(Sergio Briguglio 4/9/2013)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XVII Legislatura. Per un'analoga
evidenziazione delle modifiche apportate durante la XVI Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html
-
D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
o
Legge 31
luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale;
o
Legge 27 Dicembre 2006,
n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo;
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge 26
Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa;
o
Decreto legislativo 6
Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 6
Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante
disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
o
Decreto legislativo 10
Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva
2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE
relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 6
Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 26
Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge 29
Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante
disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali;
o
Decreto
legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo;
o
Legge 4
Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per lĠimpiego, di incentivi allĠoccupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici;
o
Legge 4 Aprile 2012, n.
35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
o
Legge 28 giugno 2012, n.
92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
o
Decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati;
o
Decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
o
Legge 7 agosto 2012, n.
131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di
delega legislativa;
o
Legge 9 agosto 2013, n.
99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
-
C. C. (disposizioni rilevanti): Codice civile, come modificato da
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica.
-
C.
P. (disposizioni rilevanti):
Codice penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica.
-
C.
P. P. (disposizioni rilevanti):
Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
D. LGS. 271/1989 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28
Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di Procedura Penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari;
o
Legge 6 agosto 2013, n.
97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L.
68/1993 (disposizioni rilevanti):
Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
L.
448/1998 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n.
97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
D. LGS. 267/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 17 Dicembre 2010,
n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
-
D.
LGS. 274/2000 (disposizioni
rilevanti): Decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468,
e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari.
-
L. 328/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti):
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
D.
LGS. 165/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come modificato da
o
Legge 6 agosto 2013, n.
97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
D. LGS. 231/2001 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 Ottobre 2002, n.
222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
o Legge 6 Giugno 2008, n. 101, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
o Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69.
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;
o
Legge 14
Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali;
o Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria;
o Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
o Legge 4 Agosto 2006, n. 248, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
o Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
-
L.
69/2005: Legge
22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
-
L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
-
D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
-
L.
155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale
-
L.
296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25
Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione
per via aerea
-
D.
LGS. 30/2007: Decreto legislativo
6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 2 Agosto 2011, n.
129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011,
n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n.
97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L.
68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n.
68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
-
D.
LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dellĠadesione di
Bulgaria e Romania, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 125/2008 (ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L.
133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n.
133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria
-
L. 88/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
-
L. 94/2009 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica
-
L.
102/2009 (disposizioni
rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n.
102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n.
78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali
-
D.
LGS. 59/2010: Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 148/2011 (disposizioni rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 26
aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69
-
L.
35/2012 (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione): Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 24
dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)
-
D.
LGS. 109/2012 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 9 agosto 2013, n.
99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
-
L.
131/2012 (disposizioni
rilevanti): Legge 7 agosto 2012, n.
131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di
delega legislativa
-
L.
97/2013 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 6
agosto 2013, n. 97, Disposizioni
per
l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L.
99/2013 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 9
agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
o
Legge 4 Aprile 2012, n.
35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
-
DPR
179/2011: Decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la
disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma
dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2
e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
giaĠ presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte
da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
-
L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta, e successive modificazioni introdotte da
o Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato;
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n.
97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69
-
DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte
da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
Cittadinanza
-
L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 3 Novembre
2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile.
o
Legge 14 dicembre 2000,
n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle
persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti
o
Legge 8
marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica
-
L.
379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L.
51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006,
n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative
-
L. 98/2013 (disposizioni rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
Tratta
-
C.
P. (disposizioni rilevanti):
Codice penale, come modificato da
o
Legge 15
Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica
-
L. 228/2003 (ulteriori
disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta
di persone
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVII LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVII LEGISLATURA L. 99/2013 |
TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO
I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
|
(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
|
|
|
1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
|
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario. |
|
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
|
4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
|
5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
|
6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40. |
|
7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
|
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Art.2 |
|
(Diritti
e doveri dello straniero) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
|
|
|
1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
|
2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata
secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
|
5.
Allo straniero riconosciuta parit di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. |
|
6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato. |
|
7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
|
8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
|
9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
|
|
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|
ÒArticolo 2-bis |
|
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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|
1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
|
2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
|
3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle
attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle
attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
|
4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
|
(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
|
|
|
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e
nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine
pi breve, il documento programmatico relativo alla politica
dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
|
2.
Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit culturali delle persone, purch non
confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
|
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato.[1] |
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5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare
a livello locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO
I DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4 (Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, lĠinammissibilit
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ
sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e
degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale
e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
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4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto[2]. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
|
5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalit prescritti con il regolamento di attuazione. |
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Art. 4-bis |
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(Accordo di integrazione) |
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1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti
dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della societa'. |
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2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti,
con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula
dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero
dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare. |
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3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu
prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e
per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in
case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[3] |
|
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[4] |
|
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e'
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che
stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di
attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari. |
|
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;[5] |
|
b) (É); |
|
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il
permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[6] |
|
d) (É); |
|
e) superiore alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. |
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
|
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
|
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
|
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
|
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni prima della scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. |
|
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [7] |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si
tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio
nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale. |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.[8] |
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si
tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3. |
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5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando
si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. |
|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario[9]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione. |
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino
a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata
se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
9-bis.[10]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui
sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: |
|
a)
che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del
contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; |
|
b)
che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso. |
|
|
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|
|
Articolo
5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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|
1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione
europea o apolide, contiene (É): |
|
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove
avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di
attuazione. |
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|
|
Art.
6 |
|
(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
|
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
|
|
|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo
le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |
|
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di
esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza
nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda fino ad euro 2.000. |
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato. |
|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati
per mezzo della forza pubblica. |
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale. |
|
9.
Il documento di identificazione per stranieri rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni
o dagli accordi internazionali. |
|
10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
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|
Art.
7 |
|
(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
|
|
|
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propriet o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorit locale di pubblica sicurezza.[11] |
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propriet o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorit locale di pubblica sicurezza.[12][13] |
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
|
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|
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non
inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di
cui allĠarticolo 29, comma 1.[14]
|
|
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
|
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente, di
un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento
sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca. |
|
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
|
a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
|
b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
|
c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
|
d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
|
e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
|
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2
della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per
i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch,
limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso
di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero. |
|
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
|
6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
|
7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
|
a) se stato acquisito fraudolentemente; |
|
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
|
c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma 4; |
|
d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
|
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa
comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
|
8.
Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit
di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
ridotto a tre anni. |
|
9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. |
|
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta: |
|
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato; |
|
b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
|
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie
indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali
vincoli con il Paese di origine. |
|
12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo pu: |
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento
di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
|
c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per
lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello
straniero sul territorio nazionale; |
|
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. |
|
13.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
|
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Art. 9-bis |
|
(Stranieri in possesso di
un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altro Stato membro) |
|
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|
1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso
di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
|
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
lĠimmigrazione; |
|
b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
|
c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
|
2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
|
3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
|
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22. |
|
6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive,
per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale,
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo
codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione
europea. |
|
8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto
rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
|
|
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Art.
9-ter |
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(Status
di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) |
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|
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1.
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo
27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9. |
|
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino: |
|
a)
di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel
territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; |
|
b)
di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai
sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio
dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici
mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo
di cui alla lettera a). |
|
3.
Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2,
e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare
di Carta blu UE'. |
|
4.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste
all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di
assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi
consecutivi. |
|
5.
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in
possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e
6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 3. |
|
6.
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano
soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio
dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. |
|
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
|
ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
|
|
|
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
|
3.
Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti
di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del
presente articolo tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e'
negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita'
dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano
rinviato nello Stato. |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non
si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
lĠadozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
|
|
|
|
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Art. 10-bis |
|
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) |
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|
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero
che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui
all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da
5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica
l'articolo 162 del codice penale. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. |
|
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
|
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta
di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui
all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente
all'accertamento del reato. |
|
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale. |
|
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. |
|
|
|
|
|
Art.
11 |
|
(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
|
|
|
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella
pubblica amministrazione. |
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia. |
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
|
6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allĠinterno della zona di transito. |
|
|
|
|
|
Art.
12 |
|
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
|
|
|
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. |
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. |
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione
da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel
caso in cui: |
|
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; |
|
b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; |
|
c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; |
|
e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o materie
esplodenti. |
|
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due
o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo
comma, la pena ivi prevista aumentata. |
|
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai
commi 1 e 3: |
|
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento; |
|
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. |
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette
aggravanti. |
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
|
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio l'arresto in
flagranza. |
|
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.[15] |
|
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalit dello straniero o nellĠambito delle attivit
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire
trenta milioni. Quando il fatto commesso in concorso da due o pi persone,
ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena aumentata da
un terzo alla met. |
|
5-bis.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo
di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto
di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,
comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea
al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema
di immigrazione clandestina. |
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi
pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautorit
amministrativa italiana inerenti allĠattivit professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 . |
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni,
con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale. |
|
8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
|
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e
alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
|
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
|
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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|
Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
|
2.
LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: |
|
a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
|
b)
si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di
cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o
annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da pi di sessanta giorni e non ne e'
stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n. 68; |
|
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
|
2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine. |
|
2-ter.
L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il
provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne. |
|
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che
pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della
persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a
quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con
le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
lĠautorit giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un
centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dellĠarticolo 14. |
|
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il
provvedimento immediatamente comunicato al questore. |
|
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice
di procedura penale. |
|
3
sexies. (...) |
|
4.
L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica: |
|
a)
nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; |
|
b)
quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; |
|
c)
quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta; |
|
d)
qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il
termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; |
|
e)
quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2
e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; |
|
f)
nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia
stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale; |
|
g)
nell'ipotesi di cui al comma 5.1. |
|
4-bis.
Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora
ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti,
caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione: |
|
a)
mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso
di validit; |
|
b)
mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; |
|
c)
avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita'; |
|
d)
non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente
autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonch dell'articolo 14; |
|
e)
avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. |
|
5.
Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non
ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui
al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria,
anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente
il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale
termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata
del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano
la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.
La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato
previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo
straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui
all'articolo 10. |
|
5.1.
Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata
informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di
mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. |
|
5.2.
Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore
chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale
annuo. Il questore dispone, altresi', una o pi delle seguenti misure: a)
consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita',
da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad
una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione,
disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo
14. |
|
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di
un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove
necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso
il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
|
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
|
6.
(É). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di
cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
9.
(É). |
|
10
(É). |
|
11.
Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo. |
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
13. Lo
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non pu rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque anni, la cui durata determinata tenendo conto di
tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione
disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pu essere
previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma
13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e pu essere revocato, su
istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. |
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri
sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
|
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
|
|
|
|
|
Art.
l3-bis |
|
(...) |
|
|
|
|
|
Art.
14 |
|
(Esecuzione
dellĠespulsione) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
|
|
|
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di situazioni
transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per
il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed
espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre
a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessit di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero
di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di
trasporto idoneo. |
|
1-bis.
Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o
piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa
essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed
orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso
ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o
deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48
ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice,
se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa
da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera,
con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai
sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. |
|
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
|
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di
fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato,
entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione
ed espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit
e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano
le condizioni indicate al comma 1, il questore pu chiedere al giudice di
pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non pu essere superiore a
centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere
all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a
causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo
interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in
ogni caso, pu eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice di pace. |
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5 bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e
di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento
di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora
non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia
consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle
conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato
dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione
necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del
suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso il titolo di viaggio. |
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5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'
punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e'
stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13, comma 3.[16] |
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5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da
15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al
comma 5-ter, quarto periodo.[17] |
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5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della
documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare
attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. |
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5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai commi
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
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5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorit
giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
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5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale. |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di
trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine
massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. |
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8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art. 14-bis |
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(Fondo rimpatri) |
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1. é' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo
rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri
verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. |
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2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea
per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di
previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. |
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Art.
14-ter |
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(Programmi
di rimpatrio assistito) |
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1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio
volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di
cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3. |
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2.
Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la
realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando
criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di
vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. |
|
3.
Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e'
ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo
ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente
questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e'
sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10,
comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. é' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e
14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. |
|
4.
Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i
provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con
l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma
4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. |
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5.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: |
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a)
hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; |
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b)
si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e
f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed
e); |
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c)
siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o
come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di
estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale intenazionale.
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6.
Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti
nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla
partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5. |
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7.
Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al
comma 1 si provvede nei limiti: |
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a)
delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis,
individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; |
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b)
delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo
le relative modalita' di gestione. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel
pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis,
qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellĠarticolo 14,
comma 1, del presente testo unico, che impediscono
l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la
misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di
condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. |
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2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita
dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di
cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
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4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
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5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
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6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
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7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto
a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria
la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite
di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellĠimputato o del
difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza
ed integrazione sociale. |
|
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace contrasto
dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lĠespiazione di
una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea
che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di pericolo. |
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7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie
vulnerabili.) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. |
|
2.
Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallĠarticolo 13,
comma 1, nei confronti: |
|
a)
degli stranieri minori di anni
diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
|
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9; |
|
c) degli stranieri conviventi con parenti entro
il secondo grado o con il coniuge, di nazionalit italiana; |
|
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
|
2-bis.
Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da
disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie
monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di
gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita'
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. |
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Art.
20 |
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(Misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidariet sociale, e
con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravit in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea. |
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello
stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono
altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi,
nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di
riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza. |
|
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
|
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
|
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
|
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione.
Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. |
|
6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. |
|
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
|
8.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dallĠanno 1998. |
|
|
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|
Art.
22 |
|
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
|
legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,[18] allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia
di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa: |
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
|
c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
|
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
4.
(...)[19]
|
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e
le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
5-bis.
Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
|
a)
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis
del codice penale; |
|
c)
reato previsto dal comma 12. |
|
5-ter.
Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato
rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la
firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici. |
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
|
7.
(...) |
|
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini
dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. |
|
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio
finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
|
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad
un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno
al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il
termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per lĠimpiego,
anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
11-bis.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per
motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi,
ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. |
11-bis.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea
specialistica[20], alla scadenza del permesso di
soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici
mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico,
puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. |
12. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
|
12-bis.
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla
meta': |
|
a)
se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; |
|
b)
se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; |
|
c)
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del
codice penale. |
|
12-ter.
Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore
straniero assunto illegalmente. |
|
12-quater.
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis,
e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e
cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di
lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. |
|
12-quinquies.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e
puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. |
|
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
|
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
|
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|
Art.
23 |
|
(Titoli
di prelazione) |
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|
1. NellĠambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
|
2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
|
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
|
4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1. |
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Art.
24 |
|
(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
|
|
|
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalit previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. |
|
2.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
|
2-bis.
Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui
al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la
richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni: |
|
a)
la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; |
|
b)
il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto
dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso
di soggiorno. |
|
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
|
3-bis.
Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al
lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo
stesso o da altro datore di lavoro. |
|
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
|
5.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
allĠaccoglienza.. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
|
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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|
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit : |
|
a) assicurazione per lĠinvalidit, la vecchiaia
e i superstiti; |
|
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
|
c) assicurazione contro le malattie; |
|
d) assicurazione di maternit. |
|
2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
|
3.
Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti,
gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
|
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
|
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|
|
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|
|
Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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|
|
1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che lĠesercizio
di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a
cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea. |
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altres
dimostrare di disporre di risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivit che
intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per lĠesercizio della singola attivit, compresi, ove
richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dellĠautorit competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dellĠautorizzazione o della licenza prevista per lĠesercizio dellĠattivit
che lo straniero intende svolgere. |
|
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
|
4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lĠItalia. |
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti
a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres, allo
straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallĠarticolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. |
|
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalit previste
dal regolamento di attuazione. |
|
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno
dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla
tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica. |
|
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|
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
|
|
|
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri: |
|
a) dirigenti o personale altamente
specializzato di societ aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit
nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane
o di societ di altro Stato membro dellĠUnione europea; |
|
b)
lettori universitari di scambio o di
madre lingua; |
|
c) i professori universitari destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico; |
|
d)
traduttori e interpreti; |
|
e)
collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
f)
persone che, autorizzate a soggiornare
per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato; |
|
g)
lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
h)
lavoratori marittimi occupati nella
misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto delle disposizioni
dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie; |
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
|
n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
|
r)
persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca
o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilit di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
|
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte
del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del
datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la
comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il
rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno. |
|
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un
apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro di categoria. |
|
1-quinquies.
I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni
sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal
Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni
sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere
la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli
esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del
gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. |
|
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di
personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non
superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel
territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono
cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, determina
le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma. |
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia. |
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5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
allĠUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite
massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. |
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Art. 27-bis |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale
degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi
del presente testo unico. |
|
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e
i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti: |
|
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie: |
|
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle
leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; |
|
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
|
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
|
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano
specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui
beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le
risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e
denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario,
l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana; |
|
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e
assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative
al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e
per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e'
obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del
comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo. |
|
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla
osta. |
|
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta. |
|
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di
norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
|
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) |
|
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a
favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel
Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione
delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. |
|
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque
anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca e, fra l'altro, prevede: |
|
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto
su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di
tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; |
|
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e
il numero consentito; |
|
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi
relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; |
|
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo. |
|
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a
realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il
ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di
amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca,
i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del
ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il
doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula
di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al Servizio sanitario nazionale. |
|
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata
dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si
svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il
parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. |
|
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso
di diniego al rilascio del nulla osta. |
|
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi
dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie
di visto. |
|
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto
e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma
di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella
convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del
programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata
pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di
accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai
titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla
base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione
professionale. |
|
8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. |
|
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al
ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro
titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al
comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al
comma 4. |
|
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al
comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini
italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di
ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
|
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita'
del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per
soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il
nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo
sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della
provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero,
entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia
autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che
preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse,
nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre
mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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Art.
27-quater |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu
UE) |
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1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di
seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono
svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o
il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in
possesso: |
|
a)
del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel
Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di
istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica
professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni,
attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; |
|
b)
dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206,
limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. |
|
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica: |
|
a)
agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se
soggiornanti in altro Stato membro; |
|
b)
ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu
rilasciata in un altro Stato membro; |
|
c)
agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale. |
|
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri: |
|
a)
che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari
ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di
una decisione su tale richiesta; |
|
b)
che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale
riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile
2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ dicembre 2005, cosi' come recepita
dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva; |
|
c)
che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo
27-ter; |
|
d)
che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano
il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva
2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi'
come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni; |
|
e)
che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano
ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; |
|
f)
che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un
accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di
determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti; |
|
g)
che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; |
|
h)
che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla
direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e
successive modificazioni; |
|
i)
che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e
l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera
circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; |
|
l)
che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. |
|
4.
La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente
qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La
presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo. |
|
5.
Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma
4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena
di rigetto della domanda: |
|
a)
la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della
durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che
richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata
al comma 1, lettera a); |
|
b)
il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come
indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; |
|
c)
l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di
lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al
triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria. |
|
6.
Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia
il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della
domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il
rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere
dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. |
|
7.
Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al preventivo
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4. |
|
8.
Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del datore di
lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro
vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il
medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste
dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di
non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. |
|
9.
Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante
frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non
si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del
nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici. |
|
10.
Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
|
a)
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
b)
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis codice penale; |
|
c)
reati previsti dall'articolo 22, comma 12. |
|
11.
Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di
attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella
rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1Ħ ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli
altri casi. |
|
12.
Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato
ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi: |
|
a)
se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o
contraffatto; |
|
b)
se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le
condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se
soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo; |
|
c)
se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13; |
|
d)
qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e,
nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. |
|
13.
Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione
legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative
conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a
quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di
datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti
all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il
parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
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14.
E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso comportano, anche
in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso
al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria
vigente, le attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. |
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15.
I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello
riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma
13. |
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16.
Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di Carta blu UE,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. |
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17.
Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero
titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in
Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita'
lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese
dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle
condizioni del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il
termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere
presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE
soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore
straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico
e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al
lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso
lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE,
anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia
scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE
riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di
Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 3. |
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18.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o
per motivi familiari. |
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2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione
Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[21],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
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3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a)
coniuge non legalmente separato e di
eta' non inferiore a diciotto anni; |
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b)
figli minori, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
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c)
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidita' totale ; |
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d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute. |
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1-bis.
Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere
documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita'
riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita'
della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli
interessati. |
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1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di
cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il
ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. |
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2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento.
I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. |
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3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
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a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari,
nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno
dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale
il minore effettivamente dimorera'; |
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b)
di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della meta' dellĠimporto
dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello
status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non
inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente; |
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b-bis)
di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
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5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che
dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito
di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto
del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. |
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6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro. |
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7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo
sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla
osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto
nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto
nulla osta subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da
parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. |
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8.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta. |
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9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il
matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. |
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10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
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a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
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b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20; |
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c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
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Art.
29-bis |
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Ricongiungimento
familiare dei rifugiati |
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1.
Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
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2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provv |