Rifugiati:la possibilità per il richiedente di trasferirsi in altra zona del paese di origine non esclude il riconoscimento

La Corte di Appello di Catanzaro ha riconosciuto  lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano, annullando  l’erroneo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di primo grado sulla base del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione rispetto al mancato recepimento da parte del Decreto legislativo n. 251/2007 dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE .

La Corte d’Appello ha ricordato che il D.Lgs n. 251/2007 non ha recepito l’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE , con la conseguenza che non può essere escluso il riconoscimento di una misura di protezione internazionale in virtù dell’applicazione di un principio non recepito. La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, più volte ribadito il principio secondo cui: “in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art.8 della Direttiva 2004/83/CE, non e’ stata disposta nel D.lgs 251/2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva”( Cfr per tutte Cass. 13172/2013, 20646/2012).

Si ringraziano gli avv.ti Tonino Barberio(socio ASGI) e Michele Gigliotti.

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