Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
In caso di rimpatrio definitivo il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.
Pensione di vecchiaia
Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo.
- Nel primo caso, i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione).
- Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.
Pensione ai superstiti
In caso di decesso avvenuto successivamente al compimento del 66° anno di età spetta la pensione ai superstiti, se sussistono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.
Non spetta in caso di decesso avvenuto prima del compimento dei 66 anni.
NB: La richiesta delle prestazioni si può effettuare tramite l’utilizzo del modello AP 50, reperibile sul sito dell’ Inps nella “Sezione Moduli”, da indirizzare alla Direzione Provinciale Inps Perugia.
Il modello può essere trasmesso on line, o scaricato in formato Pdf e inviato direttamente dall’interessato o tramite un Patronato.
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