CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 4 marzo 2014 (1)

Causa C‑114/13

Theodora Hendrika Bouman

contro

Rijksdienst voor Pensioenen

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’arbeidshof te Antwerpen (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 ‑ Articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Assicurazione vecchiaia e morte – Calcolo delle prestazioni – Norme nazionali anticumulo – Nozione di “assicurazione volontaria o facoltativa continuata” – Pensione nazionale in base a un regime di assicurazione obbligatoria con possibilità di richiedere l’esenzione dall’iscrizione al suddetto regime per un periodo determinato – Portata dell’attestato predisposto dall’istituzione competente di un altro Stato membro – Regolamento (CE) n. 574/72 ‑ Articolo 47»





I –    Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale offre alla Corte la prima occasione per interpretare la nozione di «prestazioni corrisposte sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata» nell’ambito dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2), il quale sottrae le suddette prestazioni all’applicazione delle norme nazionali anticumulo.

2.        Nel procedimento principale, l’arbeidshof te Antwerpen (Corte del lavoro di Anversa, Belgio) si pone la questione se la suddetta disposizione comprenda il caso particolare della pensione di vecchiaia olandese derivante da un’assicurazione che, in linea di principio, è obbligatoria, ma che, in presenza di determinate condizioni, prevede un’esenzione dall’iscrizione.

II – Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

3.        L’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71 contiene, come si evince dal suo titolo, le disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri.

4.        L’articolo 46 bis, paragrafo 3, del regolamento in parola prevede quanto segue:

«Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, sono applicabili le norme seguenti:

(…)

c)       non si tiene conto dell’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

(…)».

5.        Il regolamento (CEE) n. 574/72 (3), al suo articolo 47, intitolato «Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata» così dispone

«L’istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l’importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) del regolamento [n. 1408/71], non è soggetto alle clausole di soppressione, di riduzione o di sospensione di un altro Stato membro».

B –    Il diritto nazionale

1.      Il diritto belga

6.        L’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto del 21 dicembre 1967 recante disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati (Belgisch Staatsblad, del 16 gennaio 1968, pag. 441) prevede quanto segue:

«Qualora il coniuge superstite abbia diritto, da una parte, ad una pensione di reversibilità sulla base del regime pensionistico dei lavoratori subordinati e, dall’altra, ad una o più pensioni di vecchiaia, ovvero ad una qualsiasi altra prestazione sostitutiva sulla base del regime pensionistico dei lavoratori subordinati o di uno o più altri regimi pensionistici, la pensione di reversibilità può essere cumulata con le suddette pensioni di vecchiaia solo fino a concorrenza di una somma pari al 110% dell’importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata concessa al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa».

2.      Il diritto olandese

7.        La legge relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia (Algemene Ouderdomswet, in prosieguo l’«AOW») prevede l’assicurazione obbligatoria, in particolare, per tutti i cittadini olandesi che risiedono nel territorio del Regno dei Paesi Bassi.

8.        L’articolo 22 del regio decreto relativo alla restrizione e all’ampliamento della categoria degli assicurati del sistema previdenziale (Besluit beperking en uitbreiding kring verzekerden volksverzekeringen; in prosieguo: il «decreto olandese») recita:

«Fintantoché non svolga un’attività lavorativa nei Paesi Bassi, la persona residente nei Paesi Bassi e avente diritto a una prestazione in forza di un regime straniero, legale o complementare, di previdenza sociale o in forza di un regime di un’organizzazione internazionale, su sua richiesta, è dispensata dall’assicurazione all’[AOW] da parte dell’Ufficio pensionistico nazionale, (…) fino a quando:

a)      in via permanente, abbia diritto esclusivamente a una prestazione indicata nella parte introduttiva della presente disposizione e l’importo mensile di tale prestazione corrisponda almeno al 70 % dell’importo indicato nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della legge relativa alla retribuzione minima ed al peculio di vacanze minimo [Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag];

(…)».

III – Procedimento principale

9.        La sig.ra Bouman, cittadina olandese, è stata sposata a un cittadino belga e ha soggiornato in Belgio dal 1957 al 1974.

10.      Conseguentemente al decesso del marito nel 1968, essa percepisce una pensione di reversibilità belga dal 1° settembre 1969.

11.      In seguito al suo ritorno nei Paesi Bassi nel 1974, la sig.ra Bouman ha versato i contributi per costituire una pensione di vecchiaia olandese, sulla base dell’AOW.

12.      Per gli ultimi quattro anni precedenti l’età pensionabile, ossia a partire dal 1° agosto 2003, la sig.ra Bouman ha richiesto, e ottenuto, l’esenzione dall’assicurazione in base all’AOW in virtù dell’articolo 22 del decreto olandese. Essa ha pertanto cessato di versare i contributi al regime di previdenza sociale olandese, il che ha comportato che la costituzione della sua pensione in base all’AOW non fosse completa.

13.      A partire dal 1° giugno 2007, avendo raggiunto l’età pensionabile, essa percepisce una pensione in base all’AOW incompleta.

14.      Con decisione del 4 febbraio 2009, l’Ufficio pensionistico nazionale belga ha riesaminato l’importo della pensione di reversibilità di cui fruisce la sig.ra Bouman, e ha deciso di ridurlo, con effetto dal 1° giugno 2007, tenendo conto dell’importo della pensione in base all’AOW, e di recuperare l’importo eccedente versato.

15.      Il 4 maggio 2009, la sig.ra Bouman ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi all’arbeidsrechtbank te Antwerpen (tribunale del lavoro di Anversa).

16.      La Sociale Verzekeringsbank (Ufficio pensionistico nazionale olandese; in prosieguo la «SVB») è stato adito al fine di determinare se la prestazione di cui fruisce la sig.ra Bouman è erogata sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

17.      Come si evince dalla decisione di rinvio, con lettere del 31 luglio 2009 e del 15 giugno 2010, la SVB ha indicato che l’assicurazione in base all’AOW, in linea di principio, è un’assicurazione obbligatoria e configura un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata soltanto in due ipotesi, ossia, in primo luogo, qualora si richieda la regolarizzazione di periodi pregressi non coperti da assicurazione entro il termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della prima assicurazione obbligatoria o, in secondo luogo, qualora si richieda la prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro un anno dalla scadenza dell’assicurazione obbligatoria. In entrambi i casi, è indispensabile una richiesta alla SVB e, secondo la SVB, è fuori dubbio che la sig.ra Bouman non abbia mai ricorso a tale possibilità di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

18.      La SVB ne conclude che la pensione in base all’AOW dell’interessata «non deriva, né totalmente, né parzialmente, da un qualsiasi periodo di assicurazione volontaria ma è stata integralmente costituita da periodi di assicurazione obbligatoria».

19.      Poiché l’arbeidsrechtbank te Antwerpen ha respinto il ricorso nel merito con sentenza del 6 maggio 2010, la sig.ra Bouman ha interposto appello dinanzi all’arbeidshof te Antwerpen avverso tale sentenza.

20.      L’arbeidshof te Antwerpen nutre dubbi quanto alla conformità della posizione della SVB all’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 e si ritiene competente a definire tale questione nell’ambito del procedimento principale.

IV – Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

21.      In tale contesto, l’arbeidshof te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la parte della prestazione [in base all’AOW] versata ad un residente dei Paesi Bassi, fondata su un periodo di assicurazione nel quale detto residente dei Paesi Bassi, su semplice richiesta, possa rinunciare all’iscrizione al regime olandese e dunque all’obbligo di versare i relativi contributi, ed egli lo abbia effettivamente chiesto per un periodo limitato, debba essere equiparata ad una prestazione corrisposta sulla base di un’assicurazione facoltativa continuata, ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, di modo che essa non possa essere presa in considerazione nell’applicazione della norma anticumulo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto del 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati».

22.      La decisione di rinvio, datata 4 marzo 2013, è pervenuta presso la cancelleria della Corte l’11 marzo 2013. Osservazioni scritte sono state presentate dalla sig.ra Bouman, dal Regno del Belgio e dalla Commissione europea. In mancanza di richieste in tal senso, non si è tenuta alcuna udienza.

V –    Analisi

A –    Osservazioni preliminari

23.      La causa in esame presenta una particolarità, che risiede nel fatto che l’interpretazione del diritto dell’Unione è richiesta dal giudice del rinvio belga il quale nutre dubbi quanto alla conformità, al diritto dell’Unione, della posizione espressa nel documento emesso dalla SVB, l’Ufficio pensionistico olandese.

24.      Infatti, il documento predisposto dalla SVB attesta il carattere obbligatorio di tutti i periodi di assicurazione maturati dalla sig.ra Bouman, respingendo quindi l’ipotesi che la sua pensione olandese possa derivare, in tutto o in parte, da un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

25.      Ricordo che, in virtù dell’articolo 47 del regolamento n. 574/72, l’istituzione nazionale competente calcola l’importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata ai fini dell’applicazione delle norme anticumulo di un altro Stato membro.

26.      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio alla luce di quanto precede, ritengo che sia necessario affrontare, in via preliminare, la questione se l’attestato predisposto in conformità con l’articolo 47 del regolamento n. 574/72 vincoli le istituzioni di un altro Stato membro.

27.      La problematica del riconoscimento dei documenti amministrativi nel settore della previdenza sociale si inscrive nel dovere delle istituzioni competenti degli Stati membri di cooperare in buona fede per dare piena efficacia alle disposizioni del diritto dell’Unione e per garantire la realizzazione degli obiettivi degli articoli da 45 a 48 TFUE. Siffatto dovere generale deriva dal principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE (4).

28.      Nell’ambito della giurisprudenza derivante dalla sentenza FTS (5), invocata dalla Commissione nel caso di specie per sostenere che il giudice del rinvio belga è vincolato dalla posizione della SVB, la Corte ha constatato che l’attestato della legislazione applicabile, predisposto in virtù delle disposizioni del titolo III del regolamento n. 574/72 (attestato E 101) (6), vincola le istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri in quanto certifica l’iscrizione dei lavoratori distaccati al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.

29.      Tale soluzione sottrae il suddetto certificato al controllo esercitato dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro ospitante, sottoponendo la risoluzione di eventuali controversie alla procedura di conciliazione stabilita dalla normativa dell’Unione (7), fatti salvi gli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro dell’istituzione emittente, nonché la proposizione da parte dello Stato membro ospitante di una procedimento per inadempimento nei confronti dello Stato membro dell’istituzione emittente (8).

30.      Sebbene tale limitazione del controllo giurisdizionale sia giustificata da ragioni di certezza del diritto, applicabili al documento amministrativo attestante l’iscrizione dell’interessato al regime assicurativo di uno Stato membro, tuttavia, a mio avviso, essa non può essere automaticamente estesa agli altri attestati rilasciati nel settore disciplinato dal regolamento n. 1408/71.

31.      Tale posizione mi pare avvalorata dall’orientamento seguito dalla Corte nella sua sentenza Adanez-Vega in merito ad un attestato dei periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro, invocato al fine di determinare l’esistenza del diritto alla prestazione di disoccupazione. Facendo riferimento alla citata sentenza FTS, la Corte ha statuito che un attestato rilasciato dall’istituzione spagnola competente, il quale indica i periodi di assicurazione o di lavoro maturati in qualità di lavoratore subordinato, non costituisce una prova inconfutabile né nei confronti dell’istituzione tedesca competente né nei confronti dei tribunali tedeschi, il che presuppone che questi ultimi restino totalmente liberi di verificare il contenuto dell’attestato (9).

32.      Pertanto, a mio avviso, la linea di demarcazione può essere tracciata tra, da una parte, i documenti amministrativi che certificano l’iscrizione dell’interessato e, dall’altra, i documenti diretti a specificare gli eventi sopravvenuti o i periodi maturati in applicazione della legislazione dello Stato membro di origine, per determinare i diritti derivanti dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

33.      In questa seconda fattispecie, le autorità dello Stato membro ospitante, alle quali spetta determinare i diritti dell’interessato, restano libere di verificare tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi quelli confermati dall’autorità che ha rilasciato l’attestato.

34.      Tale caso ricorre proprio nella presente fattispecie, poiché le autorità belghe devono tenere conto dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione olandese al fine di determinare la portata dei diritti della sig.ra Bouman, quali risultano dall’applicazione delle norme anticumulo belghe. Ciò premesso, l’organo giurisdizionale belga può controllare il contenuto dell’attestato rilasciato dall’autorità olandese a norma dell’articolo 47 del regolamento n. 574/72, in particolare alla luce della sua conformità al diritto dell’Unione.

35.      Pertanto, il giudice del rinvio belga può utilmente sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale che si pone nell’ambito di tale verifica.

B –    Sulla nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71

36.      In base a una giurisprudenza consolidata, in sede di interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (10). La genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può anche fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (11).

37.      Tengo anzitutto a precisare che la nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» non è oggetto di una definizione normativa nel regolamento n. 1408/71.

38.      Riguardo al testo dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, le varie versioni linguistiche del regolamento utilizzano, per designare la nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata», termini leggermente differenti, i quali comunque convergono nel porre l’accento sul carattere volontario dell’iscrizione all’assicurazione (12).

39.      Con riguardo, poi, al contesto della norma di diritto interpretata, ricordo che il regolamento n. 1408/71 costituisce, tramite le disposizioni del suo titolo II, un sistema completo e uniforme di norme di conflitto fondato sul principio dell’unicità della legislazione applicabile (13).

40.      Tale sistema di coordinamento, in via di principio, non si estende all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, poiché, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, essa rimane esclusa dall’applicazione degli articoli da 13 a 14 quinquies di tale regolamento, eccetto per il caso in cui, per la branca considerata, esista in uno Stato membro soltanto un regime volontario (14).

41.      L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 esclude l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata dall’applicazione delle norme anticumulo nel caso in cui queste siano previste dalla legislazione di uno Stato membro.

42.      Tale disposizione costituisce una conseguenza logica dell’esclusione dell’assicurazione volontaria o facoltativa continuata dal sistema di coordinamento basato sul principio dell’unicità della legislazione. Essa consente pertanto alla persona che si è spostata all’interno dell’Unione europea e che ha scelto di costituirsi una pensione volontaria di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti in un altro Stato membro, di preservare la copertura sociale complementare afferente a tale scelta.

43.      Tale considerazione è corroborata dalla genesi della disposizione in esame, che è stata inserita nel regolamento n. 1408/71 dal regolamento n. 1248/92.

44.      Come si evince dalla proposta presentata all’epoca dalla Commissione (15), la limitazione voluta con l’inserimento dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 era destinata a rispondere a una tendenza risultante dalla sentenza Schaap (16), relativa all’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72 (17) Quest’ultima disposizione, abrogata dal regolamento n. 1248/92, esonerava le prestazioni relative ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, ai fini dell’applicazione delle clausole nazionali anticumulo nell’ambito dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71.

45.      Va ricordato che il sig. Schaap, un cittadino olandese, sosteneva che il suddetto articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72, il cui titolo conteneva un esplicito riferimento all’ipotesi di sovrapposizione dei periodi di assicurazione volontaria e obbligatoria, impediva alle autorità olandesi di dedurre dalla sua pensione olandese la parte della pensione tedesca acquisita sulla base dei periodi di assicurazione volontaria, anche se, nel suo caso, non sussisteva sovrapposizione dei periodi di assicurazione.

46.      La Corte ha indicato che il regolamento n. 1408/71 «consente al lavoratore di fruire delle prestazioni corrispondenti a qualsiasi periodo di assicurazione volontaria o facoltativa», anche in casi diversi da quello dei periodi sovrapposti e, conseguentemente, ha esteso l’applicazione del suddetto articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72 a tutti i casi di cumulo di pensioni soggetti all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 (18).

47.      Considerata la genesi della disposizione interpretata, nonché gli obiettivi perseguiti con la sua introduzione nel sistema del regolamento n. 1408/71, l’espressione «assicurazione volontaria o facoltativa continuata», a mio avviso, deve prestarsi a un’interpretazione sufficientemente estensiva da non privare l’interessato del beneficio di qualsiasi periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato nell’ambito della legislazione di un altro Stato membro.

48.      Tale posizione è avvalorata dall’obiettivo del regolamento n. 1408/71, che si propone di facilitare la mobilità delle persone all’interno dell’Unione, nel rispetto tuttavia delle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di previdenza sociale, e a non penalizzare le persone che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione (19).

49.      Le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono quindi essere interpretate alla luce dell’articolo 48 TFUE, il che implica, in particolare, che i lavoratori migranti non devono né perdere i diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell’importo di queste ultime, sulla base del fatto che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, conferito loro dal trattato FUE (20).

50.      Come ugualmente sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni nella presente causa, al fine di perseguire armoniosamente tale obiettivo sotteso al regolamento n. 1408/71, la disposizione in esame deve essere interpretata in modo da escludere la possibilità che il lavoratore, o un suo familiare che beneficia del diritto derivato a prestazioni, sia, sulla base del sistema delle norme nazionali anticumulo (21), privato del beneficio dei periodi di assicurazione volontaria maturati nell’ambito del regime di un altro Stato membro.

51.      Infine, l’interpretazione estensiva dell’espressione «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» è avvalorata dalla posizione adottata dalla Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.

52.      Nell’ambito della suddetta disposizione, che si prefigge di facilitare l’accesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata imponendo il riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro, la Corte ha dato un’interpretazione estensiva all’espressione in esame, decidendo che essa comprende «tutti i tipi di assicurazione che comportino un elemento volontario», che si tratti o no della prosecuzione di un rapporto assicurativo precostituito (22).

53.      A mio avviso, l’insieme di tali considerazioni depone chiaramente a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata».

54.      Per quanto riguarda il presente caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio, la pensione in base all’AOW, in linea di principio, deriva da un regime di assicurazione obbligatoria, al quale la sig.ra Bouman è stata assoggettata automaticamente al suo rientro nei Paesi Bassi nel 1974.

55.      Dalla suddetta decisione risulta altresì che, per un certo periodo di iscrizione, la situazione della sig.ra Bouman rientrava nell’ipotesi di cui all’articolo 22 del decreto olandese, consentendo di ottenere un’esenzione dall’iscrizione su richiesta dell’interessato. La sig.ra Bouman ha richiesto e ottenuto tale esenzione solamente per i quattro anni precedenti la propria età di collocamento a riposo.

56.      Ciò premesso, occorre essenzialmente porsi la questione se l’assicurazione che è imposta automaticamente, ma che prevede la possibilità di cancellare l’iscrizione su richiesta dell’interessato, rientri nella nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi della disposizione interpretata.

57.      Contrariamente alla posizione espressa dal Regno del Belgio nelle sue osservazioni, non ritengo che il riconoscimento del carattere facoltativo del regime generale, l’iscrizione al quale è automatica ma che può essere oggetto di una richiesta di esenzione, come nella fattispecie, sia in contraddizione con il principio stesso di assicurazione facoltativa.

58.      Il carattere facoltativo dell’iscrizione al regime di assicurazione, a mio avviso, può discendere tanto dal fatto che l’interessato debba richiedere la sua iscrizione al regime di assicurazione o la prosecuzione dell’assicurazione, quanto dal fatto che egli abbia il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione. Nella loro sostanza, le due situazioni implicano una scelta della persona assicurata e testimoniano del fatto che l’iscrizione, se prosegue, non è priva di un aspetto facoltativo.

59.      A questo proposito, desidero sottolineare che dalla decisione di rinvio emerge che i contributi versati dalla sig.ra Bouman nel periodo in cui questa aveva il diritto di richiedere un’esenzione hanno inciso sull’importo della sua pensione in base all’AOW, conferendole dunque una protezione sociale complementare.

60.      Pertanto, ritengo che rientri nella nozione di «prestazione corrisposta sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata», ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) del regolamento n. 1408/71, la parte della prestazione derivante da un periodo nel quale l’interessata aveva il diritto di richiedere l’esenzione dall’iscrizione ma se ne sia astenuta, qualora la prosecuzione dell’iscrizione nel periodo in esame incida sull’entità della sua prestazione futura.

61.      A tal proposito, non sono convinto dall’approccio, più limitato, proposto dal Regno del Belgio, secondo il quale l’espressione «assicurazione facoltativa continuata» designa esclusivamente i meccanismi che permettono alla persona assicurata di coprire i periodi di non assoggettamento per colmare le lacune nella costituzione della pensione.

62.      A mio avviso, né dai termini né dal sistema generale della disposizione dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 si evince che colmare le lacune sia una caratteristica intrinseca di un’assicurazione «volontaria o facoltativa continuata» ai sensi di questa disposizione.

63.      In considerazione dell’obiettivo sotteso alla disposizione in esame, consistente nel non privare l’interessato del beneficio di ogni periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato nell’ambito della legislazione di un altro Stato membro (23), siffatta espressione si presta, a mio avviso, a un’interpretazione più aperta che prescinde dai diversi obiettivi che possono essere perseguiti dalla legislazione nazionale considerata.

64.      Essa può dunque ricomprendere altresì la facoltà riconosciuta all’interessato di ottenere o meno, per determinati periodi, una cancellazione dell’iscrizione, nei limiti in cui questa scelta volontaria avrebbe una conseguenza sull’entità della sua futura prestazione di previdenza sociale.

65.      Orbene, tale caso ricorre nella presente fattispecie, tenuto conto del fatto che la sig.ra Bouman poteva scegliere tra la prosecuzione della sua iscrizione in base all’AOW e l’esenzione, il che, come si evince dalla decisione di rinvio, aveva una conseguenza sui suoi periodi di iscrizione e anche sull’importo della sua pensione di vecchiaia.

66.      Alla luce di tutte queste osservazioni, ritengo che l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 comprenda la parte della prestazione fondata su un periodo di assicurazione nel quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui l’iscrizione nel periodo in esame incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale.

VI – Conclusione

67.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’arbeidshof te Antwerpen nei termini seguenti:

«L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, deve essere interpretato nel senso che esso comprende la parte della prestazione fondata su un periodo di assicurazione nel quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dell’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui l’iscrizione nel periodo in esame incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale».


1 Lingua originale: il francese.


2 Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).


Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1° maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1). Rimane comunque applicabile al procedimento principale, trattandosi della contestazione di una decisione amministrativa adottata ai sensi della normativa precedentemente in vigore. Il regolamento n. 883/2004 contiene, al suo articolo 53, paragrafo 3, lettera c), una norma sostanzialmente identica a quella interpretata nella fattispecie.


3 Regolamento del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»). Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), che abroga il regolamento n. 574/72 con effetto dal 1° maggio 2010, riprende la stessa norma nel suo articolo 43, paragrafo 3, primo comma.


4 V. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa FTS (sentenza del 10 febbraio 2000, C‑202/97, Racc. pag. I‑883, paragrafo 56).


5 Sentenza cit. (punto 59), nonché sentenze del 30 marzo 2000, Banks e a. (C‑178/97, Racc. pag. I‑2005, punto 46) e del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere (C‑2/05, Racc. pag. I‑1079, punti 30 e 31).


6 Ormai sostituito dal modulo A1, stabilito ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.


7      La procedura di conciliazione è attualmente disciplinata dall’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, nonché dalla decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento n. 883/2004 (GU 2010 C 106, pag. 1).


8 Cit. sentenze FTS (punti 57 e 58) e Herbosch Kiere (punti 28 e 29).


9      Sentenza dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega (C‑372/02, Racc. pag. I‑10761, punti 36 e 48). V. anche sentenza dell’8 luglio 1992, Knoch (C‑102/91, Racc. pag. I‑4341, punti 53 e 54).


10 V., in particolare, sentenze del 17 novembre 1983, Merck (292/82, Racc. pag. 3781, punto 12) e del 19 dicembre 2013, Koushkaki (C‑84/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).


11      Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).


12      Esiste una differenza tra, da una parte, le versioni linguistiche che distinguono tra la nozione di «volontaria» e quella di «facoltativa (continuata)» (segnatamente le versioni in lingua spagnola, inglese, francese, italiana, lituana o polacca) e, d’altra, quelle che utilizzano lo stesso termine per designare l’assicurazione «volontaria» e l’assicurazione «volontaria continuata» o l’assicurazione «continuata in maniera volontaria» (segnatamente le versioni danese, tedesca, neerlandese o svedese).


13 V., in tal senso, sentenze del 5 maggio 1977, Perenboom (102/76, Racc. pag. 815) e del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).


14  Per il commento della disposizione analoga dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, v. Ślebzak, K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, LEX Wolters Kluwer, Varsavia, 2012, pag. 256, e Steinmeyer, H.-D, Europäisches Sozialrecht, M. Fuchs (editore), 6. edizione, Nomos, Baden-Baden, 2013, pag. 209.


15 Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72 [COM(89)370 def., pag. 23].


16 Sentenza del 5 aprile 1979, Schaap, denominata «Schaap II» (176/78, Racc. pag. 1673), con nota di Wyatt, D., European Law Review, 1981, pagg. 54 e 55.


17 L’articolo 46 del regolamento n. 574/72, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974 (GU L 152, pag. 1), al suo paragrafo 2, disponeva che «[p]er l’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento [n. 1408/71, nella sua versione iniziale] gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono considerati».


18      Sentenza Schaap II (punti 10 e 11).


19 Sentenze del 18 luglio 2006, Nikula (C‑50/05, Racc. pag. I‑7029, punto 20), e del 3 marzo 2011, Tomaszewska (C‑440/09, Racc. pag. I‑1033, punto 28).


20 Sentenze del 9 agosto 1994, Reichling (C‑406/93, Racc. pag. I‑4061, punto 24), del 9 novembre 2006, Nemec (C‑205/05, Racc. pag. I‑10745, punti 37 e 38), del 20 maggio 2008, Bosmann (C‑352/06, Racc. pag. I‑3827, punto 29), nonché del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak (C‑611/10 e C‑612/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).


21  Si deve precisare che la Corte ha recentemente avuto l’opportunità di confermare che il regolamento n. 1408/71 non osta all’applicazione di una norma nazionale anticumulo come quella considerata nella fattispecie, fatto salvo il rispetto delle condizioni imposte dal suddetto regolamento e la soluzione che potrebbe derivare dall’applicazione eventuale delle norme di diritto primario (sentenza del 7 marzo 2013, van den Booren, C‑127/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 38).


22      Sentenze del 16 marzo 1977, Liégeois (93/76, Racc. pag. 543, punti 14 e 17), nonché del 18 maggio 1989, Hartmann Troiani, (368/87, Racc. pag. 1333, punto 12). La Corte ha dato alla nozione di «assicurazione facoltativa continuata» un’interpretazione che si distacca, in qualche modo, del senso abituale del termine, decidendo che tale nozione comprende l’assimilazione dei periodi di studio ai periodi di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto assicurativo precostituito, e comprende anche il riscatto retroattivo dei diritti alla pensione. Per un commento analitico, si veda Mavridis, P., La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne, Sakkoulas-Bruylant, Atene-Bruxelles, 2003, pagg. da 515 a 518.


23      V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.