(Sergio Briguglio 21/3/2014)
NORME SU
IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche
apportate durante la XVII Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle
modifiche apportate durante la XVI Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html
-
D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno
2002, n. 106, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni
urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio
2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto
legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che
integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione;
o
Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale;
o
Legge 27 Dicembre
2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge
26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa;
o
Decreto
legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge
6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali;
o
Decreto
legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della
direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE
relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008,
n. 160, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
26 Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge
29 Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali;
o
Decreto
legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo;
o
Legge
4 Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per lĠimpiego, di incentivi allĠoccupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione
dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;
o
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
o
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
o
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
o
Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare;
o
Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,
nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di
termine per l'esercizio di delega legislativa;
o
Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia
di istruzione, universita' e ricerca;
o
Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio
del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
nonch misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
o
Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria;
o
Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva
2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
o
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
-
C. C. (disposizioni
rilevanti): Codice civile, come modificato da
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
-
C. P.
(disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice penale, come modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219.
-
C. P. P. (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione):
Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, recante disposizioni
urgenti in materia di esecuzione della pena;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
-
D. LGS. 271/1989
(disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come
modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul
diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
-
L. 68/1993 (disposizioni
rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n.
68, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
L. 448/1998 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
L. 488/1999 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999,
n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
D. LGS. 267/2000
(disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
-
D. LGS. 274/2000 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
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L. 328/2000
(disposizioni rilevanti):
Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
-
L. 388/2000 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria
2001)
-
D. LGS. 165/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
come modificato da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
D. LGS. 231/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300
-
L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
-
L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n.
189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 9 Ottobre
2002, n. 222, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
o
Legge 27 Dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione.
-
L. 222/2002 (ulteriori
disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002,
n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione.
-
D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di
errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti disposizioni per la parit di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro;
o
Legge
6 Giugno 2008, n. 101, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.
-
D. LGS. 276/2003
(disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto
legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro;
o
Legge
14 Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali;
o
Legge
2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria;
o
Legge
23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
o
Legge
4 Agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale;
o
Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
-
L. 271/2004 (ulteriori
disposizioni): Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
-
D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12,
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
-
L. 69/2005: Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri
-
L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
-
D. LGS. 76/2005
(disposizioni rilevanti):
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76,
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53
-
L. 155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n.
155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
-
L. 296/2006 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 27
Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D. LGS. 3/2007 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto
Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea
-
D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30,
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
-
D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dellĠadesione di Bulgaria e Romania, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 125/2008
(ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L. 133/2008
(ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
27 Dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)
-
L. 88/2009 (disposizioni
rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
-
L. 94/2009 (ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
-
L. 102/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali
-
D. LGS.
59/2010:
Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 148/2011 (disposizioni
rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge
26 aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69
-
L. 35/2012 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione):
Legge 4 Aprile
2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
o
Legge
27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative.
-
D.
LGS. 109/2012 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti
-
L.
131/2012
(disposizioni rilevanti): Legge 7
agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia
di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per
l'esercizio di delega legislativa
-
L. 97/2013 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge 6 agosto 2013, n. 97,
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L. 99/2013
(ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti.
-
L.
128/2013
(ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca.
-
L. 9/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 9, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
recante interventi urgenti di avvio del piano ÇDestinazione ItaliaÈ, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonch misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
-
L. 10/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 10,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
-
D.
LGS. 12/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 13 febbraio
2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale
-
D.
LGS. 32/2014 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
-
DPR 394/1999: Decreto del Presidente
della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto
2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 18
Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
o
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo
-
DPR 179/2011: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
-
DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
Asilo
-
L. 39/1990 (artt. 1 - 1
septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
-
L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione
della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in
ambito comunitario
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007,
n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta.
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva
2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni
rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69
-
D. LGS. 18/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta
-
DM 233/1996 (disposizioni
rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR 303/2004: Decreto del Presidente
della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Cittadinanza
-
L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 3
Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
o
Legge 14 dicembre
2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana
alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti
o
Legge
8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti
il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
-
L. 379/2000: Legge 14
dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti
all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L. 51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
-
L. 98/2013 (disposizioni
rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia
-
DPR 572/1993: Decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza
-
DPR 362/1994: Decreto del Presidente
della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento
recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
Tratta
-
C. P. (disposizioni rilevanti
in materia di tratta): Codice penale,
come modificato da
o
Legge 11 Agosto
2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
-
C. P. P.
(disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
-
L. 228/2003 (ulteriori
disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta
di persone, come modificata da:
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
-
D. LGS. 24/2014 (ulteriori
disposizioni): Decreto Legislativo 4 marzo
2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime,
che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
D.
LGS. 286/1998 *
Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 99/2013 L. 119/2013 L. 128/2013 L. 9/2014 L. 10/2014 D. Lgs. 12/2014 D. LGS. 18/2014 D. LGS. 24/2014 |
TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
|
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|
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|
TITOLO I |
|
|
|
PRINCIPI GENERALI |
|
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|
|
|
Art. 1 |
|
(Ambito di applicazione) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
|
|
|
1. Il presente testo unico, in attuazione
dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che
sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. |
|
2. Il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle
norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. |
|
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato. |
|
4. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse
hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. |
|
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato
di guerra. |
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6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, emanato ai sensi
dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento
di cui al comma 6 trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento emanato anche in mancanza del
parere. |
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Art.2 |
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(Diritti e doveri dello straniero) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o
nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti. |
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2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui
il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocit, essa accertata secondo i criteri e le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. |
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4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa
alla vita pubblica locale. |
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5. Allo straniero riconosciuta parit di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi
previsti dalla legge. |
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6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ci non sia possibile, nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. |
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7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti
e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale,
ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorit del Paese di cui cittadino e di essere in ci agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorit giudiziaria,
l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libert
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalit di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine. |
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9. Lo straniero presente nel territorio italiano
comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto
dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto
dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. |
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3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle
attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle
attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
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4. Con regolamento,
da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art. 3 |
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(Politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie
locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni, salva la
necessitaĠ di un termine pi breve, il documento programmatico
relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
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2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico
e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato,
nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea
gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali delle
persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato.[1] |
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5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla
lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. |
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6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede
allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti
locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale. |
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6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie. |
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4. |
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8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO II |
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DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1. L'ingresso nel territorio dello Stato
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu
avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri
dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilit penali, lĠinammissibilit della domanda.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
allĠautorit di frontiera. |
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3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentir lĠingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo
3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III,
capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla
tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo
straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
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4. LĠingresso
in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve durata,
validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto[2].
Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il
Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
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6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7. L'ingresso comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalit prescritti con il regolamento di
attuazione. |
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Art. 4-bis |
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(Accordo di integrazione) |
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1. Ai fini di cui al presente testo
unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'. |
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2. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del
permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita
integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal
questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione
dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi
familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. |
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3. All'attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. |
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Art. 5 |
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(Permesso di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validit a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
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2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze.[3] |
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2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[4] |
|
2-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200
euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento
nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo
14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il
rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. |
|
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro
quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in
vigore. La durata non pu comunque essere: |
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a) superiore a
tre mesi, per visite, affari e turismo;[5] |
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b) (É); |
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c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata; il permesso tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;[6] |
c) inferiore
al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di
istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la
verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di
attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi
oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 22, comma 11-bis;[7][8] |
d) (É); |
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e) superiore
alle necessit specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non pu superare: |
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a) in relazione ad
uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
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3-ter. Allo straniero
che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per
prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico. |
|
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione
della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico.
Il permesso di soggiorno non pu avere validit superiore ad un periodo di
due anni. |
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3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero
dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento nellĠarchivio
previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellĠinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
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3 sexies Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non pu essere superiore a due anni |
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4. Il rinnovo del permesso
di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. [9] |
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5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato,
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. |
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato,
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[10] |
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dagli articoli 380,
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
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5-ter. Il permesso di soggiorno e'
rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo
29, comma 1-ter. |
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6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[11]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione. |
|
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalit e nei termini di cui
al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa. |
|
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per
lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002
del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identit e
gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. |
|
8-bis. Chiunque
contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto
commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato
o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico. |
|
9-bis.[12]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui
sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: |
|
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita'
previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la
richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi
del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso; |
|
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o
di rinnovo del permesso. |
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Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per
lavoro subordinato) |
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|
1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide,
contiene (É): |
|
a) la garanzia da
parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1. |
|
3. Il contratto di soggiorno
per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso
lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o
ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di
attuazione. |
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Art. 6 |
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(Facolt ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18
giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148) |
|
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|
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche
per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo,
per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche
obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante
la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino
ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. |
|
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit
personale dello straniero, questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
|
5. Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
nel territorio dello Stato. |
|
6. Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto pu vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localit che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto
comunicato agli stranieri per mezzo della autorit locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalit previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche
in caso di documentata ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione
alla questura territorialmente competente. |
|
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
9. Il documento di identificazione per stranieri
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e
al presente articolo ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. |
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Art. 7 |
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(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo
stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.[13] |
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo
stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.[14][15] |
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalit
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto
o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione dovuta . |
|
2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro. |
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Art. 8 |
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(Disposizioni particolari) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e
consolare. |
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Art. 9 |
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(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,
di un permesso di soggiorno in corso di validit, che dimostra la
disponibilit di un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera
b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che
sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati
dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, pu chiedere
al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, per s e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.[16]
|
|
|
1-bis. Il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo
straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia il" e riporta, di seguito, la
data in cui la protezione e' stata riconosciuta.[17] |
|
1-ter. Ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita'
dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un
luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento
di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si
trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da
parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla
determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento
del relativo importo.[18] |
2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo a tempo indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni
dalla richiesta. |
|
2-bis. Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e
della ricerca. |
2-bis. Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e
della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivit di ricerca presso le
universit e gli enti vigilati dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit
e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.[19] |
|
2-ter.
La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare
di protezione internazionale.[20] |
3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che: |
|
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale; |
|
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o
per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale
titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; |
|
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una
decisione definitiva circa tale richiesta; |
c) hanno
chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251[21]
e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; |
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di
breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione; |
|
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla
convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione
del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale. |
|
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita'
si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne,
anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo
381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego
al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore
tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
|
|
4-bis. Salvo i
casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di
revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione
dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad
altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.[22] |
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma
1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle
lettere d) ed e). |
|
|
5-bis. Il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma
1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e'
stata riconosciuta.[23] |
6. Le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono
incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi. |
|
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
revocato: |
|
a) se stato acquisito
fraudolentemente; |
|
b) in caso di espulsione, di
cui al comma 9; |
|
c) quando mancano o vengano
a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4; |
|
d) in caso di assenza
continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi; |
|
e) in caso di conferimento
di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro
dellĠUnione europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo
superiore a sei anni. |
|
8. Lo straniero al quale stato revocato il
permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, pu
riacquistarlo, con le stesse modalit di cui al presente articolo. In tal
caso, il periodo di cui al comma 1, ridotto a tre anni. |
|
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta lĠespulsione rilasciato un permesso di
soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. |
|
10. Nei confronti del
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
lĠespulsione pu essere disposta: |
|
a) per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato; |
|
b) nei casi di cui
allĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; |
|
c) quando lo straniero
appartiene ad una delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575,
sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di
cui allĠarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
|
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.[24] |
11. Ai fini dellĠadozione
del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dellĠet dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi
familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu: |
|
a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6; |
|
b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non
richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
|
c) usufruire delle
prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative
ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso
alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale
pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; |
|
d) partecipare
alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente
normativa. |
|
13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la
sicurezza dello Stato. |
|
|
13-bis. E'
autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica
"annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione
internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a
comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora
della protezione riconosciuta dall'Italia.[25] |
|
|
|
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Art.
9-bis |
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(Stranieri
in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro) |
|
|
|
1. Lo straniero, titolare di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro dellĠUnione europea e in corso di validit, pu chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al
fine di: |
|
a) esercitare unĠattivit economica in qualit di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22
e 26. Le certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per lĠimmigrazione; |
|
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa; |
|
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali,
di importo superiore al doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per
lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione
sanitaria per il periodo del soggiorno. |
|
2. Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalit previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione. |
|
3. Ai familiari dello straniero titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di
un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza,
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualit di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato
membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo
straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo. |
|
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito
lĠingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura di rilascio
del nulla osta di cui allĠarticolo 22. |
|
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3
rifiutato e, se rilasciato, revocato, agli stranieri pericolosi per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita'
si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne,
anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo
381 del medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto
dellĠet dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi
familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2,
lettera b) e lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal
territorio dellĠUnione europea. |
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2,
lettera b) e lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal
territorio dellĠUnione europea. Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato
verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale,
previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel
caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto
la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui
all'articolo 19, comma 1.[26] |
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
DellĠavvenuto rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
DellĠavvenuto rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta,
nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta
la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede
allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici
ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata
revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita
all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le
norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la
rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.[27] |
|
8-bis. Entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri
dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati
membri.[28] |
|
8-ter. Entro
trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal
trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale
di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si
provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica
della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.[29] |
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Art. 9-ter |
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(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i
titolari di Carta blu UE) |
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1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata
da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle
condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
cui all'articolo 9. |
|
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli
stranieri che dimostrino: |
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a) di aver soggiornato, legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto
titolari di Carta blu UE; |
|
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un
permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo
di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente
i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a). |
|
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei
requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella
rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. |
|
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)
ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi. |
|
5. Ai familiari dello straniero titolare di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi
del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma
3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. |
|
6. Ai familiari dello straniero titolare di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi
del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma
1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per
cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio
nazionale. |
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CAPO II |
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CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED ESPULSIONE |
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Art. 10 |
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(Respingimento) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri
che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti
dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2. Il respingimento con accompagnamento alla
frontiera altres disposto dal questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che entrando
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono
fermati allĠingresso o subito dopo; |
|
b) che, nelle
circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessit di pubblico soccorso. |
|
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere
comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. |
|
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari. |
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5. Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza
necessaria presso i valichi di frontiera. |
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6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dallĠautorit di pubblica sicurezza. |
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Art. 10-bis |
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(Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato) |
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1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente
comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante
i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. |
|
3. Al procedimento penale per il reato
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
|
4. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da
parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria
competente all'accertamento del reato. |
|
5. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. |
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6. Nel caso di presentazione di
una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione
del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo
unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. |
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Art. 11 |
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(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilit con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali . |
|
1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres
apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti data comunicazione
all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con
i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari
ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia. |
|
4. Il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei
limiti delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
5. Il Ministero
dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno,
nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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Art. 12 |
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1. Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. |
|
2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivit di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. |
|
3. Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: |
|
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone; |
|
b) la persona trasportata stata
esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
c) la persona trasportata stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale; |
|
d) il fatto commesso da tre o pi
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti; |
|
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilit di armi o materie esplodenti. |
|
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata. |
|
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da
un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se
i fatti di cui ai commi 1 e 3: |
|
a) sono commessi al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; |
|
b) sono commessi al fine di trarne
profitto, anche indiretto. |
|
3-quater. Le circostanze attenuanti,
diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente
alle predette aggravanti. |
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla met nei confronti
dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivit delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautorit di polizia
o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi
autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione
dei delitti. |
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1,
terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite
le seguenti: Ònonch dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni
disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia
delle frontiere. |
|
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
obbligatorio l'arresto in flagranza. |
|
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari.[30] |
|
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti. |
|
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto commesso in concorso da
due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la
pena aumentata da un terzo alla met. |
|
5-bis. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero
l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei
reati in tema di immigrazione clandestina. |
|
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso
di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle
direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni
redatto processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime
circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a
perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352,
commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
|
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. |
|
8-bis. Nel caso che non siano state
presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
8-ter. La distruzione pu essere
direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorit da lui delegata, previo nullaosta dell'autorit giudiziaria
procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che
dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le
modalit di esecuzione. |
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini
della determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato. |
|
9-ter. Le navi della Marina militare,
ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da
parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o
da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale
o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o
con bandiera di convenienza. |
|
9-quinquies. Le modalit di intervento
delle navi della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit
svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa,
dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
|
9-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo. |
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Art. 13 |
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(Espulsione amministrativa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2. LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero: |
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a) entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato
respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
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b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza
avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno
e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da pi di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero
si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; |
|
c) appartiene
a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
|
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e
della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del
suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. |
|
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti
dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne. |
|
3. LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della
responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso
lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi
dellĠarticolo 14. |
|
3 bis. Nel caso di arresto
in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che
ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu essere negato ai
sensi del comma 3. |
|
3 ter. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione
la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti.
Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione
dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato al questore. |
|
3 quater. Nei casi
previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
|
3 quinquies. Se lo
straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, questĠultima ripristinata a norma
dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
3 sexies. (...) |
|
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: |
|
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155; |
|
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis; |
|
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; |
|
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero
non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5; |
|
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; |
|
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; |
|
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. |
|
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da
cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: |
|
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validit; |
|
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato; |
|
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita'; |
|
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonch
dell'articolo 14; |
|
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2. |
|
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento
immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai
fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso,
con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano
la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.
La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato
previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo
straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui
all'articolo 10. |
|
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta'
di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. |
|
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita'
di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo
proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o pi delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di
dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure
di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000
euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore
esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le
modalita' previste all'articolo 14. |
|
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al giudice
di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale
sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato
anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte
di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e'
altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il
provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di
funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione
del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
|
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo. |
|
6. (É). |
|
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente
lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato
unitamente allĠindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola. |
|
8. Avverso il decreto di
espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
9. (É). |
|
10 (É). |
|
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo. |
|
12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo
straniero espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci
non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
|
13. Lo straniero destinatario di
un provvedimento di espulsione non pu rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro
anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
|
13 bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni. |
|
13 ter. Per i reati di
cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche
fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. |
|
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo
caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, pu essere previsto un termine superiore a
cinque anni, la cui durata determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di
cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del
termine assegnato e pu essere revocato, su istanza dell'interessato, a
condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale
entro il termine di cui al comma 5. |
|
15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare
la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
|
16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente
articolo valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. l3-bis |
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(...) |
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Art. 14 |
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(Esecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1. Quando non possibile eseguire con immediatezza
lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma
4-bis, anche quelle riconducibili alla necessit di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la
disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. |
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1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso
di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e
l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad
una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non
sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di
cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. |
|
2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignit. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in
ogni caso la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente,
per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallĠadozione del provvedimento. |
|
4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di identificazione ed
espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
|
5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta
del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore
pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al
quarto periodo, il questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di
sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non pu
essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace
la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il
questore, in ogni caso, pu eseguire l'espulsione e il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice di pace. |
|
5 bis. Allo scopo di
porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie.
L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il
titolo di viaggio. |
|
5-ter. La violazione dell'ordine di cui
al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e'
stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti,
quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[31] |
|
5-quater. La violazione dell'ordine
disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in
ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.[32] |
|
5-quater.1. Nella valutazione della
condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui
ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione
resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di
allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione. |
|
5-quinquies. Al procedimento penale per
i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274. |
|
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
|
5-septies. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale. |
|
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende lĠesecuzione della misura. |
|
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a
ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento
di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato
dal comma 5. |
|
8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attivit di assistenza per stranieri. |
|
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari
di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura di beni e
servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove
inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri. |
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Art. 14-bis |
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(Fondo rimpatri) |
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1. é' istituito, presso il Ministero
dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. |
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2. Nel Fondo di cui al comma 1
confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi
eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno,
per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al
rinnovo del permesso di soggiorno. |
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Art. 14-ter |
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(Programmi di rimpatrio assistito) |
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1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei
rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine
o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma
3. |
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2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del
presente articolo. |
|
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma
1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. é'
sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi
degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica,
dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria
competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
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4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. |
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5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che: |
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a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1; |
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b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e); |
|
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale
ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo
o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale. |
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6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio
di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione
rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. |
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7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti: |
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a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; |
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b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione. |
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Art. 15 |
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(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il
giudice pu ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione. |
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Art. 16 |
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(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione) |
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1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative
indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14,
commi 5-ter e 5-quater. |
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2. LĠespulsione di cui al
comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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3. LĠespulsione di cui al
comma 1 non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o
pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni. |
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4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva
revocata dal giudice competente. |
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5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, disposta lĠespulsione. Essa non
pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti
previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto. |
5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, disposta lĠespulsione. Essa non
pu essere disposta nei casi di
condanna per i delitti previsti dallĠarticolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del presente testo unico, ovvero per uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o
tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del
codice. In caso di concorso di
reati o di unificazione di pene concorrenti, lĠespulsione disposta anche
quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati
che non la consentono.[33] |
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5-bis. Nei
casi di cui al comma 5, allĠatto dellĠingresso in carcere di un cittadino
straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario richiede al questore del
luogo le informazioni sulla identit e nazionalit dello stesso. Nei medesimi
casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le
competenti autorit diplomatiche e procede allĠeventuale espulsione dei
cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed
il Ministro dellĠinterno adottano i necessari strumenti di coordinamento.[34] |
|
5-ter. Le
informazioni sulla identit e nazionalit del detenuto straniero sono
inserite nella cartella personale dello stesso prevista dallĠarticolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.[35] |
6. Competente a disporre
lĠespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide
con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi
di polizia sullĠidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di
espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale
decide nel termine di venti giorni. |
6. Salvo che
il questore comunichi che non stato possibile procedere allĠidentificazione
dello straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario trasmette gli atti
utili per lĠadozione del provvedimento di espulsione al magistrato di
sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato.
Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalit. Il decreto (...) comunicato al pubblico ministero, allo straniero
e al suo difensore, i quali, entro
il termine di dieci giorni, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore dĠufficio.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni.[36] |
7. LĠesecuzione del
decreto di espulsione di cui al comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalit dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
|
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8. La pena estinta alla
scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al
comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e
riprende lĠesecuzione della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto
di difesa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1. Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellĠimputato o del difensore. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 18 |
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(Soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale. |
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.[37] |
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit ed
attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite
le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacit di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale,
nonch la disponibilit di adeguate strutture organizzative dei soggetti
predetti. |
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|
3-bis. Per gli
stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo,
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica,
sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni
di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione,
assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative
modalita' di attuazione e finanziamento.[38] |
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile
con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio. |
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5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch
lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso pu essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le
modalit stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo pu essere altres convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi. |
|
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres rilasciato, allĠatto delle dimissioni
dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o
del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. |
|
6-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati
membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed
attualitaĠ di pericolo. |
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7. LĠonere derivante dal presente articolo
valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. 18-bis[39] |
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(Permesso di
soggiorno per le vittime di violenza domestica) |
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1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e
612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito
di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la
sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole
dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima,
rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per
consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente
articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero
non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si
verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. |
|
2. Con la
proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per
l'incolumita' personale. |
|
3. Il medesimo
permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le
situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali
dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi
sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso
la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'
valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto
il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1. |
|
4. Il permesso
di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3,
o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
4-bis. Nei
confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica,
possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai
sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. |
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5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. |
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Art.19 |
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(Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1. In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione. |
|
2. Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
|
a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
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b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dellĠarticolo 9; |
|
c) degli
stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di
nazionalit italiana; |
|
d) delle donne
in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono. |
|
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori,
dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori,
ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali,
debitamente accertate. |
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Art. 20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato dĠintesa con i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno,
per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati,
sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito
del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per
rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o
altri eventi di particolare gravit in Paesi non appartenenti allĠUnione
Europea. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate. |
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TITOLO III |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 21 |
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(Determinazione dei flussi di ingresso) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30
dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo
3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi,
nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di
riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza. |
|
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o
servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza. |
|
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalit per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. |
|
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullĠandamento
dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento. |
|
4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di
lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati
dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede
possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere,
entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in
rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. |
|
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. |
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6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie
dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di
enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi. |
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7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalit di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. LĠonere derivante dal presente articolo
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. 22 |
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(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1. In ogni provincia
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello
unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo
allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato. |
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2. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo
sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero
di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa: |
2. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare, previa verifica, presso il centro per
l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,[40]
allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero
di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa: |
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
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b) idonea documentazione relativa alle modalit di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; |
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c) la proposta di
contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; |
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d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro. |
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3. Nei casi in cui non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al
lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
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4. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con
ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti
giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette
allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le
domande acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine
sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5. |
4. (...)[41]
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5. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21,
e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi
compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. |
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5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per: |
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a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
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b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; |
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c) reato previsto dal comma 12. |
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5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti
presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o
contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello
unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il
termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari
esteri tramite i collegamenti telematici. |
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6. Gli uffici consolari
del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro
otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
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7. (...) |
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8. Salvo quanto previsto
dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. |
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9. Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano
altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che
provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
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10. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed
i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero,
qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai
centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
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11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non
superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal
presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro. |
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario (...)[42]
ovvero la laurea triennale o la laurea
specialistica[43], alla scadenza
del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo
non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal
presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro. |
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato. |
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12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12
sono aumentate da un terzo alla meta': |
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a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre; |
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b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa; |
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c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale. |
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12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice
applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio
di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. |
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12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o
con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che
abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei
confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 6. |
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12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno
o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le
finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o
accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio. |
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13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocit al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. |
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14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in
Italia. |
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15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della
politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente
testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati
nel territorio della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme
di attuazione. |
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Art. 23 |
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(Titoli di prelazione) |
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1. NellĠambito di
programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2. LĠattivit di cui al comma
1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di
origine; c) allo sviluppo delle
attivit produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3. Gli stranieri
che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei
settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata
al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
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4. Il regolamento
di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1. |
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Art. 24 |
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(Lavoro stagionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia
di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallĠarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. |
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2. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti
giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
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2-bis. Qualora lo sportello unico per
l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel
caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: |
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a) la richiesta riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso
datore di lavoro richiedente; |
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b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia
stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno. |
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3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di
gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro. |
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3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui
al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di
lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. |
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4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le
condizioni. |
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5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza.. |
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6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
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Art. 25 |
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( Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1. In considerazione della durata limitata dei
contratti nonch della loro specificit, agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di
attivit : |
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a) assicurazione
per lĠinvalidit, la vecchiaia e i superstiti; |
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b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
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c) assicurazione
contro le malattie; |
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d) assicurazione
di maternit. |
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2. In sostituzione dei contributi per lĠassegno per
il nucleo familiare e per lĠassicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro tenuto a versare allĠIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allĠimporto dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalit stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
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3. Nei decreti attuativi del documento programmatico
sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalit degli interventi di cui
al comma 2. |
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4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dellĠattivit lavorativa. |
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5. Ai contribuiti di cui
al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma
13, concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituito o ente
assicuratore dello Stato di provenienza. EĠ fatta salva la possibilit
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art. 26 |
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(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1. LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti allĠUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato unĠattivit non occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a
condizione che lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione
Europea. |
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2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attivit industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire societ di capitale o di persone o accedere a cariche
societarie deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per
lĠesercizio dellĠattivit che intende intraprendere in Italia; di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lĠesercizio della
singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautorit
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dellĠautorizzazione o della licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere. |
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3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria (É). |
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4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste
da accordi internazionali in vigore per lĠItalia. |
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5.La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dellĠinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione
allĠattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto
di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa indicazione dellĠattivit cui
il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellĠarticolo 3,
comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia, altres, allo straniero la certificazione
dellĠesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo. |
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6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio. |
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7-bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e lĠespulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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Art. 27 |
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(Ingresso per lavoro in casi particolari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e
termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso
e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri: |
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a) dirigenti o
personale altamente specializzato di societ aventi sede o filiali in Italia
ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede
principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
societ italiane o di societ di altro Stato membro dellĠUnione europea; |
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b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
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c) i
professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico; |
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d) traduttori
e interpreti; |
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e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in
Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro
subordinato; |
|
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano
terminati; |
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h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento
di attuazione; |
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i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
allĠestero, nel rispetto delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; |
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l) lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
m) personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
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n) ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
o) artisti da
impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nellĠambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; |
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p) stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva
professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91; |
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q) giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
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r) persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone
collocate Òalla pariÓ; |
|
r-bis) infermieri professionali assunti
presso strutture sanitarie pubbliche e private. |
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1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di
cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in
uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al
quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del
datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle
condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in
cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo
sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno. |
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1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli
stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La
comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo
sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del
questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla
rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. |
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1-quater. Le disposizioni di cui al
comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi
datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. |
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1-quinquies. I medici e
gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in
occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico
internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive
da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in
deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti
sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del
medesimo trattamento, ove piu' favorevole. |
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2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti
alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione
e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o
sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio
dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina
le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma. |
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3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attivit. |
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4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altres norme per lĠattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5. LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti allĠUnione europea disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti. |
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5 bis. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellĠinterno e del
lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale
dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. |
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Art. 27-bis |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli
affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato
il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di
volontariato ai sensi del presente testo unico. |
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2. Nell'ambito del contingente di cui al
comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di
eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti: |
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a) appartenenza dell'organizzazione
promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie: |
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1) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti
civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le
confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione; |
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2) organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
|
3) associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
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b) stipula di apposita convenzione fra
lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in
cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di
inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui
sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,
vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del
soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; |
|
c) sottoscrizione da parte
dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza
assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla
responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita'
per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per
l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e
ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le
associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano
stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. |
|
3. La domanda di nulla osta e'
presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia
il nulla osta. |
|
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via
telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze
consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso
entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. |
|
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto
e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma
di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi
eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e
valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
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6. Il periodo di durata del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca
scientifica) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno per
periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio
superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di
dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini
dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e'
selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca. |
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2. L'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede: |
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a) l'iscrizione nell'elenco da parte di
istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come
lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa',
e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove
applicazioni; |
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b) la determinazione delle risorse
finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; |
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c) l'obbligo dell'istituto di farsi
carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di
tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di
cui al comma 3; |
|
d) le condizioni per la revoca
dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo. |
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3. Il ricercatore e l'istituto di
ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si
impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto
all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la
sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni
di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari
ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno,
la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro
iscrizione al Servizio sanitario nazionale. |
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3-bis.
La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 accertata e
dichiarata da parte dellĠistituto di ricerca nella convenzione di
accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al
progetto di ricerca benefci del sostegno finanziario dellĠUnione Europea, di
unĠorganizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un
soggetto estero ad esso assimilabile.[44] |
4. La domanda di nulla osta per ricerca
scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al
comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma
3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura
il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. |
|
5. La convenzione di accoglienza decade
automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. |
|
6. Il visto di ingresso puo' essere
richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in
via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello
Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente
rispetto ad altre tipologie di visto. |
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7. Il permesso di soggiorno per ricerca
scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per
la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita'
indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato,
di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga
del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una
durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione
di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui
all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica
rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano
le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale. |
|
8. Il ricongiungimento familiare e'
consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari
e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del
ricercatore. |
8. Il ricongiungimento familiare e'
consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29, ad eccezione del requisito di cui alla
lettera a) del comma 3 del medesimo articolo[45].
Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello
del ricercatore. |
9. La procedura di cui al comma 4 si
applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di
protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso
di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio
del nulla osta di cui al comma 4. |
|
10. I ricercatori titolari del permesso
di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di
condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento
collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con
le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
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11. Nel rispetto degli accordi
internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come
ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso
in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata
nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso
di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una
comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale
del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte
dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e'
corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata
nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la
disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria
valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad
una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi
superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del
permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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Art. 27-quater |
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(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente
qualificati. Rilascio della Carta blu UE) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori
a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente
qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o
giuridica e che sono in possesso: |
|
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante
nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta
in Italia; |
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e di una[46]
qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni,
attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; |
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni
regolamentate. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: |
|
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; |
|
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; |
|
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. |
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3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri: |
|
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo
permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; |
|
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE
del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ
dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di
tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; |
|
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; |
|
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; |
|
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro
autonomo o subordinato; |
|
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il
soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al
commercio e agli investimenti; |
|
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali; |
|
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed
i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; |
|
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo
di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla
libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; |
|
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso. |
|
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del
nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati
dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche
prescrizioni previste dal presente articolo. |
|
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda: |
|
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di
lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una
attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale
superiore, come indicata al comma 1, lettera a); |
|
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica
professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti
dallo straniero; |
b) il titolo di istruzione e la (...)[47]
qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a),
posseduti dallo straniero; |
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve
essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. |
|
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il
datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni
dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a
prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. |
|
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e'
subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti
dall'articolo 22, comma 4. |
|
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o
dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in
cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma
1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. |
|
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono
stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero
qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di
cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici. |
|
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per: |
|
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; |
|
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. |
|
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal
Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante
la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1Ħ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a
tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro
piu' tre mesi, negli altri casi. |
|
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei
seguenti casi: |
|
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto; |
|
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha
ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; |
|
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13; |
|
d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza
ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo
di disoccupazione. |
|
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai
primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita
esclusivamente attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione
previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due
anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti
Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il
parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
|
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E'
altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla
legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello stesso siano
riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del
SEE. |
|
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla
normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due
anni, come previsto al comma 13. |
|
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari
e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di
Carta blu UE. |
|
17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un
altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da
detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine
di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal presente
articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di
lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta e'
rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro
puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta
blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore
straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico
e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al
lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso
lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE,
anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia
scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE
riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di
Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 3. |
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18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
22, in quanto compatibili. |
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TITOLO IV |
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DIRITTO ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art. 28 |
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(Diritto all'unit familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit
familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per
asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. |
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2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di
uno Stato membro dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[48],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
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3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare
e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per
i seguenti familiari: |
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a) coniuge non
legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni; |
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b) figli
minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
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c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale ; |
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d) genitori a
carico qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati, gravi motivi di salute. |
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1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),
c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della
mancanza di una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato
a spese degli interessati. |
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1-ter. Non e' consentito il
ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1,
quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un
cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel
territorio nazionale. |
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2. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di et inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. |
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3. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
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a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; |
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b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della
meta' dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni
quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei
titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso,
un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; |
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della
meta' dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni
quattordici (...)[49]
e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto
annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente; |
b-bis)
di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. |
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5. Salvo quanto disposto dall'articolo
4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore,
gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. |
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6. Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3,
rilasciato, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un
permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a
quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno
consente di svolgere attivit lavorativa ma non pu essere convertito in
permesso per motivi di lavoro. |
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7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 3, presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario
e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla
questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo
periodo, e verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia
il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio
del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il
predetto nulla osta subordinato all'effettivo accertamento
dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della
documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o
lo stato di salute. |
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8. Il nulla osta al
ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla
richiesta. |
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9. La richiesta di ricongiungimento familiare
respinta se accertato che il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo
scopo esclusivo di consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato. |
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10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano: |
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a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non ancora stata oggetto di una
decisione definitiva; |
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b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie
2003, n.85 ovvero delle misure di cui allĠarticolo 20; |
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c) nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
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Art. 29-bis |
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Ricongiungimento familiare dei rifugiati |
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1. Lo straniero al quale stato riconosciuto lo
status di rifugiato pu richiedere il ricongiungimento familiare per le
medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo
29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29,
comma 3. |
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2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status,
ovvero della mancanza di unĠautorit riconosciuta o della presunta
inaffidabilit dei documenti rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche
in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione
del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Pu essere fatto ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza
del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli
organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.
Il rigetto della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di
documenti probatori |
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3. Se il rifugiato un minore non accompagnato,
consentito lĠingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado. |
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Art.30 |
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(Permesso di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari
rilasciato: |
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a) allo
straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
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b) agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti; |
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c) al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dellĠUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare; |
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d) al genitore
straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal
caso il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che
il genitore richiedente non sia stato privato della potest genitoriale
secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di
soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente revocato
qualora sia accertato che al matrimonio non seguita lĠeffettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o
di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1,
lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato. |
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2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et
per lo svolgimento di attivit di lavoro. |
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3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed
rinnovabile insieme con questĠultimo. |
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4. (...) |
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5. In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
et per lo svolgimento di attivit di lavoro. |
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6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in
materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre
opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n.
150. |
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Art. 31 |
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(Disposizioni a favore dei minori) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1. Il figlio minore dello straniero con questi
convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore
con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai
sensi dellĠarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se pi favorevole.
LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione. |
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2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et,
ovvero una carta di soggiorno. |
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3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. LĠautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi
che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza. |
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4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento
adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art. 32 |
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(Disposizioni concernenti minori affidati |
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al compimento della maggiore et) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1. Al compimento della maggiore et, allo straniero
nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo
31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi
dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 23. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno di cui
al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, ai
minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere
positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero
ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e
che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
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1-ter. LĠente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
lĠinteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana,
ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. |
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1-quater. Il numero dei permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo
3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato per i minori stranieri ) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1. Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonch da due rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione province dĠItalia (UPI) e
da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti
nel settore dei problemi della famiglia. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le
regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello
Stato dei minori stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. |
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2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato
dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali.[50] |
|
3. Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle
attivit di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. |
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TITOLO V |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE. |
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CAPO I |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 34 |
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(Assistenza per gli stranieri |
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iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1. Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parit di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata in Italia dal servizio
sanitario nazionale e alla sua validit temporale : |
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a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; |
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b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
|
2. LĠassistenza sanitaria spetta altres ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al
servizio sanitario nazionale assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti. |
|
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternit mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero,
valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio
sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione
al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di
partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nellĠanno precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del
contributo determinato con decreto del Ministro della sanit di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
non pu essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
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4. LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale pu essere altres richiesta: |
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a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio ; |
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b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dellĠaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
|
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma
4, lettere a) e b) non valido per i familiari a carico. |
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7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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Art. 35 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri |
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non iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellĠarticolo 8, commi
5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. |
|
2. Restano salve le norme che disciplinano
lĠassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti
dallĠItalia. |
|
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative allĠingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare
garantiti: |
|
a) la tutela
sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le
cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento
con i cittadini italiani ; |
|
b) la tutela
della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
|
d) gli
interventi di profilassi internazionale; |
|
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
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4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate
senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i
cittadini italiani. |
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5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano. |
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6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dellĠinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art. 36 |
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(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e lĠeventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati
devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto
deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite
dal regolamento di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia
di vitto e alloggio per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza
dellĠinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse. |
|
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio
di permesso di soggiorno per cure mediche altres consentito nellĠambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanit dĠintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. |
|
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile
finch durano le necessit terapeutiche documentate. |
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4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale. |
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CAPO II |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art. 37 |
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(Attivit professionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
2. Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento
dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono
stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. |
|
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere
dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite
in conformit ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. |
|
4. In caso di lavoro subordinato, garantita la
parit di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art. 38 |
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(Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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|
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti allĠobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica. |
|
2. LĠeffettivit del diritto allo studio garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione
di appositi corsi ed iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana. |
|
3. La comunit scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua dĠorigine e alla realizzazione di attivit
interculturali comuni. |
|
4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3
sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono: |
|
a) lĠaccoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
|
b) la
realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dellĠobbligo ; |
|
c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore ; |
|
d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ; |
|
e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia. |
|
6. Le
regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali
per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le
scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per
i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella
lingua e cultura di origine. |
|
7. Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: |
|
a) delle
modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
lĠadattamento dei programmi di insegnamento; |
|
b) dei criteri
per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi
di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico , nonch dei criteri e
delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche
con lĠausilio di mediatori culturali qualificati; |
|
c) dei criteri
per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti
dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico; |
|
d) dei criteri
per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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Art. 39 |
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(Accesso ai corsi delle universit) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1. In materia di accesso allĠistruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio
assicurata la parit di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,
nei limiti e con le modalit di cui al presente articolo. |
|
2. Le universit, nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilit finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allĠarticolo
3, promuovendo lĠaccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui
allĠarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo allĠinserimento
di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese
con gli atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando
attivit di orientamento e di accoglienza. |
|
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati : |
|
a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalit di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero; |
|
b) la rinnovabilita' del permesso di
soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di
studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale
lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e
l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare di tale permesso; |
|
c) lĠerogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire
da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo
studio universitario e senza obbligo di reciprocit; |
|
d) i criteri
per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dellĠuniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze
di cui alla lettera c); |
|
e) la
realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere allĠistruzione universitaria in Italia; |
|
f) il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero. |
|
4. In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate
dalle universit, disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso
allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero.
Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. |
4. (...)[51] |
4-bis. Nel rispetto degli accordi
internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di
un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente
all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un
istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per
soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli
studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di
studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno
ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente: |
|
a) partecipi ad un programma di scambio
comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato
a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione
europea per almeno due anni; |
|
b) corredi la richiesta di soggiorno con
una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese
dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo
programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al
programma di studi gia' svolto. |
|
4-ter. Le condizioni di cui al comma
4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello
straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in
Italia. |
|
5. é comunque consentito
lĠaccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione
delle universitaĠ, a parit di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in
Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per
il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per lĠingresso per studio. |
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Art. 39-bis |
|
(Soggiorno di studenti, scambio di
alunni, tirocinio professionale) |
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1. E' consentito l'ingresso e il
soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri: |
|
a) maggiori di eta' ammessi a
frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore
e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore; |
|
b) ammessi a frequentare corsi di
formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente
annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281; |
|
c) minori di eta' non inferiore a
quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela; |
|
d) minori di eta' non inferiore a
quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative
culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della
pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di
studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o
presso istituzioni accademiche. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
|
ASSISTENZA SOCIALE |
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Art. 40 |
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(Centri di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea,
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
|
1-bis. LĠaccesso alle misure di integrazione sociale riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e lĠinserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
|
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonch, ove possibile, allĠofferta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allĠassistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellĠautonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo
straniero. |
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato
ovvero da altri enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad
italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nellĠattesa del reperimento
di un alloggio ordinario in via definitiva. |
|
5. (...) |
|
6. Gli stranieri titolari
di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per
agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione. |
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Art. 41 |
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(Assistenza sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
|
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1. Gli
stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[52] |
|
|
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|
CAPO IV |
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|
DIPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE |
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POLITICHE MIGRATORIE |
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Art. 42 |
|
(Misure di integrazione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
|
|
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nellĠambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore, nonch in collaborazione con le autorit o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono: |
|
a) le attivit
intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti
nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; |
|
b) la
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri
nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo,
nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
c) la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici
e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine
degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
|
d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per lĠimpiego allĠinterno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
e) lĠorganizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli
enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
2. Per i fini indicati nel comma 1 istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
|
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle
regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli
che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, istituito presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione della presente legge. |
|
4. Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni
degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza
e nellĠintegrazione degli immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch
dellĠesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
a) rappresentanti delle
associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
|
b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro; |
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet
sociale e delle pari opportunit; |
|
f) otto rappresentanti delle
autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane
(UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; |
|
g) due rappresentanti del Consiglio
nazionale dellĠeconomia e del lavoro (CNEL); |
|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione
in numero non superiore a dieci. |
|
5. Per ogni membro effettivo della Consulta
nominato un supplente. |
|
6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari
e delle loro famiglie. |
|
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalit di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e
dei consigli territoriali. |
|
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4
e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune
nel quale hanno sede i predetti organi. |
|
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|
Art. 43 |
|
(Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
|
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|
1. Ai fini del
presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo
scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il
godimento o lĠesercizio, in condizioni di parit, dei diritti umani e delle
libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica. |
|
2. In ogni
caso compie un atto di discriminazione: |
|
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente
un servizio di pubblica necessit che nellĠesercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a
causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino ingiustamente; |
|
b) chiunque
imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit; |
|
c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire
lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, lĠesercizio di unĠattivit economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalit; |
|
e) il datore di
lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente allĠadozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata
razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dellĠattivit lavorativa. |
|
3. Il presente
articolo e lĠarticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o
discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dellĠUnione europea presenti in Italia. |
|
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|
Art. 44 |
|
(Azione civile contro la discriminazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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|
1. Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e'
possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti
della discriminazione. |
|
2. Alle controversie previste dal presente articolo
si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
3. (...) |
|
4. (...) |
|
5. (...) |
|
6. (...) |
|
7. (...) |
|
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle
controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice penale. |
|
9. (...) |
|
10. Qualora il
datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio
di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. |
|
11. Ogni
accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43
posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi
o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale
in composizione monocratica, secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
|
12. Le
regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza
legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. |
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Art. 45 |
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(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo nazionale per le
politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,
stabilito in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997, in lire 58.000 milioni per
lĠanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellĠarticolo 11, comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lĠesame,
lĠerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
|
2. Lo Stato, le
regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit
concernenti lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva e completa
attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma. |
|
3. Con effetto
dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40, e comunque da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione
disposta per lĠintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1Ħ gennaio
2000. |
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Art. 46 |
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(Commissione per le politiche di integrazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali
istituita la commissione per le politiche di integrazione. |
|
2. La
commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per lĠintegrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire risposta
a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per lĠimmigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo. |
|
3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, di
grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanit,
della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il
presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame. |
|
4. Con il
decreto di cui al comma 3 sono determinati lĠorganizzazione della segreteria
della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi
spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione
intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
5. Entro i
limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu
affidare lĠeffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
allĠacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. |
|
6. Per
lĠadempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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TITOLO VI |
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NORME FINALI |
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Art. 47 |
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( Abrogazioni) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: |
|
a) gli articoli
144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellĠart. 3; |
|
c) il comma 13
dellĠarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
|
a) lĠarticolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
b) l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; |
|
c) lĠarticolo 12
della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
|
d) l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33 ; |
|
e) gli articoli
2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
|
f) l'articolo 4
della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
|
g) l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
|
3. AllĠart. 20,
comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
|
Ò, sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse
disposizioni previste nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppoÓ. |
|
4. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente
testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del
regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art. 48 |
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(Copertura finanziaria) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1. AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6
marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni
per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede: |
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a) quanto a
lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; |
|
b) quanto a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno. |
|
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 49 |
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(Disposizioni
finali e transitorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1. Nella prima applicazione delle disposizioni della
legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le
questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione
personale nonch delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale. |
|
1-bis. Agli stranieri gia'
presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti
dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le
modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato
il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi
al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4,
restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei
requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le
misure previste dal presente testo unico. |
|
2. AllĠonere conseguente
allĠapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per lĠanno 1998,
si provvede a carico delle risorse di cui allĠarticolo 48 e comunque nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |
|
2-bis. Per il
perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto
per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza. |
|
C. C. *
Codice civile
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 116
Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita'
competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e'
sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la
regolarit del soggiorno nel territorio italiano.[53]
Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni
contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre
far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
C. P. *
Codice penale
(Disposizioni rilevanti in materia di immigrazione)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 119/2013 D. LGS. 154/2013 |
|
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Art. 61 |
|
Circostanze aggravanti
comuni |
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Aggravano il reato quando
non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le
circostanze seguenti: |
|
1) l'avere agito per motivi
abietti o futili; |
|
2) l'aver commesso il reato
per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a s
o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunit di un
altro reato; |
|
3) l'avere, nei delitti
colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; |
|
4) l'avere adoperato
sevizie, o l'aver agito con crudelt verso le persone; |
|
5) lĠavere profittato di
circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento allĠet,
tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; |
|
6) l'avere il colpevole
commesso il reato durante il tempo, in cui si sottratto volontariamente
alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di
carcerazione, spedito per un precedente reato; |
|
7) l'avere, nei delitti
contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei
delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal
reato un danno patrimoniale di rilevante gravit; |
|
8) l'avere aggravato o
tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; |
|
9) l'avere commesso il fatto
con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualit di ministro di un
culto; |
|
10) l'avere commesso il
fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico
servizio, o rivestita della qualit di ministro del culto cattolico o di un
culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di
uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del
servizio; |
|
11) l'avere commesso il
fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalit; |
|
11-bis) L'avere il colpevole
commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.[54] |
|
11-ter) lĠaver commesso un
delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore allĠinterno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o formazione; |
|
11-quater) l'avere il
colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era
ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. |
11-quater) l'avere il
colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era
ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; |
|
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e
l'incolumit individuale, contro la libert personale nonch nel delitto di
cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore
di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.[55] |
... |
|
|
|
Art. 235 |
|
Espulsione od allontanamento
dello straniero dallo Stato |
|
|
|
Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o
il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellĠUnione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. |
|
(...)[56] |
|
Il trasgressore dell'ordine
di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con
rito direttissimo. |
|
|
|
... |
|
|
|
Art. 312 |
|
Espulsione od allontanamento
dello straniero dallo Stato |
|
|
|
Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o
il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei
delitti preveduti da questo titolo. |
|
(...)[57] |
|
Il trasgressore dell'ordine
di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con
rito direttissimo. |
|
|
|
... |
|
|
|
Art. 416 |
|
Associazione per
delinquere |
|
|
|
Quando tre o pi
persone si associano allo scopo di commettere pi delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ci
solo, con la reclusione da tre a sette anni. |
|
Per il solo
fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni. |
|
I capi
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. |
|
Se gli associati
scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni. |
|
La pena e'
aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. |
|
Se l'associazione diretta a commettere
taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonch allĠarticolo
12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei
casi previsti dal secondo comma. |
|
Se l'associazione diretta a commettere
taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto commesso in danno di
un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il
fatto commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si
applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. |
|
|
|
... |
|
|
|
Art. 495 |
|
Falsa attestazione o
dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su qualit personali
proprie o di altri |
|
|
|
Chiunque dichiara o attesta
falsamente al pubblico ufficiale lĠidentita', lo stato o altre qualit della
propria o dellĠaltrui persona punito con la reclusione da uno a sei anni. |
|
La reclusione non
inferiore a due anni: |
|
1) se si tratta di
dichiarazioni in atti dello stato civile; |
|
2) se la falsa dichiarazione
sulla propria identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali
resa allĠautorit giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad
indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. |
|
(...)[58] |
|
|
|
... |
|
|
|
Art. 495-ter |
|
Fraudolente alterazioni per
impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualit personali |
|
|
|
Chiunque, al fine di
impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o
dellĠaltrui corpo utili per consentire lĠaccertamento di identit o di altre
qualit personali, punito con la reclusione da uno a sei anni. |
|
Il fatto aggravato se
commesso nellĠesercizio di una professione sanitaria. |
|
|
|
|
|
Art. 496 |
|
False dichiarazioni sulla
identit o su qualit personali proprie o di altri |
|
|
|
Chiunque, fuori dei casi
indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identit, sullo stato o
su altre qualit della propria o dellĠaltrui persona, fa mendaci
dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico
servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito con la
reclusione da uno a cinque anni. |
|
|
|
... |
|
|
|
Art. 574-bis |
|
Sottrazione e
trattenimento di minore all'estero |
|
|
|
Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore
esercente la potest dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo
all'estero contro la volont del medesimo genitore o tutore, impedendo in
tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potest genitoriale, punito
con la reclusione da uno a quattro anni. |
Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo
o trattenendolo all'estero contro la volont del medesimo genitore o tutore,
impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, punito
con la reclusione da uno a quattro anni.[59] |
Se il fatto di
cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto
gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni. |
|
Se i fatti di
cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio
minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potest dei
genitori. |
|
C. P. P. *
Codice di procedura penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 94/2013 D. LGS. 32/2014 |
|
|
Art. 51 |
|
Uffici del
pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale |
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|
... |
|
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo
comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma
1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. |
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3-ter. Nei
casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la
corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di
pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato
designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. |
|
|
|
... |
|
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Art. 104. |
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Colloqui del difensore con l'imputato in
custodia cautelare |
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4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare,
l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a
norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le
disposizioni del titolo IV del libro II.[60] |
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Art. 143. |
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Nomina dell'interprete |
Diritto all'interprete e
alla traduzione di atti fondamentali[61] |
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1. L'imputato che non conosce la lingua italiana
ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli
atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a
prova contraria per chi sia cittadino italiano. |
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente,
indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine
di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il
compimento degli atti e lo svolgimento
delle udienze cui partecipa. Ha
altresi' diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le
comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al
fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.[62] |
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e
dall'articolo 119, l'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre
tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche
essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la
traduzione eseguita dall'interprete. |
2. Negli stessi casi
l'autorita' procedente dispone la
traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio
dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia,
dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono
misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione
a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.[63] |
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3. La traduzione gratuita di
altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire
all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal
giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile
unitamente alla sentenza.[64] |
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4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto
dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta
fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.[65] |
3. L'interprete e'
nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia
giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da
interpretare. |
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche
quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.[66] |
4. La prestazione
dell'ufficio di interprete e' obbligatoria. |
6. La nomina del traduttore
per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e
seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di
traduttore e' obbligatoria.[67] |
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Art.381 |
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Arresto facoltativo in flagranza |
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2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti: |
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a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto
dall'articolo 316 del codice penale; |
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b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; |
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c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; |
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d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice
penale; |
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e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo
530 del codice penale; |
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f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice
penale; |
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f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale; |
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g) furto previsto dall'articolo 624 del codice
penale; |
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h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo
635 comma 2 del codice penale; |
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i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale; |
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l) appropriazione indebita prevista dall'articolo
646 del codice penale; |
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l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico
previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice
penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater. l del medesimo codice; |
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m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile
1975 n. 110. |
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m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale. |
|
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista
dall'articolo 495 del codice penale; |
|
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste
dall'articolo 495-ter del codice penale. |
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Art.407 |
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Termini di durata massima delle indagini preliminari |
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4,
la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto
mesi. |
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2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano: |
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a) i delitti appresso indicati: |
|
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste
dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43; |
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2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; |
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3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; |
|
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306,
secondo comma, del codice penale; |
|
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
110; |
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6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; |
|
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza. |
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7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del
codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. |
|
b) notizie di reato cherendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone
offese; |
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c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero; |
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d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo
371. |
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3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,
qualora il pubblico ministero non abbia esercitato lĠazione penale o
richiesto lĠarchiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non
possono essere utilizzati. |
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Art.656 |
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Esecuzione delle pene detentive |
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9. La sospensione dellĠesecuzione di cui al comma 5
non pu essere disposta: |
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a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due
o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice
penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61,
primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro
che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni;[68] |
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice
penale, (...) fatta eccezione per
coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;[69][70] |
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; |
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D. LGS. 271/1989 *
Decreto
Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 L. 119/2013 D. LGS. 32/2014 |
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Art.
67 |
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Albo
dei periti presso il tribunale |
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1.
Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in categorie. |
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2.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,
psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica
del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e
comparazione della grafia. |
2.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,
psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica
del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e
comparazione della grafia, interpretariato
e traduzione[71]. |
3.
Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi,
designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivita'
professionale presso un ente pubblico. |
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4.
Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. |
|
5.
In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che
svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di parte in procedimenti
collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice. |
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Art.132-bis |
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Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi |
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1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi assicurata la priorit assoluta: |
|
a) ai processi relativi ai delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai
delitti di criminalit organizzata, anche terroristica; |
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|
a-bis) ai
delitti previsti dagli articoli 572 da 609-bis a 609-octies e 612-bis del
codice penale;[72] |
b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene
sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di
cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch ai delitti puniti con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; |
|
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche
per reato diverso da quello per cui si procede; |
|
d) ai processi nei quali l'imputato stato
sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura
cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; |
|
e) ai processi nei quali contestata la recidiva,
ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; |
|
f) ai processi da celebrare con giudizio
direttissimo e con giudizio immediato. |
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2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione
dei processi per i quali prevista la trattazione prioritaria. |
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Art. 183-bis. |
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Esecuzione della misura di sicurezza
dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea e dell'apolide |
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1. L'espulsione del
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui
all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
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Art. 183-ter |
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Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e
di un suo familiare |
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1. L'allontanamento del cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli
2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita'
fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. |
1. L'allontanamento del cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli
2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, (...)[73] del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed
alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. |
L. 68/1993 *
Legge
19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
(Disposizioni rilevanti)
Art.
16-quater
Disposizioni
relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale
1.
Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale
accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e successive
modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, allo schedario
dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identit rubati o smarriti
operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza pu altres accedere alle
informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.
...
L. 448/1998 *
Legge 23
dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, e successive modificazioni
(Disposizioni
rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 |
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Art.
65. |
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(Assegno
ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) |
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1.
Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da
cittadini italiani residenti, con tre o pi figli tutti con et inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al
valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109
del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. |
1.
Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da
cittadini italiani e dell'Unione
europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente[74],
con tre o pi figli tutti con et inferiore ai 18 anni, che risultino in
possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei
familiari con cinque componenti, concesso un assegno sulla base di quanto
indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste. |
... |
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L. 488/1999 *
Legge 23
Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaĠ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita',
e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
D. LGS. 267/2000 *
Decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(Disposizioni rilevanti)
Art.
54
Attribuzioni
del sindaco nelle funzioni di competenza statale
...
4.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui
al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.[75]
...
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorit,
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la
eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal
territorio dello Stato.
...
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei
provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto,
ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo
periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze
di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei
compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
...
D. LGS. 274/2000 *
Decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
Legge 24 Novembre 1999, n. 468
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
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Art. 4 |
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Competenza per materia |
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1. Il giudice di pace competente: |
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a) per i delitti consumati o tentati
previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie
perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse
alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi
anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595
commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale; |
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b) per le contravvenzioni previste dagli
articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale. |
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2. Il giudice di pace altres
competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni: |
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a) articoli 25 e 62 comma 3 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico in materia di
sicurezza"; |
|
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione"; |
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c) articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; |
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d) articoli 102 e 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; |
|
e) articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali"; |
|
f. articolo 15 comma 2 della legge 28
novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove
macchine utensili"; |
|
g) articolo 3 della legge 8 novembre
1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; |
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h) articolo 51 della legge 25 maggio
1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo"; |
|
i) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e
65 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto "; |
|
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto
1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto"; |
|
m) articolo 17 comma 3 della legge 4
maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivit trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati"; |
|
n) articolo 15 comma 3 del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a
pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n.
428"; |
|
o) articolo 11 comma 1 del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della
direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo
54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; |
|
p) articolo 7 comma 9 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicit ingannevole"; |
|
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada"; |
|
r) articolo 10 comma 1 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della
direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; |
|
s) articolo 23 comma 2 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva
90/385/CEE concernente i dispositivi medici"; |
|
s-bis) articolo 10-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286; |
|
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e
articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. |
|
3. La competenza per i reati di cui ai
commi 1 e 2 tuttavia del tribunale se ricorre una o pi delle circostanze
previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella
legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205. |
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4. Rimane ferma la competenza del
tribunale per i minorenni. |
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... |
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Art.
54. |
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Lavoro
di pubblica utilita' |
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1. Il
giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo
su richiesta dell'imputato. |
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2. Il
lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne'
superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita
in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato. |
|
3.
L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere
il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore
settimanali. |
3.
L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere
il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore
settimanali.[76] |
4. La
durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto
ore. |
|
5. Ai
fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita'
consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. |
|
6.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del
lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con
decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
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... |
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Art. 62-bis |
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Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva |
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1. Nei casi stabiliti dalla legge, il
giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
L. 328/2000 *
Legge
8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
(Disposizioni rilevanti)
Art. 2
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto di usufruire delle
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le
modalit e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di
Stati appartenenti allĠUnione europea ed i loro familiari, nonch gli
stranieri, individuati ai sensi dellĠarticolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed
agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui allĠarticolo
129, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
...
L. 388/2000 *
Legge 23
Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
|
|
Art.
80 |
|
Disposizioni in
materia di politiche sociali |
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... |
|
4. Il comma 3 dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sostituito dal seguente: |
|
Ç3. LĠassegno di cui al comma 1
corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici
mensilit, per i valori dellĠISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dellĠISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dellĠassegno su base annua. Per valori dellĠISE del beneficiario compresi tra
la predetta differenza e il valore dellĠISE di cui al comma 1 lĠassegno
corrisposto in misura pari alla differenza tra lĠISE di cui al comma 1 e
quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lireÈ. |
|
5. LĠassegno di cui allĠarticolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come
ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi
del comma 9, eĠ concesso, nella misura e alle condizioni previste dal
medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei
familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino
italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di
anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente
medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. |
|
6. Le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere
per lĠanno 2001 e successivi. |
|
... |
|
9. Le disposizioni
dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano
nel senso che il diritto a percepire lĠassegno spetta al richiedente
convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei
termini previsti dalle disposizioni di attuazione. |
|
... |
|
19. Ai sensi
dellĠarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
lĠassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali
sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni
e servizi sociali lĠequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[77] |
19. Ai sensi
dellĠarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
lĠassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali
sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni
e servizi sociali lĠequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[78][79] |
... |
|
D. LGS.165/2001 *
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 |
|
|
Art.
38 |
|
Accesso
dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del
1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998) |
|
|
|
1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell'interesse nazionale. |
1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente[80]
possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. |
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. |
|
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello
dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi'
stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai
fini dell'ammissione al concorso e della nomina. |
|
|
3-bis[81]. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. |
|
3-ter[82]. Sono fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella
provincia autonoma di Bolzano. |
D. LGS. 231/2001 *
Decreto
legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300
(Disposizioni rilevanti)
Art. 25-duodecies
Impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui
all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite
di 150.000 euro.
L. 103/2002 *
Legge
24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
Articolo 1
1. I docenti con contratto di lavoro presso le
istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere
in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente
attivato tutte le annualit dei rispettivi curricoli, nonch i docenti con
contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le
filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio
1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote
massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.
L. 189/2002 *
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis),
dopo le parole Òorganizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS)Ó sono
aggiunte le seguenti: Ò delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
allĠOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)Ó;
b) allĠarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies),
dopo le parole Òa favore delle ONLUSÓ sono aggiunte le seguenti: Ò , nonch le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dellĠarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti allĠOCSE;Ó.
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti allĠUnione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellĠimmigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma
2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione
e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di
cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 1, si procede
allĠattuazione e allĠintegrazione delle disposizioni recate dallĠarticolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allĠassunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellĠespulsione)
É
2.
Per
la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lĠanno
2002, 24,79 milioni di euro per lĠanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lĠanno
2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lĠattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellĠAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allĠarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui allĠarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi allĠestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente
adibito allĠespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonch di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lĠassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allĠarticolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per lĠanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano lĠautosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste
dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma
limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data,
fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le generalit del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;
b) lĠindicazione delle
generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;
c) lĠindicazione della
tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari allĠimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dĠopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallĠarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il
lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore extracomunitario
sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di
accedere al registro informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellĠorgano competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato, salvo quanto previsto
dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta
lĠarchiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al
comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e
le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3,
lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse sia
per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale
e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire lĠequilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dĠopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo
che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in
ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallĠarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice
di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una
misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[83]
Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta
una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere
le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito con
la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave
reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, allĠemanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonch alla
revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalit di funzionamento dello sportello unico
per lĠimmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni giaĠ esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
medesime.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sullĠimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul
diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:
a) razionalizzare lĠimpiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi
realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
degli archivi esistenti.
3. Il regolamento
previsto dallĠarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999,
n. 39, introdotto dallĠarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellĠinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellĠarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lĠalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allĠarticolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. é istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellĠinterno, la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellĠimmigrazione clandestina,
nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale
preposto un prefetto, nellĠambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione
centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, ai sensi dellĠarticolo 5 della legge 1ĵ aprile
1981, n. 121. DallĠistituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui allĠarticolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente modificata in
ÇDirezione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e
per i reparti speciali della Polizia di StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allĠarticolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellĠambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellĠimmigrazione clandestina, il Ministero dellĠinterno, dĠintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste dallĠarticolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A
tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 aumentato sino ad
un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli esperti della Polizia di
Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lĠanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ
dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per
lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallĠarticolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di ÇComitato
parlamentare di controllo sullĠattuazione dellĠaccordo di Schengen, di
vigilanza sullĠattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazioneÈ sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.
(Norma
finanziaria)
1. DallĠapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per lĠanno 2002, e in euro 3.031.517 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. AllĠonere derivante dallĠattuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lĠanno 2002,
130,65 milioni di euro per lĠanno 2003, 125,62 milioni di euro per lĠanno 2004
e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte
corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia
e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L.
222/2002 *
Legge 9
Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellĠesercizio di unĠattivit di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dellĠ11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata
dal timbro dellĠufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:
a) i dati identificativi dellĠimprenditore o della societ e del
suo legale rappresentante;
b) lĠindicazione delle generalit e della nazionalit del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lĠindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui allĠarticolo 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700
euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura
la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali riferita la
medesima dichiarazione, verifica lĠammissibilit e la ricevibilit della
dichiarazione e la comunica al centro per lĠimpiego competente per territorio.
La questura accerta se sussistono motivi ostativi allĠeventuale rilascio del
permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta lĠimprocedibilit e
lĠarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu essere
rinnovato previo accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
nonch della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale
del lavoratore extracomunitario interessato,
salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le
predette cause di non punibilit non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalit per lĠimputazione del contributo forfettario di
cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allĠorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lĠequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le
modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu
essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice di
procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.[84]
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del
presente decreto, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto costituisca pi grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lĠobbligo
relativo alla comunicazione dellĠalloggio di cui allĠarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu
essere adempiuto fino alla data dellĠ11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allĠarticolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allĠarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione
gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di
soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallĠarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, del presente decreto
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allĠarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallĠarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellĠarticolo 5
del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllĠatto della consegna della carta dĠidentit elettronica, di
cui allĠarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellĠarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda
lĠutilizzazione e la conservazione dei dati e lĠaccesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellĠarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallĠarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista
nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellĠimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 2, comma 3,
valutato in euro 1.420.160 per lĠanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 1, commi 4 e
5, valutato in euro 1.267.443 per lĠanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione
del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellĠAmministrazione civile dellĠinterno impiegato per
fronteggiare lĠulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allĠarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lĠanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallĠanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÒFondo specialeÒ dello stato
di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze eĠ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D. LGS.
215/2003 *
Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto, per
principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o
indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando,
per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone.
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ.
3. Sono, altresi', considerate come
discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone
a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai
sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli
di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi, incluso
l'alloggio.
2. Il presente decreto legislativo
non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non
pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al
soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne'
qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione
giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
medesima.
4. Non costituiscono, comunque, atti
di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate
oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei diritti
1. I giudizi civili avverso gli atti
e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del
decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o
comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente
decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. Chi intende agire in giudizio per
il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. Resta salva la giurisdizione del
giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4-bis
Protezione delle vittime
1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica
altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze
pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa
da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di
trattamento.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di
delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco
approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita'
programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti
nel registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di
discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e
immediato le persone lese dalla discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la
qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e
servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni
1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio
per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo
e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di
tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita'
di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di
discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica
che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere
culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte
di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e
degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti
di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio
connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza
possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e
pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica,
nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi
di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non
governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di
rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di
lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di
personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui al
comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti
in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica
utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite
massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai
sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1Ħ marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente
decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
D. LGS.
276/2003 *
Decreto
legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni
rilevanti)
Capo II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di
applicazione
...
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
...
L. 271/2004 *
Legge 12
Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
(Ulteriori
disposizioni)
Art.
1
...
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellĠarticolo
30 e del comma 3 dellĠarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lĠesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllĠarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellĠambito delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellĠinterno
pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica,
convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici
per la raccolta e lĠinoltro agli uffici dellĠAmministrazione dellĠinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allĠadozione dei
provvedimenti richiesti e per lĠeventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dellĠinterno, si determina lĠimporto dellĠonere a carico dellĠinteressato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalit
di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle
procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere
allĠidentificazione degli interessati, con lĠosservanza delle disposizioni di
legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"È.
D. LGS. 12/2005 *
Decreto
Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE
relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di Paesi terzi
Art. 1.
Finalita'
1.
Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2.
Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i
discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a
carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
Art.
2.
Decisioni
di allontanamento e misure di esecuzione
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge
30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di
allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i
provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal
Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10
e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ, nonche' i corrispondenti provvedimenti di
allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2.
L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per
l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato
membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di
cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione,
dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti
necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche
attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente
decreto.
3.
All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di
cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4.
L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un
titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento
autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte
dell'autorita' che lo ha rilasciato.
Art.
3.
Procedura
di consultazione fra gli Stati membri
1.
L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della
decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di
consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2.
Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore
della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento
di dati personali
1.
Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente
decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
5.
Ricorsi
1.
Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui
all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita'
giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in
cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.
6.
Casi
di esclusione
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le
disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e
gli Stati membri.
2.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di
allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in
vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche'
in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
Art.
7.
Costi
1.
Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello
straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro
gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente
decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE
del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
L.
69/2005 *
Legge
22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di
seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei
limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princpi supremi
dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonch in tema
di diritti di libert e del giusto processo.
2. Il mandato d'arresto europeo una decisione giudiziaria emessa da
uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro
di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro
Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di
una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libert personale.
3. L'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto europeo alle
condizioni e con le modalit stabilite dalla presente legge, sempre che il
provvedimento cautelare in base al quale il mandato stato emesso sia stato
sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire
sia irrevocabile.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione
dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi
degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Garanzie costituzionali).
1. In conformit a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del
preambolo della decisione quadro, l'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto
europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princpi stabiliti dai trattati
internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in
particolare dall'articolo 5 (diritto alla libert e alla sicurezza) e
dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonch dai Protocolli
addizionali alla Convenzione stessa;
b) i princpi e le regole contenuti nella Costituzione della
Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla
tutela della libert personale, anche in relazione al diritto di difesa e al
principio di eguaglianza, nonch quelli relativi alla responsabilit penale e
alla qualit delle sanzioni penali.
2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere richieste idonee
garanzie allo Stato membro di emissione.
3. L'Italia rifiuter la consegna dell'imputato o del condannato in
caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei
princpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione
europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione
quadro.
Art. 3.
(Applicazione della riserva parlamentare).
1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro
sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i
relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale
illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento
italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle
modifiche proposte.
Art. 4.
(Autorit centrale).
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione
quadro l'Italia designa come autorit centrale per assistere le autorit
giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione
amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale
ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo
da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorit
giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo
dall'autorit giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato
membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalit previsti da accordi internazionali pu
essere consentita in condizioni di reciprocit la corrispondenza diretta tra
autorit giudiziarie. In tal caso l'autorit giudiziaria competente informa
immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di
un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro
della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Art. 5.
(Garanzia giurisdizionale).
1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non pu
essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo
appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o
il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il
provvedimento ricevuto dall'autorit giudiziaria.
3. Se la competenza non pu essere determinata ai sensi del comma 2,
competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente dall'autorit giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione
europea a carico di pi persone e non possibile determinare la competenza ai
sensi del comma 2, competente la corte di appello del distretto in cui hanno
la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero,
se anche in tale modo non possibile determinare la competenza, la corte di
appello di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna
appartiene alla corte di appello del distretto in cui avvenuto l'arresto.
Art. 6.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di
consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti
informazioni:
a) identit e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autorit giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un
provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva
che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli
articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato,
compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi una sentenza definitiva, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di
emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui
alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorit giudiziaria provvede
ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario
acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi
previsti dagli articoli 18 e 19.
3. La consegna consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto
sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento
restrittivo della libert personale o della sentenza di condanna a pena
detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale
domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del
luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con
l'indicazione del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta
a determinare l'identit e la nazionalit della persona della quale domandata
la consegna.
5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della
corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della
giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorit giudiziaria in base al
quale il mandato d'arresto europeo stato emesso, nonch la documentazione di
cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il
Ministro della giustizia informa l'autorit giudiziaria dello Stato membro di
emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce
condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della
corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della
giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la
documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
6. Se l'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione non d
corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte
di appello respinge la richiesta.
7. Il mandato d'arresto europeo dovr pervenire tradotto in lingua
italiana.
Art. 7.
(Casi di doppia punibilit).
1. L'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso
in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e
imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di
tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia
di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di
emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili,
per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso
di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le
eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovr essere punito dalla legge dello Stato membro di
emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libert
personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.
Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene
conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una
sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una
durata non inferiore a quattro mesi.
Art. 8.
(Consegna obbligatoria).
1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre
che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di
sicurezza privativa della libert personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o pi persone finalizzata
alla commissione di pi delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumit ovvero di
violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od
organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno
Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o
sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o pi persone, mediante violenza,
minaccia, inganno o abuso di autorit, a fare ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso,
al fine di sottoporla a schiavit o al lavoro forzato o all'accattonaggio o
allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al
favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti
diretti allo sfruttamento di una persona di et infantile al fine di produrre,
con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio,
distribuire,
divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui riprodotto
un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare,
acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze
che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate
stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi,
munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra
utilit in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente
ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi,
inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno
Stato o nel bilancio generale delle Comunit europee o nei bilanci gestiti
dalle Comunit europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi
da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime
azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un
ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilit
provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un
valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a s o ad altri un profitto
o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi
abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di
sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici,
dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non
autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione
delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in
acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti
pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva
di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali
protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a
procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che
non cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali
della medesima gravit di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un
tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della libert personale o tenerla in proprio
potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla
sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una
organizzazione internazionale tra pi governi, una persona fisica o giuridica o
una collettivit di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale
azione od omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di
odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale
gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione
professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o
xenofobia, i crimini contro l'umanit;
t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per s o per altri, facendo uso delle armi
o a seguito dell'attivit di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli
oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando
a s o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra
forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che
contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al
fine di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di
documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri
fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque
collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a
s o ad altri un profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorit;
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per
l'incolumit pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a
strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o
altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.
2. L'autorit giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei
reati per i quali richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro
di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non previsto come reato dalla legge italiana, non si
d luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era
a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di
emissione in base alla quale stato emesso il mandato d'arresto europeo.
Art. 9.
(Ricezione del mandato d'arresto.
Misure cautelari).
1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia,
ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorit competente di uno
Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello,
competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello d
immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo,
procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli
adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con
le stesse modalit nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa
documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente
dall'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolt relative alla
ricezione o alla autenticit dei documenti trasmessi dall'autorit giudiziaria
straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra
corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza
indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte
di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza
motivata, a pena di nullit, all'applicazione della misura coercitiva, se
ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire
che la persona della quale richiesta la consegna non si sottragga alla
stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I
del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari
personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1,
lettere a) e c), e 280.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni
per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
Art. 10.
(Inizio del procedimento).
1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo
9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97
del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente
della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona
sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa
conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di
esecuzione, nonch della facolt di acconsentire alla propria consegna
all'autorit giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere
sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti
privata della libert personale per reati anteriori alla consegna diversi da
quello per il quale questa stata disposta.
2. Della data fissata per il compimento delle attivit di cui al comma
1 dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 data comunicazione, a
richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di
straniero, alla competente autorit consolare.
4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione
entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e
dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della
documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto comunicato al procuratore
generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore,
almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
Art. 11.
(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).
1. Nel caso in cui l'autorit competente dello Stato membro ha
effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme
richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata,
ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a
disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il
provvedimento stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e
dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato
membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato
d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.
Art. 12.
(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia
giudiziaria).
1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai
sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa
comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilit di
acconsentire alla propria consegna all'autorit giudiziaria emittente e la
avverte della facolt di nominare un difensore di fiducia e del diritto di
essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a
nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a
individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di
procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto
al difensore.
3. Il verbale di arresto d atto, a pena di nullit, degli adempimenti
indicati ai commi 1 e 2, nonch degli accertamenti effettuati sulla
identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo
degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
Art. 13.
(Convalida).
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il
presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato,
informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa
conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la
persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in
mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti
ristretta in localit diversa da quella in cui l'arresto stato eseguito, il
presidente della corte di appello pu delegare per gli adempimenti di cui
all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma
restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto stato eseguito per errore di
persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di
appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto
motivato che il fermato sia posto immediatamente in libert. Fuori da tale
caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi
degli articoli 9 e 10.
3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai
sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene
il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata
dall'autorit competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purch
contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
Art. 14.
(Consenso alla consegna).
1. Quando procede a sentire la persona della quale stata richiesta la
consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale
consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario,
dell'interprete. Del consenso e delle modalit con cui stato prestato si d
atto in apposito verbale.
2. Il consenso pu essere espresso anche successivamente mediante
dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso
immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo
telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla
corte e fino alla conclusione della discussione.
3. Il consenso irrevocabile. La persona arrestata preventivamente
informata della irrevocabilit del consenso e della rinuncia.
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di
appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre
dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito
il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in
consegna.
5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi
del comma 4 depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito dato
avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonch al procuratore
generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
Art. 15.
(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).
1. Se il mandato d'arresto europeo stato emesso nel corso di un
procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta
dell'autorit giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti
dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona
richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello
Stato membro di emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona
richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro
della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorit giudiziaria
richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di
assunzione dell'atto. L'interrogatorio effettuato da un magistrato della
corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona
eventualmente designata dall'autorit richiedente in conformit alla legge
dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario.
Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli
articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale.
Dell'interrogatorio redatto verbale.
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta
in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della
giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorit giudiziaria richiedente
anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata
del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessit che la persona
sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla
procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
Art. 16.
(Informazioni e accertamenti integrativi).
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della
decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di
emissione, pu richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del
Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso
stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a
trenta giorni. Se l'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione non d
corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, pu
disporre altres ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine
della decisione.
Art. 17.
(Decisione sulla richiesta di esecuzione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide
con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per
l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il
difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonch, se
presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni
dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per
cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilit di rispettare tali
termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro
della giustizia, che ne d comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite
l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunit
riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a
decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello stata
informata del fatto che l'immunit non opera pi. Se la decisione sulla
esclusione dell'immunit compete a un organo dello Stato italiano, la corte
provvede a inoltrare la richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza
con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi
di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
5. Quando la decisione contraria alla consegna, la corte di appello
con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza data, al termine della camera di consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non
presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al
Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorit
dello Stato membro di emissione ed altres, quando la decisione di
accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Art. 18.
(Rifiuto della consegna).
1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto
europeo stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona
a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine
etnica, della sua
nazionalit, della sua lingua, delle sue opinioni
politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona
possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, pu validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero stato determinato da caso fortuito o
forza maggiore;
d) se il fatto manifestazione della libert di associazione,
della libert di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non
prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n.
34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge
26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto
del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo
condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione,
adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti
inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era
minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona
oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per
cui si procede punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o
quando la restrizione della libert personale risulta incompatibile con i
processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di
emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di
anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari
accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando
nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non previsto l'accertamento
della effettiva capacit di intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione
dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata stata giudicata con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell'Unione europea purch, in caso di condanna, la pena sia stata gi eseguita
ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa pi essere eseguita in
forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo stato emesso
potevano essere giudicati in Italia e si sia gi verificata la prescrizione del
reato o della pena;
o) se, per lo stesso fatto che alla base del mandato d'arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, in corso un procedimento
penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo
concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno
Stato membro dell'Unione europea;
p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla
legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono
stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al
di fuori del suo territorio;
q) se stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del
codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
r) se il mandato d'arresto europeo stato emesso ai fini della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libert
personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la
corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in
Italia conformemente al suo diritto interno;[85]
s) se la persona richiesta in consegna una donna incinta o
madre di prole di et inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che,
trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento,
le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorit
giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravit;
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato
d'arresto europeo stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge
italiana di immunit che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione
penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione stata domandata la
consegna contiene disposizioni contrarie ai princpi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 19.
(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).
1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorit
giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, subordinata alle seguenti
condizioni:
a) se il mandato d'arresto europeo stato emesso ai fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante
decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non stato citato
personalmente n altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che
ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna subordinata
alla condizione che l'autorit giudiziaria emittente fornisca assicurazioni
considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto
europeo la possibilit di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di
emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo
stato emesso punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della
libert personale a vita, l'esecuzione di tale mandato subordinata alla
condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento
giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni,
oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in
virt della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinch la
pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini
di un'azione penale cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna
subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza privative della libert personale eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro di emissione.
Art. 20.
(Concorso di richieste di consegna).
1. Quando due o pi Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto
europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale
dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante
elemento di valutazione e, in particolare, della gravit dei reati per i quali
i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e
delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo
contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale
ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della
libert personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello pu
disporre ogni necessario accertamento nonch richiedere una consulenza
all'Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un
mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato
terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il
Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto
ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravit dei fatti,
dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile
alla decisione.
Art. 21.
(Termini per la decisione).
1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e
17 la persona ricercata posta immediatamente in libert.
Art. 22.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di
appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro
dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni
dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di
procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato
almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione depositata a conclusione dell'udienza con la
contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti
possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla
pronuncia.
5. Copia del provvedimento immediatamente trasmessa, anche a mezzo
telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono
trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla
ricezione.
Art. 23.
(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato
membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui
data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui
all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse
tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna
entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o
il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne d
immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorit
dello Stato membro di emissione.
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che
la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il
presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, pu con
decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando
immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della
sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato,
d tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con
l'autorit dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale
caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la
custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che
l'ineseguibilit della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale
caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorit
giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del
periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato
d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla
eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata
massima della custodia cautelare.
Art. 24.
(Rinvio della consegna o consegna temporanea).
1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto
europeo la corte di appello pu disporre che la consegna della persona venga
rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento
penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata
per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorit giudiziaria
emittente, la corte di appello, sentita l'autorit giudiziaria competente per
il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna,
pu disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna
alle condizioni concordate.
Art. 25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva).
1. La consegna della persona subordinata alla condizione che la
stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato
d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza
l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato
d'arresto n estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione
successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo
Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
2. Ove richiesta dall'autorit giudiziaria competente dello Stato
membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla
consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso
richiesto d luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta
di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello
decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro
Stato membro non applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilit di farlo, non ha
lasciato il territorio dello Stato al quale stata consegnata entro
quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo
averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa
davanti all'autorit giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e
raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del
principio di specialit ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed
f), e comma 3.
Art. 26.
(Principio di specialit).
1. La consegna sempre subordinata alla condizione che, per un fatto
anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale stata concessa, la
persona non venga sottoposta a un procedimento penale, n privata della libert
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, n altrimenti
assoggettata ad altra misura privativa della libert personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilit, non ha
lasciato il territorio dello Stato al quale stato consegnato decorsi
quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non punibile con una pena o con una misura di
sicurezza privative della libert personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una
misura restrittiva della libert personale;
d) la persona soggetta a una pena o a una misura che non
implica la privazione della libert, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche
se pu limitare la sua libert personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a
rinunciare al principio di specialit con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente
rinunciato a beneficiare del principio di specialit rispetto a particolari
reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia raccolta a verbale
dall'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme
equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione
richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di
assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libert, provvede la
corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la
corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni
indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di
traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'assenso rilasciato quando il reato per il quale richiesto consente la
consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta
l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.
Art. 27.
(Transito).
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona
che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia pu rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identit e la cittadinanza
della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato
d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la
descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di
commissione;
b) il ricercato cittadino italiano o residente in Italia e il
transito richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della libert personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano
o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia pu subordinare
il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative
della libert personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello
Stato membro di emissione.
CAPO II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
Art. 28.
(Competenza).
1. Il mandato d'arresto europeo emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in
carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato
all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di
esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice,
sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi
la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di
sicurezza personali detentive.
2. Il mandato d'arresto europeo trasmesso al Ministro della giustizia
che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di
esecuzione e alla sua trasmissione all'autorit competente. Della emissione del
mandato data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia.
Art. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).
1. L'autorit giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette
il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato
residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non
conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea, l'autorit giudiziaria dispone l'inserimento
di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre
1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo
corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefci di una immunit o di
un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero
da un organismo internazionale, l'autorit giudiziaria provvede a inoltrare la
richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunit.
Art. 30.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di
consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti,
nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla
decisione quadro:
a) identit e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autorit giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati
dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche
conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo
di commissione, nonch, in caso di concorso di persone, il grado di
partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi sentenza irrevocabile, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Art. 31.
(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).
1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento
restrittivo sulla base del quale stato emesso stato revocato o annullato
ovvero divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di
appello ne d immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della
conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
Art. 32.
(Principio di specialit).
1. La consegna della persona ricercata soggetta ai limiti del
principio di specialit, con le eccezioni previste, relativamente alla
procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.
Art. 33.
(Computabilit della custodia cautelare all'estero).
1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione
del mandato d'arresto europeo computato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.[86]
CAPO III
MISURE REALI
Art. 34.
(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).
1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il
procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorit
giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del
provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice
competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
Art. 35.
(Sequestro e consegna di beni).
1. Su richiesta dell'autorit giudiziaria che ha emesso il mandato
d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello pu disporre il sequestro
dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in
quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella
disponibilit del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la
consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove
tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della
corte di appello invita l'autorit giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il
procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale.
4. La consegna delle cose sequestrate all'autorit giudiziaria
richiedente ha luogo secondo le modalit e le intese con la stessa intervenute
tramite il Ministro della giustizia.
5. Quando la consegna richiesta ai fini della prova, la corte di
appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni
siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la consegna richiesta ai fini della confisca, la corte di
appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le
esigenze dell'autorit giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni
caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti
subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti
ai sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato
d'arresto europeo non pu essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del
ricercato.
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di
cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
Art. 36.
(Concorso di sequestri).
1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorit
giudiziaria dello Stato membro costituiscano gi oggetto di sequestro disposto
dall'autorit giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in
corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna pu
essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta
dell'autorit giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo
35, comma 9.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 subordinata la consegna
quando si tratta di beni gi oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un
procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura
civile.
CAPO IV
SPESE
Art. 37.
(Spese).
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio
nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali
adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorit
giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38.
(Obblighi internazionali).
1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello
Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato
terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialit contenute
nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il
Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal
quale la persona ricercata stata estradata ai fini della consegna allo Stato
membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al
capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialit
cessa di operare.
Art. 39.
(Norme applicabili).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in
quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
Art. 40.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di
esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della
sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7
agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di estradizione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai
fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
L. 80/2005 *
Legge
14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile
in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali
(Disposizioni
rilevanti)
...
Art. 1-ter.
(Quote massime di
lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di
carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati.
...
D. LGS. 76/2005 *
Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
...
6.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
...
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo
3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a)
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b)
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c)
la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di
loro competenza a livello territoriale;
d)
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche'
il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i
soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
3.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
...
L. 155/2005 *
Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È, e in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalit di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autorit giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal
procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,
con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo pu essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui
al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumit delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu
essere concessa, con le stesse modalit di cui al comma 1 la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua
delega, il prefetto pu disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad
una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attivit terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto pu altres omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivit
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivit informative
dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti
commessi con finalit di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso pu sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del
presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo pu fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta
a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento
impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31
dicembre 2007.
...
L. 296/2006 *
Legge 27
Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1
...
1184. All'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito
dai seguenti:
"6. Le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti
di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui
al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo.
...
6-ter. Per le
comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e
privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi
competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al
comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma".
...
1315. A decorrere
dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1ĵ
giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del
29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di
cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato
nell'importo di 75 euro .
1316. In caso di
aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe,
l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro
rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.
...
1324. Per i soggetti
non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al
lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma
2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non
godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari.
1325. Per i cittadini
extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con
la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la
documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
b) documentazione con
apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato
italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta di
detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione
che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis
dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
...
D. LGS. 3/2007 *
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Disposizioni transitorie
...
2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano
le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 1.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto
di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati
membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.
...
Art. 4.
Norma finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di
attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 5/2007 *
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1.
Fi n a l i t a'
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
...
Art. 4.
Disposizione finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 24/2007 *
Decreto
Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003.
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.
Art. 3.
Autorita' centrale
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
Art. 4.
Richiesta di transito per via aerea
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se:
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione;
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente;
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale;
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta;
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito.
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto.
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione.
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale.
Art. 5.
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.
Art. 6.
Misure di assistenza
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti.
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare:
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione;
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta;
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 7.
Obbligo di riammissione
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora:
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8.
Obblighi e poteri della scorta
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito.
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D. LGS. 30/2007 *
Decreto
legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 |
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Art. 1. |
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Finalita' |
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1. Il presente decreto legislativo disciplina: |
|
a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera
circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che
accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; |
|
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio
dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui
all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; |
|
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a)
e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. |
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Art. 2. |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente decreto legislativo, si
intende per: |
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a) Çcittadino dell'UnioneÈ: qualsiasi persona avente
la cittadinanza di uno Stato membro; |
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b) ÇfamiliareÈ: |
|
1) il coniuge; |
|
2) il partner che abbia contratto con il cittadino
dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; |
|
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni
o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); |
|
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b); |
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c) ÇStato membro ospitanteÈ: lo Stato membro nel
quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno. |
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Art. 3. |
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Aventi diritto |
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1. Il presente decreto legislativo si applica a
qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il
cittadino medesimo. |
|
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il
soggiorno delle seguenti persone: |
|
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico
o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare
del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute
impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; |
|
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino
dell'Unione. |
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale[87].
|
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del
loro ingresso o soggiorno. |
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Art. 4. |
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Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione
europea |
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1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei
documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello
Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare
il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione. |
|
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli
anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e'
esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di
cui hanno la cittadinanza. |
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Art. 5. |
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Diritto di ingresso |
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|
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei
documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello
Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio
nazionale. |
|
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in
cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10
in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto. |
|
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati
gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste. |
|
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno
di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea. |
|
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del
diritto di libera circolazione. |
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione (...)[88]
la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. |
5 bis. In ragione della
prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo
familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria
presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata
effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria,
che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi. |
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Art. 6. |
|
Diritto di soggiorno fino a tre mesi |
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1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di
soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi
senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui
hanno la cittadinanza. |
|
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso
di validita'. |
|
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali
conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in
vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita'
consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini
italiani. |
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Art. 7. |
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Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre
mesi |
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1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di
soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi
quando: |
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a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
|
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b) dispone per se' stesso e per i propri familiari
di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che
copra tutti i rischi nel territorio nazionale; |
|
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di
formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari,
di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da
attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e
di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i
rischi nel territorio nazionale; |
|
d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che
accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare
ai sensi delle lettere a), b) o c). |
|
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e'
esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando
accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione,
purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o
c). |
|
3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore
subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al
soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: |
|
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di
una malattia o di un infortunio; |
|
b) e' in stato di disoccupazione involontaria
debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre
un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; |
|
c) e' in stato di disoccupazione involontaria
debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata
determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante
i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso
il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore
subordinato per un periodo di un anno; |
|
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo
il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita'
professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. |
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Art. 8. |
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Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno |
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1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del
diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011,
n.150. |
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Art. 9. |
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Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari |
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1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare
in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si
applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. |
|
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione
e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della
dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. |
|
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al
comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
|
|
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a); |
|
b) la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la
titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); |
|
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o
privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione
sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i
rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione
e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). |
|
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilit delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con
particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione,
in comodato, di propriet o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. |
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilit delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva personale dell'interessato (...)[89]. |
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti
a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i
familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: |
|
a) un documento di identita' o il passaporto in
corso di validita'; |
|
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un
autonomo diritto di soggiorno; |
|
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. |
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;[90] |
|
c-bis)[91]
nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale
attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione. |
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del
relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni
previste per il cittadino italiano. |
|
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei
familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno
Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali
alla Questura competente per territorio. |
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Art. 10. |
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Carta di soggiorno per i familiari del cittadino
comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea |
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1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre
mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
competente per territorio di residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di
un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su modello conforme a quello stabilito con
decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata
in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
2. Al momento della richiesta di rilascio della
carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una
ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 1. |
|
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione: |
|
a) del passaporto o documento equivalente, in corso
di validita'; |
|
b) di un documento rilasciato dall'autorita'
competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di
familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di
un autonomo diritto di soggiorno; |
|
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; |
|
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari. |
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari;[92] |
|
d-bis)[93]
nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale
attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
|
4. La carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio. |
|
5. La carta di soggiorno mantiene la propria
validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a
sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di
obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per
rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi
o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti
che consentono la perduranza di validita'. |
|
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al
comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del
materiale usato per il documento. |
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Art. 11. |
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Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea |
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1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua
partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei
suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi
dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7,
comma 1. |
|
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta
la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o
dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di
disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non
divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante
il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le
risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3. |
|
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste
il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si
applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. |
|
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal
territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto
di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento,
indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello
Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e
fino al termine degli studi stessi. |
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Art. 12. |
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Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio |
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1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei
cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro
familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o
soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1. |
|
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con
il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno
dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno
permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti
condizioni: |
|
a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui
almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento
di divorzio o annullamento; |
|
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno
Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in
base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; |
|
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento
penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare; |
|
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno
Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione
giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che
l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente
essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate
necessarie. |
|
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si
verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si
applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni. |
|
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo
articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse
sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza
sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione
sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del
nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa
tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9,
comma 3. |
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Art. 13. |
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Mantenimento del diritto di soggiorno |
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1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le
risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di
diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. |
|
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della
sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza
di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. |
|
3. Ferme le disposizioni concernenti
l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento
di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di cittadini
dell'Unione o dei loro familiari, qualora; |
|
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori
subordinati o autonomi; |
|
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel
territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i
cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere
allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di
essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di
aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi
dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo n. 297 del 2002[94].
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Art. 14. |
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Diritto di soggiorno permanente |
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1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato
legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha
diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste
dagli articoli 7, 11, 12 e 13. |
|
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il
diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione. |
|
3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato
da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da
assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale
o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
|
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4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in
ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a
due anni consecutivi. |
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Art. 15. |
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Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la
loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari |
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1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno
permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno: |
|
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale,
nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini
dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore
subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di
pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello
Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia
soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore
appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto
alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata
soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni; |
|
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha
soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di
esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un
infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato
diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di
un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla
durata del soggiorno; |
|
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo
tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti
un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando
a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per
l'iscrizione anagrafica. |
|
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti
nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi
dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono
considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale. |
|
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o
di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la
cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono
considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. |
|
4. La sussistenza delle condizioni relative alla
durata del soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera
b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso
la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore
dipendente o autonomo. |
|
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il
lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza
del comma 1. |
|
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede
mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il
lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente,
qualora si verifica una delle seguenti condizioni: |
|
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data
del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio
nazionale per due anni; |
|
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un
infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; |
|
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza
italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. |
|
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal
presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo
11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi
previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver
soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato
membro ospitante. |
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Art. 16. |
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Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini
dell'Unione europea |
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1. A richiesta dell'interessato, il comune di
residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un
attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di
soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta
corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente
previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15. |
|
2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere
sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita'
elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le
regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno. |
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Art. 17. |
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Carta di soggiorno permanente per i familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro |
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1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato
il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una ÇCarta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini europeiÈ. |
|
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e'
presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello
scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo
10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito
con decreto del Ministro dell'interno. |
|
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo
il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato. |
|
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino,
ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta
di soggiorno permanente. |
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Art. 18. |
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Continuita' del soggiorno |
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1. La continuita' del soggiorno, ai fini del
presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli
13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla
legislazione vigente. |
|
2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal
provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona
interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica. |
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Art. 19. |
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Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al
diritto di soggiorno permanente |
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1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno
diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione
europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini
italiani. |
|
2. Fatte salve le disposizioni specifiche
espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino
dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio
nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo
di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. |
|
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito
autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge,
il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o,
comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che
tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita'
esercitata o da altre disposizioni di legge. |
|
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e
di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con
qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che
il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per
l'esercizio di un diritto. |
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Art. 20. |
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Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno |
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1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini
dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo'
essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza
dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza. |
|
2. I motivi di sicurezza
dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la
sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di
eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o pi delitti
riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice
penale. |
|
3. I motivi imperativi di
pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumit pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o
piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della
legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti
di allontanamento disposti da autorit straniere. |
|
4. I provvedimenti di
allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e
non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni
estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una
minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per
se' l'adozione di tali provvedimenti. |
|
5. Nell'adottare un
provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in
Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e
economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e
culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine. |
|
6. I titolari del diritto
di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza. |
|
7. I beneficiari del
diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei
precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica
sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del
minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. |
|
8. Le malattie o le
infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione
nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive
o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono
successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono
giustificare l'allontanamento. |
|
9. Il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di
residenza o dimora del destinatario. |
|
10. I provvedimenti di
allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche
mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita'
di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua,
comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto
previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica
e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il
provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo'
essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di
sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi. |
|
11. Il provvedimento di
allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal
questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento
perch l'ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e
sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
12. Nei casi di cui al
comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene
oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si
applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni
del comma 11. |
|
13. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto
di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno
la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella
domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di
vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei
mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha
emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale. |
|
14. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due
anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato,
ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena
della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni.
L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la
sentenza non e' definitiva. |
|
15. Si applica la pena
detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel
territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta
ai sensi del comma 14, secondo periodo. |
|
16. Nei casi di cui ai
commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo
che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre
adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo,
al quale si applicano le norme del comma 11. |
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17. I provvedimenti di
allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche
delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora
del destinatario del provvedimento. |
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Art.20-bis. |
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Procedimento penale pendente
a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento |
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1. Qualora il destinatario
del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12,
sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
2. Il nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta. |
|
3. Non si da' luogo alla
sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale. |
|
4. Quando il procedimento
penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in
cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi
causa. |
|
5. In deroga alle
disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa
nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato,
dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario
all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio
o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata
dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento, o del suo difensore. |
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Art.20-ter. |
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Autorita' giudiziaria
competente per la convalida dei provvedimenti del questore |
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1. Ai fini della convalida
dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e'
competente il tribunale ordinario in composizione monocratica. |
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Art. 21. |
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Allontanamento per
cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno |
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1. Il provvedimento di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere
adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di
soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino
dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato
caso per caso. |
|
2. Il provvedimento di cui
al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del
sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato
all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del
soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.
Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per
lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese.
Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10. |
|
3. Unitamente al
provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una
attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un
divieto di reingresso sul territorio nazionale. |
|
4. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di
allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla
presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto pu adottare
un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai
sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore. |
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Art. 22. |
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Ricorsi avverso i
provvedimenti di allontanamento |
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1. Avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo' essere
presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma. |
|
2. Avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo'
essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del
decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
3. I ricorsi di cui al
comma 1, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere
presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata
avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni
relative al procedimento. |
|
4. I ricorsi di cui al
comma 1 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione
dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito
dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di
sicurezza dello Stato. |
|
5. (...) |
|
6. Al cittadino
comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e'
stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono
consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato. |
|
7. Nel caso in cui il
ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale. |
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Art. 23. |
|
Applicabilita' ai soggetti non aventi la
cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani |
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1. Le disposizioni del presente decreto legislativo,
se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana. |
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Art. 23-bis. |
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Consultazione tra gli Stati membri |
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1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri
canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il
termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete. |
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Art. 24. |
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Norma finanziaria |
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|
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11,
14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario
nazionale. |
|
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono
tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni
illustrative. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art. 25. |
|
Norme finali e abrogazioni |
|
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|
1. Le amministrazioni competenti provvederanno,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere
tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto. |
|
2. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54[95].
|
|
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato. |
|
L. 68/2007 *
Legge 28
Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata per visite,
affari, turismo e studio
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi
dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica
qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si
sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D. LGS. 206/2007 *
Decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dellĠadesione di Bulgaria e Romania
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
|
|
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I |
|
Ambito di applicazione e definizioni |
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Art. 1. |
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Oggetto |
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|
1. Il presente decreto disciplina il
riconoscimento, per lĠaccesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla
legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente
dellĠesercizio di pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate
alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in
uno o piu' Stati membri dellĠUnione europea, che permettono al titolare di
tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione
corrispondente. |
|
2. Restano salve le disposizioni vigenti
che disciplinano il profilo dellĠaccesso al pubblico impiego. |
|
|
|
Art. 2. |
|
Ambito di applicazione |
|
|
|
1. Il presente decreto si applica ai
cittadini degli Stati membri dellĠUnione europea che vogliano esercitare sul
territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i
liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche
professionali conseguite in uno Stato membro dellĠUnione europea e che, nello
Stato dĠorigine, li abilita allĠesercizio di detta professione. |
|
2. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano ai cittadini degli Stati membri dellĠUnione europea titolari
di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che
rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel
rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo. |
|
3. Per il riconoscimento dei titoli di
formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore
con lĠUnione europea. |
|
|
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Art. 3. |
|
Effetti del riconoscimento |
|
|
|
1. Il riconoscimento delle qualifiche
professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di
accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla
professione corrispondente per la quale i soggetti di cui allĠarticolo 2,
comma 1, sono qualificati nello Stato membro dĠorigine e di esercitarla alle
stesse condizioni previste dallĠordinamento italiano. |
|
2. Ai fini dellĠarticolo 1, comma 1, la
professione che lĠinteressato esercitera' sul territorio italiano sara'
quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro dĠorigine, se le
attivita' sono comparabili. |
|
3. Salvo quanto previsto dagli articoli
12 e 16, comma 10, con riguardo allĠuso del titolo professionale, il
prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo
di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello
Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. LĠuso di
detta denominazione o dellĠabbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo
ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio
nazionale, per la quale lĠinteressato non ha ottenuto il riconoscimento della
qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere
utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte
idonee alla differenziazione, stabilite dallĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5. |
|
|
|
Art. 4. |
|
Definizioni |
|
|
|
1. Ai fini del presente decreto si
applicano le seguenti definizioni: |
|
a) Çprofessione regolamentataÈ: |
|
1) lĠattivita', o lĠinsieme delle
attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'; |
|
2) i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso
ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali; |
|
3) lĠattivita' esercitata con lĠimpiego
di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale; |
|
4) le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni
o della ammissione al rimborso; |
|
5) le professioni esercitate dai membri
di unĠassociazione o di un organismo di cui allĠAllegato I. |
|
b) Çqualifiche professionaliÈ: le
qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza
di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o unĠesperienza
professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da
una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita
in Italia adottata da parte di un altro Stato membro; |
|
c) Çtitolo di formazioneÈ: diplomi,
certificati e altri titoli rilasciati da unĠuniversita' o da altro organismo
abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una
formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della
Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
terzo se i loro possessori hanno maturato, nellĠeffettivo svolgimento
dellĠattivita' professionale, unĠesperienza di almeno tre anni sul territorio
dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
|
|
d) Çautorita' competenteÈ: qualsiasi
autorita' o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a
ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a
ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto; |
|
e) Çformazione regolamentataÈ: la
formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti
ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e'
specificamente orientata allĠesercizio di una determinata professione e
consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione
professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo
modalita' stabilite dalla legge; |
|
f) Çesperienza professionaleÈ:
lĠesercizio effettivo e legittimo della professione; |
|
g) Çtirocinio di adattamentoÈ:
lĠesercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare secondo modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio e'
oggetto di una valutazione da parte dellĠautorita' competente; |
|
h) Çprova attitudinaleÈ: un controllo
riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente
effettuato dalle autorita' competenti allo scopo di valutare lĠidoneita' del
richiedente ad esercitare una professione regolamentata; |
|
i) Çdirigente dĠaziendaÈ: qualsiasi
persona che abbia svolto in unĠimpresa del settore professionale
corrispondente: |
|
1) la funzione di direttore dĠazienda o
di filiale; |
|
2) la funzione di institore o vice
direttore dĠazienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dellĠimprenditore o del direttore dĠazienda
rappresentato; |
|
3) la funzione di dirigente responsabile
di uno o piu' reparti dellĠazienda, con mansioni commerciali o tecniche; |
|
l) ÇStato membro di stabilimentoÈ: lo
stato membro dellĠUnione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione; |
|
m) ÇStato membro dĠorigineÈ: lo Stato
membro in cui il cittadino dellĠUnione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali; |
|
n) Çpiattaforma comuneÈ: lĠinsieme dei
criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze
sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti
nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze
sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i
contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi
tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le
differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze
sostanziali nel campo di applicazione delle attivita' professionali. |
|
|
|
Art. 5. |
|
Autorita' competente |
|
|
|
1. Ai fini del riconoscimento di cui al
titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le
domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: |
|
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare,
quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; |
|
b) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le
attivita' che riguardano il settore turistico; |
|
c) il Ministero titolare della vigilanza
per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in
Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla
lettera g); |
|
d) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in
regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto
previsto alle lettere e), f) e g); |
|
e) il Ministero della salute, per le
professioni sanitarie; |
|
f) il Ministero della pubblica
istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo
grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola; |
|
g) il Ministero dellĠuniversita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici
ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; |
|
h) il Ministero dellĠuniversita' e della
ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere
esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui
allĠarticolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c); |
|
i) il Ministero per i beni e le
attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e
della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8
e 9 dellĠarticolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni; |
|
l) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di
cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere a), b) e c); |
|
m) le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti. |
|
2. Per le attivita' di cui al titolo
III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano lĠautorita' competente a pronunciarsi sulle domande di
riconoscimento presentate dai beneficiari. |
|
3. Fino allĠindividuazione di cui al
comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono: |
|
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente
alle attivita' afferenti al settore sportivo; |
|
b) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per
le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle
lettere c), d) e) ed f); |
|
c) il Ministero dello sviluppo economico
per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non
comprese nelle lettere d), e) ed f); |
|
d) il Ministero per i beni e le
attivita' culturali per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto
4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei; |
|
e) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855; |
|
f) il Ministero dei trasporti per le
attivita' di cui allĠallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti
ad attivita' di trasporto. |
|
|
|
Art. 6. |
|
Punto di contatto |
|
|
|
1. Il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie assolve i compiti di: |
|
a) Coordinatore nazionale presso la
Commissione europea; |
|
b) Punto nazionale di contatto per le
informazioni e lĠassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto
legislativo. |
|
2. Il coordinatore di cui al comma 1,
lettera a) promuove: |
|
a) una applicazione uniforme del
presente decreto da parte delle autorita' di cui allĠarticolo 5; |
|
b) la circolazione di ogni informazione
utile ad assicurare lĠapplicazione del presente decreto, in particolare
quelle relative alle condizioni dĠaccesso alle professioni regolamentate. |
|
3. Le autorita' di cui allĠarticolo 5
mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le
informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione
della relazione biennale sullĠapplicazione del presente decreto da
trasmettere alla Commissione europea. |
|
4. Il punto di contatto di cui al comma
1, lettera b): |
|
a) assicura ai cittadini e ai punti di
contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini
dellĠapplicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla
legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio
compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche; |
|
b) assiste, se del caso, i cittadini per
lĠottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con
le autorita' competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due
mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di
contatto assicura le informazioni sui risultati dellĠassistenza prestata; |
|
c) valuta le questioni di particolare
rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni
e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, nellĠambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
|
5. LĠAutorita' competente di cui
allĠarticolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione
ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla
lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b)
sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b). |
|
6. Della attivazione del punto di
contatto lĠamministrazione competente ai sensi dellĠarticolo 5 informa il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini
dellĠesercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore
nazionale. |
|
|
|
Art. 7. |
|
Conoscenze linguistiche |
|
|
|
1. Fermi restando i requisiti di cui al
titolo II ed al titolo III, per lĠesercizio della professione i beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie. |
|
|
|
Capo II |
|
Rapporti con autorita' non nazionali |
|
|
|
Art. 8. |
|
Cooperazione amministrativa |
|
|
|
1. Ogni autorita' di cui allĠarticolo 5
assicura che le informazioni richieste dallĠautorita' dello Stato membro
dĠorigine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione
dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di
informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita'
definite con lĠUnione europea. |
|
2. Lo scambio di informazioni di cui al
comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni
penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica
procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo
III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita'
professionale. |
|
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini
e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
allĠautorita' di cui allĠarticolo 5 di tutte le sanzioni che incidono
sullĠesercizio della professione. |
|
4. NellĠambito della procedura di riconoscimento
a norma del titolo III lĠautorita' di cui allĠarticolo 5, in caso di fondato
dubbio, puo' chiedere allĠautorita' competente dello Stato membro dĠorigine
conferma sullĠautenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso
rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che
siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge. |
|
5. Nei casi di cui al titolo III, in
presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente dello
Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in
parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di
un altro Stato membro dellĠUnione europea, lĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5 assicura lĠammissione alla procedura di riconoscimento previa
verifica, presso la competente autorita' dello stato membro dĠorigine, che: |
|
a) il programma di formazione del centro
che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte
dallĠautorita' competente che ha rilasciato il titolo di formazione; |
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b) il titolo di formazione in oggetto
sia lo stesso titolo rilasciato dallĠautorita' competente dello stato membro
dĠorigine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella
propria struttura dĠorigine; |
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c) i titoli di formazione di cui alla
lettera b) conferiscano gli stessi diritti dĠaccesso e di esercizio della
relativa professione. |
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TITOLO II |
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LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI |
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Capo I |
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Principi generali |
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Art. 9. |
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Libera prestazione di servizi e
prestazione occasionale e temporanea |
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1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15,
la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere
limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: |
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a) se il prestatore e' legalmente
stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione; |
|
b) in caso di spostamento del
prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per
almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di
servizi. |
|
2. Le disposizioni del presente titolo
si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la
professione di cui al comma 1. |
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3. Il carattere temporaneo e occasionale
della prestazione e' valutato, dallĠautorita' di cui allĠart. 5, caso per
caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della
prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'. |
|
4. In caso di spostamento, il prestatore
e' soggetto alle norme che disciplinano lĠesercizio della professione che e'
ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, lĠuso dei
titoli e la responsabilita' professionale connessa direttamente e
specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio
italiano, esercitano la professione corrispondente. |
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Capo II |
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Adempimenti per lĠesercizio della
prestazione di servizi temporanea e occasionale. |
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Art. 10. |
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Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore |
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1. Il prestatore che ai sensi
dellĠarticolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul
territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni
prima, salvo i casi di urgenza, lĠautorita' di cui allĠarticolo 5 con una
dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi
che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi
di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale.
Tale dichiarazione ha validita' per lĠanno in corso e deve essere rinnovata,
se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o
occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione
con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. |
|
2. In occasione della prima prestazione,
o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione
attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere
corredata di: |
|
a) un certificato o copia di un
documento che attesti la nazionalita' del prestatore; |
|
b) una certificazione dellĠautorita'
competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato
membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato
esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dellĠattestato;
|
|
c) un documento che comprovi il possesso
delle qualifiche professionali; |
|
d) nei casi di cui allĠarticolo 9, comma
1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato
lĠattivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; |
|
e) per le professioni nel settore della
sicurezza la prova di assenza di condanne penali. |
|
3. Per i cittadini dellĠUnione europea
stabiliti legalmente in Italia lĠattestato di cui al comma 2, lettera b) e'
rilasciato, a richiesta dellĠinteressato e dopo gli opportuni accertamenti,
dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5. |
|
4. Il prestatore deve informare della
sua prestazione, prima dellĠesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
dopo, lĠente di previdenza obbligatoria competente per la professione
esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di
contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. |
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Art. 11. |
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Verifica preliminare |
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1. Nel caso delle professioni regolamentate
aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica,
che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV,
allĠatto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui allĠarticolo
5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del
prestatore prima della prima prestazione di servizi. |
|
2. La verifica preliminare e'
esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica
professionale del prestatore. |
|
3. Entro un mese dalla ricezione della
dichiarazione e dei documenti che la corredano, lĠautorita' di cui
allĠarticolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche
preliminari, ovvero comunica lĠesito del controllo ovvero, in caso di
difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la
quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere
adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. |
|
4. In caso di differenze sostanziali tra
le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle
norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla
pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali
differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con
oneri a carico dellĠinteressato secondo quanto previsto dallĠarticolo 25. La
prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo
alla decisione adottata in applicazione del comma 3. |
|
5. In mancanza di determinazioni da
parte dellĠautorita' competente entro il termine fissato nei commi
precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata. |
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Art. 12. |
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Titolo professionale |
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1. Per le professioni di cui al titolo
III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi
dellĠarticolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo
professionale previsto dalla normativa italiana. |
|
2. In tutti gli altri casi la
prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di
stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato
membro per lĠattivita' professionale di cui trattasi. |
|
3. Il titolo di cui al comma 2 e'
indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di stabilimento. |
|
4. Nei casi in cui il suddetto titolo
professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore
indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali di detto Stato membro. |
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Art. 13. |
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Iscrizione automatica |
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1. Copia delle dichiarazioni di cui
allĠarticolo 10, comma 1, e' trasmessa dallĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente,
che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con
oneri a carico dellĠOrdine o Collegio stessi. |
|
2. Nel caso di professioni di cui
allĠarticolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente
alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui
allĠarticolo 10, comma 2. |
|
3. LĠiscrizione di cui al comma 1 e'
assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui allĠarticolo
10, comma 1. |
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4. LĠiscrizione allĠordine non comporta
lĠiscrizione ad enti di previdenza obbligatoria. |
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Art. 14. |
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Cooperazione tra autorita' competenti |
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1. Le informazioni pertinenti circa la
legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche'
lĠassenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono
richieste e assicurate dalle autorita' di cui allĠarticolo 5. |
|
2. Le autorita' di cui allĠarticolo 5
provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un
reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga
correttamente. I destinatari sono informati dellĠesito del reclamo. |
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Art. 15. |
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Informazioni al destinatario della
prestazione |
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1. Nei casi in cui la prestazione e'
effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o
con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire
al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua
comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni: |
|
a) se il prestatore e' iscritto in un
registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e'
iscritto, il suo numero dĠiscrizione o un mezzo dĠidentificazione
equivalente, che appaia in tale registro; |
|
b) se lĠattivita' e' sottoposta a un
regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi
della competente autorita' di vigilanza; |
|
c) lĠordine professionale, o analogo
organismo, presso cui il prestatore e' iscritto; |
|
d) il titolo professionale o, ove il
titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro
in cui e' stato conseguito; |
|
e) se il prestatore esercita
unĠattivita' soggetta allĠIVA, il numero dĠidentificazione IVA di cui agli
articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune dĠimposta sul valore aggiunto; |
|
f) le prove di qualsiasi copertura
assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la
responsabilita' professionale. |
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TITOLO III |
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LIBERTAĠ DI STABILIMENTO |
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Capo I |
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Norme procedurali |
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Art. 16. |
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Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento |
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1. Ai fini del riconoscimento
professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui
allĠarticolo 2 presenta apposita domanda allĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5. |
|
2. Entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1 lĠautorita' accerta la completezza della
documentazione esibita, e ne da' notizia allĠinteressato. Ove necessario,
lĠAutorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. |
|
3. Fuori dai casi previsti dallĠarticolo
5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, lĠautorita' indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa
consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui
al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: |
|
a) delle amministrazioni di cui
allĠarticolo 5; |
|
b) del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie; |
|
c) del Ministero degli affari esteri. |
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4. Nella conferenza dei servizi sono
sentiti un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della
categoria professionale interessata. |
|
5. Il comma 3 non si applica se la
domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e'
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente
titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. |
|
6. Sul riconoscimento provvede
lĠautorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte
dellĠinteressato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi. |
|
7. Nei casi di cui allĠarticolo 22, il
decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale, individuando lĠente o organo competente a norma dellĠarticolo
24. |
|
8. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nei casi di cui allĠarticolo 5, comma 2, individuano le
modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza,
assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita'
interessate. Le autorita' di cui allĠarticolo 5, comma 2, si pronunciano con
proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali
condizioni di cui al comma 7 del presente articolo. |
|
9. Se lĠesercizio della professione in
questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula
appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della
dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino. |
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10. I beneficiari del riconoscimento
esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla
legislazione italiana. |
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Art. 17. |
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Domanda per il riconoscimento |
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1. La domanda di cui allĠarticolo 16 e'
corredata dei seguenti documenti: |
|
a) un certificato o copia di un
documento che attesti la nazionalita' del prestatore; |
|
b) una copia degli attestati di
competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed
eventualmente un attestato dellĠesperienza professionale dellĠinteressato; |
|
c) nei casi di cui allĠarticolo 27, un
attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato
dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro dĠorigine o
dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma
1. |
|
2. Le autorita' competenti di cui allĠarticolo
5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua
formazione nella misura necessaria a determinare lĠeventuale esistenza di
differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio
dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali
informazioni, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 si rivolgono al
punto di contatto, allĠautorita' competente o a qualsiasi altro organismo
pertinente dello Stato membro di origine. |
|
3. Qualora lĠaccesso a una professione
regolamentata sia subordinato ai requisiti dellĠonorabilita' e della
moralita' o allĠassenza di dichiarazione di fallimento, o lĠesercizio di tale
professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze
professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali
requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti
autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma 1. |
|
4. Nei casi in cui lĠordinamento dello
Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene lĠinteressato
non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono
essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale
forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne,
prestata dallĠinteressato dinanzi ad unĠautorita' giudiziaria o
amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un
organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui
proviene lĠinteressato. |
|
5. Le certificazioni di cui al comma 3,
nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri
richiedenti entro due mesi. |
|
6. Qualora lĠaccesso ad una professione
regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o
psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto
nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene
lĠinteressato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non
prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5
accettano un attestato rilasciato da unĠautorita' competente di detti Stati. |
|
7. Qualora lĠesercizio di una
professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita'
finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da
responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un
attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno
Stato membro. |
|
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7
al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre
mesi. |
|
9. Nei casi previsti dal titolo III,
capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dellĠautorita' competente
dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa
i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di
riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle
condizioni minime di formazione. |
|
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Capo II |
|
Regime generale di riconoscimento di
titoli di formazione |
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Art. 18. |
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Ambito di applicazione |
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1. Il presente capo si applica a tutte
le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei
seguenti casi: |
|
a) alle attivita' elencate allĠallegato
IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a
30; |
|
b) ai medici chirurghi con formazione di
base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i
veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti
agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55. |
|
c) agli architetti, qualora il migrante
sia in possesso di un titolo di formazione non elencato allĠallegato V, punto
5.7; |
|
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1,
32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle
ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di
formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della
pertinente specializzazione; |
|
e) agli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante
chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti
attivita' professionali sono esercitate da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale; |
|
f) agli infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato
membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da
infermieri responsabili dellĠassistenza generale, da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione
specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati allĠallegato V, punto 5.2.2; |
|
g) ai migranti in possesso dei requisiti
previsti allĠarticolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo. |
|
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|
Art. 19. |
|
Livelli di qualifica |
|
|
|
1. Ai soli fini dellĠapplicazione delle
condizioni di riconoscimento professionale di cui allĠarticolo 21, le
qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: |
|
a) attestato di competenza: attestato
rilasciato da unĠautorita' competente dello Stato membro dĠorigine designata
ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
tale Stato membro, sulla base: |
|
1) o di una formazione non facente parte
di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un
esame specifico non preceduto da una formazione o dellĠesercizio a tempo
pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a
tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, |
|
2) o di una formazione generale a
livello dĠinsegnamento elementare o secondario attestante che il titolare
possiede conoscenze generali; |
|
b) certificato: certificato che attesta
il compimento di un ciclo di studi secondari, |
|
1) o generale completato da un ciclo di
studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c)
o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale
ciclo di studi, |
|
2) o tecnico o professionale, completato
eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al
punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta
a tale ciclo di studi; |
|
c) diploma: diploma che attesta il
compimento: |
|
1) o di una formazione a livello di
insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e)
di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una
delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi
secondari richiesto per accedere allĠinsegnamento universitario o superiore
ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo
ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; |
|
2) o, nel caso di professione regolamentata,
di una formazione a struttura particolare inclusa nellĠallegato II
equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un
analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di
responsabilita' e funzioni; |
|
d) diploma: diploma che attesta il
compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata
equivalente a tempo parziale, impartita presso unĠuniversita' o un istituto
dĠinsegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di
livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; |
|
e) diploma: diploma che attesta che il
titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso
unĠuniversita' o un istituto dĠinsegnamento superiore ovvero un altro
istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari. |
|
|
|
Art. 20. |
|
Titoli di formazione assimilati |
|
|
|
1. é assimilato a un titolo di
formazione che sancisce una formazione di cui allĠarticolo 19, anche per
quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di
formazione rilasciato da unĠautorita' competente di un altro Stato membro, se
sancisce una formazione acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato
membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale
da conferire gli stessi diritti dĠaccesso o di esercizio alla professione o
tale da preparare al relativo esercizio. |
|
2. é altresi' assimilata ad un titolo di
formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale
che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari
o amministrative dello Stato membro dĠorigine per lĠaccesso a una professione
o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di
tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro
dĠorigine eleva il livello di formazione richiesto per lĠammissione ad una
professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica,
beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali
legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione
precedente e' considerata, ai fini dellĠapplicazione dellĠarticolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione. |
|
|
|
Art. 21. |
|
Condizioni per il riconoscimento |
|
|
|
1. Al fine dellĠapplicazione
dellĠarticolo 18, comma 1, per lĠaccesso o lĠesercizio di una professione
regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche
professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla
corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i
titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti
condizioni: |
|
a) essere stati rilasciati da
unĠautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; |
|
b) attestare un livello di qualifica
professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a
quella prevista dalle normative nazionali. |
|
2. LĠaccesso e lĠesercizio della
professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due
anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la
regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli
di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: |
|
a) essere stati rilasciati da
unĠautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato
membro; |
|
b) attestare un livello di qualifica
professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a
quello previsto dalle normative nazionali; |
|
c) attestare la preparazione del
titolare allĠesercizio della professione interessata. |
|
3. Non sono necessari i due anni di
esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti
dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dellĠarticolo
4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere
b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di
cui allĠarticolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui allĠallegato III. |
|
4. In deroga al comma 2, lettera b), e
al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui
lĠaccesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di
formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di
insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se
il richiedente possiede un titolo di formazione di cui allĠarticolo 19, comma
1, lettera c). |
|
|
|
Art. 22. |
|
Misure compensative |
|
|
|
1. Il riconoscimento di cui al presente
capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non
superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente,
in uno dei seguenti casi: |
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a) se la durata della formazione da lui
seguita ai sensi dellĠarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia; |
|
b) se la formazione ricevuta riguarda
materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione
richiesto in Italia; |
|
c) se la professione regolamentata
include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro dĠorigine del richiedente, e se
la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla
normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dellĠattestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del
richiedente. |
|
2. Nei casi di cui al comma 1 per
lĠaccesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del
lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per lĠaccesso alle professioni
di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale. |
|
3. Con decreto dellĠautorita' competente
di cui allĠarticolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o
assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale
e costante dellĠattivita'. |
|
4. Nei casi di cui al comma 1 il
riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se: |
|
a) riguarda casi nei quali si applica
lĠarticolo 18, lettere b) e c), lĠarticolo 18, comma 1, lettera d), per
quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, lĠarticolo 18, comma 1, lettera
f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali
esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che
porta al possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punto 5.2.2 e lĠarticolo
18, comma 1, lettera g); |
|
b) riguarda casi di cui allĠarticolo 18,
comma 1, lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa
vigente richieda la conoscenza e lĠapplicazione di specifiche disposizioni
nazionali. |
|
5. Ai fini dellĠapplicazione del comma
1, lettere b) e c), per Çmaterie sostanzialmente diverseÈ si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale allĠesercizio della professione
regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse
rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. |
|
6. LĠapplicazione del comma 1 comporta
una successiva verifica sullĠeventuale esperienza professionale attestata dal
richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di
detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo
possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. |
|
7. Con decreto del Ministro interessato,
sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per
materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli
altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione
della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in
applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. |
|
8. Il decreto di cui al comma 7 e'
efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi dallĠadottare la deroga. |
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Art. 23. |
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Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale |
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1. Nei casi di cui allĠarticolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono stabilite dallĠAutorita' competente a seguito della
Conferenza di servizi di cui allĠarticolo 16, se convocata. In caso di
valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono
stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario
applicabile. |
|
2. La prova attitudinale si articola in
una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei
contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito
sfavorevole o di mancata presentazione dellĠinteressato senza valida
giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei
mesi. |
|
3. Ai fini della prova attitudinale le
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul
territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate
dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nellĠelenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio
dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere
la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente. |
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Art. 24. |
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Esecuzione delle misure compensative |
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1. Con riferimento allĠarticolo 5, comma
1, con decreto del Ministro competente ai sensi dellĠarticolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle
singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la conclusione, lĠesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli
articoli 23 e 11. |
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Art. 25. |
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Disposizioni finanziarie |
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1. Gli eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dallĠattuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dellĠinteressato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo
modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 26. |
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Piattaforma comune |
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1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al
fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui
allĠarticolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea,
convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita'
competenti di cui allĠarticolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata
dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 o, in mancanza, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni
regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in
mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si
tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita'
nellĠarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni
di categoria rappresentative a livello nazionale. |
|
2. AllĠelaborazione di piattaforme
comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti
di cui allĠarticolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate,
gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le
associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di
professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellĠarea dei servizi non
intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro
caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in
materia di piattaforma comune. |
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3. Al fine della valutazione in ordine
alla rappresentativita' a livello nazionale delle professioni non
regolamentate si tiene conto: |
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a) della avvenuta costituzione per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata
registrata presso lĠufficio del registro, da almeno quattro anni; |
|
b) della adozione di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa
identificazione delle attivita' professionali cui lĠassociazione si riferisce
e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la
rappresentativita' elettiva delle cariche interne e lĠassenza di situazioni
di conflitto di interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti
organizzativi e lĠattivita' dei relativi organi, la esistenza di una
struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata allĠeffettivo
raggiungimento delle finalita' dellĠassociazione; |
|
c) della tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con lĠindicazione delle quote versate
direttamente allĠassociazione per gli scopi statutari; |
|
d) di un sistema di deontologia
professionale con possibilita' di sanzioni; |
|
e) della previsione dellĠobbligo della
formazione permanente; |
|
f) della diffusione su tutto il
territorio nazionale; |
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g) della mancata pronunzia nei confronti
dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in
relazione allĠattivita' dellĠassociazione medesima. |
|
4. Qualora le qualifiche professionali
del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario
di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non
puo' prevedere lĠapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui
allĠarticolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo
precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente
per materia. |
|
5. Se successivamente allĠadozione da parte
dellĠUnione europea le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 ritengono
che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della
piattaforma comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche
professionali, ne informa il coordinatore di cui allĠarticolo 6 che cura la
trasmissione dellĠinformazione alla Commissione europea per le iniziative del
caso. |
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Capo III |
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Riconoscimento sulla base
dellĠesperienza professionale |
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Art. 27. |
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Requisiti in materia di esperienza
professionale |
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1. Per le attivita' elencate
nellĠallegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di
conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il
riconoscimento professionale e' subordinato alla dimostrazione dellĠesercizio
effettivo dellĠattivita' in questione in un altro Stato membro ai sensi degli
articoli 28, 29 e 30. |
|
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Art. 28. |
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Condizioni per il riconoscimento delle
attivita' di cui alla Lista I dellĠallegato IV |
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1. In caso di attivita' di cui alla
Lista I dellĠallegato IV, lĠattivita' deve essere stata precedentemente
esercitata: |
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a) per sei anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda; oppure |
|
b) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
c) per quattro anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
d) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato lĠattivita'
in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure |
|
e) per cinque anni consecutivi in
funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che
implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dellĠazienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale. |
|
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d)
del comma 1 lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
|
3. Il comma 1, lettera e), non si
applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura
ISIC. |
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Art. 29. |
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Condizioni per il riconoscimento delle
attivita' di cui alla Lista II dellĠAllegato IV |
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|
1. In caso di attivita' di cui alla
Lista II dellĠallegato IV, lĠattivita' in questione deve essere stata
precedentemente esercitata: |
|
a) per cinque anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda; oppure |
|
b) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
c) per quattro anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
d) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
esercitato lĠattivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore
subordinato; oppure |
|
e) per cinque anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
f) per sei anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno due anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale. |
|
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d)
del comma 1, lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
|
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Art. 30. |
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Condizioni per il riconoscimento delle
attivita' di cui alla Lista III dellĠallegato IV |
|
|
|
1. In caso di attivita' di cui alla
Lista III dellĠallegato IV, lĠattivita' in questione deve essere stata
precedentemente esercitata: |
|
a) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda; oppure |
|
b) per due anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione sancita
da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
c) per due anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda se il beneficiario prova di aver in
precedenza esercitato lĠattivita' in questione come lavoratore subordinato
per almeno tre anni; oppure |
|
d) per tre anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lĠattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale. |
|
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c)
del comma 1, lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
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Capo IV |
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Riconoscimento sulla base del
coordinamento delle condizioni minime di formazione |
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SEZIONE I |
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Disposizioni comuni |
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Art. 31. |
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Principio di riconoscimento automatico |
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1. I titoli di formazione di medico, che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e
medico specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale,
odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto,
di cui allĠallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di
cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati
a cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono
riconosciuti dalle autorita' di cui allĠarticolo 5 con gli stessi effetti dei
titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso, rispettivamente, allĠattivita' di
medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario,
farmacista e architetto. |
|
2. I titoli di formazione di cui al
comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati
membri e essere accompagnati dai certificati di cui allĠallegato V e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e
5.7.1. |
|
3. Le disposizioni del primo e secondo
comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli
articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55. |
|
4. I diplomi e i certificati rilasciati
da altri Stati membri conformemente allĠarticolo 36 ed elencati nellĠallegato
V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi
rilasciati in Italia per lĠaccesso allĠattivita' di medico di medicina
generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti
comunque salvi i diritti acquisiti di cui allĠarticolo 37. |
|
5. I titoli di formazione di ostetrica
rilasciati ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri
elencati nellĠallegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di
formazione di cui allĠarticolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui
allĠarticolo 47, sono riconosciuti dallĠAutorita' di cui allĠarticolo 5, con
gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso
allĠattivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di
cui allĠarticolo 49. |
|
6. I titoli di formazione di architetto
oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una
formazione iniziata al piu' presto nel corso dellĠanno accademico indicato
nellĠallegato V, punto 5.7.1. |
|
7. LĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono
subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui allĠallegato V, e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 e 5.6.2. |
|
8. Il Ministero della salute e il
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca, rispettivamente per le
professioni sanitarie e per le professioni nel campo dellĠarchitettura di cui
al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di
rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo.
Inoltre per i titoli di formazione nel settore dellĠarchitettura, questa
notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. |
|
9. Le informazioni notificate di cui al
comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellĠUnione europea
attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate
le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e,
eventualmente, lĠorganismo che rilascia il titolo di formazione, il
certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale
corrispondente, che compare nellĠallegato V e, rispettivamente, nei punti
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. |
|
10. Gli elenchi di cui allĠallegato V
sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite
in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellĠuniversita' e
della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto
del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca. |
|
11. I beneficiari del riconoscimento
sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla
legislazione vigente. |
|
12. Non hanno diritto al riconoscimento
professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere
responsabile dellĠassistenza generale le persone in possesso del titolo
bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999
e che esercitavano questa professione nellĠambito del regime nazionale di
sicurezza sociale bulgaro alla data del 1Ħ gennaio 2000. |
|
|
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Art. 32. |
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Diritti acquisiti |
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|
|
1. Fatti salvi i diritti acquisiti
relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico
di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
farmacista in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1 e che non
soddisfano lĠinsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34,
38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date indicate nellĠallegato V, punti 5.1.1.,
5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da
un attestato che certifica lĠesercizio effettivo e lecito dellĠattivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il
rilascio dellĠattestato stesso. |
|
2. Il riconoscimento e' altresi'
assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di
farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca,
che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33,
34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una
formazione iniziata: |
|
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici
con formazione di base, infermieri responsabile dellĠassistenza generale,
odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti; |
|
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici
specialisti. |
|
3. I titoli di formazione di cui al
comma 2 consentono lĠesercizio delle attivita' professionali su tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione
rilasciati dalle competenti autorita' tedesche di cui allĠallegato V, 5.1.1.,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. |
|
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli
di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellĠex Cecoslovacchia,
o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica
ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1Ħ gennaio 1993, qualora le autorita'
dellĠuno o dellĠaltro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli
di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei
titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri,
allĠallegato VI, punto 6), per quanto riguarda lĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 51, e di
architetto, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorita', il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato. |
|
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi
dellĠarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellĠex Unione Sovietica,
o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per lĠEstonia,
anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21
agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente allĠ11 marzo 1990, qualora le
autorita' di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli
hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, allĠallegato VI,
punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e lĠesercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista, dentista
specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 46, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un
certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri lĠeffettivo
e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di
questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque
anni precedenti il rilascio del certificato. |
|
6. Sono altresi' ammessi al
riconoscimento di cui allĠarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e
di medico specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale,
di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
allĠarticolo 1 e che sono stati rilasciati nellĠex Jugoslavia, o per i quali
la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al
25 giugno 1991, qualora le autorita' dello Stato membro sopra citato
attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita'
giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli
architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detto
Stato membro, allĠallegato VI, punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e
lĠesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base,
medico specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista,
dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 51, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un
certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro,
nel territorio di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. |
|
7. I titoli di formazione di medico, di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono
alle denominazioni che compaiono per tale Stato allĠallegato V, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se
accompagnati da un certificato rilasciato da autorita' od organi competenti
di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il
compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42,
44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a
quelli le cui denominazioni appaiono nellĠallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. |
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SEZIONE II |
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Medico chirurgo |
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Art. 33. |
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Formazione dei medici chirurghi |
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1. LĠammissione alla formazione di
medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'. |
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2. La formazione di medico chirurgo
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle seguenti conoscenze
e competenze: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fonda lĠarte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi
scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
allĠanalisi dei dati; |
|
b) adeguate conoscenze della struttura,
delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e
malati, nonche' dei rapporti tra lĠambiente fisico e sociale dellĠuomo ed il
suo stato di salute; |
|
c) adeguate conoscenze dei problemi e
delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della
natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina:
prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana; |
|
d) adeguata esperienza clinica acquisita
sotto opportuno controllo in ospedale. |
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3. La formazione di cui al comma l
comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o
sotto il controllo di una universita'. |
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4. Per coloro che hanno iniziato i loro
studi prima del 1Ħ gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo'
comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi
effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti. |
|
5. Fermo restando il principio
dellĠinvarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e
lĠaggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per
tutto lĠarco della vita professionale. |
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Art. 34. |
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Formazione medica specialistica e
denominazione medica specialistica |
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1. LĠammissione alla formazione medica
specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di
studi nel quadro del ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33 durante i
quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo. |
|
2. La formazione che permette di
ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni
indicate nellĠallegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti: |
|
a) presupporre il conferimento e
validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
allĠarticolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze
nel campo della medicina di base; |
|
b) insegnamento teorico e pratico,
effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o
anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od
organi competenti; |
|
c) formazione a tempo pieno sotto il
controllo delle autorita' o enti competenti. |
|
3. Il rilascio di un diploma di medico
chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico
chirurgo di cui allĠallegato V, punto 5.1.1. |
|
4. Le durate minime della formazione
specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di
tale formazione, nellĠallegato V, punto 5.1.3. |
|
5. I titoli di formazione di medico
specialista di cui allĠarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od
organi competenti di cui allĠallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la
formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati
membri cosi' come riportato allĠallegato V, 5.1.3. |
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Art. 35. |
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Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti |
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1. I cittadini di cui allĠarticolo 2,
comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui allĠallegato
V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione
medico specialistica, svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era
disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione
di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del
loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo di specializzazione
sia accompagnato da un attestato rilasciato dallĠautorita' competente dello
Stato membro presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dellĠattivita'
specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque
precedenti il rilascio dellĠattestato. |
|
2. é riconosciuto il titolo di medico
specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui allĠarticolo 2,
comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1Ħ
gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 34, se ad esso si accompagna un certificato
rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati
hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel
contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale
1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di
conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono
titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, allĠallegato V, punti
5.1.2 e 5.1.3. |
|
3. Laddove siano state abrogate le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei
titoli di formazione di medico specialista di cui allĠallegato V, punti 5.1.2
e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti
sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri
in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese
dellĠUnione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli
di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo
Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale lĠItalia ha
cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione
interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano
allĠallegato V. 5.1.3. |
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Art. 36. |
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Formazione specifica in medicina
generale |
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1. LĠammissione alla formazione
specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di
cui allĠarticolo 33. |
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2. Il corso di formazione specifica in
medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in
medicina e chirurgia, abilitati allĠesercizio professionale. |
|
3. Al termine del suddetto corso e'
rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale. |
|
4. Fatto salvo quanto indicato
dallĠarticolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei
partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita'
didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni
e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di
formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province
autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della
salute. |
|
5. La durata del corso di cui al comma
2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a
quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in
medicina e chirurgia di cui allĠarticolo 33, se detta formazione e' stata
dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nellĠambito di uno
studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i
medici dispensano cure primarie. AllĠinizio di ogni anno accademico, le
universita' notificano lĠattivazione di tali periodi di formazione al
Ministero della salute e al Ministero dellĠuniversita' e della ricerca. |
|
6. Il corso di formazione specifica in
medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle
regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica. |
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Art. 37. |
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Diritti acquisiti specifici dei medici
di medicina generale |
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1. Hanno altresi' diritto ad esercitare
lĠattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici
chirurghi abilitati allĠesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994. |
|
2. Detto diritto e' esteso ai medici,
cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti allĠalbo dei medici
chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari,
alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per lĠattivita'
di medico in medicina generale. |
|
3. Ai cittadini di cui allĠarticolo 2,
comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a
seguito di un ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33, titolari di diritti
acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da
ciascuno Stato membro ed indicato nellĠallegato V, punto 5.1.4, e'
riconosciuto il diritto di esercitare in Italia lĠattivita' di medico di
medicina generale senza il titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto
5.1.4. |
|
4. I cittadini comunitari di cui al
comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono
produrre una certificazione rilasciata dallĠautorita' competente dello Stato
membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato
lĠattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di
previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto
5.1.4. |
|
5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che
intendono esercitare lĠattivita' professionale in qualita' di medico di
medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli
altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica
in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al
competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della
documentazione comprovante i diritti acquisiti. |
|
6. Il Ministero della salute fornisce a
richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni
inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere
lĠammissione allĠesercizio dellĠattivita' specifica in medicina generale nei
Paesi dellĠUnione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa
acquisizione della relativa documentazione. |
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SEZIONE III |
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Infermiere responsabile dellĠassistenza
generale |
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Art. 38. |
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Formazione dĠinfermiere responsabile
dellĠassistenza generale |
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1. LĠammissione alla formazione
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale e' subordinata al
compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un
diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi
competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento
di un esame dĠammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri. |
|
2. La formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale avviene a tempo pieno con un programma
che corrisponde almeno a quello di cui allĠallegato V, punto 5.2.1. |
|
3. La formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale comprende almeno tre anni di studi o
4.600 ore dĠinsegnamento teorico e clinico. LĠinsegnamento teorico
rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata
minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a
persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre
formazioni di livello almeno equivalente. |
|
4. LĠinsegnamento teorico e' la parte di
formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti
professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie
globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e
da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi
dĠinsegnamento scelti dallĠente di formazione. |
|
5. LĠinsegnamento clinico e' la parte di
formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende,
nellĠambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita'
sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure
infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli
apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un
capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche lĠeducazione
alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno allĠistituzione
sanitaria o alla collettivita'. LĠistituzione incaricata della formazione
dĠinfermiere e' responsabile del coordinamento tra lĠinsegnamento teorico e
quello clinico per tutto il programma di studi. LĠattivita' dĠinsegnamento ha
luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto
la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e
lĠassistenza di altri infermieri qualificati. AllĠattivita' dellĠinsegnamento
potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri
partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui
queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad
assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano. |
|
6. La formazione di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale garantisce lĠacquisizione da parte
dellĠinteressato delle conoscenze e competenze seguenti: |
|
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze
che sono alla base dellĠassistenza infermieristica di carattere generale,
compresa una sufficiente conoscenza dellĠorganismo, delle funzioni
fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate,
nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e lĠambiente fisico e
sociale dellĠessere umano; |
|
b) una sufficiente conoscenza della
natura e dellĠetica della professione e dei principi generali riguardanti la
salute e lĠassistenza infermieristica; |
|
c) unĠadeguata esperienza clinica; tale
esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe
essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato
e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e lĠattrezzatura siano
adeguati allĠassistenza infermieristica dei pazienti; |
|
d) la capacita' di partecipare alla
formazione del personale sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale
personale; |
|
e) unĠesperienza di collaborazione con
altre persone che svolgono unĠattivita' nel settore sanitario. |
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Art. 39. |
|
Esercizio delle attivita' professionali
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale |
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1. Le attivita' professionali
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale sono le attivita'
esercitate a titolo professionale e indicate nellĠallegato V, punto 5.2.2. |
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Art. 40. |
|
Diritti acquisiti specifici agli
infermieri responsabili dellĠassistenza generale |
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1. Se agli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale si applicano le norme generali sui diritti
acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena
responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle
cure infermieristiche ai pazienti. |
|
2. Per quanto riguarda i titoli polacchi
di formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, si applicano
solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini
degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile
dellĠassistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente
formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 38 vengono
riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale se corredati di un
certificato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita'
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale per il periodo di seguito
specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom
licencjata pielgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato; b) titolo di formazione di grado
diploma di infermiere (dyplom pielgniarki albo pielgniarki dyplomowanej)
che attesta il completamento dellĠistruzione post-secondaria ottenuto da una
scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni
precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono aver
incluso lĠassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione,
lĠorganizzazione e la prestazione delle attivita' infermieristiche nei
confronti del paziente. |
|
3. Vengono riconosciuti, inoltre, i
titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato
anteriormente al 1Ħ maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa
i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 32, sancita dal titolo
di Çlicenza di infermiereÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile
2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11
maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola
secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di
infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n.
110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello
degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la
Polonia, sono definite nellĠallegato V, 5.2.2. |
|
4. Per i cittadini degli Stati membri i
cui titoli di infermiere responsabile dellĠassistenza generale sono stati
rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Romania
anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 38, e' riconosciuto il
titolo di formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza generale
(certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con
istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova
sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri lĠeffettivo e
lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio
della Romania, delle attivita' di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti
la data di rilascio dellĠattestato. Le suddette attivita' devono aver incluso
lĠassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione,
lĠorganizzazione e lo svolgimento delle attivita' infermieristiche nei
confronti del paziente. |
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SEZIONE IV |
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Odontoiatra |
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Art. 41. |
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Formazione dellĠodontoiatra |
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1. LĠammissione alla formazione di
odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'. |
|
2. La formazione dellĠodontoiatra
comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di
cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il
conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
corrisponde almeno a quello di cui allĠallegato V, punto 5.3.1. Detti studi
sono effettuati presso unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
|
3. La formazione dellĠodontoiatra
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate
conoscenze e competenze: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fonda lĠodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle
funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
allĠanalisi dei dati; |
|
b) adeguate conoscenze della
costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate,
nonche' del modo in cui lĠambiente naturale e sociale influisce sullo stato
di salute dellĠuomo, nella misura in cui cio' sia correlato allĠodontoiatria;
|
|
c) adeguate conoscenze della struttura e
della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e
malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il
benessere fisico e sociale del paziente; |
|
d) adeguata conoscenza delle discipline
e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie,
lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi
tessuti, nonche' dellĠodontoiatria sotto lĠaspetto preventivo, diagnostico e
terapeutico; |
|
e) adeguata esperienza clinica acquisita
sotto opportuno controllo. |
|
4. La formazione di odontoiatra
conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita'
inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle
malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. |
|
5. Le attivita' professionali
dellĠodontoiatra sono stabilite dallĠarticolo 1 della legge 24 luglio 1985,
n. 409. |
|
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Art. 42. |
|
Formazione di odontoiatra specialista |
|
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|
1. LĠammissione alle scuole di
specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa
abilitazione allĠesercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento
con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nellĠambito del ciclo
di formazione di cui allĠarticolo 41. |
|
2. Accedono alle scuole di
specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono
in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43. |
|
3. La formazione dellĠodontoiatra
specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso
una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale
fine dalle universita'. |
|
4. La formazione di odontoiatra
specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni,
sotto il controllo delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la
partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita'
proprie della disciplina. |
|
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Art. 43. |
|
Diritti acquisiti specifici degli
odontoiatri |
|
|
|
1. Ai fini dellĠesercizio dellĠattivita'
professionale di odontoiatra di cui allĠallegato V, punto 5.3.2, ai cittadini
di cui allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato
in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato
la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti
Stati nellĠallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione
di medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita'
competente dello Stato di provenienza. |
|
2. Detto attestato deve certificare il
contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni: |
|
a) che tali cittadini hanno esercitato
effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza
lĠattivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel
corso dei cinque precedenti il rilascio dellĠattestato; |
|
b) che tali persone sono autorizzate a
esercitare la suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del
titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nellĠallegato V,
punto 5.3.2. |
|
3. é dispensato dal requisito della
pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha
portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello
Stato di provenienza dellĠinteressato certificano equivalenti alla formazione
di cui allĠarticolo 41. |
|
4. Per quanto riguarda la Repubblica
Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nellĠex
Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e
slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti. |
|
5. Il Ministero della salute, previi
opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione
in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione
universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre
1984. LĠattestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni: |
|
a) che tali persone hanno superato la
specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane
per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello
paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per
lĠItalia allĠallegato V, punto 5.3.2; |
|
b) che tali persone hanno esercitato
effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia lĠattivita'
professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque precedenti il rilascio dellĠattestato; |
|
c) che tali persone sono autorizzate a
esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale
lĠattivita' professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei
possessori del titolo di formazione indicato per lĠItalia allĠallegato V,
punto 5.3.2. |
|
6. é dispensato dalla prova
attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine
studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni
accertamenti presso il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca ed in
collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
certificano equivalenti alla formazione di cui allĠarticolo 41. Sono
equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione
universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre
anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994. |
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SEZIONE V |
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Veterinario |
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Art. 44. |
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Formazione del medico veterinario |
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1. LĠammissione alla formazione del
medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'. |
|
2. Il diploma di laurea in medicina
veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e
pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati
presso unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
|
3. Il ciclo di formazione per il
conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma
indicato nellĠallegato V, punto 5.4.1. |
|
4. La formazione di medico veterinario
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate
conoscenze e competenze: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario; |
|
b) adeguate conoscenze della struttura e
delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della
loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro
alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e
conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze; |
|
c) adeguate conoscenze nel settore del
comportamento e della protezione degli animali; |
|
d) adeguate conoscenze delle cause,
della natura, dellĠevoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia
delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra
queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili allĠuomo; |
|
e) adeguate conoscenze della medicina
preventiva; |
|
f) adeguate conoscenze dellĠigiene e
della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti
alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano; |
|
g) adeguate conoscenze per quanto
riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
alle materie summenzionate; |
|
h) unĠadeguata esperienza clinica e
pratica sotto opportuno controllo. |
|
|
|
Art. 45. |
|
Diritti acquisiti specifici dei medici
veterinari |
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|
1. Fatto salvo lĠarticolo 32, ai
cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di
veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente
formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e'
riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato
rilasciato dallĠautorita' competente dellĠEstonia attestante che detti
cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto lĠattivita' professionale
di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi
nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato. |
|
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SEZIONE VI |
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Ostetrica |
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Art. 46. |
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Formazione di ostetrica |
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1. La formazione di ostetrica comprende
almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo
pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita'
I) vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1; b) una
formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II),
vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1 le cui
materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale. LĠente incaricato della
formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e
pratica per tutto il programma di studi. |
|
2. LĠaccesso alla formazione di
ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono: |
|
a) compimento almeno dei primi dieci
anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o |
|
b) possesso di un titolo di formazione
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V,
5.5.1, per la possibilita' II. |
|
3. La formazione di ostetrica garantisce
lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle conoscenze e competenze
seguenti: |
|
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze
che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo
dellĠostetricia e della ginecologia; |
|
b) unĠadeguata conoscenza della
deontologia e della legislazione professionale; |
|
c) unĠapprofondita conoscenza delle
funzioni biologiche, dellĠanatomia e della fisiologia nei settori
dellĠostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo
stato di salute e lĠambiente fisico e sociale dellĠessere umano e del suo
comportamento; |
|
d) unĠadeguata esperienza clinica
acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti
autorizzati; |
|
e) la necessaria comprensione della
formazione del personale sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale
personale. |
|
|
|
Art. 47. |
|
Condizioni per il riconoscimento del
titolo di formazione di ostetrica |
|
|
|
1. I titoli di formazione di ostetrica
di cui allĠallegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico
ai sensi dellĠarticolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti: |
|
a) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno tre anni: |
|
1) subordinata al possesso di un
diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti
universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che
garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure |
|
2) seguita da una pratica professionale
di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del
comma 2; |
|
b) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo
di formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale di cui
allĠallegato V, punto 5.2.2; |
|
c) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo
di formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale di cui
allĠallegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per
la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2. |
|
2. LĠattestato di cui al comma 1 e'
rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro dĠorigine e
certifica che il titolare, dopo lĠacquisizione del titolo di formazione di
ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un
istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di
ostetrica per il periodo corrispondente. |
|
|
|
Art. 48. |
|
Esercizio delle attivita' professionali
di ostetrica |
|
|
|
1. Le disposizioni della presente sezione
si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione
vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di
cui allĠallegato V, punto 5.5.2. |
|
2. Le ostetriche sono autorizzate
allĠesercizio delle seguenti attivita': |
|
a) fornire una buona informazione e dare
consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare; |
|
b) accertare la gravidanza e in seguito
sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato
alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo
dellĠevoluzione della gravidanza normale; |
|
c) prescrivere gli esami necessari per
la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio; |
|
d) predisporre programmi di preparazione
dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al
parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione; |
|
e) assistere la partoriente durante il
travaglio e sorvegliare lo stato del feto nellĠutero con i mezzi clinici e
tecnici appropriati; |
|
f) praticare il parto normale, quando si
tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, lĠepisiotomia e,
in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione
podalica; |
|
g) individuare nella madre o nel bambino
i segni di anomalie che richiedono lĠintervento di un medico e assistere
questĠultimo in caso dĠintervento; prendere i provvedimenti dĠurgenza che si
impongono in assenza del medico e, in particolare, lĠestrazione manuale della
placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale; |
|
h) esaminare il neonato e averne cura;
prendere ogni iniziativa che sĠimponga in caso di necessita' e,
eventualmente, praticare la rianimazione immediata; |
|
i) assistere la partoriente, sorvegliare
il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa
allevare il neonato nel modo migliore; |
|
l) praticare le cure prescritte da un
medico; |
|
m) redigere i necessari rapporti
scritti. |
|
|
|
Art. 49. |
|
Diritti acquisiti specifici alle
ostetriche |
|
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|
1. Viene riconosciuta come prova
sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dellĠUnione europea, i
cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 46 ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono riconoscibili
solo se accompagnati dallĠattestato di pratica professionale di cui al
suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati
membri prima della data di riferimento di cui allĠallegato V, punto 5.5.2,
accompagnati da un attestato che certifichi lĠeffettivo e lecito esercizio da
parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni
consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellĠattestato. |
|
2. Le condizioni di cui al comma 1 si
applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex
Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 46, ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dallĠattestato di pratica professionale di
cui allĠarticolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del
3 ottobre 1990. |
|
3. Per i cittadini degli Stati membri i
cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui
corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio
2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui
allĠarticolo 41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti
come prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attivita' di
ostetrica per il periodo di seguito specificato: |
|
a) titolo di formazione di grado licenza
in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi
nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato; |
|
b) titolo di formazione di grado diploma
in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione
post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom
polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il
rilascio del certificato. |
|
4. Vengono riconosciuti i titoli di
ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente
formazione anteriormente al 1Ħ maggio 2004, che non soddisfa i requisiti
minimi di formazione di cui allĠarticolo 41, sancita dal titolo di Çlicenza
di ostetricaÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile
2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11
maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola
secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di
infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n.
110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello
delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la
Polonia, sono definite nellĠallegato V, 5.5.2. |
|
5. Per i cittadini degli Stati membri i
cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetric-ginecologie)
sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione
allĠUnione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova
sufficiente ai fini dellĠesercizio delle attivita' di ostetrica, se corredati
da un attestato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte
degli interessati, nel territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica
per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il
rilascio del certificato. |
|
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SEZIONE VII |
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Farmacista |
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Art. 50. |
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Formazione di farmacista |
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|
1. LĠammissione alla formazione di
farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'. |
|
2. Il titolo di formazione di farmacista
sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a)
quattro anni dĠinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una
universita', un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o
sotto la sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una
farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del
servizio farmaceutico di questĠultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno
sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.6.1. |
|
3. La formazione di farmacista
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate
conoscenze e competenze: |
|
a) unĠadeguata conoscenza dei medicinali
e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; |
|
b) unĠadeguata conoscenza della
tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali; |
|
c) unĠadeguata conoscenza del
metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dellĠazione delle
sostanze tossiche e dellĠutilizzazione dei medicinali stessi; |
|
d) unĠadeguata conoscenza che consenta
di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su
tale base fornire le informazioni appropriate; |
|
e) unĠadeguata conoscenza delle norme e
delle condizioni che disciplinano lĠesercizio delle attivita' farmaceutiche. |
|
|
|
Art. 51. |
|
Esercizio delle attivita' professionali
di farmacista |
|
|
|
1. I titolari del titolo di formazione
universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione
allĠesercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi
le condizioni di formazione di cui allĠarticolo 50, sono autorizzati ad
accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le
disposizioni che prevedono, nellĠordinamento nazionale, ulteriori requisiti
per lĠesercizio delle stesse: |
|
a) preparazione della forma farmaceutica
dei medicinali; |
|
b) fabbricazione e controllo dei
medicinali; |
|
c) controllo dei medicinali in un
laboratorio di controllo dei medicinali; |
|
d) immagazzinamento, conservazione e
distribuzione dei medicinali nella fase di commercio allĠingrosso; |
|
e) preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al
pubblico; |
|
f) preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali; |
|
g) diffusione di informazioni e consigli
nel settore dei medicinali. |
|
|
|
SEZIONE VIII |
|
Architetto |
|
|
|
Art. 52. |
|
Formazione di architetto |
|
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|
1. La formazione di architetto comprende
almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui
almeno tre a tempo pieno, in unĠuniversita' o un istituto di insegnamento
comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame
di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui
elemento principale e' lĠarchitettura, deve mantenere un equilibrio tra gli
aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire lĠacquisizione
delle seguenti conoscenze e competenze: |
|
a) capacita' di creare progetti
architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; |
|
b) adeguata conoscenza della storia e
delle teorie dellĠarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane
ad essa attinenti; |
|
c) conoscenza delle belle arti in quanto
fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica; |
|
d) adeguata conoscenza in materia di
urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
|
|
e) capacita' di cogliere i rapporti tra
uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere
architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dellĠuomo; |
|
f) capacita' di capire lĠimportanza
della professione e delle funzioni dellĠarchitetto nella societa', in
particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; |
|
g) conoscenza dei metodi dĠindagine e di
preparazione del progetto di costruzione; |
|
h) conoscenza dei problemi di concezione
strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la
progettazione degli edifici; |
|
i) conoscenza adeguata dei problemi
fisici e delle tecnologie, nonche' della funzione degli edifici, in modo da
renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; |
|
l) capacita' tecnica che consenta di
progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti
imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; |
|
m) conoscenza adeguata delle industrie,
organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare
progetti di edifici e per lĠintegrazione dei piani nella pianificazione
generale. |
|
|
|
Art. 53. |
|
Deroghe alle condizioni della formazione
di architetto |
|
|
|
1. In deroga allĠarticolo 52, e'
riconosciuta soddisfare lĠarticolo 31 anche la formazione impartita in tre
anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore
al 5 agosto 1985, che da' accesso alle attivita' di cui allĠarticolo 54 in
tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purche' la
formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di
quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un
certificato rilasciato dallĠordine professionale cui e' iscritto lĠarchitetto
che desidera beneficiare delle disposizioni della presente sezione. |
|
2. LĠordine professionale deve
preventivamente stabilire che i lavori compiuti dallĠarchitetto interessato
in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le
conoscenze e competenze di cui allĠarticolo 52, comma 1. Il certificato e'
rilasciato con la stessa procedura che si applica allĠiscrizione allĠordine
professionale. |
|
3. In deroga allĠarticolo 52, e'
riconosciuta soddisfare lĠarticolo 31 anche la formazione acquisita nel
quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale,
nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da
parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dellĠarchitettura sotto
il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. LĠesame deve
essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di
cui allĠarticolo 52, comma 1. |
|
|
|
Art. 54. |
|
Esercizio dellĠattivita' |
|
|
|
1. Il riconoscimento attribuisce ai
diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi
rilasciati dallo Stato italiano per lĠaccesso allĠattivita' nel settore
dellĠarchitettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di
architetto. |
|
2. Il riconoscimento attribuisce il
diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e
consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione,
secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella
lingua di questi. |
|
|
|
Art. 55. |
|
Diritti acquisiti specifici degli
architetti |
|
|
|
1. I titoli di formazione di architetto,
di cui allĠallegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono
una formazione iniziata entro lĠanno accademico di riferimento di cui al
suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui
allĠarticolo 47, attribuendo loro ai fini dellĠaccesso e dellĠesercizio delle
attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio
dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. |
|
2. Sono riconosciuti gli attestati delle
autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la
rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dellĠ8
maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e
quelli al suddetto allegato. |
|
|
|
Art. 56. |
|
Esercizio della professione di
architetto in altri Stati membri |
|
|
|
1. Ai fini del riconoscimento in altri
Stati dellĠUnione europea o negli altri Stati aderenti allĠAccordo sullo
spazio economico europeo, il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
certifica il valore abilitante allĠesercizio della professione dei titoli
conseguiti in Italia. |
|
|
|
Art. 57. |
|
Servizi di informazione |
|
|
|
1. I Consigli dellĠordine degli
architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dellĠordine degli
architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla
legislazione e deontologia professionale. |
|
2. Gli ordini possono attivare corsi,
con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze
linguistiche necessarie allĠesercizio dellĠattivita' professionale. |
|
|
|
Art. 58. |
|
Regolamento |
|
|
|
1. Con decreto del Ministro
dellĠuniversita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ai sensi dellĠarticolo 17, commi 3 e 4, legge
23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della
disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione allĠalbo od al
registro e sulla tenuta di questo. |
|
|
|
TITOLO IV |
|
DISPOSIZIONI FINALI |
|
|
|
Art. 59. |
|
Libera prestazione di servizi per
lĠattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico |
|
|
|
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
dĠintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui
allĠarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellĠarticolo 9, comma 3,
criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della
occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per
lĠattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico. |
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
dĠintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui
allĠarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellĠarticolo 9, comma 3,
criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della
occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per
lĠattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.[96] |
|
|
Art. 60. |
|
Abrogazioni |
|
|
|
1. A fare data dallĠentrata in vigore
del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dellĠarticolo 201 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta'
industriale. |
|
2. A fare data dallĠentrata in vigore
del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo
20 settembre 2002, n. 229. |
|
3. Il riferimento ai decreti legislativi
27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellĠarticolo 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta
attribuito allĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 la scelta della
eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. |
|
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti
disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2
maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto. |
|
|
|
Art. 61. |
|
Clausola di invarianza finanziaria |
|
|
|
1. DallĠattuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|
2. Alle attivita' previste dal presente
decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
L. 125/2008 *
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 8
Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno
...
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete
informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
per l'accesso allo schedario dei documenti d'identit rubati o smarriti,
nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma
1, sono effettuati con le modalit stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI.
Art.
9
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: Çcentro di permanenza
temporaneaÈ ovvero: Çcentro di permanenza temporanea ed assistenzaÈ sono
sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento,
dalle seguenti: Çcentro di identificazione ed espulsioneÈ quale nuova
denominazione delle medesime strutture.
L.
133/2008 *
Legge 6 Agosto 2008, n. 133,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 147/2013 |
|
|
Articolo 11. |
|
(Piano Casa). |
|
|
|
... |
|
2. Il piano e' rivolto all'incremento
del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a
prima casa per: |
|
a) nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito; |
|
b) giovani coppie a basso reddito; |
|
c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate; |
|
d) studenti fuori sede; |
|
e) soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio; |
|
f) altri soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; |
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g) immigrati regolari a basso
reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione. |
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... |
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13. Ai fini del riparto del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi
necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. |
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Articolo 20. |
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(Disposizioni in materia contributiva). |
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... |
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10. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio
nazionale. |
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... |
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Articolo 81. |
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(Settori petrolifero e del gas). |
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32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere
le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda
di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in
condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33,
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere
a carico dello Stato. |
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere
le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda
di queste, e' concessa ai residenti cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo,[97]
che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del
comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato. |
... |
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Articolo 83 |
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(Efficienza
dell'Amministrazione finanziaria) |
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1. Al fine di garantire maggiore
efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura
fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche
sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro
possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio
telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei
dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro. |
|
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1
con apposita convenzione. |
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... |
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L. 88/2009 *
Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
(Disposizioni rilevanti)
Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
...
d) dopo lĠarticolo 14 e' inserito il seguente:
ÇArt. 14-bis. - (Parita' di trattamento)
1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi
della Comunita' europea
e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni
caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme
dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini
comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionaleÈ.
...
L.
94/2009 *
Legge 15 Luglio 2009, n. 94,
Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1.
1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del
codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi.[98]
...
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate
le seguenti modificazioni:
...
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
ÇArt. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di
flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria
chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente
l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria
del pubblico ministero, contiene:
a) le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa
indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi,
indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando
un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i
presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta
manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e
al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione
del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sar giudicato in
contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sar assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori
hanno facolt di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando
ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere
la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero
se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o
privazione della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres
richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace
con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo
20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3,
secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del
comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento,
salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato
non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale,
la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui
al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e
del provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente
al difensoreÈ;
c) dopo l'articolo 32 inserito il seguente:
ÇArt. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli
articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia
giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero d lettura dell'imputazione.
5. L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale
facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine
non pu essere superiore a quarantotto oreÈ;
...
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
primo comma inserito il seguente:
ÇL'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarieÈ.
...
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer)
acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il
soggetto che ordina l'operazione un cittadino extracomunitario. Il documento
conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dell'interno
emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In
mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita
segnalazione all'autorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati
identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione
sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivit
finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
...
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22[99] si applicano ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gi trattenuti nei centri
di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente
legge.
...
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole:
Çtrascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ sono sostituite
dalle seguenti: Çtrascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ.
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalit di cui
all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33,
comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione,
quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
...
Art.
2
...
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: Çovvero del delitto di cui all'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356È.
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dal
seguente: ÇDisposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniereÈ.
...
Art.
3
...
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
...
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola:
Ç600-quinquies,È inserita la seguente: Ç600-octies,È;
...
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla
seguente:
Çe) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2),
prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi
casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penaleÈ;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) inserita la
seguente:
Çf-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo
e secondo comma, del codice penaleÈ.
...
38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sostituito dal seguente:
ÇAi fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha
fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio
domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione,
tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo
svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.
In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascitaÈ.
39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, inserito il seguente:
Çé comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro
nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalit di
funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIAÈ.
40. I sindaci, previa intesa
con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra
cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale.[100]
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari
previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altres, al loro
periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli
altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte
negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse
economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i
requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalit di
tenuta dei relativi elenchi.
44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
...
L. 102/2009 *
Legge 3 Agosto
2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1-ter
Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle
famiglie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai
datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano
irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani
o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori
extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad
occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,
adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che
ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1Ħ
al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il
lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea,
mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata
previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata,
con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a
pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati
relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del
lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e
l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente
valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore
di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un
reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo
forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla
richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma
1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008,
concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata,
per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti
affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data
della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta
di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno,
convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il
datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di
assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione,
una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la
limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta
l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del
comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza
ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita'
di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non
costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al
comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data
della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve
effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme
le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di
soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente
articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per
le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale,
con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al
comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della
dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla
data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi
previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente
alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore
di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai
sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione
prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione
del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto,
nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e'
punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso
attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con
l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero
extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica
al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei
versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai
sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371
milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle
maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma
14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per
l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del
fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori
entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
D.
LGS 59/2010
*
Decreto legislativo 26 Marzo
2010, n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
PARTE PRIMA
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
(Ambito di applicazione)
Art. 1
(Oggetto e finalita')
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla
fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente
decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m),
della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale.
3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle
disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza
concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nelle norme del presente decreto.
Art. 2
(Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle attivita' connesse con l'esercizio di
pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e
specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per
oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre
collettivita' pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attivita' di
servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale
assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da
soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che
operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3. Il Ministro per le politiche europee ed i
Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare
uno o piu' decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi
che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque
escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
Art. 3
(Servizi sociali)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza
all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o
permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da
prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi
caritatevoli.
Art. 4
(Servizi finanziari)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel
settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la
gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore
degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1Ħ settembre
1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari
di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui
alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.
Art. 5
(Servizi di comunicazione)
1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del
presente decreto.
Art. 6
(Servizi di trasporto)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie
navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,
di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto
con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono
servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
Art. 7
(Altri servizi esclusi)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori
forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici
forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni
sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura
sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di
finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi
cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e
trasmissione, e i servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le
lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di
acquisizione del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.
Capo II
(Definizioni e principi generali)
Art. 8
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere
intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza
vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi
non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la
cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente
al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua
forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un
servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia
cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti
dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera
b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi,
fruisce o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel
cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio considerato;
e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo
indeterminato di un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore,
svolta con un'infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura,
non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad
un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un
provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al
suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime
autorizzatorio la dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a). di cui
all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un
obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il
destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della
specifica attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti,
provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi
e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia
ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita'
pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita'
delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello
svolgimento della loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo
privato;
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni
di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica,
l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela
dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento
dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle
transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso
l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di
politica sociale e di politica culturale;
i) autorita' competente: le amministrazioni statali,
regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della
disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i
collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio:
lo Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un
altro Stato membro;
m) professione regolamentata: un'attivita'
professionale o un insieme di attivita' professionali, riservate o non
riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di
comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni,
servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che
svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che esercita una
professione regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni
commerciali le informazioni seguenti:
1) le informazioni che permettono l'accesso diretto
all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare
un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o
all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in
modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo
economico.
Art. 9
(Clausola di specialita')
1. In caso di contrasto con le disposizioni del
presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme
comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attivita' di
servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse
le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione
della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di
attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di servizi
Capo I
(Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio
delle attivita' di servizi)
Art. 10
(Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di
servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e
l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta'
di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non
giustificate o discriminatorie.
2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di
un'attivita' di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione
competente di una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente
previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 11
(Requisiti vietati)
1. L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo
esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o
indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa',
sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza italiana per il
prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli
organi di direzione e vigilanza;
2) il requisito della residenza in Italia per il
prestatore, il suo personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli
organi di direzione e vigilanza;
b) il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno
Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o
associazioni professionali di altri Stati membri;
c) restrizioni della liberta', per il prestatore, di
scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare
l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o
restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di
rappresentanza, succursale o filiale;
d) condizioni di reciprocita' con lo Stato membro
nel quale il prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti
comunitari riguardanti l'energia;
e) l'applicazione caso per caso di una verifica di
natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione
degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attivita' o alla
valutazione dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di
programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di
programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da
motivi imperativi d'interesse generale;
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con
altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un
prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un
determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato
l'attivita' in Italia per un determinato periodo.
Art. 12
(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo
imperativo di interesse generale)
1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di
interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio
possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione,
essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto
forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o
di una distanza geografica minima tra prestatori;
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un
determinato statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di
una societa';
d) requisiti diversi da quelli relativi alle
questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da
quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata;
e) il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul
territorio nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di
dipendenti;
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il
prestatore deve rispettare;
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme
al suo servizio, altri servizi specifici.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i
servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di
esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione
di interesse pubblico.
3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle
questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
quelli previsti in altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata.
Art. 13
(Notifiche)
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i
requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica
alla Commissione europea.
2. Le autorita' competenti comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne da'
contestuale comunicazione all'autorita' competente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette,
altresi', alle autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12
notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni
assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.
4. La notifica di un progetto di disposizione ai
sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della
direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.
Capo II
Disposizioni generali in materia di regimi
autorizzatori
Art. 14
(Regimi autorizzatori)
1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative
ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere
istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse
generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita', nonche' delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nelle materie di legislazione concorrente, le
Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento
e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali
determinati dalla legislazione dello Stato.
3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso
e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste
un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla
scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili.
4. Le disposizioni del presente capo non si
applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati
direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.
Art. 15
(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni
alle quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizi
sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse
generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
2. I requisiti e i controlli equivalenti o
sostanzialmente comparabili quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia'
assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini
della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo
autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro
Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.
Art. 16
(Selezione tra diversi candidati)
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli
autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato
per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita'
tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di
selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la
pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di
selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di
salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della
sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi
imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e'
rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone,
ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.
Art. 17
(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)
1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio
riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al
presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di
cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.
2. Qualora sussista un motivo imperativo di
interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con
l'adozione di un provvedimento espresso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento
decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione
necessaria ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio.
4. Le autorita' competenti assicurano che per ogni
domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve
contenere le informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del
procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una
sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si
conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in
mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e' considerata
come rilasciata.
5. Quando la domanda e' presentata per via
telematica la ricevuta e' inviata tramite posta elettronica.
Art. 18
(Autorita' preposte al rilascio delle
autorizzazioni)
1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e
organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualita' di
autorita' competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o
dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attivita'
di servizi e' vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione,
anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non
riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti
sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la
consultazione del grande pubblico.
Art. 19
(Efficacia delle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione permette al prestatore di
accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio
nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o
uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione
specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del
territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di
interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che
non ricorra uno dei seguenti casi:
a) previsione di un rinnovo automatico, purche'
compatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli
che possono essere rilasciati;
c) limitazione della durata giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione,
la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui e'
subordinato il suo ottenimento. Le autorita' competenti possono periodicamente
verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione,
anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.
4. E' consentita la previsione di un termine, anche
a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per
la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi
per il mancato avvio.
Titolo III
Libera prestazione dei servizi
Art. 20
(Esercizio di attivita' di servizi in regime di
libera prestazione)
1. La prestazione temporanea e occasionale di
servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la
sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale
all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.
2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi
stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di
prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE.
Art. 21
(Requisiti da giustificare)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20,
commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore
stabilito in un altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito
in Italia;
b) l'obbligo per il prestatore di ottenere
un'autorizzazione dalle autorita' competenti, compresa l'iscrizione in un
registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal
presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in
Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d) l'applicazione di un regime contrattuale
particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la
prestazione di servizi a titolo indipendente;
e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso
di un documento di identita' specifico per l'esercizio di un'attivita' di servizi
rilasciato in Italia;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di
salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e
di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei
servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente
decreto.
2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal
comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e
proporzionalita'.
Art. 22
(Deroghe al regime della libera prestazione)
1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si
applicano:
a) ai servizi di interesse economico generale ivi
inclusi i seguenti:
1) nel settore postale, i servizi contemplati dal
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
2) servizi di generazione, trasmissione,
distribuzione e fornitura dell'energia elettrica;
3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e
stoccaggio di gas naturale;
4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e
i servizi di gestione delle acque reflue;
5) il trattamento dei rifiuti;
b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72;
c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio
1982, n. 31;
e) alle attivita' di recupero giudiziario dei
crediti;
f) alle materie disciplinate dal titolo II del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE;
g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE)
1408/71;
h) per quanto riguarda le formalita' amministrative
relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle
questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi
che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di
servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di
soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le
materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1Ħ
febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal
suo territorio;
m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui
alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
n) agli atti per i quali la legge richiede
l'intervento di un notaio;
o) alle materie disciplinate dalla direttiva
2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
p) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing
in un altro Stato membro;
q) alle disposizioni riguardanti obblighi
contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate
in virtu' delle norme di diritto internazionale privato.
Art. 23
(Condizioni di lavoro)
1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una
prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti
in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo
del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, applicabili ai
lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo
in cui i lavoratori svolgono la propria attivita' in posizione di distacco, in
conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento
della direttiva 96/71/CE.
Art. 24
(Parita' di trattamento)
1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici
costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in
Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo,
nonche' di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3.
Titolo IV - Semplificazione amministrativa
Art. 25
(Sportello unico)
1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte
le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di servizi attraverso
lo sportello unico per le attivita' produttive.
2. I prestatori presentano le domande necessarie per
l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello
unico di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori possono
rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui
all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in assenza di
provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al
registro delle imprese, il portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di
contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorita'
competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.
6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire
che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori
formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie
a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorita'
competenti, nonche' le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati,
o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei
seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano
nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino
la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e'
rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica
dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi
imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua
competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrita'
personale e l'idoneita' a svolgere la richiesta attivita' di servizi, ovvero
verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento puo' essere
espletato in modalita' non interamente telematica.
Art. 26
(Diritto all'informazione)
1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente
decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in
Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in
contatto con le autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di
esercizio delle attivita' di servizi;
e) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche
dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di
controversie tra le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o
tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse
dalle autorita' competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo
sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti
di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati.
L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima
sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di
cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa
senza indugio il richiedente.
Art. 27
(Certificazioni)
1. Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a
un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro
documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e' rispettato.
Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia
conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi
previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi
imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza.
Ove necessario, le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli atti relativi a
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a
responsabilita' limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicita'
nel registro delle imprese.
Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari
Art. 28
(Restrizioni vietate)
1. La fruizione di un servizio fornito da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai
seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il destinatario di ottenere
un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una
dichiarazione presso di esse;
b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti
finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e'
stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.
Art. 29
(Divieto di discriminazioni)
1. Al destinatario non possono essere imposti
requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalita' o sul suo luogo di
residenza.
2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere
condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni
discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del
destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso
differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri
oggettivi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 30
(Assistenza ai destinatari)
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
affinche' siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attivita' di
servizi che ne facciano richiesta:
a) informazioni generali sui requisiti applicati
negli altri Stati membri in materia di accesso alle attivita' di servizi e al
loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso
esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni,
compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le
quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Per le imprese destinatarie di attivita' di
servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle
Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Titolo VI - Qualita' dei servizi
Art. 31
(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1. I prestatori forniscono al destinatario in modo
chiaro e senza ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o
in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale
al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in
contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via
elettronica;
b) ove siano iscritti in un registro commerciale o
altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero
di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di
autorizzazione, i dati dell'autorita' competente o dello sportello unico; d) ove
esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la
qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali
applicate dal prestatore; g) esistenza di eventuali clausole contrattuali
utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla
giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita,
non imposta dalla legge;
i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito
dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non
gia' apparenti dal contesto;
m) eventuale assicurazione o le garanzie per
responsabilita' professionale, in particolare il nome e l'indirizzo
dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le
quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza
di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di
cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della
prestazione del servizio o di stipula del contratto;
c) rendendole facilmente accessibili per via
elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
d) indicandole in tutti i documenti informativi che
fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. I prestatori, su richiesta del destinatario,
comunicano le seguenti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal
prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non
e' possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per
permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente
dettagliato;
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di
stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c) informazioni sulle loro attivita'
multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al
servizio in questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di
interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel
quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
d) gli eventuali codici di condotta ai quali il
prestatore e' assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono
essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni
linguistiche disponibili;
e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di
condotta o e' membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o
albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di
risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore
specifica in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle
caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di
risoluzione delle controversie.
Art. 32
(Risoluzione delle controversie)
1. I prestatori devono fornire i propri dati, in
particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta
elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi
quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o
chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro
domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la
corrispondenza.
2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al
comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto
degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.
4. Qualora per ottemperare a una decisione
giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le
garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore
stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa
comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul
territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive
73/239/CEE e 2002/83/CE.
5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o
membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il
ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il
destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo
dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo e' possibile reperire
informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a
tale meccanismo.
Art. 33
(Assicurazioni)
1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di
un'assicurazione di responsabilita' professionale o altra garanzia non puo'
essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se gia' coperto
da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalita' e
copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della
garanzia, nonche' eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in
cui e' gia' stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere
richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di
tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e
assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.
Art. 34
(Comunicazioni commerciali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni
commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione
regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse
generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita'.
2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano
i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. I codici deontologici assicurano che le
comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che
esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole
professionali, in conformita' del diritto comunitario, riguardanti, in particolare,
l'indipendenza, la dignita' e l'integrita' della professione, nonche' il
segreto professionale, nel rispetto della specificita' di ciascuna professione.
Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non
discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e
proporzionate.
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a
requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata
attivita' specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui
cio' sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse
in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui e' necessario
garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di
certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella
misura in cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento
delle attivita' multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le
incompatibilita' tra determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita'
che talune attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di
deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
Titolo VII - Collaborazione amministrativa
Art. 36
(Cooperazione tra autorita' nazionali competenti)
1. Al fine di garantire forme efficaci di
cooperazione amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, le
autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto
utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorita'
competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea
denominato IMI-Internal Market Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di
verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche'
il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su
misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42
sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra
autorita' competenti nazionali e comunitarie.
3. Ferme restando le competenze delle autorita' di
cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione
nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorita'
competenti nazionali nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita'
competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri
Stati membri;
d) assiste le autorita' competenti
nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorita' competenti per garantire la
mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse
con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;
4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della
rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee,
di concerto con i Ministri interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono
riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali
irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta
fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e
che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua
affidabilita' professionale.
6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle
attivita' dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle
autorita' competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i
soggetti abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in
materia di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte
all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
Art. 37
(Mutua assistenza)
1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera i), forniscono al piu' presto e per via elettronica, tramite
il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da
altri Stati membri o dalla Commissione.
2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza
dalle autorita' competenti di un altro Stato membro, le autorita' competenti di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche' i prestatori
stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni
necessarie al controllo delle attivita' di servizi.
3. Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una
richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le
autorita' competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro
richiedente al fine di trovare una soluzione.
4. Le autorita' competenti provvedono affinche' i
registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati
dalle autorita' competenti sul territorio nazionale siano altresi'
consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorita' omologhe degli
altri Stati membri.
5. Le autorita' competenti, tramite la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri
Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.
Art. 38
(Obblighi generali per le autorita' competenti)
1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul
territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le
autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le
informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro
stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta,
essi non vi esercitano attivita' in modo illegale.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1
procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato
membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti
presi. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da
assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o
atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in
altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio
alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita'
competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano
al piu' presto gli altri Stati membri e la Commissione.
Art. 39
(Controllo da parte delle autorita' competenti in
caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore
stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorita'
competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto
dei requisiti nazionali in conformita' dei poteri di sorveglianza previsti
dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul
luogo di stabilimento del prestatore.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 non
possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio
nazionale per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in
un altro Stato membro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il
dovere per le autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali
nel territorio dello Stato membro in cui e' prestato il servizio. Tali
verifiche e controlli sono effettuati dalle autorita' dello Stato membro in cui
il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita', su richiesta delle
autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i).
Art. 40
(Controllo da parte delle autorita' competenti in
caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore
comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che
possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le
autorita' competenti sono responsabili del controllo sull'attivita' del
prestatore sul territorio. In conformita' al diritto comunitario, le autorita'
competenti:
a) adottano tutte le misure necessarie al fine di
garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda
l'accesso a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;
b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini
necessarie per controllare il servizio prestato.
2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato
membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e'
stabilito per prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al
controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.
3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento,
le autorita' competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini
necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di
stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le
autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere,
caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.
4. Di loro iniziativa, le autorita' competenti
possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste
non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e'
stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
Art. 41
(Meccanismo d'allerta)
1. Qualora un'autorita' competente di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti
precisi gravi riguardanti un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un
pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul
territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al piu'
presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo
36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di
stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4,
sono disciplinate le modalita' operative e procedurali per l'inoltro
dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli
altri Stati membri, nonche' per la chiusura, la revoca e la correzione
dell'allerta stessa.
Art. 42
(Deroghe per casi individuali)
1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo
eccezionale, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato
membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui
all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali
sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria
riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario
rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del
prestatore in conformita' delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore
non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a
quelle di cui all'articolo 43, comma 2;
d) le misure sono proporzionate.
3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le
disposizioni che garantiscono la liberta' di prestazione dei servizi o che
permettono deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento
di atti comunitari.
Art. 43
(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)
1. Qualora un'autorita' competente di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste
dall'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente
articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i
procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.
2. L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede
allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del
prestatore la cui attivita' configura un pericolo per la sicurezza dei servizi,
informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e
fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle
circostanze della fattispecie.
3. Qualora l'autorita' che ha presentato la
richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato,
l'autorita' ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni
per le quali ritiene che:
a) le misure assunte o previste dallo Stato membro
di stabilimento siano insufficienti;
b) le misure che prevede di assumere rispettino le
condizioni di cui all'articolo 42.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a
notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore
l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5. Le misure possono essere assunte solo allo
scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al
comma 4.
6. In caso di urgenza, non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la
massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato
membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano
l'urgenza.
PARTE SECONDA
Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di
competenza del Ministero della giustizia
Art. 44
(Esercizio di attivita' professionale regolamentata
in regime di libera prestazione)
1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle
norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione
temporanea e occasionale di attivita' professionale regolamentata si applica
l'articolo 20 del presente decreto.
Art. 45
(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o
elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. La domanda di iscrizione in albi, registri o
elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al
Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per
ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi
entro due mesi dalla presentazione della domanda.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi
di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il
richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al
Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia
provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del
presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio
di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si
perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio
assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove
previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi
diritto.
7. I principi contenuti nel presente articolo non si
applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che
disciplinano specifiche professioni.
Art. 46
(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o
elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per
ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di
iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni
regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale
rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del
mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle
professioni regolamentate. Il domicilio professionale e' equiparato alla
residenza.
Art. 47
(Esercizio di attivita' professionale regolamentata
in regime di stabilimento)
1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, e' consentita ad
associazioni o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.
2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e successive modificazioni.
Art. 48
(Regolamenti)
1. Su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive
modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio
delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento
professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli
architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in
particolare agli articoli 45 e 46.
Art. 49
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e
procuratore)
1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1Ħ, dopo la parola:
"Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE";
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio
professionale";
b) al quarto comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
c) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE".
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 3Ħ, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio
professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio
professionale".
5. Le espressioni: "Ministro di grazia e
giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della
giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia",
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della
giustizia".
Art. 50
(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7
gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e' apportata la seguente
modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti:
"o il domicilio professionale,";
2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n.
3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: "o
cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o";
b) al primo comma, lettera e), dopo le parole:
"la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7
gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "di
residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".
5. L'espressione "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 51
(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e
successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli
agrotecnici)
1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole:
"della Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) al primo comma, lettera d), dopo le parole:
"essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il
domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n.
251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante
risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio
professionale";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo
45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.";
c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di
residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio
professionale".
3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6
giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini
italiani," sono soppresse;
4. L'espressione "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 52
(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e
successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di
attuario)
1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942,
n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), dopo le parole:
"ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato
membro dell'Unione europea o";
b) al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla
seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in
Italia.";
c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n.
194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 2Ħ, dopo la parola:
"residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio
professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo le parole:
"di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione
europea o di Stato";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE";
3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n.
194, e successive modificazioni, e' abrogato.
4. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 53
(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito
agrario)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo
1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,".
2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n.
434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle
Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione
europea";
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la
residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n.
434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.";
3. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 54
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)
1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3
febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la
loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio
professionale,".
2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3
febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale".
3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n.
69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
b) al secondo comma, le parole da: "entro"
a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 31-bis
(Iscrizione dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel
registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente,
agli articoli 33 e 35.".
5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque
ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
6. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".".
Art. 55
(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Art. 56
(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)
1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n.
396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero
cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro
dell'Unione europea o";
b) alla lettera e), dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24
maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola:
"stranieri" e' sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri
dell'Unione europea".
3. All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n.
396, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24
maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio
professionale".
5. L'espressione: "Ministro per la grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 57
(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro)
1. All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole:
"della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola:
"domicilio" e' inserita la seguente: "professionale";
3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole:
"della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
c) al quarto comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla parola: "due";
d) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia".
Art. 58
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e
successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della
professione di geologo)
1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n.
112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero
cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro
dell'Unione europea o" ;
b) alla lettera e), dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si
applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.
L'espressione: "Ministro per la grazia e la
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia".
Art. 59
(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339,
recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12
novembre 1990, n. 339, le parole: "cittadini italiani" sono
soppresse.
Art. 60
(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59,
recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)
1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio
1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti:
"o il domicilio professionale";
2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "della
Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) al comma 3, la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
e) il comma 4, e' sostituito dal seguente "4.
Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2006/123/CE.".
3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole:
"cittadini italiani," sono soppresse.
4. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 61
(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante
modifiche all'ordinamento professionale dei geometri)
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 1), le parole: "della
Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) al comma 1, numero 3), dopo la parola:
"anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo
45 del presente decreto legislativo.".
Art. 62
(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17,
recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali)
1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle
Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione
europea" ;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il
seguente:
"5-bis. Al procedimento per l'iscrizione
nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Art. 63
(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo
professionale)
1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
Titolo II -Disposizioni relative ad alcuni
procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico
Art. 64
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il
trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita'
degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio
di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari
soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del
settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a
tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma
restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' inteso
come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero
esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di
parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni
all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non
altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita'
rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza
incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in
particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti
alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta
ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno
economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite
di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della
titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di
morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla
conformita' del locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio
delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e
svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita'
religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono
nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti
piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un
periodo superiore a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei
locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il
titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a
ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione,
qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi
l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto
1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero
quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di
prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000
euro e la chiusura dell'esercizio.".
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo
4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
Art. 65
(Esercizi di vicinato)
1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo
sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Art. 66
(Spacci interni)
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da
enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta
a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per
le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano
accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Art. 67
(Apparecchi automatici)
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare
allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.
Art. 68
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,
intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Art. 69
(Vendite presso il domicilio dei consumatori)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione
di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende
avviare l'attivita',ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il
soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita'
di' incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di
vendita.".
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a
domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla
dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli
adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 70
(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2.
L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di' persone, a societa'
di capitali regolarmente costituite o cooperative.".
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche
esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica,
intende avviare l'attivita'. L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita
anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi
si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago.".
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto
n. 114 del 1998 dopo le parole: ''della densita' della rete distributiva e
della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti:
"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di
sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile
consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo
gravemente negativo sui meccanismi di' controllo, in particolare, per il
consumo di' alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita'
del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita'
di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di
natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o
sulla prova di una domanda di' mercato, quali entita' delle vendite di prodotti
alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche
" .
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con
le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita'
commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale
di' vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro
II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni
di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle
norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi
del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si
applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita'
di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di
una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno
dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25
agosto 1991, n. 287.
Art. 72
(Attivita' di facchinaggio)
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di
inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 342.
Art. 73
(Attivita' di intermediazione commerciale e di
affari)
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse
tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n.
39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle
disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le
attivita' relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione
del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli
uffici delle Camere di commercio.
Art. 74
(Attivita' di agente e rappresentante di' commercio)
1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di
commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio
1985, n. 204.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti
l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle
imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n.
204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola:
"fallito" e' soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i
soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA
ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Art. 75
(Attivita' di mediatore marittimo)
1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e'
soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n.
478.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le
lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del
possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli
uffici delle Camere di commercio.
Art. 76
(Attivita' di spedizioniere)
1. Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso
l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le
attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle
imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la relativa qualifica.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 6
1. Non possono esercitare l'attivita' di
spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro
l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i' requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti
di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel
caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita'
limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo,
occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali
modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai
100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del
limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da
compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali
l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da
un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie
fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu'
volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di'
laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale
qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non
continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di' imprese del settore,
comprovato da idonea documentazione. ".
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del
possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco
contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli
uffici delle Camere di commercio.
Art. 77
(Attivita' di acconciatore)
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto
2005, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore
di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto
a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo
sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17
agosto 2005, n. 174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile
tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di
acconciatore.".
Art. 78
(Attivita' di estetista)
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1
e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle
norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attivita' di estetista e'
soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo
sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Per ogni sede dell'impresa
dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in
possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce
la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica.".
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1990, n. 1, e' abrogato.
Art. 79
(Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di
tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza
di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450
ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio
2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a
continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino
all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge
che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico
di cui all'articolo 2, comma 2.".
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio
2006, n. 84, e' abrogato.
Art. 80
(Disposizioni transitorie)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di
cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove procedure di iscrizione, in
modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.
Art. 81
(Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)
1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono
marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili
della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari,
tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato
dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di
qualita', dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo
economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base
del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
Titolo III - Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza di altre Amministrazioni
Art. 82
(Attivita' di spedizioniere doganale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal
seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto
aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un
comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che
svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali
abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio
nazionale.";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 ( Conferimento della nomina a
spedizioniere doganale)
1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita
mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.
2. La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle
dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla
presentazione di dichiarazioni doganali sull 'intero territorio
nazionale.";
c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Ammissione agli esami)
1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti
devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver
conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima
data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai
sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro
che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno
annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla
data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale
ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e'
richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio
nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive
ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei
requisiti e' disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle
dogane.".
Art. 83
(Strutture turistico - ricettive)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9
della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche
concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono soggetti
a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in
questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di
pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi
dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
PARTE TERZA
Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di
competenza regionale)
Art. 84
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli
16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in
cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di
competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva
2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Titolo II - Disposizioni finali
Capo I
Art. 85
(Modifiche e abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della
dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente;
contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione
all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio
attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di cui al decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attivita', ove non
diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.".
2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole:
"2 maggio 1994, n. 319," sono aggiunte le seguenti: "e 20
settembre 2002, n. 229,"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e'
soppressa.
3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, e' abrogato.
4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma
5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali
incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7, comma
1, l'articolo 16, commi 1 e 2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma
1, l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della
legge 3 maggio 1985, n. 204;
d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12
marzo 1968, n. 478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4
aprile 1977, n. 135;
f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1990, n. 1;
g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge
22 febbraio 2006, n. 84.
Art. 86
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
D.
LGS. 150/2011 *
Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n.
69
(Disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione)
Capo I
Disposizioni generali
...
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se
richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La
sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza
successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
...
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
...
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di cui
all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e
l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari
della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore
e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di
sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione
giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide
sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e
l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari
della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore
e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il
provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o
avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
...
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
...
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui
all'articolo 3 della legge 1Ħ marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di
provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico
possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e
ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto
discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica
amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al
fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare
di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo
ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto
del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una
precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del
principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare
la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto,
su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data comunicazione
nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.
...
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67
della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
...
Capo V
Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
...
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: Çalla corte di appello del luogo di attuazioneÈ
sono sostituite dalle seguenti: Çall'autorita' giudiziaria ordinariaÈ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: Ç1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.È.
...
...
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello
stesso.
L.
35/2012 *
Legge 4 Aprile
2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da Legge
24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)
(Disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 15/2014 |
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Capo II |
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Semplificazioni per i
cittadini |
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Art. 6 |
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Comunicazione di dati per
via telematica tra amministrazioni |
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1. Sono effettuate
esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni: |
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b) le comunicazioni tra
comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394; |
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2. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini
per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c). |
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Capo III |
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Semplificazioni per le
imprese |
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Sezione II |
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Semplificazioni in materia
di lavoro |
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Articolo 17. |
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Semplificazione in materia
di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati |
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1. La comunicazione
obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di
comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validit, che abiliti allo svolgimento
di attivit di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. |
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3. L'autorizzazione al
lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, pu essere
concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a pi datori di lavoro,
oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro successivi ed rilasciata a ciascuno di essi, ancorch il lavoratore,
a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente
nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore esonerato
dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di
ulteriore visto da parte dell'autorit consolare e il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti
temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. |
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4-bis. All'articolo 3,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le parole: Ç, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello stranieroÈ sono soppresse. |
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4-ter. All'articolo 2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: Ç, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documentiÈ sono soppresse. |
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4-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1Ħ gennaio
2013[101]. |
4-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014[102][103]. |
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4-quinquies. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono individuate le modalit per l'acquisizione d'ufficio
dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici
e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste
di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
nonch le misure idonee a garantire la celerit nell'acquisizione della
documentazione. |
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TITOLO II |
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Disposizioni in materia di
sviluppo |
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Capo II |
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Disposizioni per le
imprese e i cittadini meno abbienti |
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Articolo 60. |
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Sperimentazione
finalizzata alla proroga del programma Çcarta acquistiÈ |
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1. Al fine di favorire la
diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di
maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla povert assoluta, avviata una
sperimentazione nei comuni con pi di 250.000 abitanti. |
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2. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: |
|
a) i nuovi criteri di
identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai
cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini
di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo; |
|
b) l'ammontare della
disponibilit sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; |
|
c) le modalit con cui i
comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o
evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; |
|
d) le caratteristiche del
progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo
e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento
del beneficio alla partecipazione al progetto; |
|
e) la decorrenza della
sperimentazione, la cui durata non pu superare i dodici mesi; |
|
f) i flussi informativi da
parte dei Comuni sul cui territorio attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della
valutazione della sperimentazione stessa. |
|
2-bis. I comuni, anche
attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gi
beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare
strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. |
|
3. Per le risorse
necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni
di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto. |
|
4. I commi 46, 47 e 48
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati. |
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.... |
|
D.
LGS. 109/2012 *
Decreto
legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 99/2013 |
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Art. 1 |
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Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 |
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(...) |
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2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento
del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa
accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n.
286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa
accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo
rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per
il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la
realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori
stranieri non accompagnati. |
|
3. Con decreto di natura non regolamentare dei
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le
modalita' e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le
informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. |
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... |
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Art. 3 |
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Presunzione di durata del rapporto di lavoro |
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1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle
somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e
fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di
lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal
datore di lavoro o dal lavoratore. |
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Art. 4 |
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Attivita' di controllo |
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1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della
programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro e
sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di
attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno. |
|
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il
numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il
rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del
medesimo settore, e riferisce sui risultati. |
|
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Art. 5 |
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Disposizione transitoria |
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1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre
mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della
dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel
territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre
2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del
decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La
dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza
sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici. |
|
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente
articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto
dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno
familiare. |
|
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal
presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi
cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per: |
|
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite; |
|
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; |
|
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni ed integrazioni. |
|
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui
al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato
ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero
alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza
maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. |
|
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1
e' presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto
interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario
di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini
dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei
mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto
salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo
in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. |
|
6. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente
articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti
del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
|
|
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
ed integrazioni; |
|
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego
di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale,
previdenziale o assistenziale. |
|
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione
del rapporto di lavoro. |
|
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1
e' indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
|
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere della competente
direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del
datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate,
convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del
contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La
sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di
inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione
delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il
datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico,
all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del
richiedente il permesso di soggiorno. |
|
10. Nei casi in cui non venga presentata la
dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la
sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del
procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del
datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da
motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro. |
|
11. Nelle more della definizione del procedimento di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di
soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di
cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano,
rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al
comma 6. |
|
|
11-bis[104].
Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause
imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello
sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro,
dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della
presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene
rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti
penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del
presente articolo. |
|
11-ter[105].
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di
emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del
requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura
di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale e'
rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della
richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. |
|
11-quater[106].
Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato
la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme
di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto
di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti
prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la
dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del
presente articolo. |
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base
di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso
di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
13. Non possono essere ammessi alla procedura
prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: |
|
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera
c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni; |
|
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato; |
|
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; |
|
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione
della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381
del medesimo codice. |
|
14. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di
destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente
articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17. |
|
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto
e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure
con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da
un pubblico ufficiale. |
|
16. In funzione degli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'
incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti
tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi
ai sensi del presente articolo. |
|
17. Agli oneri netti derivanti dal presente
articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro
per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello
Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per
l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del
fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori
entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. |
|
L. 131/2012 *
Legge 7 agosto
2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per
l'esercizio di delega legislativa
...
Art. 2
Comunicazione della cessione di
fabbricati
1. La registrazione dei contratti di
locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso,
soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base
di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle
informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei
contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di
cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica,
al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il
godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto,
anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di
comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso
l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero
dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di
cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione
anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo
decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo
articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: Çai commi da 1 a 5È sono
sostituite dalle seguenti: Çai commi 1, 2, 4 e 5È.
...
L. 97/2013 *
Legge 6 agosto
2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 3
Disposizioni relative alla libera
prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte
di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di
guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio
stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale
conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha
efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati
allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento
giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi
senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o
specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico
per i quali occorre una specifica abilitazione.
L. 99/2013 *
Legge 9 agosto
2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
9
...
8.
Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi
dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi ogni tre
anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e
consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente
comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto
dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti
viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale
successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non
venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto
annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo
straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di
studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi
dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio
nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di
cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
...
9.
Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attivita' solutorie di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio.
...
10-bis.
Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua
disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo
7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1Ħ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
10-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2007.
L. 128/2013 *
Legge
8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art.
9
...
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme
regolamentari di adeguamento.
3.
Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
L. 9/2014 *
Legge 21
febbraio 2014, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
ÇDestinazione ItaliaÈ, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
per la riduzione dei premi RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e
la digitalizzazione delle imprese, nonch misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 5
Misure per
favorire lĠinternazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione
dellĠingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e
studio
...
7. Nel
rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli
affari esteri, il Ministero dellĠinterno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up
innovative, con iniziative dĠinvestimento, di formazione avanzata, di ricerca o
di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universit,
enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
...
L. 10/2014 *
Legge 21
febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 7
Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libert personale
1. é
istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libert personale, di seguito
denominato ÇGarante nazionaleÈ.
2. Il Garante
nazionale costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i
quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra
persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano
indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti
umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto
del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni
parlamentari.
3. I
componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali,
anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilit sopravvenuta,
accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti
allĠufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennit od emolumenti per
lĠattivit prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Alle
dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse
messe a disposizione dal Ministro della giustizia, istituito un ufficio
composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle
conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la
composizione dellĠufficio sono determinate con successivo regolamento del
Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Garante
nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i
garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque
denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila,
affinch lĠesecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei
soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della libert personale sia attuata in conformit alle norme e ai
princpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui
diritti umani ratificate dallĠItalia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita,
senza necessit di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali
psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le
persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunit terapeutiche e
di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano
persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunit di accoglienza per
minori sottoposti a provvedimenti dellĠautorit giudiziaria, nonch, previo
avviso e senza che da ci possa derivare danno per le attivit investigative in
corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza
restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione,
previo consenso anche verbale dellĠinteressato, degli atti contenuti nel
fascicolo della persona detenuta o privata della libert personale e comunque
degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della
libert;
d) richiede alle
amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le
informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lĠamministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di
sorveglianza competente e pu richiedere lĠemissione di un ordine di
esibizione;
e) verifica il
rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21,
22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di
identificazione e di espulsione previsti dallĠarticolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
f) formula
specifiche raccomandazioni allĠamministrazione interessata, se accerta
violazioni alle norme dellĠordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei
reclami proposti ai sensi dellĠarticolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
LĠamministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso
motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette
annualmente una relazione sullĠattivit svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonch al Ministro dellĠinterno e al
Ministro della giustizia.
D. LGS. 12/2014 *
Decreto
Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che
modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 2
Punto di
contatto
1. Il
Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualita' di
punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una
cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i
competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini
dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Art. 3
Disposizione
finale
1. La dizione
"permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" presente
nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' in qualsiasi altra
disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione "permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".
D. LGS. 32/2014 *
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32,
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 3
Modifiche al testo unico in materia di spese di
giustizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole:
Çausiliari del magistrato,È sono aggiunte le seguenti: Çad esclusione degli
interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice
di procedura penale;È.
DPR 394/1999 *
Decreto
del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
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CAPO I
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 1 |
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(Accertamento della condizione di reciprocit) |
|
||
1. Ai fini dellĠaccertamento della condizione di reciprocit,
nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: Òtesto unicoÓ, il Ministero degli affari esteri, a
richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in
materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in
questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei suddetti stranieri. |
|
||
2. L'accertamento di cui al comma 1, non richiesto
per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia,
per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in
regola con il soggiorno |
|
||
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|
||
Art. 2 |
|
||
(Rapporti con la pubblica amministrazione) |
|
||
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allĠarticolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
lĠesibizione o la produzione di specifici documenti. |
|
||
2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da
quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero,
legalizzati ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorit consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lĠautorit consolare
italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non
veritieri prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti
di cui allĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. |
|
||
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualit personali di
cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della
mancanza di una autorit riconosciuta o della presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla
base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati. |
|
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Art. 3 |
|
||
(Comunicazioni allo straniero) |
|
||
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit
giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico
e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti
gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro
dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono
effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le
modalit di cui al comma 3, o, quando la persona irreperibile, mediante
notificazione effettuata nellĠultimo domicilio conosciuto. |
|
||
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il
decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso
di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la
revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero
mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione,
effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto
dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. |
|
||
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui
al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito
da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge
30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal
giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria
al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
|
|
||
Art. 4 |
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||
(Comunicazioni allĠautorit consolare) |
|
||
1. LĠinformazione prevista dal comma 7 dellĠarticolo
2 del testo unico contiene: |
|
||
a) lĠindicazione dellĠautorit giudiziaria o
amministrativa che effettua lĠinformazione; |
|
||
b) le generalit dello straniero e la sua
nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro
documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite
in merito alla sua identificazione; |
|
||
c) lĠindicazione delle situazioni che comportano
lĠobbligo dellĠinformazione, con specificazione della data di accertamento
della stessa, nonch, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti
dello straniero, gli estremi dello stesso; |
|
||
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso
di provvedimento restrittivo della libert personale, di decesso o di
ricovero ospedaliero urgente. |
|
||
2. La comunicazione effettuata per iscritto,
ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di
comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi
vicina dello Stato di cui lo straniero cittadino si trovi allĠestero, le
comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provveder
ad interessare la rappresentanza competente. |
|
||
3. LĠobbligo di informazione allĠautorit
diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica
richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 7,
del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli
interventi di tale autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici
anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la potest sul minore. |
|
||
4. Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 2, comma 7,
del testo unico, lĠinformazione allĠautorit consolare non comunque
effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o
per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale,
di condizioni personali o sociali. |
|
||
|
|
||
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CAPO II
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||
INGRESSO E SOGGIORNO |
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||
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Art. 5 |
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||
(Rilascio dei visti di ingresso) |
|
||
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il
transito nel territorio dello Stato di competenza delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a ci abilitate e, tranne in casi
particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello
straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere
autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non
superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta
necessit. |
|
||
2. Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono
requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente. |
|
||
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi
motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per lĠottenimento di
ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero
degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con i Ministri dellĠinterno, del lavoro e delle politiche
sociali, della giustizia, della salute, dellĠistruzione, dellĠ universit e
della ricerca, delle attivit produttive e per gli affari regionali e sono
periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali
assunti dallĠItalia. |
|
||
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme
di pubblicit di detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali
requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da
decisioni comuni adottate nellĠambito della cooperazione con le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di
applicazione dellĠAc-cordo di Schengen. |
|
||
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella
domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie
generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli
estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
|
||
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o
altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione
necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella
concernente: |
|
||
a) la finalit del viaggio; |
|
||
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; |
|
||
c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive
di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico; |
|
||
c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da
parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il
minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui allĠarticolo 10, comma 3-bis; |
|
||
d) le condizioni di alloggio. |
|
||
7. (...) |
|
||
8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le
verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni
dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e
dal presente regolamento. |
|
||
8-bis. Contestualmente al rilascio del visto
dĠingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare
del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero
relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allĠarticolo 2 del
testo unico, nonch lĠobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge
alle competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia. |
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Art. 6 |
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(Visti per ricongiungimento familiare e per
familiari al seguito) |
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1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento
familiare, per i soggetti di cui allĠarticolo 29, comma 1, del testo unico va
presentata allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente. La domanda dellĠinteressato deve essere corredata dalla: |
|
||
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo
unico; |
|
||
b) la documentazione attestante la disponibilit del
reddito di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
|
||
c) la documentazione attestante la disponibilit di
un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico.
A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato
dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. |
|
||
d) documentazione attestante i rapporti di
parentela, la minore et e lo stato di famiglia; |
|
||
e) documentazione attestante lĠinvalidit totale o i
gravi motivi di salute previsti dallĠarticolo 29, comma 1, lettere c) e
b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare; |
|
||
f) documentazione concernente la condizione
economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allĠarticolo
29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autorit o da soggetti privati, valutata dallĠautorit consolare alla luce
dei parametri locali. |
|
||
2. LĠautorit consolare italiana provvede, ove nulla
osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d),
e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano
diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare. |
|
||
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si
applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e
f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu avvalersi di
un procuratore speciale. |
|
||
4. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione rilascia
ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallĠarticolo 29 del testo
unico, nonch i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per
lĠimmigrazione verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede
lĠattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro
dellĠinterno, di cui allĠarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
lĠimmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni
dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone
comunicazione allĠautorit consolare, avvalendosi anche del collegamento
previsto con lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il
Ministero degli affari esteri. |
|
||
5. Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di
cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione
della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti
contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone
comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico |
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Art. 6-bis
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(Diniego del visto dĠingresso) |
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1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel
testo unico e nel presente regolamento, lĠautorit diplomatica o consolare
comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di
ingresso, contenente lĠindicazione delle modalit di eventuale impugnazione.
Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in
primo grado di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo
quanto previsto dallĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
consegnato a mani proprie dellĠinteressato. |
|
||
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Art. 7 |
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(Ingresso nel territorio dello Stato) |
|
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1. LĠingresso nel territorio dello Stato comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli
richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di
Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti
dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si
osservano le istruzioni specificamente disposte. |
|
||
2. EĠ fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con
lĠindicazione della data. |
|
||
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lĠattracco
o lĠatterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i
valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli
stessi pu essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore
dellĠaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e
allĠufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici
di sanit marittima o aerea. |
|
||
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo
di frontiera effettuato dallĠufficio o comando di polizia territorialmente
competente, con le modalit stabilite dal questore. |
|
||
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano
anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono
fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono
eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di
polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione
della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
||
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Art. 8 |
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(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) |
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||
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato
per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione
tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. EĠ fatto obbligo
al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di
uscita munito dellĠindicazione del valico di frontiera e della data. |
|
||
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito
previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento
equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validit. |
|
||
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno
scaduto da non pi di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel
rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a
munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento
scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello
straniero che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di
comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di IĦ
grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il
rinnovo del permesso di soggiorno. |
|
||
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno,
perch smarrito o sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso
alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della
denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato
previa verifica dellĠesistenza del provvedimento del questore concernente il
soggiorno. |
|
||
5. (...) |
|
||
|
|
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Art. 8-bis
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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||
1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta
di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unĠapposita
dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore
straniero, nonch nella proposta di contratto di soggiorno di cui
allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio
fornito di requisiti di abitabilit e idoneit igienico sanitaria, o che
rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei
confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza. |
|
||
2. La
documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui
allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, esibita dal
lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,
secondo le modalit previste dallĠarticolo 35, comma 1. |
|
||
|
|
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Art. 9 |
|
||
(Richiesta del permesso di soggiorno) |
|
||
1. La richiesta del permesso di soggiorno
presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo
Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allĠarticolo 6,
comma 1 ed in caso dĠingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellĠarticolo
36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo
da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in pi esemplari, allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio. |
|
||
1-bis. Le modalit di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto del Ministro dellĠinterno di attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allĠarticolo 5, comma 8,
del testo unico. |
|
||
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, si reca
presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallĠautorit
consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di
attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di
richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno,
tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11,
comma 2-bis, e 36, comma 2. |
|
||
1-quater. Lo sportello unico competente richiede
lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal
rilascio del nullaosta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, con la
contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro
dellĠinterno di cui allĠarticolo 11, comma 2. |
|
||
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero
deve indicare: |
|
||
a) le proprie generalit complete, nonch quelle dei
figli minori conviventi, per i quali sia prevista lĠiscrizione nel permesso
di soggiorno del genitore; |
|
||
b) il luogo dove lĠinteressato dichiara di voler
soggiornare; |
|
||
c) il motivo del soggiorno. |
|
||
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere
esibiti: |
|
||
a) il passaporto o altro documento equipollente da
cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lĠindicazione
dellĠanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonch il visto di
ingresso, quando prescritto; |
|
||
b) la documentazione, attestante la disponibilit
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi
da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. |
|
||
4. LĠufficio trattiene copia della documentazione
esibita e pu richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, lĠesibizione della documentazione o di
altri elementi occorrenti per comprovare: |
|
||
a) lĠesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
|
|
||
b) la disponibilit dei mezzi di sussistenza
sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione
alle direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al
numero delle persone a carico; |
|
||
c) la disponibilit di altre risorse o
dellĠalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo
unico o dal presente regolamento. |
|
||
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai
sensi dellĠarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30
giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui allĠarticolo 5, comma 2-bis, del
medesimo testo unico. |
|
||
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non
necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno
per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allĠarticolo 11,
comma 1, lettera c). |
|
||
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della
scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellĠinteressato e del timbro
datario dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione, quale
ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di
soggiorno, con lĠavvertenza che allĠatto del ritiro dovr essere esibita la
documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico. |
|
||
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|
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Art. 10 |
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(Richiesta del permesso di soggiorno in casi
particolari) |
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||
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o
altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel
territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che
intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
lĠesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellĠarticolo 9,
comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allĠarticolo
6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al
passaporto. |
|
||
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata
non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime
di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno
al momento dellĠingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso
la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta
rilasciata dallĠufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i
trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le
modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno. |
|
||
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di
durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso
di soggiorno pu essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei
passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi,
di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch
del programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese dĠorigine pu essere documentata attraverso
la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
|
|
||
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della
richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellĠufficio con data
e sigla dellĠoperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di
esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i
trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale,
risultante dallĠapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o
altro documento equipollente allĠatto del controllo di frontiera. |
|
||
3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90
giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a
carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del
Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i
minori pu essere presentata dal legale rappresentante dellĠente proponente
alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati |
|
||
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze
civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del
permesso di soggiorno pu essere presentata in questura dallĠesercente della
struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o
le comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro
e alla consegna allĠinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno. |
|
||
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia
per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui
al comma 8 dellĠarticolo 6 del testo unico. |
|
||
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei
centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei
viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese,
inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato. |
|
||
|
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Art. 11 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno) |
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||
1. Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
dĠingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: |
|
||
a) per richiesta di asilo, per la durata della
procedura occorrente, e per asilo; |
|
||
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata
delle procedure occorrenti; |
|
||
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero gi in possesso del permesso di soggiorno
per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di
riconoscimento. |
|
||
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dellĠAutorit giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per
lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio
nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per
uno dei reati di cui allĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75; |
|
||
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli
articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato[107]
ovvero acquisizione dallĠinteressato di documentazione riguardante i motivi
della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non
consentono lĠallontanamento dello straniero dal territorio nazionale; |
|
||
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia; |
|
||
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore
di minore che si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del
testo unico; |
|
||
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti
dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo 32, commi
1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori
stranieri, di cui allĠarticolo 33 del testo unico. |
|
||
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per
prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allĠarticolo
5, comma 3-ter, del testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno
triennale, con lĠindicazione del periodo di validit per ciascun anno. Il
suddetto permesso di soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non
si presenta allĠufficio di frontiera esterna al termine della validit
annuale e alla data prevista dal visto dĠingresso per il rientro nel
territorio nazionale. Tale visto dĠingresso concesso sulla base del
nulla-osta, rilasciato ai sensi dellĠarticolo 38-bis. |
|
||
2. Il permesso di soggiorno rilasciato in
conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno
2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice
fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo
17, rilasciati in formato elettronico, possono altres contenere i soli dati
biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono
determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati per
l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello
stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli
archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dellĠinterno sono stabilite le modalit di consegna del permesso di
soggiorno. |
|
||
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico
che provvede alla convocazione dellĠinteressato per la successiva consegna
del permesso o dellĠeventuale diniego, di cui allĠarticolo 12, comma 1. |
|
||
3. La documentazione attestante lĠassolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo
unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
|
||
|
|
||
Art. 12
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||
(Rifiuto del permesso di soggiorno) |
|
||
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o
lĠespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso
di soggiorno rifiutato il questore avvisa lĠinteressato, facendone menzione
nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder
nei suoi confronti per lĠapplicazione dellĠespulsione di cui allĠarticolo 13
del testo unico. |
|
||
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il
questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni
lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e
lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lĠavvertenza che, in
mancanza, si proceder a norma dellĠarticolo 13 del testo unico. |
|
||
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in
cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello
Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu
disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per
stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale,
specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine,
non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di
frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato. |
|
||
|
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Art. 13
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||
(Rinnovo del permesso di soggiorno) |
|
||
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi
aderenti allĠAccordo di Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto
dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in
esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali. |
|
||
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 11, del testo unico,
la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da
altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico pu essere accertata dĠufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallĠinteressato con la
richiesta di rinnovo. |
|
||
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro nonch alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro
attestante la sussistenza di un alloggio del
lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis,
comma 1, lettera a) del testo unico. |
|
||
3. La richiesta di rinnovo presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed
accertata l'identit del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta,
munito del timbro datario dellĠufficio e della propria firma, quale ricevuta,
ove sia riportata per iscritto, con le modalit di cui allĠarticolo 2, comma
6, del testo unico, lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit
dellĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale. |
|
||
4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in
Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di
soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore
alla met del periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o
da altri gravi e comprovati motivi. |
|
||
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|
||
Art. 14 |
|
||
(Conversione del permesso di soggiorno) |
|
||
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere
utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza
conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello
stesso. In particolare: |
|
||
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente lĠesercizio di lavoro autonomo, previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto
e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per lĠesercizio dellĠattivit lavorativa in forma autonoma,
nonch lĠesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di
cooperative; |
|
||
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente lĠesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di
validit dello stesso, previo inserimento nellĠelenco anagrafico o, se il
rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro; |
|
||
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari
ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per
i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b); |
|
||
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu essere convertito in
permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1,
lettera c-quater). |
|
||
2. LĠufficio della pubblica amministrazione che
rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma
1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo
diverso da quello riportato nel documento. |
|
||
3. Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di
soggiorno per lĠattivit effettivamente svolta. |
|
||
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validit dello stesso, lĠesercizio di
attivit lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il
limite annuale di 1.040 ore. |
|
||
5. Fermi restando i requisiti previsti dallĠarticolo
6, comma 1, del testo unico, le quote dĠingresso definite nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di
rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno
per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per
motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa
disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il
diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei
relativi corsi di studio in Italia. |
|
||
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a
frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di
studio pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3
del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
presso lo Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, o, in caso di
lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 7. La disposizione si
applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero
a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione
possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato
o del tirocinio svolto. |
|
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Art. 15
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(Iscrizioni anagrafiche) |
|
||
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i
criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente
regolamento. |
|
||
2. Il comma 3 dellĠarticolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente: |
|
||
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora
abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,
corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato
entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore."[108] |
|
||
3. La lettera c) del comma 1 dellĠarticolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita
dalla seguente: |
|
||
"c) per irreperibilit accertata a seguito
delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione,
ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente
intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonch, per i cittadini
stranieri, per irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato
rinnovo della dichiarazione di cui allĠarticolo 7, comma 3, trascorsi sei
mesi[109]
dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo
avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30
giorni.". |
|
||
4. Al comma 2 dellĠarticolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente
periodo: |
|
||
" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri
la comunicazione effettuata al questore.". |
|
||
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni
anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dĠufficio alla
questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni. |
|
||
6. Al comma 2 dellĠarticolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente
periodo: |
|
||
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri
sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di
soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.". |
|
||
7. Con decreto del Ministro dellĠinterno, sentita
lĠAssociazione nazionale dei comuni dĠItalia, lĠIstituto nazionale di
statistica e lĠIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante
per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalit di
comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini
stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori
extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici
del Ministero dellĠinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9,
22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit
tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere
allĠaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento. |
|
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Art. 16 |
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||
(Richiesta della carta di soggiorno) |
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||
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 del testo unico, lĠinteressato tenuto a farne richiesta per
iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro
dellĠinterno. |
|
||
2. AllĠatto della richiesta, da presentare alla
questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare: |
|
||
a) le proprie generalit complete; |
|
||
b) il luogo o i luoghi in cui lĠinteressato ha
soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti; |
|
||
c) il luogo di residenza; |
|
||
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidit, specificandone
lĠammontare. |
|
||
3. La domanda deve essere corredata da: |
|
||
a) copia del passaporto o di documento equipollente
o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorit
italiana da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con
lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di nascita, del richiedente; |
|
||
b) copia della dichiarazione dei redditi o del
modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da
cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; |
|
||
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso; |
|
||
d) fotografia della persona interessata, in formato
tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallĠarticolo 9, comma
1; |
|
||
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2,
e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari
di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
|
||
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale
fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero
sono legalizzati dallĠautorit consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali, o sono
validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per
lĠItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora
il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare; |
|
||
b) la disponibilit di un alloggio, a norma
dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico
ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda
unit sanitaria locale competente per territorio; |
|
||
c) il reddito richiesto per le finalit di cui
allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello
dei familiari conviventi non a carico. |
|
||
5. Se la carta di soggiorno richiesta nelle
qualit di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino
italiano o con cittadino di uno Stato dellĠUnione europea residente in
Italia, di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente,
oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle dellĠaltro coniuge o del
figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore
convivente, nelle condizioni di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico,
la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la potest sul minore. |
|
||
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve
essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di
figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro
dellĠUnione europea residente in Italia. |
|
||
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e
i documenti allegati ed accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia
ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il documento
richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. |
|
||
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Art. 17 |
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||
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno) |
|
||
1. La carta di soggiorno rilasciata entro 90
giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal
testo unico. |
|
||
2. La carta di soggiorno costituisce documento di
identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o
del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata
di nuove fotografie. |
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CAPO III |
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ESPULSIONE E TRATTENIMENTO |
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Art. 18 |
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||
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione) |
|
||
1. La sottoscrizione del ricorso di cui allĠarticolo
13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorit
diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allĠinoltro
allĠufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lĠautorit che ha
disposto lĠespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando
la data di presentazione del ricorso. |
|
||
2. LĠautorit che ha adottato il provvedimento
impugnato pu far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque
giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici. |
|
||
|
|
||
Art. 19
|
|
||
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi) |
|
||
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato
nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di
esecuzione dellĠespulsione, attestata dal timbro dĠuscita di cui allĠarticolo
8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lĠassenza dello
straniero dal territorio dello Stato. |
|
||
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo
straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata
lĠidentitaĠ del richiedente, allĠinoltro al Ministero dellĠinterno. |
|
||
|
|
||
Art. 19-bis
|
|
||
(Autorizzazione speciale al rientro per gli
stranieri espulsi) |
|
||
1. La richiesta di autorizzazione speciale al
rientro in Italia, di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico,
presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica
italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede
allĠinoltro della stessa al Ministero dellĠinterno, previa verifica
dellĠidentit e autentica della firma del richiedente nonch acquisizione
della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il
rientro. |
|
||
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente
provvede a notificare allĠinteressato il provvedimento del Ministero
dellĠinterno. |
|
||
|
|
||
Art. 20 |
|
||
(Trattenimento nei centri di identificazione ed
espulsione) |
|
||
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone
il trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed
espulsione pi vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con le
modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di
espulsione o di respingimento. |
|
||
2. Con la medesima comunicazione lo straniero
informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del
decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione,
ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo
straniero dato altres avviso che, in mancanza di difensore di fiducia,
sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero
viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del
trattenimento sar ripristinata con l'ausilio della forza pubblica. |
|
||
4. Il trattenimento non pu essere protratto oltre
il tempo strettamente necessario per lĠesecuzione del respingimento o
dellĠespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve
comunque cessare se il provvedimento del questore non convalidato. |
|
||
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non pu essere motivo del ritardo dell'esecuzione del
respingimento. |
|
||
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono
altres dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera, in relazione allĠudienza di convalida prevista dallĠarticolo
13, comma 5-bis del testo unico. |
|
||
|
|
||
Art. 21 |
|
||
(Modalit del trattenimento) |
|
||
1. Le modalit del trattenimento devono garantire,
nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libert di
colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno,
in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di
culto, la libert di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo
straniero di allontanarsi dal centro. |
|
||
2. NellĠambito del centro sono assicurati, oltre ai
servizi occorrenti per il mantenimento e lĠassistenza degli stranieri
trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di
socializzazione e la libert del culto, nei limiti previsti dalla
Costituzione. |
|
||
3. Allo scopo di assicurare la libert di
corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellĠinterno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono definite le modalit per lĠutilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte
del centro. |
|
||
4. Il trattenimento dello straniero pu avvenire
unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione individuati ai
sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in
cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario. |
|
||
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere
ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellĠufficio giudiziario per
essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente
rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti
al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
allĠaccompagnamento a mezzo della forza pubblica. |
|
||
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di
carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, pu
autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone lĠaccompagnamento. |
|
||
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei
centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e
allĠautorit di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari
conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di
culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di
solidariet sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma
dellĠarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui istituito il centro. |
|
||
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza
allĠinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per
garantire lĠincolumit delle persone, nonch quelle occorrenti per
disciplinare le modalit di erogazione dei servizi predisposti per le
esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le
modalit di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il
questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione
del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per
assicurare la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di
cui allĠarticolo 14, comma 2, del testo unico. |
|
||
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le
misure occorrenti per la sicurezza e lĠordine pubblico nel centro, comprese
quelle per lĠidentificazione delle persone e di sicurezza allĠingresso del
centro, nonch quelle per impedire lĠindebito allontanamento delle persone
trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la
necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che
sono tenuti a fornirla. |
|
||
|
|
||
Art. 22
|
|
||
(Funzionamento dei centri di identificazione ed
espulsione) |
|
||
1. Il prefetto della provincia in cui istituito il
centro di identificazione ed espulsione provvede allĠattivazione e alla
gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma
dellĠarticolo 21, comma 8, in conformit alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero
dellĠinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lĠente
locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellĠattivit
di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di
solidariet sociale. |
|
||
2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere
disposti la locazione, lĠallestimento, il riadattamento e la manutenzione di
edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche
mobili, la predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza,
compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il
vestiario, la socializzazione, e quantĠaltro occorra al decoroso soggiorno
nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre
procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero
delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno. |
|
||
3. Il prefetto individua il responsabile della
gestione del centro e dispone i necessari controlli sullĠamministrazione e
gestione del centro. |
|
||
4. NellĠambito del centro sono resi disponibili uno
o pi locali idonei per lĠespletamento delle attivit delle autorit
consolari. Le autorit di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile
collaborazione allĠautorit consolare al fine di accelerare lĠespletamento
degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico
del bilancio del Ministero dellĠinterno. |
|
||
Art. 23 |
|
||
(Attivit di prima assistenza e soccorso) |
|
||
1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle
svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello
straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui
allĠarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allĠavvio dello stesso
ai predetti centri o allĠadozione dei provvedimenti occorrenti per
lĠerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato. |
|
||
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati
a cura del prefetto con le modalit e con lĠimputazione degli oneri a norma
delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. |
|
||
|
|
||
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|
||
CAPO IV |
|
||
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
|
||
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||
Art. 24 |
|
||
(Servizi di accoglienza alla frontiera) |
|
||
1. I servizi di accoglienza previsti dallĠarticolo
11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei
quale stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste
di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellĠambito delle risorse
finanziarie definite con il documento programmatico di cui allĠarticolo 3 del
testo unico e dalla legge di bilancio. |
|
||
2. Le modalit per lĠespletamento dei servizi di
assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o
associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidariet sociale, e di
informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con
provvedimento del Ministro dellĠinterno, dĠintesa con il Ministro per la solidariet
sociale. |
|
||
3. Nei casi di urgente necessit, per i quali i
servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non
sono attivati, immediatamente interessato lĠente locale per lĠeventuale
accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellĠarticolo 40 del testo
unico. |
|
||
|
|
||
Art. 25 |
|
||
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale) |
|
||
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale
di cui allĠarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o
dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura
del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per
le pari opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallĠente locale,
nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative
allĠassistenza. Il contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari
opportunit previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale
di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti
privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate. |
|
||
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le pari opportunit, istituita la Commissione
interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta
dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunit, per la solidariet
sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi
supplenti. La Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati
dal Ministro per le pari opportunit, dĠintesa con gli altri Ministri
interessati. |
|
||
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo,
controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti
dal presente capo. In particolare provvede a: |
|
||
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione
nellĠapposita sezione del registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera
c); |
|
||
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di
convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che
intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di
cui allĠarticolo 26; |
|
||
c) selezionare i programmi di assistenza e di
integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1,
sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti con decreto del Ministro
per le pari opportunit, di concerto con i Ministri per la solidariet
sociale, dellĠinterno e di grazia e giustizia; |
|
||
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e
la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far
pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei
rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c). |
|
||
|
|
||
Art. 26 |
|
||
(Convenzioni con soggetti privati) |
|
||
1. I soggetti privati che intendono svolgere
attivit di assistenza ed integrazione sociale per le finalit di cui
allĠarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellĠapposita sezione
del registro di cui allĠarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a
norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare
apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. |
|
||
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o
pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato: |
|
||
a) lĠiscrizione nella apposita sezione del registro
di cui allĠarticolo 42, comma 2, del testo unico; |
|
||
b) la rispondenza del programma o dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai
criteri ed alle modalit stabiliti con il decreto di cui allĠarticolo 25,
comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallĠente
locale; |
|
||
c) la sussistenza dei requisiti professionali,
organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi. |
|
||
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo
stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda
modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati. |
|
||
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti
locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono
tenuti a: |
|
||
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano
l'inizio del programma; |
|
||
b) effettuare tutte le operazioni di carattere
amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma
dellĠarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la
richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivit dei diritti
riconosciuti ai medesimi stranieri; |
|
||
c) presentare all'ente locale convenzionato un
rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi
intermedi raggiunti; |
|
||
d) rispettare le norme in materia di protezione dei
dati personali nonch di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti,
anche dopo la conclusione del programma; |
|
||
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore
che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte
dello straniero interessato, della partecipazione al programma. |
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Art. 27 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale) |
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1. Quando ricorrono le circostanze di cui
allĠarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale effettuata: |
|
||
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle
associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui
allĠarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lĠente locale, che
abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero; |
|
||
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui
sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di
grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero
abbia reso dichiarazioni. |
|
||
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e
verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il
questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
valido per le attivit di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico,
acquisiti: |
|
||
a) il parere del procuratore della Repubblica quando
ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore
abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la
gravit ed attualit del pericolo; |
|
||
b) il programma di assistenza ed integrazione
sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione
interministeriale di cui allĠarticolo 25; |
|
||
c) lĠadesione dello straniero al medesimo programma,
previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello
stesso; |
|
||
d) lĠaccettazione degli impegni connessi al
programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma
deve essere realizzato. |
|
||
3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1,
lettera a), il questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche
sulla base degli elementi in essa contenuti. |
|
||
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo
18, comma 5, del testo unico, pu essere convertito in permesso di soggiorno
per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo di permesso. Le quote
dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo
unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura
pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti
in permessi di soggiorno per lavoro. |
|
||
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo
18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura Òper motivi
umanitariÓ ed rilasciato con modalitaĠ che assicurano lĠeventuale
differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lĠagevole
individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche
mediante il ricorso a codici alfanumerici. |
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||
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Art. 28 |
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(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali
sono vietati lĠespulsione o il respingimento) |
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1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione,
il questore rilascia il permesso di soggiorno: |
|
||
a) per minore et, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di
minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato
per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato
a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il
periodo necessario per lĠespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi
di origine. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
|
||
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore,
di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del
Comitato per i minori stranieri; |
|
||
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allĠarticolo
19, comma 2, lettera c) del testo unico; |
|
||
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano
nelle circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo
unico; |
|
||
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
possa disporsi lĠallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui allĠarticolo 19, comma 1,
del testo unico. |
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CAPO V |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 29
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(Definizione delle quote dĠingresso per motivi di
lavoro) |
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||
1. I decreti che definiscono le quote massime di
ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro,
definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dellĠarticolo
21, comma 4ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni,
delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle
rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allĠarticolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
|
|
||
2. Per le finalit di cui al presente Capo il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti
per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
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||
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti). |
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Art.30
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(Sportello
unico per lĠimmigrazione)
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1. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione, di cui
allĠarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della
carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del
lavoro, composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del
lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da
almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal
questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che
pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo stesso decreto
viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in
attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellĠinterno e
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
dellĠarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante
apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli
uffici regionali e provinciali per lĠorganizzazione e lĠesercizio delle
funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello
medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallĠarticolo 40 del
presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. |
|
||
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema
informativo di cui allĠarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonch di
procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle
informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure. |
|
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Art. 30-bis
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(Richiesta assunzione lavoratori stranieri) |
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||
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria
per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico,
scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello
della provincia ove ha sede legale lĠimpresa o quello della provincia ove
avr luogo la prestazione lavorativa, con lĠosservanza delle modalit
previste dallĠarticolo 22, comma 2, del testo unico. |
|
||
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica
viene redatta su appositi moduli che facilitano lĠacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
|
||
a) complete generalit del datore di lavoro, del
titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e
lĠindicazione del luogo di lavoro; |
|
||
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete
generalit del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della
residenza allĠestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere; |
|
||
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|
||
d) lĠimpegno di cui allĠarticolo 8-bis, comma 1, che
deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro; |
|
||
e) lĠimpegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro. |
|
||
3. Alla domanda devono essere allegati: |
|
||
a) autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa
alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivit per le
quali tale iscrizione richiesta; |
|
||
b) autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacit
occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|
||
c) la proposta di stipula di un contratto di
soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo
pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto
per lĠassegno sociale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
|
||
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi
delle spese per la messa a disposizione dellĠalloggio, trattenendo dalla
retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la
decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto
di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla
decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento
economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore. |
|
||
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se
interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allĠarticolo 31, comma
4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici
consolari tramite lo Sportello unico. |
|
||
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3
presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189. |
|
||
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del
nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta lĠattivit
lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata
allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellĠimpresa,
lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente,
ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. |
|
||
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dallĠarticolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarit, della
completezza e dellĠidoneit della documentazione presentata ai sensi del
comma 1, nonch acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
via telematica, la verifica dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero
delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze
dellĠimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della
congruit in rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza,
il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua
assistenza. |
|
||
9. Nei casi di irregolarit sanabile o di
incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di
lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allĠintegrazione della
documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma
5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al
lavoro subordinato e per il rilascio dellĠautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellĠavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
|
||
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||
Art. 30-ter
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(Modulistica) |
|
||
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia
della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e
le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. |
|
||
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Art.30-quater
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||
(Archivio informatizzato dello sportello unico) |
|
||
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire
nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allĠarticolo
30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le
regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per lĠimpiego,
i Centri per lĠimpiego, lĠautorit consolare tramite il Ministero degli
affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio
dellĠAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. |
|
||
2. Sono soggetti privati le associazioni di
categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari. |
|
||
3. I dati identificativi ed informativi in materia
di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare
nellĠarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto
del Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali. |
|
||
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti
allĠarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza
per il trattamento dei dati e per la tenuta dellĠarchivio rispetto a quelle
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e nei relativi regolamenti dĠattuazione, sono disciplinate con
decreto del Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante
per la protezione dei dati personali. |
|
||
5. LĠindividuazione dei soggetti autorizzati alla
consultazione e le modalitaĠ tecniche e procedurali per la consultazione
dellĠarchivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e
dei documenti allĠarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro
dellĠinterno di cui allĠarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo
che, secondo le concrete possibilit tecniche, le procedure possano svolgersi
su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali. |
|
||
6. La documentazione originaria rimane in custodia
delle Amministrazioni e degli organi emittenti. |
|
||
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||
Art. 30-quinquies
|
Art. 30-quinquies
|
||
(Verifica delle disponibilit di offerta di lavoro
presso i centri per lĠimpiego) |
(Verifica delle disponibilit di offerta di lavoro
presso i centri per lĠimpiego)[110] |
||
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia
nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo
Sportello unico per lĠimmigrazione, per il tramite del sistema informativo,
al Centro per lĠimpiego competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui allĠarticolo 24, comma 1, primo
periodo, del testo unico. |
|
||
2. Il Centro per lĠimpiego, entro il termine di
venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del
sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al
datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche
da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento
o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le
eventuali certificazioni negative. |
|
||
3. Qualora il centro per lĠimpiego, entro il termine
di cui al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilit di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta
di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il
datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette
offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per lĠimpiego, che
intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore
straniero. |
|
||
|
|
||
Art.30-sexies
|
|
||
(Rinuncia allĠassunzione) |
|
||
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla
comunicazione di cui allĠarticolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilit
allĠimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per
conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di
nulla-osta relativa al lavoratore straniero. |
|
||
|
|
||
Art. 31 |
|
||
(Nulla-osta dello Sportello unico e visto
dĠingresso) |
|
||
1. In presenza di certificazione negativa pervenuta
dal Centro per lĠimpiego competente od in caso di espressa conferma della
richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20
giorni senza alcun riscontro del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la
verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di
motivi ostativi allĠingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e,
nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. |
|
||
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio
del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed
i componenti dell'organo di amministrazione della societ, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione. |
|
||
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni
provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3,
comma 4 e 21, del testo unico. |
|
||
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e
nellĠipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello
unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta, la cui validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso. |
|
||
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi
del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica
lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede lĠattribuzione, secondo le
modalit determinate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui
allĠarticolo 11, comma 2. |
|
||
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa
richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellĠarticolo
30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allĠarticolo 30-bis,
commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta
agli uffici consolari. NellĠipotesi di trasmissione della documentazione per
via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri. |
|
||
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore
straniero dellĠavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di
richiedere il visto dĠingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di validit del nulla-osta. |
|
||
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla
quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo
straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa
verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5, il visto dĠingresso,
comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta
del visto da parte dellĠinteressato, dandone comunicazione, per via
telematica, al Ministero dellĠinterno, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, allĠINPS ed allĠINAIL. Lo straniero viene informato dellĠobbligo di presentazione allo
Sportello unico, entro otto giorni dallĠingresso in Italia, ai sensi
dellĠarticolo 35 . |
|
||
|
|
||
Art. 32
|
|
||
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in
Italia) |
|
||
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di
lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allĠarticolo
21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare,
distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per
lavoro stagionale, e sono tenute nellĠordine di presentazione delle domande
di iscrizione. |
|
||
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi
e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie
di cui allĠarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel
mondo, contenente: |
|
||
a) Paese dĠorigine; |
|
||
b) numero progressivo di presentazione della
domanda; |
|
||
c) complete generalit; |
|
||
d) tipo del rapporto di lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato; |
|
||
e) capacit professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o
mansione; |
|
||
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una
delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua; |
|
||
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti
esperienze di lavoro nel Paese dĠorigine o in altri Paesi; |
|
||
h) lĠeventuale diritto di priorit per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallĠarticolo 24, comma
4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallĠItalia al
termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. |
|
||
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via
telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale
della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, alla loro diffusione mediante lĠinserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono
distinte per Paesi di provenienza. |
|
||
4. LĠinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria posizione nella lista. |
|
||
Art.32-bis
|
|
||
(Liste dei lavoratori di origine italiana) |
|
||
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare
istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allĠarticolo
21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalit
previste dallĠarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui allĠarticolo 32,
comma 2, contiene, per tali lavoratori, lĠindicazione del grado di
ascendenza. |
|
||
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dallĠarticolo 32, comma 4. |
|
||
3. Ai fini dellĠinserimento nel sistema informativo
delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allĠarticolo 33, comma 1, il
Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i predetti elenchi. |
|
||
|
|
||
Art. 33 |
|
||
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti
nelle liste) |
|
||
1. I dati di cui allĠarticolo 32 sono immessi nel
Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui allĠarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa
attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori
di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le
modalit previste dallĠarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
|
||
2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun
tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies
e 31. |
|
||
2-bis. NellĠipotesi di richieste numeriche, oltre a
quanto previsto nellĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite
procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi
delle persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo
unico. |
|
||
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda
avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede
nellĠordine di priorit di iscrizione nella lista, a parit di requisiti
professionali. |
|
||
|
|
||
Art. 34 |
|
||
(Titoli di prelazione) |
|
||
1. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, dĠintesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalit di predisposizione e di
svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel
Paese di origine ai sensi dellĠarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono
stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari
esteri, procede allĠistruttoria e, congiuntamente con il Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, provvede alla relativa
valutazione e allĠeventuale approvazione, dando precedenza ai programmi
validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste
formalizzato ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico. |
|
||
2. I
lavoratori in possesso dellĠattestato di qualifica ovvero di frequenza con
certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellĠambito dei
predetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di
origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine,
le complete generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza
della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a
tempo determinato o indeterminato,
nonch lĠindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore
di impiego di destinazione. |
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4. I dati inseriti in tali liste sono posti a
disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di
nulla-osta al lavoro ai sensi dellĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo
unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con
la richiesta nominativa di nulla-osta di cui allĠ articolo 22, comma 2, del
testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza
il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma
4, del testo unico. |
|
||
5. I lavoratori inseriti nellĠelenco hanno un
diritto di priorit, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo
lĠordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui
allĠ articolo 22, comma 3, del testo unico. |
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6. Nel caso di richieste numeriche di nulla-osta per
lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente rispetto ai
lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallĠarticolo 24,
comma 4, del testo unico. |
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7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una quota di
ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti
nellĠelenco che abbiano partecipato allĠattivit formativa nei paesi di
origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi
dellĠarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino
residui nellĠutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato. |
|
||
7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del
comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveder alla
ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria
delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione
lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di
istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1. |
|
||
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al
comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste
di lavoratori formati ai sensi dellĠarticolo 23 del testo unico. |
|
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9. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai
lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3,
comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale. |
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Art. 35 |
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(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) |
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1. Entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico
competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallĠautorit
consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il
lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare
lĠeffettiva disponibilit dellĠalloggio, della richiesta di certificazione
dĠidoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di impegno al pagamento
delle spese di viaggio di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre
modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello
medesimo. |
|
||
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto
trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro
per lĠimpiego, allĠautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro.
