DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013) 
 
 Vigente al: 6-5-2014  
 

Capo I

Riordino degli enti di ricerca

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,
n. 439; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  concernente
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma  degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,  concernente
l'istituzione del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  nonche'  il   riordino
dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e  3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto l'articolo 1, commi 612,  613,  614  e  615  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Vista  la  legge  27  settembre  2007,   n.   165,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del  Senato  relativa  all'applicazione  anche
all'INFN  della  disciplina  generale  prevista  per  i  consigli  di
amministrazione degli enti data la  peculiarita'  dell'organizzazione
dell'ente medesimo; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del Senato relativa al ripristino  del  parere
delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti
in quanto la nuova procedura si fonda su  una  scelta  dei  candidati
attraverso  criteri  selettivi  e  di  valutazione  operati  da   uno
specifico comitato selettivo di alto profilo; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente del Senato circa la possibilita',  nella  fase
di prima  attuazione  della  riforma,  per  i  presidenti  di  essere
rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno  di
otto anni in quanto si e' accolta una  condizione  differente,  posta
sul medesimo comma, dalla VII Commissione della  Camera  al  fine  di
uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di
amministrazione; 
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione permanente della  Camera  relativa  all'eliminazione  del
numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione  e  dei
consigli  tecnico-scientifici  in  quanto  entrambe  le  disposizioni
realizzano la delega  prevista  dalla  legge  n.  165/2007,  fissando
limiti e metodo della prevista riduzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione
normativa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Obiettivi del riordino e definizioni 
 
  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le attivita' nel  settore  della  ricerca,  di  garantire  autonomia,
trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al  riordino
della disciplina relativa agli  statuti  e  agli  organi  degli  enti
pubblici   nazionali   di    ricerca,    vigilati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  e'  emanato  il
presente decreto legislativo, nel rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n.  59
e di quelli fissati dalla legge delega 27  settembre  2007,  n.  165,
cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1  dell'articolo  27
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  2.  Agli  effetti  del  presente  decreto  legislativo,   ove   non
diversamente disposto, si intendono: 
    a) per enti di ricerca: gli enti pubblici  nazionali  di  ricerca
vigilati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b)  per  Ministro  e  Ministero:  rispettivamente,  il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c)  per  PNR:  il  Programma  nazionale  della  ricerca,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204; 
    d) per PTA: Piano triennale di attivita', di cui all'articolo 5; 
    e) per DVS: il Documento di visione  strategica  decennale  degli
enti di ricerca, di cui all'articolo 5. 
                               Art. 2 
 
 
                        Autonomia statutaria 
 
  1. Agli enti di ricerca e' riconosciuta  autonomia  statutaria  nel
rispetto dell'articolo 33, sesto comma,  della  Costituzione,  ed  in
coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata
alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11  marzo
2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano  i  propri  statuti  in
conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n.  165,
e del presente decreto legislativo, nonche'  con  quelli  compatibili
dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia  tra
gli  enti  di  ricerca,  le  strutture  universitarie  ed  il   mondo
dell'impresa,   nonche'   modelli   organizzativi    tendenti    alla
valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita'
scientifica nazionale di riferimento. 
  2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del
Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati,  sono
individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun  ente,
in coerenza con i  contenuti  del  PNR  e  gli  obiettivi  strategici
fissati dall'Unione europea. 
                               Art. 3 
 
 
                    Statuti degli enti di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed  articolano  la
missione e gli obiettivi di  ricerca  tenuto  conto  degli  obiettivi
strategici fissati dal Ministro e dall'Unione  europea,  nonche'  dei
fabbisogni  e   del   modello   strutturale   di   organizzazione   e
funzionamento   previsti   per   il   raggiungimento   degli    scopi
istituzionali ed il buon andamento delle attivita'. 
  2. Gli  statuti  devono  prevedere  la  riduzione  del  numero  dei
componenti degli organi di direzione, amministrazione,  consulenza  e
controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire
trasparenza ed efficienza della gestione.  Le  specifiche  misure  di
snellimento devono comunque garantire l'alto  profilo  scientifico  e
professionale,   le    competenze    tecnico-organizzative    e    la
rappresentativita'  dei  componenti,  secondo  i   criteri   previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27  settembre  2007,
n. 165. 
  3. In sede di prima attuazione,  la  formulazione  e  deliberazione
degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai
consigli di amministrazione in carica alla  data  di  emanazione  del
presente decreto, integrati da cinque esperti  dotati  di  specifiche
competenze in relazione alle finalita' dell'ente  ed  al  particolare
compito conferito, nominati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, dal Ministro.  Agli  esperti  non  e'  riconosciuto
alcun compenso o  indennita'.  I  predetti  statuti  sono  deliberati
previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo.  In  caso  di
inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere
il Ministero in via  sostitutiva,  fatta  salva  la  possibilita'  di
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007,
n. 165. 
                               Art. 4 
 
               ((Finanziamento degli enti di ricerca)) 
 
  ((1. La ripartizione del fondo ordinario per gli  enti  di  ricerca
finanziati  dal  Ministero,  di  cui  all'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'  effettuata  sulla  base  della
programmazione  strategica  preventiva  di  cui  all'articolo  5  del
presente decreto, e  considerando  la  specifica  missione  dell'ente
nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore
al 7 per cento del  fondo  e  soggetta  ad  incrementi  annuali,  dei
risultati della valutazione della qualita' della ricerca  scientifica
condotta  dall'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)  e  di  specifici  programmi  e
progetti, anche congiunti,  proposti  dagli  enti.  I  criteri  e  le
motivazioni di assegnazione della predetta  quota  sono  disciplinati
con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. 
  1-bis. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  quote  del  fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche  finalita'  e
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progetti  attinenti  alla
programmazione degli enti.)) 
                               Art. 5 
 
 
Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione  strategica
                decennale degli enti di ricerca - DVS 
 
  1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della
pianificazione operativa i consigli di  amministrazione  dei  singoli
enti di ricerca, previo parere dei rispettivi  consigli  scientifici,
adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente,  ed
elaborano  un  documento  di   visione   strategica   decennale,   in
conformita' alle particolari  disposizioni  definite  nei  rispettivi
statuti e regolamenti. 
  2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal  Ministero,  anche
ai fini  della  identificazione  e  dello  sviluppo  degli  obiettivi
generali  di  sistema,  del  coordinamento  dei  piani  triennali  di
attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del  fondo
ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. 
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  coordinamento  ed
armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero,  tenuto  conto  degli
obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione  della
elaborazione di nuovi indirizzi, svolge  una  specifica  funzione  di
preventiva valutazione comparativa e di  indirizzo  strategico.  Tale
funzione e' prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e  dei  DVS
ovvero anche impartendo  dirette  indicazioni  volte  a  favorire  il
perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo  iniziative  basate
su  modalita'  di  carattere  selettivo   atte   a   sollecitare   la
collaborazione tra i diversi enti  in  funzione  della  promozione  e
realizzazione di progetti congiunti. 
  A tale  fine  il  Ministero  puo'  avvalersi  del  supporto,  anche
individuale, di dipendenti di enti di ricerca e universita', anche in
forma  di  comando,  sulla   base   di   apposite   intese   con   le
amministrazioni di appartenenza. 
  4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli  enti  di
ricerca determinano la consistenza e le  variazioni  dell'organico  e
del piano di fabbisogno  del  personale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali.  L'approvazione   del   fabbisogno   del   personale,   la
consistenza e le variazioni  dell'organico  da  parte  del  Ministero
avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e  delle
finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. 
                               Art. 6 
 
 
                  Regolamenti degli enti di ricerca 
 
  1. I regolamenti del personale  e  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', vengono adottati in  conformita'  ai  principi  e  alle
vigenti norme di amministrazione e contabilita' pubblica e  a  quelle
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  ed  ai   principi   e
disposizioni del codice civile per quanto compatibili,  nel  rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza,  economicita'  ed  efficacia
della gestione. 
  2. I regolamenti del personale prevedono modalita' procedurali  per
l'espressione, da parte  del  consiglio  di  amministrazione,  di  un
parere vincolante sulla validita' curriculare dei dirigenti proposti,
la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali  ai
sensi della normativa vigente in materia. 
                               Art. 7 
 
 
        Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti 
 
  1. Gli statuti  e  i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', e del personale degli enti di ricerca sono formulati  e
adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti,  previo
controllo di legittimita' e di merito esercitato dal Ministro. 
  2.  Il  Ministero  esercita  il  controllo   sui   regolamenti   di
amministrazione,  finanza  e  contabilita',  sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto  concerne  i  regolamenti
del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. Il  controllo  e  l'approvazione  da  parte  del  Ministero  dei
predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta  giorni  dalla
ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in  assenza  di  formali
osservazioni  di  legittimita'  o  di  merito,  gli  statuti   ed   i
regolamenti si intendono approvati e divengono  efficaci.  Lo  stesso
procedimento si applica anche per le successive modificazioni. 
                               Art. 8 
 
 
         Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca 
 
  1. Il  numero  dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione,
compreso il presidente, non puo' superare: 
    a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo
pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento  del  fondo  di
funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre  cinquecento
unita' di personale; 
    b) tre componenti negli altri casi. 
  2. I componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  compreso  il
presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in  carica
quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi
si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6,  comma
2,  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  anche  con
riferimento ai mandati gia' espletati prima  dell'entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 
                               Art. 9 
 
 
Consiglio nazionale  delle  ricerche,  Agenzia  spaziale  italiana  e
                Istituto nazionale di fisica nucleare 
 
  1. Il consiglio di amministrazione del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  (CNR)  e'  composto  da   sette   componenti   scelti   tra
personalita' di alta  qualificazione  tecnico-scientifica  nel  campo
della  ricerca,  di  comprovata  esperienza  gestionale  di  enti  ed
istituzioni pubbliche o private, di cui:  quattro,  tra  i  quali  il
presidente, designati dal Ministro, di cui  uno  su  indicazione  del
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno  dalla
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane,   uno   dalla
Confindustria ed  uno  espressione  delle  comunita'  scientifica  di
riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10
puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  anche  a   livello
internazionale delle  competenze  di  ricerca,  lo  statuto  del  CNR
assegna  ai  dipartimenti  interni  anche  un   ruolo   centrale   di
riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari
in ambito  nazionale,  nonche'  nell'affidamento  agli  istituti  dei
programmi e  progetti  di  ricerca  ed  assegnazione  delle  relative
risorse, ferme restando le specifiche  competenze  e  responsabilita'
del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto  del  CNR  puo'
altresi' prevedere una struttura organizzativa  di  programmazione  e
coordinamento delle attivita' polari. 
  3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale  italiana,
nominato con decreto del Ministro, e' costituito dal presidente e  da
altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro  degli
affari esteri, uno dal Ministro  della  difesa  e  uno  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare   (INFN)   e'   ridotta   dei   due   componenti
rappresentativi degli enti di livello non  ministeriale.  Restano  in
vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento  dell'ente
relative alla nomina degli organi statutari. 
                               Art. 10 
 
 
             Consigli scientifici o tecnico-scientifici 
                        degli enti di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono  la  costituzione  e
composizione  di  consigli  scientifici  o   tecnico-scientifici   ed
indicano analiticamente i casi e  le  modalita'  di  esercizio  delle
funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti  di
pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo,
anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea  e
internazionale   della   ricerca,   incentivando   la    cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche'
l'introduzione di misure volte a favorire la  collaborazione  con  le
attivita'  delle  regioni  in  materia  di  ricerca   scientifica   e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
  2.  I  consigli  scientifici  sono  nominati   dal   consiglio   di
amministrazione, previo esperimento di forme di  consultazione  della
comunita' scientifica  ed  economica,  appositamente  previste  dagli
statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti. 
                               Art. 11 
 
Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
  amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa 
 
  1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri  del  consiglio
di amministrazione  di  designazione  governativa,  con  decreto  del
Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto da un massimo
di cinque persone, scelte tra  esperti  della  comunita'  scientifica
nazionale ed internazionale ed esperti in  alta  amministrazione,  di
cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico del bilancio del Ministero. Il comitato  di  selezione  agisce
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro  nel  decreto  di
nomina e, per gli adempimenti  aventi  carattere  amministrativo,  e'
supportato dalle competenti  direzioni  generali  del  Ministero.  Il
personale del Ministero non puo', in  nessun  caso,  fare  parte  del
comitato di selezione. 
  2.  Il  comitato  di  selezione  fissa,  con  avviso  pubblico,  le
modalita' e i termini per la presentazione delle candidature  e,  per
ciascuna posizione  ed  ove  possibile  in  ragione  del  numero  dei
candidati, propone al Ministro: 
    a) cinque nominativi per la carica di presidente; 
    b) tre nominativi per la carica di consigliere. 
  ((2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono  essere
utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta)). 
  3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due
componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro.  Il
terzo consigliere e' scelto direttamente dalla comunita'  scientifica
o  disciplinare  di  riferimento  sulla  base   di   una   forma   di
consultazione definita negli statuti. 
  4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque  consiglieri,
tre componenti e tra  questi  il  presidente,  sono  individuati  dal
Ministro. Gli altri due componenti  sono  scelti  direttamente  dalla
comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una
forma di consultazione definita negli  statuti,  fatto  salvo  quanto
specificamente disposto all'articolo 9. 
  5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e  dei  consigli
di amministrazione sono comunicati al Parlamento. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art.  22,  comma
4) che "In via di prima applicazione del presente  articolo,  per  le
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, come modificato dal presente articolo, successive  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  la  procedura  ivi
prevista viene  seguita  con  la  nomina  di  un  nuovo  comitato  di
selezione". 
                               Art. 12 
 
 
      Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca 
 
  1. Gli enti  di  ricerca,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi
dell'articolo 4 e del capo II del titolo II del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e,
tenendo conto delle relative peculiarita', adottano  con  lo  statuto
anche le regole di organizzazione e funzionamento. 
  2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti
degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti
di   programmazione   ed   indirizzo   strategico,    competenze    e
responsabilita' gestionali, comprendenti anche le  tipiche  attivita'
di controllo di gestione, nonche' funzioni valutative e di controllo. 
  3. Gli  statuti  ridefiniscono  le  attribuzioni  dei  consigli  di
amministrazione  allo  scopo  di  ricondurne   le   competenze   alla
approvazione degli atti di  carattere  generale  o  fondamentale  per
l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e  la  gestione
degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e  la  speditezza
delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione  del  ruolo
dei direttori generali e della relativa dirigenza. 
  4. Gli statuti e  i  regolamenti  prevedono  inoltre  procedure  di
valutazione comparativa  per  l'individuazione  dei  direttori  degli
organi  di  ricerca,  misure  organizzative  volte  a  potenziare  la
professionalita'    e    l'autonomia    dei    ricercatori,     norme
anti-discriminatorie tra donne  e  uomini  nella  composizione  degli
organi, nonche' specifiche disposizioni agevolative per la  mobilita'
dei  dipendenti  tra  gli  enti  di  ricerca,  con   le   istituzioni
internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni  di
interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato. 
                               Art. 13 
 
 
       Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 
 
  1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla  base
del parere del comitato di esperti  per  la  politica  della  ricerca
(CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a  tempo
indeterminato,  nell'ambito  del  3  per  cento   dell'organico   dei
ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilita' di  bilancio,
con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del  personale
di ricerca definito dal consiglio di amministrazione,  ricercatori  o
tecnologi italiani o stranieri  dotati  di  altissima  qualificazione
scientifica negli ambiti disciplinari di  riferimento,  che  si  sono
distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati  insigniti  di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 
                               Art. 14 
 
 
          Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca 
 
  1. Le misure  di  razionalizzazione  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano  agli  enti
di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con
le  modalita'  ivi  previste,  predispongono  un  piano  volto   alla
razionalizzazione  della  localizzazione  degli  uffici,  anche   tra
diversi enti, nonche' alla realizzazione di economie di spesa. 
                               Art. 15 
 
 
                      Infrastrutture di ricerca 
 
  1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure  e
soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale  delle
infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di  consentire
una loro programmazione e gestione coordinata tra  tutti  gli  attori
del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel  rispetto  degli
orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala,  di
accrescere     la     loro     efficienza,     accessibilita'      ed
internazionalizzazione. 
  2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e
di preminente interesse nazionale, sono realizzate con  le  modalita'
di cui alla  parte  II  del  titolo  III  del  capo  IV  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione   del   presente   articolo   e   per
l'accrescimento del livello di  eccellenza  delle  infrastrutture  di
ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in  particolare,
dall'articolo 17 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                               Art. 16 
 
 
                Strumenti innovativi di finanziamento 
               e partecipazione al capitale di rischio 
 
  1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimita' e  di  merito
da parte dello stesso, gli stessi enti  di  ricerca,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  senza  garanzie  da
parte  loro,  possono  promuovere,  concorrere  alla  costituzione  o
partecipare  a  fondi  di  investimento  con  la  partecipazione   di
investitori pubblici e privati, articolati in  un  sistema  integrato
tra fondi di livello nazionale e  rete  di  fondi  locali,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2.  Tali  fondi  sono  destinati  all'attuazione  di  programmi  di
trasferimento tecnologico e di investimento per la  realizzazione  di
iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca,
con il coinvolgimento di apporti  dei  soggetti  pubblici  e  privati
operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse
finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da  cofinanziamenti
europei ed internazionali. 
  3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti  e
nell'enumerazione delle attivita' da svolgere tengono conto di quanto
previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 

Capo II

Enti di ricerca del settore istruzione

                               Art. 17 
 
 
          Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
                    di istruzione e di formazione 
 
  1.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema   di
istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura  giuridica  e
le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre  2004,  n.
286, dalla legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  dal  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del  Comitato  di  indirizzo
restano in carica  per  tutta  la  durata  del  mandato  inizialmente
ricevuto. 
  2.  Nell'ambito  della  costruzione  del   Sistema   nazionale   di
valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
    a) lo studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e  modalita'
oggettive   di   valutazione   degli   apprendimenti   e   la    cura
dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; 
    b)  la  promozione  di  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione
e formazione professionale, il supporto e l'assistenza  tecnica  alle
istituzioni scolastiche e  formative  anche  attraverso  la  messa  a
disposizione  di   prove   oggettive   per   la   valutazione   degli
apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione  di   autonome
iniziative di valutazione e autovalutazione; 
    c) lo studio di modelli e metodologie per  la  valutazione  delle
istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale  e
dei fattori che influenzano gli apprendimenti; 
    d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale  per  gli
esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente; 
    e) lo svolgimento di attivita' di  ricerca  e  la  collaborazione
alle attivita' di valutazione  del  sistema  scolastico  al  fine  di
realizzare  iniziative  di  valorizzazione  del   merito   anche   in
collaborazione con il sistema universitario; 
    f) lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca,  nell'ambito  delle
proprie finalita' istituzionali, sia su  propria  iniziativa  che  su
mandato  di  enti  pubblici  e  privati,   assicurando   inoltre   la
partecipazione  italiana   a   progetti   internazionali   in   campo
valutativo; 
    g) lo svolgimento di attivita' di supporto e  assistenza  tecnica
alle regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la  realizzazione  di
autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
    h) lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del  personale
docente e dirigente  della  scuola  sui  temi  della  valutazione  in
collaborazione con l'ANSAS. 

Capo III

Disposizioni finali, abrogazioni
e disapplicazioni di norme

                               Art. 18 
 
 
                  Disposizioni finali, abrogazioni 
                     e disapplicazioni di norme 
 
  1. Con l'entrata in vigore del presente decreto  sono  abrogate  le
disposizioni dei vigenti ordinamenti di  ciascun  ente  incompatibili
con i principi e le disposizioni del  presente  decreto  legislativo,
nonche' in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto  legislativo
5 giugno 1998, n. 204; 
    b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127; 
    c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; 
    d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128; 
    e) l'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo  21  gennaio
2004, n. 38; 
    f) l'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286. 
  2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo rimangono in  carica  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  statuti  o  fino  al
completamento delle procedure di nomina che devono completarsi  entro
il termine di mesi due dalla data di  entrata  in  vigore  dei  nuovi
statuti. 
  3. Rimane salvo quanto disposto  all'articolo  1,  comma  5,  della
legge 27 settembre 2007, n. 165. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                 Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano