DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270

Modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
 
 Vigente al: 6-5-2014  
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 3;
  Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali  4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del  22 gennaio  2001;  2 aprile  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre  2003,  il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari   (CNSU)   reso  il  19 giugno  2003,  il  parere  della
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane (CRUI) reso il
23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004;
  Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988  (nota  n.  2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata
dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a) per   Ministro   o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    c) per  regolamenti  didattici  di  ateneo,  i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
    d) per  regolamenti  didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di  cui  all'articolo 11,  comma 2,  della legge 19 novembre 1990, n.
341;
    e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
    f) per  titoli  di  studio,  la  laurea, la laurea magistrale, il
diploma  di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
    g) per  classe  di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi   di   studio,   comunque   denominati,  raggruppati  ai  sensi
dell'articolo 4;
    h) per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di
discipline  di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del
24 ottobre 2000, e successive modifiche;
    i) per    ambito    disciplinare,    un    insieme   di   settori
scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
    l)  per  credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    m) per  obiettivi  formativi,  l'insieme di conoscenze e abilita'
che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
    n) per  ordinamento  didattico  di  un corso di studio, l'insieme
delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
    p) per    curriculum,   l'insieme   delle   attivita'   formative
universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  regolamento
didattico  del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
                               Art. 2.
                              Finalita'

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  il presente
regolamento  detta  disposizioni  concernenti  i criteri generali per
l'ordinamento  degli  studi universitari e determina la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle universita'.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita',
con  le  procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano
gli  ordinamenti  didattici dei propri corsi di studio in conformita'
con  le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.
                               Art. 3.
                      Titoli e corsi di studio

  1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
    a) laurea (L);
    b) laurea magistrale (L.M.).
  2.    Le    universita'   rilasciano   altresi'   il   diploma   di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
  3.  La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione
e   il   dottorato   di   ricerca   sono   conseguiti   al   termine,
rispettivamente,  dei  corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale, di
specializzazione   e   di   dottorato   di  ricerca  istituiti  dalle
universita'.
  4.  Il  corso  di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali,
anche  nel  caso  in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
  5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4
e'  preordinata  all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed
all'esercizio  delle correlate attivita' professionali regolamentate,
nell'osservanza  delle  disposizioni di legge e dell'Unione europea e
di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
  6.  Il  corso  di  laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo
studente  una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
  7.  Il  corso  di  specializzazione  ha l'obiettivo di fornire allo
studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito
esclusivamente  in  applicazione  di  specifiche  norme di legge o di
direttive dell'Unione europea.
  8.  I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo  sono  disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
  9.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19 novembre  1990,  n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi   didattici   integrativi.   In  particolare,  in  attuazione
dell'articolo 1,  comma  15,  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, le
universita'   possono   attivare,   disciplinandoli  nei  regolamenti
didattici  di  ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea  o  della  laurea  magistrale, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
  10.  Sulla  base  di  apposite convenzioni, le universita' italiane
possono  rilasciare  i  titoli  di  cui  al  presente articolo, anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
                               Art. 4.
                      Classi di corsi di studio

  1.  I  corsi  di  studio  dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti     attivita'    formative    indispensabili    di    cui
all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza,
nel seguito denominate classi.
  2.  Le  classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali.
Modifiche  o  istituzioni  di singole classi possono essere adottate,
anche  su  proposta  delle  universita',  con  decreto  del Ministro,
sentito  il  CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi   formativi   qualificanti   e   di  conseguenti  attivita'
formative.
  3.  I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello,  appartenenti  alla  stessa  classe,  hanno  identico valore
legale,   e   sono  corredati  dal  supplemento  al  diploma  di  cui
all'articolo 11, comma 8.
  4.  In  deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del
Ministro,  sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica,  possono  essere  dichiarate  ai  soli  fini dell'accesso a
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze
fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi.
                               Art. 5.
                   Crediti formativi universitari

  1.  Al  credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
credito,  corrispondono  25  ore di impegno complessivo per studente;
con   decreto   ministeriale  si  possono  motivatamente  determinare
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
classi, entro il limite del 20 per cento.
  2.  La  quantita'  media  di  impegno  complessivo di apprendimento
svolto  in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente
fissata in 60 crediti.
  3.  I  regolamenti  didattici  di ateneo determinano, altresi', per
ciascun  corso  di studio la frazione dell'impegno orario complessivo
che  deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita'
formative di tipo individuale.
  4.  I  crediti  corrispondenti  a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del
profitto  e'  effettuata  con  le  modalita'  di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera d).
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente  ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa  universita'  ovvero  nello  stesso  o  altro  corso  di altra
universita',   compete  alla  struttura  didattica  che  accoglie  lo
studente,  con  procedure  e  criteri  predeterminati  stabiliti  nel
regolamento didattico di ateneo.
  6.  I  regolamenti  didattici  di ateneo possono prevedere forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti
da   acquisire   da   parte  dello  studente  in  tempi  determinati,
diversificato  per  studenti  impegnati  a  tempo  pieno  negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
  7.  Le  universita'  possono  riconoscere  come  crediti  formativi
universitari,   secondo   criteri  predeterminati,  le  conoscenze  e
abilita'  professionali  certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative   di   livello  postsecondario  alla  cui  progettazione  e
realizzazione l'universita' abbia concorso.
                               Art. 6.
             Requisiti di ammissione ai corsi di studio

  1.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di laurea occorre essere in
possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria superiore o di altro
titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo.  I
regolamenti  didattici  di  ateneo,  ferme  restando  le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera g),  richiedono  altresi'  il  possesso  o  l'acquisizione di
un'adeguata  preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti
didattici  definiscono  le  conoscenze  richieste  per l'accesso e ne
determinano   le  modalita'  di  verifica,  anche  a  conclusione  di
attivita'    formative   propedeutiche,   svolte   eventualmente   in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la
verifica   non   e'  positiva  vengono  indicati  specifici  obblighi
formativi  aggiuntivi  da  soddisfare  nel  primo anno di corso. Tali
obblighi  formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei
corsi  di  laurea  ad  accesso programmato che siano stati ammessi ai
corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
  2.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale,  ovvero  di  altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto  idoneo.  Nel  caso  di corsi di laurea magistrale per i
quali  non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente
in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita' stabilisce
per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che
prevedono,   comunque,   il   possesso  di  requisiti  curriculari  e
l'adeguatezza  della  personale preparazione verificata dagli atenei,
con  modalita'  definite  nei  regolamenti didattici. L'iscrizione ai
corsi  di  laurea  magistrale puo' essere consentita dall'universita'
anche  ad  anno  accademico  iniziato,  purche' in tempo utile per la
partecipazione  ai  corsi  nel  rispetto  delle  norme  stabilite nei
regolamenti stessi.
  3.  In  deroga  al  comma 2,  e  all'articolo 7, comma 2, i decreti
ministeriali  possono  prevedere  l'ammissione  ad un corso di laurea
magistrale   con   il  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore,  esclusivamente  per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione  europea  che  non  prevedano,  per  tali  corsi,  titoli
universitari  di  primo  livello,  ovvero,  fermo restando il periodo
formativo  iniziale  comune  di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a),  per  i  corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni
legali.
  4.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di specializzazione occorre
essere  in  possesso  almeno  della laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme  e  delle  direttive  di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso   di  specializzazione,  ivi  compresi  gli  eventuali  crediti
formativi  universitari  aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia'
conseguito.
  5.  Per  essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere  in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
  6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero  ai  soli  fini  dell'ammissione  a  corsi  di studio e di
dottorato  di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti.
                               Art. 7.
                 Conseguimento dei titoli di studio

  1.  Per  conseguire  la  laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria,
oltre  che  della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea,
fatte   salve  le  norme  speciali  per  la  tutela  delle  minoranze
linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalita'
stabilite  dai  regolamenti  didattici  di ateneo, con riferimento ai
livelli richiesti per ogni lingua.
  2.  Per  conseguire  la  laurea  magistrale  lo  studente deve aver
acquisito 120 crediti.
  3.  I  decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente   deve   aver   acquisito   per  conseguire  il  diploma  di
specializzazione.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  previste  da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
  4.  Per  conseguire  il  master universitario lo studente deve aver
acquisito  almeno  sessanta  crediti  oltre  a  quelli  acquisiti per
conseguire la laurea o la laurea magistrale.
                               Art. 8.
                     Durata dei corsi di studio

  1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in anni
proporzionale  al  numero  totale  di  crediti di cui all'articolo 7,
tenendo  conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5.
  2.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata
normale  dei  corsi  di  laurea e' di tre anni; la durata normale dei
corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.
                               Art. 9. 
            Istituzione e attivazione dei corsi di studio 
 
  1. I corsi di studio di  cui  all'articolo  3  sono  istituiti  nel
rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. 
  2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano  i  corsi  di
studio nel rispetto dei requisiti  strutturali,  organizzativi  e  di
qualificazione dei docenti dei  corsi  determinati  con  decreto  del
Ministro  nell'osservanza  degli  obiettivi  e  dei   criteri   della
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole
del   Nucleo   di   valutazione   dell'universita'.   Nel   caso   di
disattivazioni, le universita' assicurano  comunque  la  possibilita'
per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il
relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare
per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. ((1)) 
  3. L'attivazione  dei  corsi  di  studio  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   all'inserimento   degli   stessi   nella   banca   dati
dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti
con apposito decreto ministeriale. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17,  comma
3, lettera a)) che "A decorrere dalla data di emanazione  degli  atti
di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10  del  presente
decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato: 
  a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Con apposite deliberazioni le  universita'  attivano  i  propri
corsi di studio,  nel  rispetto  della  procedura  di  accreditamento
definita dal decreto legislativo emanato in attuazione  della  delega
prevista dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  30
dicembre   2010,   n.   240.   Nel   caso   di    mancata    conferma
dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli  studi,
conseguendo il  relativo  titolo  e  disciplinando  le  modalita'  di
esercizio della  facolta'  di  opzione  per  altri  corsi  di  studio
accreditati ed attivati."". 
                              Art. 10.
      Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi

  1.  I  decreti  ministeriali  individuano preliminarmente, per ogni
classe  di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le
attivita'  formative  indispensabili  per conseguirli, raggruppandole
nelle seguenti tipologie:
    a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
    b)   attivita'  formative  in  uno  o  piu'  ambiti  disciplinari
caratterizzanti la classe.
  2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe
di  corsi  di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti
didattici  riservano  ad  ogni  attivita'  formativa e ad ogni ambito
disciplinare  di  cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale,
sul  totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio,
non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi
preordinati  all'accesso  alle  attivita' professionali, tenuto conto
degli obiettivi formativi generali delle classi.
  3.  I  decreti  di  cui al comma 1 determinano, altresi', il numero
minimo  di  CFU  necessario  per  l'istituzione  dei  corsi di studio
adeguatamente differenziati.
  4.  I  decreti  ministeriali  individuano  preliminarmente per ogni
classe   di  corsi  di  laurea  magistrale  gli  obiettivi  formativi
qualificanti  e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili
per  conseguirli  in misura non superiore al 40 per cento dei crediti
complessivi,   fatti  salvi  i  corsi  preordinati  all'accesso  alle
attivita' professionali.
  5.  Oltre  alle  attivita' formative qualificanti, come previsto ai
commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
    a) attivita'   formative   autonomamente  scelte  dallo  studente
purche' coerenti con il progetto formativo;
    b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi  a  quelli  di base e caratterizzanti, anche con riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
    c) attivita'  formative  relative  alla  preparazione della prova
finale  per  il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento
alla  laurea,  alla  verifica  della  conoscenza di almeno una lingua
straniera oltre l'italiano;
    d) attivita'  formative,  non  previste dalle lettere precedenti,
volte   ad   acquisire  ulteriori  conoscenze  linguistiche,  nonche'
abilita'  informatiche  e  telematiche, relazionali, o comunque utili
per  l'inserimento  nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative
volte  ad  agevolare  le scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta  del  settore  lavorativo  cui  il titolo di studio puo' dare
accesso,   tra  cui,  in  particolare,  i  tirocini  formativi  e  di
orientamento  di  cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero
del lavoro;
    e) nell'ipotesi   di   cui   all'articolo 3,  comma 5,  attivita'
formative  relative  agli  stages  e  ai  tirocini  formativi  presso
imprese,  amministrazioni  pubbliche,  enti  pubblici  o  privati ivi
compresi  quelli  del  terzo settore, ordini e collegi professionali,
sulla base di apposite convenzioni.
                              Art. 11. 
                   Regolamenti didattici di ateneo 
 
  1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono  redatti
nel rispetto, per  ogni  corso  di  studio,  delle  disposizioni  del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono
approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  della
legge 19 novembre 1990, n. 341. 
  2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative  modifiche  sono
emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli  ordinamenti
didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 
  3. Ogni ordinamento didattico determina: 
    a) le denominazioni  e  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi  di
studio, indicando le relative classi di appartenenza; 
    b) il quadro generale delle attivita' formative da  inserire  nei
curricula; 
    c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun
ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere
a)  e  b),  dell'articolo  10,  comma  1,  ad  uno  o  piu'   settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso; 
    d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio. 
  4. Le  determinazioni  di  cui  al  comma  3,  sono  assunte  dalle
universita'    previa    consultazione    con    le    organizzazioni
rappresentative nel mondo  della  produzione,  dei  servizi  e  delle
professioni  con  particolare  riferimento   alla   valutazione   dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 
  5. Per il  conseguimento  della  laurea  magistrale  deve  comunque
essere prevista la  presentazione  di  una  tesi  elaborata  in  modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 
  6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi  di
studio appartenenti alla medesima classe. 
  7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto  degli  statuti,
disciplinano altresi' gli aspetti  di  organizzazione  dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: 
    a) ai criteri di accesso ai corsi di  laurea,  prevedendo,  fatto
salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo  1,  comma  1,
della  legge  2  agosto  1999,  n.  264,  che  gli  studenti  vengano
immatricolati a corsi di base  comuni  secondo  criteri  e  procedure
disciplinate nel regolamento didattico  di  ateneo.  A  tale  fine  i
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti  gli  iscritti
ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di
essi  cosi'  come  definiti  dai  singoli  ordinamenti   di   ateneo,
condividano le stesse attivita' formative di base  e  caratterizzanti
comuni per un minimo di 60 crediti prima della  differenziazione  dei
percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per  la  prosecuzione
degli studi nei diversi percorsi; 
    b) agli obiettivi, ai tempi e  ai  modi  con  cui  le  competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente  alla  programmazione,
al coordinamento  e  alla  verifica  dei  risultati  delle  attivita'
formative; ((1)) 
    c) alle procedure di attribuzione dei compiti  didattici  annuali
ai  professori  e  ai  ricercatori  universitari,  ivi  comprese   le
attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; 
    d) alle procedure per lo svolgimento degli esami  e  delle  altre
verifiche  di  profitto,  nonche'   della   prova   finale   per   il
conseguimento del titolo di studio; 
    e) alle modalita'  con  cui  si  perviene  alla  valutazione  del
profitto  individuale  dello  studente,  che  deve  comunque   essere
espressa mediante una votazione in trentesimi  per  gli  esami  e  in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 
    f) alla valutazione della preparazione  iniziale  degli  studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai  corsi  di
laurea magistrale; 
    g) all'organizzazione di attivita' formative  propedeutiche  alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti  che  accedono
ai  corsi  di  laurea,  nonche'  di  quelle  relative  agli  obblighi
formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; 
    h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle attivita' di orientamento, da svolgere  in  collaborazione  con
gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso
di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; 
    i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; 
    l) alle modalita' di individuazione, per  ogni  attivita',  della
struttura o della singola persona che ne assume  la  responsabilita';
((1)) 
    m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; ((1)) 
    n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e  delle  decisioni
assunte; 
    o) alle modalita' per il rilascio dei  titoli  congiunti  di  cui
all'articolo 3, comma 10. 
  8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita'  con
cui le universita' rilasciano, come supplemento al  diploma  di  ogni
titolo  di  studio,  un  certificato  che  riporta,  secondo  modelli
conformi  a  quelli  adottati  dai  Paesi  europei,   le   principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito  dallo  studente
per conseguire il titolo. 
  9.  Le  universita',  con  appositi   regolamenti,   riordinano   e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento,  di
successivi  decreti  ministeriali  e  dei  regolamenti  didattici  di
ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee  sulle
carriere  degli  studenti  universitari,  il  Ministro,  con   propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere  presenti  nei
sistemi  informativi  sulle  carriere  degli  studenti  di  tutte  le
universita'. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17,  comma
3, lettere b), c) e d)) che "A decorrere  dalla  data  di  emanazione
degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del
presente  decreto,   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.  270,  e'
cosi' modificato: 
  [...] 
  b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  "in  coerenza  con  le  misurazioni  dei  risultati
ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni  paritetiche
docenti-studenti"; 
  c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "  anche  per  il  monitoraggio  degli   obiettivi
strategici programmati ogni triennio"; 
  d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito
dall'ANVUR  per  il  monitoraggio  sulla  valutazione  dei  risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo  e
dalle proprie articolazioni interne".". 
                              Art. 12.
              Regolamenti didattici dei corsi di studio

  1.  In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n.  341,  il  regolamento didattico di un corso di studio, deliberato
dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento
didattico  nel  rispetto  della  liberta' d'insegnamento, nonche' dei
diritti  e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le
procedure previste nello statuto dell'ateneo.
  2.  Il  regolamento  didattico  di  un corso di studio determina in
particolare:
    a) l'elenco  degli  insegnamenti,  con  l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari     di    riferimento    e    dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
    b) gli  obiettivi  formativi  specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita'
formativa;
    c) i   curricula   offerti   agli   studenti   e   le  regole  di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    d) la  tipologia  delle forme didattiche, anche a distanza, degli
esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
    e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
  3.  Le  disposizioni  dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti  la  coerenza  tra  i  crediti  assegnati  alle attivita'
formative  e  gli  specifici  obiettivi  formativi  programmati  sono
deliberate  dalle  competenti  strutture  didattiche,  previo  parere
favorevole  di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture  di  rappresentanza  studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole  la  deliberazione  e'  assunta  dal senato accademico. Il
parere   e'   reso  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
inutilmente  tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi
dal parere.
  4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici  dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il
numero  dei  crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita'
formativa.
                              Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.   Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
  2.  Le  universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle
disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti
la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini
stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
  3.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9
si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
  4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque
non  oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea
magistrale  ai  sensi del comma 1, le universita' possono ridefinire,
ad  eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli
ordinamenti  didattici dei corsi di studio gia' istituiti ed attivati
nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare
delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi
sono  rideterminati  sulla base dei settori scientifico-disciplinari,
gia'  ricompresi  nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  5.  A  seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di
cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di
studio  e  il  rilascio  dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti
didattici  previgenti,  agli  studenti  gia'  iscritti  alla  data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresi', la
facolta'  per  gli  studenti  di  optare  per l'iscrizione a corsi di
studio previsti dai nuovi ordinamenti.
  6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base
ai  previgenti  ordinamenti  didattici  sono  valutati  in  crediti e
riconosciuti  dalle  universita' per il conseguimento della laurea di
cui  all'articolo 3,  com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi
compiuti  per  conseguire  i  diplomi  delle  scuole  dirette  a fini
speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.
  7.  A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  agli  ordinamenti
didattici  di  cui  al  comma  1,  la  laurea, la laurea magistrale o
specialistica  e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente,
le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca.  La  qualifica  di  dottore  magistrale compete, altresi', a
coloro  i  quali  hanno  conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 22 ottobre 2004

                                                 Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182