Minori stranieri non accompagnati: le osservazioni ASGI alla proposta di legge all’esame in Commissione

L’ASGI ha inviato le proprie Osservazioni al  Parlamentari in vista dell’inizio dell’esame in Commissione della proposta di legge n. 1658 che cerca di affrontare e risolvere le problematiche afferenti la condizione giuridica dei minori stranieri soli .

La condizione giuridica di una particolare categoria di minori stranieri -  i minori stranieri non accompagnati- è sempre stata oggetto di modifiche legislative improntate ad accentuare le esigenze di controllo dei flussi migratori estranei alle procedure ordinarie, a discapito della protezione riconoscibile al minore in quanto tale.

Così nel 2002 la legge 189/2002 (cd. Bossi-Fini), stravolgendo l’originaria previsione dell’art. 32 del TU d.lgs. 286/98 – che considerava la categoria dei MSNA solo per precisare che al raggiungimento della maggiore età avevano diritto alla conservazione del permesso di soggiorno – ha subordinato il rinnovo/conversione del titolo di soggiorno, al 18° anno di età, alla partecipazione ad un programma di integrazione sociale biennale, alla presenza in Italia da almeno 3 anni prima del compimento della maggiore età e all’assenza di provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri, istituito dall’art. 33 TU d.lgs. 286/98 (con i compiti previsti dal d.p.r. 535/99).
Solo grazie all’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 198/2003, sono stati riaffermati i principi di parità di trattamento tra minori stranieri e italiani, cui è conseguita un’interpretazione dell’art. 32 TU immigrazione meno restrittiva di quella sottesa alla legge Bossi-Fini.
La norma è stata oggetto di ulteriori modifiche legislative nel 2009 e da ultimo nel 2011.
Prescindendo dall’analisi delle singole modifiche e delle ambiguità e dei dubbi di legittimità costituzionale che esse hanno arrecato, in linea generale attualmente sono contemplate 3 categorie di minori stranieri: coloro che sono inseriti nella famiglia di origine (che seguono la condizione giuridica dei genitori), i minori soli affidati ex lege 184/83 o sottoposti a tutela (per i quali la conversione è consentita previo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri), i Minori stranieri non accompagnati (MNSA) che per conservare il permesso di soggiorno devono dimostrare di avere partecipato al programma biennale di integrazione, gestito dagli Enti locali.
Negli ultimi tempi la già complicata condizione giuridica dei minori stranieri cd. non accompagnati è stata aggravata dal problema dell’accertamento dell’età, nel caso di mancanza di documenti idonei, a cui le Istituzioni hanno dato risposte frettolose e inadeguate.
Nel contempo, si riflette sempre più sulle modalità di tutela ed accoglienza dei MSNA, essendo indiscutibile l’incredibile ed inopportuna diversità di procedure seguite dai Servizi sociali, sia nella tutela che nel sistema di accoglienza.
In questo contesto, sinteticamente delineato, si inserisce la proposta di legge n. 1658, che condivisibilmente persegue la finalità di affrontare e risolvere le problematiche afferenti la condizione giuridica dei minori stranieri soli ma che, se non ben chiarita l’imprescindibile premessa di partenza della parità di trattamento tra minori, rischia di introdurre una normativa speciale per questa sola categoria, di fatto allontanando la loro condizione da quella dei minori italiani, in violazione dei principi di parità di trattamento affermati inequivocabilmente dalla Corte costituzionale, ed accentuando il loro essere stranieri più che minori.

Pin It
Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>