SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

11 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 – Legislazione nazionale applicabile – Determinazione dello Stato membro competente per la concessione di una prestazione familiare – Situazione in cui il lavoratore migrante nonché la sua famiglia vivono in uno Stato membro in cui hanno il loro centro di interessi e in cui è stata percepita una prestazione familiare – Domanda di prestazione familiare nello Stato membro di origine dopo l’estinzione del diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza – Normativa nazionale dello Stato membro di origine che prevede la concessione di siffatte prestazioni a chiunque abbia un domicilio registrato in tale Stato»

Nella causa C‑394/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca), con decisione del 2 maggio 2013, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2013, nel procedimento

Ministerstvo práce a sociálních věcí

contro

B.,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per B., da V. Soukup, advokát;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e P. Němečková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 87 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica GU L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali) e la sig.ra B. in merito ad una decisione con cui le viene revocato il beneficio delle prestazioni familiari con la motivazione che la Repubblica ceca non sarebbe competente a concedere tali prestazioni.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1408/71

3        L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Definizioni», alla lettera h) enuncia che «il termine “residenza” indica la dimora abituale».

4        L’articolo 13 del regolamento in parola, intitolato «Norme generali», prevede quanto segue:

«1.      Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

(...)

f)       la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

5        Sotto il titolo III, capitolo 7, del medesimo regolamento, l’articolo 76 di quest’ultimo intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro».

I regolamenti n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

6        Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento n. 883/2004. Quest’ultimo regolamento è applicabile, conformemente al suo articolo 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di applicazione. Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), è entrato in vigore il 1° maggio 2010.

7        L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Definizioni», alla lettera j), enuncia che «il termine “residenza” [designa] il luogo in cui una persona risiede abitualmente».

8        L’articolo 11, intitolato «Norme generali», paragrafi 1 e 3, lettera e), del suddetto regolamento, prevede quanto segue:

«1.      Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3.      Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

(...)

e)      qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

9        L’articolo 87 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», ai suoi paragrafi 1, 3 e 8 così dispone:

«1.      Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

(...)

3.      Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

(...)

8.      Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento [n. 1408/71], tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. (...)».

10      L’articolo 11 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Elementi per la determinazione della residenza» recita:

«1.      In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso

a)      durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;

b)      la situazione dell’interessato tra cui:

i)      la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;

ii)      situazione familiare e legami familiari;

iii)      esercizio di attività non retribuita;iv) per gli studenti, fonte del loro reddito;

v)      alloggio, in particolare quanto permanente;

vi)      Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

2.      Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo».

Il diritto ceco

11      Dalla decisione di rinvio emerge che, in forza degli articoli 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 117/1995, relativa all’assistenza sociale (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), quale vigente alla data di adozione della decisione amministrativa in esame nel procedimento principale, qualsiasi persona fisica che abbia provveduto a far registrare il suo domicilio nel territorio ceco conformemente agli articoli 10 e 10a della legge n. 133/2000 relativa all’anagrafe e al numero di registro nazionale, recante modifica di talune leggi [zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)] può chiedere di beneficiare dell’assegno parentale.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      La sig.ra B. è una cittadina ceca che vive in Francia con suo marito e sua figlia minorenne, nata in Francia. La sig.ra B. e suo marito, tuttavia, in Repubblica ceca hanno ciascuno una residenza il cui indirizzo è stato registrato conformemente all’articolo 10 della legge n. 133/2000, relativa all’anagrafe e al numero di registro nazionale, recante modifica di talune leggi.

13      La sig.ra B. ha percepito sussidi di disoccupazione in Francia e suo marito vi svolge un’attività professionale. Tutta la famiglia fruisce dell’assicurazione malattia in Francia. Nel periodo dal 9 febbraio al 30 maggio 2009, la sig.ra B. è stata in congedo di maternità e, a tale titolo, ha percepito in Francia un assegno di maternità. In seguito, nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2009, la sig.ra B. ha percepito in tale Stato membro una prestazione familiare complementare, denominata prestazione per l’accoglienza della prima infanzia («prestation d’accueil du jeune enfant»), o «PAJE», il cui importo viene calcolato in funzione dei redditi del beneficiario. Una volta esaurito il suo diritto alla suddetta prestazione, la sig.ra B. ha presentato domanda in Repubblica ceca al fine di ottenere una prestazione familiare.

14      Con decisione del 14 giugno 2010, l’Úřad práce (agenzia per l’occupazione) di Ostrava ha deciso di concederle la suddetta prestazione a partire dal 1° dicembre 2009.

15      Ritenendo che il diritto della sig.ra B. a una prestazione familiare dovesse essere nuovamente valutato a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, ossia il 1° maggio 2010, il Krajský úřad Moravskoslezského kraje (autorità regionale della regione di Moravia-Slesia), i cui poteri sono stati trasferiti al Ministerstvo práce a sociálních věcí, con decisione del 16 novembre 2010, ha deciso di revocarle il beneficio della prestazione in esame, a partire dal 1° maggio 2010, con la motivazione che la Repubblica ceca non era più lo Stato membro competente poiché il centro d’interessi della sig.ra B. e della sua famiglia si trovava in Francia.

16      Il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla competenza della Repubblica ceca in materia di concessione delle prestazioni familiari alla sig.ra B. A suo giudizio, nell’ipotesi in cui si ritenga che la Repubblica ceca fosse stata competente per la concessione di siffatte prestazioni familiari, appare dubbio che tale competenza sussista dopo il 1° maggio 2010, tenuto conto delle nuove norme relative alla residenza contenute nel regolamento n. 987/2009.

17      Alla luce di quanto sopra, il Nejvyšší správní soud (Suprema Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 76 del regolamento [n. 1408/71], debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, ovvero in cui la ricorrente, il marito e la figlia vivono in Francia, il marito ivi lavora, essi ivi hanno il loro centro d’interessi e la ricorrente ha pienamente percepito in Francia la prestazione familiare PAJE (prestazione per l’accoglienza della prima infanzia), la Repubblica ceca è lo Stato [membro] competente per la concessione di una prestazione familiare-assegno parentale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se le disposizioni transitorie del regolamento [n. 883/2004], debbano essere interpretate nel senso che impongono alla Repubblica ceca la concessione di una prestazione familiare successivamente al 30 aprile 2010, benché la competenza di uno Stato possa essere influenzata, a partire dal 1° maggio 2010, dalla nuova definizione di residenza fornita dal regolamento [n. 987/2009] (articoli 22 e seguenti).

In caso di risposta negativa alla prima questione:

3)      Se il regolamento [n. 883/2004], e in particolare il suo articolo 87, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, la Repubblica ceca, a partire dal 1° maggio 2010, è lo Stato [membro] competente per la concessione di una prestazione familiare».

 Sulla ricevibilità

18      La sig.ra B. fa valere che le questioni sono prive di rilevanza riguardo al procedimento principale in quanto vertono sul suo diritto alle prestazioni familiari a partire dal 1°dicembre 2009, quando invece non viene contestato che tali prestazioni le sono dovute per il periodo dal 1°dicembre 2009 al 1°maggio 2010, dal momento che tale causa concerne unicamente la perdita di tale diritto a partire da quest’ultima data.

19      Va ricordato che, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Iberdrola Distribución Eléctrica, C‑300/13, EU:C:2014:188, punto 16).

20      Nella specie, non risulta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale o che il problema da esso sollevato abbia natura ipotetica. Di conseguenza, poiché la Corte dispone inoltre degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte, esse, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra B., sono ricevibili.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21      Occorre preliminarmente ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23, nonché Hewlett-Packard Europe, C‑361/11, EU:C:2013:18, punto 35).

22      Nel caso di specie, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere a una persona una prestazione familiare, conformemente al suo diritto nazionale, per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel suo territorio senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.

23      Ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni del titolo II del suddetto regolamento mirano in particolare a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne. Tale principio trova la sua espressione segnatamente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola (v., in particolare, sentenza Hudzinski e Wawrzyniak, C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339, punto 41).

24      Nella specie, occorre constatare che la legislazione applicabile alla situazione della sig.ra B., per quanto riguarda il suo diritto a prestazioni familiari, è determinata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71. Invero, ad una persona che abbia cessato qualsiasi attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e che, di conseguenza, non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento e che non soddisfi neppure le condizioni di nessun’altra disposizione del medesimo regolamento per essere soggetta alla legislazione di uno Stato membro, è applicabile, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento in parola, la legislazione dello Stato in cui essa ha previamente svolto un’attività lavorativa subordinata, qualora continui ad avere ivi la sua residenza (v., in tal senso, sentenza Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, punti 29 e 34).

25      In applicazione di quest’ultima disposizione, la sig.ra B. è quindi rimasta soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio ha previamente svolto un’attività lavorativa subordinata e in cui si trova ancora la sua residenza, ossia, alla luce degli elementi che emergono dalla decisione di rinvio, la legislazione francese.

26      A tal riguardo, giova infatti ricordare che, in forza dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, il termine «residenza» ai sensi del regolamento in parola indica la dimora abituale, ovvero il luogo in cui le persone interessate risiedono abitualmente ed in cui si trova altresì il centro principale dei loro interessi e costituisce quindi una nozione autonoma e propria del diritto dell’Unione (v. sentenza Swaddling, C‑90/97, EU:C:1999:96, punti 28 e 29). Orbene, dai fatti accertati dal giudice del rinvio e riprodotti ai punti 12 e 13 della presente sentenza, emerge che la dimora abituale e il centro principale di interessi della sig.ra B. si trovano in Francia.

27      Poiché la sig.ra B. è soggetta alla legislazione francese a norma dell’articolo 13 del suddetto regolamento, si pone anche la questione se le disposizioni del medesimo regolamento ostino a che le prestazioni familiari in esame nel procedimento principale vengano concesse in virtù del diritto nazionale di uno Stato membro che non è lo Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 1408/71. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che, secondo la legislazione ceca, la sig.ra B. può beneficiare di tale prestazione per il solo fatto di aver registrato un domicilio nel territorio della Repubblica ceca.

28      A tal riguardo, va ricordato che uno Stato membro non competente conserva la possibilità di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilità ed effettività delle norme di coordinamento del suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenza Hudzinski e Wawrzyniak, EU:C:2012:339, punti da 65 a 67).

29      Tuttavia, la mera registrazione, da parte della sig.ra B., di un domicilio permanente nella Repubblica ceca, senza che essa viva in tale Stato membro, mentre risulta risiedere abitualmente in Francia con la propria famiglia, dove ha percepito sussidi di disoccupazione, un assegno di maternità a partire dal 9 febbraio 2009 e, successivamente, una prestazione familiare simile a quella di cui ha poi richiesto l’erogazione alla Repubblica ceca non sembra, fatte salve le verifiche finali da parte del giudice del rinvio, tale da creare tra la sig.ra B. e la Repubblica ceca un siffatto collegamento.

30      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento n. 1408/71, e segnatamente il suo articolo 13, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro. L’articolo 13 del regolamento in parola deve essere interpretato nel senso che essa osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest’ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro.

 Sulla seconda questione

31      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

32      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato, a partire dal 1°maggio 2010, come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona, conformemente al suo diritto nazionale, per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel suo territorio senza che la medesima e i suoi familiari lavorini o risiedano abitualmente in tale Stato membro.

33      Alla luce della giurisprudenza della Corte ricordata al punto 21 della presente sentenza, nel caso di specie, va rilevato anzitutto che l’articolo 11 del suddetto regolamento, la cui formulazione corrisponde a quella dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, prevede che le persone cui si applica il regolamento n. 883/2004 siano soggette alla legislazione di un singolo Stato membro, lo Stato competente. Orbene, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di quest’ultimo regolamento e per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 24 a 26 della presente sentenza, la sig.ra B. rimane assoggettata alla legislazione dello Stato membro di residenza.

34      A tal riguardo, si deve rilevare che la nozione di «residenza» viene definita all’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del regolamento di applicazione n. 987/2009 equipara la residenza al centro di interessi della persona di cui trattasi. Tale articolo codifica anche gli elementi elaborati dalla giurisprudenza della Corte che possono essere presi in considerazione per determinare il suddetto centro di interessi, come la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri interessati o la situazione familiare o i legami familiari (v., in tal senso, sentenza Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303, punto 50).

35      Ciò premesso e senza che sia necessario pronunciarsi in merito alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 87 del regolamento n. 883/2004, è sufficiente constatare che tale regolamento non ha introdotto alcun cambiamento rilevante rispetto al regolamento n. 1408/71 per quanto attiene alle disposizioni relative alla designazione dello Stato membro competente e alla nozione di residenza, che determinano la soluzione del procedimento principale. La Repubblica ceca, in tale causa, non è dunque lo Stato competente in forza delle norme rilevanti del regolamento n. 883/2004.

36      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento n. 883/2004, e segnatamente il suo articolo 11, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e segnatamente il suo articolo 13, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro. L’articolo 13 del regolamento in parola deve essere interpretato nel senso che essa osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest’ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro.

2)      Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e segnatamente il suo articolo 11, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest’ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il ceco.