LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.
 
 Vigente al: 6-9-2014  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto
1954, n. 632, provvede:
    a)  alla  concessione  della  pensione  non riversibile ai ciechi
civili, di cui al successivo articolo 7;
    b)  a  coordinare  e  potenziare  le attivita' aventi per fine il
reperimento,    l'orientamento,    la    qualificazione    e   e   la
riqualificazione professionale dei ciechi;
    c)  a  promuovere  iniziative aventi per scopo il collocamento al
lavoro  dei  non  vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione
con  la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate
-  le  effettive  possibilita'  di  inserimento dei ciechi nella vita
produttiva del paese;
    d)  a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario
dello  Stato,  mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui
modalita' saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei
ciechi  non  aventi  titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri
enti;
    e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per
    i  ciechi  e  l'accoglimento  in  esse  dei  non  vedenti  che ne
  abbisognano.
L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalita' giuridica di
diritto pubblico e gestione autonoma.
  Essa  e'  sottoposta  al controllo dei Ministeri dell'interno e del
tesoro  i  quali lo esercitano nei limiti e con le modalita' previsti
dal regolamento di cui all'articolo 13.
  Agli  effetti  fiscali  l'Opera  e' equiparata alle Amministrazioni
dello Stato.
                               Art. 2.

  L'Opera  nazionale  per i ciechi civili e' retta da un Consiglio di
amministrazione  composto  di  un  presidente  e di dieci consiglieri
nominati  con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per l'interno.
  I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro
e  la  previdenza  sociale,  per la sanita' e per il tesoro designano
rispettivamente  un  consigliere; quattro sono designati dalla Unione
italiana  ciechi  e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni
prociechi.
  I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti
dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici
proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione
nazionale delle istituzioni pro-ciechi.
  Il  Consiglio  dura  in carica quattro anni ed i componenti possono
essere riconfermati.
                               Art. 3.

  Il Consiglio di amministrazione:
    1)   adotta  i  provvedimenti  di  carattere  generale  intesi  a
realizzare i compiti dell'Opera;
    2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
    3)  delibera  sulla  costruzione,  sull'acquisto,  alienazione  e
trasformazione  dei  beni  immobili,  sull'accettazione  di lasciti e
donazioni a favore dell'Opera;
    4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e
periferici;
    5)  nomina  il  direttore  generale secondo le norme previste dal
regolamento organico del personale;
    6)  delibera  sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a
favore dei ciechi;
    7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.
  Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con
decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il
tesoro.
                               Art. 4.

  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Opera  al  cui
funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al
Consiglio   di  amministrazione  e  vigilando  sull'esecuzione  delle
delibere adottate dal Consiglio stesso.
  Il  presidente  convoca  il  Consiglio  di  amministrazione  in via
ordinaria  ogni  due  mesi  ed in via straordinaria quando lo ritenga
opportuno  e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri
e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.
  In  casi  di  urgenza  il presidente puo' prendere deliberazioni di
competenza  del  Consiglio  di  amministrazione,  limitatamente  alle
materie  previste ai numeri 1) e 3) dell'articolo 3, salvo sottoporre
le  deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva
per ottenerne la ratifica.
                               Art. 5.

  La  revisione  della gestione dell'Opera e' affidata ad un Collegio
di revisori dei conti cosi' composto:
    a)  di  un  revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un
supplente designati dal Ministero del tesoro;
    b)  di  un  revisore  effettivo  ed  un  supplente  designati dal
Ministero dell'interno;
    c)  di  un  revisore  effettivo  ed  un  supplente  designati dal
Ministero della pubblica istruzione;
    d)  di  un  revisore  effettivo  ed  un  supplente  designati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    e)  di  un  revisore  effettivo  ed  un  supplente  designati dal
Ministero della sanita'.
  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti e' nominato con decreto del
Ministro  per  l'interno  di concerto con il Ministro per il tesoro e
dura in carica quattro anni.
                               Art. 6.

  L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.
  L'organizzazione periferica e' costituita principalmente dagli
uffici  regionali,  retti  preferibilmente  da  un  funzionario cieco
civile dipendente dell'Opera.
  Presso  gli  uffici  della  Sede  centrale,  non  aventi  carattere
amministrativo,  debbono  prestare  la  loro  opera  anche funzionari
ciechi civili.
                               Art. 7.

  Ogni  cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito
a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio,
ha  diritto,  in  considerazione  delle specifiche esigenze derivanti
dalla  minorazione,  ad una pensione non riversibile qualora versi in
stato di bisogno. (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  27  maggio  1970, n. 382 ha disposto (con l'art. 1) che "La
pensione  non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66,
e' aumentata:
    da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;u'
    da  lire  14.000  a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
residuo  visivo  non  superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione."
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  24,  comma  1) che "I benefici
assistenziali  previsti  dalla  presente  legge  hanno  effetto dal 1
gennaio 1970."
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16  aprile  1974,  n.114,  nel modificare l'art. 1 della L. 27 maggio
1970, n. 382 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"La  pensione,  non  riversibile,  spettante  ai ciechi civili di cui
all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
    da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti;
    da  L.  18.000  a  L.  25.000  mensili  per coloro che abbiano un
residuo  visivo  non  superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione."
  Il  suddetto  decreto  ha  inoltre  disposto  (con l'art. 5, ultimo
comma)  che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto
a decorrere dal 1 gennaio 1974."
                               Art. 8.

  Tutti  coloro  che  siano  colpiti da cecita' assoluta o abbiano un
residuo  visivo  non  superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con  eventuale  correzione,  hanno  diritto alla corresponsione della
pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di eta'.
                               Art. 9.

  L'ammontare  della  pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1
e'  determinato  maggiorando il trattamento stabilito dall'articolo 4
della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'articolo 16 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000
mensili  per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che
abbiano  un  residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione.
  Il  diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre
dal  primo giorno del mese di entrata in vigore della presente, legge
ed  e'  subordinato  all'esito  degli  accertamenti  sanitari  di cui
all'articolo 14.
                              Art. 10.

  I  ciechi  che  prima  del  23°  anno  di  eta' non abbiano assolto
l'obbligo  scolastico di cui al regio decreto 20 agosto 1941 n. 1449,
o  non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e
non  esercitino  istituti  di  istruzione,  percepiscono  la relativa
pensione nell'ammontare del 50 per cento.
  Conseguito  il  titolo  di  studio  o  l'attestato  di frequenza al
termine  di  un corso di qualificazione professionale possibilitato a
frequentare  la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di
qualificazione  professionale, egli ha diritto alla concessione della
pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.
                              Art. 11.

  ((L'accertamento  della  cecita' e del residuo visivo e' effettuato
da  apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale
e  composta  di  tre  medici,  di  cui uno scelto dallo stesso medico
provinciale  con  funzioni  di  presidente  e due oculisti, designati
rispettivamente,   dall'Opera   nazionale   per  i  ciechi  civili  e
dall'Unione italiana dei ciechi.
  Oltre  al  presidente  e  ai  componenti effettivi sono designati e
nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.
  Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.
  Ove  necessario,  su  richiesta  dell'Opera  nazionale per i ciechi
civili,  possono  essere  costituite  piu'  Commissioni  nella stessa
Provincia,  che  operino  ciascuna  per un settore di popolazione non
superiore a 500.000 abitanti.
  Per  la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni
si applicano le norme dei commi precedenti.
  Gli  onorari  dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo
comma  sono  corrisposti  dall'Opera  nazionale per i ciechi civili a
proprio carico)).
                              Art. 12.

  ((Il  parere  della  Commissione  di  cui  all'articolo precedente,
qualora  non  sia  accettato  dall'interessato,  e'  sottoposto  alla
revisione  di  una Commissione superiore nominata dal Ministro per la
sanita' e composta di:
    a)  un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un
funzionario   medico  dei  ruoli  del  Ministero  della  sanita'  con
qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
  b)  un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale
per i ciechi civili;
    c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
  La  Commissione superiore e' presieduta dal sanitario indicato alla
lettera  a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano
in carica tre anni.
  In  caso  di  necessita'  la  Commissione  puo'  essere ampliata ed
articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui
componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati
dal Ministro per la sanita')).
                              Art. 13.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  l'interno,  di concerto con il Ministro per il tesoro,
sara'  provveduto,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e
delle   altre  norme  eventualmente  necessarie  per  l'esecuzione  e
l'attuazione della presente legge.
                              Art. 14.

  L'Opera  provvede  a  far  espletare  entro  due anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  gli  accertamenti di cui
all'articolo  11,  in  relazione all'articolo 7, per tutti coloro che
beneficiano  dell'assegno  ed  in seguito, periodicamente, almeno una
volta ogni dieci anni.
                              Art. 15.

  Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla
presente  legge  si  provvede  con un contributo annuo a carico dello
Stato  di  1.700  milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i
ciechi civili. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  13  luglio  1967, n. 576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
contributo  annuo  dello  Stato  a  favore dell'Opera nazionale per i
ciechi  civili,  determinato  in  lire  12 miliardi e 100 milioni per
effetto  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 3 della legge 9
agosto  1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della
legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66,
e'  aumentato,  a  partire  dall'anno  finanziario  1967,  di  lire 1
miliardo."
                              Art. 16.

  Alle  spese  per  l'assistenza  sanitaria,  di  cui alla lettera d)
dell'articolo  1,  lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire
200 milioni;
  Il  contributo  di  cui  al  precedente comma decorre dalla data di
stipula   della   convenzione   prevista   alla   stessa  lettera  d)
dell'articolo 1.
                              Art. 17.

  All'onere  derivante  dalla  presente  legge  si  provvede  con  le
maggiori  entrate  di  cui  alla legge relativa allo "Adeguamento dei
canoni  demaniali  e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi
della legge 21 gennaio 1949, n. 8".
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 18.

  E'   abrogata   ogni   disposizione   legislativa  o  regolamentare
incompatibile con la presente legge.
                              Art. 19.

  L'Opera  continuera'  la corresponsione in favore dei minorati, con
residuo visivo superiore ad in ventesimo e non superiore ad un decimo
in  entrambi  gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui
siano  in  godimento,  nell'ammontare  di  lire  10.000 mensili, alle
condizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 15
gennaio 1956, n. 32.
  Sono  valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma
precedente,  presentate  sino  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 febbraio 1962

                               GRONCHI

                                           FANFANI - SCELBA - TAVIANI
- SULLO - GIARDINA
BOSCO - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO