(Sergio Briguglio 1/9/2013)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 31 Luglio 2013)

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 31/7/2013 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-35.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.

 

 

                                                                                                                                                   I.     Principi generali

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

                                                                                                                                           II.     Ingresso e soggiorno

 

2.     Categorie di ingresso

3.     Programmazione dei flussi

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia

5.     Permesso di soggiorno

6.     Iscrizione anagrafica

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11.  Formazione di lavoratori all'estero

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato

15.  Professioni

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17.  Minori stranieri

18.  Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato

 

                                                                                              III.     Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19.  Ingresso e soggiorno illegale

20.  Respingimento alla frontiera

21.  Espulsione

22.  Trattenimento nei CIE

23.  Obblighi e sanzioni a carico di terzi

24.  Stranieri condannati o detenuti

 

                                                                                                           IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25.  Assistenza sanitaria

26.  Previdenza sociale

27.  Assistenza sociale e misure fiscali

28.  Enti di patronato

29.  Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30.  Discriminazione

 

                                                                                                                                                               V.     Asilo

 

31.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34.  Contenuto della protezione internazionale

35.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36.  Norme transitorie

37.  Protezione temporanea

38.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

                                                                                                                                                   VI.     Cittadinanza

 

39.  Cittadinanza

 

                                                                                                                                                      VII.     Apolidia

 

40.  Apolidia

 

                                                                                                                                    VIII.     Cittadini comunitari

 

41.  Norme a regime

42.  Neocomunitari


 

                                                                                                                             I.     Principi generali (torna all'indice)

 

1.     Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (torna all'indice)

 

-       Condizione giuridica dello straniero

-       Ambito di applicazione

-       Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse

-       Diritti del cittadino straniero

-       Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

-       Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni

-       Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)

-       Protezione diplomatica

 

Condizione giuridica dello straniero (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

Ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)

 

 

o      il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a

¤       iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

¤       iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

¤       erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

¤       erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)

o      non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)

 

 

 

 

 

Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna all'indice del capitolo)

 

 

 

 

 

Diritti del cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)

 

o      Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent. Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib. Roma e Trib. Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib. Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte del familiare in un incidente sul lavoro

o      sull'entita' del risarcimento:

¤       Trib. Torino (che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa

¤       Trib. Roma e Trib. Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che

-       non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento

-       il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare

-       il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento

-       sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in beneficienza

¤       Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato

o      principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):

¤       nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die

¤       in caso di atto legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta

¤       il decorso non scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato temporale

o      al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o      non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o      in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o      quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o      i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o      il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o      la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o      le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o      le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio)

o      la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o      in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o      il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o      in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o      Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤       lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤       dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤       e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o      ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero

o      l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile

o      l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana

o      illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)

o      illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

¤       controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤       potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o      illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

¤       controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤       limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

o      riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

¤       illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

¤       conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o      l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento interno)

o      osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

o      rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011

o      Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito

o      il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione

o      non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)

 

o      a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014

o      ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

o      in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida

o      la conversione e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o      in caso di richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!

o      in allegato all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi

o      sono irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia

o      non possono essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o      in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida

o      a seguito dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze consolari

o      disposizioni analoghe, mutatis mutandis, a quelle riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione

o      dal 28/9/2012, gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione

o      dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere prodotta unĠattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione

o      in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile quello Stato

o      in vigore dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida

o      conversione effettuata, senza esami, in conformita' alla III Tabella di equipollenza

o      le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014

o      all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto il Certificato di validita' e autenticita' della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo Italia-Serbia

o      le patenti serbe convertite in Italia sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia

o      le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna della patente italiana

o      per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 Accordo Italia-Serbia)

o      non e' possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo lĠacquisizione della residenza in Italia, ne' patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o      la conversione senza esami e' consentita solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o      ai richiedenti con residenza superiore a quattro anni, viene data informazione scritta (da far sottoscrivere all'interessato) che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato allĠinteressato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici

o      in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente serba, dopo la conversione, e' ritirata e restituita all'Autoritˆ di rilascio (art. 7 Accordo Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi dellĠart. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992

