LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219

Disposizioni  in  materia  di  riconoscimento  dei  figli   naturali.
(12G0242) 
 
 Vigente al: 7-7-2014  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni in materia di filiazione 
 
  1. L'articolo 74 del codice  civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui  la  filiazione
e' avvenuta all'interno del  matrimonio,  sia  nel  caso  in  cui  e'
avvenuta al di fuori di esso, sia  nel  caso  in  cui  il  figlio  e'
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di  adozione  di
persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti». 
  2. All'articolo 250 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il  figlio  nato
fuori del matrimonio puo'  essere  riconosciuto,  nei  modi  previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se  gia'  uniti  in
matrimonio  con  altra  persona  all'epoca   del   concepimento.   Il
riconoscimento   puo'   avvenire    tanto    congiuntamente    quanto
separatamente»; 
      b) al secondo comma, le parole: «sedici anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»; 
      c) al terzo comma, le parole:  «sedici  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»; 
      d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il
genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che
fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro  genitore.  Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene  proposta  opposizione,  il  giudice,  assunta  ogni  opportuna
informazione,  dispone  l'audizione  del  figlio  minore  che   abbia
compiuto i dodici anni, o anche di  eta'  inferiore,  ove  capace  di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e  urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione  non  sia
palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti  opportuni  in  relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»; 
      e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all'interesse del figlio». 
  3. L'articolo 251 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). -  Il  figlio  nato  da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in  linea  retta
all'infinito o in linea collaterale  nel  secondo  grado,  ovvero  un
vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto  previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio  e
alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. 
  Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato  dal
tribunale per i minorenni». 
  4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito
dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». 
  5. L'articolo 276 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione
di paternita' o di  maternita'  naturale  deve  essere  proposta  nei
confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei
suoi eredi. In loro mancanza, la domanda  deve  essere  proposta  nei
confronti di un curatore nominato dal giudice  davanti  al  quale  il
giudizio deve essere promosso. 
  Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse». 
  6. La rubrica del titolo IX del libro primo del  codice  civile  e'
sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti
e doveri del figlio». 
  7. L'articolo 315 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i  figli  hanno
lo stesso stato giuridico». 
  8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma
7 del presente articolo,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  315-bis
(Diritti e doveri del figlio). -  Il  figlio  ha  diritto  di  essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle
sue aspirazioni. 
  Il figlio ha  diritto  di  crescere  in  famiglia  e  di  mantenere
rapporti significativi con i parenti. 
  Il figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici,  e  anche  di
eta' inferiore ove capace di  discernimento,  ha  diritto  di  essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 
  Il figlio  deve  rispettare  i  genitori  e  deve  contribuire,  in
relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al  proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa». 
  9. Nel  titolo  XIII  del  libro  primo  del  codice  civile,  dopo
l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per
decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi  non  sono
tenuti all'adempimento  dell'obbligo  di  prestare  gli  alimenti  al
genitore nei confronti del quale e' stata  pronunciata  la  decadenza
dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di  indegnita'
di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione». 
  10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del  libro
primo del codice civile. 
  11. Nel codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli». 
                               Art. 2 
 
 
Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni  vigenti  in
                        materia di filiazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione e  di  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  per
eliminare ogni discriminazione  tra  i  figli,  anche  adottivi,  nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione,  osservando,  oltre  ai
principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice  civile,  come
rispettivamente  sostituito  e  introdotto  dall'articolo   1   della
presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: 
      a)  sostituzione,  in  tutta  la  legislazione   vigente,   dei
riferimenti  ai  «figli  legittimi»  e  ai   «figli   naturali»   con
riferimenti ai  «figli»,  salvo  l'utilizzo  delle  denominazioni  di
«figli nati nel matrimonio» o di «figli nati  fuori  del  matrimonio»
quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; 
      b) modificazione del titolo VII  del  libro  primo  del  codice
civile, in particolare: 
        1) sostituendo la rubrica del titolo  VII  con  la  seguente:
«Dello stato di figlio»; 
        2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente:  «Della
presunzione di paternita'»; 
        3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della  sezione  I
del capo I; 
        4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in  un
nuovo capo  II,  avente  la  seguente  rubrica:  «Delle  prove  della
filiazione»; 
        5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un
nuovo  capo  III,  avente  la  seguente  rubrica:   «Dell'azione   di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e  di  reclamo  dello
stato di figlio»; 
        6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1  della  sezione  I
del capo II in un nuovo capo IV, avente  la  seguente  rubrica:  «Del
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; 
        7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2  della  sezione  I
del capo II in un nuovo capo V, avente la  seguente  rubrica:  «Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»; 
        8) abrogando  le  disposizioni  che  fanno  riferimento  alla
legittimazione; 
      c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della
prova  della  filiazione  prevedendo  che  la  filiazione  fuori  del
matrimonio  puo'  essere  giudizialmente  accertata  con  ogni  mezzo
idoneo; 
      d)  estensione  della  presunzione  di  paternita'  del  marito
rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il  matrimonio  e
ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con
riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri  1),
2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali; 
      e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei  figli
nati fuori del matrimonio con la previsione che: 
        1)  la  disciplina  attinente  all'inserimento   del   figlio
riconosciuto  nella  famiglia  dell'uno  o  dell'altro  genitore  sia
adeguata  al  principio  dell'unificazione  dello  stato  di  figlio,
demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita'
di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione; 
        2) il principio dell'inammissibilita' del  riconoscimento  di
cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le  ipotesi
in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto  con  lo  stato  di
figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato; 
      f) modificazione degli articoli  244,  264  e  273  del  codice
civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal  sedicesimo
al quattordicesimo anno di eta'; 
      g)  modificazione  della   disciplina   dell'impugnazione   del
riconoscimento   con    la    limitazione    dell'imprescrittibilita'
dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine  di
decadenza  per  l'esercizio  dell'azione   da   parte   degli   altri
legittimati; 
      h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e
i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel  matrimonio  e
dei figli  nati  fuori  del  matrimonio,  delineando  la  nozione  di
responsabilita'  genitoriale  quale  aspetto   dell'esercizio   della
potesta' genitoriale; 
      i)  disciplina  delle  modalita'  di  esercizio   del   diritto
all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento,
precisando  che,  ove   l'ascolto   sia   previsto   nell'ambito   di
procedimenti giurisdizionali, ad  esso  provvede  il  presidente  del
tribunale o il giudice delegato; 
      l) adeguamento  della  disciplina  delle  successioni  e  delle
donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo,
anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina  che  assicuri
la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche  per
gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto  nelle  more
del riconoscimento e conseguentemente l'estensione  delle  azioni  di
petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile; 
      m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli  33,
34, 35  e  39  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  concernenti
l'individuazione, nell'ambito del sistema di  diritto  internazionale
privato, della legge applicabile,  anche  con  la  determinazione  di
eventuali  norme  di  applicazione  necessaria  in   attuazione   del
principio dell'unificazione dello stato di figlio; 
      n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale
dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali in un tempo ragionevole  da  parte  dei  genitori,  fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o  del  genitore
esercente la potesta' genitoriale  non  possono  essere  di  ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; 
      o) previsione  della  segnalazione  ai  comuni,  da  parte  dei
tribunali per i minorenni, delle situazioni di  indigenza  di  nuclei
familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano
interventi di sostegno per consentire al  minore  di  essere  educato
nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione  di  controlli
che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni  segnalate
agli enti locali; 
      p) previsione  della  legittimazione  degli  ascendenti  a  far
valere il diritto di mantenere rapporti significativi  con  i  nipoti
minori. 
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono,
altresi', a effettuare,  apportando  le  occorrenti  modificazioni  e
integrazioni normative, il necessario coordinamento con le  norme  da
essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo  1942,  n.
318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al  citato  comma  1
del presente articolo. 
  3. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per
le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le  politiche  per
la famiglia.  Sugli  schemi  approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri
esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro
due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di  cui
al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la  scadenza
del termine previsto dal  comma  1  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di sei mesi. 
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo  puo'  adottare
decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e
con la procedura prevista dal comma 3. 
                               Art. 3 
 
 
Modifica dell'articolo 38 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti  dei  figli  agli
                     alimenti e al mantenimento 
 
  1. L'articolo 38 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  38.  -  Sono  di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti  contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,  ultimo  comma,
del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo  333  resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni  nell'ipotesi  in
cui sia in corso, tra le stesse  parti,  giudizio  di  separazione  o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;  in
tale ipotesi per tutta la durata del processo  la  competenza,  anche
per i provvedimenti contemplati  dalle  disposizioni  richiamate  nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario. 
  Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti  relativi  ai
minori per i quali non e' espressamente stabilita  la  competenza  di
una diversa autorita' giudiziaria. Nei  procedimenti  in  materia  di
affidamento e di mantenimento dei  minori  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio,  sentito  il
pubblico ministero, e  i  provvedimenti  emessi  sono  immediatamente
esecutivi, salvo che il  giudice  disponga  diversamente.  Quando  il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo  si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». 
  2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia
di alimenti e mantenimento della  prole,  puo'  imporre  al  genitore
obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il
pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.
Per assicurare che siano conservate  o  soddisfatte  le  ragioni  del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al  periodo
precedente,  il  giudice  puo'  disporre  il   sequestro   dei   beni
dell'obbligato  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,  settimo
comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare
ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato, di versare le somme dovute  direttamente  agli  aventi
diritto, secondo quanto previsto dall'articolo  8,  secondo  comma  e
seguenti, della legge 1º  dicembre  1970,  n.  898.  I  provvedimenti
definitivi  costituiscono  titolo   per   l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. 
                               Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli
di genitori  non  coniugati  pendenti  davanti  al  tribunale  per  i
minorenni alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice di procedura  civile  e  il  comma  2  dell'articolo  3  della
presente legge. 
                               Art. 5 
 
 
    Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile 
 
  1. Con regolamento emanato, su proposta  delle  amministrazioni  di
cui al comma  3  dell'articolo  2  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto  o  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  citato
articolo 2 della presente  legge,  sono  apportate  le  necessarie  e
conseguenti  modifiche  alla  disciplina  dettata   in   materia   di
ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino  deve  corrispondere
al sesso e puo' essere costituito da un solo nome  o  da  piu'  nomi,
anche separati, non superiori a tre. 
  2. Nel caso siano imposti due o  piu'  nomi  separati  da  virgola,
negli estratti e  nei  certificati  rilasciati  dall'ufficiale  dello
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato  solo
il primo dei nomi». 
                               Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino