(Sergio Briguglio 19/2/2015)
PRINCIPALI ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI
STRANIERI
Lezione tenuta a Modena, il 20/2/2015, nell'ambito del Master interculturale nel campo della
salute, del welfare, del lavoro e dell'integrazione
Sommario
á
ingresso
in Italia
á
soggiorno
á
diritti
á
allontanamento
á
asilo
á
cittadini
comunitari
á
cittadinanza
I. L'ingresso in Italia
1. Politica dei flussi
á
Ingressi
per per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"
á
Interesse
legittimo all'inserimento concorrenziale
(lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
á
Interesse
legittimo all'inserimento non
concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico,
autosufficienza
á
Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare
(ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
á
Numeri:
o
lavoro
subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000
nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013, 15.000 nel 2014
o
lavoro
autonomo: circa 4.000 nel 2010, circa 3.000 nel 2011, circa 2.500 nel 2012,
circa 2.000 nel 2013
o
studio:
circa 54.000 nel 2010, circa 50.000 nel 2011 e nel 2012, circa 52.500 nel 2013
o
religiosi:
circa 10.000 nel 2010, circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013
o
turismo:
circa 1.015.000 nel 2010, circa
1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000
nel 2013
o
affari:
circa 191.000 nel 2010, circa 200.000
nel 2012 e nel 2013
o
invito:
circa 22.000 nel 2010, circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013
o
missione:
circa 20.000 nel 2010, circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013
o
cure
mediche: circa 3.000 nel 2010, circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013
o
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010, circa 1.000 nel 2012 e nel 2013
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel
2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 91.000 nel 2010,
circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012, circa 76.000 nel 2013
á
Limiti
numerici per lavoro (inclusi stagionali):
á
Interferenze tra flussi:
2. In generale...
á
Visto: passaporto
valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva
Mininterno) o sponsorizzazione, mezzi per viaggio
(tranne che per lavoro e ricongiungimento); requisiti (decreto MAE)
á
Esonero dal visto:
o
titolare
di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari
(esclusi permessi rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca)
o
titolare
di un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro che
si trasferisca in Italia per proseguire gli studi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
3. Lavoro subordinato
á
Uno
o piu' decreti annuali
á
Richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro (per via
telematica) per lavoratore residente
all'estero:
á
Ingressi
extra-quota:
¤
lavoratori
altamente qualificati, anche gia' legalmente soggiornanti in Italia
¤
attivita'
vincolata per due anni
¤
escluse
attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o riguardino l'interesse
nazionale
¤
possibilita'
di ricongiungimento a prescindere dalla durata del permesso
¤
dopo
18 mesi di titolarita' in altro Stato membro, possibilita' di ingresso in
esonero dal visto per svolgere lavoro altamente qualificato (necessaria pero'
la richiesta di nulla-osta da parte del datore entro 30 gg dall'ingresso); i
familiari che abbiano soggiornato con il lavoratore nell'altro Stato membro
possono seguirlo in presenza dei requisiti di reddito e alloggio (in esonero
dal visto)
¤
soggiorni
come titolare di Carta blu UE in diversi Stati membri cumulabili ai fini del
rilascio del permesso UE slp (richiesti pero' ultimi 2 anni di titolarita' di
Carta Blu UE rilasciata dall'Italia); per i familiari si applica analogo cumulo
dei soggiorni regolari
á
Osservazioni:
4. Ricongiungimento
familiare
á
Titolari
del diritto: permesso UE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio,
motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica o Carta blu UE, di qualsiasi durata
á
Familiari:
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); inespellibile, se
non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o
familiare entro il II grado di
italiano (Cass. 19464/2011: anche di minore italiano), con questi convivente
á
Richiesta
di nulla-osta presso lo Sportello
unico; termine ordinatorio per il
rilascio: 180 gg.
á
Requisiti
(non per titolare di diritto alla protezione
internazionale, da D. Lgs. 18/2014):
¤
assegno sociale per il richiedente + 0.5 assegno sociale x
numero familiari a carico
¤
per
figli di eta' < 14 anni,
quota pecifica comunque limitata dall'assegno sociale
II. Il soggiorno
1. Permesso di soggiorno
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio
entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014;
termine ordinatorio)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai fini
del rilascio del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste (salvo alcuni
permessi: in questura)
á
Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Diritti
e facolta' nelle more del rilascio
del permesso:
¤
Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen a titolari di visto di ingresso di durata >
3 mesi rilasciati conformemente allo
stesso Regolamento (anche in attesa
di primo rilascio)
¤
Sent.
CGUE C-606/10 sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non
rilasciato conformemente a Reg. UE 265/2010)
á
Turismo, visite, affari e studio < 3
mesi: solo dichiarazione di soggiorno (alla
frontiera o, per ingresso da frontiera Schengen, in questura, anche mediante
comunicazione albergo); copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro
Schengen): regolarita'
á
Titolari
di permesso rilasciato da altro Stato
membro: dichiarazione di soggiorno al questore entro 8 gg; trasgressione:
ammenda fino a 309 euro (L. 161/2014)
á
Durata massima: lavoro
tempo indeterminato, 2 anni; lavoro
tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno; Carta blu UE, durata del rapporto piu'
3 mesi, o 2 anni per lavoro a tempo indeterminato; familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni (minore
ultra-14-enne: fino ai 18 anni); lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno (durata del
corso, da L. 128/2013, ma solo a seguito di modifica del regolamento); lavoro stagionale, 9 mesi
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche
per protezione sociale, particolare sfruttamento lavorativo, violenza
domestica), residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza, asilo (5 anni), protezione sussidiaria (5 anni, da D. Lgs. 18/2014), etc.
á
Richiesta
di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo,
purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)
á
Ricevuta + originale
permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno; mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso da frontiere
esterne, patente, iscrizione anagrafica, etc.)
á
Reddito (salvo disoccupazione): come per ricongiungimento; per
lavoro autonomo, > soglia esonero ticket
á
Per
lavoro subordinato, non piu' richiesta l'esistenza di contratto di soggiorno (D. Lgs. 40/2014), ma gli impegni relativi
sono comunque assunti dal datore con la compilazione del modello UNILAV o con
la comunicazione all'INPS
á
Contributo per rilascio e rinnovo del permesso
(anche per duplicato; non rimborsabile in caso di diniego):
á
CGUE C-508/10: illegittimo
esigere contributi sproporzionati
rispetto a quelli richiesti per il rilascio di una carta di identita' al cittadino nazionale per il rilascio al
soggiornante di lungo periodo di un permesso
UE slp o per il rilascio di un
permesso al titolare di permesso UE
slp rilasciato da altro Stato membro
o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tali stranieri
á
Licenziamento o dimissioni => inserimento nelle liste di
mobilita' o al Centro per l'impiego >
1 anno, o piu' in presenza di
prestazione di sostegno al reddito
(L. 92/2012); possibilita' di rinnovo ulteriore in presenza di risorse lecite
come per ricongiungimento (L. 92/2012)
á
Durata rinnovo < durata rilascio, salvo esplicita previsione di legge o regolamento
á
Utilizzazione: subordinato,
autonomo, famiglia, integrazione del minore, asilo, protezione sussidiaria,
motivi umanitari: studio e lavoro; studio: lavoro subordinato (< 1040
ore annuali); assistenza del minore: lavoro
á
Conversione:
¤
che
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a
tutela, e il Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
che
il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza
nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea documentazione
- presenza in Italia > 3 anni
- inserimento > 2 anni programma
integrazione
- disponibilita' di alloggio
- regolare attivita' di studio o lavoro in
corso, o contratto di lavoro
á
Rifiuto => espulsione (verosimilmente, solo in caso di mancato
rispetto del termine, non superiore a 15 gg, indicato dal questore, e in caso
di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)
á
Revoca (venir meno requisiti; condanne per reati ostativi):
espulsione
á
Rifiuto e revoca
del permesso per straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento o che
abbia comunque (Sent. Corte Cost. 202/2013) familiari regolarmente soggiornanti (o in via di regolarizzazione)
in Italia adottati tenendo conto di legami
familiari in Italia (puo' legittimare il ricongiungimento di fatto?), legami
socio-familiari in patria, durata
pregressa del soggiorno in Italia: condanne o mancanza di reddito non automaticamente ostative
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica
amministrazione, esclusi quelli relativi a sanita'
per irregolari e prestazioni scolastiche obbligatorie (anche scuola
d'infanzia?), nonche' dichiarazione di
nascita e riconoscimento figlio
naturale (circ. Mininterno 7/8/2009: provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivita'; vale anche per asilo
nido?); discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti
adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione
meramente "in favore dello straniero" (in questo senso, Circ. DAP
21/12/2009 riguardo alle visite ai detenuti)
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento
di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.
á
Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini
della celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia, della presentazione di un documento che dimostri la
regolarita' del soggiorno
á
Trib. Brescia: illegittima
l'imposizione dell'esibizione del
permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni
matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo'
quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs.
286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011
l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c.
á
Obbligo di
esibizione di titolo di soggiorno e
di documento di identita' su richiesta della P.S. (Sent. Cass. SS. UU.
16543/2011: abolitio criminis in relazione al mancato ottemperamento per lo
straniero in condizioni di soggiorno illegale)
2. Permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)
á
Requisiti:
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari
inclusi nel novero di quelli ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento (per i titolari di protezione internazionale, sufficiente
indicare il luogo di residenza; non e' chiaro se valga l'esonero dal requisito
di reddito); ai familiari si applica
il requisito di 5 anni di soggiorno
pregresso (CGUE C-469/13; non
previsto da D. Lgs. 286/1998)
á
In
caso di destinatario di protezione
internazionale, il permesso UE slp reca apposita annotazione (cancellata in caso di cessazione o revoca dello
status); ai fini del computo dei 5 anni, rileva la data di presentazione della domanda
di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)
á
Rifiuto e revoca in caso di
pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (da valutare anche in base a condanne, applicabilita' di
misure di prevenzione, condizioni di inserimento e durata del soggiorno
pregresso); espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato o per applicazione di
una misura di prevenzione
á
Revoca anche per assenza
dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni
(consecutivi?)
á
Revoca del permesso in caso di rilascio di permesso UE da parte di altro Stato UE
á
In
caso di revoca per assenza o per rilascio da altro Stato UE,
possibilita' di rilascio di altro
permesso per il quale sussistano i requisiti; riacquisto in soli 3 anni
in caso di rientro in Italia
á
Durata del permesso UE slp: tempo
indeterminato; rinnovo ogni 5 anni quale documento di identita' (dati e
foto, non verifica requisiti)
á
La richiesta puo' essere presentata in qualunque momento successivo alla
maturazione dei requisiti
á
Accesso
a tutte le attivitaÕ lavorative (L.
97/2013: incluso pubblico impiego) non vietate allo straniero o riservate all'italiano (esercizio di
pubblici poteri o tutela interesse nazionale; nel pubblico impiego: posti di
vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le
funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di
controllo di legittimita' e di merito); esonero dalla stipula di contratto di
soggiorno
á
Accesso
a tutte le prestazioni assistenziali
(nota: principio generale spesso dimenticato dal Legislatore, all'atto
dell'introduzione di nuove prestazioni) e all'edilizia popolare
á
Possibilita'
di stabilirsi in Italia, per i
titolari di permesso UE slp rilasciato
da altro Stato UE (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), per studio, lavoro (entro quote; fissate quote apposite) o (purche' in possesso
di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione
ticket) altro motivo; ingresso in esonero dal visto (possibile la ricerca
di lavoro sul posto)
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca
III. I diritti
1. Assistenza sanitaria
á
Parita' col cittadino italiano per il titolare di permesso UE slp (art. 9, co. 12; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)
á
Iscrizione
obbligatoria per titolari di permesso
per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, minore
eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o puerperio), protezione temporanea,
richiesta asilo, affidamento, attesa adozione, acquisto cittadinanza, stranieri
con lavoro regolare in corso o iscritti al
collocamento (es.: assistenza del minore, motivi religiosi o ricerca
scientifica), detenuti; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: minori, a prescindere da regolarita'
del soggiorno (attuato da alcune Regioni; in alcune, solo in presenza di codice
fiscale), apolidi, marito donna inespellibile per gravidanza, stranieri in attesa di
regolarizzazione, titolari di permesso per attesa occupazione, giustizia, residenza elettiva o motivi di
salute o umanitari concesso per ragioni di salute, internati in ospedali psichiatrici
giudiziari; elementi rilevanti:
o iscrizione
alla ASL del luogo di dimora
(residenza legale o domicilio da
permesso di soggiorno; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva); Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: obbligo di
comunicazione dell'eventuale variazione di residenza
o lÕiscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa
per espulsione, mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)
o retroattivita'
(diritto) dalla data di ingresso in
Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o copertura
per familiari a carico (escluso il
caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009)
o Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012: rilascio della TEAM
á
Iscrizione
facoltativa:
o altri
regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio,
alla pari, residenza elettiva, religiosi,
assistenza del minore, personale
rappresentanze diplomatiche e simili) e genitore
a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni; esclusi motivi di cura; Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012: alla pari, anche per meno di 3 mesi
o contribuzione:
proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM (387,34 euro);
studio, alla pari: contribuzione forfetaria;
per il genitore ultra-65-enne, contributo forfetario da fissare con DM (nelle
more, fissato, pari a 387,34 euro, da Regione Emilia Romagna, Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e, per la Regione Lombardia da
Trib. Milano)
o dimora e parita'
(Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: e rilascio TEAM) come per iscritti
obbligatoriamente
o durata: 1 anno (Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012: solare), rinnovabile
o assenza di retroattivita'
o copertura
per familiari a carico (escluso il
caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; per studio, previo pagamento del contributo minimo completo di 387,34
euro)
á
Assicurazione obbligatoria (infortunio, malattia, maternita'):
tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)
á
Prestazioni
per i non iscritti:
á
Prestazioni
per gli irregolari:
2. Previdenza
á
Parita' con italiani
á
In
caso di rimpatrio:
á
Accordi o convenzioni con Argentina, Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza cumulo), Jersey e Isole del
Canale, Jugoslavia (con Serbia, Montenegro, Kossovo, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Messico (senza
cumulo), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela
3. Assistenza sociale
á
Assegno sociale (per 2014, 447.61 euro per 13
mensilita'; L. 133/2008: richiesti dieci
anni di soggiorno continuativo) e provvidenze
che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale: riservati
titolari di permesso UE slp (L.
388/00; tipicamente, richiesta anche residenza), familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE, destinatari di protezione internazionale, cittadini di
Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente
impiegati e loro familiari, titolari di Carta
Blu UE; accesso al permesso UE slp e ai trattamenti pensionistici di
invaliditaÕ per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR
334/2004)
á
Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: sussidi
erogati discrezionalmente dai Comuni,
reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie), per titolare di
permesso > 1 anno e minori iscritti nel permesso
á
Prestazioni destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive ad art. 41 D. Lgs.
286/1998 si dovrebbero estendere a familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino UE (art. 19
co. 2 D. Lgs. 30/2007), destinatari di protezione
internazionale, titolari di permesso
UE slp (salvo esclusione esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998;
giurisprudenza) e a cittadini di Tunisia,
Marocco, Algeria e Turchia
residenti o legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei;
giurisprudenza); prassi amministrativa:
si estendono solo quando esplicitamente previsto
á
Assegno per famiglie con almeno 3 figli esteso esplicitamente a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE,
destinatari di protezione internazionale
e titolari di permesso UE slp (L.
97/2013)
á
Carta acquisti estesa esplicitamente a familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino UE e titolari di permesso
UE slp (L. 147/2013)
á
Bonus bebe' previsto esplicitamente per titolari di permesso UE slp (L. 190/2014)
á
Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000
e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento
(condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un
reddito inferiore a una certa soglia); interpretazione progressivamente estensiva della giurisprudenza
á
Sent. Corte Cost. 187/2010 e 40/2013:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'assegno mensile di
invalidita', dell'indennita' di accompagnamento e della pensione di inabilita' alla titolarita' del permesso UE slp (ossia
al requisito di soggiorno pregresso di 5
anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione
di nazionalita', condizionato solo al soggiorno legale e non di breve durata,
in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo; nota:
il requisito di soggiorno pregresso di 5
anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent. Corte Cost. 329/2011: illegittimita' costituzionale dell'art.
80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della
titolarita' del permesso UE slp la concessione ai minori stranieri legalmente
soggiornanti della indennita' di frequenza, non essendo tollerabile
discriminazione per prestazioni mirate a tutelare un diritto fondamentale
á
Sent. Corte Cost. 61/2011: interventi delle Regioni mirati a
realizzare la parita' delle persone,
a prescindere dalla regolarita' del soggiorno, in materia di diritti
fondamentali (inclusi assistenza sociale,
istruzione, salute, abitazione) sono
legittimi; e' escluso che possa
essere richiesta la titolarita' di un particolare
tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali
á
Mess. INPS 13983/2013: a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale, indennita' di accompagnamento, pensione di inabilita', assegno
mensile di invalidita' e indennita' mensile di frequenza sono erogati anche al
titolare di permesso di soggiorno di durata
> 1 anno
á
Sent. Corte Cost. 4/2013:
prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale possono essere erogate in
modo differenziato (es.: in base al possesso di un requisito particolare), allo
scopo di conciliare la fruibilita' del beneficio con la limitatezza delle
risorse; i criteri di differenziazione
devono pero' essere ragionevolmente
correlati alle finalita' della
prestazione (nel caso: irragionevole un criterio legato al tipo di permesso,
non essendo questo correlato alla situazione di bisogno)
á
Sent. CEDU Dhahbi c. Italia: l'esclusione dello straniero da misure
di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se
sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur
essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e'
proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di
breve durata
á
Allo
straniero in una situazione nella quale non
tutti gli elementi si collochino in un unico
Stato UE si applicano le disposizioni previste per il comunitario
circolante (Reg. CE 883/2004; Reg. UE 1231/2010): accesso alle misure
di sicurezza sociale non contributive
a condizione di residenza con cumulabilita' dei requisiti temporali (non esportabili quelle di cui all'Allegato X Reg. CE 883/2004)
á
Direttiva 2011/98/UE: estende la parita' di trattamento con i
cittadini nazionali, per le misure di sicurezza
sociale previste da Reg. CE 883/2004
agli stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato membro; possibile prevedere limitazioni, ma non per i
lavoratori occupati o che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche
negare i sussidi familiari a stranieri ammessi per studio o per lavoro di
durata < 6 mesi; D. Lgs.
40/2014 non recepisce la parificazione
á
Parita' con l'italiano ai fini dell'accesso
all'edilizia residenziale pubblica per titolare di permesso UE slp, destinatario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014), titolare di permesso di durata > 2 anni che eserciti regolare attivita' di lavoro subordinato o autonomo
á
Ai fini del riparto del Fondo
nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi (da fissare con decreto Minlavori-pubblici; di fatto, il DM
4/8/2011 non li fissa) devono prevedere per gli immigrati la residenza >
10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008); nota: discriminazione diretta (verosimilmente illegittima per CGUE;
legittima se giustificata e proporzionata per Corte Cost.); la parita' con
l'italiano deve comunque valere per i titolari di permesso UE slp (CGUE C-571/10)
á
Sent. Corte Cost. 61/2011: il diritto
ad una sistemazione alloggiativa,
sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare
del minore soggiornante (Tribunale
minorenni): permesso per motivi di assistenza
minore (lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione al SSN
in presenza di attivita' lavorativa); Sent.
Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si
richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla
sua salute, ma e' sufficiente
qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio:
situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale
stabilita')
á
Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti
relativi a unitaÕ familiare
á
Tutela
delle unioni di fatto in presenza di
prole (ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni
legalmente in Italia con l'altro genitore)
á
Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso;
iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o permesso UE slp
genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni);
permesso per minore etaÕ negli altri
casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui
familiari in patria); rimpatrio
assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori (Linee-guida
Minlavoro: a condizione di espressa
volonta' del minore in tal senso , se capace di discernimento)
á
Nelle
more dell'accertamento dell'eta' o
in caso di dubbio, si presume la minore eta'
á
Conversione permesso per motivi familiari ai 18 anni
(ovvero un rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e
alloggio) o in caso di cessazione vincoli o morte familiare
á
Conversione del permesso per i minori affidati (Sent. Corte Cost. 198/2003:
anche affidamento di fatto o tutela) ai 18 anni
á
Conversione del permesso ai 18 anni per il minore intercettato
come non accompagnato, condizionata,
in base a L. 129/2011, ad affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela,
e parere favorevole del Comitato minori, ovvero, in alternativa, a 3 anni di soggiorno
pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato
á
Minori,
anche irregolari, titolari del
diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione
e formazione, e ammessi alla scuola
di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento
dei 18 anni, se ancora irregolari, in base a sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia; Legge Provincia Bolzano
garantisce il diritto di completare
gli studi; nello stesso senso, Note MIUR)
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di eventuale rimpatrio)
derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o dal tentativo di
sottrarsi al condizionamento di una organizzazione
criminale (anche in caso di violenza
o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in
eta' minore e partecipazione a un programma di integrazione sociale
á
Il
rischio puo' emergere nel corso di indagini
o di interventi assistenziali
dell'ente locale
á
In
caso di rischio, applicabile anche
ai comunitari
á
Condizione: inserimento in progetto gestito da
associazione convenzionata
á
Rilascio
di permesso Òper motivi umanitariÓ
(distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto
e altri requisiti
á
Revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
á
Durata:
6 mesi, rinnovabile per 1 anno
(o piu', per esigenze giudiziarie)
á
Revoca del permesso in caso di sottrazione agli impegni o
cessazione dei motivi
á
Permesso
utilizzabile per lavoro subordinato
o studio
á
Conversione del permesso in permesso per studio o
lavoro (entro quote anno successivo)
á
In
caso di rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis
trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)
á
Rilascio
di permesso di 1 anno, rinnovabile
per collaborazione speciale in indagini o procedimenti relativi a delitti di
natura terroristica (o permesso UE slp, se la collaborazione
e' straordinariamente rilevante); in contrasto con Direttiva 2003/109/CE); su
iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o
del Procuratore della Repubblica; revoca
in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni
á
Possibile
il rilascio di un permesso per motivi
umanitari della durata di 6 mesi,
rinnovabile per un anno o piu' fino alla definizione del procedimento
penale a carico del datore, quando si applichi l'aggravante di particolare sfruttamento lavorativo per il reato di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, allo straniero che abbia denunciato
il datore e cooperi al
procedimento penale a carico di questo (D. Lgs. 109/2012); verosimilmente, il
permesso e' convertibile
á
Possibile
il rilascio di un permesso per motivi
umanitari della durata di 1 anno,
rinnovabile finche' perdurino le
esigenze, utilizzabile per lavoro e convertibile, allo straniero vittima di violenza domestica (indipendentemente
dalla convivenza) la cui incolumita' sia a rischio per le dichiarazioni rese in indagini
o nel giudizio o per il tentativo di sottrarsi alla violenza
(L. 119/2013); non e' richiesta la collaborazione della vittima; il rischio puo' emergere nel corso di
indagini o di interventi assistenziali dell'ente locale; misure analoghe possono
essere adottate per comunitari o familiari di comunitari; alla condanna anche non definitiva per
violenza domestica possono seguire la revoca
del permesso e l'espulsione
á
Divieto di discriminazione
á
Impregiudicate le differenze
di trattamento basate sulla nazionalita'
e le disposizioni sulle condizioni
relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e
previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi
á
Legittime le differenze di trattamento sulla base
della razza o dell'origine etnica
giustificate oggettivamente da finalita'
legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti essenziali in ambito lavorativo)
perseguite attraverso mezzi appropriati
e necessari
á
Corte Cost.: legittime
le differenze di trattamento giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite
attraverso mezzi proporzionati; Corte Giust.: legittime, a queste
condizioni, solo le discriminazioni indirette
á
Azione
civile, ricorso al giudice (anche da
parte di associazioni iscritte in apposito elenco e, in caso di discriminazioni
collettive in campo lavorativo, di sindacati)
á
Nota:
á
Accesso
al lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione (controverso):
¤
posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato
¤
funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito
á
Abrogato il requisito
di cittadinanza italiana per il
lavoro nel settore del trasporto
pubblico locale (D. Lgs. 40/2014)
á
Accesso
al Servizio civile:
á
Lo
straniero regolarmente soggiornante
puo' autocertificare dati o fatti
richiesti da una amministrazione pubblica o da un concessionario di pubblici
servizi se tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione
pubblica, con eccezione per la
certificazione richiesta dalle norme
sull'immigrazione; questa eccezione dovrebbe
essere soppressa dal 30/6/2015 (nota: il termine,
originariamente fissato, all'1/1/2013, ha subito gia' quattro rinvii)
IV. Immigrazione illegale:
sanzioni e allontanamento
1. Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso allo
straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al
fine di trarne un ingiusto profitto
(es.: canone fuori mercato, imposto - giurisprudenza oscillante - grazie alla
condizione di irregolarita')
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro
per ogni lavoratore, per il datore di
lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato
(purche' vi sia il dolo), e
pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (D. Lgs.
109/2012); ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo,
contributivo e fiscale si presume una durata minima del rapporto di 3 mesi, salvo
prova contraria (D. Lgs. 109/2012); con decreto ministeriale saranno
determinate le modalita' di informazione degli stranieri interessati sulla
possibilita' di recuperare i crediti da lavoro (D. Lgs. 109/2012)
á
Pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di
straniero non autorizzato aumentate
da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012) sono piu' di 3, o sono minori in eta' non lavorativa, o sono sottoposti ad altre condizioni di particolare sfruttamento
á
Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000
euro per il reclutamento di manodopera (non necessariamente
straniera) o la sua organizzazione
in condizioni di grave sfruttamento,
messe in atto approfittando dello stato
di bisogno o di necessita' dei lavoratori (art. 12 L. 148/2011)
á
Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento
fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale
in Italia o in altro Stato di cui lo straniero non sia cittadino
á
Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento
della permanenza illegale
finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita'
di soccorso e assistenza umanitaria (Cass. 47761/2011: anche l'offrire
ospitalita' puo' pero' costituire reato se lo scopo e' favorire l'operazione
illegale)
á
Sent. Corte Cost. 249/2010: illegittima
la disposizione (L. 125/2008) in base alla quale il soggiorno illegale e'
considerato circostanza aggravante
comune
2. Respingimento
á
Adottato
per straniero
á
In
caso di impossibilita' di esecuzione immediata a causa di
impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio di fuga; nota: improprio
includere il rischio di fuga tra gli impedimenti), trattenimento in CIE
á
Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni
(per mancato controllo documenti o - "e"? - mancata segnalazione
documenti irregolari) per il vettore
che trasporti stranieri da respingere
á
Deroga protezione temporanea o
asilo: non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di
ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano
oneri al vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua,
cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Il
respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime
di gravi violenze psicologiche,
fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita'
adatte al caso particolare; nota:
sembra escluso che sussista un
implicito divieto di respingimento
del minore (come si evinceva,
invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
á
Gdp Agrigento
estende al respingimento il divieto di espulsione per coniuge di donna incinta
(Sent. Corte Cost. 376/2000)
á
Non prevista convalida
per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo
su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno
di 48 ore
á
Non si applicano le tutele
previste per l'espulsione da L.
129/2011 (Gdp Agrigento: per questo motivo, i presupposti del respingimento differito vanno interpretati in modo restrittivo)
á
Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013: dato che il respingimento incide su diritti soggettivi della persona,
rispetto ai quali l'amministrazione non ha potere discrezionale, competente per
il ricorso contro il provvedimento
di respingimento differito (e,
verosimilmente, di respingimento
immediato; in questo senso, Sent.
Cons. Stato 4543/2013) e' il Tribunale
ordinario territorialmente competente
á
Non previsto divieto di
reingresso a seguito di respingimento
á
Stranieri
respinti in alto mare verso la
Libia:
3. Espulsione
á
Modalita' (prima della L. 129/2011):
á
Sent. CGUE C-61/11: incompatibile
con Direttiva 2008/115/CE la
disposizione che prevede la sanzione della reclusione
per il mancato ottemperamento
all'ordine del questore (nota: la Corte censura la disposizione sotto il
profilo dell'efficacia)
á
Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento
di Direttiva 2008/115/CE, disapplicazione delle disposizioni
nazionali in contrasto con la
Direttiva
á
Presupposti:
¤
ingresso in
elusione dei controlli di frontiera
¤
mancata richiesta del permesso entro 8 gg dall'ingresso
¤
annullamento o revoca
del permesso
¤
mancata richiesta di
rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la richiesta tardiva va comunque
valutata, e accolta, in presenza dei requisiti, se il ritardo non e'
strumentale)
¤
rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso (verosimilmente, solo in
caso di mancato rispetto del termine, non superiore a 15 gg, indicato dal
questore, e in caso di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)
¤
mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari,
turismo, studio, ovvero prolungamento illegale del soggiorno oltre il termine di 3 mesi
(verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato
nel visto di ingresso
¤
permanenza
nel territorio dello Stato in assenza di
comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da appaltatore con sede
in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla richiesta di permesso
e indipendente dal comportamento dello straniero; verosimilmente, l'espulsione
e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)
¤
mancato ottemperamento all'intimazione a
lasciare l'Italia entro 7 gg
da parte dello straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da
altro Stato Schengen che si sia trattenuto illegalmente oltre i 3 mesi (L. 161/2014), o, verosimilmente, per il quale non
sussistano le condizioni di soggiorno
di breve durata (Reg. CE/562/2006: documento di viaggio valido; risorse
adeguate per soggiorno e viaggio; assenza di pericolosita' e di segnalazione
per la non ammissione nell'Area Schengen)
¤
violazione del termine
per il rimpatrio volontario
¤
violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in
caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE
¤
violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine del questore di lasciare
lÕItalia entro 7 gg.
¤
elusione degli obblighi previsti da un programma
di rimpatrio assistito
¤
violazione del divieto
di reingresso
á
Nessun provvedimento e' adottato a carico dell'irregolare
intercettato in uscita ai controlli
di frontiera esterna (nota:
consacrazione dell'overstaying; il
motivo della limitazione alla sola frontiera "esterna" e' che
l'Italia non puo' favorire l'attraversamento illegale di una frontiera
Schengen)
á
Ai
fini dell'espulsione per soggiorno
illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (verosimilmente,
in ogni caso di presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia) si
tiene conto dei vincoli familiari,
della durata del soggiorno e dei legami socio-familiari con il paese d'origine
á
Concessione
(su richiesta; schede informative)
di un termine tra 7 e 30 gg
(prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio volontario (salvo che esistano i presupposti per
l'accompagnamento coattivo):
¤
convalida
del giudice di pace
¤
violazione:
multa da 3.000 a 18.000 euro
(giudice di pace) ed espulsione coattiva
á
Espulsione
coattiva in caso di
¤
assenza
di documento di viaggio valido
¤
incapacita'
di dimostrazione di disponibilita' di
alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
¤
dichiarazione
di false generalita'
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure
limitative
á
L'espulsione
di disabili, anziani, minori,
componenti di famiglie monoparentali
con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali, e' effettuata con modalita' adatte al caso particolare
á
Convalida da parte del giudice di pace
dell'accompagnamento immediato entro
48 ore; nelle more, sospensione
dell'esecuzione
á
Diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito patrocinio
á
Diritto ad essere assistito da interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007:
anche di fiducia; da disciplinare con legge)
á
Trattenimento nel CIE
-
quando
e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione
coattiva, a causa di impedimenti, inclusi
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza
di vettore
¤
rischio di fuga (nota: improprio includerlo tra gli
impedimenti)
-
in
attesa della convalida
dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
- 30
gg
- prorogabile per altri 30 gg in caso di gravi difficolta' nell'accertamento di identita' o nazionalita' o
nell'acquisizione dei documenti di viaggio
- possibili ulteriori proroghe, fino a una durata complessiva del trattenimento
di 90 gg, se sono emersi elementi
concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero quando
esse siano necessarie per organizzare le operazioni di rimpatrio
- non
consentita alcuna proroga se lo straniero e' gia' stato trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo > 90 gg (L.
161/2014); per lo straniero detenuto si avvia subito la procedura di
identificazione da parte della questura (L. 161/2014)
- in caso di allontanamento indebito: ripristino
della misura, senza azzeramento del
computo del tempo (nota: assurdo!)
¤
personale
addetto alla gestione dei centri, appartenenti alla forza pubblica, autoritaÕ
di pubblica sicurezza, personale della ASL competente, personale della prefettura,
dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi
¤
membri
degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza
¤
familiari
conviventi (nota: Decr. Mininterno 20/10/2014 non richiede il requisito di
convivenza)
¤
difensore
dello straniero
¤
membri
del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un
assistente, giudice competente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato
ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati, Garante nazionale per la tutela delle
persone detenute (L. 10/2014 e Decr. Mininterno 20/10/2014: senza restrizioni,
previa segnalazione alla prefettura)
¤
membri
degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza e garanti regionali
per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel
territorio di competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014: previa autorizzazione
della prefettura)
¤
ministri
di culto (su richiesta del trattenuto), personale della rappresentanza
diplomatica o consolare (su richiesta del trattenuto), giornalisti,
foto-operatori e cine-operatori e altri soggetti che ne facciano motivata
richiesta (Decr. Mininterno 20/10/2014: previo nulla-osta della questura e
autorizzazione della prefettura); riprese video-fotografiche e
registrazioni audio consentite previa espressa autorizzazione della prefettura (Decr. Mininterno 20/10/2014); nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000
disciplinava l'accesso, su richiesta dello straniero, di cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri
trattenuti
¤
rappresentanti
delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce
Rossa Italiana (Direttiva Mininterno 24/4/2007)
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva
Mininterno 24/4/2007; previsione ripristinata da Direttiva Mininterno
13/12/2011 dopo che era stata soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi
annullata da TAR Lazio)
o
il
trattenuto ha diritto (Decr.
Mininterno 20/10/2014)
¤
alla
tutela della salute psico-fisica
¤
ad
esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese,
francese, spagnolo e arabo, eventualmente tramite mediatori
¤
ad
ottenere assistenza da personale dello stesso sesso
¤
ad
essere informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del
trattenimento e sulla possibilita' di chiedere asilo
¤
ad
essere informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di
fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un
difensore d'ufficio
¤
a
comunicare con l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare
l'avvenuto trattenimento a familiari o conoscenti
¤
al
colloquio, durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale
dell'Ufficio immigrazione
¤
alla
liberta' di colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti
dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione
della prefettura
¤
al
colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'ACNUR e
con il personale specializzato dell'Ente gestore e con le associazioni che
operano nel CIE con fini di assistenza legale, sociale e psicologica; nota: Direttiva
Mininterno 14/4/2000 prevedeva che lo straniero debba avere accesso ai servizi
di interpretariato e alla possibilitaÕ di colloquio con i membri degli
organismi ammessi al CIE prima o nelle more della procedura di convalida del
trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa
essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni
nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla convalida
¤
alla
liberta' di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi
telefonici installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui
¤
alla
liberta' di culto e all'assistenza religiosa; nota: Direttiva Mininterno
14/4/2000 prevedeva che sia garantito il rispetto delle caratteristiche
personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa
determinare una lesione dellÕidentita'
¤
alla
tutela del rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
¤
al
recupero degli effetti e dei risparmi personali
¤
al
rispetto delle prescrizioni legate al culto religioso per i pasti,
all'assistenza medica, infermieristica e farmacologica, alla fornitura di
prodotti necessari per l'igiene e per la comunicazione telefonica, postale o
telegrafica
¤
ad
effettuare acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal
gestore o a proprie spese; nota:la
Direttiva Mininterno 14/4/2000 prevedeva anche
- tutela dell'unita' familiare: il nucleo
familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CIE e
con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento in altro
CIE adeguato
- diritti del minore: il minore puo' essere
trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di
un genitore o su decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il
minore e' affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni
- esercizio della liberta' religiosa
¤
ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg; giurisprudenza: provvedimento
legittimo se l'impossibilita' (o, verosimilmente, l'inutilita') e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento
per lo straniero
¤
il
questore puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la
rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
á
Reato di mancato ottemperamento
all'ordine del questore di lasciare
l'Italia entro 7 gg.:
á
Possibile
l'attivazione di programmi di rimpatrio assistito da parte del
Mininterno
á
Esclusa l'ammissione di stranieri
á
Nota: puo' essere ammesso
lo straniero espulso coattivamente
per rischio di fuga (associato a
mancanza passaporto o alloggio o a dichiarazione di false generalita') o per
richiesta di permesso fraudolenta o manifestamente infondata o per mancata richiesta del termine per il
rimpatrio volontario, ma non e' chiaro in quale
contesto possa chiederlo
á
Condizione
necessaria per l'ammissione: avvenuta
identificazione dello straniero
(nota: incentiva la collaborazione)
á
L'ammissione dello straniero illegalmente soggiornante non e' condizionata alla preventiva adozione di un provvedimento di allontanamento
(circ. Mininterno 7/1/2013)
á
In
caso di ammissione, sospesi il
provvedimento di respingimento o espulsione (circ. Mininterno 7/1/2013:
e, quindi, l'applicazione di un divieto di reingresso), l'ordine del questore e le
misure limitative (non il
trattenimento in CIE)
á
Ammissione al programma di rimpatrio assistito in
base alle seguenti priorita' (Decr.
Mininterno 27/10/2011):
¤
non
e' specificato quando tali stranieri vengano informati della possibilita' di accedere
al rimpatrio assistito
¤
dimenticati ingiustamente gli stranieri espulsi
coattivamente, immediatamente
allontanabili
á
Il
programma puo' prevedere la corresponsione di un contributo economico e/o la cooperazione
con il paese di destinazione a sostegno dell'inserimento dello straniero (Decr.
Mininterno 27/10/2011)
á
In
caso di rimpatrio assistito
effettuato, sentenza di non luogo a
procedere per il reato di soggiorno illegale
á
Espulsione coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito
á
Divieto di reingresso:
á
Reato di reingresso
non autorizzato dellÕespulso: reclusione 1-4
anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni; non e' reato il
reingresso in violazione di un divieto che ecceda i 5 anni, adottato prima
dell'entrata in vigore della L. 129/2011, se sono trascorsi 5 anni
(giurisprudenza prevalente; in particolare, Sent. Cass. 12220/2012)
á
Divieto di espulsione
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e
marito convivente (Corte Cost.
376/2000)
¤
coniuge (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio;
in senso contrario, Ord. Cass. 11582/2012; Cass. 32859/2013: esimente
dell'esercizio di un diritto per lo straniero che abbia provveduto alle
pubblicazioni e sia in attesa della celebrazione) e familiari di italiani < II grado conviventi
(Cass. 19464/2011 e seguenti: incluso il caso di convivenza con familiare italiano minorenne); nota: ulteriore
rispetto al diritto di soggiorno
¤
permesso UE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato o applicazione
misure di prevenzione)
á
Ricorso contro l'espulsione:
V. L'asilo
1. Destinatari
á
Protezione
internazionale:
2. Procedura
á
Domanda presentata alla polizia di frontiera o alla questura;
esaminata dalla Commissione territoriale
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino
quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di
disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo
straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore
á
Nota:
il vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti
á
Trattenimento in CIE
per il richiedente che abbia commesso determinati crimini o che rientri nelle clausole
di esclusione di cui alla Convenzione di Ginevra o che sia destinatario di espulsione o respingimento
á
Ospitalita' obbligatoria in CARA
(con uscita nelle ore diurne) per il richiedente per il quale debbano essere
accertate identita' o nazionalita' (< 20 gg) o che
abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato
in condizioni di ingresso o soggiorno
illegale (< 35 gg); allontanamento
ingiustificato: decisione sulla domanda sulla base degli elementi in
possesso della Commissione
á
Permesso per richiesta
asilo di 3 mesi, rinnovabile, negli altri casi (possibile limitazione della
circolazione)
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente per
l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria
in CARA a seguito di presentazione
della domanda successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi,
la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente in base al Regolamento Dublino III (criteri,
nell'ordine: presenza di familiari destinatari o richiedenti protezione
internazionale, se nell'interesse dei soggetti coinvolti; rilascio di un titolo
di soggiorno o di un visto; ingresso illegale dalla frontiera esterna negli
ultimi 12 mesi; soggiorno illegale per piu' di 5 mesi; ingresso in esonero dal
visto; domanda presentata in zona di transito; presenza di figli, fratelli o
genitori che possano dare assistenza al richiedente, che ne ha bisogno per
gravidanza, maternita' recente, malattia, disabilita' o eta'; luogo di
presentazione della domanda)
á
Domanda
inammissibile (ma non irricevibile;
decisione presa dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi
á
Audizione ed esame effettuati dalla Commissione territoriale (L. 146/2014: 20
in Italia, piu' possibili sezioni fino a un massimo di 30; attualmente, 20
sezioni)
á
Decisione (entro 9 gg dal ricevimento della
domanda, per trattenuti in CIE; entro 33 gg, per gli altri):
á
Numero di domande ed esito:
á
Il ricorso al tribunale (ammissibile
solo se presentato entro 30 gg dalla
notificazione del provvedimento, 15 gg,
in caso di richiedente trattenuto in CIE
o ospitato obbligatoriamente in
CARA, 60 gg, in caso di
presentazione del ricorso dall'estero) sospende
l'allontanamento, salvo che nei casi
seguenti:
o
la
decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata,
essendosi il richiedente allontanato
ingiustificatamente dal CARA in cui era ospitato obbligatoriamente (anche
per esigenze di identificazione)
á
In
mancanza di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere
la sospensione del provvedimento al Tribunale competente per il ricorso; in
caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e' rilasciato un permesso per
richiesta asilo e se ne dispone l'accoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo
á
Il
ricorso e' trattato in ogni grado in
via d'urgenza
á
Sent. Cass. 19393/2009: competenza del giudice ordinario in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6
á
Ord. Cass. 10686/2012 e Sent.
Cass. 25873/2013: il diritto di
asilo e' oggi interamente attuato
e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre
istituti di protezione (riconoscimento dello status di rifugiato, protezione
sussidiaria e protezione umanitaria, relativa a tutte le situazioni da tutelare
per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la
disciplina al diritto costituzionale o internazionale in materia di diritti
dell'uomo), cosicche' non residua alcun margine di diretta applicazione della
norma costituzionale di cui all'art. 10 Cost.
á
TAR Lazio: competenza del giudice ordinario in merito al provvedimento con cui si dispone l'ospitalita' obbligatoria presso un CARA
3. Accoglienza
á
Il
titolare di permesso per richiesta
asilo privo di mezzi sufficienti per
se' e per i familiari (5.227 euro,
per una persona; 3.186 euro a persona,
in caso di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza, a condizione di presentazione della domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso (o dal verificarsi
dei motivi di persecuzione, per richiedente gia' soggiornante legalmente in
Italia)
á
In
caso di indisponibilita' di posti, contributo assistenziale (attualmente: 27,89 euro al giorno a persona) per il tempo necessario (ma
comunque < 35 gg) ad
acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza
á
Se
la decisione sulla domanda di asilo
(ricorso incluso) non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della
domanda il permesso per richiesta
asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi; il permesso rinnovato consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura (salvo
che il ritardo sia addebitabile al
richiedente); il permesso non puo'
essere convertito in permesso per lavoro
4. Protezione temporanea
á
Possibile
accoglienza e protezione temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita'
á
Disposizioni
adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge
á
Regime
adottato in occasione della guerra in Kossovo, nel 1999, e dell'afflusso dal Nord Africa dei primi mesi del 2011
(permesso di 6 mesi, utilizzabile per lavoro e convertibile; rilascio di un
titolo di viaggio; permesso rinnovato, anche tacitamente, con successivi
provvedimenti, fino al 31/3/2013; titolo di viaggio rinnovato su richiesta;
possibilita' di rimpatrio assistito; rimpatrio escluso per inespellibili,
categorie vulnerabili, malati e, fino alla fine dell'anno scolastico, famiglie
con minori iscritti a scuola); nota:
permesso utile per la libera
circolazione di breve periodo in Area Schengen (altri requisiti: titolo di
viaggio, risorse sufficienti,
assenza di pericolosita' e di segnalazioni per la non ammissione)
á
Adozione
del DPCM in caso di accertamento, da
parte del Consiglio europeo, di
afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilitaÕ dichiarata
dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del
Consiglio europeo
VI. I cittadini comunitari
á
Titolari:
comunitario e familiare anche straniero
(coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni
o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico); Com.
Comm. UE COM(2009) 313/4: incluse le relazioni adottive e di affidamento
(quanto meno in caso di affidamento stabile); Trib. Reggio Emilia, Circ.
Mininterno 26/10/2012 e prassi recente: incluso il coniuge dello stesso sesso; nota: l'estensione al partner dello stesso sesso (con relazione stabile costituita in Italia) potrebbe
essere invocata davanti al giudice in base a Sent. Corte Cost. 138/2010 e Sent.
Cass. 4184/2012
á
Facilitazione dell'ingresso e soggiorno per altri
familiari, anche stranieri, a carico o
conviventi (L. 97/2013: incluso il partner
con relazione stabile attestata con documentazione
ufficiale) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario; Sent. CGUE C-83/11: la situazione di dipendenza, per i familiari a carico, deve sussistere nel paese di provenienza del familiare
interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il
cittadino dell'Unione, e lo Stato membro puo' imporre requisiti atti ad
assicurare che tale condizione sia reale e stabile; Trib. Verona: nullo il diniego della carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino UE nei confronti del familiare
"facilitato", se sono presenti i requisiti (nel caso, relazione
stabile ufficilmente documentata) e sono assenti motivi ostativi
á
Le
disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai familiari di cittadini italiani, se piu' favorevoli;
Sent. Cass. 17346/2010, Ord. Cass.
6315/2012, Sent. Corte Cost. 202/2013 (che
cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013: quelle disposizioni sono
invocabili solo dopo che il familiare
straniero di cittadino italiano abbia ottenuto la carta di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007, dovendosi fino a quel
momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998, inlcuso, ove previsto, il
requisito di convivenza (nota: interpretazione in contrasto con art. 23 e art.
19 co. 4 D. Lgs. 30/2007 e art. 14 bis co. 1 L. 11/2005); piu' debolmente, Sent. Cass. 5303/2014: disposizioni invocabili anche dallo straniero in sede di rinnovo del permesso
á
Si
applicano al familiare straniero di cittadino comunitario o italiano le
disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998
e al DPR 394/1999, se piu' favorevoli;
SS. UU. Cass. 21108/2013: solo
riguardo alle modalita' di ricongiungimento, non al novero di familiari
á
SS. UU. Cass. 21108/2013: il
minore affidato all'italiano con
provvedimento di Kafalah giudiziale
puo' fare ingresso come familiare
facilitato, a condizione che sia a carico
del cittadino italiano o con lui convivente nel paese di provenienza, o che gravi motivi di salute impongano
che debba essere assistito
personalmente da tale cittadino
á
Requisiti:
á
In
caso di mancanza di documento di viaggio
valido o di visto di ingresso,
se richiesto, non si procede a
respingimento se l'interessato, entro 24 ore (quantificazione non dettata
esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), dimostra di essere titolare del diritto di libera circolazione
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il comunitario; passaporto valido, per familiare straniero (L.
129/2011: non richiesto il visto;
nota: non si tiene conto di un ingresso
illegale)
á
Il
diritto di soggiorno viene meno in
caso di onere eccessivo per
l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o
per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
á
Il
diritto di soggiorno viene meno per il venir
meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di disoccupazione,
invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare comunitario) o per
pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á
Dopo
3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la
carta di soggiorno; ai fini del
rilascio della carta di soggiorno
per familiare straniero di cittadino
UE, necessario il possesso di passaporto
valido (nota: non di visto; possibile il rilascio anche a chi sia entrato illegalmente) e la presentazione di un
documento rilasciato dall'autorita' del
paese d'origine o di provenienza
che attesti la qualita' di familiare con diritto
di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame familiare con il
titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo
familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di salute)
á
Superamento
della soglia dei 3 mesi presunto (in
teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non
disciplinata)
á
Il
cittadino comunitario in fase di prima
ricerca di lavoro e i suoi familiari non
sono allontanabili se il cittadino
ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa e non
eÕ stato escluso dallo stato di disoccupazione
á
Diritto di soggiorno permanente:
á
Il diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di
durata > 2 anni consecutivi
á
I titolari di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma
autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (nell'ambito del
pubblico impiego, sono riservate all'italiano le attivita' che comportino
l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse
nazionale: posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato
dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e
quelle di controllo di legittimita' e di merito)
á
Il cittadino comunitario con diritto di
soggiorno gode di parita' di
trattamento con il cittadino italiano
per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza
sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto
derivato; il beneficio di tale diritto si
estende ai familiari stranieri
con diritto di soggiorno (indirettamente: solo se essi sono a carico del
cittadino comunitario; a meno che non siano titolari di autonomo diritto di
soggiorno)
á
In deroga al principio di parita'
trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia
ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro,
durante tutta la fase di prima ricerca
di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita'
esercitata o per altre disposizioni di legge
á
Assistenza sanitaria:
¤
tessera
TEAM: rilasciata da uno Stato membro
a chi e' coperto da assicurazione in quello Stato; prestazioni necessarie a non
interrompere il soggiorno in altro Stato membro
¤
iscrizione
al SSN:
- stagionali
- titolari di E106 (lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati); nota: ora
documento portatile S1
¤
prestazioni programmate per titolari di E112; nota: ora
documento portatile S2
¤ iscrizione al SSN:
- lavoratori e loro familiari
- gia' lavoratori, involontariamente
disoccupati o iscritti a corsi di formazione o iscritti in iste di mobilita'
- titolari di E106 (lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati), E109
(familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati
in altro Stato UE); nota: ora documento portatile S1
- titolare di diritto di soggiorno
permanente
- vittime di tratta e destinatari di
protezione sociale
- familiari di cittadino italiano
¤ assicurazione
sanitaria per gli altri
titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (Accordo Governo-Regioni
20/12/2012: anche mediante iscrizione facoltativa al SSN)
¤ prestazioni urgenti e indifferibili
(prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni,
profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive;
altre prestazioni essenziali? si', secondo Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)
per comunitari presenti, non assistiti dal Paese di provenienza
e indigenti (autocertificazione),
gratuite, salvo partecipazione alla spesa, con esenzione dal ticket a parita'
con l'italiano (Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012); rilascio di codice ENI; nota: disposizione a
rischio in base a modifica art. 1,
co. 2 T.U. (L. 133/2008), ma sostenuta da Sent. Corte Cost. 299/2010
á
Sicurezza sociale:
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni
e indennita' per i sordomuti
¤
pensioni
e indennita' per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
á
Presupposti:
á
In
caso di allontanamento per pericolositaÕ,
¤
quando l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza (L. 129/2011)
¤
in
caso di violazione del termine
concesso per lasciare l'Italia
¤
in
caso di allontanamento per motivi di ordine
pubblico della persona che non
abbia ottemperato all'ordine di allontanamento per mancanza di requisiti (L. 129/2011; Trib. Reggio
Emilia: escluso ogni automatismo)
á
In
caso di allontanamento per mancanza di
requisiti,
á
Le
disposizioni sull'allontanamento si applicano anche ai familiari stranieri del comunitario (verosimilmente, anche i
familiari il cui soggiorno e' facilitato;
da L. 97/2013)
VII. La cittadinanza
á
Cittadino
per nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra
cittadinanza
á
Nozione
di residenza legale: aver
soddisfatto condizioni ed adempimenti in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica (DPR 572/1993);
nel senso della rilevanza della nozione
civilistica di residenza (residenza di fatto), giurisprudenza (Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Pordenone,
Trib. Lecce, Corte App. Milano, Trib. Roma)
á
Riconoscimento o acquisto
della cittadinanza:
¤
essere
stato legalmente residente in Italia per 2
anni da coniuge non separato di cittadino italiano, ovvero essere coniuge non separato di cittadino italiano da almeno 3 anni; termini dimezzati in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi
¤
assenza
di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; l'Amministrazione ha 2 anni di tempo per rigettare
l'istanza)
¤
assenza
di condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati
¤
assenza
di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge) fino al momento
dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza
¤
avere
un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
soddisfare
una delle seguenti condizioni:
- aver prestato effettivamente (salvo il
caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e
aver dichiarato preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana
- ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana
- essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia
da almeno 2 anni e dichiarare di
scegliere la cittadinanza italiana entro
il compimento dei 19 anni
¤
essere
nato in Italia
¤
essere
stato legalmente residente in Italia
ininterrottamente fino al compimento
dei 18 anni; circ. Mininterno 7/11/2007: condizione non pregiudicata da brevi interruzioni della regolarita'
del soggiorno, ne' da inscrizione
anagrafica tardiva, a condizione di documentata continuita' del soggiorno e
di dichiarazione di nascita effettuata da genitore legalmente residente; giurisprudenza recente (Corte App.
Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Pordenone, Trib. Lecce, Corte
App. Milano, Trib. Roma): conta solo la continuita'
della presenza di fatto; L. 98/2013: inadempimenti di terzi non imputabili al minore e requisito
dimostrabile con ogni idonea documentazione
¤
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18
anni; L. 98/2013: anche dopo se l'ufficiale di Stato civile non ha segnalato la scadenza all'interessato nei 6 mesi che precedono il compimento dei 18 anni
á
I cittadini di origine ebraica divenuti
italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, privati
della cittadinanza in base ad art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938,
che, avendo acquistato la cittadinanza del paese di emigrazione, non poterono
beneficiare dell'abrogazione delle leggi razziali (RDL 25/1944), non hanno mai
perso, in realta', la cittadinanza (dato che non si e' trattato di una scelta
volontaria), e l'hanno quindi trasmessa ai loro discendenti (circ. Mininterno
15/6/2009)
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione;
pienamente discrezionale: valutati reddito (superiore a soglia per esenzione dal ticket: 8.263,31 euro per
anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per
ogni figlio a carico; rileva il reddito del nucleo familiare), affidabilita' fiscale, precedenti penali, livello di integrazione,
etc.
¤
ingresso
per turismo e dichiarazione di
soggiorno
¤
iscrizione anagrafica condizionata alla dimostrazione della
discendenza, in deroga al requisito di possesso di titolo di soggiorno di
durata > 3 mesi
¤
rilascio
di permesso per acquisto cittadinanza
in deroga a requisito di alloggio e risorse e di possesso di passaporto valido
(e, verosimilmente, di permesso di soggiorno, nel caso di semplice
dichiarazione di soggiorno)
¤
maturazione
del requisito di residenza prolungata
á
Richiesto,
entro 6 mesi dalla notifica del DPR
di concessione o conferimento della cittadinanza, giuramento di fedelta' alla Repubblica;
á
Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine