LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002).
 
 Vigente al: 6-9-2014  
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2002,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 33.157
milioni  di  euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.066  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2002,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
   2.  Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.659  milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro,  al  netto  di  5.091  milioni  di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2003 e 2004, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  29.955  milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Il  Governo  presenta  alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione   che   prospetta   analiticamente   gli  effetti  prodotti
sull'andamento  delle  entrate  dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi  fiscali  per  gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica  i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
   5.  Fino  alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono  essere  emanati  i  decreti  di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
   6.  Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
destinate  prioritariamente  al  conseguimento della misura del saldo
netto  da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo  che  si  renda  necessario  finanziare  interventi  urgenti ed
imprevisti    necessari    per   fronteggiare   calamita'   naturali,
improrogabili  esigenze  connesse  con  la tutela della sicurezza del
Paese,  situazioni  di  emergenza  economico-finanziaria.  In  quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al  periodo  precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate  al  conseguimento  dei  valori  programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

                               Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita'  delle  spese  sostenute dai soggetti sordomuti e della
 deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

   1.  All'articolo  12,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata  nell'articolo  433  del  codice  civile  che conviva con il
contribuente  o  percepisca  assegni  alimentari  non  risultanti  da
provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,  complessivamente  lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere  dal  1  gennaio  2002  da  ripartire  tra coloro che hanno
diritto  alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da  ciascuno;  il  suddetto  importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun  figlio  di  eta'  inferiore  a  tre  anni.  Per  l'anno 2001
l'importo  di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000  quando  la  detrazione  sia  relativa ai figli successivi al
primo,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non superi lire
100.000.000.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e'  comunque  aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione  sia  relativa  ai figli successivi al primo, a condizione
che  il  reddito  complessivo  non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per  ciascun  figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito  complessivo  non  superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico;  2)  contribuenti  con  reddito  complessivo  non superiore a
41.316,55  euro  con  due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti  con  almeno  quattro  figli  a  carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
   2.  All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
   "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il  primo  figlio"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
   3.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  in  materia  di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
   "c-ter)  le  spese  sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
   4.  L'articolo  19,  comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive  modificazioni,  concernente  la deducibilita' delle spese
sostenute  da  imprese  produttrici  di  medicinali per promuovere ed
organizzare  congressi,  convegni  e  viaggi  ad  essi  collegati, e'
abrogato.
   5.  All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
   "13.  Le  spese  di  pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  541,  attraverso  convegni  e  congressi,  sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del  reddito  di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale  alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa,  ovvero  nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
   6.  Il  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
                               Art. 3
             Disposizioni in materia di beni di impresa

  1.  La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui  alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo'  essere  eseguita  anche  con  riferimento a beni risultanti dal
bilancio  relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000,  nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale  il  termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  2.  Il  maggiore  valore  attribuito  in  sede  di rivalutazione si
considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  a
decorrere  dal  secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
  3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della  facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo  dell'imposta  sostitutiva  liquidata nell' ammontare delle
imposte  di  cui  all'articolo  105, comini 2 e 3, del predetto testo
unico   delle   imposte   sui   redditi,   recante   adempimenti  per
l'attribuzione  del  credito  di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
  4.  L'imprenditore  individuale  che alla data del 30 novembre 2001
utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo  periodo,  del  citato  testo  unico delle imposte sui redditi,
puo',  entro  il  30  aprile  2002,  optare per l'esclusione dei beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di
imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'
soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del
bene.
  5.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e'  quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta  alle  rendite  catastali  ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  6.  L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi
4  e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine  di  presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due  rate  di  pari  importo  entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003,  con  i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.  Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono dovuti
interessi   nella   misura   del   3  per  cento  annuo,  da  versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi  ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
  7.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  29  della  legge 27
dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18  febbraio  1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in  essere  ed  alle trasformazioni effettuate entro il ((30 novembre
2002)).  In  tale  caso,  tutti  i soci devono risultare iscritti nel
libro  dei  soci,  ove  prescritto,  alla data del 30 settembre 2001,
ovvero  devono  essere  iscritti  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  in  forza  di  titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni  e  relativamente  ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo  oneroso  ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.
In  tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il  corrispettivo  della cessione, se inferiore al valore normale del
bene,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9 del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del  citato  articolo  29  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il
valore  del  patrimonio  netto deve risultare da relazione giurata di
stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori
contabili,  il  valore  periziato  e'  riferito all'intero patrimonio
sociale  esistente  ad  una  data  compresa  nei  trenta  giorni  che
precedono  quella  in  cui  l'assegnazione  o  la  cessione  e' stata
deliberata o realizzata.
  10.  Le  societa'  che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo  devono  versare  il  40  per cento dell'imposta sostitutiva
entro  il  ((16  dicembre 2002)) e la restante parte in quote di pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per la
riscossione,   i   rimborsi   ed   il  contenzioso  si  applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  11.  Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  comprese  quelle  dell'articolo 18 nei
confronti  dei  soggetti  che  hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  8  ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio  relativo  all'esercizio  in corso alla data del 31 dicembre
2001.  In  questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo i
seguenti  importi:  20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per  cento  nel  2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
  12.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
  13.  Al  comma  2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340,  le  parole:  "Decorso  un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi  due  anni".  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e  gli  atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti ((prevedendo diverse misure
per   societa'   di   capitali,   societa'   di  persone  ed  imprese
individuali)).
                               Art. 4.
             (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

   1.  Le  riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se  imputati  al  capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre  2001,  possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
   2.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate  annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui  redditi  dell'esercizio  di  cui  al  medesimo comma 1 e dei due
successivi,  rispettivamente  nella  misura  del  45 per cento per il
primo  esercizio,  del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per  il  terzo.  Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono
dovuti  gli  interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
   3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma  1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia,  rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
secondo  i  criteri  previsti  per i proventi di cui al numero 1) del
citato  comma  4  dell'articolo  105;  a  tale fine si considera come
provento  non  assoggettato  a  tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
   4.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in  tutto  o  in  parte,  alle  riserve  o altri fondi del bilancio o
rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in  deroga  all'articolo  2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
   5.  L'ammontare  delle  riserve  o  fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  con  la  relativa  denominazione
risultante  in  bilancio  nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato  nella  dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
   6.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i
rimborsi,  le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
                               Art. 5 
Rideterminazione  dei  valori  di  acquisto  di  partecipazioni   non
                 negoziate nei mercati regolamentati 
 
  1.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non  negoziati  nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio  2002,  puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore  a
tale  data  della  frazione  del  patrimonio  netto  della  societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di  procedura  civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali,  nonche'  nell'elenco  dei  revisori
contabili, a condizione che il predetto valore  sia  assoggettato  ad
una imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi,  secondo  quanto
disposto nei commi da 2 a 7. 
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4  per  cento
per  le  partecipazioni   che   risultano   qualificate,   ai   sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2  per  cento
per quelle che, alla predetta  data,  non  risultano  qualificate  ai
sensi del medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
versata,  con  le  modalita'  previste  dal  capo  III  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 
  3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un  massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire  dalla  predetta  data
del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi nella misura del  3  per  cento  annuo,  da
versarsi contestualmente a ciascuna rata. 
  4. Il valore periziato e' riferito all'intero  patrimonio  sociale;
la perizia, unitamente ai dati  identificativi  dell'estensore  della
perizia e al codice fiscale della societa'  periziata,  nonche'  alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati  dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta  dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 
  5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto  della
stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta,  la
relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote  costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o  di
alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti  alla  data  del  1
gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del  valore  di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo  effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori. 
  6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di
acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi. 
  7. Per i titoli, le quote o i diritti  non  negoziati  nei  mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di  cui  al  comma  1,  gli
intermediari abilitati all'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre  1997,
n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del  nuovo  valore,
in luogo di quello del costo o del valore di  acquisto,  soltanto  se
prima della realizzazione  delle  plusvalenze  e  delle  minusvalenze
ricevono copia  della  perizia,  unitamente  ai  dati  identificativi
dell'estensore  della  perizia  stessa  e  al  codice  fiscale  della
societa' periziata. (8a)(17a)(27a)(34)(37a)(38a) (41) ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbario 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che " Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003." 
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AGGIORNAMENTO (17a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dal  D.L.  24
dicembre 2003, n. 355,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)  che  "  Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dal  D.L.  30
settembre 2005,n.  203,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  2
dicembre 2005,n . 248, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che  "  Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  23
dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che  "  Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13  maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n.
106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le  disposizioni  degli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei  valori
di  acquisto  delle   partecipazioni   non   negoziate   in   mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione  agricola
posseduti alla data del 1° luglio 2011." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2014". 
                               Art. 6.
           (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

   1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 2474 del codice civile, come
modificato   dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".
                               Art. 7 
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con
                        destinazione agricola 
 
  1.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)  e  b),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione  agricola
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo
del costo o valore di acquisto, il valore  a  tale  data  determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti  agli
albi degli ingegneri, degli architetti,  dei  geometri,  dei  dottori
agronomi,  degli  agrotecnici,  dei  periti  agrari  e   dei   periti
industriali  edili,  a  condizione  che  il   predetto   valore   sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4  per  cento
del valore determinato a norma del comma 1  ed  e'  versata,  con  le
modalita' previste dal capo III  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 
  3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un  massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire  dalla  predetta  data
del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi nella misura del  3  per  cento  annuo,  da
versarsi contestualmente a ciascuna rata. 
  4. La perizia, unitamente  ai  dati  identificativi  dell'estensore
della perizia e al codice fiscale del titolare  del  bene  periziato,
nonche' alle ricevute  di  versamento  dell'imposta  sostitutiva,  e'
conservata dal  contribuente  ed  esibita  o  trasmessa  a  richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso  la  redazione  ed  il
giuramento della perizia devono essere effettuati  entro  il  termine
del 16 dicembre 2002. 
  5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento
del valore di acquisto del terreno  edificabile  e  con  destinazione
agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed  e'
rimasto a carico. 
  6.  La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto   dei   terreni
edificabili e con destinazione agricola di cui ai  commi  da  1  a  5
costituisce valore  normale  minimo  di  riferimento  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi,  dell'imposta  di  registro   e   dell'imposta
ipotecaria e catastale.(8a)(17a)(27a)(34)(37a)(38a)(41) ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbario 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2,
che " Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003." 
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AGGIORNAMENTO (17a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dal  D.L.  24
dicembre 2003, n. 355,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)  che  "  Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003." 
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AGGIORNAMENTO (27a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dal  D.L.  30
settembre 2005,n.  203,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  2
dicembre 2005,n . 248, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005." 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che  "  Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008." 
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AGGIORNAMENTO (37a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  23
dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che  "  Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010." 
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AGGIORNAMENTO (38a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13  maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 lulgio 2011, n.
106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le  disposizioni  degli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei  valori
di  acquisto  delle   partecipazioni   non   negoziate   in   mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione  agricola
posseduti alla data del 1° luglio 2011." 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio  2003,  n.  27,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   anche   per   la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2014". 
                               Art. 8.
(Soppressione dell'imposta comunale  sull'incremento  di valore degli
                              immobili)

   1.  L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643,  non  e'  dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
   2.   Per   gli  immobili  assoggettati  all'imposta  straordinaria
sull'incremento  di  valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  1991,  n.  363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui  all'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991  e'  stato  dichiarato  in  misura  non  inferiore  a quella che
risultava  applicando  all'ammontare  della  rendita catastale, anche
presunta,  i  moltiplicatori  previsti  dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.
                               Art. 9
        Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali

  1.  La  detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  compete, per le spese
sostenute  nell'anno  2002,  per una quota pari al 36 per cento degli
importi  rimasti  a  carico  del  contribuente, da ripartire in dieci
quote  annuali  di  pari  importo.  Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998,  ai  fin  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  l'incentivo  fiscale  previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel  caso  di  interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettere  c)  e  d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi  fabbricati, eseguiti entro il ((31 dicembre 2004)) da imprese
di  costruzione  o  ristrutturazione  immobiliare  e  da  cooperative
edilizie,  che  provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile  entro  il  ((30  giugno  2005)).  In  questo  caso, la
detrazione  dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al   successivo   acquirente  o  assegnatario  delle  singole  unita'
immobiliari,  in ragione di un'((aliquota del 41 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento
del  prezzo  dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita  o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
di 60.000 euro)).
  3.  All'alinea  del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
  4.  All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole:  "31  dicembre  2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
  5.  All'articolo  50  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis.  In  deroga  al  principio della determinazione analitica del
reddito,  la  base  imponibile  per  i  rapporti  di cooperazione dei
volontari  e  dei  cooperanti  e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali  fissati  annualmente  con  decreto del Ministero degli
affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura   del   contratto  purche'  stipulato  da  organizzazione  non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
  6.  Ai  fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di  difesa  del  territorio  e  del  suolo  dai  rischi  di  dissesto
geologico,   per  l'anno  2002  possono  essere  adottate  misure  di
manutenzione    e    salvaguardia   dei   boschi   con   applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  facolta'  di fruizione, a
scelta,  in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo  1,  comma  3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma. (9)
  7.  All'articolo  45,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
  8.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato  dall'articolo  31  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
   parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
  9.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da
conseguire  risparmi  non inferiori agli oneri recati dall'attuazione
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  i  quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
  10.  All'articolo  34,  comma  8,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono
aggiunte  le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
  11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni
censuarie  provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per  tenere  conto  delle  variazioni  delle  tariffe  in  altro modo
determinatesi.  I  competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
provvedono  all'inserimento  negli atti catastali delle nuove rendite
entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
  12.  Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e  interessi  nei  confronti  dei  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  non  annotati nelle
scritture    contabili    per    adeguarli    a    quelli   derivanti
dall'applicazione  degli  studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  13.  Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze  derivanti  dall'applicazione  degli studi di settore puo'
essere  operato,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, senza
applicazione  di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa   imposta   entro   il   termine   di   presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
  14.  All'articolo  16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite
le   seguenti:  "  ,  ad  esclusione  delle  imprese  che  esercitano
l'attivita'  di  riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
  15.  All'articolo  1  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1  e  al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
   ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
   corso  alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
   di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
   di  imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
   legge";  le  parole:  "la  medesima dichiarazione" sono sostituite
   dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al  comma  2,  lettera  a),  il  primo  periodo  e' sostituito dai
   seguenti:  "gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al
   comma   1,   si   impegnano   nel   programma   di   emersione  e,
   conseguentemente,  incrementano  il  reddito imponibile dichiarato
   rispetto  a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
   diritto,  fino  a  concorrenza del triplo del costo del lavoro che
   hanno   fatto  emergere  con  la  dichiarazione,  all'applicazione
   sull'incremento  stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
   reddito  delle  persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
   delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
   al  rimanente  imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
   per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
   secondo  periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
   di  imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
   non  e'  dovuta  fino  a  concorrenza  dell'incremento del reddito
   imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
   "2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta sostitutiva dovute per il
   primo  periodo  d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere
   a)  e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il
   termine  di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
   in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a
   partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
   "2-ter.  Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
   vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste
   ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni
   concernenti   gli   obblighi   di  documentazione,  registrazione,
   dichiarazione  di  inizio attivita', e non sono dovuti interessi a
   condizione  che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
   termine   previsto   per   il   versamento  dovuto  in  base  alla
   dichiarazione  annuale  dell'IVA.  Per  il medesimo periodo non si
   applicano  le  sanzioni  previste  per  le  analoghe violazioni in
   materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta regionale sulle
   attivita'    produttive   ne'   quelle   previste   per   l'omessa
   effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
   alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";
f) al  comma  7,  le  parole:  "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
   seguenti: "1 settembre, 2002".
  16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
  17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al
comma  7-bis  dell'articolo  76  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in   vigore   della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  del  decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
  18.  All'articolo  82  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "spettacoli"  sono  inserite  le
   seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre 2001" e le parole: "31
   gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2,  le  parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30  giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
   periodo:  "I  contribuenti possono effettuare il versamento in tre
   rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
   entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al  comma  5,  le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
   parole:  "entro  sessanta  giorni dalla data del ricevimento della
   richiesta   da   parte  degli  uffici  competenti;  al  versamento
   integrativo  si  applicano  gli  interessi in misura pari al tasso
   legale".
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
  20.  All'articolo  145,  comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le  parole:  "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
  21.  All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite  le  seguenti:  "o  ad  un  anno  per  le  societa' sportive
professionistiche".  Le  disposizioni  previste dal presente comma si
applicano  a  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
  22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
  23.  All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente  disposizioni  fiscali  in  materia  di lavoro dipendente
prestato  all'estero  in  zone  di  frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
  24.  Per  il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe  dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la  prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai  relativi  oneri,  pari  a  41.316.552  euro  per  l'anno 2002, si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'attuazione del presente comma.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 19, comma 3)
che  il beneficio fiscale di cui al comma 6 del presente articolo, e'
prorogato  fino  al  31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di
100.000  euro  di  spese,  per  le esigenze di tutela ambientale e di
difesa   del   territorio   e   del  suolo  dai  rischi  da  dissesto
idrogeologico.
                               Art. 10 
        Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio 
 
  1. Al capo I del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
le  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del  diritto  sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e
si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso  di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di  anno
in anno"; 
    b)  all'articolo  4,  comma  1,  concernente   la   facolta'   di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono  soppresse  le
seguenti parole: "delle prime tre classi"; 
    b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresi'  per  l'indicazione,  sui
veicoli utilizzati per il trasporto,  della  ditta  e  dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche  per  conto
terzi, limitatamente alla sola  superficie  utile  occupata  da  tali
indicazioni"; 
    c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. L'imposta non e' dovuta per le  insegne  di  esercizio  di
attivita'  commerciali  e  di  produzione  di  beni  o  servizi   che
contraddistinguono  la  sede  ove  si  svolge  l'attivita'   cui   si
riferiscono, di superficie complessiva fino a  5  metri  quadrati.  I
comuni, con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le  insegne  di  esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente"; 
    d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di  contrasto  del  fenomeno
dell'installazione di impianti  pubblicitari  e  dell'esposizione  di
mezzi  pubblicitari  abusivi,  adottano   un   piano   specifico   di
repressione  dell'abusivismo,  di  recupero  e  riqualificazione  con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel  proprio  regolamento
misure di  definizione  bonaria  di  accertamenti  e  contenziosi  in
materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria  dell'abusivismo  anche   attraverso   l'applicazione   di
sanzioni  ridotte  o  sostituite  da  prescrizioni  di   recupero   e
riqualificazione  a  carico  dei  responsabili.  A   tal   fine,   il
funzionario responsabile e i concessionari di  cui  all'articolo  11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare,  previa  convenzione
non onerosa, le banche dati in titolarita'  o  gestione  di  soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati  per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione  di  contrasto  ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo  11,  comma  3,
sono  tenuti,  a  richiesta  del   comune   e   previa   integrazione
contrattuale, a fornire assistenza alla formazione  e  redazione  del
piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e  forniture,
anche  di  arredo  urbano.  Gli  accertamenti  non  definitivi  e   i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni  in  materia
di imposta di pubblicita' commesse fino  al  30  settembre  2001,  ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi  55  e  56,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti  bonariamente
ai sensi del presente comma". 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). ((42)) 
  3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13,  comma
4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  introdotti  dal  comma  1  del
presente  articolo,  ragguagliate  per  ciascun  comune   all'entita'
riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune
dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati  non  sono
soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. 
  4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al  comma  3  sono
disposti a favore dei citati enti,  che  provvedono  all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei  rispettivi  territori  nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione. 
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato; 
    b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in  fine,
le  seguenti  parole:  "in  modo  che  detta   tariffa,   comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre  il  25  per
cento le tariffe  stabilite  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale  sulla  pubblicita'  in
relazione  all'esposizione  di  cui  alla  lettera  a)  e  deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione
della  delibera   di   sostituzione   dell'imposta   comunale   sulla
pubblicita' con il canone". 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che
"Gli affidamenti  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del  terzo  mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando  la  data  di  scadenza  dei  relativi  contratti,   laddove
anteriore". 
                               Art. 11
      Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
                      in materia di fondazioni

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis)  "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione  giovanile;  educazione,  istruzione e formazione, incluso
l'acquisto  di  prodotti  editoriali  per  la  scuola;  volontariato,
filantropia   e   beneficenza;   religione   e  sviluppo  spirituale;
assistenza   agli  anziani;  diritti  civili;  2)  prevenzione  della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di  qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei   consumatori;   protezione  civile;  salute  pubblica,  medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca  scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali.  I settori indicati possono
essere  modificati  con  regolamento  dell'Autorita'  di vigilanza da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;". ((14))
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  "Settori  rilevanti":  i  settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
  3.  All'articolo  2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.   Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con  il  territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano   in  via  prevalente  nei  settori  rilevanti,  assicurando,
singolarmente  e  nel  loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)   previsione,   nell'ambito  dell'organo  di  indirizzo,  di  una
prevalente  e  qualificata  rappresentanza  degli enti, diversi dallo
Stato,   di   cui  all'articolo  114  della  Costituzione,  idonea  a
rifletterne  le  competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117  e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni   di   origine   associativa  dalla  lettera  d),  nonche'
dell'apporto  di personalita' che per professionalita', competenza ed
esperienza,  in  particolare  nei  settori cui e' rivolta l'attivita'
della  fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei  fini  istituzionali,  fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi compiti e prevedendo
modalita'   di   designazione   e  di  nomina  dirette  a  consentire
un'equilibrata,  e  comunque  non  maggioritaria,  rappresentanza  di
ciascuno   dei  singoli  soggetti  che  partecipano  alla  formazione
dell'organo.  Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai  quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di  indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono  essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;". ((14))
  5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino
a: "comma 6," sono soppresse.
  6.  All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le
seguenti:  "intesi  come requisiti di esperienza e di idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
  7.  All'articolo  4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  I  soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione  o  controllo  presso  le  fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario  o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti   del   pubblico,   di   limitato   rilievo   economico   o
patrimoniale".
  8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il primo periodo e' soppresso.
  9.  All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed  e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza
e moralita'".
  10.  All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  Una  societa'  bancaria  o  capogruppo bancario si considera
controllata   da   una   fondazione  anche  quando  il  controllo  e'
riconducibile,  direttamente  o indirettamente, a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
  11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"assicurando   il  collegamento  funzionale  con  le  loro  finalita'
istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
  12.  All'articolo  25,  comma  1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
  13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Al  fine  del  rispetto  di  quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione  nella  Societa'  bancaria  conferitaria  puo'  essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e'  scelta  nel  rispetto  di  procedure  competitive; resta salva la
possibilita'   per   la   fondazione   di  dare  indicazioni  per  le
deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria   nei   casi  previsti
dall'articolo  2365  del  codice  civile.  La dismissione e' comunque
realizzata  non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
  1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1  settembre  1993,  n.  385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
  14.  L'Autorita'  di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le   disposizioni  attuative  delle  norme  introdotte  dal  presente
articolo,  anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri  statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni   dall'emanazione   delle   disposizioni  della  Autorita'  di
vigilanza.  Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita'
bancaria,  fino  alla  ricostituzione  degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in
assenza  di  espressa  autorizzazione  dell'Autorita'  di  vigilanza,
limitano  la  propria  attivita' all'ordinaria amministrazione, nella
quale  e'  compresa  l'esecuzione  dei  progetti  di  erogazione gia'
approvati.
  15.   In   apposito   allegato   alla   Relazione   previsionale  e
programmatica  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  espone
l'ammontare  delle  risorse  complessivamente attivate nei settori di
cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.  153.  Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti  da  iscrivere  nei  fondi  di cui all'articolo 46 della
presente legge.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
(in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato:
  - l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo
"limitatamente   alle  parole  "i  settori  indicati  possono  essere
modificati  con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"."
  - l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo
nella   parte  in  cui  prevede  nella  composizione  dell'organo  di
indirizzo  "una  prevalente  e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi  dallo  Stato,  di  cui  all'articolo 114 della Costituzione,
idonea  a  rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli
articoli  117  e  118 della Costituzione", anziche' "una prevalente e
qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi
delle realta' locali."
                              Art. 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

   1.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 545, recante
disposizioni  sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria,  e  successive  modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo  11,  che  disciplina  la  durata  dell'incarico  dei
   componenti delle commissioni tributarie:
1) al  comma  1,  le  parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti
vacanti  nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla
previsione   di   cui   all'articolo   5,  con  precedenza  su  altri
disponibili,  secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed
F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
   b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
   "Art.  44-ter.  -  (Modifica  delle  tabelle)."  - 1. I criteri di
valutazione  e  i  punteggi  di  cui  alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  con  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze".
   2.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
   l'oggetto   della  giurisdizione  tributaria,  e'  sostituito  dal
   seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono  alla  giurisdizione  tributaria  tutte  le controversie
aventi  ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali,  provinciali  e  comunali  e il contributo per il Servizio
sanitario  nazionale,  nonche'  le  sovrimposte  e le addizionali, le
sanzioni  amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi   e   ogni   altro   accessorio.   Restano   escluse  dalla
giurisdizione  tributaria  soltanto  le  controversie riguardanti gli
atti  della  esecuzione  forzata  tributaria successivi alla notifica
della  cartella  di  pagamento  e,  ove  previsto, dell'avviso di cui
all'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  per  le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
   2.   Appartengono   altresi'   alla  giurisdizione  tributaria  le
controversie    promosse    dai    singoli   possessori   concernenti
l'intestazione,   la   delimitazione,  la  figura,  l'estensione,  il
classamento   dei   terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo  fra  i
compossessori  a  titolo  di  promiscuita'  di una stessa particella,
nonche'  le  controversie  concernenti la consistenza, il classamento
delle  singole  unita'  immobiliari  urbane  e  l'attribuzione  della
rendita catastale.
   3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da  cui  dipende  la  decisione  delle  controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di
querela  di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa
dalla capacita' di stare in giudizio".
                               Art. 13
   Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

  1.  Il  regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei
comuni  della  provincia  di  Udine, gia' individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2002.  Il  quantitativo  e'  stabilito  in  litri  23  milioni per la
provincia  di  Trieste  ed  in  litri  5  milioni  per i comuni della
provincia  di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
  2.  In  attesa  della  revisione organica del regime tributario dei
prodotti  energetici,  per  gli  anni  2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo  8,  comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica  E,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n.  412,  sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate   limitatamente   alle   parti   di  territorio  comunale
individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. ((16))
  3.  Per  l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 4, del decreto-legge 15
febbraio  2000,  n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile  2000,  n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di
servizi  per  il  mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie  disponibilita'  di  bilancio,  che  vi  fa  fronte  mediante
versamento  all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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AGGIORNAMENTO (16)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 13)
che  le  disposizioni  di  cui  al comma 2 del presente articolo sono
prorogate fino al 31 dicembre 2004.
                               Art. 14
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26))
                              Art. 15.
          (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)

   1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
10.329.138  euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
   2.  Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
   "10-bis.  Le  quote  di  ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre
1995,  sono  deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di  cui  al  precedente  periodo  e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
   3.  La  lettera  g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi, e' sostituita dalla seguente:
   "g)   l'imposta   relativa  all'acquisto,  all'importazione,  alle
prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 16,
nonche'  alle  spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio  radiomobile  pubblico  terrestre  di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30  dicembre  1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per  cento;  la  predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia  dei  veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle  imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
   4.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 2, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
11.362.051,78  euro,  in  aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
comma  2,  del  decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

                               Art. 16
                        Rinnovi contrattuali

  1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla  contrattazione  integrativa,  comportanti  ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento ((dall'anno 2003)),
sono  quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per
l'anno  2002  ed  in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003  e  2004.  Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48
del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, fermo restando che
quanto  disposto  dall'articolo  24,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo  si  applica  a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione  integrativa.  Fino  a  tale data i compensi di cui al
medesimo  articolo  24,  comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli  incarichi  sono  conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei
fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione   integrativa,   gli   oneri   relativi   ai  passaggi
all'interno  delle  aree  in  attuazione  del  nuovo  ordinamento del
personale. ((9))
  2.  Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  rimanente  personale  statale  in regime di diritto pubblico sono
determinate  in  454,08  milioni  di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione,  rispettivamente,  di  422,46  milioni di euro e 784,92
milioni  di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia  di  cui  al  decreto  Legislativo  12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. ((9))
  3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale  del  personale  docente della scuola, ed in aggiunta a
quanto  previsto  dal  comma  1, l'apposito fondo costituito ai sensi
dell'articolo  50,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare  in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di
108,46  milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo
e'  incrementato,  per  l'anno  2003,  di 381,35 milioni di euro e, a
decorrere  dall'anno  2004, della somma complessiva di 726,75 milioni
di  euro,  subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti
dal  processo  attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'articolo  22  della presente legge. Eventuali economie di spesa,
da   verificarsi   annualmente,   derivanti   dalla  riduzione  della
consistenza   numerica   del   personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario,  non  conseguenti  a  terziarizzazione del servizio, sono
destinate  ad  incrementare  le risorse per il trattamento accessorio
del  medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per
l'anno  2002  e'  destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate
nella   contrattazione   integrativa,  al  rimborso  delle  spese  di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In
relazione  alle  esigenze  determinate  dal  processo  di  attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di  20,66  milioni  di  euro  destinata  al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
  4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno  2002,  la  somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003,  la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio  del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di  cui  al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalita'  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano  un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate   alla  predisposizione  di  interventi  anche  in  campo
internazionale.  A  decorrere  dal  2002  e'  stanziata la somma di 1
milione  di  euro  da  destinare alla copertura della responsabilita'
civile  ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi  dal  personale  delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria  attivita'  istituzionale.  Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate  le  ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002,
di  92  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
  5.  A  decorrere  dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma  2,  sono  stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni  di  euro  da  destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
  6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi  ai  fini'  previdenziali  e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  costituiscono  l'importo
complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
  7.  Ai  sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il  biennio  2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non  economici,  delle  regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione  e  delle  universita',  nonche'  degli  enti  di cui
all'articolo  70,  comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001,  e  gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza  nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I  comitati  di  settore,  in  sede  di  deliberazione  degli atti di
indirizzo  previsti  dall'articolo  47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo   n.   165   del   2001,   si  attengono,  anche  per  la
contrattazione  integrativa,  ai  criteri  indicati  per il personale
delle   amministrazioni   di   cui  al  comma  1  e  provvedono  alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
  -  (con  l'art.  33,  comma 1) che le risorse per la contrattazione
collettiva  nazionale  previste  dal comma 1 del presente articolo, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003,  di  570  milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.
  -  (con l'art. 33, comma 2) che le risorse previste dal comma 2 del
presente  articolo,  per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale  statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a
decorrere  dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni
di  euro  da  destinare  ai  trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione  della  produttivita',  del  personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995.
                              Art. 17.
(Compatibilita' della spesa  in  materia di contrattazione collettiva
                      nazionale ed integrativa)

   1.  Al  comma  3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  3,  l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal  Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri  e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso  dell'accordo,  resta  in  ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello  Stato  alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
   2.  Dopo  l'articolo  40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
   "Art.   40-bis.  -  (Compatibilita'  della  spesa  in  materia  di
contrattazione  integrativa).  -  1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono   a   verifiche   congiunte  in  merito  alle  implicazioni
finanziarie  complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo  metodologie  e  criteri  di riscontro anche a campione sui
contratti  integrativi  delle  singole  amministrazioni.  Resta fermo
quanto  previsto  dall'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6,  inviano  annualmente  specifiche  informazioni  sui  costi  della
contrattazione   integrativa   al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  che  predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di
rilevazione,  d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
   3.  Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e  2  evidenzino  costi  non  compatibili  con i vincoli di bilancio,
secondo  quanto  prescritto  dall'articolo  40,  comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
   4.  Tra  gli  enti  pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma  3-ter,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive
modificazioni,   si   intendono   ricompresi   anche  quelli  di  cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
                              Art. 18.
                (Riordino degli organismi collegiali)

   1.   Ai   fini   del   contenimento  della  spesa  e  di  maggiore
funzionalita'  dei  servizi  e delle procedure, e' fatto divieto alle
pubbliche   amministrazioni,  escluse  quelle  delle  regioni,  delle
province,   dei  comuni  e  delle  comunita'  montane,  di  istituire
comitati,  commissioni,  consigli  ed  altri organismi collegiali, ad
eccezione   di   quelli   di   carattere   tecnico   e   ad   elevata
specializzazione  indispensabili  per  la  realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
   2.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione   gia'   operanti  nelle  pubbliche  amministrazioni
ritenuti  indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali  si  provvede  con  decreto  di  natura non regolamentare del
Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze. Per le
restanti  amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di  direzione  politica  responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione  vigilante  e alla verifica degli organi interni
di   controllo.   Gli   organismi  collegiali  non  individuati  come
indispensabili   dai  predetti  provvedimenti  sono  conseguentemente
soppressi.
   3.  Scaduto  il  termine  di  cui  al  comma  2  senza  che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,  e'  fatto  divieto  di
corrispondere   alcun   compenso   ai   componenti   degli  organismi
collegiali.
                               Art. 19
                       Assunzioni di personale

  1.  Per  l'anno  2002,  alle  amministrazioni  dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle    universita',    limitatamente   al   personale   tecnico   ed
amministrativo,  agli  enti  di  ricerca ed alle province, ai comuni,
alle  comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;  i  singoli  enti  locali  in  caso  di assunzione del
personale  devono  autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni
relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2001. Alla
copertura  dei  posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali,  tenendo  conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si
puo'  ricorrere  alle  procedure  di mobilita' fuori dalla regione di
appartenenza  dell'ente  locale  solo  nell'ipotesi  in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto  dall'articolo  119,  comma  3,  del  decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50
per  cento.  Sono  consentite  le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni  e  competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti  erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unita'  di  personale.  Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  relative  a figure
professionali  non  fungibili  la  cui  consistenza  organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e   quelle  relative  ai  vincitori  del  secondo  corso-concorso  di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  di  cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  18  marzo  1997,  IV  serie  speciale,  n. 22. Il divieto non si
applica  al  personale  della carriera diplomatica. Il divieto non si
applica  altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di  assunzioni,  il  Ministero  della giustizia, con riferimento alle
specifiche  esigenze  del  settore,  definisce  per  l'anno  2002  un
programma  straordinario  di  assunzioni  nel limite di 500 unita' di
personale   appartenente   alle   figure  professionali  strettamente
necessarie  ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario.
Il  Ministero  della  giustizia,  nei  limiti  delle  spese sostenute
nell'anno  2001  per  i  rapporti  di  lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2002, del personale
assunto  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 2,
lettera  a),  della  legge  18  agosto  2000, n. 242. Il programma di
assunzioni  va  presentato  per  l'approvazione  alla  Presidenza del
Consiglio  dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I   termini  di  validita'  delle  graduatorie  per  l'assunzione  di
personale  presso  le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di  cui  al  presente  comma  sono prorogati di un anno. Il Ministero
della  salute  e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,
del  personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma  2,  della  legge  16  dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui
all'articolo  18,  comma  3,  della  legge  12  marzo 1999, n. 68, e'
differito  di  18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa  relativa  al  personale  assunto  a  tempo  determinato  o con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi  di  enti  locali  non  puo'  superare l'importo della spesa
sostenuta  al  medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari
al   tasso  di  inflazione  programmata  indicato  nel  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
  2.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 1 per il personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001,  n.  48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite
dalle  seguenti:  "da bandire entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
  3.  All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo   periodo,   introdotto   dalla   lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal   seguente:   "Per   ciascuno   degli   anni   2003  e  2004,  le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
  4.  Per  il  triennio  2002-2004,  in deroga alla disciplina di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali
con l'indicazione:
a) delle  iniziative  da adottare per un piu' razionale impiego delle
   risorse  umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
   personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei  compiti  strumentali  o non propriamente istituzionali il cui
   svolgimento  puo'  essere  garantito mediante l'assegnazione delle
   relative  funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
   o  il  cui  affidamento  all'esterno  risulti  economicamente piu'
   vantaggioso  nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono
   assumere;
c) delle  eventuali  richieste  di  nuove assunzioni che, fatte salve
   quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le
   quali  sia  indicata  apposita copertura finanziaria, non possono,
   comunque,  superare  le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento. Per le
   Forze  armate  si  tiene  comunque conto dei criteri e degli oneri
   gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
  5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di
ciascun   anno   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per  la  successiva  approvazione  del  Consiglio  dei  ministri.  Le
amministrazioni  procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in  attuazione  dei  piani  annuali  e ne danno comunicazione, per la
conseguente  verifica,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al
termine di ciascun quadrimestre.
  6.  Fino  al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella  "A"  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e
in   ferma   volontaria  delle  Forze  armate  non  si  applicano  le
disposizioni  del  presente  articolo.  Resta  fermo  quanto previsto
dall'articolo  29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del
2001.
  7.  Le  assunzioni  effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
  8.  A  decorrere  dall'anno  2002 gli organi di revisione contabile
degli  enti  locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione  complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
  9.  I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane    presso   le   pubbliche   amministrazioni,   disciplinati
dall'articolo  45,  comma  10,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono  prorogati  al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 4, del decreto
legislativo  21  aprile  1999,  n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002. (9) (16)
  10.  I  medici  di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del  Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in  possesso  di  titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione
europea,  possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti,
essere  inseriti  nella  medicina  specialistica  ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
  11.  I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica   in   medicina   generale,   possono  sostituire  a  tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario  nazionale  ed  essere iscritti negli elenchi della guardia
medica  notturna  e  festiva  e  della  guardia  medica  turistica ma
occupati  solo  in  caso  di  carente  disponibilita'  di medici gia'
iscritti  negli  elenchi  della  guardia  medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
  12.  Il  medico  che si iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina  generale,  previo  svolgimento  di  regolare concorso, puo'
partecipare  successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai  concorsi  per  le  scuole  universitarie  di  specializzazione in
medicina   e   chirurgia   per   il   conseguimento   dei  titoli  di
specializzazione  riconosciuti  dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive  alle  scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia   per  il  conseguimento  dei  titoli  di  specializzazione
riconosciuti  dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a
fine  corso  o  interrompendo  lo  stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
  13.  Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a   carico  del  bilancio  dello  Stato  si  applicano  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  14.  Le  amministrazioni  pubbliche  promuovono  iniziative di alta
formazione  del  proprio  personale,  anche ai fini dell'accesso alla
dirigenza,  favorendo  la  partecipazione  dei dipendenti ai corsi di
laurea,  anche  triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie  di  formazione  a  distanza  per finalita' connesse alle
attribuzioni  istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale
fine,  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse  finanziarie  destinate
all'aggiornamento    e    alla    formazione,   del   personale,   le
amministrazioni  pubbliche  e  le  relative  Scuole  o  strutture  di
formazione,   sentite  le  organizzazioni  sindacali,  possono  anche
erogare   borse   di   studio   del   valore  massimo  corrispondente
all'iscrizione  ai  suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
  15.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)).
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma
20)  che  i  comandi  in atto del personale della societa' per azioni
Poste  italiane  e  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui  al  comma  9  del  presente  articolo, sono prorogati sino al 31
dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (16)
  La  L.  27  dicembre  2002,  n.  289,  come  modificata dalla L. 24
dicembre  2003,  n.  350, ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i
comandi  in  atto  del  personale  della  societa'  per  azioni Poste
italiane  e  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al
comma  9  del  presente  articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre
2004.
                              Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
                          regione Sicilia)

   1.  La  regione  Sicilia  e gli enti locali della regione medesima
provvedono  alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato  instaurati,  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come  sostituito  dall'articolo  13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  227  del  28  settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  e  successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali  delle  province  di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi  sismici  del  dicembre 1990, sulla base di apposite procedure
selettive,  nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di  personale,  nei  limiti  delle dotazioni organiche. Alla relativa
spesa  si  provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.((37))
   2.  I  rapporti  di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del  comma  1  sono  prorogati  in  attesa  della  definizione  delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
   3.  Il  personale  tecnico  di  cui  al  comma  1,  conseguiti gli
obiettivi   di  cui  alle  lettere  b),  e)  e  i-bis)  del  comma  2
dell'articolo  1  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni,  puo'  essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze  professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni  dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni
con  particolari  carenze  di organico, per le esigenze connesse alle
attivita' delle stesse.
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AGGIORNAMENTO (37)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
553)   che  "La  Regione  siciliana,  in  deroga  ai  limiti  imposti
dall'articolo  20,  comma  1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  e'  autorizzata  alla
trasformazione  a  tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale  di  protezione  civile proveniente da organismi di diritto
pubblico  individuato  dall'articolo  76  della legge regionale della
Regione   siciliana   1°   settembre   1993,   n.  25,  e  successive
modificazioni,  gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale   della  Regione  siciliana  10  ottobre  1994,  n.  38,  e
dell'articolo  48  della  legge  regionale della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato."
                               Art. 21
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                               Art. 22 
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 
 
  1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia  e  di  una
migliore  qualificazione  dei  servizi   scolastici,   le   dotazioni
organiche  del  personale  docente  delle   istituzioni   scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti,
delle  caratteristiche  e  delle   entita'   orarie   dei   curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di  scuola,  nonche'  nel
rispetto  di  criteri  e  di  priorita'  che  tengano   conto   della
specificita' dei diversi contesti territoriali, delle  condizioni  di
funzionamento  delle  singole  istituzioni  e  della  necessita'   di
garantire  interventi  a  sostegno  degli   alunni   in   particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e
delle isole minori. 
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti,  i  parametri  per  l'attuazione  di  quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva  degli  organici  del  personale  docente  ed  alla   sua
partizione su base regionale. ((39)) 
  3. Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma  1  sono  definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente  preposto  all'ufficio
scolastico regionale,  su  proposta  formulata  dai  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche  interessate,  sentiti  i  competenti  organi
collegiali  delle  medesime  istituzioni,  nel  limite  dell'organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti  di  sostegno  all'handicap  correlata
alla effettiva presenza di  alunni  iscritti  portatori  di  handicap
nelle singole istituzioni scolastiche. (20) 
  4. Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro  definito  dai  contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono  ai  docenti
in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente  e  con  il
loro   consenso,   le   frazioni   inferiori   a   quelle   stabilite
contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento  oltre  l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 
  5. L'insegnamento della lingua straniera  nella  scuola  elementare
viene prioritariamente assicurato  all'interno  del  piano  di  studi
obbligatorio e dell'organico di istituto. 
  6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione  delle  scuole
dell'infanzia e delle  scuole  elementari,  possono  provvedere  alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in  coerenza  con  il
piano  dell'offerta  formativa,  le  proprie  risorse  di   personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti  dalle  disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie  di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. 
  7. PERIODO ABROGATO  DALLA  L.  11  GENNAIO  2007,  N.  1.  PERIODO
ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11
GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N.  1.
Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato  in
40,24 milioni di euro. 
  8. Nel primo corso  concorso  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove
mesi e si articola in 160 ore  di  lezione  frontale,  e  80  ore  di
tirocinio con valutazione finale. 
  9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche'
il periodo di formazione  e  l'esame  finale  previsti  dal  medesimo
articolo, si svolge sulla base di una indizione  separata  effettuata
con  bando  del   competente   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed  e'  finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo  di
formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di
lezione frontale e si svolge  secondo  modalita'  che  consentano  ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio,  che  tiene  luogo  del
tirocinio di cui al comma 8. 
  10. L'organizzazione e  lo  svolgimento  del  corso  concorso  sono
curati dagli  uffici  scolastici  regionali.  L'organizzazione  e  lo
svolgimento  del  periodo  di   formazione   sono   curati   con   la
collaborazione  dell'Istituto   nazionale   di   documentazione   per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli  istituti  regionali  di
ricerca educativa. 
  11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo  di  formazione
sono utilizzate con  priorita'  rispetto  alle  apposite  graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  fino  all'approvazione  delle
prime  graduatorie  dei  vincitori  del  corso   concorso,   per   il
conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per  cento
dei posti disponibili e' riservato a  coloro  che  beneficiano  della
riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti  all'applicazione  del
comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio  destinati
allo svolgimento degli  esami  di  Stato  conclusivi  dell'istruzione
secondaria superiore. 
  13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato
il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione,
ivi compresi gli istituti di formazione delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e civile e delle  Forze  armate,  l'istituto  di
perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di   polizia
tributaria  della  Guardia  di  finanza   e   la   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze, puo' essere  riconosciuto  un  credito
formativo  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio   di   cui
all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento  dei  crediti  formativi
sono  individuate  con  apposite   convenzioni   stipulate   tra   le
amministrazioni interessate e le universita'. 
  14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: "straordinario" e' soppressa; 
    b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite  dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; 
    c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine,
per la razionalizzazione  degli  interventi  previsti  ai  sensi  del
presente  comma  e  per  la  valorizzazione  delle   professionalita'
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi
le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per  cento  delle
dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate  a  misure  di
sostegno e incentivazione per la formazione professionale  permanente
realizzate dagli istituti  per  la  professionalita'  nautica,  anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria.  Con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre  2003-13  gennaio
2004, n. 13  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/20047,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma  3  del  presente  articolo
"nella parte in cui non  prevede  che  la  competenza  del  dirigente
preposto  all'Ufficio  scolastico  regionale  venga  meno  quando  le
Regioni,  nel  proprio  ambito  territoriale  e  nel  rispetto  della
continuita' del servizio di istruzione, con  legge,  attribuiscano  a
propri organi la definizione delle dotazioni organiche del  personale
docente delle istituzioni scolastiche". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art.  19,  comma  10)  che
"L'articolo 22, comma 2, della  legge  28  dicembre  2001  n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA". 
                              Art. 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri  e contenimento delle spese di
                             personale)

   1.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei Ministri previsto
dall'articolo  2,  primo  comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e
successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal
1 gennaio 2002.
   2.  L'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37,  si  interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota  di  indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi
nello  stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e
della  contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa
speciale   sono   conseguentemente   modificati   tutti   i  rapporti
percentuali  fissati  tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia'
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo
1987,  n.  57,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987,  n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   3.  Per  il  triennio  2002-2004  e'  fatto  divieto  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, di adottare provvedimenti per
l'estensione  di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato,
o   comunque  divenute  esecutive,  in  materia  di  personale  delle
amministrazioni pubbliche.

CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

                               Art. 24
          Patto di stabilita' interno per province e comuni

  1.  Ai  fini  del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004,  per  l'anno  2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato
ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive  modificazioni, non potra' essere superiore a
quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
  2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il
complesso  delle  spese  correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini
del  calcolo  del  disavanzo  finanziario di cui al comma 1, non puo'
superare  l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
  3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti
connesse  all'esercizio  di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate  sulla  base  di  modificazioni  legislative  intervenute  a
decorrere  dall'anno  2000  o  negli  anni successivi, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
  4.  Le  limitazioni  percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano  anche  al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite  dai  commi  2  e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio finanziario 2000.
  4-bis.  Ai  fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per
gli  enti  che  hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998,
1999  e  2000,  la  spesa  corrente  per l'anno 2000, relativa a tali
servizi,   e'   convenzionalmente  commisurata  alla  spesa  corrente
sostenuta  nell'anno  precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale  spesa  sia  stata  superiore.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L. 27
DICEMBRE 2002, N. 289.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.
  6. Per l'acquisto di beni e servizi ((di rilevanza nazionale)) le
province,  i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono  aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell'articolo  59  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO
SOPPRESSO  DALLA  L.  24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere
opportune  azioni  dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi
al  fine  di  realizzare  economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale.
  9.  In  correlazione  alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i
trasferimenti  erariali  spettanti ai comuni e alle province a valere
sui  fondi  di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per
ciascuno   degli  anni  2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della
legislazione  vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento,
del 2 per cento e del 3 per cento.
  10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  devono  trasmettere
trimestralmente   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro venti
giorni  dalla  fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli
incassi e sui pagamenti effettuati.
  11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere
trasmesse  trimestralmente  dai  predetti  enti  con riferimento agli
impegni assunti.
  12.  Per  le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti  le  informazioni  devono essere comprensive delle eventuali
operazioni  finanziarie  effettuate  con  istituti  di  credito e non
registrate nel conto di tesoreria.
  13.  Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11
e  12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il
Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002.
  14.  Alle  finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il
rispettivo  territorio,  le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite  dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
                               Art. 25
                         Finanza decentrata

  1.  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente  articolo,  la ripartizione tra i comuni e le province delle
somme  versate  a  titolo  di addizionale e' effettuata, salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  dal  Ministero dell'interno, a titolo di
acconto  sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno
in  cui  e'  effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici
piu'  recenti  forniti  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nei  singoli  comuni. Entro
l'anno  successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento,
il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli
importi  dovuti  sulla  base  dei  dati  statistici relativi all'anno
precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro
il  30  giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme
dovute   per   l'esercizio   in  corso.  Con  decreto  del  Ministero
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle
finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali,
possono   essere   stabilite  ulteriori  modalita'  per  eseguire  la
ripartizione.  L'accertamento  contabile  da parte dei comuni e delle
province  dei  proventi  derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene  sulla  base  delle  comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme spettanti".
  2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  55  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  sono  apportate,  con  decorrenza  dall'anno  2002, le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le  parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
   cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le  parole  da:  "del  50  per  cento" fino a: "e' destinato" sono
   sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al  terzo  periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
   seguenti:  "ovvero  al  30  per cento dei proventi di cui al primo
   periodo,  qualora  questi  ultimi  siano  superiori  a 103.290.000
   euro";
e) l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite
   alle  province  devono  essere  utilizzate per la realizzazione di
   opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso
   contributi ai comuni".
  3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  40  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  il  primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti
degli  organi  di  controllo della societa' sono designati dagli enti
locali   destinatari   degli   utili   distribuiti.  La  societa'  di
certificazione   deve  essere  iscritta  nel  registro  dei  revisori
contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
  4.  L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  4.  -  (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  3,  commi  3  e 4, le azioni
inizialmente  attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3
sono  definitivamente  trasferite  senza  oneri,  entro il 31 gennaio
2002,  alle  regioni  Puglia  e  Basilicata,  con una ripartizione in
ragione  del  numero  dei  rispettivi abitanti. Le regioni avviano la
dismissione   delle   rispettive  partecipazioni  azionarie  entro  i
successivi  sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia".
  5.  All'  articolo  67  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Per  gli  anni  2002  e  2003  e'  istituita per i comuni una
   compartecipazione   al  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle
   persone  fisiche  in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso
   in  conto  competenza  affluente  al  bilancio  dello  Stato,  per
   l'esercizio   finanziario   precedente,  quali  entrate  derivanti
   dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
   gettito   della   compartecipazione,  attribuito  ad  un  apposito
   capitolo   di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
   dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune
   in  proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  sulla  base  dei dati disponibili, dell'imposta
   netta,  dovuta  dai  contribuenti, distribuito territorialmente in
   funzione   del  domicilio  fiscale  risultante  presso  l'anagrafe
   tributaria.  Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni
   sulla  base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
   dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
   4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti  a ciascun comune in
   misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
   comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
   singoli  enti  risulti  insufficiente  a  consentire  il  recupero
   integrale  della compartecipazione, la compartecipazione stessa e'
   corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti
   per l'anno.
   5.  Ai  fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003,
   il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il 30 luglio
   2002,  provvede  a  comunicare  al  Ministero  dell'interno i dati
   previsionali    relativi    all'ammontare    del   gettito   della
   compartecipazione  di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune
   in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre
   2002  il  Ministero  dell'interno  comunica  ai  comuni  l'importo
   previsionale  del  gettito  della compartecipazione spettante e il
   correlato   ammontare  previsto  di  riduzione  dei  trasferimenti
   erariali.  L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
   comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno
   2003,  in  quattro  rate di uguale importo. Le prime due rate sono
   erogate  sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la
   quarta  rata  sono  calcolate  sulla  base  dei dati di consuntivo
   relativi  all'esercizio  finanziario 2002 comunicati dal Ministero
   dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
   dell'interno  e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
   dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".
  6.  Alle  regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di
Trento  e  di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione
alle  imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione
nei  termini  e  nei  modi  previsti  dai  rispettivi statuti e dalle
relative  norme  di attuazione e' attribuita una quota delle medesime
imposte  sostitutive  nella  misura  prevista  dagli  statuti  per le
imposte sostituite.
  7.  Per  l'adozione  urgente di misure di salvaguardia ambientale e
sviluppo  socio-economico  delle  isole  minori,  individuate tra gli
ambiti  territoriali  indicati  nell'allegato A annesso alla presente
legge,  e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
  8.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
  9.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'interno,  individua  la  tipologia  e  i settori degli
interventi  ammessi  ad  accedere  al  Fondo  di  cui  al comma 7. Il
Ministro   dell'interno,   sentita   la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per
l'accesso  al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta
fermo  quanto  stabilito  dal  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
  10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
  11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono
fissate in 103.291.379,82 euro.((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (in
G.U.   1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente articolo 25.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che  e'  soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 del
presente articolo.
                              Art. 26.
    (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

   1.  Il  comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
   "11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di  cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e'
mantenuto  allo  stesso  livello per l'anno 2002, e' incrementato del
tasso  di  inflazione  programmato a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione  nell'ambito  della  revisione  dei trasferimenti degli
enti  locali  ed  e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle
rate  di  ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le
restanti  risorse  disponibili  sono destinate per il 50 per cento ad
incremento  del  fondo  ordinario e per il restante 50 per cento sono
distribuite  secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo
31,  comma  11,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448.  Ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo
30   giugno   1997,   n.   244,  recante  riordino  del  sistema  dei
trasferimenti   agli  enti  locali,  nel  calcolo  delle  risorse  e'
considerato  il  fondo  perequativo  degli  squilibri  di  fiscalita'
locale".
                               Art. 27
            Disposizioni finanziarie per gli enti locali

  1.  I  trasferimenti  erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente
locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
dall'articolo  53  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento
delle  risorse,  derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione   per   l'anno   2002   alla   base  di  calcolo  definita
dall'articolo  49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito  secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del
sistema  dei  trasferimenti  erariali  e'  sospesa l'applicazione del
decreto  legislativo  30  giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto  dall'articolo  9,  comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione  di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse
e'  considerato  il  fondo  perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.
  2.  Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per
gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed  all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  3.  Fino  alla  revisione  del  sistema dei trasferimenti agli enti
locali,  al  fine  di  adeguare  il  concorso  dello Stato agli oneri
finanziari  che  il  comune  di  Roma  sostiene  in  dipendenza delle
esigenze   cui  deve  provvedere  quale  sede  della  Capitale  della
Repubblica,  a  decorrere  dall'anno  2002  i  trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di
euro.  In  correlazione  a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune  di  Roma  e'  escluso dalla ripartizione delle risorse di cui
all'articolo  26,  comma  1,  capoverso  11, secondo periodo, nonche'
delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  secondo periodo, del presente
articolo.
  4.  A  sostegno  delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita'
montane  che  si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui
sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni
e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
  5.  Fino  alla  riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un
comune   montano   proveniente   da   altra   comunita'   montana,  i
trasferimenti    erariali   spettanti   alle   due   comunita'   sono
rideterminati  in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto
di  variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto
del Ministero dell'interno.
  6.  Il  contributo  annuo  attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge   27   dicembre   2000,   n.   392,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a
decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
  7.  Al  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  161,  comma  3,  le  parole:  "la  sospensione della
   seconda  rata"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la sospensione
   dell'ultima rata";
b) all'articolo  167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
   sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
   di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato
   a  quello  dei  mutui  precedentemente contratti" sono inserite le
   seguenti:  ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
   emessi".
  8.  Il  comma  16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"16.  Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui  all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe dei servizi
pubblici  locali,  nonche'  per approvare i regolamenti relativi alle
entrate  degli  enti  locali,  e'  stabilito entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. I
regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
  9.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo 3, comma 3, della
legge  27  luglio  2000,  n.  212,  i  termini  per la liquidazione e
l'accertamento  dell'imposta  comunale sugli immobili, scadenti al 31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli
uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato  al  31  dicembre  2002  per le annualita' d'imposta 1997 e
successive.
  10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  le  basi  di  calcolo dei
sovracanoni  previsti  dagli  articoli  1 e 2 della legge 22 dicembre
1980,  n.  925,  sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo  restando  per  gli  anni  a  seguire  l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. ((9))
  11.  Nel  caso  in  cui  l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale  D,  in  precedenza  versata  ad  un unico comune in base a
valori  di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da
versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite
catastali  per  le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari   relativi,   delegando   il   Ministero  dell'interno  ad
effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
  12.  Per  l'anno  2002  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  87  milioni  di  euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
  13.  Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli  enti  locali  a  titolo  di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le
tesorerie  dello  Stato  ed  intestate al Ministero dell'interno. Gli
atti  di  sequestro  o  di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano
obbligo  di  accantonamento  da  parte  delle  tesorerie medesime ne'
sospendono   l'accreditamento  di  somme  nelle  citate  contabilita'
speciali.
  14.  La  facolta'  di  ricorrere  alla  contrazione di mutui per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubblico  locale,  attribuita  alle  regioni  e  agli  enti locali da
specifiche   disposizioni   legislative,   puo'   essere   esercitata
limitatamente  ai  disavanzi  risultanti  dai  bilanci delle predette
aziende,  redatti  ed  approvati  secondo  i  rispettivi ordinamenti,
relativi  agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli
oneri  derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni,  tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai
contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
  15.  All'articolo  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177,
al  secondo  periodo,  dopo  le  parole: "in deroga ad ogni normativa
vigente",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", determinando il prezzo di
cessione   con   riguardo  alla  valutazione  del  solo  terreno  con
riferimento  alle  caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato".
  16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e
successive  modificazioni,  sono aggiunte, in fine, le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
  17.  Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a),
b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'aumento  del  contributo in misura pari al 10 per cento qualora
   il   versamento  del  contributo  sia  effettuato  nei  successivi
   centoventi giorni;
b) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 20 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 40 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni".
  18.  All'articolo  14 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  concernente  il credito di imposta per gli utili distribuiti da
societa'  ed  enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis.  Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni
in  relazione  ai  dividendi  distribuiti  dalle  societa',  comunque
costituite,  che  gestiscono  i  servizi  pubblici  locali  ai  sensi
dell'articolo  113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni".
  19.  Gli  immobili  di  proprieta'  degli enti locali destinati dal
piano  regolatore  generale  alla  realizzazione  di infrastrutture o
all'esercizio  di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche,
sociali,  mutualistiche,  assistenziali, culturali o di culto possono
essere   concessi   in   locazione,  a  titolo  oneroso,  nelle  more
dell'attuazione  del  piano  regolatore  generale  stesso, a soggetti
pubblici  o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione  di  tali attivita', attraverso la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui
alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n.
392,  e  successive  modificazioni.  Per  il periodo della durata dei
contratti  di  locazione  di natura transitoria, ai suddetti immobili
puo'  essere  attribuita  una destinazione diversa dalla destinazione
finale  e  in  deroga  alla  destinazione  urbanistica dell' area. Il
contratto  di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo
di  rilascio  dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione  del  pagamento  dell'eventuale  indennita'  di avviamento
commerciale.  Con  lettera  raccomandata  da  inviare  almeno novanta
giorni  prima  della  scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto  di  comunicare  all'altra  parte  la  propria  intenzione di
proseguire  la locazione, attivando la procedura per la stipula di un
nuovo  contratto.  L'eventuale  accordo  fra  le  parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma
10)  che  a  decorrere  dal  1  gennaio  2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni  di  cui  al comma 10 del presente articolo, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

CAPO III
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

                               Art. 28
           Trasformazione e soppressione di enti pubblici

  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  2. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  2-bis. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  5. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  6. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  7.  Tutti  gli  atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
  8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  9.   I   bilanci   consuntivi  delle  Autorita'  indipendenti  sono
annualmente  pubblicati  in  allegato  allo Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10.  La  disposizione  di  cui al comma 7 si applica anche agli
atti  connessi  alle  operazioni  di  trasformazione effettuate dalle
regioni e dalle province autonome.
      11.  Gli  enti  competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti  in  materia  di  approvvigionamento  idrico primario per uso
plurimo  e  per  la  gestione delle relative infrastrutture, opere ed
impianti,  possono  avvalersi  degli  enti preposti al prevalente uso
irriguo  della  risorsa  idrica  attraverso  apposite  convenzioni  e
disciplinari tecnici. ((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
640)   che  sono  comunque  fatti  salvi  i  regolamenti  emanati  in
applicazione dell' articolo 28.
                               Art. 29
        Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  gli  enti
finanziati  direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
  a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio  interno,  a  condizione  di ottenere conseguenti economie di
   gestione;
b) costituire,  nel  rispetto delle condizioni di economicita' di cui
   alla  lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
   svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire   a   soggetti   di  diritto  privato  gia'  esistenti,
   attraverso  gara  pubblica,  ovvero  con adesione alle convenzioni
   stipulate  ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
   n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
   23  dicembre  2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla
   lettera b).
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a
forme  di  autofinanziamento  al  fine  di  ridurre  progressivamente
l'entita'  degli  stanziamenti  e dei trasferimenti pubblici a carico
del  bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
  3.  Ai  trasferimenti  di  beni effettuati a favore dei soggetti di
diritto  privato,  costituiti  ai  sensi  del comma 1, lettera b), si
applica  il  regime  tributario  agevolato  previsto dall'articolo 90
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4.  Al  comma  23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le  parole:  "tremila  abitanti"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "cinquemila abitanti";
b) le   parole:   "che  riscontrino  e  dimostrino  la  mancanza  non
   rimediabile   di   figure  professionali  idonee  nell'ambito  dei
   dipendenti," sono soppresse.
  5.  Con  regolamento,  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  interessato e con il Ministro per la funzione pubblica,
si  provvede  a  definire  la  tipologia dei servizi trasferibili, le
modalita'  per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio
e  per  la  determinazione  delle  relative  tariffe nonche' le altre
eventuali  clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni
delle regioni e degli enti locali.
  ((6.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali
per  quanto  riguarda  i  riflessi  sulla destinazione del personale,
procede  alla  soppressione  dell'Autorita'  per  l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione
dell'Agenzia   nazionale  per  l'innovazione  tecnologica.  L'Agenzia
subentra   in   tutti   i   rapporti   giuridici   attivi  e  passivi
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro  tecnico;  subentra  altresi'  nelle  funzioni gia' svolte dai
predetti  organismi,  fatte  salve  quelle  attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie)).
  7.   Al   fine   di   migliorare  la  qualita'  dei  servizi  e  di
razionalizzare   la   spesa   per   l'informatica,  il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione
   nelle  pubbliche  amministrazioni, sentita la Conferenza unificata
   di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
   281;
b) definisce  programmi  di  valutazione  tecnica  ed  economica  dei
   progetti  in  corso  e  di  quelli  da  adottare  da  parte  delle
   amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
   pubblici  non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed
   il   monitoraggio  dell'impiego  delle  risorse  in  relazione  ai
   progetti  informatici  eseguiti,  ove necessario avvalendosi delle
   strutture   dell'Autorita'   per   l'informatica   nella  pubblica
   amministrazione (AIPA) ((, fino alla data di entrata in vigore del
   regolamento  di  cui  al  comma  6));  le  risorse,  eventualmente
   accertate  dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
   con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie
   di  spesa,  sono destinate al finanziamento di progetti innovativi
   nel settore informatico.
                              Art. 30.
(Attivita' di supporto al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
                              sociali)

   1.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di
Italia  Lavoro  Spa,  istituita  con  la direttiva del Presidente del
Consiglio  dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione
di   azioni   nel   campo   delle   politiche  attive  del  lavoro  e
dell'assistenza  tecnica  ai  servizi per l'impiego. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro
Spa,  con  provvedimento  amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti.
                              Art. 31.
(Misure in materia  di  servizi  della  pubblica amministrazione e di
          sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

   1.  Al  fine  di  migliorare  i  rapporti con i cittadini e con le
imprese,  le  amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le
agenzie,  gli  enti  locali possono attivare, entro il primo semestre
del  2002,  iniziative  per  il  colloquio  diretto con l'utenza, via
telefono  o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio
nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati
dall'AIPA.
   2.  Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie
finalizzate  al  miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai
cittadini  ed  alle imprese e per realizzare economie di gestione, le
amministrazioni  e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a
consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
   3.  Nella  stipula  delle  convenzioni,  le  amministrazioni  e le
agenzie  di  cui  al  comma  1  tengono conto dei seguenti principi e
criteri preferenziali:

a) localizzazione   di  strutture  tecnologiche  od  operative  nelle
   regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno
   il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza  di  soggetti  pubblici  o  istituzioni  a  prevalente
   carattere pubblico.

   4.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica
e  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, individua le
amministrazioni  e  le  agenzie  di  cui  al  comma 1 e stabilisce le
disposizioni  attuative  del  presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 32
            Contenimento e razionalizzazione delle spese

  1.  Ai  fini  di  cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio
destinati  al  funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di
cui  al  comma  6  dell'articolo  24, non considerati nella tabella C
della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4
per  cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004.  ((.  .  .)).  Essi,  inoltre,  devono  promuovere  azioni  per
esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di realizzare economie di
spesa   e  migliorare  l'efficienza  gestionale.  Delle  economie  di
gestione  conseguibili  si  tiene  conto  in  sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  2.  Gli  importi  dei  contributi  dello  Stato  in favore di enti,
istituti,  associazioni,  fondazioni  ed altri organismi, di cui alla
tabella  1  allegata  alla  presente legge, sono iscritti in un'unica
unita'  previsionale  di  base  nello  stato di previsione di ciascun
Ministero  interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro  il  31  gennaio  da  ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle     competenti     Commissioni    parlamentari,    intendendosi
corrispondentemente   rideterminate  le  relative  autorizzazioni  di
spesa.
  3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2
e'  quantificata  annualmente  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Per  gli  anni  2002,  2003  e  2004, la dotazione e'
ridotta  del  10,43  per  cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente.
                              Art. 33.
                     Servizi dei beni culturali

  1.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    "b-bis)  dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali
la  gestione  di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione
pubblica   e  della  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  come
definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  secondo  modalita',  criteri e garanzie definiti con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra
l'altro:  le  procedure  di  affidamento  dei  servizi,  che dovranno
avvenire  mediante  licitazione  privata,  con  i criteri concorrenti
dell'offerta  economica  piu' vantaggiosa e della proposta di offerta
di  servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della
crescita  culturale  degli utenti e della tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi  compiti  dello  Stato  e  dei concessionari riguardo alle
questioni  relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni
oggetto  del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela
dei  beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
personale,   le   professionalita'  necessarie  rispetto  ai  diversi
compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere
dal  contratto  di  impiego;  i parametri di offerta al pubblico e di
gestione  dei  siti  culturali.  Tali parametri dovranno attenersi ai
principi   stabiliti   all'articolo   2,   comma   1,  dello  Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono
fissati  i  meccanismi  per  la  determinazione  della  durata  della
concessione  per  un periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo   da   corrispondere  allo  Stato  per  tutta  la  durata
stabilita,  da  versare  anticipatamente  all'atto della stipulazione
della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa  convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per
qualsiasi  causa  della  concessione,  i  beni culturali conferiti in
gestione    dal   Ministero   ritornino   nella   disponibilita'   di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di
progetti  di  gestione  e  valorizzazione  complessi  e  plurimi  che
includano  accanto  a  beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e
siti  cosiddetti  "minori" collocati in centri urbani con popolazione
pari  o  inferiore  a  30.000  abitanti, verra' considerata titolo di
preferenza  a  condizione  che  sia  sempre  e comunque salvaguardata
l'autonomia  scientifica  e di immagine individuale propria del museo
minore".
                              Art. 34.
(Personale a tempo determinato   del   Ministero  per  i  beni  e  le
                        attivita' culturali)

   1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad  avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a
tempo   determinato   ai   sensi   dell'articolo   8,  comma  7,  del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della
legge  16  dicembre  1999,  n.  494.  Sono  fatte  salve le eventuali
successive  scadenze  previste  dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.
                               Art. 35
             Norme in materia di servizi pubblici locali

  1.  L'articolo  113  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art.  113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali  di  rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente
articolo  si  applicano  ai  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
industriale.  Restano  ferme  le  disposizioni previste per i singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2.  Gli  enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei
servizi  pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi  pubblici  locali  di  cui al comma 1 puo' essere separata da
quella  di  erogazione  degli  stessi.  E',  in  ogni caso, garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di  soggetti  allo  scopo  costituiti,  nella forma di societa' di
   capitali  con  la  partecipazione maggioritaria degli enti locali,
   anche  associati,  cui  puo'  essere  affidata  direttamente  tale
   attivita';
b) di  imprese  idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
   pubblica, ai sensi del comma 7.
5.  L'erogazione  del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene  secondo  le  discipline  di  settore, con conferimento della
titolarita'   del   servizio   a  societa'  di  capitali  individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6.  Non  sono  ammesse  a  partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa'  che,  in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi  pubblici  locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale  divieto  si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro  controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7.  La  gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di  equa  distribuzione sul
territorio  e  di  sicurezza  definiti  dalla competente Autorita' di
settore  o,  in  mancanza  di  essa,  dagli  enti  locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle  condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti,  per  il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di  innovazione  tecnologica  e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8.   Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e'  consentito
l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una  pluralita' di servizi
pubblici  locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e  in  esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre,  assegnati  al  nuovo  gestore  le reti o loro porzioni, gli
impianti  e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento  di  cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10.  E'  vietata  ogni  forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11.  I  rapporti  degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto  o  in  parte la propria
partecipazione  nelle  societa'  erogatrici di servizi. Tale cessione
non   comporta   effetti  sulla  durata  delle  concessioni  e  degli
affidamenti in essere.
13.  Gli  enti locali, anche in forma associata, possono conferire la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre  datazioni
patrimoniali  a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza,
che  e'  incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le
altre  dotazioni  patrimoniali  a disposizione dei gestori incaricati
della  gestione  del  servizio  o,  ove prevista la gestione separata
della  rete,  dei  gestori  di  quest'ultima,  a  fronte di un canone
stabilito  dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o
dagli  enti  locali.  Alla  societa' suddetta gli enti locali possono
anche  assegnare,  ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione
delle  reti,  nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
14.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma 3, se le reti, gli
impianti  e  le  altre  dotazioni  patrimoniali  per  la gestione dei
servizi  di  cui  al  comma  1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli  enti  locali,  questi  possono  essere autorizzati a gestire i
servizi  o  loro  segmenti,  a  condizione  che  siano rispettati gli
standard  di  cui  al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o  le  relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni  caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione".
  2.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  3.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  4.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  5.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  6.  Qualora  le  disposizioni  dei  singoli  settori  prevedano  la
gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale,  il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi
contratti   di  servizio  con  i  comuni  di  dimensione  demografica
inferiore  a  5.000  abitanti,  al  fine di assicurare il rispetto di
adeguati  ed  omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti  stessi.  In  caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio  dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti
ad  affidare  la  gestione  del  servizio  nell'ambito  sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito.
  7.    Le    imprese    concessionarie    cessanti    ((al   termine
dell'affidamento))  reintegrano  gli  enti  locali nel possesso delle
reti,  degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni  utilizzati per la
gestione  dei  servizi.  Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un
indennizzo   stabilito   secondo   le   disposizioni   del   comma  9
dell'articolo   113   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
  8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende
speciali  e  i  consorzi  di cui all'articolo 31, comma 8, del citato
testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 267 del 2000, che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo
testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, in
societa'  di'  capitali,  ai sensi dell'articolo 115 del citato testo
unico.
  9.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 13
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  gli enti locali che alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  detengano la maggioranza del capitale
sociale  delle  societa'  per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  per  l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  anche  in deroga alle disposizioni delle discipline
settoriali,  lo  scorporo  delle  reti,  degli impianti e delle altre
dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e
delle  altre  dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda,
e'  conferita  ad una societa' avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
  10.  La  facolta'  di  cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato
testo  unico,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente articolo,
riguarda  esclusivamente  le  societa' per la gestione dei servizi ed
opera   solo   a   partire  dalla  conclusione  delle  operazioni  di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
  11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113
del  citato  testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente
articolo,  e  di  cui  al  comma  9 del presente articolo, nonche' in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di
societa'  per  azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti  locali  soci  abbiano  gia'  deliberato  al  10 gennaio 2002 di
avviare  il  procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro
il  31  dicembre  2003,  di cui, alla data di entrata in vigore della
presente   legge,  gli  enti  locali  detengano  la  maggioranza  del
capitale,  e'  consentita la piena applicazione delle disposizioni di
cui  al  comma  12  dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale
caso,  ai  fini  dell'applicazione  del comma 9 dell'articolo 113 del
citato  testo  unico,  sulle  reti,  sugli  impianti  e  sulle  altre
datazioni  patrimoniali  attuali  e  future  e'  costituito, ai sensi
dell'articolo  1021  del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile  a  favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto.
Non  si  applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del
codice civile.
  12.  Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo   31,  comma  8,  le  parole  da:  "aventi  rilevanza
   economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
   "di cui all'articolo 113-bis";
b) all'articolo  42,  comma  2,  lettera  e),  le parole: "assunzione
   diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 115:
   1)  al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
   lettera  c),"  sono  soppresse  e  le  parole:  "per  azioni" sono
   sostituite dalle seguenti: "di capitali";
   2) il comma 5 e' abrogato;
   3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "7-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano
   anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
   consiglio  comunale  l'assemblea  consortile.  In  questo  caso le
   deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
   locali  che  non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
   alla  liquidazione  sulla  base  del  valore  nominale  iscritto a
   bilancio della relativa quota di capitale";
e) all'articolo  116,  comma  1,  dopo le parole: "per l'esercizio di
   servizi  pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
   113-bis";
f) all'articolo 118:
   1)  al  comma  1,  le  parole: "societa' per azioni, costituite ai
   sensi  dell'articolo  113,  lettera  e),"  sono  sostituite  dalle
   seguenti:  "societa'  di capitali di cui al comma 13 dell'articolo
   113";
   2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.
  13.  Gli  articoli  da  265  a  267  del testo unico per la finanza
locale,  di  cui  al  regio-decreto  14 settembre 1931, n. 1175, sono
abrogati.
  14.  Nell'esercizio  delle loro funzioni, gli enti locali, anche in
forma  associata,  individuano gli standard di qualita' e determinano
le  modalita'  di  vigilanza  e  controllo  delle aziende esercenti i
servizi  pubblici,  in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e
dei consumatori.
  15.   Dopo   l'articolo   113   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art.  113-bis.  -  (Gestione  dei  servizi  pubblici locali privi di
rilevanza  industriale)  - 1. Ferme restando le disposizioni previste
per  i  singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa'  di  capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
   regolate dal codice civile.
2.  E'  consentita  la  gestione  in  economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3.  Gli  enti  locali  possono  procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  Quando  sussistano  ragioni  tecniche,  economiche  o di utilita'
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi
di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
                              Art. 36.
                      (Organici del personale)

   1.  In  conseguenza  delle  attivita' poste in essere ai sensi del
presente   capo,  le  pubbliche  amministrazioni  apportano,  con  le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni
in   diminuzione   alle   proprie   dotazioni   organiche.   Ai  fini
dell'individuazione  delle eccedenze di personale e delle conseguenti
procedure  di  mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche
di natura contrattuale.

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

                              Art. 37.
                       Gestioni previdenziali

  1.  L'adeguamento  dei  trasferimenti  dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:
    a)  in  573,78  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
    b)  in  141,51  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
  2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto  dal comma 1, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002
in  14.224,26  milioni  di  euro  per  le gestioni di cui al comma 1,
lettera  a),  e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
  3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  1,  lettera  a),  della  somma di 1.144,98 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07
milioni   di   euro  e  di  49,58  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
                               Art. 38
                      Incremento delle pensioni
                   in favore di soggetti disagiati

  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei
soggetti  di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la  misura  delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici
di cui:
a) all'articolo  1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
   modificazioni;
b) all'articolo  70,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
   con   riferimento   ai   titolari   dell'assegno  sociale  di  cui
   all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo   2  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  544,  con
   riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
   26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (9) ((9a))
  2.  I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n.  118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto
dei  medesimi  criteri  economici  adottati  per  l'accesso  e per il
calcolo dei predetti benefici. (9)
  3.  L'eta'  anagrafica  relativa  ai  soggetti di cui al comma 1 e'
ridotta,  fino  ad  un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque
anni  di  contribuzione  fatta  valere dal soggetto. Il requisito del
quinquennio  di  contribuzione  risulta  soddisfatto  in  presenza di
periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
  4.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al  comma 1 sono altresi'
concessi  ai  soggetti  di eta' pari o superiore a sessanta anni, che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti
titolari  di  pensione o che siano titolari di pensione di inabilita'
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti
condizioni:
a) il  beneficiario  non possieda redditi propri su base annua pari o
   superiori a 6.713,98 euro; ((9a))
b) il  beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e
   legalmente  separato,  redditi  propri per un importo annuo pari o
   superiore  a  6.713,98  euro, ne' redditi, cumulati con quello del
   coniuge,  per  un  importo  annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
   incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; ((9a))
c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
   alle  lettere  a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
   da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per  gli  anni  successivi  al 2002, il limite di reddito annuo di
   6.713,98   euro   e'   aumentato  in  misura  pari  all'incremento
   dell'importo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
   Fondo    pensioni   lavoratori   dipendenti,   rispetto   all'anno
   precedente. (9)
  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  7.  Nei  confronti  dei  soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni  pensionistiche  o  quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al
10  gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile
ai  fini  dell'IRPEF  per  l'anno  2000 di importo pari o inferiore a
8.263,31 euro.
  8.   Qualora   i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti  di  cui  al  comma  7  siano  percettori  di  un reddito
personale  imponibile  ai  fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
superiore  a  8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
  9.  Il  recupero  e'  effettuato  mediante trattenuta diretta sulla
pensione  in  misura  non superiore a un quinto. L'importo residuo e'
recuperato   ratealmente   senza   interessi   entro   il  limite  di
ventiquattro  mesi.  Tale  limite  puo'  essere  superato  al fine di
garantire  che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non sia
superiore al quinto della pensione.
  10.  Le  disposizioni,  di  cui  ai commi 7, 8 e 9 non si applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito
pensionistico  si  estende agli eredi del pensionato solo nel caso in
cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
  - (con l'art. 39, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, si
interpreta  nel  senso  che l'incremento delle pensioni in favore dei
soggetti   disagiati,   comprensivo   della  eventuale  maggiorazione
sociale,  non  puo'  superare  l'importo  mensile  determinato  dalla
differenza  fra  l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
  - (con l'art. 39, comma 5) che il comma 2 del presente articolo, si
interpreta  nel  senso  che  l'incremento  spetta  ai  ciechi  civili
titolari della relativa pensione.
  -  (con  l'art.  39,  comma  8)  che  la lettera d) del comma 5 del
presente  articolo,  si  interpreta  nel  senso  che,  per  gli  anni
successivi  al  2002,  sono  aumentati  in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente, il
limite  di  reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto articolo.
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AGGIORNAMENTO (9a)
  Il  D.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L.
3  agosto  2007,  n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Con
effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti  disagiati  di  cui  all'articolo  38, commi da 1 a 5, della
legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi
stabiliti,  tenuto  conto  anche di quanto previsto dall'articolo 39,
commi  4,  5  e  8,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, fino a
garantire  un  reddito  proprio  pari  a 580 euro al mese per tredici
mensilita'  e,  con  effetto dalla medesima data, l'importo di cui al
comma  5,  lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato
in  7.540  euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito
annuo  di  7.540  euro  e'  aumentato  in  misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente."
                               Art. 39
     Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
  drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione

  1.  I  lavoratori  affetti  da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi   ((,   nonche'   talasso-drepanocitosi   e  talassemia
intermedia  in  trattamento  trasfusionale  o  con idrossiurea,)) che
hanno  raggiunto  un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci
anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica,
hanno  diritto  a  un'indennita' annuale di importo pari a quello del
trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
  2.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in 1,03
milioni  di  euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e dal decreto-legge 18 settembre
2001,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001,  n.  405,  sulla migliore informazione possibile a tutela della
salute  pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese
del  settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna
istituzionale  al  fine di informare i cittadini sul migliore uso dei
farmaci  di  automedicazione nella cura delle patologie minori, anche
attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno
a carico delle imprese del settore.

CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

                              Art. 40.
        (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

   1.  Il  mancato  rispetto  degli  impegni  indicati  al  punto  19
dell'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel  settore,  il  ripristino  per  la regione e le province autonome
inadempienti  del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni
e  province  autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

                               Art. 41
                   Finanza degli enti territoriali

  1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare
gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle
finanze  coordina  l'accesso  al mercato dei capitali delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita'  montane  e  delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nonche' dei
consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti
enti  comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi
alla  propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del
coordinamento  nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e delle finanze da emanare di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con   lo   stesso   decreto   sono   approvate   le   norme  relative
all'ammortamento  del  debito e all'utilizzo degli strumenti derivati
da parte dei succitati enti.
  2.  ((PERIODO  ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO
DALLA  L.  22 DICEMBRE 2008, N. 203)). Fermo restando quanto previsto
nelle  relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere
alla  conversione  dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre
1996,  anche  mediante  il  collocamento  di titoli obbligazionari di
nuova  emissione  o  rinegoziazioni,  anche  con  altri istituti, dei
mutui,  in  presenza  di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico
degli  enti  stessi,  al  netto  delle  commissioni  e dell'eventuale
retrocessione   del   gettito   dell'imposta   sostitutiva   di   cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  1  aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
  2-bis.  A  partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della  finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti  con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le  operazioni  in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli  enti  contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della  sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia  degli  stessi.  Restano  valide  le  disposizioni del
decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo, in materia di
monitoraggio.
  2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione  alla  vigente  normativa,  viene  data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
  3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge
23  dicembre  1994,  n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
  4.  Per  il  finanziamento  di  spese di parte corrente, il comma 3
dell'articolo   194   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, si applica limitatamente alla
copertura  dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data
di  entrata  in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
                              Art. 42.
              (Riduzione del costo del debito pubblico)

   1.  All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo  1981,  n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del  debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono  al  raggiungimento  del  limite  dell'importo  massimo di
emissione  di  titoli  pubblici  annualmente stabilito dalla legge di
approvazione  del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni,
limitato  a  lire  2.500  miliardi  per  la  prima annualita', verra'
attribuito   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  che
provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici  sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli  autorizzati  e  il  relativo  ammontare saranno stabiliti con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme  che  si  accerteranno  come  effettivamente  necessarie per il
completamento delle attivita' di rimborso".

CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

                              Art. 43.
                  (Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la  riduzione  del  contributo per la tutela di maternita', di cui
   all'articolo  78,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
   legislative  in  materia  di  tutela e sostegno della maternita' e
   della  paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
   151,  e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
   predetto decreto legislativo;
b) la  riduzione  dei  contributi  dovuti  dai datori di lavoro e dai
   lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto,  di cui
   all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il   concorso   dello   Stato   al  finanziamento  della  gestione
   agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
   infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  di  cui all'articolo 55, comma 1,
   lettera  o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
   comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il  regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
   secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
   n. 144.

   3.  La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  si  applica  a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
                              Art. 44.
                    (Sgravi per i nuovi assunti)

   1.  A  tutti  i  datori  di  lavoro  privati ed agli enti pubblici
economici,  operanti  nelle  regioni  Campania,  Basilicata, Sicilia,
Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  e' riconosciuto, per i nuovi assunti
nell'anno  2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31  dicembre  2001  e  per  un  periodo  di  tre  anni  dalla data di
assunzione  del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale  dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i   lavoratori   dello  spettacolo  (ENPALS)  a  loro  carico,  sulle
retribuzioni  assoggettate  a  contribuzione  per  il  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo.  Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative  di  lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro   dipendente.   Ai   fini  della  concessione  delle  predette
agevolazioni,  si  applicano  le condizioni stabilite all'articolo 3,
comma  6,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
dicembre  2001  le  date  di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'articolo 3.
   2.  L'efficacia  della  misura  di  cui  al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione  ed  ai vincoli della Commissione europea ai sensi
degli  articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni.
   3.  Il  beneficio  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti
della   disciplina  degli  aiuti  di  importanza  minore  di  cui  al
regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche  ai  datori  di  lavoro  operanti  nei  territori delle regioni
Abruzzo    e    Molise,   nonche'   nei   territori   delle   sezioni
circoscrizionali  del  collocamento  nelle  quali  il  tasso medio di
disoccupazione,  calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
la  definizione  allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
alla  media  nazionale  risultante  dalla  medesima rilevazione e che
siano  confinanti  con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
della  decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
cui  al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi,  nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001.

CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

                               Art. 45
                          Limiti di impegno

  1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di
impegno  di  cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
  2.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio   del   nuovo  polo  esterno  della  Fiera  di  Milano  sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
  3.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio  della  Fiera del Levante di Bari ((, della Fiera di Verona,
della  Fiera  di  Foggia  e della Fiera di Padova)) sono autorizzati,
rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro
a  decorrere  dall'anno  2002  e  di  1  milione  di euro a decorrere
dall'anno 2003.
  4.  Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui
all'articolo  144,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
                               Art. 46
                         Fondo investimenti

  1.  Nello  stato  di previsione della spesa di ciascun Ministero e'
istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa  al  quale  confluiscono i nuovi investimenti autorizzati , con
autonoma  evidenziazione  contabile  in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative.
  2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
individuate  le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo
di cui al comma 1.
  3.  A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  4.  In  apposito  allegato  al  disegno  di  legge finanziaria sono
analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti
che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
  5.  I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione  del parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione   nella  quale  viene  individuata  la  destinazione  delle
disponibilita' di ciascun fondo.((33))
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (33)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma
33)  che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno 2008.
                              Art. 47.
      (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

   1.   Per   il   finanziamento   del   piano   straordinario  delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale
e  locale,  individuate  dal  CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo'
intervenire,  per fini di interesse generale, anche in collaborazione
con  altre  istituzioni  finanziarie, a favore di soggetti pubblici e
privati  ai  quali  fanno  carico  gli  studi,  la  progettazione, la
realizzazione  e  la  gestione  delle  opere,  mediante operazioni di
finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di
prestazioni  di  garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che
non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
   2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni
di  cui  al  comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma
restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento
prevista  dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi
rivenienti  dal  collocamento  sul  mercato  italiano  ed  estero  di
specifici  prodotti  finanziari,  attraverso  la  societa' per azioni
Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
   3.  L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e
prestiti  in  via  sussidiaria  rispetto ai finanziamenti concessi da
banche  o  intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato
secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto di cui al comma 4. Gli
interventi  della  Cassa  depositi  e  prestiti non possono essere di
ammontare  superiore  al  50  per  cento dell'importo complessivo del
Finanziamento,  privilegiando  la  realizzazione  delle  opere con la
forma della finanza di progetto.
   4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta della
Cassa  depositi  e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, fissa con proprio decreto limiti,
condizioni  e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche
della prestazione di garanzie.
   5.  Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e
per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente
articolo,  al  comma  4  dell'articolo  70 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "I  rapporti di lavoro dei
dipendenti  dei  predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti:
"nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole:
   "Le  predette  aziende  o  enti"  sono inserite le seguenti: "e la
Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono
esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti:
"e dalla Cassa depositi e prestiti".
   6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti
a  garantire  l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole,
con  particolare  riferimento  agli  interventi  di cui alla legge 14
agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
   7.  Restano  a  carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento
degli  interessi  relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al
limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
   8.  All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
1,  lettera  f),  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "I
mutui  eventualmente  non  contratti  nell' anno 1999 possono esserlo
entro l'anno 2003".
   9.  All'articolo  54,  comma  13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite
le   seguenti:   "ad   eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed
istituzioni  internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato  partecipi,  vincolate  per  statuto a concedere mutui solo per
finalita' specifiche di interesse pubblico".
   10.  A  valere  sulle  risorse  destinate  dalla presente legge al
rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
una  somma  pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la
progettazione  di interventi, di particolare pregio architettonico ed
urbanistico,  nel  quadro  delle  iniziative  volte  al perseguimento
dell'obiettivo  di  definizione  organica del piano di localizzazione
degli  uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n.
396  del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte
relative  ai  predetti  interventi  entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 48.
    (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

   1.  Il  credito  di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente
alle  imprese  ubicate  nelle  aree  territoriali  individuate  dalla
decisione  della  Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  di  cui  alla  deroga prevista
dall'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del Trattato istitutivo
della  Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, nella misura
massima  dell'85  per  cento dell'incremento delle spese di ricerca e
sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei  tre  esercizi  precedenti.  Per  le  piccole e medie imprese che
svolgono   attivita'  industriale,  il  credito  di  imposta  di  cui
all'articolo  108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella
misura  massima  del  100  per  cento  dell'incremento delle predette
spese.  Il  credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura
massima   consentita  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di
intensita'  di  aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione
europea  96/C,  45/06,  concernente la disciplina comunitaria per gli
aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo,  come  modificata dalla
comunicazione  98/C,  48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa
autorizzazione  della  Commissione  europea. A tale fine, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze procede all'inoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione.
   2.  Il  credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla
formazione  del  reddito  e  del valore della produzione rilevante ai
fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio
2002,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3.  Le  agevolazioni  previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con
altri   benefici  eventualmente  concessi,  fatta  eccezione  per  le
agevolazioni   di   cui  al  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
   4.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al
presente  articolo  sono  disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  da  adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

CAPO IX
ALTRI INTERVENTI

                               Art. 49
           Beni mobili registrati sequestrati e confiscati

  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  emanato,  previ pareri del Consiglio di Stato e
delle    competenti    Commissioni   parlamentari,   un   regolamento
governativo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) ((LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
c) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
d) attribuire  all'autorita'  amministrativa  il  potere di disporre,
   anche   d'ufficio,   la   distruzione   della  merce  contraffatta
   sequestrata  nelle  vendite  abusive su aree pubbliche, decorso il
   termine  di  tre  mesi  dalla data di effettuazione del sequestro,
   salva   la   conservazione  di  campioni  da  utilizzarsi  a  fini
   giudiziari  e  ferma restando la possibilita' degli interessati di
   proporre  opposizione  avverso  tale provvedimento, nelle forme di
   cui  agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
   successive   modificazioni,   e  prevedendo  che  il  termine  per
   ricorrere  decorra  dalla  data di notificazione del provvedimento
   che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da
   quella  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella Gazzetta
   Ufficiale.
  2.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  3.  Tutti  i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono
essere  posti  in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla
data  della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50
milioni  per  l'anno  2002,  129,10  milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni  a  decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di
attrezzature  necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale
degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza
e   della   Polizia   penitenziaria,  previa  deduzione  delle  spese
procedurali.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati
e  confiscati  alle  Forze  di  polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' istituzionali.
                               Art. 50
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326))
                              Art. 51.
  (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

   1.  Dopo  l'articolo  18  della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, e'
inserito il seguente:
   "Art.   18-bis.   -  (Diritto  di  surroga).  -  1.  Il  Fondo  di
solidarieta'   per  le  vittime  delle  richieste  estorsive  di  cui
all'articolo  18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive  modificazioni.  Tale  Fondo unificato e' surrogato quanto
alle  somme  corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi
verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
   2.  Il  diritto  di  surroga  di  cui al comma 1 e' esercitato dal
concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
   3.  Le  somme  recuperate  attraverso la surroga di ognuno dei due
Fondi  unificati  ai  sensi  del  presente  articolo sono versate dal
concessionario  in  conto entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  sul  capitolo  di  spesa  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'interno,  riguardante il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
   2.  All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Le somme recuperate
attraverso  la  surroga  sono  versate  dal  concessionario  in conto
entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo
di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno,
riguardante  il  Fondo  di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso".
                               Art. 52 
                           Interventi vari 
 
  1. L'applicazione del comma 28  dell'articolo  45  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004. 
  2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
    "r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; 
    r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13". 
  3. Al comma 1, primo periodo,  dell'articolo  101  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi
annue" fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per  ogni  anno  fino  al
raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di  euro  a  titolo  di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che,
a tale scopo,  saranno  devolute  con  provvedimento  legislativo  al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro". 
  4. E' attribuito alla regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  il
contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24  dicembre  1969,
n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995  n.  175,  relativamente  agli  intestatari   delle   carte   di
circolazione residenti nella regione stessa. 
  5. Gli  assicuratori  sono  tenuti  a  scorporare  dal  totale  dei
contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge  n.  990  del
1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
e ad  effettuare  un  distinto  versamento  a  favore  della  regione
medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457,  per  il
versamento dell'imposta sulle assicurazioni  per  la  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere applicazione  le  riserve  all'erario  statale  gia'
disposte ai sensi del primo comma dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074,  con  leggi
entrate in vigore anteriormente. 
  7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e
2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed  opportuni
presidi  sul  territorio,  anche   in   relazione   alla   situazione
internazionale, i rischi non  convenzionali  derivanti  da  eventuali
atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con  uso  di  armi
nucleari, batteriologiche e chimiche. 
  8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e  il
relativo importo costituisce economia di bilancio. 
  9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera  1998-1999
a titolo di prelievo supplementare, di cui al  regolamento  (CEE)  n.
3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento  (CEE)
n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate
dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi  15
e 16, del  decreto-legge  10  marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 
  10. Il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentita  la
Commissione europea, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  puo'  consentire  eccezionalmente,   per   periodi   di
produzione lattiera in  cui  si  verifichino  eventi  di  particolare
gravita', che il versamento del prelievo  avvenga  con  le  modalita'
previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del  decreto-legge  1  marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1999, n. 118. 
  11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
favore della regione Valle d'Aosta". 
  12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  i  termini  per
l'adeguamento  delle  emissioni  in  atmosfera  degli   impianti   di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di  Murano  previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18  aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28  aprile  2000,
si applicano anche ai  nuovi  impianti  ed  a  quelli  conseguenti  a
modifica sostanziale o  a  trasferimento  di  impianti  esistenti,  a
condizione che  ne  sia  comprovata  l'esistenza  alla  data  del  15
novembre 1999 e che abbiano  aderito  all'accordo  di  programma  nei
termini di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 
  13. L'esercizio degli impianti di cui al  comma  12  e'  consentito
fino    al    rilascio    da    parte    dell'autorita'    competente
dell'autorizzazione  alla  continuazione  delle  emissioni   di   cui
all'articolo  2,  comma  2,   del   citato   decreto   del   Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000. 
  14. Per finalita' di tutela ambientale correlate  al  potenziamento
del  settore   della   ricostruzione   dei   pneumatici   usati,   le
amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli  enti  locali  e  i
gestori di servizi pubblici  e  dei  servizi  di  pubblica  utilita',
pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di  ricambio  per  le
loro  flotte  di  autovetture  e  di   autoveicoli   commerciali   ed
industriali,  riservano  una   quota   all'acquisto   di   pneumatici
ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale. 
  15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18  febbraio  1999,  n.
28, e successive  modificazioni,  e'  abrogato.  L'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e'  conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 
  16. La carta di credito formativa  per  i  cittadini  italiani  che
compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui  all'articolo  103,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'  estensibile,  nei
limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono
diciotto  anni  nel  corso  del  2002.  Restano   valide   le   altre
disposizioni contenute nella suddetta legge. 
  17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le  disposizioni  di  cui  alla
legge 11 giugno 1971, n. 426,  e  successive  modificazioni,  non  si
applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a  carattere  religioso,
benefico o politico. (18) 
  18. Il finanziamento annuale di  cui  all'articolo  27,  comma  10,
sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  successive
modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di  un  importo
pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La  previsione  di  cui
all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23  dicembre
2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000.  Delle
misure di sostegno di cui al presente comma  possono  beneficiare,  a
decorrere dall'anno 2002,  anche  le  emittenti  radiofoniche  locali
legittimamente  esercenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nella misura complessivamente  non  superiore  ad  un
decimo dell'ammontare globale dei contributi  stanziati.  Per  queste
ultime emittenti, con decreto del Ministro  delle  comunicazioni,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione  ed
erogazione. (9) (16) (29a) (36) 
  19.  Sono  prorogati  per  l'anno  2002  gli  interventi   previsti
dall'articolo 118, comma 9, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
entro il limite massimo  di  21  milioni  di  euro  nonche',  per  il
medesimo anno, gli interventi previsti  dall'articolo  80,  comma  4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite  massimo  di  4
milioni di euro. 
  20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito
dal seguente: 
    "Art. 7. - 1. I trasgressori alle  disposizioni  dell'articolo  1
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 25 a euro  250;  la  misura  della  sanzione  e'  raddoppiata
qualora la violazione sia  commessa  in  presenza  di  una  donna  in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
a dodici anni. 
    2. Le persone indicate all'articolo 2, che non  ottemperino  alle
disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette  al  pagamento
di una somma da euro 200 a euro 2.000;  tale  somma  viene  aumentata
della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo  5,  primo  comma,
lettera b). 
    3. L'obbligazione di pagare  le  somme  previste  nella  presente
legge non e' trasmissibile agli eredi". 
  21. Dopo l'articolo 5 della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 5-bis. - (Disposizioni per  favorire  le  aziende  agricole
montane).  -  1.  Nei   territori   delle   comunita'   montane,   il
trasferimento a qualsiasi titolo di terreni  agricoli  a  coltivatori
diretti e  ad  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  che  si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento  e'  esente  da
imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni  altro
genere. I terreni e le relative pertinenze,  compresi  i  fabbricati,
costituiti in compendio unico ed  entro  i  limiti  della  superficie
minima indivisibile di  cui  al  comma  6,  sono  considerati  unita'
indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi
anni non possono essere frazionati per  effetto  di  trasferimenti  a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o
nelle porzioni di  piu'  coeredi  che  ne  richiedano  congiuntamente
l'attribuzione.  Tale  disciplina  si  estende  anche  ai  piani   di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane. 
    2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al  comma  1  sono
dovute, oltre alle imposte non  pagate  e  agli  interessi,  maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. 
    3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore  agricolo  a  titolo
principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di  cui
al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo  di  cui  al
comma 4, mutui  decennali  a  tasso  agevolato  con  copertura  degli
interessi pari al 50 per cento a carico  del  bilancio  dello  Stato.
Tale  mutuo  concerne  l'ammortamento  del   capitale   aziendale   e
l'indennizzo da corrispondere  ad  eventuali  coeredi,  nel  rispetto
della presente legge. 
    4. Per gli scopi di cui ai commi 1  e  3,  e'  costituito  presso
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA)  un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui. 
    5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e  3  sono
ridotti ad un sesto. 
    6. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
regolano con proprie leggi l'istituzione  e  la  conservazione  delle
aziende montane, determinando,  in  particolare,  l'estensione  della
superficie minima indivisibile". 
  22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,   gia'
prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al  31  dicembre
2003.  Alle  relative  minori  entrate  provvede  l'ISMEA,   mediante
versamento,  previo  accertamento   da   parte   dell'Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  23. La somma derivante  dall'accordo  transattivo  sottoscritto  in
data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e la Montedison  spa  viene  riassegnata  alla  unita'
previsionale di base  1.2.3.5  -  capitolo  7082  -  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
per l'anno 2002. 
  24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990,  che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  21  dicembre  1990,  n.
2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  299  del  24  dicembre
1990,  destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi  in  materia   di
versamento delle somme dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,
possono regolarizzare la propria posizione relativa agli  anni  1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo
di capitale, al netto  dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di
capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002. 
    2. Le somme dovute ai sensi del comma 1  possono  essere  versate
fino ad un massimo di dodici rate semestrali,  di  pari  importo.  La
prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 
    3. Le somme dovute dai contribuenti di cui  al  comma  1,  e  non
versate, sono recuperate mediante  iscrizioni  in  ruoli  da  rendere
esecutivi entro il 31 dicembre  dell'anno  successivo  alla  scadenza
dell'ultima rata. 
    4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel senso che qualora il contribuente interessato  non  abbia  pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi del decreto del Ministro  delle  finanze  e  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale  del  31  luglio  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la  possibilita'
di versare la meta' delle stesse e di versare la  restante  meta'  in
altrettante  rate,   con   decorrenza   dall'ultima   rata   prevista
globalmente per  ciascuna  tipologia  di  tributo  o  contributo.  Le
disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 
    5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    6. Per i versamenti dei tributi e contributi  sospesi  effettuati
oltre le scadenze dei  termini  previsti,  ma  comunque  entro  il  1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni. 
    7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.  Le  modalita'  di
versamento sono fissate dagli enti impositori"; 
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Fino al termine  di  cui  al  comma  1,  sono  sospesi  i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo". 
  25. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,  del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n.  61,  e  successive  modificazioni,  le
regioni  possono  utilizzare,  nei  limiti  del  4  per   cento,   le
disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma  1,
della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  all'articolo  45  della
presente legge. 
  26.  Il   termine   per   la   presentazione   delle   domande   di
rilocalizzazione  da  parte  dei  titolari  di  attivita'  produttive
ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio  1997,   n.   130,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16  luglio  1997,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al
31 dicembre 2002. 
  27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per
la  concessione  di  contributi  straordinari  a  fondo  perduto  per
finanziare il  maggiore  costo  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi
degli articoli 3 e  4  del  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30  marzo  1998,  n.  61,
tenuto  conto  del  reddito  dei  proprietari  o  delle   particolari
complessita' dell'intervento. 
  28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2
e 3 dei decreto-legge 19  dicembre  1994,  n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  al  pagamento  degli  interessi   ivi
previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente  sostenute
e documentate ai fini della ripresa  dell'attivita'  da  parte  delle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima  decade  del
mese di novembre 1994, anche in difformita'  con  le  voci  di  spesa
preventivate  nei  piani  di  investimento,  ovvero  sulla  base   di
documentazione  presentata  anche  successivamente  al   periodo   di
preammortamento,  e  ricomprese  tutte   le   spese   sostenute   per
l'estinzione di finanziamenti connessi  all'attivita'  delle  imprese
antecedenti  al  mese  di  novembre  1994.  In  caso  di   cessazione
dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata,  il  contributo
di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei  beni
danneggiati,  comprese  le   scorte.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19  dicembre  1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,
n. 35, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma, in  sostituzione  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il  Ministro
dell'interno e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  23  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  84  del  10  aprile  1995,  nonche'  le  modalita'  per
l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai  sensi  delle  medesime
disposizioni. 
  29. A valere sugli stanziamenti  gia'  assegnati  per  l'attuazione
della legge  2  maggio  1990,  n.  102,  possono  essere  concessi  i
finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della  medesima  legge
n. 102 del 1990. 
  30.  La  regolarizzazione  e  la   definizione   con   gli   uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno
dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di  trasferta  di  cui
all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche  per  le
indennita' riscosse negli anni antecedenti  al  1993  con  le  stesse
modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, in un'unica  soluzione,  entro  il  28  febbraio  2002,
oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere  dalla
stessa data. Le liti fiscali  pendenti  sono  dichiarate  estinte,  a
seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della
citata legge n. 342 del 2000. Non si  da'  luogo  al  rimborso  delle
somme eventualmente versate. 
  31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge  23  dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le
prestazioni  di  secondo  livello  qualora  l'esame  mammografico  lo
richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale
sono  conseguentemente  aumentate  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2002. 
  32.  Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali   e   della
competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno  2002,  i
benefici di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per  cento  alle
imprese armatoriali per le navi che  esercitano,  anche  in  via  non
esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio,  ad  esclusione
delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore
con esso convenzioni o contratti di servizio. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 1 AGOSTO 2002, N. 166. 
  33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,  n.  410,
le  parole:  "trentasei  mesi"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"cinquanta mesi". 
  34. Per  il  completamento  degli  interventi  per  la  continuita'
territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a  137  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia
sono  assegnate  ulteriori  risorse   finanziarie   per   complessivi
51.645.689,91 euro. 
  35. In conformita' alle disposizioni  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23  luglio  1992,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dispone  con  proprio
decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico  relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati tra  lo  scalo  aeroportuale  di
Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il  medesimo  decreto
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce   i
contenuti dell'onere di servizio in relazione  alle  tipologie  e  ai
livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di  agevolazioni,  al
numero  dei  voli,  agli  orari  dei  voli,  alle   tipologie   degli
aeromobili, alla capacita' di offerta. 
  36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione  del  decreto
di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito  servizi  di  linea
con assunzione di oneri  di  servizio  pubblico,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di
appalto  europea  per  l'assegnazione  delle  rotte  tra   lo   scalo
aeroportuale  di  Crotone  e  gli  aeroporti  nazionali,  secondo  le
procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e),  f),
g) e h), del regolamento (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del  23
luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  definisce   l'entita'   dell'eventuale   copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato. 
  37.  Allo   scopo   di   promuovere   l'attivita'   di   formazione
internazionale e di diffusione delle diverse  culture  nazionali,  e'
riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4  novembre  1960,  n.  1574,  ovvero
diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati
con  scuole  pubbliche  di  alta  formazione,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito di imposta,  nel  limite  complessivo  di  5.164.568,99  euro
annui, per la realizzazione di iniziative  di  ricerca  formazione  e
integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito  di
imposta, riconosciuto automaticamente  secondo  l'ordine  cronologico
dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente  di  quelli
di presentazione delle relative domande da  presentare  entro  il  31
marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento per  le  politiche  fiscali,  e'  assegnato  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per  ciascun  istituto  richiedente  non
concorre alla determinazione della  base  imponibile  e  puo'  essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sono determinate le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti  per
i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito  di
imposta. (29) 
  38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso  la  rete
INTERNET agli atti parlamentari e alle  biblioteche  e  agli  archivi
storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono
stanziati 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e
2004,  da  iscrivere  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002
incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro  complessivi
per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico  dei
trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le disposizioni per  l'attuazione  del
presente  comma  e  per  l'erogazione  degli   incentivi   da   parte
dell'Unione nazionale per l'incremento delle  razze  equine  (UNIRE).
(19) 
  40. Le disponibilita'  finanziarie  non  impegnate  giacenti  al  1
gennaio 2002 sul conto corrente presso la  Tesoreria  centrale  dello
Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della  legge
24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di  euro
nell'anno  2002  per  iniziative  di  pace  ed  umanitarie  in   sede
internazionale, ai sensi dell'articolo 1,  comma  6,  della  legge  6
febbraio 1992, n.  180.  Su  richiesta  del  Ministero  degli  affari
esteri, tali disponibilita' sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   ai   pertinenti   centri    di
responsabilita' del Ministero degli affari esteri. 
  41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti:  "da  destinare  alla  ricerca  sulle
cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con  il  settore
privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse
pubblico, che saranno individuati con  decreti  del  Ministero  della
salute". 
  42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza  nelle
isole minori e nelle localita' montane disagiate  le  aziende  unita'
sanitarie locali possono consentire lo svolgimento  di  attivita'  di
natura libero professionale, anche a carattere stagionale,  da  parte
di medici, ostetriche  ed  infermieri,  sulla  base  di  modalita'  e
criteri definiti dalla regione o provincia  autonoma  competente  per
territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche
ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera. 
  43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3,  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e'  autorizzata,  per  l'anno  2002,  la
spesa di 154.937.000 euro. 
  44. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155. 
  45. In relazione al  nuovo  assetto  dipartimentale  del  Ministero
della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio  a
tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la
spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a  decorrere
dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli  oneri  riguardanti
gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro  della  giustizia,
da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari
degli  uffici   dirigenziali   generali   dipendenti   da   pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico e  che  optino  per  il
mantenimento del proprio trattamento economico. 
  46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa  di
215.878.984  euro  per  l'anno  2002  a  carico  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
nel  caso  di  programmi   finalizzati   alla   gestione   di   crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'   previsti   da
disposizioni di legge, anche in  deroga  alla  normativa  vigente  in
materia, nonche' il completamento degli  interventi  di  integrazione
salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  6  giugno  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre  2001.  La
misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento. 
  47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
e successive modificazioni, le parole: "Per gli  anni  2001  e  2002,
tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002  tale  finalizzazione
e' limitata a lire 10 miliardi". 
  48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale  11  luglio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163  del  16  luglio  2001,  e
risultati assegnatari per il rilascio delle  concessioni  di  cui  al
decreto del  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000,  n.  29,  e
successivi, che chiedano la proroga del termine per la  richiesta  di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini
del completamento dei lavori, possono ottenerla  dall'amministrazione
concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla
data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento,  in  favore
dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino
alla data della successiva richiesta di collaudo. La  proroga  potra'
intervenire solo  nel  caso  di  comprovato  inizio  dei  lavori.  La
richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di  entrata  in
vigore della presente legge,  deve  essere  espressamente  confermata
dall'interessato. (5) 
  49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la  realizzazione
di opere di viabilita' finanziate ai  sensi  della  legge  14  maggio
1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001  risultano  bloccate
per  qualsiasi  motivo  da  almeno  tre  anni.  Il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti nomina  un  commissario  ad  acta  che
opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni,  e  che,  con  propria
determinazione, affida entro sei  mesi  dalla  data  del  decreto  di
nomina il  completamento  della  realizzazione  delle  opere  con  le
modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione. 
  50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche  tra  diverse
intese istituzionali di programma". 
  51. Per il completamento degli  interventi  urgenti  per  le  opere
pubbliche e la  loro  messa  in  sicurezza  a  seguito  degli  eventi
alluvionali  verificatisi  negli  anni  1994,   2000   e   2002,   il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere  con
contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula.  A
tale fine sono autorizzati due limiti di impegno  di  10  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno  2003.  Per  disciplinare  tali  interventi  sono   emanate
ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, d'intesa con la regione medesima.  La  regione  presenta,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione  civile,
che  dispone  l'assegnazione  nei  successivi  trenta   giorni.   Gli
interventi  previsti  dall'articolo   3,   comma   1,   lettera   c),
dall'articolo 6, comma 1,  e  dall'articolo  8,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte
sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati. 
  52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000,  n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,  n.
365, le parole: "per gli anni 2000  e  2001"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 2005". 
  53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle  seguenti:
"30 giugno 2002"; 
    b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
sono inserite le seguenti: "ovvero di  processi  di  ristrutturazione
del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione  e
al contenimento della spesa sanitaria". 
  54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle
piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande alle  nuove  tecnologie,  anche  attraverso  l'acquisto  di
apparecchi   nuovi,   collegabili   ad   INTERNET   quali   strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di
servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11,  comma  9,
della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  su  cui  gravano  gli  oneri
derivanti dal presente comma, e' versata la somma di  15  milioni  di
euro per l'anno  2000.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono determinati modalita'  e  criteri  per  l'accesso  alla
sezione del fondo ai fini  degli  interventi  previsti  dal  presente
comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto. 
  55. Le eventuali maggiori  disponibilita'  per  il  bilancio  dello
Stato, derivanti dai minori versamenti  all'INPS  in  funzione  delle
disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni
2002,  2003  e  2004  sono  utilizzate  per  il  98  per  cento   per
incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4.  Entro  il  31  marzo  2002  le  regioni,  sulla  base  delle
metodologie di calcolo e della  definizione  di  materiale  riciclato
stabilite da apposito decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  delle
tutela del territorio, di concerto con i  Ministeri  delle  attivita'
produttive e  della  salute,  sentito  il  Ministro  per  gli  affari
regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli enti pubblici, e le  societa'  a  prevalente  capitale  pubblico,
anche di gestione dei servizi,  coprano  il  fabbisogno  annuale  dei
manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto,  con  una  quota  di
prodotti ottenuti da materiale riciclato  non  inferiore  al  30  per
cento del fabbisogno medesimo."; 
    b) all'articolo  41,  comma  2,  lettera  e),  sono  aggiunte  le
seguenti parole: "  ,  anche  eventualmente  destinando,  nell'ambito
della ripartizione dei costi prevista dalla  lettera  h),  una  quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi  che  realizzano  le
percentuali di  recupero  superiori  a  quelle  minime  indicate  nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella
medesima misura e' ridotta  la  parte  del  contributo  spettante  ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero". 
  57. All'articolo 2, primo comma, della legge  13  agosto  1984.  n.
476. sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo". 
  58. I progetti finalizzati a  processi  di  ristrutturazione  degli
enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per  l'anno  2001
ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9  milioni
di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da  ripartire  con
le medesime modalita' previste dal citato comma 9  dell'articolo  118
della legge n. 388 del 2000. 
  59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002  a
valere sui fondi  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  per  la
realizzazione di  un  piano  di  risanamento  ambientale  delle  aree
portuali del Basso Adriatico, da definire  d'intesa  con  le  regioni
interessate individuate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di Concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2002
per il finanziamento di interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare
l'emergenza  idrica  nella  regione  Puglia  e  nella  Capitanata  in
particolare. 
  61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, si applica anche in caso  di  trasferimento  dei  servizi  di
riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali. 
  62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma
82 e' abrogato. 
  63. All'articolo 36 della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. E' concesso alle piccole e  medie  imprese  estrattive  e  di
trasformazione,   come   definite   dal    decreto    del    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18  settembre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1  ottobre  1997,  con
sede legale e stabilimento operativo in  Sardegna,  ad  eccezione  di
quelle di distillazione dei petroli, un  contributo  delle  spese  di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo  nei  limiti  del  massimale
previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato  per  la  piccola  e
media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo  1  del  regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  per   i
semilavorati  ed  i  prodotti  finiti   provenienti   dalle   imprese
industriali sarde e destinati  al  restante  territorio  comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7."; 
    b) al comma 6,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e'  affidata  alla
Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS).  A  tale
fine con apposita convenzione,  da  definire  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabilite le modalita' per il trasferimento dei  fondi  dal  bilancio
statale alla SFIRS". 
  64. E' prorogata per  l'anno  2002,  in  favore  dei  comuni  della
Basilicata e della Calabria interessati dal  sisma  del  9  settembre
1998, la  concessione,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  del
contributo straordinario,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio  1999,  n.  226,
per un importo pari a 2,50 milioni di euro. 
  65. All'articolo 8, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e'  aggiunta  la
seguente: "regionale". 
  66. Per la realizzazione del  programma  "Genova  capitale  europea
della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di  Genova
di 3 milioni di euro per l'anno 2002,  per  interventi  di  restauro,
ristrutturazione  ed  adeguamento  su   beni   pubblici   interessati
all'attuazione del programma e  funzionali  alla  valorizzazione  dei
beni di interesse storico-artistico. 
  67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti  o  statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare
parte rappresentanti del soppresso  Ministero  delle  finanze  o  del
soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla  designazione  o
alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  di  quanto  disposto  ai  sensi  del
periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle  risorse  umane
per i compiti istituzionali delle  amministrazioni  di  appartenenza,
gli incarichi di cui all'articolo 53, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche
amministrazioni, sulla base  dei  criteri  di  cui  al  comma  5  del
medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione
competente,  anche  a  soggetti  estranei   all'amministrazione,   in
possesso,  oltre  che  dei  requisiti  professionali  richiesti   per
l'espletamento dell'incarico, dei requisiti  generali  per  l'accesso
agli  impieghi  civili  delle  pubbliche   amministrazioni   indicati
nell'articolo 2, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  come  sostituito
dall'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 ottobre  1996,  n.  693.  In  tale  caso  vengono
stabilite le modalita'  per  assicurare  il  necessario  collegamento
funzionale, ed  i  connessi  obblighi,  tra  l'amministrazione  ed  i
soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte  degli  organismi
collegiali. 
  68. Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti  previsti
dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di  trattamenti
economici commisurati a quelli spettanti ai  soggetti  preposti  agli
uffici  di  cui  all'articolo  19,  commi  da  3  a  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  compensato  considerando
indisponibile,  ai   fini   del   conferimento   presso   la   stessa
amministrazione, un numero di  incarichi  di  funzione  dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 
  69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione  integrativa
richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente
legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici
o funzioni di livello non generale, non  sia  definita  entro  il  30
giugno 2002, per i compensi  correlati  ad  incarichi  aggiuntivi  si
applica  in  ogni  caso  la   disciplina   della   onnicomprensivita'
retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,  n.  52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c),  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  le  parole:  "31  dicembre  2001"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2002".  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse non utilizzate dello stanziamento  di  40  miliardi  di  lire
previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 
388 del 2000, e delle ulteriori  risorse  preordinate  alla  medesima
finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei  limiti  di  50
milioni di euro. 
  71. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
2000, n. 81, le parole: "31  dicembre  2001"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2002". 
  72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, puo'  proseguire  per  l'anno  2002  nei  limiti  delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro  il  31
dicembre 2001. 
  73. Al comma 6-bis dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  11
maggio  1999,  n.  152,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  23
dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  le  parole:
"30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002". 
  74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze
sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da
parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per  l'innovazione
e  le  tecnologie  puo'  avvalersi  della  citata  Societa'  per   lo
svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali. 
  75. All'articolo 74, primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente:  "L'imposta  puo'  applicarsi  in
relazione al numero delle copie consegnate  o  spedite,  diminuito  a
titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i  libri  e
dell'80 per cento per i  giornali  quotidiani  e  periodici,  esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi
o ad altri beni". 
  76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma
e' sostituito dal seguente: 
    "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o  piu'
volte  sui  quotidiani  di  informazione   locali   aventi   maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le
forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di  informazione  deve  intendersi
complementare e non alternativa". 
  77. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012,  N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((39)) 
  78. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012,  N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((39)) 
  79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.  266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione  dei
suddetti criteri il Comitato interministeriale per la  programmazione
economica prevede  una  percentuale  di  intervento  a  carico  delle
regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento  pari  al
10 per cento della quota  pubblica  complessiva  ovvero  una  diversa
graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento  (CE)  n.  1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999". 
  80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  16  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei  limiti  di
30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004,  al  finanziamento
dei programmi  predisposti  dalle  amministrazioni  comunali  per  la
qualificazione della rete  commerciale  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante utilizzo dello stanziamento  per  il  Fonde  unico  per  gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448. 
  81.  E'  istituita,  per  gli  anni  2002-2004,   una   misura   di
accompagnamento  sociale   in   collegamento   con   le   misure   di
conservazione delle risorse  ittiche,  disposta  dal  Ministro  delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per  la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di  cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A  tale  fine  e'
stanziato l'importo di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2002, 2003 e 2004. (23) 
  82. Allo scopo di  procedere  alla  definitiva  liquidazione  delle
istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto  1989,
n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole  e  forestali
entro il termine del 31 dicembre  1999,  e'  stanziato  l'importo  di
2.500.000 euro. 
  83. All'articolo 127, comma 2, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso  dello
Stato per la costituzione e  la  dotazione  finanziaria  annuale  del
fondo e' contenuto nei limiti dei  parametri  contributivi  stabiliti
per i contratti assicurativi, applicati ai  valori  delle  produzioni
garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato  dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative e gestionali del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,  d'intesa  con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli  da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'". 
  84. Il secondo periodo del comma 2  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000,  n.  185,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  17,
comma 2, lettere a), b), c), d) e f)". 
  85.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai  decreti
legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al  finanziamento  degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 
  86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388,  all'articolo  145,  comma
13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse. 
  87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del
bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2002,
concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti  del
9 per cento per l'anno 2002, con esclusione  di  quelli  relativi  ad
accordi  internazionali,  ad  intese  con  confessioni  religiose,  a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese  delle
Forze armate e delle Forze  di  polizia,  nonche'  di  quelli  aventi
natura obbligatoria. 
  88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma  di  51.645.690  euro
nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per  l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con  modificazioni  dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che
"Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma  48,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve  intendersi  ulteriormente
prorogato di dieci giorni successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto  per  gli
interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai  fini  del
rilascio del collaudo e non  completate  alla  scadenza  del  termine
originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; 
in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con  subentro  del
soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di 
assegnazione. [. . .]" 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  80,  comma
35) che il finanziamento annuale previsto dal comma 18  del  presente
articolo, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2003. Limitatamente al 2003 la  predetta  somma  e'  incrementata  di
ulteriori 5 milioni di euro. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma  5)
che il finanziamento annuale  previsto  dal  comma  18  del  presente
articolo, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre  2003-13  gennaio
2004,  n.  1  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 17  del  presente  articolo
52. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre  2003-13  gennaio
2004, n.  12  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 39  del  presente  articolo
52. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 marzo 2004, n. 77, ha disposto (con  l'art.  3,  comma  1)  che
l'importo di cui al comma 81 del presente articolo, da  destinare  ad
una misura di accompagnamento sociale in collegamento con  le  misure
di conservazione delle risorse  ittiche,  e'  aumentato,  per  l'anno
2004, di 5 milioni di euro. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 1, comma 17)  che
l'autorizzazione  di  spesa  prevista  dal  comma  37  del   presente
articolo, e' soppressa. 
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AGGIORNAMENTO (29a) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
296)  che  "Il  finanziamento  annuale  previsto  per  le  TV  locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla  legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009." 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art.  24,  comma  2)
che "Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18,  della  legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  e  successive  rideterminazioni,  sono
incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle  risorse  iscritte
nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  successive  modificazioni,
mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo  articolo
148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai  sensi  dell'articolo  17
del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14." 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge." 
                               Art. 53
              Disposizioni concernenti lo stabilimento
                     ILVA di Genova Cornigliano

