(Sergio
Briguglio 1/9/2013)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Luglio 2013)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti
vigenti alla data del 31/7/2013 in materia di diritto dello straniero sono
riportati in sinottico-normativa-35.html.
La versione del
presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata
in manuale-normativa-27.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.
1.
Ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4.
Ingresso, reingresso
e uscita dallĠItalia
7.
Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del
lavoratore sfruttato
19. Ingresso e soggiorno illegale
20. Respingimento alla frontiera
21. Espulsione
23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33. Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
34. Contenuto della protezione internazionale
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di
protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a regime
42. Neocomunitari
1.
Condizione giuridica dello
straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia
civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale,
protezione diplomatica (torna all'indice)
-
Condizione giuridica
dello straniero
-
Carta dei valori;
compatibilita' con consuetudini diverse
-
Diritti del cittadino
straniero
-
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
-
Rapporti con la
pubblica amministrazione; certificazioni
-
Modalita' di adozione
dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)
Condizione
giuridica dello straniero (torna
all'indice del capitolo)
Ambito
di applicazione (torna all'indice del capitolo)
o
il principio in base al quale le
disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino
comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato
con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore
comunitario di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e
bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni
sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente
presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di
ingresso del paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie
urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di
assicurazione sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa
legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al
diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a valere, dovrebbe essere
previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di
espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di
soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare
privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il
rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta',
permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del
minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o
per il marito convivente)
Carta
dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna
all'indice del capitolo)
Diritti
del cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)
o
Sent.
Cass. 450/2011 e Sent.
Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona
umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto
ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili
puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla
condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi,
senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi
non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per
fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent.
Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori
quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello
stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento
delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent.
Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso,
Trib.
Roma e Trib.
Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del
danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib.
Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di
reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale
per la morte del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib.
Torino (che cita Sent.
Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non
patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore
monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a
ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato
al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma
sara' spesa
¤
Trib.
Roma e Trib.
Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non
puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal
momento che
-
non si sa dove l'interessato spendera' il
risarcimento
-
il rientro in patria potrebbe essere
stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore potrebbe spostare la propria
residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il
risarcimento
-
sarebbe possibile ridurre o azzerare il
risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla
spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o
per la scelta di devolvere tutto in beneficienza
¤
Sent.
Cass. 1637/2000 e Trib.
Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di
un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona
defunta avrebbe effettivamente apportato
o
principi di diritto (Sent.
Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente precisa, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a
cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei
soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da
essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto legislativo di
adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non scatta, se l'adempimento
riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale
della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del
diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato
temporale
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale
dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della
celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita'
appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le
pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai
diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o
la celebrazione del matrimonio puo'
essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il
cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso
di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ.
Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione
di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente,
che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello
Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita'
matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o
la richiesta della pubblicazione di
matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e'
trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va
presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli
uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo dell'ufficio consolare puo'
ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16
anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del
codice civile
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui
ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere
celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
ai fini del rilascio del certificato di
capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di
Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di
effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa
Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato
di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette
e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni
nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale dello stato civile che deve
emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente
l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.),
la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di effettuare le pubblicazioni
continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero
dinnanzi all'autorita' consolare italiana
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi
segnaletici, comunque invasivi della liberta'
personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro
modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in assenza di una
norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta'
personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D.
Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
sensibili (nello stesso senso, TAR
Lombardia)
o
illegittimita' del Regolamento
per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione
Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque
acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme
interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di
circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale,
garantito da art. 16 Cost.
¤
potere dell'Amministrazione di elaborare
proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette
proposte, per violazione della liberta' di
scegliere la propria attivita' lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento
delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i
seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta'
di circolazione e di soggiorno sul territorio
nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione dell'orario di visite e
potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di
sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul
territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.,
e del diritto alla vita di relazione
o
riforma, in parte, TAR
Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento
interno)
o
osserva come, benche' negli atti
preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita'
del nomadismo, l'intera operazione non sembra di
carattere discriminatorio, giacche' le misure si
applicano a tutti coloro che si trovano nei campi
nomadi
o
rigettato il ricorso del Governo Italiano
contro Sent.
Cons. Stato 6050/2011
o
Sent.
Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile),
nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul
fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da
un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile
traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti
ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale
collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni
interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la
decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e'
sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata
su una valutazione del merito
o
il fatto che il Consiglio di Stato possa
aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di
illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche'
in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla
Cassazione
o
non e' neanche sindacabile dalla
Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita'
derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui
lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due
anni)
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina,
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al
12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia,
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco,
Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca,
Romania, San Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka
(fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria,
Uruguay (fino al 12/12/2014
o
ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile
(diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare
e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
o
in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo
Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o
la conversione e' effettuata senza esami
solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni,
al momento di presentazione dell'istanza
o
in caso di richiedente con residenza
superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che
il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo
dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi,
contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione),
viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il
richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli
esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal
momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di
rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo
Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b)
del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente
italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!
o
in allegato all'istanza di conversione,
deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo'
essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari cingalesi
o
sono irricevibili le richieste di
conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza
in Italia
o
non possono essere convertite patenti
cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in
Italia
o
in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo
Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida
o
a seguito dell'istanza di conversione,
l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador
una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale
l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono
essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze
consolari
o
disposizioni analoghe, mutatis
mutandis, a quelle riportate in Circ.
Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di
conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute
in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia,
e in relazione della conversione con esami di revisione
o
dal 28/9/2012, gli allegati tecnici
all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro
tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e
italiani) validi ai fini della conversione
o
dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva
2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle
nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto,
prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in
una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano
previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere,
su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente
di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere
prodotta unĠattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone,
da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione
o
in presenza di una patente macedone
riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di
altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato
la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di
stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla
Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile
quello Stato
o
in vigore dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo
Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida
o
conversione effettuata, senza esami, in
conformita' alla III
Tabella di equipollenza
o
le patenti serbe redatte sul modello
cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014
o
all'istanza di conversione, oltre alla
documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto il Certificato di validita'
e autenticita' della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul
modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo
Italia-Serbia
o
le patenti serbe convertite in Italia
sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia
o
le patenti estere presentate per la
conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che,
nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo'
condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada,
approvato con D.
Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della
consegna della patente italiana
o
per i neopatentati restano valide le
limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data
di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 Accordo
Italia-Serbia)
o
non e' possibile accettare richieste di
conversione di patenti serbe conseguite dopo lĠacquisizione della residenza in
Italia, ne' patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non
convertibile in Italia
o
la conversione senza esami e' consentita
solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di 4 anni, al
momento di presentazione dell'istanza
o
ai richiedenti con residenza superiore a
quattro anni, viene data informazione scritta (da far sottoscrivere all'interessato)
che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per
conversione) sara' disposto e notificato allĠinteressato un provvedimento di
revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici
o
in caso di mancato superamento degli
esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida,
poiche' la patente serba, dopo la conversione, e' ritirata e restituita
all'Autorit di rilascio (art. 7 Accordo
Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi dellĠart. 130
del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992
o
con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia e' possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui
due nuovi modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati
o
le patenti rilasciate in Croazia potevano
gia' essere convertite anteriormente all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle
redatte sui modelli piu' recenti per le quali si era in attesa della
definizione di una procedura d'aggiornamento da concordarsi con le autorita'
croate
o
dovendosi applicare la normativa
comunitaria, per le patenti croate, oltre alla "conversione", potra'
essere effettuata la procedura per il "riconoscimento", che, con il rilascio
del previsto tagliando, permette la gestione del documento senza convertirlo e
quella per il "rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o
furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992)
o
per le patenti di guida croate redatte
sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A, B, C, D, E, F, G, H)
potra' continuare ad essere applicata la tabella di equipollenza gia' in uso
o
successivamente a tale modello in Croazia
ne sono stati emessi altri due e introdotte altre categorie; pertanto per le
patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si fara' riferimento alla tabella
allegata alla circolare
o
veicoli
intestati a soggetti nati all'estero (da dati
Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus,
9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102
motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime
nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania
(261.472)
o
patenti
attive per non italiani (da dati
Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania
(378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)
o
coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com.
Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10
nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato
Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504), marocchini
(3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678),
egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)
Diritti
del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)
o
benche' il nostro ordinamento debba
adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali
convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al
giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore
nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib.
Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque
un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib.
Milano, che fa riferimento a Sent.
Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent.
Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR
382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita'
di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
-
Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi
rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le
normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
-
benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne
di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
-
la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto
comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione
interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto
determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
-
in presenza di una tale connessione, il
diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
-
art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
-
quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di
quelle norme interne, al cittadino straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001); Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione
provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver
nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli
"uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita'
autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
-
il principio dellĠaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non pu nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero pi competente e titolato)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo
senso, Trib.
Milano)
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le
equiparazioni previste dalla legge"
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare
gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da
art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
la parita' di condizioni tra lavoratori
nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3
della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
-
certamente non possono rientrare nelle
attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo
svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
-
non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile
perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni
solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione
puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi)
Rapporti
con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna
all'indice del capitolo)
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa, e circ.
Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ż
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Ż
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Ż
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno (consentita, a Milano, da circ.
Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ż
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Ż
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
-
Sent.
Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost.
e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR
Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non
deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che
debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
-
in relazione al caso di un neo-maggiorenne
irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci
siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico
ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo
vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato
Stranieriinitalia)
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
benche' art. 40 DPR
445/2000 (come modificato da art. 15 L.
183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica
amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ.
MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri
d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale,
di cui all'art. 3 DPR
445/2000, relativa allo straniero
o
nei procedimenti amministrativi relativi
agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione quando tale acquisizione sia
desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999;
ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999),
certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di
idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998),
certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico
finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per
il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante
l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del
permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR
394/1999); Circ.
Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi,
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la
dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi",
ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati
dalle norme sull'immigrazione"
o
le norme introdotte da art. 15 L.
183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei
certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in
materia di stato civile
o
quando si tratti di dati che rientrano
nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento
di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei
registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere
acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e
non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva
archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre,
per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere
effettuato solo nei casi dubbi o a campione
o
quando invece il dato richiesto attenga
ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato
italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese
straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il
nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c.,
o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)
o
le trascrizioni di atti formati
all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi
di art. 19 DPR
396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini
nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o
possono pero' essere effettuate, su
richiesta (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR
396/2000, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie
integrali dell'atto di matrimonio riportante detta
annotazione possono essere rilasciate anche a
soggetti terzi interessati che non siano menzionati
nell'atto
o
in relazione ai rapporti di parentela ai
fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004); Corte
App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di
parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando
sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi
in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L.
218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua
di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
o
definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, di durata
non superiore a 90 gg (anziche', come per i procedimenti ordinari, 30 gg); in
particolare (Allegato
DPCM 10/10/2012),
¤
nulla-osta all'ingresso per volontariato
(art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
nulla-osta per ricerca scientifica (Art.
27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
pagamento di sussidi per cittadini
europei indigenti alle stesse condizioni previste per lĠassistenza dei
cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio
1953, ratificata con L.
385/1958 (Carta
Sociale Europea ratificata con L.
929/1965; DPR
9/1972): 90 gg.
¤
pagamento dei contributi destinati
allĠaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza
e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei
mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005): 30 gg.
¤
nulla-osta per l'assistenza religiosa ai
detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L.
354/1975; DPR
230/2000): 60 gg.
o
abrogate le tabelle allegate al Decreto
Mininterno 2/2/1993
o
in fase di adozione anche un DPCM che
considera i procedimenti i cui termini di conclusione siano superiori a 90 e
non superiori a 180 gg
o
non sono invece sottoposti alla
disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti relativi alle materie
dellĠimmigrazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto la legge li esclude espressamente
o
definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere
promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in particolare (Allegato
1 DPCM 21/3/2013),
¤
rimborso delle spese di patrocinio legale
(art. 18 L.
135/1997): 180 gg.
¤
accordo preventivo per il porto d'arma
comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario (art. 5 D.
Lgs. 527/1992): 120 gg
¤
autorizzazione al rientro dello straniero
espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg (al fine di adempiere alle
attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le
questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato
durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento
espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo
una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e
l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di
lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le
informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di
un unico archivio)
¤
pagamento di spedalita' per cittadini
stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art.
35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953,
ratificata con L.
385/1958; Carta
Sociale Europea ratificata con L.
929/1965; DPR
9/1972): 180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni
urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le
norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura
competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione
prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti,
escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e
chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale
provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di
accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla
situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza
di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di
prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del
termine massimo consentito; nota: non dovrebbe
rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione
temporale di tali prestazioni)
¤
acquisto e concessione della cittadinanza
italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva
Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine attualmente
vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede
accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la
domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si
capisce dove risieda la complessita' del procedimento)
¤
riconoscimento dello status di apolide
(art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello status di apolide segue
le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il
procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti
dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre
infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha
perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si
comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)
¤
riconoscimento giuridico degli enti del
culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche (L.
449/1984; L.
222/1985; L.
516/1988; L.
517/1988; L.
101/1989; L.
116/1995; L.
520/1995; L.
1159/1929; RD
289/1930; Accordo
Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa Sede; nota: verosimilmente anche L.
126/2012, L.
127/2012, L.
128/2012, L.
245/2012, L.
246/2012): 180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede
all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti,
l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di
polizia; l'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione
centrale, che puo' a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi;
spesso possono essere coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate,
per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche
all'estero; per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo'
comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di
religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente)
o
i poteri sostitutivi da esercitare in
caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L.
241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L.
35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale
di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e'
pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail
utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com.
Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto
Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne
l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)
o
l'Ispettorato Generale
dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30
gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura
amministrativa, per i quali non stato rispettato il termine di conclusione
(art. 2 co. 9-quater L.
241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L.
35/2012)
o
nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge
o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L.
241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L.
35/2012)
Modalita'
di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)
o
per essere rappresentata in giudizio, sia
per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina
di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese
non risultino manifestamente infondate
o
l'istituto del patrocinio a spese dello
Stato vale nell'ambito del processo civile (incluse le procedure di volontaria
giurisdizione), nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel
processo penale
o
l'ammissione dello straniero al gratuito
patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e
tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; Trib.
Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al
gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art.
190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale
per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo
caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che
viene azionata in giudizio; Sent.
Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello
straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
o
l'ammissione al gratuito patrocinio e'
valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione
puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti
i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte
ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per
proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellĠesecuzione, nel
procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo,
nei processi relativi allĠapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che
l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata
autonoma richiesta di ammissione al beneficio
o
in ambito penale il patrocinio a spese
dello Stato e' escluso
¤
nei procedimenti penali per reati di
evasione in materia di imposte
¤
se il richiedente e' assistito da piu' di
un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
¤
per i condannati con sentenza definitiva
per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli
stupefacenti
o
per essere ammessi al patrocinio a spese
dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33
euro (Decr.
Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia
(con limite di reddito elevato, in ambito penale,
di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della
personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi
o
domanda di ammissione in ambito civile
¤
si presenta presso la Segreteria del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede
il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al
luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il
processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
¤
la domanda contiene l'autocertificazione
dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
¤
il Consiglio dell'Ordine valuta la
fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento
di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne
trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle
Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati
¤
se la domanda e' accolta, l'interessato
puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli
avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato,
approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della
competente Corte di appello
¤
se la domanda non e' accolta,
l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente
per il giudizio, che decide con decreto
o
domanda di ammissione in ambito penale
¤
si presenta alla cancelleria del giudice
per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini
preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase
successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il
procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)
¤
se il richiedente e' detenuto la domanda
puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la
trasmissione al magistrato che procede
¤
se il richiedente e' straniero la domanda
deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti
all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di
quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione
puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent.
Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della
certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando
l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato
rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente
soggiornante?)
¤
se il richiedente e' straniero ed e'
detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto
o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta,
entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da
autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR
115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione
al gratuito patrocinio (Sent.
Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale
revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale,
solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della
presentazione dell'istanza lo straniero libero)
¤
entro 10 gg dalla presentazione della
domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica
l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie
o la rigetta o la dichiara inammissibile
¤
del deposito del decreto viene dato
avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene
notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide
sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
¤
in caso di accoglimento della domanda,
l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il
Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei
casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un
investigatore privato autorizzato
¤
in caso di decisione negativa,
l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte
di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso
e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e'
notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20
gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento impugnato
o
ai fini dell'ammissione al gratuito
patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord.
Corte Cost. 144/2004)
o
Circ.
Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale
o
in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al
gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita'
del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs.
150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)
o e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da p