(Sergio Briguglio 19/2/2015)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI

 

Lezione tenuta a Modena, il 20/2/2015, nell'ambito del Master interculturale nel campo della salute, del welfare, del lavoro e dell'integrazione

 

 

Sommario

á      ingresso in Italia

á      soggiorno

á      diritti

á      allontanamento

á      asilo

á      cittadini comunitari

á      cittadinanza

 

 

I. L'ingresso in Italia

 

1. Politica dei flussi

 

á      Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"

á      Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti

á      Interesse legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza

á      Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

á      Numeri:

o   lavoro subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

o   lavoro subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013, 15.000 nel 2014

o   lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010, circa 3.000 nel 2011, circa 2.500 nel 2012, circa 2.000 nel 2013

o   studio: circa 54.000 nel 2010, circa 50.000 nel 2011 e nel 2012, circa 52.500 nel 2013

o   religiosi: circa 10.000 nel 2010, circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013

o   turismo: circa 1.015.000 nel 2010, circa 1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013

o   affari: circa 191.000 nel 2010, circa 200.000 nel 2012 e nel 2013

o   invito: circa 22.000 nel 2010, circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013

o   missione: circa 20.000 nel 2010, circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013

o   cure mediche: circa 3.000 nel 2010, circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013

o   residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010, circa 1.000 nel 2012 e nel 2013

o   ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012, circa 76.000 nel 2013

á      Limiti numerici per lavoro (inclusi stagionali):

á      Interferenze tra flussi:

 

 

2. In generale...

 

á      Visto: passaporto valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o sponsorizzazione, mezzi per viaggio (tranne che per lavoro e ricongiungimento); requisiti (decreto MAE)

á      Esonero dal visto:

o   titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari (esclusi permessi rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca)

o   titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro che si trasferisca in Italia per proseguire gli studi

á      Ingresso: non ammesso lo straniero

 

 

3. Lavoro subordinato

 

á      Uno o piu' decreti annuali

á      Richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente all'estero:

á      Ingressi extra-quota:

¤  lavoratori altamente qualificati, anche gia' legalmente soggiornanti in Italia

¤  attivita' vincolata per due anni

¤  escluse attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o riguardino l'interesse nazionale

¤  possibilita' di ricongiungimento a prescindere dalla durata del permesso

¤  dopo 18 mesi di titolarita' in altro Stato membro, possibilita' di ingresso in esonero dal visto per svolgere lavoro altamente qualificato (necessaria pero' la richiesta di nulla-osta da parte del datore entro 30 gg dall'ingresso); i familiari che abbiano soggiornato con il lavoratore nell'altro Stato membro possono seguirlo in presenza dei requisiti di reddito e alloggio (in esonero dal visto)

¤  soggiorni come titolare di Carta blu UE in diversi Stati membri cumulabili ai fini del rilascio del permesso UE slp (richiesti pero' ultimi 2 anni di titolarita' di Carta Blu UE rilasciata dall'Italia); per i familiari si applica analogo cumulo dei soggiorni regolari

á      Osservazioni:

 

 

4. Ricongiungimento familiare

 

á      Titolari del diritto: permesso UE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica o Carta blu UE, di qualsiasi durata

á      Familiari:

á      Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); inespellibile, se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o familiare entro il II grado di italiano (Cass. 19464/2011: anche di minore italiano), con questi convivente

á      Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico; termine ordinatorio per il rilascio: 180 gg.

á      Requisiti (non per titolare di diritto alla protezione internazionale, da D. Lgs. 18/2014):

¤  assegno sociale per il richiedente + 0.5 assegno sociale x numero familiari a carico

¤  per figli di eta' < 14 anni, quota pecifica comunque limitata dall'assegno sociale

 

 

II. Il soggiorno

 

1. Permesso di soggiorno

 

á      Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014; termine ordinatorio)

á      Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso:

á      Richiesta spedita tramite Poste (salvo alcuni permessi: in questura)

á      Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno

á      Diritti e facolta' nelle more del rilascio del permesso:

¤  Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen a titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi rilasciati conformemente allo stesso Regolamento (anche in attesa di primo rilascio)

¤  Sent. CGUE C-606/10 sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non rilasciato conformemente a Reg. UE 265/2010)

á      Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi: solo dichiarazione di soggiorno (alla frontiera o, per ingresso da frontiera Schengen, in questura, anche mediante comunicazione albergo); copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'

á      Titolari di permesso rilasciato da altro Stato membro: dichiarazione di soggiorno al questore entro 8 gg; trasgressione: ammenda fino a 309 euro (L. 161/2014)

á      Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno; Carta blu UE, durata del rapporto piu' 3 mesi, o 2 anni per lavoro a tempo indeterminato; familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni (minore ultra-14-enne: fino ai 18 anni); lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno (durata del corso, da L. 128/2013, ma solo a seguito di modifica del regolamento); lavoro stagionale, 9 mesi

á      Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione sociale, particolare sfruttamento lavorativo, violenza domestica), residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza, asilo (5 anni), protezione sussidiaria (5 anni, da D. Lgs. 18/2014), etc.

á      Richiesta di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)

á      Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno; mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso da frontiere esterne, patente, iscrizione anagrafica, etc.)

á      Reddito (salvo disoccupazione): come per ricongiungimento; per lavoro autonomo, > soglia esonero ticket

á      Per lavoro subordinato, non piu' richiesta l'esistenza di contratto di soggiorno (D. Lgs. 40/2014), ma gli impegni relativi sono comunque assunti dal datore con la compilazione del modello UNILAV o con la comunicazione all'INPS

á      Contributo per rilascio e rinnovo del permesso (anche per duplicato; non rimborsabile in caso di diniego):

á      CGUE C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il rilascio di una carta di identita' al cittadino nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso UE slp o per il rilascio di un permesso al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tali stranieri

á      Licenziamento o dimissioni => inserimento nelle liste di mobilita' o al Centro per l'impiego > 1 anno, o piu' in presenza di prestazione di sostegno al reddito (L. 92/2012); possibilita' di rinnovo ulteriore in presenza di risorse lecite come per ricongiungimento (L. 92/2012)

á      Durata rinnovo < durata rilascio, salvo esplicita previsione di legge o regolamento

á      Utilizzazione: subordinato, autonomo, famiglia, integrazione del minore, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari: studio e lavoro; studio: lavoro subordinato (< 1040 ore annuali); assistenza del minore: lavoro

á      Conversione:

¤  che il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato minori abbia dato parere favorevole

¤  che il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea documentazione

-       presenza in Italia > 3 anni

-       inserimento > 2 anni programma integrazione

-       disponibilita' di alloggio

-       regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro

á      Rifiuto => espulsione (verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a 15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)

á      Revoca (venir meno requisiti; condanne per reati ostativi): espulsione

á      Rifiuto e revoca del permesso per straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto ingresso per ricongiungimento o che abbia comunque (Sent. Corte Cost. 202/2013) familiari regolarmente soggiornanti (o in via di regolarizzazione) in Italia adottati tenendo conto di legami familiari in Italia (puo' legittimare il ricongiungimento di fatto?), legami socio-familiari in patria, durata pregressa del soggiorno in Italia: condanne o mancanza di reddito non automaticamente ostative

á      Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi quelli relativi a sanita' per irregolari e prestazioni scolastiche obbligatorie (anche scuola d'infanzia?), nonche' dichiarazione di nascita e riconoscimento figlio naturale (circ. Mininterno 7/8/2009: provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivita'; vale anche per asilo nido?); discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello straniero" (in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riguardo alle visite ai detenuti)

á      Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.

á      Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno

á      Trib. Brescia: illegittima l'imposizione dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c.

á      Obbligo di esibizione di titolo di soggiorno e di documento di identita' su richiesta della P.S. (Sent. Cass. SS. UU. 16543/2011: abolitio criminis in relazione al mancato ottemperamento per lo straniero in condizioni di soggiorno illegale)

 

 

2. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)

 

á      Requisiti:

á      La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento (per i titolari di protezione internazionale, sufficiente indicare il luogo di residenza; non e' chiaro se valga l'esonero dal requisito di reddito); ai familiari si applica il requisito di 5 anni di soggiorno pregresso (CGUE C-469/13; non previsto da D. Lgs. 286/1998)

á      In caso di destinatario di protezione internazionale, il permesso UE slp reca apposita annotazione (cancellata in caso di cessazione o revoca dello status); ai fini del computo dei 5 anni, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)

á      Rifiuto e revoca in caso di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (da valutare anche in base a condanne, applicabilita' di misure di prevenzione, condizioni di inserimento e durata del soggiorno pregresso); espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per applicazione di una misura di prevenzione

á      Revoca anche per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)

á      Revoca del permesso in caso di rilascio di permesso UE da parte di altro Stato UE

á      In caso di revoca per assenza o per rilascio da altro Stato UE, possibilita' di rilascio di altro permesso per il quale sussistano i requisiti; riacquisto in soli 3 anni in caso di rientro in Italia

á      Durata del permesso UE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni quale documento di identita' (dati e foto, non verifica requisiti)

á      La richiesta puo' essere presentata in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti

á      Accesso a tutte le attivitaÕ lavorative (L. 97/2013: incluso pubblico impiego) non vietate allo straniero o riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri o tutela interesse nazionale; nel pubblico impiego: posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito); esonero dalla stipula di contratto di soggiorno

á      Accesso a tutte le prestazioni assistenziali (nota: principio generale spesso dimenticato dal Legislatore, all'atto dell'introduzione di nuove prestazioni) e all'edilizia popolare

á      Possibilita' di stabilirsi in Italia, per i titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato UE (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), per studio, lavoro (entro quote; fissate quote apposite) o (purche' in possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket) altro motivo; ingresso in esonero dal visto (possibile la ricerca di lavoro sul posto)

á      Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia in altro Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca

 

 

III. I diritti

 

1. Assistenza sanitaria

 

á      Parita' col cittadino italiano per il titolare di permesso UE slp (art. 9, co. 12; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)

á      Iscrizione obbligatoria per titolari di permesso per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, minore eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o puerperio), protezione temporanea, richiesta asilo, affidamento, attesa adozione, acquisto cittadinanza, stranieri con lavoro regolare in corso o iscritti al collocamento (es.: assistenza del minore, motivi religiosi o ricerca scientifica), detenuti; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: minori, a prescindere da regolarita' del soggiorno (attuato da alcune Regioni; in alcune, solo in presenza di codice fiscale), apolidi, marito donna inespellibile per gravidanza, stranieri in attesa di regolarizzazione, titolari di permesso per attesa occupazione, giustizia, residenza elettiva o motivi di salute o umanitari concesso per ragioni di salute, internati in ospedali psichiatrici giudiziari; elementi rilevanti:

o   iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: in mancanza, da dichiarazione sostitutiva); Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: obbligo di comunicazione dell'eventuale variazione di residenza

o   lÕiscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)

o   retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o   copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

o   Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: rilascio della TEAM

á      Iscrizione facoltativa:

o   altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, assistenza del minore, personale rappresentanze diplomatiche e simili) e genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni; esclusi motivi di cura; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: alla pari, anche per meno di 3 mesi

o   contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM (387,34 euro); studio, alla pari: contribuzione forfetaria; per il genitore ultra-65-enne, contributo forfetario da fissare con DM (nelle more, fissato, pari a 387,34 euro, da Regione Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e, per la Regione Lombardia da Trib. Milano)

o   dimora e parita' (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: e rilascio TEAM) come per iscritti obbligatoriamente

o   durata: 1 anno (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: solare), rinnovabile

o   assenza di retroattivita'

o   copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo minimo completo di 387,34 euro)

á      Assicurazione obbligatoria (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)

á      Prestazioni per i non iscritti:

á      Prestazioni per gli irregolari:

 

 

2. Previdenza

 

á      Parita' con italiani

á      In caso di rimpatrio:

á      Accordi o convenzioni con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza cumulo), Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Serbia, Montenegro, Kossovo, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Messico (senza cumulo), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela

 

 

3. Assistenza sociale

 

á      Assegno sociale (per 2014, 447.61 euro per 13 mensilita'; L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale: riservati titolari di permesso UE slp (L. 388/00; tipicamente, richiesta anche residenza), familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE, destinatari di protezione internazionale, cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro familiari, titolari di Carta Blu UE; accesso al permesso UE slp e ai trattamenti pensionistici di invaliditaÕ per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR 334/2004)

á      Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: sussidi erogati discrezionalmente dai Comuni, reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso > 1 anno e minori iscritti nel permesso

á      Prestazioni destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive ad art. 41 D. Lgs. 286/1998 si dovrebbero estendere a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE (art. 19 co. 2 D. Lgs. 30/2007), destinatari di protezione internazionale, titolari di permesso UE slp (salvo esclusione esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; giurisprudenza) e a cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; giurisprudenza); prassi amministrativa: si estendono solo quando esplicitamente previsto

á      Assegno per famiglie con almeno 3 figli esteso esplicitamente a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE, destinatari di protezione internazionale e titolari di permesso UE slp (L. 97/2013)

á      Carta acquisti estesa esplicitamente a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE e titolari di permesso UE slp (L. 147/2013)

á      Bonus bebe' previsto esplicitamente per titolari di permesso UE slp (L. 190/2014)

á      Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento (condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un reddito inferiore a una certa soglia); interpretazione progressivamente estensiva della giurisprudenza

á      Sent. Corte Cost. 187/2010 e 40/2013: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita', dell'indennita' di accompagnamento e della pensione di inabilita' alla titolarita' del permesso UE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di nazionalita', condizionato solo al soggiorno legale e non di breve durata, in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; nota: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito

á      Sent. Corte Cost. 329/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione ai minori stranieri legalmente soggiornanti della indennita' di frequenza, non essendo tollerabile discriminazione per prestazioni mirate a tutelare un diritto fondamentale

á      Sent. Corte Cost. 61/2011: interventi delle Regioni mirati a realizzare la parita' delle persone, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno, in materia di diritti fondamentali (inclusi assistenza sociale, istruzione, salute, abitazione) sono legittimi; e' escluso che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali

á      Mess. INPS 13983/2013: a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, indennita' di accompagnamento, pensione di inabilita', assegno mensile di invalidita' e indennita' mensile di frequenza sono erogati anche al titolare di permesso di soggiorno di durata > 1 anno

á      Sent. Corte Cost. 4/2013: prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale possono essere erogate in modo differenziato (es.: in base al possesso di un requisito particolare), allo scopo di conciliare la fruibilita' del beneficio con la limitatezza delle risorse; i criteri di differenziazione devono pero' essere ragionevolmente correlati alle finalita' della prestazione (nel caso: irragionevole un criterio legato al tipo di permesso, non essendo questo correlato alla situazione di bisogno)

á      Sent. CEDU Dhahbi c. Italia: l'esclusione dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata

á      Allo straniero in una situazione nella quale non tutti gli elementi si collochino in un unico Stato UE si applicano le disposizioni previste per il comunitario circolante (Reg. CE 883/2004; Reg. UE 1231/2010): accesso alle misure di sicurezza sociale non contributive a condizione di residenza con cumulabilita' dei requisiti temporali (non esportabili quelle di cui all'Allegato X Reg. CE 883/2004)

á      Direttiva 2011/98/UE: estende la parita' di trattamento con i cittadini nazionali, per le misure di sicurezza sociale previste da Reg. CE 883/2004 agli stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato membro; possibile prevedere limitazioni, ma non per i lavoratori occupati o che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari a stranieri ammessi per studio o per lavoro di durata < 6 mesi; D. Lgs. 40/2014 non recepisce la parificazione

 

 

4. Alloggio

 

á      Parita' con l'italiano ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica per titolare di permesso UE slp, destinatario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014), titolare di permesso di durata > 2 anni che eserciti regolare attivita' di lavoro subordinato o autonomo

á      Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi (da fissare con decreto Minlavori-pubblici; di fatto, il DM 4/8/2011 non li fissa) devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008); nota: discriminazione diretta (verosimilmente illegittima per CGUE; legittima se giustificata e proporzionata per Corte Cost.); la parita' con l'italiano deve comunque valere per i titolari di permesso UE slp (CGUE C-571/10)

á      Sent. Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo

 

 

5. Minori

 

á      Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione al SSN in presenza di attivita' lavorativa); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita')

á      Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare

á      Tutela delle unioni di fatto in presenza di prole (ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in Italia con l'altro genitore)

á      Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o permesso UE slp genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori (Linee-guida Minlavoro: a condizione di espressa volonta' del minore in tal senso , se capace di discernimento)

á      Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

á      Conversione permesso per motivi familiari ai 18 anni (ovvero un rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio) o in caso di cessazione vincoli o morte familiare

á      Conversione del permesso per i minori affidati (Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento di fatto o tutela) ai 18 anni

á      Conversione del permesso ai 18 anni per il minore intercettato come non accompagnato, condizionata, in base a L. 129/2011, ad affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela, e parere favorevole del Comitato minori, ovvero, in alternativa, a 3 anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato

á      Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento dei 18 anni, se ancora irregolari, in base a sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia; Legge Provincia Bolzano garantisce il diritto di completare gli studi; nello stesso senso, Note MIUR)

 

 

6. Protezione sociale e regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica, protezione dallo sfruttamento lavorativo o dalla violenza domestica

 

á      Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento di una organizzazione criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di integrazione sociale

á      Il rischio puo' emergere nel corso di indagini o di interventi assistenziali dell'ente locale

á      In caso di rischio, applicabile anche ai comunitari

á      Condizione: inserimento in progetto gestito da associazione convenzionata

á      Rilascio di permesso Òper motivi umanitariÓ (distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto e altri requisiti

á      Revoca dell'eventuale espulsione pregressa

á      Durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno (o piu', per esigenze giudiziarie)

á      Revoca del permesso in caso di sottrazione agli impegni o cessazione dei motivi

á      Permesso utilizzabile per lavoro subordinato o studio

á      Conversione del permesso in permesso per studio o lavoro (entro quote anno successivo)

á      In caso di rischio, non richiesta denuncia ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)

á      Rilascio di permesso di 1 anno, rinnovabile per collaborazione speciale in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica (o permesso UE slp, se la collaborazione e' straordinariamente rilevante); in contrasto con Direttiva 2003/109/CE); su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni

á      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o piu' fino alla definizione del procedimento penale a carico del datore, quando si applichi l'aggravante di particolare sfruttamento lavorativo per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi al procedimento penale a carico di questo (D. Lgs. 109/2012); verosimilmente, il permesso e' convertibile

á      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 1 anno, rinnovabile finche' perdurino le esigenze, utilizzabile per lavoro e convertibile, allo straniero vittima di violenza domestica (indipendentemente dalla convivenza) la cui incolumita' sia a rischio per le dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o per il tentativo di sottrarsi alla violenza (L. 119/2013); non e' richiesta la collaborazione della vittima; il rischio puo' emergere nel corso di indagini o di interventi assistenziali dell'ente locale; misure analoghe possono essere adottate per comunitari o familiari di comunitari; alla condanna anche non definitiva per violenza domestica possono seguire la revoca del permesso e l'espulsione

 

 

7. Divieto di discriminazione

 

á      Divieto di discriminazione

á      Impregiudicate le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi

á      Legittime le differenze di trattamento sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari

á      Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati; Corte Giust.: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette

á      Azione civile, ricorso al giudice (anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco e, in caso di discriminazioni collettive in campo lavorativo, di sindacati)

á      Nota:

 

 

8. Pubblico impiego e servizio civile

 

á      Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):

¤  posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato

¤  funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito

á      Abrogato il requisito di cittadinanza italiana per il lavoro nel settore del trasporto pubblico locale (D. Lgs. 40/2014)

 

á      Accesso al Servizio civile:

 

 

9. Autocertificazione

 

á      Lo straniero regolarmente soggiornante puo' autocertificare dati o fatti richiesti da una amministrazione pubblica o da un concessionario di pubblici servizi se tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione pubblica, con eccezione per la certificazione richiesta dalle norme sull'immigrazione; questa eccezione dovrebbe essere soppressa dal 30/6/2015 (nota: il termine, originariamente fissato, all'1/1/2013, ha subito gia' quattro rinvii)

 

 

IV. Immigrazione illegale: sanzioni e allontanamento

 

1. Sanzioni

 

á      Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso allo straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto (es.: canone fuori mercato, imposto - giurisprudenza oscillante - grazie alla condizione di irregolarita')

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore, per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (purche' vi sia il dolo), e pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (D. Lgs. 109/2012); ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale si presume una durata minima del rapporto di 3 mesi, salvo prova contraria (D. Lgs. 109/2012); con decreto ministeriale saranno determinate le modalita' di informazione degli stranieri interessati sulla possibilita' di recuperare i crediti da lavoro (D. Lgs. 109/2012)

á      Pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero non autorizzato aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012) sono piu' di 3, o sono minori in eta' non lavorativa, o sono sottoposti ad altre condizioni di particolare sfruttamento

á      Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per il reclutamento di manodopera (non necessariamente straniera) o la sua organizzazione in condizioni di grave sfruttamento, messe in atto approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori (art. 12 L. 148/2011)

á      Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia o in altro Stato di cui lo straniero non sia cittadino

á      Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria (Cass. 47761/2011: anche l'offrire ospitalita' puo' pero' costituire reato se lo scopo e' favorire l'operazione illegale)

á      Sent. Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune

 

 

2. Respingimento

 

á      Adottato per straniero

á      In caso di impossibilita' di esecuzione immediata a causa di impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti, incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio di fuga; nota: improprio includere il rischio di fuga tra gli impedimenti), trattenimento in CIE

á      Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o - "e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore che trasporti stranieri da respingere

á      Deroga protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo)

á      Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

á      Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare; nota: sembra escluso che sussista un implicito divieto di respingimento del minore (come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)

á      Gdp Agrigento estende al respingimento il divieto di espulsione per coniuge di donna incinta (Sent. Corte Cost. 376/2000)

á      Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

á      Non si applicano le tutele previste per l'espulsione da L. 129/2011 (Gdp Agrigento: per questo motivo, i presupposti del respingimento differito vanno interpretati in modo restrittivo)

