Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 312 del 17/09/2014


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

312a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del presidente GRASSO

e del vice presidente GASPARRI

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 313 del 18 settembre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 settembre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Colleghi, vi prego di accelerare i tempi.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,35)

Approvazione del disegno di legge n. 1519

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1533

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1519 e 1533, già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 9 settembre hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1519 e 1533 e sugli emendamenti ad essi presentati, che sono in distribuzione e verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1519, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G100, che si intende illustrato.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. L'ordine del giorno G100 è accoglibile come raccomandazione. Naturalmente, ci rimettiamo alla decisione del Governo.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell'ordine del giorno G100 se è favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, è una grande lacuna aver lasciato i nostri lavoratori "a piedi" nel momento del loro massimo bisogno, cioè al termine della loro attività lavorativa, quando debbono ricongiungere i vari periodi contributivi, con le difficoltà e le penalizzazioni che conosciamo.

D'accordo quindi che il Governo accolga l'ordine del giorno G100 come raccomandazione, è meglio che niente. Pertanto, noi non insistiamo per la sua votazione. Dobbiamo però dare una risposta.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G100 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1519.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Signor Presidente, prima di passare all'espressione del parere sugli emendamenti, vale la pena ricordare che in Commissione si era deciso di accelerare l'iter di approvazione del disegno di legge, essendo riferito al secondo semestre del 2013.

Pertanto, invitiamo i presentatori a ritirare gli emendamenti, in modo da approvare rapidamente il provvedimento. Con riguardo all'articolo 1, gli emendamenti 1.1 e 1.2 comunque non possono essere accolti.

PRESIDENTE. Senatore Floris, proprio per questo motivo è stata presentata una serie di ordini del giorno all'articolo 1 sui quali la invito ad esprimere il parere.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Sull'ordine del giorno G1.100, del senatore Candiani, il parere, analogamente a quello espresso sugli emendamenti, non può essere favorevole, anche perché vi sono delle direttive europee stringenti sull'argomento.

Il parere sull'ordine del giorno G1.101 è contrario.

Il parere è contrario anche sull'ordine del giorno G1.102, perché vi sono degli impegni relativi alle procedure, alle qualifiche e all'accoglienza che sono già determinate dalla direttiva 2013/32/2013 dell'Unione europea.

Analogo parere contrario esprimo sugli ordini del giorno G1.103 e G1.104, che riguardano sempre delle direttive sull'accoglienza e sulle procedure, e sull'ordine del giorno G1.105.

Anche il parere sull'ordine del giorno G1.106 è contrario (naturalmente poi sentiremo il Governo), come pure sugli ordini del giorno G1.107 e G1.108.

Quanto infine all'ordine del giorno G1.109, ritengo sia accoglibile, se il Governo lo ritiene, come raccomandazione, considerato che le spese in giudizio sono già considerate nell'attuale normativa.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, voglio ricordare che è molto importante procedere ad una approvazione rapida e definitiva della legge di delegazione europea 2013 che fa parte di quel pacchetto per il semestre 2014 su cui il Governo si è impegnato. Ricordo altresì che il Governo ha già approvato in Consiglio dei ministri la legge di delegazione europea 2014 e, come d'accordo, l'iter verrà avviato in Senato.

Per quanto riguarda gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del provvedimento in esame, esprimo su tutti un parere contrario. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 1.1, anche perché - lo ricordo al senatore Candiani - l'Italia è tenuta a recepire questa direttiva. Quindi, a prescindere dalla necessità di procedere rapidamente all'approvazione di questa legge, il parere sarebbe comunque contrario perché abbiamo l'obbligo giuridico di recepire una direttiva che è già stata approvata. Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 1.2.

Il Governo non accoglie gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102, G1.103, G1.104, G1.105, G1.106, G1.107 e G1.108. Quanto invece all'ordine del giorno G1.109, è accolto come raccomandazione.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Lei è stato particolarmente prolifico nella presentazione di emendamenti e ordini del giorno, ma non molto fertile quanto agli esiti.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, questo è il Senato degli equivoci, è una commedia! Ieri abbiamo sentito il Presidente del Consiglio dei ministri rimproverarci degli errori che sta commettendo lui. Adesso lei, in rappresentanza del Governo, ci rimprovera dicendo che dobbiamo accelerare l'approvazione di un disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati due mesi fa e che avete tenuto in salamoia per tre settimane. Sono tre settimane che questo provvedimento galleggia essendo il suo esame spostato da un giorno all'altro. Nel mese di luglio se ci fossero state giornate di 25 ore ne avremmo lavorate 26 per discutere delle cose che il Governo ritiene urgenti per l'interesse del Paese, mentre avete lasciato in salamoia un provvedimento che dovrebbe essere considerato urgentissimo. Quindi questi rimproveri sono francamente fuori luogo.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno e gli emendamenti, senatore Floris, noi nel mese di luglio abbiamo dato la nostra disponibilità. Se siamo giunti ad oggi non lamentatevi con chi ha presentato ordini del giorno ed emendamenti perché avrebbero ritardato l'approvazione del provvedimento, in quanto è una scelta della maggioranza aver posticipato ad oggi l'esame del provvedimento.

Se il Presidente ritiene, approfitto del fatto che occorre attendere il decorso del termine di preavviso per svolgere già ora la dichiarazione di voto sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto dobbiamo effettuare le votazioni.

CANDIANI (LN-Aut). Allora, termino qui il mio intervento.

PRESIDENTE. Anche perché non è scontato che venga richiesta la votazione mediante procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,56).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Candiani, insiste per la votazione degli ordini del giorno?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente, perché si assiste a delle farse: noi chiediamo semplicemente l'applicazione puntuale della normativa europea; quindi, il Governo si rifiuta di far applicare la normativa europea.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.107, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.108, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Candiani, accetta l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.109 come raccomandazione?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G1.109 è accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G3.3, già emendamento 3.3, mentre il parere è contrario sull'emendamento 3.4.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Bertorotta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.3?

BERTOROTTA (M5S). No, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.3 è accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G6.1, già emendamento 6.1, dal momento che la Direzione investigativa antimafia (DIA) è un organismo composto da Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri che sono già informati sull'attività di intelligence e su tutte le attività previste nell'articolato di legge.

Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, così come sull'ordine del giorno G6.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bertorotta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.1?

BERTOROTTA (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.100?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

L'emendamento 7.4 è stato trasformato nell'ordine del giorno G7.4, su cui esprimo parere favorevole, a condizione che venga apportata una riformulazione al testo, che è stata stabilita in accordo con il Governo e che sarà indicata dal rappresentante del Governo. Esprimo infine parere contrario sull'ordine del giorno G7.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e propone una riformulazione del terzo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno G7.4, che dovrebbe essere sostituito nella parte iniziale nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di impegnarsi nelle sedi europee per prevedere che le domande di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri dell'Unione europea». La ragione per cui il Governo propone questa riformulazione, signor Presidente, è che al momento, allo stato attuale della normativa europea in materia di asilo e di protezione internazionale, il Governo non si può impegnare a livello interno ad accogliere domande di protezione nell'ambito dell'Unione europea e nell'ambito Schengen, senza prima aver ottenuto una modifica della normativa europea, soprattutto in ambito Schengen, perché altrimenti verremmo meno agli obblighi che abbiamo in questo sistema come Stato membro.

Quindi, certamente condividiamo l'obiettivo perseguito dal terzo capoverso del dispositivo di questo ordine del giorno, ma non possiamo impegnarci a modificare la legislazione interna. Certamente ci vogliamo impegnare - e lo stiamo già facendo - a lavorare perché, a livello europeo, si possano esaminare le domande di asilo e di protezione anche nelle ambasciate e nei consolati degli Stati di origine o di transito dei richiedenti asilo o dei richiedenti protezione internazionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

I presentatori dell'ordine del giorno G7.4 accettano la riformulazione proposta dal Governo?

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, accettiamo questa riformulazione. Io credo che sia arrivato il momento di ragionare e di rivedere l'intera materia, perché non è più consentibile avere tutta questa folla di migranti che arrivano alle nostre porte e impegnano così tanto il Governo, trattandosi soprattutto di gente che non vuole restare in Italia, ma vuole andare in altri Paesi. È arrivato il momento di rivedere e di rinegoziare tutta questa materia a livello europeo. Credo che questo sia un impegno forte che deve prendere il Governo.

Fra le tante materie che devono essere discusse a livello europeo, questa è particolarmente importante, perché non è più possibile avere tanti morti alle nostre porte nonostante il nostro impegno con l'operazione Mare nostrum, che, come abbiamo visto, è arrivata al massimo delle sue potenzialità.

Accettiamo quindi la riformulazione proposta, sperando che si tratti di un impegno fattivo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.4 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del girono G7.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.2.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «alle dipendenze».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.2 e gli emendamenti 8.1 e 8.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore sul disegno di legge n. 1519. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

Sull'ordine del giorno G9.100 mi rimetto al Governo rispetto alla possibilità, così come è stato suggerito in altro momento, di inserire la direttiva nella prossima legge di delegazione europea. Il disegno di legge è quasi pronto e, per ragioni di competenza, possiamo inserire la direttiva nel nuovo testo della legge.

Sull'emendamento 9.0.3 esprimo parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 9.1, e voglio spiegarne il motivo: al di là di quanto detto rispetto alla posizione del Governo sugli emendamenti a questo provvedimento, l'emendamento del senatore Candiani contrasta con la decisione quadro che in alcuni casi prevede che non si proceda alla verifica della doppia incriminabilità. Quindi, c'è una ragione di merito ben precisa che si riferisce ad alcuni casi previsti nella decisione quadro che sono i reati particolarmente gravi: penso a terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale.

Riguardo all'ordine del giorno G9.100 invitiamo il senatore Candiani al ritiro proprio per quanto dicevo all'inizio dei nostri lavori: buona parte di questo ordine del giorno è già compreso nella prossima legge di delegazione europea 2014. Quindi, da questo punto di vista, è meglio discutere il tema di questo ordine del giorno nel testo legislativo che in questa sede. Per quanto riguarda la parte relativa al doppio passaggio parlamentare certamente la questione sarà valutata dal Governo se riproposta in sede di trattazione della legge di delegazione europea 2014.

Un motivo molto simile ci porta ad esprimere parere contrario sull'emendamento 9.0.3: la direttiva oggetto di questo emendamento, che scadrà tra l'altro il 16 maggio 2017, è stata comunque già inserita con specifici criteri di delega, su cui poi ci confronteremo in Commissione e in Aula qui in Senato, nel disegno di legge di delegazione europea 2014 già approvato in via preliminare dal Governo. Per quanto riguarda il decreto legislativo di armonizzazione, l'eventuale adozione potrà essere valutata in quella sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Chiedo al senatore Candiani se intende ritirare l'ordine del giorno G9.100.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, sarò telegrafico. Contrasta quello che diceva il Sottosegretario con quanto detto dallo stesso Sottosegretario un quarto d'ora fa: vogliamo accelerare, e poi mi viene detto di posticipare alla successiva legge comunitaria.

Questa è un'opportunità che diamo al Governo: anticipiamo e diamo il buon esempio al resto dell'Europa. Mantengo pertanto l'ordine del giorno G9.100.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Abbiamo concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1519.

Le votazioni finali di entrambi i disegni di legge avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto finale congiunte.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1533, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G100, che si intende illustrato.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100 che ho predisposto considerando il fatto che c'è una sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa.

In seguito a tale sentenza, quindi, si pone l'esigenza di dare attuazione completa alla direttiva e lo strumento migliore è proprio questo in questa sede. Siccome, così come è scritto nel decreto legislativo, l'attuazione totale e completa di tale direttiva può essere data attraverso la stesura di un regolamento, dunque non occorre lo strumento legislativo ma con i pareri di tutti gli uffici è sufficiente un regolamento, io impegno il Governo a redigere quanto prima, così come previsto dall'articolo 9 del decreto-legislativo 30 maggio 2012, n. 85, un regolamento che peraltro diventa anche urgente e necessario alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane: mi riferisco all'accordo tra Governo e Conferenza Stato-Regioni per cui le Regioni hanno potuto cominciare. Tale regolamento diventa quindi quanto mai necessario ed urgente.

Per questo chiedo al Governo di accogliere questo ordine del giorno.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1533, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3,sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, in realtà so bene che gli emendamenti non verranno accolti a parte quelli funzionali alle esigenze del Governo. Prendo la parola per limitarmi a ribadire il fatto che una serie di materie così rilevanti vengono trattate in questo modo, tra un accordo e l'altro che non riguarda esattamente i lavori parlamentari. Vengono affrontate in tal modo materie per le quali, in realtà, sono già stati presentati in Commissione altri disegni di legge (per esempio sull'accoglienza di persone con particolari difficoltà). Continuiamo a provvedere a tali materie in modo disorganico, in modo non condiviso, non negoziato democraticamente all'interno di quest'Aula in conformità al potere legislativo che ci è conferito dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, come dice la senatrice Mussini i pareri saranno quasi tutti contrari ma semplicemente perché, come detto, molti emendamenti sono stati già presentati e bocciati dalla Commissione a suo tempo, ad agosto. Sono stati ripresentati tali e quali e quindi, evidentemente, a parte alcuni, funzionali non al Governo ma al funzionamento delle cose, verranno respinti.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ossia il 3.9, il 3.10 e il 3.13, esprimo pertanto parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1, che era già stato respinto in Commissione.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G13.1, esprimo parere favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G13.1 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, si accontenta dell'accoglimento come raccomandazione?

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, mi accontento, anche perché l'alternativa non c'è. Ci tengo però a ribadire e a sottolineare una questione, sulla quale ho presentato anche un emendamento, che poi sarà sicuramente bocciato e non preso in considerazione.

Noi adempiamo rispetto a una procedura di infrazione che l'Europa ha avviato nei nostri confronti nel 2010, ma in realtà l'infrazione non risale al 2010, bensì al 1989, anno della direttiva madre, la n. 89/391. Faccio presente che l'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione subito, in quanto non avevamo tradotto «valutazione di tutti i rischi», ma «valutazione dei rischi»: per questa cattiva traduzione siamo stati messi in mora. È passato il decreto legislativo n. 626 del 1994, poi modificato dalla legge n. 242 del 1996, sono stati approvati il decreto legislativo n. 81 del 2008 e il decreto legislativo n. 106 del 2009 e arriviamo oggi, signori miei, dopo 25 anni, senza avere ancora recepito la direttiva in modo corretto, noi che nei contenuti negli anni Cinquanta insegnavamo all'Europa e al mondo! Signori miei, in 25 anni non siamo riusciti a fare una traduzione corretta!

Ebbene, io adesso sono felice e rassicurata perché il presidente Renzi ha un'ampia padronanza della lingua inglese e quindi questa forse sarà la volta buona! (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e dei senatori Campanella e Mussini).

Trovo però che questo sia indegno di un Paese che vuole uscire dalla crisi, di un Paese che vuole mettersi per il verso giusto. Abbiamo raffazzonato una risposta sapendo di mentire all'Europa e abbiamo creato le condizioni per mettere tutte le aziende da domani fuori legge! Si chiede alle aziende di fare una valutazione dei rischi a tempo zero. A parte la differenza che non avete colto tra valutazione dei rischi e documento di valutazione, che sono due cose completamente diverse, le aziende si troveranno tutte inadempienti, anche quelle che vogliono far bene, perché è risaputo, e chi ha un'azienda lo sa, che per scrivere un documento, per fare la valutazione, ci vuole del tempo.

Avevo trovato una soluzione: l'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 48 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale prevede che ogni azienda che si insedia faccia una valutazione preliminare. Abbiamo un modello, potevamo risolvere dicendo all'Europa che noi, in attesa del documento definitivo, avremmo previsto questa valutazione preliminare, che era soddisfacente rispetto alle principali misure di cautela e di prevenzione per la salute. Questo Governo, però, sembra non capire le cose semplici. Le cose semplici, dice il saggio, sono quelle più facili, ma che alle volte più sfuggono e direi che questo Governo non è proprio esempio di saggezza, anzi non parlerei proprio di saggezza.

Questo lo sottolineo e sono arrabbiatissima. So che questo mio sfogo non servirà a nulla, come non è servito cercare di spiegare la questione in 14a Commissione, perché c'erano altre cose più importanti (le riforme costituzionali), non è servito spiegarla l'altra volta in sede di discussione, non è servito contattare il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, che mi hanno dato entrambi ragione ma mi hanno detto che ormai si erano espressi. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).

Mi chiedo allora: le leggi, in Italia, chi le fa? Questo potere degli uffici legislativi, dei burocrati, lontani dalla realtà e dal Paese, dove ci porterà? A uscire dalla crisi? A metterci in pari con l'Europa? Noi faremo la figura degli asini e torneremo nuovamente sul problema! Un quarto di secolo non basta a recepire una direttiva europea semplicissima. E allora dico: vergogna a questo Governo! E insisterò. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).

Sapete poi cosa mi hanno detto? Mi hanno detto di stare tranquilla, mi hanno detto: Serenella, stai serena, perché nella delega lavoro c'è un emendamento che ci porta a rivedere in modo semplificato tutta la direttiva della sicurezza sul lavoro, un emendamento in cui sarà inserito tutto.

A me sta bene e insisterò, ma adesso dico che avevamo un'opportunità e ce la siamo lasciata sfuggire. Continuiamo così, facciamoci del male, come si diceva una volta.

Io mi dissocio, lo sottolineo. Aziende, consulenti, società scientifiche, sappiate che io l'ho detto in tutti i modi ma non sono stata ascoltata. (Vivi applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Romani Maurizio. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Fucksia. Ho avvertito la sua passione, nella quale ho colto che lei però accetta l'accoglimento dell'ordine del giorno G13.1 come raccomandazione. È giusto?

FUCKSIA (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Cessa quindi l'argomento del contendere, perché la raccomandazione è stata accolta.

BARANI (GAL). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G13.1.

CANDIANI (LN-Aut). Anche io, signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'ordine del giorno della senatrice Fucksia, a nome di tutto il Gruppo della Lega Nord e Autonomie.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, chiedo di aggiungere anche la mia firma all'ordine del giorno G13.1.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Chi voglia ancora aggiungere la firma lo segnali alla Presidenza.

Mi consenta una battuta, senatrice Fucksia: stia più «Serenella» la prossima volta, se no ci strappa il microfono! Se per caso le dicevano di no, non so cosa sarebbe accaduto! (Ilarità).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 16,sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice del disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, qualora l'ordine del giorno G16.100 fosse riformulato inserendo, dopo le parole «impegna il Governo a», le parole «valutare l'opportunità di:», il parere del relatore sarebbe favorevole.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie la riformulazione testé proposta dalla relatrice?

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17,sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 17.100 e in particolare sull'articolo 17 del provvedimento in esame, che contiene una nuova disciplina per le cosiddette aranciate, alzando il tasso minimo di succo di arancia nella bibita dal 12 al 20 per cento. Di per sé, tale nuova disciplina suonerebbe come una novella molto positiva ed anche innocua. Tuttavia, guardando meglio la disposizione, si nota che essa cela una gravissima discriminazione nei confronti dei produttori italiani. Infatti, in futuro le aranciate potranno essere prodotte in Italia anche con meno del 20 per cento di succo però i produttori italiani non potranno più venderle in Italia, mentre un produttore estero potrà produrre un'aranciata con un tasso di succo inferiore al 20 per cento e venderla in Italia.

È questa una classica discriminazione all'inverso, vietata dalla Corte costituzionale già in una sentenza del 1997, nella quale si afferma esplicitamente che è vietato introdurre discriminazioni nei confronti dei produttori italiani consentendo alle aziende dell'Unione europea quanto è vietato a quelle italiane. Questo non si può fare ed esattamente questo stiamo votando con questo articolo 17.

È, poi, una norma anche in contrasto con il diritto comunitario, il quale prevede che se, in assenza di una normativa che disciplina i requisiti minimi dei prodotti alimentari, uno Stato introduce una misura discriminatoria, esso deve provare che c'è un danno per la salute. Tutto ciò in questo caso non è stato fatto e, proprio per questo motivo, contro l'Italia pende una procedura di infrazione comunitaria.

Va bene, adesso si potrebbe dire che la norma, prima di entrare in vigore, deve essere notificata alla Commissione europea; ma perché noi, come Parlamento italiano (abbiamo sentito ieri il presidente Renzi), diciamo che vogliamo aumentare la competitività delle imprese italiane e il giorno dopo votiamo esattamente l'opposto? Questa è una delle grandi stranezze di questo Paese: a parole siamo tutti sempre capaci e bravi, però quando arriviamo ai fatti, alle votazioni concrete, votiamo l'opposto.

Credo che questo non si debba fare. Immagino che l'Assemblea voterà contro l'emendamento 17.100, però secondo me è opportuno chiarire questi concetti, così che tutti in quest'Aula sappiano ciò che voteranno. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.100 e 17.101.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 17.100 e 17.101.

Se mi permette, signor Presidente, vorrei però sottolineare alcuni aspetti che sono stati sollevati dal senatore Zeller. Innanzitutto, è evidente che l'emendamento 17.100, a prescindere da quanto il senatore Zeller ha dichiarato, mirando all'abrogazione dell'articolo, non risolverebbe la procedura concernente il caso UE-Pilot n. 4738/13/ENTR, che è invece l'obiettivo che persegue il Governo. È quindi evidente il parere del Governo, perché così la procedura UE-Pilot non risulterebbe assolutamente chiusa, dal momento che non verrebbero abrogate le norme attualmente contestate dalla Commissione europea.

Con riferimento al secondo punto che il senatore Zeller ha sollevato, faccio presente che noi, con questo articolo, stiamo applicando la direttiva «notifiche» 98/34/CE. Anche questo è un obbligo comunitario, come sicuramente i senatori che hanno seguito la vicenda sanno: qualsiasi modifica delle norme tecniche ricade all'interno dell'obbligo previsto dalla direttiva «notifiche». I senatori sanno anche che la direttiva «notifiche» prevede l'obbligo di comunicazione alla Commissione dei provvedimenti nazionali prima che questi entrino in vigore e in questo senso, su iniziativa del Governo, è stato riformulato l'articolo 17 dopo un dibattito alla Camera. Noi stiamo, quindi, applicando l'obbligo di notifica.

Credo sarà bene che la Commissione europea valuti se, alla luce della direttiva «notifiche», ci sono quei rischi di discriminazione e di violazione di alcune normative europee che il senatore Zeller ha invocato e che noi, invece, non riteniamo di ritrovare nella formulazione del testo, così come sottoposto al voto dei senatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, l'intervento del senatore Zeller ci ha abbastanza convinto. Vorremmo fare una puntualizzazione al Governo. Credo che tutti noi abbiamo interesse a salvaguardare l'economia italiana, ma non è possibile pensare di fare così una cosa buona. La Lega avrà proposto - penso - centinaia di volte l'aumento all'interno delle bibite della quantità di prodotto reale, di frutta. In questo caso pensiamo di fare la stessa cosa, ma non facciamo la stessa cosa: imponiamo ai produttori italiani di raggiungere questo minimum, ma non ci importa dei produttori non italiani e finiamo per fare esattamente l'opposto di quanto vogliamo fare.

Governo, invece di prevedere che i produttori italiani devono mantenere almeno il 20 per cento di frutta nei succhi, potremmo dire che in Italia tutto ciò che è venduto deve avere almeno il 20 per cento di frutta. Non va bene scrivere una norma solo per i produttori italiani, perché i non italiani a questo punto sarebbero svincolati. Pensando di tutelare consumatori ed economia italiana, facciamo l'esatto opposto. Propongo al Governo una sospensione e una revisione della posizione che ha assunto.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.101, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, nuovamente abbiamo un atto simbolico. Noi stiamo sempre a legiferare pensando che tutti siano disonesti. Sarebbe meglio sanzionare i disonesti e non penalizzare gli onesti. (Applausi del senatore Di Maggio).

Alla lettera c) dell'articolo 18, ad esempio, c'è scritto: «Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente». Questo va benissimo. Però alla Camera si è aggiunto: «forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione». Ebbene, questo è un obbligo che crea costi e rifiuti e che per la ristorazione, per gli albergatori, per chi gestisce la somministrazione è cosa assolutamente non ragionevole. Questa lettera c) è scritta in modo che si creino costi e rifiuti perché l'albergatore che ha un'immagine positiva del suo albergo e del suo ristorante, sicuramente non può utilizzare un olio d'oliva che non sia di qualità e che non rispetti l'etichettatura. E lo stesso discorso vale per il vino.

Chi mette dell'olio in bottiglia non rispettando l'etichettatura, la trasparenza e la tracciabilità venga sanzionato, però non venga penalizzato chi lo fa già adesso, sin dall'inizio della sua attività.

Per questo, se parliamo di incentivi e di spinta all'economia non possiamo creare ostacoli e spese a chi è onesto, perché il disonesto continuerà ad esserlo anche in futuro.

Per questo, chiedo che l'emendamento 18.100 (testo 2), concernente la soppressione della parte sul dispositivo di chiusura dell'articolo 18, venga accolto da parte del relatore e del Governo. Se abbiamo l'emergenza rifiuti, noi sappiamo già quante bottiglie di olio, con questa disposizione, andranno ad aumentare l'emergenza rifiuti nel settore della gastronomia.

PRESIDENTE. Il restante emendamento e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge 1533. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18.100 (testo 2).

Sull'ordine del giorno G18.100 il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: nelle premesse, dopo le parole «nonostante le modifiche apportate», sostituire le parole «permangono profili di infrazione» con le seguenti: «possono permanere dubbi sui profili di infrazione»; dopo le parole «impegna il Governo», sostituire le parole «a modificare» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di modificare»; all'ultima riga del dispositivo, sostituire le parole «le conseguenti necessarie modifiche» con le seguenti: «le conseguenti eventuali modifiche».

Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 18.0.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 18.100 (testo 2). Come ho già avuto modo di spiegare in via informale al senatore Berger, questa è una norma che va nel senso della maggiore tutela della qualità dei prodotti italiani, una norma che si riferisce ad un regolamento comunitario già applicato da Paesi concorrenti in questa materia come la Spagna e il Portogallo. Riteniamo sia opportuno avvalersi di questa possibilità e quindi introdurre tale norma all'interno, fra l'altro, di un dispositivo che ci consente anche di chiudere il caso EU Pilot che rischia di aggravarsi e quindi di trasformarsi in una vera e propria procedura di infrazione, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 18.0.100.

Il parere è invece conforme a quello espresso dalla relatrice, anche con riferimento alla riformulazione, sull'ordine del giorno G18.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.100 (testo 2).

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, in merito all'emendamento 18.100 (testo 2) potremmo anche concordare con il Governo, ma il ragionamento non ci sembra completo.

Sappiamo che dal mese di dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento comunitario che alleggerisce, peraltro, gli obblighi e le responsabilità in termini di etichettatura. Il problema si fa serio perché obbligando la distribuzione a vendere solo prodotti recanti la capsula che impedisce di reinserire dell'olio e quindi la contraffazione ovviamente tuteliamo il consumatore, dall'altra parte però diffidiamo dell'albergatore (faccio un esempio) che può sostituire l'olio nell'oliera.

Io mi fido tranquillamente di ciò che è scritto sull'etichetta della bottiglia con capsula che impedisce la contraffazione, ma se viene eliminata l'etichettatura ci ritroveremmo con una normativa (quella che stiamo approvando oggi) che obbliga tutti a vendere confezioni con capsula anticontraffazione, mentre il prodotto interno non sarà assolutamente controllato e, addirittura, potrà potenzialmente essere contraffatto perché il prodotto potrebbe essere spacciato per italiano quando non lo è.

Il ragionamento quindi sul tema deve essere completo. Ci aspettiamo che nella nuova proposta di legge che arriverà all'esame della Commissione competente la questione venga affrontata in maniera compiuta.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, vorrei condividere quanto il senatore Berger ci ha testé detto. Ovviamente, non entro nel merito perché la sicurezza è importante, ma la burocrazia, alla fine, può uccidere il prodotto italiano e l'interesse dell'imprenditore italiano giacché i costi vengono scaricati sull'utente e quindi sul cittadino che li dovrà pagare.

Concludo con una considerazione. Mi ha colpito molto sentire un rappresentante del Governo italiano dire che si augura che il governo europeo intervenga per tutelare i produttori italiani. Colpisce molto perché significa che la nostra sovranità è veramente limitata e che il Governo italiano auspica che a tutelare gli imprenditori italiani sia l'Europa.

Non è così. Non è assolutamente così, e ci auguriamo che il Governo cambi rotta di 360 gradi nei confronti dell'Europa.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, avevo precisato di aver presentato un testo 2 all'emendamento 18.100 che non prevede la soppressione dell'intera lettera c).

PRESIDENTE. Senatore Berger, l'emendamento 18.100 (testo 2) si trova nel fascicolo annesso.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo dico perché è una dimensione ridotta dell'emendamento che il Governo e la relatrice potrebbero sostenere.

PRESIDENTE. Senatore Berger, su quel testo la relatrice ha espresso parere contrario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.100 (testo 2), presentato dal senatore Berger.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, mi resta sempre la perplessità, senza entrare nel merito della questione, sulla necessità di una legge che stabilisca le modalità di chiusura di una bottiglia dell'olio. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Abbiamo avuto un periodo di delegificazione e oggi, invece, legifichiamo anche sul salvagoccia dell'olio.

Senatrice Cirinnà, le chiedo se accoglie la proposta di riformulazione che è stata avanzata del suo ordine del giorno G18.100.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, accolgo la riformulazione e ringrazio la relatrice Cardinali e il sottosegretario Gozi.

Ricordo prima di tutto a me stessa che l'Italia comunque si trova in procedura di infrazione 2014/2006 per la violazione della normativa Pilot riguardante gli uccelli migratori. Auspico, quindi, che il Governo, nella prossima legge, europea così come concordato, avendo accolto il mio testo, voglia rimettere mano alla triste questione dei richiami vivi.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.100.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, ricordo che l'emendamento 18.0.100 ha lo stesso contenuto dell'ordine del giorno G18.100 testé accolto dal Governo. Esso ha l'intento di fare in modo che quest'Aula, così come poi la Camera, possa ritornare a mettere mano sulla questione dei richiami vivi, trovandosi il nostro Paese in procedura di infrazione.

Essendo firmataria anche dall'ordine del giorno accolto, ritiro l'emendamento 18.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G19.100, può essere accolto se riformulato. Mentre si può lasciare inalterato il primo comma del dispositivo, seppure il suo contenuto sia già presente nella norma di delega insita nel provvedimento, andrebbe invece eliminato il comma successivo che va dalle parole: «valutare l'opportunità di evitare» sino alla fine.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Gualdani, le chiedo se accoglie la riformulazione del suo ordine del giorno proposta dalla relatrice.

GUALDANI (NCD). Signor Presidente, l'accolgo.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G19.100 (testo 2) del senatore Gualdani.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.100, presentato dal senatore Gualdani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Il parere è altresì contrario sull'ordine del giorno G21.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.101, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G21.100?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G21.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 22,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.101, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 23,sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Esprimo parere contrario.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dal Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24,sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, l'emendamento 24.100 è volto ad ottenere un chiarimento circa l'ambito di applicazione della direttiva sui pagamenti del decreto legislativo n. 231 del 2002. A nostro avviso bisogna fare chiarezza rispetto a tale ambito di applicazione per chiarire se gli interessi moratori previsti dal citato decreto si applichino non solo ai contratti pubblici aventi ad oggetto forniture o prestazioni di servizi ma anche l'esecuzione di opere o lavori. Se potessi ottenere un chiarimento in tal senso da parte del Governo o della relatrice sarei anche disposto a ritirare l'emendamento, perché a quel punto i lavori preparatori potrebbero essere d'ausilio per gli interpreti, i giudici e gli avvocati, al fine di chiarire la portata della disposizione che stiamo votando.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Il parere è contrario proprio perché, come diceva il collega Zeller, lui pone una questione come se fosse innovativa, come se non fosse una materia trattata - lo dirà meglio il Governo - quando in realtà questo contraddice la norma che è interpretativa. Questa possibilità di cui lui parla già c'è: non è un'innovazione quella di estendere ai lavori pubblici la norma. Invito pertanto al ritiro dell'emendamento 24.100 altrimenti il parere è contrario in quanto non si dispone nulla di nuovo.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Quindi, se ho ben capito, la relatrice conferma che nell'ambito di applicazione della disposizione, l'interpretazione autentica è che sono compresi anche i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori pubblici. È così?

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Sì.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È esattamente così. Nella norma interpretativa attuale sono già inclusi i lavori pubblici ai quali fa riferimento il senatore Zeller. Riteniamo quindi che la norma interpretativa attuale sia più chiara e tuteli di più la sicurezza di coprire anche i lavori pubblici precedenti. Introdurre adesso una modifica emendativa, che sembra tra l'altro contraddire la norma interpretativa, farebbe apparire come innovativa l'estensione ai lavori pubblici, mentre l'intenzione del senatore Zeller non è quella di introdurre un'innovazione, bensì quella di assicurarsi che già in precedenza i lavori pubblici ricadevano all'interno di questa norma.

Per questo l'invito al ritiro dell'emendamento; diversamente, il parere sarà contrario. In ogni caso, l'obiettivo è esattamente lo stesso ed è già incluso nella norma interpretativa.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, a me sembrava più chiara la mia proposta emendativa, ma a questo punto, dal momento che sia il rappresentante del Governo che la relatrice hanno chiarito che sono compresi nella norma anche i contratti per i lavori pubblici, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

GAETTI (M5S) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sulla reiezione dell'emendamento 24.0.100 al disegno di legge n. 1533.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Sospendo la seduta e informo i colleghi che la Conferenza dei Capigruppo è convocata immediatamente per le determinazioni da assumere.

(La seduta, sospesa alle ore 11,02 , è ripresa alle ore 11,41).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sulla reiezione dell'emendamento 24.0.100 al disegno di legge europea 2013-bis.

La seduta, che non prevede orario di chiusura, riprenderà con la discussione generale sulla fiducia, per la quale sono stati ripartiti 30 minuti tra i Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto sull'emendamento e la chiama. Dopo il voto di fiducia si passerà all'esame dei restanti emendamenti ed articoli del provvedimento e alle dichiarazioni di voto congiunte nonché alle votazioni finali dei due disegni di legge.

In relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune, prevista per oggi alle ore 16,15, la seduta pomeridiana non avrà luogo.

Nella seduta antimeridiana di domani saranno esaminati i disegni di legge di rendiconto 2013 e assestamento 2014. Nella seduta pomeridiana il Ministro della difesa risponderà a interrogazioni a risposta immediata su: questioni concernenti le spese del comparto della difesa; operazioni militari e sicurezza internazionale.

Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, saranno esaminati i documenti di bilancio interno e rendiconto del Senato, nonché i disegni di legge sulla delega lavoro - ove conclusi dalla Commissione - e sulla diffamazione. Nella seduta antimeridiana di giovedì 25 sarà esaminato - ove concluso dalle Commissioni - il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, attualmente in corso di approvazione presso la Camera dei deputati.

Il calendario della settimana dal 30 settembre al 2 ottobre, definito oggi, prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi.

Infine, il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Ministro dello sviluppo economico sull'impatto economico per le imprese nazionali, in relazione alle sanzioni commerciali della Federazione russa nei confronti dell'Unione europea.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, avremmo bisogno di una dichiarazione che precisasse esattamente le modalità del voto di fiducia, dato che si tratta di un caso molto particolare.

Avremmo bisogno che la Presidenza indicasse chiaramente come si vota e quale sia il significato del voto di fiducia. Vorremmo che fosse ben precisato sia il significato del voto «sì» che il significato del voto «no», nonché quello del voto di astensione.

Vorrei poi ricordarle, signor Presidente, l'impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo. Visto che si dovrebbe riunire la Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla quale alcuni colleghi dovrebbero partecipare, lei ci ha detto che gli uffici avrebbero provveduto a dare tempestiva comunicazione in merito al fatto che questa seduta si protrarrà oltre il previsto.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, si provvederà senz'altro a fare questa comunicazione.

I chiarimenti sul voto saranno resi prima della chiama. Non so se i senatori Giarrusso e Petrocelli vogliono conoscerli prima. (Commenti del senatore Giarrusso).

Dunque, il Governo ha posto la questione di fiducia sulla reiezione dell'emendamento 24.0.100. Quelli che intendono accordare la fiducia al Governo risponderanno «no» (perché si vota sulla reiezione dell'emendamento), coloro che intendono negare la fiducia risponderanno «sì», coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Queste sono le modalità del voto.

Lo ripeteremo comunque prima della chiama per ripassare questo punto.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo su questo punto proprio per anticipare

interpretazioni non corrette e risultati conseguenti.

Il problema si pone nel caso in cui un senatore dovesse decidere (non è il mio caso però lo pongo dal punto di vista giuridico) di astenersi sulla fiducia. La conseguenza di questa astensione riguarda esclusivamente la fiducia o anche il contenuto dell'emendamento e, quindi, equivarrebbe ad un voto contrario?

PRESIDENTE. È evidente che equivale ad un voto contrario perché votiamo l'emendamento.

CASSON (PD). Però non era tanto evidente perché c'è l'interpretazione di cui si discuteva in Aula.

PRESIDENTE. La ringraziamo per averci dato modo di fare questo chiarimento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Mercoledì

17

settembre

ant.

h. 9,30

- Seguito discussione congiunta:

- Disegno di legge n. 1519 - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale);

- Disegno di legge n. 1533 - Legge europea 2013-bis (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Disegni di legge nn. 1594 e 1595 - Rendiconto 2013 e Assestamento 2014 (Approvati dalla Camera dei deputati) (Votazioni finali con la presenza del numero legale)

Giovedì

18

"

ant.

h. 9,30-14

Giovedì

18

settembre

pom.

h. 16

- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento al Ministro della Difesa su:

- questioni concernenti le spese del comparto della difesa

- operazioni militari e sicurezza internazionale

Martedì

23

settembre

pom

h. 16,30-20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi

- Doc. VIII, nn. 3 e 4 - Bilancio interno e rendiconto del Senato

- Disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)

- Disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 1613 decreto-legge n. 109 - Proroga missioni internazionali (Scade il 3 ottobre 2014) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalle Commissioni) (Giovedì 25, ant.)

Mercoledì

24

"

ant.

h. 9,30-13

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Giovedì

25

"

ant.

h. 9,30-14

Giovedì

25

settembre

pom

h. 16

- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1428 (Delega lavoro) e al disegno di legge n. 1613 (Decreto-legge n. 109, proroga missioni internazionali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì

30

settembre

pom

h. 16,30-20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi

Mercoledì

ottobre

ant.

h. 9,30-13

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Giovedì

2

"

ant.

h. 9,30-14

Giovedì

2

ottobre

pom.

h. 16

- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge
n. 1519 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)
e del disegno di legge n. 1533 (Legge europea 2013-bis)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori

1 h.

Governo

1 h.

Votazioni

1 h.

Gruppi 7 ore, di cui:

PD

1 h.

33'

FI-PdL XVII

1 h.

M5S

47'

NCD

42'

Misto

37'

LN-Aut

31'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE

29'

GAL

29'

PI

28'

SCpI

26'

Dissenzienti

5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 1594 e 1595
(Rendiconto 2013 e Assestamento 2014)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori

1 h.

Governo

30'

Votazioni

30'

Gruppi 5 ore, di cui:

PD

1 h.

6'

FI-PdL XVII

43'

M5S

34'

NCD

30'

Misto

26'

LN-Aut

22'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE

21'

GAL

21'

PI

20'

SCpI

18'

Dissenzienti

5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1613
(Decreto-legge n. 109 - proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori

40'

Governo

40'

Votazioni

40'

Gruppi 5 ore, di cui:

PD

1 h.

6'

FI-PdL XVII

43'

M5S

34'

NCD

30'

Misto

26'

LN-Aut

22'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE

21'

GAL

21'

PI

20'

SCpI

18'

Dissenzienti

5'

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1519e 1533
e della questione di fiducia (ore 11,46)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi dal punto di vista politico non abbiamo alcun dubbio sul fatto che bisogna respingere l'emendamento in questione perché consideriamo che questa discussione, peraltro molto seria, in parte oggetto di una riflessione politica più generale riguardante il tema della giustizia, vada affrontata nei luoghi opportuni, innanzitutto in Commissione giustizia del Senato. Crediamo sia profondamente sbagliato inserirla surrettiziamente in altro tipo di questione.

Vorremmo però fare anche una considerazione politica. Non avremmo avuto alcun problema a votare contro questo emendamento né con il voto palese, né con il voto segreto, né in nessun'altra maniera e, naturalmente, non sommeremo i nostri voti a quelli di chi cerca di fare operazioni politiche, diciamo così, in questa Aula.

Non possiamo però non far rilevare come ancora una volta, si sceglie la strada della fiducia e quindi in qualche modo si teme il voto politico dell'Aula senza la fiducia. Evidentemente, abbiamo a che fare, come abbiamo visto molte volte nel corso di questi mesi e ancora una volta oggi, con una maggioranza politica che sostiene questo Governo molto meno coesa di come si mostra all'esterno. Questo, signor Presidente, è un punto politico gigantesco.

Se il Governo è costretto a porre la fiducia ogni volta, sempre e comunque, anche su questioni come quella oggetto della nostra discussione è perché ha a che fare con una maggioranza che lo sostiene al cui interno coesistono visioni contrastanti su temi come questo. È un punto politico di fondo sul quale i partiti che sostengono il Governo dovrebbero interrogarsi. Dovrebbe interrogarsi principalmente il Partito Democratico che dovrebbe chiedersi come si fa a governare un Paese in una fase storica delicata come questa con una maggioranza evidentemente così spuria e così poco affidabile da dover chiedere, per l'appunto, la fiducia continuamente. (Applausi del senatore Consiglio). E dovrebbe riflettere anche il Presidente del Consiglio che quando fa suoi proclami non dovrebbe dimenticare questo stato dell'arte.

Come ho anticipato, i nostri voti non li sommeremo perché siamo gente seria, responsabile e perché siamo abituati da sempre a valutare il merito delle questioni come unica stella polare del nostro orientamento politico, se posso dire così. Però non possiamo non rilevare questo elemento di estrema difficoltà e debolezza che mette oggi il Parlamento nelle condizioni di fare una figura che probabilmente non avrebbe dovuto fare. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, è un piacere rivederla in quest'Aula.

Non è passato molto tempo dal mese di luglio quando, qui dentro, si è parlato di riforme costituzionali e delle grandi priorità del Paese. Ieri, poi, abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Renzi definire le priorità dei suoi mille giorni e, tra esse, ovviamente, a seconda della convenienza, entrano o escono dei temi.

Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare della questione giustizia come di una priorità. Si parla della questione del lavoro, ma di tutto questo nulla si conclude e allora che cosa accade? Accade che ci troviamo di fronte all'ennesimo paradosso e all'ennesima contraddizione che contraddistinguono il percorso politico di questa maggioranza e del Governo. Faccio una precisazione.

Non si vedeva dal 1986, preistoria della Prima Repubblica, Presidente del Senato Fanfani, un Governo che richiedesse la fiducia su un emendamento all'interno di un provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aute della senatrice Bottici). Questo è oggettivo. Siete andati ad utilizzare quelle che normalmente definite le peggiori caratteristiche della Prima Repubblica per un percorso che dovrebbe essere invece normale. Stiamo parlando della legge di delegazione europea. Stiamo parlando della legge comunitaria. Stiamo parlando di due provvedimenti che normalmente vengono affrontati dall'Aula in un clima di grande condivisione.

Ci troviamo di fronte ad un Governo che non ha fiducia nella propria maggioranza, perché questo è quanto avviene. Il Governo è costretto a mettere la fiducia sull'emendamento aggiuntivo all'articolo che riguarda la responsabilità civile dei magistrati. Allora in questa sede dico che, al riguardo, c'è un grande inganno che debbono conoscere gli italiani e che è nell'interesse di tutti i cittadini, magistrati compresi, che sono cittadini al pari di tutti gli altri.

Occorre affrontare con serenità questo tema. Occorre evitare che, a seconda del Governo e dei suoi interessi politici, questo tema sia utilizzato come una clava nei confronti della magistratura, perché chi opera nell'interesse dello Stato deve avere la certezza di operare con delle tutele e, quindi, non si può attendere, rinviando sempre ad un futuro provvedimento, che si definisca il tema della responsabilità civile. Questa era una opportunità per affrontare detto tema in maniera compiuta e nella sede opportuna, perché stiamo parlando comunque di un qualcosa che riguarda una infrazione delle leggi comunitarie.

Noi non abbiamo pregiudizi o preconcetti riguardo alla proposta di emendamento, ovvero al testo che - ricordiamolo - è stato approvato alla Camera dei deputati non più di due mesi fa e che è stato invece spurgato ed emendato in Commissione al Senato.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,53)

(Segue CANDIANI). Non abbiamo alcun pregiudizio o preconcetto. Si può modificare.

Non è necessario che sia chiamato il singolo magistrato a rispondere. Lo Stato deve farsi garante nei confronti dei cittadini che vengono sottoposti ad ingiusti giudizi, così come nei confronti dei magistrati che operano in buona fede.

Noi questo chiediamo al Governo. Gli chiediamo di assumersi la responsabilità di decidere e di sottoporre ai cittadini delle leggi che siano in grado di fare giustizia. Questo, però, non avviene. Ancora oggi ci viene detto che si pone la questione di fiducia e che se ne riparlerà in un prossimo provvedimento, ma ricordiamo che questo stesso disegno di legge, a seconda della convenienza, è stato spurgato ed emendato dal Governo, ma non in tutti i momenti e per tutti gli articoli.

Sottosegretario Gozi, oggi le tocca la croce di rappresentare il Primo Ministro. Potevate mettere la fiducia sull'intero provvedimento. Lo avremmo già concluso da giorni. Avremmo dato un buon esempio in termini di operatività e determinazione, e invece no. Avete trascinato il provvedimento per giorni, arrivando adesso alla fantasmagorica soluzione di porre la fiducia su un singolo emendamento. Abbiamo piegato il Governo. Lo abbiamo piegato alle proprie incoerenze. Facciamo emergere che il Presidente del Consiglio dei ministri non si fida dei propri senatori e deputati e ha bisogno di costruirsi attorno a se una segreteria politica di 18 consiglieri fidati che nessuno conosce, tranne il senatore Tonini, noto Torquemada, noto giudicatore e moralista.

Su questo diciamo al Presidente del Consiglio che bisogna essere seri, e lo si è dimostrando che la politica seria sa affrontare i problemi, senza rinviarli a seconda della convenienza. Questa dichiarazione di fiducia significa la sfiducia del Governo nei confronti della propria maggioranza e dei propri senatori.

Voglio vedere come si comporterà la parte a correnti alternate che compone la maggioranza di Forza Italia e PD: cosa farà di fronte alla maggioranza? Darà la fiducia al Governo? Starà dalla parte dei cittadini? Siamo proprio curiosi di vederlo e siamo anche convinti che questo essere maggioranza o minoranza a corrente alternata non fa giustizia di un percorso politico che abbiamo condiviso, e certamente non dà ai cittadini un'alternativa seria di centrodestra a questo Governo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'argomento in questione appassiona un po' tutti, anche me, da tempo: la responsabilità civile, la giustizia riguardo al problema dei magistrati. È un problema serissimo, che spesso non si è voluto affrontare, non solo negli ultimi anni ma forse negli ultimi decenni, per posizioni faziose al riguardo. È arrivato il momento di affrontarlo.

È stato posto un problema alla Camera dei deputati, la Commissione giustizia della Camera ha deciso in maniera diversa; per quanto mi riguarda io lo condivido per intero perché l'argomento è ormai in mano al Governo e verrà esaminato anche nelle Commissioni giustizia, per cui va affrontato in termini chiari, precisi, con tutte le cautele del caso e - mi si passi il termine - con tutta la determinazione del caso. Infatti, detto con serenità, senza voler accusare nessuno, è inimmaginabile che venga definita casta la politica e poi, ogni qual volta si tenti di mettere un po' di ordine nella magistratura (come avviene in tutta Europa, d'altronde) sembra che questa non si possa toccare. Non è possibile: la responsabilità civile ormai riguarda tutti, nessuno può scampare a questo tipo di responsabilità, ragion per cui tocca anche ai magistrati, ove ci sia dolo o colpa grave, assumersi le proprie responsabilità che, per quanto mi riguarda, non possono essere pagate dai cittadini. Ciò va detto con serenità perché questo darà anche agli altri magistrati maggiori opportunità per riflettere bene, ragionare sulle cose, capire che ci sono persone dietro tanti atti. Ci vuole qualcosa e questa è la responsabilità civile, per cui il discorso va fatto seriamente e spero che ognuno sappia abbandonare posizioni preconcette. Bisogna guardare infatti anche ai dati che possono essere negativi in un tipo di procedimento di questo tipo ma che però bisogna affrontare, anche per dare un segnale generale.

Abbiamo detto che non ci possono essere intoccabili in questo Paese e non ce ne devono essere assolutamente. Crediamo nella giustizia italiana, crediamo nella magistratura, ma crediamo in una giustizia in cui ci sono operatori, come i magistrati, che devono rispondere come tutti i cittadini italiani. In quest'ottica sono favorevole che il tutto venga esaminato successivamente, nel provvedimento che il Governo presenterà sulla giustizia e nelle Commissioni giustizia dove il lavoro sarà più accurato, però con una certezza e una raccomandazione: che questo lavoro lo si faccia, che si venga in Aula e si discuta seriamente per far sì che tutti conoscano chiaramente le posizioni.

Rivolgo a tutti un invito sincero: abbandoniamo le faziosità, non portano da nessuna parte. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, illustri colleghi, esistono due forme di democrazia: una diretta e l'altra indiretta. Quella diretta è etimologicamente il governo del popolo. Democrazia, infatti, viene dal greco démos (popolo) e cràtos (potere), ovvero un sistema di governo in cui la sovranità è esercitata direttamente dall'insieme dei cittadini che nell'antica Grecia si riunivano nella piazza, nella agorà.

Ebbene, vice ministro Costa, nel 1987 - quando forse lei aveva ancora i pantaloni corti - il popolo italiano, il popolo sovrano, nell'esercizio della democrazia diretta si è recato alle urne per esprimersi su alcuni quesiti referendari che prevedevano, in sostanza, l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, che consentivano al magistrato di non rispondere in sede civile dei propri errori, diversamente da quanto accade, invece, per qualsiasi altro funzionario dello Stato e cittadino. In quell'occasione il popolo sovrano all'80 per cento, superando il quorum previsto dalla Costituzione, disse che anche i magistrati dovevano essere considerati come tutti gli altri cittadini e dovevano rispondere quindi in sede civile dei loro errori.

Sotto il profilo della democrazia diretta questo Governo, con questo voto di fiducia, offende dunque la sovranità popolare, visto che non c'è mai stato nessun altro referendum che ha detto l'opposto o che ha cambiato il giudizio del popolo sovrano.

Ovviamente anche la Corte di giustizia europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci dicono la stessa cosa.

Esiste poi anche una democrazia indiretta, quella degli eletti dal popolo ed è proprio nell'esercizio di questa democrazia indiretta che, sia in questa legislatura che in quella precedente, alla Camera dei deputati, con voto segreto e a larghissima maggioranza si è votato per la responsabilità diretta dei magistrati, approvando il cosiddetto emendamento Pini, noto oggi come emendamento Candiani qui in Senato, quello oggetto del voto di fiducia. Qui oggi si va contro questa forma di democrazia indiretta.

Il Governo ha il terrore della sovranità popolare, sia che essa si esprima attraverso forme di democrazia diretta o indiretta, oltre ad avere una precisa volontà, per accordi di potere sotto banco dell'Esecutivo e dello stesso premier.

È inutile infatti proclamare - come ha fatto ieri il Presidente del Consiglio - che sarà riconosciuta la responsabilità dei magistrati e che non è possibile che una società come l'ENI, la ventiduesima più importante del mondo, venga messa sotto schiaffo da una sentenza, visto che sappiamo tutti che la mala giustizia in Italia ha un costo pari al 2 per cento del PIL. Ciò significa che, facendo un calcolo elementare, con una buona giustizia avremmo una crescita del PIL dall'attuale 0,2 all'1,8 per cento.

Con questo voto di fiducia andiamo quindi contro la volontà popolare espressa direttamente in sede referendaria e alla volontà popolare espressa indirettamente in Parlamento per ben due legislature. Siamo quindi fortemente contrari alla reiezione di un emendamento voluto dal popolo sovrano e su cui un ramo del Parlamento si è pronunciato già due volte, con il voto degli eletti dal popolo.

Per questo noi ovviamente voteremo contro questa fiducia, anche se fa sorridere che per votare contro la fiducia si debba votare sì, mentre chi è a favore della fiducia debba votare no. Accadrà così che colleghi, come il senatore De Cristofaro - e concludo, signor Presidente - che dicono di essere contro questo emendamento, dovranno votare la fiducia al Governo, votando no e questo, come ho detto, fa un po' sorridere. Succederà così che un partito che si è sempre battuto per la responsabilità civile dei magistrati, anche dal punto di vista referendario, si trovi adesso completamente contro il popolo sovrano. (Applausi dal Gruppo GAL e del senatore Compagna).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, colleghi, questo emendamento è stato affrontato in una maniera poco chiara, dissimulando quelle che sono le reali intenzioni di chi lo ha proposto.

Si è parlato, a sproposito, di responsabilità civile dei magistrati, ma non è di questo che si sta trattando.

Qua si sta parlando di un emendamento proposto per consentire l'azione diretta contro il singolo magistrato, che è ben altra cosa: un'azione che non è presente in nessuno degli ordinamenti democratici occidentali, che non ha nulla a che vedere con la tutela dei poveri disgraziati che incappano nell'errore giudiziario o nell'errore del giudice e che invece ha molto a che vedere con la possibilità e la capacità economica e finanziaria di grandi soggetti che delinquono, di grandi evasori o di grandi cosche di mettere in campo importanti studi legali e ingenti masse di denaro per aggredire il giudice scomodo, metterlo fuori gioco ed escluderlo dalle indagini. È questo quello che si cela dietro emendamenti di questo tipo.

Noi siamo stati contrari da sempre, perché riteniamo che la difesa della legalità sia un baluardo della democrazia nel nostro Paese e del ripristino della sovranità dei cittadini, che hanno nella legge e nei giudici l'ultima difesa rimasta, che con questo emendamento si cerca invece di scardinare.

Noi non possiamo non notare due cose, signor Presidente. La prima è ovviamente la manovra di una falsa opposizione, che pone questo emendamento fiancheggiando la vera maggioranza che governa questo Paese, sotterranea e occulta (Applausi dal Gruppo M5S), che ha già messo a segno colpi mortali alla lotta alla mafia, ad esempio con il 416-ter, e che adesso cerca di portare a casa un altro colpo mortale mettendo la museruola ai giudici scomodi.

Dobbiamo però rilevare anche l'estrema debolezza di questo Governo, che, di fronte alla possibilità di un voto segreto, deve mettere la fiducia. (Applausi dal Gruppo M5S). È un Governo raccogliticcio di gente unita soltanto dai propri interessi e non dagli interessi del Paese, perché gli interessi del Paese si fanno in maniera palese qua in Aula e non nel segreto delle stanze del Nazareno. (Applausi dal Gruppo M5S). Non ci si fida gli uni degli altri, si sospetta l'agguato con il voto segreto e quindi si mette la fiducia su un emendamento, su una cosa che dovrebbe passare serena e tranquilla. L'azione diretta non è ammessa negli Stati occidentali e non ha niente a che vedere con la responsabilità civile, ma ha molto a che vedere con l'intimidazione.

Noi, per senso di responsabilità, dichiariamo che senza la fiducia avremmo votato «no» all'emendamento, tant'è che abbiamo presentato noi stessi degli emendamenti soppressivi del comma che è già stato inserito allo stesso modo alla Camera. Tuttavia, essendo presente la richiesta del voto di fiducia, noi non voteremo la fiducia a questo Governo, ma parteciperemo al voto, con la nostra astensione, per senso di responsabilità e per impedire l'ennesima porcata. Sappiamo infatti che in Senato la nostra astensione sarà «no» all'emendamento, ma non sarà fiducia. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.100, sulla reiezione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, entriamo nel merito: noi abbiamo già una disciplina, che è la legge Vassalli, che trova fondamento sul principio che l'illecito civile del magistrato obbliga verso il danneggiato esclusivamente lo Stato che, se condannato, esercita la rivalsa nei confronti del proprio dipendente.

Ora, questa fattispecie deve essere sorretta dall'elemento psicologico del dolo e della colpa grave, la quale, nel comma 3 dell'articolo 2 è tipizzata secondo quattro distinte ipotesi: la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

È chiaro che la legge Vassalli ha richiesto una modifica legislativa. E qui vi è un duplice ordine di esigenze: la prima nasce dal fatto che la legge Vassalli viene scarsamente applicata; l'altra esigenza invece è quella che è specificamente contenuta in un provvedimento che vuole garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e cioè recepire puntualmente tutte le indicazioni che provengono dalla Corte di giustizia.

La cosa importante che bisogna dire è che la Corte di giustizia ha chiarito che per adeguarsi al dritto comunitario la legge italiana deve essere integrata prevedendo che il privato possa chiedere allo Stato il risarcimento dei danni anche quando la sentenza definitiva sia frutto di un'errata interpretazione delle norme europee, di una erronea valutazione dei fatti e delle prove operata nell'ultimo grado di giudizio o di una violazione manifesta del diritto europeo vigente. Ciò vale dire che quanto è stato inserito nel corso della discussione e dell'approvazione alla Camera, in realtà, non ha nulla a che vedere con la richiesta avanzata dalla Corte di giustizia e introduce invece un concetto che - come è stato già detto anche da chi è intervenuto prima di me - è estraneo a una democrazia che voglia il potere della magistratura saldamente distinto e libero da qualsiasi tipo di ricatto che potrebbe derivare dal fatto che qualcuno possa avere più potere e la possibilità di esercitare una pressione sui magistrati. Questo è quanto volevo osservare nel merito. Pertanto, noi siamo contrari al contenuto di questo emendamento.

È chiaro che qui è successo qualcosa di estremamente grave, perché quello che è accaduto alla Camera avrebbe potuto, in quello che è ancora un bicameralismo perfetto (per fortuna lo è e ne abbiamo un'ennesima riprova), essere corretto. Non solo: questo provvedimento avrebbe potuto essere anticipato dal regolare corso all'interno della Commissione giustizia del provvedimento che ha come oggetto la responsabilità civile dei magistrati e che - voglio ricordarlo a quest'Aula - era già in discussione. Si era già passati all'esame degli emendamenti e la Commissione giustizia aveva già espresso manifestamente la propria volontà, a maggioranza, di rifiutare la responsabilità diretta.

Tutto il processo legislativo che interviene ora per il tramite della legge europea rivela una profonda e grave disfunzione. Infatti, quanto è successo alla Camera avrebbe potuto essere tranquillamente corretto in Senato tramite emendamenti - che sono stati pure presentati - che prevedevano una correzione di quello stesso articolo 30 in una direzione che sarebbe stata quella conforme, appunto, a quanto espresso già a proposito di quel disegno di legge specifico all'interno della Commissione giustizia.

Questo non è accaduto, perché, invece di riproporre alla Camera un articolo 30 modificato, si è preferito farne uno stralcio. In sostanza, invece di proporre coraggiosamente un tema che evidentemente viene sentito come delicato e che apre dei conflitti, questi conflitti vogliono essere rimossi dai riflettori, vogliono essere allontanati e non li si vuole affrontare: questo con grave danno dei cittadini, che in questo modo si vedono confondere anche rispetto a scelte che possono aver fatto in passato e rispetto ad alcune posizioni che possono vedere chiaramente espresse dai loro rappresentanti. Ciò è gravissimo nei confronti dei cittadini ed è gravissimo anche nei confronti della corretta e costituzionale procedura legislativa che prevede che temi come questo, che sono delicati, vengano affrontati all'interno di un dibattito parlamentare.

Quindi, è chiaro che la nostra posizione è di rifiuto del contenuto dell'emendamento, così come proposto, ma è anche evidente che è sempre meno accettabile ed è sempre più vergognoso l'atteggiamento che questo Governo impone alle Camere: un atteggiamento che impone tempi schizofrenici, che inibisce la corretta attività legislativa, che frena, rallenta e castra un corretto confronto tra coloro che sono stati comunque eletti, seppur con una legge elettorale dichiarata incostituzionale, dai cittadini.

Questo modo di procedere ci trova profondamente scontenti e preoccupati perché il nostro Paese deve affrontare dalle sfide importanti. Questo modo di procedere nel governo del Paese, nella sordità rispetto alla voce degli eletti, è estremamente pericoloso, sempre e tanto più nel momento in cui la democrazia, la rappresentanza e la governabilità dovrebbero essere coltivate, curate con la partecipazione degli eletti e dei cittadini.

Questo non avviene e dunque noi siamo profondamente scontenti e lo manifesteremo con il nostro voto. (Applausi dal Gruppo M5S).

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, noi saremo tra coloro che voteranno no per votare sì. Voteremo no a questo emendamento perché crediamo che il grande tema della responsabilità civile dei magistrati - che deve esistere, deve essere compreso nell'agenda del Governo, deve essere al centro della nostra attenzione con tanti disegni di legge dei quali si sono occupate le Commissioni giustizia competenti - debba essere compreso in un quadro organico di recepimento anche delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia e dall'Unione europea. È un tema che va assolutamente affrontato perché nessuno, nel nostro sistema, deve essere irresponsabile dei propri errori, soprattutto quando sono frutto di dolo o di colpa grave.

Questo emendamento, però, così com'è formulato, con l'azione diretta e con altre previsioni che non condividiamo, non può essere accolto. Allo stesso tempo non possiamo che condividere nuovamente la fiducia a questo Governo anche sul tema giustizia, sul complesso delle norme del pacchetto giustizia che sono state presentate e su altre che dovranno portare ad una giustizia più giusta e più rispettosa dell'equilibrio tra i diversi attori del sistema.

Ecco, proprio per queste ragioni voteremo la fiducia e quindi voteremo no all'emendamento per poter garantire la fiducia al Governo.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, ovviamente mi rivolgo all'ultimo oratore che ho ascoltato. Io stimo il collega Susta, ma lo invito a riflettere sulla sua ingenuità. Se pensa che l'Associazione nazionale magistrati faccia fare a questo Governo la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati mi sembra che sbagli.

Il presidente Rossi ha già ricevuto diversi avvisi del potere della magistratura sulla questione relativa all'Emilia Romagna e sui suoi candidati alla Presidenza. Gli hanno già detto: occhio a quello che fai su ferie e responsabilità perché noi siamo pronti a metterti sotto scacco, come hanno fatto e come stanno facendo.

Dunque, il presente emendamento, già approvato dalla Camera con voto ampio perché vi hanno partecipato i deputati del Partito Democratico, quelli di Forza Italia, della Lega e di SEL (e anche il Movimento 5 Stelle ha permesso, con la sua astensione, che fosse approvato), mirava a consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli abbia eventualmente causato attraverso un comportamento doloso e di colpa grave. Se un chirurgo esegue un intervento di appendicectomia e fa morire il paziente una, 10, 100 volte viene mandato a fare ben altro e invece il magistrato no: fa carriera! Va a fare magari il procuratore di una città importante della Campania (mi sto riferendo al caso Tortora).

Inoltre, occorre ricordare che, proprio in riferimento al caso Tortora, nel 1987 si tenne il cosiddetto referendum Tortora, volto ad ottenere che il giudice che avesse recato, con dolo e colpa grave, un danno al cittadino, fosse tenuto a risponderne sul piano civile. Si tratta, in sostanza, come ho detto, degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, e l'80 per cento dei cittadini hanno votato a favore dell'abrogazione, indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che avessero emanato mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, come nel caso Tortora, o che avessero ordinato una carcerazione preventiva con leggerezza o che, in base a vaghi sospetti, avessero messo a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.

Ebbene, cari colleghi, dopo 25 anni e dopo la legge Vassalli che ha errato, ovviamente, e ha riportato ad una situazione di irresponsabilità dei giudici, lo sapete quanti sono stati i cittadini condannati? Quattro! E sapete a quanti di questi è stato sottratto un terzo dello stipendio? Zero. Questa legge, la «Vassalli», allora sicuramente non funziona, e quindi va cambiata, come intendeva fare quest'emendamento, in modo radicale.

Sì facendo, non andiamo a sanare la procedura d'infrazione avviata dall'Europa nei nostri confronti. Se pensate che in Commissione giustizia andremo a sistemare la responsabilità civile dei magistrati, visto che ne faccio parte, posso dirvi che si vede chiaramente l'influenza dei giudici su numerosi suoi componenti, che fanno di tutto per non portarla avanti, perché sono asserviti al loro potere e strapotere.

Con l'approvazione del presente emendamento, invece, si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave, restituendo ai tanti suoi colleghi seri e preparati - che costituiscono oltre il 99,9 per cento della categoria e cui questa legge andava incontro - la dignità di essere responsabili dei loro atti. (Applausi del senatore Di Giacomo).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vi sono due ragioni, una di metodo e una di merito, che ci portano a condividere la posizione del Governo nel negare l'approvazione di quest'emendamento e quindi a sostenere la fiducia su questa questione.

La ragione di metodo è che l'emendamento sottoposto alla nostra valutazione esamina e affronta la problematica in maniera parziale, nell'ambito di un provvedimento che francamente parla di tutto, mentre oggi abbiamo a disposizione sia il lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato, su una proposta di legge socialista sull'argomento, di cui sono relatore, sia la posizione del Governo che, nelle ultime settimane, si è espresso con un disegno di legge in materia. È quella, quindi, la sede in cui affrontare la questione in termini più complessivi e sottoporla poi ad una valutazione serena da parte dell'Aula.

La seconda questione è di merito, perché l'emendamento affronta la questione della responsabilità civile in una maniera che riteniamo assolutamente impraticabile. Vogliamo infatti presentare e preservare due beni fondamentali, ossia, da una parte, l'autonomia e la libertà di azione del magistrato e del giudice e, dall'altra, la tutela degli interessi del cittadino vittima di errori o comportamenti anomali da parte del magistrato, sia per dolo che per colpa grave.

Questa questione, però, necessita non soltanto di un chiarimento circa il fatto che l'azione nei confronti del magistrato debba essere diretta o indiretta - e noi siamo convinti che l'azione indiretta debba essere la strada che colpisce il comportamento anomalo e che però, nello stesso, preserva l'autonomia del magistrato - in quanto, nello stesso momento, occorre che anche altri elementi vengano valutati, quando si verifica tale comportamento anomalo, non soltanto con riferimento al danno di cui debba rispondere il magistrato.

L'insieme di queste questioni non può essere affrontato con un singolo emendamento: c'è bisogno di un ragionamento più generale. È evidente l'urgenza di affrontare la questione e siamo grati al Governo di averci dato il suo autonomo contributo; chiediamo pertanto al Governo stesso e alla Commissione di procedere rapidamente ad affrontarla in Aula, per dare risposta a quello che già altri colleghi hanno rilevato. Mi riferisco al fatto che noi abbiamo da oltre vent'anni una legge sulla materia che è inefficace ed impraticabile.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: ad oggi, non c'è stato ancora nessun magistrato che abbia risposto, seppure in maniera indiretta, dei suoi comportamenti anomali e siano state sanzionati nelle varie sedi.

È questa la ragione per cui la Corte europea ha sanzionato il comportamento normativo dell'Italia ed è questa la ragione per cui dobbiamo rispondere rapidamente non all'interno di questo provvedimento, ma con un provvedimento ad hoc, circostanziato, efficace ed urgente sulla materia.

È una materia importante, che distingue i Paesi civili da quelli che lo sono molto meno, ed è una materia che mette sullo stesso piano tutti i cittadini quando assumono comportamenti scorretti rispetto alla norma.

Per queste ragioni, il nostro voto sarà contrario all'emendamento, e quindi ovviamente di sostegno alla posizione del Governo.

D'ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (NCD). Signor Presidente, anticipo che il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà contro l'emendamento e quindi a favore della fiducia.

Questa mia breve motivazione riguarda due aspetti del problema della responsabilità diretta dei magistrati: un versante che potremmo definire giuridico, in diritto, ed un versante che potremmo definire politico, in fatto.

Sul versante in diritto, noi crediamo che se la responsabilità civile dei magistrati la si fosse potuta parametrare ai canoni della responsabilità diretta, fin dal 1988 ci si sarebbe collocati nella scia dell'articolo 28 della Costituzione che stabilisce, al contrario, la responsabilità diretta degli altri impiegati dello Stato per i danni da loro arrecati nell'esercizio delle loro funzioni. Al contrario di quanto disposto dall'articolo 28, vi è da osservare che la categoria dei magistrati, ma per meglio dire la funzione esercitata da costoro, gode di un ombrello costituzionale di copertura che è rappresentato dall'articolo 104 della stessa Costituzione. Autonomia e indipendenza dei magistrati significa porli, ovviamente, al riparo da rischi che nel corso dell'esercizio delle loro funzioni possano limitarne l'autonomia e l'indipendenza.

Mi permetto allora di osservare che è inutile paragonare la responsabilità civile del magistrato alla responsabilità del medico, perché i sanitari non godono di un analogo ombrello di copertura costituzionale, che invece riguarda la funzione per così dire giudiziaria.

C'è poi da osservare, sul piano delle valutazioni politiche, che non proponiamo un modello in virtù del quale si debba tutelare un magistrato in via individualizzata e personalizzata: quella che va tutelata è, invece, la funzione giudiziaria, che è dotata di una spiccata rilevanza costituzionale e che sarebbe per l'appunto offesa da una personalizzazione del conflitto, magari contestuale all'esercizio del giudizio, che eventualmente la parte citata in giudizio dal magistrato potesse far sorgere nei confronti del suo diretto contraddittore.

Chiuso questo aspetto di valutazione giuridica e politica, c'è ovviamente il problema dell'effettività della tutela dei cittadini da fatti illeciti dei quali lo Stato è responsabile in via diretta, connessi all'esercizio dell'attività giudiziaria. Ebbene, questo principio di effettività della tutela non è minimamente offuscato da un sistema di responsabilità indiretta del magistrato, che significa, sul correlativo versante della responsabilità dello Stato, responsabilità diretta dello Stato. L'effettività della tutela dei cittadini, che è la questione che a noi preme maggiormente, è quindi assicurata per l'appunto dalla responsabilità diretta dello Stato.

Per il magistrato che sbaglia, circostanza sulla quale ovviamente il Parlamento non può non riflettere, non vi sono soltanto i casi di rivalsa dello Stato, una volta che sia stato condannato quale responsabile civile per il fatto illecito del magistrato, quindi con norme che appunto stabiliscono in quali casi e secondo quali percentuali quantitative lo Stato può rivalersi nei confronti del magistrato, vi sono anche i canoni di una responsabilità disciplinare, connessa a fatti che eventualmente non soltanto classifichino quella condotta come meritevole di un intervento risarcitorio a carico dello Stato e con rivalsa, ma che eventualmente prefigurino anche un caso di responsabilità disciplinare.

Per tutte queste ragioni, che mi scuso per avere forse troppo sinteticamente esposte, confermo il voto contrario all'emendamento del Nuovo Centrodestra ed il voto di fiducia al Governo. (Applausi del senatore Colucci).

MOLINARI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, naturalmente il Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà dal voto.

Ho ascoltato poc'anzi, in sede di discussione sulla fiducia, qualcuno parlare di responsabilità civile, dimenticando che l'emendamento su cui si va a chiedere la fiducia, in realtà, parla di qualcosa di diverso e di molto più pericoloso per gli equilibri complessivi di una democrazia, ossia della responsabilità diretta del magistrato che, con l'impianto complessivo che si è costruito in questi anni, costringerebbe automaticamente un giudice ad astenersi dalla causa che deve discutere. È chiaro l'intento e nulla toglie al problema della responsabilità civile, questione sulla quale ci si è attivati assieme a tanti cittadini qualche tempo fa, che è presente ed è comunque nel nostro ordinamento, e che non abbiamo mai messo in dubbio, ma nell'emendamento in esame il discorso è completamente differente.

Alla luce di queste argomentazioni, il Gruppo Movimento 5 Stelle certamente si asterrà nella votazione. (Applausi dal Gruppo M5S).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, devo ringraziare il Governo per l'apposizione del voto di fiducia con riferimento ad un emendamento, perché nei quattordici anni di attività parlamentare non mi era mai capitato e potrò dire in futuro di essere stato testimone di un'assoluta eccezione, di un'assoluta anomalia regolamentare.

Come già hanno detto i colleghi che sono intervenuti, ma perché porre la fiducia su questo emendamento? Evidentemente perché il Governo non nutre alcuna fiducia - e chiedo scusa per la ripetizione del termine - con riferimento alla propria maggioranza, specie nella prospettiva non peregrina di un eventuale voto segreto.

Una paura, devo dire la verità, per certi versi ancora più ingiustificata, ove si pensi che la Commissione giustizia, proprio con riferimento a questo emendamento, si era pronunciata nel senso di ritenere l'intervento settoriale, scarsamente adeguato a un intervento modificativo dell'intero sistema. Posizione, questa della Commissione giustizia, che evidentemente non gettava ombre o luci buie sull'esito del voto. Ciononostante si è posta la fiducia.

In ordine a questo posizionamento della fiducia, nel dichiarare il voto contrario di Forza Italia (e poi spiegherà bene lei, signor Presidente, se per votare contro la fiducia bisognerà dire sì o no), debbo rilevare che il Governo è assolutamente carente ed in ritardo con riferimento alla risoluzione del problema della responsabilità civile dei magistrati, che è stato più volte oggetto della Corte europea sotto il profilo delle infrazioni.

Desidero ricordare all'Assemblea che la Commissione giustizia, che era in avanzato stato di lavoro, prossima ormai alla definizione del problema, ha avuto i lavori bloccati perché il Governo aveva preannunciato una iniziativa sul punto specifico, iniziativa che a tutt'oggi ancora non è pervenuta, come altra, in Commissione giustizia. Ciò evidentemente rende legittimo il dubbio e il sospetto che, al di là dei soliti annunci, non vi sia da parte del Governo la volontà vera di risolvere il problema.

Né vorremmo che questa posizione del Governo, con la richiesta di fiducia su uno specifico emendamento, sia sostanzialmente un allentamento di quella tensione che si è instaurata con i magistrati, incredibilmente instauratasi su un problema fondamentale, che certo risolverà la crisi economica e sociale del Paese: sostanzialmente se i magistrati possono fare, invece di 45 giorni di ferie, 30 giorni di ferie! Incredibilmente, infatti, a fronte delle iniziative preannunciate dal Governo in tema di giustizia, la voce più forte che ci giunge dai magistrati è una voce di casta e di privilegio: «Non ci potete togliere 15 giorni di ferie».

Non solo: se dovessi dare ascolto alle bozze che circolano, che evidentemente possono essere modificate in ogni momento finché non trovano la bollinatura e il successivo inoltro in Parlamento, dovrei in verità dire che quelle bozze ci convincono della volontà del Governo di non affrontare fino in fondo il tema della responsabilità civile dei magistrati, se è vero - com'è vero - che in esse si vede una evidente retrocessione rispetto all'attuale disciplina Vassalli, disciplina che a detta di tutti deve essere modificata perché assolutamente inidonea a risolvere il problema, e se è vero - come è vero - che, indipendentemente da quello che dice il presidente Renzi (ossia, chi sbaglia paga: pagano i medici, pagano gli ingegneri e quindi pagano anche i magistrati), in quelle bozze non è previsto un atteggiamento egualitario di questo genere, perché, mentre i medici e gli ingegneri e qualsiasi altro dipendente pubblico pagano il cento per cento del risarcimento, i magistrati, se del caso, verranno condannati in sede di rivalsa a pagare una piccola parte del risarcimento ben più lauto pagato dallo Stato.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo Forza Italia voterà contro la fiducia e, previe spiegazioni da parte della Presidenza, se questo è sintonico alla manifestazione di volontà da me espressa, voterà evidentemente a favore dell'emendamento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ha fatto bene il Governo a mettere la fiducia. Il Gruppo del Partito Democratico ringrazia il Governo per questa opzione, per un motivo diverso da quello espresso da quanti, dall'opposizione, hanno fatto riferimento a tale scelta. La responsabilità civile è un tema delicato, per cui è corretto venire allo scoperto, dire quale scelta il Parlamento intende compiere alla luce del sole, senza blitz e voti segreti, come è avvenuto alla Camera. Altro che paura! Altro che tenuta della maggioranza!

La responsabilità civile del magistrato non può diventare una clava per colpire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, prevista da tutti gli ordinamenti democratici e dalla nostra Costituzione all'articolo 104. La responsabilità civile del magistrato è una regola costituzionale al servizio del cittadino e non dei potenti. La responsabilità civile va riorganizzata (certo, altro che!), ma con un chiaro criterio.

La responsabilità civile va esercitata verso lo Stato e non direttamente verso il magistrato. Non è un privilegio: è un criterio previsto da tutte le democrazie avanzate, da tutti i Paesi europei. L'Europa ha avuto molto da ridire sulla giustizia italiana, in particolare sul sovraffollamento delle carceri e sulla lentezza della giustizia. Né la Corte di giustizia europea, né le Convenzioni europee fanno riferimento alla responsabilità diretta dei magistrati; tutti fanno riferimento alla responsabilità indiretta dei magistrati.

Siamo pronti, in coerenza con tale criterio, a rivedere il meccanismo di rivalsa dello Stato, per fare modo che la responsabilità civile sia una norma reale e applicabile, come si dice in diritto, effettiva.

Il Governo, il Parlamento, le forze politiche in Commissione giustizia troveranno la soluzione organica e coerente, senza scorciatoie e agguati. Colleghi, dobbiamo lasciarci alle spalle più di vent'anni di conflitto micidiale sulla giustizia. Un conflitto micidiale per il Paese, per le sue capacità competitive, per la sua cultura democratica, per il rispetto dei diritti di cittadinanza.

Adesso la sfida è riformare la giustizia e metterla in condizione di efficienza e di velocità al servizio appunto dei cittadini, della lotta alla corruzione, delle lotte alle mafie, delle vere garanzie che debbono accompagnare l'esercizio della giurisdizione.

Sarà un lavoro complesso ma sarà, finalmente, un lavoro vero. Partiremo dalla giustizia civile, e qui al Senato affronteremo questo nodo, per scioglierlo in modo moderno e avanzato.

Ce lo chiedono i nostri cittadini e le nostre imprese. Ce lo chiede il contesto europeo e internazionale. Siamo pronti per fare questo lavoro, che va fatto attraverso i lavori trasparenti del Parlamento, dove ogni Gruppo si assumerà la sua responsabilità e il Partito Democratico si assumerà la sua.

Non toccheremo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ma faremo quelle riforme che ci metteranno in grado finalmente di dire: abbiamo una giustizia moderna, che colpisce i corrotti, che colpisce le organizzazioni mafiose, che non fa sconti ai potenti, ma è in grado di mettersi realmente al servizio dei cittadini.

Su questa sfida chiameremo la maggioranza e le opposizioni a svolgere un lavoro di merito nelle Commissioni e in Aula, senza trucchi e senza voti segreti, alla luce del sole. Ringrazio dunque per questo il Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 24.0.100, sulla reiezione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Poiché la questione di fiducia è stata posta sulla reiezione dell'emendamento, coloro che intendono accordare la fiducia al Governo risponderanno no; coloro che intendono negare la fiducia risponderanno sì; coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Cirinnà, Cassano e De Siano.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Padua).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Padua.

AMATI, segretario, fa l'appello.

Rispondono i senatori:

Alicata, Amoruso, Arrigoni, Auricchio

Barani, Bellot, Bernini, Bisinella, Bondi, Bonfrisco, Bruni, Bruno

Caliendo, Candiani, Cardiello, Carraro, Centinaio, Comaroli, Compagnone, Consiglio, Crosio

D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Siano, Divina

Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Floris

Galimberti, Gibiino, Giro

Iurlaro

Liuzzi, Longo Eva

Malan, Mandelli, Marin, Matteoli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Messina, Milo, Munerato

Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Piccinelli, Piccoli

Razzi, Repetti, Rizzotti, Romani Paolo

Scavone, Sciascia, Scilipoti, Scoma, Serafini, Sibilia, Stefani, Stucchi

Tarquinio, Tosato, Tremonti

Volpi

Zanettin, Zin, Zizza, Zuffada.

Rispondono no i senatori:

Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Marinello, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Si astengono i senatori:

Airola

Barozzino, Bencini, Bertorotta, Blundo, Bocchino, Bottici, Buccarella

Campanella, Cappelletti, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi

De Cristofaro, De Petris, De Pin, Donno

Endrizzi

Fucksia

Gaetti, Gambaro, Giarrusso, Girotto

Lucidi

Mangili, Martelli, Marton, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Nugnes

Orellana

Paglini, Pepe, Petraglia, Petrocelli

Romani Maurizio, Rossi Maurizio Giuseppe

Santangelo, Scibona, Simeoni, Stefano

Taverna

Uras

Vacciano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 24.0.100, sulla reiezione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

70

Contrari

159

Astenuti

51

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione congiunta

dei disegni di legge nn. 1519e 1533 (ore 13,43)

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ritengo che ci debbano essere date spiegazioni più esaustive sulle modalità utilizzate nella gestione di questa votazione.

Sappiamo entrambi che nel Regolamento del Senato non è prevista, al contrario di quello della Camera, la votazione sulla fiducia per la reiezione di un emendamento. Prima abbiamo fatto riferimento alla Presidenza Fanfani del 1986, ma per trovare qualcosa di simile prima di quella data bisogna andare indietro agli anni Sessanta.

Ma va bene tutto, il Presidente è il dominus, come abbiamo visto in occasione della riforma costituzionale. Passi anche questa innovazione del Governo Renzi. Il Senato ha appena fatto una votazione che, a termini di Regolamento, è totalmente innovativa.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, sono state già espresse le valutazioni in merito e si è fatto richiamo ai precedenti.

La Giunta per il Regolamento, nel parere reso il 19 marzo 1984 e riportato in calce al Regolamento, ha chiarito che la questione di fiducia non instaura un dibattito a se stante ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine alla quale è stata posta.

Pertanto, poiché il Governo ha posto la questione di fiducia sulla reiezione dell'emendamento 24.0.100, oggetto del voto, la sua reiezione equivale a confermare la fiducia al Governo.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, non basta ricordare una nota della Giunta per il Regolamento: bisogna leggerla fino in fondo. Nella medesima nota del 1984 si parla di questione di fiducia posta «sull'approvazione» e non si esplicita che possa essere su una reiezione, come invece si fa nel Regolamento della Camera dei deputati.

Quello che secondo me è contestabile (politicamente lo è sicuramente) è che ci sono sì dei precedenti della sola Camera dei deputati (che rappresenta l'altro ramo del Parlamento, finché non sopprimeremo il Senato), un precedente che risale addirittura al 1967 (cioè al Governo Moro, che è antecedente alla stesura del nostro Regolamento che è 1971) e un precedente del 1986; ma un precedente mi sembra che non instauri la prassi.

Quando lei sottopone al voto l'emendamento e non la questione di fiducia appare chiarissimo che votando l'emendamento si è aggirata la richiesta di voto a scrutinio segreto che era stata avanzata. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nugnes). Alla fine abbiamo votato l'emendamento e lo abbiamo fatto in maniera esplicita. Per lo stesso motivo avevo chiesto che la semplice informativa del Presidente del Consiglio di ieri si potesse trasformare in «comunicazioni» perché ci potesse essere la possibilità di presentare un documento su cui esprimere la fiducia.

Mi sembra che in questo momento la maggioranza abbia il terrore delle votazioni, ancor più se segrete. (Applausi del senatore Candiani). Ne abbiamo dimostrazione almeno una o due volte al giorno in occasione del voto per l'elezione dei componenti della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura: fuori siamo tutti d'accordo, nel segreto dell'urna l'accordo si rompe. Evidentemente, quindi la maggioranza c'è solo sui giornali e non nell'urna.

Se il Governo ha il coraggio, faccia votare ogni tanto (e ne avrà l'occasione) con voto segreto. D'ora in poi o continueranno a porre questioni di fiducia o di richieste di votazioni segrete ce ne saranno ogni giorno! (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini).

PRESIDENTE. Presidente Calderoli, non entro nel merito politico della questione perché non mi compete in questa fase dei lavori. In seno alla Conferenza dei Capigruppo è già stata espressa anche dal presidente Grasso una serie di valutazioni.

In termini regolamentari ci potranno essere sedi dove eventualmente lei ha la possibilità di porre questioni per approfondirle, ai sensi dei precedenti o delle varie opinioni.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 25.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,48, è ripresa alle ore 14,13).

Procediamo con la votazione dell'articolo 25.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, reitero la richiesta precedentemente avanzata che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 26.

Propongo inoltre che venga accolto - ne rimarrà stupito lo stesso presentatore, senatore Candiani - l'ordine del giorno G26.100 e che venga invece accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G26.101.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice, incluso il richiamo allo stupore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.100, presentato dal senatore Candiani.

Invito nel frattempo gli Uffici a verificare che, oltre alle Commissioni permanenti, siano state sconvocate anche eventuali Commissioni bicamerali.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.101, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.104, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.105, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.106, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.107, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.108, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.109, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G26.101?

CANDIANI (LN-Aut). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G26.101 è accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 31 altri emendamenti oltre quello soppressivo 31.100, presentato dal senatore Candiani, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice sul disegno di legge n. 1533. Esprimo parere contrario sull'emendamento 32.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARDINALI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 34.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.100.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.100, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale congiunte.

SCAVONE (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (GAL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ogni anno ci ritroviamo ad occuparci della legge europea e della legge di delegazione europea; questo appuntamento ci dà la possibilità di adempiere ad un compito importante, quello di partecipare in questa maniera alla formazione della normativa europea e all'attuazione delle politiche europee. Si tratta di un compito importante e delicato, soprattutto quando si affrontano argomenti le cui ricadute a livello regionale registrano un'evidente sensibilità; alcuni esempi per tutti: le direttive comunitarie in materia di pesca o di etichettatura dei prodotti alimentari o il bubbone dell'immigrazione.

È un compito che ci investe di grande responsabilità, soprattutto in questo momento storico e geopolitico, in cui viene messo in discussione quasi il concetto stesso di appartenenza all'Unione; un momento caratterizzato dal tentativo sempre più evidente di svuotare le istituzioni parlamentari degli Stati membri delle loro prerogative e quasi della loro stessa ragion d'essere.

Dovremmo interrogarci pertanto se il nostro lavoro debba concretizzarsi in un mero recepimento delle direttive dell'Unione europea sia sotto il profilo di consentire al Governo il suddetto recepimento tramite propri decreti legislativi sia sotto il profilo di dettare norme di diretta attuazione della normativa dell'Unione. Questo mi preme dirlo perché la produzione di direttive europee, soggette all'obbligo del recepimento nei termini previsti è diventata talmente corposa da investire i settori più disparati, ma anche nevralgici della vita di un Paese, e molto spesso sia la legge di delegazione europea che quella europea non vengono esaminate con il giusto senso di responsabilità. Intendo più specificamente dire che, a mio parere, non vengono sufficientemente indagate le ricadute concrete, positive o negative, che ogni direttiva europea recepita nell'ordinamento nazionale poi determina nei territori.

Nel caso specifico, i due provvedimenti di cui ci occupiamo oggi e che sono stati preceduti per l'anno 2013 dall'approvazione della legge di delegazione europea n. 96 e della legge europea n. 97, rispondono ad una duplice esigenza, come ampiamente detto nel corso della discussione generale e come dallo stesso Governo affermato e cioè che le direttive europee emanate successivamente all'approvazione delle citate leggi contengono un termine obbligatorio di recepimento che non consente di attendere i tempi per il prossimo disegno di legge di delegazione europea relativo all'anno 2014; la seconda esigenza nasce dal fatto che ci troviamo nel pieno del semestre europeo a guida italiana e si avverte quindi la necessità che l'Italia riduca il più possibile le infrazioni a proprio carico dovute alla mancata attuazione di atti europei, una scelta estetica che forse un po' rischiamo di pagare.

Così, oggi ci troviamo davanti a provvedimenti estremamente vari e complessi, attinenti alle materie più disparate: si spazia dalle agenzie di rating del credito alla vigilanza sugli enti creditizi; dalle disposizioni sulla fornitura di servizi di media audiovisivi ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare; dalle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale a quelle riguardanti il sistema dell'IVA; dallo scambio di informazioni ed intelligence alle disposizioni relative ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. Mi fermo qui e queste sono solamente alcune delle materie contenute.

Ma al di là dell'atto dovuto di votare che stiamo per compiere, mi preme sottolineare che, proprio per la loro importanza, la legge di delegazione europea e la legge europea non devono essere considerate ineluttabilmente rituali, nel senso che da parte del legislatore italiano non deve esserci un atteggiamento cieco ed acritico di recepimento di norme comunitarie che magari possono andar bene per qualche Stato membro più forte ma forse un po' meno per l'Italia. Sento quindi l'esigenza di un approccio più informato a questo tipo di normative. Questa esigenza è di gran lunga più sentita se facciamo una carrellata su alcuni argomenti delicati presenti nell'odierna legge europea 2013, che riguardano la libera circolazione di persone, beni e servizi; le disposizioni in materia tributaria, la responsabilità dei magistrati (che ci ha visto chiamati addirittura ad un voto di fiducia al Governo), le disposizioni in materia di ambiente.

Ora, fermo restando che l'Italia è obbligata a conformarsi e che certamente non possiamo sostenere le sanzioni derivanti dall'ipotesi delle procedure di infrazione e che, anzi, dobbiamo certamente prevenire quelle ulteriori che potrebbero essere aperte a danno dell'Italia, non mi pare però superfluo sollevare in quest'Aula la necessità da parte nostra di un'analisi sempre più attenta per il futuro sulle ripercussioni che la normativa comunitaria avrà comunque sui nostri territori. Ritengo infatti, da esponente autonomista, che in epoca di globalizzazione ci sia l'enorme esigenza di tutelare in maniera sempre più significativa quelle specificità, quelle tradizioni, quei saperi, quelle tipicità, che tutte insieme formano l'identità di un territorio e di un popolo.

Allo stesso modo, come il nostro Gruppo ha già esternato in sede di discussione generale, a proposito delle disposizioni europee riguardanti l'immigrazione e i rimpatri, che il nostro Paese, e la Sicilia in particolare, vivono quotidianamente in maniera drammatica, c'è l'assoluta necessità di scelte vere, più efficaci, coraggiose e significativamente solidali. Bisogna che l'Europa comprenda che i confini dell'Italia, come pure quelli del sud dell'Europa in genere, non sono confini di singoli Stati, ma sono le frontiere dell'intera Unione e che il nostro Paese, la nostra Sicilia, stanno sostenendo un fardello che diventa ogni giorno più pesante, io direi insopportabile.

Il 23 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle politiche migratorie basata su tre punti: solidarietà e responsabilità fra gli Stati membri che devono condividere gli oneri migratori, accordi di cooperazione con i Paesi da cui partono i migranti e riallocazione dei richiedenti asilo nell'ambito dell'Unione europea. L'emergenza è, dunque, strutturale e - lo ripeto - non può gravare solo sull'Italia. Ricordo che il 18 ottobre del 2013 ha avuto inizio l'operazione Mare Nostrum, finalizzata a fronteggiare l'emergenza degli sbarchi dei clandestini sulle coste italiane, che non solo non ha risolto l'emergenza, ma anzi l'ha aggravata: non ha costituito un deterrente per le organizzazioni criminali che gestiscono i viaggi degli immigrati dall'Africa settentrionale verso l'Italia e ha invece fortemente incentivato la partenza dei migranti verso le nostre coste, i quali vengono spesso lasciati all'inizio del percorso, essendo gli scafisti certi che saranno raccolti. I profughi, dovremmo ricordarlo tutti, non sbarcano solamente nel nostro Paese ma anche nel continente europeo: oltre 117.000 sono stati gli sbarcati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno e quasi 85.000 solo in Sicilia. Esiste un diritto umanitario che ci impone solidarietà e accoglienza, ma esiste anche l'orgoglio di un Paese che, a questo punto, deve pretendere che l'Europa si impegni in maniera significativa.

Quindi, se vogliamo parlare di un importante passo avanti verso un maggior coinvolgimento del nostro Paese nel sistema Europa dobbiamo alzare questa soglia di attenzione e dobbiamo essere veramente protagonisti per il nostro Paese. Con questi distinguo, annunzio quindi il voto di astensione del Gruppo GAL. (Applausi dal Gruppo GAL).

ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole da parte del Gruppo Per l'Italia alla legge europea 2013-bis e alla legge di delegazione europea 2013, colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti della 14a Commissione, Politiche dell'Unione europea, e il Governo per il lavoro svolto e chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, non credo che mi arriverà il medesimo apprezzamento, perché il mio intervento verrà svolto.

PRESIDENTE. Siamo attrezzati anche per questa eventualità.

CANDIANI (LN-Aut). Grazie, signor Presidente.

Ci troviamo a concludere questo provvedimento di legge doppio, trattandosi della legge comunitaria e della legge di delegazione europea, con notevole ritardo. Lo abbiamo detto, lo abbiamo verificato e purtroppo ne abbiamo avuto conferma nel corso di questi ultimi giorni.

Trovo quanto meno scandaloso che ci si arrivi oggi, dopo aver mantenuto tale provvedimento altalenante nel calendario dell'Aula per quasi tre settimane. Questo significa una cosa molto semplice: che da una parte, ci sono gli annunci del Governo e quelli via Twitter del Presidente del Consiglio dei ministri e, dall'altra, la realtà dei fatti, che purtroppo ci dice che l'impegno politico della maggioranza è più rivolto al proprio interno, per trovare sofisticati equilibri che garantiscano questo o quell'interesse, piuttosto che a dare ai cittadini italiani una normativa congruente con un dettato europeo che qui - diciamolo - è sempre più stringente e lontano rispetto a quell'Europa dei popoli che invece dovrebbe ispirare uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea.

Anche e soprattutto di questo si tratta, infatti: signor sottosegretario Gozi, questa legge europea è stata maltrattata dal Governo e la comunitaria, dopo essere stata «spolpata», è giunta con notevole ritardo, come dimostra il fatto che porta ancora la firma del Governo Letta e del ministro Moavero, ultimo ministro delle politiche europee di quel Governo; successivamente, è stata depotenziata con emendamenti da parte del Governo, che hanno tolto ora un articolo ora un'altra parte, riassorbendoli via via, secondo la convenienza, in altri decreti-legge.

E qui emerge un'incongruenza: se questo è stato fatto per alcuni articoli, non è stato fatto per altri. Oggi abbiamo affrontato il tema della responsabilità civile dei magistrati con una superficialità scandalosa. Ricordiamolo: nel disegno di legge originario, quello presentato dal Governo Letta alla Camera dei deputati, l'Atto Camera n. 1864, era previsto l'articolo specifico che risolveva l'infrazione comunitaria sulla responsabilità civile dei magistrati. Successivamente, si è aggiunto l'emendamento presentato dal nostro collega deputato Pini e siamo arrivati fin qui in Senato, che ha la propria autonomia. Non ci sarebbe dispiaciuto interloquire con il Governo su questo tema né ci sarebbe dispiaciuta una proposta alternativa al nostro emendamento approvato alla Camera dei deputati da parte del Governo; invece quest'ultimo ha scelto una scorciatoia, quella paradossale del voto di fiducia su un singolo emendamento, che è un voto di sfiducia alla propria maggioranza: «Non mi posso fidare di voi, senatori della mia maggioranza» (Applausi del senatore Arrigoni) «e so che con il voto segreto mi impallinate» (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia), come sta avvenendo scandalosamente (e temo che ne avremo ancora prova purtroppo fra qualche ora), con il voto per la nomina dei componenti del CSM e della Corte costituzionale.

Dunque, signor Presidente, balza agli occhi questa differenza tra il mondo reale, quello che succede fuori, e quello che succede qua dentro. Aggiungo che questo mediatore di fantasie, il presidente del Consiglio dei ministri Renzi, continua a dare grandi prospettive ed illusioni al Paese: tutti vorremmo che quello che dice fosse cosa reale, ma purtroppo alle provocazioni, piuttosto che alle proposte, non seguono i fatti.

Riassumere una responsabilità civile dei magistrati all'interno di un futuro disegno di legge significa tenersi in tasca una clava da utilizzare nei confronti della magistratura a seconda della convenienza. Questo è quello che noi non vogliamo: i cittadini devono avere risposte certe e sicure in tema di ristoro del danno subito e i magistrati devono avere risposte certe e sicure da parte di un Governo legittimamente e democraticamente eletto - che non è questo - in termini di sicurezza e garanzia nell'operare, nell'operare nel diritto e nell'operare a tutela dei cittadini. Diversamente, questo diventa un argomento totalmente politico di pressione indebita nei confronti della magistratura a seconda della convenienza del Governo, e questo è quanto di peggio sta avvenendo. (Applausi della senatrice Fucksia). Noi, signor Presidente, abbiamo presentato emendamenti a questi progetti di legge, al contrario di altri Gruppi che si sono seduti supinamente ad ascoltare quello che il Governo ha ipnoticamente loro proposto.

Ebbene, credo sia ora di dire «basta» ad una politica europea di questo Paese che ci ha portato ad essere sostanzialmente supini, per l'atteggiamento chic di certa sinistra, che però neppure certa destra ha disdegnato negli anni, per cui tutto ciò che viene dall'Unione europea è necessariamente buona cosa da adottare e a cui piegare la normativa del Paese. Il risultato qual è? Il risultato è che, fatta 100 la base delle infrazioni comunitarie, il 20 per cento riguarda normativa europea non assorbita dal nostro ordinamento, ma ben l'80 per cento riguarda trasgressioni all'ordinamento europeo.

Questo significa che, una volta fatta la legge, in questo caso non vale la massima «trovato l'inganno», ma una volta che il Governo ha fatto la legge non può lavarsene le mani, perché poi c'è un mondo reale, composto da chi lavora in fabbrica, dagli imprenditori che investono il proprio capitale perdendolo, dai commercianti, dai singoli cittadini onesti che si trovano di fronte a un muro di burocrazia.

E allora certo che arriviamo, come dice il senatore Berger, al paradosso del tappino dell'olio d'oliva; certo che ci troviamo qui a discutere di normative europee come fossero l'asse portante su cui gira il mondo; invece si tratta semplicemente di non favorire le economie estranee al nostro Paese. Noi abbiamo chiesto a più riprese la tutela del made in Italy, la tutela di quello che di buono viene prodotto in questo Paese, invece ci troviamo a glissare sugli argomenti fondamentali di protezione dei nostri mercati. Non è protezionismo: significa difendere il lavoro della nostra gente, significa dare una prospettiva a coloro che vogliono impegnarsi in agricoltura o in impresa.

Signor Sottosegretario, nel mese di dicembre entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo, che eliminerà anche i vincoli riguardo all'etichettatura. Questa mattina in Commissione agricoltura abbiamo sentito il ministro Martina esprimere preoccupazione su questo tema. Lo abbiamo sollecitato in questa direzione e non perderemo di vista il tema, perché non si può ingannare la gente dicendo che quello che viene dall'Europa deve essere da noi preso a merito e ad esempio quando noi abbiamo degli ottimi esempi di capacità di produzione che non difendiamo. E ci chiediamo se non difenderli dipenda dal fatto di aver scambiato il mercato italiano, i prodotti italiani con il fatto che il Governo Renzi ha potuto appuntarsi una mostrina, avendo adesso fatto nominare la ministra Mogherini alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea delle politiche estere europee. Questo è lo «state sereni» che state dicendo al Paese.

Noi, caro Presidente, non stiamo affatto sereni, e lo diciamo al Governo: non state sereni, perché questa nuvola d'incenso di cui vi circondate, quest'illusione con cui cercate di far apparire la situazione reale molto meno drammatica di quello che è, viene svelata poi nei numeri dall'OCSE, viene svelata dai numeri dell'economia reale, che non si può imbastire in qualche maniera. Le risposte che occorrono sono risposte concrete, sono risposte che noi vogliamo legate ad un'Europa dei popoli, non ad un'Europa dei burocrati. Questo è quello che non avete ancora capito.

La nostra disponibilità e la nostra volontà di collaborare su queste materie c'è fino in fondo, ma occorre un salto di qualità, occorre passare da una semplice, automatica adozione di atteggiamenti burocratici a uno scatto di orgoglio. Noi vogliamo che l'Europa sia quella dei popoli, ma nel semestre europeo di presidenza italiana l'unica cosa che sa fare questo Governo è posticipare a dopo le ferie estive, quindi ad ora, dopo tre settimane, l'approvazione di un provvedimento che, ricordiamolo, recita nel titolo «legge europea 2013-bis» (quindi stiamo parlando ancora dell'anno scorso); e questo - ripeto - durante il semestre europeo di presidenza italiana.

No, Presidente, non ci siamo. Noi su questo disegno di legge non possiamo essere a favore. Non voteremo contro per senso di responsabilità anche nei confronti di quelle imprese che hanno bisogno di avere certezza sui diritti europei.

Abbiamo però ancora una speranza: che il Governo riesca a recuperare il senso di quest'Europa all'interno della legge europea 2014. Lo aspettiamo in Commissione, saremo guardinghi e non ci faremo ingannare, perché - ripeto - non basta un tweet per rasserenare il Paese: occorrono misure concrete. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia. Congratulazioni).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, è intento del Gruppo Misto-SEL votare a favore del provvedimento, nonostante tutto. Dico «nonostante tutto» con riferimento al passaggio, che purtroppo abbiamo dovuto fare, del voto di fiducia sulla nota questione della responsabilità civile dei magistrati, perché qualche volta bisogna accettare la sfida, bisogna avere fiducia in sé stessi, bisogna affrontare le questioni sapendo che esiste una maggioranza che pensa positivamente rispetto ad un esito, una maggioranza che peraltro si era manifestata in maniera molto chiara e trasparente all'interno della Commissione, che aveva deciso di sopprimere l'articolo recante la norma che era stata approvata con voto segreto alla Camera. Noi pensiamo che si sia sbagliato sui tempi e che questa responsabilità ricada prevalentemente sul Governo, forse non solo sull'attuale, e sul lavoro svolto dai Gruppi alla Camera.

Avevamo di fronte l'obbligo, che sentiamo tutti, di non sottoporre il Paese e le sue finanze ad un ulteriore peso dovuto alle procedure di infrazione in atto ed avevamo l'obbligo, assunto come onere da tutte le componenti interne all'Assemblea, di sciogliere i nodi con assoluta velocità per contribuire a ridurre il peso delle infrazioni che il nostro Paese subisce per il mancato recepimento delle disposizioni normative dell'Unione europea.

Noi voteremo con questo spirito, con lo spirito che abbiamo messo nella discussione di merito in Commissione, cercando di contribuire a migliorare e qualificare il provvedimento. Lo voteremo nonostante i nostri contributi non siano stati sempre accettati, anzi spesso siano stati rigettati. Lo voteremo perché sentiamo il dovere nei confronti del Paese, che si dichiara e che riteniamo debba essere coerentemente incardinato nell'ambito dell'Unione europea, di agire la propria partecipazione ai destini della Comunità in modo positivo, dando anche un esempio.

Lo faremo per questo e vorremmo che il Governo ne prendesse atto. Vorremmo fosse valorizzato il fatto che mai abbiamo manifestato alcuna posizione pregiudiziale di contrasto sotto il profilo esclusivamente ideologico, che lavoriamo nel merito e che, ogni volta che lavoriamo nel merito, lo facciamo con un sentimento di servizio nei confronti del Paese. Vorremmo si prendesse atto anche dell'opportunità che qualche buon suggerimento che abbiamo da dare non venga rigettato per atteggiamento pregiudiziale o - e mi rivolgo ai compagni del Partito Democratico - per una, non dico sudditanza perché mi sembra troppo, ma «sensibilità particolare» verso posizioni politiche che per il Partito Democratico non sono le più vicine e affini in termini di cultura politica, di tradizione politica, di agire politico e di manifestare questo agire politico. Questo lo vedremo, penso, in occasione dell'esame di uno dei provvedimenti calendarizzati e che dovremo esaminare prossimamente, soprattutto quello che tratterà le politiche del lavoro. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

GUALDANI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (NCD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, siamo giunti all'approvazione finale di due provvedimenti estremamente rilevanti, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo.

Mi preme sottolineare come grazie all'attività parlamentare questi provvedimenti siano stati migliorati. A tal proposito, signor Presidente, mi permetta di ringraziare la Presidenza della 14a Commissione, la relatrice e soprattutto il grande sforzo fatto dai colleghi in Commissione, evidenziando grande collaborazione e grande spirito di sacrificio.

Possiamo affermare che l'Italia stia a questo punto normalizzando la sua attività di recepimento di obblighi comunitari, che ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia.

Il disegno di legge di delegazione europea contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 17 direttive, su temi rilevanti quali l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; l'affidamento alle valutazioni delle agenzie di rating del credito; la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; l'attività di assicurazione e di riassicurazione.

In particolare, assume una rilevanza importante, per quanto accennato prima, il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.

Il disegno di legge europea 2013-bis in aggiunta interviene in numerose materie, fra cui: le borse di studio universitarie per il perfezionamento degli studi all'estero; l'immigrazione; la commercializzazione di condotti in plastica; incarichi di progettazione e altre materie molto impegnative. Numerose disposizioni operano, inoltre, in ambito fiscale e finanziario, per esempio in materia di imposte sul valore delle attività finanziarie all'estero e di riscossione coattiva dei dazi doganali e dell'IVA alle importazioni.

Le disposizioni che riguardano la materia ambientale intervengono in merito all'inquinamento acustico e al danno ambientale.

Anche nell'ambito del lavoro siamo intervenuti profondamente su alcune problematiche.

La norma di copertura, infine, incide sui consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura.

Proficuo è stato il lavoro svolto in Commissione da parte dei componenti. Alcune norme sono state soppresse o perché riprese in decreti-legge già convertiti dal Parlamento o perché saranno oggetto di una riforma di più ampio respiro nei prossimi mesi.

Vorrei concludere in sintesi, per non prendere tempo perché ho qui più di dieci pagine di intervento. Noi votiamo convintamente questo provvedimento. Infatti, signor Presidente, il Nuovo Centrodestra ha adottato una politica molto chiara: ha avuto un confronto diretto con le categorie di appartenenza e ha ricevuto suggerimenti. Noi, portando tali suggerimenti in Commissione e lavorando con grande entusiasmo, siamo riusciti a produrre interventi non di poco conto. Il nostro voto è quindi favorevole e ringrazio la Commissione per questo splendido lavoro. (Applausi dal Gruppo NCD e della senatrice Cardinali).

PRESIDENTE. Se ritiene, senatore, può consegnare il testo del suo intervento per la pubblicazione in allegato al Resoconto della seduta.

GUALDANI (NCD). Sì, grazie.

MOLINARI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, le leggi su cui si è discusso qualche settimana fa e per cui oggi si vota soddisfano, come sappiamo, ulteriori obblighi che derivano dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Il nostro senso di responsabilità - così come si è fatto alla Camera da parte del nostro Gruppo - è quello che ci porterà ad esprimere un voto favorevole. È un senso di responsabilità che dobbiamo solo ai nostri concittadini. Ma, nel contempo, non possiamo non informarli che non sarà sufficiente. Queste leggi, infatti, non bloccheranno tutte le procedure d'infrazione in corso che paghiamo con le tasse e con le risorse che sottraiamo ad altri impegni più importanti. Ci sono, come è stato ricordato, oltre 100 procedure di infrazione a carico dell'Italia, di cui ben 80 riguardano la sola violazione del diritto dell'Unione europea.

Tale senso di responsabilità - lo ribadisco - è quello che ci ha guidato a partecipare in Commissione alla modifica di alcune parti dei provvedimenti licenziati dalla Camera (e fortunatamente non siamo stati i soli), come l'eliminazione dell'articolo 30 del testo approvato dalla Camera, recante norme relative alla responsabilità civile diretta dei magistrati, introdotte in modo surrettizio perché non richieste, così come erano state costruite, da alcuna procedura d'infrazione e che erano più una rivalsa contro la magistratura che un modo per evitare le sanzioni.

Detto questo, il momento è utile, oltre che per manifestare la volontà del Gruppo, anche per discutere di Europa e del rapporto con essa. Fino ad oggi (e alcuni ne hanno fatto cenno in discussione generale) il Parlamento e i Governi non hanno partecipato adeguatamente al meccanismo (il famoso «trilogo») legislativo europeo, lamentandosi poi se si ritrovavano ad applicare regolamenti o direttive non proprio calibrati sulle esigenze della nostra Nazione. In questa partecipazione altri Paesi sono stati più bravi e (possiamo dirlo) più furbi di noi.

In una cosa, però, siete stati sempre bravi e furbi: ad utilizzare l'Europa surrettiziamente, attraverso il famoso diktat «ce lo chiede l'Europa», per imporre ai cittadini decisioni senza il passaggio democratico, almeno referendario, come nel caso dell'obbligo del pareggio di bilancio imposto in Costituzione nel famoso articolo 81. Si tratta di vincoli che sin dal nostro primo atto in questo Senato avevamo chiesto di rivedere. Richiesta che sembra ora trovare eco anche nel partito che guida questo Governo.

La nostra idea di Unione europea è diversa e non coincide con il comodo alibi che vi siete costruiti addossandole i fallimenti di una classe dirigente che ci ha praticamente portati al fallimento.

Se eravate veramente interessati a un'autentica integrazione politica (anche attraverso la scorciatoia di quella economica e monetaria), invece di versare lacrime di coccodrillo sui sacrifici fatti pagare agli italiani avreste dovuto impegnarvi a recepire, per esempio, la direttiva n. 36 del 2013 come a rendere effettivo il regolamento n. 575, riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi, i loro requisiti prudenziali e la loro vigilanza (comprensiva delle imprese di investimento).

Il recepimento della direttiva è scaduto lo scorso 31 dicembre e siamo stati messi in mora, ma voi lo scorso dicembre eravate impegnati a regalare definitivamente la Banca d'Italia ai privati, dopo le lacrime e sangue imposti agli italiani: altro che Europa! Se recepita, oltre che uscire dall'infrazione, quella direttiva ci avrebbe garantito migliori norme per la ripartizione di competenze fra le autorità di vigilanza interessate - Bankitalia e CONSOB - e coordinate con le norme di diritto societario. Ma eravate impegnati a costruire la «ghigliottina» per portare avanti i vostri veri obiettivi!

Cosi come nulla si è fatto per recepire, a livello comunitario quelle norme (previste nell'accordo di Basilea 3) relative ai requisiti patrimoniali delle banche. Norme che fissano a livelli più elevati i loro coefficienti patrimoniali ed introducono un nuovo schema internazionale per la liquidità, al fine di procedere ad un più generale riassetto della legislazione europea in materia.

Ma anche questo era in contraddizione con quanto stavate nel frattempo realizzando: favorire le banche, facendogli gentile omaggio di quello che rimaneva della sovranità monetaria italiana, appunto con la definitiva privatizzazione e svendita della Banca d'Italia e un ulteriore regalo di sette miliardi e mezzo.

Il regolamento di cui parliamo, oltre ad importanti aspetti sulla trasparenza, unico baluardo per le istituzioni democratiche, prevede l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello qualitativo di capitale - oltre che quantitativamente più elevato - che consenta di assorbire eventuali perdite, assicurando la continuità dell'operatività creditizia senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici: un aspetto tecnicamente importante per chi crede davvero nella stabilità del mercato finanziario quale risultante di quello degli Stati membri e che non fa ricadere le crisi bancarie, come è stato in Europa, sugli Stati sovrani (cioè sulla finanza pubblica che deve andare a soccorrere e a cui concorriamo tutti noi cittadini, quella finanza pubblica utilizzata invece finora per ripianare le perdite dovute alle speculazioni finanziarie dei banchieri.

E che dire del mai attuato reddito di cittadinanza? Erano altri gli auspici sotto i quali eravamo entrati in Europa, sacrificandoci anche in quella circostanza, con la famosa tassa per l'Europa: speravamo infatti che fosse la prosecuzione logica della cornice democratica delineata dai nostri Padri costituenti per il benessere del nostro popolo.

Occorre avere il coraggio, come noi facemmo sin dal nostro ingresso in questo Senato in occasione del Documento di economia e finanza del 2013, di dire chiaro e forte che i limiti fiscali e di bilancio pensati per un contesto economico che non conosceva recessione sono insostenibili e asimmetrici in un sistema che vede sostanzialmente impunito chi si arricchisce anche in tempo di crisi. La nostra visione d'Europa parla di popoli, di condivisione di sovranità e non della sua limitazione o cessione impostaci fino ad ora con le scelte della partecipazione dell'Italia.

Troppo comodo dire, per esempio, che i ritardi dipendono dalle riforme strutturali mancate (quando ci avete obbligato a votare e avete votato qui in Aula una riforma che va in tutt'altra direzione), facendo suonare questo nuovo mantra (dopo il famoso diktat «ce lo chiede l'Europa») come una sorta di peccato originale cui addebitare una ulteriore cessione di sovranità. L'ennesima! La definitiva!

Così non si costruisce l'Europa, la si distrugge !

Per ripartire, occorrerà non la visione aberrante proposta da una classe politica (la vostra) sempre oscillante tra promesse non realizzabili e marchette a vantaggio ora di una categoria, ora di un'altra, oppure di una lobby, ma una nuova visione fondata su una coesione sociale frutto di una generale partecipazione democratica, un nuovo patto fondativo, anche fra i popoli europei, che parli finalmente di redistribuzione della ricchezza e, quindi, di solidarietà perché nessuno in Europa deve essere lasciato indietro.

Invece ci ritroviamo a dover discutere di fiscal compact e di six pack, che costituiscono il frutto malato di chi pensa che siano i popoli europei a dover pagare gli errori delle loro classi dirigenti.

L'Unione europea non è un concetto da rispolverare secondo le occasioni e secondo le convenienze del momento: non è così. È un frutto amaro (per questo ci siamo presentati alle elezioni europee) che noi non vogliamo e non possiamo cogliere!

L'Europa ha bisogno dell'Italia per esistere. Ma l'Italia ha bisogno di questa Europa per sopravvivere? Ha bisogno di una moneta unica che ormai è diventata un cappio al collo, invece che una vera leva di coesione? Dobbiamo avere il coraggio di formularla questa domanda perché solo eviscerando i problemi possiamo sperare di trovare soluzioni condivise per superarli.

Dobbiamo e vogliamo sperare che il sogno dei vari De Gasperi, Schumann, De Gaulle, Spinelli, non sia stato vano, anche se nelle vostre mani si è trasformato in un incubo per il nostro popolo. Le risposte da dare, anche per le nubi di guerra che sono dietro l'uscio, non hanno più tempo. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).

LIUZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, appare singolare la circostanza offerta dai due disegni di legge in discussione costituita dall'assordante silenzio dell'opinione pubblica, e quindi dei mass media, riguardo i contenuti e le implicazioni di provvedimenti che segnano, essendo destinati ad avere un forte impatto, la vita delle istituzioni, delle imprese e del tessuto produttivo nazionale sulle famiglie ed i singoli cittadini.

Certamente non sarà qualche commento rintracciabile sulle pagine interne dei più importanti quotidiani a farmi mutare opinione sulla questione. Difatti, il Paese sembra poco interessato alle disposizioni circa gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea e dalla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti dell'Unione europea.

Eppure, in questi due provvedimenti c'è molta politica, ci sono scelte politiche. Eppure, in questi disegni di legge ci sono rimproveri e tirate d'orecchi al Governo italiano. Eppure, questi due atti comprovano gli onori e l'onere di far parte di un grande ideale, di grandi valori, di una imponente coalizione di Stati, di Nazioni, di comunità che si riconoscono in comuni radici e perseguono comuni finalità di mutua assistenza al servizio dei propri cittadini e della coesistenza mondiale.

Il Governo ha fatto poco, fa poco per sovvertire la denunciata apatia.

Ho riferito in fase di discussione generale, e lo ripeto oggi, che questa Camera fra la scorsa primavera e l'estate corrente si è vista costretta a dedicare preziose energie alla discussione della riforma del Senato, ma non ha impegnato grandi attenzioni ai disegni di legge europea e di delegazione europea che pure tanta importanza hanno ed avranno nella vita e nel quotidiano dei nostri concittadini.

Il semestre a guida italiana, signor Sottosegretario, avrebbe potuto costituire l'occasione per un impegnativo programma di informazione e sensibilizzazione sui grandi temi dell'Unione, sugli obblighi che a noi ne derivano e sull'orgoglio europeo che va sostenuto quotidianamente quasi alla stregua di una religione civile. Tanto sacra è la materia, tanto spirito cristiano si rileva nelle dichiarazioni a favore dell'uomo, a favore di una antropologia del vecchio Continente e per la promozione umana. Stiamo qui parlando, infatti, di recepimento e presa d'atto di onerose sanzioni inflitte al nostro Paese per aver infranto obblighi di non secondaria importanza nell'organizzazione della pubblica amministrazione verso le imprese, della responsabilità civile dei magistrati, della rappresentazione dello Stato come entità armonica di interessi legittimi. Parliamo del recepimento di numerose direttive e dell'applicazione dei trattati europei, ovvero stiamo intervenendo sulla carne viva e nell'anima della Nazione, fin nei gangli nevralgici delle funzioni che legittimano il patto costituzionale fra cittadini e fra questi e lo Stato.

Ma il dibattito sviluppatosi in quest'Aula - davvero ricco di osservazioni e mediato dai relatori Floris e Cardinali, con interessanti osservazioni e disponibilità d'animo - ha messo in evidenza una montagna di argomentazioni che contraddistinguono la complessità dei tempi che stiamo vivendo, dello spirito del tempo che c'è dato di vivere. Contribuire a modificare la percezione di una Europa non più matrigna, ma madre premurosa è segno dei tempi nuovi, interpretazione dei nuovi bisogni, recepimento dal basso dei fabbisogni. Collaborare - come in questa occasione - fra parti politiche avverse, in nome degli interessi generali e con il libero confronto, significa interpretare il diritto della Nazione a pretendere atteggiamenti vigili su tematiche che ci vincolano all'Unione.

Forza Italia è felice di collaborare per sanare le sanzioni, recepire direttive in agricoltura, nell'agroalimentare, nella pubblica istruzione, nelle politiche del lavoro e del welfare, nella ricerca e formazione, nei trasporti, nella tutela dell'ambiente e del territorio.

In alcuni casi saniamo, in altri ci mettiamo al passo con il tempo. Nel metterci al passo con il tempo, signori del Governo, abbiamo bisogno di cambiare modo di essere. Ciò significa impegnarsi di più per essere più presenti in Europa, mai più a rimorchio. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Che ne dite, signori del Governo, di tornare a promuovere uno stile tutto italiano di stare nell'Unione europea? Uno stile che vorremmo maggiormente segnato dalla nostra impronta, dalla nostra cultura, dall'impronta mediterranea che infatti, quando incontra gli stilemi e l'impalcato continentali, potrebbe farsi grazia europea, benessere delle Nazioni, economia improntata all'umanesimo e alla gaia scienza, all'inclusione, ma anche alla sicurezza e all'attuazione dei diritti fondamentali dei suoi cittadini nella democrazia.

Non può non leggersi in queste aspirazioni la necessità di assicurare una maggiore e più incisiva presenza dell'Europa a fianco dell'Italia nel regimentare i flussi degli immigrati. Frontex Plus - così come ha detto ieri il nostro capogruppo Romani - è in notevole ritardo. La Commissione europea continua a fare orecchie da mercante su un fenomeno epocale dalle dimensioni bibliche.

Molti, appena qualche anno fa, ironizzavano sulle "politiche del cucù", del fuori protocollo e delle relazioni amichevoli con i leader del vecchio Continente come Putin, ma nessuno può escludere oggi che quelle buone pratiche, inaugurate dal Governo Berlusconi, faticosamente elaborate, mettendoci, come oggi si dice, la faccia, consentirono all'Europa di segnare percorsi virtuosi e all'Italia di ottenere riconoscimenti internazionali utili alla sua stabilità e a meglio governare l'incipiente crisi che in seguito, con i Governi Monti, Letta, e oggi Renzi, avrebbe frenato pesantemente il cammino dello sviluppo. (Applausi della senatrice Bernini).

Forza Italia, in 14a Commissione, finestra del Senato sulle istituzioni comunitarie, ha avuto questo contegno, ha collaborato per la condivisione; non si è lasciata prendere dalla polemica sterile del contrasto e dell'appartenenza. Ha mostrato comprensione per le difficoltà di chi è chiamato a governare: è cultura liberale, riformatrice e popolare, la stessa a cui vorremo fosse informato il nostro ruolo in Commissione, nel Consiglio d'Europa, nel Parlamento europeo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Con questi sentimenti, a nome del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, preannuncio il voto favorevole ai disegni di legge in discussione. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Cardinali).

COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, negli ultimi nove mesi questo Parlamento si è trovato ripetutamente a dibattere su questioni che riguardano la partecipazione all'Unione europea: un ampio dibattito ha riguardato la preparazione del semestre di Presidenza italiana come l'elezione del Parlamento europeo. Oggi la pubblica opinione ci interpella e si interpella sulle questioni che riguardano la composizione e i programmi della Commissione europea.

In questo dibattito abbiamo sentito voci divergenti rispetto alla tradizione italiana, che è sempre stata ispirata ad un forte europeismo. Ultimamente l'idea di Europa è entrata in crisi e anche il dibattito che oggi abbiamo svolto su questa legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre e sulla legge europea 2013-bis ha risentito come un'eco della differenziazione che oggi si fa strada all'interno del Paese, perché viene meno la certezza che l'Europa, per come essa è rappresentata negli ultimi tempi, corrisponda veramente alle aspirazioni del popolo italiano. Non possiamo però fare a meno di notare che proprio coloro che hanno governato l'Europa o che hanno sostenuto i Governi europei che hanno governato l'Europa, che hanno fatto parte del Consiglio europeo o che hanno eletto la Commissione europea, sono quelli che oggi più di altri manifestano sentimenti antieuropei.

Le politiche che noi oggi andiamo a misurare e a verificare sono le politiche che sono state sostenute da quelle forze politiche che oggi si lamentano di come va l'Europa: con una mano hanno sostenuto questi Governi, hanno eletto la Commissione europea; con l'altra oggi ci chiedono di essere censori di quelle politiche. Non c'è chi non veda una contraddizione forte in questo atteggiamento, che per certi aspetti è inaccettabile, così come credo siano inaccettabili le critiche moralistiche che oggi queste forze politiche fanno, anche poc'anzi, all'interno del Parlamento.

Noi siamo convinti che esista un problema di deficit democratico all'interno dell'Unione europea, che ancora oggi è troppo comunità di Governi e non di popoli.

Per troppo tempo, e ancora oggi, abbiamo visto come il metodo intergovernativo ha preso il posto del metodo comunitario. La nostra aspirazione è che invece l'Europa parli con la voce del Parlamento europeo, con la voce dei Parlamenti nazionali, ai quali peraltro il Trattato di Lisbona riconosce un importante ruolo di interlocuzione nei confronti delle istituzioni europee. Per questo motivo, poche settimane fa abbiamo votato una riforma che spinge il Senato ad essere un punto di raccordo tra le istituzioni europee e quelle nazionali (gli enti locali, le autonomie territoriali).

Come possono oggi quelli che hanno votato contro la riforma del Senato venirci a parlare di Europa dei popoli? Noi abbiamo proposto l'Europa dei popoli, non la Lega. (Commenti dal Gruppo LN-Aut). La Lega, quando si è trattato di mettere sul piatto un voto a favore di una partecipazione diretta del Parlamento alle istituzioni europee, si è ritirata e ha votato contro. Pertanto oggi, senatore Candiani, non accettiamo nessuna lezione da parte vostra, come non la accettiamo da parte di chi ha sostenuto delle politiche economiche che oggi mettono in ginocchio Paesi come l'Italia, la Grecia e la Spagna; da parte di Paesi che oggi sostengono una Commissione europea che cerca di commissariare il commissario Moscovici, proponendo supercommissari che avrebbero un potere di veto sulle future politiche, che invece il Governo italiano ha giustamente chiesto venissero poste prima della scelta dei commissari.

Noi siamo legati a un Patto di stabilità e crescita; chiediamo che vengano rispettati i trattati. L'Italia ha sempre rispettato i trattati, a differenza dei Paesi che oggi vengono a farci la morale. Noi chiediamo il rispetto di questi trattati e che la Commissione europea si impegni e sia garante del loro rispetto. Va bene la stabilità, ma soprattutto ci deve essere un impegno a favore della crescita europea.

In questo contesto oggi approviamo i disegni di legge europea e di delegazione europea, che contengono molti argomenti e temi, alcuni dei quali certamente controversi. Io mi rammarico del fatto che, ad esempio, ci siano ancora dei punti particolarmente difficili da risolvere, come quello delle bevande a base di succo di frutta oggi in discussione. È evidente che dobbiamo trovare una strada perché questi temi non siano un punto di divisione. A mio avviso, sulla questione delle bevande a base di succo di frutta c'è stato un punto di avanzamento molto importante rispetto al testo approvato dalla Camera: sono stati concessi tempi più lunghi ai produttori, anche se ci sono delle preoccupazioni per cercare di tener conto delle esigenze che giustamente sono state messe in risalto. Noi tuttavia non dobbiamo buttar via il bambino con l'acqua sporca; ci possono essere dei punti che probabilmente saranno ancora migliorati alla Camera, dove i disegni di legge in esame dovranno tornare per essere nuovamente esaminati.

Ciò mette in evidenza anche il problema del tempo che viene impegnato nel processo legislativo per dare attuazione agli obblighi di appartenenza all'Unione europea. Un anno per dare attuazione a un provvedimento di legge che ha iniziato il suo percorso più di un anno fa evidentemente è troppo; in questa sede dobbiamo dare atto però al Governo di aver fatto tutto quello che era possibile per cercare di dare attuazione piena alla legge n. 234 del 2012. Oggi il Governo sicuramente ha dato, più di ogni altro, impulso all'attuazione di questo provvedimento. È stato realizzato il coordinamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); tra tutti i Ministeri coinvolti da un provvedimento di legge c'è una verifica della compliance con le norme europee. La stessa cosa dovremmo farla, forse in maniera ancora più efficace, all'interno del Parlamento nazionale. Questo, infatti, è il secondo pistone di un motore che, lui soltanto, può consentire all'Italia di essere pienamente consapevole delle esigenze di una partecipazione attiva, da protagonista all'interno dell'Unione europea.

Pertanto, con la consapevolezza che oggi siamo impegnati a testa alta a far valere gli interessi nazionali e l'idea, il sogno, di un'Unione europea alta, con la consapevolezza che dobbiamo cercare di ridurre il numero delle infrazioni e che, in questo senso, è opportuno che vengano al più presto approvati al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea, perché alla fine dell'anno si possa arrivare ad una riduzione significativa delle procedure d'infrazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico ai provvedimenti in esame. (Applausi dal Gruppo PD).

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. Bravo!

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, io condivido il senso di responsabilità messo in evidenza dal mio Gruppo, ma nello stesso tempo non intendo avallare con un voto favorevole un testo che non ha risolto i problemi che dovevamo risolvere e, soprattutto, non intendo avallare le bugie con cui ci presenteremo in Europa.

Noi, infatti, ci presentiamo mentendo e sapendo di farlo. Due giorni fa è stato il primo giorno di scuola per milioni di studenti italiani. Da piccoli, lo ricorderete tutti, ci hanno insegnato - almeno a me lo hanno fatto - che non bisognava mai dire le bugie, perché se poi uno veniva sbugiardato non sarebbe stato più creduto per il futuro. Io a questo principio sono rimasta in qualche modo ancorata, quindi ringrazio l'impegno di qualche singola persona, ma non posso approvare un provvedimento del genere. Proclamo dunque il mio voto di astensione. Io penso che noi abbiamo esaurito il nostro credito di menzogne davanti all'Europa; qui dovevamo compiere un atto di responsabilità e di impegno. Non ho visto invece grondare sudore; si poteva fare molto di più, secondo me. Mi sento umiliata di trovarmi contro questo muro di gomma, soprattutto di fronte a soluzioni che sono state presentate e non sono state ascoltate.

Vorrei ricordare un attimo il famoso principio del rasoio di Occam, il filosofo francescano vissuto nel XIV secolo. Tale principio, ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno nella sua forma più immediata, suggerisce l'inutilità di formulare più ipotesi di quelle che siano strettamente necessarie per spiegare un dato fenomeno, quando quelle iniziali siano sufficienti. Sono tre le regole principali: non moltiplicare gli elementi più del necessario; non considerare la pluralità se non è necessario; è inutile fare con più ciò che si può fare con meno. In altri termini, non c'è motivo alcuno per complicare ciò che è semplice; all'interno di un ragionamento o di una dimostrazione vanno invece ricercate la semplicità e la sinteticità.

E noi come abbiamo risolto? Abbiamo risolto rinviando alla prossima direttiva europea. Quindi confermo il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1519.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1533.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

243

Senatori votanti

242

Maggioranza

122

Favorevoli

214

Contrari

1

Astenuti

27

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ricordo ai colleghi che alle 16,15 è convocato il Parlamento in seduta comune.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, la scuola deve essere un luogo di inclusione e non di esclusione, un luogo di educazione e di apprendimento, di crescita individuale e collettiva.

Noi del Movimento 5 Stelle ci auguriamo che non si ripetano più casi come quello che si è verificato in questi giorni a Pisa, dove la madre di uno studente disabile è dovuta ricorrere in giudizio per vedere riconosciuto il rispetto della legge n. 67 del 2006, che promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone disabili. (Brusio).

Signor Presidente, c'è molta confusione.

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, sa che c'è sempre il rischio in questi interventi.

Invito i colleghi che devono allontanarsi a farlo con poco rumore. Lei però deve avere la pazienza di resistere, senatrice Paglini; purtroppo questo è normale.

PAGLINI (M5S). Questo è un tema molto sentito, signor Presidente. È stata necessaria una sentenza del tribunale di Pisa, pronunciata il 4 settembre dal giudice Polidori, per ordinare la cessazione della condotta discriminatoria e consentire l'immediata iscrizione di uno studente affetto da disabilità in un istituto ad indirizzo musicale.

L'uomo costruisce la propria identità attraverso il rapporto con l'altro e la scuola è il luogo privilegiato di inclusione e di incontro. La mancata tutela delle diversità è la cultura dell'esclusione, che porta a discriminare e ad annullare socialmente la persona con diversa abilità.

Una società che vuole crescere nei diritti e nel rispetto dei più deboli, deve essere necessariamente una società pronta ad accogliere e non a respingere. (Brusio. Richiami del Presidente). Probabilmente non interessa molto la cosa.

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, come lei sa, questo può accadere durante gli interventi di fine seduta. È una facoltà che viene concessa, ma c'è questo rischio.

PAGLINI (M5S). Mi dispiace, specialmente per tutte quelle persone che hanno questo genere di problema.

L'emancipazione del disabile verso una normale integrazione nella comunità deve compiersi anche attraverso l'inclusione scolastica. Purtroppo, quanto accaduto a Pisa, ci dimostra che siamo ancora ben lontani dal considerare l'handicap come occasione di confronto e crescita. L'obiettivo vincente sarebbe quello di riuscire ad eliminare tutti quegli ostacoli che la burocrazia scolastica e la miopia di alcuni dirigenti pongono davanti alla disabilità.

Dal principio di non discriminazione sancito dall'articolo 13 del Trattato di Amsterdam può e deve derivare una politica attenta a valorizzare, nel concreto, la disabilità come risorsa umana, morale, sociale, economica e culturale. Alla giusta e doverosa tutela dei diritti, primo fra tutti il diritto all'istruzione, si deve affiancare un concreto pacchetto di iniziative volte a garantire la libertà di vita e socializzazione del disabile.

Il Movimento 5 Stelle è come sempre al fianco del cittadino e specialmente delle persone più deboli e fragili. Proprio per questo, in data 16 settembre, ho presentato un'interrogazione affinché il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verifichi l'effettivo rispetto della tutela al diritto allo studio nel riguardi degli studenti disabili in tutto il territorio nazionale. (Applausi dal Gruppo M5S).

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, com'è noto siamo nell'imminenza delle votazioni per il rinnovo dei Presidenti e dei membri dei Consigli provinciali provvisori. Per la prima volta, credo, invece di un voto diretto dei cittadini saremo di fronte a un voto di secondo grado, ma per esercitare questo voto di secondo grado i consiglieri comunali sono stati divisi per fasce di importanza dei Comuni e quindi ci sarà un voto ponderato. Faccio l'esempio della mia Provincia, Modena, ma il discorso vale per tutte le Province. In queste fasce di Comuni i 103 elettori dei dieci Comuni più piccoli voteranno nel loro seggio e, allo stesso modo, voteranno 111 elettori in fascia 2, 128 elettori in fascia 3, 221 elettori in fascia 4 e 100 elettori in fascia 5 e ognuno avrà il suo colore di riferimento. Diversamente, nel capoluogo, Modena, che ha 33 consiglieri comunali e porta 180.000 voti (quindi il 25 per cento) questi 33 consiglieri, votando in un unico seggio, avranno il voto riconoscibile. È infatti evidente che quel seggio determinerà l'elezione: sono voti pesanti e c'è la preferenza. È chiaro che votando in 33 ognuno di questi ha il voto matematicamente controllato e controllabile. Già sul territorio sono avvenuti episodi di persone che si sono ritirate, avendo avuto conoscenza che i voti che magari speravano di ricevere da quelli del capoluogo (che sono voti pesanti), purtroppo, con l'evidente riconoscibilità, sarebbero stati obbligatoriamente attribuiti a chi controlla.

Farò presente questo discorso al Ministero dell'interno, ma anche ai colleghi, perché avvicinandosi altre elezioni di secondo grado, magari un domani quelle dei senatori, è evidente che le tecniche di voto diventano importantissime, soprattutto se viene messa in discussione la segretezza del voto.

Allora credo che il Ministero dell'interno possa ancora intervenire, ad esempio sostenendo la tesi che i consiglieri del capoluogo o quelli comunque di un Comune talmente grande che fa fascia da solo e che è determinante per l'elezione, invece di disporre di una scheda possano avere più schede omologate allo stesso numero di voti che portano quelli della fascia inferiore, e che vadano a votare in un seggio dove invece di 30 ci saranno 200 persone e quindi il loro voto, né per il colore della scheda, né per il piazzamento dei voti, possa essere riconoscibile. Alla possibile obiezione se i consiglieri del capoluogo possano avere i loro 10.000 voti divisi in cinque schede da 2.000 o da 3.000, come nella fascia inferiore, io rispondo di sì. Trattandosi infatti di un voto di secondo grado, chi mi obbliga ad apporre i voti che rappresento in una sola lista e a non dividerli tra più liste, se voglio?

Segnalo questo problema, che nascerà nelle votazioni che si avranno di qui a pochi giorni o a poche settimane, perché credo che il principio della segretezza del voto, soprattutto in una votazione di secondo grado, sia da tutelare assolutamente. Non vorrei che tali elezioni venissero inquinate dal fatto che, tra centinaia e centinaia di votanti, i pochi che rappresentano le città più grandi non solo determineranno le elezioni con le preferenze dei loro colleghi e dei Presidenti della Provincia, ma lo faranno in maniera identificabile.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 18 settembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 settembre 2014, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 15,31).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (1519)

ORDINE DEL GIORNO

G100

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            l'Unione europea ha senz'altro contribuito a migliorare le condizioni dei lavoratori, basti pensare alla libera circolazione, al diritto al soggiorno, alla parità di trattamento e prestazioni, alla sicurezza del lavoratore e sui luoghi dì lavoro, eccetera;

            norme sulla «concorrenza», in termini di servizi a costi più basi, e sula «trasparenza dei contratti» sono tese a garantire una migliore qualità della vita del lavoratore e dei suoi familiari;

            un punto cruciale, tuttavia, della legislazione europea per tutti i lavoratori è il diritto a pensione nonostante la legislazione vigente sia finalizzata ad impedire che i cittadini perdano il diritto alla pensione maturata di cui godrebbero se avessero vissuto e lavorato tutta la vita in un solo Stato membro;

            in realtà tale problematica investe non soltanto il cittadino italiano che presta attività in diversi Stati membri, bensì anche colui che, pur lavorando sempre e solo in Italia, per flessibilità contrattuale si ritrova versamenti contributivi in diversi enti e/o gestioni previdenziali;

            la ricongiunzione, tuttavia, pur non richiedendo alcun periodo minimo di contribuzione è a titolo oneroso con cifre da pagare esorbitanti che spesso inducono il lavoratore a rinunciare ai periodi assicurativi maturati,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere - a livello nazionale ed europeo - una sorta di meccanismo automatico di ricongiunzione/totalizzazione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diverse gestioni previdenziali nazionali ovvero nei diversi Stati membri, tale che la posizione contributiva del lavoratore segua lo stesso da Ente ad Ente ossia da Stato membro a Stato membro durante tutta l'attività lavorativa, senza alcun onere per il lavoratore, trattandosi di un diritto del lavoratore a percepire in termini pensionistici le somme accantonate durante l'arco della sua vita lavorativa.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

    2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

    4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Allegato A (articolo 1, commi 1 e 3)

        2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);

        2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

        2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);

        2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);

        2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

        2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

        2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

        2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

        2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

        2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

        2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

        2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

        2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

        2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

        2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

        2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

        2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

        2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

        2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016)

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

CANDIANI

Respinto

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: «2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);».

1.2

CANDIANI

Respinto

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: «2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);».

G1.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 20 13/32/UE recante disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del 1º dicembre 2005 (la c.d. direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo 25/2008,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché venga prevista la possibilità di adottare procedure diversificate per l'esame delle domande di asilo.

G1.101

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/32/UE recante disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del 1º dicembre 2005 (la c.d. direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo 25/2008;

            la direttiva 2005/85/UE prevedeva una procedura semplificata di esame delle domande se i richiedenti provenivano da un paese di origine sicuro;

            la direttiva dava la facoltà agli Stati membri di utilizzare o meno tale procedura. Il nostro Paese nel recepimento della direttiva 2005/85/UE non ha esercitato tale facoltà;

            la direttiva 2013/32/UE all'articolo 31 paragrafo 8 ripropone, con alcune modifiche, tale facoltà ovvero che gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata in determinati casi;

            la lettera b) dell'articolo 31 paragrafo 8 della direttiva prevede che la procedura accelerata sia applicata qualora «il richiedente provenga da un paese di origine sicuro a norma della direttiva»;

            a livello nazionale, non esiste come negli altri paesi europei un sistema di informazione, una banca dati continuamente aggiornata sui paesi di origine o di transito accessibile a tutti i componenti della Commissione, anche per verificare se sussistono i requisiti per il riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale;

            in alcuni paesi europei è compito dei Ministeri, in collegamento con i consolati e le ambasciate locali, provvedere ad un sistema informativo sempre aggiornato,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché venga esercitata tale facoltà prevista ancora nella direttiva 2013/32/UE stilando un elenco dei paesi di origine sicuro al fine di poter accelerare le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale in linea con l'articolo 31 paragrafo 8 della direttiva.

G1.102

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda, una volta ottenuta la protezione internazionale, che si svolgano azioni di controllo sul continuativo possesso dei requisiti.

G1.103

CANDIANI

Respinto

Il Senato"

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 9 paragrafo 9 della suddetta direttiva prevede misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 9 paragrafo 9 della direttiva.

G1.104

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 17 paragrafo 3 della suddetta direttiva prevede misure che subordino la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e di assistenza sanitaria, o di parte di esse,

            alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 17 paragrafo 3 della direttiva.

G1.105

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 17 paragrafo 4 della suddetta direttiva prevede misure che obblighino i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse o siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo nonché prevedere misure affinché il richiedente rimborsi in modo integrale o parziale le spese sostenute dallo Stato, qualora emerga che esso disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 17 paragrafo 4 della direttiva.

G1.106

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - IÌ semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 20 paragrafo 1 della suddetta direttiva prevede, in casi eccezionali debitamente motivati, la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente si trovi in uno dei seguenti casi: 1) lasci il luogo di residente determinato dall'autorità competente senza dame debita informazione, oppure, ove richiesto, senza permesso; 2) contravvenga all'obbligo di presentarsi all'autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'esame della domanda; 3) abbia presentato una domanda reiterata,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 20 paragrafo 1 della direttiva.

G1.107

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 20 13/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 20 paragrafo 2 della suddetta direttiva prevede la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando viene accertato che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato domanda di protezione internazionale non appena possibile dopo il suo arrivo,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 20 13/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 20 paragrafo 2 della direttiva.

G1.108

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 20 13/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 20 paragrafo 4 della suddetta direttiva prevede sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 20 paragrafo 4 della direttiva.

G1.109

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            nell'allegato B del presente disegno di legge è contenuta la direttiva 2013/33/UE cosiddetta nuova direttiva accoglienza recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva sostituisce la precedente direttiva che era stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 140 del 2005;

            la suddetta direttiva disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o ne hanno fatto richiesta;

            l'articolo 26 paragrafo 3 della suddetta direttiva dispone che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se l'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia,

        impegna il Governoad adottare le opportune iniziative affinché nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE sia prevista una disposizione che preveda in modo puntuale quanto previsto dall'articolo 26 paragrafo 1 della direttiva.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

    1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE)

    1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

        b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

        c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

        d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

        e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

        f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presìdi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1º settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

        g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

        h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

        i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

        1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

            1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

                1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

                1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

                1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

                1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

        2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;

        3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);

        4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;

        l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

        1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

        2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

        m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):

        1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

        2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

        3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

        4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

        5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

        n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

        o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;

        p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n), nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

        q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «senza previa deliberazione del» con le seguenti: «d'intesa con il».

3.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «senza previa deliberazione del» con le seguenti: «con parere non vincolante del».

3.3

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.3

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Autorità bancaria europea» aggiungere le seguenti: «e dei criteri di funzionamento del Meccanismo di Vigilanza Unico ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1024/2013 al fine di garantire un rigoroso rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace sul sistema bancario nazionale ed europeo».

G3.3 (già em. 3.3)

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre»

        premesso che:

            l'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

            il prossimo 4 novembre 2014 entrerà a regime il Meccanismo di Vigilanza unico in cui la Banca centrale europea assumerà nuovi compiti e prerogative in materia di vigilanza ai sensi Regolamento (Ue) 1024/2013,

        impegna il Governo nel futuro decreto legislativo di recepimento della direttiva in oggetto a tenere conto anche dei criteri e principi contenuti nel Regolamento (Ue) 1024/2013 al fine di garantire un rigoroso rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace sul sistema bancario nazionale ed europeo.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

3.4

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un interesse» con le seguenti: «qualsiasi interesse».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito)

    1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/ 41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

        b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;

        c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.

    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

4.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al fine di ridurre» aggiungere le seguenti: «al minimo».

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

        b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

        c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

        d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;

        e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

        f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

    2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

    3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

        a) prevedere che:

        1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121;

        2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazioni e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;

        3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

        b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

        c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;

        d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

        e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti;

        f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

        g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;

        h) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

        i) prevedere che, quando le informazioni o l'intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;

        l) prevedere che, nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera i).

    4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.1

All'articolo 6, comma 3, lettera a), numero 1, dopo le parole: «della legge 1º aprile 1981, n. 121» sono aggiunte le seguenti: «e la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011».

G6.1 (già em. 6.1)

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

Respinto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 -, secondo semestre»

        premesso che:

            l'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

            sebbene l'attuazione della normativa comunitaria riguardi le sole forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121/1981, va di certo specificato che i doveri di informazione sono estesi anche agli organismi investigativi specializzati nel contrasto della criminalità organizzata, come la Direzione Investigativa Antimafia (D.l.A.), visto che ai sensi dell'articolo 2 della Decisione oggetto di recepimento alle lettere c) e d) si specifica che lo scambio di informazioni riguarda anche la materia di intelligence «criminale»;

        impegna il Governo,

            in sede di attuazione della delega a prevedere che anche la DIA partecipi allo scambio di informazioni riguardante l'intelligence criminale per un maggiore contrasto alla criminalità organizzata transfrontaliera.

6.3

CANDIANI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) escludere che le informazioni d'intelligence raccolte all'estero all'insaputa di colui o coloro cui si riferiscono possano essere prodotte come prova nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso sul territorio della Repubblica».

6.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) prevedere la possibilità che il Governo possa in ogni caso esercitare la facoltà di opporsi alla trasmissione di un'informazione richiesta da altro Stato membro dell'Unione Europea qualora ciò possa risultare inopportuno per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale della Repubblica».

6.4

CANDIANI

Respinto

Nel comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) prevedere l'obbligo a carico del Governo di inviare entro il 31 luglio di ogni anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato una dettagliata relazione concernente i flussi di informazioni scambiati sulla base della decisione quadro».

G6.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            sostenendo l'azione di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle innovazioni intervenute a livello comunitario di cui il disegno di legge di delegazione europea 2013 è espressione;

            rilevando tuttavia, come non di rado si nascondano nelle pieghe delle normative europee di recente emanazione elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della Repubblica;

            evidenziando in questo contesto, la circostanza che lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence dei Paesi dell'Unione europea, di cui alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, seppur utile alla prevenzione dei reati terroristici e della grande criminalità organizzata, può anche essere sfruttata da alcuni Stati amici ed alleati per carpire dati ed elementi di situazione «sensibili» dal punto di vista della sicurezza della Repubblica, ad esempio concernenti imprese nazionali di carattere strategico per il sistema-Paese,

        impegna il Governo a prevedere l'introduzione a breve termine di norme che contemplino la facoltà di opporsi alla trasmissione di un'informazione richiesta da altro Stato membro dell'Unione europea, qualora ciò possa risultare inopportuno per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale della Repubblica, e ad inviare al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato entro il 31 luglio di ogni anno una dettagliata relazione concernente i flussi di informazioni scambiati sulla base della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 20 luglio 2019, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

    2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

    3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che regolano la protezione sussidiaria e la protezione temporanea».

7.4

FATTORI, MOLINARI, DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G7.4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Nell'esercizio della sua delega legislativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) prevedere per lo straniero o apolide beneficiario del diritto d'asilo - con particolare attenzione se minore non accompagnato o persona vulnerabile, ai suoi familiari o parenti - il rilascio di un permesso di soggiorno triennale che consenta la libera circolazione sul territorio nazionale, un documento di viaggio annuale per gli spostamenti al di fuori dell'Italia e il riconoscimento di una condizione giuridica non discriminatoria rispetto al cittadino italiano, per quanto attiene l'accesso al lavoro e allo studio, l'iscrizione agli albi professionali, la formazione professionale, l'assistenza sociale e sanitaria;

            b) riconoscere per il richiedente, durante l'intera procedura, la garanzia di essere assistito da personale qualificato del suo stesso sesso;

            c) prevedere che la domanda di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate nelle ambasciate e nei consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo così la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero».

G7.4 (già em. 7.4)

FATTORI, MOLINARI, DONNO

V. testo 2

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre»,

        premesso che:

            l'articolo 7 reca Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea;

                sono diversi i disegni di legge presentati in Parlamento che affrontano questa importante quanto mai urgente tematica che necessità di una normativa chiara e unitaria;

                in armonia con il diritto europeo è necessario nell'attuazione della delega prestare particolare attenzione ai migranti più vulnerabili come i minori non accompagnati, gli anziani, le donne e i malati e garantire a loro tutti trattamenti non discriminatori con condizioni giuridiche pari a quelle dei cittadini italiani per accesso al lavoro e allo studio e all'assistenza sociale e sanitaria;

                inoltre è bene velocizzare le procedure di richiesta di asilo, protezione temporanea e internazionale permettendo la presentazione delle relative domande nei consolati e nelle ambasciate italiane dello stato di origine,

        impegna il Governo:

            a tenere conto nell'esercizio di delega anche del contenuto dei disegni di legge depositati in Parlamento al fine di recepire le istanze parlamentari sul tema;

            a garantire trattamenti non discriminatori e prevedere forme rafforzate di tutela per i minori, anziani, malati e donne con la possibilità di essere assistito da personale qualificato dello stesso sesso;

            a prevedere che la domanda di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate dalle ambasciate e dai consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo casi la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero.

G7.4 (testo 2)

FATTORI, MOLINARI, DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre»,

        premesso che:

            l'articolo 7 reca Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea;

                sono diversi i disegni di legge presentati in Parlamento che affrontano questa importante quanto mai urgente tematica che necessità di una normativa chiara e unitaria;

                in armonia con il diritto europeo è necessario nell'attuazione della delega prestare particolare attenzione ai migranti più vulnerabili come i minori non accompagnati, gli anziani, le donne e i malati e garantire a loro tutti trattamenti non discriminatori con condizioni giuridiche pari a quelle dei cittadini italiani per accesso al lavoro e allo studio e all'assistenza sociale e sanitaria;

                inoltre è bene velocizzare le procedure di richiesta di asilo, protezione temporanea e internazionale permettendo la presentazione delle relative domande nei consolati e nelle ambasciate italiane dello stato di origine,

        impegna il Governo:

            a tenere conto nell'esercizio di delega anche del contenuto dei disegni di legge depositati in Parlamento al fine di recepire le istanze parlamentari sul tema;

            a garantire trattamenti non discriminatori e prevedere forme rafforzate di tutela per i minori, anziani, malati e donne con la possibilità di essere assistito da personale qualificato dello stesso sesso;

            a valutare l'opportunità di impegnarsi nelle sedi europee per prevedere che le domande di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri dell'Unione europea presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo casi la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero.

________________

(*) Accolto dal Governo

G7.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            l'articolo 7 delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione internazionale e di protezione temporanea;

            è necessario chiarire che il diritto d'asilo, secondo il dettato costituzionale (articolo 10, comma 3), è un diritto costituzionale soggettivo perfetto, azionabile immediatamente al solo verificarsi del presupposto negativo del mancato godimento dei diritti di libertà democratica nel paese di provenienza dello straniero, diverso dallo status di rifugiato di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 riconosciuto a chiunque nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;

            vi è una tendenza del legislatore a trattare in modo omogeneo situazioni soggettive ontologicamente diverse tra loro, quali quelle del richiedente asilo, protezione internazionale o altre misure di protezione umanitaria, anche in forza di una giurisprudenza civile e amministrativa non sempre ferma e chiara nella definizione dei contorni delle figure giuridiche coinvolte;

            questo comporta un livellamento delle tutele che appare del tutto incoerente rispetto ai presupposti fondanti degli status,

        impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate nell'articolo 7 al fine di adottare iniziative legislative volte disciplinare prima il diritto di asilo e successivamente procedere all'emanazione di un testo unico, in quanto è necessario, in assenza di una apposita legge interna, regolamentare prima la materia del diritto di asilo, essenzialmente tramite una procedura ordinaria di esame parlamentare, essendo questo un diritto costituzionalmente garantito differente dal presupposto di matrice internazionale previsto per il rifugiato.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori)

    1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

        b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

8.2

CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «dipendenze» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze anche non esclusive del professionista».

8.1

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze ovvero liberi professionisti che rispondono esclusivamente al professionista».

8.3

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze del professionista».

8.6

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e siano nominate a seguito di una procedura trasparente».

8.4

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «collegiale» inserire le seguenti: «e comunque non superiore a quattro».

8.5

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «collegiale» inserire le seguenti: «di due membri».

8.7

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «trasparente» inserire le seguenti: «e chiara».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) eg), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonchè secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

        a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

        b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

        c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

        d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

        e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

        f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

        g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

        h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

        i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

        l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

        m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

        n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

        1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

        2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

        3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;

        4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);

        5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

        6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

        o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);

        p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

        1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

        2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;

        3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

        4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso;

        q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

        r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

        1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

        2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

        3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

        4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

        5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;

        s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

        t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);

        u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

        v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

        z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

    2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), la parola: «non», è soppressa.

        Conseguentemente, la frase: «nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro», è soppressa.

G9.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1519 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive     europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea- Legge di delegazione europea 2013 - II semestre»;

            la nuova direttiva 2014/52/UE sulla VIA reca modifiche alle disposizioni contenute nella parte II del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

            la legge delega per l'emanazione del codice dell'ambiente conteneva un doppio passaggio parlamentare dello schema del decreto legislativo del Governo al fine di garantire la partecipazione del Parlamento nell'emanazione di disposizioni fondamentali per la tutela dell'ambiente e la salute umana,

        impegna il Governo a prevedere, nella prossima legge di delegazione europea, l'inserimento della direttiva 2014/52/UE nell'allegato B del disegno di legge prevedendo il doppio passaggio parlamentare dello schema di decreto legislativo - come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 - vista l'importanza della materia per la tutela dell'ambiente e la salute umana.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.3

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al governo in materia di valutazione di impatto ambientale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a garantire la piena armonizzazione e integrazione della normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale con la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 20l1/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati, anche per evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della citata direttiva.

        2. Lo schema del decreto legislativo di cui ai comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

        Conseguentemente, ai commi 1 e 3, dell'articolo 1, Allegato B, dopo la direttiva 2013/43/UE aggiungere la seguente:

        «Direttiva 20l4/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 20l1l92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE)».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (1533)

ORDINE DEL GIORNO

G100

La Relatrice

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»,

        premesso che la direttiva 2006/17/CE della Commissione, del 8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, è stata attuata con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 in tutte le sue parti, fatta eccezione per alcune disposizioni concernenti i criteri di selezione e gli esami di laboratorio, richiesti per i donatori di cellule riproduttive, contenute nell'allegato III alla direttiva;

            considerato che la Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa disposto dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

            rilevata la sopraggiunta esigenza di dare integrale attuazione alla citata direttiva 2006/17/CE;

            ricordato che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, «gli allegati del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono modificati con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»,

        impegna il Governo:

            a procedere senza indugio all'attuazione alle parti della direttiva 2006/17/CE non ancora recepite nell'ordinamento nazionale, mediante le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85.

________________

(*) Accolto dal Governo

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)

        1. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;

                2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;

            b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;

            c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore»;

            d) al comma 4:

                1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede»;

                2) il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME)

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;

            b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

    «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

    7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

    7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;

            c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:

    «3-septies.Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;

            d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

    «14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.

    14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;

            e) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;

            f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;

            g) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;

            h) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».

EMENDAMENTI

3.9

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice» sono inserite le seguenti: «sentiti lo straniero e il suo difensore, su richiesta scritta e motivata del questore,».

3.10

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «Trascorso tale termine, il questore può chiedere» aggiungere le seguenti: «con richiesta scritta e motivata, presentata prima della scadenza del termine».

3.13

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore» sono aggiunte le seguenti: «, dopo aver verificato che non vi siano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno,» e dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541)

        1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti:»;

            b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse;

            c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione».

EMENDAMENTO

4.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK)

        1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

EMENDAMENTO

5.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «durata degli stessi», è inserito il periodo seguente: «Le predette imprese sono altresì tenute a fornire alla medesima autorità dettagliata documentazione concernente eventuali pendenze e precedenti giudiziari del personale chiamato a fornire i predetti servizi».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

        1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all'articolo 29, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei consumatori, delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio; ove appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto divieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia un documentato rapporto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può intervenire applicando i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti. Con il medesimo regolamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia»;

            b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40» sono inserite le seguenti: «, le procedure di notifica di cui all'articolo 13».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 7.

Approvato

(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027)

        1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

        3. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:

    «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».

EMENDAMENTI

7.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le parole: «valutato l'impatto finanziario derivante dalla presente disposizione».

7.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dicembre 2014» con le parole: «dicembre 2015».

ARTICOLI DA 8 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157)

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati»;

            b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;

                2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

Art. 9.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU)

        1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;

            b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;

            c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».

        2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

Art. 10.

Approvato

(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

        2. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».

        3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 529 è inserito il seguente:

    «529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;

            b) al comma 533, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

        1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;

            b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento.»;

            c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».

Art. 12.

Approvato

(Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte)

        1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

        2. All'articolo 1, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il numero 1) è sostituito dal seguente:

        «1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

Art. 13.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;

            b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

13.1 (testo 2)

FUCKSIA

Ritirato e trasformato nell'odg G13.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Al decreto legislativo 9 aprile 2008, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 18, comma 1, la lettera a): "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo" è eliminata e sostituita da quanto segue: "a) nominare il medico competente per l'effettuazione degli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo";

        b) all'articolo 18, lettera d), in fine sopprimere le parole: "ove presente";

        c) all'articolo 28, comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "in tal caso il datore di lavoro trasmette preventivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia della comunicazione di cui all'art. 67";

        d) all'articolo 29, comma 1, la frase finale: "nei casi di cui all'articolo 41" è eliminata;

        e) all'articolo 29, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della redazione del documento si applicano le procedure previste dall'art. 67 e dall'art. 28 comma 3-bis ultimo periodo",

        f) all'articolo 35, comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole: "ove nominato";

        g) all'articolo 45, comma 1, sopprimere le parole: "ove nominato";

        h) all'articolo 104, comma 2, sopprimere il periodo: "ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41"».

G13.1 (già em. 13.1 testo 2)

FUCKSIA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis,

        premesso che:

            l'articolo 13 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2010/4227;

            fin dall'avvio dell'attività d'impresa, il datare di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda ed indicato le principali misure di cautela per salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori;

            i lavoratori ed in particolare i loro rappresentanti devono essere adeguatamente informati in merito ai rischi presenti ed alle misure di protezione necessarie per evitare danni alla salute;

            l'art. 67 del D.Lgs 81/2008 nel caso di aziende con più di tre lavoratori, obbliga il datore di lavoro a presentare all'Organo di Vigilanza un modulo in cui sono descritti gli ambienti, le macchine, i cicli produttivi dell'azienda ed i rischi per la salute e sicurezza presenti in azienda;

            lo stesso modulo, frutto di condivisione tra gli Organi di Vigilanza Competenti sul territorio nazionale, potrebbe essere ulteriormente modificato e completato con semplificazioni e integrazione delle relative misure preventive previste, divenendo di fatto una buona valutazione dei rischi preliminare;

            la valutazione dei rischi (VR) è propedeutica all'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e rappresenta una delle principali misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008;

            il Medico competente, come definito dal D.Lgs 81/2008 all'articolo 2, comma 1, lettera h) è un consulente globale aziendale, nonché una figura cardine del sistema di prevenzione in tutti i luoghi di lavoro. Centrale il suo ruolo sia nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sia nella valutazione di tutti i rischi per la salute presenti nel luogo di lavoro e nel ciclo produttivo, sia nella formazione, sia nell'organizzazione e gestione del primo soccorso aziendale che nell'allestimento delle più idonee misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

            tanto è importante il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi che l'art. 25 del D.Lgs specifica l'obbligo assoluto della sua presenza e partecipazione ed in caso di inadempimento relativa sanzione;

            tuttavia la normativa vigente nel nostro Paese, non esplicita chiaramente che la presenza del Medico competente nella valutazione dei rischi deve essere assicurata fin da subito, contestualmente alla valutazione dei rischi e alla seguente stesura del relativo DVR;

            l'attuale D.Lgs 81/2008 e s.m.i presenta infatti una franca contraddizione nel momento in cui prevede la nomina del Medico Competente (MC) nei casi in cui i rischi presenti nell'ambiente di lavoro lo prevedano, ma tale obbligo non si può stabilire senza la preliminare presenza e consulenza dello stesso MC, unico soggetto in grado di valutare l'effetto che i possibili rischi chimici, biologici, psicosociali, biomeccanici, fisici, possono avete sulla salute dei lavoratori;

        impegna il governo:

            a promuovere una modifica del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in modo da:

            chiarire che il Medico competente partecipi attivamente e fin dall'inizio al processo di valutazione dei rischi, come indicato nelle direttive UE e nel codice deontologico ICOH e che la sua nomina sia effettuata immediatamente come avviene per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) affinché lo stesso MC possa dare il suo fondamentale contributo all'effettuazione della stessa. Una volta nominato, sarà lo stesso Medico Competente a decidere se sia necessario o meno effettuare la sorveglianza sanitaria con preciso protocollo ovvero con accertamenti sanitari mirati ai rischi specifici presenti e precisa periodicità. La valutazione dei rischi non implica infatti necessariamente l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori, mentre deve esser comunque garantito il parere del Medico Competente in merito, nonché la possibilità di visita a richiesta da parte del lavoratore, qualora alcune problematiche sanitarie siano correlate all'ambiente di lavoro;

            prevedere l'utilizzo del modulo impiegato per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 67, anche come dimostrazione, dell'osservanza ai fini dell'obbligo di immediata valutazione preliminare dei rischi, intervenendo in tal senso sugli art. 28 comma 3-bis e 29 comma 3.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Barani, Buemi e i componenti del Gruppo LN-Aut

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 14, 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185)

        1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bisdell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

        2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

Art. 15.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098)

        1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».

Art. 16.

Approvato

(Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12)

        1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «più di quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;

            b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

    «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro»;

            c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

BERGER

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degliobblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 20 13-bis»,

        premesso che:

            il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68, prevede una serie di tutele a favore dei minorenni;

            le disposizioni previste dall'articolo 2, in vigore dal 6 aprile 2014, introducono l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per il datore di lavoro che «intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori»;

            il datore di lavoro che non adempie l'obbligo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro;

            mentre la direttiva europea 2011/93/UE all'articolo 40 prevede «che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori», in Italia si è voluto introdurre l'obbligo con sanzioni;

        considerato che:

            l'introduzione del suddetto obbligo appare come un atto contro la sburocratizzazione e la semplificazione per le imprese; comporta un'ulteriore onere a carico del datore di lavoro, che solamente per marca da bollo (16 Euro) e marca per diritti (7,08 Euro se richiesto con urgenza e 3,54 euro se e richiesto senza urgenza) deve spendere più di dieci euro, onere finanziario che si somma all'onere burocratico della pratica;

            in altri Paesi dell'Unione Europea non è stato introdotto l'obbligo per il datore di lavoro richiedere il certificato penale;

            per citare l'esempio dell'Austria tale obbligo da parte delle imprese non esiste. Dal 1º gennaio 2014 i cittadini possono richiedere una speciale certificato «fedina penale cura bambini-ragazzi» il cosiddetto «Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge» che verifica l'idoneità per l'impiego per le attività di volontariato professionale o organizzati, che comportano contatti diretti e regolari con minori. Il lavoratore subordinato può richiederlo di sua spontanea iniziativa tuttavia non è stato sancito nessun obbligo ne per il datore di lavoro ne per il lavoratore,

        impegna il Governo a:

            ricondurre la disposizione alla sua motivazione originaria prevista dalla direttiva 2011/93/UE, cioè quello di dare la possibilità al datore di lavoro di informarsi sull'esistenza di eventuali condanne per reati commessi del lavoratore contro minori e non di introdurre un obbligo;

            prevedere la possibilità di richiedere le suddette informazioni anche mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, in sostituzione del certificato penale del casellario giudiziale;

            fare rientrare il certificato nei casi di esenzione da bollo.

G16.100 (testo 2)

BERGER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degliobblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 20 13-bis»,

        premesso che:

            il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68, prevede una serie di tutele a favore dei minorenni;

            le disposizioni previste dall'articolo 2, in vigore dal 6 aprile 2014, introducono l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per il datore di lavoro che «intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori»;

            il datore di lavoro che non adempie l'obbligo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro;

            mentre la direttiva europea 2011/93/UE all'articolo 40 prevede «che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori», in Italia si è voluto introdurre l'obbligo con sanzioni;

        considerato che:

            l'introduzione del suddetto obbligo appare come un atto contro la sburocratizzazione e la semplificazione per le imprese; comporta un'ulteriore onere a carico del datore di lavoro, che solamente per marca da bollo (16 Euro) e marca per diritti (7,08 Euro se richiesto con urgenza e 3,54 euro se e richiesto senza urgenza) deve spendere più di dieci euro, onere finanziario che si somma all'onere burocratico della pratica;

            in altri Paesi dell'Unione Europea non è stato introdotto l'obbligo per il datore di lavoro richiedere il certificato penale;

            per citare l'esempio dell'Austria tale obbligo da parte delle imprese non esiste. Dal 1º gennaio 2014 i cittadini possono richiedere una speciale certificato «fedina penale cura bambini-ragazzi» il cosiddetto «Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge» che verifica l'idoneità per l'impiego per le attività di volontariato professionale o organizzati, che comportano contatti diretti e regolari con minori. Il lavoratore subordinato può richiederlo di sua spontanea iniziativa tuttavia non è stato sancito nessun obbligo ne per il datore di lavoro ne per il lavoratore,

        impegna il Governo a:

            a valutare l'opportunità di ricondurre la disposizione alla sua motivazione originaria prevista dalla direttiva 2011/93/UE, cioè quello di dare la possibilità al datore di lavoro di informarsi sull'esistenza di eventuali condanne per reati commessi del lavoratore contro minori e non di introdurre un obbligo;

            prevedere la possibilità di richiedere le suddette informazioni anche mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, in sostituzione del certificato penale del casellario giudiziale;

            fare rientrare il certificato nei casi di esenzione da bollo.

________________

(*) Accolto dal Governo

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR)

        1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi.

        2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

        3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana.

        4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

EMENDAMENTI

17.100

ZELLER, BERGER, PALERMO, ZIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.101

BONFRISCO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 18. - (Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR). - 1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI)

        1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.»;

            b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;

            c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.»;

            d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

            e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».

        2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

18.100

BERGER, ZELLER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.100 (testo 2)

BERGER

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta».

G18.100

CIRINNA', PUPPATO, DE PETRIS, BONFRISCO, MORONESE, AMATI, MANCONI, CASSON, GRANAIOLA, CAPACCHIONE, NUGNES, LO GIUDICE

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che autorizzano l'attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli come richiami vivi, hanno determinato la messa in mora dell'ltalia da parte della Commissione europea, con procedura d'infrazione 2014/2006 ex EU Pilot (1611/10/ENVI);

            la Commissione europea, ha evidenziato come la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo sia un'infrazione della direttiva 2009/147/UE (conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli) e che non vi sia la necessità di consentire tale pratica neanche in regime di deroga, sottolineando, inoltre, che la caccia «potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o per esempio con l'utilizzo di richiami a bocca. Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane e degli altri Stati Membri, la caccia è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura)»;

        considerato che:

            in sede di esame referente dell'A.S. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis», è stato soppresso l'articolo 20 e le disposizioni in esso contenute sono state inserite nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. competitività), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

            nonostante le modifiche apportate permangono profili di infrazione della normativa europea da superare in via urgente, anche al fine di garantire una piena tutela delle specie animali di cui alla predetta direttiva Uccelli;

        impegna il Governo a modificare, in occasione dell'adozione della legge europea per l'anno 2014, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 al fine di accogliere pienamente i rilievi mossi dalla Commissione in merito alla violazione della normativa italiana della direttiva Uccelli e ad apportare alle restanti disposizioni di cui agli articoli 21, 28 e 31 della legge n. 157 del 1992 le conseguenti neessarie modifiche.

G18.100 (testo 2)

CIRINNA', PUPPATO, DE PETRIS, BONFRISCO, MORONESE, AMATI, MANCONI, CASSON, GRANAIOLA, CAPACCHIONE, NUGNES, LO GIUDICE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che autorizzano l'attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli come richiami vivi, hanno determinato la messa in mora dell'ltalia da parte della Commissione europea, con procedura d'infrazione 2014/2006 ex EU Pilot (1611/10/ENVI);

            la Commissione europea, ha evidenziato come la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo sia un'infrazione della direttiva 2009/147/UE (conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli) e che non vi sia la necessità di consentire tale pratica neanche in regime di deroga, sottolineando, inoltre, che la caccia «potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o per esempio con l'utilizzo di richiami a bocca. Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane e degli altri Stati Membri, la caccia è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura)»;

        considerato che:

            in sede di esame referente dell'A.S. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis», è stato soppresso l'articolo 20 e le disposizioni in esso contenute sono state inserite nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. competitività), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

            nonostante le modifiche apportate possono permanere dubbi sui profili di infrazione della normativa europea da superare in via urgente, anche al fine di garantire una piena tutela delle specie animali di cui alla predetta direttiva Uccelli;

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di modificare, in occasione dell'adozione della legge europea per l'anno 2014, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 al fine di accogliere pienamente i rilievi mossi dalla Commissione in merito alla violazione della normativa italiana della direttiva Uccelli e ad apportare alle restanti disposizioni di cui agli articoli 21, 28 e 31 della legge n. 157 del 1992 le conseguenti eventuali modifiche.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.100

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/1 O/ENVI)

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate";

        b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;

        c) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

        d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

        e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso del richiami vivi" sono soppresse;

        f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

        g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;

        h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

        i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

        l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: "e dei richiami vivi autorizzati" sono soppresse;

        m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)

        1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:

            a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

            b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

            c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

            d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

            e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

            f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

            g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

            h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

            i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

            l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

            m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

        4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

19.100

GUALDANI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," aggiungere le seguenti: "e all'articolo 14; commi 24-bis, 24-ter e 24-quater; della legge 28 novembre 2005, n. 246,»;

            b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «d-bis) I valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione. I valori limite differenziali previsti dalla medesima legge non si applicano agli insediamenti produttivi preesistenti all'adozione o all'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica, indipendentemente dalla zona acustica dove sono ubicati i recettori.».

G19.100

GUALDANI

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. 1533-A «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»;

        premesso che l'articolo 19 prevede una delega al Governo in materia di inquinamento acustico volta ad armonizzare la normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento CE n. 765/2008;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di prevedere disposizioni transitorie di immediata applicazione per ristabilire, fermi restando gli obiettivi di tutela, condizioni di trattamento degli operatori nazionali non deteriori rispetto ai concorrenti europei, evitando il cd. goldplating;

            valutare l'opportunità di evitare che i valori limite di emissione misurati presso il recettore vengano in rilievo laddove siano già rispettati i valori di qualità previsti dalla zonizzazione acustica per la medesima area in cui il recettore è collocato e ad evitare oneri ingiustificati o insostenibili per gli impianti preesistenti l'adozione o l'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica.

G19.100 (testo 2)

GUALDANI, MARCUCCI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. 1533-A «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»;

        premesso che l'articolo 19 prevede una delega al Governo in materia di inquinamento acustico volta ad armonizzare la normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento CE n. 765/2008;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di prevedere disposizioni transitorie di immediata applicazione per ristabilire, fermi restando gli obiettivi di tutela, condizioni di trattamento degli operatori nazionali non deteriori rispetto ai concorrenti europei, evitando il cd. goldplating.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

Capo V

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK)

        1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;

            b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

    «8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)

        1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.100

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.101

CANDIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può esigere nel bando di gara un livello minimo di capacità da parte delle imprese ausiliarie».

21.102

CANDIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può indicare nel bando di gara un numero massimo di imprese ausiliarie».

G21.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1533 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»;

            l'articolo 21 contiene disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento, permettendo l'avvalimento di più imprese ausiliarie;

            con l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finannziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico;

            ai sensi dell'applicazione dell'articolo 21, l'impresa che vince la gara potrebbe non avere gran parte dei requisiti di quelli richiesti per la partecipazione all'appalto e ciò si ritiene alquanto rischioso ai fini della garanzia della trasparenza e della dimostrazione delle capacità dell'impresa, anche alla luce degli ultimi scandali emersi in materia di appalti,

        impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 21, al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a ristabilire limiti all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, per garantire la trasparenza della dimostrazione delle capacità delle imprese nelle procedure di gara per l'affidamento degli appalti pubblici.

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)

        1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:

            a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;

            b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;

            c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;

            d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;

            e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;

            f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.

        2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

        3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.

        4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.

        5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

        6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

        7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.

        8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.

        9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

        10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

        11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

22.100

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento».

22.101

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK)

        1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ovunque siano ubicati».

EMENDAMENTO

23.100

CANDIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole anche senza assistenza, sono soppresse».

Capo VI

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)

        1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.

        3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4:

                1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:»;

                2) al comma 4, primo periodo, le parole: «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche»;

                3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini di pagamento»;

            b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

    «Art. 7-bis. - (Prassi inique). - 1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

    2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

    3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

    4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6».

EMENDAMENTO

24.100

ZELLER

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusi i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.100

CANDIANI

Respinto con voto di fiducia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230)

        1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            "1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

            "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

        c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

            "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

        3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alfa riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1º marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea)

        1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,»;

            b) al comma 2, il primo periodo è soppresso;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»;

            d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»;

            e) al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS».

        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

        1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

        3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

        4. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

        5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.

        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

        7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

26.100

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.101

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

26.102

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

26.103

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e di quelli da essi derivati o loro sinonimi», inserire le seguenti: «tali da garantire una maggiore tutela delle produzioni "made in Itlay"».

26.104

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro».

26.105

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

26.106

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

26.107

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

26.108

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

26.109

CANDIANI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: « un anno».

G26.100

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1533 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -legge europea 2013-bis»;

            l'articolo 26 abroga la recente legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge del 1966 n. 1112;

            l'articolo volto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4971/13/ENTR - abrogando normativa del 2013, ritenuta in contrasto con le norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci;

            la legge n. 8 del 2013, reca norme di maggiore tutela della qualità delle produzioni italiane in riferimento ai prodotti di cuoio, pelle e pelliccia;

            legge n. 1112 del 1966, la quale, non dovendo all'epoca affrontare le attuali problematiche di concorrenza sleale da parte della Cina, risulta evidentemente inadeguata a tutelare le produzioni «made in Italy»,

        impegna il Governo a prevedere, in un prossimo provvedimento, modifiche volte a garantire una maggiore tutela delle produzioni made in Italy stante l'inadeguatezza della legge n. 1112 del 1996 nonché tutele anche per quanto riguarda l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.

________________

(*) Accolto dal Governo

G26.101

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            esaminato l'atto Senato 1533 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -legge europea 2013-bis»;

            l'articolo 26 abroga la recente legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge n. 1112 del 1966;

            la legge n. 8 del 2013, reca norme di maggiore tutela della qualità delle produzioni italiane in riferimento ai prodotti di cuoio, pelle e pelliccia;

            la legge n. 1112 del 1966, non dovendo all'epoca affrontare le attuali problematiche di concorrenza sleale da parte della Cina, risulta evidentemente inadeguata a tutelare le produzioni «made in Italy»; è pertanto necessario adottare norme di maggior tutela delle produzioni di qualità che, da un lato offrano alle imprese di settore gli strumenti necessari per contrastare la concorrenza sleale da parte della Cina e dall'altro informino i consumatori sull'origine e la qualità dei prodotti acquistati,

        impegna il Governo ad adottare misure più incisive a tutela delle produzioni nazionali ed europee di qualità nei settori di cui alle premesse che riportino il luogo l'origine e quelli in cui avvengono le fasi di lavorazione dei prodotti in cuoiò, pelle e pelliccia, ai fIni di una maggiore tracciabilità degli stessi a tutela di imprese e consumatori.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 27 E 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK)

        1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».

        2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente:

    «3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

Art. 28.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia)

        1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A, parte I, annesso alla presente legge.

        2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla presente legge.

        3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, annesso alla presente legge.

________________

N.B. Per l'Allegato A, Parte I, Parte II e Parte III si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1533-A, pagg. 76-93.

ARTICOLI 29, 30 E 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali)

        1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)»;

            b) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis».

Art. 30.

Approvato

(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013)

        1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.

        3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 l'accesso alle banche di dati da esse costituite o alimentate.

        4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

Art. 31.

Approvato

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

        1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

    «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

        2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

EMENDAMENTO

31.100

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)

        1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

        2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.

        3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

EMENDAMENTO

32.100

CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLI 33 E 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

        1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 34.

Approvato

(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)

        1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.

        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.

EMENDAMENTO

34.100

URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

        «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dell'accisa su carbone, lignite e coke e dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»

.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1519 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la parte di Relazione tecnica riferita all'articolo 9 - recante la delega per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - non reca tutti gli elementi informativi necessari a consentire la verifica dell'invarianza finanziaria della norma e, di conseguenza, l'efficacia della clausola di neutralità potrà essere valutata soltanto in fase di attuazione della delega;

formula, per quanto di propria competenza, un parere di nulla osta, nel presupposto che:

- alle attività derivanti dall'attuazione del predetto articolo 9 possa provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- sempre in merito all'articolo 9, la nuova disciplina di destinazione delle somme derivanti da operazioni di confisca non comporti un decremento di gettito rispetto alla normativa vigente;

l'istituzione del comitato dì contatto previsto dall'articolo 29 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE), richiamata nell'allegato B del disegno di legge in esame, non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.4.

Il parere è di nulla osta su tutti ì restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 5° Commissione permanente sul disegno di legge n. 1533 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisita la Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 83 della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

- che le attività di verifica dei requisiti per l'accesso al regime fiscale dei così detto "minimi" - il cui ambito applicativo viene esteso dall'articolo 7, comma 3 - possano essere garantite dalle dotazioni umane e strumentali attualmente impegnate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che le regioni - a seguito dei nuovi limiti orari a cui il personale sanitario viene assoggettato dall'articolo 14 - possano continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, eventualmente tramite processi di riorganizzazione, senza aggravi di oneri per la finanza pubblica;

- dell'assenza di effetti per la finanza pubblica connessi all'articolo 24 recante un'interpretazione di maggior favore per i soggetti creditori delle amministrazioni pubbliche;

- della congruità della copertura dell'articolo 34, che utilizza quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi di gasolio ammessi all'impiego agevolato in agricoltura;

e con le seguenti osservazioni;

- l'assenza, nell'articolo 8 sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, di un regime transitorio o di una data di decorrenza delle nuove norme potrebbe ingenerare criticità applicative connesse alla possibile richiesta di rimborso della maggiore imposta precedentemente assolta sugli atti pregressi;

non può dei rutto escludersi l'insorgere di contenziosi derivanti dall'articolo 20, comma 1, lettera b), laddove attenua il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipate agli appalti o alle concessioni 'di lavori pubblici per i quali abbiano svolto la medesima attività di progettazione.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 24.0.100.

Sull'emendamento 34.100 (già 40.2) esprime un parere non ostativo, rilevando, tuttavia, che esso presenta profili di imprecisione concettuale riguardanti la redazione della copertura finanziaria.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 18.100 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Romano sui disegni di legge nn. 1519 e 1533

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentati del Governo, il nostro Gruppo voterà a favore della legge europea 2013-bis e della legge di delegazione europea 2013 .

È un atto dovuto verso quelli che sono gli strumenti principe per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nel nostro ordinamento.

A questo riguardo desidero ringraziare la 14a "Commissione ed il Governo per il lavoro svolto.

Sappiamo infatti che il testo che oggi votiamo è ben diverso dal testo iniziale; le migliorie sono state molteplici grazie al lavoro congiunto di maggioranza, opposizione e Governo. È innegabile infatti che la politica europea sia una politica di

sistema che deve essere fatta insieme: Governo e Parlamento. Al Governo la negoziazione, al Parlamento le linee guida, ad entrambi gli obiettivi.

Anche se molti passi avanti sono stati fatti, molti passi rimangono tuttavia ancora da fare.

Ne indicherò alcuni.

1 ) Dobbiamo impegnarci tutti, ciascuno nelle proprie competenze, per ridurre i tempi di approvazione della legge di delegazione e della legge europea.

2) A livello parlamentare, dobbiamo intervenire prontamente anche nella fase ascendente del processo di formazione della legislazione comunitaria.

Approfondirò brevemente i due aspetti.

Dal 20131a tradizionale legge comunitaria annuale è stata sostituita dalla legge europea e dalla legge di delegazione al fine di ridurre i tempi di approvazione in Parlamento delle deleghe, delle direttive e delle norme di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pena l'avvio delle costosissime procedure di infrazione per mancato recepimento.

Ora, dall'introduzione dei nuovi strumenti normativi, i tempi di approvazione del Parlamento sono effettivamente diminuiti, ma rimangono palesemente inadeguati.

Per quanto attiene gli atti che ora ci apprestiamo a votare, l'esame è stato avviato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013, sono arrivati al Senato il 19 giugno 2014, e solo ora, a settembre, li votiamo in Aula - dieci mesi dopo la loro presentazione.

Ed il processo non è ancora concluso: dovrà ritornare alla Camera per essere votato con le modifiche apportate dal Senato.

Di quanto tempo abbiamo bisogno per recepire le normative europee? Quanto

tempo per togliere il nostro Paese dalle costosissime procedure di infrazione?

È vero che nel passato vi sono stati anni in cui la legge comunitaria non riusciva ad essere approvata per intere legislature, ma proprio per questo sono state introdotte la legge di delegazione e la legge europea.

Credo che tutto ciò abbia a che fare con un ritardo culturale, prima ancora che politico, con cui nel nostro Paese sono considerati gli affari europei.

Credo altresì che il Governo sia ben consapevole di tutto questo e stia mettendo in atto le strategie per ovviare a questo ritardo. Condividiamo infatti appieno le parole del sottosegretario Gozi secondo le quali la credibilità e l'influenza dell'Italia dipendono dalla tempestività, dalla qualità e dal modo in cui l'Italia recepisce gli impegni europei. Impegni che non sono obblighi esterni ma il prodotto di un lavoro legislativo e negoziale a cui partecipa l'Italia.

La seconda criticità che vorrei sottolineare attiene allo stretto legame tra la fase ascendente e quella discendente, sia a livello governativo che parlamentare.

Per attuare in modo tempestivo ed efficace la normativa europea, e per eliminare alla fonte, nel negoziato, elementi di difficile recepimento, è necessario intervenire sistematicamente nella formazione della normativa europea. Purtroppo l'esperienza anche recente evidenzia forti carenze sotto questo profilo.

Finora infatti si sono impiegati diversi mesi per predisporre i decreti legislativi

di recepimento delle direttive contenute nella legge di delegazione, denunciando implicitamente una impreparazione delle amministrazioni competenti.

Sappiamo che il Governo sta lavorando nella giusta direzione dando piena attuazione alla legge n. 234 del 2012, in particolare attraverso l'attivazione, in tutti i Ministeri, dei nuclei europei; tuttavia persistono rallentamenti e lentezza nella formulazione dei pareri di merito, pareri che dovrebbero essere interlocutori con il lavoro delle Commissioni politiche dell'Unione europea.

Non si può infatti ignorare che, anche dopo l'attuazione definitiva dei due provvedimenti, il numero delle procedure di infrazione aperte rimane comunque superiore a cento, dato che è in buona misura non riconducibile all'attività legislativa del Parlamento ma ai ritardi dei Governi nell'esercizio delle deleghe conferite con le precedenti leggi di delegazione europea, all'inerzia delle amministrazioni ministeriali competenti dello Stato e delle Regioni nella predisposizione di misure di attuazione di loro competenza e da violazioni commesse da enti territoriali, soprattutto in materia di appalti e ambiente.

A fronte di questo il Parlamento non può utilizzare propriamente lo strumento legislativo. Dovremmo quindi valutare le potenzialità offerte dalla previsione di cui all'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, che obbliga il Governo ad informare le Camere delle nuove procedure di infrazione avviate, indicando quali azioni intende assumere.

Queste informazioni consentirebbero alle Camere, e in particolare alla Commissione politiche dell'Unione europea, di utilizzare in una fase precoce tutti gli strumenti conoscitivi, di indirizzo e controllo per accertare le responsabilità sottese all'avvio della procedura ed esortare i soggetti competenti a porre rapidamente in essere le misure necessarie per darvi soluzione. Occorre pertanto riflettere sulla opportunità di attivare questi strumenti in modo più sistematico.

Concludo affermando che il nostro Gruppo parlamentare ha un'incondizionata fiducia nella vocazione europeista dell'Italia, che questo è un provvedimento che condividiamo e sul quale il Gruppo Per l'Italia esprime un voto favorevole.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Gualdani sui disegni di legge nn. 1519 e 1533

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti all'approvazione finale di due provvedimenti estremamente rilevanti le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo. Mi preme sottolineare come grazie all'attività parlamentare questi provvedimenti siano stati migliorati e soprattutto, come pian piano l'Italia stia normalizzando la sua attività di recepimento di obblighi comunitari, fatto che ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia.

Il disegno di legge di delegazione europea - secondo semestre contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 17 direttive, su temi rilevanti quali l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; l'affidamento alle valutazioni delle agenzie di rating del credito; la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR); l'attività di assicurazione e di riassicurazione.

In particolare, assume una rilevanza importante per quanto accennato prima il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.

Il disegno di legge europea 2013-bis in aggiunta interviene in numerose materie, fra cui: le borse di studio universitarie per il perfezionamento degli studi all'estero; l'immigrazione e i rimpatri; la commercializzazione di camini o condotti in plastica; i servizi investigativi privati; gli affidatari di incarichi di progettazione; le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane; la protezione del diritto d'autore nel disegno industriale. Numerose disposizioni operano inoltre in ambito fiscale e finanziario, in materia di: imposte sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE); riscossione coattiva dei dazi doganali e dell'IVA alle importazioni; strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni.

Le disposizioni che riguardano la materia ambientale intervengono in merito all'inquinamento acustico e al danno ambientale. Nell'ambito del lavoro e delle politiche sociali sono previste disposizioni inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e il riordino della normativa sui lavoratori nel settore delle navi da pesca. La norma di copertura, infine, incide sui consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura.

Proficuo è stato il lavoro svolto in Commissione nell'ultimo mese di lavori parlamentari. Alcune norme sono state soppresse o perché riprese in decreti-legge già convertiti dal Parlamento o perché saranno oggetto di una riforma di più ampio respiro nei prossimi mesi. Vorrei in particolare sottolineare le norme contenute in alcuni articoli del disegno di legge n. 1533.

Articolo 3 (immigrazione e rimpatri)

L'articolo interviene su alcune disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguarle al diritto comunitario. Si prevede che lo straniero munito del permesso di soggiorno o di qualsiasi autorizzazione conferente allo straniero il diritto a soggiornare (non "titolo equipollente" al permesso di soggiorno, com'è nell'attuale previsione vigente), debba dichiarare la sua presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato. E' soppressa la previsione dell'espulsione amministrativa, per il caso di mancata dichiarazione entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio. Si prevede che lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattenga oltre 3 mesi. La norma dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schenghen. In generale, si adegua il diritto interno alle norme comunitarie anche alla luce della loro interpretazione recata da alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di bevande analcoliche)

La disposizione abroga le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 158/2012, relative al contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche e di fantasia, provvedendo ad introdurre una nuova disciplina. Per quest'ultima, il comma 1 prevede ora che le bibite analcoliche, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 grammi per cento cc (in luogo della precedente formulazione che imponeva una quantità non inferiore al 20 per cento) o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi. Il comma 3 subordina però l'efficacia di tale previsione al dodicesimo mese successivo a quello di perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea. Per le bevande prodotte prima di tale efficacia e che siano prive del citato contenuto minimo obbligatorio, il comma 4 dispone che possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 22 (Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso)

L'articolo 22 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Si richiede agli Stati membri di garantire che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per assicurare il rispetto dei divieti. L'Autorità di settore può avvalersi della collaborazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti per lo svolgimento di indagini. Si prevede che l'Autorità disciplini con regolamento i procedimenti sanzionatori, e dia conto al Parlamento, nella relazione annuale, delle attività svolte. È stato inoltre istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico in cui far confluire i proventi delle sanzioni comminate dall'Autorità in relazione alla norma in esame, finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese.

Altre norme di un certo rilievo contenute nel provvedimento riguardano:

Articolo 2 (Società tra avvocati)

L'articolo 2 sopprime, tra gli elementi costitutivi della ragione sociale, il riferimento al nome e al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri". Il nuovo comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 96 del 2001 prevede, infatti, che la ragione sociale della società tra avvocati debba contenere soltanto l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. (l'attuale forma abbreviata è, invece s.t.p. acronimo di "società tra professionisti").

Articolo 7 (Regime fiscale applicabile ai contribuenti fiscalmente residenti in un altro Stato membro che producono e/o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia - cosiddetto "non residenti Schumacher")

L'articolo 7 estende le agevolazioni fiscali - in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti "minimi" - previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetto "non residenti Schumacker"). Per effetto delle modifiche, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare le disposizioni attuative delle norme di estensione della disciplina generale IRPEF; inoltre si precisa la decorrenza di tali estensioni, che si applicheranno dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Articolo 9 (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute air estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato)

L'articolo 9 restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, apportando modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di "attività finanziarie".

Articolo 16 (Estensione ai dirigenti di norme in materia di licenziamenti collettivi)

L'articolo 16, introdotto durante la prima lettura alla Camera, estende ai dirigenti le procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi (vigenti per le altre categorie di lavoratori) ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare.

Articolo 20 (Affidatari di incarichi di progettazione)

L'articolo 20 è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Articolo 21 (Contratti pubblici, istituto dell'avvalimento)

L'articolo 21 consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

Articolo 24 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

La disposizione è volta a chiarire alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva 2000/35/CE che disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

Come si evince da questa breve illustrazione sono tutte norme che vanno ad incidere profondamente nel tessuto economico e sociale, nonché nella vita quotidiana dei cittadini. Nei provvedimenti in esame ci sono profonde modifiche che eliminano distorsioni presenti nel nostro sistema ed un partito che si pone come forza politica innovatrice e portatrice di rinnovamento nel sistema Paese non può esimersi dal votarli convintamente. Pertanto annuncio il voto a favore da parte del Nuovo Centrodestra.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1519:

sull'ordine del giorno G1.103, la senatrice Orru' avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 1533:

sull'articolo 3, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 21.102 e 23.100, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Albano, Anitori, Bubbico, Bulgarelli, Casaletto, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Serra, Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Dalla Zuanna, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Nencini, sostituito in qualità di Vice Ministro dal senatore Buemi;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Nencini, sostituito in qualità di Vice Ministro dal senatore Buemi; cessa di farne parte il senatore Panizza.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro difesa

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (1613)

(presentato in data 17/9/2014 ).

C.2598 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 3° e 4° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e parteè'cipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (1613)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2598 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/09/2014 ).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 11 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con allegati i bilanci consuntivi per gli anni 2012, i bilanci di previsione per l'anno 2013 e le relative piante organiche - sull'attività svolta, per l'anno 2013, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le predette documentazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 374).

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2, 4, 9, 11 e 16 settembre 2014, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 6 agosto al 16 settembre 2014 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giacobbe ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00304 della senatrice Guerra ed altri.

La senatrice Simeoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00306 della senatrice Fucksia ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bellot ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02651 della senatrice Bisinella ed altri.

Mozioni

DALLA TOR, GUALDANI, CONTE, Luciano ROSSI, MANCUSO, SACCONI, CARIDI, PAGANO, TORRISI, DE POLI - Il Senato,

premesso che:

la questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia è in attesa di una soluzione definitiva;

l'ordine del giorno G1 votato dal Senato della Repubblica il giorno 6 febbraio 2014 impegnava il Governo, tra l'altro, "ad avviare le valutazioni comparative delle soluzioni presentate entro 30 giorni e a concluderle entro tre mesi, tenuto conto della necessità di garantire i livelli occupazionali; una volta operata la scelta con le modalità, le garanzie e i tempi di cui sopra, ad effettuare nel più breve tempo possibile i lavori conseguenti utilizzando la normativa vigente";

considerato che l'atto di indirizzo adottato dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo (art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798), detto brevemente "Comitatone", durante la seduta dell'8 agosto 2014, ha posto in essere una serie di azioni volte a consentire il mantenimento di Venezia quale porto per il traffico crocieristico, in modo da salvaguardare i livelli economici e occupazionali generati dal turismo di crociera, al fine di evitare rilevanti danni economici al settore;

in particolare si evidenzia quanto segue:

l'atto conferma l'attuale stazione marittima di Venezia come l'unica in grado di costituire un punto di approdo valido per la crociera nazionale e internazionale, sia con riferimento alle caratteristiche di accessibilità delle navi, dei passeggeri e delle forniture di merci, sia in quanto garantisce la presenza di adeguati standard di sicurezza, tanto di "safety" che di "security", per le navi e per gli ambiti portuali interessati;

esso raccomanda di procedere all'avvio della revisione del piano regolatore portuale, d'intesa tra l'Autorità portuale, il Comune di Venezia e i Comuni di Cavallino-Treporti e Mira per quanto di competenza, all'individuazione di una nuova stazione marittima passeggeri, che potrà essere ubicata a Marghera al venir meno dei vincoli di sicurezza e di congestione del traffico lungo il canale Malamocco-Marghera a nord di Fusina conseguenti alla realizzazione dello sviluppo portuale di Venezia in altura, il cui progetto sarà esaminato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

raccomanda, altresì, di procedere con sollecitudine a sottoporre alla valutazione di impatto ambientale il progetto relativo al canale Contorta-Sant'Angelo, quale diramazione del canale Malamocco-Marghera, tenuto conto che tale progetto è l'unico che, nell'attuale fase emergenziale, soddisfa sia l'obiettivo di eliminazione del traffico delle grandi navi da crociera dai canali di San Marco e della Giudecca sia quello di mantenimento dell'eccellenza della portualità crocieristica veneziana, possedendo, allo stato, un adeguato livello di definizione progettuale, in quanto presenta gli elementi necessari e sufficienti per essere sottoposta a VIA; ciò fermo restando che, in sede di valutazione di impatto ambientale, potranno essere definite le prescrizioni necessarie a renderlo funzionale al progetto di ingegneria naturalistica inteso al recupero morfologico della laguna centrale, oltre che aderente al piano di gestione del sito Unesco "Venezia e la sua laguna";

raccomanda altresì di sottoporre a VIA altri progetti tra quelli già presentati che raggiungano un adeguato livello di definizione, valutandoli, eventualmente, nell'ambito del medesimo procedimento di VIA quale alternativa di progetto;

infine raccomanda di avviare, nel quadro delle attività di valorizzazione e bonifica delle aree di Porto Marghera, ulteriori studi ed approfondimenti circa l'eliminazione dei rischi connessi all'eventuale destinazione del traffico passeggeri crocieristico delle predette aree in relazione all'ipotesi di individuare una nuova stazione marittima passeggeri da inserire nella revisione del piano regolatore portuale in funzione del sistema portuale offshore-onshore per container e prodotti energetici; altrettanto andrà fatto in relazione alla possibilità di individuare una nuova stazione marittima passeggeri alle bocche di porto nel quadro di un ridisegno dell'assetto urbanistico e dei trasporti del comune di Cavallino-Treporti e del lido di Venezia che contestualizzi la soluzione dei problemi di accessibilità da terra per passeggeri, merci e rifiuti legata alla crocieristica;

stabilisce poi che per l'anno 2014-2015 e, comunque, fino alla disponibilità della soluzione a regime, al fine di assicurare il traffico crocieristico e tutelare, contemporaneamente, il patrimonio artistico e ambientale limitando l'accesso al canale San Marco delle navi di grandi dimensioni, verrà adottato un decreto interministeriale, volto a confermare ed applicare le restrizioni al traffico crocieristico lungo il canale San Marco previste nell'ordinanza n. 153 del 2013; sarà altresì definita un'intesa con associazioni crocieristiche per servirsi, durante tale periodo transitorio, di altri punti di approdo terminali per le navi di grandi dimensioni che, a seguito dei limiti prodotti, non possono procedere lungo il canale San Marco;

il progetto preliminare "Adeguamento via acqua di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta. Sant'Angelo" (decreto n. 1697 del 12 agosto 2014) è stato depositato dalla proponente Autorità portuale di Venezia, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione VIA speciale (decreto legislativo n. 163 del 2006 e legge n. 443 del 2001),

impegna il Governo a dare la più rapida attuazione a tutti gli indirizzi concordati nel "Comitatone" dell'8 agosto 2014.

(1-00307)

Interrogazioni

STEFANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

il progetto "Trans Adriatic pipeline" (TAP), in base all'accordo siglato ad Atene in data 13 febbraio 2013 dalla Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana, prevede la costruzione di un gasdotto lungo 871 chilometri finalizzato al trasporto di gas naturale dalla regione caspica alla costa meridionale della Puglia, con attraversamento dei territori greco (510 chilometri), albanese (151 chilometri) e il passaggio nel mar Adriatico;

il percorso del gas, trasportato mediante una condotta in acciaio, prevede una competenza italiana di circa 50 chilometri, di cui 45 offshore e 8 onshore. Quest'ultimo tratto di condotta dovrebbe concludersi presso il terminale di ricezione del gas (PRT) da ubicare, come da progetto, nella località turistica di San Foca, in prossimità di Melendugno (Lecce);

la capacità iniziale di gas viene quantificata in 10 miliardi di metri cubi per anno, potenzialmente espandibili, senza precisazioni su tempi e modalità, a 20 miliardi;

già da un primo esame del testo al Senato, relativo al disegno di legge n. 884 (atto Senato 884) «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline"», la componente di Sinistra Ecologia e Libertà con l'ordine del giorno (ordine del giorno n. G200) ha evidenziato l'inopportunità dell'operadato l'orientamento della Strategia energetica nazionale (SEN) che vede nelle energie rinnovabili il settore di prioritario investimento; nel testo dell'ordine del giorno, inoltre, era stato messo in evidenza come lo stesso rapporto "Environmental and social impact assesment", presentato dalla società TAP, paventasse potenziali tensioni sociali per l'insufficiente risposta alle aspettative occupazionali delle popolazioni locali, non coinvolte, tra l'altro, nel processo decisionale circa il tracciato del progetto;

il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà, esaminato il testo della proposta di legge (atto Camera 1710) «"Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline"», ha presentato parere contrario presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati;

in data 5 dicembre 2013 il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato questione pregiudiziale di costituzionalità relativa all'atto Camera 1710, lamentando una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale. In particolare, pur riconoscendo la necessità di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico che miri alla progressiva riduzione del consumo di combustibili fossili, non si ravvisavano nell'opera requisiti di strategicità e corretta pianificazione delle fonti energetiche; di contro, emergevano numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, valore di rilevanza costituzionale per la sua stretta connessione con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, come espresso in numerose occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 151 del 1986 e n. 210 del 1987. Tra l'altro, il "valore ambiente" si configura come diritto collettivo, appartenente al singolo in quanto tale ma anche in quanto membro della collettività; in tal modo, al cittadino viene attribuito un ruolo imprescindibile nei processi decisionali riguardanti la materia, come riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus del 1998, recepita dall'Italia attraverso la legge n. 108 del 2001 e nell'ordinamento comunitario attraverso le direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE e il regolamento (CE) n. 1367/2006. Ulteriore profilo di potenziale incostituzionalità veniva ravvisato con riferimento al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione, in relazione al quale la Consulta ha più volte chiarito come non sia possibile individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta in materia di ambiente, un valore trasversale da porre in relazione con altri interessi e con le competenze regionali concorrenti, nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. In tal senso, il principio di leale collaborazione assume un ruolo centrale, assegnando un valore decisivo all'intesa tra Stato e istituzioni locali attraverso un'ampia partecipazione di tutti gli attori coinvolti;

la Regione Puglia e, più in generale, le istituzioni locali hanno comunicato in diverse occasioni la propria contrarietà al progetto;

la Regione, già attraverso la deliberazione della Giunta n. 1805 del 18 settembre 2012, aveva espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al primo progetto TAP presentato nel marzo 2012, per il quale anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto corpose integrazioni; i termini assegnati erano stati oggetto di numerose proroghe e la variante al progetto è stata presentata solamente nel settembre 2013;

la Regione Puglia ha avviato un percorso partecipato di valutazione del progetto TAP, conclusosi a Lecce nel dicembre 2013. Tale percorso ha reso evidente la forte contrarietà degli enti locali, di numerose associazioni ambientaliste e stakeholder (pesca e turismo) alla realizzazione del gasdotto, in particolare in relazione al previsto approdo nella località di San Foca;

il comitato regionale di valutazione di impatto ambientale ha espresso, nella seduta del 14 gennaio 2014, parere negativo alla realizzazione del progetto proposto da TAP, basandosi sui numerosi pareri, osservazioni e contributi pervenuti. Il comitato ha segnalato la totale assenza, nello studio di impatto ambientale (SIA) presentato dalla società, di riferimenti all'infrastruttura necessaria per il trasporto del gas nella rete nazionale, in riferimento al collegamento Vernole-Mesagne (Lecce-Brindisi), da realizzarsi a cura di Snam rete gas (si tratta di oltre 20 chilometri di rete); inoltre, veniva rilevata la mancanza di una puntuale disamina della totalità dei soggetti che avrebbero potuto subire impatti negativi dalla realizzazione dell'opera, nonché una scarsa considerazione degli impatti sull'economia locale, di natura fortemente turistica, in particolare per ciò che concerne la qualità delle acque di balneazione in fase di cantiere e di esercizio; ulteriori contrasti venivano riscontrati con le normative di tutela del paesaggio relative all'attraversamento delle dune a ridosso della linea di costa. Il comitato ha inoltre stigmatizzato l'esclusione delle alternative progettuali riferite a diversi approdi, sulla scorta di valutazioni poco oggettive e scarsamente condivisibili, in particolare in relazione alla città di Brindisi, considerata non adatta per una generica mancata previsione negli strumenti urbanistici;

ancora oggi pende un contenzioso tra la Regione Puglia e la TAP, in relazione al ricorso straordinario presentato dalla società al Presidente della Repubblica per l'annullamento della nota del 30 aprile 2014, prot. 0001790. Tale atto prevede, infatti, l'assoggettamento del terminale di ricezione (PRT) del gasdotto al decreto legislativo n. 334 del 1999 di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nota anche come "direttiva Seveso II". In tal senso il Servizio rischio industriale della Regione Puglia sostiene che, pur non rientrando la condotta sottomarina nel campo di applicazione della normativa, lo stesso non possa dirsi per il terminale di ricezione, che detiene un quantitativo di gas superiore alle soglie previste;

il 29 agosto 2014 la commissione nazionale di VIA ha espresso parere favorevole al progetto della "Trans Adriatic pipeline"; tuttavia, le informazioni relative all'atto non risultano ancora disponibili e quelle reperibili non sono esaurienti;

in concomitanza con la trasmissione del parere favorevole della commissione nazionale di VIA del Ministero dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha annunciato il via libera al gasdotto, non tenendo conto delle numerose prescrizioni che la commissione stessa ha posto come condizione allo sviluppo del progetto; in tal modo, egli ha, di fatto, trasformato una valutazione tecnica in un provvedimento politico. Ad avvalorare tale considerazione contribuisce la dichiarazione del medesimo relativa alla sua visita ufficiale, in data 20 settembre, a Baku 2014 (Azerbaijan);

contrariamente al giudizio favorevole della commissione nazionale di VIA, la Direzione generale dei beni per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di compatibilità ambientale presentata da TAP, in relazione all'alto valore paesaggistico dell'area, dichiarata di notevole interesse pubblico. Il Ministero sottolinea infatti l'estrema importanza del paesaggio agrario del Salento, territorio particolarmente pregevole e altamente significativo per stato di integrità, valore testimoniale e profondità storica, la cui configurazione si fonda sulla "trama agraria" disegnata dalle "chiusure" realizzate in pietra a secco e dal mosaico continuo dei diversificati sesti di impianto degli uliveti, con presenza di numerosi esemplari aventi caratteristiche monumentali. In un tale contesto, un'opera come quella presentata nel progetto della TAP creerebbe un complesso di natura industriale sproporzionato e incongruo con la natura agraria del sito,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo a fronte delle criticità emerse in sede istruttoria, ed in particolare alla luce dei rilievi del Ministero dei beni culturali, degli enti locali e della Regione Puglia, con specifico riferimento all'inadeguatezza dell'approccio metodologico adottato in sede di ponderazione delle ricadute ambientali e paesaggistiche delle varie soluzioni localizzative, anche alla luce dell'evidenziata inadeguatezza dell'approdo di San Foca scelto dalla società, nonché all'applicazione delle tutele previste dalla normativa "Seveso" in relazione alla valutazione dei rischi incidentali.

(3-01218)

PETROCELLI, MARTON, SANTANGELO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, AIROLA, PAGLINI, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI - Al Ministro della difesa - Premesso che:

le disposizioni recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che prevede che il dipendente pubblico, a domanda, possa essere trasferito presso altra sede o altra amministrazione, anche di diverso comparto, previo assenso del Ministero di appartenenza;

l'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", prevede che il dipendente pubblico, a domanda, possa essere assegnato temporaneamente presso altra amministrazione, anche di diverso comparto, previo assenso del Ministero di appartenenza;

risulta agli interroganti che il capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Binelli Mantelli, avrebbe inviato una e-mail in data 7 aprile 2014 nelle caselle di posta elettronica di tutto il personale del Ministero della difesa, civile e militare, in cui dichiara di voler agevolare le famiglie e applicare le leggi citate per la tutela degli invalidi e dei figli minori fino a 3 anni;

l'art. 2209-sexies, rubricato "Norme sul ricongiungimento familiare del personale militare", del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, inserito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante "Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244", dispone che: "nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l'articolo 42 -bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151";

considerato che, risulta agli interroganti:

con la circolare n. 0037911 P-4.17.1.7.4 del 24 settembre 2012 "Spending review - Riduzioni delle dotazioni organiche della PA", il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inteso ridurre il numero dei pubblici dipendenti, seppur incidendo sui posti vuoti tabellari, nell'ambito della pubblica amministrazione specie in quelle realtà con personale in eccedenza come il Ministero della difesa;

con la circolare n. 0011786 del 22 febbraio 2011 il Dipartimento ha inteso incentivare la mobilità dei pubblici dipendenti nell'ambito della pubblica amministrazione;

presso il Ministero della difesa la mobilità temporanea (comandi) è disciplinata da una circolare interna del Segretariato generale della difesa datata 28 marzo 2011, protocollo M_D GSGDNA 0518641, recepita e diramata il 26 maggio 2011, protocollo 0036713, dalla Direzione generale per il personale civile che ne favorisce l'adozione;

l'articolo 2259-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, inserito dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 8 del 2014, incentiva l'esodo di personale verso altre pubbliche amministrazioni per conseguire l'obiettivo di riduzione del personale civile a 20.000 unità considerando anche, come fattore accrescitivo, il continuo deflusso di personale militare transitato nei ruoli civili;

il capo di Stato maggiore della difesa, in data 27 febbraio 2012, avrebbe trasmesso a tutti i dipendenti del Ministero una comunicazione via e-mail del Ministro pro tempore Giampaolo Di Paola che annunciava una riduzione organica di circa 10.000 dipendenti civili in ambito difesa, da attuare principalmente con il ricorso a processi di mobilità interministeriale;

in data 4 aprile 2012, lo stesso Ministro si è nuovamente rivolto a tutti i dipendenti civili del dicastero per confermare che l'inevitabile processo di riduzione dello strumento militare, attualmente sovradimensionato, comporterà necessariamente l'adozione dei tagli al personale civile della difesa;

considerato inoltre che:

le richieste provenienti dal personale civile, riferito al personale ex militare che mantiene la sede dell'ultimo impiego in servizio, soprattutto quello assegnato agli enti tecnici, vengono spesso respinte dalla Direzione generale per il personale civile, non di meno quelle provenienti dagli arsenali militari marittimi, cagionando gravi ripercussioni familiari, in palese contraddizione con le indicazioni del Ministro della difesa e le indicazioni del capo di Stato maggiore della difesa;

l'aumentare del contezioso giudiziario, derivante dal mancato accoglimento delle richieste, genera una microconflittualità pregiudizievole per la funzionalità delle strutture e produce un aumento dell'intasamento dei tribunali già oberati di procedimenti del giudice del lavoro,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare in futuro analoghi provvedimenti contradditori da parte delle strutture del Ministero deputate alla gestione del personale civile, onde garantire il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione.

(3-01219)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FASIOLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

negli ultimi anni i grandi flussi migratori verso il nostro Paese, sia via terra che via mare, hanno reso sempre più complesso e congestionato l'intero sistema di accoglienza;

per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria il 18 ottobre 2013 è stata avviata l'operazione militare ed umanitaria nel mar Mediterraneo meridionale denominata "Mare nostrum", con un duplice obiettivo: garantire la salvaguardia delle vite in mare e assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul traffico illegale di migranti, anche attraverso il rafforzamento delle attività correlate al controllo del flusso migratorio ed il potenziamento dell'attuale dispositivo militare di sorveglianza aeromarittima;

il profondo cambiamento degli stessi flussi migratori, non più a carattere solo emergenziale o meramente economico, ma sempre più legati a motivazioni politiche, anche a seguito dell'instabilità politica di alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo, ha portato ad una vera e propria mutazione nella caratterizzazione dei migranti spinti dalla necessità di fuggire da luoghi devastati da guerre e persecuzioni;

i profondi disagi sociali degli immigrati che giungono nel nostro Paese e l'oggettiva difficoltà delle istituzioni locali di offrire loro, nonostante l'impegno e gli sforzi generalmente profusi, un'accoglienza accettabile o quantomeno dignitosa, sta creando alcune situazioni di emergenza al limite della sostenibilità;

preoccupante è la situazione che si è venuta a creare in Friuli-Venezia Giulia, dove vi è la presenza di una delle sedi dei 10 centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) del Paese. La provincia di Gorizia ha una particolare vocazione alla multiculturalità, multietnicità, al plurilinguismo. Crocevia di emergenze economiche e politiche, ha accolto migrazioni dall'est Europa: si ricordano gli esodi dei profughi da ex Jugoslavia, Bosnia, Kossovo e Serbia nei primi anni 2000, degli albanesi, rumeni, bulgari e di vari Paesi dell'est ed asiatici (Ucraina, Afghanistan, Pakistan);

in particolare, Gradisca d'Isonzo, piccolo centro storico-artistico in provincia di Gorizia che conta circa 7.000 abitanti, caratterizzato da una diffusa imprenditorialità di dimensioni medio-piccole, è sede dal 2006 di un centro di identificazione ed espulsione (CIE) con potenziali 248 posti e di un CARA e centro di accoglienza (204 posti) e ubicati in spazi contigui all'interno delle strutture della ex caserma "Ugo Polonio";

la sede CIE, prima della sua chiusura per inagibilità e ristrutturazione, è stata sede di situazioni di tensione sociale, spesso sfociate in manifestazioni di protesta, rivolte, tentativi di fuga e danneggiamenti (a tale proposito si segnala che i tempi di permanenza degli immigrati presso la struttura CIE di Gradisca, fino ai 18 mesi, superavano di gran lunga quelli delle altre strutture a ciò preposte presenti sul territorio nazionale);

il CIE risulta temporaneamente chiuso per inagibilità e per ristrutturazione mentre il CARA è attualmente funzionante e utilizzato al massimo della capienza. Tali strutture, aperte rispettivamente nel 2008 e nel 2013, sono state attivate nonostante il Comune di Gradisca d'Isonzo fosse contrario per il potenziale forte impatto sulla vita della comunità;

la chiusura del CIE si è resa successivamente necessaria a seguito dalla relazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" nell'agosto 2013, che rilevava criticità strutturali, ad avviso del sindaco non risolte dai recenti lavori;

considerato che:

i richiedenti asilo, che giungono in prevalenza da Afghanistan e Pakistan attraverso la Slovenia, utilizzando la via terra seguita dai profughi in fuga dalle guerre balcaniche nei primi anni 2000, sono richiamati sul nostro territorio anche dalla presenza a Gorizia della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, unica di tutto il Nordest, oltre che dalla presenza a del CARA a Gradisca;

numerosi profughi che giungono nell'isontino, non trovando sempre accoglienza presso la struttura CARA ed in altre strutture messe a disposizione per mancanza di posti disponibili, stazionano con tendopoli e bivacchi presso le rive del fiume Isonzo e presso le aree verdi circostanti al CARA, in attesa dell'espletamento delle procedure, fatto che sta determinando una situazione di degrado dell'area, in particolare a Gradisca e nella città di Gorizia, dove in questi giorni è stato allestito un servizio di emergenza che vede impegnate le istituzioni locali;

per far fronte a tale emergenza alcuni enti (Prefettura, Caritas diocesana di Gorizia, curia, Croce rossa, Provincia e Regione) si sono attivati mettendo a disposizione alcune strutture, comunque ancora insufficienti;

le operazioni burocratiche negli accertamenti a livello locale delle richieste di asilo prevedono "code" di attesa oltre il 2015;

pur essendo attiva una rete del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), con piccoli e medi programmi di accoglienza, gestiti dagli enti locali, tale sistema di inserimento nel territorio finalizzato all'integrazione diffuso su alcuni comuni aderenti alla rete, è insufficiente e in parte pesa sugli enti locali, tra cui la Regione Friuli-Venezia Giulia che a ciò destina un contributo triennale, grazie al quale è stato possibile avviare alcuni i progetti per l'integrazione degli immigrati;

considerato, inoltre, che ad aggravare ulteriormente la situazione vi è la pesante crisi finanziaria in cui versa ormai dal 2012 il consorzio "Connecting People" a cui è sta affidata la gestione dello stesso CARA, che a fine marzo ha licenziato 9 operatori (mediatori linguistici) e che ha in carico anche la prima assistenza sanitaria presso la stessa struttura, assistenza sottodimensionata rispetto alle nuove esigenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, vista la situazione di emergenza nazionale, anche alla luce dell'innovativo ed apprezzato decreto-legge n. 119 del 2014 (Capo II), potenziare il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, ad oggi insufficienti a fronteggiare l'enorme flusso migratorio verso il nostro Paese;

in particolare, se intenda prevedere l'apertura di altre 2 commissioni territoriali in altre regioni del Triveneto, dove attualmente l'unico centro di riferimento per le immigrazioni è la commissione di Gorizia con CARA a Gradisca d'Isonzo;

quali siano gli intendimenti in relazione al futuro del CIE di Gradisca, anche in relazione alle istanze più volte rappresentate dall'amministrazione comunale alle autorità competenti;

se intenda assumere iniziative per garantire lo sviluppo della rete SPRAR, anche al fine di evitare la concentrazione inopportuna di immigrati in piccole aree e di favorirne l'effettiva integrazione sociale in territori maggiormente estesi e con più ampie possibilità di tirocinio formazione lavoro;

se ritenga opportuno, per far fronte alle complessità ed emergenze sanitarie, trasferire alle aziende sanitarie la presa in carico della salute degli immigrati;

se ritenga opportuno intervenire in sede europea affinché si giunga ad una omogenea ed univoca applicazione dei criteri di riconoscimento dello status di rifugiato.

(3-01217)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMORUSO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

i primi giorni di settembre 2014 sono caduti in Puglia, e più precisamente sull'area garganica, oltre 500 millimetri di pioggia. In appena 5 giorni è caduta tanta pioggia quanta ne cade su tutto il territorio nel corso di un anno;

l'anomalia climatica si è abbattuta su un territorio fragile con il 78 per cento dei comuni pugliesi a rischio per frane e alluvioni;

a causa della "bomba d'acqua" sono esondati diversi canali e torrenti, si sono verificate frane e smottamenti, diverse persone sono rimaste isolate nelle proprie case e messe in salvo con difficoltà anche con l'impiego di battelli. Numerosi i campeggi allagati (un migliaio i turisti soccorsi e decine di camper e roulotte finiti in mare), le strade interrotte (di cui ben 11 provinciali), i binari allagati, migliaia di persone senza energia elettrica e gas;

ancora una volta, purtroppo, in presenza di forti e insistenti piogge il nostro Paese si trova a dover fare i conti con frane, cedimenti di infrastrutture, argini che non riescono più a trattenere l'impatto delle acque;

sebbene la task force della Presidenza del Consiglio dei ministri contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, a nome del suo coordinatore Erasmo d'Angelis, abbia dichiarato che la Regione Puglia "è la prima in Italia per impegno dei fondi regionali per il dissesto idrogeologico considerati giustamente prioritari e fuori dai vincoli del patto di stabilità ed è fra le prime per capacità di spesa dei fondi erogati per opere di difesa contro frane e alluvioni", la conta dei danni si aggira intorno a cifre milionarie. La Confederazione italiana agricoltori della Puglia annuncia danni ingenti sia per l'agricoltura che per la zootecnia;

preso altresì atto delle dichiarazioni del Ministro in indirizzo secondo il quale "ci sono tutte le condizioni, da quello che ho potuto vedere, per dichiarare lo stato di emergenza",

si chiede di sapere se, al fine di far fronte all'emergenza conseguente all'alluvione nel Gargano, non si ritenga di dichiarare quanto prima lo stato di emergenza per i territori colpiti e lo stato di calamità naturale per i danni all'agricoltura, stanziando le indispensabili risorse finanziarie per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, per la messa in sicurezza delle aree colpite, e più in generale per il contrasto al dissesto idrogeologico dell'intero territorio nazionale, anche attraverso la previsione per le aree colpite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse necessarie per gli interventi post-calamità provenienti dallo Stato, nonché le spese sostenute dagli enti locali a valere su risorse proprie o provenienti da donazioni di terzi.

(4-02685)

STEFANI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

alla ripresa di ogni anno scolastico puntualmente si ripropone il problema della graduatorie per le cattedre e degli insegnanti precari alla continua ricerca di una stabile collocazione;

fino al 2007 ci si poteva spostare a piacimento chiedendo l'inserimento in una graduatoria per l'insegnamento di una materia in una determinata provincia a propria scelta, sulla base del rispettivo punteggio derivante da vari fattori: anzianità, titoli, corsi di aggiornamento, eccetera;

la finanziaria del Governo Prodi (legge n. 244 del 2007), sulla base di un disegno legge Fioroni, trasformò le graduatorie da permanenti ad esaurimento, per cui la provincia scelta nell'aggiornamento del 2007 diventava l'ultima;

dopo i tagli alla scuola effettuati con il decreto-legge n. 122 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in occasione dell'aggiornamento biennale della graduatoria fatto nel 2009, il Governo, poiché esistevano territori con un forte esubero di posti e ad altri invece con scarse se non assenti disponibilità, consentiva, ferma restando la provincia di precedente inclusione, di entrare, in coda, nella graduatoria di altre 3 province a scelta;

in seguito a ciò si ebbero oltre 8.000 ricorsi di docenti che, ritenendo l'inclusione "in coda " alla graduatoria invece che "a pettine" (cioè in base al proprio punteggio) illegittima, si rivolsero alla Corte costituzionale la quale riconobbe sì l'incostituzionalità del provvedimento di inclusione in coda, ma riconobbe anche l'incostituzionalità dell'inclusione contemporanea nella graduatoria di più di una provincia;

oggi, si è di fronte ad un nuovo aggiornamento biennale e, viste le molteplici decisioni giurisprudenziali, si prospetta l'inclusione in una sola provincia a scelta del docente, ma con la metodologia cosiddetta "a pettine";

considerato che:

se si aprono le graduatorie sulla base del principio che chiunque può scegliere di spostare la propria sede di insegnamento da una provincia all'altra, ci sarà un'invasione di insegnanti, dal momento che nelle province del Nord la disponibilità per alcune materie (soprattutto per lettere e scienze matematiche alle scuole medie) è maggiore di quelle del Sud. Dunque chi arriva da altre province andrebbe a scalzare chi da anni ha avuto un incarico annuale con una continuità, anche se precario, che alla fine ha determinato anche un'aspettativa di vita, poiché tanti si sono creati una famiglia e hanno comprato una casa accendendo un mutuo;

per quanto attiene alla provincia di Vicenza i dati parlano chiaro, i nuovi ingressi sono 25 nella scuola dell'infanzia, 32 nella primaria, 58 alle medie e 490 alle superiori. Numeri che rivoluzionano le graduatorie ad esaurimento e che corrispondono a precari provenienti "da altra provincia", come riportano le tabelle. Ci sono insegnanti che da secondi o terzi in graduatoria si sono trovati improvvisamente sessantesimi, vedendo così sfumare la speranza di lavorare in maniera stabile. Tra le classi di concorso che a Vicenza risultano più danneggiate c'è la A047 (matematica), disciplina che registra 33 nuove entrate di cui 24 collocate nei primi 25 posti. Curioso il dato dell'insegnamento di sostegno, classe di concorso che alle superiori risulta esaurita e dove gli inserimenti da altre province rappresentano il 100 per cento della graduatoria, ovvero 50 su 50;

visto infine che:

a parere dell'interrogante al Sud sono più liberali nelle valutazioni alla conclusione dei corsi di aggiornamento professionale che fanno punteggio nelle graduatorie ad esaurimento, ed è per questo che molti insegnanti del Sud riescono a "scalzare", verso il basso, i loro colleghi del Nord, vanificando ogni speranza di ottenere un cattedra nella proprio provincia;

non si tratta di schierare gli insegnanti del Nord contro quelli del Sud, ma semplicemente di rispettare chi ha scelto di lavorare in forma stabile e continuativa in una determinata comunità, anche al fine di garantire agli studenti una corretta continuità didattica, che diversamente sarebbe negata, considerato inoltre che sono in ballo migliaia di posti di lavoro nonché la dignità di tanti bravi insegnanti che, anno dopo anno, attendono di vedere stabilizzato il proprio posto di lavoro,

si chiede di sapere:

visto che è ormai tramontata la possibilità di rinviare di un anno l'aggiornamento delle graduatorie, congelando quelle esistenti, per avere il tempo necessario per approvare il nuovo metodo di reclutamento (a tal proposito esiste da tempo una validissima soluzione proposta durante la XVI Legislatura dal senatore Mario Pittoni della Lega Nord), se il Ministro in indirizzo intenda elaborare l'imminente decreto di aggiornamento delle graduatorie, prevedendo precise limitazioni per attenuare "l'invasione" di insegnanti dal Sud al Nord;

se non intenda reintrodurre il vincolo di permanenza in servizio sul territorio scelto per almeno 5 anni, atteso che la scuola è l'unico comparto del pubblico impiego che prevede che, una volta entrato di ruolo, si può chiedere, dopo appena un anno di servizio, il ricongiungimento alla famiglia, indipendentemente dal vincolo di permanenza triennale oggi vigente negli altri comparti del pubblico impiego.

(4-02686)

GAETTI, FUCKSIA, CRIMI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA - Al Ministro della salute - Premesso che:

la fondazione "Salvatore Maugeri" (FSM) è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che opera in Italia erogando servizi sanitari a livelli di eccellenza nei settori della cura, dell'assistenza, della riabilitazione, nonché nelle aree della tutela della salute negli ambienti di lavoro al fine di migliorare la qualità della vita e favorire il recupero delle capacità residue funzionali e attitudinali della persona;

attualmente la fondazione Salvatore Maugeri è composta da 21 sedi in diverse regioni in Italia presso le quali lavorano 3.817 dipendenti;

risulta agli interroganti che ai primi di luglio 2014, il consiglio di amministrazione della FSM ha approvato una delibera che sancisce il passaggio per tutti i lavoratori dipendenti dal contratto di sanità pubblica al contratto di sanità privata (AIOP-associazione italiana ospedalità privata) con conseguenti tagli alle retribuzioni ed ai diritti acquisiti. L'entità di tali tagli ammonterebbe a circa 21 milioni di euro all'anno;

considerato che:

le criticità presenti nei bilanci di FSM, che derivano principalmente dalla gestione finanziaria della fondazione nonché dalle vicende giudiziarie che l'hanno coinvolta, sono di carattere straordinario e contingente e non derivano dalla gestione ordinaria delle attività delle strutture sanitarie, come evidenziato dall'interrogazione depositata da rappresentanti del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale lombardo e dall'intervento del consigliere Iolanda Nanni in Commissione Sanità della Regione Lombardia durante le due audizioni (rispettivamente in data 22 e 23 luglio 2014) che hanno coinvolto le sigle sindacali e i vertici di FSM;

il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa di società e associazioni nonché delle fondazioni private, come FSM, prevede che le Regioni adottino un sistema di monitoraggio e controllo dei sistemi sanitari regionali che si espleta, fra l'altro, tramite l'obbligo, in capo agli enti privati convenzionati con il sistema sanitario regionale, di depositare presso le ASL competenti i bilanci consolidati, i bilanci delle singole strutture, la certificazione dei bilanci, la relazione annessa ai bilanci annuali. La legge nazionale affida alle Regioni il controllo dei bilanci e dei documenti amministrativi. La Regione Lombardia ha recepito il decreto legislativo n. 231 tramite la deliberazione di Giunta n. IX / 3856 del 25 luglio 2012: essa ha fra le proprie finalità la creazione di un meccanismo di monitoraggio delle erogazioni finanziarie di cui beneficiano le strutture del sistema sanitario lombardo, sistema di monitoraggio e trasparenza affidato principalmente alle ASL, con la possibilità per le ASL di avvalersi del supporto e della consulenza degli uffici regionali per esaminare, conseguentemente formulando eventuali osservazioni e richieste, i bilanci consolidati, i bilanci delle singole strutture e le certificazioni del bilancio, o in sostituzione di queste ultime la relazione del collegio dei revisori; documenti che entro febbraio di ogni anno tutti gli istituti o enti che ricevono finanziamenti dalla Regione nell'ambito sanitario superiori a 800.000 euro devono depositare presso l'ASL competente. Quindi, il recepimento dell'ordinamento nazionale nell'ordinamento regionale lombardo prevede che la responsabilità del controllo sui bilanci e gli atti amministrativi degli enti convenzionati con il sistema sanitario regionale venga di fatto delegata dalla Regione alle singole ASL;

la Commissione Sanità della Regione Lombardia, in data 23 luglio 2014, ha richiesto all'unanimità a FSM di revocare la delibera del consiglio di amministrazione concernente il passaggio dei contratti dal settore della sanità pubblica a quella privata, come primo atto concreto propedeutico all'apertura di un confronto fra le parti sociali e le istituzioni con la finalità di individuare percorsi alternativi di risanamento del bilancio di FSM; la stessa Commissione Sanità ha richiesto agli assessori competenti di monitorare attentamente l'evolversi del caso FSM e i successivi appuntamenti finalizzati alla concertazione di alternative possibili al risanamento dei bilanci;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

solo dal 2011 FSM redige annualmente bilanci conformi alle direttive dell'ordine nazionale dei commercialisti e deposita annualmente, anche se in alcuni anni in via derogatoria rispetto ai termini di legge, i propri bilanci, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, presso le ASL lombarde competenti;

il bilancio 2011 di FSM presentava notevoli criticità relative all'assottigliarsi del patrimonio, con una perdita superiore ai 90 milioni di euro, derivanti fra l'altro da una rilevantissima svalutazione del patrimonio sia immobiliare che mobiliare;

nonostante l'indice EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) calcolato nei bilanci sia positivo, e indichi quindi una redditività significativa dell'attività sanitaria di FSM, la parte dei bilanci relativa agli oneri finanziari e patrimoniali segnala ulteriori deterioramenti e criticità negli anni 2012 e 2013, peraltro segnalate puntualmente dal collegio dei revisori nonché dalle relazioni annesse ai bilanci annuali;

la certificazione del bilancio 2013 redatta dalla società di revisione Pricewaterhouse non esprime giudizi circa la "continuità aziendale" per gli anni successivi, segnalando di conseguenza che la "continuità aziendale" di FSM potrebbe, già nel breve periodo, essere compromessa se dovesse peggiorare ulteriormente lo stato patrimoniale;

le ASL competenti sono tenute a monitorare le erogazioni al sistema sanitario, verificando e monitorando "la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo" (deliberazione n. IX / 3856 della Giunta regionale della Lombardia del 25 luglio 2012); la delibera affida alle ASL il compito, con la possibilità di avvalersi del supporto e consulenza degli uffici regionali, di formulare osservazioni laddove, nell'esame dei bilanci annuali e delle relazioni richieste dalla legge, riscontrino delle criticità; gli enti a cui le osservazioni vengono inviate devono rispondere esaurientemente alle osservazioni avanzate dalle ASL competenti al fine di poter rinnovare i contratti con la Regione (la deliberazione n. 4606 del 28 dicembre 2012 integra la precedente con criteri derogatori, ma comunque vincolanti circa la trasmissione dei bilanci);

nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio delle strutture del sistema sanitario, che si espleta anche tramite l'esame dei bilanci consolidati e delle relazioni e certificazioni attinenti, nonché tramite la facoltà di sottoporre osservazioni con carattere vincolante ai fini del rinnovo dei contratti, le ASL competenti, nonostante i bilanci di FSM evidenziassero fin dal 2011 forti criticità riguardanti la fragilità del patrimonio, non hanno formulato osservazioni né richiamato l'attenzione della Regione sul deteriorarsi della situazione patrimoniale di FSM;

durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata presso l'aula del Consiglio regionale lombardo in data 9 settembre 2014, il consigliere regionale Iolanda Nanni ha chiesto all'assessore per la sanità Mantovani per quale motivo le ASL competenti e la Regione non abbiano formulato osservazioni e richieste riguardanti le evidenti criticità dei bilanci di FSM, avvalendosi delle facoltà disposte dalla deliberazione n. IX /3856 della Giunta del 25 luglio 2012, in recepimento del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tali domande l'assessore Mario Mantovani ha risposto senza specificare la natura, la tempistica e le modalità tramite cui la Regione intende intervenire per affrontare le criticità di bilancio di FSM e per garantirne la continuità aziendale, in ottemperanza alle responsabilità di vigilanza e monitoraggio poste in essere dall'ordinamento regionale e nazionale;

il peggioramento delle formule contrattuali, con le conseguenze che avrebbe sui livelli salariali nonché sui diritti acquisiti, prospettata per il personale di FSM potrebbe, a parere degli interroganti, avere un grave impatto sulla qualità delle prestazioni erogate da FSM all'interno del sistema sanitario nazionale e potrebbe, inoltre, preludere a manovre speculative successive considerato che la continuità aziendale della fondazione non viene assicurata né nell'ultimo bilancio consolidato né nella certificazione del bilancio 2013 effettuata dalla società Pricewaterhouse;

pur essendo una fondazione privata, FSM opera principalmente tramite l'erogazione di fondi pubblici del sistema sanitario nazionale, delle Regioni in cui sono presenti sue sedi (fra le quali Lombardia, Piemonte, Liguria, Sicilia, Puglia, Veneto e Campania), nonché del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i livelli di eccellenza in molti settori di FSM sono stati raggiunti grazie al quotidiano impegno e alla professionalità di quel personale sul quale oggi, tramite la revisione peggiorativa dei contratti, grava il rischio e l'onere del risanamento del bilancio, bilancio peraltro compromesso non per via di perdite nell'espletamento delle finalità assistenziali e sanitarie della fondazione, bensì per via di una discutibile gestione finanziaria nonché per le conseguenze delle vicende giudiziarie che coinvolgono e hanno coinvolto la fondazione stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, intervenire con tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la continuità aziendale di FSM, che opera a livello nazionale in diverse regioni fornendo prestazioni essenziali e di altissimo livello all'interno del sistema sanitario nazionale, tenendo conto che le criticità di bilancio non derivano dalla gestione aziendale bensì da quella finanziaria, ed essendo quindi necessario incidere, a parere degli interroganti, sulla gestione finanziaria per ottenere un risanamento strutturale dei bilanci, con misure alternative di carattere temporaneo che non ricadano sui lavoratori, tenendo altresì conto del gravissimo impatto sul sistema sanitario nazionale che deriverebbe da un eventuale venir meno della continuità aziendale di FSM;

quali iniziative di competenza intenda adottare affinché venga assicurata la piena efficacia del sistema di monitoraggio regionale lombardo sugli enti privati convenzionati con il sistema sanitario regionale, a fronte del fatto che né le ASL competenti né la Regione Lombardia hanno formulato osservazioni o prescrizioni relative alle criticità di bilancio, nonché al rischio di discontinuità aziendale, segnalati negli ultimi bilanci di FSM e nell'ultima relazione del collegio dei revisori nonché nella certificazione del bilancio 2013 effettuata dalla società Pricewaterhouse;

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, presso la Regione Lombardia affinché venga rivisto il sistema di monitoraggio del sistema sanitario regionale, oggi delegato alle ASL dalla deliberazione n. IX / 3856 della Giunta del 25 luglio 2012, considerando che le ASL potrebbero non essere in grado di garantire una piena efficienza del sistema di monitoraggio, mentre la Regione Lombardia dispone a tal riguardo di maggiori competenze e risorse che potrebbero essere impiegate per imperniare il sistema di monitoraggio sulla Regione direttamente senza delegare tale gravoso onere alle ASL.

(4-02687)

DE PETRIS - Al Ministro della salute - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con nota del 23 marzo 2006 il sottosegretario di Stato per la salute, con delega alle politiche veterinarie, Cesare Cursi, chiedeva alla Regione Campania un intervento punitivo nei confronti del direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), dottor Domenico Fenizia, per un presunto comportamento scorretto, avendo egli suggerito, per la sua stretta competenza di ruolo e di ricercatore, al Ministero della salute ed alla Regione di appartenenza diversificati interventi di prevenzione in materia di malattie diffusive degli animali, con particolare riferimento alle brucellosi e alla blue tongue (lingua blu);

in particolare, per quanto concerne la brucellosi, gli interventi suggeriti dal dottor Fenizia si riferivano a tesi condivise dalla letteratura scientifica internazionale, nonché dai dati sperimentali, sulla geno-resistenza dei bufali nei confronti della malattia, fra l'altro pubblicati, per sua iniziativa, sulla prestigiosa rivista scientifica "Infection and immunity". Per quanto concerne invece la profilassi vaccinale della blue tongue lo stesso Ministero prese atto dei danni arrecati agli allevamenti dall'utilizzo del vaccino allestito con virus vivo attenuato, delle evidenze dell'ulteriore diffusione della malattia, e fu costretto, anche a seguito delle proteste dei comitati di rappresentanza degli allevatori e delle Regioni interessate, a modificare sostanzialmente la strategia di intervento con l'adozione di un vaccino inattivato;

numerose circostanze sembrerebbero provare che i provvedimenti richiesti (ed attuati) nei confronti del dottor Fenizia, prima dal Ministro pro tempore Girolamo Sirchia, e poi dal Sottosegretario Cursi, siano stati invocati dal direttore generale del Dipartimento alimenti e sanità veterinaria del Ministero, dottor Romano Marabelli, e da altri soggetti, oggi inquisiti per interessi privati in atti di ufficio in merito alle vicende esposte. Ci si riferisce in particolare all'indagine della Procura della Repubblica di Roma che ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per 41 indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta sui vaccini utilizzati dal Ministero, indagine che ha già condotto, fra l'altro, alle dimissioni del dottor Romano Marabelli dall'incarico di segretario generale;

in analogia con quanto accaduto al dottor Fenizia per la vicenda blue tongue, sembrerebbe che anche la dottoressa Maria Tollis, tra i più stimati, per professionalità ed esperienza, dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, sia stata oggetto di "censura" in conseguenza dei pareri da lei espressi nell'ambito delle sue funzioni in seno all'istituto di appartenenza in merito alle suddette patologie degli allevamenti. All'epoca delle vicende la dottoressa Tollis ricopriva la funzione di direttore del reparto di infezioni virali degli animali domestici del laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità. La dottoressa Tollis, nello svolgimento delle specifiche funzioni attribuitele dal suo ruolo, in particolare di quelle connesse allo studio delle malattie infettive ed infestive del bestiame nonché alla valutazione e al controllo di qualità, innocuità ed efficacia dei prodotti immunologici per uso veterinario, aveva fornito numerosi pareri di competenza in merito al ricorso alla profilassi vaccinale e all'utilizzo di specifici vaccini nei confronti dell'influenza aviaria e della blue tongue. Tali pareri risultano essere stati acquisiti ufficialmente da vari organismi del Ministero (per influenza aviaria e blue tongue), e dai Carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Bologna (per influenza aviaria) e da varie procure nazionali (L'Aquila, Sulmona, Latina per la blue tongue). Relazioni circostanziate sugli avvenimenti in corso furono inoltre fornite, su specifica richiesta, al Ministro pro tempore, Rosy Bindi, per l'influenza aviaria e alla Presidenza della Repubblica per la blue tongue. Nella primavera 2004, nell'ambito di una riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, la dottoressa Tollis fu rimossa dall'incarico che ricopriva con apprezzata competenza da oltre 13 anni, e il reparto da lei diretto dismesso relativamente alle sue peculiari funzioni nel settore delle malattie virali degli animali domestici;

l'attività lavorativa del dottor Fenizia, nella qualità di direttore dell'IZSM, è sempre risultata irreprensibile sotto il profilo della competenza e dell'impegno professionale, avendo egli contribuito in modo sostanziale alla riorganizzazione e al rilancio dell'istituto di appartenenza ed essendosi sempre correttamente attenuto ai doveri relativi alla funzione svolta. Nonostante questo il commissario straordinario dell'IZSM, dimostrandosi in questo partecipe della probabile azione di rimozione dall'incarico del dottor Fenizia, adottò, nei confronti di quest'ultimo, un provvedimento di licenziamento del tutto incomprensibile e, a parere dell'interrogante, pieno di accuse infondate e mendaci, a seguito del quale l'interessato presentò ricorso alla magistratura del lavoro;

le recenti sentenze esecutive di primo e secondo grado della magistratura del lavoro hanno dato piena ragione in proposito al dottor Fenizia. In particolare ambedue hanno dichiarato "l'invalidità del licenziamento comminato in data 14 luglio 2006 in danno di Fenizia Domenico e, per l'effetto" hanno ordinato "all'IZSM, in persona del legale rappresentante (dottor Antonio Limone), di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro" condannando "in via generica l'ente al pagamento, a titolo di danni, delle retribuzioni maturate dal giorno di efficacia del recesso fino all'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione sino al ripristino del rapporto. Oltre agli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito a saldo";

risulta all'interrogante che di quanto disposto dalle sentenze niente è stato fatto da parte del commissario dell'IZSM, che in tutti i modi e fino ad oggi ha cercato di non eseguire l'ordine della magistratura del lavoro. Oggi la vertenza, se pur conclusasi nel merito, è in Corte di cassazione per la verifica della legittimità, ove ristagna da anni in attesa della fissazione della prima udienza;

le citate sentenze hanno comunque confermato nel merito tutte le ragioni del dottor Fenizia, che ha oggi 71 anni e che ha diritto di essere pienamente riabilitato per quanto attiene al suo operato presso l'IZSM e per la sua irreprensibile attività scientifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente, anche alla luce delle risultanze emerse dall'indagine della Procura della Repubblica di Roma sulle vaccinazioni zootecniche, revocare tutti i provvedimenti a carico del dottor Domenico Fenizia, sia ministeriali che locali da parte dell'IZSM, prevedendone la riassunzione, anche per un solo giorno nelle sue funzioni, come ordinato dalla magistratura, nonché la piena riabilitazione;

se non ritenga conseguentemente necessario e urgente richiedere, alla luce delle sentenze del Tribunale del lavoro di Napoli, l'immediato annullamento, d'intesa con la Regione Campania, del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del direttore dell'IZSM dottor Domenico Fenizia;

se non ritenga infine necessario e urgente avviare un idoneo approfondimento sulle politiche veterinarie esperite in materia di lotta alla blue tongue e all'influenza aviaria, al fine di accertare le responsabilità individuali relative all'adozione delle misure sanitarie assunte, incluso l'impiego di presidi farmaceutici e vaccinali inadeguati e dannosi, prevedendo un'inchiesta amministrativa interna sulla corretta procedura di utilizzazione dei prodotti immunologici utilizzati, nell'ambito della quale assegnare un adeguato ruolo di approfondimento, in relazione alla comprovata esperienza specifica, alla dottoressa Maria Tollis, attualmente rappresentante ufficiale dell'Italia nella Commissione consultiva del farmaco veterinario per uso veterinario presso l'Agenzia europea per i medicinali.

(4-02688)

BLUNDO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, PAGLINI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, MOLINARI, DONNO, FUCKSIA, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, NUGNES, CATALFO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:

nel nostro Paese le adozioni internazionali sono disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. L'iter per ottenere un bambino in adozione è costituito da varie fasi. Il primo passo è la presentazione da parte della coppia che intende adottare un minore di una dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni. Successivamente i servizi territoriali svolgono un'indagine sulla coppia per verificare il possesso dei requisiti e consegnano la relazione al competente Tribunale per i minorenni. Quest'ultimo, dopo aver esaminato il dossier, dispone il decreto di idoneità o insussistenza dei requisiti di adozione;

nel caso in cui il competente Tribunale abbia disposto l'idoneità della coppia, quest'ultima può rivolgersi per l'adozione ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Questa fase è la più delicata dell'intero processo perché porterà all'incontro all'estero degli aspiranti genitori adottivi con il minore. Essa è interamente gestita dall'ente al quale la coppia ha deciso di rivolgersi, che, dopo aver ottenuto parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476. All'arrivo del bambino in Italia e dopo che sia trascorso un periodo pre-adottivo, il competente Tribunale per i minorenni dispone la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la notte del 18 luglio 2014 a Pescara Maxim, un bambino russo di 5 anni, è stato ucciso da Massimo Maravalle, 47 anni, tecnico informatico che, assieme alla moglie Patrizia Salvetti, aveva adottato il minore nel 2012. In Questura Maravalle, accusato di omicidio aggravato, ha confessato di avere ammazzato il bambino soffocandolo con un cuscino, aggiungendo di essere affetto da psicosi atipica e di avere autonomamente sospeso le cure prescritte da uno psichiatra 4 giorni prima del delitto. Lo psichiatra, di fronte alla squadra mobile, ha confermato di avere in cura Maravalle addirittura dal 2006 e che lo stesso sarebbe affetto da disturbi psichici fin dalla giovinezza;

da notizie di stampa ("Il Messaggero" del 21 luglio 2014) si apprende che la Procura di Pescara starebbe esaminando l'intera documentazione relativa all'adozione "per comprendere come sia stato possibile che il bambino potesse essere adottato dal Maravalle". Allo stesso tempo il Tribunale dei Minori de L'Aquila ha chiarito di "non avere elementi per cui desumere presunte patologie dell'uomo, del quale invece era stato attestato il pieno equilibrio psico-fisico";

sempre da notizie di stampa ("Libero Quotidiano" del 23 luglio 2014) si apprende che anche le autorità giudiziarie della regione russa di Amur, terra d'origine di Maxim, hanno aperto un procedimento penale volto ad appurare la negligenza dei propri funzionari nella gestione della documentazione per l'adozione. Nell'articolo è, inoltre, specificato che in passato ai parenti di Maxim e ad altri cittadini russi era stata negata la possibilità di adottare il bambino;

considerato inoltre che tra gli obblighi post-adozione riconosciuti in capo alle coppie che adottano minori russi è previsto anche quello di inviare in Russia un rapporto completo sulla nuova vita familiare del bambino: dalle relazioni del 2013 e dell'inizio del 2014 emerge che il piccolo si "era adattato bene",

si chiede di sapere quali immediate, concrete ed efficaci iniziative di propria competenza il Governo intenda porre in essere al fine di accertare eventuali negligenze e responsabilità di organismi ed enti coinvolti nel procedimento di adozione, e di verificare il puntuale rispetto della normativa vigente nonché di adottare le misure necessarie a prevenire il ripetersi di analoghe tragiche situazioni.

(4-02689)

MOSCARDELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 1339 del 2007, ha stabilito che «l'utilizzabilità attuale del lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare risulta accertata»;

il tribunale di Latina ha emesso un'ordinanza, depositata il 20 agosto 2007, che recepisce in pieno le conclusioni della sentenza della Corte di cassazione, in cui si afferma che: «È di tutta evidenza che il lago ormai ha tutti i requisiti sostanziali e funzionali per assumere a tutti gli effetti la natura di demanio marittimo secondo i requisiti previsti dall'articolo 28 del codice della navigazione»;

il tribunale superiore delle acque pubbliche si è pronunciato l'8 marzo 2011, per motivare la sua competenza in merito alla navigabilità sul lago di Paola facendo rilevare «che le precedenti affermazioni circa la natura privata del lago di Paola "non appaiono avere sufficientemente considerato la più recente legislazione in materia di acque pubbliche"». Il Tribunale sostiene infatti la validità del «principio fissato dall'art. 1 della Legge Galli n. 36/94 in merito al carattere pubblico di tutte le acque superficiali e sotterranee e alla loro natura di risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà»;

lo stesso tribunale precisa, inoltre, che il regime pubblicistico impresso a tutte le acque superficiali è stato confermato dal codice per l'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 144, e che a tale regime non farebbero da ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche o la compravendita avvenuta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce dei pronunciamenti citati, ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza affinché il lago di Sabaudia venga riconosciuto a tutti gli effetti come lago pubblico demaniale.

(4-02690)

TOMASELLI, LATORRE, MATURANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

in data 6 e 7 settembre 2014, violenti nubifragi hanno colpito diverse zone della Puglia, in particolare la zona del Gargano;

le criticità provocate dalle violente ondate di maltempo hanno comportato danni ingenti alle produzioni agricole e all'intero comparto pugliese;

la Regione ha chiesto al Governo di dichiarare lo stato di emergenza secondo la procedura di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

considerato che:

a seguito degli eventi calamitosi, numerose famiglie, già in difficoltà, si trovano oggi impossibilitate a rispettare i diversi adempimenti di ordine fiscale, burocratico, nonché i mutui in scadenza;

le alluvioni hanno letteralmente spazzato via centinaia di ettari di coltivazione, determinando danni che ammonterebbero a diverse decine di milioni di euro, con il conseguente collasso per le aziende agricole coinvolte,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di procedere con urgenza ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di far fronte allo stato di emergenza nelle zone colpite dalle alluvioni;

se il Ministro dell'economia e finanze non ritenga di prorogare al 31 dicembre 2015, anche di concerto con la Regione Puglia e le amministrazioni provinciali e comunali coinvolte, ogni adempimento fiscale, contributivo e assicurativo, nonché ogni adempimento relativo al pagamento di ratei di mutuo di persone fisiche e giuridiche residenti nei centri interessati dagli eventi calamitosi;

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non intenda procedere con urgenza alla dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi e alla conseguente attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, al fine di evitare che il comparto agricolo pugliese, già duramente provato dalla grave congiuntura economica, subisca ulteriori pesanti e irrimediabili conseguenze sul ciclo produttivo.

(4-02691)

SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CATALFO, MORONESE, MONTEVECCHI, MARTON, MANGILI, VACCIANO, SANTANGELO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 del Consiglio di Stato interviene sull'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di alcuni docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nei tempi previsti dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 42 del 2009;

i giudici respingendo un ricorso in appello proposto dal Ministero hanno affermato il principio per cui con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42 del 2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione;

a parere degli interroganti è interessante la lettura integrale della decisione, che si conclude con "Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà";

inoltre nella sentenza si legge che "Come ha ben osservato il primo giudice, deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto-legge n. 97/2004 e ai principi generali dell'ordinamento";

considerato che:

l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postula la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici;

la disposizione prevede inoltre la possibilità di reinserimento nelle graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, ove i docenti interessati facciano domanda entro il medesimo termine;

la presenza nelle graduatorie è condizionata ad un'espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà che deve essere manifestata nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime;

nella normativa primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

ai docenti "depennati" per mancato aggiornamento, il Ministero applica una fonte secondaria con i decreti ministeriali n. 42 del 2009, n. 44 del 2011 e n. 235 del 2014, anziché il decreto-legge n. 97 citato, costringendoli in seconda fascia (supplenza) senza alcuna possibilità di passare in ruolo, dove potrebbero in seguito essere cancellati definitivamente;

ai docenti "depennati" per mancato aggiornamento è negato il diritto di accesso alla piattaforma web del Ministero dove alla voce "istanze on line" risulta "aspirante non presente nella base informativa". Ciò impedisce di procedere alla presentazione della domanda di reinserimento (documentato) per cui, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. b) , del citato decreto ministeriale n. 235 del 2014, è motivo di esclusione la presentazione della domanda in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 dell'art 9 dello stesso decreto ministeriale, ossia cartacea;

nel corso dell'aggiornamento del 2014 si è verificato per la prima volta che il Ministero si sia premurato di avvertire coloro che non avevano presentato domanda di permanenza anche in assenza di punteggi da aggiornare, considerato che molte sentenze hanno stabilito che la mancata domanda nei termini non si può interpretare come volontà di essere depennati in mancanza di una precisa comunicazione al riguardo. Il docente deve essere interpellato e messo a conoscenza delle conseguenze della mancata domanda di permanenza;

nessuno dei docenti esclusi nel 2007, nel 2009 e nel 2011 ha ricevuto tale comunicazione. A parere degli interroganti è palese la disparità di trattamento alla quale si deve porre rimedio in maniera generalizzata e non costringendo il singolo docente ad intraprendere vie legali costose e non certe, con la conseguenza di ulteriori disparità di trattamento, trattandosi di cause singole e non collettive e poiché non tutti sono in condizione di poter sostenere le spese necessarie;

a giudizio degli interroganti la situazione assume valenze paradossali anche in considerazione del fatto che, trattandosi di docenti abilitati, essi risultano esclusi da tutti i nuovi sistemi di reclutamento quali TFA (tirocinio formativo attivo) e PAS (percorsi abilitanti speciali), mentre chi deve ancora acquisire l'abilitazione, o per concorso o per corso di formazione, ha più possibilità di rientrare nel sistema rispetto a coloro che ne risultano esclusi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con opportune iniziative al fine di superare una situazione d'iniqua e palese disparità;

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento, per la classe di concorso d'interesse, dei docenti "depennati", considerato che questi ultimi, precedentemente inseriti nelle graduatorie a esaurimento, hanno pieno diritto, come prescritto dalla normativa, al reinserimento all'atto del successivo aggiornamento delle graduatorie, anche alla luce della sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 del Consiglio di Stato.

(4-02692)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-01219, del senatore Petrocelli ed altri, sulla tutela dei diritti del personale civile del Ministero della difesa.