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Procedura : 2013/0081(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0377/2013

Testi presentati :

A7-0377/2013

Discussioni :

PV 24/02/2014 - 21
CRE 24/02/2014 - 21

Votazioni :

PV 25/02/2014 - 5.13

Testi approvati :

P7_TA(2014)0122

Testi approvati
Martedì 25 febbraio 2014 - Strasburgo Edizione provvisoria
Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari ***I
P7_TA-PROV(2014)0122A7-0377/2013

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo ,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0080/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013(1) ,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013(2) ,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3) ,

–  vista la lettera in data 20 settembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0377/2013),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive di rimediare alle carenze rilevate e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.
(2)  La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive di rimediare alle carenze rilevate, di garantire la trasparenza e la certezza giuridica e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture .
(7)  Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale .
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.
(8)  La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL . Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro .
(11)  Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori e degli studenti , quali definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro .
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Per promuovere l' Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell' Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia fa parte di questo impegno.
(14)  Per promuovere l' Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare, semplificare e agevolare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell' Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia in vista di norme più favorevoli per i cittadini di paesi terzi fa parte di questo impegno.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi.
(15)  L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi. La partecipazione di numerosi paesi terzi al processo di Bologna e ai programmi di mobilità degli studenti dell'Unione rende essenziale l'introduzione di norme armonizzate e semplificate in materia di mobilità per i cittadini dei paesi interessati.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 22
(22)  A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti.
(22)  A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti, il che non dovrebbe essere ostacolato o impedito da requisiti addizionali . Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione . Tali tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno.
(25)   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri devono considerare la possibilità di esentare i cittadini di paesi terzi dalle tasse di accesso e residenza . Qualora gli Stati membri richiedessero il pagamento di tasse, queste devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno e non ostacolare il perseguimento degli obiettivi della direttiva.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l' ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale,  che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica .
(28)  L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l' ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale, che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità .
(30)  È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. È opportuno che gli Stati membri comunichino quanto prima al richiedente di quali ulteriori informazioni essi necessitano ai fini del trattamento della domanda . Nel caso in cui il diritto nazionale preveda un ricorso amministrativo avverso una decisione negativa, le autorità nazionali devono informare il richiedente della loro decisione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero avere il diritto di spostarsi negli Stati membri previsti sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l'elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell'Unione . Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro.
(32)  È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori, gli studenti, i volontari e i tirocinanti cittadini di paesi terzi dovrebbero avere il diritto di spostarsi in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro un più ampio accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva, cioè per un minimo di 20 ore alla settimana . Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro , purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare .
(33)  Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro pieno accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe applicarsi come regola generale.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 34
(34)  Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un' impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell' autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.
(34)  Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata e di rispettare e attribuire valore al lavoro e al contributo generale degli studenti che si laureano nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri autorizzino tali studenti a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un' impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell' autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l' accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.
(36)  Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda a studenti, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l' accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  Ogni Stato membro ha l'obbligo di informare i cittadini di paesi terzi delle norme applicabili al loro caso specifico, così da garantire la trasparenza e la certezza giuridica e, in tal modo, incoraggiarli a venire nell'Unione. Tutte le informazioni pertinenti alla procedura, compresa la documentazione generale riguardante gli studi e i programmi di scambio o di ricerca, come anche le informazioni specifiche relative ai diritti e agli obblighi dei richiedenti, dovrebbero quindi essere fornite in un modo facilmente accessibile e comprensibile per i cittadini di paesi terzi.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g bis (nuova)
g bis) «fornitore di volontariato», l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato. Le organizzazioni e i gruppi di questo tipo sono indipendenti e autonomi come altre entità no profit, segnatamente le autorità pubbliche. Essi sono attivi sulla scena pubblica e la loro attività mira, almeno in parte, a contribuire al bene pubblico 1 ;
1 Comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, COM(1997)0241.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h
h) « programma di volontariato» , un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall' Unione che persegua obiettivi di interesse generale;
h) « programma di volontariato» , un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall' Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa no profit ;
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l bis (nuova)
l bis) «ente ospitante», l'istituto di insegnamento, l'istituto di ricerca, l'impresa o l'istituto di formazione professionale, l'organizzazione che effettua scambi di alunni o l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, istituito in conformità del diritto nazionale nel territorio di uno Stato membro;
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l ter (nuova)
l ter) «famiglia ospitante», la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari consentendole di condividerne la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari;
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n
n) «lavoro», l' esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;
n) «lavoro», l' esercizio di attività comprendenti una forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo applicabile o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)
n bis) ''datore di lavoro«, qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n ter (nuova)
n ter) ''familiari'', i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.
2.  La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 , specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d
d) non essere considerato una minaccia per l' ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
d) non costituire una minaccia per l' ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f
f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso.
f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso. L'esibizione di tali prove non è necessaria se il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare che beneficia di una sovvenzione o di una borsa di studio, che ha ottenuto da una famiglia ospitante un impegno di presa a carico o ha ricevuto un'offerta di lavoro stabile, oppure che un'organizzazione che si occupa di scambi di alunni o di programmi di volontariato si dichiara responsabile del sostentamento dell'alunno o del volontario durante l'intero periodo del suo soggiorno nello Stato membro in questione.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri possono accettare , conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.
5.  Gli Stati membri esaminano , conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.
soppresso
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo
Requisiti specifici per i tirocinanti

Requisiti specifici per i tirocinanti retribuiti o non retribuiti

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;
a) fornire la prova di aver stipulato una convenzione di formazione o un contratto di lavoro , eventualmente approvati dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
(b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;
soppresso
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera a
a) esibire una convenzione stipulata con l' organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l' orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;
a) esibire una convenzione stipulata con l' organizzazione promotrice del programma/progetto di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificati il titolo, lo scopo e le date di inizio e di fine del progetto di volontariato, le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l' orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera b
b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente;
b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia o incidente;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera c
c) esibire convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.
c) esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi sulle ore da dedicare alla partecipazione ai quotidiani impegni familiari, indicando il numero massimo di ore giornaliere che possono essere dedicate alla partecipazione a tali impegni, inclusa la concessione di almeno un intero giorno libero a settimana, e che le permettano di frequentare corsi .
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Dopo il rilascio di un'autorizzazione e la concessione di un visto, l'ente ospitante è registrato in un sistema di accreditamento al fine di agevolare le future procedure di domanda.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi.
2.  Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno o per l'intera durata dei loro studi se superiore a un anno e, se del caso, la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3
3.  Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno.
3.  Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per l'intera durata del programma di scambio di alunni o della convenzione stipulata tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari per un periodo massimo di un anno.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 17
Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi , in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato.

Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente ha dichiarato di volersi recare a norma dell'articolo 27 , paragrafo 1, lettera a), in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato.

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 18
Motivi di rifiuto di una domanda

Motivi di rifiuto  di un'autorizzazione

1.  Gli Stati membri respingono una domanda nei seguenti casi:
1.  Gli Stati membri rifiutano un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;
a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;
b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;
d) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;
e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.
2.  Gli Stati membri possono respingere una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.
2.  Gli Stati membri possono rifiutare un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;
b) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.
c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 19
Motivi di revoca di un'autorizzazione

Motivi di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione

1.  Gli Stati membri revocano un'autorizzazione nei seguenti casi:
1.  Gli Stati revocano o si rifiutano di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se il titolare non soddisfa più i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 14 o 16;
a ) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b ) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;
2.  Gli Stati possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
d ) se l' ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;
a ) se l' ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente. Qualora ciò si verifichi durante un corso di studi, è opportuno fornire allo studente il tempo sufficiente per trovare un corso equivalente che gli permetta di completare i propri studi;
e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare ;
b) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente ;
c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;
d) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;
e) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.
f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23;
g) per quanto riguarda gli studenti, se non compiono progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale. Lo Stato membro interessato può revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione per questo motivo solo mediante una decisione recante ragioni specifiche basate sulla valutazione dell'istituto di insegnamento, che deve essere consultato sui progressi dello studente, salvo quando l'istituto manchi di rispondere a una richiesta di parere entro un periodo di tempo ragionevole.
2.  Gli Stati membri possono revocare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
h) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano esclusivamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo interessato. I motivi di sanità pubblica si basano su un'analisi obiettiva dei rischi reali e non sono applicati in modo discriminatorio rispetto a quanto avviene per i cittadini dello Stato membro interessato.
2 bis. Quando uno Stato membro revoca un'autorizzazione in base a uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), il cittadino di paese terzo ha il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro se trova un altro ente ospitante o un'altra famiglia ospitante al fine di completare gli studi o la ricerca o per un altro scopo per il quale è stata concessa l'autorizzazione.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 20
Articolo 20

soppresso
Motivi di non rinnovo di un'autorizzazione

1.  Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b) se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l'ingresso e il soggiorno previsti all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10;
c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.
2.  Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1
1.  In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
1.  In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda l'istruzione, la formazione professionale e settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  Alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell' Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l' accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale.
2.   Studenti, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell' Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l' accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e sono autorizzati a entrare e soggiornare sul territorio di uno Stato membro sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1
1.  Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.
1.  Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, ma non in un modo sistematico tale da determinare un'esclusione degli studenti dal mercato del lavoro .
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 24
Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 12 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

1.   Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 18 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra sei e nove mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo nove mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.
2.  Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo al cittadino di paese terzo interessato e, se del caso, ai suoi familiari in conformità con la loro legislazione nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, lettere a ), c) e f).
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 25
Familiari dei ricercatori

Familiari dei ricercatori e degli studenti

1.  In deroga all' articolo 3, paragrafo 1, e all' articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell' autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
1.  In deroga all' articolo 3, paragrafo 1, e all' articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell' autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca o studio abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
2.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.
2.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.
3.  In deroga all' articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l' autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori di paesi terzi che beneficiano di programmi dell' Unione comprendenti misure sulla mobilità.
3.  In deroga all' articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l' autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori e studenti di paesi terzi che beneficiano di programmi dell' Unione comprendenti misure sulla mobilità.
4.  In deroga all' articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell' autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell' autorizzazione concessa ai ricercatori, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.
4.  In deroga all' articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell' autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell' autorizzazione concessa ai ricercatori o agli studenti , purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.
5.  In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro.
5.  In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 26
Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti, volontari e tirocinanti retribuiti

1.  Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.
1.  Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 30 . Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 29 . Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .

2.  Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:
2.  Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente, volontario o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi, del volontariato o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:
a) un titolo di viaggio valido;
a) un titolo di viaggio valido;
b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione ospitante;
c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione o di volontariato ospitante;
d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.
d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.
3.  Per la mobilità di studenti e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.
3.  Per la mobilità di studenti, volontari e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.
4.  Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.
4.  Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.
5.  Gli Stati membri non impongono agli studenti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.
5.  Gli Stati membri non impongono agli studenti, ai volontari o ai tirocinanti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 27
Diritti di ricercatori e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità

Diritti di ricercatori, volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità

1.  Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori o studenti ai sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:
1.  Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori, volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti o studenti ai sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:
(a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;
(a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore, il volontario, il tirocinante retribuito e non retribuito o lo studente ha dichiarato che intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;
(b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento superiore interessato per frequentare un corso di studi.
(b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento interessato per frequentare un corso di studi.
(b bis) il richiedente, se volontario, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'organizzazione o del programma di volontariato interessato, come il Servizio volontario europeo.
(b ter) il richiedente, se tirocinante, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'ente ospitante interessato.
2.  L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore o lo studente.
2.  L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore, il volontario, il tirocinante retribuito o non retribuito o lo studente.
3.  Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:
3.  Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:
a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;
a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;
b) per gli studenti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi.
b) per gli studenti, i tirocinanti retribuiti o non retribuiti e i volontari si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 60  giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità .
1.  Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 30  giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la legislazione nazionale preveda la possibilità di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, le autorità competenti degli Stati membri decidono in merito al ricorso al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste .
2.  Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e, all'atto della registrazione della domanda, fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste .
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3
3.  La decisione di rifiuto della domanda di autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per proporre l'azione.
3.  La decisione di rifiuto di un' autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali l'interessato può presentare ricorso, i termini per proporre l'azione nonché tutte le informazioni pratiche pertinenti che facilitano l'esercizio dei suoi diritti .
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4
4.  Ove una domanda sia respinta o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.
4.  Ove un'autorizzazione sia rifiutata o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 29 bis (nuovo)
Articolo 29 bis

Procedura accelerata per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti a studenti, alunni e ricercatori

Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione che preveda il rilascio del permesso di soggiorno o del visto per il cittadino di paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti, alunni o ricercatori cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento, un'organizzazione promotrice di programmi di scambio di alunni riconosciuta a tal fine o un istituto di ricerca approvato dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa nazionale.

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 30
Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8.

Gli Stati membri rendono disponibili informazioni comprensibili e facilmente accessibili sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 31
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. L'importo di tale tassa non può essere tale da compromettere gli obiettivi della direttiva.

Gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa per il trattamento delle domande presentate in conformità della presente direttiva. Il livello di tale tassa non può essere eccessivo o sproporzionato tanto da ostacolare gli obiettivi della direttiva. Se tale tassa è a carico della persona tirocinante o collocata alla pari cittadina di paese terzo, tale persona ha il diritto di essere rimborsata rispettivamente dall'ente ospitante o dalla famiglia ospitante.

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri facilitano la procedura di domanda permettendo ai cittadini di paesi terzi di presentare la domanda e completare la procedura per qualsiasi Stato membro nell'ambasciata o nel consolato dello Stato membro che risulta più comodo per il richiedente.

(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2014Avviso legale