(Sergio Briguglio 2/2/2015)

 

L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: L'IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO

 

Corso di specializzazione

"Diritto dell'immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale"

Roma 6/2/2015

 

 

Sommario

 

          I.     Politica degli ingressi

        II.     Il decreto flussi

      III.     Ingresso per lavoro subordinato

      IV.     Soggiorno per lavoro subordinato

        V.     Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

      VI.     Conversione di altri permessi

    VII.     Ingressi con disciplina speciale

  VIII.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

      IX.     Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

        X.     Esercizio di una professione

      XI.     Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

    XII.     Previdenza sociale

  XIII.     Cifre

  XIV.     Conclusioni

 

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-46.html

 

 

I. Politica degli ingressi

 

Diritto o interesse legittimo

 

á      Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"

á      Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti

á      Interesse legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza

á      Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

á      Numeri:

o   lavoro subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

o   lavoro subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013

o   lavoro autonomo: circa 4.000 ingressi effettivi nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 3.000 ingressi effettivi nel 2011, circa 2.500 ingressi effettivi nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2013 (Annuario MAE 2014)

o   studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 50.000 nel 2011 e nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 52.500 nel 2013 (Annuario MAE 2014)

o   motivi religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013

o   turismo: circa 1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013

o   affari: circa 200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013

o   invito: circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013

o   missione: circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013

o   cure mediche: circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013

o   residenza elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013

o   gara sportiva: circa 6.000 nel 2012, circa 5.000 nel 2013

o   ricerca: circa 400 nel 2012, circa 400 nel 2013

o   volontariato: circa 250 nel 2012, circa 300 nel 2013

o   ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 76.000 nel 2013 (Annuario MAE 2014)

o   richiesta asilo:

¤  2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi

¤  2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi

¤  2012: 17.352 richiedenti (15.986 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi

á      Interferenze tra flussi:

o   requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)

o   problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti); l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde, d'altra parte, da un tale ingresso => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina

 

 

Ingressi per lavoro (non stagionale): evoluzione storica

 

 

o   1987-1990:

¤  L. 943/1986 (conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)

¤  contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤  accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)

¤  circa 10.000-15.000 ingressi per anno

 

o   1991-1996:

¤  L. 39/1990 (Legge Martelli)

¤  contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤  accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)

¤  disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)

¤  capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a £ 90.000.000 annui (circolari)

¤  possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con accertamento di indisponibilita':

-       nessun limite per lavoro domestico

-       0 per altri settori

¤  circa 20.000-25.000 ingressi per anno

 

o   1997-1998:

¤  come fase precedente, ma

-       imposizione di un tetto complessivo (semplice estrapolazione dei dati registrati negli anni precedenti!)

¤  circa 20.000 ingressi per anno

 

o   1999-2001:

¤  L. 40/1998 (Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)

¤  contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤  nessun accertamento di indisponibilita'

¤  disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)

¤  capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1998): intorno a £ 90.000.000 annui (circolari)

¤  assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)

¤  tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori fissati negli anni precedenti

¤  novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione

¤  circa 20.000-25.000 ingressi per anno (chiamata nominativa) + 15.000 ingressi per anno per sponsorizzazione (2000-2001) + circa 3.500 ingressi per anno per autosponsorizzazione (2000-2001, per albanesi, tunisini, marocchini)

 

o   2002-2005:

¤  L. 189/2002 (Legge Bossi-Fini); D. Lgs. 286/1998

¤  contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤  accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti in cerca di occupazione: 20 gg, per tutti i settori, non vincolante

¤  garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL

¤  capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1999); per lavoro domestico: doppio del costo lordo del lavoro (circolari), esclusa assistenza datore di lavoro invalido

¤  impegno alla copertura delle spese di rimpatrio (solo nell'eventualita' di rimpatrio coattivo, da moduli)

¤  assenza motivi ostativi

¤  soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione (sostituite da chiamate di lavoratori formati all'estero, anche con sforamento della quota)

¤  tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su indicazioni fornite da Regioni, parti sociali, Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', associazioni

¤  crescita: da 10.000-15.000 ingressi per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)

 

o   2006-2008:

¤  come fase precedente, ma

-       tetti molto piu' alti

-       considerazione domande giacenti (decreto-bis; decreto per anno successivo)

¤  circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006; 150.000 giacenti dal dereto 2007 ripescate con decreto 2008 (che pero' non ammette nuove domande)

 

o   2009-2014:

¤  come fase precedente, ma

-       tetti oscillanti

¤  nessun decreto per il 2009; circa 100.000 per il 2010 (ingressi dal 2011); nessun decreto per il 2011; poche migliaia per il 2012, 2013 e 2014 (formati all'estero, oriundi, EXPO 2015)

 

 

 

Dati, diagnosi e conseguenze

 

o   1987: 120.000 (L. 943/1986)

o   1990: 220.000 (Legge Martelli)

o   1996: 250.000 (Decreto Dini)

o   1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)

o   2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)

o   2009: 295.000 (L. 102/2009)

o   2012: 130.000 (D. Lgs. 109/2012)

o   19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot: 285.000)

o   90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)

 

o   quote troppo limitate

o   ciascuno dei requisiti

 

o   fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno per lavoro domestico)

o   analoga accumulazione di irregolarita'

o   file di badanti, piu' che di "badati", quando l'istanza per l'ingresso si presentava alle poste

o   anche gli ingressi formalmente "regolari" corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni

o   verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'

 

o   variabili:

¤  disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990

¤  reddito del datore non richiesto fino a meta' degli anni '90

¤  accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)

¤  copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002

¤  assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998

o   permanenti:

¤  contratto conforme al CCNL

¤  residenza all'estero (poche eccezioni: considerazione delle domande di conversione di soggiornanti per altri motivi, incluso turismo: prevista dalla Legge Martelli, ma mai applicata; sponsorizzazione e autosponsorizzazione: utilizzate in misura omeopatica e soppresse da L. 189/2002)

o   plausibile: residenza all'estero => impossibilita' di incontro diretto (necessario per piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale

o   per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione (es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria verificare se il loro tasso di irregolarita' si e' abbassato)

o   un esperimento e' stato fatto (OIM): nel 2000, liste per chiamata dall'Albania usate per autosponsorizzazione; 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti

o   sanatorie e uso improprio del decreto-flussi corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza all'estero, ceteris paribus (manca pero' il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso" e la possibilita' di confrontare con un campione di controllo)

 

o   Illegalita' obbligata

o   Repressione (espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)

o   Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo

o   Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i tre elementi base della procedura d'asilo:

¤  ricorso giurisdizionale (giudice terzo)

¤  ricorso sospensivo (non refoulement)

¤  costi (finanziari e umani) limitati (detenzione breve)

o   Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997; la normativa e' stata adottata nel 2007-2008 in attuazione di direttive UE)

o   Nota: il D. Lgs. 25/2008 e' inefficace a evitare gli abusi:

¤  chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno illegale, ma prima che sia stato adottato un provvedimento di espulsione, e' ospitato (non trattenuto) in un CARA

¤  consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne

¤  la permanenza nel centro non e' un obbligo per il richiedente, ma un semplice onere: in caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso (irrilevante per il richiedente abusivo!)

¤  prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 159/2008, era prevista l'ospitalita' in CARA anche per il richiedente gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento; la domanda presentata anche a seguito di una prima "sparizione" e' comunque ricevibile, e sulla sua inammissibilita' per mancanza di nuovi elementi decide la Commissione; nel frattempo, il richiedente sarebbe stato ancora ospitato in CARA, potendo cosi' eclissarsi nuovamente

 

á      Nota: nei casi in cui l'accesso al mercato e' stato possibile (sponsorizzazione, lavoro autonomo), la penalizzazione e' venuta dai limiti numerici

 

 

 

II. Il decreto flussi

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

 

o   Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o   Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o   Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998 (nota: non piu' in vigore, dato che la Croazia fa parte dell'Unione europea)

o   Egitto, firmato nel 2007

o   Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o   Georgia, firmato nel 1997

o   Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o   Marocco, firmato nel 1998

o   Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o   Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o   Nigeria, firmato nel 2000

o   Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o   Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o   Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o   Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o   Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

o   interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o   facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali

o   fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o   1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o   1999:

-       direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o   2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o   2001:

-       DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o   2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o   2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o   2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o   2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-       Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o   2006:

-       DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-       DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-       Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o   2007:

-       DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

-       DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

-       Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o   2008:

-       DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate

-       DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o   2009:

-       DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate

o   2010:

-       DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

-       DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o   2011:

-       DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)

o   2012:

-       DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 13/3/2012: 77.775 domande presentate su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale (1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013

-       DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 16/10/2012: alla data del 15/10/2013 presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400 hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo, 90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000 (438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:

¤  la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione

¤  confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria

¤  per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione

o   2013:

-       DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 15/2/2013: 37.175 domande presentate su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%, Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333 hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:

¤  la riduzione della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze pluriennali di lavoro in Italia

¤  ripartizione territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di potenziare l'utilizzo di questa procedura

¤  chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero tramite il SILEN

-       DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200 lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013), 2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi (4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare, rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014, essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:

¤  i modelli relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate con apposita circolare

¤  gestione delle domande in ordine cronologico

¤  gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

¤  per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso

¤  intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

o   2014:

-       DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions; circolari applicative:

¤  circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:

-       confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

-       confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

-       invio delle domande consentito fino al 31/12/2014

-       confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

-       confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

-       accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

-       per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

¤  circ. Minlavoro 9/4/2014:

-       ripartizione di 10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta pluriennale

-       alla quota dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale

-       in tutti i casi di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere allo Sportello Unico

-       tenute per riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale pluriennale

¤  circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015:

-       l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

-       per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

-       si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

-       successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

-       dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

-       si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

-       e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

-       DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:

¤  le quote saranno ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici

¤  gestione delle domande in ordine cronologico

¤  gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

¤  per i formati all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai fini della migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)

¤  per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso

¤  conversioni da lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra' instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se sia sufficiente il decorso del tempo)

¤  per gli  ingressi relativi a start-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa

¤  lo straniero che intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in questo caso,  il Comitato non deve chiedere alla questura il nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto

¤  intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

¤  per quanto attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate entro il 31/12/2014 vengono azzerate

 

 

 

III. Ingresso per lavoro subordinato

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro

 

 

o   eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o   assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o   assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

 

o   registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   scaricamento del software dal sito del Mininterno

o   compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)

o   spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)

o   le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

 

o   generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o   generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o   trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o   impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o   dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

o   garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o   eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o   autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta

o   autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore; TAR Toscana: legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta; Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori

o   proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa l'eventuale partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o   in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

¤  l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

¤  assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

 

Esame della richiesta

 

o   motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno del lavoratore

o   motivi ostativi allĠassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di amministrazione della societaĠ:

¤  condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

¤  condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

o   richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o   convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)

o   spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

 

Ingresso del lavoratore

 

o   comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o   rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.

o   trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015

 

 

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

o   e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che dovra' essere spedito dall'Ufficio postale

 

 

Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso

 

 

 

 

 

Accordo di integrazione

 

 

á      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

á      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

á      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

á      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

á      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

á      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

á      Impegno dello straniero:

o   acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o   acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o   assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o   aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

á      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

¤  ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

¤  lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi

o   parlato:

¤  interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

¤  produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o   scritto:

¤  produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

á      Impegno dello Stato:

o   favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):

¤  assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

¤  agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

¤  garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

¤  garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o   assicurare la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

á      Al titolare di permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti la dicitura "perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui diritti connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ. Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della "Sessione di formazione civica e di informazione"

á      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

á      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allĠistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di conoscenza della lingua italiana

á      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

á      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

á      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

á      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

á      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

á      Note:

o   a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o   non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o   non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

á      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico e' stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o   principi della Costituzione

o   organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   diritti e doveri degli stranieri in Italia

o   facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o   diritti e doveri reciproci dei coniugi

o   doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o   iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o   normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

á      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

á      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

á      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

¤  ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

¤  lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o   parlato:

¤  interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

¤  produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o   scritto:

¤  produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

á      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

á      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati (nota: se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello dovrebbero essere sommati al bonus iniziale, dato che, se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)

 

á      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o   conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

¤  livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

¤  livello A1: 14 punti

¤  livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

¤  livello A2: 24 punti

¤  livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

¤  livello B1: 28 punti

¤  livello superiore a B1: 30 punti

o   conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

¤  livello sufficiente: 6 punti

¤  livello buono: 9 punti

¤  livello elevato: 12 punti

o   percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤  frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o   percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

¤  frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o   corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

¤  frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

¤  frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o   conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

¤  diploma di qualifica professionale: 35 punti

¤  diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

¤  diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

¤  diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

¤  diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

¤  diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

¤  dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o   attivita' di docenza:

¤  abilitazione all'insegnamento: 50 punti

¤  svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o   corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o   onorificenze e benemerenze pubbliche:

¤  conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

¤  conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o   attivita' economico-imprenditoriali:

¤  svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o   scelta di un medico di base:

¤  scelta del medico di base: 4 punti

o   partecipazione alla vita sociale:

¤  svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o   abitazione:

¤  contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o   corsi di formazione anche nel paese d'origine:

¤  partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

¤  partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

á      Note:

o   la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o   per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

á      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o   l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o   il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o   il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o   le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

á      Completati i piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono i corsi di integrazione liguistica e sociale (com. Mininterno 10/12/2013)

 

á      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o   condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

¤  ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤  arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

¤  arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

¤  multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

¤  reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

¤  reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

¤  reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

¤  reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

¤  reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o   misure di sicurezza personali:

¤  applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

¤  applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o   sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

¤  sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤  sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

¤  sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

¤  sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

á      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; in mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura civica, e' possibile sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti (nota: Circ. Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle sessioni di test); circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

á      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Circ. Mininterno 31/7/2014:

o   dall'1/7/2014 il costo delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 e' a carico del MIUR

o   le sessioni possono essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o Universita'; in particolare, per gli studenti universitari, la sessione potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o, eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso le prefetture

o   il procedimento di verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura presso il cui territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di residenza da una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica allo Sportello Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico

o   una nuova funzione consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR 179/2011

o   e' comunque possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo, con le credenziali consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla sezione "Accordo" al link apposito

o   lo straniero puo' chiedere la prenotazione al test, accedendo al link apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso, l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di convocazione

á      Circ. Mininterno 10/10/2014:

o   il test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile si tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi

o   il test e' unico, articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata

o   il raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua parlata") di conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non sia stato raggiunto nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo straniero non sia gia' in possesso di un livello superiore

o   ai fini della verifica del livello B1, il test si svolge in non piu' di due sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012 (nota: non ancora formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al test accedono solo coloro che siano in possesso di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12 co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di conoscenza di livello A2

o   dato l'esiguo numero di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere organizzata anche quando non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30 stranieri

o   lo straniero puo' comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area riservata di Accordo (Circ. Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test", selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le credenziali sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e' chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un indirizzo di e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico

o   dovranno essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test ("italiano/cultura civica", o solo "cultura civica"), al fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di attestato di conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura civica

o   l'eventuale superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si procede neanche a verifica in base a Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012)

 

á      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ. Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)

á      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

á      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: benche' i casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione siano esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in quei casi si procede comunque alla verifica dell'adempimento dell'accordo (e' previsto esplicitamente che dell'eventuale risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tenga conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione); Circ. Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono chiusi con la causale "Chiuso per esenzione"

á      Note:

o   l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o   rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 60 giorni (D. Lgs. 40/2014)[5] previsti dalla legge

 

á      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o   inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o   conseguimento di un numero di crediti < 0

á      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o   conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o   mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o   mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

á      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

á      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

á      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

á      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

á      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

á      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

á      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

á      In caso di proroga di un anno

o   la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o   un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o   la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o   si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o   se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

á      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

á      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o   la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o   se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o   la valutazione discrezionale dell'inserimento puo' giocare solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, l'inadempimento parziale potrebbe favorire l'adozione del provvedimento negativo; ma non sembra ragionevole che nella valutazione della pericolosita' dello straniero tale inadempimento parziale possa giocare un ruolo apprezzabile

 

á      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o   gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o   gravi motivi di famiglia

o   motivi di lavoro

o   frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o   motivi di studio all'estero

 

á      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

á      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

á      Circ. Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno

á      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

á      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

 

Stipula del contratto di lavoro

 

 

o   l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori (D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi i rapporti di volontariato

o   l'obbligo si applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori

o   l'obbligo non si applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori

o   in attesa del rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'

o   l'obbligo, di cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori, non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione

o   in caso di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva

o   il certificato penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente tramite delegato), utilizzando l'apposito modello; vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro, del lavoratore e, se del caso, del delegato

o   e' necessaria l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte dell'interessato, di apposito modello e allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato

o   il certificato puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa esibizione del documento di identita'

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

 

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

 

o   puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤  il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤  domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o   puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

¤  il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

¤  in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

 

IV. Soggiorno per lavoro subordinato

 

Durata del permesso per lavoro subordinato

 

o   < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o   durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Licenziamento e dimissioni

 

o   iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o   iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o   rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; nota: TAR Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita' dell'iscrizione, TAR Toscana e Sent. Cons. Stato 3342/2014; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa, di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent. Cons. Stato 3405/2014); TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa; TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione; Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso, l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'stanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998); Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro vincolato da parte dell'Amministrazione (nota: sulla base degli elementi prodotti dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento), non potendo quindi l'omissione della fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento; TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito); Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato

o   per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠart. 8 L. 68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)

o   specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o   ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[6]

o   in mancanza di nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[7], alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012); note:

¤  oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012; tali redditi, pero', non possono superare i 5.000 euro l'anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e richiedono quindi di essere integrati da altri redditi; nota: circ. INPS 49/2013 interpreta tale limite come limite al reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo contraddittorio come esso non sia sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede il valore dell'assegno sociale), da contratti di lavoro autonomo o da una pluralita' di contratti di lavoro subordinato part time (nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro, benche' questo non sia piu' richiesto, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate da D. Lgs. 40/2014); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')

¤  non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile

¤  non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)

¤  Sent. Cons. Stato 5915/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014

¤  TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

¤  Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione

o   in mancanza di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[8], di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; note:

¤  verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

¤  se lĠiscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[9] o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; in senso meno restrittivo, Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente (verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di rinnovo e' atto strettamente vincolato

¤  Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro)

o   il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

o   art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012, fissa nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione (nota: affermazione inesatta, dato che la durata di un anno riguarda l'iscrizione nelle opportune liste per la ricerca di lavoro, e puo' includere anche un periodo durante il quale il permesso originale e' ancora valido)

o   il periodo minimo di un anno previsto art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre dal momento della concessione o del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro; nota: affermazione inesatta, dato che la durata di un anno riguarda l'iscrizione nelle opportune liste per la ricerca di lavoro, e puo' includere anche un periodo durante il quale il permesso originale e' ancora valido), senza computare i periodi precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali irregolarita' amministrative sanabili

o   ai fini della concessione del permesso per attesa occupazione non possono richiedersi requisiti di reddito e, solo decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

 

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi regolarmente soggiornanti per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa (esclusi familiari di comunitari, stranieri che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra lĠUnione e gli Stati membri o tra lĠUnione e paesi terzi, stranieri distaccati o trasferiti all'interno di societa', lavoratori stagionali o "alla pari", soggiornanti in base a misure di protezione temporanea, richiedenti asilo e destinatari di protezione internazionale, stranieri che soggiornano in base a misure di protezione umanitaria, titolari di permesso UE slp, stranieri il cui allontanamento e' stato sospeso, lavoratori autonomi, lavoratori marittimi o ammessi per svolgere qualunque attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro) la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

 

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o   il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

o   in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso allĠart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)

o   da Lettera di ONG al questore di Trieste (nota: anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 40/2014, che ha soppresso la necessita', ai fini del rinnovo del permesso, della sussistenza di un contratto di soggiorno): presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)

o   la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o   la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014)

o   l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o   la sussistenza di reddito in misura almeno pari allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

o   la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

o   la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o   il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)

o   legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)

o   ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o   una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

o   la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

o   legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014)

o   illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

o   insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o   illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli dell'amministrazione, l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato assunto risulta di fatto inesistente e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)

o   lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)

o   rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS

o   si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

o   e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o   la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)

o   se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

o   il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

o   anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o   per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

o   per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o   il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente (le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica), che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)

 

o   < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o   durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

 

o   puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o   gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o   puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

o   la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[11]

o   sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o   eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o   accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o   eĠ parificato allĠitaliano, se in possesso di permesso di durata > un anno, ai fini del godimento delle misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011; l'eccezione appare in contrasto anche con le disposizioni della Direttiva 2011/98/UE, insufficientemente recepite, pero', dal D. Lgs. 40/2014)

o   accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o   puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o   puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o   puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma; Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)

o   puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o   accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o   accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

 

V. Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

 

o   permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o   permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o   permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o   permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o   permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti

o   permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o   permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o   permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o   permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la Corte d'Appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o   permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio e TAR Lazio)

 

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

 

o   la possibilita' di iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla paritaĠ di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)

o   circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o   circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

o   circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011

 

o   i redditi non possono superare i 5.000 euro l'anno (art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a 6.666 euro lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare fa osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non sia sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo eccede il valore dell'assegno sociale); il limite e' di 3.000 euro l'anno netti, pari a 4.000 lordi, per il 2013, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (L. 134/2012)

o   le somme corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore (circ. Minlavoro 18/1/2013: di qualunque tipo) non possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno, pari a 2.666 euro lordi; qualora vengano superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivitˆ di impresa o professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ. Minlavoro 18/1/2013)

o   i voucher vanno utilizzati entro 30 gg dall'acquisto; la trasgressione comporta la qualificazione del rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non censita preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013)

o   possono accedere anche

¤  lavoratori disoccupati o inoccupati, senza alterazione della loro condizione di disoccupazione o inoccupazione

¤  studenti, con i seguenti limiti:

-       durante i periodi di vacanza ("natalizia", dall'1/12 al 10/1; "pasquale", dalla domenica delle Palme al martedi' dopo Pasqua; "estive", dall'1/6 al 30/9, nonche' tutti i sabati e le domeniche) per gli studenti iscritti a un ciclo di studi della scuola dell'obbligo

-       in qualunque periodo dell'anno per gli studenti iscritti all'universita'

¤  titolari di trattamenti di anzianita' o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilita', assegno sociale, assegno ordinario di invalidita' e pensione agli invalidi civili nonche' tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attivita' lavorativa (escluso, quindi, il trattamento di inabilita')

 

o   in base ad art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola

o   in base allo stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato

o   in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga durata sono soddisfatte; nota: "permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"

 

 

Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro  

 

o   instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

¤  per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)

¤  per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)

¤  per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)

o   ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.

o   per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare

o   per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM

 

 

Sanzioni

 

o   la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o   ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o   perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota: la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto

o   il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o   e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)

o   il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita' di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione, che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali

o   il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o   il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

-       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

-       la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza

-       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

o   quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp

o   il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o   sono piu' di 3

o   sono minori in eta' non lavorativa

o   sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

o   21.701 ispezioni

o   76.391 posizioni lavorative controllate

o   802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

o   139.624 aziende ispezionate

o   73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

o   115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

o   1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   9.722 lavoratori controllati

o   4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

o   406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

 

o   si cumula con quelle previste

¤  all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤  per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o   si applica anche in caso di

¤  utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤  prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

¤  rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)

¤  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤  affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)

 

o   il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia

o   la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

o   il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o   nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o   il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o   l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o   l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

 

Diritti del lavoratore straniero

 

o   benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)

o   art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o   Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

-       Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

-       benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

-       la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

-       in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

-       art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

-       quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤  l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari (e, a seguito delle modifiche apportate da L. 97/2013, di alcune categorie di cittadini stranieri) al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤  l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤  la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤  il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

¤  il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

-       il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

-       gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

-       Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

-       dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤  art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤  art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤  artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤  art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤  DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

¤  D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤  Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤  D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤  sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤  sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤  art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

¤  art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

¤  L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria, il titolare di permesso CE slp

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

-       certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

-       non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

o   lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

o   il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

o   non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

o   il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (IPASVI), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale  ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

o   tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o   le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o   secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o   Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

o   Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino

o   Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013

 

o   qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997

o   nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)

o   art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano

o   pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata

o   le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:

¤  alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso

¤  e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria

¤  l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione

o   enti che hanno emesso bandi illegittimi:

¤  Ferrovie Circumetnea

¤  Banca d'Italia (60 coadiutori)

¤  Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato

¤  Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato

¤  Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato

¤  Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso

¤  ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani

¤  MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno

¤  Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)

¤  Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia

¤  Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)

¤  Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni

¤  A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato

¤  Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani

¤  Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari

¤  Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari

 

o   in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa

o   il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario

o   il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

o   gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

o   l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro

o   art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")

o   se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito

o   Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

o   dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

 

 

 

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

 

 

 

 

Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'

 

o   convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso

o   le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore

 

 

 

VI. Conversione di altri permessi

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

 

o   extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

¤  lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

¤  motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤  studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

¤  studio, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[15], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi, oltre a laurea triennale e laurea specialistica/magistrale, il diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' l'attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di ogni permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤  affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤  integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

-       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello

-       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

Ż  eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

Ż  eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

Ż  dispone di un alloggio

Ż  svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

¤  motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

¤  motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

¤  protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤  motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤  motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia)

o   entro quote, il titolare di permesso per

¤  formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote dell'anno successivo; note:

-       la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di ogni permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  lavoro stagionale; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato; la conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998); circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014: le conversioni da lavoro stagionale fin dalla prima stagione sono condizionate al fatto che siano richieste prima della scadenza del permesso e che l'assunzione per lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo (il nuovo rapporto si potra' instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi; si e' rilevato infatti che in molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se sia sufficiente il decorso del tempo); in precedenza, giurisprudenza contrastante:

-       dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

-       fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibilita' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

¤  motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote

 

 

 

 

 

 

VII. Ingressi con disciplina speciale

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

 

o   dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE:

¤  gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

¤  il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤  al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

¤  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

¤  richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   lettori e professori universitari:

¤  la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤  nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤  nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

¤  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

¤  Decr. MIUR 30/1/2014:

-       le universita' (statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonche' per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo

-       le universita' possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010

-       convenzioni e contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore

-       le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decr. MIUR 22/10/2004

o   traduttori e interpreti:

¤  necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤  nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o   colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤  deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤  utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o   lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato

¤  le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

¤  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

¤  in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unĠazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤  non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤  richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: dato che puo' trattarsi di distacco da un'impresa-madre a una propria filiale, non sembra appropriato esigere in tutti i casi l'esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)

¤  per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta dallo stesso lavoratore sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che egli e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

o   lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):

¤  nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤  sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤  in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o   lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

¤  nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio

¤  in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤  nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

¤  obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤  note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore; il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

¤  nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o   lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤  nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma (secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II) o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010); si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008)

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS (nota: ora INPS) della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

-       non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere

¤  per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

¤  rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o   giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤  nulla-osta non richiesto

o   infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤  lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤  il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

¤  non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

¤  il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (IPASVI), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

¤  nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale  ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

 

o   lavoratori dello spettacolo

o   marittimi

o   circensi

o   artisti

o   giornalisti corrispondenti

 

 

Visto di ingresso: disposizioni particolari

 

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

 

o   durata del nulla-osta:

¤  pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤  a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o   durata del visto e del permesso:

¤  pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

¤  nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o   utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤  di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤  il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤  disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011; nota: verosimilmente significa "... un permesso di soggiorno per il quale, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, sia consentita la proroga o il rinnovo")

-       durata massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota Mininterno)

¤  disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)

o   convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile

o   accesso al permesso UE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato (nota: nell'ordinamento italiano nessun permesso di soggiorno offre la prospettiva di ottenimento di un permesso a tempo indeterminato diverso dal permesso UE slp), nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE; in senso parzialmente concorde,

¤  Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellĠazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)

¤  Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[16] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)

 

 

Disposizioni particolari per lavoratori distaccati nell'ambito di Expo 2015

 

 

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che dovra' essere spedito dall'Ufficio postale

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

 

o   la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o   l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o   le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

o   il rapporto giuridico tra le parti

o   le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale; la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di ricerca (L. 9/2014)

o   la copertura delle spese di viaggio

o   la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

 

 

o   copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o   dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

 

 

 

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)

 

á      Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze

á      Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano

o   a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)

o   a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di

¤  titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[17] qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia

¤  dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata

á      Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012

á      Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):

1.     legislatori, imprenditori e alta dirigenza

1.1.  membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanitˆ, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.1.1.     membri di organismi di governo e di assemblee con potestˆ legislativa e regolamentare

1.1.2.     direttori, dirigenti ed equiparati dellĠamministrazione pubblica e nei servizi di sanitˆ, istruzione e ricerca

1.1.3.     dirigenti della magistratura

1.1.4.     dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.2.  imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

1.2.1.     imprenditori e amministratori di grandi aziende

1.2.2.     direttori e dirigenti generali di aziende

1.2.3.     direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

1.3.  imprenditori e responsabili di piccole aziende

2.     professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

2.1.  specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

2.1.1.     specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

2.2.  ingegneri, architetti e professioni assimilate

2.2.1.     ingegneri e professioni assimilate

2.2.2.     architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

2.3.  specialisti nelle scienze della vita

2.3.1.     specialisti nelle scienze della vita

2.4.  specialisti della salute

2.4.1.     medici

2.5.  specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali

2.5.1.     specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

2.5.2.     specialisti in scienze giuridiche

2.5.3.     specialisti in scienze sociali

2.5.4.     specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

2.5.5.     specialisti in discipline artistico-espressive

2.5.6.     specialisti in discipline religiose e teologiche

2.6.  specialisti della formazione e della ricerca

2.6.1.     docenti universitari (ordinari e associati)

2.6.2.     ricercatori e tecnici laureati nell'universitˆ

2.6.3.     professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

2.6.4.     professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

2.6.5.     altri specialisti dell'educazione e della formazione

3.     professioni tecniche

3.1.  professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione

3.1.1.     tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

3.1.2.     tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

3.1.3.     tecnici in campo ingegneristico

3.1.4.     tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

3.1.5.     tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

3.1.6.     tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

3.1.7.     tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

3.1.8.     tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

3.2.  professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

3.2.1.     tecnici della salute

3.2.2.     tecnici nelle scienze della vita

3.3.  professioni tecniche nellĠorganizzazione, amministrazione e nelle attivitˆ finanziarie e commerciali

3.3.1.     tecnici dellĠorganizzazione e dellĠamministrazione delle attivitˆ produttive

3.3.2.     tecnici delle attivitˆ finanziarie ed assicurative

3.3.3.     tecnici dei rapporti con i mercati

3.3.4.     tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

3.4.  professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

3.4.1.     professioni tecniche delle attivitˆ turistiche, ricettive ed assimilate

3.4.2.     insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

3.4.3.     tecnici dei servizi ricreativi

3.4.4.     tecnici dei servizi culturali

3.4.5.     tecnici dei servizi sociali

3.4.6.     tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

4.     professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

4.1.  impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

4.1.1.     impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

4.1.2.     impiegati addetti alle macchine d'ufficio

4.2.  impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

4.2.1.     impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

4.2.2.     impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

4.3.  impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

4.3.1.     impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

4.3.2.     impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

4.4.  impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione

4.4.1.     impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

4.4.2.     impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

5.     professioni qualificate nelle attivitaĠ commerciali e nei servizi

5.1.  professioni qualificate nelle attivitˆ commerciali

5.1.1.     esercenti delle vendite

5.1.2.     addetti alle vendite

5.1.3.     altre professioni qualificate nelle attivitˆ commerciali

5.2.  professioni qualificate nelle attivitˆ ricettive e della ristorazione

5.2.1.     esercenti nelle attivitˆ ricettive

5.2.2.     esercenti ed addetti nelle attivitˆ di ristorazione

5.2.3.     assistenti di viaggio e professioni assimilate

5.3.  professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.3.1.     professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.  professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona

5.4.1.     maestri di arti e mestieri

5.4.2.     professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

5.4.3.     operatori della cura estetica

5.4.4.     professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

5.4.5.     addestratori e custodi di animali

5.4.6.     esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

5.4.7.     esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

5.4.8.     professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

6.     artigiani, operai specializzati e agricoltori

6.1.  artigiani e operai specializzati dellĠ industria estrattiva, dellĠedilizia e della manutenzione degli edifici

6.1.1.     brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

6.1.2.     artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

6.1.3.     artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

6.1.4.     artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

6.1.5.     artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed allĠigiene degli edifici

6.2.  artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.1.     fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

6.2.2.     fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

6.2.3.     meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

6.2.4.     artigiani e operai specializzati dellĠinstallazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

6.3.  artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

6.3.1.     artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

6.3.2.     vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

6.3.3.     artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

6.3.4.     artigiani ed operai specializzati delle attivitˆ poligrafiche

6.4.  agricoltori e operai specializzati dellĠagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

6.4.1.     agricoltori e operai agricoli specializzati

6.4.2.     allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.3.     allevatori e agricoltori

6.4.4.     operai forestali specializzati

6.4.5.     pescatori e cacciatori

6.5.  artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo

6.5.1.     artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

6.5.2.     attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

6.5.3.     artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

6.5.4.     artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

6.5.5.     artigiani ed operai specializzati dellĠindustria dello spettacolo

7.     conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

7.1.  conduttori di impianti industriali

7.1.1.     conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2.     operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3.     conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4.     conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5.     operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6.     conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.7.     operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

7.1.8.     conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

7.2.  operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.2.1.     operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

7.2.2.     operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

7.2.3.     conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

7.2.4.     operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

7.2.5.     conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

7.2.6.     operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

7.2.7.     operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

7.2.8.     operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7.3.  operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.3.1.     operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

7.3.2.     operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

7.4.  conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

7.4.1.     conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

7.4.2.     conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

7.4.3.     conduttori di macchine agricole

7.4.4.     conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

7.4.5.     marinai di coperta e operai assimilati

8.     professioni non qualificate

8.1.  professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

8.1.1.     venditori ambulanti

8.1.2.     personale non qualificato di ufficio

8.1.3.     personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4.     personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.     personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

8.1.6.     personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

8.2.  professioni non qualificate nelle attivitˆ domestiche, ricreative e culturali

8.2.1.     personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8.2.2.     personale non qualificato addetto ai servizi domestici

8.3.  professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.3.1.     personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

8.3.2.     personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

8.4.  professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

8.4.1.     personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2.     personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

8.4.3.     personale non qualificato nella manifattura

9.     forze armate

9.1.  ufficiali delle forze armate

9.1.1.     ufficiali delle forze armate

9.2.  sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9.2.1.     sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

9.3.  truppa delle forze armate

9.3.1.     truppa delle forze armate

á      Non si aplica

o   a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008

o   a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo e richiesta asilo - attivita' lavorativa

o   a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica

o   ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE

o   al titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi

o   a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti

o   a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale

o   a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000

o   a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea

o   a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)

á      Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati

á      Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:

o   proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)

o   indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[18] qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")

o   importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)

á      Circ. Mininterno 7/12/2012:

o   necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia

o   per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)

o   per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota: non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in vigore di L. 9/2014); nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere; l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:

¤  copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore

¤  copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione

¤  copia della proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa', avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014, che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo di studi fossero correlati, non e' piu' necessario che il lavoratore acquisisca la certificazione di conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per "certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene, effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di studio

á      La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica di indisponibilita' di lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [19]

á      Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)

á      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia

á      Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno 3/8/2012: requisiti e modalita' di sottoscrizione dei protocolli di intesa tra datori di lavoro e Ministero dell'interno (distinti da quelli stipulati ai sensi di art. 27 co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998) saranno indicati con successiva circolare

á      Nulla-osta rifiutato

o   in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti

o   quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)

o   quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per

¤  favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

¤  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

¤  occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

á      A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)

á      Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato

o   in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione

o   quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno

o   quando lo straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta

o   quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:

¤  non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)

¤  e' assai improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il quale pero' la condizione non si applica

á      Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti

á      Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:

o   nella pubblica amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono

¤  ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

¤  alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o   non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE

o   Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria

á      Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini

á      Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)

á      La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)

 

á      Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

á      Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra', verosimilmente, fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' rientrare temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di soggiorno

á      In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)

á      I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (verosimilmente, l'ingresso puo' avvenire senza bisogno di munirsi di visto, dal momento che, altrimenti, i familiari in questione rientrerebbero nella disciplina ordinaria del ricongiungimento e non avrebbe senso imporre ulteriori condizioni; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace)

á      In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')

 

á      Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)

 

á      Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario

 

á      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni

á      Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

á      I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o   un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o   un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

 

á      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

 

o   con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o   con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

 

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote

 

 

 

Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per giovani e persone collocate "alla pari"

 

o   persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤  il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o   persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤  il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

 

o   le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili; nota: si trascurano i permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto

o   il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara

o   la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o   la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o   il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)

o   lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno)

o   il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o   la Societa' sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)

o   la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o   gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario

o   il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)

o   ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

¤  la richiesta va presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)

¤  gli sportivi professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[20], e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico

¤  la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso

¤  il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale

o   in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o   lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o   nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

o   la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio; nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria

o   il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o   lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o   i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981 (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede anche il codice fiscale)

o   ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale

o   la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso allĠattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o   lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)

o   la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)

o   il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote (nota: verosimilmente, questi ingressi rientrano nell'ambito degli ingressi per attivita' sportive "comunque retribuite") e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)

o   il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o   la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o   gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario

o   il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi

o   ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

¤  la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)

¤  il CONI predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale

¤  la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI

o   in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o   lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o   nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

 

 

o   alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o   alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)

o   alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o   per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o   per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti stranieri

o   per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri

 

o   l'assunzione segue la normativa italiana

o   si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente

o   per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa

o   visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)

o   i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi riportato nella Nota MAE non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno

o   ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta presentata dalla rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente

o   cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: ulteriore personale estero alle dipendenze dei funzionari); il MAE autorizza l'assunzione del lavoratore privato per cui e' cessato il rapporto da parte di altri membri di rappresentanza estera (la stessa, o altra)

o   se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'

 

o   ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

o   gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

o   gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi

o   l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

o   la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:

¤  al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno

¤  va inteso come interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu' volte al giorno)

o   non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

o   la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

o   il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

o   il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

o   il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

 

 

 

VIII. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

 

o   la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)

o   ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o   domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)

o   accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); nota: la procedura di accertamento di indisponibilita', disciplinata, per il lavoro stagionale, da art. 38 co. 1-bis e 1-ter DPR 394/1999, non dovrebbe essere alterata dalla modifica apportata, per il lavoro subordinato non stagionale, da L. 99/2013 ai commi 2 e 4 di art. 22 D. Lgs. 286/1998

o   termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o   termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o   rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o   trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):

¤  la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro

¤  il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno

o   inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)

o   istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente

o   non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o   ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

o   opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta, richiedendone invece la revoca

o   richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

o   in caso di giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato

o   alla revoca del nulla-osta su richiesta del datore di lavoro si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

o   superato quanto stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno

o   L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

 

o   abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o   abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o   sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

 

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

 

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; questo motiva l'orientamento secondo il quale la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia (nota: e' vero che questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999, ma quest'ultima norma e' di rango inferiore)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

¤  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

¤  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibilita' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita'

 

o   il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non e' chiaro quale sia la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso)

o   la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)

o   la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta

o   in assenza di elementi ostativi, lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE

o   al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno

o   il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)

o   per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 17 co. 4 L. 35/2012, la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)

o   la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale

o   la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto

o   una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o   lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o   anche per gli anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza

 

 

o   devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o   non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o   il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente, della retribuzione imponibile)

o   non devono essere versati i contributi per l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), di cui all'art. 2 L. 92/2012

 

 

 

IX. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite

 

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

 

 

 

Autorizzazione all'ingresso

 

o   dichiarazione, da parte dellĠautoritaĠ competente, di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o   attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 DPR 394/1999; verosimilmente, solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o   il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o   il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 DPR 394/1999; il limite si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, DPR 394/1999 – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

o   per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o   per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o   per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o   per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione (nota: per i soci prestatori d'opera l'affermazione contrasta con i contenuti di circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005), certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societˆ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

 

 

o   consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

o   per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

¤  per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

¤  per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dagli ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)

¤  il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di

-       certificato di iscrizione della societa' nel registro delle imprese

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

-       dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

¤  in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

-       alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

-       reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

¤  dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

o   in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

 

 

Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi

 

o   possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi; in questo senso, DPCM 25/11/2013 e DPCM 11/12/2014) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012, anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative)

o   la startup innovativa deve configurarsi (L. 221/2012) come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

¤  essere operativa da meno di 4 anni

¤  avere la sede principale in Italia

¤  avere meno di 5 milioni di euro di fatturato

¤  non distribuire utili

¤  avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica

¤  non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

¤  soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori criteri

-       almeno il 15% delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo

-       il team e' composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale

-       e' proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE

o   documentazione richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente:

¤  nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa

¤  documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore

¤  documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa

¤  documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

o   il Comitato, su delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso

o   il nulla-osta del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa

o   il visto di lavoro autonomo startup e' rilasciato con durata di un anno

o   per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)

o   il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da

¤  atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012

¤  dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite

o   la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

o   per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o   per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societa' di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle quote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o   per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata (art. 40 co. 15 DPR 394/1999 prevede solo la possibilita' di ingressi per lavoro autonomo di durata non superiore a 90 gg), e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

¤  copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

¤  copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

¤  nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

¤  disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o   per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

o   il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del DPR 394/1999 stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o   in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o   atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012

o   dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite

o   la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014)

o   l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o   rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

o   la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o   la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)

o   legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)

o   l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)

o   la sussistenza di reddito in misura almeno pari allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

o   la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o   i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o   ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o   una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)

o   diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

o   e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o   la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o   anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o   per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia)

o   ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o   il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente (le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica), che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita

 

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

 

o   rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o   condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014

o   TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02

o   essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); verrebbe invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania, e, in modo piu' generale, per condanne anche recenti, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014

o   TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato

o   Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati

o   Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti)

o   Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale

o   TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o   Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale

o   sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia

o   Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014)

o   TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

o   Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

o   la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o   assistenza sanitaria

o   edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa

o   assistenza sociale

o   studio

o   ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o   possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)

o   possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro; nota: non e' chiaro se, a seguito della soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014, la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizione necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinat); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)

o   conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o   formazione e riqualificazione

o   accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

 

o   permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007

o   diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o   permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o   permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999)

o   permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o   permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o   permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o   permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

 

o   lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, DPR 394/1999), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma; Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)

o   motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 DPR 394/1999 e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

o   formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; conversione

¤  extra quota, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[21], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi, oltre a laurea triennale e laurea specialistica/magistrale, il diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di ogni permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

-       TAR Lazio: la conversione da ogni permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

¤  in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

¤  entro quote, negli altri casi; note:

-       la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

-       l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

o   affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o   integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

¤  il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

¤  che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o   motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o   protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o   motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o   motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio)

 

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

o   si applica anche in caso di

¤  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

¤  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)

 

 

 

X. Esercizio di una professione

 

Accesso all'esercizio di  professioni

 

o   Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o   iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠOrdine dei medici)

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali

 

 

o   medici iscritti all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 370.000 italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7% uomini)

o   infermieri iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 375.185 italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5% uomini)

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione

 

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

 

 

o   si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o   sono escluse (art. 1 D. Lgs. 206/2007) le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o   restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o   il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota, se previsto)

o   l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o   i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o   l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o   le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o   la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o   la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o   il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o   la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o   il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o   il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o   il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o   il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o   il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o   il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o   le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o   procedura:

¤  presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤  possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da effettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤  iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o   il prestatore e' tenuto a

¤  informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤  comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o   categorie:

¤  riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (di durata; diverse a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤  riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤  regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż  professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż  situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

Ż  professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o   procedura:

¤  presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione

-       in caso di straniero che abbia acquisito la qualifica professionale in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)

¤  eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤  indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤  decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

 

o   rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale

o   la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative

o   in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007

o   per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)

 

o   non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista

o   Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE

o   Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi

 

o   legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base

o   spetta al giudice nazionale stabilire

¤  se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base

¤  se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base

o   le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico

 

 

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati

 

o   ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o   per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o   le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)

o   il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o   il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o   la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea (nota: la compatibilita' di questa disposizione con il Principio di riconoscimento automatico e' legata al fatto che, nel caso in esame, la formazione non e' stata acquisita integralmente in uno Stato membro dell'Unione europea?)

o   la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)

o   nota: non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

 

o   iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o   accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai beneficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)

 

 

 

XI. Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

 

o   per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o   per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, DPR 394/1999, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

 

Corsi di formazione professionale

 

o   certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)

o   documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

 

 

Tirocini formativi

 

o   per stranieri residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante ed il progetto di tirocinio prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri; nota: le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero (approvate dall'Accordo Governo-Regioni 5/8/2014) pone l'onere in capo al soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore

o   il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o   il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio (regione, struttura territoriale del Minlavoro competente per territorio in materia di ispezione, rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da art. 5 Decr. Minlavoro 142/1998); restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)

o   i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime

o   fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)

o   in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione

o   tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati (FAQ Minlavoro sui tirocini: soggetti che non abbiano mai lavorato, siano iscritti al Centro per l'impiego e in cerca di occupazione da almeno 12 mesi), la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni

o   tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi; nota: verosimilmente il riferimento e' al Decreto Minlavoro che fissa le quote di stranieri ammessi in Italia per tirocinio formativo), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province

o   tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)

o   tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)

o   il tirocinio non puo' essere utilizzato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo

o   i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il personale dipendente dal soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie, ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto

o   sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

¤  tirocini formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilitˆ dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi

¤  tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilitˆ) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali

¤  tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. l co. l L. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991 nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

o   la durata dei tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi, proroghe incluse

o   la durata dei tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse

o   la durata dei tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'

o   il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati

o   salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

o   le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione

o   salve integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i tirocini possono essere promossi da

¤  servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro

¤  istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici

¤  istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale

¤  centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati

¤  comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti

¤  servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione

¤  istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione

¤  soggetti autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro

o   il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa

o   i tirocini sono riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di formazione da completare in Italia

o   la durata del tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede comprovata motivazione

o   il tirocinio deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno

o   i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi; Regioni e Province autonome possono modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi che prevedono attivazione di tirocini

o   il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di provvedere alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo col soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo di tirocinio per straniero residente all'estero

o   le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali

o   nel progetto formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di quella che vuole acquisire in Italia); nota: in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante

o   il tirocinio non puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata

o   il progetto formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese

o   ai fini dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma

o   Regioni e Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto, la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida

o   il visto e' rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante; il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore

o   l'ufficio competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello straniero

o   il progetto formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto di ingresso, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul progetto formativo

o   l'eventuale revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente, caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente provvedimento di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma informatica

o   il visto di ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di art. 9 co. 8 L. 99/2013

o   copertura delle spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento

o   il visto di ingresso e' rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia autonoma"), al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma informatica

o   lo straniero e' informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso

o   contrariamente a quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006); saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav relativi al Quadro Tirocini

o   Regioni e Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero

o   il soggetto promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente, dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali

o   Regioni e Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e ai fini della programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio

o   il soggetto promotore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del tirocinio

o   il MAE e il Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativi al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a livello territoriale)

o   per tutto cio' che non e' previsto dalle Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, si rinvia a quelle approvate con l'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso

 

o   Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

o   Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in

¤  7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008

¤  7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

 

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?)

 

o   al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o   allĠiscrizione facoltativa al SSN

¤  pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000

¤  conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

¤  gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

o   allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

 

o   verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi, oltre a laurea triennale e laurea specialistica/magistrale, il diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

o   verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

o   in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o   in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

 

 

 

 

XII. Previdenza

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

 

o   ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente, della retribuzione imponibile)

o   con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o   per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi regolarmente soggiornanti per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa (esclusi familiari di comunitari, stranieri che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra lĠUnione e gli Stati membri o tra lĠUnione e paesi terzi, stranieri distaccati o trasferiti all'interno di societa', lavoratori stagionali o "alla pari", soggiornanti in base a misure di protezione temporanea, richiedenti asilo e destinatari di protezione internazionale, stranieri che soggiornano in base a misure di protezione umanitaria, titolari di permesso UE slp, stranieri il cui allontanamento e' stato sospeso, lavoratori autonomi, lavoratori marittimi o ammessi per svolgere qualunque attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro) la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

 

o   nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o   nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

 

Trattamenti previdenziali

 

o   per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni

o   per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni

o   lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012

o   lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (e successivi incrementi per speranza di vita, in base a L. 214/2011)

o   pensione anticipata: per lĠanno 2012, 41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini

o   requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni

o   requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale

o   per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili (L. 111/2011)

 

 

o   fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o   congedo di maternitaĠ (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o   Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare

o   facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o   possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o   applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o   possibilitaĠ di astensione facoltativa e di astensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o   possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o   diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o   indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o   l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

-       nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

-       nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o   periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o   trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane, commercianti, imprenditrici agricole, pescatrici autonome) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi; l'indennita' prevista per le libere professioniste puo' essere percepita anche dal padre, in alternativa alla madre (Sent. Corte Cost. 385/2005)

o   circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare

 

o   indennitaĠ di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi regolarmente soggiornanti per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa (esclusi familiari di comunitari, stranieri che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra lĠUnione e gli Stati membri o tra lĠUnione e paesi terzi, stranieri distaccati o trasferiti all'interno di societa', lavoratori stagionali o "alla pari", soggiornanti in base a misure di protezione temporanea, richiedenti asilo e destinatari di protezione internazionale, stranieri che soggiornano in base a misure di protezione umanitaria, titolari di permesso UE slp, stranieri il cui allontanamento e' stato sospeso, lavoratori autonomi, lavoratori marittimi o ammessi per svolgere qualunque attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro) la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); le domande sono presentate via Internet (circ. INPS 171/2010)

o   cassa integrazione guadagni

o   trattamento di mobilitaĠ; le domande sono presentate via Internet (circ. INPS 171/2010)

o   tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o   lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL 1827/1935)

o   provvidenze previste (L. 222/1984):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

o   TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale

 

o   norme di riferimento: art. 2 L. 153/1988, DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o   diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ; ovvero, in base a Sent. Corte Cost. 42/1990, se il padre si trova in stato di disoccupazione senza indennita'), a carico

o   gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o   circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'

o   lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (art. 2 co. 6-bis L. 153/1988; requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o   per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o   nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche nei casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (crriterio della "posizione tutelata"; circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 76/2014

 

o   fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000

o   il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o   obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)

o   obblighi di comunicazione:

¤  il lavoratore deve informare il datore di lavoro

-       immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro

-       entro 15 gg, in caso di malattia professionale

¤  il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia; se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallĠevento

o   trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):

¤  indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al

-       100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllĠINAIL)

-       75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllĠINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)

¤  cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso

¤  cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

 

o   conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 66 anni e 3 mesi (o all'eta' superiore, determinata dall'applicazione degli incrementi per speranza di vita, prevista per la generalita dei lavoratori; circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011), anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri, la deroga si applica ancora, con riferimento al requisito di 20 anni di contribuzione, e si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di rimpatrio: la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni di contribuzione; nota: non e' chiaro se si applichi il requisito di importo minimo, ne' e' chiara l'affermazione, fatta in altro punto della stessa Nota, secondo cui, in mancanza del requisito di contribuzione ventennale, lo straniero ha comunque diritto alla frazione di pensione corrispondente alla ridotta anzianita' contributiva); la soglia di godimento eĠ fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (e successivi incrementi per speranza di vita; da circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento del 66-esimo anno e 3 mesi di eta', in base a L. 214/2011)

o   qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi

o   Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o   Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[31]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o   Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

o   le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:

¤  vecchiaia, superstiti e invalidita'

¤  infortuni sul lavoro e malattie professionali

¤  assegni familiari

¤  malattia e maternita'

¤  disoccupazione

o   l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna

 

o   devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o   non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o   il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o   si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti

o   si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri

o   si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012)

o   non si applicano nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)

o   non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o   non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi regolarmente soggiornanti per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa (esclusi familiari di comunitari, stranieri che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra lĠUnione e gli Stati membri o tra lĠUnione e paesi terzi, stranieri distaccati o trasferiti all'interno di societa', lavoratori stagionali o "alla pari", soggiornanti in base a misure di protezione temporanea, richiedenti asilo e destinatari di protezione internazionale, stranieri che soggiornano in base a misure di protezione umanitaria, titolari di permesso UE slp, stranieri il cui allontanamento e' stato sospeso, lavoratori autonomi, lavoratori marittimi o ammessi per svolgere qualunque attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro) la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤  le prestazioni di malattia

¤  le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤  le prestazioni di invalidita'

¤  le prestazioni di vecchiaia

¤  le prestazioni per i superstiti

¤  le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤  gli assegni in caso di morte

¤  le prestazioni di disoccupazione

¤  le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤  le prestazioni familiari

¤  i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤  le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o   non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o   il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤  assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤  la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤  regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤  assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤  assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤  prestazioni familiari

¤  assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o   le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤  integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤  assegno sociale (L. 335/1995)

¤  maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)

o   l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o   l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o   una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allĠallegato III del Regolamento CEE 3922/91)

o   un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

o   una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:

¤  la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata

¤  la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivitˆ non superi i 24 mesi

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lĠimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lĠimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

-       alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'

o   la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri

o   una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende

o   le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento

o   la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

o   durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o   situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤  natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤  situazione familiare e legami familiari

¤  esercizio di attivita' non retribuita

¤  per gli studenti, fonte del reddito

¤  alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤  Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o   volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che lo hanno indotto a trasferirsi

o    Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)

o   Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro

o   indennita' di malattia:

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤  le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤  se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤  in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo di maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤  la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o   prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤  il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o   pensione di invalidita':

¤  se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤  in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola opposta (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso pari alla sola differenza tra la pensione completa e quella erogata dal primo Stato membro) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola opposta (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o   pensione di vecchiaia:

¤  i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤  ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤  se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤  se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤  quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤  un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤  e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine

¤  Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

¤  Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che

-       la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro

-       non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

¤  Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia

¤  Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

o   indennita' in caso di morte:

¤  l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o   trattamento di disoccupazione:

¤  l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤  l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤  l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤  lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa (verosimilmente, significa "nell'ultimo Sttao in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata")

¤  se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤  per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤  in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤  in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤  in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o   prestazioni familiari:

¤  se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤  la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤  in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤  i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤  i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤  in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

¤  disposizioni di coordinamento (Circ. INPS 104/2012):

-       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

-       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (crriterio della "posizione tutelata"; circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

-       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

¤  Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellĠimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita nello Stato competente, bensi' lĠesclusione di tale prestazione

¤  Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale

 

o   una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui

o   e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro

o   lavoratori frontalieri:

¤  per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤  i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤  circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤  per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la condizione di pensionato, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

¤  Sent. Corte Giust. C-443/11:

-       nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento

-       e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza

-       art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

-       la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

o   lavoratori distaccati all'estero:

¤  i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤  i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤  in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o   pensionati:

¤  i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o   persone non attive:

¤  sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤  sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o   A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o   S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o   S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o   S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o   DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o   P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o   U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o   U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o   U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

o   Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o   art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

o   a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia

o   e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013

o   dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'

o   le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata

 

 

 

 

XIII. Cifre

 

Mercato del lavoro

 

o   retribuzione netta mensile media

¤  nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.304 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 968 euro

¤  nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.300 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 986 euro

¤  quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       media: 973 (-24.5%)

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)

-       per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)

-       per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)

-       per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994

-       retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)

¤  nel 2011 (II trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)

-       italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)

-       comunitari: 1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)

-       stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)

¤  quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)

-       per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)

-       per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)

-       per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024

¤  nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):

-       italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellĠistruzione e sanita' 1.408)

-       stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellĠistruzione e sanita' 1.104)

¤  nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):

-       italiani: 1.258 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro

¤  nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.239 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 973 euro

¤  nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):

-       italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)

-       stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)

o   partecipazione al mercato del lavoro,

¤  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 62,7%

Ż  comunitari: 74,9%

Ż  stranieri: 68,2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 55,3%

Ż  comunitari: 63,0%

Ż  stranieri: 55,9%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  italiani: 11,5%

Ż  comunitari: 15,8%

Ż  stranieri: 18,0%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 62,9%

Ż  comunitari: 75,4%

Ż  stranieri: 68,4%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 56,4%

Ż  comunitari: 65,4%

Ż  stranieri: 58,6%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  italiani: 10,3%

Ż  comunitari: 13,3%

Ż  stranieri: 14,5%

-       numero di occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):

Ż  italiani: 20.564.681

Ż  stranieri: 2.334.048

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 61,4%

Ż  comunitari: 75,4%

Ż  stranieri: 68,9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 56,5%

Ż  comunitari: 66,5%

Ż  stranieri : 60,4%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  italiani: 8,0%

Ż  comunitari: 11,8%

Ż  stranieri: 12,3%

¤  nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 61,4%

Ż  comunitari: 76,3%

Ż  stranieri: 69,2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 56,3%

Ż  comunitari: 68,2%

Ż  stranieri : 60,8%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  italiani: 8,1%

Ż  comunitari: 10,6%

Ż  stranieri: 12,1%

¤  nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 61.6%

Ż  stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  italiani: 56.9%

Ż  stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  italiani: 7.5%

Ż  stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)

¤  nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 73.3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 71.2%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 8.5%

¤  nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 73.2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 8.3%

¤  nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 73.7%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 71.7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 8.6%

¤  nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 72.9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 69.8%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż  stranieri e comunitari: 10.2%

o   sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):

¤  2008: italiani, 3,3%; stranieri, 7,0%

¤  2010: italiani, 3,6%; stranieri, 10,4%

¤  2011: italiani, 3,2%; stranieri, 8,6%

¤  2012: italiani, 4,6%; stranieri, 10,7%

o   percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):

¤  2008: 4,3%

¤  2009: 7,5%

¤  2010: 10,1%

¤  2011: 8,5%

¤  2012: 11,4%

o   occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

¤  alta:

-       italiani: 8.736

-       comunitari (UE-15): 45

-       comunitari (UE-10): 7

-       comunitari (UE-2): 22

-       stranieri da paesi terzi: 94

¤  media:

-       italiani: 10.533

-       comunitari (UE-15): 18

-       comunitari (UE-10): 31

-       comunitari (UE-2): 273

-       stranieri da paesi terzi: 716

¤  bassa:

-       italiani: 1.608

-       comunitari (UE-15): 3

-       comunitari (UE-10): 26

-       comunitari (UE-2): 176

-       stranieri da paesi terzi: 488

o   occupati in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):

¤  lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)

¤  lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)

¤  collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)

¤  lavoro autonomo: 173 (13.3%)

o   suddivisione degli occupati per titolo di studio,

¤  nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):

-       fino a licenza elementare: 185 (14.3%)

-       licenza media: 497 (38.3%)

-       diploma: 479 (36.9%)

-       titolo universitario: 136 (10.5%)

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo: italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%

-       licenza elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%

-       licenza media: italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%

-       diploma: italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%

-       titolo universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo: italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%

-       licenza elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%

-       licenza media: italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%

-       diploma: italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%

-       titolo universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%

¤  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%

-       licenza media: italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%

-       diploma: italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%

-       titolo universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%

o   grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)

¤  fino alla licenza media:

-       15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

-       25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

-       35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

-       45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

-       55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

¤  diploma

-       15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

-       25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

-       35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

-       45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

-       55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

¤  laurea

-       15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

-       25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

-       35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

-       45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

-       55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013):

¤  2008:

-       italiani: 17,3%

-       stranieri: 39,4%

¤  2010:

-       italiani: 19,0%

-       stranieri: 42,3%

¤  2011:

-       italiani: 19,1,8%

-       stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)

¤  2012:

-       italiani: 19,5%

-       stranieri: 41,2%

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):

¤  2008:

-       italiani: 17,3%

-       stranieri: 39,4%

¤  2010:

-       italiani: 19,0%

-       stranieri: 42,3%

¤  2011:

-       italiani: 19,1,8%

-       stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)

¤  2012:

-       italiani: 19,5%

-       stranieri: 41,2%

¤  2013:

-       italiani: 22,0%

-       stranieri: 40,9%

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

¤  per sesso:

-       maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%

-       femmine: italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%

¤  per eta':

-       15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%

-       25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%

-       35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%

-       45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%

-       55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%

o   variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)

¤  occupati

-       italiani: -863

-       stranieri: +309

¤  disoccupati

-       italiani: +281

-       stranieri: +104

¤  inattivi

-       italiani: +519

-       stranieri: +213

o   correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):

¤  maschi stranieri:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi

¤  femmine straniere:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive

¤  maschi italiani:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi

¤  femmine italiane:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive

o   correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a un articolo di C. Bonifazi):

¤  maschi stranieri:

-       condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 92,5% occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi

-       condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 37,6% occupati, 42,5% disoccupati, 19,9% inattivi

-       condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 15,3% occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi

¤  femmine straniere:

-       condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 88,6% occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 31,4% occupate, 32,7% disoccupate, 35,9% inattive

-       condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 7,7% occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive

¤  maschi italiani:

-       condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 93,8% occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi

-       condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 30,9% occupati, 37,9% disoccupati, 31,2% inattivi

-       condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 9,0% occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi

¤  femmine italiane:

-       condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 90,9% occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive

-       condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 25,0% occupate, 31,0% disoccupate, 44,0% inattive

-       condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive

o   durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):

¤  2007:

-       fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%

-       oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%

¤  2011:

-       fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%

-       oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%

o   occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):

¤  variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:

-       italiani: -847

-       stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)

¤  incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo

o   occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):

¤  2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)

¤  2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)

¤  2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 920.484, di cui 519.293 stranieri)

¤  2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 886.638, di cui 472.834 stranieri)

¤  2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 982.975, di cui 467.565 stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare, 638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632 stranieri)

¤  2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati): 944.634, di cui 485.480 stranieri

o   lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  2010: 1.032.666, di cui 124.316 stranieri

¤  2011: 1.021.020, di cui 131.786 stranieri

¤  2012: 1.011.078, di cui 135.632 stranieri

¤  2013: 140.611 stranieri, pari al 13,9% del totale

o   giornate di occupazione in agricoltura per lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)

¤  2011: 26.190.884 (23% del totale)

¤  2012: 25.598.449 (25% del totale)

o   occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui

¤  per settore:

-       agricoltura: 88.992

-       energia: 2.856

-       manifattura: 403.907

-       costruzioni: 348.602

-       commercio: 170.102

-       alberghi e ristoranti: 187.896

-       trasporti e comunicazioni: 90.941

-       intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548

-       servizi alle imprese e altre attivitˆ professionali: 147.245

-       pubblica amministrazione: 3.439

-       istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463

-       altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292

¤  per gruppi professionali:

-       legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763

-       professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153

-       professioni tecniche: 80.891

-       impiegati: 39.456

-       professionisti qualificati nelle attivita': 302.810

-       artigiani operai specializzati: 589.188

-       conduttori di impianti: 216.943

-       professioni non qualificate: 783.989

-       forze armate: 357

o   occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  complessivamente:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%

-       conduttori di veicoli a motore: 3,0%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%

-       addetti alle vendite: 2,5%

-       totale prime 10: 59,1%

¤  maschi:

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%

-       conduttori di veicoli a motore: 5,1%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%

-       personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%

-       totale prime 10: 54,0%

¤  femmine:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%

-       addetti alle vendite: 3,0%

-       tecnici della salute: 2,4%

-       professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%

-       artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%

-       esercenti delle vendite: 1,4%

-       totale prime 10: 77,5%

o   occupati nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati) per gruppi professionali

¤  legislatori, dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%

¤  professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%, comunitari 3,5%, stranieri 1,1%

¤  professioni tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%

¤  impiegati: italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%

¤  professionisti qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%

¤  artigiani operai specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%

¤  conduttori di impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%

¤  professioni non qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%

¤  forze armate: italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%

o   occupati italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:

¤  2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani

¤  2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani

¤  2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani

¤  2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani

o   occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri

¤  2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri

¤  2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri

¤  2012: 20.602.216 italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri

o   tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri

¤  2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri

¤  2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri

¤  2012: 56,4% italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri

o   tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri

¤  2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri

¤  2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri

¤  2012: 9,5% italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri

o   tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri

¤  2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri

¤  2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri

¤  2012: 62,5% italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri

o   tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):

¤  tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%

¤  percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%

o   tasso di disoccupazione degli stranieri par Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)

¤  UE-27: 16,8%

¤  Spagna: 32,9%

¤  Portogallo: 22,1%

¤  Estonia: 21,9%

¤  Lettonia: 21,2%

¤  Grecia: 20,7%

¤  Svezia: 18,2%

¤  Francia: 18,2%

¤  Irlanda: 17,5%

¤  Finlandia: 16,8%

¤  Danimarca: 16,5%

¤  Belgio: 15,6%

¤  Italia: 12,2%

¤  Slovenia: 11,9%

¤  Germania: 11,3%

¤  Cipro: 9,9%

¤  Paesi Bassi: 9,7%

¤  Regno Unito: 9,5%

¤  Ungheria: 8,9%

¤  Austria: 8,4%

¤  Lussemburgo: 6,4%

¤  Repubblica Ceca: 5,7%

o   occupati comunitari e stranieri per sesso (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  2005: maschi, 734.000 circa; femmine, 431.000 circa

¤  2006: maschi, 835.000 circa; femmine, 511.000 circa

¤  2007: maschi, 921.000 circa; femmine, 577.000 circa

¤  2008: maschi, 1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa

¤  2009: maschi, 1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa

¤  2010: maschi, 1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa

¤  2011: maschi, 1.286.000 circa; femmine, 954.000 circa

¤  2012: maschi, 1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa

o   occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  15-24 anni: 166.274 (7,4%)

¤  25-34 anni: 699.442 (31,1%)

¤  35-44 anni: 782.363 (34,7%)

¤  45-54 anni: 462.562 (20,5%)

¤  55-64 anni: 129.101 (5,7%)

¤  oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)

o   occupati per nazionalita' e per classe di eta' nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  15-34 anni: italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%

¤  35-44 anni: italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%

¤  45-54 anni: italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%

¤  oltre 55 anni: italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%

o   occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%

¤  media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%

¤  bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%

o   correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  alta scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%

¤  media scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%

¤  bassa scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%

o   occupati per settore

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

-       industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri

-       costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

-       commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

-       altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       agricoltura: 3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

-       industria: 20,3% degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri

-       costruzioni: 6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri

-       commercio: 15,4% degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

-       altri servizi: 53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri

o   occupati in azienda per rapporto di lavoro:

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri

-       subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

-       autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       lavoro subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari 500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)

-       lavoro subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968 (23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)

-       lavoro autonomo: italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691 (13,5%)

o   occupati dipendenti per posizione lavorativa:

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

-       quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri

-       impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri

-       operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri

-       apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri

-       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       dirigente: 2,6% degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

-       quadro: 7,4% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri

-       impiegato: 48,3% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri

-       operaio: 40,7% degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri

-       apprendista: 0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri

-       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,0% degli stranieri

o   occupati dipendenti per classe di retribuzione:

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri

-       da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri

-       oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       fino a 1000 euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri

-       da 1001 a 2000: 61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri

-       oltre 2001: 11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

o   occupati per dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

¤  fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani

¤  da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani

¤  oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani

¤  non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani

o   occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):

¤  Romania 561.637

¤  Albania 232.531

¤  Marocco 147.105

¤  Ucraina 132.217

¤  Filippine 107.280

¤  Moldavia 77.148

¤  Polonia 68.128

¤  Cina 66.956

¤  Peru' 62.779

¤  Ecuador 62.699

o   caratteristiche della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

¤  eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')

¤  tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')

¤  tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')

¤  tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')

¤  percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')

¤  percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')

o   rapporti di lavoro attivati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

¤  femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0,3% altro)

-       femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0,7% altro)

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 693.988 (32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7% contratto di collaborazione, 6,5% altro)

-       femmine: 436.365 (48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 8,7% altro)

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: 21,0%

-       2-3 mesi: 20,3%

-       4-12 mesi: 38,9%

-       oltre 1 anno: 19,9%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: 20,0%

-       2-3 mesi: 19,8%

-       4-12 mesi: 37,9%

-       oltre 1 anno: 22,3%

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%

-       recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)

-       raggiungimento del termine: 43,0%

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%

-       recesso del datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2% altro)

-       raggiungimento del termine: 41,1%

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 11,7%

o   beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  nel 2010:

-       cassa integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)

-       cassa integrazione straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)

-       indennita' di mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)

-       pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)

-       congedo parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)

-       assegno per il nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)

¤  nel 2011:

-       cassa integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)

-       cassa integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)

-       indennita' di mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)

-       pensione assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)

-       congedo parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)

-       assegno per il nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)

¤  nel 2012:

-       cassa integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)

-       cassa integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)

-       indennita' di mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)

-       pensione assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)

-       congedo parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)

-       assegno per il nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)

o   canali di reperimento di un posto di lavoro:

¤  Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):

-       familiari, amici, conoscenti: 73,3%

-       associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%

-       sindacati, patronato: 2,9%

-       agenzie/intermediari privati: 9,0%

-       inserzioni sul giornale/internet: 3,5%

-       Centri per lĠimpiego: 1,9%

-       altro: 1,7%

-       senza intermediari: 1,6%

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri

-       Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       Internet: 7,7% degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri

o   infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):

¤  2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)

¤  2005: 124.828 (13,3%)

¤  2006: 129.303 (13,9%)

¤  2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2012: 104.465 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2013: 94.669 (15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  2010: italiani 40.001, comunitari 671, stranieri 1.789

¤  2011: italiani 43.994, comunitari 695, stranieri 1.972

¤  2012: italiani 43.253, comunitari 783, stranieri 2.075

o   giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):

¤  occupati:

-       italiani: 2.762.159

-       comunitari e stranieri: 455.609

¤  disoccupati:

-       italiani: 706.674

-       comunitari e stranieri: 94.690

¤  tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 40.9%

-       comunitari e stranieri: 53.7%

¤  tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 32.5%

-       comunitari e stranieri: 44.5%

¤  tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

-       italiani: 20.4%

-       comunitari e stranieri: 17.2%

¤  durata media della disoccupazione:

-       italiani: 17.3 mesi

-       comunitari e stranieri: 12.3 mesi

¤  lavoro subordinato a tempo indeterminato:

-       italiani: 53,3%

-       comunitari e stranieri: 63,9%

¤  lavoro subordinato a tempo determinato:

-       italiani: 28,9%

-       comunitari e stranieri: 24,8%

¤  collaborazione coordinata e continuativa:

-       italiani: 4,5%

-       comunitari e stranieri: 1,8%

¤  lavoro autonomo:

-       italiani: 13,3%

-       comunitari e stranieri: 9,5%

¤  alta specializzazione:

-       italiani: 42,3%

-       comunitari e stranieri: 7,5%

¤  media specializzazione:

-       italiani: 51,1%

-       comunitari e stranieri: 64,4%

¤  bassa specializzazione:

-       italiani: 6,6%

-       comunitari e stranieri: 28,1%

¤  alta scolarizzazione:

-       italiani: 15,3%

-       comunitari e stranieri: 5,9%

¤  media scolarizzazione:

-       italiani: 61,9%

-       comunitari e stranieri: 45,8%

¤  bassa scolarizzazione:

-       italiani: 22,9%

-       comunitari e stranieri: 48,3%

¤  sotto-inquadramento:

-       italiani: 27.7%

-       comunitari e stranieri: 36.0%

o   giovani tra 15 e 30 ne' occupati ne' impegnati nello studio nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  italiani: 2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)

¤  comunitari: 106.657 (di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)

¤  stranieri: 278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)

o   ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)

¤  numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)

¤  posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)

¤  posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)

¤  lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)

o   attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):

¤  21.701 ispezioni

¤  76.391 posizioni lavorative controllate

¤  802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

o   attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):

¤  139.624 aziende ispezionate

¤  73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

¤  115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

¤  1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):

¤  9.722 lavoratori controllati

¤  4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

¤  406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):

¤  lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco

¤  numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400

¤  committenti per stranieri:

-       committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite

-       enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite

-       imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite

-       imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite

-       imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite

-       famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite

-       scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite

 

 

Imprese

 

o   2005: 116.713

o   2006: 140.090

o   2007: 167.181

o   2008: 188.121

o   2009: 208.891

o   2010: 229.436

o   2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)

o   2012: 232.664

o   titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale

o   imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)

o   prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)

o   agricoltura: 350

o   manifattura: 12.185

o   costruzioni: 10.173

o   commercio: 12.467

o   servizi alle imprese: 20.906

o   servizi alle persone: 19.766

o   agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)

o   manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)

o   costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)

o   commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)

o   alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)

o   servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')

o   titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari

o   titolari di impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa

o   titolari di impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri

o   artigiani stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri

o   titolari di impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria, 2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta, 0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise

o   titolari di impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina 14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%, Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%

o   titolari di impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%, servizi per la persona 1,4%

o   valore aggiunto attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010

o   imprese di stranieri per forma giuridica:

¤  societa' di capitale: 46.239 su un totale di 1.411.747

¤  societa' di persone: 36.654 su un totale di 1.133.660

¤  imprese individuali: 385.769 su un totale di 3.337.587

¤  cooperative: 7.963 su un totale di 148.180

¤  consorzi: 225 su un totale di 22.614

¤  altre forme: 669 su un totale di 39.370

¤  totale: 477.519 su un totale di 6.093.158

o   imprese di stranieri per attivita':

¤  commercio al dettaglio: 129.485

¤  lavori di costruzione specializzati: 101.767

¤  attivita' dei servizi di ristorazione: 31.129

¤  commercio all'ingrosso: 29.649

¤  costruzione di edifici: 24.214

¤  confezione di articoli di abbigliamento: 13.980

¤  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali: 12.701

¤  altre attivita' di servizi per la persona: 11.700

¤  attivita' di servizi per edifici e paesaggio: 9.666

¤  attivita' di supporto per le funzioni d'ufficio: 8.737

¤  trasporto terrestre e mediante condotte: 8.373

¤  commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli: 6.880

¤  fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari): 6.584

¤  attivita' immobiliari: 4.775

¤  fabbricazione di articoli in pelle e simili: 4.523

¤  telecomunicazioni: 3.923

¤  altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche: 3.730

¤  magazzinaggio e attivitˆ di supporto ai trasporti: 2.612

¤  altre industrie manifatturiere: 2.519

¤  riparazione di computer e di beni per uso personale: 2.417

o   imprese di stranieri per incidenza sul totale delle imprese:

¤  telecomunicazioni 34,9%

¤  confezione di articoli di abbigliamento 24,0%

¤  lavori di costruzione specializzati 18,9%

¤  fabbricazione di articoli in pelle e simili 17,1%

¤  attivitˆ di servizi per edifici e paesaggio 15,8%

¤  attivitˆ di supporto per le funzioni d'ufficio 15,3%

¤  servizi postali e attivitˆ di corriere 15,1%

¤  commercio al dettaglio 14,8%

¤  attivitˆ dei servizi di ristorazione 8,8%

¤  magazzinaggio e supporto ai trasporti 8,6%

¤  industrie tessili 8,0%

¤  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 7,5%

¤  costruzione di edifici 7,0%

¤  attivitˆ dei servizi delle ag. di viaggio, tour operator 6,8%

¤  altre attivitˆ di servizi per la persona 6,3%

¤  altre attivitˆ professionali, scientifiche e tecniche 6,0%

¤  fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6,0%

¤  trasporto terrestre e mediante condotte 6,0%

¤  riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 5,8%

¤  commercio all'ingrosso 5,8%

o   2011: 454.029 da immigrati; 5.656.045 da nati in Italia

o   2012: 477.519 da immigrati; 5.615.639 da nati in Italia

o   2013: 497.080 da immigrati; 5.564.880 da nati in Italia

o   2010: 1.938.217, di cui 109.998 stranieri

o   2011: 1.928.417, di cui 115.737 stranieri

o   2012: 1.907.081, di cui 119.803 stranieri

o   2010: 2.236.027, di cui 130.607 stranieri

o   2011: 2.265.441, di cui 144.396 stranieri

o   2012: 2.290.869, di cui 159.317 stranieri

o   imprenditori non italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale degli imprenditori

o   imprenditori stranieri per nazionalita':

¤  Svizzera 2.768

¤  Germania 2.629

¤  Francia 1.332

¤  Romania 916

¤  Stati Uniti 755

¤  Gran Bretagna 741

¤  Belgio 570

¤  Albania 541

¤  Tunisia 486

¤  Venezuela 481

¤  Canada 464

¤  Australia 354

¤  Macedonia 352

¤  Argentina 335

¤  Austria 320

¤  Marocco 259

¤  Serbia e Montenegro 240

¤  Paesi Bassi 230

¤  Libia 220

¤  Polonia 218

o   imprenditori stranieri per classe di eta':

¤  18-29: 6,0%

¤  30-49: 55,4%

¤  50-69: 31,2%

¤  oltre 70: 7,4%

o   imprenditori stranieri per carica societaria:

¤  titolare: 72,0%

¤  amministratore: 17,7%

¤  socio: 8,4%

¤  altra carica: 1,9%

o   imprenditori stranieri per settore di attivita':

¤  coltivazioni agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%, femmine 50,3%)

¤  silvicoltura e utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine 15,8%)

¤  pesca e acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)

¤  totale: 17.286, pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)

o   imprese registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)

o   imprese per grado di imprenditorialita' straniera:

¤  esclusivo: 12.997

¤  forte: 297

¤  maggioritario: 59

o   agricoltura: 13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)

o   manifattura: 41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)

o   costruzioni: 126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in meno)

o   commercio: 175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in meno)

o   alberghi e ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese italiane in meno)

o   servizi: 104.796 (14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')

o   totale: 497.080 (18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)

o   agricoltura: 488

o   manifattura: 16.051

o   costruzioni: 12.253

o   commercio: 16.765

o   alberghi e ristoranti: 5.380

o   servizi: 34.646

 

 

Previdenza

 

o   vecchiaia: 114.814

o   invalidita': 19.994

o   superstiti: 100.735

o   italiani: 23,5%

o   stranieri: 3,3%

o   integrazione salariale ordinaria:

¤  2009: totale 1.296.212, di cui stranieri 119.999

¤  2010: totale 936.990, di cui stranieri 99.155

¤  2011: totale 683.392, di cui stranieri 75.361

¤  2012: totale 683.448, di cui stranieri 72.705

¤  2013: totale 619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   integrazione salariale straordinaria:

¤  2009: totale 530.043, di cui stranieri 40.473

¤  2010: totale 737.394, di cui stranieri 51.915

¤  2011: totale 657.411, di cui stranieri 41.775

¤  2012: totale 731.721, di cui stranieri 49.942

o   indennita' di mobilita':

¤  2009: totale 183.872, di cui stranieri 7.479

¤  2010: totale 227.964, di cui stranieri 11.500

¤  2011: totale 248.212, di cui stranieri 13.191

¤  2012: totale 281.256, di cui stranieri 15.540

¤  2013: totale 314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione ordinaria non agricola e speciale edile:

¤  2009: totale 1.070.242, di cui stranieri 119.555

¤  2010: totale 1.177.985, di cui stranieri 133.980

¤  2011: totale 1.227.286, di cui stranieri 147.525

¤  2012: totale 1.424.929, di cui stranieri 185.371

¤  2013: totale 1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti:

¤  2011: totale 552.985, di cui stranieri 53.420

¤  2012: totale 515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione agricola:

¤  2011: totale 520.375, di cui stranieri 55.171

¤  2012: totale 507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   pensioni contributive per vecchiaia:

¤  2009: totale 9.323.813, di cui stranieri 7.328

¤  2010: totale 9.419.742, di cui stranieri 8.955

¤  2011: totale 9.574.947, di cui stranieri 10.577

¤  2012: totale 9.520.515, di cui stranieri 12.038

o   pensioni contributive per invalidita':

¤  2009: totale 1.593.270, di cui stranieri 5.563

¤  2010: totale 1.491.447, di cui stranieri 6.464

¤  2011: totale 1.389.360, di cui stranieri 7.379

¤  2012: totale 1.297.651, di cui stranieri 8.057

o   pensioni contributive per superstiti:

¤  2009: totale 3.807.188, di cui stranieri 6.120

¤  2010: totale 3.797.891, di cui stranieri 7.208

¤  2011: totale 3.837.683, di cui stranieri 8.542

¤  2012: totale 3.817.503, di cui stranieri 9.724

o   maternita' obbligatoria:

¤  2009: totale 423.475, di cui stranieri 31.969

¤  2010: totale 423.349, di cui stranieri 34.009

¤  2011: totale 417.078, di cui stranieri 34.465

¤  2012: totale 388.869, di cui stranieri 32.542

¤  2013: totale 378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   congedi parentali:

¤  2009: totale 281.301, di cui stranieri 13.960

¤  2010: totale 292.104, di cui stranieri 14.776

¤  2011: totale 299.884, di cui stranieri 15.341

¤  2012: totale 285.071, di cui stranieri 14.933

¤  2013: totale 281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   assegno per il nucleo familiare di lavoratori dipendenti:

¤  2009: totale 2.916.536, di cui stranieri 290.960

¤  2010: totale 2.903.521, di cui stranieri 308.742

¤  2011: totale 2.901.322, di cui stranieri 318.354

¤  2012: totale 2.876.053, di cui stranieri 319.296

¤  2013: totale 2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   assegno per il nucleo familiare di pensionati:

¤  2009: totale 1.531.552, di cui stranieri 3.054

¤  2010: totale 1.568.309, di cui stranieri 3.885

¤  2011: totale 1.479.199, di cui stranieri 4.173

¤  2012: totale 1.392.378, di cui stranieri 4.387

¤  2013: totale 1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

 

 

XIV. Conclusioni

 

o   distanza obbligata tra domanda e offerta

o   ostacoli al mantenimento della legalita'

o   compressione della professionalita'

 

o   permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:

¤  ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)

¤  conversione turismo-lavoro

o   applicare in modo ampio art. 5, co. 9 T.U. sulla conversione del permesso

o   sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero, consentendo il rinnovo del permesso anche in pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento

o   consentire l'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione dello straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorative, salvi i casi preclusi anche al cittadino comunitario



[1] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.

[2] In precedenza, gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di indisponibilita' si svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

á      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

á      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

á      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

[3] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

á      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

á      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

á      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

[4] In precedenza, entro 40 giorni.

[5] In precedenza, 20 giorni.

[6] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[7] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[8] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[9] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[10] In precedenza, era previsto l'obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era previsto anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro consegnasse al lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del rinnovo o della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).

[11] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.

[12] In precedenza, art. 36-bis DPR 394/1999 imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza); l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o (per lavoro domestico) all'INPS.

[13] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.

[14] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.

[15] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[16] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.

[17] In precedenza: della relativa qualifica professionale.

[18] In precedenza: della relativa qualifica professionale.

[19] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).

[20] In precedenza, era previsto che le parti sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).

[21] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[22] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.

[23] In precedenza, annuale.

[24] In precedenza, ogni anno.

[25] In precedenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

[26] In precedenza, valeva la seguente norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellĠemanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi cosiĠ autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto.

[27] In precedenza, valeva la seguente disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellĠanno precedente; nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento dell'anno.

[28] In precedenza, era previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente.

[29] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.

[30] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[31] In precedenza, anche con la Croazia.