á      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013: dato che il respingimento incide su diritti soggettivi della persona, rispetto ai quali l'amministrazione non ha potere discrezionale, competente per il ricorso contro il provvedimento di respingimento differito (e, verosimilmente, di respingimento immediato; in questo senso, Sent. Cons. Stato 4543/2013) e' il Tribunale ordinario territorialmente competente

á      Non previsto divieto di reingresso a seguito di respingimento

á      Stranieri respinti in alto mare verso la Libia:

 

 

3. Espulsione

 

á      Modalita' (prima della L. 129/2011):

á      Sent. CGUE C-61/11: incompatibile con Direttiva 2008/115/CE la disposizione che prevede la sanzione della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore (nota: la Corte censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)

á      Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento di Direttiva 2008/115/CE, disapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto con la Direttiva

 

á      Presupposti:

¤  ingresso in elusione dei controlli di frontiera

¤  mancata richiesta del permesso entro 8 gg dall'ingresso

¤  annullamento o revoca del permesso

¤  mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza dei requisiti, se il ritardo non e' strumentale)

¤  rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso (verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a 15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)

¤  mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento illegale del soggiorno oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso

¤  permanenza nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da appaltatore con sede in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero; verosimilmente, l'espulsione e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)

¤  mancato ottemperamento all'intimazione a lasciare l'Italia entro 7 gg da parte dello straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato Schengen che si sia trattenuto illegalmente oltre i 3 mesi (L. 161/2014), o, verosimilmente, per il quale non sussistano le condizioni di soggiorno di breve durata (Reg. CE/562/2006: documento di viaggio valido; risorse adeguate per soggiorno e viaggio; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen)

¤  violazione del termine per il rimpatrio volontario

¤  violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE

¤  violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine del questore di lasciare lÕItalia entro 7 gg.

¤  elusione degli obblighi previsti da un programma di rimpatrio assistito

¤  violazione del divieto di reingresso

á      Nessun provvedimento e' adottato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli di frontiera esterna (nota: consacrazione dell'overstaying; il motivo della limitazione alla sola frontiera "esterna" e' che l'Italia non puo' favorire l'attraversamento illegale di una frontiera Schengen)

á      Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (verosimilmente, in ogni caso di presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia) si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami socio-familiari con il paese d'origine

á      Concessione (su richiesta; schede informative) di un termine tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio volontario (salvo che esistano i presupposti per l'accompagnamento coattivo):

¤  convalida del giudice di pace

¤  violazione: multa da 3.000 a 18.000 euro (giudice di pace) ed espulsione coattiva

á      Espulsione coattiva in caso di

¤  assenza di documento di viaggio valido

¤  incapacita' di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)

¤  dichiarazione di false generalita'

¤  violazione del termine per il rimpatrio volontario o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure limitative

á      L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e' effettuata con modalita' adatte al caso particolare

á      Convalida da parte del giudice di pace dell'accompagnamento immediato entro 48 ore; nelle more, sospensione dell'esecuzione

á      Diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito patrocinio

á      Diritto ad essere assistito da interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)

á      Trattenimento nel CIE

-       quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione coattiva, a causa di impedimenti, inclusi

¤  necessita' di soccorrere lo straniero

¤  necessita' di accertamenti su identita' o nazionalita'

¤  necessita' di acquisire documenti per il viaggio

¤  mancanza di vettore

¤  rischio di fuga (nota: improprio includerlo tra gli impedimenti)

-       in attesa della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)

-       30 gg

-       prorogabile per altri 30 gg in caso di gravi difficolta' nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti di viaggio

-       possibili ulteriori proroghe, fino a una durata complessiva del trattenimento di 90 gg, se sono emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero quando esse siano necessarie per organizzare le operazioni di rimpatrio

-       non consentita alcuna proroga se lo straniero e' gia' stato trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo > 90 gg (L. 161/2014); per lo straniero detenuto si avvia subito la procedura di identificazione da parte della questura (L. 161/2014)

-       in caso di allontanamento indebito: ripristino della misura, senza azzeramento del computo del tempo (nota: assurdo!)

¤  personale addetto alla gestione dei centri, appartenenti alla forza pubblica, autoritaÕ di pubblica sicurezza, personale della ASL competente, personale della prefettura, dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi

¤  membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza

¤  familiari conviventi (nota: Decr. Mininterno 20/10/2014 non richiede il requisito di convivenza)

¤  difensore dello straniero

¤  membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente, giudice competente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati, Garante nazionale per la tutela delle persone detenute (L. 10/2014 e Decr. Mininterno 20/10/2014: senza restrizioni, previa segnalazione alla prefettura)

¤  membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza e garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014: previa autorizzazione della prefettura)

¤  ministri di culto (su richiesta del trattenuto), personale della rappresentanza diplomatica o consolare (su richiesta del trattenuto), giornalisti, foto-operatori e cine-operatori e altri soggetti che ne facciano motivata richiesta (Decr. Mininterno 20/10/2014: previo nulla-osta della questura e autorizzazione della prefettura); riprese video-fotografiche e registrazioni audio consentite previa espressa autorizzazione della prefettura (Decr. Mininterno 20/10/2014); nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 disciplinava l'accesso, su richiesta dello straniero, di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti

¤  rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno 24/4/2007)

¤  Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno 24/4/2007; previsione ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011 dopo che era stata soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR Lazio)

o   il trattenuto ha diritto (Decr. Mininterno 20/10/2014)

¤  alla tutela della salute psico-fisica

¤  ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo, eventualmente tramite mediatori

¤  ad ottenere assistenza da personale dello stesso sesso

¤  ad essere informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del trattenimento e sulla possibilita' di chiedere asilo

¤  ad essere informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un difensore d'ufficio

