LEGGE 24 febbraio 2005, n. 25

Modifiche   al   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
 
 Vigente al: 6-5-2014  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  L'articolo  80 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  80.  (L)  -  (Nomina  del difensore). - 1. Chi e' ammesso al
patrocinio  puo'  nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli
elenchi  degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello Stato,
istituiti  presso  i  consigli  dell'ordine del distretto di corte di
appello  nel  quale  ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
  2.  Se  procede  la  Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le
sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte
dei  conti,  gli  elenchi  sono  quelli  istituiti  presso i consigli
dell'ordine  del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede
il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  3.  Colui  che  e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore
iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».
                               Art. 2.
  1.  L'articolo  81 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  81.  (L)  - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello  Stato). - 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello  Stato  e'  formato  dagli  avvocati che ne fanno domanda e che
siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
  2.   L'inserimento   nell'elenco   e'   deliberato   dal  consiglio
dell'ordine,  il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e
condizioni:
    a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo
tra  processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed
affari di volontaria giurisdizione;
    b) assenza  di  sanzioni  disciplinari superiori all'avvertimento
irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
    c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
  3.  E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e'
stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
  4.  L'elenco  e'  rinnovato  entro  il  31 gennaio di ogni anno, e'
pubblico,  e  si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel
territorio di ciascuna provincia».
                               Art. 3.
  1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo
la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».
                               Art. 4.
  1.  L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   101.   (L)   -   (Nomina  del  sostituto  del  difensore  e
dell'investigatore).  -  1.  Il  difensore  della  persona ammessa al
patrocinio   puo'   nominare,   al  fine  di  svolgere  attivita'  di
investigazione  difensiva,  un  sostituto  o un investigatore privato
autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede
il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
  2.  Il  sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al
comma  1  possono  essere  scelti  anche al di fuori del distretto di
corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono
dovute  le  spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe
professionali».
                               Art. 5.
  1.  L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte). - 1. Chi
e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte
residente  nel  distretto  di  corte  di  appello  nel quale pende il
processo.
  2.  Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere
scelto  anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale
pende  il  processo,  ma  in  tale caso non sono dovute le spese e le
indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli