LEGGE 16 marzo 2006, n. 146

Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  e  dei Protocolli delle
Nazioni  Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
 
 Vigente al: 6-9-2014  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione  ed  i  Protocolli  delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato   transnazionale,  adottati  dall'Assemblea  generale  il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
                               Art. 2.
                        Ordine di esecuzione
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla Convenzione ed ai
Protocolli    di    cui   all'articolo 1,   di   seguito   denominati
rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data
della loro rispettiva entrata in vigore.
                               Art. 3.
                 Definizione di reato transnazionale
  1.  Ai  fini della presente legge si considera reato transnazionale
il  reato  punito  con  la  pena  della  reclusione non inferiore nel
massimo  a  quattro  anni,  qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonche':
    a) sia commesso in piu' di uno Stato;
    b) ovvero  sia  commesso  in  uno Stato, ma una parte sostanziale
della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga
in un altro Stato;
    c)  ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un
gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu'
di uno Stato;
    d) ovvero  sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
in un altro Stato.
                               Art. 4.
                       Circostanza aggravante
  1.  Per  i  reati puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel  massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il
suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita'
criminali  in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'.
  2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
                               Art. 5.
           Autorita' centrale ed autorita' di riferimento
    per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli
  1.  L'autorita'  centrale  ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13,
della Convenzione, e' il Ministro della giustizia.
  2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  sono individuate le autorita' di riferimento per le
attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
                               Art. 6.
            Informazione al Parlamento sulla cooperazione
       in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
  1.  Con  cadenza  annuale  il  Ministro  della giustizia informa le
Camere  sullo  stato  di attuazione delle previsioni dell'articolo 16
della  Convenzione,  in merito alla collaborazione tra Stati Parte in
materia di estradizione.
  2.  Con  cadenza  annuale  il  Ministro  della giustizia informa le
Camere  sullo  stato  di attuazione delle previsioni dell'articolo 18
della  Convenzione,  in merito alla collaborazione tra Stati Parte in
materia di assistenza giudiziaria.
                               Art. 7.
                Trasferimento dei procedimenti penali
  1.    Il    trasferimento    dei   procedimenti   penali   previsto
dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme
e   nei  limiti  degli  Accordi  internazionali.  Tali  Accordi  sono
ratificati previa autorizzazione data con legge.
  2.  Con  cadenza  annuale  il  Ministro  della giustizia informa le
Camere  sullo  stato  di attuazione delle previsioni dell'articolo 21
della  Convenzione,  in merito al quadro complessivo degli Accordi di
trasferimento  raggiunti  con  gli  altri  Stati Parte, al numero dei
procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi
applicativi.
                               Art. 8.
      Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
  1.  Con  cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere
sullo  stato  di  attuazione  delle previsioni dell'articolo 27 della
Convenzione,  con  specifico riferimento alle azioni intraprese sulla
base  di  tale  disposizione  ed  al  quadro  delle  intese o accordi
conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
                               Art. 9. 
                     Operazioni sotto copertura 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del  codice  penale,  non
sono punibili: 
    a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
appartenenti  alle   strutture   specializzate   o   alla   Direzione
investigativa antimafia,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,  al
solo fine di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter,
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,  sezione  I,  del  codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  nonche'  ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
dall'articolo 3 della legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  anche  per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od  occultano  denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il  reato
o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o  ne
consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
    b)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  appartenenti   agli
organismi investigativi  della  Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei
carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e
all'eversione e del Corpo della guardia di finanza  competenti  nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali,  nel
corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al  solo  fine
di acquisire elementi di prova in  ordine  ai  delitti  commessi  con
finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona,
compiono le attivita' di cui alla lettera a). 
  1-bis. La causa di giustificazione di cui al  comma  1  si  applica
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli  ausiliari  che
operano  sotto  copertura  quando  le  attivita'  sono  condotte   in
attuazione di operazioni  autorizzate  e  documentate  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1. 
  2. Negli stessi casi previsti dal comma  1,  gli  ufficiali  e  gli
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o indicazioni di copertura,  rilasciati  dagli  organismi  competenti
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma  5,  anche
per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti  di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al  piu'  presto  e
comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'. 
  3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e'  disposta
dagli organi di vertice  ovvero,  per  loro  delega,  dai  rispettivi
responsabili di livello almeno  provinciale,  secondo  l'appartenenza
del personale di  polizia  giudiziaria  impiegato,  d'intesa  con  la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis  e  3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di  cui  ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito  denominate  "attivita'   antidroga",   e'   specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga  o,  sempre
d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello  almeno  provinciale,  secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato. 
  4. L'organo che dispone l'esecuzione delle  operazioni  di  cui  ai
commi  1  e  2  deve  dare  preventiva  comunicazione   all'autorita'
giudiziaria  competente  per  le  indagini.   Dell'esecuzione   delle
attivita' antidroga e' data  immediata  e  dettagliata  comunicazione
alla Direzione  centrale  per  i  servizi  antidroga  e  al  pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario  o  se  richiesto
dal pubblico ministero e, per le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria  responsabile  dell'operazione,
nonche'  quelli  degli  eventuali  ausiliari  e  interposte   persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano,  nonche'  dei  risultati
della stessa. 
  5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1  e  2,  gli
ufficiali di polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di  agenti  di
polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,  ai  quali
si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi  casi.
Per   l'esecuzione   delle   operazioni   puo'   essere   autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili,  di  documenti
di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la
gestione di aree  di  comunicazione  o  scambio  su  reti  o  sistemi
informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli
altri Ministri interessati. Con il medesimo  decreto  sono  stabilite
altresi' le forme e le  modalita'  per  il  coordinamento,  anche  in
ambito  internazionale,  a  fini  informativi  e  operativi  tra  gli
organismi investigativi. 
  6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi  probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  limitatamente  ai  casi
previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e  le
autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e
10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309  del  1990,  e  successive  modificazioni,  possono
omettere  o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico  ministero,  che  puo'
disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico  ministero
motivato  rapporto  entro  le  successive  quarantotto  ore.  Per  le
attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla
Direzione  centrale  per  i  servizi  antidroga  per  il   necessario
coordinamento anche in ambito internazionale. 
  6-bis.  Quando  e'  necessario  per  acquisire  rilevanti  elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei  responsabili
dei delitti di cui all'articolo 630 del codice  penale,  il  pubblico
ministero puo' richiedere che  sia  autorizzata  la  disposizione  di
beni,  denaro  o  altra  utilita'  per  l'esecuzione  di   operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le  modalita'.
Il giudice provvede con decreto motivato. 
  7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il  pubblico  ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei  provvedimenti
che applicano una  misura  cautelare,  del  fermo  dell'indiziato  di
delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei  casi  di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione  dei   predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il  relativo
decreto deve essere emesso entro le successive  quarantotto  ore.  Il
pubblico   ministero   impartisce   alla   polizia   giudiziaria   le
disposizioni necessarie al controllo  degli  sviluppi  dell'attivita'
criminosa,  comunicando  i   provvedimenti   adottati   all'autorita'
giudiziaria  competente  per  il  luogo  in  cui  l'operazione   deve
concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia  effettuato  il
transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in  entrata  nel
territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono  oggetto,  prodotto,
profitto o mezzo per commettere  i  delitti  nonche'  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle  di  cui  all'articolo  70  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i  provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai  sensi  del  comma  7  sono  senza
ritardo  trasmessi,  a  cura  del  medesimo  pubblico  ministero,  al
procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello.  Per  i  delitti
indicati all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
penale,  la  comunicazione  e'  trasmessa  al  procuratore  nazionale
antimafia. 
  9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare  il  materiale  o  i  beni
sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso,  agli  organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego  nelle
attivita' di contrasto di cui al  presente  articolo  ovvero  per  lo
svolgimento dei compiti d'istituto. 
((9-bis.  I  beni  informatici  o  telematici  confiscati  in  quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,  titolo
XII, capo III, sezione I,  del  codice  penale  sono  assegnati  agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9)). 
  10. Chiunque indebitamente  rivela  ovvero  divulga  i  nomi  degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che   effettuano   le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il  fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni. 
  11. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 10 del decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,
e successive modificazioni; 
    b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
    c) l'articolo 12, comma 3-septies, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
    e) l'articolo 4  del  decreto-legge  18  ottobre  2001,  n.  374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; 
    f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. 
    f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,  e
successive modificazioni. 
                              Art. 10.
              Responsabilita' amministrativa degli enti
  1.  In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per
i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui
ai commi seguenti.
  2.  Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416
e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43,  e  dall'articolo  74  del  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, si applica
all'ente  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da quattrocento a
mille quote.
  3.  Nei  casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9,  comma  2,  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non inferiore ad un anno.
  4.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  dei  reati  indicati nel comma 2, si applica all'ente la
sanzione  amministrativa  dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita'  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  3,  del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).
  7.  Nel  caso  di  reati concernenti il traffico di migranti, per i
delitti  di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e
successive   modificazioni,   si   applica   all'ente   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
  8.  Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente
articolo  si  applicano  all'ente  le  sanzioni interdittive previste
dall'articolo  9,  comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per una durata non superiore a due anni.
  9.  Nel  caso  di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i
delitti  di  cui  agli  articoli  377-bis e 378 del codice penale, si
applica   all'ente  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a
cinquecento quote.
  10.  Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
                              Art. 11.
              Ipotesi speciali di confisca obbligatoria
                     e confisca per equivalente
  1.  Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora
la  confisca  delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o
il  prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca
di  somme  di  denaro,  beni  od  altre  utilita' di cui il reo ha la
disponibilita',  anche per interposta persona fisica o giuridica, per
un  valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso
di  usura  e'  comunque  ordinata  la  confisca di un importo pari al
valore  degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In
tali  casi,  il  giudice,  con  la sentenza di condanna, determina le
somme  di  danaro  o  individua  i  beni o le utilita' assoggettati a
confisca  di  valore  corrispondente  al  prodotto,  al profitto o al
prezzo del reato.
                              Art. 12.
              Attivita' di indagine a fini di confisca
  1.  In  relazione  ai  reati  di  cui all'articolo 3 della presente
legge,  il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di
cui  all'articolo 430  del codice di procedura penale, ogni attivita'
di  indagine  che  si  rende  necessaria circa i beni, il denaro o le
altre  utilita'  soggette  a  confisca a norma dell'articolo 11 della
presente  legge  e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni.
                              Art. 13.
              Attribuzione di competenze al procuratore
                       distrettuale antimafia
  1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge
sono  attribuite  anche  al  procuratore  distrettuale  antimafia  le
competenze  attribuite  al procuratore della Repubblica e al questore
dall'articolo 2-bis,  commi  1,  4  e  6,  dall'articolo 2-ter, commi
secondo,   sesto   e  settimo,  dall'articolo 3-bis,  settimo  comma,
dall'articolo 3-quater,   commi  1  e  5  e  dall'articolo 10-quater,
secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
                              Art. 14.
            Modifica dell'articolo 377 del codice penale
  1.  La  rubrica  dell'articolo 377  del codice penale e' sostituita
dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
  2.  Dopo  il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono
inseriti i seguenti:
    «Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  ai  fini indicati al primo
comma,  soggiace,  qualora  il  fine  non  sia  conseguito, alle pene
stabilite  in  ordine  ai  reati  di  cui  al  medesimo  primo comma,
diminuite in misura non eccedente un terzo.
  Le  pene  previste  ai  commi  primo  e  terzo  sono  aumentate  se
concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».
  3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo  la  parola:  «353,»  sono  inserite  le  seguenti:  «377, terzo
comma,».
                              Art. 15.
               Interventi in materia di armi da fuoco
  1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  la  parola:  «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «dieci».
  2.  Al  primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.
110,  dopo  la  parola:  «matricola»,  sono  inserite le seguenti: «,
nonche'  l'indicazione  del  luogo  di produzione e della sigla della
Repubblica  italiana  o  di  altro  Paese,  nel  caso di importazione
dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
                              Art. 16.
                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 16 marzo 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                             Allegato 
 
                      Traduzione non ufficiale 
 
 
                 CONVENZIONE DELLE NAZIONI I,UNITE: 
          CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA 
 
 
                             Articolo 1 
                                Scopo 
 
   Lo  scopo  della  presente  Convenzione  e'   di   promuovere   la
cooperazione per prevenire e  combattere  il  crimine  transnazionale
organizzato in maniera piu' efficace. 
 
                             Articolo 2 
                            Terminologia 
 
   Ai fini della presente Convenzione: 
    (a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo  strutturato,
esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piu' persone che
agiscono di concerto al fine di commettere uno o piu' reati  gravi  o
reati stabiliti dalla presente  Convenzione,  al  fine  di  ottenere,
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario  o  un  altro
vantaggio materiale; 
    b) "Reato grave" indica la  condotta  che  costituisce  un  reato
sanzionabile con una pena privativa della liberta' di almeno  quattro
anni nel massimo o con una pena piu' elevata; 
    c) "Gruppo  strutturato"  s'intende  un  gruppo  che  non  si  e'
costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un  reato
e che non deve necessariamente prevedere ruoli  formalmente  definiti
per i suoi membri, continuita' nella  composizione  o  una  struttura
articolata; 
    d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed  incorporali,
mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' atti giuridici  o
documenti attestanti la proprieta' di, o interessi in, tali averi; 
    e)  "Provento  del  reato"  indica  qualunque  bene  derivato   e
ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di
un reato; 
    (f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea
del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o
la custodia o il controllo temporanei dei beni  conformemente  ad  un
provvedimento emesso da un tribunale o altra autorita' competente. 
    (g) "Confisca>, che include - laddove applicabile  -l'ipotesi  di
espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a  seguito  di
decisione del tribunale o di altra autorita' competente; 
    (h) "Reato presupposto " indica qualunque  reato  a  seguito  del
quale e' generato un profitto passibile di divenire l'oggetto  di  un
reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione; 
    (i) " Consegna controllata" indica la  tecnica  che  consente  il
passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso  il  o
nel territorio di uno o piu' Stati, con  la  conoscenza  e  sotto  il
controllo delle competenti autorita', al fine di indagare su un reato
e di  identificare  le  persone  coinvolte  nella  commissione  dello
stesso; 
    (j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica  "  indica
una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a
cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a
questioni disciplinate dalla presente  Convenzione  e  che  e'  stata
debitamente autorizzata, in conformita' alle sue procedure interne, a
firmare, ratificare,  accettare,  approvare  o  aderire  ad  essa;  i
riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si  applicano
a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza. 
 
                             Articolo 3 
                       Ambito di applicazione 
 
   1.  La  presente  Convenzione  si  applica,   salvo   disposizione
contraria,  alla   prevenzione,   investigazione   ed   all'esercizio
dell'azione penale per: 
    (a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della 
presente Convenzione; e 
    (b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; 
    laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono  coinvolto
un gruppo criminale organizzato. 
   2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato  e'  di
natura transnazionale se: 
    (a) e' commesso in piu' di uno Stato; 
    (b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della  sua
preparazione, pianificazione, direzione o  controllo  avviene  in  un
altro Stato; 
    (c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato  un  gruppo
criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno 
Stato; o 
    (d) e' commesso in uno Stato ma  ha  effetti  sostanziali  in  un
altro Stato. 
 
                             Articolo 4 
                       Tutela della sovranita' 
 
   1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di  cui  alla  presente
Convenzione coerentemente con i  principi  dell'uguaglianza  sovrana,
dell'integrita'  territoriale  e  del  non  intervento  negli  affari
interni di altri Stati. 
   2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato  Parte  ad
intraprendere nel territorio di  un  altro  Stato  l'esercizio  della
giurisdizione e di funzioni che sono  riservate  esclusivamente  alle
autorita' di quell'altro Stato dal suo diritto interno. 
 
                             Articolo 5 
Penalizzazione  della   partecipazione   ad   un   gruppo   criminale
                             organizzato 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative  e  di  altra
natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso
intenzionalmente: 
    (a) ad una o a  entrambi  delle  seguenti  condotte  quali  reati
distinti da quelli che comportano il tentativo o la  consumazione  di
un'attivita' criminale: 
     (i) l'accordarsi con una o piu' persone per commettere un  reato
grave, per un  fine  concernente  direttamente  o  indirettamente  il
raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale,
e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un  atto
commesso da uno dei partecipanti in virtu' di  questa  intesa  o  che
coinvolge un gruppo criminale organizzato; 
     (ii) la condotta di una persona che, consapevole dello  scopo  e
dell'attivita'  criminale  in  generale  di   un   gruppo   criminale
organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in 
questione; partecipa attivamente 
      a. alle attivita' criminali del gruppo criminale organizzato; 
      b.  ad  altre  attivita'  del  gruppo  criminale   organizzato,
consapevole che la sua partecipazione contribuira' al  raggiungimento
del suddetto scopo criminoso; 
    (b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire
o consigliare la perpetrazione di un reato  grave  che  coinvolge  un
gruppo criminale organizzato. 
   2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o  l'accordo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono  essere  dedotti
da circostanze obiettive basate sui fatti. 
   3.  Gli  Stati  Parti  il  cui  diritto   interno   subordina   la
constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1(a) (i) del  presente
articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale  organizzato,
si accertano che il loro diritto interno copra tutti  i  reati  gravi
commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati  Parte,  nonche'
gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei
reati enunciati al paragrafo 1 a)  (i)  del  presente  articolo  alla
perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di cio'  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o  del
deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o  approvazione
della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa. 
                             Articolo 6 
        Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato 
 
   1.  Ogni  Stato  Parte  adottera',  in  conformita'  ai   principi
fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative  e
di altra natura, necessarie a conferire il  carattere  di  reato,  se
commessi intenzionalmente: 
    a) (i) alla  trasformazione  o  al  trasferimento  di  beni,  pur
sapendo che tali beni costituiscono proventi di  reato,  al  fine  di
occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di  aiutare
qualsiasi persona coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto
a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione; 
    (ii) all'occultamento o alla dissimulazione  della  vera  natura,
fonte, ubicazione, cessione, movimento o  proprieta'  di  beni  o  di
diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato; 
    b) e, fatti salvi i concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico: 
     (i) all'acquisizione, possesso,  o  utilizzo  di  beni,  il  cui
possessore, detentore o utilizzatore e' a conoscenza, nel momento  in
cui li riceve, che essi sono provento di reato; 
     (ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente
articolo,  o  ad  ogni  altra  associazione,  intesa,   tentativo   o
complicita' mediante la fornitura di assistenza, aiuto  o  consulenza
in vista della sua perpetrazione. 
   2. Ai fini dell'attuazione o  applicazione  del  paragrafo  1  del
presente articolo: 
    a) Ogni Stato  Parte  cerca  di  applicare  il  paragrafo  1  del
presente articolo alla piu' vasta gamma di reati presupposti; 
    b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati  presupposti
tutti i reati gravi  come  definiti  all'articolo  2  della  presente
Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5,8  e
23 della presente  Convenzione.  Nel  caso  di  Stati  Parte  la  cui
legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici,
essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati  connessi  a
gruppi criminali organizzati; 
    c) Ai fini del paragrafo  b),  i  reati  presupposti  comprendono
reati commessi sia all'interno che  all'esterno  della  giurisdizione
dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori  dal
territorio sotto la giurisdizione  di  uno  Stato  Parte  sono  reati
presupposti solo quando il relativo comportamento  costituisce  reato
ai sensi del diritto interno dello Stato dove e' commesso, e  sarebbe
reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che  applica  il
presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio. 
    d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni
Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo,
nonche' di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una 
descrizione di esse 
    (e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di
uno Stato Parte, puo' essere disposto che i reati di cui al paragrafo
1 del presente articolo non si  applichino  alle  persone  che  hanno
commesso il reato presupposto. 
    (f) La conoscenza,  l'intenzione  o  la  motivazione,  in  quanto
elementi costitutivi  di  un  reato  enunciato  al  paragrafo  1  del
presente articolo possono essere  dedotte  da  circostanze  obiettive
basate sui fatti. 
 
                             Articolo 7 
           Misure per combattere il riciclaggio di denaro 
 
   1. Ogni Stato Parte: 
    a) istituisce un sistema interno completo di  regolamentazione  e
di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari  e,
se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio  di
denaro, per quanto  di  sua  competenza,  al  fine  di  prevenire  ed
individuare ogni forma di riciclaggio di  denaro,  il  quale  sistema
pone l'accento sulle  esigenze  in  materia  di  identificazione  dei
clienti,  registrazione   delle   operazioni   e   dichiarazione   di
transazioni sospette; 
    b) fatti salvi gli articoli 18 e 27 della  presente  Convenzione,
si accerta che le autorita' amministrative, di regolamentazione e  di
applicazione delle leggi e le altre autorita' incaricate della  lotta
contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto  dal  diritto
interno, le autorita' giudiziarie) siano  in  grado  di  cooperare  e
scambiare informazioni a livello nazionale  ed  internazionale,  alle
condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la
creazione di un servizio di informazioni  finanziarie  che  funga  da
centro nazionale per  la  raccolta,  l'analisi  e  la  diffusione  di
informazioni riguardanti  potenziali  operazioni  di  riciclaggio  di
denaro. 
   2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive  per
rilevare e controllare il movimento  transfrontaliero  di  denaro  in
contante et  di  titoli  negoziabili,  rispettando  le  garanzie  che
assicurano  una  corretta  utilizzazione  delle  informazioni,  senza
ostacolare in alcun modo la circolazione  di  capitali  lecitivi.  In
particolare, potra' essere stabilito l'obbligo, per i  privati  e  le
imprese, di segnalare i trasferimenti oltre  frontiera  di  rilevanti
somme in denaro contante e di titoli negoziabili. 
   3. Nell'istituire un sistema  interno  di  regolamentazione  e  di
controllo ai sensi del presente articolo, e fatto  salvo  ogni  altro
articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad
utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti  adottate  dalle
organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per  lottare
contro il riciclaggio di denaro. 
   4.  Gli  Stati  Parte  cercano  di  sviluppare  e  promuovere   la
cooperazione globale regionale, sub-regionale  e  bilaterale  fra  le
autorita' giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione  delle
leggi e le autorita'  di  regolamentazione  finanziaria  al  fine  di
contrastare il riciclaggio di denaro. 
 
                             Articolo 8 
                   Penalizzazione della corruzione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure legislative e di altra
natura necessarie a conferire carattere di reato  ai  seguenti  atti,
quando essi sono commessi intenzionalmente: 
    a) promettere, offrire o assicurare  ad  un  pubblico  ufficiale,
direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o
per altra persona o entita',  affinche'  compia,  o  si  astenga  dal
compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali; 
    b) sollecitare o accettare, da parte di  un  pubblico  ufficiale,
direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o
per altra persona o entita',  affinche'  compia,  o  si  astenga  dal
compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 
   2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di  misure
legislative e di altre necessarie a conferire il carattere  di  reato
agli  atti  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,   che
coinvolgono  un  pubblico  ufficiale  straniero  o   un   funzionario
internazionale..Allo stesso modo, ciascuno  Stato  Parte  prevede  di
conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione. 
   3. Ciascuno Stato Parte adotta altresi'  le  misure  necessarie  a
conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice  di  un
reato stabilito in conformita' al presente articolo. 
   4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9
della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica  un  pubblico
ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico,  nel  modo
in questa denominazione e' definita nel diritto interno ed  applicata
nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona  in  questione
esercita tale funzione. 
 
                             Articolo 9 
                     Misure contro la corruzione 
 
   1.  Oltre  alle  misure  di  cui  all'articolo  8  della  presente
Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e  conformemente
al  suo  ordinamento  giuridico,   misure   effettive   a   carattere
legislativo,  amministrativo  o  di  altra  natura   per   promuovere
l'integrita' e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione  dei
pubblici ufficiali. 
   2. Ogni Stato Parte  adotta  misure  per  accertarsi  che  le  sue
autorita'  operino   efficacemente   in   materia   di   prevenzione,
individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali,
e  conferisce  a  tali  autorita'   un'indipendenza   sufficiente   a
scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni. 
 
                             Articolo 10 
              Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
   1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente  ai
suoi principi giuridici, per  determinare  la  responsabilita'  delle
persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo
criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli  articoli
5,6,8 e 23 della presente Convenzione. 
   2.  Fatti  salvi  i  principi  giuridici  dello  Stato  Parte,  la
responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o
amministrativa. 
   3. Tale responsabilita' non pregiudica la  responsabilita'  penale
delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 
   4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone
giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano
soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti,  di  natura
penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie. 
 
                             Articolo 11 
                 Azione penale, sentenza e sanzioni 
 
   1. Ciascuno  Stato  Parte  rende  la  perpetrazione  di  un  reato
stabilito ai sensi degli  articoli  5,  6,  8  e  23  della  presente
Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravita' di
detto reato. 
   2. Ciascuno Stato Parte  si  adopera  affinche'  qualsiasi  potere
giudiziario  discrezionale-conferito  dal  suo  diritto   interno   e
inerente ai procedimenti giudiziari intentati  contro  individui  che
hanno  commesso  reati  previsti  nella  presente  Convenzione-   sia
esercitato  in  modo  da   ottimizzare   l'efficacia   delle   misure
d'individuazione e di repressione di tali reati,  tenendo  in  debito
conto la necessita' di esercitare un effetto  deterrente  per  quanto
concerne la loro perpetrazione. 
   3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5,  6,  8  e  23  della
presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate  in
conformita' al suo diritto  interno  e  tenendo  in  debito  conto  i
diritti della difesa, per cercare di  assicurare  che  le  condizioni
alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della
sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della
necessita' di assicurare la  presenza  del  convenuto  nel  corso  di
un'ulteriore procedura penale. 
   4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi  tribunali  o  altre
autorita' competenti tengano a mente la gravita'  dei  reati  di  cui
nella  presente  Convenzione,  quando  prendono   in   considerazione
l'eventualita'  di  una  liberazione  anticipata  o  condizionale  di
persone riconosciute colpevoli di tali reati. 
   5. Se del caso, ogni Stato Parte determina,  nell'ambito  del  suo
diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso  del
quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di  cui  nella
presente  Convenzione,  tale  periodo  potendo  essere  ulteriormente
prolungato qualora  il  presunto  colpevole  si  sia  sottratto  alla
giustizia. 
   6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica
il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai
sensi della presente Convenzione,  nonche'  dei  mezzi  giuridici  di
difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano  la
legalita' delle incriminazioni e' di esclusiva competenza del diritto
interno di uno Stato Parte,  e  secondo  il  quale  tali  reati  sono
perseguiti e puniti in conformita' al diritto di tale Stato Parte. 
 
                             Articolo 12 
                        Confisca e sequestro 
 
   1. Gli Stati Parti adottano, nella  piu'  ampia  misura  possibile
nell'ambito  dei  loro  ordinamenti  giuridici  interni,  le   misure
necessarie a consentire la confisca i: 
    a) dei proventi di reato derivanti  da  reati  determinati  dalla
presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di 
tali proventi 
    (b)  dei  beni,  attrezzature  o  altri  strumenti  utilizzati  o
destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di  cui
alla presente Convenzione. 
   2. Gli Stati Parti adottano le misure  necessarie  per  consentire
l'individuazione, la localizzazione, il blocco,  o  il  sequestro  di
qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1  del  presente  articolo  ai
fini di un'eventuale confisca. 
   3. Se il provento di reato e' stato trasformato o  convertito,  in
tutto o in parte, in altri beni, tali  beni  possono  essere  oggetto
delle misure di cui al presente articolo, in luogo; del provento. 
   4. Se il provento di reato e' stato confuso con  beni  lecitamente
acquisiti, tali beni fatto salvo qualsiasi  potere  di  blocco  o  di
sequestro, possono essere confiscati fino a  concorrenza  del  valore
preventivato del provento di reato. 
   5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato,  dai
beni in cui il provento di reato e' stato trasformato o convertito  o
da beni con i quali il provento di reato e'  stato  confuso,  possono
anche essere oggetto delle misure di cui al presente  articolo,  allo
stesso modo e nella stessa misura del provento di reato. 
   6. Ai fini del presente articolo  e  dell'articolo  13,ogni  Stato
Parte  conferisce  autorita'  ai  suoi  tribunali  o   altri   organi
competenti al fine di ordinare che documenti  bancari,  finanziari  o
commerciali siano esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non  possono
invocare  il  segreto  bancario  per  rifiutare  di  eseguire  quanto
disposto dal presente paragrafo. 
   7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilita' di  esigere
che l'autore di un reato stabilisca  l'origine  lecita  dei  presunti
proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura
in cui tale esigenza e' compatibile con i principi del  loro  diritto
interno e con la  natura  della  procedura  giudiziaria  e  di  altri
procedimenti. 
   8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo  non
deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 
   9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo  pregiudica  il
principio secondo il quale le  misure  che  vi  sono  contenute  sono
definite ed  attuate  conformemente  alle  disposizioni  del  diritto
interno di ogni Stato Parte. 
 
                             Articolo 13 
         Cooperazione internazionale ai fini della confisca 
 
   1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento  giuridico
nazionale, uno Stato Parte che ha ricevuto da un  altro  Stato  Parte
avente giurisdizione su un reato di cui nella  presente  Convenzione,
una  richiesta  di  confisca  di  proventi  del  crimine,  di   beni,
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo  12,  paragrafo  1
della presente Convenzione, situati nel suo territorio: 
    a) trasmette la richiesta alle sue autorita' competenti  al  fine
di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento e' 
accordato, vi da' esecuzione; oppure 
    b)  trasmette  alle  sue  autorita'  competenti,  affinche'   sia
eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso  da  un
tribunale situato sul territorio dello  Stato  Parte  richiedente  in
conformita' all'art. 12,  paragrafo  I  della  presente  Convenzione,
nella  misura  in  cui  riguarda  il  provento   del   reato,   beni,
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12,  paragrafo  1,
situati sul territorio dello Stato Parte richiesto. 
   2. A seguito di richiesta da parte diun altro Stato Parte  che  ha
giurisdizione  relativamente  ad  un  reato  di  cui  alla   presente
Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per  individuare,
localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato, i  beni,  le
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo  12,  paragrafo  1
della presente  Convenzione  ai  fini  di  un'eventuale  confisca  da
decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia  ai  sensi  di  una
richiesta formulata secondo il paragrafo  1  del  presente  articolo,
dallo Stato Parte richiesto. 
   3. Le disposizioni dell'articolo  18  della  presente  Convenzione
sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre  alle
informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le  richieste
effettuate ai sensi del presente articolo contengono: 
    (a) nel caso di una richiesta relativa al  paragrafo  1  (a)  del
presente articolo, una descrizione  dei  beni  da  confiscare  ed  un
esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che
consentono  allo  Stato  Parte  richiesto  di  far   pronunciare   un
provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno; 
    b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del
presente  articolo,  una   copia   legalmente   ammissibile   di   un
provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e  sul
quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e  informazioni
indicanti  entro  quali   limiti   si   richiede   di   eseguire   il
provvedimento; 
    (c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo  2  del
presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si  basa  lo
Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste. 
   4. I provvedimenti o le azioni di cui  ai  paragrafi  1  e  2  del
presente  articolo  sono  presi  dallo  Stato  Parte  richiesto,   in
conformita' al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni
e le norme procedurali o i trattati, accordi o  intese  bilaterali  o
multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente. 
   5.  Ciascuno  Stato  Parte  fornisce  copie  delle  sue  leggi   e
regolamenti  che  danno  efficacia  al  presente  articolo,  e  delle
successive  modifiche  a  tali  leggi  e  regolamenti  o   una   loro
descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
   6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione  delle
misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo  all'esistenza
di un trattato in materia,  lo  Stato  Parte  considera  la  presente
Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente. 
   7. La cooperazione ai sensi  del  presente  articolo  puo'  essere
rifiutata da uno Stato Parte  se  il  reato  cui  fa  riferimento  la
richiesta non e' un reato di cui alla presente Convenzione. 
   8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo  non
deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 
   9. Gli Stati Parte prendono in considerazione  la  conclusione  di
trattati, accordi  o  intese  bilaterali  o  multilaterali  intesi  a
rafforzare l'efficacia della cooperazione  internazionale  intrapresa
ai sensi del presente articolo. 
 
                             Articolo 14 
        Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati 
 
   1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni  i  sensi
dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della  presente  Convenzione  ne
dispone conformemente al suo diritto interno  e  alle  sue  procedure
amministrative. 
   2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro  Stato  Parte
conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte
prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti
dal  diritto  interno  e  se  vi  e'  richiesta  in  tal  senso,   la
restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte
richiedente, affinche' questo possa risarcire le vittime del reato  o
restituire  detti  beni  o  proventi  di  reato  ai  loro   legittimi
proprietari. 
   3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di  un  altro  Stato
Parte ai sensi degli articoli 12 e  13  della  presente  Convenzione,
esso puo' prendere in speciale considerazione di concludere accordi o
intese che prevedono: 
    (a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o  i
fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di  essi,  sul  conto
istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente
Convenzione ed agli organismi  intergovernativi  specializzati  nella
lotta alla criminalita' organizzata; 
    (b) di spartire con altri Stati Parte,  sistematicamente  o  caso
per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro
vendita,  conformemente  al   suo   diritto   interno   o   procedure
amministrative. 
 
                             Articolo 15 
                            Giurisdizione 
 
   1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la
sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5,6 8 e
23 della presente Convenzione, quando: 
    a) Il reato e' stato commesso sul suo territorio; oppure 
    b) Il reato e' stato commesso a bordo di una nave  che  batte  la
sua bandiera, o di un velivolo  immatricolato  conformemente  al  suo
diritto interno al momento della perpetrazione del reato. 
   2. Fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  4  della  presente
Convenzione,  uno  Stato  Parte  puo'  altresi'  dichiarare  la   sua
giurisdizione in relazione a tali reati quando: 
    (a) il reato e' stato commesso ai danni di un suo cittadino; 
    (b) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una 
persona aploide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure 
    (c) Il reato e': 
     (i) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
1, della presente Convenzione ed e' stato commesso al  di  fuori  del
suo territorio  in  vista  di  commettere  un  grave  reato  sul  suo
territorio; 
     (ii)  Uno  fra  quelli  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo   6,
paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed e' commesso al di
fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i)  o  (ii)  o  b)  (i)  della
presente Convenzione sul suo territorio; 
   3.  Ai  fini  dell'articolo  16,  paragrafo  10   della   presente
Convenzione,  ogni  Stato  Parte  adotta  le  misure  necessarie  per
stabilire la sua giurisdizione in relazione  ai  reati  di  cui  alla
presente Convenzione, quando il presunto  autore  si  trova  sul  suo
territorio e non viene estradato per il solo motivo  che  e'  un  suo
cittadino. 
   4. Ogni Stato Parte puo' altresi' adottare misure  necessarie  per
stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente
Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio  ed
esso non lo estrada. 
   5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione  ai  sensi
del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato  informato,  o  e'
venuto a conoscenza in altro modo, che uno o piu' Stati Parte  stanno
conducendo  un'indagine,   un'azione   penale   o   un   procedimento
giudiziario  in  relazione  alla  stessa  condotta,   le   competenti
autorita' di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno,  al
fine di coordinare le loro azioni. 
   6. Senza pregiudizio  per  le  norme  del  diritto  internazionale
generale,  la  presente  Convenzione  non  esclude   l'esercizio   di
qualsiasi  giurisdizione  penale  determinata  da  uno  Stato   Parte
conformemente al suo diritto interno. 
 
                             Articolo 16 
                            Estradizione 
 
   1. Il  presente  articolo  si  applica  ai  reati  previsti  dalla
presente Convenzione o nei casi in cui il reato di  cui  all'articolo
3, paragrafo 1 a) o  b)  implichi  il  coinvolgimento  di  un  gruppo
criminale organizzato,  e  la  persona  oggetto  della  richiesta  di
estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a  condizione  che
il reato per il quale si  richiede  l'estradizione  sia  punibile  ai
sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello
Stato Parte richiesto. 
   2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli  reati
gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente  articolo,  lo
Stato Parte richiesto puo' applicare il  presente  articolo  anche  a
detti reati. 
   3.  I  reati  contemplati  dal  presente  articolo  devono  essere
considerati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione ai
sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati  Parte.  Gli
Stati Parte s'impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali
si puo' chiedere l'estradizione in tutti i trattati  di  estradizione
che dovessero essere conclusi tra loro. 
   4. Se uno Stato Parte che subordina  l'estradizione  all'esistenza
di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato
Parte con il quale non esiste alcun trattato  di  estradizione,  esso
puo' considerare la presente Convenzione quale  fondamento  giuridico
per l'estradizione  in  relazione  ai  reati  previsti  dal  presente
articolo. 
   5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di
un trattato devono: 
    (a) al momento del  deposito  del  loro  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro  disponibilita'
ad  accettare  la  Convenzione  come  fondamento  giuridico  per   la
cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della 
Convenzione; e 
    (b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come  fondamento
giuridico per la cooperazione in  materia  di  estradizione,  tentare
eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione  con
altri Stati Parte  della  Convenzione  ai  fini  dell'attuazione  del
presente articolo. 
   6.  Gli   Stati   Parte   che   non   subordinano   l'estradizione
all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati  previsti  al
presente articolo come reati reciprocamente estradabili. 
   7. L'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legge
interna dello Stato Parte richiesto o dai  trattati  di  estradizione
applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative  ai
requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e  i  motivi  in
base  alle  quali   lo   Stato   Parte   richiesto   puo'   rifiutare
l'estradizione. 
   8. Gli Stati Parti si adoperano, fatto salvo quanto previsto dalle
proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione  e
semplificare i relativi  requisiti  probatori  per  i  reati  cui  si
applica il presente articolo. 
   9. Fatte salve le disposizioni delle rispettive  leggi  interne  e
dei rispettivi trattati di estradizione,  lo  Stato  Parte  richiesto
puo', a condizione che le circostanze  lo  richiedano  e  ve  ne  sia
l'urgenza, nonche' su richiesta dello Stato Parte richiedente,  porre
in stato di custodia la persona di cui si chiede l'estradizione e che
si trova sul proprio  territorio,  oppure  adottare  le  misure  piu'
idonee ad assicurare la  sua  presenza  durante  il  procedimento  di
estradizione. 
   10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un  presunto
colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un  reato
previsto dal presente articolo solo per il motivo che  detta  persona
e' un suo cittadino, e' obbligato, su richiesta dello Stato Parte che
richiede l'estradizione, a trasmettere senza  indugio  il  caso  alle
proprie  autorita'  competenti  per   procedere   penalmente.   Dette
autorita' dovranno decidere e condurre il procedimento con le  stesse
modalita' con cui viene trattato qualsiasi altro  grave  reato  dalla
legge interna  dello  Stato  Parte.  Gli  Stati  Parti  in  questione
collaborano,  in  particolare  per  cio'  che  riguarda  gli  aspetti
procedurali  e  probatori  al   fine   di   assicurare   l'efficienza
dell'azione penale. 
   11. Quando uno Stato Parte e' autorizzato, ai sensi della  propria
legge, ad estradare o  altrimenti  consegnare  un  proprio  cittadino
solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per
scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito  di  un  processo  o
procedimento per il quale e'  stata  richiesta  l'estradizione  o  la
consegna della persona, e detto Stato Parte  e  lo  Stato  Parte  che
richiede l'estradizione della persona  in  questione  concordano  con
questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni,
tale estradizione o consegna condizionata e' sufficiente  a  liberare
dall'obbligo stabilito al paragrafo 10 del presente articolo. 
   12. Qualora  l'estradizione  richiesta  per  l'esecuzione  di  una
condanna,  venisse  rifiutata  perche'  la  persona  interessata   e'
cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta  puo',  nel
caso  in  cui  il  proprio  ordinamento  interno  lo  preveda  e   in
conformita' ai requisiti di detto  ordinamento,  su  richiesta  della
Parte richiedente,  prendere  in  considerazione  l'esecuzione  della
condanna,   o   il   residuo   della   stessa,   imposta   ai   sensi
dell'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi  detta
persona. 
   13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati
previsti dal  presente  articolo  e'  garantito  un  giusto  ed  equo
trattamento durante tutte le  fasi  del  procedimento,  ivi  compreso
godimento  di  tutti  i  diritti  e  delle  garanzie  fornite   dalla
legislazione interna dello Stato Parte nel cui  territorio  si  trovi
detta persona. 
   14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come
imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto  ha
fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta  al  fine
di perseguire o punire una persona a  causa  del  suo  sesso,  razza,
religione, nazionalita',  origine  etnica  o  idee  politiche  e  che
l'accettazione della  richiesta  possa  essere  pregiudizievole  alla
posizione di detta persona  a  causa  di  uno  qualunque  dei  motivi
specificati. 
   15. Gli  Stati  Parti  non  possono  rifiutare  una  richiesta  di
estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il  reato
implichi anche questioni di materia fiscale. 
   16. Prima di rifiutare una richiesta  di  estradizione,  lo  Stato
Parte richiesto,  se  opportuno,  si  consulta  con  lo  Stato  Parte
richiedente in modo da fornirgli ogni possibilita' di  presentare  le
proprie  opinioni  e  di  fornire  informazioni  relative  alle   sue
affermazioni. 
   17. Gli Stati Parti devono cercare di concludere accordi o  intese
bilaterali e  multilaterali  allo  scopo  di  accrescere  l'efficacia
dell'estradizione. 
 
                             Articolo 17 
               Trasferimento delle persone condannate 
 
   Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la  stipula  di
accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento  nel
loro territorio delle persone condannate alla reclusione o  ad  altre
forme di privazione della liberta' personale  per  i  reati  previsti
dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste  persone
di scontarvi il residuo della pena. 
 
                             Articolo 18 
                  Assistenza giudiziaria reciproca 
 
   1. Gli Stati Parti  si  concedono  reciprocamente  la  piu'  ampia
assistenza giudiziaria  in  materia  di  indagini,  azione  penale  e
procedimenti  giudiziari  per  i  reati   previsti   dalla   presente
Convenzione  cosi'  come  previsto  all'articolo  3,   ed   estendono
reciprocamente analoga assistenza nel caso  in  cui  lo  Stato  Parte
richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il  reato  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di  natura  transnazionale,
comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i  proventi,  gli
strumenti o le prove relativi a tali reati  si  trovino  nello  Stato
Parte richiesto e che nel reato sia  coinvolto  un  gruppo  criminale
organizzato. 
   2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa  nel  modo  piu'
ampio possibile in base alle  relative  leggi,  trattati,  accordi  e
intese dello Stato Parte  richiedente  in  relazione  alle  indagini,
azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui  si  possa
ritenere responsabile una persona giuridica secondo  quanto  previsto
dall'articolo  10  della  presente  Convenzione  nello  Stato   Parte
richiedente. 
   3. L'assistenza giudiziaria reciproca  che  deve  essere  concessa
conformemente al  presente  articolo  puo'  essere  richiesta  per  i
seguenti motivi: 
    (a) Acquisire prove o dichiarazioni di persone; 
    (b) notificare documenti di natura giudiziaria; 
    (c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo; 
    (d) esaminare oggetti e luoghi; 
    (e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche; 
    (f) fornire originali o copie conformi dei relativi  documenti  e
verbali,  compresi  i  verbali  governativi,,  bancari,   finanziari,
societari o aziendali; 
    (g) identificare o rintracciare proventi  di  reato,  proprieta',
strumenti o altro, ai fini probatori; 
    (h) facilitare la comparsa  volontaria  di  persone  nello  Stato
Parte richiedente; 
    (i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge  dello
Stato Parte richiesto. 
   4. Fatto salvo il proprio diritto interno le competenti  autorita'
dello  Stato  Parte  possono,   senza   una   precedente   richiesta,
trasmettere  informazioni  in  materia  penale   ad   una   autorita'
competente di un  altro  Stato  Parte  qualora  ritengano  che  detto
informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o  a
concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar
luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi
della presente Convenzione. 
   5. La trasmissione di informazioni in conformita' al  paragrafo  4
del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio
alle indagini ed ai procedimenti penali  nello  Stato  dell'Autorita'
competente che fornisce le informazioni. L'Autorita'  competente  che
riceve  le  informazioni  si  conforma  alla  richiesta   che   dette
informazioni restino  riservate,  anche  se  temporaneamente,  o  con
limitazioni al loro uso. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte
ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le  informazioni
che possano discolpare un accusato.  In  tal  caso,  lo  Stato  Parte
ricevente notifica lo  Stato  Parte  trasmittente  prima  della  loro
divulgazione  e,  se  richiesto,  si  consulta  con  lo  Stato  Parte
trasmittente. Nel caso in cui non  fosse  possibile  eccezionalmente,
notificarlo  in  anticipo,  lo   Stato   Parte   ricevente   comunica
immediatamente allo Stato Parte trasmittente  la  divulgazione  delle
informazioni. 
   6. Le norme del presente articolo non  pregiudicano  gli  obblighi
previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano  o
regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. 
   7. I commi da 9 a 29  del  presente  articolo  si  applicano  alle
richieste effettuate ai sensi del  presente  articolo  se  gli  Stati
Parte in questione non sono vincolati da  un  trattato  di  reciproca
assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale
trattato,  si  applicano  le  disposizioni  corrispondenti  di   tale
trattato, a meno che gli Stati Parte non  accettino  di  applicare  i
cammi da  9  a  29  del  presente  articolo.  Gli  Stati  Parte  sono
fortemente incoraggiati ad applicare questi commi  nel  caso  in  cui
facilitino la cooperazione. 
   8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire  l'assistenza
giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla  base  del
segreto bancario. 
   9. Gli Stati  Parti  possono  rifiutare  di  fornire  l'assistenza
giudiziaria  reciproca  prevista  dal  presente  articolo   in   base
all'assenza della doppia incriminazione.  Tuttavia,  Io  Stato  Parte
richiesto puo', se lo ritiene  opportuno,  fornire  assistenza  nella
misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal  fatto
che la condotta costituisca un reato secondo  la  legge  dello  Stato
Parte richiesto. 
   10. Una persona che  si  trovi  in  stato  detentivo  o  che  stia
scontando una condanna nel territorio di  uno  Stato  Parte,  la  cui
presenza  e'  richiesta  in  un  altro   Stato   Parte   per   motivi
d'identificazione,   testimonianza   o   per    fornire    assistenza
nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini,  azioni  penali  o
procedimenti penali per reati previsti  dalla  presente  Convenzione,
puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni: 
    a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato; 
    b) Le Autorita' competenti  di  entrambi  gli  Stati  Parte  sono
d'accordo, in base alle condizioni  che  gli  Stati  Parte  ritengano
appropriate. 
   11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo: 
    (a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha
l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in  stato  di
custodia, salvo diversamente  richiesto  o  autorizzato  dallo  Stato
Parte dal quale la persona e' stata trasferita; 
    (b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita  la  persona,
deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona  alla
custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita, cosi'  come
concordato  precedentemente,  o  come  altrimenti  concordato   dalle
Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte. 
    (c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita  la  persona,
non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata  trasferita  la
persona, di avviare la procedura di estradizione  per  la  riconsegna
della persona in questione; 
    (d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte  di
pena espiata nel Paese dal quale e' stata trasferita e per  il  tempo
trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale  e'  stata
trasferita. 
   12. A meno che lo Stato Parte dal quale una  persona  deve  essere
trasferita  ai  sensi  dei  commi  10  e  11  del  presente  articolo
acconsenta, detta persona, qualunque sia  la  sua  nazionalita',  non
puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra
restrizione della liberta' personale nel territorio dello  Stato  nel
quale la  persona  e'  trasferita  per  atti,  omissioni  o  condanne
precedenti alla sua partenza dal territorio  dello  Stato  dal  quale
detta persona e' stata trasferita. 
   13. Ciascuno Stato Parte  designa  un'autorita'  centrale  con  il
compito e la facolta' di ricevere richieste di assistenza giudiziaria
ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione. 
Laddove in uno Stato Parte vi sia  un  territorio  o  una  regione  a
statuto  speciale  con   un   sistema   distinto   per   l'assistenza
giudiziaria, puo' designare un'autorita'  centrale  distinta  con  le
medesime funzioni per  quella  regione  o  territorio.  Le  autorita'
centrali  garantiscono  l'esecuzione  o  la  trasmissione  rapida   e
corretta delle richieste  ricevute.  Allorche'  l'autorita'  centrale
trasmette  per  esecuzione  la  richiesta  all'autorita'  competente,
sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa  da  parte  di
detta Autorita' competente,  Al  Segretario  Generale  delle  Nazioni
Unite viene data comunicazione dall'autorita'  centrale  designata  a
tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte  depositano  il  proprio
strumento di ratifica, accettazione,  approvazione  o  adesione  alla
presente  Convenzione.  Le  richieste   di   assistenza   giudiziaria
reciproca e le comunicazioni ad esse relative  vanno  trasmesse  alle
autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non
pregiudica  il  diritto  degli  Stati  Parte  di  chiedere  che  tali
richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di  canali
diplomatici e, in casi urgenti e su accordo  degli  Stati  Parte,  se
possibile,   attraverso   l'Organizzazione   di   Polizia   Criminale
Internazionale. 
   14.  Le  richieste  vanno  formulate  per  iscritto   o,   laddove
possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione  scritta  in
una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita'  tali
da permettere a detto Stato Parte di  accertarne  l'autenticita'.  Al
Segretario Generale delle  Nazioni  Unite  viene  data  comunicazione
della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in
cui  deposita  il  proprio  strumento  di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti  e
su accordo degli Stati Parte le richieste  possono  essere  formulate
verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto. 
   15.  La  richiesta  di  reciproca  assistenza   giudiziaria   deve
contenere: 
    (a) l'autorita' che formula la richiesta; 
    (b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del
procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le
funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini,  azione  penale  o
procedimento giudiziario; 
    (c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne  che  nelle
richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari; 
    (d)  una  descrizione  del  tipo  di   assistenza   richiesta   e
specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato  Parte
richiedente desidera siano seguite. 
    (e) laddove possibile, l'identita' delle  persone  coinvolte,  il
luogo in cui trovano e la loro nazionalita'; 
    (f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le
azioni. 
   16.  Lo  Stato  Parte   richiesto   puo'   chiedere   informazioni
supplementari quando cio' sembri necessario  per  l'esecuzione  della
richiesta conformemente al diritto interno  o  possa  agevolare  tale
esecuzione. 
   17. La richiesta viene eseguita in conformita' al diritto  interno
dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non  e'  contraria
al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove  possibile,
in conformita' alle procedure specificate nella richiesta. 
   18. Ogni qualvolta cio' e' possibile e  compatibile  coi  principi
fondamentali del diritto interno, quando un individuo  si  trova  nel
territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita'  di
testimone o esperto dalle autorita' giudiziarie  di  un  altro  Stato
Parte,  il  primo  Stato  Parte  puo',  su  richiesta  del   secondo,
consentire  che   tale   audizione   avvenga   per   mezzo   di   una
video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in
questione comparire di  persona  nel  territorio  dello  Stato  Parte
richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi  perche'  l'audizione
sia  condotta  da  un'autorita'   giudiziaria   dello   Stato   Parte
richiedente alla presenza di  un'autorita'  giudiziaria  dello  Stato
Parte richiesto. 
   19. Lo Stato Parte richiedente non puo' trasmettere ne' utilizzare
informazioni  o  prove  fornite  dallo  Stato  Parte  richiesto,  per
indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, diversi da  quelli
indicati nella richiesta senza il  consenso  preventivo  dello  Stato
Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo  Stato
Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni
o prove che discolpano un accusato.  In  tal  caso,  lo  Stato  Parte
richiedente,  prima  della  rivelazione,  informa  lo   Stato   Parte
richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in  casi
eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata,  lo  Stato
Parte richiedente informa senza  indugio  lo  Stato  Parte  richiesto
della rivelazione. 
   20. Lo Stato Parte richiedente  puo'  chiedere  allo  Stato  Parte
richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia  della
richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima.  Se
lo Stato Parte richiesto  non  puo'  ottemperare  alla  richiesta  di
riservatezza ne informa prontamente lo  Stato  Parte  richiedente  ne
informa prontamente lo Stato Parte richiedente. 
   21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata: 
    (a)  se  la  richiesta  non  e'  formulata  in  conformita'  alle
disposizioni del presente articolo; 
    (b) se lo Stato Parte valuta  che  l'esecuzione  della  richiesta
puo' recare pregiudizio alla propria  sovranita',  sicurezza,  ordine
pubblico o altri interessi fondamentali; 
    (c) se, in relazione a reati similari, il diritto  interno  vieta
alle autorita' dello Stato Parte  richiesto  di  eseguire  le  azioni
richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni  penali
o  procedimenti  giudiziari  nell'ambito  delle  competenze  di  tali
autorita'; 
    (d)  se  la  richiesta  e'  contraria  all'ordinamento  giuridico
relativo  all'assistenza  giudiziaria  reciproca  dello  Stato  Parte
richiesto. 
   22. Gli Stati  Parte  non  possono  respingere  una  richiesta  di
assistenza giudiziaria reciproca solo  a  motivo  del  fatto  che  si
ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali. 
   23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria  reciproca  deve
essere motivato. 
   24. Lo Stato Parte richiesto  da'  esecuzione  alla  richiesta  di
assistenza giudiziaria reciproca non appena  possibile  e  tiene  nel
massimo conto possibile le eventuali scadenze  proposte  dallo  Stato
Parte richiedente, delle quali  da'  ragione,  preferibilmente  nella
richiesta.  Lo  Stato  Parte  richiesto  risponde  alle   ragionevoli
richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi
della  propria  richiesta.  Lo  Stato   Parte   richiedente   informa
prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e'  piu'
necessaria. 
   25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differita dallo
Stato Parte richiesto a  motivo  del  fatto  che  interferirebbe  con
un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso. 
   26. Prima di respingere una richiesta in conformita' al  paragrafo
21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione  ai  sensi  del
paragrafo 25 del presente  articolo,  lo  Stato  Parte  richiesto  si
consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se  l'assistenza
puo' essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute
necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali
condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi.. 
   27.  Senza  pregiudizio  all'applicazione  del  paragrafo  12  del
presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona  i  quali,
su richiesta dello Stato Parte richiedente,  acconsentono  a  fornire
prove in un procedimento  o  a  collaborare  ad  un'indagine,  azione
penale o procedimento giudiziario nel territorio  dello  Stato  Parte
richiedente, non possono essere  perseguiti,  detenuti,  puniti,  ne'
sottoposti a  qualsiasi  altra  restrizione  della  propria  liberta'
personale  in  quel  territorio  per  fatti,  omissioni  o   condanne
antecedenti  alla  partenza  dal   territorio   dello   Stato   Parte
richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto,
o altra persona, avendo avuto la possibilita'  di  andarsene  per  un
periodo di quindici giorni consecutivi o per  un  periodo  concordato
tra  gli  Stati  Parti  a  decorrere  dalla  data  in  cui  e'  stato
ufficialmente informato che la sua presenza  non  e'  piu'  richiesta
dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel
territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di  sua  libera
volonta' dopo averlo lasciato. 
   28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico
dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti
in questione. Se per soddisfare la richiesta, e' o  sara'  necessario
sostenere spese considerevoli o straordinarie,  gli  Stati  Parte  si
consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della
richiesta, nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta. 
   29, Lo Stato Parte richiesto: 
    (a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici,
documenti o informazioni in proprio possesso che secondo  il  diritto
interno sono a disposizione del pubblico in generale; 
    (b) puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente  in
tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di  atti,
documenti o informazioni in proprio possesso che secondo  il  diritto
interno non sono a disposizione del pubblico in generale; 
   30. Gli Stati Parte, laddove necessario,  valutano  l'eventualita'
di' stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare
seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni  del  presente
articolo. 
                             Articolo 19 
                           Indagini comuni 
 
   Gli Stati Parti valutano l'opportunita'  di  stringere  accordi  o
intese bilaterali o multilaterali per mezzo  dei  quali,  rispetto  a
questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari
in uno o piu' Stati,  le  autorita'  competenti  interessate  possono
istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi  o
intese, si  possono  intraprendere  indagini  comuni  sulla  base  di
accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il  pieno
rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui  territorio  tale
indagine ha luogo. 
 
                             Articolo 20 
                 Tecniche speciali d'investigazione 
 
   1.  Se  consentito  dai  principi  fondamentali   dell'ordinamento
giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura  delle  proprie
possibilita'  ed  alle  condizioni  stabilite  dal  proprio   diritto
interno, adotta  le  misure  necessarie  a  consentire  l'appropriato
impiego della consegna controllata, e,  laddove  ritenuto  opportuno,
l'impiego di  altre  tecniche  speciali  d'investigazione,  quali  la
sorveglianza elettronica o  di  altro  tipo  e  le  operazioni  sotto
copertura da parte delle autorita' competenti sul suo territorio allo
scopo di combattere efficacemente la criminalita' organizzata. 
   2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione,
si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario,  gli
opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali  per  l'impiego
di dette tecniche  speciali  di  investigazione  nel  contesto  della
cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e
attuati in piena ottemperanza osservanza  del  principio  di  sovrana
uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta  conformita'  ai
termini di tali accordi o intese. 
   3. In mancanza degli accordi o intese di cui al  paragrafo  2  del
presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali  di
investigazione a livello internazionale vengono prese caso  per  caso
e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni  e
le  intese  di  carattere  economico  riguardanti  l'esercizio  della
giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati. 
   4. La decisione d'impiegare  la  consegna  controllata  a  livello
internazionale, su  consenso  degli  Stati  Parte  interessati,  puo'
includere metodi che permettono di intercettare la merce  lasciandola
proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o  in
parte. 
 
                             Articolo 21 
                Trasferimento dei procedimenti penali 
 
   Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di  trasferire  ad  un
altro i procedimenti relativi  al  perseguimento  di  reati  compresi
nella presente Convenzione nei casi  in  cui  tale  trasferimento  e'
ritenuto  nell'interesse   della   corretta   amministrazione   della
giustizia, in  particolare  nei  casi  in  cui  sono  coinvolte  piu'
giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa. 
                             Articolo 22 
                  Istituzione del casellario penale 
 
   Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure legislative o  di  altro
tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e  per  gli
scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di  un  presunto
colpevole, comminata in un altro Stato,  al  fine  di  utilizzare  le
relative informazioni in procedimenti penali  avviati  per  un  reato
trattato dalla presente Convenzione. 
 
                             Articolo 23 
            Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia 
 
   Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di  altra  natura
che possono essere necessarie a  conferire  il  carattere  di  reato,
quando commesso intenzionalmente: 
    (a) all'uso della forza fisica, minacce o  intimidazioni  o  alla
promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre
falsa testimonianza o per interferire in deposizioni  testimoniali  o
nella produzione  di  prove  nel  corso  di  processi  relativi  alla
commissione di reati di cui alla presente Convenzione; 
    (b) all'uso della  forza  fisica,  minacce  o  intimidazioni  per
interferire con l'esercizio  di  doveri  d'ufficio  da  parte  di  un
magistrato o di un appartenente alle forze di  polizia  in  relazione
alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla  in
questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere
una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali. 
 
                             Articolo 24 
                      Protezione dei testimoni 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta  misure  adeguate  nell'ambito  dei
propri  mezzi,  per  garantire  efficaci  forme  di   protezione   da
potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono  in
processi  penali  in  relazione  ai  reati  di  cui   alla   presente
Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e  delle  altre
persone ad essi vicine. 
   2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono
includere,  tra  le  altre,  fatti  salvi  i  diritti  dell'imputato,
compreso il diritto al giusto processo: 
    (a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica  di  tali
persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il  trasferimento
di domicilio e  permettendo,  laddove  possibile,  il  divieto  o  la
limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identita' e la
dislocazione di tali persone; 
    (b) l'adozione di norme relative alle prove onde  permettere  che
le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumita'
del  testimone  anche  attraverso  l'uso  di  mezzi  tecnologici   di
comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti adeguati. 
   3. Gli Stati Parte valutano la possibilita' di stipulare accordi o
intese con altri Stati  per  il  trasferimento  del  domicilio  delle
persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
   4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle
vittime in quanto testimoni. 
 
                            Articolo 25. 
              Assistenza alle vittime e loro protezione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure  appropriate  nell'ambito
dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei
reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di
minaccia, ritorsione o intimidazione. 
   2.  Ciascuno  Stato  Parte  stabilisce  procedure   adeguate   per
consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime
dei reati trattati nella presente Convenzione. 
   3.  Ciascuno  Stato  Parte,  nel  rispetto  delle  proprie   leggi
nazionali, consente che siano esposti gli  interessi  e  le  opinioni
delle  vittime  e  siano  considerati  in  una  fase   adeguata   dei
procedimenti  penali  contro  gli  imputati  in  modo  tale  da   non
pregiudicare i diritti della difesa. 
 
                             Articolo 26 
 Misure per rafforzare la cooperazione con le autorita' giudiziarie 
 
   1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate  misure  per  incoraggiare
persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi  criminali
organizzati: 
    (a) a fornire alle autorita' competenti  informazioni  utili  per
scopi investigativi e probatori su questioni quali: 
     (i) l'identita', natura, composizione, struttura, collocazione e
attivita' di gruppi criminali organizzati; 
     (ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali,  con  altri
gruppi criminali organizzati; 
     (iii)  i  reati  che  i  gruppi  criminali  organizzati  abbiano
commesso o intendano commettere; 
    (b) a fornire alle autorita'  competenti  un  aiuto  concreto  ed
effettivo  che  possa  contribuire  a  privare  i  gruppi   criminali
organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato. 
   2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilita', in casi  specifici,
di attenuare la pena  prevista  per  un  imputato  che  fornisca  una
cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di
un reato trattato dalla presente Convenzione. 
   3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita', nel  rispetto  dei
principi  fondamentali  delle  proprie  legislazioni  nazionali,   di
garantire l'immunita' dall'azione  penale  a  chiunque  fornisca  una
collaborazione   sostanziale   nelle   indagini   o   determini    il
perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione. 
   4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto  previsto
dall'articolo 24 della presente Convenzione. 
   5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo
che si trova in uno Stato  Parte  possa  fornire  una  collaborazione
sostanziale alle autorita' competenti in un altro  Stato  Parte,  gli
Stati  Parti  interessati  potranno  prendere  in  considerazione  la
possibilita' di  stipulare  accordi  o  intese,  nel  rispetto  delle
proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilita', per  l'altro
Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del
presente articolo. 
 
                             Articolo 27 
                       Cooperazione di polizia 
 
   1.  Gli  Stati  Parte  collaborano  strettamente  fra   di   loro,
coerentemente   con   i   rispettivi   ordinamenti    giuridici    ed
amministrativi  nazionali,  per  rafforzare  l'efficacia  dell'azione
delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla  presente
Convenzione. Ciascuno Stato  Parte  adotta,  in  particolare,  misure
effettive: 
    (a) per rafforzare e, laddove  necessario,  istituire  canali  di
comunicazione tra le  rispettive  autorita',  istituzioni  e  servizi
competenti al fine di  rendere  piu'  semplice  il  sicuro  e  rapido
scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui
alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati  Parte  interessati
lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attivita' criminali; 
    (b)  per  cooperare  con  altri  Stati  Parte  nella   conduzione
d'indagini relative ai reati trattati dalla  presente  Convenzione  e
riguardanti: 
     (i) l'identita', collocazione e attivita' di persone sospette di
partecipazione in detti reati o la localizzazione  di  altre  persone
coinvolte; 
     (ii) i movimenti di proventi del reato o  beni  derivanti  dalla
commissione di tali reati; 
     (iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati
o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati; 
    (e)  per  fornire,  ove  opportuno,  i  necessari   strumenti   o
quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi: 
    (d) per  facilitare  l'effettivo  coordinamento  tra  le  proprie
autorita', istituzioni e  servizi  competenti  e  per  promuovere  lo
scambio del personale e degli esperti, compreso, nel  rispetto  delle
intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il
dislocamento di ufficiali di collegamento; 
    (e) per lo scambio di informazioni  con  altri  Stati  Parte  sui
mezzi specifici e i metodi usati dai  gruppi  criminali  organizzati,
compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e  l'utilizzo  di  false
identita', documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere
la natura delle attivita' illecite; 
    (f)  per  scambiare  le  informazioni  e  coordinare  le   misure
amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di
individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione. 
   2. Allo scopo di dare attuazione alla  presente  Convenzione,  gli
Stati Parte valutano l'opportunita' di concludere  intese  o  accordi
bilaterali o multilaterali  per  la  diretta  collaborazione  tra  le
proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine  e,  laddove  tali
intese o accordi siano gia' esistenti, l'opportunita'  di  emendarli:
In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati,
le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la
reciproca cooperazione di polizia i relazione ai reati trattati dalla
Convenzione  stessa..  Qualora   opportuno,   le   Parti   utilizzano
pienamente  gli  accordi  e  le  intese,  nonche'  le  organizzazioni
regionali o internazionali per incrementare la  cooperazione  tra  le
proprie strutture di polizia. 
   3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per
fronteggiare il ine organizzato transnazionale perpetrato  attraverso
l'uso della moderna tecnologia. 
 
                             Articolo 28 
Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della
                      criminalita' organizzata 
 
   1. Ciascuno Stato Parte considera  l'analisi,  con  la  consulenza
della  comunita'  accademica  e  scientifica,   di   tendenze   della
criminalita' organizzata nel proprio territorio, circostanze  in  cui
essa opera,  cosi'  come  i  gruppi  professionali  e  le  tecnologie
utilizzate. 
   2. Gli Stati Parte considerano la  possibilita'  di  sviluppare  e
condividere tra di  loro  e  attraverso  organizzazioni  regionali  e
internazionali, le conoscenze  analitiche  riguardanti  le  attivita'
della criminalita' organizzata. A tal fine, si dovrebbero  sviluppare
ed applicare in modo adeguato  definizioni,  standard  e  metodologie
comuni. 
   3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilita' di monitorare le
proprie politiche e misure attuate  per  combattere  la  criminalita'
organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilita'. 
 
                             Articolo 29 
                  Formazione e assistenza tecnica. 
 
   1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella  maniera
necessaria, specifici programmi di formazione del  proprio  personale
investigativo e giudiziario, inclusi pubblici  ministeri,  magistrati
impegnati nelle indagini e  personale  delle  dogane,  nonche'  altri
funzionari   incaricati   della   prevenzione,   identificazione    e
repressione  dei  reati  di  cui  alla  presente  Convenzione.   Tali
programmi possono includere  assegnazioni  provvisorie  e  scambi  di
personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti  dalle
leggi nazionali, quanto segue: 
    (a) metodi usati nella prevenzione, identificazione  e  controllo
dei reati di cui alla presente Convenzione; 
    (b) itinerari e tecniche  utilizzati  da  persone  sospettate  di
essere implicate in reati di cui  alla  presente  Convenzione,  anche
negli Stati di transito, ed adeguate contromisure; 
    (c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando; 
    (d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei  proventi  di
reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati  per
il  trasferimento,  l'occultamento  e  la  contraffazione   di   tali
proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonche'  dei  metodi
usati  per  combattere  il  riciclaggio  di  denaro  ed  altri  reati
finanziari; 
    (e) raccolta delle prove; 
    (f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto
franco; 
    (g) aggiornate attrezzature e  tecniche  d'indagine,  inclusa  la
sorveglianza elettronica, le consegne  controllate  e  le  operazioni
sotto copertura; 
    (h)   metodi   utilizzati   nella   lotta    alla    criminalita'
transnazionale organizzata che richiedono l'uso di' computer, di reti
di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; 
    (i) metodi utilizzati per  la  protezione  delle  vittime  e  dei
testimoni. 
   2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel  progettare  o
attuare la  ricerca  ed  i  programmi  di  formazione  finalizzati  a
condividere la competenza nelle aree  a  cui  si  fa  riferimento  al
paragrafo 1 del presente articolo,  ed  a  tal  fine,  se  del  caso,
utilizzano congressi  e  seminari  regionali  ed  internazionali  per
promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi  di
reciproco interesse, inclusi i  problemi  e  le  necessita'  speciali
degli Stati di transito. 
   3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica
che agevolano l'estradizione e  l'assistenza  giudiziaria  reciproca.
Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la  formazione
linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo  scambio  del  personale
presso le autorita' centrali o negli organismi responsabili. 
   4.  Nel  caso  di  esistenti  accordi  o   intese   bilaterali   o
multilaterali,  gli   Stati   Parte   intensificano,   nella   misura
necessaria,  gli  sforzi  per  aumentare  al  massimo  le   attivita'
operative  e   la   formazione   nell'ambito   delle   organizzazioni
internazionali e regionali e di altri  pertinenti  accordi  o  intese
bilaterali o multilaterali. 
                             Articolo 30 
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo  dello  sviluppo
                 economico e dell'assistenza tecnica 
 
   1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile,
all'attuazione ottimale della presente Convenzione  per  mezzo  della
cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli  effetti
negativi della criminalita' organizzata sulla societa' in generale ed
in particolare sullo sviluppo sostenibile. 
   2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile,
e in coordinamento fra loro, cosi' come insieme  alle  organizzazioni
internazionali e regionali: 
    (a) per accrescere la loro cooperazione  a  vari  livelli  con  i
Paesi in via di sviluppo, in  modo  da  rafforzare  la  capacita'  di
questi  ultimi  di  prevenire  e  di   combattere   la   criminalita'
organizzata transnazionale; 
    (b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale  in  modo
da sostenere gli sforzi dei Paesi in via  di  sviluppo  nell'efficace
lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e per  aiutarli  a
attuare con successo la presente Convenzione; 
    (c) per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed
ai paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far
fronte  alle  loro  necessita'  per   l'attuazione   della   presente
Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di  versare  dei
contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente
designato a tale scopo in uno  strumento  finanziario  delle  Nazioni
Unite.  Gli  Stati  Parte  potranno  anche  prendere  in  particolare
considerazione, in conformita'  alla  legislazione  interna  ed  alle
disposizioni della presente Convenzione,  l'ipotesi  di  versare  sul
suddetto conto una percentuale  del  denaro  o  una  percentuale  del
corrispondente valore  dei  proventi  di  reati  o  dei  proventi  di
proprieta' confiscate ai  sensi  delle  disposizioni  della  presente
Convenzione; 
    (d)  per  incoraggiare  e  convincere  altri  Stati  ed  istituti
finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui
si fa riferimento in quest'articolo,  in  particolare  fornendo  piu'
programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi
in via di sviluppo al fine di  assisterli  nel  raggiungimento  degli
obiettivi della presente Convenzione. 
   3. Queste misure sono, per  quanto  possibile,  senza  pregiudizio
riguardo agli obblighi  esistenti  di  assistenza  verso  l'estero  o
riguardo ad  altre  intese  di  cooperazione  finanziaria  a  livello
bilaterale, regionale o internazionale. 
   4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese  bilaterali
o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica,  prendendo  in
considerazione  le  intese  finanziarie  necessarie  ad  attuare   la
cooperazione  internazionale  prevista  dalla  presente   Convenzione
affinche' essa sia  efficace  nella  prevenzione,  identificazione  e
contrasto al crimine organizzato transnazionale. 
                             Articolo 31 
                             Prevenzione 
 
   1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti
nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e  politiche
finalizzate  alla  prevenzione  della   criminalita'   transnazionale
organizzata, 
   2. Gli Stati Parte s'impegnano,  con  idonee  misure  legislative,
amministrative o  di  altra  natura  e  in  conformita'  ai  principi
fondamentali  della  propria  legislazione  interna,  a  ridurre   le
occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati  hanno
di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure
dovrebbero riguardare in particolare: 
    (a)  il  rafforzamento  della   cooperazione   fra   gli   organi
investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti  enti  privati,
inclusa l'industria; 
    (b) la promozione dello sviluppo dei criteri e  dei  procedimenti
designati  per  salvaguardare  l'integrita'  del   pubblico   e   dei
competenti enti privati, come pure i codici di comportamento  per  le
professioni  interessate,  e  in  particolare  per  gli  avvocati,  i
pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili; 
    (c) la  prevenzione  dell'abuso  da  parte  di  gruppi  criminali
organizzati  di  gare  di  appalto  pubbliche  e  la  concessione  di
sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche  autorita'  per
lo svolgimento dell'attivita' commerciale; 
    (d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da  parte  di
gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere: 
     (i) l'istituzione di pubblici  registri  relativi  alle  persone
giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella  gestione  e
nel finanziamento delle persone giuridiche; 
     (ii) l'introduzione della possibilita',  con  provvedimento  del
Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo,  di  interdire  alle  persone
dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla  presente  Convenzione,
l'esercizio, per un determinato periodo di  tempo,  della  carica  di
responsabile  di  persone  giuridiche  rientranti  nell'ambito  della
propria giurisdizione; 
     (iii)  l'istituzione  di  registri   nazionali   delle   persone
interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone 
giuridiche; e 
     (iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui  si
fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le
competenti autorita' degli altri Stati Parte. 
   3. Gli Stati Parte si sforzano  di  promuovere  la  reintegrazione
nella societa' delle persone dichiarate colpevoli di  reati  previsti
dalla presente Convenzione. 
   4. Gli Stati Parte si  sforzano  di  valutare  periodicamente  gli
strumenti legali del caso e le  prassi  amministrative  esistenti  al
fine di individuare la loro  vulnerabilita'  all'abuso  da  parte  di
gruppi criminali organizzati. 
   5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la  consapevolezza  da
parte del pubblico dell'esistenza, cause e  gravita'  della  minaccia
rappresentata dalla criminalita' transnazionale organizzata.  Se  del
caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse
misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla  prevenzione
ed alla lotta contro tale criminalita'. 
   6. Ciascuno Stato  Parte  informa  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite circa il nome  e  l'indirizzo  dell'autorita'  o  delle
autorita' che possono assistere altri Stati  Parte  nello  sviluppare
misure atte a prevenire la criminalita' transnazionale organizzata. 
   7 Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e
con  le  rilevanti  organizzazioni  internazionali  e  organizzazioni
regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel  presente
articolo. Cio' include la partecipazione  a  progetti  internazionali
volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato,  ad  esempio
alleviando le circostanze che rendono gruppi  socialmente  emarginati
vulnerabili all'azione della criminalita' transnazionale organizzata. 
                             Articolo 32 
               Conferenza delle Parti alla Convenzione 
 
   1. Con la presente viene  istituita  una  Conferenza  delle  Parti
aderenti alla Convenzione ne di migliorare la capacita'  degli  Stati
Parte di combattere la criminalita' transnazionale organizzata  e  di
promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione. 
   2.  Il  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite   convoca   la
Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le  regole  di
procedura e le norme che regolano le attivita' descritte nei commi  3
e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il  pagamento
delle spese sostenute nello svolgimento di tali attivita). 
   3.  La  Conferenza  delle  Parti  stabilisce  i   meccanismi   per
raggiungere  gli  obiettivi  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo, compreso: 
    (a) agevolare le attivita'  degli  Stati  Parte  ai  sensi  degli
articoli 29,  30  e  31  della  presente  Convenzione,  incoraggiando
inoltre la mobilizzazione di contributi volontari; 
    (b) agevolare lo  scambio  d'informazioni  fra  gli  Stati  Parte
riguardo   ai   modelli   ed   alle   tendenze   della   criminalita'
transnazionale organizzata ed alle prassi coronate  da  successo  per
combatterla; 
    c) cooperare con le competenti  organizzazioni  internazionali  e
regionali e con le organizzazioni non governative; 
    (c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente 
Convenzione 
    (d)  avanzare  raccomandazioni   per   migliorare   la   presente
Convenzione e la sua attuazione. 
   4. Ai fini di quanto previsto dai  commi  3(d)  e  (e)  di  questo
articolo,  la  Conferenza  delle  Parti  acquisisce   la   necessaria
conoscenza delle misure adottate dagli  Stati  Parte  nell'attuazione
della presente Convenzione e delle difficolta'  da  essi  incontrate,
sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite  i
meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla
Conferenza delle Parti. 
   5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza  delle  Parti  le
informazioni sui propri programmi,  piani  e  prassi,  come  pure  le
misure legislative e amministrative adottate per attuare la  presente
Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti. 
                             Articolo 33 
                            Segretariato 
 
   1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari
servizi di segretariato alla Conferenza  delle  Parti  aderenti  alla
Convenzione. 
   2. Il Segretariato: 
    (a) assiste la Conferenza delle  Parti  nello  svolgimento  delle
attivita'  descritte  all'articolo  32  della  presente  Convenzione,
stringe le intese e fornisce i servizi necessari  alle  sedute  della
Conferenza delle Parti; 
    (b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni
alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 
5, della presente Convenzione; e 
    (c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle
competenti organizzazioni regionali ed internazionali. 
 
                             Articolo 34 
                    Attuazione della Convenzione 
 
   1.  Ciascuno  Stato.  Parte  adotta,  conformemente  ai   principi
fondamentali  della   propria   legislazione   interna,   le   misure
necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative,  dirette  a
garantire  l'attuazione  dei  propri  obblighi  secondo  la  presente
Convenzione. 
   2. I reati previsti dagli  articoli  5,6,8  e  23  della  presente
Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna  di  ciascuno
Stato Parte  indipendentemente  dalla  natura  transnazionale  o  del
coinvolgimento di un  gruppo  criminale  organizzato,  ai  sensi  del
paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente  Convenzione,  tranne  che
nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione  richiede
il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. 
   3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' rigide o  severe
di  quelle  previste  dalla  presente  Convenzione  per  prevenire  e
combattere la criminalita' organizzata transnazionale. 
                             Articolo 35 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative
all'interpretazione o  all'applicazione  della  presente  Convenzione
tramite negoziato. 
   2. Qualsiasi controversia fra due  o  piu'  Stati  Parte  riguardo
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
che non possa essere composta tramite  negoziato  entro  un  arco  di
tempo  ragionevole,  a  richiesta  di  uno  di  quegli  Stati,  sara'
demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data  della  richiesta
d'arbitrato, quegli Stati Parte  non  sono  in  grado  di  accordarsi
sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi puo' rimettere  la
controversia  alla  Corte   Internazionale   di   Giustizia   tramite
richiesta, in conformita' allo Statuto della Corte. 
   3.  Ciascuno  Stato  Parte,  al  momento  della  firma,  ratifica,
accettazione o approvazione o  adesione  alla  presente  Convenzione,
puo' dichiarare di non considerarsi  vincolato  dal  paragrafo  2  di
questo articolo.  Gli  altri  Stati  Parte  non  sono  vincolati  dal
paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato  Parte
che abbia fatto tale riserva. 
   4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva  conformemente  al
paragrafo 3 di questo articolo puo' in qualsiasi momento revocare  la
riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
 
                             Articolo 36 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   l. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati
dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, ed in seguito presso la
Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. 
   2. La presente  Convenzione  e'  aperta  anche  alla  firma  delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, a  condizione  che
almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia  firmato  questa
Convenzione in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo. 
   3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
devono essere depositati presso il Segretario Generale delle  Nazioni
Unite.  Un'organizzazione  regionale  d'integrazione  economica  puo'
depositare il  suo  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri  lo  ha  fatto.  In
quello strumento  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione,  tale
organizzazione deve dichiarare  l'ambito  della  sua  competenza  con
riferimento alle materie regolamentate  dalla  presente  Convenzione.
Tale  organizzazione  inoltre  informera'  il  depositario  di   ogni
rilevante modifica della portata della sua competenza. 
   4. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato o,
organizzazione regionale d'integrazione economica di cui  almeno  uno
Stato membro sia  Parte  di  questa  Convenzione.  Gli  strumenti  di
adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale  d'integrazione  economica
al momento della sua adesione deve  dichiarare  l'ambito  della.  sua
competenza con  riferimento  alle  materie  regolamentate  da  questa
Convenzione. Tele organizzazione deve anche informare il  depositario
di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza. 
                             Articolo 37 
                     Relazione con i Protocolli 
 
   1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti  uno  o  piu'
protocolli. 
   2. Al fine di  divenire  Parte  di  un  protocollo,  uno  Stato  o
un'organizzazione  regionale  d'integrazione  economica  deve  essere
anche Parte della presente Convenzione. 
   3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non e' vincolato  da
un protocollo, a  meno  che  non  diventi  Parte  del  protocollo  in
conformita' con le relative disposizioni. 
   4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere
interpretato,unitamente   a   questa    Convenzione,    tenendo    in
considerazione gli scopi di quel protocollo. 
                             Articolo 38 
                          Entrata in vigore 
 
   1. La presente Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno
dopo  il   deposito   del   quarantesimo   strumento   di   ratifica,
accettazione,  approvazione  o  adesione.  Ai   fini   del   presente
paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale
d'integrazione economica e' considerato supplementare agli  strumenti
depositati da Stati membri di tale organizzazione. 
   2. Nei confronti di  ciascuno  Stato  o  organizzazione  regionale
d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi  o  aderisca
alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento
di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo  giorno
dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del
rispettivo strumento. 
                             Articolo 39 
                              Modifica 
 
   1. Trascorso il termine di  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore
della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha  la  facolta'  di
proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario  Generale
delle Nazioni Unite, il quale comunichera' quindi agli Stati Parte  e
alla Conferenza delle Parti aderenti  alla  Convenzione  la  modifica
proposta, al fine del suo esame  e  della  rispettiva  decisione.  La
Conferenza delle  Parti  compira'  ogni  sforzo  per  raggiungere  un
accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni
tentativo  in  tal  senso  senza  essere  pervenuti  ad  un  accordo,
l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto  di
maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e  votanti  nella
riunione della Conferenza delle Parti. 
   2.  Nell'ambito   delle   questioni   di   loro   competenza,   le
organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il  loro
diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di  voti
pari a quello dei loro Stati Membri che  sono  Parte  della  presente
Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto  di
voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa. 
   3. Una  modifica  adottata  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione
da parte degli Stati Parte. 
   4. Una  modifica  adottata  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo entrera' in  vigore,  in  relazione  ad  uno  Stato
Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il  Segretario
Generale  delle  Nazioni   Unite   dello   strumento   di   ratifica,
accettazione o approvazione di tale modifica. 
   5. Nel momento della sua entrata  in  vigore,  la  modifica  sara'
vincolante per quegli Stati Parte che hanno  manifestato  il  proprio
consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati
Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione
e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata  dagli
stessi. 
                             Articolo 40 
                              Denuncia 
 
   1. Ciascun Stato Parte puo'  denunciare  la  presente  Convenzione
indirizzando  una  notifica  scritta  al  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite. Tale denuncia sara' operante un anno dopo la  data  di
ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale. 
   2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica  cessa  di
essere Parte della presente Convenzione nel momento in  cui  tutti  i
suoi Stati membri l'hanno denunciata. 
   3. La denuncia della presente Convenzione in virtu' del  paragrafo
1  del  presente  articolo  comporta  inoltre  la  denuncia  di  ogni
protocollo aggiuntivo. 
 
                             Articolo 41 
                        Depositario e lingue 
 
   1.  Il  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  e'   nominato
depositario della presente Convenzione. 
   2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi  in  lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola  fanno  ugualmente
fede, viene depositato presso il Segretario  Generale  delle  Nazioni
Unite. 
   3. In  fede  di  che,  i  sottoscritti  plenipotenziari,  all'uopo
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la
presente Convenzione. 

I. Disposizioni generali

   Traduzione non ufficiale 
 
 
     PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
      CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A 
      PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN 
               PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI 
                              Preambolo 
 
   Gli Stati Parte al presente Protocollo, 
   Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e  combattere
la tratta delle persone, in particolare  di  donne  e  di  fanciulli,
esige dai  paesi  di  origine,  di  transito  e  di  destinazione  un
approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a
prevenire tale tratta, a  punire  i  trafficanti  ed  a  tutelare  le
vittime di questa tratta, in particolare facendo  rispettare  i  loro
diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, 
   In considerazione del fatto  che,  malgrado  l'esistenza  di  vari
strumenti internazionali contenenti regole  e  disposizioni  pratiche
per combattere lo sfruttamento delle persone,  in  particolare  delle
donne e dei fanciulli, non  vi  e'  alcun  strumento  universale  che
concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone, 
   Preoccupati per il fatto che, in assenza  di  tale  strumento,  le
persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente
tutelate, 
   Ricordando   la   risoluzione   53/111   del   9   dicembre   1998
dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un
comitato intergovernativo speciale, aperto  a  tutte  le  iscrizioni,
allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro
la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se  sia  il
caso di elaborare in  particolare  uno  strumento  internazionale  di
lotta contro la tratta di donne e fanciulli; 
   Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle  Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento
internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta  delle
persone, in particolare delle donne e dei fanciulli,  facilitera'  la
prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalita', 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
Relazioni  con  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   contro   la
               criminalita' transnazionale organizzata 
 
   1. Il presente Protocollo completa la  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata.  Esso  sara'
interpretato congiuntamente alla Convenzione. 
   2.  Le  disposizioni  della  Convenzione  si  applicano,   mutatis
mutandis, al presente Protocollo,  salvo  disposizione  contraria  di
detto Protocollo. 
   3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del  presente
Protocollo sono considerati reati  determinati  in  conformita'  alla
Convenzione. 
                             Articolo 2 
                               Oggetto 
 
   Gli scopi del presente Protocollo sono: 
    a)  prevenire  e  combattere  la  tratta   delle   persone,   con
particolare attenzione per le donne ed i fanciulli; 
    b) proteggere ed assistere le vittime di tale  tratta  nel  pieno
rispetto dei loro diritti fondamentali; 
    c) promuovere la cooperazione fra gli  Stati  Parte  al  fine  di
conseguire tali obiettivi. 
 
                             Articolo 3 
                            Terminologia 
 
   a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il
trasporto,  il  trasferimento,  l'alloggiamento  o  l'accoglienza  di
persone con  la  minaccia  di  ricorrere  alla  forza,  o  con  l'uso
effettivo della forza o di altre forme di  coercizione,  mediante  il
rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorita' o una situazione
di vulnerabilita', o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di
vantaggi al fine di  ottenere  il  consenso  di  una  persona  avente
autorita' su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo  sfruttamento
include, come minimo, lo sfruttamento della  prostituzione  di  altre
persone, o altre forme di sfruttamento  sessuale,  lavori  o  servizi
forzati, schiavismo o  prassi  affini  allo  schiavismo,  servitu'  o
prelievo di organi; 
   b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile
sfruttamento di cui  al  capoverso  (a)  del  presente  articolo,  e'
irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei  mezzi  di
cui al capoverso a); 
   c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o  l'accoglienza
di un fanciullo al fine di sfruttarlo sara'  considerato  "tratta  di
persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al  capoverso
a) del presente articolo; 
   (d) il termine "fanciullo" significa  qualsiasi  persona  di  eta'
inferiore a diciotto anni. 
 
                             Articolo 4 
                       Portata di applicazione 
 
   Il  presente  Protocollo  si   applichera',   salvo   disposizione
contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed  ai  procedimenti
concernenti i reati  stabiliti  in  conformita'  all'articolo  5  del
presente Protocollo, quando tali reati sono di natura  transnazionali
e vi e' implicato  un  gruppo  criminale  organizzato,  nonche'  alla
protezione delle vittime di tali reati. 
 
                             Articolo 5 
                           Incriminazione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adottera' tutte le misure legislative e di
altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti  di
cui all'articolo 3  del  presente  Protocollo,  qualora  siano  stati
commessi intenzionalmente. 
   2. Ciascun Stato Parte adottera' inoltre le misure  legislative  e
di altra natura che possono essere  necessarie  per  determinare,  in
quanto reato: 
    (a) fatti salvi  i  concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico,  il  tentativo  di  commettere  un  reato  determinato  in
conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; 
    (b) la partecipazione a titolo di complicita', ad un reato 
stabilito in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; e 
    (c)  il  fatto  di  organizzare  la  perpetrazione  di  un  reato
stabilito in conformita' al paragrafo I del presente articolo,  o  di
fornire istruzioni ad altre persone affinche' lo commettano. 

II. Protezione delle vittime del tratta di persone

                             Articolo 6 
Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone 
 
   1. Se del caso, e nella misura del  possibile  in  base  alla  sua
legislazione  interna,  ciascun  Stato  Parte  tutela  la  privacy  e
l'identita' delle vittime della tratta di persone,  facendo  in  modo
che i procedimenti  giudiziali  relativi  a  tale  tratta  non  siano
divulgati al pubblico. 
   2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento  interno
giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime
della tratta di persone, se del caso: 
    a) informazioni sulle  procedure  giudiziarie  ed  amministrative
applicabili; 
    b) un'assistenza per fare in modo che i loro  pareri  e  le  loro
preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle  fasi
appropriate della procedura penale intentata  contro  gli  autori  di
reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa. 
   3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire
il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle  vittime  della
tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con  le
organizzazioni non governative, altre  organizzazioni  competenti  ed
altri elementi della societa' civile, ed in  particolare  di  fornire
loro: 
    (a) Un alloggio adeguato; 
    (b)  Consulenza  ed  informazioni,  in  particolare  per   quanto
riguarda i diritti che la legge riconosce loro,  in  una  lingua  per
esse comprensibile; 
    (c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale; 
    (d)  Possibilita'  di  lavoro,  d'istruzione  e   di   formazione
professionale. 
   4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni
del presente articolo, dell'eta', del sesso e dei  bisogni  specifici
delle  vittime  della  tratta  di  persone,  soprattutto  i   bisogni
specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione  e
cure adeguate. 
   5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica
delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano
sul suo territorio. 
   6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico
interno preveda misure che  offrono  alle  vittime  della  tratta  di
persone la possibilita' di ottenere un risarcimento del danno subito. 
                             Articolo 7 
Status  delle  vittime  della  tratta  di  persone  negli  Stati   di
                             accoglienza 
 
   1. Oltre a prendere provvedimenti ai  sensi  dell'articolo  6  del
presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminera' se sia  il  caso
di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano
alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo  territorio,
provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati. 
   2. Nell'applicare la disposizione del  paragrafo  1  del  presente
articolo, ciascuno Stato Parte terra' debitamente conto  dei  fattori
umanitari e personali. 
 
                             Articolo 8 
           Rimpatrio delle vittime della tratta di persone 
 
   1. Lo Stato Parte di cui e' concittadino una vittima della  tratta
di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a  titolo
permanente al momento del suo ingresso  nel  territorio  dello  Stato
Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente  conto
della sicurezza di questa persona, il rientro di  quest'ultima  senza
ritardi indebiti o irragionevoli. 
   2. Quando uno Stato Parte rimanda  una  vittima  della  tratta  di
persone in uno Stato Parte di cui detta persona e' concittadina o nel
quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al  momento
della sua entrata nel territorio dello Stato  Parte  di  accoglienza,
questo rientro avviene  tenendo  debitamente  conto  della  sicurezza
della persona, nonche' della fase in cui si trova qualsiasi procedura
giudiziaria connessa al fatto che  detta  persona  e'  vittima  della
tratta; questo rientro e' preferibilmente volontario. 
   3.Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato  Parte
richiesto verifica, senza ritardi indebiti o  irragionevoli,  se  una
vittima della tratta di persone  e'  un  suo  cittadino  o  se  aveva
diritto di risiedere  a  titolo  permanente  sul  suo  territorio  al
momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza. 
   4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di
persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte  -  di  cui
questa persona e'  cittadina  o  nel  quale  essa  aveva  diritto  di
risiedere a titolo  permanente  al  momento  della  sua  entrata  sul
territorio dello Stato Parte di accoglienza- accetta di rilasciare, a
richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio  o
ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa  persona
di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa. 
   5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi  diritto  concesso
alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge  dello  Stato
Parte di accoglienza. 
   6. Il presente articolo  non  pregiudica  qualsivoglia  accordo  o
intesa bilaterale o  multilaterale  applicabile  che  disciplina,  in
tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone. 

III. Prevenzione, cooperazione ed altre misure.

                             Articolo 9 
               Prevenzione della tratta delle persone 
 
   1. Gli Stati  Parte  istituiscono  politiche,  programmi,  nonche'
altre misure per: 
    a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e 
    b) proteggere le vittime della tratta di persone, in  particolare
le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione. 
   2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere  provvedimenti
come  ricerche,  campagne  d'informazione  e   campagne   nei   mezzi
d'informazione, nonche' iniziative sociali ed economiche, al fine  di
prevenire e combattere la tratta delle persone. 
   3. Le politiche, i  programmi  e  le  altre  misure  stabilite  in
conformita' al presente articolo, includeranno,  a  seconda  di  come
convenga, una cooperazione  con  le  organizzazioni  non-governative,
altre organizzazioni competenti  ed  altri  elementi  della  societa'
civile. 
   4.  Gli  Stati  Parti  adotteranno  o  rafforzeranno  misure,   in
particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale,  per
rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le  donne
ed i  fanciulli,  vulnerabili  alla  tratta,  come  la  poverta',  il
sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunita'. 
   5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure  legislative
o altri provvedimenti come le  misure  in  materia  d'istruzione,  di
natura  sociale  o  culturale,  in  particolare  per  mezzo  di   una
cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di  scoraggiare  una
domanda che favorisca le forme  di  sfruttamento  delle  persone,  in
particolare di donne e di  bambini,  e  che  sfoci  nella  tratta  di
persone. 
                             Articolo 10 
                 Scambio d'informazioni e formazione 
 
   1. I servizi d'individuazione, di  repressione,  d'immigrazione  o
altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra  di  loro  a
seconda  di   come   convenga,   scambiandosi,   conformemente   alla
legislazione interna di questi  Stati,  informazioni  che  consentano
loro di determinare: 
    a) se degli individui che attraversano o tentano di  attraversare
una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad
altre persone, o senza documenti di viaggio, sono  autori  o  vittime
della tratta delle persone; 
    b) i tipi  di  documenti  di  viaggio  che  delle  persone  hanno
utilizzato o tentato di utilizzare  per  attraversare  una  frontiera
internazionale ai fini della tratta di persone; 
    c)  I  mezzi  ed  i  metodi  utilizzati  dai   gruppi   criminali
organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento  ed
il trasporto delle vittime, i  percorsi  ed  i  collegamenti  fra  le
persone ed i gruppi dediti a  tale  tratta,  nonche'  le  misure  che
possono permettere di scoprirli. 
   2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la  formazione  degli
agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e
di altri servizi competenti  in  materia  per  la  prevenzione  della
tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i  metodi
utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i  trafficanti  e
far rispettare i diritti  delle  vittime,  anche  proteggendo  queste
ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresi' inoltre tener
conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti  umani  e
le questioni relative ai fanciulli ed alla diversita'  dei  sessi,  e
dovrebbe  incoraggiare  la  cooperazione   con   organizzazioni   non
governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri  elementi  della
societa' civile. 
   3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene  a  qualsiasi
condizione dello Stato Parte, il quale  le  ha  trasmesse  prevedendo
delle restrizioni per il loro uso. 
                             Articolo 11 
                          Misure di confine 
 
   1. Fatti salvi gli impegni  internazionali  relativi  alla  libera
circolazione delle persone, gli Stati  Parti  rafforzano  per  quanto
possibile i controlli  alle  frontiere  necessari  per  prevenire  ed
individuare la tratta delle persone. 
   2. Ciascun Stato Parte  adotta  le  misure  legislative,  o  altre
misure   appropriate,   per   impedire,   per    quanto    possibile,
l'utilizzazione  di  mezzi  di  trasporto  gestiti  da  trasportatori
commerciali ai fini della  perpetrazione  dei  reati  determinati  in
conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo. 
   3. Se del  caso,  e  fatte  salve  le  convenzioni  internazionali
applicabili, tali misure  prevedono  l'obbligo  per  i  trasportatori
commerciali,  ivi  compresa  qualsiasi  compagnia  di'  trasporti   o
proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di  accertare
che tutti i passeggeri siano in possesso  dei  documenti  di  viaggio
richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza. 
   4.  Ogni  Stato  Parte  prende  i  provvedimenti   richiesti,   in
conformita'  alla  sua  legislazione  interna,  affinche'   l'obbligo
enunciato al paragrafo 3 del presente articolo  sia  accompagnato  da
sanzioni. 
   5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i  quali
permettano, in conformita' alla sua legislazione interna,  di  negare
l'ingresso  alle  persone  implicate  nella  perpetrazione  di  reati
determinati in conformita' al presente Protocollo o di  annullare  il
loro visto. 
   6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione,  gli  Stati  Parte
prevedono di  rafforzare  la  cooperazione  fra  i  loro  servizi  di
controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il
mantenimento di vie di comunicazione dirette. 
 
                             Articolo 12 
                 Sicurezza e controllo dei documenti 
 
   Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari,  secondo  i
mezzi disponibili: 
    a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita'  che
rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso
improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli 
illecitamente 
    b) per garantire l'integrita' e la  sicurezza  dei  documenti  di
viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire
che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente. 
 
                             Articolo 13 
               Legittimita' e validita' dei documenti 
 
   Su richiesta di un altro Stato Parte, uno  Stato  Parte  verifica,
conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi  ragionevoli,
la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o d'identita'
rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome  e  che  si
sospetta siano utilizzati per la tratta di persone. 

IV. Disposizioni finali

                             Articolo 14 
                      Clausola di salvaguardia 
 
   1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha  incidenza  sui
diritti, obblighi e responsabilita' degli  Stati  e  dei  privati  in
forza  del  diritto  internazionale,   ivi   compreso   del   diritto
internazionale umanitario e del diritto  internazionale  relativo  ai
diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della  Convenzione
del 1951  e  del  Protocollo  del  1967  relativi  allo  statuto  dei
rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato. 
   2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e
applicate  in  modo  tale  che  le  persone  non  siano  oggetto   di
discriminazione per via del fatto che sono  vittime  di  una  tratta.
L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi  ai
principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti. 
                             Articolo 15 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie
relative  all'interpretazione   o   all'applicazione   del   presente
Protocollo per mezzo di negoziazione. 
   2. Qualsiasi controversia fra due  o  piu'  Stati  Parte  relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente  Protocollo,  che
non puo' essere  risolta  per  via  negoziale  entro  un  ragionevole
periodo di tempo, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta  di  uno
degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della  richiesta
di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi  sulle
modalita' dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro puo' deferire  la
controversia alla Corte Internazionale di Giustizia,  presentando  un
ricorso in conformita' con lo Statuto della Corte. 
   3. Ciascuno Stato  Parte  puo',  al  momento  della  firma,  della
ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione    del    presente
Protocollo o dell'adesione a  quest'ultimo,  dichiarare  che  non  si
considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli  altri
Stati Parte non  saranno  vincolati  dal  paragrafo  2  del  presente
articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale
riserva. 
   4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del
paragrafo  3  del  presente  articolo  puo'  ritirarla  in  qualsiasi
momento,   indirizzando   una   notifica   al   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
                             Articolo 16 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   1. Il presente Protocollo sara' aperto a tutti gli  Stati  per  la
firma,  dal  12  al  15  dicembre   2000   a   Palermo   (Italia)   e
successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New  York,  fino
al 12 dicembre 2002. 
   2. Il presente Protocollo e'  altresi'  aperto  alla  firma  delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, a patto che almeno
uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente
Protocollo in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo. 
   3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione  saranno  depositati  presso  il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione  regionale
d'integrazione  economica  puo'  depositare  i  propri  strumenti  di
ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno  uno  dei  suoi
Stati membri lo  ha  fatto.  In  questo  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o  di  approvazione,  tale  organizzazione  dichiara  la
portata  della  sua  competenza  per  quanto  riguarda   le   materie
regolamentate dal presente Protocollo.  Tale  organizzazione  inoltre
informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della
sua competenza. 
   4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni  Stato  o
organizzazione regionale d'integrazione economica di cui  almeno  uno
Stato membro e' Parte  del  presente  Protocollo.  Gli  strumenti  di
adesione   sono   depositati   presso    il    Segretario    Generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  Al  momento  della   sua
adesione,   l'organizzazione   regionale   d'integrazione   economica
dichiara la portata della  sua  competenza  per  quanto  concerne  le
questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa inoltre informa
il depositario di ogni rilevante modifica  della  portata  della  sua
competenza. 
                             Articolo 17 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quarantesimo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione,  rimanendo
inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia
entrata in vigore. Ai fini  del  presente  paragrafo,  nessuno  degli
strumenti depositati da  un'organizzazione  regionale  d'integrazione
economica sara' considerato come strumento aggiuntivo a  quelli  gia'
depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 
   2. Per ciascuno Stato o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che ratifica,  accetta,  approva  o  aderisce  al  presente
Protocollo dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il
presente  Protocollo  entrera'  in  vigore   il   trentesimo   giorno
successivo  alla  data  di  deposito  da  parte  di  tale   Stato   o
organizzazione dello strumento rilevante, oppure  alla  data  in  cui
quest'ultimo entra in vigore in applicazione del  presente  articolo,
se questa data e' posteriore. 
 
                             Articolo 18 
                             Emendamento 
 
   1. Alla scadenza di un termine di cinque anni  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente Protocollo,  uno  Stato  Parte
del Protocollo puo' proporre un emendamento e  depositarne  il  testo
presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite. Quest'ultimo comunichera'  la  proposta  di  emendamento  agli
Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al  fine
di esaminare la proposta e adottare una decisione.  Gli  Stati  Parte
del presente Protocollo riuniti  nella  Conferenza  delle  Parti  non
lesinano alcun sforzo  per  addivenire  ad  un  consenso  su  ciascun
emendamento. Una volta esauriti tutti  gli  sforzi  in  vista  di  un
consenso, senza che un accordo  sia  stato  raggiunto,  l'emendamento
esigera'  come  estrema  risorsa  per  essere  adottato,  un  voto  a
maggioranza di due terzi degli Stati Parti del  presente  Protocollo,
presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 
   2.  Le  organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica,  per
esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei
settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al
numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente  Protocollo.
Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto  di  voto  se  i
loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 
   3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1  del  presente
articolo   e'   soggetto   alla    ratifica,    all'accettazione    o
all'approvazione degli Stati Parte. 
   4. Un emendamento adottato  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo entrera' in vigore nei confronti di uno Stato Parte
novanta giorni dopo la data del deposito, ad  opera  di  detto  Stato
Parte,  presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione   delle
Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione di tale emendamento. 
   5. Un emendamento entrato in vigore e'  vincolante  riguardo  agli
Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a  farne  parte.  Gli
altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente
Protocollo e  da  tutti  i  precedenti  emendamenti  che  essi  hanno
ratificato, accettato o approvato. 
                             Articolo 19 
                              Denuncia 
 
   1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo mediante
una   notifica   scritta   indirizzata   al    Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una siffatta denuncia  entra
in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica  da  parte
del Segretario Generale. 
   2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica  cessa  di
essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri
lo hanno denunciato. 
 
                             Articolo 20 
                        Depositario e lingue 
 
   1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite
e' il depositario del presente Protocollo. 
   2 L'originale del presente  Protocollo,  i  cui  testi  in  lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa  e  spagnola  sono  parimenti
autentici   sara'   depositato   presso   il   Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
   In fede  di  che,  i  sottoscritti  plenipotenziari,  a  tal  fine
debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato  il
presente Protocollo. 

1. Norme generali

   Traduzione non ufficiale 
 
 
    PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI 
  ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE 
     ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA 
                     TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA 
                              Preambolo 
 
   Gli Stati Parti del presente Protocollo, 
   Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e  sradicare  la
fabbricazione ed il traffico illecito  di  armi  da  fuoco,  di  loro
parti, elementi e munizioni, essendo queste attivita' pregiudizievoli
per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione  e  del  mondo
nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere  dei'
popoli, per la loro promozione sociale ed economica  e  per  il  loro
diritto a vivere in pace, 
   Convinti dunque della necessita'  che  tutti  gli  Stati  prendano
tutti i  provvedimenti  appropriati  a  tal  fine,  ivi  comprese  le
attivita' di cooperazione internazionale ed altre  misure  a  livello
regionale e mondiale, 
   Ricordando la Risoluzione 53/111  dell'Assemblea  generale  del  9
dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha  deciso  di  creare  un  comitato
intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di
elaborare  una  convenzione   internazionale   generale   contro   la
criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso
di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto
a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi  da
fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 
   Tenendo presente il principio della parita' dei diritti dei popoli
e del diritto di questi ultimi  di  disporre  di  loro  stessi,  come
sancito nello Statuto  delle  Nazioni  Unite  e  nella  Dichiarazione
relativa  ai  principi  del  diritto  internazionale  inerenti   alle
relazioni  amichevoli  ed  alla  cooperazione  fra   gli   Stati   in
conformita' allo Statuto delle Nazioni Unite. 
   Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento
internazionale contro la fabbricazione ed  il  traffico  illecito  di
armi da fuoco e di loro  parti,  elementi  e  munizioni,  aiutera'  a
prevenire e combattere questo tipo di criminalita': 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                           Articolo primo 
Relazione  con  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   contro   la
               criminalita' transnazionale organizzata 
 
   1. Il presente Protocollo completa la  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la  criminalita'  transnazionale  organizzata.  Esso  e'
interpretato congiuntamente alla Convenzione. 
   2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis
al presente Protocollo, salvo  disposizione  contraria  del  presente
Protocollo. 
   3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del  presente
Protocollo sono  considerati  reati  stabiliti  in  conformita'  alla
Convenzione. 
                             Articolo 2 
                               Oggetto 
 
   Il presente Protocollo  ha  come  oggetto  quello  di  promuovere,
agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti,  al  fine
di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il  traffico
illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro  elementi  e
delle loro munizioni. 
 
                             Articolo 3 
                            Terminologia 
 
   Ai fini del presente Protocollo: 
    a) l'espressione "arma da fuoco"  significa  ogni  arma  a  canna
portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un
proiettile per mezzo di un esplosivo, o che e' progettata a tal  fine
o che puo' agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi
da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco  antiche  e
le loro riproduzioni sono definite in conformita'  alla  legislazione
interna. Cio' nonostante, le armi da fuoco antiche non  includono  in
alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899; 
    b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni  elemento,  o
elemento di sostituzione specificatamente progettato per  un'arma  da
fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna,
la carcassa o il coperchio di culatta, la  guida  o  il  tamburo,  la
culatta mobile o il  blocco  di  culatta,  nonche'  ogni  dispositivo
progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un  tiro  di
arma da fuoco; 
    c) il termine "munizioni" significa l'insieme della  cartuccia  o
dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori,  la  polvere  da
sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma  da  fuoco,
fermo  restando  che  tali  elementi  sono  anch'essi  sottoposti  ad
autorizzazione nello Stato Parte considerato; 
    d)   l'espressione   "fabbricazione   illecita"   significa    la
fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco,  di  loro  parti  ed
elementi, o di munizioni: 
     i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un
traffico illecito; 
     ii) senza licenza ne' autorizzazione di un'autorita'  competente
dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; 
oppure 
     iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della
loro  fabbricazione  in  conformita'  all'articolo  8  del   presente
Protocollo; 
     Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di
parti e di elementi, in conformita' alla legislazione interna; 
    e) l'espressione " traffico illecito"  significa  l'importazione,
l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto
o il trasferimento di armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo
verso iiterritorio di un altro Stato Parte se uno degli  Stati  Parti
autorizzati non lo  autorizza  conformemente  alle  disposizioni  del
presente  Protocollo  o  se  le  armi  da  fuoco  non  sono   marcate
conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo; 
    f) il termine "pedinamento" significa  il  controllo  sistematico
del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle  loro  parti,
elementi e munizioni  dal  fabbricante  all'acquirente,  al  fine  di
aiutare le autorita' competenti degli Stati parti ad  individuare  ed
analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e  ad  effettuare
investigazioni 
                             Articolo 4 
                       Portata d'applicazione 
 
   1.  Il  presente  Protocollo  si   applica,   salvo   disposizione
contraria,  alla  prevenzione  della  fabbricazione  e  del  traffico
illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e  munizioni
ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati  determinati
in conformita' all'articolo 5  di  detto  Protocollo,  quando  questi
reati  sono  di  natura  transnazionale  ed   un   gruppo   criminale
organizzato vi e' implicato. 
   2. Il presente Protocollo non  si  applica  alle  transazioni  fra
Stati o ai trasferimenti di uno Stato  qualora  la  sua  applicazione
dovesse pregiudicare il  diritto  di  uno  Stato  Parte  di  adottare
nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili  con  lo
Statuto delle Nazioni Unite. 
 
                             Articolo 5 
                           Incriminazione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi  e  gli
altri provvedimenti necessari per conferire il  carattere  di  reato,
quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente: 
    a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi
e munizioni; 
    b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi
e munizioni; 
    c) alla contraffazione  o  illecita  obliterazione,  rimozione  o
alterazione in modo illegale del marchio ( o dei marchi)  che  devono
comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8  del  presente
Protocollo). 
   2.  Ciascuno  Stato  Parte  puo'  altresi'  adottare   le   misure
legislative ed altre necessarie per determinare  in  quanto  reati  i
seguenti comportamenti: 
    a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico,
il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al 
paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e 
    b)  il  fatto  di  organizzare,  dirigere,  aiutare,  facilitare,
incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o  di  consigli,  la
perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I  del
presente articolo. 
 
                             Articolo 6 
                      Confisca, sequestro e uso 
 
   1. Fatto salvo l'articolo  12  della  Convenzione  le  Parti,  per
quanto  possibile  nell'ambito   dei   loro   ordinamenti   giuridici
nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di  armi  da
fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto
di una fabbricazione o di un traffico illecito. 
   2. Gli Stati Parte  adottano,  nell'ambito  dei  loro  ordinamenti
giuridici nazionali, le misure necessarie ad  impedire  che  armi  da
fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una
fabbricazione e di traffici illeciti cadano in  mano  a  persone  non
autorizzate, confiscando e distruggendo tali  armi,  le  loro  parti,
elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne  e'  stata
ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano  state
contrassegnate e che le metodologie  per  disporre  di  tali  armi  e
munizioni siano state registrate. 

II. Prevenzione

                             Articolo 7 
                  Conservazione delle informazioni 
 
   Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per  almeno  dieci
anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso  e
ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni  necessarie  per
seguire le tracce e individuare tali armi  nonche'  ove  opportuno  e
possibile, le loro parti, elementi e munizioni che  sono  oggetto  di
una fabbricazione o di un traffico illecito, nonche' per prevenire  e
individuare tali  attivita'.  Le  informazioni  in  oggetto  sono  le
seguenti: 
    a) i marchi appropriati richiesti in forza  dell'articolo  8  del
presente Protocollo; 
    b) nel caso di transazioni internazionali  relative  ad  armi  da
fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni  di  queste  ultime,  le
date di  rilascio  e  di  scadenza  delle  licenze  o  autorizzazioni
richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi
di transito, se del  caso,  ed  il  destinatario  finale  nonche'  la
descrizione e la quantita' degli articoli. 
                             Articolo 8 
                    Marcatura delle armi da fuoco 
 
   1. In vista  dell'identificazione  e  per  seguire  le  tracce  di
ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte: 
    a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco,  sia
esigono un'unica marcatura indicante  il  nome  del  fabbricante,  il
paese o il  luogo  di  fabbricazione  ed  il  numero  di  serie,  sia
conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso  che  comporta
simboli geometrici  semplici  abbinati  ad  un  codice  numerico  e/o
alfa-numerico, il quale consente a  tutti  gli  Stati  d'identificare
facilmente il paese di fabbricazione; 
    b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da
fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore  e,
se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento
dell'arma da fuoco ad opera  delle  autorita'  competenti  di  questo
paese,  nonche'  un  marchio  unico,  se  detto  marchio  non  figura
sull'arma  da  fuoco.  Non  occorre   applicare   alle   importazioni
temporanee di armi da  fuoco  per  fini  leciti  e  verificabili,  le
condizioni enunciate nel presente capoverso. 
    c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma  da  fuoco
proveniente dalle scorte dello Stato,  in  vista  di  un  uso  civile
permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta  a
tutti gli Stati Parte  di  identificare  il  paese  che  effettua  il
trasferimento. 
   3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad
elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati. 
 
                             Articolo 9 
                Neutralizzazione delle armi da fuoco 
 
   Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non
considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i
provvedimenti necessari, ivi  compresa  la  determinazione  di  reati
specifici, se del caso, per impedire l'illecita  riattivazione  delle
armi da fuoco neutralizzate, in conformita' ai principi  generali  di
neutralizzazione in appresso: 
    a)  rendere  definitivamente  inutilizzabili  ed  impossibili  da
rimuovere,  sostituire   o   modificare   in   vista   di   qualsiasi
riattivazione,  tutte  le  parti  essenziali  di  un'arma  da   fuoco
neutralizzata; 
    b) prendere provvedimenti per, se  del  caso  far  verificare  le
misure di neutralizzazione da un'autorita'  competente,  al  fine  di
garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco  la  rendano
definitivamente inutilizzabile; 
    c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte  dell'autorita'
competente,  il  rilascio  di  un  certificato  o  di  un   documento
attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione  a
tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco. 
 
                             Articolo 10 
Obblighi  generali  concernenti   i   sistemi   di   licenze   o   di
  autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito. 
 
   1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema  efficace
di licenze o di autorizzazioni per  l'esportazione  e  l'importazione
nonche' di misure sul transito internazionale, per  il  trasferimento
di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 
   2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per
invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno
Stato parte si accerta che: 
    a)  Gli  Stati   importatori   abbiano   rilasciato   licenze   o
autorizzazioni d'importazione; 
    b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per  iscritto,
prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e cio' senza
pregiudizio di accordi o  di  intese  bilaterali  e  multilaterali  a
favore degli Stati senza litorale. 
   3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e  d'importazione
e  la   relativa   documentazione   di   accompagnamento   contengano
informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data  del
rilascio, la data di scadenza, il paese  di  esportazione,  il  paese
d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da
fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e  la  loro  quantita',
nonche', in caso di transito, i paesi di  transito.  Le  informazioni
riportate nella  licenza  d'importazione  devono  essere  fornite  in
anticipo agli Stati di transito. 
   4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte  esportatore,
a sua richiesta, della ricezione degli invii di  armi  da  fuoco,  di
loro parti ed elementi o di munizioni. 
   5. Ciascuno Stato Parte  prende,  nell'ambito  dei  propri  mezzi,
misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di
licenze o di autorizzazioni siano sicure e che  l'autenticita'  delle
licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata. 
   6. Gli Stati Parte possono  adottare  procedure  semplificate  per
l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di  armi
da fuoco, di loro  parti,  elementi  e  munizioni,  per  tini  legali
verificabili  come  la  caccia,  il  tiro   sportivo,   la   perizia,
l'esposizione o la riparazione. 
 
                             Articolo 11 
                Misure di sicurezza e di prevenzione 
 
   Al fine di individuare, prevenire ed eliminare  furti,  perdite  o
dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed  il  traffico  illecito  di
armi da fuoco, di loro parti, elementi e  munizioni,  ciascuno  Stato
Parte prende adeguati provvedimenti: 
    a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di  loro  parti,
elementi   e    munizioni    al    momento    della    fabbricazione,
dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il  suo
territorio; 
    b) per accrescere l'efficacia dei controlli  delle  importazioni,
delle esportazioni e del transito, ivi compresi,  se  del  caso,  dei
controlli alle  frontiere,  nonche'  l'efficacia  della  cooperazione
transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali. 
 
                             Articolo 12 
                            Informazioni 
 
   1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione,  gli  Stati
Parte si scambiano,  conformemente  ai  loro  rispettivi  ordinamenti
giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso  di
specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i  negozianti,  gli
importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta cio' e'  possibile,  i
trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni. 
   2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione,  gli  Stati
Parte si scambiano,  conformemente  ai  loro  rispettivi  ordinamenti
giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti  in
modo particolare: 
    a)  i  gruppi  criminali   organizzati   i   quali   notoriamente
partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o  al
traffico illecito di  armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni; 
    b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel
traffico illecito di  armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni ed i mezzi per rilevarli; 
    c) le metodologie  ed  i  mezzi,  i  punti  di  spedizione  e  di
destinazione  e  gli  itinerari  solitamente  utilizzati  dai  gruppi
criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da
fuoco, di loro parti, elementi e munizioni; 
    d) i dati di  esperienza  a  carattere  legislativo,  nonche'  le
prassi e le misure volte  a  prevenire,  combattere  e  sradicare  la
fabbricazione ed il traffico illecito  di  armi  da  fuoco,  di  loro
parti, elementi e munizioni. 
   3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come
convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti,  utili
ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di  rafforzare
reciprocamente  la  loro  capacita'  di  prevenire  e   scoprire   la
fabbricazione ed il traffico illecito  di  armi  da  fuoco,  di  loro
parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini  e  d'intraprendere
azioni giudiziarie contro le persone coinvolte  in  queste  attivita'
illecite. 
   4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro  per  seguire  le  tracce
delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano
state eventualmente  oggetto  di  una  fabbricazione  o  di  traffici
illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro  mezzi,
alle richieste di assistenza in questo settore. 
   5.  Fatti  salvi  i  concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico o di altri accordi internazionali,  ogni  Stato  Parte  che
riceve informazioni da un  altro  Stato  Paste  in  applicazione  del
presente articolo, ivi comprese  informazioni  esclusive  concernenti
transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza  e  rispetta
tutte le loro limitazioni d'uso se e' richiesto in  tal  senso  dallo
Stato Parte che le fornisce. Se tale  riservatezza  non  puo'  essere
garantita, lo Stato Parte  che  ha  fornito  le  informazioni  ne  e'
avvisato prima che queste ultime siano divulgate. 
 
                             Articolo 13 
                            Cooperazione 
 
   1. Gli Stati Parte cooperano a livello  bilaterale,  regionale  ed
internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione
ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro  parti,  elementi  e
munizioni. 
   2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione,
ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un  unico  punto
di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri  Stati
Parte per le questioni relative al presente Protocollo. 
   3. Gli Stati Parte si  adoperano  per  ottenere  l'appoggio  e  la
cooperazione di fabbricanti,  negozianti,  importatori,  esportatori,
agenti venditori  e  trasportatori  commerciali  di  armi  da  fuoco,
nonche' di loro parti, elementi e munizioni, al fine di  prevenire  e
individuare le attivita' illecite di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo. 
 
                             Articolo 14 
           Formazione professionale ed assistenza tecnica 
 
   1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con  le  organizzazioni
internazionali competenti, a seconda di come  convenga,  in  modo  da
poter ottenere, su richiesta, la formazione  e  l'assistenza  tecnica
necessarie per migliorare la loro capacita' di prevenire,  combattere
e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco,
di loro parti,  elementi  e  munizioni,  ivi  compresa  un'assistenza
tecnica, finanziaria  e  materiale  per  le  questioni  di  cui  agli
articoli 29 e 30 della Convenzione. 
                             Articolo 15 
                 Agenti venditori e intermediazione 
 
   1. Al fine di prevenire e di combattere  la  fabbricazione  ed  il
traffico illecito di  armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora  fatto,  prevedono
d'istituire un sistema di regolamentazione delle attivita' di  coloro
che praticano l'intermediazione. 
   Questo sistema potrebbe includere una o piu' misure, come: 
    a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti  venditori  che
operano sul loro territorio; 
    b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione 
d'intermediazione; oppure 
    c)  l'esigenza  d'indicare,  sulle   licenze   o   autorizzazioni
d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento,
il nome e la localizzazione degli agenti  venditori  che  partecipano
alla transazione. 
   2.  Gli  Stati  Parte  che   hanno   istituito   un   sistema   di
autorizzazioni per quanto riguarda l'nter-mediazione, come  enunciato
al paragrafo I del presente articolo,  sono  incoraggiati  a  fornire
informazioni  sugli  agenti  venditori  e  sulla  mediazione   quando
scambiano  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  12  del   presente
Protocollo, ed a conservare  le  informazioni  relative  agli  agenti
venditori ed all'inter-mediazione conformemente  all'articolo  7  del
presente Protocollo. 

III. Disposizioni finali

                             Articolo 16 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Gli  Stati  Parte  fanno  ogni  forzo  per  risolvere  per  via
negoziale   le   controversie   concernenti    l'interpretazione    o
l'applicazione del presente Protocollo. 
   2. Ogni controversia fra  due  o  piu'  Stati  Parte,  concernente
l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo,  che  non
puo' essere risolta per via negoziale in  tempi  ragionevoli  e',  su
richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad  arbitrato.  Se
entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta  di  arbitrato,
gli Stati Parte non addivengono  ad  un  accordo  sull'organizzazione
dell'arbitrato,  uno  qualsiasi  fra  di  loro  puo'  sottoporre   la
controversia alla Corte internazionale di  Giustizia  presentando  un
ricorso conformemente allo Statuto della Corte. 
   3. Al momento della firma,  della  ratifica,  dell'accettazione  o
dell'approvazione  del  presente   Protocollo   o   dell'adesione   a
quest'ultimo, ogni Stato Parte puo' dichiarare che non  si  considera
vincolato dal paragrafo 2 del  presente  articolo.  Gli  altri  Stati
Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del  presente  articolo  nei
confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva. 
   4. Ogni Stato Parte che ha formulato  una  riserva  in  forza  del
paragrafo  3  del  presente  articolo  puo'  ritirarla  in  qualsiasi
momento,   indirizzando   una   notifica   al   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
                             Articolo 17 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   1. Il presente Protocollo sara' aperto alla  firma  di  tutti  gli
Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  a  New
York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua  adozione
da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002. 
   2. Il presente Protocollo e'  altresi'  aperto  alla  firma  delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, purche' almeno uno
Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente
Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 
   3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione  saranno  depositati  presso  il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione  regionale
d'integrazione  economica  puo'  depositare  i  suoi   strumenti   di
ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno  uno  dei  suoi
Stati membri lo  ha  fatto.  In  questo  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione, la suddetta  organizzazione  dichiara
la  portata  della  sua  competenza  relativamente   alle   questioni
regolamentate dal  presente  Protocollo.  Essa  informa  altresi'  il
depositario di  ogni  modifica  rilevante  della  portata  della  sua
competenza. 
   4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni  Stato  o
di ogni organizzazione  regionale  d'integrazione  economica  di  cui
almeno uno  Stato  membro  fa  parte  del  presente  Protocollo.  Gli
strumenti di adesione sono depositati presso il  Segretario  Generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  Al  momento  della   sua
adesione,  un'organizzazione   regionale   d'integrazione   economica
dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni
regolamentate dal  presente  Protocollo.  Essa  informa  altresi'  il
depositario di  ogni  modifica  rilevante  della  portata  della  sua
competenza. 
 
                             Articolo 18 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quarantesimo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione,  rimanendo
inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia
entrata in vigore. Ai fini  del  presente  paragrafo,  nessuno  degli
strumenti depositati da  un'organizzazione  regionale  d'integrazione
economica e' considerato come  essendo  uno  strumento  aggiuntivo  a
quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 
   2.  Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che  ratifichera',  accettera'  o  approvera'  il  presente
Protocollo o che  vi  aderira'  dopo  il  deposito  del  quarantesimo
strumento pertinente, il presente Protocollo entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data di  deposito  dello  strumento
rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione,  o  alla
data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1  del
presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore. 
 
                             Articolo 19 
                             Emendamento 
 
   1. Alla  scadenza  di  un  termine  di  cinque  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato  Parte  del
Protocollo puo' presentare una proposta di emendamento e  depositarne
il testo presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica  in  tal  caso  la  proposta  di
emendamento agli Stati Parte ed  alla  Conferenza  delle  Parti  alla
Convenzione, in vista dell'esame della proposta  e  dell'adozione  di
una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella
Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per  raggiungere  un
consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in  tal  senso
si sono esauriti senza sia intervenuto un  accordo  occorrera',  come
estrema risorsa, affinche' l'emendamento possa  essere  adottato,  un
voto a maggioranza di  due  terzi  degli  Stati  Parte  del  presente
Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 
   2.   Le   organizzazioni   regionali   d'integrazione    economica
dispongono, per esercitare in forza del  presente  articolo  il  loro
diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di  voti
pari al numero dei loro Stati membri Parti del  presente  Protocollo.
Esse non esercitano il loro diritto di voto se i  loro  Stati  membri
esercitano il proprio, e viceversa. 
   3. Un  emendamento  adottato  conformemente  al  paragrafo  1  del
presente  articolo  e'  soggetto  alla   ratifica,   accettazione   o
approvazione degli Stati Parte. 
   4. Un emendamento adottato  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo entrera' in vigore  per  uno  Stato  Parte  novanta
giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte  presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  di
uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto
emendamento. 
   5. Un emendamento entrato in vigore ha  valenza  obbligatoria  nei
confronti degli Stati Parte che hanno espresso il  loro  consenso  ad
esserne vincolati. Gli altri Stati Parte  rimangono  vincolati  dalle
disposizioni del presente  Protocollo  e  da  tutti  gli  emendamenti
precedenti da essi ratificati, accettati o approvati. 
 
                             Articolo 20 
                              Denuncia 
 
   1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo mediante
una   notifica   scritta   indirizzata   al    Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia  ha  effetto
un anno dopo la data in cui il Segretario  generale  ha  ricevuto  la
notifica. 
   2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica  cessa  di
essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri
hanno denunciato quest'ultimo. 
 
                             Articolo 21 
                        Depositario e lingue 
 
   Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  e'
depositario del presente Protocollo. 
   2. L'originale del presente Protocollo,  i  cui  testi  in  lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola  fanno  ugualmente
fede,   sara'    depositato    presso    il    Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
   In fede  di  che,  i  sottoscritti  plenipotenziari,  a  tal  fine
debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il
presente Protocollo. 

I. Disposizioni generali

   Traduzione non ufficiale 
 
 
    PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
        CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER 
       COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA, 
                         VIA MARE E VIA ARIA 
 
   Preambolo 
   Gli Stati - Parte del presente Protocollo, 
   Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere  il
traffico di migranti via terra, mare e  aria  richiede  un  approccio
internazionale globale che includa la  cooperazione,  lo  scambio  di
informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure  di  carattere
socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale, 
   Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22
dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati  membri
ed il sistema  delle  Nazioni  Unite  a  rafforzare  la  cooperazione
internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali
al fine di affrontare le cause che sono alla base  della  migrazione,
specialmente quelle  connesse  alla  poverta',  e  a  massimizzare  i
vantaggi della migrazione internazionale per gli  interessati,  e  ha
incoraggiato,  laddove   necessario,   i   meccanismi   subregionali,
regionali ed interregionali a continuare ad affrontare  la  questione
della migrazione e dello sviluppo, 
   Convinti della necessita' di fornire ai  migranti  un  trattamento
umano ed una piena tutela dei loro diritti, 
   Tenendo conto del fatto che, nonostante il  lavoro  intrapreso  in
altre tribune internazionali, non vi e' nessun  strumento  universale
che affronti tutti gli aspetti  del  traffico  di  migranti  e  altre
questioni connesse. 
   Preoccupati per  il  significativo  aumento  delle  attivita'  dei
gruppi criminali organizzati nel settore di traffico  di  migranti  e
altre attivita' criminali connesse enunciate nel presente  Protocollo
che nuocciono gravemente agli Stati interessati, 
   Preoccupati anche per il fatto che il traffico  di  migranti  puo'
mettere in pericolo le vite o l'incolumita' dei migranti coinvolti, 
   Ricordando la risoluzione 53/111  dell'Assemblea  Generale  del  9
dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha  deciso  di  istituire  un
comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al  fine
di  elaborare  una  convenzione  internazionale  generale  contro  la
criminalita'    transnazionale    organizzata    e    di    esaminare
l'elaborazione, tra gli altri, di  uno  strumento  internazionale  in
materia di traffico clandestino e trasporto di  migranti,  anche  via
mare. 
   Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro  la
criminalita'   transnazionale   organizzata   con    uno    strumento
internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria,
sara' utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato. 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
Relazione  con  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   contro   la
               Criminalita' Transnazionale Organizzata 
 
   1. Il presente Protocollo integra  la  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la  criminalita'  transnazionale  organizzata.  Esso  e'
interpretato unitamente alla Convenzione. 
   2.  Le  disposizioni  della  Convenzione  si  applicano,   mutatis
mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione. 
   3. I reati previsti  conformemente  all'articolo  6  del  presente
Protocollo sono  considerati  come  reati  previsti  ai  sensi  della
Convenzione. 
                             Articolo 2 
                                Scopo 
 
   Lo scopo del presente Protocollo e' di prevenire e  combattere  il
traffico di migranti, nonche' quello di  promuovere  la  cooperazione
fra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i  diritti  dei
migranti oggetto di traffico clandestino. 
 
                             Articolo 3 
                            Terminologia 
 
   Ai fini del presente Protocollo: 
    (a) "Traffico di  migranti"  indica  il  procurare,  al  fine  di
ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio  finanziario  o
materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato  Parte  di
cui la persona non e' cittadina o residente permanente. 
    (b)  "Ingresso  illegale"  indica  il  varcare  i  confini  senza
soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso  legale  nello  Stato
d'accoglienza; 
    (c) "Documento  di  viaggio  o  d'identita'  fraudolento"  indica
qualsiasi documento di viaggio o di identita': 
     i) che e'  stato  contraffatto  o  modificato  materialmente  da
qualunque  persona  diversa  dalla  persona  o  autorita'  legalmente
autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di 
identita' per conto dello Stato; o 
     ii) che e' stato  rilasciato  o  ottenuto  in  modo  irregolare,
tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi 
altro modo illegale; o 
     iii) che e' utilizzato da  una  persona  diversa  dal  legittimo
titolare; 
    (d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i
veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o  suscettibili
di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi
da guerra, navi da guerra ausiliarie  o  altre  navi  appartenenti  o
gestite  da  un  Governo  fintantoche'  utilizzate  per  un  servizio
pubblico non commerciale. 
 
                             Articolo 4 
                       Portata di applicazione 
 
   Il presente Protocollo si applica, salvo  disposizione  contraria,
alla prevenzione, alle attivita' d'indagine ed al  perseguimento  dei
reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi
in cui tali reati sono di  natura  transnazionale  e  coinvolgono  un
gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione dei diritti dei
migranti oggetto di traffico clandestino. 
 
                             Articolo 5 
                 Responsabilita' penale dei migranti 
 
   I migranti non diventano assoggettati  all'azione  penale  fondata
sul presente Protocollo per il fatto di essere  stati  oggetto  delle
condotte di cui all'articolo 6. 
 
                             Articolo 6 
                           Penalizzazione 
 
   1. Ogni Stato Parte adotta misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per conferire il carattere  di  reato  ai  sensi  del  suo
diritto interno, quando l'atto e' commesso intenzionalmente e al fine
di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio  finanziario
o altro vantaggio materiale: 
    a) al traffico di migranti; 
    b) quando l'atto e' commesso al fine di permettere il traffico di
migranti; 
     (i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identita'
fraudolento; 
     (ii)  al  fatto  di  procurarsi,  fornire  o   possedere   detto
documento; 
    c) al fatto di permettere ad una persona che non e'  cittadina  o
residente  permanente  di  rimanere  nello  Stato  interessato  senza
soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato
tramite i mezzi di cui alla  lettera  b)  del  presente  paragrafo  o
tramite qualsiasi altro mezzo illegale. 
   1. Ogni Stato Parte adotta misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per conferire il carattere di reato: 
    (a) fatti salvi  i  concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato  ai  sensi
del paragrafo 1 del presente articolo; 
    (b) alla partecipazione, in qualita' di  complice,  ad  un  reato
determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i)  o  (c)  del  presente
articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del  suo  ordinamento
giuridico, alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un  reato
determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo. 
    c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione  di
un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
   3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative  e  di  altro  tipo,
necessarie per conferire il carattere di circostanza  aggravante  dei
reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e,
fatti salvi i concetti fondamentali del  suo  ordinamento  giuridico,
dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo: 
    (a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in 
pericolo, la vita o l'incolumita' dei migranti coinvolti; o 
    (b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento,
di tali migranti. 
   4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce  ad  uno
Stato Parte di prendere misure nei confronti di una  persona  la  cui
condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno. 

II. Traffico di migranti via mare

                             Articolo 7 
                            Cooperazione 
 
   Gli Stati Parti cooperano nella maniera piu' ampia per prevenire e
reprimere il traffico di migranti via  mare,  ai  sensi  del  diritto
internazionale del mare. 
                             Articolo 8 
           Misure contro il traffico di migranti via mare. 
 
   1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi  per  sospettare  che
una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione  sul  suo
registro, senza nazionalita', o avendo  in  realta'  la  nazionalita'
dello Stato Parte in questione, sebbene batta  bandiera  straniera  o
rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico  di  migranti
via mare, puo' richiedere ad altri Stati Parte assistenza  per  porre
fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli  Stati  Parte
che hanno ricevuto tale richiesta  forniscono  detta  assistenza  nei
limiti dei mezzi di cui dispongono. 
   2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi  per  sospettare  che
una nave che esercita la liberta' di navigazione  in  conformita'  al
diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di
iscrizione al registro di un altro Stato  Parte,  sia  coinvolta  nel
traffico di migranti via mare, puo' informare di  cio'  lo  Stato  di
bandiera,  chiedere  conferma  dell'iscrizione  sul  registro  e,  se
confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure
opportune in relazione  a  tale  nave.  Lo  Stato  di  bandiera  puo'
autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a: 
    (a) fermare la nave; 
    (b) ispezionare la nave e 
    (c) se vengono rinvenute prove  che  la  nave  e'  coinvolta  nel
traffico di migranti via mare, prendere le misure in  relazione  alla
nave, alle persone e al carico a bordo,  come  da  autorizzazione  da
parte dello Stato di bandiera. 
   3. Uno Stato Parte che ha preso una  delle  misure  ai  sensi  del
paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato  di
bandiera interessato dei risultati della misura. 
   4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo  alla  richiesta  di  un
altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al
suo registro o che batte la sua bandiera e' legittimata a fare  cio',
nonche' ad  una  richiesta  di  autorizzazione  in  applicazione  del
paragrafo 2 del presente articolo. 
   5. Uno Stato di bandiera puo', compatibilmente  con  l'articolo  7
del presente  Protocollo,  subordinare  la  sua  autorizzazione  alle
condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo  Stato
richiedente, incluse le condizioni concernenti la  responsabilita'  e
la portata delle misure efficaci da prendere.  Uno  Stato  Parte  non
prende nessuna  misura  aggiuntiva  senza  l'espressa  autorizzazione
dello Stato di bandiera, ad eccezione  delle  misure  necessarie  per
allontanare un pericolo imminente per la  vita  delle  persone  o  di
quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali. 
   6. Ogni Stato Parte designa una autorita' o,  laddove  necessario,
piu' autorita' per ricevere e rispondere a richieste  di  assistenza,
di conferma di iscrizione sul registro o  del  abilitate  a  ricevere
domande di assistenza,  di  conferma  dell'immatricolazione  sul  suo
registro o del diritto, per una nave  di  battere  la  sua  bandiera,
nonche' richieste di autorizzazione per  prendere  misure  opportune.
Tale  designazione  deve  essere  notificata  tramite  il  Segretario
Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione. 
   7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi  per  sospettare  che
una nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa
e' senza nazionalita', o puo' essere assimilata  ad  una  nave  senza
nazionalita', puo' fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto  e'
confermato da prove,  detto  Stato  parte  prende  misure  opportune,
conformemente al relativo diritto interno ed internazionale. 
 
                             Articolo 9 
                      Clausole di salvaguardia 
 
   1. Quando uno Stato prende misure nei confronti  di  una  nave  ai
sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso: 
    a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone  a
bordo; 
    b) tiene debitamente conto della necessita'  di  non  mettere  in
pericolo la sicurezza della nave o del suo carico; 
    c) tiene debitamente  conto  della  necessita'  di  non  arrecare
pregiudizio agli interessi commerciali o  giuridici  dello  Stato  di
bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato; 
    d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi  misura  presa
in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 
   2. Laddove le misure prese  ai  sensi  dell'art,  8  del  presente
Protocollo  si  rivelino  infondate,  la  nave  sara'  risarcita   di
qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che  non
abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 
   3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita'  al
presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita'  di  non
ostacolare o modificare: 
    a) i diritti e gli obblighi degli Stati  costieri  e  l'esercizio
della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del 
mare, o 
    b)  l'autorita'  dello  Stato  di  bandiera  ad   esercitare   la
giurisdizione   ed   il   controllo   in   relazione   a    questioni
amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 
   4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del  presente  capitolo
e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari,  o
da   altre   navi   o   aeromobili   chiaramente   contrassegnati   e
identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a  tal
fine. 

III. Misure di prevenzione, di cooperazione e altre misure

                             Articolo 10 
                            Informazione 
 
   1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28  della  Convenzione,
gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni  o  situati
in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il  traffico  di
migranti, si scambiano, al fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  del
presente Protocollo e in conformita' con il loro ordinamento  interno
giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti: 
    a)  punti  d'imbarco  e  di  destinazione,   nonche'   itinerari,
trasportatori e mezzi di trasporto che  si  sa  essere  utilizzati  o
sospettati di  essere  utilizzati  da  gruppi  criminali  organizzati
dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; 
    b) l'identita' e i metodi di organizzazioni  o  gruppi  criminali
organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle
condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; 
    c) l'autenticita' e le esatte caratteristiche  dei  documenti  di
viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonche' il furto o il connesso
uso improprio di documenti di viaggio o d'identita' in bianco; 
    d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di  persone,
la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o  qualsiasi  altro
uso improprio dei documenti di  viaggio  o  di  identita'  utilizzati
nelle condotte di cui all'articolo 6 del  presente  Protocollo  ed  i
mezzi per individuarli; 
    e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere  legislativo
per prevenire e contrastare le condotte di  cui  all'articolo  6  del
presente Protocollo; 
    f) le informazioni di carattere tecnologico e  scientifico  utili
alle autorita' di contrasto, in modo tale da rafforzare la  reciproca
capacita' di prevenire e individuare le condotte di cui  all'articolo
6 del presente Protocollo, nonche' di condurre indagini e  perseguire
coloro che vi sono implicati. 
   2. Uno  Stato  Parte  che  riceve  informazioni  assente  ad  ogni
richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni
che pone restrizioni sul loro utilizzo. 
                             Articolo 11 
                         Misure di frontiera 
 
   1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali  in  relazione
alla libera circolazione delle persone, gli Stati  Parte  rafforzano,
nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari  per
prevenire ed individuare il traffico di migranti. 
   2. Ciascuno Stato Parte  adotta  le  misure  legislative  o  altre
misure opportune per impedire, per  quanto  possibile,  ai  mezzi  di
trasporto gestiti da trasportatori commerciali di  essere  utilizzati
nella commissione del reato di cui all'articolo 6,  paragrafo  1  (a)
del presente Protocollo. 
   3. Laddove opportuno,  e  senza  pregiudizio  per  le  convenzioni
internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo  per  i
trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di  trasporto
o  proprietario  o  gestore  di  qualsiasi  mezzo  di  trasporto,  di
verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti  di
viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza. 
   4. Ciascuno Stato  Parte  prende  i  provvedimenti  richiesti,  in
conformita' al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di
violazione  degli  obblighi  di  cui  al  paragrafo  3  del  presente
articolo. 
   5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di  misure
che consentono, in conformita' al suo diritto interno, il rifiuto  di
ingresso o  il  ritiro  di  visti  per  le  persone  coinvolte  nella
commissione dei reati di cui presente Protocollo. 
   6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione,  gli  Stati  Parte
prendono in considerazione il rafforzamento  della  cooperazione  tra
gli organismi di controllo delle  frontiere  tramite,  tra  le  altre
misure, la costituzione ed  il  mantenimento  di  canali  diretti  di
comunicazione. 
 
                             Articolo 12 
                 Sicurezza e controllo dei documenti 
 
   Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi
disponibili, per: 
    (a) assicurare che i documenti di viaggio o di identita' da  esso
rilasciati siano di una qualita' tale da non poter essere  facilmente
utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente 
falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e 
    (b) assicurare l'integrita'  e  la  sicurezza  dei  documenti  di
viaggio o di identita' rilasciati da o per conto dello Stato Parte  e
per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente. 
 
                             Articolo 13 
               Legittimita' e validita' dei documenti 
 
   Su richiesta  di  un  altro  Stato  Parte,  uno  Stato  Parte,  in
conformita' con il proprio diritto interno, verifica entro  un  lasso
di tempo ragionevole, la legittimita' e la validita' dei documenti di
viaggio o di identita'  rilasciati  o  che  si  presume  siano  stati
rilasciati in suo nome e  sospettati  di  essere  utilizzati  per  la
condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo. 
 
                             Articolo 14 
                  Formazione e cooperazione tecnica 
 
   1.  Gli  Stati  Parte  assicurano  o  rafforzano   la   formazione
specializzata per i funzionari dei servizi di  immigrazione  e  altri
funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di
cui all'art. 6 del presente Protocollo e  del  trattamento  umano  di
migranti che sono stati oggetto di tali condotte,  nel  rispetto  dei
loro diritti, come dal presente Protocollo. 
   2. Gli Stati Parte cooperano tra  di  loro  e  con  le  competenti
organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative,  altre
organizzazioni competenti e soggetti della societa' civile, a seconda
dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del
personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed  estirpare
le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e  tutelare
i diritti dei migranti che  sono  stati  oggetto  di  tale  condotta.
Questa formazione comprende: 
    a)  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  qualita'   dei
documenti di viaggio; 
    b) il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o
d'identita' fraudolenti; 
    c) la raccolta di informazioni nel  settore  della  criminalita',
relative  in  particolare  all'identificazione  di  gruppi  criminali
organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere  dediti  al
traffico di migranti,  i  metodi  utilizzati  per  il  trasporto  dei
migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' per
il traffico di migranti ed i mezzi  di  occultamento  utilizzati  nel
traffico di migranti; 
    d) il miglioramento delle procedure per  individuare  le  persone
oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali  e
non convenzionali; 
    e) il trattamento  umano  dei  migranti  e  la  tutela  dei  loro
diritti, come stabilito dal presente Protocollo. 
   3.  Gli  Stati  Parte  con  esperienza  nel  settore  prendono  in
considerazione di fornire assistenza  tecnica  agli  Stati  che  sono
frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per  il
traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per  fornire
le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi  informatizzati
e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti. 
 
                             Articolo 15 
                     Altre misure di prevenzione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire
o  rafforzare  i  programmi  d'informazione   per   incrementare   la
sensibilita' dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di  cui
all'articolo 6 del presente Protocollo  sono  un'attivita'  criminale
sovente  perpetrata  da  gruppi  criminali  organizzati  per   trarne
profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati. 
   2. In conformita' all'articolo 31  della  Convenzione,  gli  Stati
Parte cooperano nel settore della pubblica informazione  al  fine  di
evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali
organizzati. 
   3. Ciascuno Stato parte promuove o rafforza, a seconda  dei  casi,
programmi  di  sviluppo  ed  la  cooperazione  a  livello  nazionale,
regionale ed internazionale, prendendo in considerazione  le  realta'
socio-economiche della migrazione e prestando particolare  attenzione
alle  zone  socialmente  ed  economicamente  depresse,  al  fine   di
combattere le cause di carattere socio-economiche che sono alla  base
del traffico di migranti, come la poverta' ed il sottosviluppo. 
 
                             Articolo 16 
                  Misure di tutela e di assistenza 
 
   1. Nell'applicazione del presente  Protocollo,  ogni  Stato  Parte
prende, compatibilmente con i suoi  obblighi  derivanti  dal  diritto
internazionale,  misure  adeguate,  comprese  quelle   di   carattere
legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti  delle
persone che sono state oggetto degli atti  enunciati  all'articolo  6
del presente  Protocollo  come  riconosciuti  ai  sensi  del  diritto
internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e  il
diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o  pene
inumani o degradanti. 
   2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire  ai
migranti un'adeguata tutela contro la violenza che puo'  essere  loro
inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in  quanto  oggetto
delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. 
   3.  Ciascuno  Stato  Parte  fornisce  un'assistenza  adeguata   ai
migranti la cui vita, o incolumita', e'  in  pericolo  dal  fatto  di
essere stati  oggetto  delle  condotte  di  cui  all'articolo  6  del
presente Protocollo. 
   4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati
Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle  donne
e dei bambini. 
   5. Nel caso di detenzione di una  persona  che  e'  stata  oggetto
delle condotte di cui all'articolo 6 del  presente  Protocollo,  ogni
Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi  della  Convenzione  di
Vienna sulle relazioni consolari(1),  laddove  applicabile,  compreso
l'obbligo di  informare  senza  ritardo  la  persona  interessata  in
relazione alle disposizioni riguardanti  la  notifica  ai  funzionari
consolari ed la comunicazione con essi. 
    
   --------------------------------------
(1)  Nazioni  Unite,  Serie  dei Trattati, vol. 596, nn.
8638-8640  all'art.  6  del presente Protocollo e che e' un
suo  cittadino  o che ha il diritto di residenza permanente
sul suo territorio al momento del ritorno.
    
    

                             Articolo 17
                           Intese e Accordi

Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o
regionali, o accordi o intese operativi al fine di:
a)  Istituire le misure piu' adeguate ed efficaci per prevenire e
combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo;
oppure
b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo
    
    

                              Articolo 18
               Ritorno dei migranti oggetto di traffico

1.  Ciascuno  Stato  Parte acconsente a facilitare e ad accettare,
senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che
e' stata oggetto della condotte di cui
2.  Ciascuno  Stato Parte prende in considerazione la possibilita'
di  facilitare  e  accettare  il  ritorno di una persona che e' stata
oggetto  delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo
e  che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al
momento  del  suo  ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformita'
con il suo diritto interno.
3.  Su  richiesta  dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte
richiesto  verifica  senza  indebito  o  irragionevole ritardo, se la
persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del
presente  Protocollo  e'  suo  cittadino o ha il diritto di residenza
permanente sul suo territorio.
4.  Al  fine  di facilitare il ritorno di una persona che e' stata
oggetto  delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo
e che non e' in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte
di  cui  quella  persona  e'  cittadina  o  in  cui  ha il diritto di
residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato
Parte  di  accoglienza,  i  documenti di viaggio adeguati o qualsiasi
altra  autorizzazione  necessaria  per  permettere  alla  persona  di
viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ciascun Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che e'
stata  oggetto  delle  condotte  di  cui  all'articolo 6 del presente
Protocollo,  prende  le misure appropriate per eseguire il ritorno in
modo  organizzato  e tenendo conto della incolumita' e dignita' della
persona.
6.   Gli   Stati   Parti   possono  cooperare  con  le  competenti
organizzazioni    internazionali   nell'applicazione   del   presente
articolo.
7. Il presente Articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti
riconosciuti  alle  persone  che sono state oggetto delle condotte di
cui  all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello
Stato Parte d'accoglienza.
8.  IL  presente  articolo  non pregiudica gli obblighi assunti ai
sensi   di   qualsiasi   altro  trattato  applicabile,  bilaterale  o
multilaterale,  o  qualsiasi  altro  accordo  o  intesa  di carattere
operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno
delle   persone   che  sono  state  oggetto  delle  condotte  di  cui
all'articolo 6 del presente Protocollo.
    

IV. Disposizioni finali

                             Articolo 19 
                      Clausola di salvaguardia 
    

1.   Nessuna   disposizione  del  presente  Protocollo  pregiudica
diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati ed individui ai sensi
del   diritto  internazionale,  compreso  il  diritto  internazionale
umanitario  e  il  diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in
particolare,  laddove  applicabile,  la Convenzione del 1951(2) ed il
Protocollo  del  1967(3),  relativi  allo  Status  di  rifugiati e il
principio del non allontanamento.
2.  Le  misure  di cui al presente Protocollo sono interpretate ed
applicate  in  modo  non  discriminatorio alle persone sulla base del
fatto  che  sono  oggetto  delle  condotte  di cui all'articolo 6 del
presente  Protocollo.  L'interpretazione  e  l'applicazione  di  tali
misure  e'  coerente  con  i principi internazionalmente riconosciuti
della non discriminazione.
   ----------------------------------------


    
             (2) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189, 2545 
             (3) Ibid., vol. 606, n° 8791 
                             Articolo 20 
                   Composizione delle controversie 
 
   1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti
l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le
vie negoziali. 
   2. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati Parte in  relazione
all'interpretazione o all'applicazione del  presente  Protocollo  che
non puo' essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo
ragionevole, e' oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di
arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della  richiesta  di  arbitrato,
gli  Stati  Parte  non  riescono  ad  accordarsi  sull'organizzazione
dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte puo' sottoporre la
controversia alla Corte internazionale  di  Giustizia  Internazionale
tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte. 
   3. Ogni Stato  Parte  puo',  al  momento  della  firma,  ratifica,
accettazione o approvazione del presente Protocollo  o  dell'adesione
ad esso, dichiarare che non si considera vincolato  dal  paragrafo  2
del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono  vincolati  dal
paragrafo 2 del presente articolo nei confronti  di  qualsiasi  Stato
Parte che abbia espresso tale riserva. 
   4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva  ai  sensi
del paragrafo 3 del presente articolo  puo',  in  qualunque  momento,
ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale  delle
Nazioni Unite. 
                             Articolo 21 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli  Stati
dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la
Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. 
   2. Il  presente  Protocollo  e'  aperto  alla  firma  anche  delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica  a  condizione  che
almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia  firmato  il
presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
   3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica,  accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
sono depositati presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni  Unite.  Una  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica  puo'  depositare  il  proprio   strumento   di   ratifica,
accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi  Stati  membri  ha
fatto altrettanto. In questo strumento di  ratifica,  accettazione  o
approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della  propria
competenza in relazione  alle  questioni  disciplinate  dal  presente
Protocollo. Detta organizzazione  informa  anche  il  depositario  in
relazione a qualsiasi modifica pertinente  della  portata  della  sua
competenza. 
   4. Il presente Protocollo e' aperto per  l'adesione  da  parte  di
qualsiasi Stato o organizzazione regionale  d'integrazione  economica
di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo.  Gli
strumenti  di  adesione  vengono  depositati  presso  il   Segretario
Generale delle Nazioni Unite. Al  momento  della  sua  adesione,  una
organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata
della sua competenza in relazione  alle  questioni  disciplinate  dal
presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a
qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza. 
                             Articolo 22 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entra in vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quarantesimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione  o  adesione,  eccetto  che  non
entrera' in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai
fini del presente paragrafo, nessuno degli  strumenti  depositati  da
una organizzazione regionale d'integrazione economica e'  considerato
come strumento integrativo  degli  strumenti  gia'  depositati  dagli
Stati membri di tale organizzazione. 
   2.  Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che  ratifichera',  accettera'  o  approvera'  il  presente
Protocollo o che  vi  aderira'  dopo  il  deposito  del  quarantesimo
strumento relativo, il presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto
Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in  cui
il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo  1  del
presente articolo, a seconda della data successiva. 
 
                             Articolo 23 
                             Emendamento 
 
   1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata  in  vigore
del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre
un emendamento e depositarne il testo presso il  Segretario  Generale
delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento
agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della  Convenzione  al
fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli
Stati Parte del presente Protocollo riuniti  nella  Conferenza  delle
Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono
stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere  il  consenso  ma  senza
risultato, in ultima istanza, affinche' sia  adottato  l'emendamento,
e' necessario un voto della maggioranza  di  due  terzi  degli  Stati
Parte  al  Protocollo,  presenti  alla  Conferenza  delle  Parti   ed
esprimenti il loro voto. 
   2.  Le  organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica,   in
relazioni a questioni  di  loro  competenza,  esercitano  il  proprio
diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di  voti
pari al numero dei loro Stati Membri  che  sono  Parte  del  presente
Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano  il  loro  diritto  di
voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 
   3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1  del  presente
articolo e' sottoposto a ratifica,  accettazione  o  ad  approvazione
degli Stati Parte. 
   4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1  del  presente
articolo entra in vigore in relazione  ad  uno  Stato  Parte  novanta
giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale  delle
Nazioni  Unite  dello   strumento   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione di tale emendamento. 
   5. Quando un emendamento entra in vigore, e'  vincolante  per  gli
Stati  Parte  che  hanno  espresso  il  proprio  consenso  ad  essere
vincolati da esso. Gli altri  Stati  Parte  restano  vincolati  dalle
disposizioni del presente Protocollo e degli  emendamenti  precedenti
che hanno ratificato, accettato o approvato. 
 
                             Articolo 24 
                              Denuncia 
 
   1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo  tramite
notifica scritta al Segretario Generale  delle  Nazioni  Unite.  Tale
denuncia ha efficacia un anno  dopo  la  data  di  ricevimento  della
notifica da parte del Segretario Generale. 
   2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa  di
essere Parte al presente Protocollo quando tutti i suoi Stati  membri
lo hanno denunciata. 
                             Articolo 25 
                        Depositario e lingue 
 
   1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite  e'  il  depositario
del presente Protocollo. 
   2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo,  cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, e'
depositato presso il Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
   In  fede  di  cio',  i  sottoscritti   plenipotenziari,   all'uopo
debitamente  autorizzati   dai   loro   rispettivi   Governi,   hanno
sottoscritto il presente Protocollo.