LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre. (14G00167) 
 
 Vigente al: 3-12-2014  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
       Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 
 
  1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure,  i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  i   decreti   legislativi   per
l'attuazione delle direttive elencate  negli  allegati  A  e  B  alla
presente legge. 
  2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al  comma  1  del
presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto  il
ricorso a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
direttive   elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,    dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  essi  sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  4. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  nei  soli
limiti occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione
delle  direttive  stesse.  Alla  relativa  copertura,  nonche'   alla
copertura    delle    minori    entrate    eventualmente    derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
                               Art. 2 
 
 
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative  per  le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in  via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti  dell'Unione  europea
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente  legge,  per
le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 
                               Art. 3 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno
  2013, sull'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi  e  sulla
  vigilanza prudenziale sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese  di
  investimento, che modifica la  direttiva  2002/87/CE  e  abroga  le
  direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  in  quanto  compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e al testo unico delle disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
le modifiche e le integrazioni necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento  della  direttiva  2013/36/UE  e   all'applicazione   del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per  gli  enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il  regolamento
(UE) n. 648/2012; 
    b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria  adottata  dalla  Banca  d'Italia  e   dalla   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo  le  rispettive
competenze e in ogni caso entro  l'ambito  di  quanto  specificamente
previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le  disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia sono  emanate  senza  previa  deliberazione  del
Comitato  interministeriale  per   il   credito   e   il   risparmio;
nell'esercizio dei poteri regolamentari  le  autorita'  di  vigilanza
tengono conto dei principi di  vigilanza  adottati  dal  Comitato  di
Basilea per  la  vigilanza  bancaria  e  delle  linee  guida  emanate
dall'Autorita' bancaria europea; 
    c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le  rispettive
competenze,  tutti  i  poteri  che  la  direttiva  2013/36/UE  e   il
regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro; 
    d) rivedere,  in  linea  con  la  direttiva  2013/36/UE,  con  il
regolamento  (UE)  n.  575/2013  e  con  le   linee   guida   emanate
dall'Autorita' bancaria  europea,  la  materia  dei  requisiti  degli
esponenti  aziendali   e   dei   partecipanti   al   capitale   degli
intermediari, in modo da rafforzare l'idoneita' a garantire la sana e
prudente gestione degli intermediari stessi; individuare  inoltre  il
momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla  nuova
disciplina; 
    e) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  rimuovere  gli
esponenti aziendali degli intermediari quando la loro  permanenza  in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione; 
    f) al fine di assicurare l'efficace recepimento  della  direttiva
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonche' di rafforzare i
presidi relativi ai conflitti di interessi  degli  intermediari  e  a
tutela delle  esigenze  di  trasparenza  e  correttezza  sostanziale,
stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari
l'obbligo  di  astenersi  dalle  deliberazioni  in  cui  abbiano   un
interesse in conflitto  e  prevedere  la  nullita'  delle  previsioni
contrattuali  in  contrasto  con  le  disposizioni  in   materia   di
remunerazione  o  di   incentivazioni   previste   dalla   disciplina
secondaria  di  attuazione  dei  testi  unici  di  cui   ai   decreti
legislativi 1º settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58; 
    g) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
esercitare le facolta' di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013
attribuisce agli Stati membri; 
    h) disciplinare  modalita'  di  segnalazione,  all'interno  degli
intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle
disposizioni della direttiva 2013/36/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013, tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
protezione dei soggetti coinvolti,  eventualmente  prevedendo  misure
per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini   dell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le  modalita'
di segnalazione anche ad altre violazioni; 
    i) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
      1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto
dalla  direttiva  2013/36/UE  e  con  le  disposizioni   emanate   in
attuazione  del  presente  articolo,  la  disciplina  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144  e  la  relativa
procedura sanzionatoria, stabilendo: 
        1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
alle societa' o enti nei cui confronti sono accertate le  violazioni,
tenendo conto anche delle dimensioni delle societa' o enti  medesimi,
e i presupposti che determinano  una  responsabilita'  da  parte  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano  sulla  base
di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione  del
soggetto vigilato, anche in forma  diversa  dal  rapporto  di  lavoro
subordinato; 
        1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  in
modo tale che: 
          1.2.1) la sanzione applicabile alle  societa'  o  enti  sia
compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10  per  cento
del fatturato; 
          1.2.2) la sanzione applicabile  alle  persone  fisiche  sia
compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo  di  5  milioni  di
euro; 
          1.2.3) qualora  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri  1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile; 
      2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della
presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente  articolo
144, tenendo fermo, per le sanzioni in  materia  di  trasparenza,  il
principio della rilevanza della violazione; 
      3) rivedere la disciplina sanzionatoria di  cui  agli  articoli
133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui
al numero 1), punto 1.2); 
      4)  per  le  fattispecie  previste  dagli  articoli  130,  131,
131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti  e  avvalersi
della  facolta',  attribuita  dalla  direttiva  2013/36/UE,  di   non
introdurre sanzioni amministrative; 
    l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58: 
      1) rivedere, in modo organico e in coerenza con  i  principi  e
criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti  1.1)  e
1.2), la  disciplina  e  la  procedura  sanzionatoria  relative  alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189  e
190; 
      2) rivedere, tenuto conto di quanto  disposto  ai  sensi  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi  edittali  delle
sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193  e  194,  in
modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita',
dissuasivita' e adeguatezza,  secondo  un'articolazione  che  preveda
minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni
di euro; 
    m) con riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria  adottata  in
attuazione delle lettere i) e l): 
      1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di
modifica della disciplina vigente al momento in cui e' stata commessa
la violazione; 
      2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB  devono
attenersi nella  determinazione  dell'ammontare  della  sanzione,  in
coerenza con quanto previsto dalla  direttiva  2013/36/UE,  anche  in
deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre  1981,  n.
689; 
      3) prevedere le modalita' di  pubblicazione  dei  provvedimenti
che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio  di  informazioni
con l'Autorita' bancaria europea, in linea con quanto previsto  dalla
direttiva 2013/36/UE; 
      4) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  il
vigente riparto di competenze, il  potere  di  definire  disposizioni
attuative, con  riferimento,  tra  l'altro,  alla  definizione  della
nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla
procedura  sanzionatoria  e  alle  modalita'  di  pubblicazione   dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
      5)  con  riferimento  alle  fattispecie  connotate  da   minore
effettiva offensivita' o pericolosita',  prevedere,  ove  compatibili
con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del
contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione
della sanzione, anche  conferendo  alle  autorita'  di  vigilanza  la
facolta' di escludere  l'applicazione  della  sanzione  per  condotte
prive di effettiva offensivita' o pericolosita'; 
    n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del
vigente riparto di  competenze,  il  potere  di  adottare  le  misure
previste  dalla  direttiva  2013/36/UE   relative   alla   reprimenda
pubblica, all'ordine  di  cessare  o  di  porre  rimedio  a  condotte
irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico; 
    o) attribuire alle  autorita'  di  vigilanza,  nel  rispetto  del
vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' degli intermediari  nei  casi  previsti
dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni  raccordi  con  la
disciplina della gestione delle crisi; 
    p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorita'
nazionali  preposte  alla  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del  terrorismo,  apportare  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  alle  altre  disposizioni
vigenti in materia le  modificazioni  e  integrazioni  occorrenti  ad
adeguare l'entita' delle sanzioni  ivi  previste,  coerentemente  con
quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e  1.2),  del
presente comma, e a introdurre le misure  di  cui  alla  lettera  n),
nonche'  ogni  altra  modificazione  e  integrazione   necessaria   a
garantire la coerenza,  la  proporzionalita'  e  l'adeguatezza  delle
sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti  all'osservanza
degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n.  231  del
2007 e dalle altre disposizioni vigenti  in  materia  di  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo; 
    q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni  e  le
integrazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con   le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2013/14/UE, che modifica  le  direttive  2003/41/CE,  2009/65/CE  e
  2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni  del  regolamento
  (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1060/2009,
  relativo alle agenzie di rating del credito 
  1. Nell'esercizio della delega legislativa per  l'attuazione  della
direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
maggio 2013, che modifica  la  direttiva  2003/41/CE,  relativa  alle
attivita' e alla supervisione degli enti  pensionistici  aziendali  o
professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il  coordinamento
delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia di  taluni  organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento
ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  462/2013  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2013,  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle  agenzie  di  rating  del
credito, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
    a) apportare alle  disposizioni  vigenti  emanate  in  attuazione
delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le  modifiche  e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento  della
direttiva  2013/14/UE  nell'ordinamento  nazionale,  prevedendo,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di  ridurre
l'affidamento esclusivo o  meccanico  alle  valutazioni  (rating)  di
merito del credito emesse da agenzie  di  rating  del  credito,  come
definite all'articolo 3, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009; 
    b) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della  citata  direttiva  2013/14/UE  e  del  regolamento   (CE)   n.
1060/2009,  come  da  ultimo  modificato  dal  regolamento  (UE)   n.
462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa  vigente,  anche
di  derivazione  europea,  al  fine   di   assicurare   il   migliore
coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta  e  integrale
applicazione della disciplina europea sulle  agenzie  di  rating  del
credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico  ai
rating emessi da  tali  agenzie,  garantendo  la  massima  protezione
dell'investitore e la tutela della stabilita' finanziaria; 
    c)  rafforzare,  nel  processo  di  valutazione  del  rischio  in
relazione  alle  decisioni  di  investimento  da  parte  degli   enti
creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli  offerti
dalle agenzie di rating. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 5 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013,  relativo  ai  fondi
  europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013,
  relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il
venture capital, e del regolamento (UE) n.  346/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  17  aprile  2013,  relativo  ai  fondi
europei per l'imprenditoria sociale,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento  (UE)
n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso  alla  disciplina
secondaria e attribuendo  le  competenze  e  i  poteri  di  vigilanza
previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB
secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e   successive
modificazioni; 
    b) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione
alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le  modalita'  previsti
dall'articolo 187-octies del citato testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni; 
    c) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le  disposizioni  dei
citati regolamenti (UE) n. 345/2013  e  n.  346/2013  in  materia  di
cooperazione e di scambio di informazioni con le autorita' competenti
dell'Unione europea, degli Stati membri di essa  e  degli  Stati  non
appartenenti all'Unione europea; 
    d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per  le  violazioni  degli  obblighi  previsti  dai  regolamenti,  in
coerenza con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 in  materia  di  disciplina  degli
intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti; 
    e) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013  e  n.  346/2013  nonche'  ai
criteri  direttivi  previsti  dalla  presente  legge,  le  occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,
per i settori interessati dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di
realizzare  il  migliore  coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti, assicurando il massimo grado di protezione  dell'investitore
e di tutela della stabilita' finanziaria; 
    f) dettare norme  di  coordinamento  con  la  disciplina  fiscale
vigente in  materia  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 6 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione  quadro
  2006/960/GAI,  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio   di
  informazioni e intelligence tra le  autorita'  degli  Stati  membri
  dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di  cui
all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012,  n.
234,  un  decreto  legislativo  recante  le  norme   occorrenti   per
l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio,  del
18 dicembre 2006, relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. 
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  3. Il decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  nel
rispetto delle disposizioni  previste  dalla  decisione  quadro,  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere
a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  dei
seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che: 
      1) per «autorita' competente incaricata dell'applicazione della
legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione  quadro  si
intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo  16
della legge 1º aprile 1981, n. 121; 
      2)  per  «indagine   penale»,   «operazione   di   intelligence
criminale»  e  «informazioni  e/o  intelligence»  si   intendano   le
procedure, le informazioni e i dati  secondo  quanto  rispettivamente
stabilito dall'articolo 2, lettere  b),  c)  e  d),  della  decisione
quadro; 
      3) per  «reati  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,  della
decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13  giugno  2002,
relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano  quelli  previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge  22  aprile  2005,  n.  69,  nonche'
quelli connessi al furto di identita' relativo ai dati personali; 
    b) prevedere  modalita'  procedurali  affinche'  le  informazioni
possano essere comunicate alle autorita' competenti  di  altri  Stati
membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o  di  operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni
medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo  4  della  decisione
quadro; 
    c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine  su  un  reato
quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le  informazioni  e
l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro,
e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e  le  finalita'
cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche'  il  nesso
tra  le  finalita'  e  la  persona  oggetto  delle   informazioni   e
dell'intelligence; 
    d) determinare i canali e la lingua di  comunicazione  secondo  i
criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro; 
    e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati
detenuti  da  autorita'  estere   possono   essere   utilizzati   nei
procedimenti penali nei confronti di soggetti che non  abbiano  avuto
modo di contestarne il contenuto, anche tenuto  conto  degli  accordi
internazionali e bilaterali vigenti; 
    f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento  delle
esigenze  di  tutela  dei   dati   personali   e   della   segretezza
dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
    g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo  10  della
decisione quadro, modalita' procedurali per lo scambio  spontaneo  di
informazioni e di intelligence; 
    h) prevedere che, fatti salvi i  casi  indicati  all'articolo  3,
paragrafo 3, della decisione quadro,  un'autorita'  competente  possa
rifiutare di fornire le informazioni e l'intelligence solo  nel  caso
in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della  medesima
decisione quadro; 
    i)  prevedere  che,  quando  le  informazioni  o   l'intelligence
richieste da un altro Stato membro siano correlate a un  procedimento
penale,  la  trasmissione  delle  stesse  da   parte   dell'autorita'
nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo
3, paragrafo 4, della decisione quadro; 
    l)  prevedere  che,  nei  casi  in  cui   l'autorita'   nazionale
competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di  informazioni
e di intelligence con le autorita' competenti di altro Stato  membro,
ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga
conformemente a quanto previsto dalla lettera i). 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
  di attuazione della normativa dell'Unione  europea  in  materia  di
  protezione internazionale e di protezione temporanea 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  20  luglio  2019,
secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre
2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto  legislativo  recante
un  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  che,  in
attuazione  dell'articolo  10,  terzo  comma,   della   Costituzione,
recepiscono  gli  atti  dell'Unione  europea,   adottati   ai   sensi
dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,
che regolano il diritto di asilo,  la  protezione  sussidiaria  e  la
protezione temporanea. 
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  il  Governo,  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, puo'  adottare
disposizioni  integrative   e   correttive   del   medesimo   decreto
legislativo. 
  3. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 8 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa  delle  controversie  dei
  consumatori, che modifica il regolamento (CE)  n.  2006/2004  e  la
  direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2013, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
    a) esercitare l'opzione  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,
lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra  le  procedure
di risoluzione alternativa delle controversie  (ADR)  utili  ai  fini
dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi
a organismi di risoluzione  delle  controversie  in  cui  le  persone
fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono  assunte
o retribuite esclusivamente dal professionista,  gia'  consentite  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28; 
    b) prevedere espressamente, ai  fini  dell'opzione  di  cui  alla
lettera a), che in tal  caso  le  persone  fisiche  incaricate  della
risoluzione  delle  controversie  facciano  parte  di  un   organismo
collegiale composto da  un  numero  eguale  di  rappresentanti  delle
organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del  professionista
e siano nominate a seguito di una procedura trasparente. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco
  riconoscimento delle decisioni di confisca 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2006/783/GAI  del   Consiglio,   del   6   ottobre   2006,   relativa
all'applicazione del principio  del  reciproco  riconoscimento  delle
decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi  di
cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1,  lettere  a),
e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo  i
seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo
2 della decisione quadro; 
    b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi  dell'articolo  3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero
della giustizia; 
    c) prevedere che, ai sensi dell'articolo  2,  lettera  d),  punto
iii), della decisione quadro, la richiesta  di  riconoscimento  possa
essere avanzata dall'autorita'  giudiziaria  italiana  anche  per  le
confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 1992, n.  356,  e  successive  modificazioni,  ovvero  per  le
confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
    d)  prevedere  che   l'autorita'   competente   a   chiedere   il
riconoscimento  e  l'esecuzione  ai  sensi  dell'articolo   4   della
decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente; 
    e)  prevedere  che   la   trasmissione   dei   provvedimenti   di
riconoscimento  della  confisca   di   beni   emessi   dall'autorita'
giudiziaria di un  altro  Stato  membro  avvenga  nelle  forme  della
cooperazione giudiziaria diretta,  avvalendosi,  se  necessario,  dei
punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche  al  fine  di
individuare  l'autorita'  competente,  e  assicurando  in  ogni  caso
modalita' di trasmissione degli  atti  che  consentano  all'autorita'
giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; 
    f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che ha  emesso,
nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento  di  confisca
concernente cose che si trovano nel  territorio  di  un  altro  Stato
membro si possa rivolgere direttamente all'autorita'  giudiziaria  di
tale  Stato  per  avanzare  la  richiesta  di  riconoscimento  e   di
esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la  possibilita'  di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l'autorita' competente; 
    g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere  e)
e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti
del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; 
    h)  prevedere   la   trasmissione   d'ufficio   delle   richieste
provenienti dalle autorita'  di  un  altro  Stato  membro,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria  italiana  che  si  ritiene  incompetente,
direttamente all'autorita' giudiziaria italiana  competente,  dandone
comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; 
    i)  prevedere  che,  nei  procedimenti  di  riconoscimento  e  di
esecuzione  delle  decisioni  di  confisca,  l'autorita'  giudiziaria
italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita'  nei
casi e per i reati  previsti  dall'articolo  6,  paragrafo  1,  della
decisione quadro; 
    l)  prevedere  che,  nei  procedimenti  di  riconoscimento  e  di
esecuzione  delle  decisioni  di   confisca   emesse   da   autorita'
giudiziarie di  altri  Stati  membri  per  reati  diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  6,  paragrafo  1,  della  decisione  quadro,
l'autorita' giudiziaria italiana proceda alla verifica  della  doppia
incriminabilita'; 
    m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di  impugnazione
ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela  dei
terzi di buona fede, avverso  il  riconoscimento  e  l'esecuzione  di
provvedimenti di blocco e di sequestro,  ma  che  l'impugnazione  non
possa mai concernere il merito della decisione  giudiziaria  adottata
dallo Stato di emissione; 
    n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste  di  autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di
una decisione di confisca quando: 
      1)  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca   sarebbe   in
contrasto con il principio del ne bis in idem; 
      2) in uno dei casi di cui all'articolo 6,  paragrafo  3,  della
decisione quadro, la decisione di confisca  riguarda  fatti  che  non
costituiscono reato  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato  di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di  dogana  e
di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non  puo'  essere
rifiutata in base  al  fatto  che  la  legislazione  dello  Stato  di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o  di  imposte,  o  non
contiene lo stesso tipo di  disciplina  in  materia  di  tasse  o  di
imposte, di dogana e di cambio, della  legislazione  dello  Stato  di
emissione; 
      3) vi sono immunita' o privilegi  a  norma  del  diritto  dello
Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione  di  una  decisione  di
confisca nazionale dei beni in oggetto; 
      4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona
fede, a norma del diritto dello Stato italiano,  rendono  impossibile
l'esecuzione  della  decisione  di  confisca,   anche   quando   tale
impossibilita' risulta  conseguenza  dell'applicazione  di  mezzi  di
impugnazione di cui alla lettera m); 
      5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali  per
reati che devono  considerarsi  commessi  in  tutto  o  in  parte  in
territorio italiano; 
      6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali  per
reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del territorio dello Stato di emissione e il reato  e'  improcedibile
ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale; 
    o)  prevedere  che,  prima  di  rifiutare  il  riconoscimento   e
l'esecuzione di una confisca richiesta da  uno  Stato  di  emissione,
l'autorita'  giudiziaria  italiana  procedente  attivi  procedure  di
consultazione con l'autorita' competente dello  Stato  di  emissione,
anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b); 
    p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste  di  autorita'
competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione  di
una decisione di confisca: 
      1) quando il  bene  e'  gia'  oggetto  di  un  procedimento  di
confisca  nazionale,  anche  nell'ambito  di   un   procedimento   di
prevenzione; 
      2) quando sono stati proposti i mezzi di  impugnazione  di  cui
alla lettera m) e fino alla decisione definitiva; 
      3) nel caso di una decisione di confisca concernente una  somma
di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale
risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo  specificato
nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea  della  stessa  in
piu' di uno Stato membro; 
      4) qualora  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca  possa
pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso; 
    q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste  di  autorita'
competente dello Stato di emissione, possa convenire con  l'autorita'
dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto  somme  di
denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato,  salvo
che si tratti di cose che servirono o furono destinate  a  commettere
il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; 
    r) prevedere, ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,  della
decisione quadro, che, quando lo Stato italiano  opera  in  veste  di
Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale
e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 
      1) sui mobili e sui crediti secondo  le  forme  prescritte  dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso il terzo, in quanto applicabili; 
      2) sui beni immobili o mobili registrati  con  la  trascrizione
del provvedimento presso i competenti uffici; 
      3)  sui  beni  aziendali   organizzati   per   l'esercizio   di
un'impresa, oltre che con le modalita' previste per  i  singoli  beni
sequestrati,  con  l'immissione   in   possesso   dell'amministratore
nominato  dall'autorita'  che  ha  disposto   la   confisca   e   con
l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese  presso  il
quale e' iscritta l'impresa; 
      4) sulle azioni e sulle quote sociali,  con  l'annotazione  nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
      5) sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati,  compresi  i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto
tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni; 
    s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di cui  alla
lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo
le rispettive competenze,  procedano  all'apprensione  materiale  dei
beni; prevedere altresi' i casi in cui sia possibile  procedere  allo
sgombero  di  immobili  confiscati  mediante  ausilio   della   forza
pubblica; 
    t)  prevedere  che  i   sequestri   e   le   confische   disposti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale,  ad
eccezione  del  sequestro  probatorio,  ovvero  nell'ambito   di   un
procedimento  di  prevenzione  patrimoniale,  si  eseguano  nei  modi
previsti alle lettere q) e r); 
    u) prevedere la destinazione delle somme conseguite  dallo  Stato
italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere  a)
e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro; 
    v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2,
della decisione quadro, quando la  confisca  sia  stata  disposta  ai
sensi  dell'articolo  3  della  decisione  quadro  2005/212/GAI   del
Consiglio,  del  24  febbraio  2005,  alla  destinazione   dei   beni
confiscati si applichi la disciplina relativa alla  destinazione  dei
beni oggetto di confisca di prevenzione; 
    z) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per
i danni causati  dall'esecuzione  di  un  provvedimento  di  confisca
richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro  per
il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano  a  titolo  di
risarcimento alla parte lesa. 
  2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 ottobre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                                           Allegato A 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
    2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno
2013, che modifica la direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico (termine  di  recepimento:  18
luglio 2015); 
    2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che  modifica  le
direttive  2006/112/CE  e  2008/118/CE  in  relazione  alle   regioni
ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte. 
 
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
    2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di
assicurazione e  di  riassicurazione  (solvibilita'  II)  (rifusione)
(termine di recepimento: 31 marzo 2015); 
    2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  10  marzo
2010,  relativa  al   coordinamento   di   determinate   disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata); 
    2012/35/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, che modifica la direttiva  2008/106/CE  concernente  i
requisiti minimi di formazione per  la  gente  di  mare  (termine  di
recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1,  punto  5,  termine  di
recepimento: 4 gennaio 2015); 
    2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  maggio
2013,  sulla   risoluzione   alternativa   delle   controversie   dei
consumatori, che modifica il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  e  la
direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)  (termine
di recepimento: 9 luglio 2015); 
    2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  maggio
2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali,
la  direttiva  2009/65/CE,   concernente   il   coordinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM),  e  la  direttiva  2011/61/UE,  sui  gestori  di  fondi   di
investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento
ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014); 
    2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  giugno
2013, concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative alla messa a disposizione  sul  mercato  di  articoli
pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15
a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a  9;  9;
10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a
35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I,
II e III, termine di recepimento: 30 giugno  2015;  per  il  punto  4
dell'allegato I, termine di  recepimento:  3  ottobre  2013;  per  le
restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 
    2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  giugno
2013, sulla sicurezza delle operazioni  in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi e  che  modifica  la  direttiva  2004/35/CE  (termine  di
recepimento: 19 luglio 2015); 
    2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  giugno
2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del  Consiglio  per  quanto
riguarda  le  norme  sanitarie  che  disciplinano  gli  scambi  e  le
importazioni  nell'Unione  di  cani,  gatti  e  furetti  (termine  di
recepimento: 28 dicembre 2014); 
    2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno
2013, recante procedure comuni ai fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46,  49  e
50 e  allegato  I,  termine  di  recepimento:  20  luglio  2015;  per
l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20  luglio
2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 
    2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno
2013,  recante  norme  relative   all'accoglienza   dei   richiedenti
protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da
14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine  di  recepimento:  20  luglio
2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 
    2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e  alle
relative relazioni di talune tipologie di imprese,  recante  modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio
(termine di recepimento: 20 luglio 2015); 
    2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno
2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi  e   sulla
vigilanza  prudenziale  sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese  di
investimento, che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e  abroga  le
direttive  2006/48/CE  e  2006/49/CE  (termine  di  recepimento:   31
dicembre 2013); 
    2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  agosto
2013,  recante  modifica  della  direttiva  2009/16/CE,  relativa  al
controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21
novembre 2014); 
    2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  agosto
2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE  per  quanto
riguarda le sostanze prioritarie nel  settore  della  politica  delle
acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015); 
    2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio  2013,  che  modifica  la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro
le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento); 
    2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio  2013,  che  modifica  la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e  temporanea  del
meccanismo dell'inversione contabile  alla  cessione  di  determinati
beni e alla prestazione di determinati servizi  a  rischio  di  frodi
(senza termine di recepimento); 
    2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  3  aprile
2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e
dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento:  4
ottobre 2016).