 Direttiva
2004/38/CE, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente ad art.
10 co. 2 Direttiva
2004/38/CE, di essere a carico di tale cittadino
o
gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad
assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle
suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di
soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione
personale e che sia motivata in caso di rifiuto (nota: l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni,
aveva affermato, piu' radicalmente, che uno Stato membro non puo' vietare ad un
cittadino straniero che rientri nell'ambito di applicazione di art. 3 co. 2 Direttiva
2004/38/CE di soggiornare sul suo territorio, nel caso in cui tale
cittadino intenda vivere con un suo familiare cittadino dell'Unione europea,
quando un simile rifiuto leda in modo ingiustificato l'esercizio del diritto
del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri o pregiudichi in modo sproporzionato il suo diritto al
rispetto della vita privata e familiare)
o
gli Stati membri hanno un ampio potere
discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere
conformi al significato comune del termine "agevola" nonche' dei
termini relativi alla dipendenza utilizzati all'art. 3 co. 2 Direttiva
2004/38/CE e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile
o
ogni richiedente ha il diritto di far
verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione
soddisfino tali condizioni
o
per rientrare nella categoria dei
familiari a carico di un cittadino dell'Unione europea prevista all'art. 3 co.
2 Direttiva
2004/38/CE la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di
provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli
chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui e' a carico (nota: il
punto 33 afferma che i vincoli di dipendenza possono esistere senza che il
familiare del cittadino dellÕUnione abbia soggiornato nello stesso Stato di
tale cittadino o sia stato a carico di questÕultimo poco tempo prima o al
momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante)
o
gli Stati membri, nell'esercizio del loro
potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente
alla natura o alla durata della dipendenza (punto 38: in particolare, al fine
di assicurarsi che questa situazione sia reale e stabile e non sia stata
determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato
membro ospitante), a condizione che tali requisiti siano conformi al
significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all'art. 3 co. 2
Direttiva
2004/38/CE e non privino tale disposizione del suo effetto utile (nota: la legittimita' dell'imposizione di condizioni di durata e' motivata
col fatto che non ci si trova di fronte a un diritto automatico; non sembra,
quindi, che analoga imposizione possa essere legittima in relazione ai
familiari a carico con diritto pieno di soggiorno; in ogni caso, nei fatti,
questi familiari otterrebbero una carta di soggiorno della durata di 5 anni,
durante i quali sarebbe improbabile una verifica del perdurare dei requisiti, e
trascorsi i quali i titolari avrebbero gia' maturato il diritto di soggiorno
permanente)
o
la questione se il rilascio della carta
di soggiorno previsto da art. 10 Direttiva
2004/38/CE possa essere subordinato al requisito che la situazione di
dipendenza si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall'ambito di
applicazione di tale direttiva, dal momento che il legislatore non ha
disciplinato tale questione (punto 44)
Diritto di uscita dal territorio dello Stato (torna
all'indice del capitolo)
o
e' illegittima una disposizione nazionale
che prevede lÕimposizione di una limitazione al diritto alla libera
circolazione nellÕUnione europea di un cittadino di uno Stato membro per il
solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un determinato importo
stabilito dalla legge, nei confronti di una persona giuridica di diritto
privato
o
e' illegittima una normativa di uno Stato
membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato
all'adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al
procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede
giudiziaria, puo' essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia
manifestamente contrario al diritto dell'Unione, solo in casi tassativamente
previsti dalla legge, a dispetto del fatto che un siffatto divieto continui a
produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario
Diritto di ingresso nel territorio dello Stato (torna
all'indice del capitolo)
Dichiarazione di presenza (torna all'indice del
capitolo)
Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
(torna all'indice del capitolo)
Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari
(nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse
economiche che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o titolo
equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio
nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia
data dal seguire un corso di studio o di formazione
professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:
¤
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quale
forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione
facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori in tenera eta', cittadini
dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro,
che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla
libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un
paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio
di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre
che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse
sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di
assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione
personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le
risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al
suddetto ascendente diretto
o
una decisione di uno Stato membro, che
ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo,
ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta',
cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo'
essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il
territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del
nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini
hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio
dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere
la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato
membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da
sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno
condotto una vita familiare
o
durata dell'assistenza pregressa, di
quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante
o
situazione personale (legami sociali
nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)
o
ammontare degli aiuti forniti, storia
pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al
sistema di assistenza da parte del cittadino
Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (torna
all'indice del capitolo)
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983:
sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai
fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non
rileva la semplice cessazione della convivenza,
neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999,
l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri
familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di
cittadino italiano, Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib.
Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la
comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione
(nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali)
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985:
la condizione di familiare a carico risulta da una
situazione di fatto (Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05,
il mero impegno di assumersi a carico il famigliare
puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di
quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed
a carico di un genitore straniero, le cui risorse
siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il
genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia
"ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con
quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe
svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib.
Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della
madre, in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent.
Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
o
Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione
europea
¤
minori in tenera eta', cittadini
dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro,
che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla
libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un
paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio
di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre
che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse
sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di
assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione
personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le
risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al
suddetto ascendente diretto
¤
una decisione di uno Stato membro, che ordina
di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente
diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini
dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere
considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio
dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo
essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno
un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello
Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua
efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questÕultimo Stato membro
sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il
loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita
familiare
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari stranieri di
un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03:
l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un
cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano
nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS,
su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione
di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia
effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della
collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in
disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di
soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un
cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare
si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal
fatto che abbia previamente soggiornato legalmente
in altro Stato membro prima del suo arrivo nello
Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ.
Mininterno 28/8/2009, circ.
Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi
familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita
soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare
ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base
alla legislazione di tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione
o
Sent.
Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno
Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo
il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a
risiedere con un suo familiare, cittadino
dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza,
il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il
cittadino dell'Unione interessato, la privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti
attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza
che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-87/12
o
Sent.
Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva
2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla
cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno
derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
¤
nel caso specifico si chiedeva (Punto 33)
se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della
potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un
diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio,
cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del
proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un
altro Stato membro
¤
l'ascendente straniero di cui il
cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera
circolazione (Punti 55 e 56)
¤
il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non
avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando
hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve
necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di
un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)
¤
per essere qualificato come familiare
avente diritto alla libera circolazione si richiede
che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato
membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto
61)
¤
le disposizioni del Trattato relative
alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun
diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono
al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)
¤
esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al
diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il
cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di
circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica
della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale
diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il
territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71
e Sent.
Corte Giust. C-256/11)
o
Sent.
Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un
cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di risorse), sebbene tale cittadino intenda
vivere con sua moglie, anch'essa straniera, residente legalmente in tale Stato
membro e madre di un figlio, cittadino dell'Unione europea, nato da un primo
matrimonio, nonche' con il figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero,
a condizione che tale diniego non comporti, per il figlio cittadino
dell'Unione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei
diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare
o
Sent.
Corte Giust. C-529/11:
¤
il genitore
di un figlio che abbia raggiunto la maggiore
eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva
2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno
qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per
consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi
¤
i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino
comunitario, ed in assenza dei requisiti stabiliti da Direttiva
2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non possono essere presi in
considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto
di soggiorno permanente
Condizioni per la celebrazione del matrimonio in Italia (torna all'indice del capitolo)
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello
stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellÕaltro; nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della
celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita'
appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le
pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai
diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o
la celebrazione del matrimonio puo'
essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il
cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso
di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere
o
la richiesta della pubblicazione di
matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e'
trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va
presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli
uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo dell'ufficio consolare puo'
ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16
anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del
codice civile
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui
ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere
celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
ai fini del rilascio del certificato di
capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di
Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di
effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa
Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato
di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette
e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni
nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale dello stato civile che deve
emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente
l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.),
la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di effettuare le pubblicazioni
continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero
dinnanzi all'autorita' consolare italiana
Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni di
disoccupazione (torna all'indice del capitolo)
o
e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
o
e' in stato di disoccupazione
involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al
Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco
anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno
di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane
per un anno (nota: la Direttiva
2004/38/CE
limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner
registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore
l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent.
Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a
lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere
effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)
o
segue un corso di formazione
professionale (nota: verosimilmente, anche di
riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione
involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il
corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso
"salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione
si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o
autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per
motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino
soggiornante per studio o formazione, di iscrizione
al corso di studio o formazione professionale
o
illegittimo subordinare l'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella
cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti
per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore
a tre mesi
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
veridicita' delle sue dichiarazioni; resta salva la possibilita' di procedere
alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso
senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di
risorse (torna all'indice del capitolo)
o
la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al
disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad
assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per
l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione
delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere
all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio
specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o
illegittimo subordinare la prima
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito
superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della
situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
liceita' delle risorse dichiarate (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita'
lavorativa (torna all'indice del capitolo)
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto
di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di
assunzione al Centro per l'impiego (Mess.
INPS 4602/2008:
modello
ŌUnificato Lav-assunzioneÕ, ai sensi del Decreto
Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009 e circ.
INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione all'INPS
su modello semplificato per l'assunzione),
ricevuta di denuncia allÕINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione
all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre
(solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di
"distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro
italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre -
filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria
(torna all'indice del capitolo)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007
non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per
altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto
dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
cittadini comunitari che soggiornano in
Italia per motivi religiosi: e' richiesta la
dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante
la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa
presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007);
note:
¤
in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere
contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della
stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha
ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono iscritti
all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la
tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o
dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino
l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa
stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui
all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si
procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (circ.
Mininterno 21/7/2009; comunicato
Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha
chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente
applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione
temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art.
32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3
mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il
possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore
italiano (con custodia del minore da risposte del
Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato
di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla
dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare
straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento
rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art.
28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base
della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui
all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di
soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di
integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di
"in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto
conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita'
senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta
implicitamente la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto
all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della
precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e'
tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che, ancora privo di carta di
soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data di
entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo
di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal
momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante
l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di
rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali
requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno
precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo
all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che abbia chiesto
la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs.
30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella
data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta,
rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della
sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno;
impugnazione; cancellazione (torna all'indice del capitolo)
o
il rischio di cancellazione per
irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera
di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
¤
ai fini della cancellazione delle persone
risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica
che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del
Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini
iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze
nel terriotrio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da
associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora
¤
al fine di rintracciare tali persone, il
Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc,
quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.
¤
deve essere data notizia all'interessato
dell'avvio del procedimento di cancellazione
¤
la cancellazione non puo' essere
effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo
censimento, non prima del 9/4/2012)
¤
per persone iscritte prima del precedente
censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano
effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la
cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio
del procedimento
¤
in caso di persona censita, ma non
risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a
rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica
il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli
accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale
Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o
di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del
paese di origine o
provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se
richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico
puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellÕatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
dell'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che
sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il
familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Dichiarazioni di residenza ai fini dell'iscrizione o della
variazione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
o
la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente,
per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei
requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via
telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
¤
la dichiarazione e' sottoscritta con
firma digitale
¤
l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano
l'individuazione
¤
la dichiarazione e' trasmessa attraverso
la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
¤
copia della dichiarazione (recante la
firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del
dichiarante sono acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica semplice
o
sul sito istituzionale del Comune sono
pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta
elettronica, fax)
o
perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (all.
1 circ. Mininterno 27/4/2012) deve essere compilato nelle parti
obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento
di riconoscimento del dichiarante; in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all.
B circ. Mininterno 27/4/2012)
o
la dichiarazione e' registrata entro 2
gg lavorativi, con effetto
giuridico dalla data di presentazione
o
in caso di iscrizione con provenienza da
altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di
provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della
comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione
della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la
certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta
comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti
l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza
rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia,
limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso
dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg prescritti, il
Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura
o
accertamenti
effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di
dimora abituale e degli altri requisiti specifici previsti per i cittadini
comunitari e per il loro familiari stranieri
o
dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione
giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o
in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il
cittadino non italiano), si ripristina la posizione
anagrafica precedente
o
discordanze
tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza
o
accertamente possono essere effettuati,
entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in
contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di
nuova iscrizione, che li valuta
o
trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
Carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino
dell'Unione (torna all'indice del capitolo)
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)
o
documento,
rilasciato dall'autorita' competente del paese d'origine o di provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con
cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellÕatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno
del familiare (torna all'indice del capitolo)
o
il familiare
straniero maturi il diritto di soggiorno permanente
in conseguenza del decesso del cittadino
comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa
o
il figlio del
cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto
in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio (anche straniero) e il genitore (anche
straniero) affidatario di tale figlio mantengono il
diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent.
Corte Giust. C-310/08 e Sent.
Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente
richiesti); Sent.
Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della
presenza e delle cure del genitore per poter
proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato
alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei
genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato
o
il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno
prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo
il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.:
cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del
decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in
Italia) e soddisfa una
delle seguenti due condizioni:
-
essere gia' titolare di diritto di
soggiorno permanente
-
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
-
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente (nota: per
chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso;
si pensi al figlio appena nato)
o
l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti
condizioni:
¤
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
¤
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
o
e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti
altre condizioni:
¤
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato
almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Ord.
Cass. 19893/2010
¤
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo
tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria
¤
il familiare straniero risulti parte
offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellÕambito familiare
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
¤
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che
le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate
necessarie
o
i coniugi possono scegliere, di comune
accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di
cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento
UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L.
218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale
la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
¤
Trib.
Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla
base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i
coniugi
¤
Trib.
Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in
Italia):
-
l'accordo che designa la legge
applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui
e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del
foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento
innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione
in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento
UE n. 1259/2010)
-
le parti devono essere informate sulla
possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento
UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta'
sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un
accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento
UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di
art. 31 co. 1 L.
218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese
di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti,
nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c.,
che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la
manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia
applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero
riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia
deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai
sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia,
salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano
pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato
messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con
altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi
sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di
divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio
celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla
trascrizione dell'atto di matrimonio
¤
in caso di divorzio consensuale emesso
all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti
in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia
stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L.
218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia
contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti
l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando
l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo
di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in
Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del
vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione
non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato
una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta
efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale
all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia,
chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della
competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di
art. 67 L.
218/1995
¤
la sentenza straniera che annulla un
matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo
inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico
(art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
secondo Sent.
Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste
incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq),
dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano
assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi,
avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale
anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte
App. Genova, una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino
e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in
Marocco
o
circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso
della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ.
Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
Sent.
Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in
cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i
luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un
comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari
potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del
minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato
il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di
incontro periodico
Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata non
superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata
superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o
subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed
e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu'
di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva
2004/38/CE,
che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone
possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la
condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o
immediatamente dopo) ovvero, avendo reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002,
non e' stato escluso
dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D.
Lgs. 297/2002
(nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad
art. 4 D.
Lgs. 297/2002);
nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi:
lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato
di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di
durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di
mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio
competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della
disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di
un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di soggiorno permanente (torna
all'indice del capitolo)
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi;
nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-325/09 e Sent.
Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl.
Avv. Gen. C-529/11), per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con
il perdurante possesso dei requisiti che consentono
di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo
il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non
costitutivo (Sent.
Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se
appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di
vecchiaia (circ.
Mininterno 6/4/2007
da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto
a tale pensione"; la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi
cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia;
l'interpretazione data da circ.
Mininterno 6/4/2007,
coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a
seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e
la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato
continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3
anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i
periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a
seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio
col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente
in Italia per almeno 2 anni (sono considerati
trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di
cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia
professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione
assicurativa a carico, almeno in parte, di una
istituzione dello Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro
Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la
Direttiva
2004/38/CE
prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana),
dopo aver soggiornato e lavorato
continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di
iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta'
dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la
cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di
soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il
familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge
superstite la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio col cittadino deceduto
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14,
co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare
che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza
italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e
soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Continuita' del soggiorno (torna all'indice del
capitolo)
o
Sent.
Corte Giust. C-162/09: i periodi di soggiorno
ininterrotti di 5 anni, compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006) sulla base di strumenti
del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data, devono essere presi in
considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi,
intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale
ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a
pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente
o
Sent.
Corte Giust. C-325/09:
¤ per soggiorno legale deve
intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di
beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque
titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent.
Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl.
Avv. Gen. C-529/11) e Sent.
Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del
conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello
Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei
requisiti
che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere in
considerazione tali periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva
2004/38/CE un effetto retroattivo, ma solo di attribuire un effetto
presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale
direttiva; in questo senso, Sent.
Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota: in caso di cittadino straniero che
acquisisca la cittadinanza di uno Stato membro UE (ad esempio: moldavo che
acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi pregressi di soggiorno legale in
uno Stato membro possono essere computati ai fini della maturazione del diritto
di soggiorno permanente?
¤ i periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di scadenza
per la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006) unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato
ai sensi della normativa alora vigente, ma senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di
un qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati
legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno
permanente;
tali periodi sono da considerare alla stregua di "assenze": se di
durata inferiore a 2 anni consecutivi e compiuti successivamente ad un
soggiorno legale ininterrotto di 5 anni, non incidono sull'acquisizione del
diritto permanente
Dimostrazione della titolarita' del diritto di soggiorno e dei
requisiti corrispondenti (torna all'indice del capitolo)
o
un estratto dellÕatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
Riconoscimento o valutazione dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)
o
i cittadini italiani o comunitari, i
cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e i
cittadini svizzeri, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un
titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane
elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore
o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli
effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che
sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun
tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
il riconoscimento puo' riguardare anche i titoli acquisiti in Paesi non
appartenenti alla UE
o
la competenza e' degli Uffici Scolastici
regionali
o
documentazione da presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011):
¤ domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
¤ titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
¤ certificato di
cittadinanza europea (o, verosimilmente, di cittadinanza svizzera o di un Paese
parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)
¤ curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
¤ programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando
risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle
materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto
pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora
neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata
rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
¤ ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
¤ eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
¤ dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
¤ elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
o
le prove integrative sono definite in
base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
l'Ufficio scolastico provinciale individua
un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato
il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da
Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o
la dichiarazione di equipollenza e'
rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la
sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano,
considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute
dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
o
fotocopia del documento di identita'
o
fotocopia del bando del corso
o
copia autentica del titolo di studio
estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione
dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione
dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o
nel caso di procedimenti in cui sia
richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dellÕUnione
europea o a Stati aderenti allÕAccordo europeo o alla Confederazione elvetica,
il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di
esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze
professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile"
valuta, su richiesta dell'interessato (presentata mediante apposito modello)
e previa acquisizione del parere favorevole del MIUR, la corrispondenza dei
titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica
(art. 12 L.
29/2006)
o
"ente responsabile": ente con
natura privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso,
personale con titolo di studio europeo; enti o amministrazioni pubbliche, con
riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a
corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici)
o
ai fini dell'accesso di cittadini comunitari
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche non riservati agli italiani, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(art. 38 D.
Lgs. 165/2001); con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra
i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e alla nomina; i cittadini comunitari che non siano
in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano,
possono chiedere il riconoscimento del titolo,
limitatamente ai fini di quello specifico concorso,
ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (Guida
MIUR 22/10/2008); la domanda puo' essere presentata utilizzando l'apposito modulo
o
nota: nel Vademecum
Pro.Ri.Ti.S. si afferma che
¤ la domanda deve essere
presentata al Dipartimento della Funzione pubblica e al MIUR (in caso di titolo
universitario, all'Ufficio IX della DG per l'Universit, lo Studente e il
Diritto allo Studio Universitario; in caso di titolo di scuola secondaria di
secondo grado, all'Ufficio VI del Dipartimento per lÕIstruzione - DG
Ordinamenti Scolastici)
¤ la valutazione del MIUR
e' vincolante, nel caso in cui la procedura sia stata attivata ai fini della
partecipazione a un concorso bandito da un ente pubblico; non vincolante, nel
caso in cui sia stata attivata a partire dalla richiesta di consulenza di un
privato
¤ ottenuta la valutazione
del MIUR ed entro 2 mesi dalla data di inoltro della domanda, il Dipartimento
della Funzione Pubblica emette il Decreto di riconoscimento
o
subordinatamente al requisito dell'eta',
che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli
studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, a partire dai 10
anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani
provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di
possedere adeguata preparazione sullÕintero programma prescritto per
l'idoneita' alla classe cui aspirano (art. 192, co. 3 D.
Lgs. 297/1994)
o
in caso di iscrizione ad una istituzione
scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato puo' alternativamente
richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza
conclusiva del primo ciclo di istruzione; se cittadino straniero, il Consiglio
di Classe dell'istituzione scolastica puo' subordinare l'accoglimento della
richiesta al superamento di prove integrative
o
finalita': ottenere il riconoscimento
dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari
o
effettuato, in autonomia, dagli atenei,
entro 90 giorni, piu' eventuali 30
o
documentazione richiesta:
¤
modulo di domanda compilato, reperibile
sui siti dei singoli Atenei
¤
diploma di maturita' in originale,
corredato di dichiarazione di valore
¤
titolo accademico in originale (se
conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement
¤
elenco degli esami sostenuti, attestante
anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita'
pratica
¤
programma degli esami sostenuti presso
l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o
i documenti scritti in lingua straniera
devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua
straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla
traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve
essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano
o
i documenti in fotocopia possono essere
autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di
qualunque Comune italiano
o
esito possibile:
¤
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
¤
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso
(viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi
universitari riconosciuti e quelli da conseguire)
¤
esito negativo
o
il richiedente puo' appellarsi al MIUR
entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la
decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o
per esigenze
istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere
prorogato di 30 gg
o
in mancanza di riconoscimento, il
richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa
sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre possibile il ricorso al TAR o
al Capo dello Stato
o
accesso ai
pubblici concorsi
o
attribuzione di
punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in
carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o
determinazione di
questioni previdenziali
o
iscrizione ai
Centri per l'impiego
o
accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della
laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del
contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai
sensi della L.
49/1987
o
partecipazione a selezioni per
l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti
dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione alle selezioni gestite dal
Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Studio universitario (torna all'indice del
capitolo)
o presentano il libretto
universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se
immatricolati presso Atenei esteri
o seguono le modalita'
autonomamente stabilite dallÕUniversita', se non immatricolati presso Atenei
esteri
o si tratta di una
discriminazione indiretta
o solamente gli aiuti per
il compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti
ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art.
24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)
o e' legittimo per lo Stato
membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il
richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova
richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non
deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento
non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di
collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di
effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)
Guida (torna all'indice del capitolo)
o
una differenziazione tra gruppi fondata
su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo
o
art. 56 Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e'
applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in
cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure
poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi
privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art.
56 Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti
al giudice nazionale
o
una differenziazione dei premi
assicurativi basata sulla cittadinanza puo' rappresentare una restrizione
discriminatoria della libert di fruire di un servizio che non appare
giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza dellÕesperienza di
guida, ad esempio) un impatto sulla capacit di guida degli utenti e, quindi,
non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi
assicurativi
Accesso ad attivita' economiche, alla formazione professionale e
all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali
(torna all'indice del capitolo)
o
Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici
poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per
attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri;
attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e
organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione,
anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di
valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano
l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta'
coercitiva)
o
fotocopia del documento di identita'
o
fotocopia del bando di concorso
o
copia autentica del titolo di studio
estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione
dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione
dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o
il datore di lavoro italiano o straniero
che intenda assumere o trasferire lavoratori italiani o comunitari residenti in
Italia per eseguire opere, commesse o attivita' lavorative in paesi non
appartenenti all'Unione europea deve chiedere il rilascio di una autorizzazione
del Minlavoro (art. 1 co. 1 e art. 2 L.
398/1987); la disposizione non si applica ai lavoratori autonomi, ai
dipendenti della Pubblica amministrazione, ai marittimi e al personale di volo,
ai dipendenti inviati all'estero in missione o trasferta
o
l'autorizzazione e' subordinata
all'accertamento (anche mediante le informazioni fornite dal MAE) della
sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo economica
o
l'autorizzazione e' concessa entro 75 gg
(90 gg, in caso di domanda presentata dall'estero); si applica il
silenzio-assenso dopo 30 gg per il datore che abbia depositato un
contratto-tipo concordato con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative
o vi abbia aderito
o
in caso di comprovata urgenza, il datore
che abbia depositato un contratto-tipo concordato con le organizzazioni
sindacali piu' rappresentative o via abbia aderito puo' assumere o trasferire
lavoratori senza attendere l'autorizzazione, ma dandone comunicazione al
Minlavoro e al MAE almeno 3 gg prima dell'assunzione o trasferimento
o
l'autorizzazione puo' essere utilizzata
solo per lavoratori iscritti in una apposita lista
o
la comunicazione di assunzione, mediante
UNILAV, deve essere effettuata anche se l'assunzione avviene direttamente nel
paese non appartenente all'Unione europea
o
iscrizione nella lista e richieste di
autorizzazione effettuate solo per via telematica
o
tener conto dell'esperienza professionale
e dell'anzianita' maturate dai medici in altro Stato membro all'atto di
determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario,
grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico
o
evitare che gli insegnanti che detengono
qualifiche ottenute in Italia ricevono punti addizionali all'atto di
determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di
insegnamento
o
alle corse su strada o su pista in gare
regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani,
anche se sono tesserati per societa' di altra regione
o
alle corse su strada o su pista in gare
internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo
per una federazione straniera (e non anche alla Fidal)
o
alle corse su pista in gare nazionali per
categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione
Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o
stranieri (e non solo italiani)
o
per le corse su strada in gare regionali,
i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per
italiani) tesserati Fidal
o
per le corse su strada in gare nazionali,
i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal,
senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari
o
per gare nazionali e internazionali, e'
riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della
partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani
o
sono escluse
le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellÕaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste
dallÕordinamento italiano
o
l'attivita', o lÕinsieme delle attivita',
il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi
o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o
allÕaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se
lÕaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lÕimpiego di
un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o
della ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le
attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita'
che riguardano il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per
le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellÕiscrizione in
Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellÕuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di
lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni
di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dellÕuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le
professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione,
per i docenti di scuole dellÕinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellÕuniversita' e della
ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere
esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento
di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che
non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali
per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei
beni culturali
o
il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o
attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore,
almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di
dichiarazione corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgimento
della professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle
qualifiche professionali
-
dimostrazione di aver svolto la professione
per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello
Stato di stabilimento, occorre)
-
prova di assenza di condanne penali (solo
per professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da
parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla
ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata
all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da
efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in
apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al
destinatario della prestazione dei dati relativi a
titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellÕesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e'
subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera
prova di tale possesso l'aver esercitato
l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'),
in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le condizioni
minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato membro
e' riconosciuto automaticamente ai fini
dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente
all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento
dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il
titolo
¤
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Æ
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
Æ
situazioni in cui, per una delle
professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni
minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a
tale riconoscimento
Æ
professionisti che abbiano ottenuto il
riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro,
avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente
all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha
riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto il possesso di una
qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi
secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e'
riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di
provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e
qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova
attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della
formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del
titolo di formazione ed eventuale attestato dellÕesperienza professionale (ed
eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
-
attestato relativo alla natura ed alla
durata dellÕattivita', rilasciato dallÕautorita' o dallÕorganismo competente
dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di
riconoscimento sulla base dellÕesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a
onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati
dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la
particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia'
valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e'
automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellÕOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da
Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
¤
la disciplina delle misure
compensative per il riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti
all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica,
infermiere e' contenuta nel Decreto
Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste
professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dellÕassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento
automatico
o
non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso
parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo
stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come
quello di massaggiatore-idroterapista, che gli
consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle
attivita' riconducibili alla professione di
fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti
di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in
realta' necessario seguire una formazione
completa per accedere alla professione di fisioterapista
o
Punto 31: nei casi, invece, in cui il
livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza
e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili
e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del
richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante
possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di
compensazione previsti da art. 14, par. 1 Direttiva
2005/36/CE
o
Punto 34: uno dei criteri decisivi che le
autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che
l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno
oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla
professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale
attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato
membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in
caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante
dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo
professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal
timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi
Accesso alla prestazione di servizi (torna
all'indice del capitolo)
o
finalita': abbattere per quanto possibile
le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente
al diritto di uno Stato membro ("prestatori")
o
servizio:
qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza
vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o
il decreto non si applica
¤
ai servizi che implichino l'esercizio di
pubblici poteri
¤
ai servizi di interesse economico
generale svolti in regime di esclusiva
¤
ai servizi sociali riguardanti gli
alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle
persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da
amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni
che perseguono scopi caritatevoli
¤
ai servizi finanziari
¤
ai servizi di comunicazione
¤
ai servizi di trasporto
¤
ai servizi di somministrazione di lavoro
¤
ai servizi sanitari ed a quelli
farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle
professioni sanitarie
¤
ai servizi audiovisivi
¤
al gioco d'azzardo e di fortuna
¤
ai servizi privati di sicurezza
¤
ai servizi forniti da notai
o
sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs.
206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva
2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide
su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva
2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre
norme attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata
o
l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla
sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di
iscrizione in un registro italiano o di svolgimento
dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica
o
in presenza di motivi imperativi di
interesse generale (tra i quali, in base alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, lÕordine pubblico, la pubblica
sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il
mantenimento dellÕordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela
dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori,
compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la
salvaguardia dellÕequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la
prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione
dellÕambiente e dellÕambiente urbano, compreso lÕassetto territoriale in ambito
urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana
amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della
proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la
salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi presenti nella
societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e
filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il
mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della
lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e
artistico, e la politica veterinaria), l'accesso
alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non
discriminatori); in particolare, possono essere
imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale,
restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di
dipendenti
o
fatte salve le disposizioni istitutive e
relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo
se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita';
le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente
conoscibili dagli interessati
o
i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in
un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio,
sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro
forniscano al riguardo le informazioni necessarie
o
il numero
delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi
puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche
disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione,
sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e'
rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base
del'esistenza di particolari legami con questo
o
quando sia previsto un regime
autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione
di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della
segnalazione pu essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione allÕamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se
cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso
disciplinata da articolo 20 L.
241/1990
o
qualora sussista un motivo imperativo
di interesse generale, puo' essere imposto che il
procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso
o
quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di
servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o
e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza
di motivi imperativi di interesse generale o il
caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili
o
salve le disposizioni di cui al Titolo II
del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?),
stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali
requisiti possono essere imposti, comunque nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita'
pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto
legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto
l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula
base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o
di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile
derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il
comma 1 e' pleonastico)
o
le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri
che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi
riguardanti il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno
o
ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale
italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante
il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo del distacco, in
conformita' al D.
Lgs. 72/2000
o
i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione nazionale che sono
stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione
delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni
trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al
Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o
la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il
destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di
esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione
di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore
e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o
l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla
nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la
possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono
direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con
questa disposizione
o
non puo'
essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul
territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia'
stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una
garanzia complementare per gli aspetti non inclusi
o
salvo che sia disposto diversamente dalle
disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche
professioni, la domanda di iscrizione in albi,
registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e'
presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente,
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per
ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro
due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L.
241/1990 sul silenzio-assenso; il
rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere
pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti
al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o
i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate;
costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D.
Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza
Parita' di trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza
e accesso all'alloggio (torna all'indice del capitolo)
į
Nota: le misure di natura assistenziale
(non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X Regolamento
CE 883/2004):
o
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
o
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
o
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
o
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
o
integrazione delle pensioni al trattamento
minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
o
integrazione dellÕassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
o
assegno sociale (L.
335/1995)
o
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988); nota (circ.
INPS 110/2012): l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al
titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L.
222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non
contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in
uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al
di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata,
con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto
fine alla coabitazione col cittadino comunitario,
mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia
straniera, non rientra nella sfera di applicazione
di Regolamento
CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate,
ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima,
quali familiari del summenzionato cittadino
comunitario, o, in caso
contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o
e' legittima
una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella
situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
o
sullo Stato membro che imponga tale
requisito grava non soltanto l'onere di dimostrare, con elementi idonei a
suffragare la dimostrazione, che la misura nazionale in questione e'
proporzionata all'obiettivo perseguito (paragrafo 82 della sentenza)
o
il finanziamento degli studi concesso da
uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce per il lavoratore migrante
un vantaggio sociale ai sensi della normativa dell'Unione europea, qualora egli
continui a provvedere al mantenimento del figlio
o si tratta di una
discriminazione indiretta
o solamente gli aiuti per
il compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti
ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art.
24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)
o e' legittimo per lo Stato
membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il
richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova
richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non
deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento
non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di
collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di
effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)
o non e' legittima, in linea di principio,
una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio economico per il
compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello
Stato membro medesimo ed operi una disparita' di trattamento, costitutiva di
una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui
trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori
frontalieri svolgenti un'attivita' nello Stato membro stesso
o se e' vero che
l'obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un
diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia
del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a
giustificare tale disparita' di trattamento e che un requisito di residenza e'
idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto
necessario
ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito, considerato che impedisce
di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del
reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la societa' o con il mercato del
lavoro
dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che
continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore
frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi gia'
lavorato per un significativo periodo di tempo
o
carta di soggiorno per cittadini UE non
ancora scaduta
o
attestato di diritto di soggiorno
permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)
o
iscrizione anagrafica
o
carta di soggiorno per familiare di
cittadino dell'Unione (o permesso CE slp)
o
carta di soggiorno permanente per familiari
di cittadini europei
o
art. 20, co. 10 L.
133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno
sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della
legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la
normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera
circolazione sollevata da un'interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta
della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate
sulla L.
133/2008)
o
Esposto
ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto
dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini
comunitari al beneficio della Carta acquisti per
genitori, affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art.
81 co. 29 e seguenti L.
133/2008); nota: art. 60 L. 35/2012 avvia una sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000
abitanti della carta acquisti, con fruizione estesa
ai comunitari e ai familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno
(oltre che agli stranieri titolari di permesso CE slp; Decr.
Minlavoro 10/1/2013)
o
Trib.
Brescia: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative
nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia
Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di
parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ.
INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio,
casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu'
di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'
art. 70, co. 1 Regolamento
CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito
da Regolamento
CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno
sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento
CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di
residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n.
9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di
disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito
della residenza triennale sul territorio regionale;
nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno
di natalita' a requisiti di residenza di lungo
periodo; nota: presentato
un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che
ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la
disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla
fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per
italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli
interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e
disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, di cittadini comunitari; ricorso
del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L.
328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso,
nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non
si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone,
indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt.
2, 3, 38 e 97 Cost.);
Sent.
Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere
categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di
residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata,
essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del
contendere)
o
Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a
favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in
Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e
benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge
Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
¤
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
¤
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
¤
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
¤
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
con Esposto
alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola
riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal
diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera
alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia,
prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per
chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni
o
la Commissione UE ha chiesto, con una lettera
alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva
2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o
aperta dalla Commissione UE una procedura
di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
¤
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione
di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni
e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge
Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare
dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un
requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da
una Lettera
del Presidente del Consiglio dei Ministri)
¤
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
Trib.
Trieste: indirettamente discriminatorio il
comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia
Giulia nell'indire un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno
delle locazioni, previsti da art. 12 della Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2003 subordinandoli ad un requisito di
anzianita' di residenza decennale in Italia per
effetto degli art. 4 e 5 Legge
Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009; la finalita' di contenimento della
spesa pubblica, addotta dal Legislatore regionale, non puo' legittimare la
limitazione alla fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza
europea; Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia-Giulia sono tenuti, in via
solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro
le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente
esclusi dalla graduatoria (nota: Regione
Friuli-Venezia Giulia condannata ai sensi di art. 2 Direttiva
2000/43/CE, che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di
discriminare)
o
approvata la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione
Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini
dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani,
comunitari e loro familiari, titolari di permesso CE slp, rifugiati e
beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza
quinquennale in Italia per gli altri stranieri
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI,
con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.;
Delibera
del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle
disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle
prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente
violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.,
nonche' di art. 3 Cost.,
dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che
avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha
invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti
mossi nell'ambito della procedura
di infrazione (da una Lettera
del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera
ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la
procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei
comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent.
Corte Cost. 222/2013:
¤
illegittimita' costituzionale di art. 2 e
art. 8 co. 2 Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle
prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale
da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della
stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs.
286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co.
2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la
provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse
destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra'
che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente
irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione,
non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari
dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel
tempo di tale insediamento (Sent.
Corte Cost. 40/2011 e Sent.
Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e'
relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non
ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent.
Corte Cost. 2/2013)
¤
illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel
territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del
pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione
sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo
periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit
presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una
prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre
particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza
allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla
societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della
restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza
per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della
residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente
superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore
regionale ha violato art. 3 Cost.
¤
legittima, invece, l'imposizione di
requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della
natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento
lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un
bisogno primario dell'individuo
¤
legittima anche l'imposizione di
requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei
bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e
a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a
conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita'
locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito
dellÕassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e
riducendone lÕefficacia
o
Ord.
Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le
modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011,
che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di
accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel
territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di
necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio
nazionale
o
Sent.
Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge
Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non
autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui
stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti
dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di
soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere
al permesso CE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria,
all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost.,
dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una
disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti
dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici
previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior
onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi
e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di
soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di
bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale;
nota: il Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come
illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale
o
Sent.
Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge
Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale
condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo
familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione
"da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle
prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad
una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del
beneficio (Sent.
Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di
un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e
significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in
termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o
provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o
dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o
dimora da piu' anni (Sent.
Corte Cost. 2/2013 e Sent.
Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come
illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno
regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i
quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e
cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della
residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs.
286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della
regione e di art. 117 Cost.
o
Sent.
Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge
Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito
della titolarita' del permesso CE slp la concessione dell'assegno di cura agli
stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di
art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento
15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi";
i requisiti per il permesso CE slp non si raccordano, infatti, con la generale
previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere
che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore
rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta
che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura
sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno
specifico titolo di soggiorno (Sent.
Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che
potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio
che la misura sociale si propone di superare (Sent.
Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio di
parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della
singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di
accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a
consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al
requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini
dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con
gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la
finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione
assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli
minimi essenziali; nota: il Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come
illegittima la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le
persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della
Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini
stranieri, al possesso del permesso CE slp, in quanto norma in cpontrasto col
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei
cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con
violazione di art. 117 co. 1 Cost.
o
Sent.
Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 16, co. 4
(limitatamente alle parole "da cinque anni") e co. 2 (limitatamente
alle parole "ininterrottamente per un anno"), L.
Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che i comunitari che
abbiano assolto l'obbligo scolastico possono usufruire delle sovvenzioni
previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti
ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano; violazione di art. 3 Cost.,
dato che la mera durata della residenza non puo' essere ritenuta una circostanza
idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali
interessati alla provvidenza in questione
o
Ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della
illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge
regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei
beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in
particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella
regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani
residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla
presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei
cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini
comunitari e dei titolari di permesso CE slp, violazione delel norme statali
sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno
della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa,
contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza
richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto
sociale all'abitazione (Sent.
Corte Cost. 40/2011, Sent.
Corte Cost. 61/2011)
Trattamento fiscale (torna all'indice del
capitolo)
Cittadini Rom (torna all'indice del capitolo)
o
garantire che tutti i bambini Rom portino
a termine il ciclo della scuola primaria: attualmente la percentuale e'
inferiroe al 42%
o
pieno accesso alla formazione
professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo: il
tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente molto inferiore
alla media europea
o
parita' di accesso all'assistenza sanitaria,
alle cure preventive e ai servizi sociali; scopo prioritario: ridurre il tasso
di mortalita' infantile
o
parita' di accesso agli alloggi, compresi
gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita' Rom alla rete idrica ed
elettrica
o
istruzione:
si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere
le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a
scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena
istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che
puntino alla partecipazione dei giovani allÕistruzione universitaria,
all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse
di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero
essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse
necessarie
o
alloggio: si
indica come priorita' quella di Ēaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio
di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di
logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle
opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa
dislocazione; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione
delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi
precisi
o
lavoro: si
da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per
superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo
sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento
specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero
essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie,
e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio
o
salute:
particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari
sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con
particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la
salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura
medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento
di lavoro 133 allegato alla Comunicazione
della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero
essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse
necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi
segnaletici, comunque invasivi della liberta'
personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro
modo la loro identita', anche
nei confronti dei minori ed in assenza di una norma
di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione
dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta'
personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D.
Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
sensibili (nello stesso senso, TAR
Lombardia)
o
illegittimita' del Regolamento
per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione
Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque
acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme
interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di
circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale,
garantito da art. 16 Cost.
¤
potere dell'Amministrazione di elaborare
proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette
proposte, per violazione della liberta' di
scegliere la propria attivita' lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento
delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i
seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta'
di circolazione e di soggiorno sul territorio
nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione dell'orario di visite e
potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di
sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul
territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.,
e del diritto alla vita di relazione
o
riforma, in parte, TAR
Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento
interno)
o
osserva come, benche' negli atti
preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita'
del nomadismo, l'intera operazione non sembra di
carattere discriminatorio, giacche' le misure si
applicano a tutti coloro che si trovano nei campi
nomadi
o
rigettato il ricorso del Governo Italiano
contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011
o
Sent.
Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile),
nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul
fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da
un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile
traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti
ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale
collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni
interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la
decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e'
sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata
su una valutazione del merito
o
il fatto che il Consiglio di Stato possa
aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di
illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche'
in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla
Cassazione
o
non e' neanche sindacabile dalla
Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita'
derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui
lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due
anni)
o
ha ritenuto che
¤
la realizzazione del nuovo campo nomadi
esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso
a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero
incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di
comprometterne la pari dignita' sociale
¤
all'interno delle azioni del Piano Nomadi
di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo
etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti
predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma
non appartenenti a tali comunita'
¤
il codice comportamentale imposto agli
abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto
della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di
riunione
o
ha ordinato la sospensione delle
procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato
Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione
o
non e' fondata la tesi secondo cui
sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita
in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal
Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o
appare anche evidente, dai documenti
depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo
assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza
obbligo di permanenza nel villaggio
o
il villaggio e' dotato almeno dei servizi
sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono
sprovvisti
o
il criterio alla base dell'assegnazione
degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa
migliore, non all'origine etnica
o
Rom e Sinti: si considera molto
favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020;
occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la
partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica;
preoccupante il taglio di risorse destinate ad UNAR
o
Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche
dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato
l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e
che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del
governo italiano, contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire
lÕapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere
dall'esito del ricorso stesso
o
antiziganismo: le autorita' italiane
dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione
di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo
e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro
l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali
o
crimini d'odio: le autorita' italiane
dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si'
che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione
razzista dei reati commessi.
o
apolidia: si esortano le autorita'
italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei
ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e
delle Ong, prefigurato dalla Strategia
nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020,
definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la
questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni
individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno
degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare
riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di
genitori apolidi
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
(Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)
o
si applicano ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari
o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro,
se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri
o
si applicano ai cittadini degli Stati SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione
Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in
base alla Decisione
Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ.
INPS 111/2012); nota: le modifiche apportate da
Regolamento
UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione
della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ.
INPS 115/2012); non si applicano pero' nei
rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i
periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE
(cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o
non si
applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino
a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
non si
applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che
continua ad applicare il Regolamento
CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia'
applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lÕadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallÕINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennita'
di mobilita', nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellÕassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)
o
l'assegno per l'assistenza personale e
continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L.
222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non
contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia (circ.
INPS 110/2012)
o
l'ambito oggettivo di applicazione e' piu'
esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche
un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di
lavoro
o
legislazione dello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro,
se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu'
Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati
membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato
membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di
lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato
membro
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio
domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita
abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed
eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di
residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la
propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e'
lo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due
o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell'
Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori
di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio
domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
se la persona interessata esercita
attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte
della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona interessata non esercita
alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato
membro di residenza
o
in tutti gli altri casi, se la persona
esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si
applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per
prima la richiesta
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lÕinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione
(circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa
che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro un
certo termine
¤
Sent.
Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
¤
Sent.
Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione dovuta ai sensi della
legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo
delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti
sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si determini, in capo
all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova
una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che,
nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura
sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto
all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
¤
Sent.
Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con
detta prestazione di assicurazione malattia
¤
Sent.
Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato
membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale,
purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione
sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non
presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un
tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e
sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto
nazionale
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allÕindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lÕattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellÕerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione,
salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione
piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con
eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente
competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma
o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lÕimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
¤
in Italia, le prestazioni familiari cui
si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 sono (circ.
INPS 86/2010):
-
l'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e
domestici
-
gli assegni familiari e le quote di
maggiorazione
¤
applicazione del criterio della
convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento
CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari
coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della
situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo
destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione
familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio
naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione
di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questÕultimo
non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una
dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del
genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche'
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali,
l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti
domanda
¤
coordinamento del criterio della
posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso
di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento
CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono
affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli,
sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso
sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L.
151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa
o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto
all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche
nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ.
INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio
della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto
alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato,
e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge,
l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di
famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento
CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione
protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di
propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in
uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al
di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata,
con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto
fine alla coabitazione col cittadino comunitario,
mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia
straniera, non rientra nella sfera di applicazione
di Regolamento
CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate,
ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima,
quali familiari del summenzionato cittadino
comunitario, o, in caso
contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o
e' legittima
una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella
situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa
riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa
svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al
collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con
priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello
di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellÕINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno
successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo
stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste
alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di
disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per
l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta
raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare
delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
¤
Sent.
Corte Giust. C-443/11:
-
nel caso di un lavoratore frontaliero che
si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di
ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre
di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale
lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in
via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di
disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di
ricollocamento
-
e' legittimo che lo Stato membro
dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di
concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore
frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno
di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale,
per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la
normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in
disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
-
la nozione di "situazione
invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa
nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale
accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per
chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui
beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento
CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dÕinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1: certificato
relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al
possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lÕassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
o
Accordo sulle obbligazioni reciproche in
materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellÕallegato XIV
del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959
(riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954;
con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
art. 45, co. 3 Convenzione sulla
sicurezza sociale 7/7/997 relativa allÕex zona B del Territorio libero di
Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre
1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento
CE 883/2004 e Regolamento
CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile acquisire il diritto a
prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale
diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la
decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere
fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013 non possono essere
corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti
di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del
beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per
l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni relative alla
totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel
coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento
CE 883/2004 e Regolamento
CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in
merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere
applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento
CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore;
ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici
dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a
essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile
la convenzione italo-croata
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo
sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del
Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del
Canale, Jugoslavia (con Macedonia e Bosnia ed Erzegovina[6]), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dÕEuropa
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre
mesi (torna all'indice del capitolo)
o
la tessera ha sostituito (da Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) i modelli comunitari
E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio
e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119
(temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per
la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)
o
ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota
Minsalute)
¤
cittadini italiani, residenti in Italia e
a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso
di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello
E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro
¤
cittadini comunitari e stranieri iscritti
al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri
iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento
CEE n. 859/2003)
o
la tessera copre l'assistenza
sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero
per proseguire senza interruzioni il soggiorno,
incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al
trattamento di condizioni croniche o preesistenti
o
sono erogabili solo prestazioni incluse
nei livelli essenziali di assistenza (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto
il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata
del soggiorno" e' effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel
considerare non necessarie, e quindi non erogabili,
tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato
in Italia per motivi non sanitari (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
non sono erogabili le prestazioni sanitarie che, pur essendo necessarie, costituiscono lo
scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di
preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente
notificata alla ASL mediante presentazione del modello E112/S2 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
le donne hanno diritto ai controlli in
gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
alla cittadina comunitaria in possesso
della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si
trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso
rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato,
neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle
disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento
CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento
CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di
tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i
Regolamento
CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come
componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com.
Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)
o
l'interruzione di gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato di
diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e
gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio
quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza (da Nota
Minsalute)
o
i cittadini comunitari che usufruiscono
dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un
Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota di partecipazione
alla spesa a carico dell'assistito in base alla
legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com.
Politiche comunitarie 16/7/2010)
o
le prestazioni effettuate dai Medici di
Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il
sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali
non grava alcun onere (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
qualora siano presenti i servizi della
Medicina della continuita' assistenziale e della Medicina turistica,
l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con
possibilita' di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al
rientro nel proprio paese d'origine (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
la prescrizione delle visite mediche,
specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini in temporaneo
soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta,
compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici, viene
riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto per rilevare i
dati dellÕistituzione estera competente (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota
Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di
copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per
poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile
chiedere all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) di inviare per fax o
e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che
offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota
informativa della Commissione UE); Circ.
Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo
provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance
House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
o
per importi modesti (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) o se l'attestato di
diritto non perviene entro la scadenza del
soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e'
richiesto per intero direttamente all'interessato,
che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
a seconda della legislazione vigente
nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare
di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a
completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota
Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il
rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM
competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al
rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da
parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota
informativa della Commissione UE)
o
ogni membro della famiglia deve avere la
propria tessera
o
ogni paese e' responsabile per la
produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale
o
in Italia, la TEAM e' rilasciata
dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr.
Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr.
Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della
Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle
entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non
ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota
Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr.
Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo
delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge
78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono
anche richiedere on line la tessera all'Agenzia
delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato
sostitutivo (Nota
Minsalute)
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi:
iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna
all'indice del capitolo)
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta
l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente,
si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei
documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica
da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui
permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso
solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa
previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a
progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al
medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne
sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile;
questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini
comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia
sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di
stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli il diritto
all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi
in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione
professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la
piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa
parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che
la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino
comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore
di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a
seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro;
nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione
decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste
disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare
per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare,
potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del
prefetto o del Ministro dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino
comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata
anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per
minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le
condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente,
la temporanea inabilita' per infortunio o malattia;
l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 menziona pero' questa
condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente,
si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a
termine di durata < 1 anno o si e' trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata
per un anno, durante il quale il cittadino
comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' iscritto nelle liste di mobilita'; l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata della mobilita' (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
¤
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con
l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione
al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa); l'iscrizione e' effettuata
per la durata del corso (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il titolare
di uno dei seguenti attestati di diritto
comunitari:
¤
E106/S1 o SED072, e in particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono
versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno (nota: l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e'
rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso
frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1),
riportata nel modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); note:
Æ
riguardo ai familiari dello studente,
dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a
quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Æ
ove l'interessato non sia in posesso del
modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello
Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al
SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo
ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di
studio o formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1
(Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nota: questa
categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi
nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del
lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e'
effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al
SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica
del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di
occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al
Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 (o
E37)/S1 o SED072: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di
assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in
altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E109/S1 (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera
sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
¤
E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire
una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e'
rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe
essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di
un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E120/S1
(Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
¤
E121 (o
E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato
UE e loro familiari,
residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad
un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria;
evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una
automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante
per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere
consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione
di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la TS
asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il titolare
di diritto di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co.
4 D. Lgs. 30/2007);
nota: Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 osserva come i figli
minori siano iscritti nello stesso attestato dei
genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni (verosimilmente, intendendo
che debbano essere iscritti comunque al SSN)
o
minori affidati a famiglie o istituti (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un
programma di assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L.
17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007);
al termine del programma, l'interessato mantiene
l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali
essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008);
l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
internati in
ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti, anche
se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena;
l'iscrizione permane finche' perdura la pena (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
genitore comunitario di minore italiano; iscrizione rinnovata
ogni anno (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); e' richiesta la
certificazione della condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura obbligatoria dell'iscrizione al
SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e'
ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si tiene conto del familiare entro il
secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile
ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si
tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai
sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha
diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se
gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una
relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si
tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i
rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il cittadino comunitario e' iscritto
negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o
ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di
avere l'effettiva dimora/domicilio
o
in tutti i casi di iscrizione al SSN di
cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero di codice fiscale
italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate
rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini dell'Unione
Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su presentazione di
un documento di riconoscimento valido e comprensibile
o
per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni
normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni
fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv.
Agenzia delle Entrate 12293/2010)
¤
sono considerati familiari fiscalmente a
carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto
un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata
fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al
lordo degli oneri deducibili
¤
possono essere considerati familiari a
carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero
-
il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti,
adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di
determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al
tirocinio gratuito
-
i seguenti altri familiari a condizione
che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il
coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i
genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore,
il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e
le nonne (compresi quelli naturali)
¤
lo stato di famiglia, rilasciato
dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma
attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia"
(l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da
vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi:
persone non iscritte al SSN (torna all'indice del capitolo)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007
non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per
altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la
residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque
l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al
SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto
del Ministro della sanitaÕ 8/10/1986
o
ai fini dell'iscrizione volontaria al
SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica,
essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono
essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della
salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni
concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni,
qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' di attestato E112 (per parto programmato), ne' assicurata
privatamente;
o
l'interruzione volontaria di
gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la
prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di
partecipazione alla spesa (e in mancanza di attestato?)
o
tra i titolari degli attestati di diritto
che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla
copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo
non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria,
a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari
regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del
contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se,
alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura
"rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in
materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il
diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ.
Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni
maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in
particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori),
ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del
titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della
Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del
trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le
prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento,
pero', ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a
titolo oneroso; Delibera
Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lÕefficacia delle
disposizioni della Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008;
circ.
Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
o
circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o
circ.
Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non
iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione
dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e
interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione
collettiva)
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera
Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e
alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al
codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
circ.
Regione Emilia 27/4/2009:
attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle
previste per gli STP
o
circ.
Regione Molise 8/5/2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei
requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o
circ.
Regione Lombardia Aprile 2008:
precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro
che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di
qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp.
NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i
cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie
rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete,
ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza
sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
o
circ.
Regione Liguria 7/9/2009:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite
anche le cure essenziali
o
Direttiva
Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione
del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione
Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a
bulgari e rumeni
o
circ.
Regione Sardegna 2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa
riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a
bulgari e rumeni
o
delib.
Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib.
Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel
territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP,
sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto
rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le
prestazioni previste da circ.
Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa
l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne
iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei
regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere
considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge
sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori
comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di
accoglienza
o
se il cittadino comunitario non
residente ne' in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN ne' assistito dallo Stato di provenienza e' impossibilitato a pagare la prestazione
perche' indigente, autocertifica alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota: l'autocertificazione e' possibile solo se si
tratta di dati in possesso dell'amministrazione italiana) e dichiara la propria condizione di indigenza
o
in questo caso viene rilasciato un tesserino, che consente l'erogazione delle cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ.
Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni "indifferibili
ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e infortunio, e delle
prestazioni programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva
o
in particolare, sono garantite le
prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs. 286/1998 (prestazioni a
tutela di minori, tutela
della maternita', interruzione volontaria di
gravidanza, vaccinazioni,
interventi di profilassi internazionale,
profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive;
da circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
la prescrizione e la registrazione delle
prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono
effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a
sigla ENI (Europeo Non Iscritto), composto da 16
caratteri:
¤
tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
¤
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT
relativo alla regione
¤
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT
relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
¤
sette caratteri per il numero progressivo
attribuito al momento del rilascio
o
il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima
erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire
l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
¤
esibizione di documento di identita' ai
sensi della normativa europea
¤
dichiarazione sostitutiva di domicilio
nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota: dovrebbe essere da piu' di
tre mesi nel territorio nazionale)
¤
dichiarazione di non essere iscritto
allÕanagrafe dei residenti
¤
dichiarazione di non essere nelle
condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di
assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto
rilasciata dallo stato di provenienza
¤
sottoscrizione della dichiarazione di
indigenza
o
il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di emissione ed e' rinnovabile
o
il tesserino puo' essere utilizzato per
¤
prescrizione su ricettario regionale di
prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche)
¤
prescrizione di farmaci erogabili, a
parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da
parte delle farmacie convenzionate
¤
la rendicontazione, ai fini del rimborso,
delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR
o
le prestazioni sono erogate a parita' di condizioni con i cittadini italiani per
quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa
o
nel rispetto del principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti
disposizioni applicative (circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria
al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:
¤
minore inespellibile
¤
donna in stato di gravidanza o di
puerperio, o marito di questa con essa convivente
¤
persona che soggiorni per riacquisto
cittadinanza
o
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Assistenza sanitaria: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni
e Province autonome (torna all'indice del capitolo)
Diritto di voto (torna all'indice del capitolo)
o
i cittadini comunitari che intendono
partecipare alle elezioni del comune o della circoscrizione in cui risiedono
devono presentare domanda (vedi, per esempio, modulo
Comune di Milano) di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita
presso il Comune (circ.
Mininterno 7/2012: ove non l'abbiano gia' fatto nello stesso comune o in
altro comune italiano)
o
la domanda deve contenere anche la
richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino comunitario non e' gia'
iscritto
o
alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'
o
il personale diplomatico e consolare di
uno Stato membro dell'Unione europea e il relativo personale dipendente possono
chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune
in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di
non essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte di altro comune (art. 1,
co. 4 D.
Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari
conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza
sia stata notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di
Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con
legge 9 agosto 1967, n. 804 (da circ.
Prefetto Reggio Calabria)
o
l'iscrizione nella lista elettorale
aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco,
del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti,
l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina
a componente della giunta del comune in cui sono
eletti consigliere, con esclusione della carica di vice
sindaco (nota: non possono neanche accedere alla carica di sindaco, dato che
questo comporterebbe l'esercizio di pubblici poteri;
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: per la stessa ragione,
al consigliere comunale comunitario eventualmente eletto non possono essere
delegate funzioni di stato civile)
o
il Comune, compiuta l'istruttoria
necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i
cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a comunicare agli
interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione (con
indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del termine per la
proposizione del ricorso stesso)
o
in occasione di consultazioni per la
elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non
oltre il quinto giorno successivo all'affissione
del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali; circ.
Mininterno 7/2012: tale termine ha carattere prerentorio, dal momento che Sent.
Cons. Stato 1193/2012 ha dichiarato inapplicabile ai cittadini comunitari
l'art. 32-bis DPR
223/1967, che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a
seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella
lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
consultazione (in precedenza applicato, su indicazione del Mininterno, anche ai
citatdini comunitari per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni
e il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini
italiani e cittadini comunitari; da circ.
Prefetto Reggio Calabria)
o
i cittadini comunitari, inclusi
nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di
essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio
o
gli elettori iscritti nella lista
aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale
risiedono
o
i cittadini comunitari che intendono
presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale
devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente
l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello
Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorita'
amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che
l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'; ove non siano
ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza,
i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa
l'avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione
o
i cittadini comunitari residenti in
Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di
iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita
presso lo stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della
votazione; l'iscrizione vale anche per successive elezioni
o
non e' richiesto comprovare la
dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di
origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente
o
la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la
perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo
riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L.
128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare
l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato
attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge
408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria
presso il casellario giudiziale
Misure di protezione sociale (torna all'indice
del capitolo)
o
disposizione pleonastica, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
la limitazione al caso di pericolo farebbe
escludere (salvo applicazione diretta del principio di
applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U.,
se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del
comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella
minore eta' (art. 18, co. 6)
Minori comunitari non accompagnati: minori che esercitano la
prostituzione, Accordo Romania-Italia e Organismo centrale di raccordo (torna all'indice del capitolo)
o
finalita': migliorare la situazione dei minori
rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in
Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale, facilitazione del
rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di
dati ed informazioni rilevanti
o
ai fini dell'accordo, per minore non
accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato
in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore,
ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo
la legge romena
o
i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo
l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non
ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del
tutore o del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o
trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente
autorita' italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio
tale da pregiudicarne il percorso di crescita
fisico, psicologico, morale o sociale
o
al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico
o
un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle
associazioni di volontariato, coordina l'assistenza
dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno
o
garantire i diritti dei minori comunitari
non accompagnati presenti in Italia
o
attuazione dell'accordo bilaterale
Romania-Italia
o
valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio
o
ritrovamento
¤
sul territorio
¤
su segnalazione da parte di una struttura
sanitaria o meno
¤
su segnalazione di autorita' rumene
o
identificazione
¤
dati: generalita', nazionalita', minore
eta', sesso, data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del
minore riguardo al rimpatrio
¤
in caso di dati incongruenti o
inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici; TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi
dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per
tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare
l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano
infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per
motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent.
Cons. Stato 2320/2013, Sent.
Cons. Stato 2321/2013, Sent.
Cons. Stato 2646/2013
¤
se risulta che il minore non sia rumeno,
l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al
consolato competente (se il minore e' comunitario)
¤
se il minore e' rumeno, viene segnalato
al console rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che
il console e' nominato tutore?)
¤
indagine su presenza di familiari in
Italia e su precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e'
informata tempestivamente la Procura minorile
¤
l'inserimento dei dati e' effettuato
dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene,
dall'OCR
o
segnalazione
¤
destinatari: Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR
¤
effettuata dall'autorita' di P.S.,
ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in
caso di segnalazione da parte di una struttura sul territorio alla prefettura,
dalla prefettura stessa
¤
il procuratore per i minorenni chiede al
Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore
¤
il Giudice minorile (o quello tutelare)
dispone il collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del
provvedimento l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero
quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una
spiegazione o un'alternativa)
¤
il giudice competente, in caso di
incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la
struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato
all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali
o
affidamento a struttura di accoglienza
¤
effettuato dall'autorita' di P.S.
¤
la struttura e' quella di accoglienza
indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea
¤
l'OCR valuta il programma di rientro
(nota: la circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il
colloquo con le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di
rimpatrio dei minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche'
"al termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti
(nota: non e' chiaro di quali tempi si tratti)
¤
la prefettura incarica un assistente
sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e seguire in
collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma
di protezione fino al rimpatrio
¤
l'assistente sociale e' tenuto anche a
collaborare alla definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in
Romania e al monitoraggio post-rimpatrio
¤
l'Ente locale provvede al trasferimento
materiale del minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in
precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)
¤
la struttura sanitaria competente
fornisce assistenza e cure necessarie
¤
se la struttura di accoglienza, a seguito
di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo
comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR
segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente
(minore comunitario)
¤
in caso di minore sottoposto a
procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile
del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della struttura di
accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva della liberta'
personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale
per i minorenni, Comunita')
o
gestione del programma di rientro
¤
l'OCR coordina la definizione e
l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il
progetto socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini della scelta di
rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari e a situazione
del minore
¤
in caso di minore sottoposto a
procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del
Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il
rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione
o
monitoraggio post-rientro
¤
l'OCR registra i dati relativi al
progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante
visite di esperti)
o
ottenere una gestione coordinata e
omogenea delle procedure
o
valutare, nel rispetto del
prioritario interesse dei minori per i quali e' stato richiesto li
rimpatrio, le singole posizioni
o
definire preventivamente le condizioni
indispensabili per garantire il reinserimento in patria
Denuncia alla Commissione europea di inadempimenti del diritto
comunitario (torna all'indice del capitolo)
SOLVIT (torna all'indice del capitolo)
Limiti al diritto di soggiorno (torna all'indice
del capitolo)
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero lÕincolumita' pubblica);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne (anche a seguito di
patteggiamento; in questo senso, sent.
Cass. 4636/2012), in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del
mandato d'arresto europeo)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere interpretata alla luce di Sent.
Corte Giust. C-33/07, secondo la quale un precedente
provvedimento di allontanamento da parte di uno
Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto
di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e'
sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per
semplice soggiorno illegale)
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione
"e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare
questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine
di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
į
Sent.
Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo
di Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di
cui alla Direttiva
2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua qualita'
istituzionale, e non solo come cittadino UE
į
Sono previsti esplicitamente, quali misure
di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art.
235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il
cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita'
previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento
basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia
per qualunque familiare del cittadino comunitario, con l'eccezione del partner
stabile (art. 183-ter D.
Lgs. 271/1989, come modificato da L. 129/2011); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in
base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
į
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp
Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno
illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia
(nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte
dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro
successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
į
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
į
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent.
Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione
o
occorre prendere in considerazione tutti
gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna
delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza
di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono
determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del
centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro le associazioni criminali
dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi
imperativi di pubblica sicurezza
į
Concl.
Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comuitario non puo' invocare il diritto a
una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo
soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto
all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave
turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro
į
Sent.
Corte Giust. C-348/09 (nota: sull'allontanamento dalla Germania di un
italiano condannato per abusi sessuali su un minore):
o
gli Stati membri possono considerare che
reati come quelli di cui allÕarticolo 83, paragrafo 1, secondo comma, Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (nel caso in esame, lo sfruttamento
sessuale di minori) costituiscono un attentato particolarmente grave a un
interesse fondamentale della societa', tale da rappresentare una minaccia
diretta per la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione, e,
pertanto, possono rientrare nella nozione di "motivi imperativi di
pubblica sicurezza" atti a giustificare un provvedimento di allontanamento,
a condizione che le modalita' con le quali tali reati sono stati commessi
presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della
fattispecie su cui esso e' chiamato a pronunciarsi; in proposito, Concl.
Avv. Gen. C-348/09: l'abuso sessuale ai danni di minore di quattordici
anni, la violenza sessuale e lo stupro non rientrano nella nozione di
"motivi imperativi di pubblica sicurezza" quando tali atti non
minacciano direttamente la tranquillita' e la sicurezza fisica della
popolazione nel suo insieme o di una gran parte di essa (nella fattispecie, perche'
perpetrati all'interno della famiglia)
o
qualsiasi provvedimento di allontanamento
e' subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui
trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale
della societa' o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in
generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in
futuro tale comportamento; prima di adottare una decisione di allontanamento,
lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del
soggiorno dell'interessato nel suo territorio, della sua eta', del suo stato di
salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione
sociale e culturale in tale Stato e dellÕimportanza dei suoi legami con il paese
dÕorigine
į
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro
interesse
į
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo (Sent.
Corte Giust. C-33-07)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per
l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la
semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
į
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se
l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi
obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento
di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti
da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
Scambio di informazioni tra Stati membri sulla pericolosita' della
persona (torna all'indice del capitolo)
Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di
allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona (torna
all'indice del capitolo)
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza
dello Stato (L. 129/2011)
¤
quando e' basato su motivi imperativi
di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
o
nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza (L. 129/2011)
o
nel caso in cui l'interessato si sia
trattenuto in Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o
nel caso in cui il prefetto adotti un
provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone
una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione
nella precedente
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore
dallÕadozione
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla
convalida
o
l'interessato e' informato del suo
diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere
ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato
e' trattenuto in un CIE, salvo che il
procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla
Cancelleria, verificata lÕosservanza dei termini e la sussistenza dei
requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di
accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento
o
una volta verificata la sussistenza e
l'efficacia dell'atto presupposto, compete al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto
l'amministrazione procedente a disporre la peculiare modalita' esecutiva
dell'allontanamento consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica
o
la giustificazione di un allontanamento
urgente deve essere reale e proporzionata (Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
non convalidato un provvedimento di accompagnamento alla frontiera di cittadino
comunitario, perche' non adeguatamente motivato in merito al fatto che l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale sarebbe incompatibile con la civile e sicura convivenza
(motivazioni neanche desumibili dalla motivazione del provvedimento di
allontanamento)
o
benche' si tratti di persona gia'
allontanata per mancanza dei requisiti di soggiorno,
nel provvedimento di allontanamento non si fa menzione di art. 21 co. 4 D. Lgs. 30/2007 (allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico); per altro,
secondo il giudice, per quella norma la dottrina ha evidenziato la difficile
armonizzazione con la disciplina europea e la precaria coerenza interna del D.
Lgs. 30/2007 proprio per l'automaticita' dellÕallontanamento immediato
o
il questore richiede il nulla-osta
allÕespulsione allÕautoritaÕ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art.
380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eÕ negato solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allÕinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellÕespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lÕautoritaÕ giudiziaria decide allÕatto
della convalida dellÕarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con
cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa
disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore
e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi,
entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i
7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della
decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso
di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda
per reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni
ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellÕart. 345 c.p.p.
(riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della
scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la
prescrizione del reato piuÕ grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla pericolosita'
della persona (torna all'indice del capitolo)
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per
mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato
il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il
soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario
¤
il cui soggiorno debba essere autorizzato
in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da
obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
¤
che sia non allontanabile per rischio di
persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
¤
che sia non allontanabile in quanto
minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente
(art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006;
secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un
tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ.
MinsanitaÕ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR
Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent.
Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR
Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in
Italia per motivi di cure; Sent.
Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro
l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia
antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della
espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo
straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR
Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da
patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali
per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione; Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve
accertare se le cure alle quali e' sottoposto il
ricorrente in Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche
le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie
a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute,
in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di
valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di
pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano
condivisibili)
¤
che sia genitore naturale di un minore
regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore
(L. 94/2009)
¤
la cui presenza sia necessaria per lo
sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
¤
che sia affidato a comunitaÕ di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);
¤
che sia uno dei familiari di cui all'art.
29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
¤
la cui presenza sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p.
o allÕart. 3 L.
75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
¤
che debba espletare una misura
compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3
bis DPR 394/1999)
o
riguardo al diritto all'unita' familiare,
il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in
generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
į
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art.
54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
o
il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al
momento dell'adozione del provvedimento
o
non rilevano le intenzioni dello stesso
cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o
e' necessario
il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib.
Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha
superato i 3 mesi)
o
non rileva la mancata iscrizione
anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali
o
il provvedimento di allontanamento deve
comunque essere proporzionato all'interesse da
tutelare
o
non si dovrebbe procedere ad
allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata,
situazione personale e importo contenuti in Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale
Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di
allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti (torna
all'indice del capitolo)
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente
in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora,
per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno,
senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto
all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla
traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato
(nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno
un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha
il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di
soggiorno permanente)
Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento (torna all'indice del capitolo)
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di
pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno; istanza di sospensione (torna all'indice del
capitolo)
o
sembra si tratti di uno stimolo
all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi casi in cui la
sospensione dell'esecuzione e' automatica
o
nei casi in cui e' previsto
l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere immediatamente?
Disposizioni comuni sui ricorsi (torna
all'indice del capitolo)
Matrimoni fittizi (torna all'indice del
capitolo)
o
un matrimonio
e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo
di ottenere il diritto di soggiorno
o
la qualita' della relazione e'
irrilevante
o
le misure adottate per combattere i
matrimoni di comodo non possono essere tali da rappresentare un deterrente
rispetto all'esercizio della liberta' di movimento dei cittadini UE o da
comprimere indebitamente i loro legititmi diritti
o
tali misure non possono minare
l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della
nazionalita'
o
accertamenti in caso di sospetto abuso
sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli
accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di
migranti)
o
l'accertamento dell'abuso deve far riferimento
al diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione
o
criteri utili per riconoscere un
matrimonio genuino:
¤
il coniuge straniero ha gia' soggiornato
legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare
legalmente
¤
la relazione tra i due coniugi e' o e'
stata di lunga durata
¤
la coppia ha avuto un domicilio comune
per molto tempo (la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust.
C-267-83)
¤
la coppia ha assunto impegni finanziari o
legali comuni a lungo termine
o
criteri utili (solo indicativi) per
individuare un possibile intento di abuso
¤
i coniugi non si sono mai incontrati
prima del matrimonio
¤
i coniugi forniscono versioni incoerenti
riguardo a dati personali rilevanti
¤
i coniugi non parlano alcuna lingua
comprensibile per entrambi
¤
e' stata versata una somma di denaro allo
scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
¤
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti
relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno
¤
la vita familiare si e' sviluppata solo
dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
¤
la coppia divorzia poco tempo dopo che il
coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
o
l'onere della prova dell'abuso spetta
alle autorita' dello Stato membro
o
il procedimento in corso per definire se
il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti
associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati
successivamente all'accertamento
o
il fatto che una persona si ponga deliberatamente
in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base
sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)
Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice del capitolo)
o
illegittimita'
costituzionale di art. 61,
numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso
il reato in condizioni di soggiorno illegale nel
territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:
¤
l'aggravante
associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva,
anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno
illegale; restavano, pero', inclusi, anche a
seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari
¤
questione di legittimita' costituzionale
sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno
¤
prima della sentenza in esame, Ord.
Corte Cost. 277/2009 e Ord.
Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno
illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della
non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
¤
con la sentenza in esame, la Corte ha
ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione
nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della
disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero
dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad
esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come
l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e
soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la
seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in
idem", traducendosi in una doppia punizione per
la medesima infrazione
o
illegittimita'
costituzionale, in via
consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente
alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art.
61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale
disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior
pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR
309/1990), non fosse disposta in presenza della
circostanza aggravante costituita dall'aver
commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello
Stato
Consultazione da parte di altro Stato membro riguardo alla
pericolosita' (torna all'indice del capitolo)
Trasferimento di persone condannate (torna
all'indice del capitolo)
o
la persona e' cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e' definitiva
o
la condanna e' a tempo indeterminato o,
al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da
scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali
vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o
i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o
la persona (o il suo rappresentante
legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot.
Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
¤
in caso di fuga, prima dell'esecuzione
della sentenza, nel territorio del secondo Stato
¤
in caso di adozione di un provvedimento
di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo
dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui la persona e' stata
condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato
o
le disposizioni della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e
52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali
garantiti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5,
paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto
dell'Unione
o
la privazione della liberta' e la
consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di
esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel
diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellÕarticolo 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo nonche' dellÕarticolo 6 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea
o
di regola, tale ingerenza sara'
giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in
forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di
tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere
nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve
essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento
l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione
devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto
sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe'
superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea deve essere interpretato alla
stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
la competente autorita' giudiziaria dello
Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la
richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati
istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato
che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati
violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna;
tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali;
nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, la violazione in questione
deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la
persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a
decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse
che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione
o
l'autorita' giudiziaria competente dello
Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la
richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro
da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio'
violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni
del diritto dell'Unione
o
nota (Punto
103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti lÕadeguatezza
della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente
sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato
dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale
condizione verrebbe soddisfatta (Sent.
CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)
o
la Corte precisa come
¤
il motivo di rifiuto mira ad accrescere
le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta
scontata la pena cui essa ¸ stata condannata; alla luce di questo intento, lo
Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che
abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato
membro" (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
¤
gli Stati membri avevano la facolta' di
prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di
prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e'
legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e
proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino
di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non
proporzionata, la sua esclusione assoluta
¤
spetti all'autorita' giudiziaria
accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora
(soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che
si instaurano nel caso di residenza; da Sent.
Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della
presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in
Italia
¤
spetti al legislatore la valutazione
dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino
del rifiuto di consegna ai fini dellÕesecuzione della pena in Italia
o
giurisprudenza precedente:
¤
Sent.
Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a
condanne penali subite allÕestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero
residente in Italia; questo vale anche nei confronti
dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da'
facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le
garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul
loro territorio
¤
questione di legittimita' costituzionale
di art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente
non cittadino sollevata da Ord.
Cass. 34213/2009
¤
Sent.
Cass. 14710/2010 (ora anche Sent.
Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di
diritto di soggiorno permanente (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
Concessione della cittadinanza (torna all'indice
del capitolo)
Dati (torna all'indice del capitolo)
o
flussi: 1.166 milioni di euro (2007);
1.216 milioni di euro (2008); 1.187 (2009; estrapolazione su dati parziali)
o
il flusso da Italia a Romania (2.013
miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati
membri UE
42. Neocomunitari (torna all'indice)
-
Regime transitorio
per l'accesso al mercato del lavoro
-
Effetto su espulsioni
e su reati pregressi
-
Effetto sulle
richieste di ricongiungimento
Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (torna all'indice del capitolo)
o
libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006),
e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
o
per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ.
Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta (su
apposito modulo)
spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle
associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di
nulla-osta per conto degli associati (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007);
lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni
contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio
postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il
nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)
o
i cittadini rumeni occupati legalmente in
uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro
di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi
avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato
del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali; anche i
cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo
l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli
stessi diritti; i diritti di accesso si perde qualora volontariamente si
abbandoni il mercato del lavoro dello Stato membro in questione
o
i cittadini rumeni occupati legalmente in
uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui
sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro
di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali
diritti
o
archiviate quelle per i settori aperti
o
trattate d'ufficio come richieste per
neo-comunitari (niente parere della questura)
o
regime transitorio, per 2 anni, consentito dall'Allegato
V dell'Atto di adesione, per l'accesso al lavoro subordinato
o
privo di ogni limitazione il lavoro
autonomo
o
il regime transitorio non si applica,
comunque, alle seguenti categorie (e le corrispondenti richieste di nulla-osta
gia' presentate si intendono archiviate):
¤
lavoratori di cui all'art. 27 co. 1 D.
Lgs. 286/1998, ad eccezione delle lettere g) e i)
¤
ricercatori
¤
lavoratori altamente qualificati
¤
lavoratori stagionali, inclusi coloro che
dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare
lavoro stagionale, ai sensi di art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998
¤
lavoratori domestici
o
per i lavoratori croati rientranti nelle
categorie di cui all'art. 27, co. 1 lettere g) (lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni
o compiti specifici) e i) (lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti
o aventi sede all'estero, temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone
fisiche o giuridiche residenti in Italia nell'ambito di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede
in Italia e i datori di lavoro residenti o aventi sede allÕestero) D. Lgs.
286/1998 la richiesta di nulla-osta al lavoro, nelle more dell'adozione di
un'apposita procedura, corredata da specifica modulistica, e' inoltrata allo
Sportello Unico, con le consuete modalita' informatiche; in applicazione del
trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto
ai lavoratori stranieri, l'istruttoria della pratica segue una procedura
semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione
Territoriale del Lavoro; ai datori di lavoro e' rilasciato dallo Sportello
Unico della provincia dove sara' svolta l'attivita' lavorativa, il nulla-osta
al lavoro, senza che si proceda alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
il lavoratore croato deve richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune, previa
esibizione del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico
o
per tutti i settori produttivi non
liberalizzati e non sottratti alle quote, qualora vengano programmate future
quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno
individuate le modalita' di presentazione delle richiesta di nulla osta al
lavoro; nota: in mancanza di esplicita decisione
sull'esistenza o meno di limiti numerici, l'ingresso non e' quindi consentito
o
le restrizioni non sono comunque
applicabili ai cittadini croati che, alla data dell'1/7/2013 o successivamente,
risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un
periodo non inferiore a 12 mesi; tale condizione e' dimostrabile con il possesso
di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di
durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione)
o
i cittadini croati, che alla data
dell'1/7/2013 avessero un regolare rapporto di lavoro possono, in caso di
cessazione del rapporto stesso, iscriversi ai Centri per l'impiego
territorialmente competente (nota: non possono,
pero', verosimilmente, accedere senza limitazioni ad altra occupazione che non
rientri negli ambiti liberalizzati se non posseggono il requisito di ammissione
pregressa al mercato del lavoro non inferiore a 12 mesi)
o
i benefici( ossia, le deroghe individuali
al regime transitorio) cessano in caso di abbandono volontario del mercato del
lavoro italiano da parte del cittadino croato
Effetto su espulsioni e su reati pregressi (torna
all'indice del capitolo)
Effetto sulle richieste di ricongiungimento (torna
all'indice del capitolo)
Iscrizione anagrafica (torna all'indice del
capitolo)
Assistenza sanitaria (torna all'indice del
capitolo)
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Sicurezza sociale (torna all'indice del
capitolo)
o
a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento
CE 883/2004 e Regolamento
CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile acquisire il diritto a
prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale
diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la
decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere
fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013 non possono essere
corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti
di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del
beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni relative alla
totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel
coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento
CE 883/2004 e Regolamento
CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in
merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere
applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento
CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore;
ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici
dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a
essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile
la convenzione italo-croata