o      con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia e' possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui due nuovi modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati

o      le patenti rilasciate in Croazia potevano gia' essere convertite anteriormente all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli piu' recenti per le quali si era in attesa della definizione di una procedura d'aggiornamento da concordarsi con le autorita' croate

o      dovendosi applicare la normativa comunitaria, per le patenti croate, oltre alla "conversione", potra' essere effettuata la procedura per il "riconoscimento", che, con il rilascio del previsto tagliando, permette la gestione del documento senza convertirlo e quella per il "rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992)

o      per le patenti di guida croate redatte sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A, B, C, D, E, F, G, H) potra' continuare ad essere applicata la tabella di equipollenza gia' in uso

o      successivamente a tale modello in Croazia ne sono stati emessi altri due e introdotte altre categorie; pertanto per le patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si fara' riferimento alla tabella allegata alla circolare

 

o      veicoli intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus, 9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102 motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania (261.472)

o      patenti attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania (378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)

o      coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10 nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)

 

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)

 

o      benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o      Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

-       Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

-       benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

-       la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

-       in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

-       art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

-       quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali; Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

-       certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

-       non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o      Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

 

 

 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna all'indice del capitolo)

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤       per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

Ż    la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

Ż    lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

Ż    l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤       riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤       il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤       riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

Ż    tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

Ż    Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o      l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

o      benche' art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero

o      nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"

o      le norme introdotte da art. 15 L. 183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di stato civile

o      quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione

o      quando invece il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)

o      le trascrizioni di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi

o      possono pero' essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR 396/2000, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto

o      in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

o      in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

 

 

 

o      definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, di durata non superiore a 90 gg (anziche', come per i procedimenti ordinari, 30 gg); in particolare (Allegato DPCM 10/10/2012),

¤       nulla-osta all'ingresso per volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.

¤       nulla-osta per ricerca scientifica (Art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.

¤       pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per lĠassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958 (Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 90 gg.

¤       pagamento dei contributi destinati allĠaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005): 30 gg.

¤       nulla-osta per l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L. 354/1975; DPR 230/2000): 60 gg.

o      abrogate le tabelle allegate al Decreto Mininterno 2/2/1993

o      in fase di adozione anche un DPCM che considera i procedimenti i cui termini di conclusione siano superiori a 90 e non superiori a 180 gg

o      non sono invece sottoposti alla disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti relativi alle materie dellĠimmigrazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto la legge li esclude espressamente

o      definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in particolare (Allegato 1 DPCM 21/3/2013),

¤       rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 L. 135/1997): 180 gg.

¤       accordo preventivo per il porto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario (art. 5 D. Lgs. 527/1992): 120 gg

¤       autorizzazione al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg (al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)

¤       pagamento di spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958; Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo consentito; nota: non dovrebbe rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione temporale di tali prestazioni)

¤       acquisto e concessione della cittadinanza italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine attualmente vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento)

¤       riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)

¤       riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche (L. 449/1984; L. 222/1985; L. 516/1988; L. 517/1988; L. 101/1989; L. 116/1995; L. 520/1995; L. 1159/1929; RD 289/1930; Accordo Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa Sede; nota: verosimilmente anche L. 126/2012, L. 127/2012, L. 128/2012, L. 245/2012, L. 246/2012): 180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia; l'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che puo' a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi; spesso possono essere coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate, per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero; per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo' comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente)

 

o      i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)

o      l'Ispettorato Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura amministrativa, per i quali non  stato rispettato il termine di conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

o      nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

 

 

 

 

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)

 

o      per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate

o      l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (incluse le procedure di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel processo penale

o      l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'

o      l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellĠesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allĠapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio

o      in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso

¤       nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte

¤       se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

¤       per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

o      per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi

o      domanda di ammissione in ambito civile

¤       si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)

¤       la domanda contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda

¤       il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati

¤       se la domanda e' accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello

¤       se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto

o      domanda di ammissione in ambito penale

¤       si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)

¤       se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede

¤       se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)

¤       se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)

¤       entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile

¤       del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

¤       in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato

¤       in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

o      ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o      Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale

o      in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da p