¤  a comunicare con l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o conoscenti

¤  al colloquio, durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione

¤  alla liberta' di colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della prefettura

¤  al colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'ACNUR e con il personale specializzato dell'Ente gestore e con le associazioni che operano nel CIE con fini di assistenza legale, sociale e psicologica; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 prevedeva che lo straniero debba avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilitaÕ di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CIE prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla convalida

¤  alla liberta' di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui

¤  alla liberta' di culto e all'assistenza religiosa; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 prevedeva che sia garantito il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione dellÕidentita'

¤  alla tutela del rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale

¤  al recupero degli effetti e dei risparmi personali

¤  al rispetto delle prescrizioni legate al culto religioso per i pasti, all'assistenza medica, infermieristica e farmacologica, alla fornitura di prodotti necessari per l'igiene e per la comunicazione telefonica, postale o telegrafica

¤  ad effettuare acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese; nota:la Direttiva Mininterno 14/4/2000 prevedeva anche

-       tutela dell'unita' familiare: il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CIE e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento in altro CIE adeguato

-       diritti del minore: il minore puo' essere trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore o su decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e' affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni

-       esercizio della liberta' religiosa

¤  ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg; giurisprudenza: provvedimento legittimo se l'impossibilita' (o, verosimilmente, l'inutilita') e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero

¤  il questore puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio

á      Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg.:

á      Possibile l'attivazione di programmi di rimpatrio assistito da parte del Mininterno

á      Esclusa l'ammissione di stranieri

á      Nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio di fuga (associato a mancanza passaporto o alloggio o a dichiarazione di false generalita') o per richiesta di permesso fraudolenta o manifestamente infondata o per mancata richiesta del termine per il rimpatrio volontario, ma non e' chiaro in quale contesto possa chiederlo

á      Condizione necessaria per l'ammissione: avvenuta identificazione dello straniero (nota: incentiva la collaborazione)

á      L'ammissione dello straniero illegalmente soggiornante non e' condizionata alla preventiva adozione di un provvedimento di allontanamento (circ. Mininterno 7/1/2013)

á      In caso di ammissione, sospesi il provvedimento di respingimento o espulsione (circ. Mininterno 7/1/2013: e, quindi, l'applicazione di un divieto di reingresso), l'ordine del questore e le misure limitative (non il trattenimento in CIE)

á      Ammissione al programma di rimpatrio assistito in base alle seguenti priorita' (Decr. Mininterno 27/10/2011):

¤  non e' specificato quando tali stranieri vengano informati della possibilita' di accedere al rimpatrio assistito

¤  dimenticati ingiustamente gli stranieri espulsi coattivamente, immediatamente allontanabili

á      Il programma puo' prevedere la corresponsione di un contributo economico e/o la cooperazione con il paese di destinazione a sostegno dell'inserimento dello straniero (Decr. Mininterno 27/10/2011)

á      In caso di rimpatrio assistito effettuato, sentenza di non luogo a procedere per il reato di soggiorno illegale

á      Espulsione coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito

á      Divieto di reingresso:

á      Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione 1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni; non e' reato il reingresso in violazione di un divieto che ecceda i 5 anni, adottato prima dell'entrata in vigore della L. 129/2011, se sono trascorsi 5 anni (giurisprudenza prevalente; in particolare, Sent. Cass. 12220/2012)

á      Divieto di espulsione

¤  minori

¤  gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito convivente (Corte Cost. 376/2000)

¤  coniuge (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; in senso contrario, Ord. Cass. 11582/2012; Cass. 32859/2013: esimente dell'esercizio di un diritto per lo straniero che abbia provveduto alle pubblicazioni e sia in attesa della celebrazione) e familiari di italiani < II grado conviventi (Cass. 19464/2011 e seguenti: incluso il caso di convivenza con familiare italiano minorenne); nota: ulteriore rispetto al diritto di soggiorno

¤  permesso UE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o applicazione misure di prevenzione)

á      Ricorso contro l'espulsione:

 

 

V. L'asilo

 

1. Destinatari

 

á      Protezione internazionale:

 

 

2. Procedura

 

á      Domanda presentata alla polizia di frontiera o alla questura; esaminata dalla Commissione territoriale

á      Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore

á      Nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti

á      Trattenimento in CIE per il richiedente che abbia commesso determinati crimini o che rientri nelle clausole di esclusione di cui alla Convenzione di Ginevra o che sia destinatario di espulsione o respingimento

á      Ospitalita' obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il richiedente per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (< 20 gg) o che abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di ingresso o soggiorno illegale (< 35 gg); allontanamento ingiustificato: decisione sulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione

á      Permesso per richiesta asilo di 3 mesi, rinnovabile, negli altri casi (possibile limitazione della circolazione)

á      L'Italia puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente in base al Regolamento Dublino III (criteri, nell'ordine: presenza di familiari destinatari o richiedenti protezione internazionale, se nell'interesse dei soggetti coinvolti; rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto; ingresso illegale dalla frontiera esterna negli ultimi 12 mesi; soggiorno illegale per piu' di 5 mesi; ingresso in esonero dal visto; domanda presentata in zona di transito; presenza di figli, fratelli o genitori che possano dare assistenza al richiedente, che ne ha bisogno per gravidanza, maternita' recente, malattia, disabilita' o eta'; luogo di presentazione della domanda)

á      Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi

á      Audizione ed esame effettuati dalla Commissione territoriale (L. 146/2014: 20 in Italia, piu' possibili sezioni fino a un massimo di 30; attualmente, 20 sezioni)

á      Decisione (entro 9 gg dal ricevimento della domanda, per trattenuti in CIE; entro 33 gg, per gli altri):

á      Numero di domande ed esito:

á      Il ricorso al tribunale (ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento, 15 gg, in caso di richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA, 60 gg, in caso di presentazione del ricorso dall'estero) sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:

o   la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata, essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (anche per esigenze di identificazione)

á      In mancanza di effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al Tribunale competente per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e' rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone l'accoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo

á      Il ricorso e' trattato in ogni grado in via d'urgenza

á      Sent. Cass. 19393/2009: competenza del giudice ordinario in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6

á      Ord. Cass. 10686/2012 e Sent. Cass. 25873/2013: il diritto di asilo e' oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione (riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, relativa a tutte le situazioni da tutelare per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina al diritto costituzionale o internazionale in materia di diritti dell'uomo), cosicche' non residua alcun margine di diretta applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 10 Cost.

á      TAR Lazio: competenza del giudice ordinario in merito al provvedimento con cui si dispone l'ospitalita' obbligatoria presso un CARA

 

 

3. Accoglienza

 

á      Il titolare di permesso per richiesta asilo privo di mezzi sufficienti per se' e per i familiari (5.227 euro, per una persona; 3.186 euro a persona, in caso di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza, a condizione di presentazione della domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso (o dal verificarsi dei motivi di persecuzione, per richiedente gia' soggiornante legalmente in Italia)

á      In caso di indisponibilita' di posti, contributo assistenziale (attualmente: 27,89 euro al giorno a persona) per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza

á      Se la decisione sulla domanda di asilo (ricorso incluso) non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi; il permesso rinnovato consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura (salvo che il ritardo sia addebitabile al richiedente); il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro

 

 

4. Protezione temporanea

 

á      Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita'

á      Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge

á      Regime adottato in occasione della guerra in Kossovo, nel 1999, e dell'afflusso dal Nord Africa dei primi mesi del 2011 (permesso di 6 mesi, utilizzabile per lavoro e convertibile; rilascio di un titolo di viaggio; permesso rinnovato, anche tacitamente, con successivi provvedimenti, fino al 31/3/2013; titolo di viaggio rinnovato su richiesta; possibilita' di rimpatrio assistito; rimpatrio escluso per inespellibili, categorie vulnerabili, malati e, fino alla fine dell'anno scolastico, famiglie con minori iscritti a scuola); nota: permesso utile per la libera circolazione di breve periodo in Area Schengen (altri requisiti: titolo di viaggio, risorse sufficienti, assenza di pericolosita' e di segnalazioni per la non ammissione)

á      Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilitaÕ dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo

 

 

VI. I cittadini comunitari

 

1. Diritto di circolazione; nozione di familiare

 

á      Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico); Com. Comm. UE COM(2009) 313/4: incluse le relazioni adottive e di affidamento (quanto meno in caso di affidamento stabile); Trib. Reggio Emilia, Circ. Mininterno 26/10/2012 e prassi recente: incluso il coniuge dello stesso sesso; nota: l'estensione al partner dello stesso sesso (con relazione stabile costituita in Italia) potrebbe essere invocata davanti al giudice in base a Sent. Corte Cost. 138/2010 e Sent. Cass. 4184/2012

á      Facilitazione dell'ingresso e soggiorno per altri familiari, anche stranieri, a carico o conviventi (L. 97/2013: incluso il partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario; Sent. CGUE C-83/11: la situazione di dipendenza, per i familiari a carico, deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione, e lo Stato membro puo' imporre requisiti atti ad assicurare che tale condizione sia reale e stabile; Trib. Verona: nullo il diniego della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nei confronti del familiare "facilitato", se sono presenti i requisiti (nel caso, relazione stabile ufficilmente documentata) e sono assenti motivi ostativi

á      Le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai familiari di cittadini italiani, se piu' favorevoli; Sent. Cass. 17346/2010, Ord. Cass. 6315/2012, Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013: quelle disposizioni sono invocabili solo dopo che il familiare straniero di cittadino italiano abbia ottenuto la carta di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998, inlcuso, ove previsto, il requisito di convivenza (nota: interpretazione in contrasto con art. 23 e art. 19 co. 4 D. Lgs. 30/2007 e art. 14 bis co. 1 L. 11/2005); piu' debolmente, Sent. Cass. 5303/2014: disposizioni invocabili anche dallo straniero in sede di rinnovo del permesso

á      Si applicano al familiare straniero di cittadino comunitario o italiano le disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 e al DPR 394/1999, se piu' favorevoli; SS. UU. Cass. 21108/2013: solo riguardo alle modalita' di ricongiungimento, non al novero di familiari

á      SS. UU. Cass. 21108/2013: il minore affidato all'italiano con provvedimento di Kafalah giudiziale puo' fare ingresso come familiare facilitato, a condizione che sia a carico del cittadino italiano o con lui convivente nel paese di provenienza, o che gravi motivi di salute impongano che debba essere assistito personalmente da tale cittadino

 

 

2. Diritto di ingresso

 

á      Requisiti:

á      In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore (quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), dimostra di essere titolare del diritto di libera circolazione

 

 

3. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

á      Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio, per il comunitario; passaporto valido, per familiare straniero (L. 129/2011: non richiesto il visto; nota: non si tiene conto di un ingresso illegale)

á      Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere eccessivo per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

 

 

4. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

á      Requisiti: una delle condizioni seguenti

á      Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di disoccupazione, invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare comunitario) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

á      Dopo 3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di soggiorno; ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, necessario il possesso di passaporto valido (nota: non di visto; possibile il rilascio anche a chi sia entrato illegalmente) e la presentazione di un documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza che attesti la qualita' di familiare con diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di salute)

á      Superamento della soglia dei 3 mesi presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

á      Il cittadino comunitario in fase di prima ricerca di lavoro e i suoi familiari non sono allontanabili se il cittadino ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e non eÕ stato escluso dallo stato di disoccupazione

á      Diritto di soggiorno permanente:

á      Il diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

 

 

5. Diritti

 

á      I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (nell'ambito del pubblico impiego, sono riservate all'italiano le attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale: posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

á      Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende ai familiari stranieri con diritto di soggiorno (indirettamente: solo se essi sono a carico del cittadino comunitario; a meno che non siano titolari di autonomo diritto di soggiorno)

á      In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge

á      Assistenza sanitaria:

¤  tessera TEAM: rilasciata da uno Stato membro a chi e' coperto da assicurazione in quello Stato; prestazioni necessarie a non interrompere il soggiorno in altro Stato membro

¤  iscrizione al SSN:

-       stagionali

-       titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati); nota: ora documento portatile S1

¤  prestazioni programmate per titolari di E112; nota: ora documento portatile S2

¤  iscrizione al SSN:

-       lavoratori e loro familiari

-       gia' lavoratori, involontariamente disoccupati o iscritti a corsi di formazione o iscritti in iste di mobilita'

-       titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: ora documento portatile S1

-       titolare di diritto di soggiorno permanente

-       vittime di tratta e destinatari di protezione sociale

-       familiari di cittadino italiano

¤  assicurazione sanitaria per gli altri titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: anche mediante iscrizione facoltativa al SSN)

¤  prestazioni urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali? si', secondo Accordo Governo-Regioni 20/12/2012) per comunitari presenti, non assistiti dal Paese di provenienza e indigenti (autocertificazione), gratuite, salvo partecipazione alla spesa, con esenzione dal ticket a parita' con l'italiano (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012); rilascio di codice ENI; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008), ma sostenuta da Sent. Corte Cost. 299/2010

á      Sicurezza sociale:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo

¤  integrazione dellÕassegno di invalidita'

¤  assegno sociale

¤  maggiorazione sociale

 

 

6. Allontanamento

 

á      Presupposti:

á      In caso di allontanamento per pericolositaÕ,

¤  quando l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)

¤  in caso di violazione del termine concesso per lasciare l'Italia

¤  in caso di allontanamento per motivi di ordine pubblico della persona che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento per mancanza di requisiti (L. 129/2011; Trib. Reggio Emilia: escluso ogni automatismo)

á      In caso di allontanamento per mancanza di requisiti,

á      Le disposizioni sull'allontanamento si applicano anche ai familiari stranieri del comunitario (verosimilmente, anche i familiari il cui soggiorno e' facilitato; da L. 97/2013)

 

 

VII. La cittadinanza

 

á      Cittadino per nascita:

á      E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra cittadinanza

á      Nozione di residenza legale: aver soddisfatto condizioni ed adempimenti in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica (DPR 572/1993); nel senso della rilevanza della nozione civilistica di residenza (residenza di fatto), giurisprudenza (Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Pordenone, Trib. Lecce, Corte App. Milano, Trib. Roma)

á      Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:

¤  essere stato legalmente residente in Italia per 2 anni da coniuge non separato di cittadino italiano, ovvero essere coniuge non separato di cittadino italiano da almeno 3 anni; termini dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

¤  assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; l'Amministrazione ha 2 anni di tempo per rigettare l'istanza)

¤  assenza di condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati

¤  assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge) fino al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza

¤  avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

¤  soddisfare una delle seguenti condizioni:

-       aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

-       ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

-       essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni

¤  essere nato in Italia

¤  essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni; circ. Mininterno 7/11/2007: condizione non pregiudicata da brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno, ne' da inscrizione anagrafica tardiva, a condizione di documentata continuita' del soggiorno e di dichiarazione di nascita effettuata da genitore legalmente residente; giurisprudenza recente (Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Pordenone, Trib. Lecce, Corte App. Milano, Trib. Roma): conta solo la continuita' della presenza di fatto; L. 98/2013: inadempimenti di terzi non imputabili al minore e requisito dimostrabile con ogni idonea documentazione

¤  dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni; L. 98/2013: anche dopo se l'ufficiale di Stato civile non ha segnalato la scadenza all'interessato nei 6 mesi che precedono il compimento dei 18 anni

á      I cittadini di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, privati della cittadinanza in base ad art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938, che, avendo acquistato la cittadinanza del paese di emigrazione, non poterono beneficiare dell'abrogazione delle leggi razziali (RDL 25/1944), non hanno mai perso, in realta', la cittadinanza (dato che non si e' trattato di una scelta volontaria), e l'hanno quindi trasmessa ai loro discendenti (circ. Mininterno 15/6/2009)

á      Concessione della cittadinanza per naturalizzazione; pienamente discrezionale: valutati reddito (superiore a soglia per esenzione dal ticket: 8.263,31 euro per anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per ogni figlio a carico; rileva il reddito del nucleo familiare), affidabilita' fiscale, precedenti penali, livello di integrazione, etc.

¤  ingresso per turismo e dichiarazione di soggiorno

¤  iscrizione anagrafica condizionata alla dimostrazione della discendenza, in deroga al requisito di possesso di titolo di soggiorno di durata > 3 mesi

¤  rilascio di permesso per acquisto cittadinanza in deroga a requisito di alloggio e risorse e di possesso di passaporto valido (e, verosimilmente, di permesso di soggiorno, nel caso di semplice dichiarazione di soggiorno)

¤  maturazione del requisito di residenza prolungata

á      Richiesto, entro 6 mesi dalla notifica del DPR di concessione o conferimento della cittadinanza, giuramento di fedelta' alla Repubblica;

á      Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine