LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis. (14G00174) 
(GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)
 
 Vigente al: 25-11-2014  
 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI
BENI E DEI SERVIZI

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge 30 novembre  1989,  n.  398,  recante  norme  in
  materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero.  Caso
  EU Pilot 5015/13/EACU. 
  1. All'articolo 5 della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
    1) le parole: «per aree corrispondenti  ai  comitati  consultivi»
sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita'  separatamente
per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»; 
    2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse; 
  b)  al  comma  2,  le  parole:  «di  cittadinanza  italiana»   sono
soppresse; 
  c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del  rettore,
previa deliberazione del senato  accademico»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «sono  stabilite  con  apposito  regolamento  da  ciascuna
universita', nel rispetto del diritto dell'Unione  europea  e  tenuto
conto di quanto previsto dal comma 1, e  sono  emanate  con  apposito
decreto del rettore»; 
  d) al comma 4: 
    1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «professori   straordinari,
ordinari ed associati e presiedute da un professore  ordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori  di  ruolo,  dei
quali almeno uno  con  qualifica  di  professore  ordinario,  che  le
presiede»; 
    2) il secondo periodo e' soppresso. 
                               Art. 2 
 
Modifica al decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96,  recante
  attuazione della direttiva 98/5/CE,  in  materia  di  societa'  tra
  avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere
l'indicazione  di  societa'  tra  avvocati,   in   forma   abbreviata
"s.t.a."». 
                               Art. 3 
 
Disposizioni  in  materia  di  immigrazione  e   rimpatri.   Sentenza
  pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  6
  dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME. 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Gli stranieri muniti del permesso di  soggiorno  o  di  altra
autorizzazione che conferisce il diritto  a  soggiornare,  rilasciati
dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e  validi  per
il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza  al
questore entro  il  termine  di  cui  al  comma  2.  Agli  stessi  e'
rilasciata idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 103 a euro 309»; 
  b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che  si  e'  trattenuto
nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il  questore
intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre  sette  giorni
dalla  notifica  dell'intimazione,  nello  Stato  membro  dell'Unione
europea  che  ha  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno   o   altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso  di
validita'. 
    7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione
di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di  espulsione  ai
sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento e'  eseguito  verso
lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di  soggiorno  o  altra
autorizzazione al soggiorno. Qualora  sussistano  i  presupposti  per
l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato  sentito  lo
Stato membro che ha rilasciato  il  permesso  di  soggiorno  o  altra
autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori
del territorio dell'Unione europea. 
    7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno o di  altra  autorizzazione  che
conferisca il diritto di  soggiornare  rilasciati  dall'Italia  e  in
corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»; 
  c) all'articolo 13, prima del comma 4 e' inserito il seguente: 
    «3-septies. Nei confronti dello straniero  sottoposto  alle  pene
della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per  i
reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo  14,  commi  5-ter  e
5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita  in
ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti  si  convertono  nella  corrispondente
pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi  2
e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»; 
  d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
    «14-bis.  Il  divieto  di  cui  al   comma   13   e'   registrato
dall'autorita' di  pubblica  sicurezza  e  inserito  nel  sistema  di
informazione  Schengen,  di  cui  alla  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388; 
    14-ter. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con  altri
Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data  anteriore
al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui
al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati»; 
  e) all'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di
tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale
termine, il questore puo' chiedere al giudice  di  pace  una  o  piu'
proroghe qualora siano emersi elementi  concreti  che  consentano  di
ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di  rimpatrio.  In  ogni  caso  il  periodo
massimo di trattenimento dello straniero all'interno  del  centro  di
identificazione e di espulsione non puo' essere superiore  a  novanta
giorni.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato  trattenuto  presso  le
strutture carcerarie per un periodo pari a quello di  novanta  giorni
indicato al periodo precedente,  puo'  essere  trattenuto  presso  il
centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei  confronti  dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione  della  struttura
penitenziaria  richiede  al  questore  del  luogo   le   informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei  medesimi  casi
il questore avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita'  giudiziaria,  su  richiesta  del  questore,  dispone  la
traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il
tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal
fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia  adottano
i necessari strumenti di coordinamento»; 
  f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'allontanamento  dal  territorio  nazionale»   sono   aggiunte   le
seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna
prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito  e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine  o  di
provenienza»; 
  g) all'articolo 16,  comma  1,  le  parole:  «per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni» sono soppresse; 
  h) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In caso di sentenza  di  condanna  per  i  reati  di  cui
all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi  5-ter  e  5-quater,  la
misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per  la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di  cui
al comma 1, la misura dell'espulsione puo'  essere  disposta  per  un
periodo non inferiore a cinque anni». 
                               Art. 4 
 
Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini  o
  condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541. 
  1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte  quinta
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «su  cui  sia  stata  apposta  la
marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso  in
conformita' ai seguenti requisiti:»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «In  particolare,  tali  camini
devono:» sono soppresse; 
    c)  al  secondo  periodo,  primo  trattino,  le  parole:  «essere
realizzati  con  materiali  incombustibili»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche  di
incombustibilita', in  conformita'  alle  disposizioni  nazionali  di
recepimento del sistema di classificazione  europea  di  reazione  al
fuoco dei prodotti da costruzione». 
                               Art. 5 
 
 
      Disposizioni in materia di servizi investigativi privati 
                in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK 
 
  1. All'articolo 134-bis del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «Le imprese  di  vigilanza  privata»
sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri  e
di quelli temporanei di  investigazione  privata  e  di  informazioni
commerciali,  le  imprese  stabilite  in  un   altro   Stato   membro
dell'Unione  europea   notificano   al   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica  sicurezza  le  attivita'  che  intendono
svolgere nel territorio  nazionale,  specificando  le  autorizzazioni
possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel  quale
i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi
servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla  notifica,  salvo  il
caso  che  entro  detto  termine  intervenga  divieto  del  Ministero
dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o  di  pubblica
sicurezza». 
                               Art. 6 
 
Modifiche al decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
  attuazione della direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
  mercato interno. 
  1. Al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 30, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del  divieto  di
discriminazioni  di  cui  all'articolo  29,  il  Centro  europeo  dei
consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei  consumatori,
delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  d-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  e
delle associazioni dei consumatori; fornisce  loro  assistenza  anche
per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio;  ove
appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore  del
servizio al fine di ottenere il rispetto delle  normative  europee  e
nazionali  relative   al   predetto   divieto   di   discriminazioni,
avvalendosi anche della  rete  dei  centri  europei  dei  consumatori
(ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto
del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia  un
documentato rapporto all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato, che puo' intervenire applicando i poteri di cui all'articolo
27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e
successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato
disciplina  la  procedura  istruttoria,  in  modo  da  garantire   il
contraddittorio e l'accesso agli atti. Con  il  medesimo  regolamento
l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  disciplina  i
propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia»; 
  b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli  articoli
37, 38, 39 e 40» sono  inserite  le  seguenti:  «,  le  procedure  di
notifica di cui all'articolo 13». 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                               Art. 7 
 
Modifiche al regime fiscale  applicabile  ai  contribuenti  che,  pur
  essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro  dell'Unione
  europea o dello Spazio economico europeo, producono o  ricavano  la
  maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti
  Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027. 
  1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel  comma  1,  nei
confronti  dei  soggetti  residenti  in  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio  di  informazioni,
l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base  delle   disposizioni
contenute negli articoli da 1 a  23,  a  condizione  che  il  reddito
prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato  italiano  sia  pari
almeno al 75 per cento  del  reddito  dallo  stesso  complessivamente
prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali  analoghe
nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni
di attuazione del presente comma». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
  3. La lettera b) del  comma  99  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti
in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri  un  adeguato
scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel  territorio
dello Stato italiano in misura  pari  almeno  al  75  per  cento  del
reddito complessivamente prodotto». 
                               Art. 8 
 
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.  Esenzione  in
  favore degli enti senza scopo di lucro, delle  fondazioni  e  delle
  associazioni costituite all'estero, nonche' in  materia  di  titoli
  del debito pubblico. Procedure di  infrazione  n.  2012/2156  e  n.
  2012/2157). 
  1. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  per  gli
enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli  Stati
appartenenti all'Unione europea e negli  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita',
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni  istituiti  in
tutti gli altri Stati»; 
  b)  all'articolo  12,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli
Stati  appartenenti  all'Unione  europea  e  dagli   Stati   aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo»; 
    2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le
seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e  gli  altri  titoli  ad
essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea  e
dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo». 
                               Art. 9 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta  sul  valore  delle  attivita'
  finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
  territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U. 
  1. All'articolo 19 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 18, le parole: «delle attivita' finanziarie detenute»
sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari,  dei  conti
correnti e dei libretti di risparmio detenuti»; 
    b) al comma 20, le parole:  «delle  attivita'  finanziarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti  finanziari»  e  le  parole:
«detenute le attivita' finanziarie» sono sostituite  dalle  seguenti:
«detenuti i prodotti finanziari»; 
    c) al comma 21, le parole: «detenute  le  attivita'  finanziarie»
sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i  prodotti  finanziari,  i
conti correnti e i libretti di risparmio». 
  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta relativo all'anno 2014. 
                               Art. 10 
 
Riscossione  coattiva  dei  debiti  aventi  ad  oggetto  entrate  che
  costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,
  Euratom del Consiglio. 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24
dicembre  2012,  n.  228,  non  si   applicano   alle   entrate   che
costituiscono  risorse  proprie  iscritte  nel  bilancio  dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  ne'
all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 
  2. All'articolo 68 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle  risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e dell'imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
resta disciplinato dal regolamento (CEE) n.  2913/92  del  Consiglio,
del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n.  952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  e  dalle
altre disposizioni dell'Unione europea in materia». 
  3. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente: 
    «529-bis. I commi 527, 528 e 529  non  si  applicano  ai  crediti
iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie  tradizionali  di  cui
all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  della  decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato
dalla decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»; 
  b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) i criteri e le linee guida di cui  alla  lettera  a)  non
possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei  crediti
afferenti alle risorse proprie tradizionali di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), della  decisione  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto
riscossa all'importazione». 
                               Art. 11 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   648/2012   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,  concernente
  gli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i  repertori
  di dati sulle negoziazioni. 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per
il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1  a
carico dei soggetti vigilati dalle  medesime  autorita',  secondo  le
rispettive attribuzioni di vigilanza»; 
  b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Ai  sensi  dell'articolo  10,   paragrafo   5,   del
regolamento di cui al comma 1, la Consob  e'  l'autorita'  competente
nei confronti  delle  controparti  non  finanziarie,  che  non  siano
soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi  del  comma  2-bis  del
presente articolo, per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dagli
articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»; 
  c) all'articolo 193-quater, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le sanzioni amministrative previste dai  commi  1  e  2  sono
applicate dalla Banca d'Italia,  dalla  Consob,  dall'IVASS  e  dalla
COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza». 
                               Art. 12 
 
Recepimento della direttiva  2013/61/UE  in  relazione  alle  regioni
  ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte. 
  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    «3) per la Repubblica  francese,  i  territori  francesi  di  cui
all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;». 
  2. All'articolo 1, comma 3,  lettera  b),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
    «1) per la Repubblica  francese:  i  territori  francesi  di  cui
all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;». 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

                               Art. 13 
 
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di
  salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  Procedura  di
  infrazione n. 2010/4227. 
  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso
idonea documentazione, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A
tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza»; 
    b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure  di
prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei
lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». 
                               Art. 14 
 
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree
  dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   Servizio   sanitario
  nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185. 
  1. Decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  abrogati  il  comma  13  dell'articolo  41  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo  17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  2. Per fare fronte alle esigenze derivanti  dalle  disposizioni  di
cui al comma 1, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  garantiscono  la  continuita'  nell'erogazione  dei  servizi
sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso  una  piu'
efficiente allocazione delle risorse  umane  disponibili  sulla  base
della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal
comma 1, le medesime regioni e  province  autonome  attuano  appositi
processi di riorganizzazione e razionalizzazione  delle  strutture  e
dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle  disposizioni
vigenti e tenendo anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  15,
comma 13, lettera  c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine
di garantire la continuita' nell'erogazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni, i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia
di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario  nazionale
preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e  alle
cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo,
immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero,
in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo  non  sia  possibile  per  ragioni  oggettive,
adeguate misure di protezione del personale stesso.  Nelle  more  del
rinnovo   dei   contratti   collettivi   vigenti,   le   disposizioni
contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e
di riposo giornaliero, attuative  dell'articolo  41,  comma  13,  del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  66,  cessano  di  avere
applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1. 
                               Art. 15 
 
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,  in  materia
  di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle  navi  da  pesca.
  Procedura di infrazione n. 2011/2098. 
  1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  298,
nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli  obblighi  previsti
dal presente  allegato»  fino  a:  «nave  da  pesca  esistente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  obblighi  previsti  dal  presente
allegato  trovano  applicazione,  nella   misura   consentita   dalle
caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta  lo  richiedano
le caratteristiche del luogo di lavoro  o  dell'attivita',  le  condi
zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente». 
                               Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in
  materia di licenziamenti collettivi.  Procedura  di  infrazione  n.
  2007/4652. Sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
  del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12. 
  1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «piu'  di  quindici
dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»; 
  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda
procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata
la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12,  o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o  il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al  pagamento  in  favore
del dirigente di  un'indennita'  in  misura  compresa  tra  dodici  e
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,
avuto riguardo alla natura e alla gravita'  della  violazione,  fatte
salve le diverse previsioni sulla  misura  dell'indennita'  contenute
nei contratti e negli accordi collettivi  applicati  al  rapporto  di
lavoro»; 
  c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies». 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

                               Art. 17 
 
 
         Disposizioni in materia di bevande a base di succo 
              di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR 
 
  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  19  maggio  1958,  n.
719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con  il
nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale  agrume
si richiamino, devono avere un contenuto  di  succo  di  arancia  non
inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo  di
arancia concentrato o disidratato  in  polvere,  fatte  salve  quelle
destinate alla  commercializzazione  verso  altri  Stati  dell'Unione
europea o verso gli altri Stati  contraenti  l'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo, nonche' verso Paesi terzi. 
  2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, sono abrogati. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  a  decorrere  dal
dodicesimo mese successivo al perfezionamento,  con  esito  positivo,
della procedura di notifica alla Commissione europea ai  sensi  della
direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, di cui e'  data  notizia  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi  del
comma 1, prodotte anteriormente alla data  di  inizio  dell'efficacia
delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate
fino all'esaurimento delle scorte. 
                               Art. 18 
 
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
  oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI. 
  1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. L'indicazione dell'origine delle  miscele  di  oli  di  oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo e con diversa e piu' evidente  rilevanza  cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione  di
vendita»; 
  b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono
aggiunte le seguenti: «o vergini»; 
  c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei  pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti,
devono essere presentati  in  contenitori  etichettati  conformemente
alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura  in
modo che il contenuto  non  possa  essere  modificato  senza  che  la
confezione sia aperta  o  alterata  e  provvisti  di  un  sistema  di
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo  l'esaurimento  del
contenuto originale indicato nell'etichetta»; 
  d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»; 
  e) all'articolo  16,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«produzioni» e' inserita la seguente: «nazionali». 
  2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le parole:  «alchil  esteri  piu'  metil  alchil
esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri». 
                               Art. 19 
 
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione
  della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e
  2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. 
  1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa
nazionale in  materia  di  inquinamento  acustico  con  la  direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  giugno
2002,  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore
ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, dell'8 maggio 2000,  relativa  all'emissione  acustica
ambientale delle  macchine  e  attrezzature  destinate  a  funzionare
all'aperto, il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi  per  il  riordino  dei  provvedimenti  normativi
vigenti in materia di tutela dell'ambiente  esterno  e  dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle  sorgenti  sonore
fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c)  e  d),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui
agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'
secondo i seguenti principi e criteri specifici: 
    a) coerenza dei piani  degli  interventi  di  contenimento  e  di
abbattimento  del  rumore   previsti   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con  le  mappature
acustiche  e  con  le  mappe  acustiche  strategiche  previsti  dalla
direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  o),
p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, nonche'  con  i  criteri  previsti  dal  decreto
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n.
447 del 1995, e successive modificazioni; 
    b)  recepimento  nell'ambito  della  normativa  nazionale,   come
disposto dalla direttiva 2002/49/CE  e  dal  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 194,  dei  descrittori  acustici  diversi  da  quelli
disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei  relativi
metodi di determinazione a completamento  e  integrazione  di  quelli
introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; 
    c)  armonizzazione  della  normativa  nazionale   relativa   alla
disciplina  delle  sorgenti  di  rumore  delle   infrastrutture   dei
trasporti e degli impianti industriali e  relativo  aggiornamento  ai
sensi della legge n. 447 del 1995; 
    d) adeguamento della  normativa  nazionale  alla  disciplina  del
rumore  prodotto  nell'ambito  dello  svolgimento   delle   attivita'
sportive; 
    e) adeguamento della  normativa  nazionale  alla  disciplina  del
rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici; 
    f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e della formazione
della figura  professionale  di  tecnico  competente  in  materia  di
acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995  e
armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del  mercato
interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni; 
    g) semplificazione delle procedure autorizzative  in  materia  di
requisiti acustici passivi degli edifici; 
    h) introduzione nell'ordinamento nazionale  di  criteri  relativi
alla sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447  del
1995 relativamente agli interventi di contenimento e di  abbattimento
del  rumore  previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29
novembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  6
dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11
della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento
ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE; 
    i) adeguamento della disciplina  riguardante  la  gestione  e  il
periodo  di  validita'   dell'autorizzazione   degli   organismi   di
certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE,  alla  luce  del
nuovo iter  di  accreditamento  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; 
    l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne
le competenze delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che  mettono  a
disposizione  sul  mercato  macchine  e  attrezzature   destinate   a
funzionare all'aperto; 
    m) adeguamento  del  regime  sanzionatorio  in  caso  di  mancato
rispetto del livello  di  potenza  sonora  garantito  previsto  dalla
direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalita'  di  utilizzo  dei
proventi  derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni   previste
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e del Ministro per gli affari europei, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro  della
salute, con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  acquisito  il   parere   della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 
  4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista  dal  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei  compiti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Capo V

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

                               Art. 20 
 
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
  163, relative agli affidatari di incarichi di  progettazione.  Caso
  EU Pilot 4680/13/MARK. 
  1. All'articolo 90 del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  8,  le  parole:  «partecipare  agli  appalti  o  alle
concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali  subappalti  o
cottimi» sono sostituite dalle  seguenti:  «essere  affidatari  degli
appalti  o  delle  concessioni  di  lavori  pubblici,  nonche'  degli
eventuali subappalti o cottimi»; 
  b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si  applicano  laddove  i
soggetti  ivi  indicati   dimostrino   che   l'esperienza   acquisita
nell'espletamento degli incarichi di progettazione  non  e'  tale  da
determinare un vantaggio che possa falsare  la  concorrenza  con  gli
altri operatori». 
                               Art. 21 
 
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative  all'istituto
  dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte  di  giustizia
  dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12. 
  1. All'articolo 49 del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma  6  e'  sostituito
dal seguente: 
    «6. E' ammesso l'avvalimento di piu'  imprese  ausiliarie,  fermo
restando, per i lavori, il divieto  di  utilizzo  frazionato  per  il
concorrente   dei   singoli    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma  3,  lettera  b),
che  hanno  consentito  il  rilascio  dell'attestazione   in   quella
categoria». 
                               Art. 22 
 
Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorita' per  l'energia
  elettrica, il gas ed il sistema  idrico  nel  settore  del  mercato
  dell'energia  all'ingrosso.  Attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
  1227/2011. 
  1. Al fine di assicurare l'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1227/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
2011,  concernente  l'integrita'  e  la   trasparenza   del   mercato
dell'energia all'ingrosso, l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, nell'esercizio dei poteri  di  indagine  ed
esecuzione, puo': 
    a)  accedere  a  tutti  i  documenti   rilevanti   e   richiedere
informazioni ai soggetti  coinvolti  o  informati  sui  fatti,  anche
mediante apposite audizioni personali; 
    b) effettuare sopralluoghi e ispezioni; 
    c)  chiedere  i  tabulati  telefonici  esistenti  e  i   registri
esistenti del traffico di dati di cui al codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  fissando  il  termine  per  le
relative comunicazioni; 
    d) intimare la cessazione  delle  condotte  poste  in  essere  in
violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011; 
    e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro
o di confisca del prodotto o  del  profitto  dell'illecito,  comprese
somme di denaro; 
    f) presentare presso il tribunale o  altra  autorita'  competente
istanze di divieto dell'esercizio di un'attivita' professionale. 
  2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato
e nei limiti di quanto necessario al  perseguimento  delle  finalita'
del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo  comma
1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del  procuratore
della Repubblica. 
  3. Per lo svolgimento di  indagini  relative  a  casi  di  sospetta
violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o  dell'obbligo  di
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' avvalersi della
collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore
della rete elettrica di trasmissione nazionale,  con  riferimento  ai
mercati da essi gestiti, per  quanto  di  rispettiva  competenza,  ai
sensi dell'articolo 13,  paragrafo  1,  ultimo  comma,  del  medesimo
regolamento,  e,  in  relazione  alla  fattispecie  trattata,   ferme
restando le rispettive competenze, coordina la propria attivita'  con
quella dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per lo
svolgimento di indagini relative a casi di  sospetta  violazione  del
divieto di cui all'articolo 3  del  regolamento  (UE)  n.  1227/2011,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove
opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme  restando  le
rispettive competenze, coordina la propria attivita' con quella della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative
pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti
che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione  a
vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano  in  essere  una
delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1227/2011, in conformita' con quanto  previsto  dal  medesimo
articolo 3. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative
pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti
che pongano in essere una delle  condotte  manipolative  del  mercato
definite dall'articolo 2, numeri 2)  e  3),  e  dall'articolo  5  del
regolamento (UE) n. 1227/2011. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro  20.000  a  euro  3
milioni  nei  confronti  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo  di
pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui  all'articolo  4
del regolamento (UE) n. 1227/2011. 
  7. In caso di inottemperanza  agli  obblighi  informativi  previsti
dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonche' in caso di
trasmissione  di  informazioni  incomplete  o  non  veritiere  o  non
tempestivamente aggiornate, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da
euro 10.000 a euro 200.000. 
  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
puo' aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il  profitto
conseguito dall'illecito quando, per la  rilevante  offensivita'  del
fatto, per le qualita' personali del colpevole o  per  l'entita'  del
prodotto o  del  profitto  conseguito  dall'illecito,  esse  appaiano
inadeguate anche se applicate nella misura massima. 
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico  disciplina  con  proprio  regolamento,  nel  rispetto   della
legislazione vigente in  materia,  i  procedimenti  sanzionatori,  in
conformita' all'articolo 45 del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, e successive modificazioni. 
  10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento,  l'Autorita'
per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed   il   sistema   idrico   da'
sinteticamente conto delle attivita' svolte nel settore  del  mercato
dell'energia all'ingrosso,  come  integrate  ai  sensi  del  presente
articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrita' e
alla trasparenza del mercato dell'energia. 
  11.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di cui  al  presente  articolo,  aggiuntive
rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad
un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica  e  gas»
(FOCEES), istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  finalizzato  a  ridurre  i  costi  dell'energia
elettrica e del gas a carico  dei  cittadini  e  delle  imprese.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le  modalita'
di funzionamento  del  FOCEES.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 23 
 
 
          Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate 
            nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK 
 
  1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni, le parole: «posti al  di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti:
«, ovunque siano ubicati». 

Capo VI

ALTRE DISPOSIZIONI

                               Art. 24 
 
Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo
  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante  attuazione  della   direttiva
  2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento  nelle
  transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR. 
  1. L'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231,  come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo  9  novembre  2012,  n.  192,  si
interpreta nel senso che le transazioni commerciali  ivi  considerate
comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Le disposizioni relative ai termini  di  pagamento  e  al  tasso
degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute  nel
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  nel
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  nonche'  in  altre  leggi
speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da
quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231,  e  successive  modificazioni,  fermo  restando
quanto previsto al  comma  4  del  predetto  articolo,  e  da  quelli
previsti  dall'articolo  5  del  medesimo  decreto  legislativo,   si
applicano ai casi previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se  piu'  favorevoli  per  i
creditori. 
  3. Al decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto
previsto dai commi 3, 4  e  5,  il  periodo  di  pagamento  non  puo'
superare i seguenti termini:»; 
    2) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «quando  cio'  sia
giustificato dalla  natura  o  dall'oggetto  del  contratto  o  dalle
circostanze  esistenti  al  momento  della  sua   conclusione»   sono
sostituite  dalle   seguenti:   «quando   cio'   sia   oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da  talune  sue
caratteristiche»; 
    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Termini   di
pagamento»; 
  b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. (Prassi inique). - 1. Le prassi relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi  di  recupero,  quando  risultano  gravemente  inique  per   il
creditore, danno diritto al risarcimento del danno. 
  2. Il giudice accerta che una prassi e'  gravemente  iniqua  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. 
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua   la   prassi   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi  che  esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6». 
                               Art. 25 
 
Modifica all'articolo 55-quater del codice  delle  pari  opportunita'
  tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
  198,  in  attuazione  della  sentenza  della  Corte  di   giustizia
  dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che  ha
  dichiarato l'illegittimita' dell'articolo  5,  paragrafo  2,  della
  direttiva 2004/113/CE, e  delle  conseguenti  Linee  guida  emanate
  dalla Commissione europea. 
  1. All'articolo 55-quater del codice delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «conclusi per la prima volta  a  partire  dal  21  dicembre
2012,»; 
  b) al comma 2, il primo periodo e' soppresso; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e  2,  avuto
riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla  competitivita'  e
al buon funzionamento  del  sistema  assicurativo.  L'IVASS  esercita
altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di
garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite
per i contratti conclusi prima del 21  dicembre  2012,  permangano  a
condizione che siano state fondate su dati  attuariali  e  statistici
affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»; 
  d) al comma 4, le parole: «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»; 
  e) al comma 5,  le  parole:  «L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e  di  interesse  collettivo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'IVASS». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 26 
 
Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia  di
  utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli  da
  essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR. 
  1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, e' abrogata. A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia
le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine  di  dodici
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un   decreto
legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle»  e
«pelliccia» e di  quelli  da  essi  derivati  o  loro  sinonimi,  nel
rispetto  della  legislazione   dell'Unione   europea   nei   settori
armonizzati. 
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite  le   Commissioni
parlamentari  competenti,  che  esprimono  il  proprio  parere  entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione dello  schema  di  decreto
legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo
puo' essere comunque adottato. 
  4. Con il medesimo  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  2  si
provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e
ad adottare le necessarie  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
amministrative per  le  violazioni  degli  obblighi  contenuti  nello
stesso decreto. 
  5. Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  2  e'
sottoposto alla procedura  di  informazione  prima  della  definitiva
adozione, in applicazione della direttiva 98/34/  CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita  con  legge  21
giugno 1986, n. 317. 
  6. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo previsto al comma 2 possono essere  emanate  disposizioni
correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi
da 2 a 5. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto  legislativo
di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 27 
 
Disposizioni volte al recepimento  della  direttiva  2009/109/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa
  agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione  in  caso
  di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK. 
  1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter  del  codice  civile  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Quando  la  scissione  si
realizza mediante aumento di capitale con  conferimento  di  beni  in
natura  o  di  crediti,  la  relazione   dell'organo   amministrativo
menziona,  ove  prevista,  l'elaborazione  della  relazione  di   cui
all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso  il  quale  tale
relazione e' depositata». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 108, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Quando  una  fusione  transfrontaliera  per  incorporazione  e'
realizzata da una societa' che detiene almeno il 90 per cento ma  non
la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che  conferiscono  il
diritto  di  voto  nell'assemblea  della  societa'  incorporata,   le
relazioni di cui  agli  articoli  2501-quinquies  e  2501-sexies  del
codice civile  e  la  situazione  patrimoniale  di  cui  all'articolo
2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora  cio'
sia previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa'
incorporante o la societa' incorporata». 
                               Art. 28 
 
Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio,  del  13  maggio
  2013, che adegua determinate direttive in  materia  di  diritto  di
  stabilimento  e   libera   prestazione   dei   servizi   a   motivo
  dell'adesione della Repubblica di Croazia. 
  1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato
A, parte I, annesso alla presente legge. 
  2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31,  e'  sostituito
dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla  presente
legge. 
  3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,  e'
sostituito dal testo riportato nell'allegato A,  parte  III,  annesso
alla presente legge. 
                               Art. 29 
 
Potenziamento delle misure di contrasto  delle  frodi  in  danno  dei
  bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali. 
  1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE,
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11
settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al  comma  1  svolge  altresi',
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
analisi,  ispezioni  e  controlli  sull'impiego  delle  risorse   del
bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e  dell'Unione
europea avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal medesimo
comma 1, capoverso, lettera a)»; 
  b) al comma 2, le parole:  «del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 1 e 1-bis». 
                               Art. 30 
 
Attuazione  di  disposizioni  non  direttamente   applicabili   della
  direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013. 
  1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non  direttamente
applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre
2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  21  maggio   2013,   con   particolare   riferimento
all'attivita'  di  monitoraggio  sull'osservanza  delle   regole   di
bilancio, la Corte dei  conti,  nell'ambito  delle  sue  funzioni  di
controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei  dati
di bilancio delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  2. La Corte dei  conti,  per  le  verifiche  di  cui  al  comma  1,
definisce le metodologie e le linee guida cui  devono  attenersi  gli
organismi di controllo interno e gli organi  di  revisione  contabile
delle pubbliche amministrazioni. 
  3. La Corte dei conti puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche,
di cui al comma 1 l'accesso alle banche di dati da esse costituite  o
alimentate. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare  i  riflessi  sui  conti
delle pubbliche amministrazioni,  la  Corte  dei  conti,  nell'ambito
delle sue funzioni di  controllo,  puo'  chiedere  dati  economici  e
patrimoniali agli enti e agli organismi dalle  stesse  partecipati  a
qualsiasi titolo. 
                               Art. 31 
 
 
      Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca
non professionale, fatta  eccezione  per  quella  effettuata  a  fini
scientifici,  a  meno  che  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto». 
  2. Il secondo periodo del comma 3  dell'articolo  7  e  il  secondo
periodo del comma  2  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  9
gennaio 2012, n. 4, sono soppressi. 
                               Art. 32 
 
 
                       Disposizioni in materia 
                 di certificato successorio europeo 
 
  1. Il certificato successorio europeo di cui  agli  articoli  62  e
seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, e' rilasciato, su richiesta di  una
delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo  1,  del  regolamento
stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 62 a 73 del citato regolamento. 
  2. Avverso le decisioni  adottate  dall'autorita'  di  rilascio  ai
sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n.  650/2012  e'  ammesso
reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale,  del  luogo
in cui e' residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739  del  codice  di
procedura civile. 
  3. Nei territori  in  cui  vige  il  sistema  del  libro  fondiario
continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al  titolo  II  del
regio decreto 28 marzo 1929, n.  499,  in  materia  di  rilascio  del
certificato di eredita' e di legato. 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

                               Art. 33 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  34,  dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti previsti  dalla  presente  legge  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 34 
 
 
       Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia 
      di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate  derivanti
dalla disposizione del comma 2 del presente articolo. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  si  provvede  alla  riduzione  dei   consumi   medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di  cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  26
febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi  dei  prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o   dell'esenzione
dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  20  marzo
2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a  4  milioni
di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a  16
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26  febbraio  2002,  in
relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio
in  agricoltura  di  cui  al  medesimo  comma  2  e  a  quelle   gia'
intervenute. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 ottobre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico