Protezione internazionale dei minori non accompagnati

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 gennaio 2014 è stato reso noto il “Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro“.

Il parere del CESE era stato richiesto dal Parlamento europeo su un testo proposto dalla Commissione, volto a modificare l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (il «regolamento Dublino III»).
La proposta era stata presentata alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE in tema di competenza dello Stato membro per l’esame delle domande di protezione presentate da minori non accompagnati ed è stata presentata con l’obiettivo di migliorare la situazione dei minori richiedenti protezione internazionale che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio dell’UE.

Il CESE ricorda che gli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di assicurare il recepimento nei rispettivi ordinamenti delle sentenze della Corte di giustizia dell’UE, in particolare di quella pronunciata nella causa C-648/11 pertinente per il regolamento (UE) n. 604/2013, nonché delle tutele e degli standard della Convenzione delle Nazioni Unite; essi devono inoltre attenersi a due principi fondamentali della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, ossia: (i) il principio di non discriminazione (Articolo 2) e (ii) l’interesse superiore del minore (Articolo 3).Qualsiasi politica o pratica contraria al diritto internazionale e/o europeo dovrebbe essere denunciata come illecita, e dovrebbero essere avviate procedure di infrazione ogniqualvolta vengano violati i diritti dei minori, afferma il Comitato.

Sull’accertamento dell’età il CESE raccomanda vivamente ai paesi dell’UE di fare in modo che qualsiasi procedura sia ispirata all’interesse superiore del minore e si svolga obbligatoriamente alla presenza di un tutore legale,  affidata ad un gruppo di professionisti indipendenti formato da varie figure di esperti, sia uomini che donne, tra cui psicologi infantili, assistenti sociali e giuristi. La procedura di accertamento dell’età e la decisione che ne scaturisce dovrebbero essere basate su precise prove documentali.

Infine il CESE ricorda che gli Stati membri hanno tempo fino a luglio 2015 per dare attuazione alla direttiva sulla protezione dell’asilo, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i paesi UE di individuare tempestivamente i casi di minori non accompagnati vulnerabili.

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