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Documento 91996E003141

  

    

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INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3141/96 dell'on. Florus WIJSENBEEK alla Commissione. Impiego di cittadini di paesi terzi come autisti

GU C 105 del 03/04/1997, pag. 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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Avis juridique important 

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91996E3141

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3141/96 dell'on. Florus WIJSENBEEK alla Commissione. Impiego di cittadini di paesi terzi come autisti

Gazzetta ufficiale n. C 105 del 03/04/1997 pag. 0056


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3141/96 di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione (22 novembre 1996)

Oggetto: Impiego di cittadini di paesi terzi come autisti

Sa la Commissione che in molti Stati membri dell'UE si registra attualmente una carenza di autisti nel settore dei trasporti su strada e che per ovviare a tale situazione si fa ricorso a personale proveniente da paesi terzi?

La Commissione non ritiene indispensabile sollecitare tutti gli Stati membri ad applicare il principio della preferenza comunitaria per l'accesso alla professione di autista al servizio di titolari di licenze e a rispettare le disposizioni figuranti nella proposta di direttiva COM(93)225 ((GU C 187 del 9.7.1993, pag. 5. ))?

Secondo l'art. 1, par. 3 di tale direttiva, le società di trasporto internazionali rientrano tra le imprese cui si applica la direttiva stessa.

Essa mira a tutelare i lavoratori provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, fatto salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure collettive per proteggere gli interessi di determinate categorie professionali.

Risposta data dal Signor Flynn a nome della Commissione (21 gennaio 1997)

La Commissione ricorda innanzitutto che la proposta modificata di direttiva sul distacco dei lavoratori, a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, é stata adottata dal Consiglio il 24 settembre 1996 ((Non ancora pubblicata. )). Essa riguarda le situazioni di distacco dei lavoratori, che, ai sensi della direttiva, svolgono per un periodo limitato un lavoro nel contesto di una prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavorano per il proprio datore di lavoro ivi stabilito.

La definizione di distacco data dalla direttiva non comprende pertanto i casi di assunzione di lavoratori, che per esempio rispondono all'offerta di un lavoro in uno Stato membro, e si spostano per tale motivo. Essa non comprende neppure gli autotrasportatori internazionali, la cui attività si svolge di per sé in un contesto transnazionale, senza che il loro datore di lavoro debba distaccarli in uno Stato membro, o trasferire nel territorio di questo la sua base operativa.

Non ostante le disposizioni della direttiva, se i contratti di lavoro a cui ci si riferisce hanno carattere internazionale, tutti i problemi concernenti la legge ad essi applicabile rientrano nella competenza del diritto internazionale privato.

Quanto alla priorità comunitaria richiamata dall'onorevole parlamentare, la Commissione fa riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n.1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ((GU L 257 del 19.10.1968. )), e alla risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione ((GU C 274 del 19.9.1996. )), adottata nel quadro del Trattato sull'Unione europea.

Per rendere efficace la libera circolazione dei lavoratori comunitari la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha costituito la rete Eures, che ha il compito fondamentale di mettere tempestivamente a disposizione dei lavoratori comunitari tutte le necessarie informazioni sulle offerte di posti di lavoro e le condizioni di vita e di lavoro in altri Stati membri. La rete Eures rende quindi adeguatamente trasparente il mercato del lavoro, consentendo ai sevizi di collocamento di garantire la priorità ai cittadini comunitari.

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INTERROGAZIONE SCRITTA P-2591/02 di Gian Gobbo (NI) alla Commissione. Priorità al rientro di cittadini argentini d'origine europea rispetto all'immigrazione extracomunitaria.

Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0007 - 0008


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2591/02

di Gian Gobbo (NI) alla Commissione

(11 settembre 2002)

Oggetto: Priorità al rientro di cittadini argentini d'origine europea rispetto all'immigrazione extracomunitaria

La recente gravissima crisi economica che ha investito l'Argentina sta inducendo molti cittadini argentini di origine europea ad emigrare nell'Unione Europea ed in particolare in Italia e Spagna.

Costoro sono in generale persone di buona cultura che parlano perfettamente almeno una lingua comunitaria, la cui integrazione all'interno degli Stati membri non pone alcun problema.

La Commissione europea non ritiene utile creare un programma di aiuto per il rientro prioritario e preferenziale di questi fratelli nelle loro patrie d'origine?

La Commissione non ritiene che l'arrivo controllato di questi neo-immigrati di origine europea sia preferibile all'immissione nelle nostre società di immigrati extra-europei che, per ragioni culturali, religiose ed economico-sociali, sono sempre più spesso difficilmente assimilabili dalle nostre comunità?

Risposta data dal signor Vitorino a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Nell'attuale stadio di sviluppo della politica comunitaria in materia di immigrazione, la scelta dei criteri per la selezione dei cittadini di paesi terzi che richiedono il permesso di ingresso nel territorio della Comunità per immigrarvi legalmente è di competenza dei singoli Stati membri, i quali decidono tenendo conto della normativa nazionale in materia e degli accordi, bilaterali o di altro genere, stipulati con determinati paesi terzi. La conoscenza della lingua del paese d'accoglienza e i legami storici e culturali con i paesi terzi possono influire sulle procedure adottate e sulla decisione di ammissione.

Con la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo(1), la Commissione si prefigge di stabilire criteri comuni per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi allo svolgimento di attività economiche subordinate e autonome, dando la preferenza ai soggetti già presenti nel mercato interno del lavoro, e di offrire diverse possibilità di dimostrare l'ottemperanza a quest'ultima condizione. Il progetto di direttiva propone l'istituzione di una procedura nazionale unica per l'esame della domanda volta al rilascio di un titolo combinato, che comprenda il permesso di soggiorno e di lavoro in un unico atto amministrativo, al fine della semplificazione e dell'armonizzazione delle norme divergenti che attualmente vigono negli Stati membri.

In considerazione della rapidità con cui la domanda di manodopera evolve all'interno dell'Unione, la Commissione non ha proposto la fissazione, a livello europeo, di contingenti o di programmi per l'assunzione di immigranti. La Commissione reputa, tuttavia, che lo sviluppo graduale di una politica comune rafforzerà la cooperazione tra gli Stati membri e favorirà a lungo termine l'ulteriore coordinamento dei regimi di ammissione.

(1) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, GU C 332 E del 27.11.2001

(2004/C 78 E/0650)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3627/03

di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(5 dicembre 2003)

Oggetto:   Accesso al mercato del lavoro per nuovi cittadini UE e cittadini extracomunitari

Il 1o maggio 2004 l'UE si allargherà con 10 nuovi Stati membri. Sono state concordate misure transitorie per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro. Gli Stati membri possono essere più flessibili e aprire il proprio mercato del lavoro prima di quanto previsto.

Come la Commissione sa, alcuni Stati membri hanno accordi bilaterali con paesi terzi, ad esempio, sull'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro per i lavori stagionali.

La Commissione non ritiene che sarebbe più logico che i cittadini dei nuovi Stati membri — dal 1o maggio 2004 — abbiano almeno lo stesso accesso al mercato del lavoro di quello concesso a certi cittadini extracomunitari sulla scorta di accordi bilaterali, tra l'altro per quanto riguarda i lavori stagionali?

La Commissione intende proporre una misura per evitare discriminazioni tra (nuovi) cittadini dell'UE e cittadini extracomunitari?

Risposta data dal signor Verheugen a nome della Commissione

(28 gennaio 2004) 

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul principio di «preferenza comunitaria» in materia di libera circolazione dei lavoratori, contenuto nelle disposizioni del trattato di adesione. In base a tale principio, nonostante l'applicazione del un periodo transitorio, al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, «gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro».

Pertanto, a partire dall'adesione i cittadini dell'Unione provenienti dagli Stati membri aderenti non possono essere soggetti a disposizioni meno favorevoli di quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi. La Commissione seguirà da vicino questo problema e prenderà le misure opportune nei casi in cui venga comunicata l'esistenza di discriminazioni tra i nuovi cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi.

13 giugno 2006

P-2701/06


INTERROGAZIONE SCRITTA di Toomas Ilves (PSE) alla Commissione 


 Oggetto: Interpretazione del trattato di adesione dell'Estonia, punto 1.14 dell'«Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Estonia»


 Risposta(e) 


L'interrogante ha esaminato attentamente la lettera del Commissario Fratttini sull'accesso al mercato del lavoro dei cittadini dell'Unione europea e dei residenti di lungo periodo ma non condivide la sua interpretazione del trattato di adesione. L'ultima frase del terzo comma del punto 1.14 dell'allegato cui egli fa riferimento non è applicabile all'accesso al mercato del lavoro, come suggerito nella sua lettera, in quanto si riferisce unicamente ai casi in cui tale accesso è già stato consentito e l'interessato è già presente nel mercato del lavoro. Vi è infatti una chiara differenza tra i casi in cui l'accesso al mercato del lavoro non è ancora stato permesso e quelli in cui esso è già avvenuto. La corretta interpretazione del trattato deve essere che, se viene consentito l'accesso ad un cittadino di un paese terzo (in qualità di richiedente asilo, rifugiato, residente di lungo periodo ecc.) in base a quanto stabilito dalla legislazione nazionale, l'accesso al mercato del lavoro deve essere concesso anche ai cittadini (principio della preferenza comunitaria) e che, una volta che questi hanno avuto accesso al mercato del lavoro, devono quanto meno ricevere un pari trattamento rispetto ai cittadini dei paesi terzi regolarmente presenti in un determinato Stato membro.

Va inoltre notato che i trattati di adesione di Bulgaria e Romania prevedono la possibilità di ricorrere esattamente alle stesse restrizioni nazionali, il che comporta che il periodo di transizione e le restrizioni applicabili ai residenti di lungo periodo e ad altri cittadini di paesi terzi verranno ulteriormente prolungati ed eventualmente estesi dal momento che altri Stati membri potrebbero valutare la possibilità del ricorso a misure nazionali.

Alla luce di quanto sopra: 

ritiene la Commissione di condividere l'interpretazione relativa ai termini dell'applicazione del trattato di adesione dell'Estonia? In caso contrario, può fornire un'analisi giuridica dell'applicazione del punto 1.14 dell'allegato VI del trattato di adesione?

può indicare se ha studiato le modalità seguite per la trasposizione del principio della preferenza comunitaria nella legislazione nazionale degli Stati membri e per la sua applicazione pratica, o quando intende farlo?

può indicare se l'applicazione delle restrizioni relative al mercato del lavoro implichi la non applicabilità delle pertinenti disposizioni delle direttive comunitarie durante il periodo di applicazione di tali restrizioni? Può inoltre prevedere quale sarà il probabile impatto dell'adesione della Bulgaria e della Romania sulla legislazione comunitaria relativa all'accesso al mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi approvata conformemente al titolo IV del TCE?