|
|
||
3. Lo Sportello unico competente richiede
lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi
dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, secondo le
modalit determinate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui
allĠarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero. |
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4. (...) |
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5. (...) |
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6. (...) |
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Art. 36 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro) |
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1. AllĠatto della sottoscrizione del contratto di
soggiorno per lavoro, ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico
provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato
di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno,
tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 11, comma 2-bis.. |
|
||
2. Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo
straniero la data della
convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici,
previsti dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico. |
|
||
3. (...) |
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||
4. (...) |
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Art. 36-bis
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(Variazioni del rapporto di lavoro) |
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1. Per lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro, fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 37, deve essere
sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 13. |
|
||
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo
Sportello unico, entro cinque giorni dallĠevento, la data dĠinizio e la data
di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi
dellĠarticolo 37, nonch il trasferimento di sede del lavoratore, con la
relativa decorrenza. |
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Art. 37
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(Iscrizione nelle liste o nellĠelenco anagrafico
finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
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1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro
ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi,
l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e
al Centro per lĠimpiego competenti entro cinque giorni dalla data di
licenziamento. Il Centro per lĠimpiego procede, in presenza delle condizioni
richieste dalla rispettiva disciplina generale, allĠiscrizione dello
straniero nelle liste di mobilit, anche ai fini della corresponsione della
indennit di mobilit ove spettante, nei limiti del periodo di residua
validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento
collettivo non dia luogo allĠiscrizione nelle liste di mobilit si applica la
disposizione del comma 2. |
|
||
2. Quando il licenziamento disposto a norma delle
leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di
dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni allo
Sportello unico e al Centro per lĠimpiego competenti . Lo straniero, se
interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della
previsione di cui allĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve
presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro, presso il Centro per lĠimpiego e rendere la
dichiarazione, di cui allĠarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, che attesti lĠattivit lavorativa precedentemente svolta,
nonch lĠimmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa,
esibendo il proprio permesso di soggiorno. |
|
||
3. Il Centro
per lĠimpiego provvede allĠinserimento del lavoratore nellĠelenco anagrafico,
di cui allĠarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442, ovvero provvede allĠaggiornamento della posizione del
lavoratore qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene lĠinserimento in tale
elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e,
comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo
non inferiore a sei mesi. |
|
||
4. Il Centro per lĠimpiego notifica, anche
per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di
effettuazione dellĠinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della
registrazione dellĠimmediata disponibilit del lavoratore nellĠelenco
anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del
lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno. |
|
||
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il
lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda dellĠinteressato, fino a sei mesi dalla
data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nellĠelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato
allĠaccertamento, anche per via telematica, dellĠinserimento dello straniero
nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellĠelenco di cui al
comma 2. Si osservano le disposizioni dellĠarticolo 36-bis. |
|
||
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al
comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti
titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto
al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
|
||
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante
per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che
sia dichiarato invalido civile, lĠiscrizione nelle liste di cui allĠarticolo
8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale allĠiscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2. |
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Art. 38 |
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(Accesso al lavoro stagionale) |
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1. Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con
riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro, ha
validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo
Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste
di assunzione del datore di lavoro, con le modalit definite dagli
articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la
richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto
di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24,
comma 4, del testo unico. |
|
||
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta
secondo le modalit di cui allĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede
allĠimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro
per lĠimpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica
lĠeventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o
extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o,
comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire lĠimpiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della
met. |
|
||
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta
dal Centro per lĠimpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta
o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte
del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico d ulteriore corso alla
procedura. |
|
||
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori
stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza
del permesso di soggiorno rilasciato lĠanno precedente per lavoro stagionale
hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellĠambito
delle medesime richieste cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione
nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse
condizioni. |
|
||
3. Per le attivit stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni
di categoria per conto dei loro associati. |
|
||
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi
datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti
temporali, minimi e massimi, di cui allĠarticolo 24, comma 3, del testo
unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche
cumulativa, presentata contestualmente, ed rilasciata a ciascuno di essi.
Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro
diversi, purch nellĠambito del periodo massimo previsto. |
|
||
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del
trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico
si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo
unico, eventualmente stipulate. |
|
||
6. (...) |
|
||
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lĠanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare
in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia
offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono
richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le
disposizioni dellĠarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di
soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal
presente articolo. |
|
||
|
|
||
Art. 38-
bis
|
|
||
(Permesso pluriennale per lavoro stagionale) |
|
||
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu
richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del
medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al
medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le modalit di cui allĠarticolo
38. |
|
||
2. Il nulla-osta triennale rilasciato con
lĠindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto dallĠarticolo
5, comma 3-ter, del testo unico. |
|
||
3. Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro
stagionale, i visti di ingresso per le annualit successive alla prima sono
concessi dallĠautorit consolare, previa esibizione della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres, a trasmetterne copia
allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello
unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le
disposizioni dellĠarticolo 35. La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche
diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro
stagionale. |
|
||
4. Il rilascio
dei nulla-osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per
lavoro stagionale. I nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione
temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi
relativi agli anni successivi a quello di rilascio. |
|
||
|
|
||
Art. 39 |
|
||
(Disposizioni relative al lavoro autonomo) |
|
||
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia
attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza
o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a
richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio
del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i
criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto
previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono
l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero
delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per
materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4,
del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacit professionali rilasciati da Stati esteri. |
|
||
2. La dichiarazione rilasciata quando sono
soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi
di conversione di cui al comma 9, lĠeffettiva presenza dello straniero in
Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
|
||
3. Anche per le attivit che non richiedono il
rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto
ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma
deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle
risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri
si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una
somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo
mensile pari allĠassegno sociale. |
|
||
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e
lĠattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri
che intendano operare come soci prestatori dĠopera presso societ, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni. |
|
||
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a
copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio,
nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore,
alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso. |
|
||
6. Il nulla-osta provvisorio posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento,
previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta rilasciata
all'interessato o al suo procuratore. |
|
||
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il
nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a
norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei
requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione
presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il
visto, ne d comunicazione al Ministero dellĠ interno, allĠINPS e allĠINAIL e
consegna allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti di cui
al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. |
|
||
8. La questura territorialmente competente provvede
al rilascio del permesso di soggiorno. |
|
||
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo
straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di
soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere
la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo
Sportello unico, su richiesta dellĠinteressato, previa verifica della
disponibilit delle quote dĠingresso per lavoro autonomo, determinate a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui
allĠarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di
cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere
allĠinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati
alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui allĠ articolo 11, comma 2-bis. |
|
||
|
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||
Art. 40 |
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||
(Casi particolari di ingresso per lavoro) |
|
||
1. Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto,
rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis)
del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano
le modalit previste dallĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori
previste dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro rilasciato al di
fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4,
del testo unico. |
|
||
2. Salvo diversa disposizione di legge o di
regolamento, il nulla-osta al lavoro non pu essere concesso per un periodo
superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu
superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato di cui ai commi 6 e 21, il nulla-osta al lavoro viene concesso a
tempo indeterminato. La validit del nulla osta deve essere espressamente
indicata nel provvedimento. |
|
||
3. Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12,
14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo
unico, il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini
del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del
rilascio, osservate le disposizioni dellĠarticolo 31, commi 1 limitatamente
alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. |
|
||
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti
temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo
unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di
cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta
al lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente
corrispondente alle documentate necessit. |
|
||
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera a), del testo unico, il nulla-osta al lavoro si riferisce ai
dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo
il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allĠazienda
distaccataria, qualificano lĠattivit come altamente specialistica, occupati
da almeno sei mesi nellĠambito dello stesso settore prima della data del
trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo
GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n.
747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata allĠeffettiva esigenza
dellĠazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse
le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del
trasferimento temporaneo possibile lĠassunzione a tempo determinato o
indeterminato presso lĠazienda distaccataria. |
|
||
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere b) e c), del testo unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla
richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universit o
dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento
delle relative attivit. |
|
||
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o
direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro
in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato, noncheĠ del
titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete,
specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola
statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa
verifica della legittimazione dellĠorgano straniero al rilascio dei predetti
documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
|
|
||
8. Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1,
lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non
pu essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini
stranieri. |
|
||
9. La lettera f) del comma 1 dellĠarticolo 27 del
testo unico si riferisce agli stranieri che, per finalitaĠ formativa, debbono
svolgere, in unit produttive del nostro Paese: |
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a)
attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento
di un percorso di formazione professionale, ovvero |
|
||
b) attivitaĠ di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto
dallĠorganizzazione dalla quale dipendono. |
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||
10. Per le attivit di cui alla lettera a) del comma
9 non eĠ richiesto il nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi
di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui
allĠarticolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo
determinato ai sensi del comma 6 dellĠarticolo 44-bis. Alla richiesta deve
essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative
dellĠarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.
|
|
||
11. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma
1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto
solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel
territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu
riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato,
intendendo per tali quelle riferite allĠesecuzione di opere o servizi
particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo
dellĠopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.
LĠimpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del
contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani
o comunitari noncheĠ il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dallĠordinamento italiano. |
|
||
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera h), del testo unico,
dipendenti da societ straniere appaltatrici dellĠarmatore chiamati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari
di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le
specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non
necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini
abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui
all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave
anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto
nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il
rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore
per il rilascio dei visti di transito. |
|
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13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27,
comma 1, lettera i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia di
gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allĠestero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di
servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il
nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellĠappaltante, il visto
d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del
servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi
provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
pi rappresentative nel settore interessato. LĠimpresa estera deve garantire
ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso
trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali. |
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14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui
allĠarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il
nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, rilasciato dalla
Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello
spettacolo di Roma e dallĠUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non
superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n),
pu essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per
consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione
del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del
nulla-osta comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede legale lĠimpresa, ai fini della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro. |
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15. I visti dĠingresso per gli artisti stranieri che
effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque,
inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti
interessati non possano svolgere attivit per un produttore o committente di
spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato rilasciato |
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16. Per gli sportivi stranieri di cui allĠart. 27,
comma 1, lettera p), e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro
sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a
titolo professionistico o dilettantistico, della societ destinataria delle
prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si tratti
di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa dĠassenso comunicata, anche per via telematica,
allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria
delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno
di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire
il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive nellĠambito
della medesima Federazione. |
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17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di
cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il
decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine
dellĠapplicazione dellĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote
dĠingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni
di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei
calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli
allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu essere
tesserato dal CONI, nellĠambito delle quote fissate dallĠarticolo 27, comma
5-bis, del testo unico. |
|
||
18 NellĠipotesi in cui la dichiarazione di assenso
rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la
richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata
dallĠautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ai sensi dellĠarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 345, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione
sportiva nazionale di appartenenza della societ destinataria della
prestazione sportiva. |
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19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma
1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non richiesto. |
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20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al lavoro rilasciato
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un
periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi
medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, il nulla-osta al
lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che
giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu essere
rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero
nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso
datore di lavoro. |
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21. Le disposizioni di cui allĠarticolo 27, comma 1,
lettera r-bis), del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le
strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate
allĠassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite
specifica procedura Le societ di lavoro interinale possono richiedere il
nulla-osta per lĠassunzione di tale personale previa acquisizione della copia
del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla
osta, qualora gestiscano direttamente lĠintera struttura sanitaria, o un reparto
o un servizio della medesima. |
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22. Gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1,
lettere a), b), c), e d), del testo unico possono far ingresso in Italia
anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti
ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con
decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo
schema di contratto dĠopera professionale , preventivamente, sottoposto alla
Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del
contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale
non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente
certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta,
necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in
applicazione della presente disposizione. |
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23. Il nulla osta al lavoro e il permesso di
soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei
casi di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in
costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,
previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione
comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato
per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma
1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo
rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella per cui stato rilasciato lĠoriginario nulla-osta. Si applicano nei
loro confronti lĠarticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis
e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 5. |
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Art. 41
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(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) |
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1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano
un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di
lavoro autonomo, e i Centri per lĠimpiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unĠattivit lavorativa, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura
e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma
dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o
telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o
rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le
iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del
testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico. |
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CAPO VI |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 42 |
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(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale) |
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1. Lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno per uno dei motivi di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico
e per il quale sussistono le condizioni ivi previste tenuto a richiedere
lĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai
familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unit
sanitaria locale, dĠora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui
territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha
effettiva dimora, a parit di condizioni con il cittadino italiano.
LĠiscrizione altres dovuta, a parit di condizioni con il cittadino
italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante
iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parit sono
assicurate anche lĠassistenza riabilitativa e protesica. |
|
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2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo
di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno,
fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico.
LĠiscrizione alla U.S.L. valida per tutta la durata del permesso di
soggiorno. |
|
||
3. Per il lavoratore straniero stagionale
l'iscrizione effettuata, per tutta la durata dell'attivit lavorativa,
presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno. |
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4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del
permesso di soggiorno. LĠiscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca
o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati
alla U.S.L., a cura della questura, salvo che lĠinteressato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. LĠiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono
meno le condizioni di cui al comma 1. |
|
||
5. LĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale di
cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico, non dovuta per gli stranieri
di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che
non siano tenuti a corrispondere in Italia, per lĠattivit ivi svolta,
lĠimposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando lĠobbligo, per s
e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui allĠarticolo
34, comma 3, del testo unico. LĠiscrizione non dovuta neppure per gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari. |
|
||
6. Fuori dai casi di cui allĠarticolo 34, comma 1,
del testo unico, in alternativa allĠassicurazione contro il rischio di
malattia, infortunio e maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del
medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al
successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla
pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, pu chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto. |
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Art. 43 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti,
ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le
prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dallĠarticolo 35,
comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit
sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe,
di prestazioni sanitarie di elezione. |
|
||
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio
dello Stato, non in regola con le norme relative allĠingresso e al soggiorno,
sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati
accreditati, le prestazioni sanitarie previste dallĠarticolo 35, comma 3, del
testo unico. |
|
||
3. La prescrizione e la registrazione delle
prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno
vengono effettuate, nei limiti indicati dallĠarticolo 35, comma 3, del testo
unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Presente). Tale codice identificativo composto, oltre che dalla sigla STP,
dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e
da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per
tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale
codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini
del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
erogabili, a parit di condizioni di partecipazione alla spesa con i
cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate. |
|
||
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui
allĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di
risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla
spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il
luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni
sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne
chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo
procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante. |
|
||
5. La comunicazione al Ministero dellĠinterno per le
finalit di cui al comma 4, effettuata in forma anonima, mediante il codice
regionale S.T.P. di cui al comma 3, con lĠindicazione della diagnosi, del
tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. |
|
||
6. Salvo quanto previsto in attuazione dellĠarticolo
20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel
caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o
sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di
specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello
Stato. |
|
||
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano
lĠassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di
trattati o accordi internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali,
sottoscritti dall'Italia. In tal caso, lĠU.S.L. chiede il rimborso
eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le
direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione dei predetti
accordi. |
|
||
8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per
garantire che le cure essenziali e continuative previste dallĠarticolo 35,
comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellĠambito delle strutture
della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza specifica. |
|
||
|
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||
Art. 44 |
|
||
(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
|
||
1. Il cittadino straniero che intende effettuare,
dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il
visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri,
di cui allĠarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la
seguente documentazione: |
|
||
a) dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la
data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dellĠeventuale
degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali; |
|
||
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma
a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovr
corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle
prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta; |
|
||
c) documentazione comprovante la disponibilit in
Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie
e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il
rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore; |
|
||
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia
del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata allĠestero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana. |
|
||
2. Con lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 36,
comma 2, del testo unico sono stabilite le modalit per il trasferimento per
cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da
effettuarsi nellĠambito dei programmi di cui allĠarticolo 32, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
|
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CAPO VII |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI |
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Art.44-bis
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(Visti di ingresso per motivi
di studio, borse di studio e ricerca) |
|
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1. EĠ consentito lĠingresso
nel territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che
intendono seguire corsi universitari, con le modalit definite dallĠarticolo
39 del testo unico e dallĠarticolo 46. |
|
||
2. EĠ ugualmente consentito
lĠingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni
definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allĠarticolo 5,
comma 3, in favore dei cittadini stranieri: |
|
||
a) maggiori di et, che
intendano seguire corsi superiori di studio o dĠistruzione
tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la
coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese
di provenienza, accertate le disponibilit economiche di cui allĠarticolo 5,
comma 6, nonch la validit dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso da
seguire in Italia; |
|
||
b) minori di et, comunque
maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allĠestero,
intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie
nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito
di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero
degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dellĠuniversit e della
ricerca o dal Ministero per i beni e le attivit culturali. Al di fuori di
tali fattispecie, lĠingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori
di anni quindici, consentito in presenza dei requisiti di cui alla
lettera a), nonch accertata lĠesistenza di misure di adeguata tutela del
minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario. |
|
||
3. EĠ consentito lÔingresso in
Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle
amministrazioni di cui allĠarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni
culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali,
secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3. |
|
||
4. EĠ consentito lĠingresso in
Italia per attivit scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli
enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica
italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura
o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallĠarticolo
27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto eĠ accordato al
coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal
decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3. |
|
||
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti
per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di
formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati,
secondo le norme attuative dellĠarticolo 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di
durata non superiore a 24 mesi, pu essere autorizzato allĠingresso nel
territorio nazionale, nellĠambito del contingente annuale determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche
agli ingressi per i tirocini formativi di cui allĠarticolo 40, comma 9,
lettera a). |
|
||
6. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠinterno e degli
affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5,
ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more
dellĠemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno,
rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti
dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal
contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualit
successive, si applicano le stesse modalit ma il numero dei visti
rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di
programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu
eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellĠanno
precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione
annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente. |
6. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠinterno e degli
affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5,
ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more
dellĠemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno,
rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti
dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal
contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualit
successive, si applicano le stesse modalit ma il numero dei visti
rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di
programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu
eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellĠanno
precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione
annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente.[111] |
||
|
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Art. 45 |
|
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(Iscrizione scolastica) |
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||
1. I minori stranieri presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarit
della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo
le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle
scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione
anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
iscritti con riserva. |
|
||
2. LĠiscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni
ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri
soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all'et anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi lĠiscrizione
ad una classe diversa, tenendo conto: |
|
||
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di
provenienza dell'alunno, che pu determinare l'iscrizione ad una classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'et
anagrafica; |
|
||
b) dell'accertamento di competenze, abilit e
livelli di preparazione dellĠalunno; |
|
||
c) del corso di studi eventualmente seguito
dallĠalunno nel Paese di provenienza; |
|
||
d) del titolo di studio eventualmente posseduto
dallĠalunno. |
|
||
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri. |
|
||
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione
al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica
della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa. |
|
||
5. Il collegio dei docenti formula proposte in
ordine ai criteri e alle modalit per la comunicazione tra la scuola e le
famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con
l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori
culturali qualificati. |
|
||
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la
formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto
promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze
diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52
allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di
accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della
cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi
diffuse a livello internazionale. |
|
||
7. Per le finalit di cui allĠarticolo 38, comma 7,
del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono allĠistituzione, presso gli organismi
deputati all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di
alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua
italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della
scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di
qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di
istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio
previste dallĠordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalit previste
dalle disposizioni in vigore. |
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8. Il Ministro della pubblica istruzione,
nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in
servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle
quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri al fine
di favorire la loro migliore integrazione nella comunit locale. |
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Art. 46 |
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(Accesso degli stranieri alle universit) |
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1. In armonia con gli orientamenti comunitari
sullĠaccesso di studenti stranieri allĠistruzione universitaria, gli atenei,
sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione
sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31
dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione
degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno
accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica
estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi
di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in
soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di
accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonch di
accordi fra universit italiane e universit dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lĠintera durata dei
corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di
provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lĠammissione ,
comunque, subordinata alla verifica delle capacit ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione. |
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2. Sulla base dei dati forniti dalle universit al
Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
del comma 1, emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del
testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti
adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine,
la sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le
garanzie prestate con le modalit di cui allĠarticolo 34[112],
le borse di studio, i prestiti dĠonore ed i servizi abitativi forniti da
pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o
per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5. |
|
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3. Le universit italiane istituiscono, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le
regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri
provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso
di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al
comma 2, nonch gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo
unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una
adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato
un attestato di frequenza. |
|
||
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di
studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano
superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due
verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente
documentati, il permesso di soggiorno pu essere rinnovato anche allo
studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il
numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati
per pi di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di
soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di
specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del
corso, rinnovabile per un anno. |
|
||
5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di
studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit alle
disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede
criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle
condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres, conto del rispetto dei
tempi previsti dallĠordinamento degli studi. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le
relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle
competenti autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in
lingua italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione resa dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono
particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del
Governo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni,
opportunamente documentate, di particolare disagio economico. |
|
||
6. Per le finalit di cui al comma 5 le competenti
rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni
sulla validit locale, ai fini dellĠaccesso agli studi universitari, dei
titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni
sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento
il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o
giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nellĠordinamento scolastico italiano. |
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Art. 47
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(Abilitazione allĠesercizio della professione) |
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1. Specifici visti dĠingresso e permessi di
soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessit, possono essere
rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso
una universit italiana, per lĠespletamento degli esami di abilitazione
allĠesercizio professionale. |
|
||
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1,
unitamente allĠadempimento delle altre condizioni richieste dalla legge,
consente lĠiscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal
possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma
dellĠarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. LĠaver soggiornato regolarmente in Italia da
almeno cinque anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini
stranieri. |
|
||
|
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Art. 48 |
|
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(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
allĠestero) |
|
||
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di
accesso allĠistruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli
accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello,
conseguiti in Paesi esteri, attribuita alle universit e agli istituti di istruzione
universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in
conformit ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in
materia e le convenzioni internazionali. |
|
||
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle
richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche
rappresentino esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento,
entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. |
|
||
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda,
ovvero se decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato
adottato alcun provvedimento, il richiedente pu presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questĠultimo, pu
presentare istanza al Ministero dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu
invitare lĠuniversit a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione allĠinteressato. LĠuniversit si pronuncia nei successivi
sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini
rispettivamente previsti, dellĠinvito al riesame da parte del Ministero o
della pronuncia dellĠuniversit, ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. |
|
||
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalit
diverse da quelle previste al comma 1, operato in attuazione dellĠarticolo
387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti
in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi. |
|
||
|
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Art. 49
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|
||
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni) |
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||
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti
in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea,
possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. |
|
||
1-bis. Il riconoscimento del titolo pu essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le
Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. LĠingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel
campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento
del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. |
|
||
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27
gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.[113] |
|
||
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative,
il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento,
sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e allĠarticolo 14 del decreto legislativo n. 319
del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia
subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto
sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura compensativa,
nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e
delle province autonome. |
|
||
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento
subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si
trova allĠestero, viene rilasciato un visto dĠingresso per studio, per il
periodo necessario allĠespletamento della suddetta misura compensativa. |
|
||
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai
fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti
all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione
europea. |
|
||
|
|
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Art. 50 |
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(Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie) |
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||
1. Presso il Ministero della sanit sono istituiti
elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale. |
|
||
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel
Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni. |
|
||
3. Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che
hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria. |
|
||
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalit stabilite dal
Ministero della sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione,
gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a
carico degli interessati. |
|
||
5. (...) |
|
||
6. (Comma non ammesso al "Visto" della
Corte dei Conti) |
|
||
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3
dellĠarticolo 49, il Ministero della sanit provvede altres, ai fini
dellĠammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivit sanitarie
nellĠambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli
abilitanti allĠesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in
un Paese non appartenente allĠUnione europea. |
|
||
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonch
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
allĠesercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito
il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non
consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per
l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi
dell'Unione europea. |
|
||
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo
professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o
in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora
lĠinteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di
due anni dalla data del rilascio. |
|
||
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Art. 51 |
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(Articolo non ammesso al "Visto" della
Corte dei Conti) |
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CAPO VIII |
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DISPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE
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Art. 52 |
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(Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivit a favore degli immigrati) |
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1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro diviso in due sezioni: |
|
||
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione
sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; |
|
||
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo
unico. |
|
||
(É) |
|
||
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o
uno o pi componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano
sottoposti a procedimenti per lĠapplicazione di una misura di prevenzione o a
procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorch con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit
dellĠinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. |
|
||
|
|
||
Art. 53
|
|
||
(Condizioni per lĠiscrizione nel Registro) |
|
||
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di
cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e
le associazioni che svolgono attivit per l'integrazione di cui all'articolo
42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti: |
|
||
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e
di solidariet desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere
democratico dellĠordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative,
i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti
requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; |
|
||
b) obbligo di formazione del bilancio o del
rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni,
nonch le modalit di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti; |
|
||
c) sede legale in Italia e possibilit di
operativit in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma
giuridica assunta; |
|
||
d) esperienza almeno biennale nel settore
dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della
valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali,
religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza
degli stranieri. |
|
||
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al
registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata
da: |
|
||
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti; |
|
||
b) dettagliata relazione sull'attivit svolta negli
ultimi due anni; |
|
||
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli
ultimi due anni di attivit; |
|
||
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle
associazioni del volontariato; |
|
||
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per
comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivit nel settore
dell'integrazione degli stranieri; |
|
||
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi
delle vigenti disposizioni concernente lĠassenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo dellĠente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dellĠarticolo 52. |
|
||
3. (É) |
|
||
4. (É) |
|
||
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52,
comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella
fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi
privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto
attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di
violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori,
assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare
riferimento al lavoro minorile. |
|
||
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al
comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una
dichiarazione dalla quale risultino: |
|
||
a) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di
operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e
dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di
continuit, ancorch volontarie; |
|
||
b) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di
strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del
programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione
delle caratteristiche tipologiche e della ricettivit; |
|
||
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o
altre istituzioni; |
|
||
d) la descrizione del programma di assistenza e
integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti
programmi personalizzati. Il programma indica finalit, metodologia di
intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse
umane impiegate; prevede le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e
psicologica, e le attivit di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque
alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi; |
|
||
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati
personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai
soggetti ospitati nelle strutture alloggiative; |
|
||
f) lĠassenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo dellĠente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dellĠarticolo 52. |
|
||
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere
l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente
attivit di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un
rapporto di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono
presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti
indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei
componenti ed il rapporto di partenariato. |
|
||
|
|
||
Art. 54 |
|
||
(Iscrizione nel Registro) |
|
||
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti
e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal
Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la
Commissione di cui allĠarticolo 25, comma 2, limitatamente allĠiscrizione
alla sezione di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera b). |
|
||
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego
dell'iscrizione comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine l'iscrizione da ritenersi avvenuta. |
|
||
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo
52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti
interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione
sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente. |
|
||
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di
documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. |
|
||
5. L'elenco degli organismi privati e delle
associazioni e degli enti iscritte al registro comunicato annualmente alle
regioni e alle province autonome. |
|
||
|
|
||
Art. 55 |
|
||
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie) |
|
||
1. La Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso
decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del
predetto articolo 42 del testo unico. |
|
||
2. Il Presidente della Consulta pu invitare a
partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli
territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico. |
|
||
3. I componenti della Consulta rimangono in carica
per tre anni. |
|
||
4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La
Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in
servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
assicura il supporto tecnico-organizzativo. |
|
||
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti
e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento
programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle
condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla
loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo
stato di applicazione della legge evidenziandone difficolt e disomogeneit a
livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore
convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti
fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla
realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a
livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati
personali. |
|
||
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il
Presidente del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro, pu essere
nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalit di
raccordo e di collaborazione con l'attivit dell'organismo di cui
all'articolo 56. |
|
||
|
|
||
Art. 56 |
|
||
(Organismo nazionale di coordinamento) |
|
||
1. LĠOrganismo nazionale di coordinamento di cui
allĠarticolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con
la Consulta per lĠimmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, con i centri di osservazione,
informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati
nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e
sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita
pubblica, |
|
||
2. La composizione dellĠOrganismo nazionale di cui
al comma 1 stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio
nazionale dellĠeconomia e del lavoro (C.N.E.L.), dĠintesa con il Ministro per
la solidariet sociale. |
|
||
3. LĠOrganismo nazionale si avvale di una segreteria
composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a
tempo determinato. |
|
||
|
|
||
Art. 57 |
|
||
(Istituzione dei Consigli territoriali per
lĠimmigrazione) |
|
||
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui
all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle
esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono
istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E'
responsabilit del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di
detti Consigli. Essi sono cos composti: |
|
||
a) dai rappresentanti dei competenti uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato; |
|
||
b) dal Presidente della provincia; |
|
||
c) da un rappresentante della regione; |
|
||
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo
delegato, nonch dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della
provincia di volta in volta interessati; |
|
||
e) dal Presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato; |
|
||
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; |
|
||
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni
pi rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio; |
|
||
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. |
|
||
2. Possono essere invitati a partecipare alle
riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch
degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione. |
|
||
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione
operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivit, in
collegamento con le Consulte regionali di cui allĠarticolo 42, comma 6, del
testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una
coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche
connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati,
nonch di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il
raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4,
del testo unico. |
|
||
4. NellĠadozione del decreto di cui al comma 1 del
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai
fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli
eventuali organi costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In tal
caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. |
|
||
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Art. 58
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(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
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1. Il Ministro per la solidariet sociale, con
proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo
quanto disposto dallĠarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e dallĠarticolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti
quote percentuali: |
|
||
a) una quota pari all'80% dei finanziamenti
dell'intero Fondo destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli
enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate
dallĠafflusso di immigrati; |
|
||
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti
destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli
interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico. |
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2. (...) |
|
||
3. Le regioni possono impiegare una quota delle
risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la
realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di
esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati. |
|
||
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del
comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi
regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei
propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun
programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altres essere
utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi
comunitari. |
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||
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1
tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
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a) della presenza degli immigrati sul territorio; |
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b) della composizione demografica della popolazione
immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale; |
|
||
c) delle situazioni di particolare disagio nelle
aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento. |
|
||
6. Per la realizzazione della base informativa
statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il
Ministero dellĠinterno trasmette allĠISTAT, secondo modalit concordate e nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini
stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle
relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di
soggiorno dei genitori. |
|
||
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto
delle priorit di intervento e delle linee guida indicate nel documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto
ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
||
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti
dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivit volte a: |
|
||
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in
condizione di parit con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle
persone immigrate; |
|
||
b) promuovere l'integrazione degli stranieri
favorendone l'accesso al lavoro, allĠabitazione, ai servizi sociali, alle
istituzioni scolastiche; |
|
||
c) prevenire e rimuovere ogni forma di
discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica o religiosa; |
|
||
d) tutelare l'identit culturale, religiosa e
linguistica degli stranieri; |
|
||
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dĠorigine. |
|
||
9. Il Ministro per la solidariet sociale
predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito
modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e
degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi
regionali e statali, che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e
delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo
60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi
dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4. |
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Art. 59 |
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(Attivit delle regioni e delle province autonome) |
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1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle
risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque
della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle
politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione
essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. |
|
||
2. Per favorire l'elaborazione dei piani
territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento
nazionale, il Ministro per la solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza
Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei
programmi regionali. |
|
||
3. I programmi regionali indicano i criteri per
l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti
attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi
sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli
enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da
realizzare, le modalit e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse
impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze. |
|
||
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi
della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo
52 comma 1, lettera a). |
|
||
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano
una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul
loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare
per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello
stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado
di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e
residui passivi desunti dai rispettivi bilanci. |
|
||
6. Qualora le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei
programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di
erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile
delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale,
sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome. |
|
||
7. LĠobbligo di comunicazione dei programmi di cui
al comma 1 e quello dellĠiscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote
di cofinanziamento previste a carico delle regioni dallĠarticolo 58, comma 4,
operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente
regolamento. |
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Art. 60
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(Attivit delle Amministrazioni statali) |
|
||
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni
statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b),
secondo le priorit indicate dal documento programmatico di cui all'articolo
3, comma 1, del testo unico. |
|
||
2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e
coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle
amministrazioni statali presentati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del
Fondo. |
|
||
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri
programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di
cui all'articolo 52, comma 1, lettera a). |
|
||
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto
sociale e sugli obiettivi conseguiti. |
|
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|
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Art. 61 |
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(Disposizione transitoria) |
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||
1. La condizione dellĠiscrizione al registro di cui
allĠarticolo 52, comma 1, richiesta per gli interventi adottati sugli
stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a
quello di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art. 61-bis
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||
(Sistemi informativi) |
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||
1. Per lĠattuazione dei
procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche
si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e
lĠinterconnessione tra le pubbliche
amministrazioni, nonch dei sistemi informativi e delle procedure telematiche
indicate nel presente regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per
lĠaccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti
previsti nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2,
della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
|
||
2. Per le
procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi
con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche
dellĠarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal
regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
|
||
3. I criteri e
le modalit di funzionamento dellĠarchivio di cui al comma 2 sono stabilite
con decreto del Ministro dellĠinterno. |
|
DPR 179/2011 *
Decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo
di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma
2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art.
1
Oggetto
e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato Çtesto unicoÈ, nonche' i casi straordinari di giustificata esenzione
dalla sottoscrizione; disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per
crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle
verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli
intestatari degli accordi di integrazione.
2.
Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai sedici anni che
fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in
vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.
Art.
2
Sottoscrizione,
contenuto e durata dell'accordo di integrazione
1.
Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso
di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: Çsportello
unicoÈ, o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della
medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito
denominato ÇaccordoÈ, articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il
modello di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice
originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da
lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o
cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo
delegato.
2.
L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i
diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la
potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
3.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero
sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana
parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della
vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato
B.
4.
Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a)
acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata
equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento
per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b)
acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle
istituzioni pubbliche in Italia;
c)
acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con
particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi
sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d)
garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
5.
Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della
cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2007, e si impegna a rispettarne i principi.
6.
Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione
dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo
con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per
l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la
partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla
vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
7.
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8.
Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero
sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente
l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento
linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
9.
Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
a)
i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela,
per i quali l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione
sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
b)
le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le
quali l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed
integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.
10.
L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del
rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per
carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del
provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura,
nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.
11.
Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende
estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla
stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati
presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello
medesimo.
Art.
3
Sessione
di formazione civica e di informazione
1.
Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro
i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una
durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo
di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio'
non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o
filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
2.
Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello
sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c),
definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia,
delle facolta' e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri
reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di
istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali iniziative a
sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo' accedere
nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3.
La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione
di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti
assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2,
comma 3.
Art.
4
Articolazione
dell'accordo per crediti
1.
L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in
Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o
percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di
studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del
conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di
titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.
I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato
C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in
connessione con:
a)
la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non
definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
b)
l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste
dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
c)
l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10
mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.
3.
I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono
confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel
caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della
lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un
livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto
rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato
B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al
livello di conoscenza effettivamente accertato.
Art.
5
Modalita'
di assegnazione e decurtazione dei crediti
1.
I crediti di cui all'allegato
B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero
nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i
crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e
della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito
test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per
l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2.
La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato
C avviene:
a)
quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza
personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il
casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli
articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313;
b)
quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari,
sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
6
Verifica
dell'accordo
1.
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello
unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a
presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la
documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la
certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli
minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne
l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della
facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio
livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita
civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello
sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2.
Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana,
per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e' valutabile ai fini
del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato
B.
3.
In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della
scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di
formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello
unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla
decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione
all'esito della verifica di cui al comma 1.
4.
L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva
la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento,
determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto
della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione
dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7
e 8.
5.
All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico procede
all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli
allegati B
e C
e con le modalita' di cui all'articolo 5. La verifica si conclude con l'attribuzione
dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a)
qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di
adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il
livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di
sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, e' decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del
relativo attestato;
b)
qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla
soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della
conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita
civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo
per un anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo
straniero;
c)
qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata
la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi
7 e 8.
6.
Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto
o da un suo delegato.
7.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell'accordo per
inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del
permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello
straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalita'
informatiche, dello sportello unico alla questura.
8.
Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti
dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del
comma 5, lettera c), tiene conto l'autorita' competente per l'adozione dei
provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
9.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza
dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero,
attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo
alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5.
Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il
prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui
l'autorita' competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti
discrezionali di cui al testo unico.
Art.
7
Agevolazioni
connesse alla fruizione di attivita' culturali e formative
1.
Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero
di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni
per la fruizione di specifiche attivita' culturali e formative. A tale scopo il
Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.
2.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei
soggetti erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1.
3.
All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art.
8
Sospensione
dell'accordo
1.
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a domanda, per il
tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al
rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da
gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di
corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati
attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
Art.
9
Anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2.
Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del
medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i
crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali
riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni
assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative
ed estintive dell'accordo.
3.
Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo
sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo
medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla
questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data allo straniero,
relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo
all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo
stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo
straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui
stipulato.
4.
L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e' interconnessa con il
casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli
accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con
gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i
dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono
individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4,
autorizzati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della
consultazione dei dati.
6.
Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza
dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente
della Repubblica n. 242 del 2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art.
10
Collaborazione
interistituzionale
1.
Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa
dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in
sede di conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione
di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di
collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente
competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a
livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni
statali, comprese le universita', relativamente all'organizzazione e allo
svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui
all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma
1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli
enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attivita'
di formazione linguistica e orientamento civico.
Art.
11
Ruolo
dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1.
I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo
testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e
culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e
lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le
iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili
sul territorio.
Art.
12
Disposizioni
finali
1.
La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune
europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il
presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso
le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni
convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi
presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le
certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato
presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo
1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.
Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione
linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si
intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati
all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il
rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di
titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a
cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle
amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art.
13
Disposizione
finanziaria
1.
All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e'
data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero
dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa,
rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte
corrente.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
14
Entrata
in vigore
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DPCM 535/1999 *
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre
1999, n. 535, Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2
e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
CAPO I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Oggetto
e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori
stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e
b).
2. Per "minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore
presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo
di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato
accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato
"minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di et superiore a sei anni,
entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorch il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi adulti con funzioni
generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende
l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato
l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autorit responsabili del Paese d'origine, in conformit
alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorit
giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere
finalizzato a garantire il diritto all'unit familiare del minore e ad adottare
le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del
1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si
intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo
unico.
CAPO
II
Comitato
per i minori stranieri
Art.
2.
Compiti
del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di
tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti,
in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a. vigila sulle modalit di soggiorno dei minori;
b. coopera e si raccorda con le amministrazioni
interessate;
c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa
adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste
provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori
accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea,
nonch per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
d. provvede alla istituzione e alla tenuta
dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera
c);
e. accerta lo status del minore non accompagnato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 5;
f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine
di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non
accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a
tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di
idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu proporre al Dipartimento
per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi
predetti;
g. in base alle informazioni ottenute, pu
adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unit familiare
di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di
rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
h. definisce criteri predeterminati di
valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2,
lettera c);
i. provvede al censimento dei minori presenti non
accompagnati, secondo le modalit previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato pu effettuare il trattamento dei
dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente
regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica
del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o
con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati
sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali
del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento,
le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione pu essere effettuata
in forma anonima e per finalit statistiche, di studio, di informazione e
ricerca.
Art.
3.
Costituzione
ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed composto da nove rappresentanti:
-
uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori
non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo nominato un
supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti
tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato presieduto dal rappresentante
designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su
convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in
relazione a singole necessit e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al
Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in
relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute
psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente
o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato
nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I
provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati
adottati.
6. In caso di necessit, il Comitato comunica la
situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di
un tutore provvisorio.
Art.
4.
Strumenti
operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pu finanziare programmi finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati,
proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla
tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi
necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione
di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il
raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati
comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili.
L'accesso ai dati consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3,
comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente
del Comitato, pu autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici,
per finalit statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonch ad
organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei
minori immigrati, quando ci si renda necessario per il migliore perseguimento
dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi
enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio
assistito. L'accesso ai dati altres consentito all'autorit giudiziaria e
agli organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3,
acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando
sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono
essere adeguatamente protetti.
CAPO
III
Censimento
e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art.
5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivit sanitaria o di
assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della
presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato,
sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a
garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le
informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalit, alla
nazionalit, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al
luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure
eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime
dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente
disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato tuttavia tenuto ad effettuare
la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che
essa sia stata gi effettuata.
3. L'identit del minore accertata dalle
autorit di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
Art.
6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento
scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza
del minore il Comitato pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e
internazionali che svolgono attivit inerenti i minori non accompagnati in
conformit ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse
del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del
minore di essere ascoltato.
Art.
7.
Rimpatrio
assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali
da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorit
giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrit delle condizioni
psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorit
responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento rilasciata apposita attestazione da
trasmettere al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste
dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente
non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche
dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i
soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni
statali cui affidato il rimpatrio assistito.
CAPO
IV
Ingresso
e soggiorno dei minori accolti
Art.
8.
Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono
ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo.
La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata
dei dati relativi all'attivit gi svolta dal proponente e alla sua natura
giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero
degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli
altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di
stabilire la validit e l'opportunit dell'iniziativa nell'interesse dei
minori. Della deliberazione data tempestiva comunicazione al proponente e
alle autorit competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei
minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi
controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa
subordinata alle informazioni sulla affidabilit del proponente. Il Comitato
pu richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,
ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), localmente gi realizzate dal proponente. Le informazioni
concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la
rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato pu considerare come valide le
informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al
proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu
confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilit.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine di
quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato,
specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente
entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovr essere
effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal
territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di
viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art.
9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della somma di piu'
periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel
rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato puo' proporre alle
autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in
relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della
permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale
rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per
i minori.
L. 39/1990 *
Legge 29
Febbraio 1990, e successive modificazioni, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
giaĠ presenti nel territorio dello Stato
(Artt. 1
– 1 septies)
Art. 1
(Rifugiati)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste
dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo
provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e
di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui
al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle
richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto
disposto nel comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31
dicembre 1989 eĠ riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento
non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitaĠ di
erogazione del contributo di cui al comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di
anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire
20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale
maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione
legislativa.
10. Il Ministro del tesoro eĠ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni
previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al
riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
interventi di prima assistenza".
Articolo 1 bis
(...)
Articolo 1 ter
(...)
Articolo 1-quater
(...)
(...)
Articolo 1-sexies
(Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati)
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellĠambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi
di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dellĠinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo
di cui allĠarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allĠ80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione
dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
allĠarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei servizi gi in
atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allĠarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellĠerogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non accolto
nellĠambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[114], e di facilitare il
coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il
Ministero dellĠinterno attiva, sentiti lĠAssociazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e lĠACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i
servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale affidato, con
apposita convenzione, allĠANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, dĠintesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso lĠOrganizzazione internazionale per
le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allĠarticolo
1-septies.
Art. 1-septies
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli interventi di
cui allĠarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellĠinterno, istituito il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo, la cui dotazione
costituita da:
a) le risorse iscritte nellĠunit previsionale di base 4.1.2.5
ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ – capitolo 2359 – dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno per lĠanno 2002, gi destinate agli
interventi di cui allĠarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle gi attribuite allĠItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in
via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellĠeconomia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellĠUnione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al
medesimo comma 1.
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 563/1995 *
Legge 29
dicembre 1995, n. 563, Conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale
delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella
regione Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
1. A decorrere dal 1Ħ luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di
contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivit di controllo
della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno
dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato
nelle predette attivit sono attribuite le funzioni e le indennit
rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1992, n. 386, con l'osservanza delle modalit indicate dai medesimi articoli e
dall'articolo 2 dello stesso decreto.
Art. 2
1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le
attivit di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di
stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di
identificazione o espulsione autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996
e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a
cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri
dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di
prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere,
da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le
stesse modalit e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di
emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le
modalit di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo
17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto
di cui al presente comma non richiesto il previo parere del Consiglio di
Stato.
...
D. LGS.
85/2003 *
Decreto
legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE
relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine
secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio
dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela
immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista
il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che
hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni
internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta
momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso,
anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra,
ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza
endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di
siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai
sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto
anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una
persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona
per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta
entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un
Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che
intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del
Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero
dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare
l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un
anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari
periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione
del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso
nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione
dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno
rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale
ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui
al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese
quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il
sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i
cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a
tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od
organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio
volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione
del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta
temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme
di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione
temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati
per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio
nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La
valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del
pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte
connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica,
sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati
che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei
casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e
sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono
allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati.
I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto
anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che
vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi
hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a
carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano
altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche
parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che
risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto
il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea
non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude
la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato
ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma
1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione
temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione
sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione
temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale
negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della
decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i
suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea
e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme
dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati
su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si
osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti
gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la
quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e'
allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare
anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali,
internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in
modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni
umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla
scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi
scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D. LGS. 140/2005 *
Decreto
Legislativo 30 maggio 2005, n.140, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di
rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva
2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero richiedente il riconoscimento
dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b) ÇstranieroÈ: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide;
c) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge
24 luglio 1954, n. 722;
d) ÇCommissione territorialeÈ: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
e) Çminore non accompagnatoÈ: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale,
privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) ÇfamiliareÈ: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione
della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: ÇregolamentoÈ provvede, entro un
termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione
sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna
all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito
denominato: Çdecreto-leggeÈ, la questura rilascia, entro tre giorni dalla
presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla
presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo
unico.
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo
un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo
presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione,
di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano
l'identita' del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di identificazione ed
espulsione ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo
stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di
vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di
cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e'
effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai
criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva
del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda
di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il
richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro
titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione
addotti nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento
della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali
e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento,
in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio
nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e'
consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in
cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Art. 6.
Accesso all'accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari,
redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione
della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,
valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del
Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del
decreto-legge.
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture
allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario
all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei
mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri
conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo
il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la
struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura,
nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli
atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato,
nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente
decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di
residenza al proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai
commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il
contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente
necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e
subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro individuato per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui
quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2,
del regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze
dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di
accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal
direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente
per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un
adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati
servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo
il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale.
Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali
interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non
accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei
minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente asilo.
Art. 9.
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione,
per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono
alloggiati in strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, di seguito denominato ÇACNURÈ, ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma
2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari
controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza
e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie
concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di identificazione ed espulsione e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei
centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i
rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11
del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi
ospitati.
Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di
accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo
o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico.
Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo
e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla
sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda
di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi
del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate
dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel
centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore
del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione
del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi
dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo
del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza
erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione
professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato
all'accoglienza del richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza
preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti
gravemente violenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da
parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si
presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il
prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal
richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino
e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati
causati da forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del
centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una
relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre
giorni dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha
provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente
erogate.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2
e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005,
di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a
decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede: per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la
quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale
armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo
1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del
presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la
fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione
delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti
locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.
Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita'
ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento
previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite
massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza,
giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e'
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui
domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e'
applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e'
disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e
nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il
presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D. LGS. 251/2007 *
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini
di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 D. LGS. 18/2014 |
|
|
Capo I |
|
Disposizioni generali |
|
|
|
Art. 1. |
|
Finalita' |
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|
1. Il presente decreto stabilisce le
norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o ad apolidi, di seguito denominati: "stranieri", della
qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonche' norme sul
contenuto degli status riconosciuti. |
1. Il presente decreto stabilisce le
norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o ad apolidi, di seguito denominati: "stranieri", della
qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto.[115] |
|
|
Art. 2. |
|
Definizioni |
|
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|
1. Ai fini del presente decreto
s'intende per: |
|
a) "protezione
internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di
cui alle lettere f) e h); |
|
|
a-bis)
"beneficiario di protezione internazionale": cittadino straniero
cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria come definito alle lettere f) e h);[116] |
b) "Convenzione di Ginevra":
la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio
1970, n. 95; |
|
c) "Carta delle Nazioni
Unite": Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno
1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848; |
|
d) "Convenzione sui diritti
dell'Uomo": la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; |
|
e) "rifugiato": cittadino
straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi
di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui
ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal
territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse
ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10; |
|
f) "status di rifugiato": il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale
rifugiato; |
|
g) "persona ammissibile alla
protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; |
|
h) "status di protezione
sussidiaria": il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero
quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria; |
|
i) "domanda di protezione
internazionale": una domanda di protezione presentata secondo le
procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo
regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; |
i) "domanda di protezione
internazionale": la domanda
di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;[117] |
|
i-bis)
"richiedente": lo straniero che ha presentato una domanda di
protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una
decisione definitiva;[118] |
l) "familiari": i seguenti
soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo
nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio
nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale: |
|
a) il coniuge del beneficiario dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; |
|
b) i figli minori del beneficiario dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione
che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi; |
b) i figli minori del beneficiario dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal
matrimonio, a condizione che non siano sposati (...). I (...) minori (...) affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli (...);[119] |
|
b-bis)
il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli
343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;[120] |
m) "minore non accompagnato":
lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza
legale; |
|
n) "Paese di origine": il
Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il
Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. |
|
|
|
Capo II |
|
Valutazione delle domande di protezione
internazionale |
|
|
|
Art. 3. |
|
Esame dei fatti e delle circostanze |
|
|
|
1. Il richiedente e' tenuto a
presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque
appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a
motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il
richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. |
|
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il
richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la
documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta',
condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del
riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato
in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di
identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione
internazionale. |
|
3. L'esame della domanda di protezione
internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione: |
|
a) di tutti i fatti pertinenti che
riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in
merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e
regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione; |
|
b) della dichiarazione e della
documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere
noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; |
|
c) della situazione individuale e delle
circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale,
il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali
del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave; |
|
d) dell'eventualita' che le attivita'
svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano
mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie
alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di
stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno
grave in caso di rientro nel Paese; |
|
e) dell'eventualita' che, in considerazione
della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o,
comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il
richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui
potrebbe dichiararsi cittadino. |
|
4. Il fatto che il richiedente abbia
gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o
danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del
richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni
gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le
persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono
gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. |
|
5. Qualora taluni elementi o aspetti
delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano
suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita'
competente a decidere sulla domanda ritiene che: |
|
a) il richiedente ha compiuto ogni
ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; |
|
b) tutti gli elementi pertinenti in suo
possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione
dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; |
|
c) le dichiarazioni del richiedente sono
ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
|
|
d) il richiedente ha presentato la
domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non
dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; |
|
e) dai riscontri effettuati il
richiedente e', in generale, attendibile. |
e) dai riscontri effettuati il
richiedente e', in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del
suo grado di maturita' e di sviluppo personale.[121] |
|
|
Art. 4. |
|
Bisogno di protezione internazionale
sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine |
|
|
|
1. La domanda di protezione
internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la
partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte
dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare
quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e
la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese
d'origine. |
|
|
|
Art. 5. |
|
Responsabili della persecuzione o del
danno grave |
|
|
|
1. Ai fini della valutazione della
domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del
danno grave sono: |
|
a) lo Stato; |
|
b) i partiti o le organizzazioni che
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; |
|
c) soggetti non statuali, se i
responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni
internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi. |
|
|
|
Art. 6. |
|
Soggetti che offrono protezione |
|
|
|
1. Ai fini dell'esame della domanda di
protezione internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da
parte: |
|
a) dello Stato; |
|
b) dei partiti o organizzazioni,
comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio. |
b) dei partiti o organizzazioni,
comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio,
a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione
conformemente al comma 2[122]. |
2. La protezione di cui al comma 1
consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere
inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un
sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire
penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave,
e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure. |
2. La protezione di cui al comma 1 e' effettiva e non temporanea e[123] consiste nell'adozione
di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori
o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure. |
3. Per stabilire se un'organizzazione
internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio
e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli
eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione
europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti
organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. |
|
|
|
Capo III |
|
Status di rifugiato |
|
|
|
Art. 7. |
|
Atti di persecuzione |
|
|
|
1. Ai fini della valutazione del
riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi
dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: |
|
a) essere sufficientemente gravi, per
loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti
umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e'
esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui
diritti dell'Uomo; |
|
b) costituire la somma di diverse
misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a
quello di cui alla lettera a). |
|
2. Gli atti di persecuzione di cui al
comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: |
|
a) atti di violenza fisica o psichica,
compresa la violenza sessuale; |
|
b) provvedimenti legislativi,
amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa
natura o attuati in modo discriminatorio; |
|
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali
sproporzionate o discriminatorie; |
|
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela
giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; |
|
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali
in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto,
quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; |
|
|
e-bis)
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che
comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa,
politica o di appartenenza etnica o nazionale;[124] |
f) atti specificamente diretti contro un
genere sessuale o contro l'infanzia. |
|
|
|
Art. 8. |
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Motivi di persecuzione |
|
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1. Al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono
essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: |
1. Al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o la mancanza di protezione contro tali
atti[125]
devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: |
a) "razza": si riferisce, in
particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza
o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; |
|
b) "religione": include, in
particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione
a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia
singolarmente sia in comunita', altri atti religiosi o professioni di fede,
nonche' le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo
religioso o da esso prescritte; |
|
c) "nazionalita": non si
riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma
designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da
un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o
politiche o la sua affinita' con la popolazione di un altro Stato; |
|
d) "particolare gruppo
sociale": e' quello costituito da membri che condividono una
caratteristica innata o una storia comune, che non puo' essere mutata oppure
condividono una caratteristica o una fede che e' cosi' fondamentale per
l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a
rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita' distinta nel Paese di
origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In
funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale
puo' essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento
sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente
rilevanti ai sensi della legislazione italiana; |
d) "particolare gruppo
sociale": e' quello costituito da membri che condividono una
caratteristica innata o una storia comune, che non puo' essere mutata oppure
condividono una caratteristica o una fede che e' cosi' fondamentale per
l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a
rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita' distinta nel Paese di
origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In
funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale
puo' essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento
sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente
rilevanti ai sensi della legislazione italiana; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato
gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale
gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa
l'identita' di genere;[126] |
e) "opinione politica": si
riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una
convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui
all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal
fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione
in atti concreti. |
|
2. Nell'esaminare se un richiedente
abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il
richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose,
nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione,
purche' una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle
persecuzioni. |
|
|
|
Art. 9. |
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Cessazione |
|
|
|
1. Uno straniero cessa di essere
rifugiato quando: |
|
a) si sia volontariamente avvalso di
nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; |
|
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia
volontariamente riacquistata; |
|
c) abbia acquistato la cittadinanza
italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui
ha acquistato la cittadinanza; |
|
d) si sia volontariamente ristabilito
nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere
perseguitato; |
|
e) non possa piu' rinunciare alla
protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di
rifugiato; |
|
f) se trattasi di un apolide, sia in
grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono
venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello
status di rifugiato. |
|
2. Per l'applicazione delle lettere e)
ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non
temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di
origine. |
|
|
2-bis.
Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano
quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti
persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva
la dimora abituale.[127] |
3. La cessazione e' dichiarata sulla
base di una valutazione individuale della situazione personale dello
straniero. |
|
|
|
Art. 10. |
|
Esclusione |
|
|
|
1. Lo straniero e' escluso dallo status
di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della
Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o
di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni
adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno
accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto. |
|
2. Lo straniero e' altresi' escluso
dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere: |
|
a) che abbia commesso un crimine contro
la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; |
|
b) che abbia commesso al di fuori del
territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita'
di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente
crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che
possano essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il
reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; |
b) che abbia commesso al di fuori del
territorio italiano, prima di esservi
ammesso in qualita' di richiedente,
un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche
se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere
classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e' valutata anche
tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;[128] |
c) che si sia reso colpevole di atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti
nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. |
|
3. Il comma 2 si applica anche alle
persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini,
reati o atti in esso previsti. |
|
|
|
Art. 11. |
|
Riconoscimento dello status di rifugiato |
|
|
|
1. La domanda di protezione
internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato
quando la relativa domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto
stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli
articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di
esclusione di cui agli articoli 9 e 10. |
|
|
|
Art. 12. |
|
Diniego dello status di rifugiato |
|
|
|
1. Sulla base di una valutazione
individuale, lo status di rifugiato non e' riconosciuto quando: |
|
a) in conformita' a quanto stabilito
dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli
7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; |
|
b) sussistono fondati motivi per
ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello
Stato; |
|
c) lo straniero costituisce un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale. |
|
|
|
Art. 13. |
|
Revoca dello status di rifugiato |
|
|
|
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato
di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente
documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno
straniero e' adottata su base individuale, qualora, successivamente al
riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che: |
|
a) sussistono le condizioni di cui
all'articolo 12; |
|
b) il riconoscimento dello status di
rifugiato e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in
modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti. |
|
|
|
Capo IV |
|
Protezione sussidiaria |
|
|
|
Art. 14. |
|
Danno grave |
|
|
|
1. Ai fini del riconoscimento della
protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: |
|
a) la condanna a morte o all'esecuzione
della pena di morte; |
|
b) la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di
origine; |
|
c) la minaccia grave e individuale alla
vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale. |
|
|
|
Art. 15. |
|
Cessazione |
|
|
|
1. La cessazione dello status di
protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le
circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono
mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria. |
|
2. Per produrre gli effetti di cui al
comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi'
significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della
protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno
grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine. |
|
|
2-bis.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di
protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti
persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva
la dimora abituale.[129] |
|
|
Art. 16. |
|
Esclusione |
|
|
|
1. Lo status di protezione sussidiaria
e' escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: |
|
a) abbia commesso un crimine contro la
pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; |
|
b) abbia commesso, nel territorio
nazionale o all'estero, un reato grave. La gravita' del reato e' valutata
anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; |
b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente, un reato
grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena, non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista
dalla legge italiana per il reato;[130] |
c) si sia reso colpevole di atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti
nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; |
|
d) costituisca un pericolo per la
sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica. |
d) costituisca un pericolo per la
sicurezza dello Stato (...)[131]; |
|
d-bis)
costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato
condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.[132] |
2. Il comma 1 si applica anche alle persone
che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o
atti in esso menzionati. |
|
|
|
Art. 17. |
|
Riconoscimento dello status di
protezione sussidiaria |
|
|
|
1. La domanda di protezione
internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di
cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16. |
|
|
|
Art. 18. |
|
Revoca dello status di protezione
sussidiaria |
|
|
|
1. La revoca dello status di protezione
sussidiaria di uno straniero e' adottata se, successivamente al
riconoscimento dello status, e' accertato che: |
|
a) sussistono le cause di esclusione di
cui all'articolo 16; |
|
b) il riconoscimento dello status di
protezione sussidiaria e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti
presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti. |
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Capo V |
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Contenuto della protezione
internazionale |
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Art. 19. |
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Disposizioni generali |
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|
1. Le disposizioni del presente decreto
non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. |
|
2. Nell'attuazione delle disposizioni
del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale,
della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli
con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. |
2. Nell'attuazione delle disposizioni
del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale,
della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli
con figli minori, i minori non
accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con
disturbi psichici,[133] le persone che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale. |
|
2-bis.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in
considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore.[134] |
|
|
Art. 20. |
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Protezione dall'espulsione |
|
|
|
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando: |
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in conformita' degli obblighi internazionali ratificati
dall'Italia,[135] il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria
e' espulso quando: |
a) sussistono motivi per ritenere che
rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; |
|
b) rappresenta un pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per
un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. |
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|
Art. 21. |
|
Informazioni |
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|
|
1. Unitamente alla decisione che
riconosce la protezione internazionale e' consegnato allo straniero
interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi
connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si
presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola
o araba. |
|
2. Per garantire la piu' ampia
informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione
del richiedente lo status di protezione internazionale e' comunque fornita
una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri. |
|
|
|
Art. 22. |
|
Mantenimento del nucleo familiare |
|
|
|
1. E' tutelata l'unita' del
nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria. |
|
2. I familiari che non hanno
individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i
medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status. |
|
3. Ai familiari del titolare dello
status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che
individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. |
3. Ai familiari del titolare dello
status di protezione internazionale[136] presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
4. Lo straniero ammesso alla protezione
sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286
del 1998. Si applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 286 del 1998. |
4. Lo straniero ammesso alla protezione
sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[137]. |
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo
status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli
10, 12 e 16. |
|
|
|
Art. 23. |
|
Permesso di soggiorno |
|
|
|
1. Il permesso di soggiorno per asilo
rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed
e' rinnovabile. |
|
2. Ai titolari dello status di
protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria con validita' triennale rinnovabile previa verifica della
permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della
protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al
lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i
requisiti. |
2. Ai titolari dello status di
protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria con validita' quinquennale[138] rinnovabile previa
verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il
riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno
consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di
lavoro, sussistendone i requisiti. |
|
|
Art. 24. |
|
Documenti di viaggio |
|
|
|
1. Per consentire i viaggi al di fuori
del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello
status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale
rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. |
|
2. Quando sussistono fondate ragioni che
non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere
il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la
questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio
per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare
dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il documento e'
rifiutato o ritirato. |
|
3. Il rilascio dei documenti di cui ai
commi 1 e 2 e' rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e'
ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e
l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio. |
|
|
|
Art. 25. |
|
Accesso all'occupazione |
|
|
|
1. I titolari dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per
la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. |
1. I titolari dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per
la formazione professionale, compresi
i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per
l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.[139] |
2. E' consentito al titolare dello
status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le
limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea. |
2. E' consentito al titolare dello
status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria[140] l'accesso al
pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini
dell'Unione europea. |
|
|
Art. 26. |
|
Accesso all'istruzione |
|
|
|
1. I minori titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi
di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per il cittadino
italiano. |
|
2. I maggiorenni, titolari dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di
accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e
perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli
stranieri regolarmente soggiornanti. |
|
3. Si applicano ai titolari dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i
cittadini italiani. |
|
|
3-bis.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei
certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni
competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e
accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e'
stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire
detta certificazione.[141] |
|
|
Art. 27. |
|
Assistenza sanitaria e sociale |
|
|
|
1. I titolari dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo
trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza
sociale e sanitaria. |
|
|
1-bis.
Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli
interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei
disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi
di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di
formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da
realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.[142] |
|
|
Art. 28. |
|
Minori non accompagnati |
|
|
|
1. Quando e' accertata la presenza sul
territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione
internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia
espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo' anche
beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989. |
|
2. Ferma la possibilita' di beneficiare
degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti
vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale
e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e
regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul
territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati
nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il
medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di
limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso. |
|
3. Le iniziative per l'individuazione
dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di
protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare
anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o
internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del
minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la
sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari. |
3. Le iniziative per l'individuazione
dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di
protezione internazionale, sono assunte,
quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate
in precedenza,[143] nell'ambito delle
convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere
nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore
interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da
tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi
familiari. |
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Art. 29. |
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Libera circolazione, integrazione e
alloggio |
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1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul
territorio nazionale. |
|
2. Oltre quanto previsto dall'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure
previste all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene
anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei titolari della
protezione internazionale ed in particolare dei rifugiati. |
2. Nell'attuazione
delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, promuovendo, nei
limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la
condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese
di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena
integrazione.[144] |
|
3.
Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire
l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di
coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di
ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di
protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, predispone, altresi', ogni due anni, salva la necessita' di un
termine piu' breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento
per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo,
anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di
lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla
formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle
discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di
integrazione nonche' specifiche misure attuative della programmazione dei
pertinenti fondi europei predisposta dall'autorita' responsabile. Il predetto
Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio
del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in
sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un
rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di
asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre
amministrazioni o altri soggetti interessati.[145] |
|
3-bis.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo
non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati.[146] |
3. L'accesso all'alloggio e' consentito
ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo
quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998. |
3-ter.
L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6,
del (...) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai
titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni
di parita' con i cittadini italiani.[147] |
|
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Art. 30. |
|
Rimpatrio |
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|
|
1. L'assistenza al rimpatrio volontario
dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei
programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti. |
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Capo VI |
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Disposizioni finali |
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Art. 31. |
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Punto di contatto |
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1. Il Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di
contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad
instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini
dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati
membri dell'Unione europea. |
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Art. 32. |
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Personale |
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1. Il personale componente delle
Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del
presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della
disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta
la propria attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine
alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria
che apprende sulla base della attivita' svolta. |
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Art. 33. |
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Norma finanziaria |
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1. Per le finalita' di cui all'articolo
21 e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. |
|
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e
27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per
l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per
l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011. |
|
3. All'onere derivante dall'applicazione
del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro
11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009,
si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati
di previsione per essere destinate alle finalita' di cui al presente decreto.
|
|
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
|
5. Il Ministero dell'interno, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e
il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli
eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. |
|
|
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Art. 34. |
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Disposizioni transitorie e finali |
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1. Le lettere c) e d) del comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse. |
|
2. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, le norme del presente decreto si applicano
secondo le procedure di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al
relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. |
|
3. Al comma 4, primo periodo,
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per
soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del
medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione
sussidiaria di cui al presente decreto. |
|
4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato
al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al
presente decreto. |
|
5. Ai titolari del permesso di soggiorno
umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti
dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria. |
|
D. LGS. 25/2008 *
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 D. LGS. 24/2014 |
|
|
Capo I |
|
Disposizioni
generali |
|
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|
Art. 1. |
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Finalita' |
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|
1. Il
presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di
protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di
Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito
denominati: ÇstranieriÈ, e le procedure per la revoca e la cessazione degli
status riconosciuti. |
|
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|
Art. 2. |
|
Definizioni |
|
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|
1. Ai fini
del presente decreto s'intende per: |
|
a)
ÇConvenzione di GinevraÈ: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n.
722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato
con legge 14 febbraio 1970, n. 95; |
|
b)
Çdomanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domandaÈ: la
domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto,
diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria; |
|
c)
ÇrichiedenteÈ: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di
protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una
decisione definitiva; |
|
d)
ÇrifugiatoÈ: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il
quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la
cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel
quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra
indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,
ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; |
|
e) Çstatus
di rifugiatoÈ: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino
straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto; |
|
f)
Çpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÈ: cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un
apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come
definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese; |
|
g) Çstatus
di protezione sussidiariaÈ: il riconoscimento da parte dello Stato di un
cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a
seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo
le procedure definite dal presente decreto; |
|
h) Çminore
non accompagnatoÈ: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni
diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo
di assistenza e di rappresentanza legale; |
|
i) ACNUR:
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; |
|
m) ÇPaese
di origine sicuroÈ: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui
all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE. |
|
|
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Art. 3. |
|
Autorita'
competenti |
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|
1. Le
autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale
sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, di cui all'articolo 4. |
|
2.
L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la
domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26. |
|
3.
L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame
della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unita' Dublino,
operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno. |
|
|
|
Art. 4. |
|
Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale |
|
|
|
1. Le
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di
cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono
la denominazione di: ÇCommissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionaleÈ, di seguito: ÇCommissioni territorialiÈ, e si
avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
2. Le
Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con
decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. |
|
|
2-bis[148].
Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione
territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale
incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori
e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto,
una o piu' sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime.
Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni
che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali. All'attuazione di
quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
3. Le Commissioni
territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono
composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e
da un rappresentante dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro
dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del
sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie
locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali
possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta
che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre
disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei
Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove
necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in
posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed
ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute
della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del
gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
|
4. Le
Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. |
|
5. Salvo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base
della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi
dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai
sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro. |
|
6. Le
attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. |
|
|
|
Art. 5. |
|
Commissione
nazionale per il diritto di asilo |
|
|
|
1. La
Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di
revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti,
nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica
contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di
costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di
monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero
degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi
all'attivita' svolta. |
|
2. La
Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio di equilibrio
di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e'
presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. |
|
L'incarico
ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il
voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza
diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. |
|
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piu'
sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono
individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della
Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le
medesime modalita' previste per la Commissione nazionale. |
|
|
|
Capo II |
|
Principi
fondamentali e garanzie |
|
|
|
Art. 6. |
|
Accesso
alla procedura |
|
|
|
1. La
domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal
richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso
nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base
al luogo di dimora del richiedente. |
|
2. La
domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non
coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione della stessa. |
|
3. La
domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai
sensi dell'articolo 19. |
|
|
|
Art. 7. |
|
Diritto di
rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda |
|
|
|
1. Il richiedente e'
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della
procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione
territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. Il prefetto
competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i
richiedenti asilo possano circolare. |
|
2. La
previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere: |
|
a)
estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un
mandato di arresto europeo; |
|
b)
consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; |
|
c) avviati
verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di
protezione internazionale. |
|
|
|
Art. 8. |
|
Criteri
applicabili all'esame delle domande |
|
|
|
1. Le
domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse
dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente. |
|
2. La
decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale,
obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda
effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. |
|
3.
Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate
circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti
asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate
dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal
Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.
La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente
aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali,
secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali
chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. |
|
|
|
Art. 9. |
|
Criteri
applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante |
|
|
|
1. Le
decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per
iscritto. |
|
2. La
decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di
fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione
ammissibili. |
|
|
|
Art. 10. |
|
Garanzie
per i richiedenti asilo |
|
|
|
1.
All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a
riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti
e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al
richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. |
|
2. La
Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra: |
|
a) le fasi
della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale; |
|
b) i
principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in
Italia; |
|
c) le
prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle; |
|
d)
l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali
organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale. |
|
3. Al
richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di
contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in
materia di asilo. |
|
4. Il
richiedente e' tempestivamente informato della decisione. |
|
Tutte le comunicazioni
concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione
interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata,
o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba,
secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al
richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della
sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. |
|
5. In caso
di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero,
durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse
garanzie di cui al presente articolo. |
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Art. 11. |
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Obblighi
del richiedente asilo |
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1. Il richiedente ha
l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione
territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso
pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. |
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2. Il
richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni
suo mutamento di residenza o domicilio. |
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3. In caso
di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni
concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso
l'ultimo domicilio del richiedente. |
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4. In
tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il
compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di
pubblica sicurezza. |
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Art. 12. |
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Colloquio
personale |
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1. La
Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione
dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura
territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata
dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno
solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente. |
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2. La
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente quando
ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed
in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. |
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3. Il
colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino
straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi. |
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4. Se il
cittadino straniero benche' regolarmente convocato non si presenta al
colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla
base della documentazione disponibile. |
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5. Nel
caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo
non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia'
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa
istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale
dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della
causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova
convocazione dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma 1, al
fine della riattivazione della procedura. |
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Art. 13. |
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Criteri
applicabili al colloquio personale |
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1. Il
colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei
familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato
comporti anche la presenza di altri familiari. |
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2. In
presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al
colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza. |
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3. Il
colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la
potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si
svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5. |
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4. Se il
cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16,
questi e' ammesso ad assistere al colloquio. |
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Art. 14. |
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Verbale
del colloquio personale |
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1.
Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto dall'interessato e
contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero e' rilasciata
copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per
garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le
dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale. |
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2. Il
rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale
rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorita'
decidente adotti una decisione. |
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Art. 15. |
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Formazione
delle commissioni territoriali e del personale |
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1. La
Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei
propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine
di garantire che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio si
svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce
la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente.
La Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di cui
si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in
sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle
Commissioni. |
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Art. 16. |
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Diritto
all'assistenza e alla rappresentanza legali |
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1. Il
cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. |
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2. Nel
caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino
straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio
ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei
redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto. |
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Art. 17. |
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Ambito di
applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali |
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1. Al
cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che
eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni
relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di
ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della
Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18. |
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Art. 18. |
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Applicazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
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1. Ai
procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si
applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione
dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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Art. 19. |
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Garanzie
per i minori non accompagnati |
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1. Al
minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di chiedere la protezione
internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della
domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della
procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo
26, comma 5. |
|
2. Se
sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni
fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o
del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi
al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono
l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente
articolo. |
|
3. Il
minore deve essere informato della possibilita' che la sua eta' puo' essere
determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze
della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del
minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di
impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della
decisione. |
|
4. Il
minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo
13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul
significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale. |
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Art. 20. |
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Casi di
accoglienza |
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1. Il
richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua
domanda. |
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2. Il
richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei
seguenti casi: |
|
a) quando
e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove
lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero
al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati
falsi o contraffatti; |
|
b) quando
ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato
di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; |
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c) quando
ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno
irregolare; |
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d) (...) |
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3. Nel
caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro per
il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il
richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del
periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. |
|
4. La
residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla
sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto
delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che
garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro nelle ore diurne. Il
richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di
allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a
quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti
all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della
procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. |
|
5. Con il
regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le
modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri
di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una
ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita' del nucleo
familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e'
comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. |
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Art. 21. |
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Casi di
trattenimento |
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1. E'
disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: |
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a) che si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della
Convenzione di Ginevra; |
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b) che e'
stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite; |
|
c) che e' destinatario
di un provvedimento di espulsione o di respingimento. |
|
2. Il
provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e'
gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui
all'articolo 28. |
|
3.
L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione e'
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore
autorizzati dal Ministero dell'interno. |
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Art. 22. |
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Residenza
nei casi di accoglienza e di trattenimento |
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1.
L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, e' subordinata
all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla
prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che
ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e'
comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo
di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli
atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione
internazionale. |
|
Al termine
del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di
trattenimento di cui all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di
comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo
di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11. |
|
2.
L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa
cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la
domanda sulla base della documentazione in suo possesso. |
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Art. 23. |
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Ritiro
della domanda |
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1. Nel
caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione
presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per
iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione
del procedimento. |
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Art. 24. |
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Ruolo
dell'ACNUR |
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1. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma
3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di
cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui
all'articolo 38. |
|
2. L'ACNUR
svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e
di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su
richiesta del Ministero dell'interno. |
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Art. 25. |
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Raccolta
di informazioni su singoli casi |
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1. Ai fini
dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite
informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del
richiedente. |
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2. Le
Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono
informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal
richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del
richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla liberta' e alla
sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine. |
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Capo III |
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Procedure
di primo grado |
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Art. 26. |
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Istruttoria
della domanda di protezione internazionale |
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1. La
domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero
alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione
della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto l'invio del richiedente
presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una donna,
alle operazioni partecipa personale femminile. |
|
2. La
questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale
delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione prevista
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale
e' approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia,
unitamente alla copia della documentazione allegata. |
|
3. Salvo
quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura
di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,
la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente
per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. |
|
4. Il
questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone
l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al
richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di
richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di
identificazione
ed espulsione. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria da parte della Commissione territoriale. |
|
5. Quando
la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la
riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina
del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed
informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarieta'
sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla
comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende
immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi
all'accoglienza del minore. |
|
6.
L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente
il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per
l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del
Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori
ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato
inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza
del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso
possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21. |
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Art. 27. |
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Procedure
di esame |
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1. L'esame
della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali
secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. |
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2. La
Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni
feriali successivi. |
|
3. Qualora
la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi
elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al
comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. |
|
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Art. 28. |
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Esame prioritario |
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|
1. La
Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente
ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: |
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a) la
domanda e' palesemente fondata; |
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b) la
domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di
persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140; |
|
c) la
domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti
l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo
il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare
l'identita' del richiedente. |
|
2. Nei
casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore,
competente in base al luogo in cui e' stata presentata, dispone il
trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro
i successivi due giorni. |
|
3. Lo
Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al
comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio,
del 18 febbraio 2003. |
|
|
|
Art. 29. |
|
Casi di
inammissibilita' della domanda |
|
|
|
1. La
Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede
all'esame, nei seguenti casi: |
|
a) il
richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della
Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; |
|
b) il
richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una
decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in
merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di
origine. |
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Art. 30. |
|
Casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 |
|
|
|
1. Nei
casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame
della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di
altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara
l'estinzione del procedimento. |
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Art. 31. |
|
Acquisizione
di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi |
|
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|
1. Il
richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e
documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente
reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli
elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito
della precedente domanda. |
|
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|
Art. 32. |
|
Decisione |
|
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|
1. Fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni: |
|
a)
riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto
previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251; |
|
b) rigetta la domanda
qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o
ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione
internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente
provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di
cui al comma 2; |
|
b-bis)
rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese
insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione o di respingimento. |
|
2. Nel
caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto
gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche
in cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda
senza previo esame, svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie
fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere
comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti
reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. |
|
3. Nei
casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che
possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
|
3-bis. La Commissione territoriale
trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il
richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del
codice penale.[149] |
4. La decisione di cui
al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste
dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio
nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad
altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo
13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai
quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo. |
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|
|
Capo IV |
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Revoca,
cessazione e rinuncia della protezione internazionale |
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Art. 33. |
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Revoca e
cessazione della protezione internazionale riconosciuta |
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1. Nel
procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale,
l'interessato deve godere delle seguenti garanzie: |
|
a) essere
informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame
del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei
motivi dell'esame; |
|
b) avere
la possibilita' di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli
10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status
non dovrebbe essere revocato o cessato. |
|
2. La
Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto
compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. |
|
3. Nel
caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione
internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3. |
|
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Art. 34. |
|
Rinuncia
agli status riconosciuti |
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|
1. La
rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla
protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status. |
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|
Capo V |
|
Procedure
di impugnazione |
|
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Art. 35. |
|
Impugnazione |
|
|
|
1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.[150]
Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente
alla protezione sussidiaria. |
|
2. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
3. (...) |
|
4. (...) |
|
5. (...) |
|
6. (...) |
|
7. (...) |
|
8. (...) |
|
9. (...) |
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10. (...) |
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11. (...) |
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12. (...) |
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13. (...) |
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14. (...) |
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Art. 36. |
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Accoglienza
del ricorrente |
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1. Al
richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si
applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
|
2. Il
richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20
rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita' stabilite dal
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
|
3. Il
richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la
sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8,
ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalita' stabilite
dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
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Capo VI |
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Disposizioni
finali e transitorie |
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Art. 37. |
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Riservatezza |
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1. Tutti i
soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono
soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni
ottenute nel corso del procedimento. |
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Art. 38. |
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Regolamenti
di attuazione |
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1. Con uno
o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente decreto. |
|
2. Fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano
a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i
riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di
rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale
come definita dal presente decreto. |
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Art. 39. |
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Disposizioni
finanziarie |
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1. Per le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro
239.000 per l'anno 2008. |
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2. Per le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata la spesa di euro
832.000 a decorrere dall'anno 2008. |
|
3. L'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e' valutato in 3.200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2008. |
|
4. Per le
esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, e'
autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008. |
|
5. L'onere
derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e
4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la
dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'
aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi
di accoglienza gestiti dagli enti locali. |
|
6. Per le
finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro
500.000 a decorrere dall'anno 2008. |
|
7.
All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000
per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a quello
derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
8. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi
di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della
legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. |
|
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Art. 40. |
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Abrogazioni |
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1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni: |
|
a)
articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
|
b) il
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
38. |
|
D. LGS. 150/2011 *
Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69
(Disposizioni
rilevanti in materia di asilo)
Capo I
Disposizioni generali
...
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se
richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La
sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza
successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
...
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
...
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti
emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente il
tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di
accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' competente il tribunale, in
composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di
appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a
mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di
accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente
comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene
proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi
dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo
quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta,
al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente
Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o
di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto
impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione
necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
...
Capo V
Disposizioni finali e abrogazioni
...
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello
stesso.
D. LGS. 18/2014 *
Decreto
Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE
recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 3
Disposizione
finale
1. Ogni
riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti, e' da intendersi riferito alle corrispondenti
disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale,
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della
protezione riconosciuta.
DM 233/1996 *
Decreto
del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione
dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre
1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del
personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera
marittima nella regione Puglia
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 1
Destinatari e durata degli interventi.
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi
di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione
di non regolarit e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati
interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed
igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro
identificazione o espulsione.
Art. 2
Istituzione di centri di accoglienza.
1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti
nell'ambito dei comuni di seguito indicati:
1) Brindisi;
2) Lecce;
3) Otranto.
Qualora se ne ravvisi la necessit, in relazione al modificarsi
dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e
compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu disporre con proprio
provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per
l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura,
anche temporanea, di quelle esistenti.
Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione
delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e
realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno
provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di
volontariato e cooperative di solidariet sociale. Gli interventi medesimi, ove
ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche
in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. Nelle attivit di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per
l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate
alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonch oneri per vitto, vestiario,
trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati
all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre
indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le
caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando -
ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle
finanze - beni immobili di propriet dello Stato, che sono conferiti in uso
gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 (3).
Art. 4
Procedure finanziarie e contabili.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli
interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a
favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres
autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato
nonch di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati
richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture
assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e
sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita
delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i
corrispondenti fondi.
3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti
locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento,
una dettagliata relazione sulle attivit svolte e sulle spese sostenute.
DPR 303/2004 *
Decreto
del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, e successive modificazioni,
Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Art.
1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Çtesto unicoÈ: il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni;
b) ÇdecretoÈ: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni;
c) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero
richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
d) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di
Ginevra;
e) ÇcentriÈ: i centri di identificazione
istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
f) ÇCommissione territorialeÈ: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
g) ÇCommissione nazionaleÈ: la
Commissione nazionale per il diritto di asilo;
h) ÇProcedura semplificataÈ: la procedura
prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;
i) ÇACNURÈ: l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati;
l) Çminore non accompagnatoÈ: il minore
degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che
si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza legale.
Art.
2.
Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
1. L'ufficio di polizia di frontiera che
riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente
asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi
ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio,
alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli
prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo
di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura
territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un
interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di
asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al
richiedente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo
1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto,
nel centro di identificazione ed espulsione. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente
Commissione territoriale.
5. Qualora la richiesta di asilo sia
presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i
minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli
relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori
stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore,
cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la
competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della
nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla
pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non
possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di
identificazione ed espulsione.
6. La questura consegna al richiedente
asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
b) i principali diritti e doveri del
richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico
dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei
richiedenti asilo;
e) le modalita' di iscrizione del minore
alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del
richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente
locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla durata della
validita' del permesso di soggiorno.
Art.
3.
Trattenimento
del richiedente asilo
1. Il provvedimento con il quale il
questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e'
sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti
giorni.
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel
centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione.
3. Con la comunicazione di cui al comma
1, il richiedente asilo e' altresi' informato:
a) della possibilita' di contattare
l'ACNUR in ogni fase della procedura;
b) della normativa del presente
regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.
4. Allo scadere del periodo previsto per
la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la
stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al
comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento
previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal
centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre
mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello
status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
Art.
4.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni al richiedente asilo
concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato
sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
Art.
5.
Istituzione
dei centri di identificazione
1. Sono istituiti sette centri di
identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome
interessate, che si esprimono entro trenta giorni.
2. Qualora ne ravvisi la necessita', il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche
temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli
esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.
3. Le strutture allestite ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1 mediante
decreto del Ministro dell'interno.
Art.
6.
Apprestamento
dei centri di identificazione
1. Per l'apprestamento dei centri di
identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione
di studi di fattibilita' e progettazione tecnica:
a) acquisizioni in proprieta', anche
tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;
b) costruzione, allestimenti,
riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;
c) posizionamento di padiglioni anche
mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.
2. Nell'ambito del centro sono previsti
idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui
all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento
di attivita' ricreative o di studio e per il culto.
Art.
7.
Convenzione
per la gestione del centro
1. Il prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite
convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore
dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore
dell'assistenza sociale.
2. In particolare, nella convenzione e'
previsto:
a) l'individuazione del direttore del
centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente
sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma
universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio
della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel
settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in
servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente
all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia
unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza
lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o
nell'assistenza sociale;
b) il numero delle persone necessarie, in
via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate alle
caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle necessita'
specifiche dei minori e delle donne;
c) le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione
delle presenze;
d) un costante servizio di vigilanza e la
presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto
necessario per il funzionamento del centro;
e) un servizio di interpretariato, per
almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il
riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro;
f) un servizio di informazione legale in
materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
g) modalita' per la comunicazione delle
presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla
prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla
Commissione territoriale;
h) l'obbligo di riservatezza per il personale
del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti
nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
i) le attivita' ed i servizi per
garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei
richiedenti asilo nell'ambito del centro.
3. La prefettura - Ufficio territoriale
del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del
centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed
al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno,
una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno precedente.
Art.
8.
Funzionamento
1. Nel rispetto delle direttive impartite
dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di
assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari,
composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone
portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito
il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle
donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a
regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e
la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni
relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle
relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato
giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti
dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
c) visite di rappresentanti di organismi
e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 11;
d) visite di familiari o di cittadini
italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa
autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Art.
9.
Modalita'
di permanenza nel centro
1. E' garantita, salvo il caso di nuclei
familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile
con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione
al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei
confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il
competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente asilo, anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo
di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni
stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi
personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento
deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il
diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4.
3. All'ingresso nel centro e' consegnato
al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza
e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione
dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e
alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in
caso di allontanamento non autorizzato dal centro.
4. Le informazioni di cui al comma 3
possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.
Art.
10.
Assistenza
medica
1. Il richiedente asilo, presente nel
centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal
Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base
a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.
2. Servizi di prima assistenza medico
generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui
siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.
Art.
11.
Associazioni
ed enti di tutela
1. I rappresentanti delle associazioni e
degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e
maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati
dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei
locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante
l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito
a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei
richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed il servizio
centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare
nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per
motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di
informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione
su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai
sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.
Art.
12.
Individuazione
delle Commissioni territoriali
1. Ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti
prefetture - Uffici territoriali del Governo:
Gorizia
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
Milano
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
Roma
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
Foggia
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;
Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa,
Ragusa, Caltanissetta, Catania;
Crotone
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria,
Basilicata;
Trapani
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
2. Competente a conoscere delle domande
presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei
centri di identificazione ed espulsione e' la Commissione territoriale nella
cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e'
competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda.
3. I membri della Commissione
territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione
all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
4. Nella provincia in cui sono istituiti
il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove
ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo'
destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione
territoriale.
Art.
13.
Convocazione
1. La convocazione per l'audizione presso
la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la questura
territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter,
comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica della
convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel
luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver
accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta
asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in
ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla
base della documentazione disponibile.
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate,
non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il
rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla
domanda d'asilo.
Art.
14.
Audizione
1. La Commissione territoriale in seduta
non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene
redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia
della documentazione da lui prodotta.
2. Il richiedente puo' esprimersi nella
propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina
un interprete.
3. La Commissione territoriale adotta le
idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita'
e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche' le
condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha
facolta' di farsi assistere da un avvocato.
4. L'audizione dei minori richiedenti
asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla
presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo'
essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva.
5. Il richiedente asilo puo' inviare alla
competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.
Art.
15.
Decisione
1. La Commissione territoriale e'
validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti
dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.
2. La Commissione territoriale, entro i
tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto
scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato al
richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria
e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
3. La decisione e' comunicata al
richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione
nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla
possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere
sul territorio nazionale.
4. Allo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia
apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale.
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello
Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di
identificazione ed espulsione e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo
unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo.
Art.
16.
Riesame
1. Il richiedente trattenuto presso uno
dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto,
puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai
sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al
Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul
riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.
2. La richiesta di riesame ha ad oggetto
elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima
istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di
rifugiato.
3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione
territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere
all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della
Commissione nazionale.
4. La Commissione territoriale integrata
puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo
stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con
provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore
successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla
comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in
composizione monocratica.
Art.
17.
Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale
1. Il richiedente asilo che ha presentato
ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad adottare il
provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla
data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel
centro di identificazione ed espulsione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
14 del testo unico.
2. La richiesta dell'autorizzazione a
permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per
l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della
Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono
la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione e'
concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed
il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della
decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi
all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
3. La decisione del prefetto e' adottata
entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed e'
comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza
sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro
di identificazione o di accoglienza ed assistenza.
4. In caso di autorizzazione a permanere
sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di
durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale.
Art.
18.
Commissione
nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale opera presso
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni.
Art.
19.
Funzioni della Commissione nazionale per
il diritto d'asilo
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni
attribuitele dalla legge provvede:
a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento;
b) all'individuazione di linee guida per
la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;
c) alla collaborazione nelle materie di
propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con
le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali
di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;
d) alla collaborazione con gli analoghi
organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;
e) alla organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;
f) alla costituzione e all'aggiornamento
di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio
delle richieste d'asilo;
g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali
straordinarie;
h) a fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione
del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
Art.
20.
Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato,
di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle
questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.
2. La convocazione per l'audizione, ove
ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura
competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute o per altri
motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in
altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La Commissione decide
entro trenta giorni dall'audizione.
3. La Commissione decide sulla base della
documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti
all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.
Art.
21.
Norma
transitoria
1. Le richieste di riconoscimento dello
status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34,
comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi
dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le
disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle
Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b).
L. 91/1992 *
Legge 5
Febbraio 1992, n. 91, e successive
modificazioni, Nuove norme sulla cittadinanza
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
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Art. 1. |
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1. E' cittadino per nascita: |
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a. il figlio di padre o di madre cittadini; |
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b. chi nato nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono. |
|
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di
ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanza. |
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Art. 2. |
|
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1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale
della filiazione durante la minore et del figlio ne determina la
cittadinanza secondo le norme della presente legge. |
|
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato
maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma pu dichiarare,
entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero
dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la
cittadinanza determinata dalla filiazione. |
|
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai figli per i quali la paternit o maternit non pu essere
dichiarata, purch sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli alimenti. |
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Art. 3. |
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|
1. Il minore straniero adottato da cittadino
italiano acquista la cittadinanza. |
|
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei
confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. |
|
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto
dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in
possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. |
|
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la
cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la
maggiore et dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potr comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro
un anno dalla revoca stessa. |
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Art. 4. |
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1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, diviene cittadino: |
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a. se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana; |
|
b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana; |
|
c. se, al raggiungimento della maggiore et, risiede
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara,
entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana. |
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2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia
risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore
et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data. |
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia
risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore
et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.[151] |
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Art. 5. |
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1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione
personale dei coniugi. |
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2. I termini di cui
al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi. |
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Art. 6. |
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1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'articolo 5: |
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a. la condanna per uno dei delitti previsti nel
libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; |
|
b. la condanna per un delitto non colposo per il
quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni
di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorit giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; |
|
c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati
motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. |
|
2. Il riconoscimento della sentenza straniera
richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello
stato civile in cui iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini
ed effetti di cui al comma 1, lettera b). |
|
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti
preclusivi della condanna. |
|
4. L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a
comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale
per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonch per il tempo in cui pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera
b), secondo periodo. |
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Art. 7. |
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1. Ai sensi dell'articolo 5, la
cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza
dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla
competente autorita' consolare.[152] |
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2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. |
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Art. 8. |
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1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno
respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative
previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza
della Repubblica, il decreto emanato su conforme parere del Consiglio di
Stato. L'istanza respinta pu essere riproposta dopo cinque anni
dall'emanazione del provvedimento. |
|
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza
preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. |
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Art. 9. |
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1. La cittadinanza italiana pu essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno: |
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a. allo straniero del quale il padre o la madre o
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita, o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi,
vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); |
|
b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno
cinque anni successivamente alla adozione; |
|
c. allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; |
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d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunit
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica; |
|
e. all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica; |
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f. allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica. |
|
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, la cittadinanza pu essere concessa allo straniero
quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra
un eccezionale interesse dello Stato. |
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Art. 9-bis. |
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1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. |
|
1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette
al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. |
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1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al
comma 1-bis e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo
destina, per la meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione
anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea
e, per l'altra meta', alla copertura degli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento
in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza |
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Art. 10. |
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1. Il decreto di concessione della cittadinanza non
ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla
notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e
di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. |
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Art. 11. |
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1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista
una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma pu ad essa
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. |
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Art. 12. |
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1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se,
avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o
ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia,
ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel
termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di
abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. |
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2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di
guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un
impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento
della cessazione dello stato di guerra. |
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Art. 13. |
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1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: |
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a. se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; |
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b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico
impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare; |
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c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha
stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica; |
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d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la
residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo
stesso termine; |
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e. se, avendola perduta per non aver ottemperato
all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato,
da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che
abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio
militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12,
comma 1. |
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2.
Non ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta
in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2. |
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3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed
e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con
decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su
conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro
il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. |
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Art. 14. |
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1. I figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di
altra cittadinanza. |
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Art. 15. |
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1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha
effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno
successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalit
richieste. |
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Art. 16. |
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1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio
della Repubblica soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce
all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. |
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2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato
italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della
presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. |
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Art. 17. |
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1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione
degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge[153]. |
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2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219
della legge 19 maggio 1975, n. 151. |
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Art. 17-bis. |
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1. Il diritto alla cittadinanza italiana
e' riconosciuto: |
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a) ai soggetti che siano stati cittadini
italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano
successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di
pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,
ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del
Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo
1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il
diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e
all'articolo 3 del Trattato di Osimo; |
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b) alle persone di lingua e cultura
italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui
alla lettera a). |
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Art. 17-ter. |
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1. Il diritto al riconoscimento della
cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli
interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorita' comunale
italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante,
ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa
produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto
disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il
Ministero degli affari esteri[154]. |
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2. Al fine di attestare la sussistenza
dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis,
all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il
possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica
jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo
17-bis. |
|
3. Al fine di attestare la sussistenza
dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis,
all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione: |
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a) i certificati di nascita attestanti
il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o
l'ascendente; |
|
b) la certificazione storica, prevista
per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del
suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori
facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica
jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo
17-bis; |
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c) la documentazione atta a dimostrare
il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante. |
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Art. 18. |
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(...) |
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Art. 19. |
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1. Restano salve le disposizioni della legge 9
gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei
provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana,
effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze
alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. |
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Art. 20. |
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1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di
cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se
non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. |
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Art. 21. |
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1. Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9,
la cittadinanza italiana pu essere concessa allo straniero che sia stato
affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio
della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione. |
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Art. 22. |
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1. Per coloro i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai
sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo
militare. |
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Art. 23. |
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1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la
conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione
del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello
stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti
all'autorit diplomatica o consolare del luogo di residenza. |
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2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli
atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di
cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di
nascita. |
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Art. 24. |
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(...) |
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Art. 25. |
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1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della
presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con
decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia. |
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Art. 26. |
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1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la
legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1Ŭ dicembre 1934, n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del
codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4
maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge. |
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2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui
all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e
all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. |
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3. Restano salve le diverse disposizioni previste da
accordi internazionali. |
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Art. 27. |
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1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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L. 379/2000 *
Legge 14
dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti
all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima
del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma
comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975,
ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.
73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al
comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal
senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 51/2006 *
Legge 23
Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione
e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di
termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai
territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai loro discendenti
1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma
2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni.
L. 98/2013 *
Legge
9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per
lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli
puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi
precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', a comunicare
all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la
possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4
della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'.
In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti
di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti
attraverso gli strumenti informatici.
DPR 572/1993 *
Decreto
del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1
Definizioni
1.
Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la
denominazione "legge".
2.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a.
si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede
avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica;
b.
si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia
compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un
servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano
interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute
cause di forza maggiore riconosciute dalle autorit competenti;
c.
salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un
rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle
dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente
con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione
della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche
subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali
rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative
da parte degli stessi.
Art.
3
Dichiarazione
di volont
1.
la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui
all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene
dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza
che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia
autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento
o agli alimenti;
c.
certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c.
documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza
interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore
eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza.
Art.
4[155]
Istanze
per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata,
oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle
condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri
documenti:
A) atto di nascita;
B) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato
dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di
origine e di residenza;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo
straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata,
per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero
dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che
egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti
altri:
A) atto di nascita;
B) certificato di situazione di famiglia;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di
residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda
dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale
in italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o
apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare
italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li
trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
7.
Le condizioni
previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono
permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.
Art.
5
Reiezione
delle istanze di concessione
1.
L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza
prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2.
L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione
del provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento
della sentenza straniera di condanna
1.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente
con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli
affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della
sentenza stessa.
Art.
7[156]
Notifica
e giuramento
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve
essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge
entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere
prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli
articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in
italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e,
all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente
per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato
copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di
concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica
competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato
prestato il giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui
al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti
dello stato civile e ne da' immediata notizia al ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto,
l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la
produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei
requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa
di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle
vigenti disposizioni in materia.
Art.
8
Rinuncia
alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante
risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento
dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di
nascita.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
certificato di cittadinanza italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto
di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la
carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art.
10
Riacquisto
della cittadinanza
1.
Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono
essere corredate della seguente documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza
italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo
status di apolidia;
d.
certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione
al riacquisto
1.
Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato
estero deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,
lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
3.
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e'
tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro
iscrizione.
Art.
12
Acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della
cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data
in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con
idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni
di cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la
rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della
documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di
eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova
nelle condizioni previste dalla legge.[157]
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate
della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre
detta documentazione.[158]
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma
4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente
acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della
legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge,
le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui
all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale
dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la
residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.[159]
Art.
15
Sanzioni
amministrative
1.
L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art.
24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il
cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo
art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti
relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato
riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e
della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2.
L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui
la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,
commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle
ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure
sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e'
il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai
sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi
dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi
gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche
copia della dichiarazione dell'interessato.
6.
L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione
nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede
altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta
circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo
deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il
mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui
sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone
residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della
trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9.
La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza
degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare
competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o
documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto
si sia prodotto
Art.
17
Certificazione
della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su
istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza in Italia;
c.
ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art.
18
Regime
transitorio delle rinunce al riacquisto
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da
coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le
disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13
giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione
di norme
1.
E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
DPR 362/1994 *
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento
recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
Articolo
1
Presentazione
della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita'
consolare.
2.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a)
estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b)
stato di famiglia;
c)
documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d)
certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e)
certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f)
certificato di residenza;
g)
copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1.
L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in
ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2.
Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3.
Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita'
procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione
del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e'
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni
e notificazioni
1.
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e'
immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima
ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni
sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta
salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche
periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento
della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto
1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono
illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di
ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni
transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle
norme previgenti.
Articolo
8
Norme
abrogate
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della
repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
C.
P. *
Codice penale
(Disposizioni rilevanti in materia di tratta)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 119/2013 D. LGS. 24/2014 |
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Art. 416 |
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Associazione per
delinquere |
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Quando tre o pi
persone si associano allo scopo di commettere pi delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ci
solo, con la reclusione da tre a sette anni. |
|
Per il solo
fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni. |
|
I capi
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. |
|
Se gli associati
scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni. |
|
La pena e'
aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. |
|
Se l'associazione diretta a commettere
taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonch allĠarticolo
12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei
casi previsti dal secondo comma. |
|
Se l'associazione diretta a commettere
taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto commesso in danno di
un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il
fatto commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si
applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. |
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... |
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600 |
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Riduzione o mantenimento in schiavit o in servit |
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Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di propriet ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, punito con la reclusione da
otto a venti anni. |
Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di propriet ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che
ne comportino lo sfruttamento ovvero a
sottoporsi al prelievo di organi, punito con la reclusione da otto a
venti anni.[160] |
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta attuata mediante violenza, minaccia,
inganno, abuso di autorit o approfittamento di una situazione di inferiorit
fisica o psichica o di una situazione di necessit, o mediante la promessa o
la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorit sulla
persona. |
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta attuata mediante violenza, minaccia,
inganno, abuso di autorit o approfittamento di una situazione di vulnerabilita',[161]
di inferiorit fisica o psichica o di una situazione di necessit, o mediante
la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorit sulla persona. |
La pena aumentata da un terzo alla met se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi. |
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600-bis |
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Prostituzione minorile |
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é punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: |
|
1) recluta o induce alla prostituzione una persona
di et inferiore agli anni diciotto; |
|
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di et inferiore agli anni
diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. |
|
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di et compresa tra i quattordici
e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilit,
anche solo promessi, punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 1.500 a euro 6.000. |
|
|
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600-ter |
|
Pornografia minorile |
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|
é punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: |
|
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; |
|
2) recluta o induce minori di anni diciotto a
partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti
spettacoli trae altrimenti profitto. |
|
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma. |
|
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo
e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di
cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 51.645. |
|
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il
materiale pornografico di cui al primo comma, punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. |
|
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la
pena aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di
ingente quantit. |
|
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano
coinvolti minori di anni diciotto punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. |
|
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia
minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore
degli anni diciotto coinvolto in attivit sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di
anni diciotto per scopi sessuali. |
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|
Art. 600-quater. |
|
Detenzione di materiale pornografico. |
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|
|
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. |
|
La pena aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantit. |
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Art. 600-quater.1. |
|
Pornografia virtuale. |
|
|
|
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e
600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o
parti di esse, ma la pena diminuita di un terzo. |
|
Per immagini virtuali si intendono immagini
realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in
parte a situazioni reali, la cui qualit di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali. |
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Art. 600-quinquies. |
|
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile. |
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|
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati
alla fruizione di attivit di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivit punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 15.493 e euro 154.937. |
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|
... |
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|
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600-septies |
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Confisca |
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|
|
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonch dagli articoli
609-bis, quando il fatto commesso in danno di un minore di anni diciotto o
il reato aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo
comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando
il fatto commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato
aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri
1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, sempre ordinata, salvi i diritti della
persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove
essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore
equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo
del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta
persona, la disponibilit. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. |
|
|
|
|
|
Art. 600-septies.1. |
|
Circostanza attenuante. |
|
|
|
La pena per i delitti di cui alla presente sezione
diminuita da un terzo fino alla met nei confronti del concorrente che si
adopera per evitare che l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorit di polizia o l'autorit
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti. |
|
|
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|
|
Art. 600-septies.2. |
|
Pene accessorie. |
|
|
|
Alla condanna o all'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: |
|
1) la perdita della responsabilit genitoriale,
quando la qualit di genitore prevista quale circostanza aggravante del
reato; |
|
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; |
|
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona offesa; |
|
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito
alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque,
l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione
perpetua. |
|
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno
dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori,
comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonch da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. |
|
In ogni caso disposta la chiusura degli esercizi
la cui attivit risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonch la revoca della licenza di esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. |
|
|
|
|
|
600-octies |
|
Impiego di minori nell'accattonaggio |
|
|
|
Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni
quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona,
ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza,
mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione
fino a tre anni. |
|
|
|
|
|
601 |
|
Tratta di persone |
|
|
|
Chiunque commette tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i
delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante
inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorit o
approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una
situazione di necessit, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorit, a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo
interno, punito con la reclusione da otto a venti anni. |
E' punito con
la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio
dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede
l'autorita' sulla persona, ospita una o piu' persone che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su
una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita'
o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita'
fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o
di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di
indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.[162] |
La pena aumentata da un terzo alla met se i
delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli
anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine
di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. |
Alla stessa
pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalita' di cui al primo
comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di
eta'.[163] |
|
|
|
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602 |
|
Acquisto e alienazione di schiavi |
|
|
|
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601,
acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di
cui all'articolo 600 punito con la reclusione da otto a venti anni. |
|
La pena aumentata da un terzo alla met se la
persona offesa minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo
comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. |
|
|
|
... |
|
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|
Art. 602-ter. |
|
Circostanze aggravanti. |
|
|
|
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601
e 602 aumentata da un terzo alla met: |
|
a) se la persona offesa minore degli anni
diciotto; |
|
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di
organi; |
|
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita
o l'integrit fisica o psichica della persona offesa. |
|
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del
presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di
cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un
terzo alla met. |
|
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, la pena aumentata da un terzo alla met se il fatto
commesso con violenza o minaccia. |
|
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena aumentata da
un terzo alla met se il fatto commesso approfittando della situazione di
necessit del minore. |
|
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonch dagli articoli 600, 601 e 602,
la pena aumentata dalla met ai due terzi se il fatto commesso in danno
di un minore degli anni sedici. |
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Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, nonch, se il fatto commesso in danno di un minore degli
anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena aumentata dalla met
ai due terzi se il fatto commesso da un ascendente, dal genitore adottivo,
o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo
grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a
cui il minore stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,
vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se
commesso in danno di un minore in stato di infermit o minorazione psichica,
naturale o provocata. |
|
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, nonch dagli articoli 600, 601 e 602, la pena aumentata
dalla met ai due terzi se il fatto commesso mediante somministrazione di
sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per
la salute fisica o psichica del minore, ovvero se commesso nei confronti di
tre o pi persone. |
|
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti
di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantit della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti. |
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Art. 609-decies. |
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Comunicazione dal tribunale per i minorenni. |
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Quando si procede per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di
minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il
procuratore della Repubblica ne d notizia al tribunale per i minorenni. |
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di
minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli
572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di
un minorenne in danno dell'altro genitore[164],
il procuratore della Repubblica ne d notizia al tribunale per i minorenni. |
|
Qualora
riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis,
commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in
danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si
considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 155 e seguenti, nonch 330 e 333 del codice civile.[165] |
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne assicurata, in ogni
stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone
idonee indicate dal minorenne, nonch di gruppi, fondazioni, associazioni od
organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore
dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e
iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il
consenso del minorenne, e ammessi dall'autorit giudiziaria che procede. |
|
In ogni caso al minorenne assicurata l'assistenza
dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi
istituiti dagli enti locali. |
|
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale
altres l'autorit giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. |
|
C.P.P. *
Codice di procedura penale
(Disposizioni rilevanti in materia di
tratta)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 119/2013 D. LGS. 24/2014 |
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Art. 51. |
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Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del
procuratore della Repubblica distrettuale |
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3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo
comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1
lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. |
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Art. 392[166] |
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Casi |
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1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis
del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda
con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona
minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle
ipotesi previste dal comma 1 |
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Art. 398. |
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Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio |
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1. Entro due giorni dal deposito della prova della
notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396
comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di
inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico
ministero e notificata alle persone interessate. |
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2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il
giudice stabilisce: |
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a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta
e delle deduzioni; |
|
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; |
|
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni. |
|
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora
e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due
giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni
precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle
dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine
l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero. |
|
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati
ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis. |
|
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori,
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. |
|
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice
competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari
del luogo dove la prova deve essere assunta. |
|
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi
di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater 1, 609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis
del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione
della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce
il luogo, il tempo e Le modalita' particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo
rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in
luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione
della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede
con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.[167][168] |
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi
di reato previste dagli articoli 572,[169]
600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,
609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano
minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e
Le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio,
quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od
opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate
di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere
documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di
riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale
in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se
richiesta dalle parti.[170][171] |
|
5-ter.
Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma
5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano
maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal
tipo di reato per cui si procede.[172] |
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Art. 407 |
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Termini di durata massima delle indagini preliminari
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4,
la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto
mesi. |
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2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini
preliminari riguardano: |
|
a) i delitti appresso indicati: |
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7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
((600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma)) 601, 602, 609-bis
nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. |
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Art. 472 |
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Casi in cui si procede a porte chiuse |
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3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la
persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una
parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e'
minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o
sulla sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto. |
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Art. 498[173] |
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Esame diretto e controesame dei testimoni |
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4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del
minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso
di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.[174] |
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 572,[175]
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore
vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato
viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un
vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.[176] |
|
4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa
e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo
conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta
anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno,
dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di
modalita' protette.[177] |
L. 228/2003 *
Legge 11
Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone
(Ulteriori
disposizioni)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA D. LGS. 24/2014 |
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Articolo 5 |
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(Sanzioni amministrative nei confronti
di persone giuridiche, societ e associazioni per delitti contro la
personalit individuale). |
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1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: |
|
"Articolo 25-quinquies. - (Delitti
contro la personalit individuale). - |
|
1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del
codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: |
|
a. per i delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; |
|
b. per i delitti di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; |
|
c. per i delitti di cui agli articoli
600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. |
|
2. Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno. |
|
3. Se l'ente o una sua unit organizzativa
viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit ai sensi
dell'articolo 16, comma 3". |
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|
... |
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Articolo 7 |
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(Ambito di applicazione delle leggi 31
maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306). |
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|
1. All'articolo 7, primo comma, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole:
"513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601,
602,". |
|
2. All'articolo 14, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole:
"previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600,
601, 602,". |
|
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole:
"416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma,
416-bis, 600, 601, 602,". |
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Articolo 8 |
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(Modifiche all'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172). |
|
|
|
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono
inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le
seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75". 2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta
fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269. |
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Articolo 9 |
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(Disposizioni in materia di
intercettazione di conversazioni o di comunicazioni). |
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|
1. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e successive modificazioni. |
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Articolo 10 |
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(Attivit sotto copertura). |
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|
1. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, nonche' dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano
le disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 4 sono
effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti
alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle loro competenze. |
|
2. E' comunque fatto salvo quanto
previsto dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269. |
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Articolo 11 |
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(Disposizioni di ordinamento
penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia). |
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1. Al comma 2 dell'articolo 9 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole:
"di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale". |
|
2. Dopo il comma 8 dell'articolo
16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente: |
|
"8-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti
delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo
la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti
dall'articolo 9, comma 3". |
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Articolo 12 |
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(Fondo per le misure anti-tratta). |
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1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. |
|
2. Il Fondo e' destinato al
finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore
delle vittime, nonche' delle altre finalit di protezione sociale previste
dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
|
2-bis. Il
Fondo per le misure anti-tratta e' anche destinato all'indennizzo delle
vittime dei reati previsti al comma 3.[178] |
|
2-ter.
L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima,
entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte
le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In
caso di insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le
richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del
successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste
presentate nel medesimo esercizio.[179] |
|
2-quater. La
domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo e' presentata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non
definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di
non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito
l'azione civile e le procedure esecutive.[180] |
|
2-quinquies.
Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-quater e'
presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.[181] |
|
2-sexies.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui e' allegata in
copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla
documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e
delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che
sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere
l'accesso al Fondo.[182] |
|
2-septies. Il
diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato da coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.[183] |
|
2-octies. La
Presidenza del Consiglio dei ministri e' surrogata, fino all'ammontare delle
somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento
del danno.[184] |
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono
assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca
ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto
comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata,
per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter del medesimo articolo. |
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4. All'articolo 80, comma 17, lettera
m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18". |
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5. Il comma 2 dell'articolo 58 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e' abrogato. |
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Articolo 13 |
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(Istituzione di uno speciale programma
di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale). |
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1. Fuori dei casi previsti dall'articolo
16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale,
come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge,
e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale
programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate
condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma e'
definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari
opportunit di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della
giustizia. |
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2. Qualora la vittima del reato di cui
ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano
comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998. |
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2-bis.
Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e
il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri
umani, nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione
sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze,
sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro
la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima
applicazione, il Piano e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.[185] |
3. ll'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unit
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso
Ministero. |
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4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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Articolo 14 |
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(Misure per la prevenzione). |
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1. Al fine di rafforzare l'efficacia
dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o
mantenimento in schiavit o in servit e dei reati legati al traffico di
persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di
cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo
conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai
medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad
organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunit, incontri
internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di
prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della
medesima finalit i Ministri dell'interno, per le pari opportunit, della
giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare,
ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonche' ogni altra utile
iniziativa. |
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2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
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... |
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Articolo 16 |
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(Disposizioni transitorie). |
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1. La disposizione di cui al comma 1,
lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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2. La disposizione di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli
uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato
dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di
giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la
notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge. |
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3. Le disposizioni del comma 2
dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione gi pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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D. LGS.
24/2014 *
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24,
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
Principi generali
1. Nell'attuazione delle disposizioni
del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione
individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili
quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne,
in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori,
le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non
pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli
individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto
internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in
particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo
allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi
allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.
...
Articolo 4
Minori non accompagnati vittime di
tratta
1. I minori non accompagnati vittime di
tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione
internazionale.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti
i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla
minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti
identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede
alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta
anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta',
condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano
conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del
minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il
coinvolgimento delle autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione
dell'eta' e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato
all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e'
considerata minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero
e', altresi', presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta
non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso.
Articolo 5
Obblighi di formazione
1. All'interno dei percorsi di
formazione realizzati dalle Amministrazioni competenti nell'ambito della
propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle
questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali
interessati.
...
Articolo 7
Meccanismo equivalente
1. Il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
competenze ad esso devolute, e' l'organismo deputato a:
a) svolgere compiti di indirizzo e
coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno
della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche'
di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di
assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
b) valutare le tendenze della tratta
degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in
essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in
collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni
della societa' civile attive nel settore;
c) presentare al coordinatore
anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati
del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b) del
presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo.
...
Articolo 10
Disposizioni di rinvio
1. Le Amministrazioni che si occupano di
tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in
materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attivita'
istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi
di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero
sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine
alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonche', ove ne ricorrano i
presupposti, informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
...
[1] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce
che"in attesa della definizione delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono
essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura
e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno
precedente".
[2] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[3] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[4] LĠarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioniÓ.
[5] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[6] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[7] Lettera modificata da L. 128/2013. Il comma 2
dell'articolo 9 della L. 128/2013 stabilisce quanto segue (nota: il comma 1 e'
quello che introduce la modifica in questione):
"2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.".
[8] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[9] LĠarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioniÓ.
[10] Sent. Corte Cost. 202/2013 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sullĠingresso, il soggiorno e
lĠallontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia
legami familiari nel territorio dello Stato".
[11] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[12] Comma aggiunto da L. 214/2011. Si noti che art. 40,
co. 3, decreto-legge 201/2011 (convertito con modificazioni con L. 214/2011)
recita, in proposito: "Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore
straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il
comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e'
inserito il seguente comma: ...".
[13] Il comma 4 dell'articolo 2 della L. 131/2012, facendo
salvo l'obbligo di comunicazione, ha demandato a un decreto ministeriale, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
79/2012 (convertito il legge con la stessa L. 131/2012), la definizione delle
modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un
modello informatico approvato con lo stesso decreto.
[14] Il comma 4 dell'articolo 2 della L. 131/2012, facendo
salvo l'obbligo di comunicazione, ha demandato a un decreto ministeriale, da adottare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 79/2012
(convertito il legge con la stessa L. 131/2012), la definizione delle modalita'
di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello
informatico approvato con lo stesso decreto.
[15] I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 9 della L.
99/2013 recitano:
"10-bis. Per i
lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il
datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la
comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1Ħ
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
10-ter. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007."
[16] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono
che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo
status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Successivamente,
Sent. Corte Cost. 11/2009 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle
stesse disposizioni nella parte in cui escludono che la pensione di inabilita',
di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi
civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei suddetti requisiti di reddito.
[17] Comma inserito da D. LGS. 12/2014.
[18] Comma inserito da D. LGS. 12/2014.
[19] Modifica apportata da L. 9/2014.
[20] Comma inserito da D. LGS. 12/2014.
[21] Modifica apportata da D. LGS. 12/2014.
[22] Comma inserito da D. LGS. 12/2014.
[23] Comma inserito da D. LGS. 12/2014.
[24] Comma inserito da D. LGS. 12/2014.
[25] Comma aggiunto da D. LGS. 12/2014.
[26] Modifica apportata da D. LGS. 12/2014.
[27] Modifica apportata da D. LGS. 12/2014.
[28] Comma aggiunto da D. LGS. 12/2014.
[29] Comma aggiunto da D. LGS. 12/2014.
[30] Sent. Corte Cost. 331/2011 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dallĠart. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresi', lĠipotesi in
cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure.
[31] Modifiche apportate dalla L. 129/2011. La L. 94/2009
aveva modificato il comma nel modo seguente: "Lo
straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello
Stato, in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti
per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non
aver richiesto il permesso di soggiorno o
non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata
disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e
non ne stato richiesto il rinnovo,
ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo
straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato
di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.". La Corte
di Giustizia dell'Unione europea, nella sentanza C-61/11 ha stabilito, a
proposito delle disposizioni all'epoca contenute in questo comma, quanto segue:
"La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008,
2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, in
particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa
osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel
procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione
al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola
ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato
termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza
giustificato motivo."
[32] Modifiche apportate dalla L. 129/2011. La L. 94/2009
aveva modificato il comma nel modo seguente: "Lo
straniero destinatario del provvedimento
di espulsione di cui al comma 5-ter e
di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a
permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.". Sent. Corte
Cost. 359/2010 aveva poi dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dallĠart. 1, comma 22, lettera m),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di
allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al
precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza
giustificato motivo". La Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella
sentanza C-61/11 ha stabilito, a proposito delle disposizioni all'epoca
contenute in questo comma, quanto segue: "La direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e
16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno
Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che
preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese
terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in
violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio
di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo."
[33] Comma modificato da L. 10/2014.
[34] Comma inserito da L. 10/2014.
[35] Comma inserito da L. 10/2014.
[36] Comma modificato da L. 10/2014.
[37] L'articolo 10 comma 2 D. LGS. 24/2014 stabilisce
quanto segue: "Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate
informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di
cui al predetto comma 1, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, informazioni
sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251."
[38] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[39] Articolo inserito da L. 119/2013.
[40] Modifica apportata da L. 99/2013.
[41] Comma abrogato da L. 99/2013.
[42] Modifica apportata da L. 9/2014.
[43] Modifica apportata da L. 99/2013.
[44] Comma inserito da L. 9/2014.
[45] Modifica apportata da L. 9/2014.
[46] Modifica apportata da L. 9/2014.
[47] Modifica apportata da L. 9/2014.
[48] Il DPR 1656/1965 eĠ stato abrogato dal DPR 54/2002, a
sua volta abrogato dal D. Lgs. 30/2007. Il riferimento deve essere interpretato
come relativo a questĠultimo provvedimento.
[49] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[50] Art. 1, co. 29 L. 94/2009 recita:
"Nei
limiti delle risorse assegnate per le finalit di cui all'articolo 45 del testo
unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni
relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano
ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel
territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario
nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176."
[51] Comma soppresso da L. 9/2014.
[52] Art. 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) ha
ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della maggior
parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (ora, permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Tuttavia, Sent. Corte Cost.
306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 hanno dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione e dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, e, rispettivamente, la pensione di inabilita', di cui all'art. 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possano
essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non
risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di
soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007,
n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini
di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
[53] Sent. Corte Cost. 245/2011 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice
civile, come modificato dallĠart. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole
"nonche' un documento attestante la regolarit del soggiorno nel
territorio italiano".
[54] Modifica apportata dalla L. 125/2008. Art. 1, co. 1
L. 94/2009 recita: "1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis),
del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi".
Sent. Corte Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale,
nonche', in via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di
procedura penale, limitatamente alle parole "e per i delitti in cui
ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice,".
[55] Numero aggiunto da L. 119/2013.
[56] L. 125/2008 aveva introdotto il seguente comma:
"Ferme restando le disposizioni in materia
di esecuzione delle misure di sicurezza personali, lĠespulsione e
lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo
le modalit di cui, rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allĠarticolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
Tale
comma e' stato abrogato da art. 1, co. 2 L. 94/2009.
[57] L. 125/2008 aveva introdotto il seguente comma:
"Ferme restando le
disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali,
lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal
questore secondo le modalit di cui, rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
allĠarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
Tale comma e' stato abrogato da art. 1, co. 3 L. 94/2009.
[58] Comma soppresso dalla L. 125/2008.
[59] Comma modificato da D. Lgs. 154/2013.
[60] Comma aggiunto da D. Lgs. 32/2014.
[61] Modifica apportata da D. Lgs. 32/2014.
[62] Comma modificato da D. Lgs. 32/2014.
[63] Comma modificato da D. Lgs. 32/2014.
[64] Comma modificato da D. Lgs. 32/2014.
[65] Comma modificato da D. Lgs. 32/2014.
[66] Comma modificato da D. Lgs. 32/2014.
[67] Comma modificato da D. Lgs. 32/2014.
[68] Modifica apportata dalla L. 125/2008. Sent. Corte
Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale,
nonche', in via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di
procedura penale, limitatamente alle parole "e per i delitti in cui
ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice,".
[69] Sent. Corte Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61,
numero 11-bis, del codice penale, nonche', in via consequenziale,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell'art. 656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole
"e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice,".
[70] Lettera modificata da L. 94/2013.
[71] Modifica apportata da D. Lgs. 32/2014.
[72] Lettera inserita da L. 119/2013.
[73] Modifica apportata da L. 97/2013.
[74] Modifica apportata da L. 97/2013.
[75] Sent. Corte Cost. 115/2011 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella
parte in cui comprende la locuzione ", anche" prima delle parole
"contingibili e urgenti"".
[76] Sent. Corte Cost. 179/2013 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dellĠarticolo 54, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dellĠarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), nella parte in cui non prevede che, "Se il condannato lo richiede,
il giudice pu ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' fuori
dallĠambito della provincia in cui risiede".
[77] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono
che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Sent. Corte Cost. 11/2009 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale delle stesse disposizioni nella parte in cui escludono che la
pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei suddetti
requisiti di reddito. Infine, Sent. Corte Cost. n. 187/2010 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina
al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno
mensile di invalidita' di cui allĠart. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili).
Sent. Corte Cost. 187/2010 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti
nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui allĠart.
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Sent. Corte Cost. 329/2011 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarit
della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui
allĠart. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle
indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508,
recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi
civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di unĠindennit di
frequenza per i minori invalidi).
[78] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono
che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio
1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo
status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Sent. Corte Cost. 11/2009 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale delle stesse disposizioni nella parte in cui escludono che la
pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei suddetti
requisiti di reddito. Infine, Sent. Corte Cost. n. 187/2010 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina
al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno
mensile di invalidita' di cui allĠart. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili).
Sent. Corte Cost. 187/2010 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta
di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui allĠart. 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Sent. Corte Cost. 329/2011 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarit
della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui
allĠart. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle
indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508,
recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi
civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di unĠindennit di
frequenza per i minori invalidi).
[79] Sent. Corte Cost. 40/2013 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dellĠarticolo 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina
al requisito della titolarit della carta di soggiorno la concessione agli
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennit di
accompagnamento di cui allĠart. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18
(Indennit di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della
pensione di inabilit di cui allĠart. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore di mutilati ed invalidi civili).
[80] Modifica apportata da L. 97/2013.
[81] Comma aggiunto da L. 97/2013.
[82] Comma aggiunto da L. 97/2013.
[83] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[84] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[85] Sent. Corte Cost. 227/2010 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato dĠarresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non
prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro
dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in
Italia conformemente al diritto interno.
[86] Sent. Corte Cost. 143/2008 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che la custodia
cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia
computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti
dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
[87] Modifica apportata da L. 97/2013.
[88] Modifica apportata da L. 97/2013.
[89] Modifica apportata da L. 97/2013.
[90] Modifica apportata da L. 97/2013.
[91] Lettera aggiunta da L. 97/2013.
[92] Modifica apportata da L. 97/2013.
[93] Lettera aggiunta da L. 97/2013.
[94] In realta' si tratta dell'art. 4 D. Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002.
[95] Decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Titolo
I
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel
territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia,
conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri
dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2.
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle
Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per
l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un
documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art.
2. (L)
Soggiorno
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti
richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea che:
a)
desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
c)
desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una
prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di
servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a
rilasciare titoli aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a
tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore
viene a svolgere la propria attivita'.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e'
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli
di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali
cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di
ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente
o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del
suo coniuge.
4.
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita'
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non
legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno e ai figli di
eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare
del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2)
il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno
una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque
anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1.
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II
Documenti
di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R)
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalita' dell'interessato;
b)
gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c)
la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all'articolo 3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e'
tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attivita' che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali,
un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro;
per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di
assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;
c)
negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette
categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione
comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con
l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso
dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita
dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante
la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per
l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale
condizione e' comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla
documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso
di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di
durata del corso.
4.
Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il
rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi
ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea,
ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle
generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o
coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative
fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o
coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3 (...). All'atto della domanda
deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o
esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria
sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e'
rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art.
6. (R)
Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche'
svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino a quando non
intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un
congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta
mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni
formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3.
La carta e' rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di
cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per
completare le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e'
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5.
Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio
della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano
la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di
validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel
territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio
stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3.
La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non
puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui
quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di
soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di
ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del
cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e
ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera'
all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via
obbligatorio.
Art.
9. (R)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della
Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e'
adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita
Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o
rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di
adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato
della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la
data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare difese
scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del
procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la
Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta
del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero
dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta
da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con
qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera
prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identita'
1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e'
sostituito dal seguente:"La carta d'identita' e' titolo valido per
l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e
in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del
genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3.
Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di
validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art.
12. (L)
Validita'
quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art.
13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si
recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con
esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello
stampato.
2.
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1.
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i
rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata
provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle competenti
autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Art.
15. (L)
Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656.
[96] L'articolo 3 della L. 97/2013 recita:
"Art.
3
Disposizioni
relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di
guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot
4277/12/MARK.
1.
L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il
territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita'
di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino
dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il
territorio nazionale.
2.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida
turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro
operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti
di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre
una specifica abilitazione."
[97] Modifica apportata da L. 147/2013.
[98] Sent. Corte Cost. 249/2010 ha dichiarato dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61,
numero 11-bis, del codice penale, nonche', in via consequenziale, l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9,
lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole "e
per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui allĠart. 61, primo comma,
numero 11-bis), del medesimo codice,".
[99] Art. 1, co. 22, lettera l) L. 94/2009 aggiunge ad
art. 14, co. 5 D. LGS. 286/1998 i seguenti periodi:
"Trascorso
tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dei Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace la
proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo
precedente, il questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di
sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non pu essere
superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, pu eseguire
l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace."
[100] Sent. Corte Cost. 226/2010 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), limitatamente alle parole "ovvero situazioni di disagio
sociale".
[101] Il termine e' stato spostato al 30 giugno 2013 dal
comma 388 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
[102] Modifica apportata da L. 15/2014.
[103] Il termine era stato spostato, in precedenza, al 31
dicembre 2013 dal comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013.
[104] Comma aggiunto da L. 99/2013.
[105] Comma aggiunto da L. 99/2013.
[106] Comma aggiunto da L. 99/2013.
[107] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[108] LĠart. 14, co. 1 DPR 334/2004 recita
"1. Il comma 3 dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come
modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
<<3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lĠobbligo di rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro
60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso
medesimo e, comunque, non decadono dallĠiscrizione nella fase di rinnovo del
permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal
rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda
anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.>>."
[109] Modifica apportata, direttamente ad art. 11, co. 1, lettera c), del DPR 223/1989, dalla L.
94/2009.
[110] Il comma 7 dell'articolo 9 della L. 99/2013 ha
modificato l'articolo 22 D. Lgs. 286/1998 sopprimendo il comma 4 e disponendo,
al comma 2, che la richiesta del datore di lavoro sia preceduta dalla "
verifica, presso il centro per l'impiego
competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata".
[111] Il comma 8 dell'articolo 9 della L. 99/2013 recita:
"8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare
i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai
sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e
degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di
prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche
e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora
coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali
visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto
triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione
triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali puo' provvedere, in via transitoria, con
proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto
emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai
sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 puo' essere autorizzato all'ingresso nel
territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il
decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
[112] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto
dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione
dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.
[113] L'articolo 60, comma 3 del D. LGS. 206/2007 recita:
"3. Il riferimento ai decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto
nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto;
tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la
scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.".
[114] LĠarticolo 2, comma 8 L. 222/2002 stabilisce che
"per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1
del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui
allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
[115] Comma modificato da D. LGS. 18/2014.
[116] Lettera inserita da D. LGS. 18/2014.
[117] Lettera modificata da D. LGS. 18/2014.
[118] Lettera inserita da D. LGS. 18/2014.
[119] Punto modificato da D. LGS. 18/2014.
[120] Punto aggiunto da D. LGS. 18/2014.
[121] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[122] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[123] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[124] Lettera inserita da D. LGS. 18/2014.
[125] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[126] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[127] Comma inserito da D. LGS. 18/2014.
[128] Lettera modificata da D. LGS. 18/2014.
[129] Comma aggiunto da D. LGS. 18/2014.
[130] Lettera modificata da D. LGS. 18/2014.
[131] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[132] Lettera aggiunta da D. LGS. 18/2014.
[133] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[134] Comma aggiunto da D. LGS. 18/2014.
[135] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[136] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[137] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[138] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[139] Comma modificato da D. LGS. 18/2014.
[140] Modifica apportata da L. 97/2013.
[141] Comma aggiunto da D. LGS. 18/2014.
[142] Comma aggiunto da D. LGS. 18/2014.
[143] Modifica apportata da D. LGS. 18/2014.
[144] Comma modificato da D. LGS. 18/2014.
[145] Comma inserito da D. LGS. 18/2014.
[146] Comma inserito da D. LGS. 18/2014.
[147] Comma modificato da D. LGS. 18/2014.
[148] Comma aggiunto da L. 97/2013.
[149] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[150] Modifiche apportate dal D. Lgs. 150/2011.
[151] Art. 33 L. 98/2013 recita:
"Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per
lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli
puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti
il compimento del diciottesimo anno di eta', a comunicare all'interessato,
nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di
esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91
del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il
diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti
di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti
attraverso gli strumenti informatici.".
[152] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[153] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736
e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.
[154] L'art. 1, comma 2 L. 124/2006 recita:"2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
[155] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[156] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[157] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[158] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[159] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[160] Comma modificato da D. LGS. 24/2014.
[161] Modifica apportata da D. LGS. 24/2014.
[162] Comma modificato da D. LGS. 24/2014.
[163] Comma modificato da D. LGS. 24/2014.
[164] Modifica apportata da L. 119/2013.
[165] Comma inserito da L. 119/2013.
[166] Sent. Corte Cost. 77/1994 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
consente che, nei casi previsti dallo stesso articolo, l'incidente probatorio
possa essere richiesto anche nella fase dell'udienza preliminare.
[167] Sent. Corte Cost. 262/1998 ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale di tale comma nella parte in
cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies
(Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali,
ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del
minore lo rendono necessario od opportuno".
[168] Sent. Corte Cost. 63/2005 ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che
il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova
ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente,
quando le esigenze di questi lo rendano ecessario od opportuno.
[169] Modifica inserita da L. 119/2013.
[170] Sent. Corte Cost. 262/1998 ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale di tale comma nella parte in
cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies
(Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali,
ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita'
particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le
esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno".
[171] Sent. Corte Cost. 63/2005 ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che
il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova
ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente,
quando le esigenze di questi lo rendano ecessario od opportuno.
[172] Comma aggiunto da D. LGS. 24/2014.
[173] Sent. Corte Cost. 283/1997 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente,
nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite
le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere
alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su
domande e contestazioni proposte dalle parti.
[174] Sent. Corte Cost. 63/2005 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne
infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
[175] Modifica inserita da L. 119/2013.
[176] Sent. Corte Cost. 63/2005 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne
infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
[177] Comma aggiunto da L. 119/2013.
[178] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[179] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[180] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[181] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[182] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[183] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[184] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.
[185] Comma inserito da D. LGS. 24/2014.