  1.  Al  fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della
legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  ed  in particolare la definitiva
chiusura  di  tutte  le  lavorazioni  a  caldo  e  la  cessazione dei
conseguenti  effetti  inquinanti,  le  aree  appartenenti  al demanio
portuale,  escluse  le  banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova   Cornigliano,   sono   sdemanializzate.   ((Dette  aree  sono
assegnate,   in   adesione   a  sua  richiesta  e  previo  versamento
dell'indennizzo  di  2,6  milioni  di euro, al patrimonio disponibile
della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con
le  determinazioni  del  comune di Genova e della provincia di Genova
nell'esercizio  dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale,
il  consolidamento  e  lo  sviluppo  di attivita' produttive in forme
ambientalmente  compatibili,  nonche' per la definizione dell'assetto
infrastrutturale  dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro,
sia  le  risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80)).
  2.  La  regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una
societa'  per  azioni  allo  scopo  costituita,  alla  quale potranno
partecipare,  a  richiesta,  il  comune  di  Genova e la provincia di
Genova  in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella
della  regione  Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in
quota  minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per
azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita'
piu'    opportune,    la    disciplina   complessiva   dei   rapporti
giuridico-economici    relativi    al    soggetto   privato   attuale
concessionario,  garantisce  la  continuita' dell'attuale occupazione
anche  attraverso  il  consolidamento  delle  lavorazioni  a freddo e
utilizza  le  risorse  indicate  ((al  comma  1)).  In tale quadro il
Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di
tutti  i  lavoratori  interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
                               Art. 54
         Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
       delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali

  1.  Al  fine  di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal    Documento    di   programmazione   economico-finanziaria,   la
realizzazione  delle  opere  pubbliche  di regioni, province, comuni,
comunita'   montane   e   relativi   consorzi,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il
Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla  progettazione  delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
  2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle
spese  di  progettazione  delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti  locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo
effettivo di progettazione.
  3.  Ai  fini  dell'ammissione  al contributo, le regioni e gli enti
locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle
finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura,  finalita'  e  stima dei tempi di realizzazione dell'opera
   pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
   percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima  del  costo  di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
   progettazione;
d) la  spesa  per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei
   trasferimenti  in  conto  capitale ricevuti in ciascuno degli anni
   del triennio precedente.
  4.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da emanare entro il 31 marzo
2002.  In  caso  di  ingiustificati  ritardi  o  gravi  irregolarita'
nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
  5.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Entro  il  31 gennaio di
ciascun  anno,  lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione  del  parere da parte delle competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali  il  decreto  puo'  essere emanato. In sede di prima attuazione
della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
fruire  dei  finanziamenti  erogati  dal  Fondo sono prioritariamente
individuati  tra  quelli  indicati  in  apposita  deliberazione delle
competenti Commissioni parlamentari.
  6.  Per  l'anno  2002  la  dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni  di  euro.  Per  gli  anni  successivi  il  Fondo puo' essere
rifinanziato  per  gli  interventi di cui al presente articolo con la
procedura  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dettate  le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente articolo.
((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in
G.U.   1a   s.s.  4/2/2004,  n.  5)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 54.
                               Art. 55
               Fondo nazionale per la realizzazione di
                 infrastrutture di interesse locale

  1.  Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche
e  delle  infrastrutture  di interesse locale, promuovere la funzione
delle   autonomie  locali  nella  valorizzazione  delle  risorse  del
territorio   e   nella   soddisfazione   dei  bisogni  primari  delle
popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso
decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con
gli    obiettivi    indicati    dal   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria,  tra  la realizzazione del piano straordinario
delle  infrastrutture  e  delle  opere  di  grandi  dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e'  istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
  2.  I  contributi  erogati  dal  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale
indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle
realta' sociali interessate.
  3.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Entro  il  31 gennaio di
ciascun  anno,  lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione  del  parere da parte delle competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali  il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione,
per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti
erogati  dal  Fondo  sono  prioritariamente  individuati  tra  quelli
indicati  in  apposita  deliberazione  delle  competenti  Commissioni
parlamentari.
  4.  Per  l'anno  2002  la  dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni  di  euro.  Per  gli  anni  successivi  il  Fondo puo' essere
rifinanziato  per  gli  interventi di cui al presente articolo con la
procedura  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
dettate  le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente articolo.
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in
G.U.   1a   s.s.  4/2/2004,  n.  5)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 55.
                              Art. 56.
(Disposizioni in favore del Parco  nazionale  del  Cilento e Vallo di
                               Diano)

   1.  Al  fine  di promuovere la realizzazione di interventi urgenti
per  la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno
meridionale  ricadenti  nel  Parco  nazionale  del Cilento e Vallo di
Diano,  e'  riconosciuto  un  contributo  straordinario in favore del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64
milioni  di  euro  per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno
2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.
                              Art. 57.
(Disposizioni in materia  di  risorse  finanziarie  da destinare alla
                 societa' Ferrovie dello Stato Spa)

   1.  Al  fine  di  consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie
dello  Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse
finanziarie  di  cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma
1,  della  legge  8  ottobre  1998, n. 354, nonche' all'articolo 145,
comma  78,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti
stanziamenti  iscritti  nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  trasferiti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
                              Art. 58.
     (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

   1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le
parole:  "non  superiore  al  40  per  cento"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "non  superiore  all'80  per  cento". Conseguentemente, al
comma  5  dell'articolo  1  del  regolamento  di  cui  al decreto del
Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non
superiore  al  40  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "non
superiore all'80 per cento".
                              Art. 59. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
       MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((39)) 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge." 
                              Art. 60.
   (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  All'articolo  8  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nella  rubrica,  dopo  la  parola: "svantaggiate" sono aggiunte le
   seguenti:  "e  per  le  imprese  agricole  di  tutto il territorio
   nazionale";
b) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "16  giugno  1998, n. 209," sono
   inserite  le  seguenti:  "nonche'  alle  imprese  agricole  di cui
   all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
   effettuano  nuovi  investimenti  ai  sensi  dell'articolo  51  del
   regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999";
c) al  comma  3,  dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le
   seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1";
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

   "7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono  definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e
per  quelle  della prima trasformazione e commercializzazione ammesse
agli  aiuti,  in  osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo
rurale  di  cui  al  citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto
previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228".
   2.  Alle  imprese  agricole  di  cui  all'articolo  1  del decreto
legislativo  18  maggio  2001, n. 228, che effettuano investimenti ai
sensi  dell'articolo  8  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano le
limitazioni  di  cui  all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383.
                              Art. 61.
   (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli
ad  uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure
utilizzati  per  i  profughi  di  cui al citato comma 3, ed allorche'
negli  stessi  immobili  si  svolgano  o  si  siano  svolte attivita'
culturali,  sociali,  scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei
predetti  immobili  quelli  destinati  allo  svolgimento di attivita'
commerciali  o  artigianali,  nella  misura  in  cui  siano diretti a
soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi
statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
                              Art. 62.
  (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  All'articolo  109  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente:
"m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree
   territoriali  di  particolare  interesse  dal punto di vista delle
   relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e
   della  tutela  del  territorio  definisce, previa approvazione del
   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica, il
   programma  annuale  di  utilizzazione del fondo di cui al comma 1,
   elaborato  anche  sulla  base delle proposte fatte pervenire dalle
   altre   amministrazioni   interessate.   In  tale  programma  sono
   individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i  settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a
   quelli indicati nel comma 2;
c) i   fondi   attribuibili   alle   singole   misure  ed  interventi
   programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per
   l'anno di riferimento;
d) le  condizioni  e  le  modalita' per l'attribuzione e l'erogazione
   delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le  modalita'  di  verifica della corretta e tempestiva attuazione
   delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".
                              Art. 63.
   (Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

   1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dopo  le  parole: "policlinici universitari a diretta gestione," sono
inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".
                               Art. 64
                    Modifiche all'articolo 2 del
             decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3.  Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31
agosto  1998,  nei  confronti  dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione  di  cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31
luglio  2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo
3,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99,  e  successive
modificazioni  e  disposizioni  applicative,  si  applica la sanzione
amministrativa   pecuniaria   di  258  euro  per  ogni  ettaro  della
superficie  vitata.  Per  i  vigneti  abusivamente  impiantati  dal 1
settembre  1993  al  31  agosto  1998, nei confronti dei soggetti che
abbiano   presentato   la  dichiarazione  prevista  dall'articolo  2,
paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da  1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
   ai  vitigni  utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione
   di  vini  da  tavola,  in base a criteri fissati con provvedimento
   della  giunta  regionale  competente  per territorio, tenuto conto
   della realta' locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
   ai  vitigni  utilizzati  e'  idoneo  per  la produzione di vini di
   qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati
   con provvedimento della giunta regionale".
  2.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo  2 del decreto legislativo 10
agosto  2000,  n.  260,  e  successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis.  Per  i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993
non  si  applicano  le  sanzioni  di  cui  al  comma 3 secondo quanto
disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli
stessi   vigneti  devono  essere  considerati  a  tutti  gli  effetti
regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle
spese  amministrative  per  l'iscrizione  all'inventario  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1493/99  dei  vigneti  di cui al comma 3-bis".
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004,  n.  12  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 64.
                              Art. 65.
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca
        e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)

   1.  Alle  imprese  armatrici  di unita' da pesca che ottemperino a
quanto  stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del
Consiglio,  del  12  ottobre  1993,  che  intendano conseguire per le
stesse   l'abilitazione   alla   categoria   di   pesca   appropriata
all'attivita'   cui  il  peschereccio  e'  funzionalmente  orientato,
nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi
lunghezza  fra  le  perpendicolari  superiore  a  diciotto  metri che
debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo
17  agosto  1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale
sulle  spese  di  investimento  per  gli  interventi  strutturali  di
adeguamento  necessari.  A  tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50
milioni  di  euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
   2.  Il  contributo,  che  non concorre alla formazione del reddito
imponibile,  e'  elevato  del  30  per cento rispetto ai massimali di
intervento   previsti   dall'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
   3.  Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi
di  localizzazione  e  controllo  satellitare  delle  navi  da  pesca
nazionali,  previsti  dal  citato  regolamento  (CE)  n.  2847/93,  e
successive  modificazioni,  gravano sul Fondo centrale per il credito
peschereccio,  previsto  dalla  legge  17  febbraio  1982, n. 41, nei
limiti  della  dotazione  finanziaria  assegnata  al  Ministero delle
politiche agricole e forestali.
   4.  Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali
mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:

a) a  parziale  modifica  di quanto previsto dal decreto del Ministro
   dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal
   decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre
   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
   2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo
   di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione
   in  qualita'  di  comandante,  puo'  convertire il certificato IMO
   STCW/78  con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante
   con  limitazione  al  comando  di  navi fino a 7.000 tonnellate; i
   padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici
   mesi  di  navigazione in qualita' di comandante possono convertire
   il  certificato  IMO  STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il
   titolo  di  Comandante  con  limitazione al comando di navi fino a
   5.000 tonnellate;
b) i   marittimi  per  i  quali  siano  richiesti  i  certificati  di
   antincendio  di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso
   elementare  ai  sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano
   frequentato   i   corsi  o  sostenuto  esami,  vengono  ugualmente
   certificati  qualora  abbiano  navigato per un periodo di sei mesi
   negli  ultimi  cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo
   di  frequentare  i  corsi e sostenere gli esami per antincendio di
   base  e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami
   per  il  primo  soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data
   dal  1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati
   frequentati  i  corsi  e  sostenuti  gli  esami, le certificazioni
   rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
                              Art. 66.
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)

   1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
7-bis  del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49,  e  successive
modificazioni,  sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a
decorrere  dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende
zootecniche  e  alle  cooperative di allevamento bovini ubicate nelle
regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale
dei  ruminanti  (blue  tongue)  di cui all'allegato I della decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
   2.  Al  fine  di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore zootecnico, ed in
particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei
ruminanti,  le  disponibilita'  di  cui  all'autorizzazione  di spesa
prevista  dall'articolo  7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio
2001,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito
"Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:

a) interventi   per   assicurare,  in  conformita'  all'articolo  87,
   paragrafo  2,  lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita'
   europea,    e   successive   modificazioni,   l'agibilita'   degli
   allevamenti,  che  operano  nella linea vacca-vitello, compromessa
   dall'  imprevista  permanenza  dei  capi  in azienda e per evitare
   l'interruzione  dell'attivita'  agricola  ed  i  conseguenti danni
   economici  e  sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del
   Fondo,  viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da
   corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della
   macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino
   detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per
   i  bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per
   i  bovini  di  eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le
   vacche a fine carriera produttiva;
b) un  indennizzo  di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui
   alla  lettera  a), da corrispondere all'azienda di allevamento per
   la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di
   cui   alla   presente   lettera   si   applicano  le  disposizioni
   dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.

   3.  La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi
nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento,
previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
   4.  La  sospensione  dei  termini  di cui al comma 2 dell'articolo
7-ter  del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49,  e  successive
modificazioni,  e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle
aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate
nelle  regioni  e  province  sottoposte a sorveglianza dell'influenza
catarrale  dei  ruminanti  di  cui  all'allegato  1  della  decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e
non  corrisposte  per  effetto  della  predetta  sospensione  saranno
ridotte  e  versate,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2004, in cento rate
mensili.
   5.  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 129 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002,
dalla seguente:
   "a)   interventi   strutturali  e  di  indennizzo  per  assicurare
l'agibilita'   degli  allevamenti  bovini  che  operano  nella  linee
vacca-vitello,  nonche'  di  prevenzione  in  allevamenti di bovini e
ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita'
sanitaria  a  seguito della accertata presenza di influenza catarrale
dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
                               Art. 67
               Programmazione negoziata in agricoltura

  1.  I  finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  (CIPE)  ad  iniziative  di  programmazione
negoziata  nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al
finanziamento  di  nuovi  patti territoriali e contratti di programma
riguardanti il settore medesimo.
  2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con   il   Ministro   delle  politiche  agricole  e  forestali,  sono
predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti
territoriali,  attivabili  e  finanziabili  su  tutto  il  territorio
nazionale   previa   delibera   del  CIPE  secondo  gli  orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti
delle  risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma
1.
  ((2-bis.  Agli  investimenti  finanziati  ai  sensi  del comma 2 si
applicano  i  limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi  di  aiuti  di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni)).
  3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e'  aggiunto  il  seguente  periodo: "Per tali patti, per i quali sia
stato  emanato  il  decreto  di  approvazione  da  parte del Ministro
competente,  il  finanziamento  pubblico riguarda tutte le iniziative
imprenditoriali  ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche
se  le  stesse  sono  attuabili  parzialmente  all'esterno delle aree
classificate depresse".
                               Art. 68
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289))
                              Art. 69.
             (Semplificazione delle procedure di spesa)

   1.  Al  fine  di  agevolare  il  conseguimento  degli obiettivi di
crescita  e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
dei  Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento
agli interventi nelle aree depresse.
   2.  Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento  per  l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti,  da  rendere  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
richiesta.  Decorso  inutilmente  tale termine, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
                               Art. 70
                Disposizioni in materia di asili nido

  1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato
di  previsione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.
(17)
  2.   Gli  asili  nido,  quali  strutture  dirette  a  garantire  la
formazione  e  la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta'
compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. (17)
  3.  Entro  il  30  settembre  di ogni anno il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  provvede  con  proprio  decreto  a  ripartire tra le
regioni  le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (17)
  4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie  risorse ordinarie di
bilancio  e  di  quelle  aggiuntive  di  cui al comma 3, provvedono a
ripartire  le  risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati,
che  ne  fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili
nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (17)
  5.  Le  amministrazioni  dello Stato e gli enti pubblici nazionali,
allo  scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e
familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi  di  cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e
all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,  aventi una particolare
flessibilita'  organizzativa  adeguata  alle  esigenze dei lavoratori
stessi,  i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di
Conferenza  unificata  di cui all' articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1991, n. 281. (17)
  6.  Le  spese  di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei
nidi  nei  luoghi  di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito
dei  genitori  e  dei  datori  di  lavoro  nella  misura  che  verra'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente    legge.    L'onere   complessivo   non   potra'   superare
rispettivamente  6,  20  e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. (9)
  7.   Anche   in   deroga   al   limite  di  indebitamento  previsto
dall'articolo  204  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i
mutui  necessari  ai fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione  di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area  da  parte del comune, corredata dalla certificazione della
regione circa la regolarita' degli atti dovuti.
  8.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al comma 1 e' fissata in 50
milioni  di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003
e  150  milioni  di  euro  per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla
determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni. (17) ((26))
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 91, comma 6)
che  il comma 6 del presente articolo, si interpreta nel senso che la
deduzione  relativa  alle  spese  di partecipazione alla gestione dei
nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e
i  datori  di  lavoro,  si  applica  con  riferimento  ai  nidi  e ai
micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (17)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370
(in  G.U.  1a  s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi
1,  3  e  8,  della  legge  n.  448  del 2001; dell'art. 70, comma 2,
limitatamente  alle parole "fondamentali dello Stato", della legge n.
448  del  2001; dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei
limiti  delle  proprie  risorse  ordinarie  di  bilancio  e di quelle
aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 2001; dell'art.
70,  comma  5,  limitatamente  alle  parole  "i  cui  standard minimi
organizzativi  sono  definiti  in sede di Conferenza unificata di cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281" della
legge n. 448 del 2001.
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AGGIORNAMENTO (26)
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 59)
la soppressione del fondo di cui al presente articolo 70.
                               Art. 71
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2001, N. 452,
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  27  FEBBRAIO 2002, N. 16))
                               ((1a))
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AGGIORNAMENTO (1a)
  Il  D.L.  28  dicembre  2001,  n. 452, convertito con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2002,  n. 16 ha disposto (con l'art. 16-bis,
comma 2) che " Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti
eventualmente  adottati  in applicazione del citato articolo 71 della
legge n. 448 del 2001."
                              Art. 72.
           (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)

   1.  L'indennizzo  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo  1996,  n.  207,  e'  concesso,  con  le medesime modalita' ivi
previste,  anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti
di  cui  all'articolo  2 del predetto decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
   2.  L'aliquota  contributiva  di  cui  all'articolo  5  del citato
decreto  legislativo  n.  207  del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla
Gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1
gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
   3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n.  207  del  1996  possono  essere presentate dai soggetti di cui al
comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
                              Art. 73.
                       (Assegnazione di fondi)

   1.  I  fondi  di  cui  alla  legge  30  giugno  1998, n. 208, come
rifinanziata   dalla   presente  legge,  sono  assegnati  a  progetti
selezionati  secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza
programmatica,  con  particolare  riferimento  alle  priorita'  della
programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali;
tali   criteri  e  metodi  sono  attuati  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96.
   2.  Il  limite  di  impegno quindicennale, di cui all'articolo 50,
comma  1,  lettera  g),  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la
costruzione  della  superstrada  a  pedaggio  Pedemontana  Veneta, e'
assegnato alla regione Veneto. ((9))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma
24)  che  "Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della
legge  28  dicembre  2001,  n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente."
                              Art. 74.
 (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

   1.  Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  al  numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti
via  cavo  o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le
trasmissioni televisive punto-punto".
   2.  Fino  all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  radiofoniche  in tecnica analogica, i soggetti titolari di
concessione   radiofonica   comunitaria   in  ambito  nazionale  sono
autorizzati  ad  attivare nuovi impianti, su base non interferenziale
con  altri  legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel
rispetto   delle   normative   vigenti   in   materia   di  emissioni
elettromagnetiche,  sino  al  raggiungimento  della  copertura di cui
all'articolo  3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi
novanta  giorni  dalla comunicazione di attivazione degli impianti al
Ministero  delle  comunicazioni  ed  in  mancanza  di segnalazioni di
interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
                              Art. 75.
             (Cessione di credito della regione Sicilia)

   1.  Il  credito  vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti
d'impegno  quindicennali,  previsti  dall'articolo  55 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e da successivi provvedimenti legislativi,
assunti  dallo  Stato  al  fine  della  corresponsione del contributo
dovuto,  a  titolo  di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38
dello  statuto  regionale,  puo' formare oggetto di cessione da parte
della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
                              Art. 76.
         (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)

   1.  Il  regime  fiscale  previsto dall'articolo 33, comma 3, della
legge  23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti
dei  trasferimenti  di  beni  immobili, compresi in piani urbanistici
particolareggiati,  comunque  denominati,  regolarmente  approvati ai
sensi   della   normativa  statale  o  regionale,  a  condizione  che
l'utilizzazione  edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento,  anche  nel caso in cui l'acquirente non disponesse in
precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
                              Art. 77.
(Approvazione  della  decisione  n.  2000/597/CE, relativa al sistema
           delle risorse proprie delle Comunita' europee)

   1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29
settembre  2000,  relativa  al  sistema  delle  risorse proprie delle
Comunita' europee.
   2.  Piena  e  diretta  esecuzione e' data alla decisione di cui al
comma  1  dalla  data  della  sua entrata in vigore, in conformita' a
quanto  disposto  dall'articolo  10,  paragrafo  1,  della  decisione
stessa.

TITOLO IV
NORME FINALI

                              Art. 78.
                     (Fondi speciali e tabelle)

   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
per  il  finanziamento  dei  provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati ne] triennio 2002-2004, restano determinati,
per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003 e 2004, nelle misure indicate
nelle  Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per  il  fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2002  e  triennio  2002-2004, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di
spesa  per  il  rifinanziamento  di norme che prevedono interventi di
sostegno  dell'economia  classificati  fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
   4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a  carattere  pluriennale,  riportate  nella Tabella F, le
amministrazioni   e   gli  enti  pubblici  possono  assumere  impegni
nell'anno  2002,  a  carico  di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilita'  indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa in
apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti   nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle  autorizzazioni
medesime.
                              Art. 79.
            (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

   1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le
disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001

                               CIAMPI

                  BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

                  TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI
                         ALLEGATI E TABELLE 
 
                             ALLEGATO A 
                                               (Articolo 25, comma 7) 
 
Isole Tremiti 
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. 
- Mare: da un miglio dalla costa continentale fino  al  limite  delle
acque territoriali. 
 
Pantelleria 
2. Pantelleria. 
- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. 
 
Isole Pelagie 
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. 
- Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. 
 
Isole Egadi 
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino  a
i miglio dalla costa siciliana e per un raggio  di  20  miglia  nelle
altre direzioni. 
5. Ustica: Ustica. 
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio  di  20
miglia nelle altre direzioni. 
 
Isole Eolie 
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. 
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio  di  20
miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la  meta'  della  distanza
tra Lipari e Salina. 
7. Salina: Salina. 
- Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un  raggio  di
20 miglia nelle altre direzioni. 
 
Isole Suscitane 
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. 
- Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per  un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
 
Isole del Nord Sardegna 
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi,  Santa
Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. 
- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino
alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
 
Isole Partenopee. 
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero
golfo di Napoli. 
 
Isole Ponziane 
11. Ponza, Palmarola, Zannone. 
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per  un  raggio  di  20
miglia nelle altre direzioni. 
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. 
- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. 
 
Isole Toscane 
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. 
- Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta  Ala  e  fino  al
confine delle acque territoriali con la Corsica. 
14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto. 
- Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per  un  raggio
di 15 miglia nelle altre direzioni. 
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. 
- Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la  Corsica  e
fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. 
 
Isole del Mare Ligure 
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. 
- Mare: fino alla costa della punta di San Pietro  all'altezza  della
diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20  miglia  nelle  altre
direzioni. 
 
 
                                                          Tabella 1 
                                             (Articolo 32, comma 2) 
 
         CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI, 
              DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 
 
  Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
                       (in migliaia di euro) 
    
====================================================================
Provvedimento   U.P.B.      Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------

Legge n. 157  3.1.2.41  Contributo all'istituto  2.582  2.582  2.582
del 1992      cap.1730  nazionale per la fauna
art. 7                  selvatica
Legge n. 56   3.1.2.17  Opera campana dei caduti    52     52     52
del 2001      cap.1611  di Rovereto
                                                 -------------------
TOTALE 2.634  2.634  2.634

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento   U.P.B.      Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------

    
 
  Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
                       (in migliaia di euro) 
    
====================================================================
Provvedimento   U.P.B.      Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------

Legge n. 549     3.1.2.4    Contributi ad enti  31.000 31.000 31.000
del 1995 art. 1  cap. 2280  istituti, associazioni,
comma 43                    fondazioni ed altri
organismi
                                                --------------------
TOTALE  31.000 31.000 31.000

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------

Legge n. 549    1.1.2.1     Contributi ad enti,
del 1995 art. 1 cap. 1160   istituti, associazioni,
comma 43                    fondazioni ed altri
organismi                8      8      8
Legge n. 678    4.1.2.3     Contributo
del 1996        cap. 1806   all'associazione
Centro nazionale di
prevenzione e difesa
sociale di Milano      155    155    155
                                                  ------------------
TOTALE     163    163    163


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Decreto del     11.1.2.3    Contributi per
Presidente      cap. 3103   l'assistenza delle
della Re-                   collettivita'
pubblica n.                 italiane             3.099  2.582  2.582
200 del 1967
Legge n. 948    2.1.2.2     Contributi agli
del 1982        capp. 1161  enti a carattere
e 1162      internazionalistico
sottoposti alla
vigilanza del
Ministero degli
affari esteri        2.094  2.094  2.094
Legge n. 411    10.1.2.2    Contributo alla
del 1985        cap. 2744   societa'
"Dante Alighieri"    1.653  1.653  1.653
Legge n. 760    12.1.2.1    Assegno per il
del 1985        cap. 3383   funzionamento
dell'Istituto
internazionale per
l'unificazione del
diritto privato        258    258    258
Legge n. 295    10.1.2.2    Contributo
del 1995        cap. 2750   straordinario al
Collegio del
Mondo unito          2.169  2.066  2.066
Legge n. 505    15.1.2.3    Partecipazione
del 1995        cap. 4042   italiana ad
17.1.2.2    organismi
cap. 4232   internazionali       3.099  3.099  3.099
18.1.2.2
cap. 4332
19.1.2.2
cap. 4432
                                                --------------------
TOTALE.  12.372 11.752 11.752


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    4.1.2.3     Contributi ad
del 1995        cap. 1692   enti, istituti,
art. 1,                     associazioni,
comma 43                    fondazioni ed
altri organismi      9.229  9.229  9.229
Legge n. 97     11.1.2.3    Contributo al
del 1968        cap. 2935   museo internazionale
art. 1                      delle ceramiche
di Faenza                5      5      5
Regio decreto   25.1.2.1    Assegnazione per
n. 1592         cap. 5483   il funzionamento
del 1933                    degli istituti
art. 2                      scientifici
speciali e per
l'acquisto, il
rinnovo ed il
noleggio di
attrezzature
didattiche          12.787 12.787 12.787
                                                --------------------
TOTALE   22.021 22.021 22.021


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    2.1.2.1     Contributi ad
del 1995        cap. 1286   enti, istituti,
art. 1                      associazioni,
comma 43                    fondazioni ed
altri organismi        522    522    145
Legge n. 388    2.1.2.1     Contributi
del 2000        cap. 1288   agli enti              516      -      -
art. 145
comma 85
                                                --------------------

    
                                       TOTALE 1.038 522 145 
 
 
                                                    Segue: TABELLA 1 
 
  Amministrazione: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                        DEL TERRITORIO 
                       (in migliaia di euro) 
    
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    4.1.2.4     Contributi ad
del 1995        cap. 2251   enti, istituti,
art. 1                      associazioni,
comma 43                    fondazioni ed
altri organismi     63.524 63.524 63.524
Legge n. 426    4.1.2.4     Contributo da
del 1998        cap. 2252   erogare
art. 1                      all'Istituto
centrale per la
ricerca scientifica
e tecnologica
applicata al mare
(I.C.R.A.M.)           362    362    362
                                               ---------------------
TOTALE   63.886 63.886 63.886


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    2.1.2.2     Contributi
del 1995        cap. 1336   ad enti,
art. 1                      istituti,
comma 43                    associazioni,
fondazioni
ed altri
organismi              487    487    487
                                                --------------------
TOTALE      487    487    487


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    27.1.2.2   Contributi ad
del 1995        cap.       enti, istituti,
art. 1,         4091       associazioni,
comma 43                   fondazioni ed
altri organismi       7.230  7.230  7.230
                                                --------------------
TOTALE    7.230  7.230  7.230


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    2.1.2.2    Contributi ad
del 1995        cap. 1661  enti, istituti,
art. 1,                    associazioni,
comma 43                   fondazioni ed
altri organismi       6.714  6.714  6.714
                                                --------------------
TOTALE    6.714  6.714  6.714


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    3.1.2.3     Contributi ad
del 1995        cap. 2121   enti, istituti,
art. 1,                     associazioni,
comma 43                    fondazioni ed
altri organismi     20.175 20.175 20.175
Legge n. 774    2.1.2.5     Contributo
del 1931        cap. 1571   all'Ufficio
internazionale
concernente
l'unione di
Berna per la
protezione
delle opere
letterarie ed
artistiche              88     88     88
Legge n. 444    3.1.2.1     Contributo
del 1998        cap. 2057   all'Associazione
art. 3,                     Italia nostra          207    207    207
comma 5
Legge n. 400    3.1.2.1     Contributo al
del 2000        cap. 2061   Fondo ambiente
art. 3,                     italiano               258    258    258
comma 5
Legge n. 29     3.1.2.1     Contributo a
del 2001        cap. 2065   favore
art. 5,                     dell'Associazione
comma 4                     Reggio Parma
Festival,
alla Fondazione
Festival pucciniano
nonche'
all'Associazione
Centro europeo
di Toscolano         2.737  2.737  2.737
Decreto         5.1.2.1     Contributi per
legislativo     cap. 2610   gli archivi
n. 490                      privati di
del 1999                    notevole
art. 41                     interesse
storico, nonche'
per gli archivi
appartenenti ad
enti ecclesiastici
e ad istituti o
associazioni
di culto               199    199    199
Legge n. 237    7.1.2.3     Contributi
del 1999        cap. 3232   statali
art. 6                      alla Fondazione
Rossini Opera
Festival di Pesaro,
all'Associazione
Ferrara Musica e
alla Fondazione
Ravenna
manifestazioni       2.582  2.582  2.582
Legge n. 400    7.1.2.3     Contributo alla
del 2000        cap. 3233   Fondazione Scuola
art. 3,                     di musica
comma 6                     di Fiesole             516    516    516

Legge n. 29     7.1.2.3     Contributo a
del 2001        cap. 3235   favore
art. 5,                     dell'Istituto
comma 6                     universitario di
architettura di
Venezia per
la formazione
specialistica
nel campo della
produzione teatrale    516    516    516
Legge n. 29     7.1.2.3     Contributo a
del 2001        cap. 3236   favore
art. 5,                     dell'Associazione
comma 7                     Amici del Teatro
Petruzzelli di Bari    258    258    258
Legge n. 404    8.1.2.2     Contributo al
del 2000        cap. 3491   Museo nazionale
art. 4,                     del Cinema
comma 2                     "Fondazione
Maria Adriana Prolo"
per il funzionamento,
la gestione e
lo sviluppo
del museo stesso       516    516    516
Legge n. 534    3.1.2.1     Contributi
del 1996        cap. 2051   ordinari ad
art. 1                      enti e istituti
culturali           10.329 10.329 10.329
                                                --------------------
TOTALE   38.381 38.381 38.381


Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE
(in migliaia di euro)
====================================================================
Provvedimento     U.P.B.    Denominazione         2002   2003   2004
Capitolo
--------------------------------------------------------------------
Legge n. 549    2.1.2.9     Contributi ad
del 1995        cap. 2390   enti, istituti,
art. 1,                     associazioni,
comma 43                    fondazioni ed
altri organismi      7.488  7.488  7.488
Legge n. 927    3.1.2.11    Contributo
del 1980        cap. 3410   all'Ufficio
internazionale
delle epizoozie
in Parigi              129    129    129
                                                --------------------

    
                                       TOTALE 76l7 7.617 7.611 
 
 
                                                    Segue: TABELLA 1 
 
      CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI 
      ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE 
               (in migliaia di euro) 
    
====================================================================
amministrazione                                 2002    2003    2004
--------------------------------------------------------------------
Economia e finanze                             2.634   2.634   2.634
Attivita' produttive                           31.000  31.000  31.000
Giustizia                                        163     163     163
Affari esteri                                 12.372  11.752  11.752
Istruzione, universita' e ricerca              22.021  22.021  22.021
Interno                                        1.038     522     145
Ambiente e tutela del territorio              63.886  63.886  63.886
Infrastrutture e trasporti                       487     487     487
Difesa                                         7.230   7.230   7.230
Politiche agricole e forestali                 6.714   6.714   6.714
Beni e attivita' culturali                     38.381  38.381  38.381
Salute                                         7.617   7.617   7.617
                                                --------------------
TOTALE GENERALE     193.543 192.407 192.030
((9))

TABELLA 2
(Articolo 45, comma 1)

====================================================================
2002    2003     2004   Anno
terminale
--------------------------------------------------------------------
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998:
Eventi sismici Umbria e Marche
(3.2.10.3 - cap. 7443)              5.165       -        -      2016
-  30.987        -      2017
-       -   30.987      2018

Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(3.2.3.9 - cap. 7080)                   -       -   30.987      2018

Legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera i): Ricostruzione
zone terremotate Basilicata
e Campania (3.2.3.12 -
cap. 7095)                          5.000       -        -      2016
-   5.000        -      2017

Legge n. 285 del 2000:
Interventi per i giochi
Olimpici invernali
"Torino 2006"
(3.2.3.44 -
cap. 7366)                         17.123       -        -      2016
-  14.323        -      2017

Legge n. 388 del 2000,
articolo 144, comma 5:
Emergenze sul territorio
(3.2.10.3 - cap. 7443)             31.734       -        -      2016
-  38.734        -      2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331 del 1985,
articolo 1; legge n. 910
del 1986, articolo 7,
comma 8: Interventi di
decongestionamento
degli atenei (25.2.3.3
- cap. 8957)                        3.665       -        -      2016
-  19.158        -      2017

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legge n. 9 del 1992,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 217 del 1992:
Ammodernamento e potenziamento
dei Vigili del fuoco
(7.2.3.2 - cap. 7401)              10.329       -        -      2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2;
legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera b):
Prosecuzione degli interventi
per la salvaguardia
di Venezia (2.2.3.7
- cap. 7191)                       10.165       -        -      2016
-  15.494        -      2017
-       -   30.987      2018

Legge n. 144 del 1999,
articolo 11, comma 1:
Raddoppio della strada
statale Ragusa-Catania
(2.2.3.6 - cap. 7174)                 800       -        -      2016
                                   ---------------------------------
TOTALE LIMITI DI
IMPIEGO AUTORIZZATI                83.981 123.696   92.961
                                   ---------------------------------
SPESA COMPLESSIVA ANNUA            83.981 207.677  300.638



Prospetto di Copertura
(Articolo 79, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA
CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
====================================================================
2002      2003      2004
--------------------------------------------------------------------
(importi in milioni di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti:
Articolato                               6.377,3   8.204,6   8.822,7
Pensioni minime e altro                  2.183,9   2.170,1   2.170,1
Contratti pubblici e altro               2.029,7   3.879,9   4.291,3
Sgravi contributivi                      1.382,2   1.508,6   1.532,9
Roma Capitale                              103,3     103,3     103,3
Soppressione imposta sulle insegne          86,3      86,3      86,3
Effetti indotti                             28,4     163,2     277,3
Altro                                      563,6     293,2     361,5

Tabella "A"                                305,1     483,3     385,0

Tabella "C"                                243,9       0,0       0,0

Minori entrate correnti:
Articolato                               2.123,0   2.460,4   2.156,8
Detrazioni carichi familiari             1.128,5   1.918,6   1.668,2
Modifica aliquote IRPEF                      0,0       0,0     183,3
Soppressione INVIM                         255,1       0,0       0,0
Proroga incentivi fiscali (netto)          630,6     367,2     238,6
Altro (netto)                              108,8     174,7      66,8
                                         ---------------------------
Totale oneri da coprire    9.049,3  11.148,3  11.364,5

2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate:
Articolato                               5.247,1   2.894,2   2.102,2
Modifica aliquote IRPEF                    831,5     581,0       0,0
Rivalutazione azioni, terreni
edificabili e beni d'impresa (netto)     2.548,9     714,1     539,5
Modifica limiti deducibilita' spese
aziende farmaceutiche                        0,0      89,3      51,1
Effetti indotti                            855,6   1.353,1   1.369,2
Studi di settore                           413,2       0,0       0,0
Riserve in sospensione di imposta          309,4     112,6      68,7
Anagrafe beni immobili                     211,8      44,2      44,2
Altro (netto)                               76,8       0,0      29,5

Riduzione spese correnti:
Articolato                               1.407,8   2.194,8   2.817,4
Misure scuola                              199,6     486,2     831,7
Patto stabilita' interno enti locali        110,5     224,1     339,3
Patto stabilita' interno enti pubblici       80,1     141,5     204,0
Rimodulazione rimborso TCG                  50,0       0,0       0,0
Riduzione consumi intermedi                220,0       0,0       0,0
Altro                                      127,0     127,0      91,1
Effetti indotti                            620,7   1.216,1   1.351,3
Tabella "C"                                  0,0     260,7     379,7
Provvedimenti collegati                  2.451,9     682,7     618,7

Decreto legge
25 settembre 2001, n. 351,
in materia di cartolarizzazione
di immobili e di fondi comuni
di investimento                              3,9      16,5      16,5

Decreto legge
25 settembre 2001, n. 350,
in materia di Euro
(effetto netto)                            264,4     317,1     317,1

Legge 18 ottobre 2001,
n. 383, recante primi interventi
rilancio economia                        2.183,6     349,1     285,1

Quota miglioramento risparmio
pubblico a legislazione vigente              0,0   5.115,9   5.446,5
                                         ---------------------------

    
         Totale mezzi di copertura 9.106,8 11.148,3 11.364,5 
 
                  Margine 3.282,6 8.398,2 13.417,1 
 
Miglioramento risparmio 
      pubblico a legislazione vigente 3.282,6 13.514,1 18.863,6 
 
N.B. - La copertura e' al netto di 981 milioni di euro relativi alle 
       maggiori entrate previste per il rientro dei capitali 
       dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di 
       contabilita' nazionale entrate in conto capitale. 
 
 
                            TABELLE 
 
TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL 
             FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 
TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL 
             FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE 
TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A 
             DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE 
             ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA 
TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI 
             DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI 
             TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE 
TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A 
             LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE 
             DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA 
             PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 
TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE 
             ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI 
             PLURIENNALI 
 
 
                              TABELLA A 
                        INDICAZIONE DELLE VOCI 
           DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 
 
                                                           TABELLA A 
 
         INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                             DI PARTE CORRENTE 
    
====================================================================
Ministeri                    2002      2003      2004
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze  571.590   647.194   594.397
Di cui: regolazione debitoria
2002: 318.038
2003: 342.583
2004: 342.583

Ministero delle attivita' produttive        4.015     4.000     5.165
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali                              -     6.890     6.890
Ministero della giustizia                  9.663    18.433    24.399
Ministero degli affari esteri            137.004   112.298   133.106
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca          197.065   293.527   300.550
Ministero dell'interno                         -    10.083    10.083
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio               22.291    20.660    20.660
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti                            7.582    21.465    26.465
Ministero delle comunicazioni             19.648     4.648     4.648
Ministero della difesa                    10.123    10.269    10.269
Ministero delle politiche
agricole e forestali                       1.368       329     2.911
Ministero per i beni e
le attivita' culturali                      8.031    28.981    28.981
Ministero della salute
agricole e forestali                      12.635    12.809    12.809
                                       -----------------------------

    
             TOTALE TABELLA A 1.001.015 1.191.586 1.181.333 
 
 
                              TABELLA B 
                        INDICAZIONE DELLE VOCI 
           DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE 
 
                                                           TABELLA B 
 
         INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                            DI CONTO CAPITALE 
    
====================================================================
Ministeri                    2002      2003      2004
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze  603.861   552.457   532.128
Di cui: regolazioni debitorie
2002: 75.000
2003: 75.000
2004: 75.000
limiti di impegno a favore di soggetti
non statali
2002: 24.506
2003: 34.714
2004: 60.701

Ministero delle attivita' produttive       43.317    79.469   105.291
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali                          1.000     1.000     1.000
Ministero della giustizia                 20.658    20.658    20.658
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca          70.217    71.282     7.500
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio               77.469   129.114   232.406
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti                          300.178   536.806   796.935

Di cui: limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
2002: 252.128
2003: 507.757
2004: 767.385

Ministero delle comunicazioni              5.165     5.165     5.165
Ministero della difesa                     2.000     2.000     2.000
Ministero delle politiche
agricole e forestali                      56.475    58.975    58.975

Di cui: limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
2002: 25.823
2003: 25.823
2004: 25.823

Ministero per i beni e le
attivita' culturali                        14.079    14.079    14.079
Ministero della salute                 5.329.835    75.000    75.000

Di cui: regolazione debitoria
2002: 5.329.835
                                       -----------------------------

    
                  TOTALE TABELLA B 6.524.254 1.546.005 1.851.137 
 
 
                              TABELLA C 
   STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
              LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA 
                      ALLA LEGGE FINANZIARIA 
 
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella 
       riportano il riferimento alla unita' previsionale di 
       base, con il relativo codice, sotto la quale e' 
       ricompreso il capitolo. 
 
                                                           TABELLA C 
 
       STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI 
        DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA 
                    ALLA LEGGE FINANZIARIA 
    
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO               2002      2003      2004
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e
legge n. 1198 del 1967:
Costituzione e funzionamento
del Consiglio superiore della
magistratura (3.1.5.1 -
Organi costituzionali - cap. 2107)        18.561    21.779    20.285

Legge n. 17 del 1973:
Aumento dell'assegnazione annua
a favore del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro
(3.1.5.1 - Organi costituzionali -
cap. 2106)                                15.050    15.021    15.120

Decreto legge n. 95
del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla legge
n. 216 del 1974, legge n. 281
del 1985 e decreto legge
n. 417 del 1991,   convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 66
del 1992: Disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB
- cap. 1560)                              24.659    23.896    23.351

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 701 del 1977:
Regolamento di esecuzione
del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1972,
n. 472, sul riordinamento
e potenziamento della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
(12.1.2.15 - Scuola Superiore
della pubblica amministrazione
- cap. 5217)                              10.357    10.036     9.808

Legge n. 385 del 1978:
Adeguamento della disciplina
dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti
dello Stato (4.1.5.4 -
Fondi da ripartire per oneri
di personale - cap. 3026)                 85.288    84.628    84.461

Legge n. 468 del 1978:
Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di
natura corrente (4.1.5.2 -
Altri fondi di riserva
- cap. 3003)                             272.938   161.191   137.180

Legge n. 16 del 1980
e legge n. 137 del 2001:
Disposizioni concernenti la
corresponsione di indennizzi,
incentivi ed agevolazioni
a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni, diritti
ed interessi in territori gia'
soggetti alla sovranita' italiana
e all'estero (3.2.3.29 -
Accordi ed organismi internazionali
- cap. 7256)                              51.646    41.316    25.823

Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore
dell'Istituto nazionale
di statistica (3.1.2.27 -
Istituto nazionale di statistica
- cap. 1680/p)                          120.777   116.986   114.271
- Art. 36: Finanziamento censimenti
(3.1.2.27 - Istituto nazionale
di statistica - cap. l680/p)             167.678        -          -

Decreto legge n. 285
del 1980, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 441 del 1980:
Disciplina transitoria delle
funzioni di assistenza sanitaria
delle unita' sanitarie locali:
- ART. 12: Conferimento al fondo di
cui all'articolo 14 della legge
4 dicembre 1956, n. 1404
(Liquidazione enti soppressi)
(3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 1630)                    -         -         -

Decreto legge n. 694
del 1981, convertito dalla legge
n. 19 del 1982: Modificazioni al
regime fiscale sullo zucchero e
finanziamento degli aiuti
nazionali previsti dalla
normativa comunitaria nel settore
bieticolo - saccarifero (AGEA)
(3.1.2.10 - Cassa conguaglio
zucchero - cap. 1555)                     25.162        -          -

Legge n. 67 del 1987:
Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze
per l'editoria (3.1.5.14 -
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Editoria - cap. 2183;
3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio
dei ministri - Editoria
- cap. 7442)                             506.817   490.663   489.776

Legge n. 440 del 1989:
Ratifica ed esecuzione del Protocollo
tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della
Repubblica popolare ungherese
sulla utilizzazione del porto
franco di Trieste, firmato a
Trieste il 19 aprile 1988
(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato
- cap. 1539)                                 289       286       286

Decreto legge n. 142
del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 195 del 1991: Provvedimenti
in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal
terremoto nel dicembre 1990
ed altre disposizioni in favore
delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo
protezione civile (3.2.10.3 -
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile
- cap. 7446/p)                           154.937   154.937   154.937
- Art. 6, comma 1:
Spese ammortamento mutui (3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione civile
- cap. 7446/p)                            92.962    92.962    92.962

Legge n. 225 del 1992:
Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile:
- Art. 1: Servizio nazionale
della protezione civile
(3.1.5.15 - Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Protezione civile - cap. 2184)            48.784    47.273    46.198
- Art. 3: Attivita' e compiti
di protezione civile (3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7447)                      472.733   472.733   472.733

Decreto legislativo n. 39
del 1993: Norme in materia
di sistemi informativi
automatizzati delle
amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione
dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione
(3.1.2.33 - Autorita' per
l'informatica nella
pubblica amministrazione
- cap. 1707)                              12.822    12.396    12.123

Legge n. 20 del 1994:
Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo
della Corte dei conti:
- Art. 4: Autonomia finanziaria
(3.1.5.10 - Corte dei conti
- cap. 2160)                             221.424   219.038   218.606

Legge n. 109 del 1994:
Legge quadro in materia di
lavori pubblici:
- Art. 4: Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.32 - Autorita' per
la vigilanza sui lavori
pubblici - cap. 1702)                     14.795    14.337    14.011

Legge n. 481 del 1995:
Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi
di pubblica utilita':
- Art. 2: Istituzione delle
Autorita' per i servizi di
pubblica utilita' (3.1.2.36 -
Autorita' per i servizi di
pubblica utilita' - cap. 1719)              2.466     2.390     2.335

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (3.1.2.1 -
Contributo ad enti - cap. 1613)            2.300     2.275     2.270

Legge n. 675 del 1996:
Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (3.1.2.42 -
Ufficio del garante per
la tutela della privacy - cap. 1733)      10.850    10.514    10.274

Legge n. 94 del 1997:
Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni
e integrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio.
Delega al Governo per l'individuazione
delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in
favore dell'Istituto di studi e
analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 -
Istituti di ricerche e studi
economici e congiunturali - cap. 1321)    11.071    10.703    10.433

Legge n. 249 del 1997:
Istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo
(3.1.2.14 - Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni
- cap. 1575)                              24.659    23.895    23.351

Decreto legislativo n. 446
del 1997: Imposta regionale sulle
attivita' produttive:
- Art. 39, comma 3: Integrazione
FSN, minori entrate IRAP, eccetera
(Regolazione debitoria) (4.1.2.1 -
Fondo sanitario nazionale -
cap. 2701).                            1.906.242         -         -

Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee:
- Art. 23: Istituzione Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo
(3.1.2.37 - Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo - cap. 1723)         4.932     4.779     4.670

Legge n. 230 del 1998:
Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza:
- Art. 19: Fondo nazionale per il
servizio civile (3.1.5.16 -
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Servizio civile
nazionale - cap. 2185)                   120.777   119.475   119.239

Legge n. 144 del 1999: Misure
in materia di investi
menti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali:
- Art. 51: Contributo dello Stato
in favore del l'Associazione per
lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno (SVIMEZ)
(3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)            1.873     1.835     1.797

Decreto legislativo n. 165
del 1999 e decreto legislativo
n. 188 del 2000: Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA)
(3.1.2.7 - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
- cap. l525/p)                           162.034   110.880   108.128

Decreto legislativo n. 285
del 1999: Riordino del centro di
formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)          14.844    14.385    14.057

Decreto legislativo n. 287
del 1999: Riordino della
Scuola superiore della
pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale
delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13
- Scuola superiore dell'economia
e delle finanze - cap. 3935)               5.032     4.879     4.769

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma
dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8
- Agenzia delle entrate
- capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 -
Agenzia delle entrate - cap. 7775)     2.375.702 2.375.702 2.375.702
- Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia del
demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del
demanio - capp. 3901,
3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio
- cap. 7777)                             232.406   232.406   232.406
- Art. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del territorio)
(6.1.2.10 - Agenzia del territorio
- capp. 3911, 3912;
6.2.3.6 - Agenzia del territorio
- cap. 7779)                             438.988   438.988   438.988
- Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle
dogane) (6.1.2.11 - Agenzia
delle dogane - capp. 3920,
3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane
- cap. 7781)                             542.280   542.280   542.280

Decreto legislativo n. 303
del 1999: Ordinamento della
Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge
n. 59 del 1997 (3.1.5.2 -
Presidenza del Consiglio
dei ministri - cap. 2115)                325.594   316.111   308.035

Legge n. 205 del 2000:
Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa:
- Art. 20: Autonomia
finanziaria del Consiglio di
Stato e dei tribunali
amministrativi regionali (3.1.5.11
- Consiglio di Stato e
tribunali amministrativi
regionali - cap. 2l70/p)                 145.979   141.458   138.238

Decreto legislativo n. 165
del 2001: Norme generali
sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la
rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
(12.1.2.16 Agenzia per la
rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
- cap. 5223)                               4.439     4.301     4.203
                                       -----------------------------
8.650.147 6.336.734 6.273.106

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990:
Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:

- Art. 10, comma 7: Somme da
erogare per il finanziamento
dell'Autorita' garante
della concorrenza e del
mercato (3.1.2.3 -
Autorita' garante della concorrenza
e del mercato - cap. 2275)                24.659    23.895    23.351

Legge n. 292 del 1990:
Ordinamento dell'Ente
nazionale italiano per
il turismo (3.1.2.2 Ente
nazionale italiano per
il turismo - cap. 2270)                   33.573    25.306    24.790

Legge n. 282 del 1991,
decreto legge n. 496 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1994
e decreto legge n. 26 del 1995,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 95 del 1995:
Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 -
Ente nazionale energia
e ambiente - cap. 7630)                  243.235   206.583   206.583

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.4 - Contributi ad enti
ed altri organismi -
cap. 2280; 5.1.2.3 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 5107)                    27.353    26.688    26.633

Legge n. 68 del 1997:
Riforma dell'istituto nazionale
per il commercio estero:

- Art. 8, comma 1, lettera a):
Contributo di funzionamento
(5.1.2.2 - Istituto commercio
estero - cap. 5101)                      114.139   101.639    99.522

- Art. 8, comma 1, lettera b):
Contributo di finanziamento
attivita' promozionale
(5.1.2.2 - Istituto commercio
estero - cap. 5102)                       68.173    64.454    63.111
                                         ---------------------------
511.132   448.565   443.990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995:
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare:

- Art. 13: Vigilanza sui
fondi pensione (3.1.2.19 -
Vigilanza sui fondi pensione
- cap. 1990)                               2.466     2.390     2.335

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione
e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4: Formazione
professionale (2.1.2.5 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1395)               2.466     2.390     2.335

Legge n. 328 del 2000:
Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di
interventi e servizi sociali:

- Art. 20, comma 8:
Fondo da ripartire per le politiche
sociali (3.1.5.1 - Fondo per
le politiche sociali - cap. 1711)      1.604.813 1.306.034 1.202.525
                                       -----------------------------

    
                                       1.609.745 1.310.814 1.207.195 
 
     MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 309 
del 1990: Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza: 
 
- Art. 135: Programmi finalizzati 
alla prevenzione e alla 
cura dell'AIDS, al trattamento 
socio sanitario, al recupero 
e al successivo reinserimento 
dei tossicodipendenti detenuti 
(4.1.2.1 - Mantenimento, 
assistenza, rieducazione 
e trasporto detenuti - cap. 
                     l768/p) 10.065 9.956 9.936 
 
Legge n. 549 del 1995: 
Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica: 
 
- Art. 1, comma 43: Contributi 
ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi 
(1.1.2.1 - Contributi ad enti 
             ed altri organismi - cap. 1160) 142 141 140 
    
                                          --------------------------
10.207    10.097    10.076

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962:
Riordinamento dell'istituto
agronomico per l'oltremare,
con sede in Firenze
(9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - cap. 2201)                      2.959     2.867     2.802

Legge n. 794 del 1966:
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
per la costituzione dell'Istituto
italo - latino - americano,
firmata a Roma il 1° giugno 1966
(16.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4131)            1.726     1.673     1.635

Legge n. 883 del 1977:
Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un
programma internazionale per
l'energia, firmato a Parigi
il 18 novembre 1974 (13.1.2.2
- Accordi ed organismi
internazionali - cap. 3749)                  956       946       944

Legge n. 140 del 1980:
Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventu'
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4052)                  277       274       273

Legge n. 7 del 1981 e legge
n. 49 del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di
sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 2150, 2152, 2153,
2160, 2161, 2162, 2163, 2164,
2165, 2166, 2167, 2168, 2169,
2170; 9.1.2.2 - Paesi in via
di sviluppo - capp. 2180, 2181,
2182, 2183, 2184, 2195)                  452.912   497.813   546.515

Legge n. 960 del 1982:
Rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73,
concernente la ratifica degli
accordi di Osimo tra l'Italia e
la Jugoslavia (15.1.2.2 -
Collettivita' italiana all'estero
- capp. 4061, 4063)                        2.768     2.738     2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti
- cap. 1163)                              10.797    10.236    10.215

Legge n. 299 del 1998:
Finanziamento italiano della
PESC (Politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione
europea) relativo
all'applicazione dell'articolo
5.11, comma 2, del Trattato
sull'Unione europea (20.1.2.1
- Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4534)                5.032     4.978     4.968
                                          --------------------------
477.427   521.525   570.085

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974:
Ratifica ed esecuzione degli
accordi firmati a Bruxelles il
23 novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica, ed autorizzazione
alle spese connesse alla
partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma medesimo
(25.2.3.4 - Accordi internazionali
per la ricerca scientifica
- cap. 8973)                               6.197     4.648     4.648

Legge n. 394 del 1977:
Potenziamento dell'attivita'
sportiva universitaria
(25.1.2.9 - Altri interventi
per le universita'
statali - cap. 5547)                       7.398     7.169     7.005

Legge n. 181 del 1990:
Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, effettuato
mediante scambio di note,
tra il Governo italiano ed
il Consiglio superiore delle
Scuole europee che
modifica l'articolo 1 della
convenzione del 5 settembre 1963
relativa al funzionamento
della scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a Bruxelles
i giorni 29 febbraio
e 5 luglio 1988 (7.1.2.3
- Interventi diversi - cap. 2193)            377       313       373

Legge n. 245 del 1990:
Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'universita' e per
l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990
(25.1.2.3 - Piani e programmi
di sviluppo dell'universita' -
cap. 5496)                               123.293   121.964   121.724

Legge n. 243 del 1991:
Universita' non statali legalmente
riconosciute (25.1.2.4) -
Universita' ed istituti non
statali - cap. 5502)                     108.196   107.030   106.819

Legge n. 147 del 1992:
Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390,
recante norme sul diritto
agli studi universitari
(25.1.2.7 - Diritto allo studio
- cap. 5517)                             125.809   124.453   124.208

Legge n. 537 del 1993:
Interventi correttivi di finanza
pubblica:

- Art. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo finanziamento
ordinario delle universita'
(25.1.2.5 - Finanziamento
ordinario delle Universita'
statali - cap. 5507/p)                 6.189.150 5.923.972 5.812.929

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (25.1.2.1 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 5483)                    19.219    19.012    18.974

Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 87:
Costituzione del Fondo per
il finanziamento ordinario
degli Osservatori (25.1.2.6 -
Finanziamento ordinario
degli Osservatori - cap. 5512)            41.920    40.622    39.697

Legge n. 440 del 1997 e
legge n. 144 del 1999
(articolo 68, comma 4,
lettera b): Fondo per
l'ampliamento dell'offerta
formativa (4.1.5.1 - Fondo
per il funzionamento
della scuola - cap. 1722)                226.456   214.059   198.732

Decreto legislativo n. 204
del 1998: Disposizioni per
il coordinamento,
la programmazione e la
valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica
(25.2.3.1 - Ricerca
scientifica - cap. 8922)               1.575.194 1.601.275 1.601.275

Legge n. 338 del 2000:
Disposizioni in materia
di alloggi e residenze
per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1:
Interventi per alloggi e
residenze per studenti
universitari (25.2.3.3 -
Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e
ricerca scientifica - cap. 8967)          30.987    30.987    30.987
                                         ---------------------------
8.454.196 8.195.564 8.067.371
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959:
Istituzione del capitolo
"Fondo scorta" per il
personale della Polizia di
Stato (7.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2674)             25.162    24.891    24.842

Legge n. 968 del 1969 e
decreto legge n. 361 del
1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 437 del 1995
(articolo 4): Fondo scorta
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (4.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento
- cap. 1916)                              20.129    19.913    19.873

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza:

- Art. 101: Potenziamento delle
attivita' di prevenzione e
repressione del traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
(7.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento -
cap. 2668; 7.1.1.4 -
Potenziamento - cap. 2815)                 3.422     3.385     3.378

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni
ed altri organismi (2.1.2.1
- Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1286)              906       451       125
                                          --------------------------
49.619    48.640    48.218

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la
difesa del mare (articolo 7)
(5.1.2.1 - Difesa del mare
- capp. 2754, 2756)                       50.324    48.786    47.696

Decreto legge n. 2 del
1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 59 del 1993:
Modifiche e integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e
detenzione di esemplari di fauna
e flora minacciati di
estinzione (4.1.1.0
Funzionamento - capp. 2068, 2069/p)          251       249       248

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.4 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 2251)           55.758    55.157    55.048

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma
dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 38: Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici
(2.1.2.1 - Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici - capp.
1550, 1565; 2.2.3.3 -
Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i
servizi tecnici - cap. 7240)              60.752    59.227    57.965
                                          --------------------------
167.085   163.419   160.957

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954:
Istituzione del fondo scorta
per le Capitanerie di porto:
(6.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 2661)                 5.032     4.978     4.968

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con reti
da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (6.1.1.5 -
Mezzi operativi e strumentali
- cap. 2719)                               1.578     1.529     1.495

Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione del
l'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attivita'
- Spese in conto capitale
per ammortamento mutui
(2.2.3.6 - Ente nazionale
per le strade - cap. 7l69/p)             516.457   501.457   501.457

- Art. 3: Funzionamento
(2.2.3.6 - Ente nazionale
per le strade - cap. 7169/p)             516.457   516.457   516.457

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (2.1.2.2 -
Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1336)              425       420       419

Decreto legge n. 535 del 1996,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 647 del 1996
(articolo 3): Contributo al
"Centro internazionale
radio-medico CIRM"
(4.1.2.7 - Centro internazionale
radio-medico - cap. 2098)                    755       747       745

Decreto legislativo n. 250
del 1997: Istituzione
dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile
(ENAC) (articolo 7)
(4.1.2.13 - Ente nazionale
per l'aviazione civile
- cap. 2161)                              50.324    49.781    49.683

Legge n. 431 del 1998:
Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo
(articolo 11, comma 1)
(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso
alle locazioni abitative - cap. 1690)    249.181   246.496   246.010
                                         ---------------------------
1.340.209 1.321.865 1.321.234

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263
del 1928: Testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione
e la contabilita' dei corpi,
istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma:
Esercito, Marina ed Aeronautica
(27.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 3908)             46.046    45.550    45.460

- Art. 17, primo comma:
Arma dei carabinieri
(23.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2691)             16.355    16.179    16.147

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni
ed altri organismi
(27.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 4091)                                 8.324     8.234     4.450

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma
dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

- Art. 22, comma 1:
Agenzia industrie difesa
(31.1.2.1 - Agenzia industrie
difesa - cap. 4761)                        1.973     1.912     1.868
                                         ---------------------------
72.698    71.875    67.925

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca
marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con
reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1:
Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima
(5.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 2853, 2954/p, 2955/p,
2956; 5.1.2.1 - Pesca
capp. 3053, 3055, 3060)                   22.646    22.402    22.358

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1661)               5.860     5.797     5.785

Decreto legislativo n. 454
del 1999: Riorganizzazione
del settore della ricerca in
agricoltura, a norma
dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
(3.1.2.1 - Enti e istituti di
ricerca, informazione,
sperimentazione e controllo
- cap. 2083)                              20.129    19.912    19.873
                                         ---------------------------
48.635    48.111    48.016

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975:
Norme relative al funzionamento
della biblioteca nazionale
centrale
"Vittorio Emanuele II"
di Roma (3.1.1.0
- Funzionamento - cap. 1941)               2.959     2.868     2.802

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 805 del
1975: Organizzazione del
Ministero per i beni culturali
e ambientali - Assegnazioni
per il funzionamento degli
istituti centrali
(2.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 1261, 1262;
3.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 1942, 1943)                        4.931     4.779     4.671

Legge n. 163 del 1985:
Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a
favore dello spettacolo
(2.1.2.1 - Fondo unico per
lo spettacolo - capp. 1381,
1382; 7.1.2.2 - Fondo unico
per lo spettacolo - capp.
3191, 3l92/p, 3193,
3194, 3195; 7.2.3.2 -
Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8501, 8502; 8.1.2.1
- Fondo unico per lo spettacolo -
cap. 3460; 8.2.3.2 -
Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8641, 8642, 8643, 8645)          500.990   506.629   505.840

Legge n. 118 del 1987:
Norme relative alla Scuola
archeologica italiana in
Atene (4.1.2.1 - Enti ed
attivita' culturali - cap. 2363)              986       966       946

Legge n. 466 del 1988:
Contributo alla Accademia
nazionale dei Lincei
(3.1.2.1 - Enti ed attivita'
culturali - cap. 2052)                     3.452     3.345     3.269

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (2.1.2.3 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1507)              32.000    32.139    33.074
                                         ---------------------------
545.318   550.726   550.602

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo
del Capo provvisorio
dello Stato n.1068 del 1947:
Contributo all'Organizzazione
mondiale della sanita'
(3.1.2.14 - Organizzazione
Mondiale della Sanita'
- cap. 3440)                              18.871    18.668    18.631

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 613
del 1980: Contributo alla
Croce rossa italiana
(2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana
- cap. 2380)                              35.745    35.360    35.290

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:

- Art. 12: Fondo da destinare
ad attivita' di ricerca e
sperimentazione (2.1.2.1 -
Ricerca scientifica - cap. 2300)         226.456   191.160   186.809

Decreto legislativo n. 267
del 1993: Riordinamento
dell'istituto superiore
di sanita' (2.1.2.2 - Istituto
superiore di sanita' - cap. 2320)          98.634    95.580    93.405

Decreto legislativo n. 268
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza
del lavoro (2.1.2.3
- Istituto superiore
per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - cap. 2330)         70.453    71.685    70.053

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.9 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap. 2390)       6.649     6.577     6.564

Legge n. 434 del 1998:
Finanziamento degli
interventi in materia di
animali di affezione
e per la prevenzione del
randagismo (3.1.2.12 -
Prevenzione del randagismo
- cap. 3420)                               2.466     2.389     2.335

Decreto legge n. 17
del 2001, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 129 del 2001:
Agenzia per i servizi
sanitari regionali
(articolo 2, comma 4)
(2.1.2.10 -
Agenzia per i servizi sanitari
regionali - cap. 2391)                     6.313     6.118     5.978
                                        ----------------------------
465.587   427.537   419.065
                                        ----------------------------

    
                 TOTALE GENERALE 22402005 19455472 19187840 
 
 
                                                           TABELLA D 
 
      RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
     DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella 
       riportano - dopo l'indicazione del settore di intervento - il 
       riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo 
       codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. 
 
    
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO               2002        2003        2004
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 1329 del 1965:
Provvedimenti per l'acquisto di nuove
macchine utensili (Settore n. 9)
(3.2.3.33 - Sostegno finanziario del
sistema produttivo - cap. 7299)       50.000           -           -

Legge n. 730 del 1983:
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, commi ottavo e nono:
Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito
(Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema produttivo
cap. 7298)                            25.823      25.823      25.823

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio
dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera b):
Fondo per Trieste (Settore n. 6)
(4.2.3.7 - Fondo per Trieste
cap. 7490)                            10.000      10.000      10.000

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6
del decreto-legge n. 166 del 1989,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 246 del 1989:
Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno
(Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree
depresse - cap. 7483)                      -           -     877.914

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari (Settore n. 27)
(4.2.3.8. - Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie
cap. 7493)                           497.267     512.178   6.714.161

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 5: Completamento
degli interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968
(Settore n. 3) (3.2.3.4 - Risanamento
e ricostruzione zone terremotate
cap. 7043)                             5.000           -           -

Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme per il
riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del
suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4
Difesa del suolo - cap. 7469)              -           -     258.228

Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 195 del 1991: Provvedimenti
in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e
Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni
in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo
protezione civile (Settore n. 3)
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione civile
cap. 7446)                           103.291     103.291     103.291

Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del Fondo di
solidarieta' nazionale:
- Art. 1, comma 3: Fondo di
solidarieta' (Settore n. 21)
(3.2.4.3 - Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 7411)                41.317           -           -

Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed
orientale (Settore n. 27) (4.2.3.13
Accordi ed organismi internazionali
cap. 7520)                                 -           -      15.494

Decreto-legge n. 148  del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993: Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis:
Contributo speciale alla regione
Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10
Interventi straordinari per la
Calabria - cap. 7499)                 41.317      61.975     160.102

Legge n. 97 del 1994:
Nuove disposizioni per le zone montane
(Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo
per la montagna - cap. 7698)           9.296           -           -

Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato Spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato
cap. 7122)                           640.571   1.523.548   2.443.170

Legge n. 208 del 1998:
Attivazione delle risorse preordinate
dalla legge finanziaria per l'anno 1998
al fine di realizzare interventi nelle
aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale
nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli
interventi per le aree depresse
(Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse
cap. 7483)                            97.267   1.039.497   1.659.245

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c):
Interventi in materia di edilizia
sanitaria pubblica (Settore n. 27)
(4.2.3.3 - Edilizia sanitaria
cap. 7464)                                 -           -     516.457

Legge n. 488 del 1999:
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2000):
- Art. 27, comma 11: Disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi
per la imprenditorialita' giovanile
(Settore n. 4) (3.2.3.22 -
Imprenditorialita' giovanile nel
Mezzogiorno - cap. 7212)             205.000     155.000     155.000

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 21: Metanizzazione
del Mezzogiorno (Settore n. 4)
(3.2.3.17 - Metanizzazione
cap. 7150)                                 -          -       51.646
                                   ---------------------------------
1.726.149   3.431.312  12.990.531


MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio
dell'economia delle province di
Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera c):
Fondo per Gorizia (Settore n. 6)
(3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380)  5.000       5.000       5.000

Decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 488 del 1992: Modifiche
della legge 1° marzo 1986, n. 64,
in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno:
- Art. 1, comma 3: Interventi di
agevolazione alle attivita' produttive
(Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo
incentivi alle imprese - cap. 7420)  613.166     613.166     613.166

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 52, comma 1: Fondo unico
per gli incentivi alle imprese
(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo
incentivi alle imprese - cap. 7420)   77.469     103.291     258.228

Legge n. 135 del 2001:
Riforma della legislazione
nazionale del turismo:
- Art. 12, comma 3: Fondo di
cofinanziamento dell'offerta
turistica (Settore n. 27)
(3.2.3.5 - Strutture turistiche
e ricettive - cap. 7359)              75.000      75.000      75.000
                                     -------------------------------
770.635     796.457     951.394


MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)
(2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)  568.103     516.199     516.199
                                     -------------------------------
568.103     516.199     516.199


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8: Edilizia
universitaria (Settore n. 23)
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 8957)                   -           -     154.937

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 5, comma 3: Programma
nazionale di ricerche in Antartide
(Settore n. 13) (25.2.3.1 - Ricerca
scientifica - cap. 8921)                  -           -      28.405

Decreto legislativo n. 297 del 1999:
Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno alla
ricerca scientifica e tecnologica, per
la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori:
- Art. 4: Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (Settore n. 4) (25.2.3.2
Ricerca applicata - cap. 8932)        25.823      80.051     206.583
                                      ------------------------------
25.823      80.051     389.925


MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992:
Riordino della finanza degli enti
territoriali a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale
ordinario per gli investimenti
(Settore n. 27) (3.2.3.2 - Finanziamento
enti locali - cap. 7236)                   -           -     103.291

Decreto-legge n. 67 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche
nei comuni di Napoli e Palermo
(Settore n. 27) (3.2.3.3. - Altri
interventi enti locali - cap. 7239)   98.127      98.127      98.127

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 27: Fornitura gratuita libri
di testo (Settore n. 27) (3.2.3.3
Altri interventi enti locali
cap. 7243)                           103.291     103.291     103.291
                                     -------------------------------
201.418     201.418     304.709


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in campo ambientale:
- Art. 1, comma 1: Interventi di
bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati (Settore n. 19)
(1.2.3.5 - Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)                3.000       3.000     132.114

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 49: Programmi di tutela
ambientale (Settore n. 19)
(1.2.3.5 - Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)                    -           -     129.114
                                       -----------------------------
3.000        3.000    261.228


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 771 del 1986:
Conservazione e recupero dei rioni
Sassi di Matera (Settore n. 27)
(3.2.3.19 - Patrimonio culturale
non statale - cap. 7647)               2.500           -           -

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 6: Completamento
delle opere, di cui al programma
costruttivo predisposto d'intesa
con il Ministro di grazia e
giustizia per gli immobili da
destinare agli istituti di prevenzione
e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7
Edilizia giudiziaria - cap. 7473)          -           -      51.646

Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma, capitale della
Repubblica (Settore n. 25) (3.2.3.20
Fondo per Roma capitale - cap. 7657)  25.823      56.810     103.291

Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:
- Art. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attivita'
per altre spese in conto capitale
per ammortamento mutui (Settore n. 16)
(2.2.3.6 - Ente Nazionale per le
Strade - cap. 7169)                        -           -   1.032.914

Legge n. 315 del 1998:
Interventi finanziari per
l'universita' e la ricerca:
- Art. 3, comma 1: Opere
infrastrutturali e viarie
nelle province di Varese e Como
(Settore n. 16) (3.2.3.9 - Opere
varie - cap. 7502)                     2.500           -           -

Legge n. 366 del 1998:
Norme per il finanziamento della
mobilita' ciclistica (Settore n. 11)
(5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica
cap. 8188)                               500         500         500
                                      ------------------------------
31.323      57.310   1.188.351


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano nazionale
della pesca marittima e misure in
materia di credito peschereccio,
nonche' di riconversione delle unita'
adibite alla pesca con reti da posta
derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del
piano nazionale della pesca marittima
(Settore n. 27) (5.2.3.2 - Pesca
capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999,
8002)                                      -           -      10.329

Legge n. 499 del 1999:
Razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale:
- Art. 4: Attivita' di competenza
del Ministero delle politiche
agricole e forestali (Settore n. 21)
(3.2.3.9 - Interventi nel settore
agricolo e forestale - cap. 7810)    103.291     103.291     103.291

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 36: Contributi
per l'acquisto di macchine agricole
(Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo fondiario
cap. 7476)                            15.494           -           -
                                      ------------------------------
118.785     103.291     113.620


MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della disciplina
in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo da destinare ad
attivita' di ricerca e sperimentazione
(Settore n. 27) (2.2.3.2 - Ricerca
scientifica - cap. 7010)              25.823      77.469           -
                                      ------------------------------
25.823      77.469           -
                                      ==============================

    
                 TOTALE GENERALE 3.471.059 5.266.507 16.715.957 
 
 
                             TABELLA E 
 
    VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A 
   SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA 
                      PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 
 
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella 
       riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il 
       riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo 
       codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. 
 
    
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO               2002        2003        2004
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6
del decreto-legge n. 166 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989:
Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno
(4.2.3.6 - Aree depresse
cap. 7483)                         - 302.267   - 155.000           -

Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia di trasporti
(Economia e finanze: 3.2.3.14 - Ente
nazionale di assistenza al volo
cap. 7116)                          - 67.139           -           -

Legge n. 208 del 1998:
Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998 al
fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione
di un Fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di
promozione imprenditoriale nelle
aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione
degli interventi per le aree
depresse (Economia e finanze:
4.2.3.6 - Aree depresse
cap. 7483)                         - 277.469           -           -

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c):
Interventi in materia edilizia
sanitaria pubblica (Economia e
finanze: 4.2.3.3 - Edilizia
sanitaria - cap. 7464)             - 119.024   - 104.469    - 25.000

Legge n. 57 del 2001:
Disposizioni in materia di apertura
e regolazione dei mercati:
- Art. 22, comma 1: Acquisto
ricevitori-decodificatori
(Comunicazioni: 4.2.3.4 - Apparati
di comunicazioni - cap. 7590)       - 20.000           -           -
                                   ---------------------------------

    
                                   - 785.899 - 259.469 - 25.000 
 
 
                                                           TABELLA F 
 
             IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE 
        ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 
 
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella 
       riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il 
       riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo 
       codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. 
       Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli 
       eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanzia- 
       mento) ed "E" (Definanziamento). 
       I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro 
       decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio 
       triennale. 
       La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di 
       decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene 
       esposto l'importo complessivo residuale successivo al 
       triennio, ne' l'anno terminale, elementi fissati dalla legge 
       che autorizza il limite. 
       Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con 
       decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di 
       riferimento. 
       Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad 
       indicare: 
                1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed 
                   esercizi successivi; 
                2) impegnabili al 50 per Cento le quote degli anni 
                   2003 e successivi; 
                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 
                   e successivi. 
       Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 
       31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualita'. 
 
                INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO 
 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 
 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 
 3. - Interventi per calamita' naturali 
 4. - Interventi nelle aree depresse 
 5. - Credito agevolato al commercio 
 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia 
      ed aree limitrofe - Interventi per Venezia 
 7. - Provvidenze per l'editoria 
 8. - Edilizia residenziale e agevolata 
 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa 
10. - Artigiancassa 
11. - Interventi nel settore dei trasporti 
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle 
      Forze dell'ordine 
13. - Interventi nel settore della ricerca 
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande 
      comunicazione 
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 
18. - Metropolitana di Napoli 
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 
20. - Realizzazione strutture turistiche 
21. - Interventi in agricoltura 
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 
23. - Universita' (compresa edilizia) 
24. - Impiantistica sportiva 
25. - Sistemazione aree urbane 
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 
27. - Interventi diversi 
 
N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: 
     nn. 1, 5, 15, 18, 20, 24. 
 
 
                                                          Tabella F 
 
             IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE 
        ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 
    
====================================================================

    
        ESTREMI ED OGGETTO 2002 2003 2004 2005 e Anno Limite 
                DEI PROVVEDIMENTI succ. term. impeg. 
RAGGRUPPATI PER 
SETTORI DI INTERVENTO 
    
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
2. Interventi a favore delle
imprese industriali.

Legge n. 808 del 1985:
Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento
di competitivita' delle
industrie operanti
nel settore aeronautico,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6
(Attivita' produttive:
3.2.3.8 - Fondo incentivi
alle imprese cap. 7421)     51129  51129  51646      -      -      3
Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:
- ART. 4, comma 3:
Programmi del settore
aeronautico (Attivita'
produttive: 3.2.3.8
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7420/p)     51646      -      -      -      -
- ART. 8, comma 5:
Conferimento al fondo
speciale rotativo
per l'innovazione
tecnologica per gli
interventi di cui
all'articolo 8,
comma 2 (Attivita'
produttive: 3.2.3.8
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7420/p)     30987      -      -      -      -
- Art. 14, comma 1:
Interventi per lo
sviluppo imprendi-
toriale in aree di
degrado urbano
(Attivita' produttive:
3.2.3.8 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7423)                  2582      -      -      -      -
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione
e lo sviluppo:
- ART. 52, comma 1: Fondo
unico per gli incentivi
alle imprese (Attivita'
produttive: 3.2.3.8
Fondo incentivi alle
imprese - cap. 7420/p)    490634 593925 258228      -      -      3
                          -----------------------------------------
626978 645054 309874      -


3. interventi per calamita'
naturali.

Legge n. 828 del 1982:
Ulteriori provvedimenti
per il completamento
dell'opera di ricostruzione
e di sviluppo delle zone
della regione Friuli-Venezia
Giulia, colpite dal
terremoto del 1976 e
delle zone terremotate
della regione Marche
(Economia e finanze:
4.2.3.1 - Risanamento
e ricostruzione zone
terremotate - cap. 7452)     1291      -      -      -      -      -

Legge n. 156 del 1983:
Provvidenze in favore della
popolazione di Ancona
colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre 1982
(Economia e finanze: 4.2.3.5
Calamita' naturali e danni
bellici - cap. 7473)        2066      -      -      -      -      -

Decreto-legge n. 159
del 1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 363 del 1984: Interventi
urgenti in favore delle
popolazioni colpite dai
movimenti sismici del
29 aprile 1984 in Umbria
e del 7 e 11 maggio 1984
in Abruzzo, Mouse, Lazio e
Campania (Economia e
finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7445)        15494      -      -      -      -      -

Decreto-legge n. 480
del 1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 662 del 1985: Interventi
urgenti in favore dei
cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19 luglio 1985
in Val di Fiemme e per la
difesa dai fenomeni franosi
di alcuni centri abitati
(Ambiente e territorio:
4.2.3.6 - Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7942)  5165      -      -      -      -      -

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 5:
Completamento degli
interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968
(Economia e finanze: 3.2.3.4
Risanamento e ricostruzione
zone terremotate
cap. 7043)                 10165   5165   2582      -      -       3

Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle
adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia
e Como, nonche' della
provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio ed
agosto 1987 (Economia
e finanze: 5.2.3.7
Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7658) 63421  65693      -      -      -      3

Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite
dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da
eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno 1990
al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo
protezione civile
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio del ministri
Protezione civile
cap. 7446/p)              268558 258228 464811      -      -      3

Legge n. 433 del 1991:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita delle zone
colpite dagli eventi
sismici del dicembre
1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa:
- Art. 1, comma 1:
Contributo straordinario
alla Regione siciliana
per la ricostruzione dei
comuni colpiti da eventi
sismici (Economia e
finanze: 4.2.3.1
Risanamento e
ricostruzione zone
terremotate - cap. 7451)  180760 180760 268558     -    2004      3

Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione nei
territori di cui al testo
unico delle leggi per gli
interventi nei territori
della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990,
n. 76 (articolo 1, comma 4)
(Economia e finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri
Protezione civile
cap. 7444)                  2582   2582      -      -      -      3

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 35 del 1995 e
decreto-legge n. 154 del 1995,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 265 del 1995:
Misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa
delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle
eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994:
- ART. 7, comma 1:
Ripristino opere pubbliche
(Ambiente e territorio:
4.2.3.6 - Calamita' naturali
e danni bellici
cap. 7943/p)               10272      -      -      -      -
(infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.10
Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7528)    52      -      -      -      -

Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998:
Ulteriori interventi urgenti
in favore delle zone
terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre
zone colpite da eventi
calamitosi:
- ART. 15, comma 1:
Contributi straordinari alle
regioni Marche e Umbria per
la ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici
(Economia e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443)       139443 216912 216912 877976  2019       3
- ART. 21, comma 1:
Contributi straordinari
alla regione Emilia-Romagna
e alla provincia di Crotone
(Economia e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443)        18076  18076  18076 234988  2017       3

Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 267 del 1998:
Misure urgenti per la
prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore
delle zone colpite dai
disastri franosi nella
regione Campania:
- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione per
le aree a rischio
(Ambiente e territorio:
4.2.3.3 - Difesa del
suolo - cap. 7850)        154937 154937 206583      -      -      3
- ART. 4, comma 5:
Piani di insediamenti
produttivi e
rilocalizzazione delle
attivita' produttive
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
Protezione civile
cap. 7443)                  2066   2066   2066   6197   2007      3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e
lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera i): Ricostruzione
zone terremotate Basilicata
e Campania (Economia e
finanze: 3.2.3.12
Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7095) 48547  48547  48547      -       -      3

Decreto-legge n. 132
del 1999, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 226 del 1999:
Interventi urgenti in materia
di protezione civile:
- ART. 4, comma 1:
Contributi in favore delle
regioni Basilicata, Calabria
e Campania colpite da eventi
calamitosi (Economia e
finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443)        24273  24273  24273  364102  2019      3
- ART. 4, comma 2:
Contributi per il recupero
degli edifici monumentali
privati (Economia e
finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443)         1549   1549   1549   23757  2019      3
- Art. 7, comma 1:
Contributi a favore delle
regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia,
Liguria e Toscana colpite
da eventi calamitosi
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
Protezione civile
cap. 7443)                 17043  17043  17043 255646   2019      3

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 6:
Eventi sismici in
Campania (Economia e
finanze: 4.2.3.5
Ca1amita' naturali e
danni bellici - cap. 7476)   516    516     516       -     -     3
                          -----------------------------------------
966276 996347 1271516 1762666


4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986 e
articolo 6 del decreto-legge
n. 166 del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989:
Disciplina organica
dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno
(Economia e finanze:
4.2.3.6 - Aree
depresse - cap. 7483)     663507 877914 877914 774685      -      3

Decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992:
Rifinanziamento della
legge 1° marzo 1986,
n. 64, recante disciplina
organica dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno:
- Art. 1, comma 3:
Interventi di agevolazione
alle attivita' produttive
(Attivita' produttive:
3.2.3.8 - Fondo incentivi
alle imprese
cap. 7420/p)             1026331 1103800 793925     -      -      3

Legge n. 36 del 1994:
Disposizioni in materia
di risorse idriche
(limite di impegno)
(Ambiente e territorio:
5.2.3.7 - Acquedotti,
fognature ed opere
igienico-sanitarie
cap. 8614)                 10329  18076  18016      -      -      3

Decreto-legge n. 26
del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995:
Disposizioni urgenti per
la ripresa delle attivita'
imprenditoriali:
- Art. 1:
Imprenditorialita'
giovanile (Economia e
finanze: 3.2.3.22
Imprenditorialita'
giovanile nel Mezzogiorno
cap. 7212)                  5165      -      -      -      -

Decreto-legge n. 548
del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 641 del 1996:
Interventi per le aree
depresse e protette
(articolo 1):
- Economia e finanze:
4.2.3.8 - Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie
cap. 7493 (5.2.3.10
Accordi di programma
cap. 7685)                258229      -      -      -      -      3
- Attivita' produttive:
3.2.3.8 - Fondo
incentivi alle imprese
cap. 7420/p               258228 258228      -      -      -

Legge n. 208 del 1998:
Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno
1998 al fine di
realizzare interventi
nelle aree depresse.
Istituzione di un Fondo
rotativo per il
finanziamento dei
programmi di promozione
imprenditoriale nelle
aree depresse:
- Art. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le aree
depresse:
- Economia e
finanze: 4.2.3.6
Aree depresse
cap. 7483; 4.2.3.16
Intese istituzionali di
programma - cap. 7531;
5.2.3.8 - Aree depresse
cap. 7669; (5.2.3.10
Accordi di programma
cap. 7685;) 5.2.3.16
Intese istituzionali di
programma
capp. 7707, 7709, 7710   2635146 5580960 1659245       -     -     3
- Attivita' produttive:
3.2.3.8 - Fondo incentivi
alle imprese
cap. 7420/p              1755954 1010706 1032914 2375702     -     3
- Lavoro e politiche
sociali: 2.2.3.3
Occupazione - cap. 7141    30987    28405       -       -     -    3
- Istruzione,
universita' e ricerca:
2.1.2.1 - Aree depresse
cap. 1272; 25.2.3.2
Ricerca applicata
- cap. 8932/p; 25.2.3.5
Intese istituzionali di
programma

    
 
 
 
 
 
 
capp. 8981, 8992 274522 151993 - - - 3 
 - Interno: 7.1.1.3 
Mezzi operativi e 
strumentali - cap. 2764 5165 - - - - 
 - Ambiente e 
territorio: 4.2.3.10 
Intese istituzionali 
di programma 
cap. 8101; 5.2.3.5 
Intese istituzionali 
di programma 
capp. 8570, 8571 18181 - - - - 
 - Infrastrutture e 
trasporti: 2.2.3.6 
Ente nazionale per 
le strade 
cap. 7173; 2.2.3.9 
Intese istituzionali 
di programma 
cap. 7213; 3.2.3.4 
Risanamento e 
ricostruzione zone 
terremotate 
cap. 7415; 3.2.3.11 
Aree depresse 
cap. 7546; 3.2.3.23 
Intese istituzionali 
di programma 
capp. 7690, 7693, 7695; 
4.2.3.10 - Intese 
istituzionali di 
programma - capp. 7932; 
7933; 5.2.3.12 - Intese 
istituzionali di 
programma - capp. 8198; 
8200 246625 315142 - - - 3 
 - Politiche agricole e 
forestali: 6.2.3.8 
Intese istituzionali di 
programma - cap. 8599 13893 - - - - 
 - Beni e attivita' 
culturali: 3.2.3.8 
Intese istituzionali di 
programma - cap. 7621; 
5.2.3.6 - Intese 
istituzionali di 
programma - cap. 8176; 
6.2.3.5 -. Intese 
istituzionali di 
programma - capp. 8371, 
8372 9059 - - - 
 
   Decreto legislativo 
n. 297 del 1999: 
Riordino della disciplina 
e snellimento delle 
procedure per il sostegno 
della ricerca scientifica 
e tecnologica, per la 
diffusione delle 
tecnologie, per la 
mobilita' dei ricercatori: 
 - ART. 5: Fondo per le 
agevolazioni alla ricerca 
(Istruzione, Universita' e 
ricerca: 25.2.3.2 - 
Ricerca applicata 
cap. 8932/p) 129114 180760 206583 - - 3 
 
   Legge n. 488 del 1999: 
Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuaLe e pluriennale 
dello Stato (legge 
finanziaria 2000): 
 - ART. 27, comma 11: 
Disposizioni per la 
razionalizzazione degli 
interventi per la 
imprenditorialita' 
giovanile (Economia e 
finanze: 3.2.3.22 
Imprenditorialita' 
giovanile nel 
Mezzogiorno - cap. 7212) 359937 309937 216975 - - 3 
 
   Legge n. 388 del 2000: 
Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 
dello Stato (legge 
finanziaria 2001): 
 - ART. 145, comma 21: 
Metanizzazione del 
Mezzogiorno (Economia e 
finanze - 3.2.3.17 
Metanizzazione 
cap. 7150) 77469 77469 51646 - - 3 
    
                         ------------------------------------------
7777841 9913390  4857278 3150387


6. Interventi a favore
della regione
Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe
interventi per Venezia.

Legge n. 798
del 1984, articolo 3,
primo comma; legge
n. 139 del 1992;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2;
legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera b); Prosecuzione
degli interventi per la
salvaguardia di Venezia
(limite di impegno):
- Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.7
Interventi per Venezia
capp. 7186, 7187, 7189,
7191, 7193                 32537  58360  58360      -      -      3
- Beni e attivita'
culturali: 10.2.3.2
Interventi per Venezia
cap. 8911                    516    516    516      -      -      3

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio
dell'economia delle
province di Trieste e
Gorizia:
- Art. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Trieste (Economia e
finanze: 4.2.3.7
Fondo per Trieste
- cap. 7490)               10000  10000  10000      -      -      3
- Art. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per
Gorizia (Attivita'
produttive: 3.2.3.6
Aree depresse
cap. 7380)                 10165  10165   5000      -      -      3

Legge n. 483 del 1998:
Finanziamenti e interventi
per opere di interesse
locale:
- ART. 3, comma 1:
Progetto di ampliamento
della base di Aviano
(Economia e finanze:
4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni a
statuto speciale e
province autonome
cap. 7505)                   2066  2066      -      -     -       3
                            ---------------------------------------
55284 81107  73876      -


7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 32: Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni e attivita'
culturali: 3.2.3.6
Editoria libraria
cap. 7561)                  2582   2582   2582   2582   2005      3
                            ---------------------------------------
2582   2582   2582   2582
                            =======================================


8. Edilizia residenziale
e agevolata.

Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982:
Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze
in materia di sfratti
(Economia e finanze:
3.2.3.8 - Edilizia
abitativa cap. 7073)       88779  51646      -      -      -      3

Legge n. 662
del 1996: Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 63,
lettera b): Edilizia
residenziale
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.5
Edilizia abitativa
cap. 7437)                 41317  41317  41317      -       -     3

Legge n. 295
del 1998: Disposizioni
per il finanziamento
di interventi e opere
di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.1
Edilizia di servizio
- cap. 7348)               51646      -      -      -       -     -

Legge n. 448
del 1998: Misure di
finanza pubblica per
la stabilizzazione e
lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera l): Mutui
edilizia a Napoli
(Economia e finanze:
3.2.3.8 - Edilizia
abitativa - cap. 7072)     23241  23241  23241      -       -     -

Legge n. 21
del 2001: Misure per
ridurre il disagio
abitativo ed interventi
per aumentare l'offerta
di alloggi in locazione:
- ART. 4. comma 2:
Interventi per
l'edilizia
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.5
Edilizia abitativa
cap. 7445)                 15494      -      -      -      -      -
- ART. 7, comma 3:
Interventi per
l'edilizia abitativa
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.5
Edilizia abitativa
cap. 7446)                  6817      -      -      -      -      3
                          -----------------------------------------
227294  116204  64558      -

9. Mediocredito centrale
SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965:
Provvedimenti per
l'acquisto di nuove
macchine utensili
(Economia e finanze:
3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7299)    50000      -      -      -      -      -

Decreto-legge n. 251
del 1981, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 394
del 1981: Provvedimenti
per il sostegno delle
esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo
rotativo finanziamento
imprese esportatrici
(Economia e finanze:
3.23.33 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7301)    77469      -      -       -     -

Legge n. 730
del 1983: Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1984):
- ART. 18, commi
ottavo e nono: Fondo per
il finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Economia e
finanze: 3.2.3.33
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap. 7298)                 94718 103292  25823      -      -      3

Legge n. 887
del 1984: Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):
- ART. 9, sesto comma:
Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Economia e
finanze: 3.2.3.33
Sostegno finanziario
del sistema produttivo
cap. 7298)                 23034      -      -      -      -

Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1986):
- ART. 11, comma 6:
Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Economia e
finanze: 3.2.3.33
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap. 7298)                 17869      -      -      -      -

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 35 del 1995:
Misure urgenti per la
ricostruzione e la
ripresa delle attivita'
produttive nelle zone
colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del
mese di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1:
Fondo per contributi
conto interessi su
finanziamenti concessi
(Economia e finanze:
3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7299)    36152  36152 281985      -      -      3

Legge n. 266
del 1997: Interventi
urgenti per l'economia:
- Art. 12, comma 1:
Contributi per
l'acquisto di nuove
macchine utensili
(Economia e finanze:
3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del
sistema produttivo
cap. 7299)                 38734  38734  38734 116203   2007      3
- ART. 12, comma 2:
Finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Economia e
finanze: 3.2.3.33
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap.  7298)                25823  25823  25823 258228   2006      3
                          -----------------------------------------
363799 204001 372365 374431


10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 43:
Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi
(Economia e finanze:
3.2.3.19 - Artigiancassa
cap. 7165)                 36023      -      -      -      -

Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il
concorso nel pagamento
degli interessi sulle
operazioni di credito a
favore delle imprese
artigiane, costituito
presso la Cassa per il
credito alle imprese
artigiane (Economia e
finanze: 3.2.3.19
Artigiancassa
cap. 7165)                 15365      -      -      -      -
                          -----------------------------------------
51388      -      -      -
                          =========================================


11. Interventi nel
settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992:
Interventi nel settore
dei sistemi di trasporto
rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per
lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree
urbane e per
l'installazione di
sistemi di trasporto
rapido di massa
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.9
Trasporto rapido
di massa - cap. 8163)      38734  64041  64041      -      -      3
- Art. 10: Contributi
per i collegamenti
ferroviari con aree
aeroportuali, espositive
ed universitarie
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.9
Trasporto rapido di massa
- cap. 8165)                5165   5165   5165      -      -      3

Decreto-legge n. 517
del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 1, comma 3: Oneri
derivanti dall'ammortamento
dei mutui contratti dalle
ferrovie in regime di
concessione e in gestione
commissariale governativa
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.4
Trasporti in gestione
diretta ed in
concessione cap. 8095)     44157  64815  64815      -       -     3

Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto
al capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato spa
(Economia e finanze:
3.2.3.15 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7122)  4359061 5087100 5077100 4892396 2005    3

Decreto legislativo
n. 250 del 1997;
Istituzione dell'Ente
nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.)
(articolo 7)
(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.12
Ente nazionale per
l'aviazione civile
cap. 7954)                 45291  45291      -      -       -     3

Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 30 del 1998:
Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore
dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:
- ART. 9-bis: Piano
triennale per
l'informatica e sistema
di controllo del
traffico marittimo (Vessel
Traffic Service: - VTS)
(Infrastrutture e
trasporti:5.2.3.3
Informatica di servizio
cap. 8079)                  3873   7747   7747      -      -      -
Art. 10, comma 1:
Contributi alle Ferrovie
dello Stato spa per il
completamento della
linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia e
per la progettazione del
nodo ferroviario di
Genova (Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8122)                 1808   1808    1808   7230   2008      3

Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 2, comma 5:
Acquisto di autobus e di
altri mezzi di trasporto
di persone (Infrastrutture
e trasporti: 5.2.3.8
Trasporti pubblici
locali cap. 8151)         100709 100709 100709 704964   2011      3
- ART. 2, comma 5/a:
Parco autobus
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.8
Trasporti pubblici
locali - cap. 8151)        32020  47514  47514      -      -      3
- ART. 2, comma 6:
Acquisto di autobus a
basso impatto ambientate
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.8
Trasporti pubblici locali
cap. 8151)                 15494  15494  15494      -      -      3
- ART. 2, comma 10:
Parco automobilistico
regione Sicilia
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.8
Trasporti pubblici
locali cap. 8151)            516    516    516   4132    2012     3
- ART. 3, comma 1:
Contributi per la
realizzazione dei
passanti ferroviari
di Milano e di Torino
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.9
Trasporto rapido di
massa - cap. 8164)         25823  25823  25823 113621    2009     3
- ART. 3, comma 2:
Onere per la
predisposizione del
progetto esecutivo
relativo alla linea
ferroviaria del
Brennero per la tratta
Verona-Monaco
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8118)                  2582      -      -      -      -      3

Legge n. 354 del 1998:
Piano triennale per
la soppressione di
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie
dello Stato. Misure per
il potenziamento di
itinerari ferroviari di
particolare rilevanza:
- ART. 1, comma 3:
Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa per il
piano triennale di
soppressione di passaggi
a livello
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8119)                 56810  56810  56810 172497   2007      3
- ART. 3: Apporto al
capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato spa
per interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8120)                129114 129114 129114 387343   2007      1

Legge n. 366
del 1998: Norme per
il finanziamento della
mobilita' ciclistica
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.11
Mobilita' ciclistica
cap. 8188)                 13411  10829     500     -      -      3

Legge n. 413
del 1998: Rifinanziamento
degli interventi per
l'industria cantieristica
ed armatoriale ed
attuazione della normativa
comunitaria di settore:
- ART. 9: Opere
infrastrutturali relative
ai porti e per la
realizzazione delle
autostrade del mare
(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.3
Opere marittime e
portuali - cap. 7849)      39251  59909  59909      -      -      3
- ART. 11: Risanamento
del sistema idroviario
padano-veneto
(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.7
Sistemi idroviari
cap. 7900)                  2582   2582   2582      -      -      3

Legge n. 388
del 2000: Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 12:
Linea ferroviaria
Parma-La Spezia
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8128)                  2066   2582      -      -      -      3
- ART. 144, comma 13:
Mutui per il completamento
della ferrovia
Siracusa-Ragusa-Gela
(Economia e finanze:
4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e
province autonome
cap. 7511)                   516   1033   1033      -      -      3
- ART. 145, comma 48:
Canale navigabile dei
Navicelli (Infrastrutture
e trasporti: 4.2.3.7
Sistemi idroviari
cap, 7901)                  2582   2582      -      -      -      3
- ART. 145, comma 71:
Servizio Fiera di Milano
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.9
Trasporto rapido di massa
cap. 8167)                 15494   25823      -      -      -     3
                         ------------------------------------------
4937059 5757287 5660680 6282183


Costruzione nuove sedi
di servizio per gli
appartenenti alle Forze
dell'ordine

Legge n. 28 del 1999:
Disposizioni in materia
tributaria, di
funzionamento
dell'Amministrazione
finanziaria e di
revisione generale del
catasto:
- ART. 29: Costruzione,
ammodernamento e
acquisto immobili per
il Corpo della Guardia
di finanza (Economia e
finanze: 7.2.3.1
Edilizia di servizio
cap. 7822)                  9813  22724  22724      -      -      3
                          -----------------------------------------
9813  22724  22724      -


13. Interventi nel settore
della ricerca.

Decreto-legge n. 475
del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 573 del 1996: Misure
urgenti per le universita'
e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3:
Finanziamento INFM
(Istruzione, universita'
e ricerca: 25.2.3.1
Ricerca scientifica
cap. 8920/p)               12911      -      -      -      -

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia.
- ART. 5, comma 3:
Programma nazionale
di ricerche in Antartide
(Istruzione, universita'
e ricerca: 25.2.3.1
Ricerca scientifica
cap. 8921)                 28405  28405  28405      -      -      3

Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per
il coordinamento,
la programmazione e
la valutazione
della politica
nazionale relativa alla
ricerca scientifica
e tecnologica:
- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la
ricerca (Economia e
finanze: 3.2.3.34
Ricerca scientifica
cap. 7310)                  5165      -      -      -      -

Legge n. 10 del
2001: Navigazione
satelLitare (Economia
e finanze: 3.2.3.34
Ricerca scientifica
cap. 7311;
4.2.3.24 - Navigazione
satellitare - cap. 7572)   25823      -      -      -      -
                           ----------------------------------------
72304  28405  28405      -

14. Interventi a
favore dell'industria
navalmeccanica.

Legge n. 522
del 1999: Misure
di sostegno
all'industria
cantieristica
ed armatoriale
(articolo 2)
(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.1
Imprese navalmeccaniche
e armatoriali
cap. 7807)                  6456  18076  18076      -      -      3
                           ----------------------------------------
6456  18076  18076      -

16. Interventi per
la viabilita' ordinaria,
speciale e di grande
comunicazione.

Decreto legislativo n. 143
del 1994:
Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:
- ART. 3:
Finanziamento e
programmazione
dell'attivita' per altre
spese in conto capitale
per ammortamento mutui
(infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.6
Ente Nazionale per
le Strade - cap. 7169)   1077329 1074230 1032914     -    -       3

Legge n. 662 del 1996;
Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 86:
Completamento del
raddoppio
dell'autostrada A6
Torino-Savona
(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.4
Opere stradali cap. 7142)  10329  10329  10329 123950   2016      3
- ART. 2, comma 87:
Avvio della realizzazione
della variante di
valico Firenze-Bologna
(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.4
Opere stradali
cap. 7143)                 10329  10329  10329 123950   2016      3
- ART. 2, comma 203,
lettera b):
Intesa istituzionale
di programma
Basilicata: decreto
legislativo n. 76
del 1990, articolo 23,
comma 2: Interventi
di viabilita' della
Valle d'Agri
(Infrastrutture
e trasporti:
2.2.3.6 - Ente Nazionale
per le Strade
cap. 7175)                  7747   7747   7747      -      -      3
Decreto legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
per favorire
l'occupazione:
- ART. 19-bis:
Realizzazione e
potenziamento tratti
autostradali
(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.4 -
Opere stradali
- cap. 7144)               38734  38734  38734 568103   2017      3

Legge n. 295
del 1998: Disposizioni
per il finanziamento
di interventi e opere
di interesse pubblico:
- ART. 3; Autostrade
(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.4
Opere stradali
cap. 7145)                 41317  54228  54228      -      -      3

Legge n. 315
del 1998:
Interventi finanziari
per l'universita'
e la ricerca:
- ART. 3, comma 1:
Opere infrastrutturali
e viarie nelle province
di Varese e Como
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.9
Opere varie - cap. 7502)    2500      -      -      -      -

Legge n. 144
del 1999:
Misure in materia
di investimenti,
delega al Governo
per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e
della normativa
che disciplina
l'INAIL, nonche'
disposizioni per
il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 32, comma 5:
Interventi di sicurezza
stradale (Infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.5
Opere varie - cap. 7159)   20658  20658  20658      -      -      3

Legge n. 388
del 2000
Disposizioni per
la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 2001):
- ART. 144,
comma 7, lettere a),
b), c), d), e), f) e g):
Finanziamento
iniziative per il
miglioramento
della viabilita' e dei
trasporti
(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.6
- Ente nazionale
per le strade -
cap. 7169)                 51646  51646  64557      -      -      3
- ART. 144, comma 8:
Completamento
dorsale appenninica
Atina-Isernia
(Infrastrutture
e trasporti:
2.2.3.4 - Opere
stradali - cap. 7146)       2582   2582      -      -      -      3
- ART. 144, comma 10:
Interventi viabilita'
nella regione Basilicata
(Infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.6
Ente nazionale per
le strade - cap. 7176)      1033      -      -      -      -
- ART. 144, comma 14:
Realizzazione strada medio
Adriatico-medio Tirreno
(Infrastrutture
e Trasporti: 2.2.3.6
Ente nazionale per
le strade - cap. 7171)      8780  13428   8263      -      -      3
- ART. 144, comma 16:
Interventi infrastrutturali
di collegamento con la
Valle d'Aosta (Economia
e finanze: 4.2.3.17
Province, comuni
e comunita' montane
cap. 7535)                  1549   1549   1549      -      -      3
                         ------------------------------------------
1274533 1285460 1249308 816003

17. Edilizia
penitenziaria
e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per
la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa
con il Ministro
di grazia e giustizia
per gli immobili da
destinare agli istituti
di prevenzione e pena
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.7
Edilizia giudiziaria
cap. 7473)                 51646  51646 327950      -      -      3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione
e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera f): Mutui
per manutenzione
straordinaria uffici
giudiziari (Economia
e finanze: 4.2.3.15
Edilizia giudiziaria
cap. 7528)                 10329  23241  23241      -      -      3
                           ----------------------------------------
61975  74887 351191

19. Difesa del suolo
e tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per
l'attuazione di
interventi programmati
in agricoltura:
- ART. 4, comma 3,
lettera d): Opere di
bonifica idraulica
(Politiche agricole
e forestali: 6.2.3.1
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
- cap. 8111)                5165   5165      -      -      -      3

Decreto-legge n. 8
del 2987, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 120
del 1987: Misure urgenti
per fronteggiare
l'emergenza nel comune
di Senise ed in altri
comuni interessati da
dissesto del territorio
e nelle zone colpite
dalle avversita'
atmosferiche del
gennaio 1987, nonche'
provvedimenti relativi
a pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi
in materia di dissesto
idrogeologico (Economia
e finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri
Protezione civile
cap. 7448)                 30987      -      -      -      -

Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 493
del 1993 (articolo 12):
Norme per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo:
Economia e finanze:
4.2.3.4 - Difesa
del suolo cap. 7469         5165   5165 258228      -      -      3
Ambiente e territorio:
4.2.3.9 - Opere
idrauliche e
sistemazione
del suolo - cap. 8051     278887 588761      -      -      -      3

Legge n. 97 del 1994:
Nuove disposizioni
per le zone montane
(Economia e finanze:
5.2.3.13 - Fondo per
la montagna - cap. 7698)   58360  51646  46481      -      -      3

Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale:
- ART. 1, comma 1:
Interventi di bonifica
e ripristino ambientale
dei siti inquinati
(Ambiente e territorio:
1.2.3.5 - Programmi
di tutela ambientale
cap. 7082/p)              106291 106291 183760      -      -      3
- ART. 3, commi 1, 2,
3 e 7: Rifinanziamento
degli interventi
previsti dalla legge
n. 344 del 1997 in
materia ambientale
(Ambiente e territorio:
2.2.3.7 - Prevenzione
inquinamento
atmosferico e acustico
cap. 7281; 2.2.3.9
Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale
capp. 7300, 7301, 7302;
3.2.3.2 - Piani
disinquinamento
cap. 7535; 3.2.3.5
Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale
cap. 7611)                 28405      -      -      -      -
- ART. 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'area
portuale di Genova
(Ambiente e territorio:
1.2.3.5 - Programmi
di tutela ambientale
cap. 7081/p)                2066   2066      -      -      -      3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e
lo sviluppo:
- ART. 49: Programmi
di tutela ambientale
(Ambiente e territorio:
1.2.3.5 - Programmi di
tutela ambientale
cap. 7082)                 77469  77469 206583      -      -      3

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 15:
Interventi di difesa
del suolo nel bacino
dell'Arno (Economia
e finanze: 4.2.3.4
Difesa del suolo
cap. 7470)                  1033   2582   2582      -      -      3
                          -----------------------------------------
593828 839145 697634      -

21. Interventi in
agricoltura.

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento delle
provvidenze per lo
sviluppo della proprieta'
coltivatrice (Politiche
agricole e forestali:
2.2.3.3. - Cassa
proprieta' contadina
cap. 7171)                 15494   5165      -      -      -      3

Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del
Fondo di solidarieta'
nazionale:
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.3 - Bonifica,
miglioramento e
sviluppo fondiario
cap. 7439)                103291      -      -      -      -
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Economia e
finanze: 3.2.4.3
Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 7411)    185924      -      -      -      -

Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo
e zootecnico:
- ART. 1, comma 1:
Interventi strutturali
per il settore
agrumicolo (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.4 - Informazione
e ricerca - cap. 7624)      5165      -      -      -      -

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonche'
disposizioni per il
riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 25: Fondo
per lo sviluppo in
agricoltura (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.9 - Interventi
nel settore agricolo
e forestale - cap. 7811)    2120      -      -      -      -

Legge n. 499 del 1999:
Razionalizzazione
degli interventi nei
settori agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale
e forestale:
- ART. 2: Interventi
nei settori agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale e
forestale (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.9 - interventi
nel settore agricolo e
forestale - cap. 7810)     52214      -      -      -      -      3
- ART. 4: Attivita'
di competenza del
Ministero delle
politiche agricole
e forestali (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.9 - interventi
nel settore agricolo e
forestale - cap. 7810)    191089 185924 103291      -      -      3

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2001):
- ART. 129, comma 1,
lettera a): Interventi
allevamenti ovini
(Politiche agricole
e forestali: 3.2.3.5
Zootecnica - cap. 7724)    10329  10329      -      -      -      3
- ART. 129, comma 1,
lettera b):
Prevenzione BSE
(Politiche agricole
e forestali: 3.2.3.5
Zootecnica - cap. 7725)    10329  10329      -      -      -      3
- ART. 129, comma 1,
lettera c): Influenza
aviaria (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.5 - Zootecnica
cap. 7726)                 15494  15494      -      -      -      3
- ART. 129, comma 1,
lettera d): Impianti
viticoli (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.3 - Bonifica,
miglioramento e
sviluppo fondiario
cap. 7477)                 12911  12911      -      -      -      3
- ART. 129, comma 1,
lettera e): Crisi
mercato degli agrumi
(Politiche agricole
e forestali: 3.2.3.4
Informazione e ricerca
cap. 7624)                 12911  12911      -      -      -      3
- ART. 129, comma 1,
lettera f): Impianti
frutticoli colpiti da
sharka (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.3 - Bonifica,
miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 7478)                  2582      -      -      -      -
- ART. 145, comma 36:
Contributi per
l'acquisto di macchine
agricole (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.3 - Bonifica,
miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 7476)                 20658   5165      -      -      -

Legge n. 122 del 2001:
Disposizioni
modificative e
integrative alla
normativa che disciplina
il settore agricolo
e forestale:
- ART. 15, comma 1:
Incremento stanziamento
previsto dall'articolo 2,
comma 2, della legge
n. 499 del 1999
(Politiche agricole
e forestali: 3.2.3.9
Interventi nel settore
agricolo e forestale
cap. 7810)                 25823  25823      -      -      -      3
                          -----------------------------------------
666334 284051 103291      -

22. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna,
Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15:
Protezione del
territorio del comune
di Ravenna dal fenomeno
della subsidenza (legge
n. 845 del 1980)
(Politiche agricole
e forestali: 6.2.3.1
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 8104)                  6197   5165      -      -      -      3
                            ---------------------------------------
6197   5165      -      -

23. Universita'
(compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(Istruzione, universita'
e ricerca: 25.2.3.3
Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e
ricerca scientifica
cap. 8957/p)              154937 258228 353773      -      -      3

Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331
del 1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1986,
articolo 7, comma 8:
Interventi di
decongestionamento
degli atenei
(istruzione, universita'
e ricerca: 25.2.3.3
Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e
ricerca scientifica
capp. 8957/p, 8960/p,
8964/p)                    51645  74886  74886      -      -      3
                          -----------------------------------------
206582 333114 428659      -

25. Sistemazione
aree urbane.

Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma,
capitale della Repubblica
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.20
Fondo per Roma capitale
cap. 7657)                113621 154937 103291      -      -      3

Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 2, comma 63,
lettera a): Programmi
di riqualificazione
urbana (Infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.3
Edilizia abitativa
cap. 7131)                105874 152355      -      -      -      3
                          -----------------------------------------
219495 307292 103291      -

26. Ripiano disavanzi
pregressi aziende
sanitarie locali.

Decreto-legge n. 17
del 2001, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 129
del 2001: Ripiano
deficit USL (Economia
e finanze: 4.2.3.22
Ripiano deficit spesa
sanitaria - cap. 7563)   3098741 1549371     -      -      -      3
                         ------------------------------------------
3098741 1549371     -      -

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del 1987:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi
in via di sviluppo
(Economia e finanze:
3.2.4.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione
allo sviluppo
cap. 7415)                 20658      -      -      -      -

Decreto-legge n. 791
del 1981, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 54
del 1982: Disposizioni
in materia
previdenziale:
- ART. 12:
Finanziamento delle
attivita' di formazione
professionale (Lavoro
e politiche sociali:
2.2.3.2 - Formazione
professionale
capp. 7111, 7112)          13428      -      -      -      -

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la
difesa del mare
(articolo 7):
Ambiente e territorio:
5.2.3.4 - Mezzi navali
ed aerei - cap. 8550/p      5165      -      -      -      -
Infrastrutture e
trasporti: 6.2.3.4
Mezzi navali ed aerei
capp. 8344, 8345, 8346      4545      -      -      -      -

Legge n. 771 del 1986:
Conservazione e
recupero dei rioni
Sassi di Matera
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.19
Patrimonio culturale
non statale - cap. 7647)    2500      -      -      -      -

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee
ed adeguamento
dell'ordinamento
interno agli atti
normativi comunitari
(Economia e finanze:
4.2.3.8 - Fondo di
rotazione per le
politiche comunitarie
cap. 7493)               3079552 4127377 6714161 1032914   -      3

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 35:
Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea
per gli investimenti
(Economia e finanze:
5.2.3.4 - Progetti
immediatamente
eseguibili - cap. 7646)    12911      -      -      -      -

Decreto-legge n. 166
del 1989, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 246
del 1989: Contributo
straordinario al comune
di Reggio Calabria
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.3
Interventi nelle
grandi citta' - cap. 7374)   5165  10329  10329      -      -      3

Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (Economia
e finanze: 3.2.3.14
Ente nazionale di
assistenza al volo
cap. 7116)                     -      -      -      -      -

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e misure
in materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle
unita' adibite alla pesca
con reti da posta
derivante:
- ART. 1, comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (Politiche
agricole e forestali:
5.2.3.2 - Pesca
capp. 7991, 7992,
7994, 7997,7999, 8002)     19671  15494  10329      -      -      3

Decreto-legge n. 9
del 1992, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 217
del 1992: Disposizioni
urgenti per l'adeguamento
degli organici delle
Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche'
per il potenziamento
delle infrastrutture,
degli impianti e delle
attrezzature delle
Forze di polizia
(Interno: 7.2.3.2
Potenziamento servizi
e strutture - cap. 7401)   20142  20142  20142      -      -      3

Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i
paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Economia e finanze:
4.2.3.13 - Accordi ed
organismi internazionali
cap. 7520)                 28405  15494  15494      -      -      3

Decreto legislativo
n. 502 del 1992:
Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:
- ART. 12: Fondo da
destinare ad attivita'
di ricerca e
sperimentazione
(Salute: 2.2.3.2
Ricerca scientifica
cap. 7010)                 77469  77469      -      -

Decreto legislativo
n. 504 del 1992:
Riordino della finanza
degli enti territoriali,
a norma dell'articolo 4
della legge
23 ottobre 1992, n. 421:
- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti
(Interno: 3.2.3.2
Finanziamento enti
locali - cap. 7236)       113621 105874 103291      -      -      3

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione.
- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e politiche
sociali: 2.2.3.3
Occupazione
cap. 7141)                568103 516199 516199      -      -      3
- ART. n. 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis:
Contributo speciale
alla regione Calabria
(Economia e finanze:
4.2.3.10 - Interventi
straordinari per la
Calabria - cap. 7499)     145124 160102 160102      -      -      3

Decreto-legge n. 515
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 596
del 1994: Provvedimenti
urgenti in materia di
finanza locale per
l'anno 1994
(Interno: 3.2.3.2
Finanziamento enti
locali - cap. 7232)       116203      -      -      -      -

Decreto-legge n. 630
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 21
del 1997:
Finanziamento dei
disavanzi delle
aziende unita'
sanitarie locali
al 31 dicembre 1994
e copertura della
spesa farmaceutica
per il 1996.
Interventi in materia
di edilizia sanitaria
pubblica (articolo 1-bis)
(Economia e finanze:
4.2.3.3 - Edilizia
sanitaria - cap. 7464)    154937      -      -      -      -

Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione:
- ART. 3: Contributi
per spese pubbliche
nei comuni di Napoli
e Palermo
(Interno: 3.2.3.3
Altri interventi
enti locali
cap. 7239)                 98127  98127  98127      -      -      3

Legge n. 196 del 1997:
Norme in materia
di promozione
dell'occupazione
(articolo 25)
(Economia e finanze:
4.2.3.14 - Occupazione
cap. 7525)                 77469      -      -      -      -

Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia
di commercio con l'estero:
- ART. 6, comma 1:
Fondo dotazione SACE
(Economia e finanze:
3.2.4.1 - SACE
cap. 7401)                 41371  46481      -      -      -      3
- ART. 8, comma 2:
Fondo di riserva e
indennizzi SACE
(Economia e finanze:
3.2.4.1 - SACE
cap. 7400)                 51646      -      -      -      -

Legge n. 362 del 1998:
Edilizia scolastica:
- ART. 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(Economia e finanze:
3.2.3.9 - Edilizia
scolastica - cap. 7080)    30987  30987  30987      -      -      3

Legge n. 398 del 1998:
Disposizioni finanziarie
a favore dell'Ente
autonomo acquedotto
pugliese - EAAP
(articolo I)
(Infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.5
Opere varie - cap. 7156)   15494  15494  15494 216912   2018      1

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 27: Fornitura
gratuita dei libri di
testo (Interno: 3.2.3.3
Altri interventi enti
locali - cap. 7243)       103291 103291 103291      -      -      3
- ART. 50, comma 1,
lettera c): Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Economia e finanze:
4.2.3.3 - Edilizia
sanitaria - cap. 7464)    696461 950136 920116 1761119     -      3
- ART. 71, comma 1:
Interventi sanitari nei
grandi centri urbani
(Salute: 2.2.3.3
Riqualificazione
assistenza sanitaria
cap. 7040)                309874      -      -       -     -

Decreto-legge n. 450
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 39
del 1999: Disposizioni
per assicurare
interventi urgenti di
attuazione del Piano
sanitario nazionale
1998-2000
- ART. 1, comma 1:
Interventi in materia
di edilizia sanitaria
(Salute: 2.2.3.5
Edilizia sanitaria
cap. 7090)                 15494      -      -      -      -

Legge n. 477 del 1998:
Acquisto, ristrutturazione
e costruzione di immobili
da adibire a sedi di
rappresentanze
diplomatiche e di uffici
consolari, nonche' di
alloggi per il personale
(Affari esteri: 6.2.3.3
Edilizia di servizio
cap. 7245)                 11879  11879  10071      -      -      3

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega al
Governo per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonche'
disposizioni per il
riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 22:
Ristrutturazione
finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca
dello Stato (Economia
e finanze:
3.2.3.39 - Servizi del
Poligrafico dello Stato
cap. 7335)                 41317  41317  41317 619748   2019      3
- ART. 28:
Metanizzazione comuni
montani centro-nord
(Economia e finanze:
3.2.3.17 - Metanizzazione
cap. 7151)                  5165   5165   5165  25823   2009      3

Legge n. 488 del 1999:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2000):
- ART. 55: Contributo
a titolo di solidarieta'
nazionale per la Regione
siciliana (Economia e
finanze:
4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e
province autonome
cap. 7507)                  5165   5165   5165      -      -      3

Legge n. 285 del 2000:
Interventi per i Giochi
olimpici invernali
"Torino 2006"
(Economia e finanze:
3.2.3.44 - Giochi
olimpici invernali
cap. 7366)                 17560  17560  17560      -      -      3

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2001):
- ART. 141, comma 1:
Interventi per il
patrimonio idrico
nazionale (Economia e
finanze: 3.2.3.37
Risparmio idrico e
utilizzo acque reflue
cap. 7328)                 23757  47514  47514      -      -      3
- ART. 145, comma 4:
Finanziamento programmi
interforze ad elevato
contenuto tecnologico
(Difesa: 10.2.3.2.
Attrezzature e impianti
cap. 7127; 11.2.3.2
Attrezzature e impianti
cap. 7177; 26.2.3.2
Attrezzature e impianti
cap. 7510)                103291 103291 103291      -      -      3

Legge n. 400 del 2000:
Rifinanziamento della
legge n. 513 del 1999
e altre disposizioni in
materia di beni e
attivita' culturali
(Beni e attivita'
culturali: 3.2.3.2
Enti ed attivita'
culturali - cap. 7431;
4.2.3.4 - Patrimonio
culturale statale
cap. 7881; 4.2.3.7
Piani per l'archeologia
cap. 7981; 5.2.3.4
Archivi statali
cap. 8121; 6.2.3.3
Patrimonio culturale
non statale - cap. 8314;
6.2.3.4 - Patrimonio
culturale statale
cap. 8336; 7.2.3.3
Contributi ad enti ed
altri organismi
cap. 8521; 9.2.3.2
Patrimonio culturale
non statale - cap. 8782;
9.2.3.3 - Patrimonio
culturale statale
cap. 8804)                 35687      -      -      -      -

Legge n. 29 del 2001:
Nuove disposizioni in
materia di interventi
per i beni e le attivita'
culturali (Beni e
attivita' culturali:
6.2.3.3 - Patrimonio
culturale non statale
capp. 8314, 8316;
6.2.3.4 - Patrimonio
culturale statale
capp. 8336, 8337;
7.2.3.4 - Patrimonio
culturale statale
cap. 8542)                 20400  25306      -      -      -      3

Legge n. 57 del 2001:
Disposizioni in materia
di apertura e regolazione
dei mercati:
- ART. 22, comma 1:
Acquisto
ricevitori-decodificatori
(Comunicazioni: 4.2.3.4
Apparati di comunicazioni
cap. 7590)                 38411  12911      -      -      -      3
- ART. 23, comma 1:
Contributi a favore
delle emittenti
televisive locali
(Comunicazioni: 4.2.3.3
Radiodiffusione
televisiva locale
cap. 7580)                 52524      -      -      -      -

Legge n. 84 del 2001:
Disposizioni per la
partecipazione italiana
alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi
dell'area balcanica
(Economia e finanze:
4.2.3.13 - Accordi ed
organismi internazionali
cap. 7521)                 51646      -      -      -      -

Legge n. 135 del 2001:
Riforma della
legislazione nazionale
del turismo:
- ART. 10, comma 4:
Fondo di rotazione per
il prestito e il
risparmio turistico
(Attivita' produttive;
3.2.3.10 - Fondo
rotazione prestito
risparmio turistico
cap. 7460)                  3615      -      -      -      -
- ART. 12, comma 3:
Fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica
(Attivita' produttive;
3.2.3.5 - Strutture
turistiche e ricettive
cap. 7359)              103405    77582    75000    -       -     3
                       --------------------------------------------
6341635  6640686  9023145  3656316
                      ---------------------------------------------
TOTALE                27566394 29104348 24638453 16044768



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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto  (con l'art. 80, comma 53)
che  "[. . .]  a   decorrere  dall'anno   2003,  l'Istituto  per   la
contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati
nella  tabella  1   allegata  alla citata legge n. 448 del  2001  per
essere  incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo
32."