Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2802


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961
Presentato il 30 dicembre 2014


      

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Onorevoli Deputati! La nazionalità è un legame giuridico che garantisce a ogni individuo il pieno godimento dei propri diritti individuali come soggetto nella comunità. Il diritto alla nazionalità è un diritto fondamentale, riconosciuto dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997.
      L'Italia ha ratificato in materia la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi (legge 1 febbraio 1962, n. 306), ma non ha ancora aderito alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia. L'adesione è volta a rafforzare le tutele esistenti e a rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell'apolidia, posto che la legislazione italiana in materia si configura già come pienamente garantista dei diritti sanciti dalla Convenzione medesima.
      L'ordinamento italiano qualifica infatti l'apolidia come la condizione di chi abbia perso la propria cittadinanza di origine e non ne abbia, per fatto proprio, acquistate altre. La legislazione in materia di cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91) prevede che sia considerato cittadino per nascita il soggetto nato nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi, confermando l'applicazione dello jus soli limitata alla tutela dei minori che sarebbero altrimenti apolidi.
      La Convenzione del 1961, analogamente, prevede che gli Stati parte garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge [articolo 1, paragrafo 1, lettera (a)], oppure tramite istanza dell'interessato [articolo 1, paragrafo 1, lettera (b)]. La suddetta formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1961 lascia, pertanto, agli Stati parte la facoltà di scelta fra le due opzioni, tra loro alternative e reciprocamente escludenti. L'ordinamento italiano, riconoscendo ex lege la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992), è già in linea con quanto previsto al riguardo da una delle opzioni indicate dalla Convenzione del 1961 e non necessita di disposizioni di adeguamento.
      Con l'adesione alla Convenzione del 1961 si introduce nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale in linea con tali disposizioni e, sotto il profilo politico, coerenti con la tradizione umanitaria dell'Italia.
      La Convenzione del 1961 ha per obiettivo quello di assicurare che venga rispettato il diritto di ogni persona ad avere una cittadinanza, ivi compreso il diritto di ogni bambino ad acquisire una cittadinanza. Essa stabilisce norme sull'acquisizione, sulla rinuncia, sulla perdita e sulla privazione della cittadinanza e prevede una serie di misure cui gli Stati aderenti devono dare applicazione, suddivise in quattro aree tematiche principali:

          articoli 1-4: misure per evitare l'apolidia dei minori (attribuzione jure soli della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo jus sanguinis e attribuzione jure sanguinis della cittadinanza ai nati all'estero);

          articoli 5-7: misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità (condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza);

          articoli 8 e 9: misure per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità;

          articolo 10: misure per evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati (obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro).

      Non esistono cifre ufficiali sulla presenza di apolidi in Italia. Tuttavia si può ragionevolmente ritenere che i gruppi più consistenti di apolidi di diritto e de facto possano rintracciarsi nelle comunità Rom e Sinti originarie della ex Jugoslavia. Secondo le stime, circa 15.000 Rom e Sinti nati da genitori provenienti dalle ex Repubbliche jugoslave sono potenziali apolidi.
      Ad oggi, 61 Stati hanno aderito alla Convenzione del 1961, tra i quali 18 Paesi europei, compresi i principali (Gran Bretagna, Francia e Germania). L'Italia, come già rilevato, ha aderito finora alla sola Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi, ratificata ai sensi della legge n. 306 del 1962. L'adesione italiana alla Convenzione del 1961 permette non solo di entrare nel novero degli Stati contraenti, ma risponde anche agli impegni assunti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto, svoltasi a New York il 24 settembre 2012, fatto che assume particolare rilievo in concomitanza

con il semestre di Presidenza italiana dell'Unione.
      La Convenzione del 1961 è depositata presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite a New York. L'Assemblea generale dell'ONU ha affidato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la responsabilità di promuoverne una quanto più ampia adesione. L'adesione dell'Italia alla Convenzione del 1961 è stata anche recentemente sollecitata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, quale segnale concreto di sostegno della campagna lanciata dall'UNHCR per l'eliminazione dell'apolidia entro i prossimi dieci anni. Un analogo appello al Governo italiano era stato già rivolto nel 2011, in occasione del cinquantenario della medesima Convenzione.
      Al momento del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, l'Italia si avvarrà della facoltà di riserva prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione, in base alla quale lo Stato contraente mantiene il diritto di privare una persona della sua cittadinanza, ove ricorrano determinate condizioni. Tale ipotesi è infatti prevista dalla normativa nazionale e, in particolare, dall'articolo 12 della legge n. 91 del 1992.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

         L'attuazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

        Il provvedimento, infatti, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né dalle disposizioni contenute nella Convenzione derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento è volto a rendere esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975. Essa rafforza la trasparenza giuridica e la prevedibilità delle garanzie e delle procedure poste in essere dall'Italia in materia di prevenzione dell'apolidia, partendo dall'assunto che la legislazione italiana si configura già come avanzata e garantista nella tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione.

        Coerentemente con il programma di Governo, sotto il profilo politico l'adesione alla Convenzione è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        L'ambito di applicazione della Convenzione è costituito dalla legislazione in materia di cittadinanza.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'entrata in vigore della Convenzione di cui trattasi non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Si allega una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della Convenzione e le norme italiane in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il provvedimento normativo interviene in materia di cittadinanza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione. Tale materia rientra tra le competenze esclusive dello Stato e pertanto l'intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale né degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non è oggetto di delegificazione né di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni della Convenzione non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto da due Convenzioni del Consiglio d'Europa, ossia la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 e la Convenzione di Strasburgo del 2006 sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni della Convenzione non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con

quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        La Convenzione rispecchia i princìpi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        La Convenzione non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Della Convenzione è parte la maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea (18 Paesi su 28).

Parte III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non essendo necessaria l'introduzione di disposizioni di adeguamento, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non si prevedono atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non essendo necessarie modifiche all'ordinamento interno e non generandosi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non si ravvisa l'esigenza di fare ricorso a dati statistici. Le stime sugli apolidi presenti in Italia sono state fornite da organizzazioni internazionali competenti in materia.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
      2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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