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Norme UE più chiare per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale

European Commission - IP/14/723   26/06/2014

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Commissione europea

Comunicato stampa

Bruxelles, 26 giugno 2014

Norme UE più chiare per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale

Lo scorso anno 12 690 minori non accompagnati hanno presentato domanda di asilo nell'Unione europea. Alcuni non hanno nessuno cui rivolgersi negli Stati membri e si trovano in una posizione di estrema vulnerabilità, confrontati a situazioni particolarmente difficili nelle prime fasi della procedura di asilo.

Alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione propone di chiarire qual è lo Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato. La proposta migliorerà la situazione dei minori che chiedono protezione internazionale e che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE.

In linea di principio, la domanda del minore che chiede protezione internazionale e che si trova in una situazione di questo tipo sarà esaminata dallo Stato membro in cui il minore ha presentato domanda e in cui lo stesso si trova. Il richiedente rimarrà nel territorio di detto Stato membro durante la procedura di esame della domanda, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore.

"I diritti del minore devono avere sempre la precedenza. Abbiamo bisogno di norme UE più chiare e prevedibili in materia di asilo per i minori non accompagnati. La nostra proposta garantirà che nella procedura Dublino l'interesse superiore del minore prevalga sempre e che il minore non sia inutilmente trasferito da uno Stato membro all'altro. Il minore avrà un accesso più rapido alle procedure di determinazione dello status di protezione internazionale. Aumenterà così l'efficacia del nostro sistema comune di asilo per alcuni dei richiedenti più vulnerabili", ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni.

La proposta odierna, che modifica il regolamento Dublino, garantisce certezza giuridica quanto alla competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE. Essa contempla i due possibili casi di minori non accompagnati che si trovano in tale situazione:

quando il minore ha presentato più domande di protezione internazionale, tra cui una nello Stato membro in cui si trova attualmente, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda (a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore);

quando il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda, tale Stato membro deve offrirgli l'effettiva possibilità di presentarla nel suo territorio; in tal caso:

se decide di presentare domanda in quello Stato membro, il minore resterà in tale Stato membro, che sarà competente per l'esame della domanda (a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore);

se il minore decide di non presentare domanda nello Stato membro in cui si trova, sarà competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda (a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore).

Affinché lo Stato membro competente sia definito congiuntamente e siano evitati conflitti di interesse, gli Stati membri interessati devono cooperare nella valutazione dell'interesse superiore del minore.

Infine, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e prevenire gli abusi, la proposta prevede che gli Stati membri si informino reciprocamente in merito alle nuove competenze assunte.

La proposta della Commissione passerà ora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione auspica che possa essere raggiunto un accordo nel corso della presidenza italiana.

Contesto

Il regolamento Dublino stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri. I criteri per stabilire la competenza sono, in ordine gerarchico: considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o di un permesso di soggiorno in uno Stato membro, l'ingresso regolare o irregolare del richiedente nell'UE.

Quando, nel giugno 2013, è stato adottato il nuovo regolamento Dublino (detto "regolamento Dublino III"), la Commissione ha annunciato l'intenzione di chiarire l'ambiguità della disposizione sui minori non accompagnati che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli Stati membri, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 6 giugno 2013 nella causa C‑648/11 MA e a./Secretary of State for the Home Department).

Il regolamento Dublino III prevede inoltre garanzie per tutti i minori soggetti alla "procedura Dublino" (articolo 6), tra cui: la rappresentanza del minore non accompagnato, il tentativo di rintracciare quanto prima i suoi familiari e la considerazione, nella valutazione dell'interesse superiore del minore, dell'unità familiare, del benessere del minore, del suo sviluppo sociale, della sua sicurezza e del suo parere.

Il regolamento Dublino III si applica dal 1º gennaio 2014 in tutti gli Stati membri, compreso il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca (in virtù di un accordo internazionale concluso nel 2006 tra la Comunità europea e la Danimarca), nonché nei quattro paesi terzi che partecipano all'accordo di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein).

Link utili

Sito web di Cecilia Malmström

Cecilia Malmström su Twitter

Sito web della DG Affari interni

La DG Affari interni su Twitter

Proposta della Commissione di modifica dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Dublino

Contatti

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Per il pubblico: contattare Europe Direct telefonicamente allo 00 800 6 7 8 9 10 11 o per e­mail


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