DECRETO 22 agosto 2007, n. 139

Regolamento  recante  norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione,   ai   sensi  dell'articolo 1,  comma  622,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.
 
 Vigente al: 5-5-2014  
 
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto l'articolo 34 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623
e 624;
  Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
  Visto  il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13,
comma 3 e articolo 14, comma 2;
  Visto  il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12,
comma 5;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazione,   dalla  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  articolo 13,
comma 1-ter;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2006, n. 47;
  Visto  l'accordo  quadro  in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
  Visto  l'accordo  in  sede  di  Conferenza  Stato  regioni province
autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
  Vista  la  raccomandazione  del  Parlamento europeo e dei Consiglio
18 dicembre  2006  relativa  a  competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente  dare  attuazione  all'obbligo di
istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006,
a  partire  dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via
sperimentale,  dei  saperi  e delle competenze previsti dai curricoli
relativi  ai  primi  due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore  e  che  le  relative  indicazioni, in prima attuazione, si
applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
    Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1,  comma  624,  le  indicazioni  relative  a  tali saperi e
competenze  riguardano  anche i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione  professionale  di  cui  all'Accordo  quadro  in  sede  di
Conferenza unificata 19 giugno 2003;
  Considerata   la   necessita'   di   verificare   e   valutare   la
sperimentazione  dei  predetti  saperi  e  competenze  per  una  loro
definitiva  applicazione  attraverso un organico coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio
2007;
  Considerato  che  il  testo  del  provvedimento  tiene  conto delle
osservazioni  formulate  nel  citato  parere  del Consiglio di Stato,
ritenendo  comunque  opportuno  richiamare,  in  modo  coordinato, il
quadro  normativo  derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge
27 dicembre  2006,  n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia
di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi  della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data
20 agosto 2007;

                             A d o t t a

il  seguente  regolamento  relativo  all'obbligo di istruzione di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

                               Art. 1.
               Adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  L'istruzione  obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e
si   realizza   secondo   le  disposizioni  indicate  all'articolo 1,
comma 622,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e,  in  prima
attuazione,  per  gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con
riferimento  ai  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e formazione
professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
  2.  L'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione  e'  finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di  una  qualifica  professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo  anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve
il  diritto/dovere  di  cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
  3.  L'obbligo  di  istruzione di cui al presente articolo decorre a
partire   dall'anno   scolastico   2007/2008  per  coloro  che  hanno
conseguito  il  titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno
scolastico 2006/2007.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, sono fatte salve le particolari
disposizioni  previste  per  la  provincia  di  Bolzano  dalla  legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
                               Art. 2.
                 Acquisizione di saperi e competenze

  1.   Ai  fini  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  i  saperi  e  le
competenze,  articolati  in  conoscenze e abilita', con l'indicazione
degli  assi  culturali  di  riferimento, sono descritti nell'allegato
documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e
si applicano secondo le modalita' ivi previste.
  2.  I  saperi  e  le  competenze  di  cui  al  comma  1  assicurano
l'equivalenza   formativa   di   tutti   i   percorsi,  nel  rispetto
dell'identita'   dell'offerta   formativa   e   degli  obiettivi  che
caratterizzano  i  curricoli  dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio.  Per  il  loro  recepimento  nei curricoli dei primi due anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico,
scientifico,  magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti
dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
degli  strumenti  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo  1999,  n.  275,  con particolare riferimento all'articolo 4,
comma 2,  nonche'  dell'utilizzazione  della  quota  di flessibilita'
oraria  del  20%  ai  sensi  del  decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
  3.  Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi
e  alle  competenze  di  cui  al comma 1 nei percorsi sperimentali di
istruzione  e  formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in
sede  di  Conferenza  unificata  ivi  prevista,  anche  ai fini della
ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.
                               Art. 3.
  Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo di istruzione da parte
degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo
individualizzato   nella  progettazione  delle  attivita'  didattiche
educative.
  2.  Per  coloro  che  non hanno conseguito il titolo conclusivo del
primo  ciclo  e  che  hanno  compiuto  il  sedicesimo anno di eta' e'
prevista  la  possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri
provinciali   per   l'istruzione  degli  adulti  di  cui  alla  legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
  3.  Per  l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa
attuazione  di  quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1,  comma 632,  gli  interventi  di  cui  al comma 2 possono
essere   realizzati  presso  i  Centri  territoriali  permanenti  per
l'educazione degli adulti.
                               Art. 4.
     Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

  1.  La  certificazione  relativa  all'adempimento  dell'obbligo  di
istruzione  di  cui  al presente regolamento e' rilasciata a domanda.
Per  coloro  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  di eta' e'
rilasciata d'ufficio.
  2.   Nelle   linee  guida  di  cui  all'articolo 5  sono  contenute
indicazioni  in  merito ai criteri generali per la certificazione dei
saperi  e  delle  competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini
dei  passaggi  a  percorsi  di  diverso ordine, indirizzo e tipologia
nonche'  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi, anche come
strumento  per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e
formazione.
  3.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono adottati modelli di
certificazione  dei  saperi e delle competenze di cui all'articolo 2,
comma 1,  acquisite  dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
                               Art. 5.
                             Linee guida

  1.  Con  apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica
istruzione,  sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e
delle  loro  famiglie,  la  formazione  dei  docenti, il sostegno, il
monitoraggio,  la  valutazione  e  la  certificazione dei percorsi in
relazione   all'attuazione  sperimentale  delle  indicazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1.
  2.  Per  la  realizzazione  delle  misure  di  cui  al  comma 1, il
Ministero  della  pubblica  istruzione  si  avvale  della  assistenza
dell'Agenzia  nazionale  per  lo sviluppo dell'autonomia scolastica e
dell'Istituto  nazionale  per la valutazione dei sistema educativo di
istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  articolo  1,  comma  624,  anche
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 28, comma 2.
                               Art. 6.
                         Disposizione finale

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, in conformita' ai
rispettivi  statuti  e alle relative norme di attuazione nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 agosto 2007

                                                 Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171
                                                             Allegato 
 
                          DOCUMENTO TECNICO 
 
Il contesto e il metodo. 
  Con la raccomandazione del Parlamento europeo e  del  Consiglio  18
dicembre 2006 relativa alle  competenze  chiave  per  l'apprendimento
permanente,  l'Unione  europea  ha  invitato  gli  Stati   membri   a
sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per
assicurare che: 
    l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti  i  giovani
gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un  livello  tale
che li preparino  alla  vita  adulta  e  costituiscano  la  base  per
ulteriori  occasioni  di  apprendimento,  come  pure  per   la   vita
lavorativa; 
    si tenga debitamente conto  di  quei  giovani  che,  a  causa  di
svantaggi educativi determinati da  circostanze  personali,  sociali,
culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare  per
realizzare le loro potenzialita'; 
    gli adulti siano in grado di  sviluppare  e  aggiornare  le  loro
competenze chiave in tutto il corso  della  vita,  con  un'attenzione
particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti  prioritari  nel
contesto nazionale, regionale e/o locale. 
  Le  competenze  chiave  indicate  dalla  raccomandazione  sono   le
seguenti:  comunicazione  nella  madre  lingua,  comunicazione  nelle
lingue  straniere,  competenza  matematica,  competenze  di  base  in
scienza e tecnologia,  competenza  digitale,  imparare  ad  imparare,
competenze   sociali   e   civiche,   spirito   di    iniziativa    e
imprenditorialita', consapevolezza ed espressione culturale. 
  In questo contesto, l'articolo 1, comma 622,  della  legge  del  27
dicembre 2006, n. 296, stabilisce che: 
    l'istruzione impartita per almeno dieci anni e'  obbligatoria  ed
e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo  di  studio
di scuola secondaria superiore o di una  qualifica  professionale  di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'; 
    l'adempimento dell'obbligo di  istruzione  deve  consentire,  una
volta conseguito il titolo di  studio  conclusivo  del  primo  ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste  dai  curricoli
relativi ai primi due anni degli istituti  di  istruzione  secondaria
superiore. 
  L'elevamento  dell'obbligo  di  istruzione  a  dieci  anni  intende
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione  del  se',
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realta' naturale e sociale. 
  L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche  strumenti  per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che
rappresenta uno dei  problemi  ancora  presente  drammaticamente  nel
nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni. 
  I  saperi  e  le  competenze  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione sono riferiti ai quattro assi  culturali  (dei  linguaggi,
matematico,  scientifico--tecnologico,  storico-sociale),   contenuti
nell'allegato 1). Essi costituiscono "il tessuto" per la  costruzione
di  percorsi  di  apprendimento  orientati   all'acquisizione   delle
competenze chiave che preparino i giovani  alla  vita  adulta  e  che
costituiscano  la  base  per  consolidare  e  accrescere   saperi   e
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai  fini
della futura vita lavorativa. 
  I saperi sono articolati in  abilita/capacita'  e  conoscenze,  con
riferimento al sistema di descrizione  previsto  per  l'adozione  del
Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza
digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, e' comune  a  tutti  gli
assi, sia per favorire l'accesso ai  saperi  sia  per  rafforzare  le
potenzialita' espressive individuali. 
               (1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione 
               del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 
                2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli 
          contiene le seguenti definizioni: 
                                  "Conoscenze": indicano il risultato 
                        dell'assimilazione di informazioni attraverso 
              l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, 
                principi, teorie e pratiche, relative a un settore di 
                studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
          teoriche e/o pratiche; 
                        "Abilita": indicano le capacita' di applicare 
                 conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
             compiti e risolvere problemi; le abilita' sono descritte 
                 come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
             creativo) e pratiche (che implicano l'abilita' manuale e 
          l'uso di metodi, materiali, strumenti); 
                    "Competenze": indicano la comprovata capacita' di 
            usare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali 
             e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
            nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
          sono descritte in termine di responsabilita' e autonomia. 
  Le competenze chiave proposte nell'allegato 2)  sono  il  risultato
che si  puo'  conseguire  -  all'interno  di  un  unico  processo  di
insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca  integrazione  e
interdipendenza tra i saperi e le  competenze  contenuti  negli  assi
culturali. 
  L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per
l'innovazione metodologica e didattica; offre  la  possibilita'  alle
istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota  di  flessibilita'
del 20%, di progettare percorsi  di  apprendimento  coerenti  con  le
aspirazioni dei  giovani  e  del  loro  diritto  ad  un  orientamento
consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla  vita
sociale e professionale. 
  L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la  congruenza
dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza
formativa  di  tutti  i   percorsi,   nel   rispetto   dell'identita'
dell'offerta  formativa  e  degli  obiettivi  che  caratterizzano   i
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. 
  L'accesso ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato  da
atteggiamenti positivi  verso  l'apprendimento.  La  motivazione,  la
curiosita',  l'attitudine  alla  collaborazione  sono   gli   aspetti
comportamentali che integrano le conoscenze,  valorizzano  gli  stili
cognitivi individuali  per  la  piena  realizzazione  della  persona,
facilitano la possibilita'  di  conoscere  le  proprie  attitudini  e
potenzialita' anche in  funzione  orientativa.  A  riguardo,  possono
offrire contributi molto importanti - con  riferimento  a  tutti  gli
assi  culturali  -  metodologie  didattiche  capaci  di   valorizzare
l'attivita'    di    laboratorio    e    l'apprendimento     centrato
sull'esperienza. 
  L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico
2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume  carattere  di
generale  sperimentazione.  In  questo  modo  puo'   svilupparsi   un
progressivo e condiviso  processo  di  innovazione,  che  prevede  il
coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie
territoriali. 
  A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e dalla
predisposizione di  un  piano  d'intervento,  sostenuto  dall'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica  e  dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e
formazione. 
  Il metodo che si intende seguire  ha  lo  scopo  di  promuovere  la
partecipazione delle  istituzioni  educative  e  formative  autonome,
nella loro progettualita'  e  nel  loro  rapporto  con  le  comunita'
locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale  l'innovazione  si
puo'  affermare  e  consolidare  attraverso  la   metodologia   della
ricerca/azione. 
  La promozione di un dibattito  culturale  ampio  e  articolato,  la
ricognizione e la diffusione  di  positive  esperienze  gia'  avviate
dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di
modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a  percorsi
di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle
innovazioni realizzate e la  loro  valutazione  di  sistema  potranno
consentire la piena messa a regime  dell'obbligo  di  istruzione  nel
quadro della riforma del primo e secondo ciclo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico